30.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 528/10


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

(2021/C 528/02)

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione fornisce orientamenti per la valutazione, alla luce delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo.

2.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono fornire un contributo molto significativo alla crescita economica sostenibile, all’occupazione, alla competitività e alla resilienza dell’industria e dell’economia dell’Unione, rafforzandone l’autonomia strategica aperta, grazie al contributo che possono dare ai progetti innovativi e infrastrutturali realizzati in un quadro di cooperazione transfrontaliera e grazie ai loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società nel suo complesso.

3.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e soggetti economici di tutta l’Unione nell’intento di porre rimedio ai gravi fallimenti sistemici o del mercato o ai problemi sociali che non potrebbero altrimenti essere risolti. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini.

4.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono sostenere tutte le politiche e le azioni finalizzate al conseguimento di obiettivi europei comuni, segnatamente il Green Deal europeo (1), la strategia digitale (2) e il decennio digitale (3), la nuova strategia industriale per l’Europa (4) e il suo aggiornamento (5), la strategia europea per i dati (6) e Next Generation EU (7). Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono altresì contribuire a una ripresa sostenibile a seguito di gravi perturbazioni economiche, quali quelle provocate dalla pandemia di COVID-19, nonché sostenere gli sforzi per il rafforzamento della resilienza sociale ed economica dell’Unione.

5.

Conformemente alla nuova strategia industriale aggiornata e alla strategia per le piccole e medie imprese (PMI) (8), è importante che queste ultime e le start-up possano partecipare ad importanti progetti di comune interesse europeo e trarne beneficio. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto di tutte le circostanze che indicano che è meno probabile che l’aiuto notificato possa falsare indebitamente la concorrenza, per esempio a motivo del suo importo.

6.

La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa da parte delle autorità pubbliche, nei casi in cui altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. La presente comunicazione stabilisce le norme che si applicano quando il finanziamento pubblico di tali progetti costituisce un aiuto di Stato, affinché tali aiuti di Stato a favore di importanti progetti di comune interesse europeo risultino compatibili con il mercato interno. In particolare, le norme mirano a garantire che tali aiuti non pregiudichino indebitamente le condizioni degli scambi tra Stati membri e a limitare al minimo necessario gli effetti di tali aiuti sugli scambi e sulla concorrenza.

7.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Pertanto, la presente comunicazione stabilisce orientamenti relativi ai criteri che la Commissione applicherà per valutare gli aiuti di Stato che sono concessi al fine di promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. La comunicazione definisce innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che la Commissione utilizzerà per valutare la natura e l’importanza degli importanti progetti di comune interesse europeo ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Essa spiega inoltre le modalità con cui la Commissione valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico degli importanti progetti di comune interesse europeo con le norme sugli aiuti di Stato.

8.

La presente comunicazione non esclude la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano risultare compatibili con il mercato interno anche sulla base di altre disposizioni del trattato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c). Tuttavia dette disposizioni del trattato potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo, i quali possono necessitare di norme specifiche riguardo all’ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, conformemente a quanto stabilito nella presente comunicazione.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

9.

La Commissione applicherà i principi contenuti nella presente comunicazione agli importanti progetti di comune interesse europeo realizzati in tutti i settori di attività economica.

10.

Tali principi non si applicano:

(a)

alle misure di aiuto alle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (9) o da orientamenti successivi, ad eccezione delle imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che sono divenute imprese in difficoltà il 1o gennaio 2020 o successivamente, per tutta la durata dell’applicazione del quadro temporaneo (10).

(b)

alle misure di aiuto a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno;

(c)

alle misure di aiuto che di per sé, in virtù delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, rappresentano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione (11), in particolare:

(i)

le misure di aiuto in conformità delle quali la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

(ii)

le misure di aiuto in conformità delle quali la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

(iii)

le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di utilizzare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall’innovazione.

3.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

11.

Per determinare se un progetto rientra nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione applicherà i criteri di cui alle sezioni 3.1, 3.2 e 3.3 della presente comunicazione.

3.1.   Definizione di progetto

12.

La proposta di aiuti deve riguardare un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento (12).

13.

La Commissione può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e apportare un valore aggiunto significativo al raggiungimento dell’obiettivo di interesse europeo (13).

3.2.   Comune interesse europeo

3.2.1.   Criteri generali cumulativi

14.

