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17.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 187/3 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2020 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE
(2021/C 187/02)
1. INTRODUZIONE
Nel 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione relativa all’istituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato (1) nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE (2). La riserva stabilizzatrice del mercato è entrata in funzione nel gennaio 2019 e ha l’obiettivo di evitare che il mercato europeo del carbonio operi con un’ampia eccedenza strutturale di quote, con il rischio connesso che ciò impedisca all’EU ETS di dare il necessario segnale di investimento per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Il suo scopo è anche rendere l’EU ETS più resiliente in relazione agli squilibri tra domanda e offerta, in modo da consentire un funzionamento ordinato del mercato EU ETS.
La decisione prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC, total number of allowances in circulation). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all’asta debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva.
L’8 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato il numero totale di quote in circolazione nel 2019, pari a circa 1,38 miliardi (3). In linea con le norme relative alla riserva stabilizzatrice del mercato e come indicato nella comunicazione della Commissione C/2020/8643 (4), dell’11 dicembre 2020, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e tenuto conto dell’applicazione della direttiva ETS al e nel Regno Unito sulla base del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord a decorrere dal 1o gennaio 2021 il numero di quote da integrare nella riserva nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 31 agosto 2021 era pari a 307 663 518.
La presente comunicazione è la quinta pubblicata ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato e riguarda il 2020: vi figurano il totale effettivo delle quote in circolazione e le modalità dettagliate di calcolo di tale cifra. La presente pubblicazione stabilisce il numero di quote che saranno integrate nella riserva dal settembre 2021 all’agosto 2022.
2. FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO
La riserva stabilizzatrice del mercato entra automaticamente in funzione quando il numero totale di quote in circolazione esce da una forcella prestabilita: sono aggiunte quote alla riserva se il numero totale in circolazione supera la soglia di 833 milioni; le quote sono invece svincolate dalla riserva se il numero totale in circolazione è inferiore a 400 milioni. In pratica le quote sono aggiunte alla riserva mettendone all’asta un numero inferiore e sono svincolate dalla riserva mettendo all’asta 100 milioni di quote in più in futuro.
La pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, in base a cui le quote saranno aggiunte alla riserva o svincolate da essa, costituisce pertanto un elemento essenziale del funzionamento della riserva.
Nell’ambito dell’ultima revisione approfondita dell’EU ETS (5), il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è sensibilmente cambiato. Dal 2019 al 2023 la percentuale del numero totale di quote in circolazione che determina il numero di quote immesse nella riserva se si supera la soglia di 833 milioni è temporaneamente raddoppiata, dal 12 % al 24 %. Inoltre a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il numero totale di quote messe all’asta nel corso dell’anno precedente non sono più valide.
In base alla presente comunicazione il 24 % (6) del numero totale di quote in circolazione è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre 2021. Un importo corrispondente sarà dedotto dal volume d’asta degli Stati membri e dei tre Stati EFTA-SEE, nonché del Regno Unito per quanto riguarda la produzione di energia elettrica nell’Irlanda del Nord, secondo le rispettive percentuali di quote d’asta. In questo contesto si rammenta che fino al 31 dicembre 2025 le quote ridistribuite a fini di solidarietà e crescita nell’ambito dell’Unione sono escluse dal calcolo per determinare le percentuali pertinenti.
3. NUMERO TOTALE DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE
A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione «corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1° gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell’EU ETS, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva.»
Sostanzialmente il numero totale di quote in circolazione utili ad alimentare la riserva stabilizzatrice del mercato o che possono essere svincolate è calcolato con la seguente formula:
TNAC = offerta – (domanda + quote di emissione nella riserva stabilizzatrice del mercato)
Vi sono tre diversi elementi che determinano il numero totale di quote in circolazione: primo, l’offerta di quote dal 1° gennaio 2008; secondo, la domanda di quote (numero di quote restituite e cancellate); terzo, le quote immesse nella riserva.
Come previsto nella decisione (UE) 2015/1814, le quote assegnate al trasporto aereo e le emissioni del trasporto aereo verificate non sono prese in considerazione in questo contesto.
3.1. Offerta
L’offerta di quote sul mercato è determinata da diversi elementi:
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le quote riportate (7) dal periodo 2008-2012 (fase 2), |
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le quote assegnate a titolo gratuito tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 (8), ivi comprese quelle assegnate dalla riserva per i nuovi entranti (NER, new entrants’ reserve), |
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le quote non assegnate agli impianti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e le quote non assegnate agli impianti in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20 della direttiva citata (9) che devono essere integrate nella riserva nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato (10).
