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Scheda di sintesi
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Valutazione d'impatto sulla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
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A. Necessità di intervenire
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Qual è il problema e perché si pone a livello dell'UE?
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I partiti politici europei sono alleanze di partiti transnazionali il cui obiettivo è contribuire "a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione" (articolo 10, paragrafo 4, TUE). Il loro statuto e il loro finanziamento sono disciplinati dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Sebbene il regolamento sia stato modificato due volte prima delle elezioni europee del 2019, vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda:
-le disposizioni relative al finanziamento;
-i valori dell'UE, la democrazia e la trasparenza;
-l'applicazione e gli oneri amministrativi.
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Quali sono gli obiettivi da conseguire?
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Gli obiettivi principali della revisione sono i seguenti:
1.migliorare il quadro legislativo che consente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di assolvere il proprio compito legato alla formazione di una coscienza politica europea, garantendo i principi democratici di cui all'articolo 10 TUE;
2.garantire un maggior livello di conformità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE;
3.garantire una migliore gestione finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, assicurare un'adeguata applicazione del regolamento e ridurre il livello degli oneri amministrativi.
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Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE (sussidiarietà)?
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La base giuridica dell'iniziativa è l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che dispone che "il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando [...] secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento".
Poiché il trattato prevede che le norme che disciplinano i partiti politici europei siano determinate mediante regolamenti, qualsiasi modifica delle norme attualmente in vigore deve essere stabilita a livello dell'UE in applicazione dell'articolo 224 TFUE.
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B. Soluzioni
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Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? Ne è stata prescelta una? In caso contrario, perché?
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Lo scenario di base (opzione 1) consiste nel mantenere lo status quo senza rivedere il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493. Questa opzione lascia però irrisolti i problemi sopra individuati e potrebbe non essere adatta agli sviluppi futuri.
L'opzione 2 è incentrata sulla revisione delle disposizioni relative al finanziamento contenute nel regolamento. Questa opzione è rigorosamente in linea con l'impegno assunto dalla presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici, ossia presentare proposte legislative nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea al fine di garantire una maggiore trasparenza sulla pubblicità politica a pagamento e norme più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei. Questa opzione migliorerebbe la sostenibilità finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, creerebbe salvaguardie supplementari contro le ingerenze straniere attraverso donazioni e consentirebbe ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di intrattenere relazioni più significative con i partiti di paesi terzi ad essi affiliati che ne condividono i principi.
L'opzione 3 non limita la revisione alle sole disposizioni relative al finanziamento, ma la estende anche ad altre parti del testo del regolamento che, secondo l'analisi della Commissione e i contributi ricevuti dai portatori di interessi, potrebbero trarre beneficio da miglioramenti mirati. Oltre alla revisione delle disposizioni relative al finanziamento, questa opzione comprende la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento dell'applicazione delle norme e del regime sanzionatorio, l'attivazione del meccanismo di verifica dei valori dell'UE e la promozione della parità di genere.
La valutazione d'impatto propone di accettare l'opzione 3, in quanto più rispondente agli obiettivi generali della revisione.
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Quali sono le opinioni dei diversi portatori di interessi? Quali sono i sostenitori delle varie opzioni?
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Secondo il parere unanime dei partiti politici europei, delle fondazioni politiche europee, dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e dell'ordinatore del Parlamento europeo, il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha fornito un utile quadro giuridico per le loro attività e il sistema creato non necessita di revisione. Durante le consultazioni informali hanno tuttavia informato la Commissione di una serie di carenze e lacune.
Tali osservazioni sono state confermate dalla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo (AFCO) nel suo progetto di relazione.
Dal 30 marzo 2021 al 22 giugno 2021 la Commissione ha inoltre organizzato una consultazione pubblica aperta. Tra coloro che hanno risposto si annoverano cittadini dell'UE, ONG, Stati membri, un istituto di ricerca, un'impresa privata e altre organizzazioni. Pur definendo utile o molto utile il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la maggioranza degli intervistati ritiene che i partiti politici europei abbiano scarsa visibilità e non siano attrezzati per assolvere il loro mandato costituzionale.
