COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.12.2021
COM(2021) 825 final
2021/0435(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nell'ambito dello strumento SURE serve a finanziare principalmente i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito nonché, in via accessoria, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha concesso all'Ungheria assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Il 1o dicembre 2021 l'Ungheria ha presentato una nuova richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE.
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità ungheresi per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro dell'Ungheria dovuta alla pandemia di COVID-19. In particolare tali misure riguardano la combinazione di una nuova misura e delle misure esistenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 del Consiglio:
a)l'attuale esenzione dal versamento degli oneri sociali e degli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro per il periodo da marzo a dicembre 2020 e la riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro per il periodo da marzo a giugno 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia sono state prorogate fino alla fine dello stato di emergenza, con spese relative al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021;
b)l'attuale esclusione dei costi del personale dalla base imponibile dell'imposta sulle piccole imprese ("KIVA") per il periodo da marzo a giugno 2020 nei settori più colpiti dalla pandemia è stata prorogata fino alla fine dello stato di emergenza, con spese relative al periodo da dicembre 2020 a giugno 2021. È stata richiesta soltanto la parte della spesa totale relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti mantengono il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa;
c)l'attuale esenzione dal regime forfettario ("KATA") per il periodo da marzo a giugno 2020 per i piccoli contribuenti in taluni settori è stata prorogata fino alla fine dello stato di emergenza, con spese relative al periodo marzo-aprile 2021. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
d)un nuovo regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di confinamento, a condizione che mantengano l'attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza. Il pagamento una tantum corrisponde al salario minimo mensile garantito (HUF 219 000). Il periodo di ammissibilità termina con la fine dello stato di emergenza. Il gruppo destinatario del regime è costituito da titolari di imprese individuali che non hanno dipendenti e che non sono ammissibili al sostegno nell'ambito del regime retributivo settoriale.
L'Ungheria ha fornito alla Commissione le informazioni del caso.
Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere all'Ungheria assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.
La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
·la possibilità di rinnovare il debito.
2021/0435 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 che concede all'Ungheria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Facendo seguito a una richiesta presentata dall'Ungheria il 6 agosto 2020, il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha concesso all'Ungheria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 504 330 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali dell'Ungheria volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Il prestito doveva essere utilizzato dall'Ungheria per finanziare misure analoghe ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure di carattere sanitario di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 del Consiglio.
(3)L'epidemia di COVID-19 ha immobilizzato una parte significativa della forza lavoro in Ungheria. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica ungherese connessa alla nuova misura, vale a dire un regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori interessati dalle misure di protezione e dalle misure di cui all'articolo 3, lettere da f) a j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561.
(4)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dall'Ungheria nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto considerevole sulle finanze pubbliche. L'Ungheria aveva un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'8,0 % e all'80,1 % del prodotto interno lordo (PIL) alla fine del 2020. Le previsioni d'autunno 2021 della Commissione prospettano per l'Ungheria una riduzione del disavanzo pubblico e del debito pubblico, che nel 2021 scenderebbero rispettivamente al 7,5 % e al 79,2 % del PIL, e un aumento del PIL ungherese del 7,4 % nel 2021.
(5)Il 1o dicembre 2021 l'Ungheria ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione di 147 140 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8.
(6)Sulla base del Decreto governativo n. 485/2020 (XI. 10.) le autorità hanno prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e modificato una serie di misure di natura fiscale di cui all'articolo 3, lettere f), g), h) e j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561. Il prestito è stato richiesto soltanto per coprire le spese per il periodo da dicembre 2020 a giugno 2021. Il Decreto contiene la condizione esplicita che i beneficiari mantengano il contratto di lavoro in essere al momento dell'entrata in vigore del Decreto, che non deve essere estinto mediante preavviso da parte del datore di lavoro per la durata della misura. La gamma dei settori ammissibili al sostegno è stata modificata rispetto all'assetto iniziale delle misure, in linea con le modifiche dei Decreti governativi.
Per i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, le autorità hanno introdotto un'esenzione dal versamento degli oneri sociali e degli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a dicembre 2020, nonché una riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro, inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020.
Le autorità hanno inoltre introdotto un'esclusione dei costi del personale dalla base imponibile dell'imposta sulle piccole imprese ("KIVA"), inizialmente per il periodo da marzo a giugno 2020.
