9.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 274/1


Comunicazione della Commissione sull’iniziativa dei cittadini europei (ICE) «End the Cage Age»

(2021/C 274/01)

1.   INTRODUZIONE: L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

Mediante l’iniziativa dei cittadini europei ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono chiedere alla Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, di presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Le norme dettagliate che regolano l’iniziativa dei cittadini europei sono stabilite nel regolamento (UE) 2019/788 (1) (regolamento sull’iniziativa dei cittadini).

«End the Cage Age» (Basta animali in gabbia) è la sesta iniziativa dei cittadini ad aver raggiunto le soglie numeriche richieste (2) e chiede alla Commissione di intervenire sul trattamento degli animali d’allevamento come segue:

«Nell’Unione europea centinaia di milioni di animali d’allevamento passano la maggior parte della loro esistenza tenuti in gabbia in condizioni di grande sofferenza. Chiediamo alla Commissione europea di porre fine a questo trattamento disumano degli animali d’allevamento.

Ogni anno un enorme numero di animali d’allevamento patisce sofferenze per essere tenuto in gabbia, crudelmente e inutilmente, dal momento che esistono sistemi alternativi senza gabbia e più rispettosi del benessere degli animali.

Si chiede pertanto alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l’uso di:

gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche;

stalli da parto per scrofe;

box per scrofe, laddove non già proibiti;

box individuali per vitelli, laddove non già proibiti» (3).

Gli organizzatori hanno illustrato nel dettaglio gli obiettivi dell’iniziativa in una riunione con la Commissione, il 30 ottobre 2020, e durante un’audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2021. Il 10 giugno 2021 il Parlamento europeo ha tenuto una discussione in plenaria sulla presente iniziativa dei cittadini e ha adottato una risoluzione (4) in cui espone la propria posizione.

Nella presente comunicazione la Commissione definisce la sua valutazione giuridica e politica dell’iniziativa, l’azione che intende intraprendere, i suoi motivi per intervenire e il calendario previsto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini europei.

2.   CONTESTO

L’iniziativa dei cittadini rispecchia una richiesta di transizione a sistemi di allevamento più etici e sostenibili, da conseguire fra l’altro sulla base di una nuova legislazione sul benessere degli animali. Rispondere a tale richiesta è una priorità assoluta della Commissione, come essa ha specificato nella comunicazione «Il Green Deal europeo» (5) e nella strategia «Dal produttore al consumatore» (6). L’iniziativa rileva che 300 milioni di animali sono attualmente tenuti in gabbie nell’UE.

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce gli animali come esseri senzienti. In qualità di grande importatore di cibo, l’Unione europea ha la responsabilità morale di garantire che le condizioni degli animali di allevamento rispecchino i suoi principi, anche in relazione agli alimenti che importa.

L’eliminazione graduale dell’allevamento in gabbia è iniziata 22 anni fa, quando è entrata in vigore una nuova legislazione sull’allevamento delle galline ovaiole. Le analisi scientifiche hanno dimostrato i vantaggi di tale approccio per altre specie, come i vitelli e i suini, per i quali sono stati introdotti divieti parziali rispettivamente nel 1997 e nel 2001.

2.1.   Quadro giuridico vigente in materia di benessere degli animali negli allevamenti

A partire dall’adozione delle prime normative in materia di benessere degli animali nel 1974, la legislazione dell’Unione si è evoluta e ha ampliato la sua copertura. Il quadro giuridico attuale per la custodia degli animali d’allevamento consta di una direttiva generale (7) sulla protezione degli animali allevati e tenuti negli allevamenti che stabilisce i principi generali e lascia agli Stati membri un margine per adottare disposizioni più rigide, purché compatibili con le norme dell’Unione. A integrazione della direttiva generale vi sono quattro direttive settoriali specifiche che disciplinano il benessere delle galline ovaiole, dei polli da carne, dei vitelli e dei suini.

La direttiva generale prevede che la libertà di movimento degli animali non deve essere limitata in modo tale da causare loro inutili sofferenze o lesioni. Inoltre stabilisce che allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. Tenere gli animali in gabbia è perciò consentito, ma a determinate condizioni.

Le direttive settoriali specifiche stabiliscono una serie di norme in materia di confinamento:

per quanto riguarda le galline ovaiole, la legislazione per l’allevamento adottata nel 1999 vietava l’utilizzo delle gabbie di batteria nell’UE, con un periodo di transizione in due fasi della durata totale di 12 anni: a partire dal 2003, le gabbie utilizzate per la prima volta dovevano essere gabbie modificate, mentre a partire dal 2012 il divieto delle gabbie di batteria per le galline ovaiole si è applicato a tutti gli allevamenti dell’Unione. Ad oggi le galline ovaiole possono essere tenute in gabbie «modificate» che permettono loro, ad esempio, di appollaiarsi e razzolare (8);

dal 2013 è obbligatorio tenere i suini di sesso femminile (scrofe) in gruppi per un periodo che inizia quattro settimane dopo l’impiego come riproduttrici (accoppiamento con un verro o inseminazione) e termina una settimana prima del momento previsto per il parto. Per il restante tempo (vale a dire da una settimana prima del momento previsto per il parto fino a quattro settimane dopo l’impiego come riproduttrici), in linea con la legislazione applicabile dell’Unione, una grande percentuale di scrofette e scrofe è solitamente rinchiusa in «stalli da parto» o in «box per scrofe» (9); e

dal 2007 non è permesso rinchiudere un vitello di età superiore alle otto settimane in un recinto individuale. Tuttavia fino a quell’età è possibile tenere individualmente i vitelli alle condizioni sancite dalla legislazione applicabile dell’Unione (10).

A livello di Unione non esiste una legislazione in materia di benessere degli animali specifica per gli altri animali cui fa riferimento l’iniziativa dei cittadini europei.

La richiesta di abolire gradualmente le gabbie è in linea con gli sviluppi attuali, poiché numerosi Stati membri hanno già attuato divieti totali o parziali sulle gabbie:

Gabbie modificate per le galline ovaiole:

vietate in Austria e Lussemburgo;

vietate in Francia per gli allevamenti nuovi o ristrutturati;

vietate in Germania dal 2025, in Cechia dal 2027, in Vallonia (Belgio) dal 2028 e in Slovacchia dal 2030.