Il progetto deve rappresentare un importante contributo concreto, chiaro e identificabile al conseguimento degli obiettivi e delle strategie dell’Unione e deve avere un impatto significativo sulla crescita sostenibile, ad esempio in quanto riveste particolare rilevanza, tra gli altri, per il Green Deal europeo, la strategia digitale, il decennio digitale e la strategia europea per i dati e il suo aggiornamento, la nuova strategia industriale per l’Europa, Next Generation EU, l’Unione europea della salute (14), il nuovo spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (15), il nuovo piano d’azione per l’economia circolare (16) o l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

15.

Il progetto deve dimostrare di essere stato concepito per ovviare a gravi fallimenti sistemici o del mercato, che senza gli aiuti impedirebbero la realizzazione del progetto con pari portata e modalità, o a sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontate o risolte.

16.

Di norma, il progetto deve coinvolgere almeno quattro Stati membri, salvo che la sua natura non giustifichi il coinvolgimento di un numero inferiore di Stati membri (17), e i suoi vantaggi non devono essere limitati agli Stati membri finanziatori, bensì estendersi ad una porzione più vasta dell’Unione. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile (18).

17.

Tutti gli Stati membri devono avere la reale possibilità di partecipare a un progetto emergente. Gli Stati membri notificanti devono dimostrare che tutti gli Stati membri sono stati informati della possibile emergenza di un progetto mediante, tra l’altro, contatti, alleanze, riunioni o eventi di incontro, anche con il coinvolgimento di PMI e start-up, e che sono state date loro adeguate possibilità di partecipazione.

18.

I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell’economia o nella società dell’Unione mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile.

19.

Il progetto deve comportare un cofinanziamento significativo da parte del beneficiario (19).

20.

Gli Stati membri devono dimostrare che il progetto è conforme al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 o ad altre metodologie comparabili (20). Nella valutazione complessiva degli effetti positivi e negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione assegnerà al rispetto di questo principio un peso significativo. In generale, è improbabile che gli investimenti che arrecano danni significativi agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 abbiano effetti positivi sufficienti a compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. Gli effetti positivi di un progetto che intende porre rimedio ad importanti fallimenti del mercato o fallimenti sistemici o a sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere risolti sono sistematicamente soggetti a valutazione individuale.

3.2.2.   Indicatori generali positivi

21.

Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, la Commissione valuterà positivamente i seguenti elementi suggeriti dagli Stati membri:

(a)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, quale la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, alla concezione del progetto;

(b)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, a condizione che agisca come struttura esecutiva, alla selezione del progetto;

(c)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, e degli Stati membri partecipanti alla struttura di governance del progetto;

(d)

il progetto prevede importanti interazioni collaborative in termini di numero di partner, coinvolgimento di organizzazioni di settori diversi o di imprese di dimensioni diverse e, in particolare, cooperazione tra imprese di grandi dimensioni e PMI, comprese le start-up, in diversi Stati membri e promuove lo sviluppo di regioni più svantaggiate;

(e)

il progetto comporta il cofinanziamento da parte di un fondo dell’Unione (21) in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente;

(f)

il progetto comporta un contributo significativo di investitori privati indipendenti (22);

(g)

il progetto si prefigge di porre rimedio ad una dipendenza strategica chiaramente identificata e significativa.

3.2.3.   Criteri specifici

22.

I progetti di ricerca, innovazione e sviluppo (RSI) devono essere fortemente innovativi o costituire un importante valore aggiunto in termini di RSI alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato (23).

23.

I progetti che comportano la prima applicazione industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non si considerano «prima applicazione industriale» gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.

24.

Ai fini della presente comunicazione, per «prima applicazione industriale» si intende l’ampliamento di impianti pilota, impianti di dimostrazione o prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test e la realizzazione della produzione per lotti, ma non la produzione di massa né le attività commerciali (24). La fine della prima applicazione industriale viene determinata tenendo conto, tra l’altro, della capacità di avviare la produzione di massa così come segnalata dai pertinenti indicatori di prestazione relativi alle attività di RSI. Le attività di prima applicazione industriale possono essere finanziate con aiuti di Stato fintantoché la prima applicazione industriale deriva da un’attività di RSI e contiene di per sé una componente importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di RSI, purché tale soggetto acquisisca i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di RSI, e l’attività di RSI e la prima applicazione industriale siano entrambe descritte nel progetto.

25.

I progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti, della salute o della tecnologia digitale, nella misura in cui esulano dai punti 22 e 23, devono rivestire una grande importanza per le strategie dell’Unione relative ai settori dell’ambiente, del clima, dell’energia (ivi compresa la sicurezza dell’approvvigionamento), dei trasporti, della salute, dell’industria o della tecnologia digitale, oppure contribuire in misura significativa al mercato interno, non soltanto in tali settori specifici, e possono essere finanziati per il periodo precedente alla piena operatività, raggiunta con la fine dei lavori di costruzione.

