5.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 76/1


Comunicazione della Commissione

Gestione delle domande di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio di prodotti farmaceutici a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004

(2021/C 76/01)

Premessa

Le domande di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono in costante aumento, e questa tendenza è destinata a continuare con l’aumento del ricorso alla procedura centralizzata.

Per garantire un’agevole applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, e creare maggiore trasparenza e prevedibilità per i portatori di interessi, nel marzo 2010 la Commissione ha pubblicato un documento (aggiornato nel 2011 (2)) sui criteri che avrebbe utilizzato per valutare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio. La Commissione continuerà ad aggiornare tale documento per affrontare nuove questioni relative all’interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1. Nella sezione III dell’allegato figurano le date e il contenuto degli aggiornamenti effettuati finora.

La presente comunicazione intende fornire orientamenti a coloro che desiderano presentare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio. Sebbene i documenti di orientamento non siano giuridicamente vincolanti, la presente comunicazione si basa sull’interpretazione della Commissione dell’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004. In caso di dubbio, occorre fare riferimento alle direttive e ai regolamenti UE pertinenti. Inoltre solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autentica del diritto dell’UE.

1.   Considerazioni generali

Un’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 consente al titolare di commercializzare il medicinale in tutta l’UE. Alla luce del carattere unico e della dimensione unionale delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate secondo la procedura centralizzata, il regolamento (CE) n. 726/2004 impone l’uso di una denominazione unica per identificare un medicinale autorizzato secondo la procedura centralizzata (3). Il regolamento limita inoltre la possibilità per i richiedenti/titolari di ottenere più di un’autorizzazione all’immissione in commercio per ciascun medicinale ("autorizzazioni duplicate all’immissione in commercio"). L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 stabilisce in particolare quanto segue:

"Un medicinale specifico può essere oggetto di una sola autorizzazione per lo stesso titolare.

Tuttavia, in presenza di ragioni oggettive e verificabili, legate alla salute pubblica, riguardanti la disponibilità del medicinale presso gli operatori sanitari e/o pazienti o per motivi di commercializzazione congiunta, la Commissione autorizza uno stesso richiedente a presentare all’agenzia più di una domanda per tale medicinale".

La valutazione volta a stabilire se siano state rispettate le condizioni di cui all’articolo 82, paragrafo 1, deve essere effettuata caso per caso, alla luce dei fatti che caratterizzano ciascuna domanda. I potenziali richiedenti dovrebbero tuttavia considerare che l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, costituisce un’eccezione alla regola generale di cui al primo comma e deve pertanto essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Anche gli obiettivi generali di tutela della salute pubblica e di armonizzazione dei prodotti autorizzati con procedura centralizzata devono svolgere un ruolo importante.

2.   Domande di autorizzazione all’immissione in commercio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1

L’articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 riguarda le domande di autorizzazione all’immissione in commercio presentate da un richiedente per un medicinale per il quale detto richiedente ha già ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio secondo la procedura centralizzata.

Si noti che un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale che differisce da un medicinale precedentemente autorizzato non è considerata un’autorizzazione duplicata e pertanto non deve essere valutata ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1. Ciò significa inoltre che una tale domanda non può beneficiare di una riduzione delle tasse applicabile alle autorizzazioni duplicate.

Per contro una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale che ha già ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio secondo la procedura centralizzata rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, se il richiedente è lo stesso (4) soggetto titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale. Tale domanda potrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse applicabile alle domande di autorizzazione duplicata ma, a sua volta, tale riduzione può essere concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 82, paragrafo 1.

Nel valutare se una domanda riguardi un medicinale specifico per il quale è già stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio e pertanto rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, la Commissione terrà conto della composizione in termini di sostanze attive e della forma farmaceutica. Ciò è in linea con la comunicazione della Commissione sulle procedure comunitarie di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali (5), secondo la quale i medicinali che hanno la medesima composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi (vale a dire il medesimo dosaggio) e la medesima forma farmaceutica devono essere considerati il medesimo prodotto.

Inoltre l’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce che "i vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza e/o efficacia". Sebbene l’articolo 10 riguardi la valutazione delle domande generiche, è opportuno applicare lo stesso principio nel valutare le differenze ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1.

Quando una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio distinta è obbligatoria per legge, essa esula dal campo di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, per cui il richiedente non è tenuto a presentare alla Commissione una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio.

Le sezioni 2.1 e 2.2 illustrano rispettivamente i casi pratici che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, e quelli che vi rientrano.

