12.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/28


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 83/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«CROZES-HERMITAGE / CROZES-ERMITAGE»

PDO-FR-A0389-AM01

Data della comunicazione: 14.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica e zona di prossimità immediata

È apportata una modifica di carattere redazionale al nome di uno dei comuni che compongono la zona di produzione della DOP «Crozes-Hermitage»: il nome del comune di Veaunes nel dipartimento della Drôme è aggiornato e sostituito da «Mercurol-Veaunes».

La presentazione della zona geografica è completata dalla data di approvazione della zona geografica da parte dell’autorità nazionale competente.

È aggiunto il riferimento al codice geografico nazionale dell’anno 2019 per permettere di identificare la zona geografica sulla base della versione del codice geografico ufficiale, riferimento nazionale pubblicato dall’INSEE, in vigore nel 2019 e tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

2.   Legame con la zona geografica

Nel capitolo I, sezione X, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare della DOP «Crozes-Hermitage» (Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame), sono aggiornate le cifre degli ultimi due capoversi:

«Negli anni ’90 del secolo scorso, il contesto è cambiato, i produttori divengono consapevoli della necessità di far sì che i vigneti si trovino su terreni di migliore qualità. Passano 10 anni prima che, nel giugno 1989, venga approvata una nuova selezione di parcelle da cui provengono le uve. Tale selezione riduce il potenziale produttivo da 4 800 ettari a soli 3 200 ettari.

Nel 2019, con un volume di 80 400 ettolitri di produzione media annua per una superficie coltivata di 1 700 ettari, «Crozes-Hermitage» è la denominazione di origine controllata più importante della parte settentrionale delle «Côtes du Rhône». I vini sono elaborati da 57 cantine private, 2 cantine cooperative e 9 commercianti.

Tali aggiornamenti sono riportati alla sezione «Legame con la zona geografica».

3.   Gestione dei vigneti

Sono apportate le seguenti modifiche:

è introdotta la possibilità di sottoporre a potatura a Guyot semplice i vitigni Roussanne e Marsanne;

sono precisate le condizioni riguardanti il divieto di diserbo chimico;

è precisato che le operazioni di impianto e sostituzione della vite sono effettuate con materiale vegetale sottoposto a trattamento con acqua calda per contrastare la flavescenza dorata;

è precisato che durante il periodo vegetativo della vite l’irrigazione può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vite e la buona maturazione dell’uva; è vietato qualsiasi sistema di irrigazione fisso collocato all’interno dei vigneti.

Questa precisazione è riportata alla sezione «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

4.   Norma relativa all’acidità volatile

È modificato il criterio dell’acidità volatile.

Prima del 1o dicembre dell’anno seguente a quello di raccolta, i vini presentano un tenore di acidità volatile pari al massimo a 15,30 milliequivalenti per litro (corrispondente a 0,75 g/l di acido solforico). Dopo tale data, i vini presentano un tenore di acidità volatile pari al massimo a 18 milliequivalenti per litro (corrispondente a 0,88 g/l di acido solforico).

Il valore massimo di 18 meq/l è riportato nel documento unico alla sezione «Descrizione dei vini».

5.   Pratiche enologiche

È aggiunto il divieto di utilizzare scaglie di legno.

Questa modifica è riportata alla sezione «Pratiche enologiche specifiche» del documento unico.

6.   Misura transitoria

È eliminata la disposizione relativa alla messa in conformità delle norme in materia di densità prima del raccolto 2020, della quale è scaduto il termine.

Questo aggiornamento non incide sul documento unico.

7.   Obblighi di dichiarazione

Gli obblighi di dichiarazione sono precisati come segue:

la dichiarazione di rivendicazione è indirizzata all’organismo di tutela e di gestione (Organisme de Défense et de Gestion, ODG) entro 5 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di raccolta ed è redatta secondo il modello stabilito dall’ODG;

la dichiarazione di confezionamento è indirizzata all’organismo di controllo autorizzato entro 10 giorni feriali dalla data del confezionamento e non più prima del confezionamento.

L’«esame del raccolto in loco» e l’«esame del confezionamento in loco» sono eliminati dai punti principali da controllare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

8.   Organismo di controllo

Al capitolo III, sezione II (Riferimenti relativi alla struttura di controllo), del disciplinare della DOP «Crozes-Hermitage», sono aggiornati i riferimenti all’organismo di controllo. I controlli sono effettuati da CERTIPAQ, organismo di controllo subordinato all’INAO, autorità responsabile del controllo, sulla base di un piano di controllo approvato.

Questo aggiornamento è riportato alla sezione «Dettagli contatti» del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Crozes-Hermitage

Crozes-Ermitage

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche

La denominazione di origine «Crozes-Hermitage» o «Crozes-Ermitage» è riservata ai vini fermi bianchi e rossi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

I vini rossi presentano un tenore di acido malico pari al massimo a 0,4 grammi per litro.