3.3.   Importanza del progetto

26.

Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente importanti o implichi un livello molto significativo di rischi tecnologici o finanziari o di entrambi. Per determinare l’importanza del progetto, la Commissione terrà conto dei criteri di cui alla sezione 3.2.

4.   CRITERI DI COMPATIBILITÀ

27.

Nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione prenderà in considerazione i criteri (25) di cui alle sezioni 4.1, 4.2 e 4.3 della presente comunicazione.

28.

Conformemente a quanto previsto alla sezione 4.2., la Commissione effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti esercitati dagli aiuti superano i possibili effetti negativi.

29.

In considerazione della natura del progetto, la Commissione può presumere, per le singole componenti di un progetto integrato, la presenza di importanti fallimenti del mercato o fallimenti sistemici o di importanti sfide per la società, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.

4.1.   Necessità e proporzionalità dell’aiuto

30.

Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. Senza l’aiuto, la realizzazione del progetto risulterebbe impossibile, o sarebbe possibile soltanto ad una scala inferiore, con una portata ridotta, con tempi troppo lunghi o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti (26). L’aiuto sarà considerato proporzionato solo se non sarebbe possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore.

31.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, che corrisponde alla situazione in cui nessuno Stato membro eroga aiuti (27). Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo, se esistono elementi di prova che dimostrano che si tratta dello scenario controfattuale più probabile, o in un progetto alternativo preso in considerazione dai beneficiari nei loro processi decisionali interni e può riferirsi ad un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori dell’Unione. Per dimostrare la credibilità dello scenario controfattuale presentato dai beneficiari, gli Stati membri notificanti sono invitati a trasmettere pertinenti documenti interni presentati dai beneficiari, quali presentazioni del consiglio di amministrazione e analisi, relazioni e studi (28).

32.

In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l’ottenimento di un tasso di rendimento interno corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dai beneficiari in altri progetti di investimento di natura simile, i loro costi complessivi del capitale o i rendimenti abitualmente osservati nell’industria in questione. Devono essere presi in considerazione tutti i pertinenti costi e benefici previsti per tutta la durata del progetto.

33.

L’importo massimo di aiuto permesso sarà determinato considerando il deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato dall’analisi del deficit di finanziamento, l’intensità di aiuto può coprire tutti i costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto, in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli indicati nell’allegato (29).

34.

Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell’impresa, che il beneficiario dell’aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, la Commissione confronterà i valori attuali netti attesi dell’investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.

35.

Gli aiuti di Stato volti a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo sono cumulabili con finanziamenti dell’Unione o altri aiuti di Stato, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito dalle normative vigenti del diritto dell’Unione.

36.

Quale ulteriore tutela per garantire che gli aiuti di Stato rimangano proporzionati e limitati a quanto necessario, la Commissione può richiedere allo Stato membro notificante di istituire un meccanismo di recupero (30). Il meccanismo di recupero dovrebbe garantire una distribuzione equa degli utili aggiuntivi qualora il progetto sia più redditizio di quanto previsto dall’analisi del deficit di finanziamento notificata e dovrebbe applicarsi soltanto agli investimenti che, sulla base dei risultati ex post dei flussi di cassa e degli esborsi di aiuti di Stato, raggiungono un tasso di rendimento superiore al costo del capitale dei beneficiari. Gli eventuali meccanismi di recupero di questo tipo dovrebbero essere chiaramente definiti in anticipo, al fine di garantire la prevedibilità finanziaria per i beneficiari al momento della decisione di partecipare o meno al progetto. Tale meccanismo dovrebbe essere concepito in maniera tale da continuare a porre in essere forti incentivi volti a indurre i beneficiari a ottimizzare il rendimento degli investimenti e dei progetti.

37.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:

(a)

indicazione del cambiamento perseguito: lo Stato membro deve specificare chiaramente il cambiamento di comportamento che dovrebbe derivare dagli aiuti di Stato e che potrebbe consistere nell’avvio di un nuovo progetto o nel potenziamento delle dimensioni, della portata, del ritmo o della dimensione transfrontaliera di un progetto. Il cambiamento di comportamento deve essere individuato raffrontando il risultato e il livello di attività previsti in presenza e in assenza di aiuti. La differenza tra le due ipotesi dimostra l’impatto della misura di aiuto e ne illustra l’effetto di incentivazione;

(b)

livello di redditività: l’effetto di incentivazione è più probabile se l’aiuto è mirato a un progetto di per sé non sufficientemente redditizio per un’impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società.

