21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 241/13


Conclusioni del Consiglio sulle tecnologie dei dati

per «Legiferare meglio»

(2021/C 241/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1.   

RICONOSCE che la ripresa dagli effetti della pandemia di COVID-19 rappresenta una sfida economica e sociale per l’UE e RIBADISCE che, per rispondere a tale sfida, il quadro normativo dell’UE deve essere quanto più competitivo, efficace, efficiente, coerente, prevedibile, favorevole all’innovazione, adeguato alle esigenze future, sostenibile e resiliente possibile (1).

2.   

RICONOSCE che legiferare meglio deve essere una priorità e adottare un approccio globale e a tutto tondo per contribuire alla crescita, alla competitività, al benessere sociale e, tra l’altro, alla transizione verde e digitale dell’Unione e al corretto funzionamento del mercato unico.

3.   

RIBADISCE che legiferare meglio è uno dei fattori chiave della crescita economica sostenibile e inclusiva, che promuove la competitività e l’innovazione, rende possibile la digitalizzazione e la creazione di posti di lavoro, e aumenta la trasparenza e il sostegno dei cittadini alla legislazione dell’UE; a tale riguardo, RIMANDA alle conclusioni del Consiglio di dicembre 2014 (2), maggio 2016 (3), novembre 2018 (4), novembre 2019 (5) e febbraio e novembre 2020 (6); RICORDA la responsabilità comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel produrre una legislazione dell’Unione di qualità elevata, come riconosciuto da queste tre istituzioni nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7).

4.   

RICONOSCE che l’UE e i suoi Stati membri fanno fronte a cambiamenti ambientali, tecnologici e sociali costanti e talvolta destabilizzanti e che la legislazione dell’UE e le procedure che la sostengono devono essere in grado di adattarsi a tali cambiamenti e di essere preparate alle nuove sfide.

5.   

SOTTOLINEA che le tecnologie dei dati possono contribuire a rendere più efficaci ed efficienti, meno dispendiose in termini di tempo e più solide le valutazioni d’impatto, le analisi e le previsioni a sostegno di una legislazione di alta qualità, adattabile e meno onerosa.

6.   

PRENDE ATTO della comunicazione della Commissione «Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell’impegno» dell’aprile 2019 (8), in cui si afferma che «gli strumenti per legiferare meglio vengono applicati in un mondo in continua evoluzione, in cui le sfide e le priorità strategiche si evolvono costantemente. (…) In questo mondo sempre più complesso diventa sempre più importante comprendere gli effetti intersettoriali e identificare le possibilità di sinergie per elaborare e attuare le soluzioni politiche appropriate lungo l’intero ciclo di elaborazione delle politiche, dalla valutazione all’attuazione» (9); PRENDE ATTO inoltre delle comunicazioni della Commissione «L’intelligenza artificiale per l’Europa» dell’aprile 2018 (10) e «Una strategia europea per i dati» del febbraio 2020 (11), del «Libro bianco sull’intelligenza artificiale» del febbraio 2020 (12), delle conclusioni del Consiglio «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del giugno 2020 (13) e della proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale («legge sull’intelligenza artificiale») (14) dell’aprile 2021.

Legislazione adeguata alle esigenze future e resiliente

7.

APPOGGIA il costante impegno della Commissione a produrre una legislazione efficace, efficiente, adeguata alle esigenze future e neutra dal punto di vista tecnologico in linea con i principi per legiferare meglio, allo scopo di promuovere la competitività e la resilienza dell’economia dell’UE, il benessere sociale e il funzionamento del mercato unico, rafforzando la posizione leader dell’UE nelle transizioni verde e digitale, nel rispetto dei valori dell’Unione europea e della capacità di sviluppo delle generazioni future.

8.

INVITA la Commissione a intensificare gli sforzi tesi a coinvolgere nel processo decisionale il pubblico e i portatori di interessi, con attenzione particolare alle micro, piccole e medie imprese, in applicazione del principio «pensare anzitutto in piccolo», per garantire che la legislazione dell’UE sia chiara, apporti i benefici attesi e non crei oneri inutili, pur essendo adeguata alle esigenze future e favorevole all’innovazione; OSSERVA che gli strumenti digitali possono rivelarsi utili nella raccolta e nell’analisi dei contributi dei portatori di interessi.

Processo decisionale basato su dati concreti

9.

SOTTOLINEA che un processo decisionale solido e basato su dati concreti costituisce un requisito fondamentale per anticipare le potenzialità e i rischi delle tecnologie emergenti e per rispondere ai cambiamenti climatici.

10.