I vini con titolo alcolometrico volumico naturale pari o inferiore al 13,5 % presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari al massimo a 3 grammi per litro.

I vini con titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 13,5 % presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari al massimo a 4 grammi per litro.

I tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Caratteristiche organolettiche

Le variazioni geomorfologiche tra il nord e il sud della zona geografica si riflettono anche nei vini, in quanto i viticoltori hanno saputo e continuano a trarne vantaggio adattando le loro pratiche di gestione dei vigneti e di vinificazione. Grazie quindi alle variazioni ambientali naturali e ai conseguenti effetti sui vini, la denominazione di origine controllata comprende vini rossi, prodotti a sud, gradevoli, aromatici, ben strutturati ma senza eccessi e da invecchiamento medio, nonché vini ottenuti da vigneti posti su pendii, a nord, che, per determinate partite, sono contraddistinti da maggiore struttura e tenuta all’invecchiamento. Da un punto di vista generale, i vini rossi sono caratterizzati da un colore granata scuro che, con l’invecchiamento, acquisisce sfumature tendenti più all’arancione.

I vini bianchi, più modesti sotto il profilo del volume, presentano un colore chiaro dai riflessi verdi che, con l’invecchiamento, acquisisce sfumature più intense e dorate. A seconda delle pratiche seguite, segnatamente nella gestione della fermentazione malolattica, possono:

esprimere aromi intensi, caratterizzati da note di frutta fresca che ricordano gli agrumi, e una buona vivacità e per conservare la freschezza di tali aromi è opportuno quindi consumarli giovani; oppure

esprimere aromi più floreali e speziati, un equilibrio che tende più alla grassezza e, pertanto, abbonirsi con un invecchiamento medio.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

I vigneti presentano una densità minima di impianto di 4 000 ceppi per ettaro.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2; questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi.

La distanza interfilare delle viti è pari o inferiore a 2,50 metri.

Le viti sono potate corte a sperone (ad alberello o in cordone di Royat a 1 o 2 bracci), con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.

Il periodo di costituzione del cordone di Royat è limitato a 2 anni.

L’altezza massima del cordone è di 0,60 metri; quest’altezza è misurata da terra fino alla parte inferiore dei bracci della struttura della vite.

I vitigni Roussanne B e Marsanne B possono inoltre essere sottoposti a potatura a Guyot semplice con non più di 8 gemme franche sul capo a frutto e uno sperone avente al massimo 2 gemme franche.

Durante il periodo vegetativo della vite, l’irrigazione può essere autorizzata in caso di siccità persistente che compromette il corretto sviluppo fisiologico della vite e la buona maturazione dell’uva. È vietato qualsiasi sistema fisso di irrigazione posto all’interno dei vigneti.

Le operazioni di impianto e sostituzione della vite sono effettuate con materiale vegetale sottoposto a trattamento con acqua calda.

Pratica enologica specifica

È vietato l’uso di scaglie di legno.

I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

b.   Rese massime

50 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nella zona geografica approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité durante la seduta del comitato nazionale competente del 2 giugno 1989.

Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni secondo il codice geografico ufficiale dell’anno 2019:

Dipartimento della Drôme:

Comuni interamente compresi: Beaumont-Monteux, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Pont-de-l’Isère, La Roche-de-Glun, Serves-sur-Rhône e Tain-l’Hermitage.

Comuni parzialmente compresi: Mercurol-Veaunes per il solo territorio del comune delegato di Mercurol.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Marsanne B

 

Roussanne B

 

Syrah N - Shiraz

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

La zona geografica si trova a nord della città di Valenza, di fronte al comune di Tournon, sulla riva sinistra del Rodano, fiume che ne rappresenta il confine occidentale.

A nord, la zona geografica è delimitata dal sito d’interesse classificato detto «Cromlech-de-la-Roche-qui-danse» (rocce di arenaria formatesi tra l’era terziaria e secondaria). A est e a sud, i confini naturali sono costituiti rispettivamente dai fiumi Herbasse e Isère. La zona geografica interessa quindi 11 comuni del dipartimento della Drôme.

In gran parte prospicienti sulla Valle del Rodano, questi vigneti sono tra quelli posti più a meridione tra quelli facenti parte delle denominazioni di origine controllate dette delle «Côtes du Rhône septentrionales» («Côtes du Rhône» settentrionali).

Per quanto riguarda l’organizzazione delle denominazioni di origine controllate della Valle del Rodano, la denominazione di origine controllata «Crozes-Hermitage» fa parte delle denominazioni «Crus des Côtes du Rhône».

La «Crozes-Hermitage», come tutto il perimetro delle attuali denominazioni di origine controllate che rientrano nella parte settentrionale delle «Côtes du Rhône», apparteneva al territorio degli allobrogi. In tale territorio, la coltivazione della vite risalirebbe almeno al periodo dell’occupazione romana, vale a dire tra il 124 avanti Cristo (sottomissione degli allobrogi) e il 61 avanti Cristo (repressione dell’ultima rivolta degli allobrogi). A partire da questa data, gli allobrogi divengono viennensi, dal nome della città di Vienne.