2.1   Domande che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1.

Le domande che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, comprendono i casi seguenti.

Le sostanze attive non sono le stesse.

La sostanza attiva è un sale, un estere, un etere, un isomero, una miscela di isomeri, un complesso o un derivato diverso, che presenta differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza o all’efficacia.

Il medicinale contiene eccipienti diversi che determinano differenze significative per quanto riguarda la sicurezza o l’efficacia.

Il fabbricante o il sito di fabbricazione è diverso e può, a causa delle caratteristiche del prodotto (in particolare nel caso dei prodotti biologici), determinare differenze significative per quanto riguarda la sicurezza o l’efficacia.

Domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 141/2000: tale disposizione prevede che un’indicazione orfana e un’indicazione non orfana non possano essere oggetto della stessa autorizzazione all’immissione in commercio.

Domande presentate a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1901/2006 o domande di autorizzazione all’immissione in commercio per altre indicazioni se l’autorizzazione all’immissione in commercio iniziale è stata presentata a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1901/2006. L’articolo 30 prevede un nuovo tipo autonomo di autorizzazione all’immissione in commercio, denominato autorizzazione all’immissione in commercio per uso pediatrico.

2.2   Domande che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1.

Le domande che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, comprendono i casi seguenti.

La sostanza attiva è un sale, un estere, un etere, un isomero, una miscela di isomeri, un complesso o un derivato diverso che non presenta differenze significative delle proprietà relative alla sicurezza o all’efficacia.

Il medicinale contiene eccipienti diversi che non determinano differenze significative per quanto riguarda la sicurezza o l’efficacia.

Il fabbricante o il sito di fabbricazione è diverso, senza che ciò determini differenze significative per quanto riguarda la sicurezza o l’efficacia.

Sono presenti differenze tra i dati presentati in relazione alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale con la medesima composizione in termini di sostanze attive e forma farmaceutica (ad esempio dati che dimostrano la bioequivalenza), a condizione che il prodotto non presenti differenze significative per quanto riguarda la sicurezza o l’efficacia.

Inoltre il fatto che una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio sia presentata a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE e che l’altra domanda di autorizzazione all’immissione in commercio sia presentata nell’ambito di una procedura semplificata (ad esempio domanda generica, biosimilare o ibrida, consenso informato) (7) è irrilevante, a condizione che entrambe le domande riguardino un medicinale con la medesima composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive e la medesima forma farmaceutica.

Una domanda di autorizzazione duplicata può contenere meno indicazioni o forme farmaceutiche rispetto alla domanda/all’autorizzazione all’immissione in commercio originale, qualora ciò sia necessario per commercializzare il prodotto negli Stati membri in cui un’indicazione o una forma farmaceutica specifica è protetta dal diritto dei brevetti.

Tuttavia, al fine di mantenere l’armonizzazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto (RCP), il richiedente deve presentare una lettera d’impegno con cui si obbliga a estendere le indicazioni/forme farmaceutiche dell’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio non appena le restrizioni brevettuali cessano di esistere. In alternativa il richiedente può anche impegnarsi a ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio con indicazioni/forme farmaceutiche limitate una volta che i relativi brevetti non sono più in vigore. Poiché l’armonizzazione degli RCP in tutta l’UE è uno dei pilastri fondamentali della procedura centralizzata, i richiedenti di autorizzazioni duplicate all’immissione in commercio non devono commercializzare i due prodotti con indicazioni/dosaggi/forme farmaceutiche diverse nello stesso paese. La lettera d’impegno deve accompagnare il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.

La Commissione ritiene necessario sottolineare che le domande che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, possono portare al rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo. Si consiglia pertanto ai potenziali richiedenti di informare l’Agenzia europea per i medicinali ("l’Agenzia") nel caso in cui una domanda rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1, e di chiedere consulenza in caso di dubbio (ad esempio se per un medicinale biologico viene utilizzato un sito di fabbricazione diverso).

Si precisa che la portata della valutazione scientifica richiesta all’Agenzia e le eventuali conseguenze in termini di tasse non rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento.