Box per scrofe e stalli da parto:

vietati in Svezia;

stalli da parto consentiti per al massimo cinque giorni per ogni periodo di parto in Germania entro il 2036;

divieto di box per scrofe entro il 2029 in Germania;

divieto di box per scrofe dal periodo dello svezzamento in Danimarca, con effetto a decorrere dal 2035;

divieto di box per scrofe quattro giorni dopo l’inseminazione nei Paesi Bassi e dieci giorni dopo l’inseminazione in Austria.

Gabbie per conigli:

vietate per i conigli da carne in Austria, Germania e nei Paesi Bassi;

divieto di gabbie di batteria per i conigli da carne a partire dal 2016 e di gabbie modificate per i conigli da carne e i conigli di sesso femminile da riproduzione nelle Fiandre (Belgio) a partire dal 2025;

requisiti specifici per i conigli in Germania, nei Paesi Bassi e in Svezia, ad esempio almeno due esemplari per alloggiamento (conigli da ingrasso), materiale masticabile adeguato, accesso al foraggio grossolano, accesso a una piattaforma.

2.2.   Contesto politico attuale dell’Unione

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Il Green Deal europeo» (11), una strategia globale per trasformare l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che tenga conto di tutte le dimensioni della sostenibilità, compreso il benessere degli animali.

Il 20 maggio 2020, nel quadro del Green Deal, la Commissione ha adottato la strategia «Dal produttore al consumatore» (12), che istituisce un piano d’azione per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. Mediante tale strategia la Commissione intende garantire non solo che gli alimenti nell’UE siano sani, nutrienti e di alta qualità, ma anche di diventare uno standard di sostenibilità a livello globale. Il benessere degli animali ricopre un ruolo fondamentale nell’agenda per la sostenibilità e la strategia comprende un impegno della Commissione a presentare proposte legislative volte a rivedere la legislazione dell’Unione sul benessere degli animali entro la fine del 2023, in seguito a una valutazione (controllo dell’adeguatezza) della legislazione vigente e di una valutazione d’impatto. Il fine è di migliorare il benessere degli animali, ampliare l’ambito di applicazione della legislazione, allinearla ai più recenti dati scientifici e renderne più semplice l’applicazione.

La Commissione ha altresì annunciato nella strategia che:

prenderà in considerazione opzioni per l’etichettatura relativa al benessere degli animali per meglio ottenere e trasmettere il valore aggiunto lungo la filiera alimentare tramite prassi orientate al benessere; e

proporrà un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari.

La strategia «Dal produttore al consumatore» riconosce il ruolo della politica agricola comune (PAC) nel sostegno alla transizione a sistemi alimentari sostenibili. Nel quadro della procedura legislativa in corso concernente la PAC e ai sensi della stessa è previsto, a partire dal 2023, un nuovo sistema secondo cui gli Stati membri potranno utilizzare in futuro i «regimi ecologici» (13) per sostenere la transizione a un migliore benessere degli animali (14). I regimi ecologici forniranno agli allevatori sostegno sotto forma di impegni in materia di gestione che li compenseranno per i costi supplementari o le perdite di guadagno associate a norme aggiornate che vanno oltre i requisiti obbligatori. I regimi ecologici sono interamente finanziati dal bilancio generale dell’Unione.

Nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dopo il 2022 continueranno a essere disponibili le stesse possibilità a sostegno del benessere degli animali già a disposizione nella PAC 2014-2022. I progetti finanziati dal FEASR («interventi») necessitano di un cofinanziamento da parte degli Stati membri. Il sostegno del FEASR è disponibile sotto forma di impegni in materia di gestione che compenseranno gli allevatori per i costi supplementari o le perdite di guadagno associate agli impegni derivanti da norme aggiornate che vanno oltre i requisiti obbligatori, e per gli investimenti in alloggiamenti più orientati al benessere degli animali. La portata dell’assegnazione del sostegno del FEASR e dei regimi ecologici al benessere degli animali dipende dalle esigenze e dalle priorità degli Stati membri.

Ulteriori interventi possibili nel quadro del FEASR e dei regimi ecologici comprendono:

formazione e consulenza;

conversione a e mantenimento di metodi di allevamento biologico;

regimi di qualità, e

cooperazione e innovazione fra gli operatori della filiera alimentare nel quadro del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI) (15).

Secondo le previsioni, il benessere degli animali diventerà uno degli obiettivi specifici della PAC per il periodo 2023-2027 (16). Ciascuno Stato membro valuterà la propria situazione sulla base dell’analisi SWOT (punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce) e delle proprie esigenze specifiche, in particolare per quanto riguarda il miglioramento del benessere degli animali e la riduzione dell’utilizzo di antimicrobici. Alla luce di ciò, ciascuno Stato membro progetterà interventi da includere nei piani strategici nazionali della PAC (che entreranno in vigore all’inizio del 2023, dopo essere stati approvati dalla Commissione), che stabiliranno anche una strategia volta a combinare vari strumenti della PAC. Saranno utilizzati indicatori dedicati per misurare e monitorare i progressi di attuazione dei piani.

Il rispetto dei requisiti giuridici obbligatori vigenti sul benessere degli animali (17) continuerà a essere una delle condizioni da soddisfare affinché gli allevatori ricevano il pieno sostegno diretto della PAC e determinati pagamenti (annuali) nel quadro del FEASR, inclusi i pagamenti inerenti al benessere degli animali.

La Commissione ha adottato nel dicembre 2020 alcune raccomandazioni relative ai piani strategici nazionali della PAC. Tali raccomandazioni, rivolte a ciascuno Stato membro nello specifico, comprendono varie misure volte a migliorare il benessere degli animali d’allevamento (18).

Per aiutare gli Stati membri a formulare interventi in linea con le raccomandazioni, la Commissione ha recentemente avviato uno studio sulle misure e sugli strumenti della PAC che promuovono il benessere degli animali e la riduzione dell’uso degli antimicrobici (19), la cui conclusione è prevista per ottobre 2021.