La denominazione di origine controllata «Crozes-Hermitage» trae ovviamente il proprio nome dal comune eponimo. Al momento del riconoscimento della denominazione di origine controllata con decreto del 4 marzo 1937, solo tale comune poteva beneficiare della denominazione «Crozes-Hermitage». Sono numerosi gli scritti che confermano il nesso tra la presenza di eremiti e la modifica del nome del versante detto di «Saint-Christophe» in «coteau de l’Ermitage» (versante dell’eremo), che conferirà in seguito il nome alla denominazione di origine controllata «Hermitage» e ai comuni citati. La prosperità nel dopoguerra, la condivisione delle competenze e l’estensione dei vigneti portano poi all’ampliamento della zona geografica, che nel 1952 passa da 1 a 11 comuni.

Nel 2019, con un volume di 80 400 ettolitri di produzione media annua per una superficie coltivata di 1 700 ettari, «Crozes-Hermitage» è la denominazione di origine controllata più importante della parte settentrionale delle «Côtes du Rhône». I vini sono elaborati da 57 cantine private, 2 cantine cooperative e 9 commercianti».

Interazioni causali

Sulla sponda sinistra del Rodano, l’unione, da una parte, di un clima «lionese» e una latitudine prossima al 45° parallelo, che offrono situazioni che godono ancora di influssi mediterranei, con una topografia variegata di rilievi e ampie pianure, e, dall’altra parte, di formazioni geologiche variegate, dalle rocce cristalline alle terrazze dell’era quaternaria, offre ai tre vitigni emblematici della regione (Syrah N, Marsanne B e Roussanne B) condizioni di sviluppo e maturazione ottimali.

Queste condizioni di maturazione permettono l’espressione di un’originalità che caratterizza tali vini, parenti stretti di quelli con denominazione di origine controllata «Hermitage», ma che si distinguono in particolare per la struttura più morbida, nel caso dei vini rossi, e per i contrasti più accentuati, nel caso dei vini bianchi.

Il comitato di degustazione del congresso vinicolo di Lione del 1846 (Atlas de la France Vinicole, Atlante della Francia vinicola, di L. Larmat, edizione del 1943) paragona il «Crozes-Hermitage» al suo prestigioso vicino «Hermitage». «Se non si tratta di un fratello, è sicuramente un cugino primo».

Nel 1943, Le Sommelier, rivista ufficiale dei sommelier di Parigi, parla dei vini della regione dell’Hermitage e dimostra così che questi godevano già di una certa fama, sia per i vini rossi che per i vini bianchi. Per i vini rossi e bianchi, cita, ovviamente, il comune di Crozes-Hermitage, oltre a comuni o aree geografiche quali «Château-Larnage, Chassis» per i vini rossi o «Mercurol» per i vini bianchi.

Oltre a tali elementi, sembra che le qualità dei vini di «Crozes-Hermitage» siano spesso state fuse nell’espressione di uso comune «vini dell’Hermitage», che riunisce in un’unica locuzione le denominazioni di origine controllata «Hermitage» e «Crozes-Hermitage». Di conseguenza, le fonti dirette che menzionano in modo esplicito la reputazione o la fama dei vini di «Crozes-Hermitage» non sono molto numerose.

La dinamica delle comunità umane ha consentito il costante miglioramento dei vini con la condivisione degli apparati produttivi e di commercializzazione attraverso un sistema cooperativo solido e, successivamente, con lo sviluppo di molte cantine private in stretta cooperazione con le maison de négoce locali, aziende che si occupano della commercializzazione dei vini. L’organizzazione di queste persone, incentrata su un prodotto comune, ha portato al riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1937, vale a dire solo due anni dopo le prime possibilità di riconoscimento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

dipartimento dell’Ardèche: Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Bogy, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux e Vion;

dipartimento della Drôme: Albon, Andancette, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Granges-les-Beaumont, Laveyron, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Triors, Valence e Mercurol-Veaunes solo per il territorio del comune delegato di Veaunes;

dipartimento dell’Isère: Chonas-l’Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel e Vienne;

dipartimento della Loira: Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupe, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez e Vérin;

dipartimento del Rodano: Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal e Tupin-et-Semons.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione che:

si tratti di una località accatastata

figuri nella dichiarazione di raccolta

b)

l’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Cru des Côtes du Rhône» o «Vignobles de la Vallée du Rhône». Le condizioni d’uso dell’unità geografica più ampia «Vignobles de la Vallée du Rhône» sono precisate nella convenzione sottoscritta tra i diversi organismi di tutela e di gestione interessati.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3ec388fa-9959-43d8-ba81-8b4d3d9a8288


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.