Bruxelles, 22.12.2021

COM(2021) 823 final

2021/0433(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale
per i gruppi multinazionali nell'Unione

{SWD(2021) 580 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2020 hanno confermato il costante sostegno del Consiglio ai lavori svolti nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), volti a raggiungere una soluzione globale concordata che tenga conto degli interessi di tutti gli Stati membri al fine di garantire che tutte le imprese paghino la loro giusta quota di imposte sugli utili generati dalle loro attività nell'UE.

La presente direttiva stabilisce norme volte a garantire un livello minimo di tassazione effettiva delle imprese, per i grandi gruppi multinazionali e i gruppi puramente nazionali su larga scala che operano nel mercato unico, che siano coerenti con l'accordo raggiunto dal quadro inclusivo l'8 ottobre 2021 e che si attengano rigorosamente alle norme tipo dell'OCSE concordate dal quadro inclusivo e pubblicate il 20 dicembre 2021.

Come estensione del progetto BEPS dell'OCSE del 2015, il quadro inclusivo ha lavorato a una soluzione per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia. Le discussioni si sono articolate su due filoni di lavoro: il primo pilastro, che propone una ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato, e il secondo pilastro, che propone l'introduzione di una tassazione minima effettiva per i grandi gruppi multinazionali. I due pilastri mirano ad affrontare questioni diverse ma correlate, legate alla crescente globalizzazione e digitalizzazione dell'economia. I due obiettivi strategici del primo e del secondo pilastro sono affrontare le restanti sfide in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili nonché porre un freno all'eccessiva concorrenza fiscale tra le giurisdizioni.

Il secondo pilastro è costituito da due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali e da una norma basata su trattati. Le due norme fiscali nazionali sono la regola di inclusione del reddito (Income Inclusion Rule, IIR) e il relativo sostegno, e la regola sui pagamenti a bassa imposizione (Under Taxed Payments Rule, UTPR), denominate congiuntamente norme antierosione della base imponibile a livello mondiale (Global Anti-Base Erosion, GloBE). La regola sull'assoggettamento all'imposta (Subject to Tax Rule, STTR) è una norma basata su trattati che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima. Le norme tipo dell'OCSE contengono solo disposizioni relative alle norme tipo GloBE.

Il piano attuativo dettagliato che figura nella dichiarazione del quadro inclusivo dell'ottobre 2021 stabilisce che le disposizioni nazionali di attuazione delle norme tipo GloBE dovrebbero essere operative e applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Poiché il mercato unico rende l'Unione europea un'economia fortemente integrata, è importante garantire che l'accordo basato sui due pilastri sia attuato in modo coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Al fine di garantire tale livello di attuazione all'interno dell'UE e la compatibilità con il diritto dell'UE, il metodo principale per l'attuazione del secondo pilastro nell'UE consiste in una direttiva. La direttiva attua solo le norme tipo GloBE. Per sua natura, l'STTR si presta a essere oggetto di convenzioni fiscali bilaterali. La direttiva rispecchia l'accordo globale dell'OCSE, con alcuni adeguamenti necessari, per garantire la conformità con il diritto dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva si basa sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Tassazione delle imprese per il XXI secolo", presentata dalla Commissione il 18 maggio 2021 1 .

L'attuazione delle norme tipo GloBE nell'UE potrebbe avere un'incidenza sulle disposizioni esistenti della direttiva anti-elusione 2 e, in particolare, sulle norme relative alle società controllate estere, che potrebbero interagire con la norma principale del secondo pilastro, ossia l'IIR. La Commissione ha esaminato il modo migliore per conciliare l'interazione fra le norme relative alle società controllate estere della direttiva anti-elusione e l'IIR e ha concluso che non è necessario modificare detta direttiva al riguardo. Inoltre è coerente con le norme tipo dell'OCSE continuare ad applicare le norme relative alle società controllate estere della direttiva anti-elusione parallelamente alle norme tipo GloBE. In pratica, si applicheranno in primo luogo le norme relative alle società controllate estere della direttiva anti-elusione, e gli eventuali supplementi d'imposta pagati da un'entità controllante nell'ambito di un regime relativo alle società controllate estere in un determinato esercizio fiscale saranno considerati nelle norme tipo GloBE imputandoli all'entità a bassa imposizione pertinente ai fini del calcolo della sua aliquota effettiva d'imposta giurisdizionale.

In secondo luogo, il recepimento delle norme tipo GloBE nell'UE dovrebbe spianare la strada all'approvazione della proposta in sospeso per la rifusione della direttiva su interessi e canoni 3 , che è al Consiglio dal 2011. L'obiettivo della direttiva di rifusione era di subordinare i benefici della direttiva (che elimina gli ostacoli alla ritenuta alla fonte ai pagamenti transfrontalieri di interessi e canoni all'interno di un gruppo di imprese) alla condizione che gli interessi siano soggetti a imposizione nello Stato di destinazione. Alcuni Stati membri ritengono che la direttiva su interessi e canoni debba andare oltre e fissare un livello minimo di tassazione nello Stato di destinazione quale condizione per beneficiare dell'assenza di ritenuta alla fonte. L'attuazione delle norme tipo GloBE nell'UE dovrebbe risolvere il nodo della questione per la rifusione della direttiva su interessi e canoni.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica per le iniziative legislative nel settore dell'imposizione diretta. Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, l'articolo 115 rimanda alle direttive sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in quanto incidono in modo diretto sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Affinché tale condizione sia soddisfatta, è necessario che le proposte legislative dell'UE nel settore dell'imposizione diretta mirino a correggere le incongruenze esistenti nel funzionamento del mercato interno. Nel contesto attuale, l'assenza di norme che garantiscano una tassazione minima effettiva delle imprese in tutto il mercato unico rappresenta un'incongruenza esistente. L'articolo 115 sancisce che le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La natura del tema richiede un'iniziativa comune a tutto il mercato interno.

La presente direttiva introduce una tassazione minima effettiva principalmente per gli utili delle grandi imprese multinazionali che operano nel mercato interno e oltre. Essa stabilisce un quadro comune per l'attuazione coordinata e adeguata ai requisiti del diritto dell'UE delle norme tipo dell'OCSE nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.

È necessaria un'azione a livello dell'UE, in quanto è indispensabile garantire un'attuazione uniforme delle norme tipo dell'OCSE nell'UE. In primo luogo, le norme tipo dell'OCSE costituiscono un "approccio comune", per cui sarebbe importante disporre di un unico insieme di norme uniformi e di un livello minimo comune di protezione nel mercato interno. Nell'UE, un mercato di economie altamente integrate, si avverte l'esigenza di approcci strategici comuni e di un'azione coordinata al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e massimizzare l'impatto positivo della tassazione minima effettiva degli utili d'impresa. Tale obiettivo può essere raggiunto solo se la legislazione è adottata a livello centrale e recepita in modo uniforme.

Inoltre, poiché i gruppi multinazionali sono generalmente presenti in diversi Stati membri dell'UE e le norme tipo GloBE hanno una dimensione transfrontaliera, è essenziale che non emergano disparità nel funzionamento delle norme, ad esempio nel metodo di calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta o dell'imposta integrativa dovuta, in quanto potrebbero creare disallineamenti e falsare la concorrenza leale nel mercato interno. È pertanto fondamentale adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e tale obiettivo può essere conseguito soltanto a livello dell'Unione.

Un'iniziativa dell'UE apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quanto può conseguire una pluralità di metodi di attuazione nazionali. Poiché le norme tipo GloBE hanno una dimensione fortemente transfrontaliera, l'azione a livello dell'UE concilierebbe interessi divergenti nel mercato interno e considererebbe il quadro completo della situazione per individuare obiettivi e soluzioni comuni. Infine, le misure di attuazione delle norme tipo dell'OCSE devono essere adottate conformemente al diritto primario e seguire una linea comune in tutta l'Unione, in modo da garantire ai contribuenti la certezza giuridica che il nuovo quadro giuridico sia compatibile con le libertà fondamentali dell'UE, compresa la libertà di stabilimento.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 TUE.

Le norme tipo dell'OCSE si applicano alle imprese multinazionali con un fatturato complessivo di gruppo pari ad almeno 750 milioni di EUR in base al bilancio consolidato. Le misure previste si limitano a garantire una tassazione minima effettiva di tali entità che operano nel mercato interno e sono coerenti con le norme tipo dell'OCSE e con le prescrizioni del diritto dell'UE. L'estensione della regola di inclusione del reddito (IIR) a gruppi nazionali su larga scala (con un fatturato complessivo di gruppo pari ad almeno 750 milioni di EUR) dovrebbe interessare un numero esiguo di contribuenti ed è limitata al minimo indispensabile per garantire la compatibilità delle norme della direttiva con il diritto dell'UE. Pertanto la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento disponibile in virtù della base giuridica dell'articolo 115 TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La maggior parte degli Stati membri è membro dell'OCSE e tra il 2019 e il 2021 ha partecipato a discussioni tecniche approfondite sul filone di lavoro relativo al secondo pilastro. Inoltre gli esperti dell'OCSE hanno fornito aggiornamenti periodici e risposto alle domande del Consiglio sul progetto.

Nel dicembre 2019 e nel gennaio 2021 l'OCSE ha organizzato consultazioni pubbliche su alcuni elementi della progettazione del secondo pilastro, culminate con conferenze pubbliche online per entrambi gli eventi. Inoltre la Commissione ha tenuto discussioni interne con alcuni Stati membri e con esperti dell'OCSE, in particolare, in cui ha espresso dubbi su alcuni aspetti tecnici delle soluzioni proposte.

Il 6 novembre 2019 la DG TAXUD ha inoltre organizzato una riunione del gruppo di lavoro IV durante la quale gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di discutere i temi seguenti: obiettivi e principi per la modernizzazione della tassazione internazionale delle imprese, aspetti giuridici e implicazioni della giurisprudenza della CGUE per i possibili approcci alla modernizzazione della tassazione internazionale delle imprese e opzioni specifiche di progettazione per la modernizzazione della tassazione internazionale delle imprese.

Dato che la direttiva relativa al secondo pilastro attuerà una norma concordata a livello internazionale per garantire una tassazione minima effettiva degli utili d'impresa dei grandi gruppi multinazionali e che l'OCSE ha proceduto a una consultazione pubblica piuttosto ampia al riguardo, e in considerazione di un calendario molto serrato per l'attuazione di tale norma, la Commissione ha deciso di procedere con la presente proposta di direttiva senza avviare una consultazione pubblica.

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto per i motivi illustrati di seguito.

Il 12 ottobre 2020 il segretariato dell'OCSE ha pubblicato una valutazione d'impatto economico, redatta a sostegno delle discussioni del quadro inclusivo in merito alle questioni di elaborazione associate alle proposte sui pilastri 1 e 2. La valutazione dell'impatto economico è stata prodotta dal segretariato dell'OCSE in consultazione con i membri del quadro inclusivo, il gruppo di lavoro n. 2 dell'OCSE, altre organizzazioni internazionali, la comunità accademica e altri portatori di interessi.

In tale contesto, la Commissione non ha prodotto una propria valutazione d'impatto completa. Tuttavia i servizi della Commissione hanno effettuato una propria stima preliminare dell'impatto del secondo pilastro delle proposte di riforma dell'OCSE/del quadro inclusivo in materia di tassazione internazionale delle imprese, che è stata presentata al Consiglio il 25 ottobre 2019.

In sostanza, le decisioni politiche importanti sono già state adottate dal quadro inclusivo e al più alto livello politico (ministri delle Finanze e capi di Stato del G20). Tutti gli Stati membri dell'UE che aderiscono al quadro inclusivo 4 hanno già concordato i principali aspetti del secondo pilastro e si sono impegnati ad applicare le norme tipo dell'OCSE. L'UE non avrebbe opzioni politiche tra cui scegliere, poiché gli elementi fondamentali del quadro, quali l'ambito di applicazione o le aliquote e la base imponibile, sono già stati prescritti e concordati.

È inoltre estremamente urgente, dal punto di vista politico, portare avanti il progetto, vale a dire applicare le norme tipo dell'OCSE nell'UE già dall'inizio del 2023, come concordato dal quadro inclusivo. Ciò significa che è essenziale disporre di un rapido processo di adattamento e attuazione dell'iniziativa per gli Stati membri dell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La direttiva mira a stabilire norme volte a garantire un livello minimo di tassazione per le grandi imprese multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala, in linea con l'accordo globale raggiunto dal quadro inclusivo l'8 ottobre 2021 e sulla base delle norme tipo dell'OCSE concordate dal quadro inclusivo e pubblicate il 20 dicembre 2021, nei casi in cui uno Stato membro sia tenuto ad applicare le norme tipo GloBE.

Architettura generale del secondo pilastro

Il secondo pilastro è costituito da due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali e da una norma basata su trattati. Le due norme fiscali nazionali, vale a dire la regola di inclusione del reddito (IIR) e il relativo sostegno nonché la regola sui pagamenti a bassa imposizione (UTPR), sono denominate congiuntamente norme tipo GloBE. La regola sull'assoggettamento all'imposta (Subject to Tax Rule, STTR) è una norma basata su trattati che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima. Tuttavia, poiché spetterà alle giurisdizioni attuare le norme individualmente, non vi sarà alcuna azione dell'UE in relazione all'STTR e la presente proposta non riguarda l'STTR.

Il secondo pilastro si applica ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala con un fatturato annuo complessivo di gruppo pari ad almeno 750 milioni di EUR in base al bilancio consolidato. Tale soglia è stata decisa dal quadro inclusivo al fine di garantire la coerenza con le politiche internazionali vigenti in materia di tassazione delle imprese, quali le norme sulla rendicontazione paese per paese. Gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro, i fondi pensione e i fondi d'investimento che sono entità controllanti capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese non sono soggetti alle norme tipo GloBE.

L'IIR prevede l'applicazione di un'imposta integrativa a un'entità controllante in relazione al reddito a bassa imposizione delle entità del gruppo (denominate entità costitutive). L'IIR si applica dall'alto verso il basso, il che significa che è applicata dall'entità che si trova al vertice della catena di proprietà del gruppo multinazionale di imprese, o in prossimità di esso, che di norma è l'entità controllante capogruppo. Tuttavia, nel caso in cui l'entità controllante capogruppo non applichi l'IIR, spetterà a una o più entità controllanti intermedie applicare l'IIR alle loro entità costitutive a bassa imposizione. L'IIR è soggetta a una norma di condivisione della proprietà per le partecipazioni inferiori all'80 %. Ciò significa che l'IIR sarà applicata da un'entità controllante parzialmente partecipata alle sue società controllate di un sottogruppo del gruppo multinazionale di imprese in via prioritaria rispetto all'entità controllante capogruppo, quando tale entità controllante parzialmente partecipata è detenuta per oltre il 20 % da azionisti esterni al gruppo multinazionale di imprese. Nel caso in cui vi siano più entità controllanti parzialmente partecipate in un gruppo multinazionale di imprese, l'IIR sarà applicata dall'entità controllante parzialmente partecipata più vicina nella catena di proprietà all'entità costitutiva a bassa imposizione.

L'UTPR funge da sostegno per l'IIR e si applica in caso di assenza di un'IIR qualificante nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo o in caso di basso livello di tassazione nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo. L'UTPR prevede l'imputazione dell'imposta integrativa a una giurisdizione nella misura in cui il reddito a bassa imposizione di un'entità costitutiva non è soggetto a imposizione ai sensi di un'IIR. L'UTPR imputa un'imposta integrativa alle giurisdizioni sulla base di una formula a due fattori: il valore contabile delle attività materiali nella giurisdizione e il numero di dipendenti nella giurisdizione. Mentre l'accordo globale mira a rendere operativa l'IIR a decorrere dal 1º gennaio 2023, l'UTPR deve essere attuata un anno dopo.

Le norme tipo GloBE prevedono l'applicazione dell'imposta integrativa su base giurisdizionale ricorrendo a una verifica dell'aliquota effettiva d'imposta. Se l'aliquota effettiva d'imposta delle entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese considerate congiuntamente come una sola entità di una giurisdizione è inferiore all'aliquota minima d'imposta del 15 %, l'imposta integrativa è dovuta per ciascuna delle entità costitutive di tale giurisdizione, in modo da portare l'aliquota effettiva d'imposta di tale giurisdizione all'aliquota minima. L'aliquota effettiva d'imposta per un periodo è calcolata dividendo le imposte sulle imprese e le imposte equivalenti imputabili a tale periodo per tale giurisdizione (le cosiddette imposte rilevanti aggiustate) per il reddito aggiustato del gruppo multinazionale di imprese per tale giurisdizione. La verifica dell'aliquota effettiva d'imposta fa scattare l'applicazione delle norme del secondo pilastro e misura l'entità del supplemento d'imposta dovuto dal gruppo multinazionale di imprese.

Le norme tipo GloBE prevedono anche una deduzione in funzione della sostanza, basata su una formula che mira a ridurre l'impatto del secondo pilastro sui gruppi multinazionali di imprese in una giurisdizione in cui svolgono attività economiche reali.

Attuazione nell'UE - opzioni di progettazione e altre scelte

La direttiva attua le norme tipo GloBE nell'UE sulla base delle norme tipo dell'OCSE e tenendo conto delle specificità del diritto dell'UE e del mercato unico. Poiché la direttiva attua una norma concordata a livello internazionale per garantire un'imposizione minima effettiva per i grandi gruppi multinazionali, per l'elaborazione della direttiva erano disponibili solo opzioni e scelte limitate.

Nel complesso la direttiva si attiene rigorosamente alle norme tipo dell'OCSE, ma estende il suo ambito di applicazione ai gruppi puramente nazionali su vasta scala, al fine di garantire il rispetto delle libertà fondamentali. La direttiva si avvale inoltre di un'opzione proposta nel commento alle norme tipo, in base alla quale lo Stato membro di un'entità costitutiva che applica l'IIR, che di solito è la giurisdizione dell'entità controllante capogruppo, è tenuto a garantire un'imposizione effettiva al livello minimo concordato non solo delle controllate estere, ma anche di tutte le entità costitutive residenti in tale Stato membro e delle stabili organizzazioni del gruppo multinazionale di imprese stabilito in tale Stato membro. Le norme tipo dell'OCSE prevedono che la giurisdizione che applica l'IIR tenga conto dell'aliquota effettiva d'imposta delle sole entità costitutive estere.

Capo I - Disposizioni generali

Il capo I della direttiva riguarda le disposizioni generali, in particolare l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e la localizzazione di un'entità costitutiva.

L'ambito di applicazione della direttiva è definito con riferimento alle entità costitutive situate nell'Unione che appartengono a gruppi multinazionali di imprese o a gruppi nazionali su larga scala (costituiti da entità costitutive in qualità di membri) con ricavi consolidati di gruppo pari ad almeno 750 milioni di EUR in almeno due dei quattro anni precedenti. Per vari motivi politici, quale il rispetto del principio di neutralità fiscale, e in linea con le norme tipo dell'OCSE, sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva le entità seguenti: enti governativi, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione e, a condizione che siano al vertice della struttura di gruppo, entità d'investimento e veicoli d'investimento immobiliare. Sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva anche le entità detenute per almeno il 95 % da entità escluse.

In relazione all'ubicazione di un'entità costitutiva, compresa una stabile organizzazione, la direttiva ritiene che un'entità costitutiva diversa da una stabile organizzazione o da un'entità fiscalmente trasparente sia situata nella giurisdizione in cui è considerata residente ai fini fiscali. Qualora la localizzazione di tale entità costitutiva non possa essere accertata sulla base di tale norma, si considera che essa sia situata nella giurisdizione in cui è stata istituita. La direttiva stabilisce inoltre la localizzazione di un'entità costitutiva che è una stabile organizzazione e include clausole risolutive per casi particolari.

Capo II - Applicazione della regola di inclusione del reddito e della regola sui pagamenti a bassa imposizione

Il capo II stabilisce le norme per l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR da parte degli Stati membri.

Regola di inclusione del reddito (IIR)

Ai sensi delle disposizioni della direttiva, l'IIR si applica nei casi indicati di seguito.

(1)Entità controllante capogruppo nell'UE

Se è situata nell'UE, l'entità controllante capogruppo sarà soggetta all'imposta integrativa in relazione alle sue entità costitutive a bassa imposizione nello stesso Stato membro e negli altri Stati membri dell'UE nonché nelle giurisdizioni di paesi terzi.

(2)Entità controllante intermedia/entità controllante parzialmente partecipata nell'UE con entità controllante capogruppo al di fuori dell'UE

Se nell'UE non è presente un'entità controllante capogruppo, le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese nell'UE sarebbero di fatto prese in considerazione dall'entità controllante capogruppo del paese terzo di tale gruppo, se applica l'IIR. Tuttavia, se nell'UE è presente almeno un'entità controllante parzialmente partecipata o un'entità controllante intermedia (se la giurisdizione in cui è situata l'entità controllante capogruppo non applica un'IIR), l'entità controllante intermedia/l'entità controllante parzialmente partecipata sarà soggetta all'imposta integrativa in relazione alle sue entità costitutive a bassa imposizione detenute, direttamente o indirettamente, nell'UE e nelle giurisdizioni di paesi terzi.

(3)Entità controllante parzialmente partecipata nell'UE con entità controllante capogruppo nell'UE

Sebbene a un'entità controllante capogruppo situata nell'UE sia di norma applicata l'imposta integrativa in relazione alle sue entità costitutive a bassa imposizione (cfr. punto 1), vi è anche la possibilità che il diritto di imposizione principale spetti allo Stato membro di un'entità controllante parzialmente partecipata. In questi casi, è necessario adottare un metodo dal basso verso l'alto per identificare l'entità controllante parzialmente partecipata soggetta a tassazione. Occorrerà partire dalle entità costitutive di livello più basso e detenute al 100 % per poi risalire fino alla prima entità controllante parzialmente partecipata, che sarà soggetta all'imposta integrativa secondo l'IIR in relazione alle sue entità costitutive a bassa imposizione. Anche le altre entità controllanti parzialmente partecipate fino all'entità controllante capogruppo saranno soggette all'IIR, ma avranno il diritto di ricevere un credito per l'imposta integrativa dovuta da un'altra entità controllante parzialmente partecipata posizionata più in basso nella catena.

La direttiva stabilisce la quota dell'imposta integrativa di un'entità costitutiva che un'entità controllante ha il diritto di riscuotere attraverso l'IIR. Tale quota imputabile si basa, in generale, sulla quota della partecipazione dell'entità controllante al reddito dell'entità costitutiva a bassa imposizione.

Inoltre, nel caso di gruppi nazionali su larga scala, l'entità controllante capogruppo situata in uno Stato membro è soggetta all'imposta integrativa dell'IIR in relazione alle sue entità costitutive a bassa imposizione.

Imposta integrativa domestica

Al fine di preservare la sovranità degli Stati membri, la direttiva prevede che uno Stato membro possa scegliere di applicare l'imposta integrativa a livello nazionale alle entità costitutive situate nel suo territorio (imposta integrativa domestica). Questa scelta consente di applicare e riscuotere l'imposta integrativa in una giurisdizione in cui ci sia stato un basso livello di tassazione, invece di riscuotere tutti i supplementi d'imposta al livello dell'entità controllante capogruppo. Quando si esercita tale scelta, l'entità controllante che applica l'IIR sarà tenuta a concedere un credito per l'imposta integrativa domestica qualificata per il calcolo dell'imposta integrativa relativa alla giurisdizione interessata.

Regola sui pagamenti a bassa imposizione (UTPR)

La direttiva prevede che, nei casi in cui l'entità controllante capogruppo è situata al di fuori dell'UE in una giurisdizione che non applica un'IIR qualificata, tutte le sue entità costitutive in giurisdizioni con un quadro UTPR adeguato siano soggette all'UTPR. In questo caso, le entità costitutive di tale gruppo multinazionale di imprese situate in uno Stato membro si ripartiranno, e dovranno versare nel loro Stato membro, una quota dell'imposta integrativa connessa alle controllate a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese.

La direttiva prevede che l'UTPR si applichi anche nei casi in cui la giurisdizione dell'entità controllante capogruppo applica un'IIR qualificata, ma l'entità controllante capogruppo, insieme alle sue controllate situate nella stessa giurisdizione, è soggetta a bassa imposizione. L'imposta integrativa corrispondente all'entità controllante capogruppo a bassa imposizione e alle sue controllate nazionali sarà applicata mediante l'UTPR a tutte le entità ammissibili del gruppo multinazionale di imprese, comprese le entità situate in uno Stato membro. Ciò dovrebbe avvenire solo quando l'entità controllante capogruppo è situata al di fuori dell'UE, perché un'entità controllante capogruppo con sede nell'UE applica i principi dell'IIR a se stessa e alle sue controllate nazionali oppure riconosce che l'integrazione è stata applicata a livello locale attraverso l'imposta integrativa domestica. Pertanto, quando l'entità controllante capogruppo è situata nell'UE, non dovrebbe essere imputata alcuna imposta integrativa a titolo dell'UTPR.

In linea con le norme tipo dell'OCSE, il calcolo e l'imputazione dell'imposta integrativa dell'UTPR nella direttiva si basano su due fattori: numero di dipendenti e valore contabile delle attività materiali.

Capo III - Calcolo del reddito o della perdita qualificante

Il capo III contiene norme per la determinazione del "reddito qualificante", ossia il reddito aggiustato di cui si terrà conto per il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta. Per il calcolo di tale reddito si parte dall'utile o dalla perdita netti contabili dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale, quali determinati ai fini della redazione del bilancio consolidato. Detti utile o perdita sono poi aggiustati secondo le indicazioni di cui all'articolo 15.

In linea con le norme tipo dell'OCSE, la direttiva esclude dall'ambito di applicazione delle norme tipo GloBE il reddito del trasporto marittimo internazionale e parte del reddito accessorio del trasporto marittimo internazionale. Tale esclusione segue il principio secondo cui, nei regimi fiscali nazionali, il reddito del trasporto marittimo è spesso tassato in base a una serie di norme distinte da quelle del regime generale di tassazione delle imprese.

Questo capo comprende anche norme specifiche per le entità costitutive che sono stabili organizzazioni o entità fiscalmente trasparenti. In questi casi sono necessarie norme specifiche per evitare il duplice computo o il mancato computo del reddito imputabile a tali entità. Tali norme specifiche limiteranno anche le opportunità di elusione fiscale.

Capo IV - Calcolo delle imposte rilevanti aggiustate

Il capo IV definisce le imposte rilevanti e descrive le regole per il calcolo delle "imposte rilevanti aggiustate" di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale. Il principio fondamentale dell'imputazione delle imposte rilevanti consiste nell'assegnazione delle stesse alla giurisdizione in cui sono stati realizzati gli utili sottostanti assoggettati a tali imposte.

Per garantire il rispetto di tale principio, la direttiva prevede anche norme specifiche in materia di imposte o flussi di reddito transfrontalieri nel caso di una stabile organizzazione, di un'entità trasparente, di una società controllata estera, di un'entità ibrida o di imposte sui dividendi.

Capo V - Calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa

Il capo V contiene norme per il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una giurisdizione per un esercizio fiscale. L'aliquota effettiva è calcolata dividendo le imposte rilevanti aggiustate del gruppo per il reddito aggiustato realizzato dal gruppo in una giurisdizione specifica per l'esercizio fiscale in questione.

In linea con l'accordo globale, la direttiva fissa al 15 % l'aliquota minima effettiva d'imposta ai fini delle norme tipo GloBE.

Il capo V tratta anche il calcolo e l'imputazione dell'imposta integrativa. In primo luogo, in relazione a una giurisdizione, l'aliquota dell'imposta integrativa è calcolata come la differenza tra l'aliquota effettiva d'imposta minima, pari al 15 %, e l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione. Tale aliquota dell'imposta integrativa viene poi moltiplicata per il reddito ai fini della GloBE di tale giurisdizione per l'anno in questione.

Anche l'esclusione del reddito in base alla sostanza (se del caso) viene detratta da tale importo per giungere all'imposta integrativa giurisdizionale. In linea con le norme tipo GloBE, la direttiva prevede un'esclusione del reddito in base alla sostanza in funzione dei costi salariali e delle attività materiali. L'entità che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese può scegliere di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza per una giurisdizione.

Infine, l'imposta integrativa per ciascuna entità costitutiva di una giurisdizione si ottiene con la ripartizione dell'imposta integrativa giurisdizionale tra le entità costitutive di tale giurisdizione sulla base del reddito ai fini della GloBE di ciascuna entità costitutiva di tale giurisdizione.

La direttiva prevede che, qualora a seguito di una rettifica apportata alle imposte rilevanti o al reddito o perdita qualificante per un esercizio fiscale precedente vi sia un'imposta integrativa aggiuntiva da riscuotere, tale imposta integrativa debba essere considerata come imposta integrativa aggiuntiva per l'esercizio fiscale in esame.

Al fine di ridurre gli oneri di conformità in situazioni a basso rischio, si applica un'esclusione agli importi di profitto minimi: l'esclusione del reddito de minimis. Ciò avviene quando gli utili delle entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese di una giurisdizione sono inferiori a 1 milione di EUR e gli utili sono inferiori a 10 milioni di EUR. In tali circostanze e a condizione che si scelga l'esclusione del reddito de minimis, l'imposta integrativa delle entità costitutive di tale giurisdizione è considerata pari a zero ai fini della GloBE.

Capo VI - Norme specifiche per fusioni e acquisizioni

Questo capo contiene norme specifiche in materia di fusioni, acquisizioni, joint venture e gruppi multinazionali di imprese con più entità controllanti. Esso prevede l'applicazione di una soglia di ricavi consolidati per i membri di gruppi in caso di fusione o di scissione. Quando un'entità costitutiva è acquisita o ceduta da un gruppo multinazionale di imprese nell'ambito di applicazione delle norme, tale entità costitutiva dovrebbe essere considerata come appartenente a entrambi i gruppi nel corso dell'anno, con taluni adeguamenti dei valori degli attributi utilizzati per l'applicazione delle norme tipo GloBE (imposte rilevanti, spese salariali ammissibili, attività materiali ammissibili, attività fiscali differite della GloBE). Sono stabilite norme per la rilevazione di utili o perdite e del valore contabile in un trasferimento di attività e passività, comprese le riorganizzazioni. Vi è una disposizione specifica per includere le joint venture, che altrimenti non rientrerebbero nella definizione di gruppo multinazionale di imprese ai fini della GloBE. Vi è infine una norma specifica per i gruppi multinazionali di imprese con più entità controllanti secondo cui le entità del gruppo sono considerate come appartenenti a un unico gruppo multinazionale di imprese.

Capo VII - Regimi di neutralità fiscale e di imposizione delle distribuzioni

Il capo VII contiene norme relative ai regimi di neutralità fiscale e ai regimi fiscali sulle distribuzioni.

Per evitare conseguenze indesiderate, come un'imposta integrativa dell'UTPR sproporzionata in un gruppo multinazionale di imprese, la direttiva prevede norme specifiche per il calcolo del reddito dell'entità controllante capogruppo, qualora tale entità sia fiscalmente trasparente o soggetta a un regime di dividendi deducibili.

Per quanto riguarda le entità d'investimento, sono presenti norme specifiche per stabilire l'aliquota effettiva d'imposta, l'imposta integrativa, la possibilità di considerarle come entità totalmente trasparenti a fini fiscali e la possibilità di applicare il metodo di imposizione delle distribuzioni.

Per quanto riguarda i regimi di imposizione delle distribuzioni 5 , la direttiva prevede che, a seguito di una scelta annuale da parte dell'entità che presenta la dichiarazione relativa alle entità costitutive soggette a un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile, nel calcolo delle imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive pertinenti sia inclusa un'imposta sulla distribuzione presunta. Ciò comporta il mantenimento di un conto di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per ciascun esercizio fiscale per il quale viene effettuata la scelta. Se, in un periodo di quattro anni, non viene pagata alcuna imposta all'aliquota minima su tale presunta distribuzione e l'entità costitutiva non ha subito una perdita ammissibile, l'imposta integrativa è dovuta sulla base del saldo residuo del conto di recupero per l'anno in questione.

Capo VIII - Disposizioni amministrative

Il capo VIII contiene disposizioni amministrative, tra cui gli obblighi dichiarativi.

La direttiva impone a un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese situata in uno Stato membro di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative, a meno che la dichiarazione non sia presentata dal gruppo multinazionale di imprese in un'altra giurisdizione con la quale lo Stato membro ha concluso un accordo per lo scambio di informazioni.

La dichiarazione richiesta può essere presentata dall'entità costitutiva o, per conto di essa, da un'altra entità locale designata situata nello Stato membro.

Se esonerata dalla presentazione della dichiarazione, l'entità costitutiva deve comunque comunicare alla propria amministrazione fiscale l'identità e la localizzazione dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione per il gruppo multinazionale di imprese.

Le dichiarazioni devono essere presentate entro 15 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale cui si riferiscono.

La direttiva prevede inoltre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva da parte di un gruppo multinazionale di imprese.

Capo IX - Disposizioni transitorie

Il capo IX contiene disposizioni transitorie che precisano il modo in cui definire alcuni aspetti delle norme tipo GloBE quando un gruppo deve applicarli per la prima volta [al fine di ridurre gli oneri di conformità]. Il capo comprende anche le norme transitorie per l'esclusione del reddito in base alla sostanza, i parametri per la deducibilità del reddito percepito a livello nazionale secondo l'IIR e l'UTPR, rispettivamente per i gruppi nazionali su larga scala e per i gruppi multinazionali di imprese nella loro fase iniziale di attività, e un esonero transitorio dagli obblighi dichiarativi e per le partecipazioni in portafoglio.

Capo X - Applicazione specifica dell'IIR ai gruppi nazionali su larga scala

Questo capo estende l'applicazione dell'IIR ai gruppi puramente nazionali situati in uno Stato membro che raggiungano la soglia dei 750 milioni di EUR. Questo aspetto specifico delle norme dell'UE è inteso a evitare qualsiasi rischio di discriminazione in uno Stato membro tra un'entità appartenente a un gruppo con attività transfrontaliere e un gruppo con attività puramente nazionali. Questi gruppi nazionali su larga scala calcoleranno la propria aliquota effettiva d'imposta e, se del caso, saranno tenuti a versare eventuali imposte integrative dovute secondo l'IIR.

Al fine di mantenere la parità di trattamento per quanto riguarda i gruppi multinazionali di imprese nelle prime fasi delle loro attività internazionali, il presente capo concede anche ai gruppi nazionali su larga scala un periodo transitorio di cinque anni durante il quale le loro attività nazionali a bassa imposizione saranno escluse dall'applicazione delle norme.

Capo XI - Disposizioni finali

I membri del quadro inclusivo dovrebbero attuare le norme tipo che integrano l'accordo su un livello minimo globale di tassazione per i gruppi multinazionali di imprese nell'Unione entro la fine del 2022. Successivamente e a tempo debito, il quadro inclusivo dell'OCSE dovrebbe procedere a una valutazione inter pares delle norme nazionali di recepimento dei membri partecipanti al quadro inclusivo, al fine di determinare se tali norme nazionali possano considerarsi "qualificate", vale a dire se sono conformi alla lettera e allo spirito delle norme tipo.

Inoltre, con una procedura distinta, il quadro inclusivo dell'OCSE stabilirà le condizioni alle quali il regime statunitense GILTI coesisterà con le norme GloBE, al fine di garantire parità di condizioni. Ciò fa seguito alla prevista richiesta degli Stati Uniti di considerare il loro quadro giuridico, attualmente in fase di revisione, come equivalente al contenuto dell'accordo globale e, in particolare, alla norma principale, la "regola di inclusione del reddito". La direttiva stabilisce le condizioni che consentiranno alla Commissione di valutare l'equivalenza dei regimi di paesi terzi e di inserire le giurisdizioni che soddisfano le condizioni pertinenti in un elenco allegato alla direttiva. Alla Commissione sarà inoltre assegnata la funzione di modificare l'elenco allegato a seguito di una valutazione successiva, dopo che la giurisdizione di un paese terzo avrà modificato il proprio quadro giuridico. La modifica dell'allegato dovrà essere effettuata conformemente alle norme sugli atti delegati.

Questo capo fa inoltre riferimento all'inizio dell'applicazione delle norme della direttiva, che è fissato al 1º gennaio 2023, ad eccezione dell'UTPR, la cui applicazione sarà rinviata al 1º gennaio 2024.

Figura 1. Diagramma di flusso del funzionamento delle regole nell'UE



2021/0433 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale
per i gruppi multinazionali nell
'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 6 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Negli ultimi anni l'Unione ha adottato misure fondamentali per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno. Le direttive antielusione hanno stabilito regole contro l'erosione della base imponibile nel mercato interno e il trasferimento degli utili al di fuori del mercato interno. Tali regole hanno convertito in diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel contesto dell'iniziativa contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), al fine di assicurare che gli utili delle imprese multinazionali (MNE) siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore.

(2)In uno sforzo continuo di porre fine alle pratiche fiscali delle imprese multinazionali che consentono loro di trasferire gli utili verso giurisdizioni in cui sono soggetti a un'imposizione molto bassa o inesistente, l'OCSE ha ulteriormente elaborato un insieme di norme fiscali internazionali intese a garantire che le imprese multinazionali paghino una giusta quota di tasse ovunque esse operino. Quest'ampia riforma mira a stabilire una soglia minima alla concorrenza in materia di aliquote delle imposte sulle società attraverso l'istituzione di un livello di imposizione minimo globale. Con la soppressione di una parte sostanziale dei vantaggi derivati dal trasferimento degli utili verso giurisdizioni a imposizione molto bassa o inesistente, la riforma per un livello di imposizione minimo globale realizzerà la parità di condizioni per le imprese di tutto il mondo e consentirà alle giurisdizioni di tutelare meglio le loro basi imponibili.

(3)Tale obiettivo politico si è tradotto nelle norme tipo globali di lotta contro l'erosione della base imponibile (norme tipo GloBE), approvate il 14 dicembre 2021 dal quadro inclusivo sulla BEPS dell'OCSE/G20, cui hanno aderito gli Stati membri. Nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2021 8 , il Consiglio ha ribadito il suo forte sostegno alla riforma globale della tassazione minima e si è impegnato a favore di una rapida attuazione dell'accordo nel diritto dell'Unione. In tale contesto è essenziale che gli Stati membri attuino effettivamente il loro impegno al fine di conseguire un livello minimo globale di imposizione.

(4)In un'Unione le cui economie sono strettamente integrate, è essenziale che la riforma globale sull'imposizione minima sia attuata in modo sufficientemente coerente e coordinato. Considerati la scala, il dettaglio e gli aspetti tecnici di tali nuove norme fiscali internazionali, solo un quadro comune unionale sarebbe in grado di evitare la frammentazione del mercato interno nella loro attuazione. Inoltre un quadro comune, elaborato per essere compatibile con le libertà fondamentali garantite dal trattato, fornirebbe ai contribuenti la certezza del diritto nell'attuazione delle norme.

(5)È necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello globale minimo di tassazione a livello dell'Unione. Il quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate "norme GloBE", attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta denominato "imposta integrativa" ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta (ETR) di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 %. In tal caso la giurisdizione è considerata a bassa imposizione. Tali due regole sono denominate "regola di inclusione del reddito" (IIR) e "regola sui pagamenti a bassa imposizione" (UTPR). Nell'ambito di tale sistema l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in uno Stato membro ha l'obbligo di applicare l'IIR alla sua quota di imposta integrativa relativa a ogni entità del gruppo a bassa imposizione, sia essa localizzata nell'Unione o no. L'UTPR dovrebbe fungere da sostegno all'IIR attraverso una reimputazione di un eventuale importo residuo dell'imposta integrativa nei casi in cui le entità controllanti non abbiano riscosso l'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle entità a bassa imposizione attraverso l'IIR.

(6)È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.

(7)Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese 9 . Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate "entità costitutive". Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.

(8)Al centro del sistema si trova l'entità controllante capogruppo (UPE) di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo su tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale di grandi dimensioni. Poiché di norma è tenuta a consolidare i bilanci di tutte le entità del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala o, in caso contrario, vi sarebbe tenuta nell'ambito di un principio contabile conforme, l'UPE detiene informazioni essenziali e sarebbe nella miglior posizione per garantire che il livello di tassazione per giurisdizione del gruppo sia conforme all'aliquota minima concordata. Se è localizzata nell'Unione, l'UPE dovrebbe sostenere l'obbligo primario nell'ambito della presente direttiva ossia applicare l'IIR alla sua quota imputabile di imposta integrativa relativa a tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese, siano esse localizzate nell'Unione o al di fuori. L'UPE al vertice di un gruppo nazionale su larga scala applicherebbe l'IIR all'intero importo dell'imposta integrativa relativa alle sue entità costitutive a bassa imposizione.

(9)In talune circostanze tale obbligo dovrebbe spostarsi verso il basso, verso altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nell'Unione. In primo luogo, se l'UPE è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non ha attuato le norme tipo GloBE o equivalenti e non dispone quindi di un'IIR qualificata, le entità controllanti intermedie (IPE) situate sotto l'UPE nella catena di proprietà e localizzate nell'Unione dovrebbero avere l'obbligo, nell'ambito della direttiva, di applicare l'IIR fino alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa, a meno che l'IPE tenuta ad applicare l'IIR non detenga una partecipazione di controllo su un'altra IPE, nel qual caso l'IIR sarebbe applicata a quest'ultima IPE.

(10)In secondo luogo, indipendentemente dal fatto che l'UPE sia localizzata in una giurisdizione che dispone di un'IIR qualificata o meno, le entità controllanti parzialmente partecipate (POPE) localizzate nell'Unione appartenenti per oltre il 20 % ad azionisti esterni al gruppo multinazionale di imprese avrebbero l'obbligo, nell'ambito della presente direttiva, di applicare l'IIR alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa. Tali POPE non dovrebbero tuttavia applicare l'IIR se sono interamente detenute da un'altra POPE tenuta ad applicare l'IIR. In terzo luogo, se l'UPE è localizzata in una giurisdizione priva di IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR agli importi residui dell'imposta integrativa che non sono stati soggetti all'IIR in proporzione a una formula di imputazione basata sul numero di dipendenti e sulle attività materiali. In quarto luogo, se l'UPE è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che contempla un'IIR qualificata, le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese dovrebbero applicare l'UTPR alle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione del paese terzo, nel caso in cui questa sia soggetta a bassa imposizione in base all'ETR di tutte le entità costitutive di tale giurisdizione, inclusa quella dell'UPE.

(11)Conformemente agli obiettivi politici della riforma globale sull'imposizione minima per quanto riguarda l'equa concorrenza fiscale fra le giurisdizioni, il calcolo dell'ETR dovrebbe essere effettuato a livello di giurisdizione. Ai fini del calcolo dell'ETR, la presente direttiva dovrebbe fornire un insieme comune di norme specifiche per il calcolo della base imponibile, denominata "reddito o perdita qualificante" e delle imposte versate, denominate "imposte rilevanti". Il punto di partenza è costituito dai bilanci usati a fini di consolidamento che sono quindi soggetti a una serie di aggiustamenti, anche per tener conto delle differenze di tempistica, al fine di evitare distorsioni fra le giurisdizioni. Inoltre, il reddito o perdita qualificante nonché le imposte rilevanti di alcune entità possono essere imputati ad altre entità pertinenti appartenenti al gruppo multinazionale di imprese, al fine di garantire la neutralità del trattamento fiscale del reddito o perdita qualificante che possono essere soggetti a imposte rilevanti in diverse giurisdizioni, sia a causa della natura delle entità (entità fiscalmente trasparenti, entità ibride o stabili organizzazioni) oppure a causa del trattamento fiscale specifico del reddito (regime di pagamento di dividendi o regime fiscale delle società controllate estere).

(12)L'ETR di un gruppo multinazionale di imprese in ciascuna giurisdizione ove svolge attività o di un gruppo nazionale su larga scala dovrebbe essere raffrontata all'aliquota minima d'imposta concordata del 15 %, al fine di determinare se il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala sia tenuto al versamento di un'imposta integrativa e debba quindi applicare l'IIR o l'UTPR. L'aliquota minima d'imposta del 15 % concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS rispecchia un equilibrio fra le aliquote d'imposta sulle società a livello mondiale. Nei casi in cui l'ETR di un gruppo multinazionale di imprese sia inferiore all'aliquota minima d'imposta in una data giurisdizione, l'imposta integrativa dovrebbe essere imputata alle entità del gruppo multinazionale di imprese che sono soggette a pagare l'imposta secondo l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR, al fine di soddisfare l'aliquota effettiva minima concordata a livello globale del 15 %. Nei casi in cui l'ETR di un gruppo nazionale di grandi dimensioni sia inferiore all'aliquota minima d'imposta, l'UPE al vertice del gruppo nazionale su larga scala dovrebbe applicare l'IIR alle sue entità costitutive a bassa imposizione, al fine di garantire che tale gruppo sia soggetto all'aliquota minima effettiva del 15 %.

(13)Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, questo dovrebbe garantire la tassazione minima effettiva del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive analogamente all'IIR e all'UTPR della presente direttiva.

(14)Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.

(15)A causa della natura altamente volatile e del ciclo economico lungo di questo comparto, il settore del trasporto marittimo è tradizionalmente soggetto a regimi fiscali alternativi o integrativi negli Stati membri. Per evitare di compromettere le motivazioni strategiche e consentire agli Stati membri di continuare ad applicare un trattamento fiscale specifico al settore del trasporto marittimo in linea con le pratiche internazionali e le norme in materia di aiuti di Stato, il reddito del trasporto marittimo dovrebbe anch'esso essere escluso dal sistema.

(16)Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma globale sull'imposizione minima e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.

(17)L'applicazione delle norme della presente direttiva ai gruppi multinazionali di imprese e ai gruppi nazionali su larga scala che rientrano nel suo ambito di applicazione per la prima volta potrebbe comportare distorsioni derivanti dall'esistenza di attributi fiscali, fra cui perdite relative a precedenti esercizi fiscali, o da differenze di tempistica, e richiedere norme transitorie per eliminare tali distorsioni. Un decremento progressivo delle aliquote relative alle esclusioni delle spese salariali e delle attività materiali in un periodo decennale dovrebbe inoltre applicarsi al fine effettuare una transizione senza soluzione di continuità verso il nuovo sistema fiscale.

(18)Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.

(19)Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.

(20)L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale.

(21)Al fine di modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La finalità dovrebbe essere di consentire, in seguito a una valutazione da parte della Commissione, di apportare modifiche all'allegato ove figurano le giurisdizioni che dispongono di un quadro giuridico di riferimento che può essere considerato equivalente a una regola di inclusione del reddito qualificata.

(22)Le norme relative all'applicazione dell'UTPR dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024, onde consentire alle giurisdizioni dei paesi terzi di applicare l'IIR nella prima fase dell'attuazione delle norme tipo GloBE.

(23)L'obiettivo della presente direttiva, ossia creare un quadro di riferimento comune per un livello globale minimo di tassazione nell'Unione sulla base di un approccio comune contenuto nelle norme tipo GloBE, non può essere conseguito in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri. L'azione indipendente degli Stati membri rischierebbe inoltre di creare una frammentazione del mercato interno. Poiché è essenziale adottare soluzioni efficaci per l'intero mercato interno e tenuto conto della portata della riforma globale sull'imposizione minima, tale obiettivo può essere realizzato meglio a livello dell'Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

(24)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 . Il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese sotto forma di:

(a)una regola di inclusione del reddito (IIR), con la quale un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e riscuote la sua parte imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo; e

(b)una regola sui pagamenti a bassa imposizione (UTPR), con la quale un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese riscuote una quota di imposta integrativa imputabile calcolata dall'entità controllante capogruppo del gruppo che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.La presente direttiva si applica alle entità costitutive localizzate nell'Unione che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annuali di 750 milioni di EUR o più nel bilancio consolidato in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi.

2.Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al paragrafo 1 ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, i ricavi annuali di cui al medesimo paragrafo sono rettificati in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali.

3.La presente direttiva non si applica alle seguenti entità ("entità escluse"), a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non abbia scelto di non trattare tali entità come escluse ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1:

(a)un ente governativo, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un'entità d'investimento che è un'entità controllante capogruppo e un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo; o

(b)un'entità di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso diverse di tali entità, fatta eccezione per le entità che erogano servizi pensionistici, e che:

i)opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o

ii)svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a); o

(c)un'entità di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso diverse di tali entità, a condizione che in sostanza tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito qualificante, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3 
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1)"entità": qualsiasi persona giuridica o istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata;

(2)"entità costitutiva": un'entità o una stabile organizzazione che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala;

(3)"gruppo":

(a)un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, come definite dai principi contabili conformi adottati per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; e

(b)un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);

(4)"gruppo multinazionale di imprese": qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è situata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;

(5)"gruppo nazionale su larga scala": qualsiasi gruppo le cui entità sono tutte localizzate nello stesso Stato membro;

(6)"bilancio consolidato":

(a)il bilancio redatto da un'entità in conformità ad un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità da essa controllata sono presentati come quelli di una singola unità economica;

(b)per i gruppi di cui al punto 3, lettera b), il bilancio redatto da un'entità principale conformemente a un principio contabile conforme;

(c)il bilancio che non è redatto da una entità controllante capogruppo conformemente a un principio contabile conforme e che è stato successivamente rettificato per evitare rilevanti distorsioni competitive; o

(d)se l'entità controllante capogruppo non redige il bilancio come descritto alle lettere a), b) o c), il bilancio che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio in conformità:

i)di un principio contabile conforme; o

ii)di un altro principio contabile conforme e purché tale bilancio sia stato rettificato per evitare distorsioni competitive rilevanti;

(7)"esercizio fiscale": il periodo di rendicontazione contabile in relazione al quale:

(a)l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala redige il proprio bilancio consolidato o, se l'entità controllante capogruppo non redige un bilancio consolidato, tale periodo coincide con l'anno solare; e

(b)sono calcolate l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa;

(8)"entità costitutiva che presenta la dichiarazione": un'entità che presenta una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 42 della presente direttiva;

(9)"entità fiscalmente trasparente": un'entità considerata trasparente sotto il profilo fiscale per quanto riguarda i redditi, le spese, i profitti o le perdite nella giurisdizione in cui è stata costituita e che non è residente a fini fiscali e soggetta a un'imposta rilevante sul reddito o sul profitto in un'altra giurisdizione;

Ai fini della presente definizione, per entità fiscalmente trasparente si intende un'entità i cui redditi, costi, utili o perdite sono trattati dalla legislazione di una giurisdizione come se fossero conseguiti o sostenuti direttamente dal proprietario di tale entità;

(10)"stabile organizzazione":

(a)una sede di attività o una presunta sede di attività situata in una giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione conformemente a una convenzione fiscale applicabile in vigore, a condizione che tale giurisdizione assoggetti a imposizione il reddito ad essa imputabile conformemente a una disposizione analoga all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sul reddito e sul patrimonio 12 ;

(b)se non è in vigore alcuna convenzione fiscale applicabile, una sede di attività o una presunta sede di attività situata in una giurisdizione che assoggetta a imposizione i redditi imputabili a tale sede di attività su base netta in modo analogo a quello applicato ai propri residenti fiscali;

(c)se una giurisdizione non prevede alcun regime di imposizione sul reddito delle società, una sede di attività o una presunta sede di attività ivi localizzata che sarebbe considerata come una stabile organizzazione conformemente al modello di convenzione fiscale dell'OCSE sul reddito e sul patrimonio, a condizione che tale giurisdizione avesse avuto il diritto di tassare il reddito che sarebbe stato imputabile alla sede di attività conformemente all'articolo 7 di tale convenzione; o

(d)un'altra sede di attività o presunta sede di attività tramite la quale sono effettuate operazioni al di fuori della giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale, se tale giurisdizione esenta i redditi attribuibili a tali operazioni;

(11)"entità controllante capogruppo":

(a)un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o

(b)un'entità principale;

(12)"aliquota minima d'imposta": il quindici per cento (15 %)

(13)"imposta integrativa": la maggiore imposta calcolata per una data giurisdizione o un'entità costitutiva a norma dell'articolo 26;

(14)"regime fiscale delle società controllate estere": un insieme di regole fiscali in base alle quali un azionista diretto o indiretto di un'entità estera è soggetto a tassazione sulla sua quota parte o sulla totalità dei redditi percepiti da tale entità estera, indipendentemente dal fatto che tali redditi siano distribuiti all'azionista;

(15)"regola di inclusione del reddito qualificata ("IIR qualificata"): un insieme di regole attuate nel diritto interno di una giurisdizione e che:

(a)sono equivalenti alle regole stabilite nella presente direttiva in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e riscuote la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive del gruppo a bassa imposizione;

(b)sono attuate e gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva e non consentono alla giurisdizione di attribuire benefici connessi a tali disposizioni;

(16)"entità costitutiva a bassa imposizione":

(a)un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione; o

(b)un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota effettiva d'imposta minima;

(17)"entità controllante intermedia": un'entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese e che non si configura come una entità controllante capogruppo, un'entità controllante parzialmente partecipata, una stabile organizzazione o un'entità d'investimento;

(18)"partecipazione di controllo": una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto, o sarebbe stato tenuto, a consolidare le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa dell'entità voce per voce, conformemente a un principio contabile conforme.

Si presume che un'entità principale detenga le partecipazioni di controllo delle sue stabili organizzazioni;

(19)"entità controllante parzialmente partecipata": un'entità costitutiva che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese, la cui partecipazione agli utili è detenuta, direttamente o indirettamente, per più del 20 % da persone che non sono entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese e che non si configura come una entità controllante capogruppo, una stabile organizzazione o un'entità d'investimento;

(20)"partecipazione": qualsiasi diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;

(21)"entità controllante": una entità controllante capogruppo che non è un'entità esclusa, un'entità controllante intermedia o un'entità controllante parzialmente partecipata;

(22)"principio contabile conforme": i principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS e IFRS adottati dall'UE a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002) e i principi contabili generalmente accettati di Australia, Brasile, Canada, Stati membri dell'Unione europea, membri dello Spazio economico europeo, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Russia, Singapore, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America;

(23)"imposta integrativa domestica qualificata": una imposta integrativa attuata nel diritto interno di una data giurisdizione e che

(a)prevede la determinazione degli utili in eccesso delle entità costitutive localizzate in tale giurisdizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva e l'applicazione dell'aliquota minima d'imposta a tali utili in eccesso per la giurisdizione e le entità costitutive conformemente alle disposizioni della presente direttiva; e

(b)è attuata e gestita in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva e non consente alla giurisdizione di attribuire benefici connessi a tali disposizioni;

(24)"entità d'investimento":

(a)un fondo d'investimento o un veicolo di investimento immobiliare;

(b)un'entità detenuta per almeno il 95 %, direttamente o indirettamente, da un'entità di cui alla lettera a) o tramite una o più di tali entità e che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a loro vantaggio;

(c)un'entità detenuta per almeno l'85 % da un'entità di cui alla lettera a), a condizione che tutto il suo reddito derivi sostanzialmente da dividendi o plusvalenze o minusvalenze che sono esclusi dal calcolo del reddito qualificante ai fini della presente direttiva;

(25)"fondo d'investimento": un'entità o uno strumento giuridico che soddisfa le seguenti condizioni

(a)è concepito per aggregare attività finanziarie o non finanziarie di un insieme di investitori per la maggior parte tra loro non collegati;

(b)investe conformemente a una politica di investimento definita;

(c)consente agli investitori di ridurre i costi di transazione, di ricerca e di analisi o di ripartire collettivamente il rischio;

(d)è concepito principalmente per generare redditi o utili da investimenti o proteggere da eventi o risultati particolari o generali;

(e)i suoi investitori hanno diritto a un rendimento sulle attività del fondo o sul reddito derivante da tali attività, sulla base del conferimento effettuato;

(f)il fondo, o la sua gestione, è soggetto al regime di regolamentazione dei fondi d'investimento nella giurisdizione in cui è stabilito o gestito; e

(g)è gestito da un gestore di fondi d'investimento professionale che agisce per conto degli investitori;

(26)"veicolo di investimento immobiliare": un'entità ad ampia diffusione presso il pubblico che detiene prevalentemente beni immobili e che è soggetta a un unico livello di tassazione, in capo ad essa o in capo ai detentori di sue partecipazioni, con al massimo un anno di differimento;

(27)"fondo pensione":

(a)un'entità stabilita e gestita in una giurisdizione esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o erogare prestazioni pensionistiche e benefici accessori o collaterali a persone fisiche e che è:

i)regolamentata in tale giurisdizione; o

ii)detenuta da un accordo fiduciario o da un fiduciante e che fornisce tali prestazioni conformemente alla legislazione nazionale;

(b)un'entità di servizi pensionistici;

(28)"entità di servizi pensionistici": un'entità istituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio delle entità di cui al punto 27 o per svolgere attività regolamentate aventi carattere accessorio rispetto alle attività di cui al punto 27, qualora l'entità di servizi pensionistici faccia parte dello stesso gruppo delle entità che svolgono tali attività;

(29)"giurisdizione a bassa imposizione": uno Stato membro o una giurisdizione di un paese terzo in cui, in un determinato esercizio fiscale, un gruppo multinazionale di imprese fruisce di un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta;

(30)"reddito o perdita qualificante": il reddito o la perdita contabile di un'entità costitutiva rettificati conformemente alle regole di cui al capo III e ai capi VI e VII della presente direttiva;

(31)"imposta di imputazione rimborsabile non qualificata": qualsiasi imposta, diversa da un'imposta di imputazione qualificata, maturata o versata da un'entità costitutiva, che è:

(a)rimborsabile al beneficiario effettivo di un dividendo distribuito da tale entità costitutiva in relazione a tale dividendo o utilizzabile come credito dal beneficiario effettivo a fronte di un debito d'imposta diverso da un debito d'imposta relativo a tale dividendo; o

(b)rimborsabile alla società che distribuisce al momento della distribuzione di un dividendo ad un azionista.

Ai fini della presente definizione, per imposta di imputazione qualificata si intende un'imposta rilevante maturata o versata da un'entità costitutiva o da una stabile organizzazione, rimborsabile o accreditabile, rispettivamente, al percettore del dividendo distribuito dall'entità costitutiva o dall'entità principale, a condizione che il rimborso sia esigibile o che il credito sia concesso

(a)da una giurisdizione diversa da quella che ha applicato le imposte rilevanti;

(b)a una società che è beneficiario effettivo del dividendo soggetto a imposizione a un tasso nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta sul dividendo ricevuto a norma della legislazione nazionale della giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva;

(c)a una persona fisica che è il beneficiario effettivo del dividendo e fiscalmente residente nella giurisdizione che ha applicato le imposte rilevanti all'entità costitutiva e che è soggetta a imposizione ad un tasso nominale pari o superiore all'aliquota d'imposta ordinaria applicabile al reddito ordinario; o

(d)a un ente governativo, a un'organizzazione internazionale, a un'organizzazione senza scopo di lucro, a un fondo pensione, a una entità d'investimento che non fa parte del gruppo multinazionale di imprese o a una società di assicurazione sulla vita, nella misura in cui il dividendo è percepito in relazione alle attività del fondo pensione, che sono soggetti a imposizione allo stesso modo di un fondo pensione;

(32)"credito d'imposta rimborsabile qualificato":

(a)un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo da essere pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito; o

(b)un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo da essere pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'entità costitutiva entro quattro anni dalla data in cui l'entità costitutiva ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione della giurisdizione che concede il credito;

(33)"entità principale": un'entità che include nel proprio bilancio il reddito o la perdita contabili netti di una stabile organizzazione;

(34)"entità totalmente trasparente a fini fiscali":

(a)un'entità considerata trasparente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario;

(b)un'entità che non è residente ai fini fiscali e non è soggetta a un'imposta rilevante o a un'imposta integrativa domestica qualificata in base alla sua sede di direzione, alla sua sede di costituzione o a criteri analoghi, nella misura in cui, in relazione a redditi, spese, utili o perdite:

i)i suoi proprietari sono situati in una giurisdizione che considera l'entità come trasparente sotto il profilo fiscale;

ii)non ha una sede di attività nella giurisdizione in cui è stata costituita; e

iii)i redditi, le spese, i profitti o le perdite non sono imputabili a una stabile organizzazione;

(35)"entità costitutiva proprietaria": entità costitutiva che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un'altra entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese;

(36)"regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile": un regime fiscale sul reddito delle società che

(a)applica l'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti o quando la società sostiene determinate spese estranee all'esercizio della sua attività d'impresa;

(b)applica un'imposta ad un'aliquota pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; e

(c)era in vigore il 1º luglio 2021 o prima di tale data;

(37)"regola sui pagamenti a bassa imposizione qualificata ("UTPR qualificata"): un insieme di regole attuate nel diritto interno di una data giurisdizione che:

(a)sono equivalenti alle disposizioni stabilite nella presente direttiva in base alle quali una giurisdizione riscuote la sua quota imputabile di imposta integrativa di un gruppo multinazionale di imprese che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR nei confronti delle entità costitutive a bassa imposizione di tale gruppo;

(b)sono attuate e gestite in modo coerente con le disposizioni della presente direttiva e non consentono alla giurisdizione di attribuire benefici connessi a tali disposizioni;

(38)"entità designata a presentare la dichiarazione ": l'entità costitutiva, diversa dall'entità controllante capogruppo, che è stata designata dal gruppo multinazionale di imprese ad adempiere agli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 42 per conto del gruppo multinazionale di imprese.

Articolo 4
Localizzazione di un'entità costitutiva

1.Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.

Nel caso in cui la localizzazione di un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente non possa essere accertata in base al primo comma, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

2.Un'entità fiscalmente trasparente è ritenuta apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o che sia tenuta ad applicare la regola di inclusione del reddito a norma degli articoli 5, 6 e 7, nel qual caso si ritiene che l'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

3.Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, lettera a), sia localizzata nella giurisdizione in cui è trattata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale vigente applicabile.

Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, lettera b), sia localizzata nella giurisdizione in cui è soggetta all'imposizione sui redditi sulla base della presenza delle sue attività commerciali.

Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, lettera c), sia localizzata nella giurisdizione in cui è situata.

Si ritiene che una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, lettera d), sia apolide.

4.Se un'entità costitutiva è considerata localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, l'entità costitutiva è considerata localizzata nella giurisdizione in cui è considerata residente a fini fiscali a norma di detta convenzione fiscale.

Se la convenzione fiscale applicabile richiede che le autorità competenti raggiungano un accordo reciproco in merito alla presunta residenza a fini fiscali dell'entità costitutiva e non si raggiunge alcun accordo, si applica il paragrafo 5.

Se nell'ambito della convenzione fiscale applicabile non è previsto alcuno sgravio per la doppia tassazione, in quanto l'entità costitutiva è residente a fini fiscali in entrambe le giurisdizioni che sono parti contraenti, si applica il paragrafo 5.

5.Se un'entità costitutiva è considerata localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, l'entità costitutiva è considerata localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale.

Ai fini del calcolo dell'importo delle imposte rilevanti di cui al primo comma, non è preso in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere.

Se l'importo delle imposte rilevanti dovute in due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione in cui presenta l'importo più elevato di esclusione del reddito in base alla sostanza, calcolato a livello di entità a norma dell'articolo 27.

Se l'importo dell'inclusione del reddito in base alla sostanza nelle due giurisdizioni è equivalente o pari a zero, si ritiene l'entità costitutiva apolide, a meno che non sia un'entità controllante capogruppo, nel qual caso si ritiene che sia localizzata nella giurisdizione in cui è stata costituita.

6.Nel caso in cui, in conseguenza dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, si ritiene che un'entità controllante sia localizzata in una giurisdizione in cui non è soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata, si ritiene che sia soggetta alla regola di inclusione del reddito qualificata nell'altra giurisdizione, a meno che una convenzione fiscale applicabile vigente non vieti l'applicazione di tale regola.

7.Nel caso in cui un'entità costitutiva cambi localizzazione durante l'esercizio fiscale, si ritiene che essa sia localizzata nella giurisdizione in cui si ritiene che fosse localizzata ai sensi del presente paragrafo all'inizio di tale esercizio fiscale.

CAPO II
REGOLA DI INCLUSIONE DEL REDDITO E REGOLA

SUI PAGAMENTI A BASSA IMPOSIZIONE

Articolo 5
Entità controllante capogruppo nell'Unione

1.Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro sia soggetta all'imposta integrativa ("imposta integrativa IIR") per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo per l'esercizio fiscale.

2.Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro è un'entità costitutiva a bassa imposizione, essa sia soggetta all'imposta integrativa IIR, insieme alle sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

Articolo 6
Entità controllante intermedia nell'Unione

1.Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo sia soggetta all'imposta integrativa IIR per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo per l'esercizio fiscale.

2.Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro e detenuta da un'entità controllante capogruppo localizzata nella giurisdizione di un paese terzo è un'entità costitutiva a bassa imposizione, sia soggetta all'imposta integrativa IIR, insieme alle sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

3.Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se:

(a)l'entità controllante capogruppo è soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata per l'esercizio fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata; o

(b)un'altra entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo in cui è soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata per l'esercizio fiscale ha, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nell'entità controllante intermedia.

Articolo 7
Entità controllante parzialmente partecipata nell'Unione

1.Gli Stati membri garantiscono che un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro sia soggetta all'imposta integrativa IIR per le sue entità costitutive a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.

2.Gli Stati membri garantiscono che, se un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro è un'entità costitutiva a bassa imposizione, essa sia soggetta all'imposta integrativa IIR, insieme alle sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nello stesso Stato membro per l'esercizio fiscale.

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le partecipazioni dell'entità controllante parzialmente partecipata sono interamente detenute, direttamente o indirettamente, da un'altra entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo e soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata per l'esercizio fiscale.

Articolo 8
Imputazione dell'imposta integrativa nell'ambito della regola di inclusione del reddito

1.L'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante per un'entità costitutiva a bassa imposizione a norma degli articoli 5, 6 e 7 è uguale all'imposta integrativa dell'entità costitutiva a bassa imposizione, calcolata a norma dell'articolo 26, moltiplicata per la quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per l'esercizio fiscale.

2.La quota imputabile dell'entità controllante nell'imposta integrativa per un'entità costitutiva a bassa imposizione è proporzionale alla partecipazione dell'entità controllante nel reddito dell'entità costitutiva a bassa imposizione.

3.Oltre all'importo imputato a un'entità controllante ai sensi del paragrafo 1, l'imposta integrativa IIR dovuta da un'entità controllante a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, include l'intero importo dell'imposta integrativa calcolata per tale entità controllante a norma dell'articolo 26.

Articolo 9
Meccanismo di compensazione della regola di inclusione del reddito

1.Se un'entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione attraverso un'altra entità controllante intermedia localizzata in uno Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo in cui è soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, è ridotta di un importo pari alla proporzione della quota imputabile dell'entità controllante intermedia sull'imposta integrativa dovuta dall'altra entità controllante intermedia.

2.Se un'entità controllante localizzata in uno Stato membro detiene una partecipazione in un'entità costitutiva a bassa imposizione attraverso un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo in cui è soggetta a una regola di inclusione del reddito qualificata per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa dovuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 7, paragrafo 1, è ridotta di un importo pari alla proporzione della quota imputabile dell'entità controllante sull'imposta integrativa dovuta dall'entità controllante parzialmente partecipata.

Articolo 10
Scelta di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata

1.Gli Stati membri possono scegliere di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata.

Se uno Stato membro in cui sono localizzate le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese sceglie di applicare un'imposta integrativa domestica qualificata, le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese in tale Stato membro sono soggette a tale imposta integrativa domestica per l'esercizio fiscale.

2.Se un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro e le sue entità costitutive a bassa imposizione, detenute direttamente o indirettamente, localizzate in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo sono soggette a un'imposta integrativa domestica qualificata per l'esercizio fiscale in detta giurisdizione, l'importo di un'eventuale imposta integrativa calcolata a norma dell'articolo 26 dovuta dall'entità controllante a norma degli articoli 5, 6 e 7 è ridotto, fino a zero, dell'importo dell'imposta integrativa dovuta da tali entità costitutive.

3.Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro i tre esercizi fiscali successivi, l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.

4.Gli Stati membri che scelgono di applicare un'imposta integrativa domestica notificano tale scelta alla Commissione entro i quattro mesi successivi all'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 11
Applicazione di un'UTPR all'intero gruppo multinazionale di imprese

Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata nella giurisdizione di un paese terzo che non applica una regola di inclusione del reddito qualificata, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate nell'Unione siano soggette, nello Stato membro in cui sono localizzate, a un'imposta integrativa per l'esercizio fiscale ("imposta integrativa UTPR") per l'importo imputato a detto Stato membro a norma dell'articolo 13.

Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all'imposta integrativa UTPR.

Articolo 12
Applicazione di un'UTPR nella giurisdizione UPE

Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione, gli Stati membri garantiscono che le sue entità costitutive localizzate in uno Stato membro siano soggette all'imposta integrativa UTPR per l'esercizio fiscale e per l'importo imputato a tale Stato membro a norma dell'articolo 13 per le sue entità costitutive a bassa imposizione localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione applichi una regola di inclusione del reddito qualificata.

Le entità costitutive che sono entità di investimento e fondi pensione non sono soggette all'imposta integrativa UTPR.

Articolo 13
Calcolo e imputazione dell'importo dell'imposta integrativa UTPR

1.L'importo dell'imposta integrativa UTPR imputato a uno Stato membro è calcolato moltiplicando l'imposta integrativa UTPR totale, determinata a norma del paragrafo 2, per la percentuale UTPR dello Stato membro, determinata a norma del paragrafo 5.

2.L'imposta integrativa UTPR totale per un dato esercizio fiscale è la somma dell'imposta integrativa di tutte le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale, determinata a norma dell'articolo 26, subordinatamente alle rettifiche di cui ai paragrafi 3 e 4.

3.L'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è pari a zero se, per l'esercizio fiscale, tale entità costitutiva a bassa imposizione è interamente detenuta direttamente dall'entità controllante capogruppo, o indirettamente attraverso una o più entità controllanti, localizzate:

(a)in uno Stato membro; o

(b)nella giurisdizione di un paese terzo ove è richiesto di applicare una regola di inclusione del reddito qualificata per l'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale.

4.Nel caso in cui non si applichi il paragrafo 3, l'imposta integrativa UTPR di un'entità costitutiva a bassa imposizione è ridotta dell'importo dell'imposta integrativa imputato a un'entità controllante localizzata nella giurisdizione di un paese terzo ove è richiesto di applicare una regola di inclusione del reddito qualificata per l'entità costitutiva.

5.La percentuale UTPR di uno Stato membro è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascun gruppo multinazionale di imprese, secondo la seguente formula:

ove:

(a)il numero di dipendenti nello Stato membro corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;

(b)il numero di dipendenti in tutte le giurisdizioni con un'UTPR qualificata corrisponde al numero totale di dipendenti di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale;

(c)il valore totale delle attività materiali nello Stato membro corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in detto Stato membro;

(d)il valore totale delle attività materiali in tutte le giurisdizioni con un'UTPR qualificata corrisponde alla somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate in una giurisdizione in cui vige un'UTPR qualificata per l'esercizio fiscale.

6.Il numero di dipendenti corrisponde al numero di dipendenti su una base equivalente tempo pieno di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione, compresi i contraenti indipendenti, a condizione che partecipino alle attività operative ordinarie dell'entità costitutiva.

Le attività materiali includono le attività materiali di tutte le entità costitutive localizzate nella pertinente giurisdizione ma non comprendono le disponibilità liquide o attività equivalenti, né le attività immateriali o finanziarie.

7.A una stabile organizzazione sono imputati i dipendenti le cui spese salariali sono incluse e le attività materiali che sono incluse in rendiconti finanziari separati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, rettificati conformemente all'articolo 17, paragrafo 2.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali detenute da un'entità d'investimento sono esclusi dagli elementi della formula.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali di un'entità fiscalmente trasparente sono esclusi dagli elementi della formula, a meno che non siano imputati alla stabile organizzazione o, in assenza di questa, alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione in cui è stata costituita l'entità fiscalmente trasparente.

8.In deroga al paragrafo 5, si ritiene che la percentuale UTPR di uno Stato membro per un gruppo multinazionale di imprese sia pari a zero per un esercizio fiscale, se detto Stato membro non ha riscosso dalle pertinenti entità costitutive l'importo dell'imposta integrativa UTPR che gli è stato imputato in un precedente esercizio fiscale.

Il numero di dipendenti e il valore contabile netto delle attività materiali delle entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro con una percentuale UTPR pari a zero per un esercizio fiscale sono esclusi dagli elementi della formula per l'imputazione dell'imposta integrativa UTPR totale al gruppo multinazionale di imprese per tale esercizio fiscale.

CAPO III
CALCOLO DEL REDDITO O DELLA PERDITA QUALIFICANTI

Articolo 14 
Determinazione del reddito o della perdita qualificanti

1.Il reddito o la perdita qualificanti di ciascuna entità costitutiva sono calcolati apportando gli aggiustamenti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 al reddito o alla perdita contabili netti dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per le transazioni infragruppo, come stabilito in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

2.Qualora non sia ragionevolmente possibile determinare il reddito o la perdita contabili netti di un'entità costitutiva sulla base del principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, il reddito o la perdita contabili netti dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale possono essere determinati, in deroga al paragrafo 1, utilizzando un altro principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato, a condizione che:

(a)la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base di tale altro principio contabile;

(b)le informazioni contenute nella contabilità finanziaria siano affidabili; e

(c)le differenze a lungo termine superiori a 1 000 000 EUR derivanti dall'applicazione di un particolare principio, che differisce dal principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a voci di reddito o spesa o transazioni, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per tale voce in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato.

Per principio contabile conforme si intende, in relazione a un'entità, una serie di principi contabili generalmente accettati approvati da un organismo contabile autorizzato nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità. A tal fine, per organismo contabile autorizzato si intende l'organismo avente autorità giuridica in una giurisdizione per prescrivere, stabilire o accettare principi contabili a fini di rendicontazione finanziaria.

3.Se un'entità controllante capogruppo non ha redatto il proprio bilancio consolidato in conformità a un principio contabile conforme di cui all'articolo 3, punto 6, il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo è aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.

Se un'entità controllante capogruppo non redige il bilancio consolidato, il bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo è quello che sarebbe stato redatto se l'entità controllante capogruppo fosse tenuta a redigere tale bilancio consolidato in conformità a:

(a)un principio contabile conforme; o

(b)un altro principio contabile a condizione che tale bilancio consolidato sia aggiustato per evitare distorsioni competitive rilevanti.

Qualora l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati determini una distorsione competitiva rilevante, il trattamento contabile di qualsiasi voce o transazione oggetto di tale principio o procedura è aggiustato per conformarsi al trattamento richiesto per la voce o la transazione in conformità ai principi internazionali di rendicontazione finanziaria.

Per distorsione competitiva rilevante si intende, per quanto riguarda l'applicazione di un principio o di una procedura specifici nell'ambito di un insieme di principi contabili generalmente accettati, una applicazione che comporta una variazione superiore al 10 % dei ricavi o a 75 000 000 EUR rispetto all'importo che sarebbe stato determinato applicando il principio o la procedura corrispondente.

Articolo 15
Aggiustamenti intesi a determinare il reddito o la perdita qualificanti

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"onere fiscale netto": l'ammontare netto delle seguenti voci:

i)imposte rilevanti maturate a titolo di spesa;

ii)attività fiscali differite attribuibili a una perdita per l'esercizio fiscale;

iii)imposte integrative domestiche qualificate maturate a titolo di spesa;

iv)imposte derivanti dalle disposizioni della presente direttiva; e

v)imposte di imputazione rimborsabili non qualificate maturate a titolo di spesa;

(b)"dividendo escluso": un dividendo o un'altra distribuzione ricevuta o accumulata in relazione a una partecipazione, ad eccezione di un dividendo o di un'altra distribuzione ricevuta o maturata in relazione a

i)una partecipazione in un'entità inferiore al 10 % (una "partecipazione di portafoglio") in relazione alla quale un'entità costitutiva ha diritto a tutti o sostanzialmente tutti i diritti agli utili, al capitale o alle riserve, indipendentemente dal fatto che l'entità costitutiva detenga la proprietà giuridica di tale portafoglio, per meno di un anno alla data della distribuzione; e

ii)una partecipazione in un'entità d'investimento soggetta a scelta a norma dell'articolo 41;

(c)"plusvalenze o minusvalenze escluse": un utile o una perdita netti, inclusi nel reddito o nella perdita contabili netti dell'entità costitutiva, derivanti da:

i)utili e perdite derivanti da variazioni del valore equo di una partecipazione, ad eccezione di una partecipazione di portafoglio;

ii)profitti o perdite relativi a una partecipazione inclusa nel metodo del patrimonio netto; e

iii)utili e perdite derivanti dalla cessione di una partecipazione, fatta eccezione per la cessione di una partecipazione di portafoglio;

(d)"utile o perdita inclusi nel metodo della rivalutazione": utile o perdita, maggiorati o ridotti di eventuali imposte rilevanti associate per l'esercizio fiscale, derivanti dall'applicazione di un metodo o di una prassi contabile che, in relazione a immobili, impianti e macchinari:

i)adegua periodicamente il valore contabile di tali beni al loro valore equo;

ii)registra le variazioni di valore nelle altre componenti di conto economico complessivo; e

iii)non riporta successivamente l'utile o la perdita maturati nelle altre componenti di conto economico complessivo nei profitti e perdite;

(e)"utile o perdita asimmetrici in valuta estera": un utile o una perdita in valuta estera che è

i)incluso nel calcolo del reddito imponibile o della perdita di un'entità costitutiva e imputabile alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;

ii)incluso nel calcolo del reddito o della perdita contabili netti di un'entità costitutiva e imputabile alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;

iii)incluso nel calcolo del reddito o della perdita contabili netti di un'entità costitutiva e imputabile alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera e la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva; e

iv)attribuibile alle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta estera e la valuta funzionale fiscale dell'entità costitutiva;

(f)"spesa non ammissibile per principio":

i)spese maturate dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle; e

ii)spese maturate dall'entità costitutiva per ammende e penali pari o superiori a 50 000 EUR o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il reddito o la perdita contabili netti dell'entità costitutiva;

(g)"errore di un esercizio precedente o cambiamento di principi contabili": una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale attribuibile a:

i)la correzione di un errore nella determinazione del reddito o della perdita contabili netti in un esercizio fiscale precedente che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti nell'esercizio fiscale precedente, a meno che tale correzione non comporti una diminuzione significativa di una passività per le imposte rilevanti in conformità alle disposizioni dell'articolo 24; e

ii)un cambiamento nei principi contabili che ha inciso sul reddito o sulle spese inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti;

(h)"oneri pensionistici maturati": la differenza tra l'importo della spesa incluso nel reddito o nella perdita contabili netti e l'importo versato a un fondo pensione per l'esercizio fiscale.

2.Il reddito o la perdita contabili netti di un'entità costitutiva sono adeguati dell'importo delle seguenti voci per determinarne il reddito o la perdita qualificanti:

(a)spese fiscali nette;

(b)dividendi esclusi;

(c)plusvalenze o minusvalenze escluse;

(d)utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;

(e)utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell'articolo 33;

(f)utili o perdite asimmetrici in valuta estera;

(g)spese non ammissibili per principio;

(h)errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili; e

(i)spese pensionistiche maturate.

3.Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'importo della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato riconosciuto a titolo di deduzione fiscale da un'entità costitutiva per un esercizio fiscale può essere dedotto dal reddito o dalla perdita contabili netti di tale entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti per lo stesso esercizio fiscale.

Se l'opzione dei pagamenti basati su azioni non è stata esercitata, l'importo della spesa per le remunerazioni in azioni che è stato dedotto dal reddito o dalla perdita contabili netti dell'entità costitutiva ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti per un esercizio fiscale è aggiunto nell'esercizio fiscale in cui l'opzione è scaduta.

Se una parte dell'importo della spesa per le retribuzioni in azioni è stata maturata nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva negli esercizi fiscali precedenti l'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, un importo pari alla differenza tra l'importo totale della spesa per le retribuzioni in azioni che è stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti nel corso di tali esercizi fiscali precedenti e l'importo totale della spesa per le retribuzioni in azioni che sarebbe stato dedotto per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti in tali esercizi fiscali precedenti, se la scelta fosse stata effettuata in tali esercizi fiscali, è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti dell'entità costitutiva per tale esercizio fiscale.

La scelta è effettuata conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, e si applica coerentemente a tutte le entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione per l'esercizio in cui è effettuata la scelta e per tutti gli esercizi fiscali successivi.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, l'importo della spesa per le retribuzioni in azioni non versato che supera le spese contabili maturate è incluso ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti dell'entità costitutiva.

4.Le transazioni tra entità costitutive localizzate in giurisdizioni diverse sono maggiorate dello stesso importo nella contabilità finanziaria delle entità costitutive e di un importo conforme al principio di libera concorrenza.

Una perdita derivante da una vendita o da un altro trasferimento di attività tra entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione è maggiorata di un importo conforme al principio di libera concorrenza.

5.I crediti d'imposta rimborsabili qualificati sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti di un'entità costitutiva. I crediti d'imposta rimborsabili che non soddisfano la definizione di credito d'imposta rimborsabile qualificato di cui all'articolo 3, punto 32, non sono considerati come reddito ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti di un'entità costitutiva.

6.All'atto della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, gli utili e le perdite relativi ad attività e passività che sono soggette a una contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore nel bilancio consolidato di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale possono essere determinati sulla base del principio di realizzazione per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti di tale entità costitutiva per lo stesso esercizio fiscale.

Gli utili o le perdite risultanti dall'applicazione della contabilizzazione del valore equo o della riduzione di valore in relazione a un'attività o a una passività sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti di un'entità costitutiva ai sensi del primo comma.

Il valore contabile di un'attività o di una passività ai fini della determinazione di un utile o di una perdita ai sensi del primo comma corrisponde al valore contabile nel momento in cui l'attività è stata acquisita o la passività è stata assunta, o al primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, a seconda di quale data sia posteriore.

La scelta è effettuata a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, e si applica alle attività e passività di tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione, a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione decida di limitare la scelta alle attività materiali delle entità costitutive o alle entità d'investimento.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è revocata, un importo pari alla differenza tra il valore equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio fiscale in cui è effettuata la revoca e il valore contabile dell'attività o della passività determinato in base alla scelta è incluso ai fini del calcolo del reddito o della perdita qualificanti delle entità costitutive.

7.All'atto della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, il reddito o la perdita qualificanti di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione derivante dalla cessione di beni immobili situati in tale giurisdizione da parte di detta entità costitutiva a terzi per un esercizio fiscale può essere adeguato come segue.

L'utile netto derivante dalla cessione di beni immobili di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta è compensato dall'eventuale perdita netta derivante dalla cessione di beni immobili di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta e nei quattro esercizi fiscali precedenti tale esercizio (il "periodo di cinque anni"). L'utile netto è compensato in primo luogo con l'eventuale perdita netta che si è verificata nel primo esercizio fiscale del periodo di cinque anni. L'eventuale importo residuo dell'utile netto è riportato e compensato dalle eventuali perdite nette che si sono verificate negli esercizi fiscali successivi del periodo di cinque anni.

L'eventuale importo residuo dell'utile netto che rimane dopo l'applicazione del secondo comma è ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti di ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione che ha realizzato un utile netto dalla cessione di beni immobili di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta. L'importo residuo dell'utile netto attribuito a un'entità costitutiva è un importo pari all'utile netto di tale entità costitutiva diviso per l'utile netto di tutte le entità costitutive.

Se nessuna entità costitutiva in una giurisdizione ha realizzato un utile netto dalla cessione di beni immobili di cui al primo comma nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, l'importo residuo dell'utile netto di cui al terzo comma è attribuito in parti uguali a ciascuna entità costitutiva in tale giurisdizione e ripartito uniformemente sul periodo di cinque anni per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti di ciascuna di tali entità costitutive.

Eventuali utili o perdite relativi agli esercizi fiscali precedenti l'anno della scelta sono soggetti ad adeguamenti a norma dell'articolo 28, paragrafo 1. La scelta è effettuata annualmente conformemente all'articolo 43, paragrafo 2.

8.Eventuali spese relative a un accordo di finanziamento secondo il quale uno o più membri di un gruppo multinazionale di imprese concedono crediti a uno o più altri membri dello stesso gruppo ("accordo di finanziamento infragruppo") non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti di un'entità costitutiva se si verificano le seguenti condizioni:

(a)l'entità costitutiva è localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione o in una giurisdizione che sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state sostenute dall'entità costitutiva;

(b)si può ragionevolmente prevedere che, per la durata dell'accordo di finanziamento infragruppo, l'importo delle spese che dovrebbero essere considerate per il calcolo del reddito o della perdita qualificanti aumenterebbe, senza comportare un aumento significativo del reddito imponibile dell'entità costitutiva;

(c)l'entità costitutiva è controparte di un accordo di finanziamento infragruppo ed è localizzata in una giurisdizione ad alta imposizione o in una giurisdizione che non sarebbe stata a bassa imposizione se le spese non fossero state sostenute dall'entità costitutiva.

9.Un'entità controllante capogruppo può scegliere di applicare il trattamento contabile consolidato al reddito, alla spesa, agli utili e alle perdite derivanti da transazioni fra entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione e incluse in un gruppo di consolidamento fiscale ai fini del calcolo del reddito o della perdita netti qualificanti di tali entità costitutive.

La scelta è effettuata a norma dell'articolo 43, paragrafo 1.

Nell'esercizio fiscale in cui la scelta è effettuata o revocata sono apportati opportuni aggiustamenti affinché le voci di reddito o perdita qualificanti non siano prese in considerazione più di una volta o omesse a seguito di tale scelta o revoca.

10.Una impresa di assicurazioni esclude dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti qualsiasi importo addebitato agli assicurati per le imposte versate dall'impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati. Un'impresa di assicurazioni include nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti tutti i rendimenti degli assicurati che non sono riflessi nel suo reddito o perdita contabili netti nella misura in cui il corrispondente aumento o diminuzione della passività nei confronti degli assicurati si riflette nel suo reddito o perdita contabili netti.

11.Un importo maturato a titolo di diminuzione del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni effettuate o dovute in relazione a uno strumento emesso da tale entità costitutiva conformemente ai requisiti prudenziali di regolamentazione (il "capitale aggiuntivo di classe uno") è considerato come una spesa nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti dell'entità.

Un importo riconosciuto come un aumento del patrimonio di un'entità costitutiva e che è il risultato di distribuzioni ricevute o che devono essere ricevute in relazione a un capitale aggiuntivo di classe uno detenuto dall'entità costitutiva è incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti dell'entità.

Articolo 16
Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"reddito del trasporto marittimo internazionale": il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività:

i)trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale, se tale trasporto non è effettuato per vie navigabili interne situate nella stessa giurisdizione, indipendentemente dal fatto che la nave sia di proprietà, in locazione o altrimenti a disposizione dell'entità costitutiva;

ii)locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale con un contratto di locazione di nave equipaggiata e armata;

iii)locazione di una nave adibita al trasporto di passeggeri o di merci nell'ambito del traffico internazionale, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, a un'altra entità costitutiva;

iv)partecipazione a un pool, a un'attività imprenditoriale comune o a un'agenzia operativa internazionale per il trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale; e

v)vendita di una nave di cui alla lettera a), a condizione che la nave sia stata detenuta per essere utilizzata dall'entità costitutiva per almeno un anno;

(b)"reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale": il reddito netto ottenuto da un'entità costitutiva a partire dalle seguenti attività, a condizione che tali attività siano svolte principalmente in relazione al trasporto di passeggeri o di merci per nave nell'ambito del traffico internazionale:

i)locazione di una nave, sulla base di un contratto di locazione a scafo nudo, ad un'altra impresa di trasporto marittimo che non sia un'entità costitutiva, a condizione che la locazione non superi i tre anni;

ii)contratti di noleggio di spazio di carico;

iii)vendita di biglietti emessi da altre imprese di trasporto marittimo per la tratta nazionale di un viaggio internazionale;

iv)locazione e stoccaggio a breve termine di container o spese di detenzione per il ritorno tardivo dei container;

v)prestazione di servizi ad altre imprese di trasporto marittimo da parte di ingegneri, personale addetto alla manutenzione, addetti al trasporto merci, personale addetto alla ristorazione e personale addetto ai servizi alla clientela; e

vi)reddito da investimenti, quando l'investimento che genera il reddito è effettuato come parte integrante dell'esercizio dell'attività di gestione delle navi nell'ambito del traffico internazionale.

2.Il reddito del trasporto marittimo internazionale e il reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva sono esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti, a condizione che l'entità costitutiva dimostri che la gestione strategica o commerciale di tutte le navi interessate è effettivamente esercitata all'interno della giurisdizione in cui l'entità costitutiva è localizzata.

3.Se il calcolo del reddito del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale di un'entità costitutiva comporta una perdita, tale perdita è esclusa dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti dell'entità costitutiva.

4.Nella misura in cui il totale del reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione supera il 50 % del totale del reddito del trasporto marittimo internazionale, l'eccedenza di reddito è inclusa nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti.

5.I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano direttamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale di cui al paragrafo 1 sono imputati a tali attività ai fini del calcolo del reddito netto del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio netto qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva.

I costi sostenuti da un'entità costitutiva che derivano indirettamente dalle sue attività di trasporto marittimo internazionale e dalle attività accessorie qualificate di trasporto marittimo internazionale di cui al paragrafo 1 sono imputati a tali attività ai fini del calcolo del reddito netto del trasporto marittimo internazionale e del reddito accessorio netto qualificato del trasporto marittimo internazionale dell'entità costitutiva sulla base dei ricavi ottenuti da tali attività in proporzione ai ricavi totali.

6.Nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti non sono presi in considerazione tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da un'entità costitutiva che sono imputati al reddito del trasporto marittimo internazionale o al reddito accessorio qualificato del trasporto marittimo internazionale conformemente al paragrafo 5.

Articolo 17
Ripartizione del reddito o della perdita qualificanti tra un'entità principale e
una stabile organizzazione

1.Se un'entità costitutiva è una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, lettere a), b) o c), il suo reddito o la sua perdita contabili netti è rappresentato dal reddito o dalla perdita netti che figurano nella sua contabilità finanziaria separata.

Se una stabile organizzazione non dispone di una contabilità finanziaria separata, il suo reddito o perdita contabili netti sono rappresentati dall'importo che sarebbe stato indicato nella sua contabilità finanziaria separata se questa fosse stata elaborata su base autonoma e conformemente al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

2.Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 10, lettera a) o b), il suo reddito o la sua perdita contabili netti sono adeguati per riflettere solo le voci di reddito e di spesa ad essa attribuibili conformemente alla convenzione fiscale o al diritto interno applicabili della giurisdizione in cui è localizzata, indipendentemente dall'ammontare del reddito soggetto a imposta e dall'importo delle spese deducibili in tale giurisdizione.

Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 10, lettera c), il suo reddito o la sua perdita contabili netti sono adeguati per riflettere solo le voci di reddito e di spesa che le sarebbero state attribuibili conformemente all'articolo 7 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE 13 .

3.Se un'entità costitutiva soddisfa la definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 3, punto 10, lettera d), il suo reddito o la sua perdita contabili netti sono calcolati sulla base delle voci di reddito esenti nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale e attribuibili alle operazioni effettuate al di fuori di tale giurisdizione e alle voci di spesa che non sono deducibili a fini fiscali nella giurisdizione in cui è ubicata l'entità principale e che sono attribuibili a tali operazioni al di fuori di tale giurisdizione.

4.Il reddito o la perdita contabili netti di una stabile organizzazione non sono presi in considerazione nel determinare il reddito o la perdita qualificanti dell'entità principale.

5.Se una perdita qualificante di una stabile organizzazione è considerata come una spesa dell'entità principale nel calcolo del suo reddito imponibile nazionale e non è compensata con il reddito imponibile nazionale della stabile organizzazione e dell'entità principale, tale perdita qualificante è considerata una spesa dell'entità principale ai fini del calcolo del reddito o perdita qualificanti di quest'ultima.

In deroga al paragrafo 4, il reddito qualificante che è successivamente percepito dalla stabile organizzazione è considerato reddito qualificante dell'entità principale fino a concorrenza dell'importo della perdita qualificante precedentemente considerata come spesa dell'entità principale ai sensi del primo comma.

Articolo 18
Attribuzione e calcolo del reddito o della perdita qualificanti di un'entità trasparente
a fini fiscali

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un'entità costitutiva che è un'entità trasparente a fini fiscali è ridotto dell'importo attribuibile ai suoi proprietari che non fanno parte del gruppo multinazionale di imprese e che detengono la loro partecipazione in tale entità trasparente a fini fiscali direttamente o tramite una o più entità totalmente trasparenti a fini fiscali, a meno che:

(a)l'entità trasparente a fini fiscali sia un'entità controllante capogruppo; o

(b)l'entità trasparente a fini fiscali sia detenuta, direttamente o tramite una o più entità totalmente trasparenti a fini fiscali, da un'entità controllante capogruppo.

2.Il reddito o la perdita contabili netti di una entità costitutiva che è un'entità trasparente a fini fiscali sono ridotti del reddito o della perdita contabili netti attribuiti a un'altra entità costitutiva.

3.Se un'entità trasparente a fini fiscali svolge in tutto o in parte la propria attività attraverso una stabile organizzazione, il suo reddito o la sua perdita contabili netti che rimangono dopo l'applicazione del paragrafo 1 è attribuito a tale stabile organizzazione conformemente all'articolo 17.

4.Se un'entità totalmente trasparente a fini fiscali non è l'entità controllante capogruppo, il reddito o la perdita contabili netti dell'entità trasparente a fini fiscali che rimangono dopo l'applicazione del paragrafo 3 è attribuito all'entità costitutiva proprietaria conformemente alla sua partecipazione nell'entità trasparente a fini fiscali.

5.Se un'entità ibrida inversa o un'entità totalmente trasparente a fini fiscali è l'entità controllante capogruppo, il reddito o la perdita contabili netti dell'entità trasparente a fini fiscali che rimangono dopo l'applicazione del paragrafo 3 è attribuito all'entità ibrida inversa o all'entità totalmente trasparente a fini fiscali.

Per entità ibrida inversa si intende un'entità trasparente a fini fiscali che non è considerata fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.

6.I paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati separatamente in relazione a ciascuna partecipazione nell'entità trasparente a fini fiscali.

CAPO IV
CALCOLO DELLE IMPOSTE RILEVANTI AGGIUSTATE

Articolo 19 
Imposte rilevanti

1.Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono:

(a)imposte maturate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;

(b)imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;

(c)imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale; e

(d)imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.

2.Le imposte rilevanti di un'entità costitutiva non comprendono:

(a)l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a una norma sull'inclusione del reddito qualificato;

(b)l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;

(c)imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di una UTPR qualificata;

(d)l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata; e

(e)imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.

3.Le imposte rilevanti relative a profitti o perdite netti derivanti dalla cessione di beni immobili di cui all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, nell'esercizio fiscale in cui è effettuata la scelta, sono escluse dal calcolo dell'aggiustamento delle imposte rilevanti.

Articolo 20
Aggiustamento delle imposte rilevanti

1.L'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale è effettuato aggiustando la somma degli oneri fiscali maturati nel suo reddito o nella sua perdita contabili netti in relazione alle imposte contemplate per l'esercizio fiscale:

(a)dell'importo netto delle sue maggiorazioni e riduzioni delle imposte rilevanti per l'esercizio fiscale di cui ai paragrafi 2 e 3;

(b)dell'importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti di cui all'articolo 21; e

(c)di qualsiasi aumento o diminuzione delle imposte rilevanti maturate nel patrimonio o nelle altre componenti di conto economico complessivo relative a importi inclusi nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti che saranno assoggettati a imposizione.

2.Le maggiorazioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:

(a)l'importo delle imposte rilevanti maturato come spesa nell'utile prima dell'imposizione nella contabilità finanziaria;

(b)l'importo dell'attività fiscale differita di perdita qualificante utilizzato a norma dell'articolo 22, paragrafo 3;

(c)l'importo delle imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta precedentemente esclusa a norma del paragrafo 3, lettera d), versate per l'esercizio fiscale; e

(d)l'importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali.

3.Le riduzioni delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per l'esercizio fiscale comprendono:

(a)l'importo degli oneri fiscali in relazione al reddito escluso dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti a norma del capo III;

(b)l'importo del credito o del rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato che non era maturato a titolo di riduzione degli oneri fiscali;

(c)l'importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato;

(d)l'importo degli oneri fiscali che si riferisce a una posizione fiscale incerta; e

(e)l'importo degli oneri fiscali che si prevede non saranno pagati entro tre anni dalla fine dell'esercizio fiscale.

4.Ai fini del calcolo dell'aggiustamento delle imposte rilevanti, se l'importo dell'imposta rilevante è descritto in più punti nei paragrafi da 1 a 3, esso è considerato una sola volta.

5.Se, per un esercizio fiscale, vi è una perdita qualificante netta in una giurisdizione e l'importo delle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento per tale giurisdizione è negativo e inferiore a un importo pari alla perdita qualificante netta moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta ("aggiustamento previsto delle imposte rilevanti"), l'importo pari alla differenza tra l'importo delle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento e l'importo previsto delle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento è considerato un'imposta integrativa aggiuntiva per tale esercizio fiscale. L'importo dell'imposta integrativa aggiuntiva è attribuito a ciascuna entità costituiva nella giurisdizione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 21
Importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a) "oneri maturati non ammissibili": la variazione degli oneri fiscali differiti maturati nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva che si riferisce a una posizione fiscale incerta e a distribuzioni da parte di un'entità costitutiva;

(b)"oneri maturati non dichiarati": l'aumento di una passività fiscale differita maturata nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale che si prevede non sarà pagato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 7 che l'entità costitutiva che ha presentato la dichiarazione sceglie di non includere nell'importo totale degli adeguamenti fiscali differiti per tale esercizio fiscale.

2.Se l'aliquota d'imposta nazionale in una giurisdizione è inferiore all'aliquota minima effettiva d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6.

Se l'aliquota d'imposta nazionale in una giurisdizione è superiore all'aliquota minima d'imposta, l'importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti da aggiungere all'aggiustamento delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva per un esercizio fiscale a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), è l'onere fiscale differito maturato nella sua contabilità finanziaria in relazione alle imposte rilevanti ricalcolate all'aliquota minima fiscale, fatti salvi gli aggiustamenti di cui ai paragrafi da 3 a 6.

3.L'importo totale degli aggiustamenti fiscali differiti è aumentato:

(a)dell'importo degli oneri maturati non ammissibili o degli oneri maturati non dichiarati versato nel corso dell'esercizio fiscale; e

(b)dell'importo della passività fiscale differita recuperata, determinata in un esercizio fiscale precedente, che è stata versata nel corso dell'esercizio fiscale.

4.Se, per un esercizio fiscale, un'attività fiscale differita di perdita non è accumulata nella contabilità finanziaria perché i criteri di rilevazione non sono soddisfatti, l'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito è ridotto dell'importo che avrebbe ridotto l'importo complessivo dell'aggiustamento fiscale differito se fosse stata maturata un'attività fiscale differita di perdita per l'esercizio fiscale.

5.L'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito non comprende:

(a)l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alle voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti a norma del capo III;

(b)l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione a oneri maturati non ammissibili e a oneri maturati non dichiarati;

(c)l'importo corrispondente all'impatto dell'aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita;

(d)l'importo degli oneri fiscali differiti derivanti da una nuova valutazione in relazione a una variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile; e

(e)l'importo degli oneri fiscali differiti in relazione alla generazione e all'utilizzo di crediti d'imposta.

6.Se un'attività fiscale differita, attribuibile a una perdita qualificante di un'entità costitutiva, è stata maturata per un esercizio fiscale ad un tasso inferiore all'aliquota minima, essa può essere ricalcolata all'aliquota minima nello stesso esercizio fiscale.

Se un'attività fiscale differita è aumentata a norma del primo comma, l'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito è ridotto di conseguenza.

7.Una passività fiscale differita non versata o stornata nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.

L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del quinto esercizio fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

8.In deroga al paragrafo 7, se una passività fiscale differita che non è versata entro i cinque anni successivi costituisce un'eccezione al recupero spettante, essa non è recuperata. Un'eccezione al recupero spettante è un importo degli oneri fiscali maturati attribuibile alle variazioni delle passività fiscali differite associate in relazione alle seguenti voci:

(a)indennità per il recupero dei costi su attività materiali;

(b)costo di una licenza o di un accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'utilizzo di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comporta investimenti significativi in attività materiali;

(c)spese di ricerca e sviluppo;

(d)spese di smantellamento e bonifica;

(e)contabilizzazione al valore equo degli utili netti non realizzati;

(f)utili netti sui cambi di valuta estera;

(g)riserve di assicurazione e costi di acquisizione differiti delle polizze assicurative;

(h)utili derivanti dalla vendita di attività materiali localizzate nella stessa giurisdizione dell'entità costitutiva che sono reinvestiti in attività materiali nella stessa giurisdizione; e

(i)importi supplementari maturati a seguito di modifiche del principio contabile con riguardo alle voci elencate alle lettere da a) a h).

Articolo 22
Regime opzionale della perdita qualificante    

1.In deroga all'articolo 21, un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può optare per una perdita qualificante per una giurisdizione in base alla quale è determinata un'attività fiscale differita di perdita qualificante per ciascun esercizio fiscale in cui vi è una perdita netta qualificante nella giurisdizione. A tal fine l'attività fiscale differita di perdita qualificante è pari alla perdita netta qualificante per un esercizio fiscale per la giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima.

Il regime opzionale della perdita qualificante non è possibile per una giurisdizione con un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile di cui all'articolo 38.

2.L'attività fiscale differita di perdita qualificante determinata a norma del paragrafo 1 è utilizzata in qualsiasi esercizio fiscale successivo in cui vi sia un reddito netto qualificante per la giurisdizione per un importo pari al reddito netto qualificante moltiplicato per l'aliquota minima o, se inferiore, per l'importo dell'attività fiscale differita di perdita qualificante che sia disponibile.

3.L'attività fiscale differita di perdita qualificante è ridotta dell'importo utilizzato per un esercizio fiscale e il saldo è riportato agli esercizi successivi.

4.In caso di revoca del regime opzionale della perdita qualificante, qualsiasi attività fiscale differita di perdita qualificante rimanente è ridotta a zero a decorrere dal primo giorno del primo esercizio fiscale in cui il regime opzionale della perdita qualificante non è più applicabile.

5.Il regime opzionale della perdita qualificante è presentato con la prima dichiarazione sull'imposta integrativa del gruppo multinazionale di imprese che include la giurisdizione per la quale è effettuata l'opzione.

6.Se un'entità trasparente a fini fiscali che è l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese opta per il regime opzionale di perdita qualificante a norma del presente articolo, l'attività fiscale differita di perdita qualificante è calcolata con riferimento alla perdita qualificante dell'entità trasparente a fini fiscali dopo la riduzione a norma dell'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 23
Attribuzione specifica delle imposte rilevanti sostenute da determinati tipi
di entità costitutive

1.A una stabile organizzazione è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificanti della stabile organizzazione.

2.A un'entità costitutiva proprietaria è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria di un'entità totalmente trasparente a fini fiscali e che si riferiscono al reddito o alla perdita qualificante di un'entità costitutiva proprietaria a norma dell'articolo 18, paragrafo 4.

3.A un'entità costitutiva è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie dirette o indirette nell'ambito di un regime fiscale delle società controllate estere, nella misura in cui tali imposte contemplate si riferiscono al reddito o alla perdita qualificanti dell'entità costitutiva.

4.A un'entità costitutiva che è un'entità ibrida è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti incluse nella contabilità finanziaria dell'entità costitutiva proprietaria e che si riferiscono al reddito qualificante dell'entità ibrida.

Un'entità ibrida è un'entità considerata come una persona distinta ai fini dell'imposta sul reddito nella giurisdizione in cui è localizzata, ma come fiscalmente trasparente nella giurisdizione in cui è localizzato il suo proprietario.

5.A un'entità costitutiva che ha effettuato una distribuzione nel corso dell'esercizio fiscale è attribuito l'importo di tutte le imposte rilevanti maturate nella contabilità finanziaria delle sue entità costitutive proprietarie in tali distribuzioni.

6.Un'entità costitutiva cui sono state attribuite imposte rilevanti a norma dei paragrafi 3 e 4 in relazione al reddito passivo include tali imposte in un importo pari alle imposte rilevanti attribuite per tale reddito passivo.

In deroga al primo comma, l'entità costitutiva include l'importo risultante dalla moltiplicazione della percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione per l'importo del reddito passivo dell'entità costitutiva che è incluso in un regime di imposizione delle società controllate estere o in una norma di trasparenza fiscale se il risultato è inferiore all'importo determinato a norma del primo comma. Ai fini del presente comma, la percentuale di imposta integrativa relativa alla giurisdizione è determinata indipendentemente dalle imposte rilevanti sostenute in relazione a tale reddito passivo dall'entità costitutiva proprietaria.

Le imposte rilevanti dell'entità costitutiva proprietaria sostenute in relazione al reddito passivo che rimane dopo l'applicazione del presente paragrafo non sono attribuite a norma dei paragrafi 3 e 4.

Ai fini del presente paragrafo, per reddito passivo si intendono le seguenti voci di reddito nella misura in cui sono state assoggettate a imposizione nel quadro di un regime fiscale delle società controllate estere o perché l'entità che paga tali redditi è considerata un'entità ibrida:

(a)un dividendo o equivalente a dividendo;

(b)interessi o equivalenti a interessi;

(c)canoni di locazione;

(d)canoni (royalties);

(e)rendite; o

(f)utili netti da beni immobili di un tipo che produce reddito di cui alle lettere da a) a e).

7.Se il reddito qualificante di una stabile organizzazione è considerato il reddito qualificante dell'entità principale conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, tutte le imposte rilevanti dovute nella giurisdizione in cui è localizzata la stabile organizzazione e associate a tale reddito sono considerate come imposte rilevanti dell'entità principale per un importo non superiore a tale reddito moltiplicato per l'aliquota fiscale nazionale più elevata sul reddito ordinario nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità principale.

Articolo 24
Aggiustamenti successivi alla dichiarazione e variazioni dell'aliquota fiscale

1.Se un'entità costitutiva registra un aggiustamento delle imposte rilevanti nella sua contabilità finanziaria di un esercizio fiscale precedente, tale aggiustamento è considerato un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui l'aggiustamento è effettuato, a meno che esso non si riferisca a un esercizio fiscale in cui si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti per la giurisdizione.

Se si verifica una diminuzione delle imposte rilevanti incluse nelle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento dell'entità costitutiva per un esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per tale esercizio fiscale sono ricalcolate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, riducendo le imposte rilevanti soggette all'aggiustamento dell'importo della diminuzione di tali imposte. Il reddito qualificante per l'esercizio fiscale e gli eventuali esercizi fiscali pertinenti è aggiustato di conseguenza.

All'atto della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, una diminuzione delle imposte rilevanti che è ininfluente può essere considerata come un aggiustamento delle imposte rilevanti nell'esercizio fiscale in cui è effettuato l'aggiustamento. Una diminuzione ininfluente delle imposte rilevanti è una diminuzione inferiore a 1 000 000 EUR delle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento determinate per la giurisdizione per l'esercizio fiscale in questione.

2.Se l'aliquota fiscale nazionale applicabile è ridotta al di sotto dell'aliquota minima d'imposta e tale riduzione comporta un onere fiscale differito, l'importo di tale onere fiscale differito è considerato come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti considerate a norma degli articoli 1920 per un esercizio fiscale precedente.

3.Se un onere fiscale differito è stato considerato ad un'aliquota inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta applicabile è successivamente aumentata, l'importo dell'onere fiscale differito derivante da tale aumento è considerato al momento del pagamento come un aggiustamento della passività dell'entità costitutiva per le imposte rilevanti richieste per un esercizio fiscale precedente conformemente agli articoli 19 e 20.

L'aggiustamento di cui al primo comma non supera un importo pari al ricalcolo dell'onere fiscale differito all'aliquota minima.

4.Se più di 1 000 000 EUR dell'importo maturato da un'entità costitutiva a titolo di onere fiscale e incluso nell'aggiustamento delle imposte rilevanti per un esercizio fiscale non è versato entro tre anni dalla fine di tale esercizio, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa per l'esercizio fiscale in cui l'importo non pagato è stato richiesto come imposta rilevante sono ricalcolate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, escludendo tale importo non versato dalle imposte rilevanti soggette ad aggiustamento.

CAPO V
CALCOLO DELL
'ALIQUOTA EFFETTIVA D'IMPOSTA E DELL'IMPOSTA INTEGRATIVA

Articolo 25 
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta

1.L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante, secondo la seguente formula:

dove le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive corrispondono alla somma delle imposte rilevanti aggiustate di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione determinate a norma del capo IV.

2.Il reddito netto qualificante delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per un dato esercizio fiscale è determinato secondo la seguente formula:

dove:

(a)il reddito qualificante delle entità costitutive corrisponde alla somma del reddito qualificante di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinato a norma del capo III, tenendo conto se del caso dell'esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale ai sensi dell'articolo 16;

(b)le perdite qualificanti delle entità costitutive corrispondono alla somma delle perdite qualificanti di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione, determinate a norma del capo III.

3.Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o perdita qualificante delle entità costitutive che sono entità d'investimento sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta a norma del paragrafo 1, e dal calcolo del reddito netto qualificante a norma del paragrafo 2.

4.L'aliquota effettiva d'imposta delle entità costitutive apolidi localizzate in una data giurisdizione è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta delle entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione.

Articolo 26 
Calcolo dell'imposta integrativa

1.Se l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui sono localizzate le entità costitutive è inferiore all'aliquota minima d'imposta per un dato esercizio fiscale, il gruppo multinazionale di imprese calcola l'imposta integrativa per ognuna delle sue entità costitutive aventi un reddito qualificante compreso nel calcolo del reddito netto qualificante di tale giurisdizione separatamente. L'imposta integrativa è calcolata su base giurisdizionale.

2.La percentuale dell'imposta integrativa per una data giurisdizione per un dato esercizio fiscale è calcolata secondo la seguente formula:

dove l'aliquota effettiva d'imposta corrisponde all'aliquota calcolata conformemente all'articolo 25.

3.L'imposta integrativa giurisdizionale per un dato esercizio fiscale è calcolata secondo la seguente formula:

dove:

(a)l'imposta integrativa aggiuntiva corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell'articolo 28;

(b)l'imposta integrativa domestica corrisponde all'importo dell'imposta determinato a norma dell'articolo 10.

4.Gli utili in eccesso per la giurisdizione per l'esercizio fiscale di cui al paragrafo 3 sono calcolati secondo la seguente formula:

dove:

(a)il reddito netto qualificante corrisponde al reddito determinato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

(b)l'esclusione del reddito in base alla sostanza corrisponde all'importo determinato a norma dell'articolo 27.

Ai fini del presente paragrafo, per utili in eccesso s'intende un importo pari alla differenza fra il reddito netto qualificante delle entità costitutive calcolato al livello della giurisdizione nella quale le entità costitutive sono localizzate e l'esclusione del reddito in base alla sostanza di tali entità costitutive nella stessa giurisdizione.

5.L'imposta integrativa di un'entità costitutiva per un dato esercizio fiscale è calcolata secondo la seguente formula:

dove:

(a)il reddito qualificante di un'entità costitutiva corrisponde al reddito determinato a norma del capo III;

(b)il reddito qualificante totale di tutte le entità costitutive corrisponde alla somma del reddito qualificante delle entità costitutive.

6.Se l'imposta integrativa giurisdizionale risulta dal ricalcolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, e vi è una perdita netta qualificante nella giurisdizione per l'esercizio fiscale, l'imposta integrativa è imputata a ciascuna entità costitutiva utilizzando la formula di cui al paragrafo 5, sulla base del reddito qualificante delle entità costitutive negli esercizi fiscali per i quali si eseguono i ricalcoli a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

7.L'imposta integrativa delle entità costitutive apolidi localizzate in una data giurisdizione è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'imposta integrativa di tutte le altre entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione.

Articolo 27
Esclusione del reddito in base alla sostanza

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"dipendenti ammissibili": i dipendenti impiegati a tempo pieno o a tempo parziale di un'entità costitutiva e i contraenti esterni che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale di imprese sotto la direzione e il controllo dello stesso;

(b)"spese salariali ammissibili": le spese per indennità dei dipendenti, inclusi stipendi, salari e altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, quali assicurazione sanitaria e contributi pensionistici, imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonché contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro;

(c)"attività materiali ammissibili":

i)proprietà, impianti e attrezzature localizzate in detta giurisdizione;

ii)risorse naturali localizzate in detta giurisdizione;

iii)il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate in detta giurisdizione; e

iv)licenza o accordo analogo da parte di un'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali.

2.A meno che l'entità che presenta la dichiarazione di un gruppo multinazionale di imprese scelga di non applicare l'esclusione del reddito in base alla sostanza, il reddito netto qualificante per una data giurisdizione è ridotto, ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, di un importo pari alla somma dell'esclusione in base alle spese salariali e dell'esclusione in base alle attività materiali per ciascuna entità costitutiva localizzata nella giurisdizione.

3.L'esclusione in base alle spese salariali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % delle sue spese salariali ammissibili per i dipendenti ammissibili che esercitano attività per il gruppo multinazionale di imprese in detta giurisdizione, fatta eccezione per le spese salariali ammissibili

(a)capitalizzate e incluse nella base di esclusione delle attività materiali ammissibili; e

(b)imputabili a un reddito escluso a norma dell'articolo 16.

Si presume che i dipendenti ammissibili siano localizzati nella giurisdizione in cui eseguono le attività per il gruppo multinazionale di imprese.

4.L'esclusione in base alle attività materiali di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione è pari al 5 % del valore contabile delle attività materiali ammissibili localizzate nella giurisdizione, fatta eccezione per:

(a)il valore contabile della proprietà, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento;

(b)il valore contabile delle attività materiali utilizzate per generare il reddito escluso a norma dell'articolo 16.

5.Ai fini del paragrafo 4, il valore contabile delle attività materiali ammissibili corrisponde alla media del valore contabile delle attività materiali ammissibili all'inizio e alla fine dell'esercizio fiscale, maturato nel bilancio dell'entità controllante capogruppo, eventualmente ridotto di svalutazione, ammortamento, esaurimento accumulati ed eventualmente incrementato dell'importo imputabile alla capitalizzazione delle spese salariali.

6.Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di un'entità costitutiva che è una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, a condizione che siano localizzate nella stessa giurisdizione della stabile organizzazione.

Le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono prese in considerazione dall'entità principale.

Nel caso in cui il reddito di una stabile organizzazione sia stato escluso a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 36, paragrafo 5, le spese salariali ammissibili e le attività materiali ammissibili di tale stabile organizzazione sono escluse nella stessa proporzione dal calcolo di cui al presente articolo per il gruppo multinazionale di imprese.

7.Le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili sostenute dall'entità fiscalmente trasparente e le relative attività materiali ammissibili di sua proprietà che non sono imputate ai sensi del paragrafo 6 sono imputate:

(a)alle entità costitutive partecipanti in un'entità fiscalmente trasparente, in proporzione all'importo a essi imputato a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione delle entità costitutive proprietarie; e

(b)all'entità fiscalmente trasparente se corrisponde all'entità controllante capogruppo, ridotte in proporzione al reddito escluso dal calcolo del reddito qualificante dell'entità fiscalmente trasparente a norma dell'articolo 36, paragrafi, 1 e 2, a condizione che i dipendenti ammissibili e le attività materiali ammissibili siano localizzati nella giurisdizione dell'entità fiscalmente trasparente.

Tutte le altre spese salariali ammissibili e attività materiali ammissibili dell'entità fiscalmente trasparente sono escluse dai calcoli dell'esclusione del reddito in base alla sostanza del gruppo multinazionale di imprese.

8.L'esclusione del reddito in base alla sostanza delle entità costitutive apolidi localizzate in una giurisdizione è calcolata, per ciascun esercizio fiscale, separatamente dall'esclusione del reddito in base alla sostanza di tutte le altre entità costitutive localizzate nella stessa giurisdizione.

9.L'esclusione del reddito in base alla sostanza ai sensi del presente articolo non include l'esclusione basata sulle spese salariali e l'esclusione basata sulle attività materiali delle entità d'investimento.

Articolo 28
Imposta integrativa aggiuntiva

1.Nel caso in cui, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 7, dell'articolo 24, paragrafi 1 e 4 nonché dell'articolo 38, paragrafo 5, un aggiustamento delle imposte rilevanti o del reddito o delle perdita qualificanti comporti il ricalcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa del gruppo multinazionale di imprese per l'esercizio fiscale precedente, l'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa sono ricalcolate conformemente a quanto disposto agli articoli da 25 a 27. L'eventuale importo di un'imposta integrativa incrementale derivante da tale ricalcolo è trattato come un'imposta integrativa aggiuntiva ai fini dell'articolo 25, paragrafo 3, per l'esercizio durante il quale è stato effettuato il ricalcolo.

2.Se il ricalcolo a norma del paragrafo 1 comporta un'imposta integrativa aggiuntiva e si registra una perdita netta qualificante per la giurisdizione, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tali entità costitutive ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 5 e 6, divisa per l'aliquota minima d'imposta.

3.Nel caso in cui, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, è dovuta una imposta integrativa aggiuntiva, il reddito qualificante di ciascun'entità costitutiva localizzata nella giurisdizione è di importo pari all'imposta integrativa imputata a tale entità costitutiva divisa per l'aliquota minima d'imposta. L'imputazione è effettuata su base forfettaria, per ciascun'entità costitutiva, secondo la seguente formula:

L'imposta integrativa aggiuntiva è imputata unicamente alle entità costitutive che registrano un importo di imposte rilevanti aggiustate inferiore a zero e inferiore al reddito o alla perdita qualificanti di tali entità costitutive moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

4.Se a un'entità costituiva è imputata un'imposta integrativa aggiuntiva a norma del presente articolo, essa è considerata un'entità costituiva a bassa imposizione ai fini del capo II.

Articolo 29 
Esclusione de minimis

1.In deroga agli articoli da 25 a 28, al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta dalle entità costitutive localizzate in una giurisdizione è pari a zero per un dato esercizio fiscale se, per tale esercizio fiscale:

(a)gli utili qualificanti medi delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione sono inferiori a 10 milioni di EUR; e

(b)il reddito o la perdita qualificanti medi in detta giurisdizione è una perdita o è inferiore a un milione di EUR.

La scelta è effettuata con cadenza annuale conformemente all'articolo 43, paragrafo 2.

2.Gli utili qualificanti medi o il reddito o la perdita qualificanti medi di cui al paragrafo 1 corrispondono alla media degli utili qualificanti o del reddito o delle perdita qualificanti delle entità costitutive localizzate nella giurisdizione per l'esercizio fiscale e i due esercizi fiscali precedenti.

Se non vi sono entità costitutive localizzate nella giurisdizione con utili qualificanti o una perdita qualificante nel primo o nel secondo esercizio fiscale precedente, tali esercizi fiscali sono esclusi dal calcolo degli utili qualificanti medi o del reddito o della perdita qualificanti di detta giurisdizione.

3.Gli utili qualificanti delle entità costitutive localizzate in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrispondono alla somma degli utili delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione, ridotti o aumentati degli eventuali aggiustamenti effettuati a norma del capo III.

4.Il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva localizzata in una giurisdizione per un dato esercizio fiscale corrisponde al reddito o alla perdita qualificanti netti di detta giurisdizione calcolati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

5.L'esclusione de minimis non è applicabile alle entità costitutive apolidi e alle entità d'investimento. Gli utili e il reddito qualificanti di tali entità sono esclusi dal calcolo dell'esclusione de minimis.

Articolo 30
Entità costitutive partecipate in via minoritaria

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"entità costitutiva partecipata in via minoritaria": un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore;

(b)"entità controllante partecipata in via minoritaria": un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria;

(c)"sottogruppo partecipato in via minoritaria": un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e

(d)"entità controllata partecipata in via minoritaria": un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria.

2.Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa a norma dei capi da III a VII relativamente a un sottogruppo partecipato in via minoritaria si applica come se ogni sottogruppo partecipato in via minoritaria fosse un gruppo multinazionale di imprese.

Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificanti dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale d'imprese calcolata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

3.L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che non fa parte di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono calcolate a livello di entità a norma dei capi da III a VII.

Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificanti dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale d'imprese calcolata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.

Il presente articolo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.

CAPO VI
NORME SPECIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DI IMPRESE E PER LE STRUTTURE DI HOLDING

Articolo 31
Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"fusione": tutti gli accordi in cui:

i)tutte o sostanzialmente tutte le entità di due gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o

ii)un'entità che non fa parte di un gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo;

(b)"scissione": tutti gli accordi in cui le entità di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante.

2.Nel caso in cui due o più gruppi si fondano per costituire un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sia raggiunta per tale esercizio se la somma degli utili inclusi nei rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 milioni di EUR.

3.Se un'entità che non fa parte del gruppo ("entità target") si fonde con un'entità o gruppo ("acquirente") nell'esercizio fiscale e né l'entità target, né l'acquirente abbiano bilanci consolidati negli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese sia raggiunta per tale esercizio se la somma degli utili inclusi nei rispettivi bilanci o bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 milioni di EUR.

4.Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un "gruppo scisso"), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso se presenta:

(a)ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di EUR nel primo esercizio fiscale successivo alla scissione; e

(b)ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di EUR in almeno due degli esercizi fiscali compresi fra il secondo e il quarto esercizio fiscale consecutivo successivo alla scissione.

Articolo 32
Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o ne escono

1.Se un'entità ("entità target") diventa o cessa di essere un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto di partecipazione nell'entità target durante un dato esercizio fiscale ("esercizio di acquisizione"), l'entità target è considerata parte del gruppo multinazionale di imprese ai fini della presente direttiva, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione.

L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa dell'entità obiettivo sono calcolate a norma dei paragrafi da 2 a 8.

2.Nell'esercizio di acquisizione il reddito netto contabile o la perdita netta contabile e le imposte rilevanti aggiustate dell'entità target sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

3.Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio fiscale successivo, il reddito o la perdita qualificanti e le imposte rilevanti aggiustate dell'entità target sono basati sul valore contabile storico delle sue attività e passività.

4.Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, tiene conto dei costi che figurano nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.

5.Il calcolo del valore contabile delle attività materiali ammissibili dell'entità target a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, è aggiustato, se del caso, in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target faceva parte del gruppo multinazionale di imprese durante l'esercizio di acquisizione.

6.Fatta eccezione per l'attività fiscale differita della perdita qualificante, le attività fiscali differite e le passività fiscali differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali di imprese sono prese in considerazione dal gruppo multinazionale di imprese acquirente nello stesso modo e nella stessa misura con cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità costitutiva al momento in cui sono sorte tali attività e passività.

7.Le passività fiscali differite dell'entità target precedentemente incluse nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito sono considerate a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, detratte dal gruppo multinazionale di imprese cedente e aggiunte dal gruppo multinazionale di imprese acquirente nell'esercizio di acquisizione, eccetto che ogni successiva riduzione di imposte rilevanti produce effetto nell'esercizio in cui l'importo è recuperato.

8.Se l'entità target è un'entità controllante in due o più gruppi multinazionali di imprese durante l'esercizio di acquisizione, applica separatamente la regola dell'inclusione del reddito alle sue quote imputabili dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione determinate per ciascun gruppo multinazionale di imprese.

9.L'acquisizione o la cessione di una partecipazione in un'entità target è considerata un'acquisizione o una cessione di attività e passività, a condizione che la giurisdizione ove è localizzata l'entità target, o nel caso di un'entità totalmente trasparente a fini fiscali, la giurisdizione ove sono localizzate le attività, consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione allo stesso modo o analogamente a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività, e applichi un'imposta rilevante al venditore basata sulla differenza fra la base imponibile e il corrispettivo versato in cambio della partecipazione di controllo o dell'equo valore delle attività e passività.

Articolo 33
Trasferimento di attività e passività

1.Ai fini del presente articolo, per "riorganizzazione" s'intende una trasformazione o un trasferimento di attività e passività in cambio dell'emissione di azioni o, se del caso, di un altro metodo di pagamento non superiore al 10 % del valore nominale di tali azioni, da parte dell'entità costitutiva acquirente o della persona connessa all'entità costitutiva acquirente, ove il guadagno o la perdita derivanti dal trasferimento non siano tassati, integralmente o parzialmente, e ove l'entità costitutiva acquirente sia tenuta a fare uso del valore storico delle attività trasferite, aggiustato dell'eventuale guadagno o perdita imponibili derivanti dal trasferimento, per calcolare il reddito imponibile dopo il trasferimento in conformità delle norme locali.

2.Un'entità costitutiva che cede attività e passività ("entità trasferente") include il guadagno o perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificanti.

Un'entità costitutiva che acquisisce attività e passività ("entità acquirente") determina il proprio reddito o perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite, determinato secondo il principio contabile conforme dell'entità controllante capogruppo.

3.In deroga al paragrafo 2, se una cessione o un'acquisizione di attività e passività è effettuata nell'ambito di una riorganizzazione:

(a)l'entità trasferente esclude il guadagno o la perdita derivati da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante; e

(b)l'entità acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite al trasferimento.

4.In deroga ai paragrafi 2 e 3, se il trasferimento di attività e passività è effettuato nell'ambito di una riorganizzazione che comporta, per l'entità trasferente, un guadagno o una perdita imponibile:

(a)l'entità trasferente include il guadagno o la perdita derivante da tale cessione nel calcolo del reddito o della perdita qualificante fino al massimo alla parte di guadagno assoggettata a imposta o alla parte di perdita che riduce la base imponibile nella giurisdizione dell'entità trasferente; e

(b)l'entità acquirente determina il reddito o la perdita qualificante sulla base del valore contabile delle attività e passività acquisite al trasferimento, ridotti della parte di guadagno assoggettata a imposta o incrementati della parte di perdita che riduce la base imponibile nella giurisdizione dell'entità trasferente.

5.Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, se un'entità costitutiva è tenuta o autorizzata ad aggiustare la base delle sue attività e l'importo delle sue passività all'equo valore a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata, detta entità costitutiva può: 

(a)includere nel calcolo del reddito o della perdita qualificante, un importo del guadagno o della perdita per ciascuna delle sue attività e passività pari alla differenza fra il valore contabile a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività e passività immediatamente prima della data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale ("evento attivatore") e l'equo valore dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore;

(b)avvalersi dell'equo valore a fini di rendicontazione finanziaria dell'attività o passività immediatamente dopo l'evento attivatore per calcolare il reddito o la perdita qualificante negli esercizi fiscali successivi all'evento innescante;

(c)includere il totale netto degli importi determinati a norma della lettera a) nel calcolo del reddito o della perdita qualificante, mediante l'inclusione degli importi totali netti nell'esercizio fiscale dell'evento innescante oppure mediante l'inclusione di un quinto del totale netto di tali importi nell'esercizio fiscale dell'evento attivatore e nei quattro esercizi fiscali successivi.

L'importo determinato a norma della lettera a) è aggiustato dell'eventuale guadagno o perdita imponibile derivante dal trasferimento per calcolare il reddito imponibile dopo il trasferimento sorto in relazione all'evento attivatore secondo le norme locali.

Se l'entità costitutiva esce dal gruppo multinazionale di imprese in un dato esercizio fiscale prima che l'intero importo determinato a norma della lettera a) sia stato incluso nel calcolo del reddito o della perdita qualificante, l'importo residuo è incluso in detto esercizio fiscale.

Articolo 34
Joint venture

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"joint venture": un'entità diversa da un'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese, i cui risultati finanziari sono contabilizzati con il metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, a condizione che questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno del 50 % della partecipazione;

(b)"affiliata di joint venture":

i)un'entità le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sono consolidati nel bilancio di una joint venture nell'ambito di un principio contabile conforme o sarebbero stati consolidati, se la joint venture fosse stata tenuta a consolidare tali attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa nell'ambito di un principio contabile conforme; o

ii)una stabile organizzazione la cui entità principale è una joint venture o un'entità di cui alla lettera a).

2.Un'entità controllante che detiene una partecipazione diretta o indiretta in una joint venture o un'affiliata di joint venture (congiuntamente denominate "gruppo di joint venture") applica la regola dell'inclusione del reddito per la sua quota imputabile dell'imposta integrativa di ciascun membro del gruppo di joint venture a norma degli articoli da 5 a 9.

3.Il calcolo dell'imposta integrativa della joint venture e delle sue affiliate di joint venture è effettuato a norma dei capi da III a VII, come se si trattasse di entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese distinto e la joint venture fungesse da entità controllante capogruppo di tale gruppo.

4.L'imposta integrativa dovuta dal gruppo di joint venture è ridotta della quota imputabile a ciascuna entità controllante dell'imposta integrativa di ogni membro del gruppo di joint venture imponibile ai sensi dei paragrafi 2 e 3. L'eventuale importo residuo dell'imposta integrativa è aggiunto all'importo totale dell'imposta integrativa della regola sui pagamenti a bassa imposizione, conformemente a quanto disposto all'articolo 13.

Articolo 35
Gruppi multinazionali di imprese con più società controllanti

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti": due o più gruppi in cui le entità controllanti capogruppo di tali gruppi concludono un accordo che istituisce una struttura interconnessa o un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) che include almeno un'entità o stabile organizzazione localizzata in una giurisdizione diversa;

(b)"struttura interconnessa": un accordo nel quale

i)50 % o più della partecipazione nelle entità controllanti capogruppo di gruppi distinti che, se quotati, lo sono con quotazione unica e, per motivi di assetto proprietario, di restrizioni al trasferimento o altri termini e condizioni, sono combinati tra loro e non possono essere trasferiti o scambiati separatamente; e

ii)una delle entità controllanti capogruppo redige il bilancio consolidato le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi interessati sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica; e

(c)"accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement)": un accordo concluso da due o più entità controllanti capogruppo di gruppi distinti, nell'ambito del quale:

i)le entità controllanti capogruppo concordano di combinare le loro attività imprenditoriali unicamente per contratto;

ii)le attività delle entità controllanti capogruppo sono gestite come un'unica unità economica per mezzo di accordi contrattuali, anche se ciascuna entità controllante capogruppo mantiene una personalità giuridica distinta;

iii)le partecipazioni delle entità controllanti capogruppo che sono parti dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in maniera indipendente su diversi mercati di capitali; e

iv)le entità controllanti capogruppo sono tenute a redigere un bilancio consolidato le cui attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa delle entità di tutti i gruppi sono presentati congiuntamente come quelli di un'unica unità economica.

2.Se le entità costitutive formano parte di un gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti, le entità e le entità costitutive di ciascun gruppo sono considerate membri di un unico gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti.

Un'entità diversa da un'entità esclusa è considerata un'entità costitutiva se è consolidata voce per voce dal gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti o se la sua partecipazione di controllo è detenuta da entità di tale gruppo.

3.Il bilancio consolidato del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti è costituito dai bilanci consolidati combinati di cui alle definizioni di una struttura interconnessa o di un accordo di doppia quotazione (dual-listed arrangement) di cui al paragrafo 1, redatti nell'ambito di un principio contabile conforme, ritenuto essere il principio contabile dell'entità controllante capogruppo.

4.Le entità controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti corrispondono alle entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti.

Nell'applicare la presente direttiva a un gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti, i riferimenti a un'entità controllante capogruppo si applicano, ove necessario, a entità controllanti multiple.

5.Le entità controllanti del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti localizzate in uno Stato membro, compresa ogni entità controllante capogruppo, applicano la regola dell'inclusione del reddito a norma degli articoli da 5 a 9 relativamente alla loro quota imputabile dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione.

6.Le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti localizzate in uno Stato membro applicano la regola sui pagamenti a bassa imposizione a norma degli articoli 11, 12 e 13, tenendo conto dell'imposta integrativa di ciascun'entità costitutiva a bassa imposizione che fa parte del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti.

7.Le entità controllanti capogruppo del gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti presentano la dichiarazione informativa sull'imposta integrativa a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, a meno che esse non nominino un'unica entità designata a presentare la dichiarazione. Tale dichiarazione include le informazioni relative a ciascun gruppo che compone il gruppo multinazionale di imprese con più società controllanti.

CAPO VII
REGIMI DI NEUTRALITÀ FISCALE E REGIMI DI IMPOSIZIONE DELLE DISTRIBUZIONI

Articolo 36
Entità controllante capogruppo che è un'entità fiscalmente trasparente

1.Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione (il "titolare della partecipazione") nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che:

(a)il reddito sia assoggettato a imposizione entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale in questione ad un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o

(b)si possa ragionevolmente prevedere che l'importo totale delle imposte rilevanti e delle imposte versate sul reddito dal titolare della partecipazione sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

2.Il reddito qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotto, per l'esercizio fiscale, dell'importo del reddito qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente, a condizione che il titolare della partecipazione sia:

(a)una persona fisica residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o

(b)un ente pubblico, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detiene interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo.

3.La perdita qualificante di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo è ridotta, per l'esercizio fiscale, dell'importo della perdita qualificante attribuito al titolare di una partecipazione nell'entità fiscalmente trasparente.

Il primo comma non si applica qualora il titolare della partecipazione non sia autorizzato a utilizzare tale perdita per il calcolo del suo reddito imponibile nella giurisdizione in cui è residente a fini fiscali.

4.Le imposte rilevanti di un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente al paragrafo 1. 

5.I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano a una stabile organizzazione tramite la quale un'entità fiscalmente trasparente che è un'entità controllante capogruppo svolge in tutto o in parte la propria attività o tramite la quale è svolta, in tutto o in parte, l'attività di un'entità totalmente trasparente a fini fiscali, a condizione che la partecipazione dell'entità controllante capogruppo in tale entità totalmente trasparente a fini fiscali sia detenuta direttamente o tramite una o più entità totalmente trasparenti a fini fiscali.

Articolo 37
Entità controllante capogruppo assoggettata a un regime di dividendi deducibili

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"regime dei dividendi deducibili": un regime fiscale che applica un livello unico di imposizione sul reddito dei proprietari o dei beneficiari di un'entità detraendo o escludendo dal reddito dell'entità gli utili distribuiti ai proprietari o ai beneficiari o esentando una cooperativa dall'imposizione;

(b)"dividendo deducibile": in relazione a un'entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili:

i)una distribuzione degli utili al titolare di una partecipazione nell'entità costitutiva che è deducibile dal reddito imponibile dell'entità costitutiva a norma della legislazione della giurisdizione in cui è localizzata; o

ii)un dividendo di patrocinio a favore di un membro di una cooperativa; e

(c)"cooperativa": un'entità che commercializza o acquista collettivamente beni o servizi per conto dei suoi membri e che è assoggettata a un regime fiscale nella giurisdizione in cui è localizzata che garantisce la neutralità fiscale rispetto ai beni o ai servizi venduti o acquistati dai membri tramite la cooperativa.

2.L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che:

(a)il dividendo sia assoggettato a imposizione in capo al percettore per un periodo d'imposta che termina entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale ad un'aliquota nominale pari o superiore all'aliquota minima d'imposta; o

(b)si possa ragionevolmente prevedere che l'importo totale delle imposte rilevanti e delle imposte versate dal percettore su tale dividendo sia pari o superiore a un importo pari a tale reddito moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta.

3.L'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese assoggettata a un regime di dividendi deducibili riduce, fino a zero, per l'esercizio fiscale, il proprio reddito qualificante dell'importo che distribuisce come dividendo deducibile entro 12 mesi dalla fine dell'esercizio fiscale, a condizione che il percettore sia:

(a)una persona fisica e il dividendo ricevuto sia un dividendo di patrocinio di una cooperativa di fornitura;

(b)una persona fisica residente a fini fiscali nella stessa giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo; o

(c)un ente pubblico, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro o un fondo pensioni diverso da un'entità di servizi pensionistici residente a fini fiscali nella giurisdizione in cui è localizzata l'entità controllante capogruppo e che detenga interessi di partecipazione che rappresentano un diritto al 5 % o meno degli utili e delle attività dell'entità controllante capogruppo.

4.Le imposte rilevanti dell'entità controllante capogruppo, diverse dalle imposte per le quali è stata consentita la deduzione dei dividendi, sono ridotte proporzionalmente all'importo del reddito qualificante ridotto conformemente al paragrafo 2.

5.Se l'entità controllante capogruppo detiene una partecipazione in un'altra entità costitutiva assoggettata a un regime di dividendi deducibili, direttamente o tramite una o più entità costitutive, i paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi altra entità costitutiva localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo che è assoggettata al regime dei dividendi deducibili, nella misura in cui il suo reddito qualificante è ulteriormente distribuito dall'entità controllante capogruppo ai percettori che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2.

6.Ai fini del paragrafo 4, un dividendo distribuito da una cooperativa di fornitura che distribuisce patrocini è considerato assoggettato a imposizione in capo al percettore nella misura in cui tale dividendo riduce un onere o un costo deducibile nel calcolo del reddito o della perdita imponibili del percettore.

Articolo 38
Regimi di imposizione delle distribuzioni ammissibili

1.Un'entità costitutiva che presenta la dichiarazione può scegliere, nei confronti di un'entità costitutiva assoggettata a un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile, di includere l'importo determinato come imposta sulla distribuzione presunta in conformità del paragrafo 2 del presente articolo nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale.

La scelta è effettuata annualmente in conformità dell'articolo 43, paragrafo 2, e si applica a tutte le entità costitutive localizzate in una giurisdizione.

2.L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta è l'importo minore tra:

(a)l'importo delle imposte rilevanti aggiustate necessarie per aumentare l'aliquota effettiva d'imposta calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, per la giurisdizione per l'esercizio fiscale fino all'aliquota minima d'imposta; o

(b)l'importo dell'imposta che sarebbe stata versata se le entità costitutive avessero distribuito il loro reddito totale nell'ambito del regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile durante l'esercizio fiscale.

3.Se è effettuata la scelta ai sensi del paragrafo 1, è costituito un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta relativamente a ciascun esercizio fiscale in cui si applica tale scelta. L'importo dell'imposta sulla distribuzione presunta versato nella giurisdizione è aggiunto al conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per l'esercizio fiscale in cui è stato costituito.

Alla fine di ciascun esercizio fiscale successivo, l'importo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta accertato per gli esercizi fiscali precedenti è ridotto, fino a zero, delle imposte versate dalle entità costitutive durante l'esercizio fiscale in relazione alle distribuzioni effettive o presunte.

L'importo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del primo comma è ridotto, fino a zero, di un importo pari alla perdita qualificante netta per una giurisdizione moltiplicata per l'aliquota minima d'imposta.

4.L'importo residuo della perdita qualificante netta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3, ultimo comma, è riportato agli esercizi fiscali successivi e riduce l'eventuale importo residuo nei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta che rimane dopo l'applicazione del paragrafo 3.