2.3.   Contesto scientifico e progetti in corso

Un migliore benessere degli animali non è soltanto una questione etica, ma apporta benefici alla loro salute e riduce la necessità di medicinali, rallentando così la diffusione di microrganismi resistenti agli antimicrobici e migliorando la qualità degli alimenti. Inoltre la diminuzione dello stress nelle galline ovaiole, ad esempio, riduce la diffusione della salmonella negli allevamenti avicoli. Il benessere degli esseri umani e quello degli animali sono strettamente correlati.

Negli ultimi vent’anni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il consulente scientifico principale della Commissione per questo settore, ha adottato pareri relativi, fra l’altro, al benessere delle galline ovaiole e dei suini. Attualmente l’EFSA sta elaborando ulteriori valutazioni scientifiche sulle gabbie per le specie e le categorie di animali contemplati dall’iniziativa dei cittadini, che saranno disponibili nel 2022 e nel 2023. Un recente parere dell’EFSA può essere considerato il documento che rappresenta lo stato attuale della conoscenza in riferimento ai conigli (20).

Studi scientifici pubblicati di recente dimostrano l’esistenza di sistemi di allevamento alternativi ad alta efficienza che non implicano l’utilizzo di gabbie. Inoltre da un recente studio svolto per la commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento europeo (21) risulta che i sistemi che non prevedono l’utilizzo di gabbie per le galline ovaiole sono analoghi dal punto di vista economico, ambientale e sociale ai sistemi che prevedono l’utilizzo di gabbie. Un altro studio (22) fornisce una panoramica della ricerca scientifica sull’allevamento in gabbia di galline ovaiole, scrofe, conigli, anatre, oche, vitelli e quaglie. Lo studio illustra gli impatti sul benessere dovuti alla stabulazione in gabbia e all’alloggiamento in sistemi di allevamento alternativi. Altre relazioni delineano le sfide in materia di ambiente e benessere, le opportunità e le potenziali conseguenze degli ulteriori miglioramenti del benessere degli animali e dell’abolizione delle gabbie nella produzione di determinati animali d’allevamento nell’UE (23).

Vari progetti di ricerca e innovazione in corso, anche finanziati dall’UE, sono incentrati sul benessere degli animali, in particolare sull’allevamento a bassi consumi intermedi (24) e biologico, all’allevamento di precisione (25) e a prassi maggiormente rivolte al benessere degli animali negli allevamenti intensivi. Sebbene nessun progetto, a oggi, si sia incentrano nello specifico sulla rimozione delle gabbie, alcuni progetti del CORE (26) Organic Cofund (27) finanziati nel quadro di Orizzonte 2020 prendono in considerazione pratiche di allevamento che consentono agli animali di soddisfare le proprie esigenze naturali e tengono conto di altre questioni correlate; questi includono:

POWER, che indaga sul miglioramento combinato dell’alloggiamento e della gestione dei suini, inclusi gli effetti della progettazione degli stalli da parto, la genetica delle scrofe e le strategie di gestione della mortalità e della salute dei suinetti neonati prima e dopo lo svezzamento; e

GroupHouseNet (28), un’azione COST che mira a fornire al settore dell’allevamento dell’Unione innovazioni nella riproduzione e nella gestione dei suini e del pollame, necessarie per una buona transizione a sistemi di alloggiamento per grandi gruppi senza bisogno delle dolorose pratiche di mozzamento della coda e di troncatura del becco.

Orizzonte Europa, il nuovo programma quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione, fornirà ulteriore sostegno nel periodo 2021-2027, in particolare nei settori di intervento «agricoltura, silvicoltura e zone rurali» (29).

2.4.   Contesto economico e sociale

Un numero sempre maggiore di consumatori chiede metodi di allevamento più orientati al benessere degli animali e più informazioni che contribuiscano a individuare i prodotti ottenuti in condizioni favorevoli al benessere degli animali (30).

Gli animali d’allevamento sono tenuti in gabbia per varie ragioni, principalmente di natura economica. Tali sistemi (in particolare nelle unità di produzione intensive) sono economicamente efficienti e forniscono condizioni di lavoro più pratiche. Un certo livello di stabulazione al chiuso può anche essere necessario per ragioni di biosicurezza, per prevenire determinate malattie animali.

Interrompere l’utilizzo delle gabbie implicherà la modifica degli attuali sistemi di allevamento e investimenti spesso ingenti. Può essere necessario che gli allevatori adeguino i propri locali, acquistino nuove attrezzature e adattino la produzione e le pratiche di allevamento. Nel contempo, il passaggio a sistemi di allevamento con più elevati standard di benessere degli animali spesso migliora la reputazione degli allevatori agli occhi della società e aumenta la fiducia nel loro lavoro (31). Standard elevati di benessere degli animali dell’Unione contribuiscono altresì alla buona reputazione dei prodotti agricoli dell’UE e ne spiegano parzialmente l’elevata domanda, garantendo un maggiore guadagno agli agricoltori. Modificando gli attuali sistemi di allevamento si contribuirebbe anche a preservare le risorse da cui dipendono i regimi alimentari, con la conseguente minore perdita di biodiversità.

2.5.   Iniziative e azioni in corso pertinenti nel contesto dell’iniziativa dei cittadini

Nell’ottica della revisione della legislazione in materia di benessere degli animali, compresa la direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti (32), come annunciato nella strategia «Dal produttore al consumatore», la Commissione sta già intraprendendo o ha già intrapreso le seguenti azioni:

nel giugno 2020 ha incaricato l’EFSA di fornire pareri scientifici aggiornati sui vantaggi e sugli svantaggi di vari sistemi di produzione e sui modi per poterli migliorare per le specie attualmente contemplate dalla legislazione settoriale specifica sul benessere degli animali, vale a dire le galline ovaiole (l’incarico comprende anche le pollastre e le galline ovaiole riproduttrici), i polli allevati per la produzione di carne (compresi i polli da carne riproduttori), i vitelli e i suini. Nel giugno 2021 ha richiesto ulteriori pareri su aspetti del benessere degli animali negli allevamenti con e senza gabbie di quaglie, anatre e oche (33). L’EFSA dovrebbe fornire tali pareri nel 2022 e nel 2023;

il 7 aprile 2021 la Commissione ha pubblicato i risultati di una valutazione della strategia dell’Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (34);

al momento sta svolgendo una valutazione (controllo dell’adeguatezza) dell’acquis (35) dell’Unione in materia di benessere degli animali, con cui cerca di individuare:

eventuali lacune nella progettazione, nell’ambito e nell’attuazione delle norme vigenti;

possibilità di semplificazione e di riduzione dei costi e degli oneri normativi; e

eventuali lacune e margini di miglioramento.

