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XVI.
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Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti FES e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell’audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l’audit abbia necessariamente rilevato tutte le possibili inesattezze o inosservanze rilevanti. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare eventuali decisioni economiche adottate sulla base dei conti FES in questione.
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XVII.
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In osservanza dei princìpi ISA e ISSAI, nell’ambito dell’audit la Corte esercita il giudizio professionale e mantiene lo scetticismo professionale durante tutto il corso dell’attività. La Corte inoltre:
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individua e valuta i rischi di inesattezze rilevanti nei conti FES e di inosservanze significative, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti rispetto agli obblighi sanciti nel quadro giuridico dei FES. Definisce ed espleta procedure di audit commisurate a tali rischi e ottiene elementi probatori di audit sufficienti e adeguati per formulare un giudizio. I casi di inesattezze o violazioni rilevanti dovute a frode sono più difficili da individuare di quelli derivanti da errori, poiché la frode può implicare collusione, falsificazioni, omissioni intenzionali, presentazioni ingannevoli o l’elusione del controllo interno. Pertanto, aumenta il rischio che tali casi non vengano rilevati;
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acquisisce conoscenza del controllo interno pertinente ai fini dell’audit, allo scopo di definire procedure di audit adeguate, ma non di esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno;
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valuta l’adeguatezza delle politiche contabili adottate dalla direzione e la ragionevolezza delle stime contabili e dell’informativa correlata in capo a quest’ultima;
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trae conclusioni circa l’adeguatezza dell’impiego, da parte della direzione, dell’ipotesi della continuità operativa quale base contabile e, sulla scorta degli elementi probatori di audit ottenuti, stabilisce se esistano rilevanti incertezze dovute a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dei FES di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività. Nel caso in cui concluda che tali incertezze rilevanti esistono, la Corte è tenuta a mettere in evidenza nella propria relazione l’informativa correlata nei conti FES oppure, qualora tale informativa sia inadeguata, a modificare il giudizio espresso. Le conclusioni della Corte sono basate sugli elementi probatori di audit ottenuti alla data della relazione da essa presentata. È tuttavia possibile che fatti o situazioni future facciano sì che l’entità cessi di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività;
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valuta la presentazione, la struttura e il contenuto dei conti annuali nel loro insieme, ivi compresa l’informativa, e se i conti annuali rilevino fedelmente le operazioni sottostanti e i fatti.
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XVIII
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.La Corte comunica con la direzione in merito, fra l’altro, all’estensione e alla tempistica previste per l’audit e alle constatazioni di audit significative, comprese le constatazioni relative a eventuali carenze significative del controllo interno.
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XIX
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.Dal lato delle entrate, vengono esaminati tutti i contributi degli Stati membri e un campione di altri tipi di operazioni inerenti alle entrate.
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XX.
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Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento una volta che la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati. Gli anticipi sono esaminati una volta che il destinatario ha fornito la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l’istituzione o l’organismo l’ha accettata liquidando l’anticipo, il che potrebbe avvenire soltanto in un esercizio successivo.
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XXI.
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Quanto alle questioni discusse con la Commissione, la Corte stabilisce quali abbiano rivestito la massima importanza nell’audit dei conti FES e costituiscano quindi i principali temi di audit per il periodo in esame. Tali questioni sono illustrate nella relazione della Corte, salvo che la normativa ne vieti la divulgazione o nel caso, estremamente raro, in cui la Corte decida che una questione non vada comunicata nella relazione poiché è ragionevole presumere che le avverse conseguenze che ne discenderebbero superino eventuali vantaggi di interesse pubblico.
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