3.   Convalida delle domande di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio da parte dell’Agenzia

Le domande di autorizzazione all’immissione in commercio, comprese le domande di autorizzazione duplicata, sono presentate all’Agenzia. Per la convalida di un’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio, l’Agenzia verifica:

che la domanda di autorizzazione duplicata sia presentata dallo stesso richiedente che ha presentato la domanda/l’autorizzazione all’immissione in commercio oggetto di duplicazione ("la domanda/l’autorizzazione all’immissione in commercio originale"). Per ulteriori chiarimenti, cfr. la sezione 5.1;

che l’autorizzazione all’immissione in commercio originale sia valida. Per ulteriori chiarimenti, cfr. la sezione 5.2; Questa fase non si applica alle domande di autorizzazione duplicata presentate parallelamente alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio originale (ossia nei casi in cui la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio originale sia ancora pendente);

nei casi in cui l’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio sia presentata sotto forma di una domanda basata sul consenso informato, l’Agenzia verifica che vi sia una lettera di consenso da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che è il soggetto titolare del fascicolo cui si fa riferimento, come nel caso delle domande presentate a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE. Per ulteriori chiarimenti, cfr. la sezione 5.3;

che sia stata concessa un’autorizzazione da parte della Commissione a presentare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio. Per ulteriori chiarimenti, cfr. la sezione 5.3.

4.   Autorizzazione della Commissione a presentare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio

Prima di rilasciare un’autorizzazione a presentare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte le condizioni pertinenti. Deve pertanto verificare che:

il richiedente sia lo "stesso richiedente", come spiegato nella sezione 5.1; e

siano soddisfatti i criteri relativi ai motivi di salute pubblica o di commercializzazione congiunta (cfr. i criteri di cui all’allegato della presente comunicazione).

La lettera di autorizzazione deve specificare quanto segue:

il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessato in relazione alla domanda di autorizzazione duplicata;

la denominazione del medicinale oggetto della domanda di autorizzazione duplicata (8);

se vengono addotti motivi di commercializzazione congiunta, la prova di tale commercializzazione congiunta (un contratto o una lettera di accordo tra le società) deve essere fornita alla Commissione almeno un mese prima che il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) emetta il proprio parere sulla domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio; e

se l’autorizzazione duplicata è richiesta per motivi legati all’esistenza di brevetti che tutelano talune indicazioni terapeutiche o forme farmaceutiche, il richiedente deve presentare una lettera d’impegno con cui si obbliga a estendere le indicazioni terapeutiche/forme farmaceutiche dell’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio non appena le restrizioni brevettuali cessano di esistere. In alternativa il richiedente può impegnarsi a ritirare l’autorizzazione all’immissione in commercio con indicazioni/forme farmaceutiche limitate una volta che i relativi brevetti non sono più in vigore. Poiché l’armonizzazione degli RCP in tutta l’UE è uno dei pilastri fondamentali della procedura centralizzata, i richiedenti di autorizzazioni duplicate all’immissione in commercio non devono commercializzare i due prodotti con indicazioni/dosaggi/forme farmaceutiche diverse nello stesso paese. La lettera d’impegno deve accompagnare il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.

5.   Requisiti da verificare per tutte le domande di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio

5.1   "Stesso richiedente"

Quando riceve una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, l’Agenzia deve verificare se il richiedente abbia già richiesto o ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio per tale prodotto. In caso affermativo, l’Agenzia tratterà la domanda del richiedente come una domanda di autorizzazione duplicata in linea con l’articolo 82, paragrafo 1. Prima di rilasciare una lettera di autorizzazione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, la Commissione deve inoltre verificare che il richiedente dell’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio sia lo stesso richiedente che ha richiesto o è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale. In entrambi i casi, al richiedente può essere chiesto di fornire prove adeguate.

La valutazione delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, deve basarsi sugli stessi criteri previsti:

dalla comunicazione della Commissione sulle procedure comunitarie di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali“ del 1998” per la definizione di "medesima entità"; e

nel capitolo 2 della guida ad uso dei richiedenti per la definizione di "stesso richiedente".

Ciò significa in particolare che una società appartenente allo stesso gruppo di società, o le società che hanno concluso un accordo di licenza o hanno altrimenti raggiunto un accordo con il richiedente dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale relativamente all’immissione in commercio del medicinale in questione possono richiedere un’autorizzazione duplicata.

Scenario

Rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 82, paragrafo 1?

Il richiedente è lo stesso che ha presentato la domanda per l’autorizzazione all’immissione in commercio originale.

Il richiedente appartiene allo stesso gruppo di società del richiedente dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale.

 (9)

Il richiedente è una società indipendente che ha concordato con il richiedente dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale (in un accordo di licenza o altro accordo identificabile) di immettere il prodotto in commercio.

