Bruxelles, 15.12.2021

COM(2021) 805 final

2021/0423(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 432 final} - {SWD(2021) 459 final} - {SWD(2021) 460 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Green Deal europeo indirizza l'Unione verso la neutralità climatica entro il 2050 attraverso la profonda decarbonizzazione di tutti i settori dell'economia. Mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il metano è un potente gas a effetto serra che è secondo soltanto all'anidride carbonica in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per un terzo del riscaldamento climatico odierno. Sebbene rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve rispetto all'anidride carbonica (10-12 anni prima di ossidarsi in anidride carbonica che continua ad intrappolare il calore), a livello molecolare, il metano è un forzante climatico molto più potente (con un potenziale di riscaldamento globale pari a 28 volte quello dell'anidride carbonica in 100 anni e di 86 in 20 anni). Inoltre il metano contribuisce alla formazione di ozono, il quale è un potente inquinante atmosferico che causa seri problemi di salute.

Circa il 60 % delle emissioni globali di metano ha origine antropogenica, di queste le fonti maggiori, sulla base di stime, sono la produzione e l'utilizzo di combustibili fossili (tra un quarto e un terzo), la gestione dei rifiuti (circa un quarto) e l'agricoltura (circa la metà delle emissioni totali di metano), in particolare in relazione alla produzione intensiva.

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) osserva che entro il 2030 devono essere realizzate marcate riduzioni delle emissioni di metano affinché il mondo possa conseguire l'obiettivo per il 2050 di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale al di sotto di 1,5 °C (o addirittura di 2 °C) 1 . La relazione più recente dell'IPCC sottolinea il ruolo del metano come uno dei principali gas a effetto serra responsabili del cambiamento climatico. Tale relazione sottolinea che i livelli di metano sono ai massimi storici e ben al di sopra dei livelli di emissione compatibili con la limitazione del riscaldamento a 1,5 °C. Di conseguenza è necessario attuare una riduzione netta, rapida e sostenuta delle emissioni di metano al fine di rallentare il riscaldamento globale e migliorare la qualità dell'aria. È importante osservare che la relazione conclude che l'aumento di metano nell'atmosfera è il risultato dell'attività umana e che i combustibili fossili hanno contribuito in larga misura alla crescita delle emissioni di metano quanto meno dal 2007, unitamente all'agricoltura (principalmente allevamento di bestiame) e alle acque reflue.

Dalla valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 dell'UE emerge che nel settore dell'energia è possibile conseguire riduzioni delle emissioni di metano nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi. Tali emissioni rappresentano un problema transfrontaliero e un trattamento normativo non coordinato tra gli Stati membri e i settori crea lacune e inefficienze e può compromettere il funzionamento del mercato unico dell'energia dell'Unione. Dato che la maggior parte delle emissioni di metano legate all'energia fossile consumata all'interno dell'Unione ha luogo fuori dei suoi confini, soltanto un'azione congiunta degli Stati membri potrebbe produrre risultati in questo settore.

Nel settembre del 2021 l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato il "Global Methane Pledge", che rappresenta un impegno politico a ridurre, entro il 2030, del 30 % (rispetto ai livelli del 2020) le emissioni globali di metano in tutti i settori che emettono metano. Tale iniziativa è stata avviata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre del 2021 a Glasgow. Oltre cento paesi, che rappresentano quasi la metà delle emissioni antropogeniche globali di metano, si sono impegnati a sostenere detta iniziativa. Esso include l'impegno a passare a utilizzare le migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare le emissioni di metano, con un'attenzione particolare alle grandi fonti di emissioni.

Nel contesto del funzionamento del mercato interno dell'energia e garantendo allo stesso tempo la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, l'obiettivo generale del presente regolamento è preservare e migliorare l'ambiente riducendo le emissioni di metano generate dall'energia fossile prodotta o consumata nell'Unione.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

(i)migliorare l'esattezza delle informazioni sulle fonti principali di emissioni di metano associate all'energia prodotta e consumata all'interno dell'UE. L'obiettivo consiste nel garantire la disponibilità di dati a livello di attivo e una solida quantificazione delle emissioni, aumentando così l'accuratezza delle misurazioni, compresa la comunicazione dei dati degli inventari dei gas a effetto serra alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), nonché la portata di misure adeguate di mitigazione;

(ii)garantire un'ulteriore riduzione efficace delle emissioni di metano lungo la catena di approvvigionamento energetico nell'UE. Tale obiettivo specifico affronta i fallimenti del mercato che portano a una mitigazione insufficiente delle emissioni di metano da parte delle imprese;

(iii)migliorare la disponibilità di informazioni per fornire incentivi alla riduzione delle emissioni di metano legate all'energia fossile importata nell'UE. Dato che la maggior parte delle emissioni di metano legate all'energia fossile consumata all'interno dell'UE ha luogo fuori di essa, questo obiettivo specifico mira a stabilire incentivi per ridurre le emissioni di metano nei paesi partner creando trasparenza nel mercato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel regolamento (UE) 2021/1119 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050 e ha altresì stabilito un impegno vincolante dell'Unione di conseguire entro il 2030 una riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

La presente proposta si basa sul piano per l'obiettivo climatico 2030 dell'Unione nonché sulla sua valutazione d'impatto. Il piano per l'obiettivo climatico ha mostrato, sulla base di scenari risultanti dalla modellizzazione, che il conseguimento di un obiettivo climatico più ambizioso pari ad almeno il 55 % di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra nel 2030 è fattibile e consentirebbe di mantenere una traiettoria regolare verso il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Evidenzia inoltre la necessità di aumentare le riduzioni delle emissioni di metano.

Il Green Deal europeo consiste in una serie completa di misure e iniziative complementari che, insieme, sono intese a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La comunicazione sul Green Deal europeo 2 indica che sarà facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ("la strategia sul metano") che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'UE, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale.

Il regolamento (UE) 2018/1999 (regolamento Governance) impone agli Stati membri di istituire sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e di comunicare tali proiezioni nazionali. Tale comunicazione è effettuata applicando gli orientamenti dell'IPCC e spesso si basa su fattori di emissione predefiniti piuttosto che su misurazioni dirette alla fonte, il che implica incertezze sull'origine, sulla frequenza e sull'entità precise delle emissioni.

Le emissioni di metano che sono dovute alle attività di ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, raccolta e trattamento del gas fossile, trasporto, distribuzione e stoccaggio sotterraneo del gas e dai terminali di gas fossile liquefatto (gas naturale liquefatto, GNL), nonché nelle miniere di carbone in esercizio, chiuse o abbandonate non sono regolamentate in modo specifico a livello di Unione.

La direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali), attualmente in fase di revisione, disciplina le emissioni inquinanti delle installazioni industriali, in particolare stabilendo valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili come condizioni di autorizzazione. La direttiva sulle emissioni industriali tratta la raffinazione di petrolio e di gas, ma non di gas fossile a monte, durante e a valle (GNL, deposito sotterraneo di gas, trasmissione, distribuzione) tale raffinazione o l'estrazione del carbone.

Strettamente correlato alla direttiva sulle emissioni industriali, il regolamento (CE) 166/2006 3 (registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, PRTR europeo), richiede che la "coltivazione sotterranea e le operazioni connesse" comunichino le emissioni di sostanze inquinanti, compreso il metano, quando viene superata una soglia di comunicazione pari a 100 000 kg/anno. Per la misurazione delle emissioni di metano, l'appendice 3 degli orientamenti sul PRTR europeo 4 fa riferimento a una norma ISO in fase di preparazione (da parte di ISP/TC 146/SC 1/WG 22). Anche il regolamento sul PRTR europeo è attualmente in fase di revisione. La revisione della direttiva sulle emissioni industriali e del regolamento sul PRTR europeo terrà conto della necessità di evitare una doppia regolamentazione. La presente proposta è quindi complementare a tali due atti in quanto affronta le emissioni di metano lungo l'intera catena di approvvigionamento dell'energia fossile.

Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato una serie di proposte legislative che stabiliscono come essa intenda conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di una riduzione netta pari ad almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. In questo contesto, le iniziative che seguono presentano legami rilevanti con la misurazione e la mitigazione delle emissioni di metano.

Il regolamento (UE) 2018/842 (regolamento Condivisione degli sforzi) contiene obiettivi annuali vincolanti di emissione di gas a effetto serra a livello nazionale per gli Stati membri dal 2021 al 2030 per settori quali i trasporti (escluso il trasporto aereo), l'edilizia, l'agricoltura, la gestione dei rifiuti, l'industria e le porzioni del settore dell'energia non coperte dall'attuale sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE. Tale atto comprende il metano nel suo ambito di applicazione e tale aspetto è mantenuto nella proposta di revisione adottata il 14 luglio 2021. La presente iniziativa è complementare al regolamento Condivisione degli sforzi in quanto introduce misure specifiche per la riduzione delle emissioni di metano, dato che tale regolamento non prescrive dette misure e lascia un certo margine agli Stati membri sul modo migliore per conseguire le riduzioni necessarie delle emissioni di gas a effetto serra. Tali misure contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi da parte degli Stati membri e possono contribuire altresì ad aumentare l'efficacia in termini di costi del conseguimento degli obiettivi del regolamento Condivisione degli sforzi in ragione del potenziale di scambi tra gli Stati membri previsti in tale atto.

La proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/841 (regolamento sull'uso del suolo, sul cambiamento di uso del suolo e sulla silvicoltura, in breve: regolamento LULUCF) nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) fissa un obiettivo generale per l'UE in relazione agli assorbimenti di carbonio da parte dei pozzi naturali e gli obiettivi nazionali imporranno agli Stati membri di prendersi cura dei propri pozzi di assorbimento del carbonio e di espanderli. La presente proposta determina altresì l'obiettivo dell'Unione di neutralità climatica entro il 2035 nei settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, comprese anche le emissioni agricole diverse dalla CO2, ossia il metano.

La direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva Rinnovabili, REDII) è il principale strumento dell'UE in materia di promozione dell'energia da fonti rinnovabili e faciliterà la sostituzione graduale delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili. Contiene inoltre valori standard di risparmio di emissioni di gas a effetto serra, comprese le stime delle dispersioni di metano nella produzione di biogas e biometano, che possono essere rilevanti per la sostenibilità del biogas e del biometano. Tali valori standard possono essere utilizzati dai produttori nella comunicazione dei risparmi di gas a effetto serra della loro produzione per dimostrare che soddisfano i requisiti di sostenibilità di cui alla REDII e forniscono indirettamente incentivi per la riduzione delle emissioni di metano.

Le emissioni di metano che hanno luogo nelle apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento di locali sono contemplate da diverse normative in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, che forniscono norme per migliorare le prestazioni ambientali di prodotti quali gli elettrodomestici, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o i prodotti di ingegneria.

Infine la Commissione europea propone altresì di rivedere la direttiva 2009/73/CE e il regolamento (CE) 715/2009 per facilitare l'emergere di mercati decarbonizzati dell'idrogeno e del gas, stabilendo un assetto nuovo del mercato, facilitando l'accesso ai gasdotti da parte dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio in maniera, da un lato, da creare le condizioni per un mercato dell'idrogeno e, dall'altro, da eliminare gli ostacoli alla decarbonizzazione della rete esistente del gas naturale. La proposta è complementare in quanto migliorerà le prestazioni climatiche del gas fossile durante il periodo in cui sarà gradualmente sostituito da gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è complementare alle azioni intraprese nei settori dell'agricoltura e della gestione dei rifiuti per ridurre le emissioni di metano.

Per quanto concerne il settore agricolo, la strategia "Dal produttore al consumatore" 5 affronta diverse sfide. La Commissione ha istituito un gruppo di esperti incaricato di analizzare le metriche delle emissioni di metano durante il ciclo di vita. In collaborazione con gli esperti del settore e gli Stati membri, la Commissione sta redigendo un inventario di migliori pratiche e tecnologie disponibili per esplorare e promuovere una più ampia adozione di azioni innovative in materia di mitigazione. Per incoraggiare i calcoli relativi al bilancio del carbonio a livello di azienda agricola, entro il 2022 la Commissione presenterà un modello di "navigatore del carbonio" digitale e orientamenti su percorsi comuni per il calcolo quantitativo delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra. A partire dal 2021 la Commissione promuoverà l'adozione di tecnologie di mitigazione attraverso una più ampia diffusione del sequestro del carbonio nei suoli agricoli all'interno degli Stati membri e dei loro piani strategici per la politica agricola comune. Nel piano strategico Orizzonte Europa 2021-2024, la Commissione sta proponendo ricerche mirate sui diversi fattori che contribuiscono in modo efficace alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, concentrandosi sulle soluzioni basate sulla natura e sulle tecnologie, nonché sui fattori che determinano cambiamenti nei regimi alimentari. La Commissione sta inoltre valutando la possibilità di far rientrare parte dell'allevamento bovino nell'ambito di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali, una circostanza questa che potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di metano del settore.

Le emissioni di metano nel settore della gestione dei rifiuti sono coperte dalle revisioni pianificate esistenti e future della legislazione in materia ambientale. La direttiva (UE) 2018/850 (direttiva sulle discariche) prevede che i gestori delle discariche gestiscano il gas di discarica utilizzandolo per produrre energia o bruciandolo in torcia. Nel riesame della direttiva sulle discariche previsto per il 2024, la Commissione prenderà in considerazione ulteriori azioni per migliorare la gestione dei gas di discarica, ridurne al minimo gli effetti nocivi sul clima e sfruttarne tutti i potenziali vantaggi in termini di energia. Inoltre il riesame in corso della direttiva sulle emissioni industriali sta valutando anche l'adozione di conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il collocamento in discarica che affronterebbero, tra l'altro, le emissioni di metano. Le recenti modifiche della legislazione dell'UE sui rifiuti (2018) hanno introdotto l'obbligo di raccogliere separatamente i rifiuti biodegradabili entro il 2024 e hanno fissato un nuovo obiettivo di conferimento in discarica di non oltre il 10 % dei rifiuti entro il 2035. Si prevede che tali modifiche produrranno un'ulteriore riduzione delle emissioni di metano provenienti dalle discariche. Per quanto riguarda il trattamento e l'uso delle acque reflue e dei fanghi di depurazione nell'ambito dell'attuale quadro normativo, ossia la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane 6 e la direttiva sui fanghi di depurazione 7 , le emissioni di gas a effetto serra non vengono specificatamente affrontate. L'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha in ogni caso contribuito a prevenire significative emissioni di metano grazie alla raccolta e al trattamento delle acque reflue in impianti centralizzati efficienti. La direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane è attualmente in fase di riesame. La direttiva sui fanghi di depurazione disciplina l'uso dei fanghi di depurazione per proteggere l'ambiente, in particolare il suolo, dagli effetti nocivi dei fanghi contaminati utilizzati in agricoltura.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la presente iniziativa è l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il potere di stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia. La proposta riguarda esclusivamente il settore dell'energia e contribuisce agli obiettivi della politica dell'Unione per tale settore di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in particolare al funzionamento del mercato dell'energia armonizzando le norme di monitoraggio, comunicazione e riduzione delle emissioni di metano, un'attività questa che contribuisce a preservare e migliorare l'ambiente.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le emissioni di metano nel settore dell'energia sono un problema transfrontaliero e variano a livello nazionale e regionale dell'Unione. Interessano tutti gli Stati membri ma in varia misura, a seconda del loro mix energetico e delle risorse naturali, ad esempio quante miniere di carbone sotterranee sono in esercizio o sigillate, quanto gas fossile è prodotto o trasportato. Con circa 190 000 km di gasdotti che attraversano tutti gli Stati membri, l'estensione dell'infrastruttura del gas dimostra la portata unionale di questo fenomeno.

Il livello di comunicazione delle emissioni e l'ambito di applicazione delle misure di mitigazione variano a seconda dello Stato membro e del sottosettore. Esistono diverse iniziative private e volontarie, che sono tuttavia insufficienti in ragione dei loro limiti in termini di portata, partecipazione e applicabilità. Approcci nazionali diversi possono determinare incoerenze nel trattamento normativo negli Stati membri, aumentando l'onere amministrativo per le imprese che operano in più di uno Stato membro, ostacolando potenzialmente il funzionamento del mercato interno attraverso la creazione di ostacoli per i gestori, oltre a complicare la raccolta di dati comparabili in tutta l'Unione.

Inoltre, dato che la maggior parte delle emissioni di metano legate all'energia fossile consumata all'interno dell'Unione ha luogo fuori dei suoi confini, è più probabile che un'azione congiunta degli Stati membri produca risultati per tali parti della catena di approvvigionamento e preservi l'integrità del mercato interno dell'energia.

Alla luce di quanto sopra, la riduzione delle emissioni di metano nell'Unione beneficerebbe di un approccio politico omogeneo a livello di Unione. Le ripercussioni delle misure destinate alla misurazione e alla mitigazione del metano e gli effetti correlati sull'innovazione, sull'efficacia in termini di costi e sulla parità di condizioni nel mantenimento di un mercato interno ben funzionante giustificano un coordinamento degli Stati membri a livello transfrontaliero. Le politiche coordinate dell'Unione hanno maggiori possibilità di portare a ulteriori riduzioni delle emissioni di metano nel settore dell'energia rispetto alla frammentazione degli sforzi nazionali. Un'azione coordinata a livello di Unione facilita inoltre la possibilità di tenere pienamente conto delle diverse capacità di azione tra gli Stati membri e i soggetti privati. Offre inoltre ai gestori i vantaggi di un regime normativo unico, facilitando l'adesione e riducendo gli oneri amministrativi relativi all'applicazione di norme frammentate negli Stati membri.

La politica sul metano a livello di Unione aggiunge un valore significativo all'azione internazionale per il clima. Sviluppando una normativa volta a ridurre al minimo le emissioni di metano nel settore dell'energia, l'Unione invia un segnale politico forte agli attori esterni, aumentando la consapevolezza degli effetti nocivi delle emissioni di metano sul clima. Tale segnale non solo incoraggerà i partner dell'Unione ad affrontare il problema delle emissioni di metano nel settore dell'energia, ma porterà altresì alla creazione di un partenariato internazionale, conferendo così all'Unione un ruolo guida nell'affrontare le emissioni di metano.

In conclusione le sfide nel contesto della riduzione delle emissioni di metano richiedono quindi un approccio armonizzato e coordinato e non possono essere affrontate in modo efficiente dai singoli Stati membri. L'azione dell'Unione è quindi giustificata da motivi di sussidiarietà in linea con l'articolo 194 TFUE.

Proporzionalità

La presente proposta consegue un equilibrio attento tra, da un lato, l'autonomia normativa degli Stati membri per le azioni correttive nazionali, la fissazione di incentivi per l'innovazione tecnologica o la decisione sul livello delle risorse dedicate e, dall'altro, la necessità di affrontare i problemi concernenti le emissioni di metano che devono essere gestiti a livello di Unione.