38.

Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, la Commissione può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell’Unione hanno ricevuto, nei tre anni precedenti, o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile, lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se non dispone di prove concernenti l’aiuto erogato o prospettato, la Commissione può anche basare la propria decisione su prove indiziarie. La Commissione può inoltre adottare misure adeguate per affrontare le distorsioni della concorrenza derivanti dalle sovvenzioni ricevute al di fuori dell’Unione.

39.

Per la raccolta di prove, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri investigativi (31).

40.

La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di accesso ai finanziamenti, gli Stati membri dovrebbero normalmente ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie (32). Se è inoltre necessario dotare l’impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente.

41.

La selezione dei beneficiari attraverso una procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria sarà considerata un elemento positivo.

4.2.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata

42.

Gli Stati membri devono dimostrare che la misura di aiuto proposta costituisce lo strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo del progetto. Una misura d’aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato.

43.

Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di comune interesse europeo.

44.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull’impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese nei mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovraccapacità.

45.

La Commissione valuterà i rischi di preclusioni del mercato e di creazione di posizioni dominanti. I progetti che prevedono la costruzione di un’infrastruttura (33) devono rispettare i principi di un accesso aperto e non discriminatorio a tale infrastruttura e di un metodo di determinazione dei prezzi e di gestione della rete non discriminatorio, compresi i principi stabiliti nel diritto dell’Unione (34).

46.

La Commissione valuterà i potenziali effetti negativi che possono incidere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta del luogo.

47.

Nella valutazione dei potenziali effetti negativi sugli scambi, la Commissione verificherà se l’aiuto sia subordinato alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di una qualsiasi altra attività del beneficiario dal territorio di un’altra parte contraente dell’accordo SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto. Tale condizione risulta avere degli effetti particolarmente pregiudizievoli per il mercato interno, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE, ed è improbabile che venga compensata da eventuali effetti positivi.

4.3.   Trasparenza

48.

Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale le informazioni seguenti:

(a)

il testo integrale della decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di esecuzione, o un link che vi dia accesso;

(b)

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

(c)

il nome e l’identificativo di ciascun beneficiario, ad eccezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (35);

(d)

lo strumento di aiuto (36), l’elemento di aiuto e, in caso sia diverso, l’importo nominale dell’aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale concesso a ciascun beneficiario;

(e)

la data di concessione e la data di pubblicazione;

(f)

il tipo di beneficiario (PMI/grande impresa/start-up);

(g)

la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II o inferiore);

(h)

il principale settore economico in cui il beneficiario opera (a livello di gruppo NACE);

(i)

l’obiettivo dell’aiuto.

49.

L’obbligo di pubblicare le informazioni si applica agli aiuti individuali di importo superiore a 100 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni (37).

5.   NOTIFICA, RELAZIONI E APPLICAZIONE

5.1.   Obbligo di notifica

50.

A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri devono comunicare preventivamente alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo.

51.

Gli Stati membri che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitati, ogniqualvolta possibile, a trasmettere alla Commissione una comunicazione congiunta che comprenda un testo comune che descrive l’importante progetto di comune interesse europeo e ne dimostra l’ammissibilità.

5.2.   Valutazione ex post e relazioni

52.

L’esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, la Commissione può chiedere di svolgere una valutazione ex post.

5.3.   Applicazione

53.

La Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione a partire dal 1o gennaio 2022.

54.

Essa applicherà tali principi a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere a partire dal 1o gennaio 2022, anche qualora i progetti siano stati notificati prima di tale data.

55.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (38), in caso di aiuti non notificati la Commissione applicherà i principi stabiliti nella presente comunicazione se gli aiuti sono stati concessi a partire dal 1o gennaio 2022 e, in tutti gli altri casi, le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti.


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», COM(2020) 67 final del 19 febbraio 2020.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una nuova strategia industriale per l’Europa», COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», COM (2021) 350 final, 5 maggio 2021.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una strategia europea per i dati», COM(2020) 66 final del 19 febbraio 2020.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», COM(2020) 456 final del 27 maggio 2020.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», COM(2020) 103 final del 10 marzo 2020.

(9)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Come precisato al punto 23 dei suddetti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

(10)  Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19, GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1, e successive modifiche.

