23.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 100/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull’attuazione pratica dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 100/01)

1.   INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (1) («il regolamento») introduce un quadro completo per proteggere i consumatori da prodotti non sicuri e non conformi e per garantire parità di condizioni per gli operatori economici.

Il mercato unico dell’UE offre agli operatori economici l’accesso ai consumatori e ad altri utilizzatori finali in tutti gli Stati membri, a condizione che essi e i loro prodotti soddisfino i requisiti giuridici dell’UE volti a garantire la sicurezza, le prestazioni ambientali e altri interessi pubblici. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE (2) («autorità di frontiera») devono verificare e far rispettare tali requisiti. Ciò può risultare difficile, soprattutto per le vendite a distanza.

Le nuove norme in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti. Esse contribuiscono a creare condizioni di parità, ossia proteggono le imprese che fabbricano prodotti conformi dalla concorrenza sleale. Evitano inoltre alle autorità di vigilanza del mercato di sostenere costi indebiti nelle loro indagini.

I presenti orientamenti riguardano l’attuazione di una disposizione chiave del regolamento: l’articolo 4 concernente i «compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell’Unione» (cfr. la sezione 6). L’articolo 4 impone, in sostanza, che per determinati prodotti immessi sul mercato dell’UE vi sia un operatore economico stabilito nell’UE che, su richiesta, fornisca informazioni alle autorità o adotti determinate misure. Ciò si applicherà a decorrere dal 16 luglio 2021 (articolo 44 del regolamento).

I presenti orientamenti forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione dell’articolo 4 da parte degli operatori economici:

la sezione 2 ne illustra l’ambito di applicazione e chiarisce quale operatore economico debba agire in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 per un determinato prodotto;

la sezione 3 chiarisce i compiti dell’operatore economico di cui all’articolo 4;

la sezione 4 fornisce maggiori dettagli sull’applicazione pratica dell’articolo 4 a seconda del tipo di operatore economico che agisce in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4.

Inoltre, poiché lo scopo dell’articolo 4 è facilitare il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato e di frontiera, la sezione 5 illustra come le autorità possano avvalersi di tale requisito nella pratica.

Gli orientamenti sono intesi ad aiutare gli operatori economici e le autorità e a facilitare un’attuazione coerente. Essi riguardano unicamente l’attuazione dell’articolo 4 e non si applicano alla legislazione dell’UE in materia di prodotti non contemplata dallo stesso che può imporre requisiti simili, ma diversi (3). Fanno inoltre riferimento ai requisiti previsti dalla normativa di armonizzazione dell’UE in vigore alla data di adozione del presente documento. Informazioni complete sulla normativa di armonizzazione dell’UE sono disponibili nella Guida blu, alla quale i presenti orientamenti fanno riferimento (4). La Commissione aggiornerà i presenti orientamenti alla luce di ulteriori sviluppi legislativi in altri settori, come ad esempio la legge sui servizi digitali (5).

Il presente documento è puramente indicativo: solo il testo del regolamento ha valore giuridico. Gli orientamenti riflettono il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tali, non sono giuridicamente vincolanti. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle seguenti informazioni.

2.   AMBITO E MODALITA DI APPLICAZIONE

2.1   Ambito di applicazione

Un operatore economico di cui all’articolo 4 è necessario quando un prodotto:

rientra nell’ambito di applicazione di una o più direttive o regolamenti elencati all’articolo 4, paragrafo 5, o di altri atti legislativi che fanno esplicito riferimento all’articolo 4. Detta «legislazione settoriale» riguarda la sicurezza dei giocattoli, le apparecchiature elettriche, le apparecchiature radio, la compatibilità elettromagnetica, la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche («RoHS»), i prodotti connessi all’energia («progettazione ecocompatibile»), gli apparecchi a gas, i prodotti da costruzione, le macchine, le attrezzature utilizzate all’aperto («emissione acustica ambientale»), gli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), le attrezzature a pressione, i recipienti semplici a pressione, gli articoli pirotecnici, le imbarcazioni da diporto, gli strumenti di misura, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, i dispositivi di protezione individuale e i sistemi aeromobili senza equipaggio (6) («droni») (7); e

è immesso sul mercato dell’UE (8) – ossia è messo a disposizione (fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’UE nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito) per la prima volta sul mercato dell’Unione (9) – a partire dal 16 luglio 2021 (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 44 del regolamento). I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro (articolo 6 del regolamento) (ciò è determinato caso per caso alla luce di fattori pertinenti, quali le aree geografiche verso le quali è possibile effettuare la spedizione, le lingue utilizzate per l’offerta o l’ordine, i mezzi di pagamento, ecc. (10)).

Pertanto, un operatore economico che intenda immettere sul mercato dell’UE, a partire dal 16 luglio 2021, un prodotto contemplato dall’articolo 4 deve innanzitutto garantire che esista nell’UE un operatore economico di cui all’articolo 4. In caso contrario, tali prodotti non possono essere immessi sul mercato dell’UE a partire dal 16 luglio 2021.

2.2   Determinazione dell’operatore economico di cui all’articolo 4

Quattro tipi di operatori economici possono agire in qualità di operatori economici di cui all’articolo 4:

un fabbricante (11) stabilito nell’Unione;

un importatore (12) (per definizione stabilito nell’Unione), se il fabbricante non è stabilito nell’Unione;

un rappresentante autorizzato (13) (per definizione stabilito nell’Unione) che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, per suo conto;

un fornitore di servizi di logistica (14) stabilito nell’Unione, se nessun fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato è stabilito nell’Unione.