RILEVA la necessità di dati affidabili e di alta qualità, raccolti nel tempo dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, da utilizzare in valutazioni d’impatto, analisi e previsioni a livello dell’UE; INVITA la Commissione a migliorare la sua capacità di aggiornare regolarmente i dati esistenti rilevanti per un processo decisionale solido e basato su dati concreti e di massimizzarne il grado di apertura e di (ri)utilizzo.

Tecnologie dei dati per legiferare meglio

11.

INVITA la Commissione e gli Stati membri a usare le tecnologie dei dati per sostenere il processo legislativo, in particolare gli aspetti qualitativi e quantitativi delle valutazioni di impatto, dell’applicazione e della conformità, contribuendo all’individuazione delle possibilità di riduzione degli oneri nella legislazione dell’UE nuova ed esistente e sostenendo la formulazione di una normativa più neutra dal punto di vista tecnologico, mirata, adeguata alle esigenze future e di alta qualità.

12.

RICONOSCE che le tecnologie dei dati potrebbero contribuire a migliorare la valutazione dei rischi (15) e rendere l’attività normativa più rispondente alle esigenze di un mondo in rapida evoluzione e meglio orientata ai bisogni, alle percezioni e alle aspettative di cittadini, amministrazioni e imprese.

13.

INVITA la Commissione e gli Stati membri a perseguire un approccio antropocentrico basato sui valori dell’UE e sui diritti fondamentali nell’utilizzo di tecnologie dei dati come l’intelligenza artificiale, al fine di garantire per quanto possibile l’uso di fonti di dati e di metodi di alta qualità, ad articolare e applicare norme etiche nel debito rispetto dei principi fondamentali, garantendo la sicurezza dei cittadini e soddisfacendo le loro legittime aspettative, e a gestire i rischi associati alla protezione, alla riservatezza e all’integrità dei dati, al fine di garantire la non discriminazione e la dignità umana.

14.

EVIDENZIA l’importanza di collaborare a livello UE, nazionale e regionale nell’applicazione delle tecnologie dei dati per migliorare il ciclo programmatico dell’UE, compresa la fase di attuazione, contribuendo così agli sforzi dell’Unione europea per posizionarsi quale leader mondiale in un’economia basata sui dati.

15.

CHIEDE, come indicato nella comunicazione della Commissione «Una strategia europea per i dati» del febbraio 2020 (16), la creazione di spazi comuni europei di dati, che dovrebbero essere semplici e basati su strumenti interoperabili per garantire un impiego rapido ed efficiente consentendo agli Stati membri, ove possibile e opportuno, di mettere in comune e condividere i dati per migliorare l’uso degli strumenti per legiferare meglio, assicurando nel contempo una solida sicurezza e protezione dei dati conformemente al diritto dell’UE.

16.

METTE IN RILIEVO che le informazioni del settore pubblico dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico ogniqualvolta possibile e opportuno, al fine di promuovere la trasparenza e il riutilizzo dei dati, conformemente alla direttiva sull’apertura dei dati (17) e al regolamento generale sulla protezione dei dati (18), in particolare al fine di migliorare le valutazioni d’impatto, le analisi e le previsioni a livello dell’UE.

17.

CHIEDE uno sforzo comune per aumentare la resilienza dell’Europa e realizzare politiche migliori e un quadro normativo sempre più adeguato alle esigenze future, favorevole all’innovazione, prevedibile, coerente ed efficiente, che sia in grado di conseguire risultati concreti, segnatamente nella ripresa economica e sociale post COVID-19.

18.

INVITA la Commissione a includere l’uso delle tecnologie dei dati negli strumenti per legiferare meglio a sostegno delle fasi dell’elaborazione legislativa, dalle valutazioni d’impatto alle attività nell’ambito del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT).

19.

INVITA la Commissione e gli Stati membri a unire le forze a livello dell’UE per esaminare come promuovere l’uso delle tecnologie dei dati a sostegno di una legislazione basata sui dati, digitale per definizione e di alta qualità, tenendo debitamente conto del quadro per legiferare meglio nel suo insieme.

(1)  Doc. 13026/20.

(2)  Doc. 16000/14.

(3)  Doc. 9580/16.

(4)  Doc. 14137/18.

(5)  Doc. 14656/19.

(6)  Docc. 6232/20 e 13026/20.

(7)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (considerando 2).

(8)  Doc. 8648/19 + ADD 1.

(9)  Pag. 4, primo paragrafo.

(10)  Doc. 8507/18 + ADD 1.

(11)  Doc. 6250/20.

(12)  Doc. 6266/20.

(13)  Doc. 8711/20.

(14)  Doc. ST 8115/21 + ADD 1-5.

(15)  Strumenti per legiferare meglio, strumento #15

(16)  Doc. 6250/20.

(17)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).