Il richiedente è una società indipendente. Ha stipulato accordi di licenza con il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto per il quale è richiesta l’autorizzazione duplicata, ma non per immettere detto prodotto in commercio (ad esempio, le società A e B hanno stipulato un accordo per immettere in commercio i prodotti x1 e x2, ma l’autorizzazione duplicata è richiesta per il prodotto x3).

No (10)

Il richiedente è una società indipendente che ha concluso un accordo per acquistare e/o utilizzare i dati della società che ha presentato per la prima volta una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto. Tuttavia non vi è un accordo per immettere il prodotto in commercio.

No (10)

5.2   L’autorizzazione all’immissione in commercio originale è valida

La domanda di autorizzazione duplicata deve riguardare un’autorizzazione all’immissione in commercio originale ancora valida. Non è possibile presentare una domanda di autorizzazione duplicata per un’autorizzazione all’immissione in commercio: i) che non è stata rinnovata; ii) che è stata ritirata/revocata o sospesa; o iii) decaduta a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE. L’Agenzia può chiedere al richiedente di fornire prove della validità dell’autorizzazione all’immissione in commercio originale.

5.3.   Lettera di consenso nel caso di una "domanda basata sul consenso informato"

Una domanda di autorizzazione duplicata presentata sotto forma di domanda basata sul consenso informato a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE deve essere accompagnata da una lettera di consenso da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che è il soggetto titolare del fascicolo cui si fa riferimento, come avviene per ogni domanda presentata a norma dell’articolo 10 quater.

5.4.   Autorizzazione della Commissione a presentare una domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio

Le società che richiedono un’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio possono avviare presso l’Agenzia le attività preliminari alla presentazione della domanda prima di ottenere l’autorizzazione della Commissione prevista dall’articolo 82, paragrafo 1. È opportuno tuttavia osservare che l’autorizzazione duplicata all’immissione in commercio non può essere rilasciata se la Commissione non ha emesso una lettera di autorizzazione prima del parere del CHMP o se i requisiti ivi indicati non sono stati rispettati prima del parere di detto comitato.

È pertanto estremamente importante che i richiedenti richiedano una lettera di autorizzazione e forniscano tutte le informazioni pertinenti che possono essere necessarie tempestivamente e almeno un mese prima del parere del CHMP.

I richiedenti devono inoltre compilare il modello informativo di cui alla sezione II dell’allegato della presente comunicazione e presentarlo unitamente alla lettera di domanda. Il modello deve essere utilizzato per tutte le domande presentate a partire dal 1o aprile 2021.


(1)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/latest_news/2011_09_duplicates_note_upd_01.pdf

(3)  Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.

(4)  Cfr. la sezione 5.1.

(5)  GU C 229 del 22.7.1998, pag. 4. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/com_1998/com_1998_it.pdf.

(6)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(7)  Gli articoli 10 e 10 quater della direttiva 2001/83/CE fanno riferimento a diversi tipi di procedure semplificate, in cui una società può fare riferimento a dati inclusi in altri fascicoli di autorizzazione all’immissione in commercio.

(8)  Se la denominazione proposta non è accettata dal gruppo per l’esame della denominazione (Name Review Group) dell’Agenzia, la lettera di autorizzazione può essere opportunamente aggiornata.

(9)  A meno che la domanda di autorizzazione duplicata all’immissione in commercio non sia presentata per motivi di commercializzazione congiunta (cfr. l’allegato, sezione I B).

(10)  Tale domanda deve essere trattata conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 726/2004.


ALLEGATO

SEZIONE I

Valutazione dei motivi di salute pubblica e di commercializzazione congiunta da parte della Commissione

A   Motivi di salute pubblica

A norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio in presenza di ragioni oggettive e verificabili, legate alla salute pubblica, che dimostrino una maggiore disponibilità del medicinale presso gli operatori sanitari e/o pazienti.

Il fatto di disporre di più di un'autorizzazione non aumenta necessariamente la disponibilità di un determinato prodotto, in quanto ciò priverebbe di oggetto il principio di cui all'articolo 82, paragrafo 1, secondo cui un prodotto può essere oggetto di una sola autorizzazione all'immissione in commercio per lo stesso richiedente/titolare. Pertanto qualsiasi affermazione secondo cui un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio aumenterebbe la disponibilità di un prodotto deve essere valutata caso per caso esaminando le motivazioni e le prove fornite dal richiedente.

