26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/40


Conclusioni del Consiglio

sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

(2021/C 66/10)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:

1.

APPREZZA la costante proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo al fine di promuovere i principi della buona governance fiscale a livello mondiale;

2.

ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta» e SOTTOLINEA che tali misure contribuiscono al rafforzamento dei meccanismi della buona governance fiscale, dell’equità fiscale, della trasparenza fiscale su scala mondiale e della lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, sia a livello dell’UE che a livello mondiale;

3.

RICONOSCE che la pandemia di COVID-19 in atto continua ad avere un impatto sulla capacità di molte giurisdizioni di assumere nuovi impegni o di rispettare gli impegni anteriori, nonché sui metodi di lavoro generali del gruppo «Codice di condotta»;

4.

INVITA il gruppo a continuare a compiere progressi su tutte le questioni in sospeso il cui esame ha risentito degli effetti della pandemia di COVID-19 al fine di definirle il più rapidamente possibile e ad avviare, se del caso, la discussione su eventuali richieste di impegni da parte delle giurisdizioni;

5.

DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni non abbiano adottato misure sufficienti per attuare i loro impegni entro i termini convenuti né abbiano avviato un dialogo rilevante che possa favorire simili impegni e INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;

6.

SI RAMMARICA in particolare del fatto che la Turchia non abbia compiuto progressi sostanziali nell’effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell’UE e non abbia pertanto ancora adempiuto tutti gli impegni assunti per applicare i principi della buona governance fiscale, come indicato nella relazione del gruppo «Codice di condotta»; PRENDE ATTO del fatto che lo scambio di informazioni è stato attivato con ventuno Stati membri dell’UE e dovrebbe essere avviato a partire dal 2022 con cinque Stati membri dell’UE; DEPLORA il fatto che non sia stata fornita alcuna prova dell’effettivo scambio di dati dalla Turchia verso gli Stati membri; SOTTOLINEA che non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda lo scambio di informazioni con uno Stato membro; RIBADISCE che l’effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE conformemente alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2020; INVITA la Turchia a impegnarsi pienamente ad alto livello politico entro il 31 maggio 2021 per l’effettiva attivazione, entro il 30 giugno 2021, delle sue relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni con i sei Stati membri restanti; per tutti i ventisette Stati membri le informazioni relative all’esercizio 2019 devono essere trasmesse entro il 1o settembre 2021 e le informazioni relative agli esercizi 2020 e 2021 devono essere trasmesse secondo il calendario dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni e, in ogni caso, rispettivamente entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022; AFFERMA che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei cinque termini summenzionati soddisferebbe le condizioni per l’inserimento della Turchia nella lista di cui all’allegato I a norma del criterio 1.1; INVITA il gruppo a notificare tale richiesta alla Turchia, a continuare a monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda l’effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri e a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi, mantenendo nel contempo aperto il dialogo con la Turchia al riguardo, e AFFERMA che a ottobre 2021 il Consiglio adotterà la decisione necessaria in merito all’inserimento nella lista sulla base dell’analisi effettuata dal gruppo circa la conformità della Turchia e riesaminerà tale decisione dopo la scadenza dell’ultimo termine summenzionato;

7.

APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 6223/21;

8.

APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I;

9.

APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale;

10.

INVITA le istituzioni e gli Stati membri dell’UE, secondo i casi, a continuare a tenere conto della lista UE riveduta di cui all’allegato I nell’ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, fatti salvi i rispettivi ambiti di competenza degli Stati membri e dell’Unione derivanti dai trattati.

ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1.   Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2.   Anguilla

Anguilla non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

3.   Dominica

Dominica non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

4.   Figi

Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale»), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi, non è divenuta membro del quadro inclusivo sulla BEPS né ha attuato la norma minima anti-BEPS dell’OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

5.   Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

6.   Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

7.   Panama

Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

8.   Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.

9.   Seychelles

Le Seychelles dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non hanno ancora risolto queste problematiche.

Inoltre, le Seychelles non sono state valutate come almeno «ampiamente conformi» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non hanno ancora risolto questa problematica.

10.   Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

11.   Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

12.   Vanuatu

Vanuatu non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto queste problematiche.


ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale

1.   Trasparenza

1.1.   Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi ad alto livello politico entro il 31 maggio 2021 e attivare in modo effettivo le sue relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni con tutti i ventisette Stati membri entro il 30 giugno 2021 secondo il calendario di cui al punto 6 delle presenti conclusioni del Consiglio.

Turchia

1.2.   Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Turchia

Il seguente paese in via di sviluppo privo di un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Botswana

La seguente giurisdizione attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Barbados

1.3.   Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE

Ai seguenti paesi in via di sviluppo privi di centri finanziari, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, sono stati concessi il termine del 31 dicembre 2020 per firmare la convenzione multilaterale e il termine del 31 dicembre 2021 per ratificarla:

Botswana, Eswatini, Giordania, Thailandia

Al seguente paese in via di sviluppo privo di un centro finanziario, che ha conseguito progressi nel soddisfacimento dei suoi impegni, sono stati concessi il termine del 30 aprile 2021 per firmare la convenzione multilaterale e il termine del 31 dicembre 2021 per ratificarla:

Maldive

2.   Equa imposizione

2.1.   Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso entro la fine del 2019 ma non ha potuto farlo a causa di ritardi nella procedura in sede di forum dell’OCSE sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la sua normativa la fine del 2021:

Australia

Alla seguente giurisdizione, che ha compiuto progressi significativi nel soddisfacimento dell’impegno di modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso, è stato concesso fino al 31 dicembre 2021 per agire in tal senso:

Giordania

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso, è stato concesso come termine per adattare la sua normativa il 31 dicembre 2022:

Giamaica