La Commissione dovrebbe concludere il controllo dell’adeguatezza entro il 2022;

sta esaminando le opzioni per un’etichettatura relativa al benessere degli animali a livello di Unione per migliorare la trasmissione di valore lungo la filiera alimentare. A tal fine ha istituito un sottogruppo dedicato nella piattaforma dell’UE sul benessere degli animali e ha avviato uno studio sull’etichettatura relativa al benessere degli animali (36).

Inoltre le seguenti azioni in corso e pianificate sono pertinenti nel contesto dell’iniziativa dei cittadini:

studi per raccogliere dati sulle conseguenze ambientali e socioeconomiche della graduale abolizione delle gabbie e per ottenere una panoramica più chiara della situazione attuale nell’Unione (37);

un codice di condotta per le prassi aziendali e di commercializzazione è attualmente in fase di elaborazione. L’obiettivo è incoraggiare gli attori coinvolti nella filiera alimentare a prendere impegni di sostenibilità che comprendano anche il benessere degli animali; questi potrebbero includere impegni relativi alla transizione a sistemi privi di gabbie;

la Commissione elaborerà una proposta legislativa relativa a un quadro per un regime alimentare sostenibile entro la fine del 2023. Il benessere degli animali sarà contemplato nelle discussioni sulla definizione di sostenibilità del regime alimentare e sui criteri per valutare la sostenibilità degli alimenti e delle operazioni;

entro il 2024 proporrà un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che dovrebbe contemplare gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali della produzione alimentare, incluso il benessere degli animali;

sebbene molti accordi commerciali bilaterali con paesi terzi comprendano già disposizioni sulla cooperazione finalizzata al benessere degli animali, l’Unione proporrà di includere un capo sui sistemi di produzione alimentare sostenibili nei negoziati in corso sugli accordi di libero scambio con i paesi partner e nei futuri accordi commerciali, che contempli anche la cooperazione finalizzata al benessere degli animali;

l’Unione inoltre promuove i suoi standard di benessere degli animali contribuendo allo sviluppo, all’adozione e all’attuazione delle norme internazionali sul benessere degli animali dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (38) e cooperando con l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

3.   VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DELL’INIZIATIVA

3.1.   Risposta all’iniziativa: azioni

L’iniziativa dei cittadini chiede alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l’uso di:

gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche;

stalli da parto per scrofe;

box per scrofe, laddove non già proibiti; e

box individuali per vitelli, laddove non già proibiti.

In risposta all’iniziativa e alla richiesta di una transizione a sistemi di allevamento più etici e sostenibili, la Commissione ha intenzione di proporre una graduale abolizione e infine il divieto di utilizzare tali sistemi di gabbie per tutte le specie e le categorie in questione, a condizioni (inclusa la durata del periodo di transizione) da determinare sulla base di pareri dell’EFSA e su una valutazione d’impatto. Tale proposta sarà inclusa tra gli obiettivi chiave nella revisione della legislazione in materia di benessere degli animali che la Commissione si è impegnata a proporre entro l’ultimo trimestre del 2023.

La Commissione terrà conto degli aspetti seguenti nel corso del processo di revisione:

A.   animali attualmente contemplati nella legislazione specifica per specie in materia di benessere degli animali

La legislazione specifica vigente in materia di benessere degli animali che riguarda galline ovaiole, scrofe e vitelli sarà riveduta nel quadro della strategia «Dal consumatore al produttore», con una proposta che la Commissione presenterà entro l’ultimo trimestre del 2023. Tale legislazione prevede attualmente divieti di utilizzo di determinati tipi di gabbie, ma non di tutti.

B.   animali attualmente non contemplati nella legislazione specifica per specie in materia di benessere degli animali

Attualmente non esiste una legislazione specifica in materia di benessere degli animali per molte delle specie/categorie contemplate dall’iniziativa dei cittadini (conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche).

Al fine di rispondere all’iniziativa, nel giugno 2020 e nel giugno 2021 la Commissione ha incaricato l’EFSA di integrare i dati scientifici esistenti sugli impatti sul benessere degli animali dei sistemi di allevamento che prevedono l’utilizzo di gabbie per galline ovaiole, suini, vitelli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche fra il 2022 e l’inizio del 2023, al fine di introdurre la legislazione entro l’ultimo trimestre del 2023.

Le condizioni per vietare i sistemi che prevedono l’utilizzo di gabbie saranno determinate sulla base di una valutazione d’impatto, che terrà conto:

dei benefici per il benessere degli animali;

delle esigenze di natura sociale ed economica del settore dell’allevamento dell’Unione, comprese quelle delle piccole aziende;

della dimensione del commercio internazionale; e

degli aspetti ambientali.

3.2.   Risposta all’iniziativa: calendario previsto

La risposta della Commissione all’iniziativa illustrata nel punto 3.1 sarà inclusa fra gli obiettivi chiave nell’ambito della revisione della legislazione in materia di benessere degli animali che si è impegnata a proporre entro l’ultimo trimestre del 2023.

Al fine di sviluppare la proposta legislativa, la Commissione preparerà una valutazione d’impatto, come illustrato sopra. La valutazione in questione, tra l’altro, fungerà altresì da sostegno al processo decisionale relativo alle misure di accompagnamento. e includerà una consultazione pubblica che sarà condotta entro i primi mesi del 2022. Il completamento della valutazione d’impatto è previsto entro la fine del 2022.