Come descritto nel capitolo 6 della valutazione d'impatto, i costi e gli oneri normativi associati alla presente proposta sono stati mantenuti il più limitati possibile. Le misure di cui alla presente proposta si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi individuati e per conseguire gli obiettivi perseguiti. I costi previsti per la Commissione e gli Stati membri sono considerati accettabili, anche tenendo conto degli impatti economici netti positivi legati a un livello di riduzione efficace in termini di costi sotto il profilo ambientale e sociale.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento giuridico adeguato per la presente proposta legislativa in quanto impone norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a un recepimento divergente da parte degli Stati membri. Un regolamento garantisce che i requisiti giuridici siano applicabili contemporaneamente in tutta l'Unione, pertanto eviterebbe le inefficienze e i costi/gli oneri normativi connessi a un'attuazione incoerente delle disposizioni in materia di riduzione delle emissioni di metano in tutta l'Unione.

Inoltre un regolamento è lo strumento adeguato per imporre obblighi diretti agli operatori economici e alle autorità nazionali. Ciò sarebbe necessario per disporre di obblighi chiari in materia di quantificazione e verifica dei dati, nonché per adottare misure volte a mitigare le emissioni di metano, compresa l'eliminazione graduale di pratiche industriali dannose quali il rilascio e la combustione in torcia.

Al fine di avere dati coerenti e comparabili, è fondamentale disporre di requisiti armonizzati in materia di misurazione e comunicazione. Tale obiettivo può essere conseguito meglio tramite un regolamento, come dimostrato dagli atti giuridici correlati dell'UE, come il regolamento (UE) 2015/757 8 , il regolamento (CE) 166/2006 o il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 9 . Al riguardo, il livello di discrezionalità lasciato agli Stati membri in una direttiva sarebbe incompatibile con la necessità di dati comparabili e quindi armonizzati.

Inoltre, per quanto concerne le misure di mitigazione e le restrizioni alle pratiche industriali, un regolamento è lo strumento adeguato per garantire che le disposizioni siano rivolte direttamente alle imprese e che sia stabilita una parità minima di condizioni in tali pratiche.

Infine un regolamento consente di assecondare l'urgenza di affrontare le emissioni di metano in modo più diretto e favorevole, nel contesto dell'emergenza climatica e dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione, come spiegato nella precedente sezione 1.

La scelta di un regolamento garantisce che i problemi e gli obiettivi individuati siano affrontati nel modo più efficace, efficiente e proporzionato. Garantisce un equilibrio attento tra, da un lato, l'autonomia normativa degli Stati membri per le azioni correttive nazionali, la fissazione di incentivi per l'innovazione tecnologica o la decisione sul livello delle risorse dedicate e, dall'altro, la necessità di affrontare i problemi concernenti le emissioni di metano che devono essere gestiti a livello di Unione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio relativi alle valutazioni d'impatto, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione sulla base di una strategia di consultazione che ha compreso vari metodi e strumenti. La strategia di consultazione ha mirato a far sì che fossero presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compresi i dati sui costi, sull'impatto sociale e sui potenziali benefici dell'iniziativa. La strategia è stata progettata in linea con la logica di intervento e ha combinato tanto elementi tratti dall'esperienza acquisita quanto elementi lungimiranti. Sono stati utilizzati diversi strumenti di consultazione: una consultazione pubblica online, una consultazione mirata sui costi di attuazione del regolamento sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica (MRV) basato sull'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership 10 , colloqui approfonditi e (tre) seminari online con i portatori di interessi.

In relazione alla consultazione pubblica aperta sono pervenute 131 risposte, di queste 126 sono state presentate mediante la compilazione almeno parziale del questionario online, mentre cinque ulteriori contributi sono stati ricevuti sotto forma di invii di messaggi di posta elettronica.

In particolare, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e il Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) hanno presentato un'indagine condotta tra i loro membri come contributo informale alla consultazione pubblica aperta, che ha espresso il parere secondo il quale le autorità nazionali di regolamentazione sostengono ampiamente un approccio armonizzato a livello UE al monitoraggio e al rilevamento delle emissioni di metano, basato in particolare sul monitoraggio obbligatorio delle emissioni di metano.

I portatori di interessi hanno espresso un ampio sostegno allo sviluppo di una norma solida in materia MRV per le emissioni di metano nel settore dell'energia. Nel contesto della consultazione pubblica aperta, il 78 % delle risposte ha sostenuto l'ipotesi di basare la parte relativa al petrolio e al gas della proposta in materia MRV sulla metodologia di cui all'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership, che è stata sostenuta anche da tutte le associazioni di categoria del settore dell'Unione del petrolio e del gas. Un ampio sostegno è stato registrato, anche da parte dell'industria carboniera, a favore dell'inclusione di disposizioni in materia di MRV per il carbone (96 % delle risposte alla consultazione pubblica aperta). Tali aspetti sono integrati nella presente proposta.

Vi è stato un ampio sostegno a favore di misure legislative destinate a mitigare le emissioni nei settori del petrolio, del gas fossile e del carbone. Tutte le associazioni del settore del petrolio e del gas che hanno fornito una risposta alla consultazione pubblica aperta hanno espresso sostegno a favore dell'introduzione nel diritto dell'Unione di un obbligo di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR). Anche le organizzazioni non governative (ONG) si sono dette ampiamente favorevoli a tale obbligo. Tutte le ONG e gli operatori del settore che hanno risposto alla consultazione pubblica aperta hanno ritenuto che sia possibile abbandonare gradualmente le pratiche di rilascio e di combustione in torcia di routine associate all'energia prodotta e consumata nell'Unione. Per quanto concerne l'inclusione di misure di mitigazione del metano da miniera di carbone, la consultazione pubblica ha ottenuto un forte sostegno (80 % delle risposte). Tali aspetti sono integrati nella presente proposta.

Il 92 % delle risposte alla consultazione pubblica aperta ha espresso parere favorevole alla legislazione dell'Unione sulle emissioni di metano nel settore dell'energia che riguarda il petrolio e il gas immessi nel mercato dell'Unione. In particolare il 96 % delle risposte era a favore dello sviluppo di uno strumento per la trasparenza del metano a livello di Unione e internazionale. Tale aspetto è integrato nella presente proposta.

Il 72 % delle risposte ha ritenuto che la legislazione dell'Unione sulle emissioni di metano nel settore dell'energia dovrebbe estendere gli obblighi alle imprese che importano energia fossile nell'Unione. Il 65 % delle risposte ha ritenuto fattibile imporre gli stessi obblighi in relazione a MRV, LDAR, nonché rilascio e combustione in torcia a tutti i soggetti della catena del valore del petrolio e del gas per il petrolio e il gas consumati nell'Unione. In risposta a tale posizione, la presente proposta comprende una clausola di riesame che fa esplicito riferimento alla prerogativa della Commissione di presentare proposte legislative di modifica per imporre misure più rigorose agli importatori una volta che saranno disponibili dati migliori sulle emissioni globali di metano.

Assunzione e uso di perizie

La proposta e la valutazione d'impatto sulla quale essa si basa si fondano su prove tratte dal contributo dei portatori di interessi alle ampie consultazioni svolte a tale riguardo, sui seminari specifici, nonché sull'esame della letteratura, sull'analisi e sulla modellizzazione. L'esame della letteratura ha compreso i risultati di una serie di studi di attualità sugli elementi chiave delle normative in materia di emissioni di metano in diversi paesi e negli Stati membri dell'UE, che limitano le emissioni di metano nel settore dell'energia, nonché valutazioni condotte nel contesto di altre iniziative della Commissione.

Valutazione d'impatto

Nelle attività di valutazione d'impatto, è stata presa in considerazione una serie di misure concernenti tutti i settori per affrontare i problemi individuati e le relative cause al fine di raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa. Tutti i settori strategici hanno incluso un'opzione corrispondente allo "scenario di riferimento attuale". Sono state individuate opzioni prescelte per tre settori strategici. A seguito di una valutazione della loro efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità, un pacchetto di opzioni prescelte è risultato più idoneo a contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati. Il pacchetto di opzioni prescelte comprende le disposizioni principali illustrate di seguito.

Il settore strategico 1 considera opzioni destinate a migliorare l'accuratezza della misurazione e della comunicazione delle emissioni di metano nel settore dell'energia obbligando i gestori a effettuare misurazioni a livello di attivo e a comunicare le emissioni dirette di metano per le attività economiche nel territorio dell'UE. Rientrano in tale contesto il monitoraggio, la comunicazione e la verifica obbligatori per il petrolio e il gas, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica per il petrolio, il gas e il carbone nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica obbligatori per il petrolio, il gas e il carbone concernenti anche le emissioni indirette.

L'opzione prescelta per il settore strategico 1 consiste nell'imporre un obbligo dettagliato (a livello di attivo) di misurazione e comunicazione delle emissioni di metano generate da petrolio, gas e carbone nel settore dell'energia dell'UE. Il vantaggio principale consiste nel fatto che ciò migliorerà il livello di comunicazione di tali emissioni così come la comprensione delle fonti e dell'entità di tali emissioni, una circostanza questa che porterà a una riduzione più efficace delle emissioni associate.

Il settore strategico 2 contiene opzioni destinate a mitigare le emissioni di metano nell'UE, attraverso misure di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e limiti al rilascio e alla combustione in torcia. Tali opzioni mirano a garantire un'ulteriore mitigazione efficace delle emissioni di metano lungo la catena di approvvigionamento dell'energia. Le opzioni comprendono orientamenti della Commissione o misure obbligatorie in materia di mitigazione delle emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas fossile, misure obbligatorie in materia di mitigazione delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas fossile e del carbone, nonché emissioni indirette e una misura legislativa per conseguire una determinata riduzione nelle emissioni di metano tramite un requisito in materia di prestazioni.