La sezione 4 contiene informazioni dettagliate sul ruolo di tali operatori economici ai sensi della legislazione settoriale e sul modo in cui ciò si ricollega ai loro compiti ai sensi dell’articolo 4.

La questione in ordine a quale operatore economico agisca in veste di operatore economico di cui all’articolo 4 dipende in particolare dalla catena di approvvigionamento. Il riquadro 1 fornisce una breve guida in merito ed è seguito da ulteriori spiegazioni.

Riquadro 1

L’operatore economico di cui all’articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento

Image 1

Fase 1: se il fabbricante (stabilito o no nell’UE) ha incaricato per iscritto un rappresentante autorizzato di svolgere i compiti specifici di cui all’articolo 4, tale rappresentante è l’operatore economico di cui all’articolo 4. In altri casi, dipende dalla catena di approvvigionamento.

Fase 2: i prodotti provenienti da fabbricanti stabiliti nell’UE, venduti online o in punti vendita tradizionali, sono generalmente immessi sul mercato dal fabbricante dell’UE (15). Per tali prodotti, il fabbricante dell’UE è l’operatore economico di cui all’articolo 4 (a meno che non abbia nominato un rappresentante autorizzato per i compiti di cui all’articolo 4).

Fase 3: in linea di principio, i prodotti di fabbricanti stabiliti al di fuori dell’UE venduti in punti vendita tradizionali nell’UE sono immessi sul mercato dell’UE da un importatore (16). Per tali prodotti, l’importatore è l’operatore economico di cui all’articolo 4 (a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato per i compiti di cui all’articolo 4). La sezione 4.2 illustra cosa succede nel caso in cui vi siano più importatori per lo stesso tipo di prodotto.

Fase 4: anche per i prodotti di fabbricanti stabiliti al di fuori dell’UE messi in vendita online (o tramite altri canali di vendita a distanza) può essere un importatore a occuparsi, ad esempio, di offrire direttamente il prodotto per la vendita online o di venderlo a un distributore che provvede in tal senso.

Fase 5: se non vi è alcun importatore, ma un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’UE gestisce il prodotto, il fornitore di servizi di logistica è l’operatore economico di cui all’articolo 4 (a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato per i compiti di cui all’articolo 4). A differenza degli importatori e dei rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica non hanno automaticamente un nesso formale con il fabbricante che consenta loro di svolgere i compiti dell’operatore economico di cui all’articolo 4. Dovranno pertanto concludere accordi con gli operatori economici ai quali forniscono servizi di logistica («clienti») per garantire che essi in primo luogo ricevano dal cliente, o direttamente dal fabbricante, i mezzi per adempiere ai propri obblighi in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 (cfr. la sezione 4.4).

Fase 6: se il prodotto è spedito dal di fuori dell’UE direttamente a un utilizzatore finale nell’UE e un rappresentante autorizzato è stato incaricato per iscritto di svolgere i compiti specifici di cui all’articolo 4, questi è l’operatore economico di cui all’articolo 4. Se il fabbricante non ha nominato un rappresentante autorizzato, il prodotto non può essere offerto per la vendita agli utilizzatori finali dell’UE. L’operatore economico che intende offrire il prodotto per la vendita (17) a utilizzatori finali dell’UE dovrà assicurarsi che il fabbricante nomini un rappresentante autorizzato per tale prodotto (cfr. il riquadro 2).

Riquadro 2

La prospettiva di un operatore economico con sede al di fuori dell’UE che intende offrire prodotti per la vendita online a consumatori o ad altri utilizzatori finali nell’UE: come designare un operatore economico di cui all’articolo 4? (esempio)

In primo luogo, verificare che i prodotti siano destinati al mercato dell’UE e siano conformi alla legislazione dell’UE. In caso di dubbio, contattare il fabbricante.

In caso affermativo, verificare con il fabbricante se quest’ultimo ha già nominato un rappresentante autorizzato per tali prodotti.

In caso affermativo, assicurarsi che il nome e i dati di contatto del rappresentante autorizzato siano indicati come richiesto (cfr. la sezione 2.3).

In caso contrario, valutare (in collaborazione con il fabbricante) le seguenti opzioni:

se si intende offrire i prodotti per la vendita su un mercato online (cfr. la sezione 2.4), tale mercato mette a disposizione un rappresentante autorizzato o servizi di logistica?

se si vendono già prodotti per i quali è necessario un rappresentante autorizzato nell’UE o una figura analoga (ad esempio prodotti cosmetici, dispositivi medici e attrezzature marittime), tale soggetto sarebbe interessato a essere il rappresentante autorizzato per i prodotti contemplati dall’articolo 4?

esistono associazioni di categoria che potrebbero avere accesso o hanno accesso a informazioni sui rappresentanti autorizzati esistenti (considerato che un certo numero di fabbricanti di prodotti contemplati dall’articolo 4 potrebbe già disporre di un rappresentante autorizzato nell’UE)?

Una volta individuato un potenziale rappresentante autorizzato, assicurarsi che il fabbricante lo autorizzi a svolgere i compiti richiesti (cfr. le sezioni 3 e 4.3). Assicurarsi, poi, che il nome e i dati di contatto del rappresentante autorizzato siano indicati come richiesto (cfr. la sezione 2.3).

Se un fornitore di servizi di logistica agisce in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4, adottare disposizioni pratiche, in particolare assicurandosi di ricevere la dichiarazione di conformità/prestazione per i prodotti in questione. Assicurarsi, poi, che il suo nome e i suoi dati di contatto siano indicati come richiesto (cfr. la sezione 2.3)

2.3   Informazioni sull’operatore economico di cui all’articolo 4

Il nome (o la denominazione commerciale registrata/il marchio registrato) e i dati di contatto (compreso l’indirizzo postale) dell’operatore economico di cui all’articolo 4 devono essere indicati almeno su uno dei seguenti elementi (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento):

il prodotto;

il suo imballaggio, ossia l’imballaggio per la vendita;

il pacco, ossia l’imballaggio per facilitare la movimentazione e il trasporto;

un documento di accompagnamento, ad esempio la dichiarazione di conformità/prestazione (18).