Sebbene l’iniziativa dei cittadini non contenga una specifica richiesta in merito alle tempistiche, durante la riunione con la Commissione e l’audizione al Parlamento europeo gli organizzatori hanno espresso l’ambizione che il divieto sulle gabbie entri in vigore nel 2027.

La data di entrata in vigore del divieto, e quindi la durata del periodo di graduale abolizione, sarà esaminata nel quadro della valutazione d’impatto per la proposta legislativa. In particolare, sarà valutata la possibilità di lavorare ai fini dell’entrata in vigore della legislazione proposta a partire dal 2027, tenendo conto della necessità di sostenere gli allevatori in tale transizione, sia finanziariamente che altrimenti.

3.3.   Azioni transitorie e di accompagnamento nell’Unione

Sebbene l’iniziativa in sé non contenga richieste concernenti misure transitorie e di accompagnamento, durante la riunione con la Commissione e l’audizione pubblica al Parlamento europeo gli organizzatori hanno dichiarato che tali misure sarebbero necessarie per facilitare la transizione a un allevamento senza gabbie.

La Commissione ritiene che una transizione equilibrata verso sistemi senza gabbie richieda un’adeguata considerazione delle pertinenti preoccupazioni della società, degli impatti economici sulle varie parti interessate coinvolte e degli aspetti ambientali. La transizione dovrebbe essere organizzata e sostenuta in modo tale che gli allevatori possano cogliere la domanda della società di un maggiore benessere degli animali come un’opportunità per contribuire direttamente a migliorare la salute e il benessere degli animali, la qualità degli alimenti e a conseguire gli obiettivi ambientali senza tuttavia che ciò comprometta la sopravvivenza delle loro aziende. L’intera filiera alimentare, in particolare l’industria della lavorazione degli alimenti e il settore della distribuzione, dovranno svolgere un ruolo importante.

Pertanto, parallelamente alla legislazione che proporrà, la Commissione continuerà a sviluppare misure di sostegno, quali migliori prassi, linee guida, raccomandazioni e studi, volte alla promozione di un allevamento senza gabbie e alla transizione verso tale sistema. Essa promuoverà la comunicazione e la fornitura di informazioni sulle misure, in preparazione alla graduale abolizione delle gabbie. La finalità consiste nel fornire incentivi agli allevatori affinché inizino il processo di transizione.

Attraverso la PAC l’Unione fornirà sostegno finanziario agli allevatori per il passaggio a sistemi senza gabbie attraverso gli strumenti disponibili nel quadro della politica di sviluppo rurale e dei regimi ecologici (nella misura in cui gli Stati membri si avvalgano di tali opportunità). La Commissione incoraggia gli Stati membri a utilizzare i regimi ecologici (una volta che la legislazione a fondamento della nuova PAC sarà stata adottata) e a presentare le relative strategie di intervento nei piani strategici nazionali a sostegno della graduale abolizione delle gabbie. Potrebbe essere previsto anche il passaggio a soluzioni innovative e a sistemi di produzione estensivi.

In fase di valutazione dei piani strategici nazionali degli Stati membri, la Commissione presterà particolare attenzione al sostegno finanziario che essi intendono destinare al miglioramento del benessere degli animali. Infine, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad aumentare l’intensità degli aiuti (39) del sostegno del FEASR ai sistemi senza gabbie rispetto agli investimenti in alloggiamenti con minore attenzione al benessere degli animali.

Nel programma di lavoro annuale per la politica di promozione dei prodotti agricoli (40), la Commissione includerà anche un bilancio dedicato per la sensibilizzazione nei confronti della sostenibilità in agricoltura, comprese le questioni specifiche relative al benessere degli animali, come i sistemi di allevamento senza gabbie.

Ulteriori misure di sostegno integreranno il finanziamento della PAC:

in linea con il piano d’azione sull’agricoltura biologica adottato, che mira a garantire che il 25 % del terreno dell’Unione sia destinato alla produzione biologica entro il 2030, gli allevatori avranno la possibilità di passare dai sistemi che prevedono l’utilizzo di gabbie direttamente all’allevamento biologico. L’utilizzo di gabbie non è consentito nelle produzioni biologiche (41).

la Commissione fornirà sostegno agli allevatori e ad altri attori nel corso del processo di transizione a sistemi senza gabbie attraverso campagne di informazione e formazione tramite i servizi di consulenza aziendale degli Stati membri (42);

la Commissione opererà in stretta collaborazione con l’industria di trasformazione degli alimenti e con i distributori per incoraggiarli a sostenere lo sviluppo del mercato di prodotti ottenuti da allevamento senza gabbie a un prezzo alla stalla soddisfacente;

in linea con la strategia «Dal produttore al consumatore», la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di un’etichettatura relativa al benessere degli animali per migliorare la trasmissione di valore lungo la filiera alimentare. Il requisito di informare i consumatori sul fatto che i prodotti provengano da animali allevati in gabbia o da sistemi senza gabbie potrebbe incoraggiare gli allevatori a passare più rapidamente ai sistemi senza gabbie e i consumatori ad avere maggiore consapevolezza delle loro scelte. Analogamente, la Commissione esaminerà un possibile ampliamento dell’ambito di applicazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti agricoli nel quadro della revisione della legislazione (come annunciato nella strategia «Dal produttore al consumatore»);

dato il ruolo che gli appalti pubblici possono svolgere nella trasformazione del modello di produzione e di consumo alimentare dell’UE promuovendo un approvvigionamento alimentare più sostenibile, la Commissione, nella strategia «Dal produttore al consumatore», si è impegnata a determinare il modo migliore per stabilire criteri minimi obbligatori per appalti sostenibili nel settore alimentare. In tal senso esaminerà le modalità attraverso cui poter sostenere la transizione a sistemi senza gabbie. Alcuni aspetti del benessere degli animali sono già contemplati nei criteri attuali degli appalti pubblici verdi (43);

ove opportuno, Orizzonte Europa contribuirà a fornire ulteriori dati scientifici ai decisori e ad altri attori. In particolare, sarà proposta la creazione di un partenariato europeo sulla salute e sul benessere degli animali nel programma di lavoro 2023-2024.