L'opzione prescelta per il settore strategico 2 consiste nell'imporre l'obbligo di mitigare le emissioni di metano generate da petrolio, gas e carbone nel settore dell'energia dell'UE, in termini di misure di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite nonché di misure destinate a vietare il rilascio e la combustione in torcia. Tali misure porteranno a una riduzione maggiore delle emissioni di metano rispetto a uno scenario di riferimento attuale, con conseguenti benefici ambientali e sociali in termini di rallentamento dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Il settore strategico 3 comprende opzioni che mirano a ridurre le emissioni di metano legate all'energia fossile importata. Include opzioni in materia di misurazione, comunicazione e mitigazione delle emissioni di metano legate al consumo di combustibili fossili dell'UE ma che hanno luogo fuori di essa, compreso l'uso di azioni diplomatiche e strumenti di trasparenza, misurazione, comunicazione e mitigazione obbligatorie applicabili a tutte le emissioni di metano da energia fossile consumata nell'UE che coprono la catena del valore, l'istituzione di una banca dati per la trasparenza delle emissioni di metano e uno strumento di monitoraggio mondiale delle grandi fonti di emissioni di metano, nonché l'obbligo di conseguire una determinata riduzione delle emissioni di metano applicabile a tutta l'energia fossile consumata nell'UE che copra la catena del valore.

L'opzione prescelta per il settore strategico 3 consiste nel proporre vari strumenti per migliorare le informazioni sulle fonti di emissione di metano da parte delle imprese che esportano energia fossile nell'UE, nonché incentivi per i paesi a ridurre le proprie emissioni di metano. Analogamente al settore strategico 2, la riduzione delle emissioni globali di metano apporterà benefici ambientali e sociali, in particolare per l'UE in termini di rallentamento dei cambiamenti climatici.

Diritti fondamentali

La presente iniziativa è pienamente in linea con l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede che nelle politiche dell'Unione siano integrati un livello elevato di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente e che sia garantito conformemente il principio dello sviluppo sostenibile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta comprende una serie di requisiti con implicazioni sul bilancio. Innanzitutto l'obbligo per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) di stabilire e rendere pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano per progetti comparabili, una volta ogni tre anni. Sebbene finora l'ACER non abbia affrontato i costi dei gestori di rete dovuti alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano, si stima che i compiti aggiuntivi e il relativo carico di lavoro per l'Agenzia siano sufficientemente coperti da 1 ETP aggiuntivo.

In secondo luogo l'obbligo per l'Unione di istituire e mantenere una piattaforma per la trasparenza del metano che contenga informazioni sulle importazioni di energia fossile nell'Unione, con aggiornamenti da fornire ogni trimestre, nonché di istituire uno strumento di monitoraggio mondiale del metano che pubblichi regolarmente i risultati del monitoraggio aereo dei grandi emettitori di metano da fonti energetiche, con aggiornamenti da fornire mensilmente. Si stima che i compiti aggiuntivi e il loro carico di lavoro corrispondente per la Commissione richiedano 2 funzionari a tempo pieno supplementari.

La sezione 3 della scheda finanziaria legislativa delinea le implicazioni sul bilancio della proposta e le risorse umane e amministrative necessarie.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La legislazione dell'UE in materia di clima ed energia fornisce un quadro completo per compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi dell'UE e per tenere traccia di tali progressi, a cui la presente proposta contribuirà. Il quadro generale è fornito dalla normativa europea sul clima, mentre un quadro integrato dettagliato di monitoraggio e comunicazione è fornito dal regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. I dati raccolti nel contesto di tale regolamento devono essere resi accessibili al pubblico su una piattaforma elettronica, compresi gli indicatori per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione.

Le politiche e le misure nazionali degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi ai  sensi del regolamento Condivisione degli sforzi sono verificate dalla Commissione ogni cinque anni. L'attuazione e l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente proposta saranno pertanto monitorate anche nel contesto del conseguimento degli obiettivi previsto da tale regolamento. I meccanismi di controllo stabiliti per la qualità delle comunicazioni nazionali consentiranno altresì una valutazione dell'efficacia delle disposizioni della presente proposta nel conseguire miglioramenti nell'accuratezza dei dati. In tale contesto, il regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima stabilisce i requisiti per i sistemi nazionali e dell'Unione di inventario per le emissioni di gas a effetto serra, nonché le politiche, le misure e le proiezioni corrispondenti, chiedendone il miglioramento continuo. L'istituzione di tali sistemi è richiesta a livello internazionale ed è intesa a sostenere l'attuazione dei piani nazionali per l'energia e il clima per quanto concerne la dimensione della decarbonizzazione.

Le emissioni di metano sono sempre più oggetto di attenzione pubblica, comprese le campagne scientifiche e dei portatori di interessi per rilevare e quantificare le emissioni. Sostenuto dall'aumento della risoluzione spaziale e temporale dei dati satellitari, tale controllo pubblico è una risorsa preziosa per monitorare l'impatto della proposta e identificare le carenze nell'attuazione.

Per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione degli obblighi stabiliti nella presente proposta, la competenza principale nel garantire l'applicazione delle disposizioni spetterà alle autorità nazionali competenti. Per quanto concerne la verifica dei dati sulle emissioni, la presente proposta prevede il ruolo di verificatori indipendenti accreditati. L'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano 11 fornirà un ulteriore controllo dei dati sulle emissioni di metano presentati, inclusa la possibilità di incrociarli con altre fonti quali immagini e prodotti satellitari.

La Commissione monitorerà l'attuazione dell'atto giuridico, verificando la corretta applicazione delle misure da parte dei soggetti obbligati e, se necessario, adottando misure di esecuzione. La presente proposta comprende una clausola di riesame ai sensi della quale la Commissione presenterà una relazione sulla valutazione e sul riesame del regolamento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento oggetto della proposta si compone di sei capi e di 35 articoli.

Capo 1 – Disposizioni generali

Questo capo definisce l'ambito di applicazione e i termini principali utilizzati nel regolamento proposto. Contempla altresì una disposizione che riconosce i costi dei gestori di rete nell'attuazione del regolamento.

Capo 2 – Autorità competenti e verifica indipendente

Questo capo stabilisce le disposizioni di conformità del regolamento, oltre a quelle in materia di sanzioni di cui al capo 6. Stabilisce i compiti delle autorità competenti, in particolare le norme in materia di ispezioni e reclami, nonché il ruolo e le procedure dei verificatori indipendenti accreditati in relazione alla verifica dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori.

Capo 3 – Emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas

Questo capo stabilisce gli obblighi dei gestori e degli Stati membri per quanto concerne la misurazione e la comunicazione dei dati sulle emissioni di metano, nonché gli obblighi per la riduzione delle emissioni di metano presso i siti interessati.

Capo 4 – Emissioni di metano nel settore del carbone

Questo capo è diviso in tre sezioni per trattare gli aspetti seguenti: monitoraggio e comunicazione delle emissioni di metano nelle miniere in esercizio; mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere sotterranee in esercizio e delle emissioni di metano nelle miniere sotterranee chiuse e abbandonate.

Ciascuna sezione stabilisce gli obblighi dei gestori e degli Stati membri per quanto concerne la misurazione e la comunicazione dei dati sulle emissioni di metano, nonché gli obblighi per la riduzione delle emissioni di metano presso i siti interessati.

Capo 5 – Emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione

Questo capo introduce strumenti per la trasparenza delle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione: un obbligo di informazione da parte degli importatori di combustibili fossili per quanto concerne le emissioni di metano, un elenco trasparente delle imprese e dei paesi dell'Unione nonché delle imprese che esportano energia fossile verso l'Unione, comprese le informazioni sui loro obblighi internazionali di comunicazione in relazione alle emissioni di metano e uno strumento di monitoraggio mondiale per divulgare l'entità, la ricorrenza e l'ubicazione degli emettitori di metano a livello globale.

Inoltre, al fine di tenere conto delle importazioni di energia fossile nell'Unione, questo capo stabilisce gli obblighi di informazione per gli importatori, nonché la prerogativa della Commissione di presentare proposte legislative di modifica per imporre misure più rigorose agli importatori una volta che saranno disponibili dati migliori sulle emissioni globali di metano nonché garantire il rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione.

Capo 6 – Disposizioni finali

Questo capo fornisce in particolare un sistema di sanzioni: pur riconoscendo che la determinazione delle sanzioni rientra nella sfera di competenza nazionale, esso stabilisce i principi guida per le sanzioni, in particolare i criteri per fissare le sanzioni, i tipi di violazioni da sanzionare, i criteri sui massimali, nonché la possibilità di imporre penalità di mora.

Contiene inoltre disposizioni sul conferimento di poteri per l'adozione di atti delegati e di esecuzione, nonché una clausola di riesame.

2021/0423 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 13 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il metano è il componente principale del gas naturale, è secondo soltanto all'anidride carbonica in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale.

(2)A livello molecolare, sebbene rimanga nell'atmosfera per un periodo più breve (da 10 a 12 anni) rispetto all'anidride carbonica (centinaia di anni), il metano ha un effetto serra più importante dal punto di vista del clima e contribuisce alla formazione di ozono, un potente inquinante atmosferico che causa problemi gravi di salute. La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.