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le quote rilasciate per la messa all’asta tra il 1o gennaio 2013 (12) e il 31 dicembre 2020 (13), le quote messe all’asta nel 2020 comprendono i 50 milioni di quote della riserva stabilizzatrice del mercato da mettere all’asta per il fondo per l’innovazione conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva ETS, |
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le quote dedotte dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 e le quote dedotte dal volume d’asta nel 2019 e nel 2020 conformemente alle comunicazioni della Commissione del 15 maggio 2018 (14), del 14 maggio 2019 (15) e dell’8 maggio 2020 (16), |
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le quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per il programma NER300, |
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i diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2020. |
Il numero di quote riportate dalla fase 2 dell’EU ETS è pari a 1 749 540 826 (17). Questo «totale riportato» rappresenta il numero totale delle quote rilasciate nel corso della fase 2 dell’EU ETS che non sono state né restituite per coprire le emissioni verificate né cancellate. Ai fini della determinazione del numero totale di quote in circolazione, esso rappresenta dunque il numero di quote ETS in circolazione all’inizio del periodo 2013-2020 (fase 3), al 1° gennaio 2013, ed è preso in considerazione in quanto tale nel calcolo.
Il numero di quote gratuite assegnate tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, comprese le quote assegnate dalla NER, è pari a 6 588 904 098 (18).
Il numero di quote non assegnate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, (19) della direttiva 2003/87/CE è stato 301 801 477. I 50 milioni messi all’asta per il fondo per l’innovazione devono essere dedotti da tale cifra.
Secondo le relazioni delle aste sulla piattaforma comune e sulle pertinenti piattaforme indipendenti (20), il numero di quote messe all’asta tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, compreso nelle cosiddette «aste anticipate», è pari a 6 008 253 000.
In linea con l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1814, il numero di quote dedotto dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 è pari a 900 000 000.
A seguito delle comunicazioni della Commissione del 15 maggio 2018, del 14 maggio 2019 e dell’8 maggio 2020 il numero di quote dedotto dal volume d’asta nel 2019 e nel 2020 è pari a 772 749 992.
Ai fini del programma NER300 la BEI ha monetizzato 300 000 000 quote (21).
I diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2020 corrispondono a 478 844 902 (22).
3.2. Domanda
La domanda comprende le emissioni totali verificate provenienti dagli impianti tra il 1° gennaio 2013 (23) e il 31 dicembre 2020, pari a 13 546 329 007 tonnellate (24), e le quote cancellate nel medesimo periodo, pari a 441 393.
3.3. Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato
In linea con l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1814, i 900 milioni di quote dedotte dal volume d’asta nel periodo 2014-2016 sono state integrate nella riserva al momento della sua entrata in funzione il 1o gennaio 2019.
In linea con la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 (25), nel periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 agosto 2019 sono state integrate nella riserva 264 731 936 quote.
In linea con la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2019 (26) sono state integrate nella riserva 132 392 786 quote nel periodo dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2019 e 264 785 572 quote nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 agosto 2020.
In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020 (27), nel periodo dal 1o settembre 2020 al 31 dicembre 2020 sono state integrate nella riserva 110 839 698 quote.
In linea con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato alla fine del 2020 sono state aggiunte alla riserva 301 801 477 quote, pari al numero di quote non assegnate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.
In linea con l’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva ETS le quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato sono state ridotte di 50 milioni, messi all’asta nel 2020 per il fondo per l’innovazione.
Per il periodo al 31 dicembre 2020, erano pertanto disponibili 1 924 551 469 (28) quote nella riserva.
3.4. Numero totale di quote in circolazione
Alla luce di quanto precede, il numero totale di quote in circolazione ammonta a 1 578 772 426.
4. CONCLUSIONI
In linea con le norme in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, in un periodo di 12 mesi – dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 – un totale di 378 905 382 quote sarà integrato nella riserva.
La prossima pubblicazione uscirà nel maggio 2022 per determinare il numero di quote che alimenteranno la riserva dal settembre 2022 all’agosto 2023.
Quadro generale
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Offerta |
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1 749 540 826 |
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6 588 904 098 |
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301 801 477 |
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-50 000 000 |
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6 008 253 000 |
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900 000 000 |
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772 749 992 |
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300 000 000 |
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478 844 902 |
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Totale (offerta) (29) |
17 050 094 295 |
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Domanda |
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13 546 329 007 |
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441 393 |
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Totale (domanda) |
13 546 770 400 |
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Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato (30) |
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Numero di quote nella riserva |
1 924 551 469 |
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Numero totale di quote in circolazione |
1 578 772 426 |
(1) Decisione (UE) 2015/1814 (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(3) Cfr. comunicazione della Commissione C(2020) 2835 final, disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2020_2835_en.pdf
(4) Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo di quote per l’insieme dell’Unione per il 2021 e alla riserva stabilizzatrice del mercato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE; 2020/C 428 I/01 (C/2020/8643) (GU C 428 I, dell’11.12.2020, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(6) Corrispondenti al 2 % al mese.