Un’ulteriore azione comprenderà le misure per garantire un’attuazione migliore e più rigida della legislazione vigente, ad esempio tramite la formazione di ispettori (attraverso il programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» della Commissione (BTSF) (44) e con il sostegno dei centri di riferimento per il benessere degli animali dell’UE) e le revisioni dei sistemi per il benessere degli animali della Commissione e il seguito dato dalle amministrazioni nazionali.

In aggiunta, gli Stati membri possono perseguire la transizione verso un allevamento senza gabbie nei loro rispettivi aiuti di Stato nazionali (45). Le regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo consentono ai singoli Stati membri di concedere aiuti finanziari agli allevatori fino a che non entrino in vigore le norme dell’Unione. Nel caso di norme dell’UE di recente introduzione, gli allevatori possono ottenere gli aiuti per i relativi investimenti per un periodo limitato di tempo.

3.4.   Aspetti relativi agli scambi commerciali

La Commissione intende incentivare l’utilizzo di standard sostenibili a livello globale, anche per quanto riguarda il benessere degli animali, e promuovere una coerenza delle politiche fra i prodotti interni e quelli importati. La valutazione d’impatto esaminerà le varie alternative per la realizzazione di tale obiettivo per quanto riguarda gli animali e ai prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Nel suo Riesame della politica commerciale (46), la Commissione sottolinea che le importazioni devono essere conformi alla regolamentazione e alle norme pertinenti dell’UE e che, in determinate circostanze definite dalle regole dell’OMC, è opportuno che l’UE imponga che i prodotti importati soddisfino determinati requisiti di produzione. La legittimità dell’applicazione dei requisiti di produzione alle importazioni si basa sulla necessità di proteggere l’ambiente o di fornire adeguate risposte alle preoccupazioni di ordine etico. Se si adotta tale approccio occorre rispettare pienamente le regole dell’OMC. È altresì possibile imporre requisiti in materia di benessere degli animali riguardo i prodotti importati nel quadro di accordi commerciali bilaterali.

Ai sensi della vigente legislazione dell’Unione, solo poche specie e pochi prodotti animali di importazione sono soggetti a specifici requisiti in materia di benessere degli animali. In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza tra le norme di commercializzazione in riferimento alle uova del paese esportatore e quelle dell’Unione, gli imballaggi contenenti uova importate recano l’indicazione del metodo di allevamento «non conforme alle norme CE» (47). Il certificato sanitario che accompagna le carni importate deve attestare che le prescrizioni in materia di macellazione del paese esportatore siano almeno equivalenti a quelle di cui alla legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali, ad esempio in riferimento alla prassi dello stordimento (48).

La Commissione promuove attivamente gli standard UE di benessere degli animali attraverso la cooperazione bilaterale e la collaborazione con organizzazioni internazionali come l’OIE e la FAO al fine di migliorare le condizioni di allevamento degli animali in tutto il mondo. Essa ha ottenuto qualche risultato, ma si tratta di risultati limitati e fortemente dipendenti dall’interesse dei partner commerciali ad innalzare i loro standard. La Commissione è intenzionata a mantenere e intensificare i suoi sforzi a livello internazionale.

Poiché l’Unione è un grande importatore di alimenti, la Commissione studierà tale questione nella valutazione d’impatto per la revisione della legislazione in materia di benessere degli animali, esaminando le opzioni che seguono, peraltro non incompatibili tra loro, e le loro possibili combinazioni (cfr. di seguito). Qualsiasi misura futura dell’UE dovrà rispettare le regole dell’OMC.

Opzione 1    Cooperazione potenziata con i partner commerciali

La Commissione creerà specifici «percorsi di conoscenza» per diffondere informazioni scientifiche aggiornate sulle alternative ai sistemi di allevamento con gabbie. Essa si sforzerà di potenziare la cooperazione con i partner commerciali, in particolare quelli con cui l’Unione ha stipulato accordi di libero scambio o con cui i negoziati sono in corso di svolgimento o sono pianificati. Tale opzione è nello spirito delle «alleanze verdi» e dei «partenariati verdi» di cui alla strategia «Dal produttore al consumatore» e dovrebbe sostenere la diffusione globale degli standard dell’Unione in materia di benessere degli animali. La cooperazione bilaterale sarà combinata con approcci analoghi nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli organismi regionali.

Opzione 2    Imposizione di alcune norme dell’Unione sulle importazioni

La Commissione valuterà la portata della trasposizione delle norme dell’Unione relative alle gabbie in requisiti specifici da applicare alle importazioni, dopo un adeguato periodo di transizione, assicurandosi al contempo che si tenga conto delle preoccupazioni dei cittadini. Durante il periodo di transizione, l’Unione potrebbe fornire ai paesi partner da cui importa gli animali/i prodotti in questione supporto e incentivi, ad esempio attraverso:

assistenza tecnica e opportunità di cooperazione offerte dagli accordi commerciali esistenti e futuri, e

programmi di prossimità e preadesione, al fine di migliorare i sistemi di allevamento in modo tale che soddisfino le norme dell’Unione e sostenere la transizione a sistemi senza gabbie.

Tale opzione sarà accompagnata dalla formazione per gli ispettori nei paesi terzi (attraverso il programma BTSF) e dall’organizzazione di attività di sensibilizzazione.

Opzione 3    Un sistema di etichettatura relativa al benessere degli animali applicabile anche alle importazioni

La Commissione valuterà la possibilità di introdurre requisiti di etichettatura volti a informare i consumatori dell’UE sul fatto che i prodotti siano ottenuti o meno da animali allevati in gabbia. Tali requisiti si applicherebbero a tutti i prodotti immessi sul mercato dell’Unione, compresi quelli importati, in piena conformità degli obblighi internazionali dell’Unione.

Per le opzioni 2 e 3, per i paesi in fase di adesione potrebbero essere introdotte proposte di progetto nell’ambito dell’agricoltura e del benessere degli animali, compresi progetti per una graduale abolizione delle gabbie, ad esempio utilizzando lo strumento di assistenza preadesione (IPA) (49). Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale (50) è uno strumento finanziario disponibile per i paesi terzi, compresi quelli limitrofi all’Unione.