(3)Secondo stime recenti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e della Coalizione per il clima e l'aria pulita, una riduzione delle emissioni di metano del 45 % entro il 2030, ottenuta con le misure mirate disponibili e con misure aggiuntive in linea con gli obiettivi di sviluppo prioritari delle Nazioni Unite, potrebbe evitare un riscaldamento del pianeta di 0,3 °C entro il 2045.

(4)Secondo i dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra, si stima che il settore dell'energia sia responsabile del 19 % delle emissioni di metano all'interno dell'Unione. Tale dato non include le emissioni di metano legate al consumo di energia fossile dell'Unione che hanno luogo fuori di essa.

(5)Il Green Deal europeo consiste in una serie completa di misure e iniziative complementari che, insieme, sono intese a conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. La comunicazione sul Green Deal europeo 14 indica che sarà facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano ("la strategia sul metano") che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'UE, anche nel settore dell'energia, e a livello internazionale. Nel regolamento (UE) 2021/1119 15 ("normativa europea sul clima"), l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori economici entro il 2050 e ha altresì stabilito il proprio impegno vincolante di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Per conseguire tale livello di riduzione delle emissioni di gas serra, le emissioni di metano dal settore dell'energia dovrebbero diminuire di circa il 58 % entro il 2030 rispetto al 2020.

(6)Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 stabiliti nella normativa europea sul clima e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 16 . Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico a livello di Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia. Inoltre la direttiva 2010/75 17 sulle emissioni industriali, sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre altre attività nel settore dell'energia.

(7)In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione di petrolio e gas fossile a monte, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e nei terminali per il gas fossile liquefatto (gas naturale liquefatto, GNL), così come nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio e nelle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.

(8)La misurazione, comunicazione e verifica accurate delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché la loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere regolate da norme adeguatamente inquadrate nel diritto dell'Unione. Tale quadro dovrebbe contenere norme destinate a rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione, migliorando così gli incentivi a diffondere le soluzioni di mitigazione del metano in tutto il mondo.

(9)È probabile che il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento richieda investimenti da parte dei gestori regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza.

(10)Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare almeno un'autorità competente affinché vigili che i gestori rispettino effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento e dovrebbe notificare alla Commissione tale nomina e qualsiasi relativo cambiamento. Le autorità competenti nominate dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Tenendo conto della natura transfrontaliera delle operazioni del settore dell'energia e delle emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. In tale contesto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero costituirsi in una rete di autorità pubbliche che applicano il presente regolamento al fine di promuovere una stretta cooperazione, adottando i provvedimenti necessari per scambiarsi informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.

(11)Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione sostiene gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico 18 fornendo competenze tecniche su misura per progettare e attuare le riforme, comprese quelle che promuovono la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Il sostegno tecnico comporta, ad esempio, il rafforzamento della capacità amministrativa, l'armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione delle migliori pratiche.

(12)I gestori dovrebbero fornire alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti. I gestori dovrebbero inoltre intraprendere tutte le azioni necessarie individuate dalle autorità competenti entro il termine da esse stabilito o qualsiasi altro termine con esse concordato.

(13)Il meccanismo principale a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere costituito dalle ispezioni, che comprendono l'esame della documentazione e delle registrazioni, le misurazioni delle emissioni e i controlli in loco. Le ispezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, sulla base di una valutazione dei rischi ambientali condotta dalle autorità competenti. È inoltre opportuno svolgere ispezioni per indagare sui reclami fondati e sui casi di non conformità, nonché per garantire che le riparazioni o le sostituzioni di componenti siano effettuate in conformità al presente regolamento. Se rilevano una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero notificare al gestore le azioni correttive che è tenuto ad adottare. È opportuno che le autorità competenti tengano un registro delle ispezioni e che siano messe a disposizione le relative informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

(14)Tenuto conto della vicinanza di alcune fonti di emissione di metano ad aree urbane o residenziali, le persone fisiche o giuridiche lese da violazioni del presente regolamento dovrebbero poter presentare alle autorità competenti reclami debitamente motivati. I reclamanti dovrebbero essere tenuti informati in merito alla procedura e alle decisioni prese e dovrebbero ricevere una decisione definitiva entro un termine ragionevole dalla presentazione del reclamo.

(15)Un solido quadro di verifica può migliorare la credibilità dei dati comunicati. Il livello di dettaglio e la complessità tecnica delle misurazioni delle emissioni di metano richiedono una verifica adeguata dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori e dai gestori di miniere. Sebbene sia possibile l'autoverifica, la verifica da parte di terzi garantisce una maggiore indipendenza e trasparenza. Essa consente anche di disporre di un insieme armonizzato di competenze e un livello di competenza che potrebbe non essere disponibile per tutti i soggetti pubblici. I verificatori dovrebbero essere accreditati da organismi di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . I verificatori indipendenti accreditati dovrebbero quindi garantire che le relazioni sulle emissioni preparate dai gestori e dai gestori di miniere siano corrette e conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbero esaminare i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni per valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza rispetto a norme europee o internazionali gratuite e pubbliche elaborate da organismi indipendenti e rese applicabili dalla Commissione. Alla Commissione dovrebbe quindi essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare e definire l'applicabilità di tali norme europee o internazionali. È opportuno che i verificatori, soggetti distinti dalle autorità competenti, siano indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere, i quali dovrebbero fornire loro tutta l'assistenza necessaria a consentire o agevolare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

(16)Le informazioni contenute nelle relazioni sulle emissioni presentate alle autorità competenti dovrebbero essere fornite alla Commissione in vista di un ruolo di verifica da attribuire all'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO), in particolare per quanto concerne le metodologie di aggregazione e analisi dei dati e la verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dalle imprese per quantificare i dati comunicati sulle emissioni. Tra i criteri di riferimento al riguardo possono figurare le norme tecniche e i documenti di orientamento dell'Oil and Gas Methane Partnership (OGMP). Le informazioni prodotte dall'IMEO dovrebbero essere pubbliche e la Commissione dovrebbe utilizzarle per porre rimedio alle eventuali carenze individuate nella misurazione, comunicazione e verifica dei dati sulle emissioni di metano.

(17)L'IMEO è stato istituito nell'ottobre del 2020 dall'Unione in collaborazione con il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia internazionale per l'energia ed è stato avviato in occasione del vertice del G20 nell'ottobre del 2021. L'IMEO è stato incaricato di raccogliere, riconciliare, verificare e pubblicare i dati sulle emissioni antropogeniche di metano a livello mondiale. L'IMEO fa parte del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che ha concluso un protocollo d'intesa con l'Unione Europea. Il suo ruolo è fondamentale per la verifica dei dati sulle emissioni di metano nel settore dell'energia ed è opportuno instaurare relazioni adeguate per dare effetto ai compiti di verifica affidatigli. Dato che l'IMEO non è un organismo dell'Unione né è soggetto al diritto unionale, è essenziale prevedere che adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(18)In quanto parte contraente della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi, l'Unione è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'inventario delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropogenica, che costituisce un aggregato degli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri, redatta utilizzando le buone pratiche metodologiche accettate dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

(19)Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati degli inventari dei gas a effetto serra e le loro proiezioni nazionali. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, tale comunicazione deve essere effettuata secondo gli orientamenti dell'UNFCCC al riguardo e si basa spesso su fattori di emissione predefiniti anziché su misurazioni dirette alla fonte, il che implica incertezze sull'origine, sulla frequenza e sull'entità delle emissioni.

(20)I dati nazionali comunicati a norma delle disposizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione sono presentati al segretariato dell'UNFCCC secondo diversi livelli di comunicazione in linea con gli orientamenti dell'IPCC. In tale contesto in genere l'IPCC suggerisce di usare metodi di livello superiore per le fonti di emissione che, in termini di livello assoluto, tendenza o incertezza, hanno un'incidenza significativa sull'inventario totale dei gas a effetto serra di un paese.

(21)Un livello rappresenta un grado di complessità metodologica. Esistono tre livelli. I metodi di livello 1 in genere utilizzano fattori di emissione predefiniti dell'IPCC e richiedono i dati di processo più basilari e meno disaggregati. I livelli superiori utilizzano di norma metodi più elaborati e fattori di emissione specifici della fonte, della tecnologia, della regione o del paese, che sono spesso basati su misurazioni e solitamente richiedono dati di processo più disaggregati. In particolare, il livello 2 richiede l'uso di fattori di emissione specifici del paese, anziché predefiniti, mentre il livello 3 richiede dati o misurazioni di ciascun impianto e applica una valutazione rigorosa dal basso verso l'alto per tipo di fonte a livello di sito. Il passaggio dal livello 1 al livello 3 rappresenta un aumento della certezza delle misurazioni delle emissioni legate al metano 22 .

(22)Gli Stati membri hanno pratiche diverse per quanto riguarda il livello scelto per comunicare le proprie emissioni di metano legate all'energia nel quadro dell'UNFCCC. La comunicazione di livello 2 per le grandi fonti di emissione è in linea con gli orientamenti dell'IPCC, essendo questo livello considerato un metodo di grado superiore. Di conseguenza le metodologie di stima e la comunicazione delle emissioni di metano legate all'energia variano tra gli Stati membri e la comunicazione al livello più basso (livello 1) è ancora molto comune in vari Stati membri per le emissioni di metano generate da carbone, gas e petrolio.

(23)Attualmente le iniziative volontarie guidate dal settore rimangono il modo principale per quantificare e la mitigare le emissioni di metano in molti paesi. Un'iniziativa chiave del settore dell'energia è l'OGMP che, creata nel 2014 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dalla coalizione per il clima e l'aria pulita (CCAC) e nel cui consiglio la Commissione è rappresentata, prevede l'adesione volontaria a uno standard di misurazione e comunicazione delle emissioni di metano. L'OGMP è incentrato sulla definizione delle buone pratiche per migliorare la disponibilità delle informazioni mondiali sulla quantificazione e sulla gestione delle emissioni di metano e per indirizzare le azioni di mitigazione destinate a ridurle. Ad oggi, oltre 60 imprese hanno aderito all'OGMP, il che equivale al 30 % della produzione mondiale di petrolio e gas e degli attivi corrispondenti nei cinque continenti. Il lavoro dell'OGMP sullo sviluppo di norme tecniche e metodologie coinvolge i governi, la società civile e le imprese. Il quadro OGMP 2.0 è l'ultima versione di una norma tecnica dinamica sulle emissioni di metano e può fornire una base adeguata per le norme tecniche sulle emissioni di metano, basate su norme scientifiche solide.

(24)In tale contesto, è necessario migliorare la misurazione e la qualità dei dati comunicati sulle emissioni di metano, anche sulle fonti principali delle emissioni di metano associate all'energia prodotta e consumata nell'Unione. Dovrebbero essere garantite la disponibilità di dati a livello di fonte e una quantificazione robusta delle emissioni, aumentando così l'affidabilità della comunicazione e la possibilità di adottare misure adeguate di mitigazione.

(25)Affinché la misurazione e la comunicazione siano efficaci, le imprese petrolifere e del gas dovrebbero essere tenute a misurare e comunicare le emissioni di metano per ciascuna fonte e mettere a disposizione degli Stati membri i dati aggregati in modo che essi possano comunicare i loro inventari con maggiore accuratezza. È inoltre necessaria una verifica efficace dei dati comunicati dalle imprese e, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i gestori, la comunicazione dovrebbe essere organizzata su base annua.

(26)Il presente regolamento si basa sul quadro OGMP 2.0 nella misura in cui soddisfa i criteri di cui ai considerando 24 e 25, per contribuire alla raccolta di dati affidabili e solidi che costituiscano una base sufficiente per il monitoraggio delle emissioni di metano e, se necessario, per predisporre interventi aggiuntivi intesi a ridurle ulteriormente.

(27)Il quadro OGMP 2.0 prevede cinque livelli di comunicazione. La comunicazione a livello di fonte inizia dal livello 3, che è considerato paragonabile al livello 3 dell'UNFCCC. Consente di utilizzare fattori di emissione generici. Una comunicazione di livello 4 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte. Consente l'uso di fattori di emissione specifici. Una comunicazione di livello 5 del quadro OGMP 2.0 richiede l'aggiunta di misurazioni complementari a livello di sito. Inoltre il quadro OGMP 2.0 impone alle imprese di comunicare le misurazioni dirette delle emissioni di metano entro tre anni dall'adesione all'OGMP 2.0 per gli attivi gestiti ed entro cinque anni per gli attivi non gestiti. In base all'approccio adottato nel quadro OGMP 2.0 per la comunicazione delle emissioni a livello di fonte e tenuto conto del fatto che un gran numero di imprese dell'Unione aveva già aderito al quadro OGMP 2.0 nel 2021, i gestori dell'Unione dovrebbero essere tenuti a fornire misurazioni dirette a livello della fonte delle loro emissioni entro 24 mesi per gli attivi gestiti ed entro 36 mesi per gli attivi non gestiti. Oltre alla quantificazione a livello di fonte, la quantificazione a livello di sito consente di valutare, verificare e riconciliare le stime a livello di fonte aggregate per sito, rafforzando così la fiducia nelle emissioni comunicate. Alla stregua dell'OGMP 2.0, il presente regolamento impone misurazioni a livello di sito per riconciliare le misurazioni a livello di fonte.

(28)Secondo i dati dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, più della metà di tutte le emissioni dirette di metano del settore dell'energia è dovuta al loro rilascio accidentale in atmosfera. Nel caso del petrolio e del gas, il rilascio accidentale rappresenta la quota maggiore di emissioni di metano.

(29)Le fuoriuscite accidentali di metano nell'atmosfera possono verificarsi durante la perforazione, l'estrazione, nonché durante il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione ai consumatori finali. Esse possono verificarsi anche nei pozzi inattivi di petrolio o gas. Alcune emissioni derivano da difetti o dalla normale usura di componenti tecnici quali giunti, flange e valvole, oppure da componenti danneggiati, ad esempio in caso di incidenti. Anche la corrosione o il danneggiamento possono causare fuoriuscite dalle pareti di apparecchiature sotto pressione.

(30)Sebbene sia in genere intenzionale, risultante da processi o attività e dispositivi progettati a tale fine, il rilascio di metano può anche essere accidentale, come nel caso di un malfunzionamento.

(31)Al fine di diminuire tali emissioni, i gestori dovrebbero adottare tutte le misure a loro disposizione per ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

(32)Più specificamente le emissioni di metano da fuoriuscite sono in genere ridotte grazie alle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (LDAR, leak detection and repair) di metano, condotte per individuare le fuoriuscite e seguite da relativa riparazione. È pertanto opportuno che i gestori conducano quantomeno indagini LDAR periodiche che dovrebbero contemplare anche la verifica dei componenti che rilasciano il metano, in modo da ricercare i rilasci accidentali di questo gas.

(33)A tal fine dovrebbe essere adottato un approccio armonizzato per garantire parità di condizioni per tutti i gestori nell'Unione. L'approccio dovrebbe prevedere requisiti minimi per le indagini LDAR, pur lasciando un congruo grado di flessibilità agli Stati membri e ai gestori. Tale flessibilità è essenziale per consentire l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie e metodi LDAR nuovi, evitando così la dipendenza da una determinata tecnologia, a scapito della protezione ambientale. Continuano ad emergere nuove tecnologie e nuovi metodi di rilevamento e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'innovazione in questo settore, in modo che possano essere adottati i metodi più accurati ed efficaci in termini di costi.

(34)Gli obblighi relativi alle indagini LDAR dovrebbero rispecchiare una serie di buone pratiche. Le indagini LDAR dovrebbero mirare principalmente a individuare e riparare le fuoriuscite, piuttosto che a quantificarle, e le aree soggette a rischio maggiore di fuoriuscite dovrebbero essere controllate più frequentemente; la frequenza delle indagini dovrebbe essere determinata non soltanto dalla necessità di riparare i componenti da cui fuoriesce metano oltre la soglia di emissione prestabilita, ma anche da considerazioni operative, tenendo conto dei rischi per la sicurezza. Di conseguenza, se è individuato un rischio più alto per la sicurezza o un rischio più alto di perdita di metano, le autorità competenti dovrebbero poter raccomandare di ispezionare con più frequenza i componenti in causa; tutte le fuoriuscite, indipendentemente dalle loro dimensioni, dovrebbero essere registrate e monitorate, dato che quelle piccole possono trasformarsi in fuoriuscite più grandi; le riparazioni delle fuoriuscite dovrebbero essere seguite dalla conferma della loro efficacia; al fine di consentire l'uso in futuro di tecnologie più avanzate di rilevamento delle emissioni di metano, è opportuno specificare l'entità della perdita di metano in coincidenza o al di sopra della quale si giustifica una riparazione, consentendo nel contempo ai gestori di scegliere il dispositivo di rilevamento. Se del caso, si può ricorrere a un monitoraggio continuo nel contesto del presente regolamento.

(35)Il rilascio consiste nello sprigionamento in atmosfera di metano incombusto, sia intenzionalmente a partire da processi, attività o dispositivi concepiti allo scopo, sia accidentalmente in caso di malfunzionamento. Alla luce del potente effetto serra delle emissioni di metano, il loro rilascio dovrebbe essere vietato fatta eccezione in caso di emergenze, malfunzionamento o durante determinati eventi specifici in cui un qualche rilascio è inevitabile.

(36)La combustione in torcia è la combustione controllata di metano a fini di smaltimento in un dispositivo concepito allo scopo. Se è effettuata durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e come conseguenza dell'insufficienza di impianti o dell'assenza di una struttura geologica adatta per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato, si parla di "combustione in torcia di routine". La combustione in torcia di routine dovrebbe essere vietata. La combustione in torcia dovrebbe essere consentita solo se costituisce l'unica alternativa al rilascio e se il rilascio non è vietato. Il rilascio è più dannoso per l'ambiente rispetto alla combustione in torcia, perché il gas rilasciato contiene in genere alti livelli di metano, mentre la combustione in torcia ossida il metano in anidride carbonica.

(37)Il ricorso alla combustione in torcia come alternativa al rilascio esige che i dispositivi utilizzati per tale operazione siamo efficienti nel realizzare la combustione del metano. Per tale motivo dovrebbe essere incluso anche un requisito di efficienza della combustione per i casi in cui è ammessa la combustione in torcia. Dovrebbe essere altresì imposto l'uso di bruciatori pilota, che forniscono un'accensione più affidabile in quanto non sono influenzati dal vento.

(38)La reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato dovrebbero essere sempre preferibili alla combustione in torcia, e quindi al rilascio, del metano. I gestori che effettuano il rilascio dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che né la reiniezione, né l'uso in loco, né l'invio del metano a un mercato, né la combustione in torcia erano possibili, e i gestori che effettuano la combustione in torcia dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che non era possibile reiniettare il metano, usarlo in loco o inviarlo a un mercato.

(39)I gestori dovrebbero notificare senza indugio alle autorità competenti i principali eventi di rilascio e combustione in torcia e presentare relazioni più esaustive su tutti gli eventi di rilascio e di combustione in torcia. Dovrebbero inoltre garantire che le apparecchiature e i dispositivi sono conformi alle norme stabilite dal diritto dell'Unione.

(40)Le emissioni di metano da pozzi di petrolio e gas inattivi pongono rischi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Di conseguenza gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dovrebbero continuare ad applicarsi e tali pozzi e i relativi siti dovrebbero essere risanati e bonificati. In tali casi gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo predominante, in particolare per stabilire inventari e piani di mitigazione.

(41)Dai dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra risulta che nell'Unione la maggiore fonte singola di emissioni di metano nel settore dell'energia sono le miniere di carbone. Nel 2019 le emissioni dirette di metano del settore del carbone rappresentavano il 31 % delle emissioni di questo gas, una percentuale quasi equivalente a quella dei settori del gas fossile e petrolio insieme, pari al 33 %.

(42)Attualmente non esistono norme specifiche a livello di Unione che limitino le emissioni di metano dal settore del carbone, nonostante l'ampia gamma di tecnologie di mitigazione disponibili. Non esiste una norma tecnica, unionale o internazionale, specifica per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica di questo settore. Nell'Unione la comunicazione delle emissioni di metano dell'industria carboniera rientra nella comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra da parte degli Stati membri e i dati delle miniere sotterranee figurano anche nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006 23 .

(43)Le emissioni di metano sono principalmente legate alle attività minerarie sotterranee, sia nelle miniere attive che in quelle abbandonate 24 . Nelle miniere sotterranee attive la concentrazione di metano nell'aria è controllata continuamente perché costituisce un pericolo per la salute e la sicurezza. Nelle miniere di carbone sotterranee la grande maggioranza delle emissioni di metano è dovuta ai sistemi di ventilazione e drenaggio o degassificazione, che rappresentano i due modi principali per abbassarne la concentrazione nelle vie d'aria di una miniera.

(44)Una volta che la produzione è interrotta, la miniera chiusa o abbandonata continua a rilasciare metano, denominato metano da miniera abbandonata. In genere le emissioni provengono da fonti localizzate ben definite, quali pozzi di ventilazione o valvole di decompressione. Con gli obiettivi climatici ora più ambiziosi e la transizione della produzione di energia verso fonti a minore intensità di carbonio, è probabile che le emissioni di metano da miniera abbandonata aumentino nell'Unione. Si stima che anche 10 anni dopo la cessazione dell'attività mineraria del metano continui a essere emesso nelle miniere non allagate a livelli dell'ordine del 40 % delle emissioni registrate al momento della chiusura 25 . Inoltre il trattamento del metano da miniera abbandonata rimane frammentato in ragione dei diritti differenti di proprietà e sfruttamento esistenti nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire inventari delle miniere chiuse e abbandonate e, gli stessi o il responsabile identificato, dovrebbero essere tenuti a installare dispositivi per la misurazione delle emissioni di metano.

(45)Le miniere di carbone a cielo aperto in esercizio nell'Unione producono lignite ed emettono meno metano rispetto a quelle sotterranee. Secondo l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, nel 2019 le miniere a cielo aperto in esercizio ne hanno emesso 166 chilotonnellate, rispetto alle 828 chilotonnellate delle miniere sotterranee 26 . La misurazione delle emissioni di metano delle miniere di carbone a cielo aperto è difficoltosa perché si diffondono su una vasta superficie. Di conseguenza, e nonostante la tecnologia disponibile 27 , raramente le emissioni provenienti dalle miniere a cielo aperto sono misurate. Le emissioni di metano provenienti dalle miniere a cielo aperto possono essere ricavate utilizzando fattori di emissione del carbone specifici del bacino 28 e, con maggiore precisione, utilizzando fattori di emissione specifici della miniera o del giacimento, poiché i bacini carboniferi sono composti di giacimenti che producono metano in quantità diverse 29 . I fattori di emissione possono essere ricavati misurando il tenore di gas delle vene campionate per carotaggio 30 . I gestori di miniere dovrebbero pertanto misurare le emissioni di metano nelle miniere di carbone a cielo aperto usando tali fattori di emissione.

(46)Di conseguenza i gestori di miniere dovrebbero misurare e quantificare in continuo le emissioni di metano dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone sotterranee, misurare in continuo il metano rilasciato in atmosfera e bruciato in torcia nelle stazioni di drenaggio e utilizzare fattori di emissione specifici per le miniere di carbone a cielo aperto. Essi dovrebbero comunicare tali dati alle autorità competenti.

(47)Attualmente le miniere di carbone sotterranee, in esercizio e chiuse o abbandonate son quelle in cui le emissioni di metano possono essere mitigate con più efficacia. La mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere a cielo aperto, in esercizio e chiuse o abbandonate, è attualmente meno efficace perché limitata dalla tecnologia. Tuttavia, al fine di sostenere la ricerca e lo sviluppo sulle tecnologie di mitigazione di tali emissioni in futuro, occorre monitorarne, comunicarne e verificarne la portata in modo efficace e dettagliato.

(48)Le miniere sotterranee sono miniere di carbone termico o da coke. Il carbone termico è usato principalmente come fonte di energia mentre il carbone da coke come combustibile e come reagente nella produzione di acciaio. Tanto le miniere di carbone da coke quanto quelle di carbone termico dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni di metano.

(49)Per le miniere di carbone sotterranee in esercizio, la mitigazione delle emissioni di metano dovrebbe essere attuata attraverso un abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia. Per le miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate, sebbene l'allagamento possa prevenire le emissioni di metano, non è una soluzione applicata sistematicamente e presenta rischi per l'ambiente. Anche il rilascio e la combustione in torcia in queste miniere dovrebbero essere gradualmente abbandonati. Dato che a causa di vincoli geologici e considerazioni ambientali non è possibile adottare un approccio unico di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee abbandonate 31 , gli Stati membri dovrebbero stabilire propri piani di mitigazione, tenendo conto di tali vincoli e della fattibilità tecnica della mitigazione del metano da miniera abbandonata.

(50)A seguito di una proposta della Commissione, il 28 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la nuova base giuridica del Fondo di ricerca carbone e acciaio 32 , che prevede il sostegno alla ricerca e all'innovazione per il riadattamento delle vecchie miniere di carbone o delle miniere di carbone in fase di chiusura e delle relative infrastrutture, conformemente all'obiettivo generale di abbandono del carbone e al meccanismo per una transizione giusta. In questo contesto, uno degli obiettivi principali del nuovo programma del Fondo di ricerca carbone e acciaio per gli anni a venire sarà ridurre al minimo l'impatto ambientale delle miniere di carbone in transizione, in particolare per quanto concerne le emissioni di metano.

(51)L'Unione dipende dalle importazioni per il 70 % del suo consumo di carbon fossile, il 97 % del suo consumo di petrolio e il 90 % del suo consumo di gas fossile. Non esistono conoscenze precise in merito all'entità, all'origine o alla natura delle emissioni di metano che sono legate all'energia fossile consumata nell'Unione ma che hanno luogo in paesi terzi.

(52)Gli effetti del riscaldamento globale causati dalle emissioni di metano sono transfrontalieri. Sebbene alcuni paesi produttori di energia fossile stiano iniziando a prendere provvedimenti al loro interno per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, molti esportatori non sono soggetti ad alcuna regolamentazione nei rispettivi mercati nazionali. Tali operatori necessitano di incentivi chiari a ridurre le loro emissioni, pertanto è opportuno mettere a disposizione dei mercati informazioni trasparenti sulle emissioni di metano.

(53)Attualmente è disponibile una quantità limitata di dati accurati (livello 3 UNFCCC o equivalente) sulle emissioni internazionali di metano. Molti paesi esportatori di combustibili fossili non hanno ancora presentato all'UNFCCC dati di inventario completi. Allo stesso tempo è comprovato che negli ultimi 20 anni le emissioni di metano dovute alle attività di produzione di petrolio e gas a livello sono nettamente aumentate, passando da 65 a 80 Mt/anno 33 .

(54)Come annunciato nella comunicazione sulla strategia dell'UE sul metano 34 , l'Unione s'impegna a collaborare con i suoi partner nel settore energetico e gli altri importanti paesi importatori di energia fossile al fine di contrastare le emissioni di metano a livello mondiale. La diplomazia energetica in materia di emissioni di metano ha già prodotto risultati importanti. Nel settembre del 2021 l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato l'impegno globale per la riduzione delle emissioni di metano (Global Methane Pledge), che, assunto alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre del 2021 a Glasgow, è un impegno politico a ridurre del 30 % (rispetto ai livelli del 2020) entro il 2030 le emissioni mondiali di metano. Oltre cento paesi, che rappresentano quasi la metà delle emissioni antropogeniche di metano nel mondo, si sono impegnati a sostenerlo. Esso include l'impegno a passare a utilizzare le migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare le emissioni di metano, con un'attenzione particolare alle grandi fonti di emissioni.

(55)L'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) svolgerà un ruolo guida importante per aumentare la trasparenza circa le emissioni di metano del settore dell'energia a livello mondiale. Il Consiglio ha sostenuto l'istituzione dell'IMEO nelle sue conclusioni del gennaio 2021 sulla diplomazia climatica ed energetica 35 .