NB: se l’operatore economico di cui all’articolo 4 è un fabbricante o un importatore dell’UE, tali informazioni sono di norma già richieste dalla legislazione settoriale (cfr. la sezione 4). Tali requisiti possono essere più restrittivi in relazione al luogo in cui le informazioni sono indicate e devono essere rispettati.

È possibile indicare in aggiunta l’indirizzo di un sito web, che non può tuttavia sostituire un indirizzo postale (solitamente costituito da via/casella postale, numero civico, codice postale e località). È inoltre utile inserire un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono per agevolare contatti rapidi con le autorità competenti.

È possibile che sul prodotto o assieme al prodotto siano indicati i nomi e i dati di contatto di più operatori economici. Sebbene possa non esservi un requisito esplicito in base al quale tali informazioni siano precedute dalle espressioni «manufactured by», «imported by», «represented by» o «fulfilled by», le informazioni non dovrebbero indurre in errore le autorità di vigilanza del mercato. Se i ruoli degli operatori non sono specificati, le autorità dovranno determinarli autonomamente. Ciascun operatore economico dovrebbe essere in grado di dimostrare il proprio ruolo. Non vi è alcun obbligo di tradurre i termini inglesi «manufactured by», «imported by», «represented by» o «fulfilled by»; tali termini inglesi sono considerati facilmente comprensibili in tutta l’UE.

Il nome e i dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 devono essere presenti quando il prodotto è dichiarato per l’immissione in libera pratica in dogana (articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento). Pertanto, nel caso in cui il prodotto sia destinato all’immissione in libera pratica nell’UE e non siano previsti ulteriori trattamenti dopo la spedizione (19), gli operatori economici al di fuori dell’UE che offrono prodotti per la vendita dovrebbero assicurarsi che tali informazioni siano indicate nel modo sopra descritto, aggiungendole (o facendole aggiungere) prima della spedizione, se necessario.

2.4   Prodotti venduti tramite i mercati online

Un mercato online è un tipo di servizio di commercio elettronico in cui i prodotti sono offerti per la vendita da più operatori economici (20). Consente agli operatori economici, da un lato, e agli utilizzatori finali, dall’altro, di effettuare operazioni di vendita di prodotti.

L’articolo 4 si applica ai prodotti venduti tramite i mercati online.

Esso non impone alcun obbligo specifico in capo ai mercati online qualora questi si limitino a fornire servizi di intermediazione a venditori terzi e rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Nel caso in cui un mercato online agisca da intermediario per l’offerta di vendita agli utilizzatori finali dell’UE di un prodotto contemplato dall’articolo 4 per il quale non esiste un operatore economico di cui all’articolo 4 (22) e sia informato o si renda conto di contenuti illeciti (ad esempio mediante una comunicazione sufficientemente precisa e adeguatamente motivata da parte di un’autorità di vigilanza del mercato), tale mercato online può avvalersi delle deroghe in materia di responsabilità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE solo se, non appena al corrente di tali fatti, agisce immediatamente per rimuovere i contenuti illeciti in questione o per disabilitarvi l’accesso.

Se è anche un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un fornitore di servizi di logistica, un mercato online potrebbe agire da operatore economico ai sensi dell’articolo 4.

3.   COMPITI DELL’OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Nella presente sezione sono classificati i compiti dell’operatore economico di cui all’articolo 4 e forniti orientamenti in merito. Tale operatore economico, in particolare se è un fabbricante o un importatore dell’UE, può già essere soggetto a obblighi dettati dalla legislazione settoriale (a seconda della sua classificazione) che contemplano in tutto o in parte tali compiti (cfr. la sezione 4).

In primo luogo, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), l’operatore economico di cui all’articolo 4 deve svolgere una serie di compiti quando assume le proprie funzioni o quando il proprio portafoglio si arricchisce di un nuovo prodotto:

verificare che la dichiarazione di conformità/prestazione sia stata redatta e conservarla – tutta la legislazione settoriale contemplata dall’articolo 4 richiede tali dichiarazioni (23). Come specificato nella legislazione di cui all’articolo 4, dette dichiarazioni devono essere conservate per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato (24). Se a un prodotto si applicano più atti legislativi, un’unica dichiarazione di conformità è elaborata congiuntamente per tutti gli atti applicabili (25);

verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta (26) e che possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato quando richiesto – se non conserva esso stesso la documentazione, l’operatore economico di cui all’articolo 4 è tenuto a controllare che la documentazione esista e a ottenere garanzie da parte del fabbricante che la condividerà, quando richiesto, con l’operatore economico di cui all’articolo 4 o direttamente con le autorità di vigilanza del mercato (cfr. infra).

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio (27), l’operatore economico di cui all’articolo 4 deve:

informare le competenti autorità di vigilanza del mercato. Ciò dovrebbe essere fatto in ciascuno Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione (28); è altresì importante informare tali autorità dell’azione correttiva che è stata o sarà adottata;

garantire che sia adottata senza indugio un’azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità o, qualora ciò non sia possibile, attenuare il rischio (cfr. sotto).