La Commissione si è anche basata sui riscontri della consultazione pubblica aperta riguardante il piano d'azione per la democrazia europea (dal 15 luglio 2020 al 15 settembre 2020), da cui è emerso un ampio sostegno alla portata della revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con riferimento in particolare a una maggiore trasparenza in materia di finanziamento e alle affiliazioni tra livello nazionale ed europeo.
La Commissione ha inoltre avviato un esercizio di sensibilizzazione ad ampio raggio con i colegislatori, in particolare tramite i rappresentanti degli Stati membri riuniti nel gruppo di lavoro "Affari generali" del Consiglio, i membri della commissione AFCO e i coordinatori dei gruppi politici del Parlamento.
In occasione di tali consultazioni formali e informali, i portatori di interessi hanno espresso il loro sostegno alla revisione della legislazione mediante modifiche mirate al fine di affrontare tutti i problemi individuati.
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C. Impatto dell'opzione prescelta
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Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o, in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?
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È stata prescelta l'opzione 3 in quanto affronta in modo esaustivo tutti i problemi individuati e garantisce il massimo impatto positivo su tutti i gruppi di portatori di interessi. Le misure previste nell'ambito di questa opzione strategica risponderebbero in modo più efficace agli obiettivi generali della revisione. L'opzione prescelta comprende una combinazione di misure volte a colmare le lacune rimanenti nelle disposizioni relative al finanziamento, a promuovere i valori dell'UE, la democrazia e la trasparenza, a rafforzare l'applicazione delle norme e ad alleviare gli oneri amministrativi, aiutando in tal modo i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad assolvere il loro mandato costituzionale.
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Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o, in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?
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L'integrazione di alcune misure volte a consolidare il sistema di rendicontazione finanziaria per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee potrebbe rivelarsi più complessa. Questo onere amministrativo iniziale sarebbe tuttavia compensato dall'eliminazione del sistema di doppia contabilità attualmente previsto dal regolamento.
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Quale sarà l'incidenza sulle PMI e sulla competitività?
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Nessuna incidenza significativa. Data la natura specifica del regolamento, ossia la sua incidenza diretta su 20 organizzazioni (i 10 partiti politici europei e le 10 fondazioni politiche europee ad essi affiliate), sull'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e sull'ordinatore del Parlamento europeo, le opzioni strategiche avranno ripercussioni ambientali, economiche e sociali trascurabili.
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L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?
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Come sopra.
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Sono previsti altri impatti significativi?
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La valutazione d'impatto si concentra sugli effetti delle opzioni nel settore dei diritti fondamentali e della democrazia, segnatamente un ruolo più incisivo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, contribuendo a creare uno spazio democratico europeo. Al tempo stesso i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sarebbero tenuti ad adottare una gestione finanziaria più sana e a una maggiore trasparenza, il che, in ultima analisi, andrebbe a vantaggio degli elettori dell'UE e consentirebbe loro di compiere una scelta più consapevole prima delle elezioni europee.
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Proporzionalità?
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La proposta è proporzionata in quanto non comporta una revisione totale del sistema, ma si limita a colmare le lacune rimaste dopo le due precedenti revisioni del regolamento, individuate dai principali portatori di interessi.
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D. Tappe successive
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Quando saranno riesaminate le misure proposte?
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L'articolo 38 del regolamento contiene una clausola di revisione che dispone che il Parlamento europeo pubblichi a intervalli di cinque anni una relazione sull'applicazione di detto regolamento, previa consultazione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Tale relazione deve indicare, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.
Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento, la Commissione deve presentare la propria relazione sull'applicazione del regolamento. La relazione potrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificare ulteriormente il regolamento.
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