5.L'eventuale saldo residuo del conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta alla fine del quarto esercizio fiscale successivo alla costituzione di tale conto è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, per l'esercizio fiscale in cui tale conto è stato costituito.

6.Le imposte versate durante l'esercizio fiscale in relazione a distribuzioni effettive o presunte non sono incluse nelle imposte rilevanti aggiustate nella misura in cui riducono un conto per il recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta conformemente al paragrafo 3.

7.Se un'entità costitutiva che ha effettuato la scelta di cui al paragrafo 1 lascia il gruppo multinazionale di imprese o sostanzialmente tutti i suoi attivi sono trasferiti a una persona che non è un'entità costitutiva dello stesso gruppo multinazionale di imprese localizzato nella stessa giurisdizione, l'eventuale saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta negli esercizi fiscali precedenti in cui tale conto è stato costituito è considerato come una riduzione delle imposte rilevanti aggiustate per ciascuno di tali esercizi fiscali conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.

L'eventuale importo dell'imposta integrativa aggiuntiva dovuta è moltiplicato per il seguente coefficiente per determinare l'imposta integrativa aggiuntiva dovuta per la giurisdizione:

dove:

(a)il reddito qualificante dell'entità costitutiva è determinato conformemente al capo III per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione; e

(b)il reddito qualificante netto per la giurisdizione è determinato conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, per ciascun esercizio fiscale in cui esiste un saldo residuo dei conti di recupero dell'imposta sulla distribuzione presunta per la giurisdizione.

Articolo 39
Determinazione dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa
di un'entità d'investimento

1.Se l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese è un'entità d'investimento che non è un'entità totalmente trasparente a fini fiscali e che non ha effettuato una scelta a norma degli articoli 40 e 41, l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento è calcolata separatamente dall'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione in cui è localizzata.

2.L'aliquota effettiva d'imposta dell'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è pari alle imposte rilevanti aggiustate divise per un importo pari alla quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito o nella perdita qualificanti dell'entità d'investimento.

Se più di un'entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, la loro aliquota effettiva d'imposta è calcolata combinando le imposte rilevanti aggiustate e la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito o nella perdita qualificanti.

3.Le imposte rilevanti aggiustate di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 sono le imposte rilevanti aggiustate attribuibili alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e le imposte rilevanti attribuite all'entità d'investimento conformemente all'articolo 23.

4.L'imposta integrativa di un'entità d'investimento di cui al paragrafo 1 è un importo pari alla percentuale di imposta integrativa dell'entità d'investimento moltiplicata per l'importo pari alla differenza tra la quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito qualificante dell'entità d'investimento e l'esclusione del reddito in base alla sostanza calcolato per l'entità d'investimento.

Se diverse entità d'investimento sono localizzate in una giurisdizione, l'imposta integrativa è calcolata combinando i relativi importi dell'esclusione del reddito in base alla sostanza e la quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito o nella perdita qualificanti.

La percentuale dell'imposta integrativa di un'entità d'investimento è pari alla differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota effettiva d'imposta di tale entità d'investimento.

5.L'esclusione del reddito in base alla sostanza di un'entità d'investimento è determinata a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 7. Le attività materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili presi in considerazione per tale entità sono ridotte in proporzione alla quota imputabile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito qualificante dell'entità d'investimento divisa per il reddito qualificante totale di tale entità d'investimento.

6.Ai fini del presente articolo la quota attribuibile del gruppo multinazionale di imprese nel reddito o nella perdita qualificanti di un'entità d'investimento è determinata conformemente all'articolo 8.

Articolo 40
Scelta di considerare un'entità d'investimento come un'entità totalmente trasparente
a fini fiscali

1.Ai fini del presente articolo, per entità di investimento assicurativo si intende un'entità che soddisferebbe le definizioni di fondo di investimento di cui all'articolo 3, punto 25, o di veicolo di investimento immobiliare di cui all'articolo 3, punto 26, se non fosse stata costituita in relazione a passività derivanti da un contratto di assicurazione o di rendita e fosse interamente di proprietà di un'entità assoggettata a regolamentazione nella giurisdizione in cui è localizzata come impresa di assicurazione.

2.Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, un'entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo può essere considerata come un'entità totalmente trasparente a fini fiscali se l'entità costitutiva proprietaria è assoggettata a imposizione nella giurisdizione in cui è localizzata in base a un valore di mercato equo o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del valore equo delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'entità costitutiva proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.

3.Un'entità costitutiva che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità di investimento assicurativo direttamente attraverso un'altra entità d'investimento o un'entità di investimento assicurativo è considerata assoggettata a imposizione in base al valore di mercato equo o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità o entità di investimento assicurativo se è assoggettata a un valore di mercato equo o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità o entità di investimento assicurativo.

4.La scelta è effettuata a norma dell'articolo 43, paragrafo 1.

Se la scelta è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità di investimento assicurativo è determinato sulla base del valore di mercato equo dell'attività o della passività il primo giorno dell'esercizio in cui è effettuata la revoca.

Articolo 41
Scelta di applicare un metodo di distribuzione imponibile

1.Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.

2.Secondo un metodo di distribuzione imponibile, le distribuzioni e le distribuzioni presunte del reddito qualificante di un'entità d'investimento sono incluse nel reddito qualificante dell'entità costitutiva proprietaria che ha ricevuto la distribuzione.

L'importo delle imposte rilevanti sostenute dall'entità d'investimento che possono essere utilizzate come credito a fronte dell'imposta dovuta dall'entità costitutiva proprietaria a seguito della distribuzione è incluso nel reddito qualificante e nelle imposte rilevanti aggiustate dell'entità costitutiva proprietaria che ha ricevuto la distribuzione.

La quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito qualificante netto non distribuito dell'entità d'investimento generato nel terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale ("esercizio sottoposto a verifica") è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.

Il reddito o la perdita qualificanti di un'entità d'investimento e le imposte rilevanti aggiustate attribuibili a tale reddito per l'esercizio fiscale sono esclusi dal calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta in conformità del capo V e dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4, ad eccezione dell'importo delle imposte rilevanti di cui al secondo comma.

3.Il reddito qualificante netto non distribuito di un'entità d'investimento per un esercizio fiscale corrisponde all'importo del reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica ridotto, fino a zero:

(a)delle imposte rilevanti dell'entità d'investimento;

(b)delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte agli azionisti che non sono entità d'investimento nel periodo compreso tra l'inizio del terzo esercizio precedente l'esercizio fiscale e la fine dell'esercizio fiscale ("periodo di prova");

(c)delle perdite qualificanti verificatesi durante il periodo di prova; e

(d)dell'importo residuo delle perdite qualificanti che non è già stato utilizzato per ridurre il reddito qualificante netto non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica (il "riporto delle perdite di investimento").

Il reddito qualificante netto non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto delle distribuzioni o delle distribuzioni presunte che hanno già ridotto il reddito qualificante netto non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera b).

Il reddito qualificante netto non distribuito di un'entità d'investimento non è ridotto dell'importo delle perdite qualificanti che hanno già ridotto il reddito qualificante netto non distribuito di tale entità d'investimento per un precedente esercizio sottoposto a verifica in applicazione del primo comma, lettera c).

4.Ai fini del presente articolo, si considera che abbia luogo una distribuzione presunta quando una partecipazione diretta o indiretta nell'entità d'investimento è trasferita a un'entità che non appartiene al gruppo multinazionale di imprese e che è pari alla quota del reddito qualificante netto non distribuito attribuibile a tale partecipazione alla data del trasferimento, determinata indipendentemente dalla distribuzione presunta.

5.La scelta è effettuata a norma dell'articolo 43, paragrafo 1.

Se la scelta è revocata, la quota dell'entità costitutiva proprietaria nel reddito qualificante netto non distribuito dell'entità d'investimento per l'esercizio sottoposto a verifica precedente la revoca è considerata reddito qualificante di tale entità d'investimento per l'esercizio fiscale. L'importo pari a tale reddito qualificante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta è considerato come l'imposta integrativa di un'entità costitutiva a bassa imposizione per l'esercizio fiscale ai fini del capo II.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 42
Obblighi di dichiarazione

1.Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

(a)"entità locale designata": l'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese che si trova in uno Stato membro ed è stata designata dalle altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese localizzate nello stesso Stato membro per presentare per loro conto la dichiarazione sulle imposte integrative e trasmettere le notifiche a norma del presente articolo;

(b)"accordo qualificante tra autorità competenti": accordo o intesa bilaterale o multilaterale tra due o più giurisdizioni che prevede lo scambio automatico delle dichiarazioni annuali.

2.Un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro presenta una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale conformemente al paragrafo 5.

Tale dichiarazione può essere presentata da un'entità locale designata per conto dell'entità costitutiva.

3.In deroga al paragrafo 2, un'entità costitutiva non è tenuta a presentare una dichiarazione sulle imposte integrative alla propria amministrazione fiscale se tale dichiarazione è stata presentata, conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 5:

(a)dall'entità controllante capogruppo localizzata in una giurisdizione che ha un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva; o

(b)dall'entità designata a presentare la dichiarazione localizzata in una giurisdizione che ha un accordo qualificante tra autorità competenti in vigore con lo Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva.

4.Nei casi in cui si applica il paragrafo 3 l'entità costitutiva, o l'entità locale designata per suo conto, notifica alla propria amministrazione fiscale l'identità dell'entità che presenta la dichiarazione sulle imposte integrative nonché la giurisdizione in cui è localizzata.

5.La dichiarazione sulle imposte integrative contiene le seguenti informazioni relative al gruppo multinazionale di imprese:

(a)l'identificazione delle entità costitutive, compresi gli eventuali numeri di identificazione fiscale, la giurisdizione in cui sono localizzate e il loro status in base alle disposizioni della presente direttiva;

(b)informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo multinazionale di imprese, comprese le partecipazioni di controllo nelle entità costitutive detenute da altre entità costitutive;

(c)le informazioni necessarie per calcolare:

i)l'aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione e l'imposta integrativa di ciascuna entità costitutiva;

ii)l'imposta integrativa di un membro di un gruppo di joint-venture;

iii)l'attribuzione dell'imposta integrativa a ciascuna giurisdizione in base alla regola dell'inclusione del reddito e all'importo dell'imposta integrativa dell'UTPR; e

(d)una registrazione delle scelte effettuate conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

6.In deroga al paragrafo 5, se un'entità costitutiva è localizzata in uno Stato membro con un'entità controllante capogruppo situata in una giurisdizione di un paese terzo che applica norme che sono state valutate equivalenti alle disposizioni della presente direttiva a norma dell'articolo 51, l'entità costitutiva o l'entità locale designata presenta una dichiarazione sulle imposte integrative contenente le seguenti informazioni:

(a)tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 7, tra cui:

i)l'identificazione di tutte le entità costitutive in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in qualsiasi momento durante l'esercizio fiscale e la struttura di tali partecipazioni;

ii)tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta delle giurisdizioni in cui un'entità controllante parzialmente partecipata localizzata in uno Stato membro detiene entità costitutive di cui al punto i) e l'imposta integrativa dovuta; e

iii)tutte le informazioni pertinenti a tale scopo a norma degli articoli 8, 910;

(b)tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 12, tra cui:

i)l'identificazione di tutte le entità costitutive localizzate nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e la struttura di tali partecipazioni;

ii)tutte le informazioni necessarie per calcolare l'aliquota effettiva d'imposta della giurisdizione dell'entità controllante capogruppo e l'imposta integrativa dovuta; e

iii)tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione di tale imposta integrativa sulla base della formula di ripartizione UTPR di cui all'articolo 13.

7.La dichiarazione sulle imposte integrative di cui ai paragrafi 5 e 6 e le eventuali notifiche pertinenti sono presentate all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva entro 15 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale.

Articolo 43
Scelte

1.Le scelte di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 6 e 9, all'articolo 40, paragrafo 4, e all'articolo 41, paragrafo 5, sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno della scelta. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine del periodo di cinque anni. La revoca della scelta è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dall'anno della revoca.

2.La scelta di cui all'articolo 15, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 38, paragrafo 1, è valida per un periodo di un anno. La scelta è rinnovata automaticamente a meno che l'entità costitutiva che presenta la dichiarazione non revochi la scelta alla fine dell'anno.

3.La scelta è comunicata all'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata l'entità costitutiva che presenta la domanda.

Articolo 44
Sanzioni

1.    Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.    A un'entità costitutiva che non rispetta l'obbligo di presentare una dichiarazione sulle imposte integrative a norma dell'articolo 42 per un esercizio fiscale entro il termine prescritto o che presenta una falsa dichiarazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 % del suo fatturato nell'esercizio fiscale pertinente. Tale sanzione si applica solo dopo che l'entità costitutiva non ha presentato la dichiarazione sulle imposte integrative ai sensi dell'articolo 42, dopo un sollecito emesso, entro un termine di 6 mesi.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 45 
Attributi fiscali nel periodo di transizione

1.Ai fini del presente articolo, per esercizio di transizione si intende il primo esercizio fiscale in cui un gruppo multinazionale di imprese rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.Ai fini del presente articolo sono attributi fiscali:

(a)le attività fiscali differite;

(b)le passività fiscali differite; e

(c)le attività trasferite.

3.Nel determinare l'aliquota effettiva d'imposta per una giurisdizione in un esercizio di transizione, e per ogni esercizio fiscale successivo, il gruppo multinazionale di imprese tiene conto delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite riflesse o indicate nella contabilità finanziaria delle entità costitutive di una giurisdizione per l'esercizio di transizione.

Le attività fiscali differite e le passività fiscali differite sono prese in considerazione al valore più basso tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota nazionale d'imposta applicabile. Tuttavia un'attività fiscale differita acquisita ad un'aliquota d'imposta inferiore all'aliquota minima può essere presa in considerazione all'aliquota minima se il contribuente può dimostrare che l'attività fiscale differita è attribuibile a una perdita qualificante.

L'impatto di un aggiustamento della valutazione o della rilevazione contabile in relazione a un'attività fiscale differita non è preso in considerazione.

4.Le attività fiscali differite derivanti da voci escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificanti a norma del capo III sono escluse dal calcolo di cui al paragrafo 3 se tali attività fiscali differite sono generate in una transazione che ha luogo dopo il 15 dicembre 2021.

5.In caso di trasferimento di attività fra entità costitutive dopo il 15 dicembre 2021 e prima dell'inizio di un esercizio di transizione, il valore delle attività acquisite è basato sul valore contabile delle attività trasferite dell'entità trasferente al momento del trasferimento.

Articolo 46
Esenzione transitoria per l'esclusione del reddito in base alla sostanza

1.Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 3, il valore del 5 % è sostituito dai valori indicati nella tabella seguente:

2023

10 %

2024

9,8 %

2025

9,6 %

2026

9,4 %

2027

9,2 %

2028

9,0 %

2029

8,2 %

2030

7,4 %

2031

6,6 %

2032

5,8 %

2.Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 4, il valore del 5 % è sostituito dai valori indicati nella tabella seguente:

2023

8 %

2024

7,8 %

2025

7,6 %

2026

7,4 %

2027

7,2 %

2028

7,0 %

2029

6,6 %

2030

6,2 %

2031

5,8 %

2032

5,4 %

Articolo 47
Esclusione dall'IIR e dall'UTPR dei gruppi multinazionali di imprese
nella fase iniziale della loro attività internazionale

1.L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.

2.Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.

3.Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se:

(a)ha entità costitutive in non più di sei giurisdizioni; e

(b)la somma del valore contabile netto delle attività materiali di tutte le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese diverse dalle entità costitutive localizzate nella giurisdizione di riferimento non supera 50 000 000 EUR.

Ai fini della lettera b), per giurisdizione di riferimento si intende la giurisdizione in cui le entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese detengono la somma più elevata del valore contabile netto delle attività materiali nell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

4.Il periodo di cinque esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1º gennaio 2023.

Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1º gennaio 2024.

5.L'entità controllante capogruppo informa l'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è localizzata in merito all'inizio della fase iniziale della sua attività internazionale.

Articolo 48
Esenzione transitoria per gli obblighi dichiarativi

Nonostante l'articolo 42, paragrafo 7, la dichiarazione sulle imposte integrative e le notifiche di cui all'articolo 42 sono presentate all'amministrazione fiscale degli Stati membri entro 18 mesi dall'ultimo giorno dell'esercizio fiscale che è l'esercizio di transizione.

CAPO X
APPLICAZIONE SPECIFICA DELL
'IIR A GRUPPI NAZIONALI SU LARGA SCALA

Articolo 49
Gruppi nazionali su larga scala

Gli Stati membri provvedono affinché l'entità controllante capogruppo di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in uno Stato membro sia assoggettata all'imposta integrativa IIR di cui all'articolo 5, paragrafo 2, calcolata conformemente ai capi III, IV e V, in relazione alle sue entità costitutive a bassa tassazione per l'esercizio fiscale.

Articolo 50
Disposizioni transitorie

1.L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi cinque esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni sopramenzionato decorre dal 1º gennaio 2023.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51
Valutazione dell'equivalenza

1.Il quadro giuridico attuato nel diritto interno di una giurisdizione di un paese terzo è considerato equivalente alla regola di inclusione del reddito qualificata di cui al capo II se soddisfa le seguenti condizioni:

(a)applica un insieme di norme in base alle quali l'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese calcola e riscuote la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo multinazionale di imprese;

(b)stabilisce un'aliquota effettiva minima d'imposta pari ad almeno il 15 % al di sotto della quale un'entità costitutiva è considerata a bassa imposizione;

(c)ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva minima d'imposta, consente solo la combinazione di reddito di entità localizzate nella stessa giurisdizione; e

(d)prevede un'esenzione per qualsiasi imposta integrativa versata in uno Stato membro in applicazione della regola di inclusione del reddito di cui alla presente direttiva.

2.Le giurisdizioni dei paesi terzi che hanno recepito nel loro diritto interno un quadro giuridico che può essere considerato equivalente alla regola di inclusione del reddito qualificata conformemente al paragrafo 1 figurano in un elenco riportato nell'allegato.

3.Tale elenco può essere modificato a seguito di una successiva valutazione del quadro giuridico attuato da una giurisdizione di un paese terzo nel suo diritto interno. La valutazione è effettuata dalla Commissione conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1. A seguito di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di modificare l'allegato.

Articolo 52
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.La delega di potere di cui all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 53
Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 54
Accordo bilaterale su obblighi di dichiarazione semplificati

L'Unione può concludere accordi con le giurisdizioni dei paesi terzi elencati nell'allegato, al fine di predisporre un quadro per semplificare le procedure dichiarazione di cui all'articolo 42, paragrafo 6.

Articolo 55
Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2022.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tuttavia essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 11, 12 e 13 dal 1º gennaio 2024.

Tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 56
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 57
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    COM(2021) 251 final.
(2)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(3)    Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM/2011/0714 final - 2011/0314 (CNS)).
(4)    Vale a dire tutti gli Stati membri eccetto Cipro. Cipro ha tuttavia precisato di non opporsi al contenuto della dichiarazione del quadro inclusivo.
(5)    In parole povere, i regimi di tassazione delle imprese basati sulla distribuzione prevedono che la tassazione degli utili sia differita fino alla distribuzione degli utili sotto forma di dividendi o in altro modo.
(6)    GU C , , p. .
(7)    GU C , , p. .
(8)    Conclusioni del Consiglio 14767/21 del 7 dicembre 2021.
(9)    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].
(10)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(11)    Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(12)    Modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, modificato.
(13)    Modello di convenzione fiscale dell'OCSE sul reddito e sul patrimonio quale modificato.

Bruxelles, 22.12.2021

COM(2021) 823 final

ALLEGATO

della

Proposta di direttiva del Consiglio

intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale
per i gruppi multinazionali nell'Unione

{SWD(2021) 580 final}


ALLEGATO Elenco delle giurisdizioni di paesi terzi cui è stata concessa l'equivalenza
a norma dell'articolo 51, paragrafo 2

In esito a valutazione le giurisdizioni dei seguenti paesi terzi sono state considerate provviste di un quadro giuridico che può essere ritenuto equivalente alla regola in materia di inclusione del reddito ammissibile:

1.[Stati Uniti d'America]