Il caso più comune in cui un'autorizzazione duplicata è giustificata da motivi di salute pubblica si verifica quando un'indicazione o una forma farmaceutica nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) della domanda/dell'autorizzazione all'immissione in commercio originale è protetta dal diritto dei brevetti in uno o più Stati membri. In tale contesto l'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE consente specificamente di presentare diversi RCP per motivi connessi al diritto dei brevetti. Sebbene detto articolo faccia riferimento alle domande generiche, le stesse considerazioni (vale a dire la necessità di garantire la disponibilità del prodotto negli Stati membri in cui esiste una tutela brevettuale) sono applicabili anche alle domande di autorizzazione duplicata.

In tali casi e al fine di mantenere l'armonizzazione degli RCP, il richiedente deve presentare una lettera d'impegno con cui si obbliga a estendere l'indicazione/la forma farmaceutica dell'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio non appena le restrizioni brevettuali cessano di esistere. In alternativa il richiedente può impegnarsi a ritirare l'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio con indicazioni/forme farmaceutiche limitate una volta che i relativi brevetti non sono più in vigore. Poiché l'armonizzazione degli RCP in tutta l'UE è uno dei pilastri fondamentali della procedura centralizzata, i richiedenti di autorizzazioni duplicate all'immissione in commercio non devono essere autorizzati a commercializzare due prodotti con indicazioni/forme farmaceutiche diverse nello stesso paese.

La lettera d'impegno deve accompagnare il fascicolo relativo alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

In tutti gli altri casi il richiedente deve dimostrare in che modo l'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio aumenta la disponibilità e l'accesso per i pazienti, sulla base di prove oggettive e verificabili, tra cui, a titolo non esaustivo, le seguenti informazioni:

i)

gli Stati membri in cui il medicinale iniziale è effettivamente commercializzato;

ii)

gli Stati membri in cui il medicinale oggetto dell'autorizzazione duplicata è destinato a essere commercializzato;

iii)

gli Stati membri in cui il medicinale oggetto dell'autorizzazione duplicata non sarà immesso in commercio: il richiedente deve illustrare le ragioni per le quali il prodotto non sarà commercializzato in tali paesi.

In passato la Commissione ha concesso autorizzazioni duplicate all'immissione in commercio al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale iniziale al fine di aumentarne la disponibilità. Tuttavia l'esperienza dimostra (1) che non esiste un nesso automatico tra l'introduzione di un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio da parte del titolare del medicinale iniziale (sia esso un medicinale chimico o biologico) e una maggiore disponibilità. Tenendo conto del fatto che un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio può essere rilasciata solo in via eccezionale, il richiedente deve fornire alla Commissione prove specifiche che dimostrino che l'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio può con ogni probabilità aumentare la disponibilità.

Scenario

Scenario conforme all'articolo 82, paragrafo 1?

Brevetti aventi ad oggetto indicazioni o forme farmaceutiche

Considerazioni relative alla fissazione dei prezzi e al rimborso

No

Considerazioni sulla classificazione (medicinali soggetti/non soggetti a prescrizione)

No

Considerazioni basate sulla legislazione nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell'UE (ad esempio, denominazioni)

No

B   Motivi di commercializzazione congiunta

Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio per motivi di commercializzazione congiunta qualora il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa dimostrare che stipulerà un accordo di commercializzazione congiunta con una o più società per il prodotto per il quale è richiesta l'autorizzazione duplicata. Per accordo di commercializzazione congiunta si intende generalmente un accordo tra due parti al fine di commercializzare un medicinale specifico con marchi diversi.

Si noti che la commercializzazione congiunta richiede l'esistenza di due parti, vale a dire che una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, per motivi di commercializzazione congiunta non sarà accettata se le due entità di commercializzazione appartengono allo stesso gruppo di società. Analogamente una domanda di autorizzazione duplicata non può essere accettata se i partner di commercializzazione congiunta commercializzano già congiuntamente il prodotto nell'UE (ossia il prodotto A è commercializzato congiuntamente dalle società X e Y e la società Y presenta domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio del prodotto A per motivi di commercializzazione congiunta con la società X).

La commercializzazione congiunta può essere limitata a uno o più Stati membri oppure riguardare tutta l'UE. Non deve tuttavia causare una divisione del mercato interno.

Ai fini del rilascio di un'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio per motivi di commercializzazione congiunta, è necessario che la prova di detta commercializzazione congiunta (un contratto o una lettera di accordo tra le società) sia fornita alla Commissione almeno un mese prima che il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) emetta il proprio parere.

Scenario

Scenario conforme all'articolo 82, paragrafo 1?

Commercializzazione congiunta con una società dello stesso gruppo?

No

Commercializzazione congiunta con un'altra società indipendente?

Dati richiesti

Nome del partner di commercializzazione congiunta e prova che la commercializzazione congiunta prevista per il prodotto in questione avrà effettivamente luogo (ad esempio un contratto o una lettera di accordo tra le società).

Le prove richieste devono essere state ricevute almeno un mese prima dell'adozione di un parere da parte del CHMP.

SEZIONE II

Modello

Informazioni che il richiedente deve fornire alla Commissione europea per chiedere di presentare una domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004

Nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (2) interessato in relazione alla domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio

 

Denominazione del prodotto originale per il quale è richiesta l'autorizzazione duplicata

 

Denominazione/i - o le denominazioni proposte al gruppo per l'esame delle denominazioni (Name Review Group) - del prodotto o dei prodotti pertinenti per la domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio

 

Motivi della domanda (motivi di salute pubblica legati alla disponibilità del medicinale o motivi di commercializzazione congiunta)

 


In caso di commercializzazione congiunta, il nome del partner di commercializzazione congiunta

 

In caso di commercializzazione congiunta, la prova che la commercializzazione congiunta prevista per il prodotto in questione avrà effettivamente luogo (ad esempio un contratto o una lettera di accordo tra le società)

 

In caso di motivi di salute pubblica legati alla proprietà intellettuale che incidono sulle indicazioni o sulle forme farmaceutiche nell'RCP della domanda/dell'autorizzazione all'immissione in commercio originale:

il numero e le denominazioni delle indicazioni/forme farmaceutiche richieste in relazione a ciascun prodotto pertinente per la domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio

l'elenco degli Stati membri in cui il medicinale per cui si richiede l'autorizzazione duplicata è destinato a essere commercializzato, precisando la situazione del brevetto (in vigore o meno) e la data di scadenza del brevetto per Stato membro per ciascuna indicazione/forma farmaceutica brevettata. Queste informazioni devono essere fornite in una tabella:

 

Stato membro

Situazione del brevetto

Data di scadenza del brevetto

 

 

 

 

 

 

una lettera d'impegno a

estendere le indicazioni terapeutiche/forme farmaceutiche dell'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio non appena cessano di esistere le restrizioni brevettuali, OPPURE

ritirare l'autorizzazione all'immissione in commercio con indicazioni/forme farmaceutiche limitate una volta che il brevetto in questione non è più in vigore

una lettera d'impegno attestante che il richiedente non commercializzerà due prodotti con indicazioni/dosaggi/forme farmaceutiche diverse nello stesso paese

In caso di motivi di salute pubblica non legati alla proprietà intellettuale, le prove specifiche che dimostrano che l'autorizzazione duplicata all'immissione in commercio può con ogni probabilità aumentare la disponibilità, tra cui, a titolo non esaustivo, le seguenti informazioni:

l'elenco degli Stati membri in cui il "primo" medicinale è effettivamente commercializzato, E

l'elenco degli Stati membri in cui il medicinale per cui si richiede l'autorizzazione duplicata è destinato a essere commercializzato, E

l'elenco degli Stati membri in cui il medicinale per cui si richiede l'autorizzazione duplicata non sarà immesso in commercio e le ragioni per le quali il prodotto non sarà commercializzato in tali paesi.

 

SEZIONE III

Cronologia del documento

Versione

Principali modifiche

Data

Prima comunicazione

 

marzo 2010

Aggiornamento 1

Aggiunta della sezione "Considerazioni generali".

Aggiunta di una sezione relativa alla precisazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 82, paragrafo 1.

Chiarimento dei "motivi di salute pubblica" pertinenti per autorizzare la presentazione di una domanda di autorizzazione duplicata.

ottobre 2011

Aggiornamento 2 (versione attuale)

Chiarimento dell'ambito di applicazione dell'articolo 82, paragrafo 1.

Chiarimento dei "motivi di salute pubblica" pertinenti per autorizzare la presentazione di una domanda di autorizzazione duplicata.

Nuovo allegato "Modello: informazioni che il richiedente deve fornire alla Commissione europea per chiedere di presentare una domanda di autorizzazione duplicata all'immissione in commercio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004».

febbraio 2021


(1)  Targeted stakeholder consultation on duplicate marketing authorisations for biological medicinal products https://ec.europa.eu/health/human-use/consultations/20180518_biologicalmedicinalproducts_en.

(2)  Se il richiedente dell'autorizzazione duplicata non è lo stesso che ha presentato la domanda per l'autorizzazione all'immissione in commercio originale, ma appartiene allo stesso gruppo di società, si prega di specificarlo qui.