(11)  Cfr. la causa C-156/98 Germania / Commissione [2000] ECLI:EU:C:2000:467, punto 78 e la causa C-333/07 Régie Networks / Rhone Alpes Bourgogne [2008] ECLI:EU:C:2008:764, punti da 94 a 116.

(12)  Nell’ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall’altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto.

(13)  Nel prosieguo, per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Costruire un’Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell’UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero», COM(2020) 724 final dell’11 novembre 2020.

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione», COM(2020) 628 final del 30 settembre 2020.

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva» COM(2020) 98 final dell’11 marzo 2020.

(17)  Un numero inferiore, ma non minore di due, di Stati membri può essere eccezionalmente giustificato, in circostanze debitamente motivate, ad esempio se il progetto riguarda infrastrutture di ricerca interconnesse e progetti TEN-E e TEN-T che hanno un’importanza fondamentalmente transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione transfrontaliera del traffico o dell’interoperabilità, oppure se il progetto è finanziato con fondi dell’UE, per i quali le disposizioni giuridiche relative alla collaborazione tra Stati membri richiedono un numero inferiore di Stati membri partecipanti. In ogni caso, i progetti devono essere concepiti in modo trasparente, in linea con il punto17.

(18)  Il semplice fatto che venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un’infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in Stati membri diversi non è sufficiente affinché un progetto possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato l’impostazione della Commissione di considerare un progetto di comune interesse europeo ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri o quando scaturisce da un’azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri per lottare contro una minaccia comune. Cfr. le cause riunite Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, C-62/87 e 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, punto 22.

(19)  Nel valutare la portata del cofinanziamento, la Commissione tine conto delle specificità di determinati settori e delle PMI. In circostanze eccezionali e debitamente motivate, la Commissione può ritenere che l’aiuto sia giustificato anche in assenza di un significativo cofinanziamento da parte del beneficiario.

(20)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.

(21)  i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono cumulabili con finanziamenti provenienti da un fondo dell’ Unione purché sia rispettata la condizione di cui al punto 35.

(22)  Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, deve essere contabilizzato al prezzo di mercato.

(23)  Ciò potrebbe prevedere, se del caso, un avanzamento progressivo verso lo stato dell’arte, nella misura in cui il progetto proposto miri in modo chiaro e credibile a superare tale stato dell’arte e descriva le modalità previste per farlo.

(24)  Se risultano necessarie per il settore interessato, le vendite limitate riguardanti la fase di test, comprese le vendite di campioni e quelle a fini di feedback o certificazione, non rientrano nella nozione di «attività commerciali».

(25)  Secondo la Corte di giustizia la Commissione dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Cfr. le cause riunite Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, C-62/87 e 72/87, ECLI:EU:C:1988:132, punto 21.

(26)  La domanda di aiuto deve precedere l’avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori.

(27)  Per i progetti che riguardano le PMI, lo scenario controfattuale può essere rappresentato dall’assenza di un progetto alternativo (cfr. punto 32).

(28)  Se le informazioni fornite sono protette dall’obbligo del segreto professionale, esse devono essere trattate conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(29)  Nel caso di un progetto integrato, i costi ammissibili devono essere forniti in dettaglio per ciascun singolo progetto.

(30)  Per i progetti relativi alle PMI non è necessario attuare alcun meccanismo di recupero, se non in circostanze eccezionali, in particolare in considerazione degli importi di aiuto notificati per tali progetti.

(31)  Cfr. articolo 25 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(32)  Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono prevedere le date del rimborso.

(33)  Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.

(34)  Se prevede un’infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione, laddove previsti dalla legislazione sul mercato interno.

(35)  C(2003) 4582 (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(36)  Sovvenzione/contributo in conto interessi; prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile; garanzia; agevolazione fiscale o esenzione fiscale; finanziamento del rischio; altri tipi di aiuti. Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti di aiuto, precisare l’importo dell’aiuto per ogni strumento.

(37)  Queste informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(38)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione di aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).


ALLEGATO

Costi ammissibili

a)

Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.

b)

Costi relativi a strumenti e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c)

Costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post.

d)

Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto.

e)

Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

f)

Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di RSI, comprese le attività di RSI connesse alla prima applicazione industriale, o, nel caso di un progetto d’infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell’infrastruttura.

g)

Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale e le spese operative nella misura e per il periodo in cui sono sostenute per il progetto, fintantoché l’applicazione industriale deriva da un’attività di RSI e contiene di per sé una componente importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto.

h)

Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).