Infine, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a), b) e d), l’operatore economico di cui all’articolo 4 deve adottare determinate azioni su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato:

fornire a tale autorità la dichiarazione di conformità/prestazione;

fornire all’autorità la documentazione tecnica o, qualora l’operatore economico di cui all’articolo 4 non provveda a conservarla, garantire che la documentazione tecnica sia fornita all’autorità (in particolare dal fabbricante);

fornire altre informazioni e documentazione per dimostrare la conformità del prodotto (ad esempio, certificati e decisioni di un organismo notificato) in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità (da negoziare con l’autorità – potrebbe trattarsi di una lingua diversa dalla lingua o dalle lingue nazionali);

cooperare con l’autorità. L’azione imposta dipenderà dalla richiesta dell’autorità, che deve essere conforme al principio di proporzionalità (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento);

garantire che sia adottata senza indugio un’azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto. L’azione potrebbe comportare il ripristino della conformità del prodotto, il suo ritiro o il suo richiamo, a seconda dei casi (29). L’operatore economico di cui all’articolo 4 non è tenuto ad adottare un’azione correttiva o ad attenuare il rischio se ciò non è richiesto dalla legislazione settoriale, ma deve garantire che tale azione sia adottata, ad esempio chiedendo al fabbricante di rispondere alla richiesta e verificando che questi abbia provveduto in tal senso.

L’operatore economico di cui all’articolo 4 dovrebbe agire entro un termine ragionevole o entro qualsiasi termine stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato. Dovrebbe fornire la dichiarazione di conformità/prestazione senza indugio e gli altri documenti entro un termine ragionevole (30).

Se l’operatore economico di cui all’articolo 4 ritiene di non poter svolgere uno o più dei suoi compiti a causa di un problema nel proprio rapporto con il fabbricante (31) (ad esempio, il fabbricante non risponde a una richiesta), un seguito adeguato potrebbe consistere nel ricordare al fabbricante i suoi obblighi a norma della legislazione dell’UE. Se il problema persiste, la conseguenza logica potrebbe essere l’adozione da parte sua delle misure necessarie per cessare di essere l’operatore economico di cui all’articolo 4 per i prodotti in questione, sulla base del fatto che non è in grado di svolgere i propri compiti di cui all’articolo 4. In altre parole, nel caso di:

un importatore – potrebbe non immettere più i prodotti sul mercato;

un rappresentante autorizzato – potrebbe tentare di porre fine al suo rapporto con il fabbricante;

un fornitore di servizi di logistica – potrebbe non gestire più i prodotti, ossia non spedirli agli utilizzatori finali.

L’operatore economico di cui all’articolo 4 può essere sanzionato (32) se non adempie ai suoi compiti di cui all’articolo 4. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento). Il fabbricante rimane responsabile della conformità del prodotto alla legislazione settoriale e (come altri attori della catena di approvvigionamento) mantiene gli obblighi giuridici in materia di prodotti, garanzie, responsabilità per prodotti difettosi, ecc. L’articolo 4 non impone obblighi giuridici supplementari nei confronti dei consumatori o di altri utilizzatori finali.

4.   IMPLICAZIONI PRATICHE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

I compiti dell’operatore economico di cui all’articolo 4 (descritti all’articolo 4) sono gli stessi indipendentemente dal tipo di operatore economico che li esegue, ma varia la misura in cui si sovrappongono agli altri compiti dell’operatore economico previsti dalla legislazione settoriale. Si applicano tutti gli «obblighi di cui all’articolo 4», indipendentemente da quanto richiesto all’operatore economico in questione dalla legislazione settoriale. Esistono alcune differenze settoriali, ma la maggior parte della legislazione ricalca le disposizioni giuridiche tipo relative agli obblighi degli operatori economici (33). La presente sezione evidenzia le differenze che incidono sull’attuazione dell’articolo 4.

4.1   Fabbricanti stabiliti nell’Unione

Un fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio (articolo 3 del regolamento) (34). Se stabilito nell’Unione, in linea di principio il fabbricante è l’operatore economico di cui all’articolo 4, a meno che non abbia nominato un rappresentante autorizzato per i compiti specifici di cui all’articolo 4.

I fabbricanti stabiliti nell’UE hanno già determinate responsabilità ai sensi della legislazione settoriale, che in generale vanno al di là degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, o vi si sovrappongono. Un’eccezione è rappresentata dal fatto che, a differenza dell’articolo 4, la legislazione dell’UE in materia di emissione acustica ambientale, macchine e progettazione ecocompatibile non impone loro espressamente di informare le autorità di vigilanza del mercato qualora abbiano ragione di ritenere che un prodotto disciplinato da tale normativa presenti un rischio. I fabbricanti stabiliti nell’UE che agiscono in veste di operatore economico di cui all’articolo 4 dovranno tuttavia provvedere in tal senso per i prodotti oggetto di tali atti legislativi.

La maggior parte della legislazione settoriale prevede che il nome/marchio e l’indirizzo del fabbricante siano indicati sul prodotto; tuttavia:

per alcuni settori, tali informazioni possono, in determinate circostanze, essere indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento;

la legislazione sulla progettazione ecocompatibile non contiene tale requisito;

la legislazione in materia di emissione acustica ambientale e macchine prevede invece che il nome e l’indirizzo siano indicati nella dichiarazione di conformità (35) (o nella dichiarazione di incorporazione, nel caso di quasi-macchine (36)) e che la dichiarazione accompagni il prodotto (37).

Pertanto, nel caso eccezionale di un prodotto disciplinato dalla legislazione sulla progettazione ecocompatibile ma non da altre normative settoriali contemplate dall’articolo 4, l’articolo 4 impone ai fabbricanti stabiliti nell’UE e che agiscono in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 di adottare la misura supplementare che consiste nell’indicare il proprio nome e i propri dati di contatto.