Per tali misure è stata richiesta soltanto la parte della spesa totale (o del mancato gettito) relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti mantengono il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa. Dal momento che rappresentano gettito cui il governo rinuncia, dette misure possono essere considerate equivalenti alla spesa pubblica.
(7)Sempre in relazione alle misure di natura fiscale, sulla base del Decreto governativo n. 105/2021 (III. 3.), del Decreto governativo n. 147/2021 (III. 27) e del Decreto governativo n. 204/2021 (IV. 29) le autorità hanno modificato l'esenzione dal regime forfettario per le piccole imprese ("KATA"), di cui all'articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1561, inizialmente introdotta per il periodo da marzo a giugno 2020 e prorogata per il periodo marzo-aprile 2021. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(8)Con il Decreto governativo n. 310/2021. (VI. 7.) sul sostegno compensativo ai lavoratori autonomi, l'Ungheria ha inoltre introdotto un nuovo regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di confinamento, a condizione che mantengano l'attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza. Il pagamento una tantum corrisponde al salario minimo mensile garantito (HUF 219 000). Il periodo di ammissibilità termina con la fine dello stato di emergenza. Il gruppo destinatario del regime è costituito da titolari di imprese individuali che non hanno dipendenti e che non sono ammissibili al sostegno nell'ambito di un regime retributivo settoriale. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(9)L'Ungheria soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L'Ungheria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 897 720 542 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per affrontare gli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID‑19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a una nuova misura e anche alla proroga di misure esistenti direttamente connesse a misure analoghe ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Ungheria. L'Ungheria ha finanziato 113 740 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione. L'Ungheria ha finanziato 132 510 542 EUR dell'aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.
(10)Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato l'Ungheria e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a misure analoghe ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo cui si fa riferimento nella richiesta del 1o dicembre 2021.
(11)È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare l'Ungheria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
(12)L'Ungheria e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
(13)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
(14)È opportuno che l'Ungheria informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(15)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell'Ungheria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 è così modificata:
1)
l'articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un prestito dell'importo massimo di 651 470 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.";
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
L'Ungheria può finanziare le seguenti misure:
a)
sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l'attuale forza lavoro come previsto dalla Risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
b)
sostegno temporaneo per le imprese di trasformazione degli alimenti come previsto dal Decreto del ministro dell'Agricoltura n. 25/2020, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
c)
sostegno temporaneo per le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante come previsto dal Decreto del ministro dell'Agricoltura n. 26/2020, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
d)
sostegno temporaneo per le imprese di allevamento ittico come previsto dal Decreto del ministro dell'Agricoltura n. 30/2020, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
e)
proroga, fino al 30 giugno 2020, delle prestazioni per l'accudimento dei figli che sono scadute durante il periodo dello stato di pericolo, come previsto dal Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.) e dall'articolo 71 della Legge LVIII del 2020;
f)
sospensione del versamento degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall'articolo 4, lettera a), del Decreto governativo n. 47/2020. III. 18.) (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
g)
esenzioni dagli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall'articolo 4, lettera a), del Decreto governativo n. 47/2020. III. 18.) (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogate e modificate;
h)
riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall'articolo 4, lettera a), del Decreto governativo n. 47/2020. III. 18.) (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
i)
esenzione fiscale dal regime forfettario per le piccole imprese ("KATA") in taluni settori, come previsto dall'articolo 5 del Decreto governativo n. 47/2020. III. 18.) (come modificato), per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogata e modificata;
j)
esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell'imposta sulle piccole imprese ("KIVA") in taluni settori, come previsto dal Decreto governativo n. 47/2020. III. 18.) (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
k)
indennità forfettaria per gli operatori sanitari come riconoscimento del lavoro supplementare svolto durante la pandemia, come previsto dal Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.);
l)
costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia introdotte in imprese statali;
m)
costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia e per proteggere la salute dei dipendenti pubblici, come previsto dal Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell'approvvigionamento (KEF);
n)
costi relativi a infrastrutture e investimenti negli ospedali per un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti, come previsto dalla Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull'istituzione del personale operativo;
o)
costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie per un livello elevato di protezione degli operatori sanitari, come previsto dalla Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull'istituzione del personale operativo.
p)
regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di protezione, a condizione che mantengano l'attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza, come previsto dal Decreto governativo n. 310/2021;
3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1.L'Ungheria informa la Commissione, entro il 28 aprile 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2.Qualora le misure di cui all'articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1561, l'Ungheria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.".
Articolo 2
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente