22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 61/23


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 61/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«FIANO DI AVELLINO»

PDO-IT-A0232-AM02

Data della comunicazione: 10 novembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riformulazione della indicazione delle tipologie — Inserimento versione «Riserva»

Viene inserita la versione con menzione Riserva e, di conseguenza, viene adeguata l'indicazione delle tipologie di vino previste.

Tale modifica risponde alla esigenza di valorizzare la DOP Fiano di Avellino, mettendo in risalto le doti di longevità dei vini prodotti ed in considerazione delle abitudini locali di commercializzare il vino ottenuto anche dopo diversi anni di invecchiamento.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa, viene anche eliminato l’aggettivo «bianco» dopo il nome Fiano di Avellino.

Le modifica riguarda il disciplinare agli articoli 1, 2, 6 ed il documento unico alla sezione 4.

2.   Inserimento della possibilità dell'irrigazione di soccorso

In considerazione dei cambiamenti climatici in atto, e delle sempre maggiori condizioni di stress idrico e termico per le piante, tale possibilità è consentita al fine di assicurarne il regolare svolgimento delle attività fisiologiche.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 e non riguarda il documento unico.

3.   Inserimento della tipologia riserva e del periodo di invecchiamento

Al fine di distinguere la tipologia Fiano di Avellino con menzione Riserva, si ritiene opportuno specificare i tempi minimi di invecchiamento e la data da cui tale periodo decorre.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 5 e il documento unico alla sezione 5.a.

4.   Descrizione dei vini DOP «Fiano di Avellino» anche «Riserva» — Adeguamento caratteristiche analitiche e organolettiche

Viene eliminato l’aggettivo «bianco» dopo il nome della denominazione «Fiano di Avellino».

Si tratta di una modifica redazionale in coerenza al nome del prodotto.

Per le caratteristiche al consumo viene indicato, al sapore, il termine «secco» in quanto identifica le caratteristiche dell’attuale produzione dei vini della DOP.

In coerenza con l'introduzione della nuova tipologia Fiano di Avellino Riserva, vengono introdotte le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che la caratterizzano al consumo; i dati e le descrizioni fanno riferimento ad un prodotto di elevata qualità, con medio-lungo affinamento in cantina.

Le modifiche riguardano il disciplinare all'articolo 6 ed il documento unico alla sezione 4.

5.   Legame con la zona geografica- adeguamento formale al disciplinare

È stata adeguata la stesura, ed armonizzato il contenuto del disciplinare e del documento unico.

Si tratta di un adeguamento formale che non invalida il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 8 ed il documento unico alla sezione 8.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Fiano di Avellino

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

Fiano di Avellino

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico.

Sapore: secco, fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

Fiano di Avellino Riserva

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: gradevole, intenso, fine.

Sapore: secco, fresco, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

 

Acidità totale minima:

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Fiano di Avellino Riserva — Periodo minimo di invecchiamento

Pratica enologica specifica

Per la tipologia Fiano di Avellino Riserva il periodo minimo di invecchiamento non deve essere inferiore a 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

b.   Rese massime

Fiano di Avellino e Fiano di Avellino Riserva

100 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Fiano B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Fiano di Avellino DOP — Vino»

Fattori naturali

L’area che delimita la DOCG Fiano di Avellino è ubicata tra la Valle del Calore, la Valle del Sabato, le falde del Monte Partenio e le colline che guardano il Vallo di Lauro. Orograficamente, l’assetto morfologico si caratterizza per prevalenza di un’estesa fascia collinare, interposta tra le pendici dei rilievi montuosi; l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sudest/sudovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Si tratta di una zona con una grande variabilità geologica dovuta anche alla significativa estensione dell’area stessa. Sono presenti terreni di base argilloso-calcarea con elementi vulcanici, in altri siti è presente roccia dura e compatta, in altri prevalgono composti argillosi.

Fattori storici ed umani

La coltivazione della vite nell’area è antica e connessa alla presenza del fiume Sabato che attraversa le formazioni collinari che la caratterizzano e deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus.

Fonti storiche fanno risalire l’origine del termine «Apiano» dal vino prodotto nell’area agricola denominata «Apia», l’odierno comune di Lapio situato nelle colline ad Est di Avellino ad un’altitudine di 590 m s.l.m,. come pure si fa rilevare che la parola «Apiano» può derivare da «Api», tenendo conto della facilità con cui le api, attratte dalla dolcezza degli acini, attaccano il grappolo.

Contribuisce a far diventare l’area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l’istituzione della Regia Scuola di Viticoltura e Enologia ad Avellino che diffonderà la coltivazione del vitigno Fiano nel comprensorio e in tutta l’area della media valle del fiume Sabato.

La presenza della Scuola di viticoltura, quale propulsore del progresso socio-economico, porterà la filiera vitivinicola avellinese a diventare una delle prime province italiane per la produzione e l’esportazione di vino.

A livello scientifico la valenza tecnico–economica delle produzioni del Fiano di Avellino viene riconosciuta in tutti gli studi di ampelografia e enologia succedutesi nel tempo.

La DOP Fiano di Avellino rappresenta una eccellenza dell'enologia bianca meridionale: sono vini caratterizzati da freschezza, finezza, insieme ad una gradevole mineralità e poiché si adattano ad invecchiamento, sono prodotti anche nella versione Riserva.

I fattori naturali sopra descritti si uniscono alla tradizione viticola di questa area in provincia di Avellino che ha radici profonde ed oggi si avvale di un notevole e continuo apporto tecnico scientifico con costanti risultati colturali e tecnologici di rilievo che hanno contribuito a migliorare la qualità e a diffondere i vini Fiano di Avellino DOP sui mercati nazionali e internazionali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Fiano di Avellino e Fiano di Avellino Riserva — DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini Fiano di Avellino DOP devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e chiusi con tappo raso bocca di materiale consentito dalla normativa vigente; per i recipienti di capacità non superiore a 0,187 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16174


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.