4.2   Importatori

Un importatore è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immette sul mercato dell’UE un prodotto proveniente da un paese terzo (articolo 3 del regolamento). Nel caso di un importatore stabilito nell’Unione, in linea di principio questi è l’operatore economico di cui all’articolo 4, a meno che il fabbricante non abbia nominato un rappresentante autorizzato per i compiti specifici di cui all’articolo 4.

La legislazione settoriale in generale impone all’importatore obblighi che si sovrappongono e vanno al di là degli obblighi stabiliti dall’articolo 4, paragrafo 3 (38). Anche in questo caso, un’eccezione è rappresentata dal fatto che, a differenza dell’articolo 4, la legislazione dell’UE in materia di emissione acustica ambientale, macchine e progettazione ecocompatibile non impone espressamente agli importatori di informare le autorità di vigilanza del mercato qualora abbiano ragione di ritenere che un prodotto disciplinato da tale normativa presenti un rischio. Gli importatori di prodotti contemplati da tale legislazione e che agiscono in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 dovranno tuttavia provvedere in tal senso per i prodotti oggetto di tali atti legislativi.

Le disposizioni settoriali relative all’indicazione del nome e dei dati di contatto dell’importatore sul prodotto o con esso sono in gran parte identiche a quelle applicabili al fabbricante (cfr. sopra). Pertanto, solo in casi eccezionali l’articolo 4 impone all’importatore che agisce in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 di adottare la misura supplementare che consiste nell’indicare il proprio nome e i propri dati di contatto.

Se più importatori gestiscono lo stesso tipo di prodotto, ciascuno di questi è l’operatore economico di cui all’articolo 4 per le unità da questo immesse sul mercato dell’UE e dovrà garantire che il proprio nome figuri su o con tali unità, come richiesto. Ciò avviene già nell’ambito della legislazione settoriale qualora vi siano più importatori per lo stesso tipo di prodotto. Un singolo prodotto dovrebbe quindi, in linea di principio, recare solo il nome dell’importatore interessato.

4.3   Rappresentanti autorizzati

Un rappresentante autorizzato è una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o ai sensi delle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/1020 (articolo 3 del regolamento). Se desidera che un rappresentante autorizzato agisca in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4, un fabbricante deve garantire che il mandato comprenda tutti i compiti elencati all’articolo 4, paragrafo 3. Il rappresentante autorizzato deve disporre dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti affidatigli (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento).

La legislazione settoriale consente spesso la nomina di un rappresentante autorizzato (39). Qualora il fabbricante si avvalga di tale possibilità, occorre in generale che il rappresentante sia incaricato di svolgere almeno i seguenti compiti:

tenere la dichiarazione di conformità/prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per un periodo determinato (in genere 10 anni nel caso della legislazione settoriale di cui all’articolo 4);

su richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti (40) oggetto del suo mandato.

Eccezioni a tali compiti figurano nella legislazione in materia di emissione acustica ambientale, macchine e progettazione ecocompatibile, in base alla quale il rappresentante autorizzato svolge compiti diversi, più vicini a quelli del fabbricante.

Qualora un fabbricante abbia nominato un rappresentante autorizzato a norma della legislazione settoriale e desideri che questi agisca in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4, dovrà pertanto rivedere il suo mandato per garantire che esso includa tutti i compiti elencati all’articolo 4, paragrafo 3. In particolare, potrebbe essere necessario aggiungere compiti da espletare qualora il rappresentante abbia ragione di ritenere che un prodotto presenti un rischio.

Analogamente, qualora il fabbricante intenda nominare un rappresentante autorizzato al fine di agevolare la conformità all’articolo 4 e desideri nominare un rappresentante autorizzato nel quadro della legislazione settoriale, dovrà verificare la legislazione settoriale applicabile per eventuali compiti ulteriori a quelli previsti dall’articolo 4.

Oltre ai compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, il rappresentante autorizzato deve anche fornire a un’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del suo mandato in una lingua dell’Unione stabilita dall’autorità stessa (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento).

La legislazione in materia di emissione acustica ambientale, macchine e prodotti da costruzione prevede che il nome e i dati di contatto del rappresentante autorizzato siano indicati nella dichiarazione di conformità/prestazione (41) che deve accompagnare tali prodotti (42). In molti altri settori, la legislazione impone al fabbricante di indicare un indirizzo di contatto sul prodotto o con esso; tale indirizzo potrebbe essere quello del rappresentante autorizzato. Se il nome e i dati di contatto di un rappresentante autorizzato che agisce in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 non sono ancora indicati sul prodotto o con lo stesso, l’operatore economico che immette il prodotto sul mercato dell’UE dovrebbe assicurarsi che questi siano aggiunti secondo quanto richiesto (per un processo più agevole, potrebbe chiedere al fabbricante di provvedervi in modo sistematico).

4.4   Fornitori di servizi di logistica stabiliti nell’UE

Un fornitore di servizi di logistica è una persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi, senza essere proprietario dei prodotti interessati:

immagazzinamento;

imballaggio;

indirizzamento;

spedizione.

I servizi ammissibili non comprendono i servizi postali (43), i servizi di consegna dei pacchi (44) nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci (articolo 3 del regolamento).

I fornitori di servizi di logistica generalmente immagazzinano prodotti nell’UE, in modo che possano essere rapidamente consegnati ai consumatori o ad altri utilizzatori finali dell’UE non appena ordinati online. Pertanto, essi forniscono servizi ad altri operatori economici. Al ricevimento di un ordine, essi imballano il prodotto (a meno che non sia già stato adeguatamente imballato per il trasporto), appongono l’indirizzo di consegna e lo spediscono, consegnandolo a un servizio postale, di consegna dei pacchi o di trasporto oppure consegnandolo direttamente.