4.   CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

In risposta all’iniziativa dei cittadini europei «End the cage age», la Commissione conclude quanto segue.

L’iniziativa «End the cage age» rispecchia le preoccupazioni della società, sostenute da dati scientifici, in merito alla necessità di vietare le gabbie per determinate specie di animali d’allevamento e si allinea alle deliberazioni della Commissione volte a intraprendere azioni in tale settore. La Commissione integrerà gli obiettivi dell’iniziativa nell’attuazione del Green Deal europeo e della strategia «Dal produttore al consumatore».

Più nello specifico, la Commissione ha intenzione di presentare una proposta legislativa entro la fine del 2023 per abolire gradualmente e infine vietare l’utilizzo delle gabbie per tutte le specie e le categorie di animali contemplate dall’iniziativa (galline ovaiole, scrofe, vitelli, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche) nell’ambito della prevista revisione della legislazione dell’Unione in materia di benessere degli animali, a condizioni (inclusa la durata del periodo di transizione) da determinare sulla base di pareri dell’EFSA, sui risultati di una valutazione d’impatto e in seguito a una consultazione pubblica.

A tal fine la Commissione terrà conto delle conoscenze scientifiche a disposizione, di una valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali, delle esigenze in evoluzione e della domanda dei consumatori. Tali elementi saranno presi in considerazione al momento di determinare la durata di un periodo di transizione ragionevole e le misure di accompagnamento e di sostegno per agevolare la transizione stessa. In particolare, la Commissione valuterà la possibilità di adoperarsi affinché la legislazione proposta entri in vigore a partire dal 2027.

In quanto grande importatore di prodotti alimentari, l’Unione ha la responsabilità sociale anche in riferimento ai prodotti che importa. L’Unione pertanto manterrà e migliorerà i suoi sforzi bilaterali e multilaterali per innalzare i livelli del benessere degli animali nei paesi terzi. Nella valutazione d’impatto la Commissione prenderà in considerazione alternative per affrontare la questione, come l’introduzione di regole o norme per i prodotti importati che siano equivalenti a quelle dell’UE e/o un requisito di etichettatura, in conformità delle regole dell’OMC. In questo modo si tiene conto delle richieste dei cittadini dell’UE e della necessità di una soluzione armonizzata a livello dell’UE per salvaguardare il mercato unico.

La Commissione adotterà e perseguirà o attuerà specifiche misure di sostegno dei relativi settori chiave d’intervento, quali la PAC, il commercio e la ricerca e l’innovazione, al fine di agevolare una transizione sostenibile ed economicamente attuabile.


(1)  Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

(2)  L’allegato contiene ulteriori dettagli di natura procedurale relativi all’iniziativa, comprese le soglie richieste, e il numero di dichiarazioni di sostegno.

(3)  https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_it

(4)  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_IT.html.

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=IT

(6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN

(7)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).

(8)  Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

(9)  Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

(10)  Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

(11)  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

(12)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN

(13)  I regimi ecologici sono regimi di pagamento nel settore agricolo volti a proteggere l’ambiente, il clima e il benessere degli animali: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Eco-schemes

(14)  L’elenco delle potenziali prassi agricole che potrebbero ricevere sostegno dai regimi ecologici è disponibile al sito https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf

(15)  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about

(16)  La procedura legislativa relativa alla PAC è ancora in corso. La descrizione dei suoi elementi principali relativi al benessere è pertanto soggetta ad accordo definitivo da parte dei colegislatori.

(17)  La cosiddetta «condizionalità» ai sensi della PAC a partire dal 2003. Essa non viene verificata sistematicamente prima del pagamento, ma i controlli di condizionalità a posteriori in loco sono obbligatori per almeno l’1 % dei beneficiari. Si tratta di uno strumento efficace per sensibilizzare i beneficiari sui requisiti in materia di benessere degli animali: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance_it

(18)  Le raccomandazioni sono su misura e indirizzate ai singoli Stati membri. Esse mirano ad aiutare ciascuno Stato membro a redigere il proprio piano strategico nazionale della PAC identificando i settori chiave su cui concentrarsi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#cap-strategic-plans-recommendations

(19)  Evaluation study of the CAP measures and instruments promoting animal welfare and reduction of antimicrobials use (AGRI-2020-0319; da presentare nell’ottobre 2021).

(20)  Gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell’EFSA, Health and welfare of rabbits farmed in different production systems, parere scientifico (EFSA-Q-2019-00593); adottato il 21 novembre 2019: https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5944

(21)  End the cage age: looking for alternatives — overview of alternatives to cage housing and the impact on animal welfare and other aspects of sustainability (30 novembre 2020): https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU%282020 %29658539 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf

(22)  Compassion in World Farming (21 febbraio 2021), Scientific briefing on caged farming – overview of scientific research on caged farming of laying hens, sows, rabbits, ducks, geese, calves and quail: https://www.ciwf.eu/media/7444223/ciwf-february-2021-scientific-briefing-on-caged-farming.pdf

(23)  Ad esempio la relazione politica Assessment of environmental and socio-economic impacts of increased animal welfare standards — transitioning towards cage-free farming in the EU: https://ieep.eu/publications/assessment-of-environmental-and-socio-economic-impacts-of-increased-animal-welfare-standards Comitato economico e sociale europeo, La professione di agricoltore e le sfide in materia di redditività, parere (adottato il 18 luglio 2019).

(24)  L’allevamento detto «a bassi consumi intermedi» comprende l’allevamento estensivo, l’accesso a spazi aperti, l’uso di razze locali, ecc. che possono comportare un maggiore benessere e un minore uso di antibiotici.

(25)  Per allevamento «di precisione» si intende qualsiasi tecnologia che permette di seguire i capi di bestiame, ad esempio l’installazione di una telecamera in una stalla può aiutare a rilevare uno specifico problema allo stadio iniziale.

(26)  Rete di ministeri e consigli di ricerca europei fondata nel 2004 che finanzia la ricerca negli alimenti e nei sistemi di allevamento biologici.