(7) Le quote rilasciate nel corso della fase 2 dell’EU ETS che non sono state né restituite per coprire le emissioni verificate né cancellate, sono state «riportate» per essere utilizzate all’inizio del terzo periodo di scambio (fase 3) dell’EU ETS. Tali quote sono state soppresse e contemporaneamente è stato creato un numero uguale di quote nella fase 3. Tale numero rappresenta quindi il numero esatto di quote ETS in circolazione all’inizio della fase 3 dell’EU ETS. Cfr. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-2 punto 15. «What is banking?»
(8) L’assegnazione gratuita di quote da parte del Regno Unito è stata sospesa a partire dal 1o gennaio 2019. L’assegnazione gratuita per il 2019 è stata svincolata nel febbraio 2020 e non è stata quindi presa in considerazione ai fini del calcolo dell’offerta di quote di emissioni fino al 31 dicembre 2019 (cfr. la decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell’Unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all’asta e scambio di crediti internazionali (C(2018) 8707)). Se n’è invece tenuto conto nel calcolo attuale del numero totale di quote in circolazione nel 2020.
(9) La cifra esatta del numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della direttiva ETS non era disponibile al momento della pubblicazione della presente comunicazione. Si noti che tale cifra non ha alcun impatto a livello di TNAC, in quanto viene aggiunta dal lato della domanda e nel contempo dedotta da quest’ultima come parte delle quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato. Il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, e il conseguente livello di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato saranno pubblicati in una versione aggiornata della comunicazione non appena disponibili.
(10) Nel 2021, in linea con la revisione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, 200 milioni di quote saranno dedotte da tali volumi e integrate nella riserva per i nuovi entranti corrispondente alla fase 4 dell’EU ETS.
(11) «Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato integrano le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione e sono utilizzate tempestivamente [a favore del fondo per l’innovazione].»
(12) Tale cifra comprende le cosiddette «aste anticipate», vale a dire le quote valide per il periodo 2013-2020 che sono state messe all’asta prima del 1o gennaio 2013.
(13) Anche la messa all’asta di quote da parte del Regno Unito è stata sospesa a partire dal 1o gennaio 2019. La messa all’asta delle quote da parte del Regno Unito è ripresa nel marzo 2020, quindi anch’essa non è presa in considerazione ai fini del calcolo dell’offerta di quote fino al 31 dicembre 2019. Se n’è tenuto conto nel calcolo attuale del numero totale di quote in circolazione nel 2020.
(14) Cfr. comunicazione della Commissione C(2018) 2801 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf
(15) Cfr. comunicazione della Commissione C(2019) 3288 final, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/ets/reform/docs/c_2019_3288_en.pdf
(16) Cfr. la precedente nota 3.
(17) Cfr. relazione sul mercato del carbonio 2015; COM (2015) 576.
(18) Dato basato su un estratto del catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) al 1o aprile 2021.
(19) Va osservato che il testo della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato fa riferimento alla precedente formulazione della direttiva ETS, relativa alle quote non assegnate dalla riserva per i nuovi entranti.
(20) Consultabile al seguente indirizzo: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive e https://www.theice.com/marketdata/reports/148
(21) Una prima tranche di 200 milioni di quote — vendute nel 2011 e nel 2012 — e una seconda tranche di 100 milioni di quote - vendute nel 2013 e nel 2014; per ulteriori dettagli cfr. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf
(22) Dato basato su un estratto dell’EUTL al 1° aprile 2021.
(23) Per quanto riguarda le emissioni verificate nel periodo 2008-2012, si prega di consultare le spiegazioni sul totale riportato (sezione 3.1.).
(24) Le emissioni totali verificate sono basate su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2021 per tenere conto delle emissioni verificate comunicate entro il 31 marzo 2021. Le emissioni comunicate dopo tale data non sono quindi comprese in questo totale.
(25) Cfr. la precedente nota 14.
(26) Cfr. la precedente nota 15.
(27) Cfr. la precedente nota 3.
(28) Come indicato nella precedente nota 9, tale cifra non comprende il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della direttiva ETS. Il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, sarà pubblicato in una versione aggiornata della comunicazione non appena disponibile.
(29) Come indicato nella precedente nota 9, tale cifra non comprende il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della direttiva ETS. Il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, sarà pubblicato in una versione aggiornata della comunicazione non appena disponibile.
(30) Come indicato nella precedente nota 9, tale cifra non comprende il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della direttiva ETS. Il numero di quote non assegnate agli impianti in virtù dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, sarà pubblicato in una versione aggiornata della comunicazione non appena disponibile.