Esiste un’ampia gamma di scenari operativi per i servizi di logistica, ma come descritto nel presente documento essi vanno al di là di quelli dei fornitori di servizi postali/di consegna dei pacchi (ossia lo sdoganamento e lo smistamento, il trasporto e la consegna dei pacchi). Qualora una persona fisica o giuridica offra sia servizi di logistica che servizi postali/di consegna dei pacchi o di trasporto merci, l’articolo 4 potrebbe essere rilevante solo per i prodotti gestiti nel quadro dei propri servizi di logistica.

I fornitori di servizi di logistica stabiliti nell’UE agiscono in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 per i prodotti da loro gestiti qualora non vi siano fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati nell’UE per tali prodotti. Pertanto, prima di accettare di prestare il servizio di logistica per un prodotto contemplato dall’articolo 4, dovrebbero verificare col proprio cliente se esiste già nell’UE uno degli altri tipi di operatore economico per quel prodotto. In caso negativo, assumono il ruolo di operatore economico di cui all’articolo 4.

La legislazione settoriale non fa riferimento ai fornitori di servizi di logistica. Pertanto, quando agiscono in qualità di operatori economici di cui all’articolo 4, dovranno adottare disposizioni con i propri clienti affinché, prima di accettare di prestare il servizio, ricevano dal cliente, o direttamente dal fabbricante, i mezzi per poter adempiere ai propri obblighi, in particolare:

la dichiarazione di conformità/prestazione dei prodotti in questione; e

garanzie di cooperazione per aiutarli a espletare altri compiti, quali:

la fornitura della documentazione tecnica; e

l’adozione di un’azione correttiva quando richiesto dalle autorità.

Il cliente dovrebbe assicurarsi che il nome e i dati di contatto del fornitore di servizi siano indicati sul o col prodotto, a meno che il fabbricante non lo abbia già fatto. Il cliente può provvedervi direttamente o affidare tale compito ad altri per suo conto prima che il prodotto sia dichiarato per l’immissione in libera pratica in dogana (cfr. la sezione 2.3).

Come per gli importatori, possono esistere più fornitori di servizi di logistica per un determinato tipo di prodotto. Ciascuno di essi è l’operatore economico di cui all’articolo 4 per le unità da questi gestite e dovrà indicare il proprio nome e i propri dati di contatto su o con tali unità.

Il fabbricante può nominare un fornitore di servizi di logistica come suo rappresentante autorizzato. Tuttavia, in tali casi si applicano le parti dei presenti orientamenti relative ai rappresentanti autorizzati.

Riquadro 3

Sono un fornitore di servizi di logistica nell’UE, cosa devo fare? (esempio)

Una lista di controllo pratica includerebbe quanto segue:

informare i clienti esistenti e potenziali che, in caso di vendita di qualsiasi prodotto contemplato dall’articolo 4, questo deve essere associato a un operatore economico di cui all’articolo 4. Rimandarli all’articolo 4 e ai presenti orientamenti;

indicare ai clienti che lei agirà in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 se non vi sono fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati stabiliti nell’UE (o, se non vuole farlo, comunicarlo chiaramente e specificare che i clienti non possono utilizzare i suoi servizi di logistica per tali prodotti a meno che non vi sia un fabbricante, un importatore o un rappresentante autorizzato nell’UE);

se i clienti desiderano che lei agisca in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4, controllare se lei già svolge questo ruolo per lo stesso tipo di prodotto per un altro cliente – in caso affermativo, lei ha già tutto ciò di cui ha bisogno; in caso contrario, decidere in che misura intende provvedere autonomamente a ciò di cui ha bisogno e in che misura desidera invece che il cliente lo faccia per suo conto;

informare i clienti che desiderano che lei agisca in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 in merito a quanto devono fare prima di poter iniziare a utilizzare i suoi servizi di logistica, ad esempio fornire i dati di contatto del fabbricante, le dichiarazioni di conformità/prestazione, ecc.;

informare i clienti una volta che sono state adottate tutte le disposizioni per agire in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4 affinché questi possano iniziare a offrire i prodotti per la vendita.

5.   VIGILANZA DEL MERCATO E CONTROLLI SUI PRODOTTI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL’UE

5.1   Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato devono eseguire i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti (articolo 11, paragrafo 3, del regolamento). Nel decidere quali controlli effettuare, su quali tipi di prodotti e in quale misura, devono seguire un approccio basato sul rischio (ibidem) volto a ottenere il massimo impatto sul mercato.

Dopo aver deciso quali prodotti controllare, può essere necessario richiedere la documentazione di conformità. L’operatore economico di cui all’articolo 4 aiuta tali autorità a ottenere queste informazioni facilitando i contatti e la cooperazione con il fabbricante. Le autorità di vigilanza del mercato possono contattare direttamente l’operatore economico di cui all’articolo 4 anche se si trova in un altro Stato membro (45). Dovrebbero indicare in maniera specifica il tipo di documenti di cui hanno bisogno e i prodotti per i quali li richiedono.

Nel caso di vendite online o di altre vendite a distanza, qualora desiderino verificare la documentazione di conformità senza controllare il prodotto, o prima di eseguire tale controllo, le autorità di vigilanza del mercato potrebbero non disporre del nome e dei dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4. In tali casi, possono contattare a tal fine l’operatore economico (quale definito all’articolo 3 del regolamento) che offre il prodotto per la vendita (46).

L’operatore economico di cui all’articolo 4 fungerà da referente per risolvere questioni o problemi che vanno al di là della documentazione (articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento). In tali casi, le autorità dovrebbero chiarire quali sono le loro aspettative in tal senso.