(27)  https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/

(28)  https://www.grouphousenet.eu/about-2

(29)  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en

(30)  Attitudes of Europeans towards animal welfare, Eurobarometro speciale 442 (marzo 2016): https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096

(31)  https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096

(32)  Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).

(33)  https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/animal-welfare

(34)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0006&from=EN

(35)  Il controllo dell’adeguatezza riguarderà la direttiva 98/58/CE, la direttiva 1999/74/CE, il regolamento (CE) n. 1/2005, la direttiva 2007/43/CE, la direttiva 2008/119/CE, la direttiva 2008/120/CE e il regolamento (CE) n. 1099/2009, nonché le pertinenti norme attuative.

(36)  I risultati dello studio sono previsti per la fine del 2021.

(37)  Ad esempio Pilot Project on Best Practices for Alternative Egg Production Systems (SANTE-2020-G5 051) relativo a galline ovaiole, pollastre e polli da carne riproduttori (da presentare nel 2022):Evaluation study of the CAP measures and instruments promoting animal welfare and reduction of antimicrobials use (AGRI-2020-0319; da presentare nell’ottobre 2021).

(38)  Codice sanitario per gli animali terrestri, sezione 7: https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ Codice sanitario per gli animali acquatici, sezione 7: https://www.oie.int/en/standard-setting/aquatic-code/access-online/

(39)  Per «intensità degli aiuti» si intende la percentuale del sostegno pubblico (dell’Unione o nazionale) rispetto all’investimento totale. Un aumento dell’intensità degli aiuti riduce la percentuale che l’allevatore deve pagare.

(40)  Ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014, la politica di promozione include opportunità di cofinanziamento da parte dell’UE o di associazioni interprofessionali per le attività di promozione.

(41)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141-organic-action-plan_en.pdf

(42)  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance/fas_it

(43)  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-gpp-criteria-food-procurement-catering-services-and-vending-machines

(44)  https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en

(45)  Gli aiuti di Stato sono stabiliti e finanziati al 100 % dagli Stati membri: https://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/overview_en.html

(46)  Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (adottata il 18 febbraio 2021): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0066&from=EN

(47)  Articolo 30 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

(48)  Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

(49)  Overview — Instrument for Pre-accession Assistance

(50)  factsheet-mff-multiannual-financial-framework-v09_en.pdf


ALLEGATO

ASPETTI PROCEDURALI DELL’INIZIATIVA DEI CITTADINI «END THE CAGE AGE»

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 10, del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l’iniziativa dei cittadini, la Commissione ha registrato la presente iniziativa in data 11 settembre 2018 e ha pubblicato le informazioni pertinenti sul registro elettronico al sito: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_it

I membri del comitato dei cittadini registrati presso la Commissione risiedono nei seguenti Stati membri: Cechia, Germania, Grecia, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia.

L’iniziativa è stata registrata in inglese. Il titolo, l’oggetto e gli obiettivi sono stati pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Conformemente al regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini, i moduli utilizzati dai cittadini per esprimere sostegno contenevano il titolo, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa, con un link al registro elettronico in modo tale che i cittadini potessero avere accesso a informazioni più dettagliate.

Il periodo di raccolta di 12 mesi è iniziato alla data di registrazione ed è terminato l’11 settembre 2019. In seguito alla verifica da parte delle autorità nazionali pertinenti delle dichiarazioni di sostegno raccolte, gli organizzatori hanno presentato l’iniziativa alla Commissione il 2 ottobre 2020 assieme ai certificati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell’articolo 9 del regolamento.

Gli organizzatori hanno raccolto dichiarazioni di sostegno valide, superando le soglie in un numero record di 18 Stati membri. I numeri indicati nei certificati sono riportati nella tabella seguente:

Stato membro

Numero di firmatari

Soglia di ammissibilità per un minimo di sette Stati membri

Austria

20 403

13 500

Belgio

62 397

15 750

Bulgaria

17 986

12 750

Croazia

12 498

8 250

Cipro

1 610

4 500

Cechia

49 219

15 750

Danimarca

47 336

9 750

Estonia

3 560

4 500

Finlandia

32 716

9 750

Francia

89 600

55 500

Germania

474 753

72 000

Grecia

9 003

15 750

Ungheria

2 550

15 750

Irlanda

14 646

8 250

Italia

90 085

54 750

Lettonia

3 631

6 000

Lituania

8 449

8 250

Lussemburgo

5 510

4 500

Malta

1 694

4 500

Paesi Bassi

153 958

19 500

Polonia

54 039

38 250

Portogallo

13 948

15 750

Romania

8 308

24 000

Slovacchia

29 413

9 750

Slovenia

3 553

6 000

Spagna

85 756

40 500

Svezia

46 378

15 000

Regno Unito (1)

54 114

54 750

Totale

1 397 113

 

Poiché l’iniziativa è stata registrata precedentemente al 1° gennaio 2020, la raccolta e la verifica delle dichiarazioni di sostegno e la presentazione dell’iniziativa valida alla Commissione erano disciplinate dal regolamento (UE) n. 211/2011. Il successivo esame dell’iniziativa da parte della Commissione e la relativa risposta, come indicato nella presente comunicazione, sono disciplinati dal regolamento (UE) 2019/788 riguardante l’iniziativa dei cittadini europei, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 dopo aver sostituito e abrogato il regolamento (UE) n. 211/2011.

Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha incontrato gli organizzatori. Erano presenti la Vicepresidente Jourová, la Commissaria Kyriakides e i funzionari superiori dei servizi interessati.

Il 15 aprile 2021, agli organizzatori è stata data l’opportunità di presentare l’iniziativa durante un’audizione pubblica presso il Parlamento europeo, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788 (2). La Commissione era rappresentata dalla Vicepresidente Jourová e dai Commissari Kyriakides e Wojciechowski.


(1)  Il periodo di raccolta è terminato l’11 settembre 2019. Le dichiarazioni di sostegno pervenute dal Regno Unito hanno potuto essere prese in considerazione visto che sono state verificate e certificate prima della data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(2)  Con il consenso degli organizzatori, l’audizione pubblica è stata posticipata a causa della pandemia di COVID-19 e ha avuto luogo a distanza, in conformità del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7).