Le autorità di vigilanza del mercato potrebbero contattare l’operatore economico di cui all’articolo 4 su una questione che riguarda il fabbricante il cui prodotto o i cui prodotti sono trattati da tale operatore economico, ma che non rientra specificamente nel campo di applicazione dell’articolo 4, ossia una questione che riguarda atti normativi o prodotti non contemplati dall’articolo 4. Sebbene l’articolo 4 non preveda specificamente tali richieste, l’operatore economico di cui all’articolo 4 è invitato ad agevolare i contatti a tal fine tra le autorità e i fabbricanti.

5.2   Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE

Le autorità di frontiera hanno il dovere di controllare i prodotti che entrano nell’UE. Ciò avviene sulla base di un’analisi dei rischi. Nell’effettuare controlli fisici sui prodotti contemplati dall’articolo 4, si raccomanda a tali autorità di verificare che il nome e i dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 siano indicati sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o su qualsiasi documento di accompagnamento (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento). In caso contrario, o se hanno motivo di ritenere che per un’altra ragione il prodotto non sia conforme all’articolo 4 (47), dovrebbero sospendere l’immissione in libera pratica, informare le autorità di vigilanza del mercato (articolo 26 del regolamento) e attendere il loro riscontro.

5.3   Violazioni dell’articolo 4

Poiché l’obiettivo dell’articolo 4 è principalmente quello di agevolare i controlli sui documenti di conformità, l’assenza del nome e dei dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 è problematica, in quanto ostacola la vigilanza del mercato. Essa è inoltre indice del fatto che il prodotto può non essere destinato al mercato dell’UE e/o non essere conforme alle norme dell’UE.

Pertanto, qualora riscontrino, nel corso delle loro indagini, la mancanza del nome e dei dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero chiedere all’operatore economico interessato (48) di adottare un’azione correttiva. Esse hanno anche il potere di imporre sanzioni (articolo 14, paragrafo 4, lettera i), del regolamento).

Lo stesso dicasi se il nome e i dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 sono indicati su o con un prodotto, ma nel corso dell’indagine effettuata dalle autorità essi risultano falsi (ad esempio l’indirizzo non esiste o tale operatore non risulta presso l’indirizzo).

L’obbligo di indicare il nome e i dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 non è l’oggetto principale di un’indagine. Tuttavia, le autorità di vigilanza del mercato potrebbero adottare azioni specifiche in questo settore nel contesto di attività di sensibilizzazione in materia, eventualmente attraverso azioni congiunte a livello dell’UE.

Come indicato nella sezione 3, lo stesso operatore economico di cui all’articolo 4 può essere sanzionato se non adempie ai propri obblighi e in particolare se non collabora (articolo 41, paragrafo 1, del regolamento). Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento).

6.   TESTO DELLA DISPOSIZIONE

Articolo 4

Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell’Unione

1.   Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.

2.   Ai fini del presente articolo, per operatore economico di cui al paragrafo 1 si intende uno dei seguenti:

a)

il fabbricante stabilito nell’Unione;

b)

un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione;

c)

un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;

d)

un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell’Unione.

3.   Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, l’operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti:

a)

se la normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;

b)

a seguito della richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;

c)

qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;

d)

coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un’azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l’operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.

4.   Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l’indirizzo postale dell’operatore economico di cui al paragrafo 1, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

5.   Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/425 e (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Le autorità designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento.

(3)  Ad esempio, la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146), il cui articolo 13 impone che i fabbricanti che non hanno sede nell’UE designino un rappresentante autorizzato, e il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), il cui articolo 4 impone la designazione di una persona responsabile nell’UE. Questi non sono contemplati dall’articolo 4 o dai presenti orientamenti.

(4)  Comunicazione della Commissione – Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016 (GU C 272 del 26.7.2016, pag. 1) o il documento che la sostituirà.

(5)  Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020) 825 del 15.12.2020).

(6)  Come specificato all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1).

(7)  È possibile ottenere informazioni su quali direttive o regolamenti possano applicarsi a un determinato prodotto su YourEurope; https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/identifying-product-requirements/index_it.htm.

(8)  Il campo di applicazione geografico può essere esteso: ad esempio, una volta che il regolamento sarà incluso negli allegati dell’accordo sullo Spazio economico europeo, esso comprenderà l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(9)  Cfr. le definizioni 1) e 2) all’articolo 3 del regolamento.

(10)  Considerando 15 del regolamento. Cfr. la Guida blu per maggiori dettagli sull’immissione sul mercato (ad esempio per quanto riguarda le tempistiche, anche per i prodotti la cui fabbricazione non sia ancora stata completata al momento dell’offerta e per i prodotti per fiere).

(11)  Definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento come «qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio».

(12)  Definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento come «qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo».

(13)  Definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento come «qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento».

(14)  Definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento come «qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all’articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi di consegna dei pacchi come definiti all’articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci». Riquadro 1 L’operatore economico di cui all’articolo 4 in diverse catene di approvvigionamento

(15)  Il fabbricante è definito all’articolo 3 del regolamento come «qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio». L’importatore è definito come «qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo». Ciò significa che se il prodotto è fabbricato al di fuori dell’UE, ma un’impresa con sede nell’UE lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, tale impresa è considerata il fabbricante. E se tale fabbricante immette il prodotto sul mercato dell’UE, anche se l’importazione effettiva è effettuata da un’altra impresa, non esiste un «importatore» ai sensi del regolamento.

(16)  Tranne nel caso in cui la fabbricazione ha luogo nell’UE, mentre il fabbricante non è stabilito nell’UE. In tal caso, non esistono né un fabbricante nell’UE né un importatore e per il ruolo di operatore economico di cui all’articolo 4 restano pertanto solo le opzioni del rappresentante autorizzato o del fornitore di servizi di logistica.

(17)  Questi non deve essere confuso con il soggetto che si limita a ospitare l’offerta di vendita online; per tali soggetti, cfr. la sezione 2.4.

(18)  Un’indicazione nella dichiarazione doganale (elettronica) non è sufficiente poiché questa non accompagna fisicamente il prodotto.

(19)  Il considerando 53 del regolamento rammenta che gli articoli 220, 254 e da 256 a 258 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), dispongono che i prodotti che entrano nel mercato dell’UE che necessitano di ulteriore trattamento per essere conformi alla normativa di armonizzazione dell’UE applicabile sono soggetti all’appropriata procedura doganale che consente tale lavorazione da parte dell’importatore.

(20)  L’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1) così definisce un «mercato online»: «un prestatore di servizi, quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”), che consente a consumatori e professionisti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online».

(21)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(22)  Ciò rientra nelle attività o informazioni illecite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31/CE, in quanto è conforme all’articolo 4 del regolamento.

(23)  La dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione, la dichiarazione di conformità per gli altri.

(24)  La legislazione in materia di emissione acustica ambientale, macchine e progettazione ecocompatibile indica 10 anni dall’ultima data di fabbricazione.

(25)  Articolo 5 della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

(26)  Tutta la legislazione di cui all’articolo 4 impone al fabbricante di redigere la documentazione tecnica.

(27)  L’articolo 3, punto 19), del regolamento definisce un «prodotto che presenta un rischio» come «un prodotto che potenzialmente potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, l’ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, oltre quanto ritenuto ragionevole ed accettabile in relazione all’uso previsto del prodotto o nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all’installazione e alla manutenzione».

(28)  Per le informazioni di contatto, consultare: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_en.

(29)  Tali opzioni sono specificamente menzionate nella maggior parte della legislazione settoriale per il fabbricante e l’importatore; l’articolo 16 del regolamento elenca ulteriori potenziali misure correttive.

(30)  Alcune normative settoriali (ad esempio in materia di sicurezza dei giocattoli e progettazione ecocompatibile) contengono disposizioni più dettagliate sulla tempestività con cui taluni operatori economici devono fornire determinati documenti alle autorità di vigilanza del mercato. Tali normative continuano ad applicarsi.

(31)  O se un fornitore di servizi di logistica è ostacolato da un problema con il proprio cliente o tra il proprio cliente e il fabbricante.

(32)  L’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento impone agli Stati membri di stabilire norme sulle sanzioni in relazione a questa disposizione e a talune altre disposizioni del regolamento.

(33)  Come stabiliti nella decisione n. 768/2008/CE; la Guida blu fornisce ulteriori orientamenti sugli obblighi degli operatori economici.

(34)  Alcune normative settoriali contengono una diversa definizione di fabbricante. In particolare, la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) omette la formulazione «oppure lo fa progettare o fabbricare».

(35)  Rispettivamente l’allegato II della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1) e l’allegato II, parte 1, sezione A, punto 1, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(36)  Allegato II, parte 1, sezione B, punto 1, della direttiva 2006/42/CE.

(37)  Rispettivamente l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/14/CE e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/42/CE.

(38)  La legislazione dell’Unione in materia di emissione acustica ambientale (articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/14/CE) e di macchine (articolo 2, lettera i), della direttiva 2006/42/CE) non utilizza il termine «importatore», ma si riferisce a «[chiunque] immette [il prodotto] sul mercato».

(39)  Ad eccezione della legislazione sugli articoli pirotecnici. Tuttavia, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento, un rappresentante autorizzato può essere nominato per gli articoli pirotecnici; in tal caso i suoi compiti saranno quelli elencati all’articolo 4.

(40)  Nel caso della legislazione RoHS, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità (articolo 8, lettera b), della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88) e, nel caso della legislazione sui droni, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità o i rischi per la sicurezza (articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/945, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 1)).

(41)  Rispettivamente, l’allegato II della direttiva 2000/14/CE, l’allegato II, parte 1, sezione A, punto 1, della direttiva 2006/42/CE e l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(42)  Rispettivamente l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/14/CE, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/42/CE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011.

(43)  Quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(44)  Quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).

(45)  Se un’autorità di vigilanza del mercato ha difficoltà in tal senso, può chiedere l’assistenza di un’autorità dell’altro Stato membro attraverso le procedure di cui al capo VI del regolamento e alle condizioni ivi stabilite.

(46)  A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, gli operatori economici (quali definiti all’articolo 3) hanno l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato all’adozione di determinati provvedimenti. Secondo quanto affermato al considerando 24 del regolamento, ciò comprende, ove richiesto dalle autorità, la comunicazione delle informazioni di contatto degli operatori economici con compiti riguardanti i prodotti oggetto di una determinata normativa di armonizzazione dell’Unione quando tali informazioni sono a loro disposizione.

(47)  Ad esempio, se il nome e i dati di contatto dell’operatore economico di cui all’articolo 4 sono indicati su o con un prodotto, ma nel corso del controllo effettuato dalle autorità essi risultano falsi (ad esempio l’indirizzo non esiste o tale operatore non risulta presso l’indirizzo).

(48)  Di norma, il fabbricante (a meno che, ad esempio, il fabbricante non avesse in realtà intenzione di immettere i prodotti sul mercato dell’UE, ma un altro operatore economico abbia comunque provveduto in tal senso). Ciò sarà possibile solo se il fabbricante può essere individuato, unitamente alle sue informazioni di contatto.