(56)La Commissione collaborerà con l'IMEO per definire un "indice di metanizzazione", come esplicitamente indicato nella comunicazione sulla strategia dell'UE sul metano 36 . L'indice fornirà dati sulle emissioni di metano da varie fonti di energia fossile in tutto il mondo (anche basandosi sulle stime e misurazioni a livello di fonte, nonché sul monitoraggio aereo/satellitare) consentendo così agli acquirenti di energia fossile di prendere decisioni di acquisto informate sulla base delle emissioni di metano delle fonti fossili di energia.

(57)In parallelo al proseguimento del fruttuoso lavoro diplomatico inteso a realizzare tali impegni mondiali, l'Unione continua a caldeggiare una riduzione significativa delle emissioni di metano in tutto il pianeta, in particolare nei paesi che le forniscono energia fossile.

(58)Gli importatori di energia fossile nell'Unione dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire agli Stati membri informazioni sulle misure adottate dagli esportatori per misurare, comunicare e mitigare le emissioni di metano, in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie destinate a controllare le loro emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure di controllo e restrizione del rilascio e della combustione in torcia del metano. I livelli di misurazione e comunicazione stabiliti negli obblighi di informativa imposti agli importatori corrispondono a quelli cui saranno tenuti i gestori dell'Unione ai sensi del presente regolamento, indicati nei considerando da 24 a 26 e 46. L'informativa sulle misure di controllo delle emissioni di metano non è più onerosa di quella imposta ai gestori dell'Unione.

(59)È opportuno che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Sulla base di tali informazioni l'Unione dovrebbe istituire e gestire una banca dati per la trasparenza delle importazioni di energia fossile nell'Unione, specificando se le imprese esportatrici hanno aderito all'OGMP per le imprese petrolifere e del gas e a una norma tecnica equivalente per le imprese carboniere, nella misura in cui è istituita, riconosciuta a livello internazionale o dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero dimostrare il grado di impegno delle imprese nei paesi esportatori a misurare, comunicare e far verificare le proprie emissioni di metano secondo metodi di comunicazione di livello 3 dell'UNFCCC. La banca dati per la trasparenza servirebbe da fonte di informazioni per gli importatori di energia fossile nell'Unione al momento delle decisioni di acquisto, così come per gli altri portatori di interessi e il pubblico. La banca dati per la trasparenza dovrebbe rispecchiare gli sforzi compiuti dalle imprese nell'Unione e da quelle che esportano energia fossile nell'Unione per misurare, comunicare e ridurre le rispettive emissioni di metano. È anche opportuno che contenga informazioni sugli interventi regolamentari in materia di misurazione, comunicazione e mitigazione messi in campo dai paesi produttori di energia fossile.

(60)L'Unione dovrebbe istituire uno strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano, che fornisca informazioni sull'entità, ricorrenza e ubicazione delle grandi fonti di emissioni di metano. Ciò dovrebbe favorire ulteriormente l'ottenimento di risultati effettivi e dimostrabili dall'attuazione delle norme in materia di metano e l'adozione di azioni efficaci di mitigazione da parte delle imprese dell'Unione e delle imprese fornitrici di energia fossile all'Unione. Tale strumento dovrebbe raccogliere i dati provenienti da diversi fornitori e servizi di dati certificati, tra i quali la componente Copernicus del programma spaziale dell'UE e l'IMEO. Lo strumento dovrebbe informare i dialoghi bilaterali che la Commissione coltiva con i paesi interessati per discutere i diversi scenari che si delineano per le politiche e le misure in materia di emissioni di metano.

(61)Le misure di cui ai considerando da 58 a 60 dovrebbero, insieme, rafforzare la trasparenza per gli acquirenti, consentendo loro di prendere decisioni informate in materia di approvvigionamento, e migliorare la possibilità di diffondere più ampiamente nel mondo le soluzioni di mitigazione delle emissioni di metano. Esse dovrebbero incentivare ulteriormente le imprese internazionali ad aderire a norme tecniche internazionali in materia di misurazione e comunicazione del metano, come l'OGMP, o ad adottare misure efficaci di misurazione, comunicazione e mitigazione. Tali misure sono concepite come base per un approccio graduale destinato ad aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni. Alla Commissione dovrebbe essere quindi conferito il potere di modificare gli obblighi di comunicazione degli importatori o di aggiungerne di nuovi. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l'attuazione di tali misure e, se lo ritiene opportuno, presentare proposte di riesame per imporre misure più rigorose agli importatori e garantire un livello comparabile di efficacia delle misure applicabili in paesi terzi per monitorare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano. La valutazione dovrebbe tenere conto del lavoro svolto dall'IMEO, compreso l'indice di metanizzazione, la banca dati per la trasparenza e lo strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano. Qualora ritenga opportuno aumentare il livello di rigore delle misure applicabili alle importazioni, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, compresa la consultazione dei paesi terzi interessati.

(62)Gli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni del presente regolamento siano oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che potrebbero includere ammende e penalità di mora, e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Affinché possano avere un significativo effetto deterrente, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per il gestore nonché al tipo e alla gravità del danno ambientale. L'irrogazione delle sanzioni dovrebbe tenere in debito conto la natura, la gravità e la durata della violazione. L'irrogazione delle sanzioni dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto nazionale e al diritto dell'Unione, in particolare alle garanzie procedurali applicabili e ai principi della Carta dei diritti fondamentali.

(63)Al fine di garantire una maggiore coerenza dovrebbe essere definito un elenco dei tipi di violazione sanzionabili. Per favorire un'applicazione più coerente delle sanzioni è opportuno stabilire criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni. L'effetto deterrente delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative alle sanzioni irrogate dagli Stati membri, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e Consiglio (UE) 2016/679 37 e (UE) 2018/1725 38 .

(64)In ragione delle disposizioni che impongono di tenere conto degli investimenti dei gestori regolamentati nella fissazione delle tariffe, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 al fine di affidare all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il compito di mettere a disposizione un insieme di indicatori e valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili.

(65)Per definire gli elementi dell'abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia nelle miniere di carbone da coke, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che integrino il presente regolamento stabilendo le restrizioni al rilascio di metano da pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone da coke. Inoltre per poter esigere, se necessario, ulteriori informazioni dagli importatori è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che integrino il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(66)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione per adottare le modalità di applicazione riguardo ai formati comuni di comunicazione, in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 .

(67)Ai gestori e alle autorità competenti dovrebbe essere concesso un termine ragionevole entro il quale intraprendere le azioni preparatorie necessarie per soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

(68)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente misurare, comunicare e verificare con accuratezza e ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza delle emissioni di metano derivanti dalle importazioni di energia fossile nell'Unione.

2.    Il presente regolamento si applica:

a) alla ricerca e alla coltivazione a monte di petrolio e gas fossile, alla raccolta e al trattamento del gas fossile;

b) al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio sotterraneo del gas e ai terminali di gas liquefatto (GNL) che funzionano con metano fossile e/o rinnovabile (biometano o metano sintetico);

c) alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio e alle miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate.

3.    Il presente regolamento si applica alle emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informativa in capo agli importatori, la banca dati per la trasparenza sul metano e lo strumento di monitoraggio degli emettitori di metano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)    "emissioni di metano": tutte le emissioni dirette provenienti da tutti i componenti che sono potenziali fonti di emissioni di metano, a seguito di rilascio intenzionale o accidentale, combustione incompleta in torcia, o da altri componenti e fuoriuscite accidentali;

2)    "gestore del sistema di trasporto": ha il significato di cui all'[articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 ] [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];

3)    "gestore del sistema di distribuzione": ha il significato di cui all'[articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE] [da adattare in base alla proposta di rifusione in corso];

4)    "gestore": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'attivo oppure, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attivo;

5)    "gestore della miniera": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla la miniera di carbone oppure, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della miniera di carbone;

6)    "verifica": le attività svolte dal verificatore per valutare la conformità delle relazioni trasmesse dai gestori e dai gestori di miniere;

7)    "verificatore": la persona giuridica diversa dalle autorità competenti nominate a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che svolge attività di verifica e che è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure la persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione di una dichiarazione di verifica;

8)    "fonte": il componente o la struttura geologica che rilascia metano nell'atmosfera intenzionalmente o accidentalmente, in modo intermittente o continuo;

9)    "attivo": l'unità aziendale od operativa che può essere composta da diversi impianti o siti, compresi gli attivi che sono sotto il controllo operativo del gestore (attivi gestiti) e quelli che non lo sono (attivi non gestiti);

10)    "fattore di emissione": il coefficiente che quantifica le emissioni o gli assorbimenti di un gas per unità di attività, spesso basato su un campione di dati di misurazione ed espresso come media per stabilire un tasso di emissione rappresentativo di un dato livello di attività in una determinata serie di condizioni d'esercizio;

11)    "fattore di emissione generico": il fattore di emissione standardizzato per ciascun tipo di fonte di emissione ricavato da inventari o banche dati, ma comunque non verificato mediante misurazioni dirette;

12)    "fattore di emissione specifico": il fattore di emissione ottenuto da misurazioni dirette;

13)    "misurazione diretta": la quantificazione diretta delle emissioni di metano a livello di fonte con un dispositivo di misurazione del metano;

14)    "emissioni di metano a livello di sito": tutte le fonti di emissione all'interno di un attivo;

15)    "misurazione a livello di sito": la misurazione dall'alto verso il basso che comporta di norma l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, quali veicoli, droni, aeromobili, imbarcazioni e satelliti o altri mezzi per tracciare un quadro completo delle emissioni in un intero sito;

16)    "impresa": la persona fisica o giuridica che svolge almeno una delle funzioni seguenti: sfruttamento, ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile a monte; raccolta e trattamento, trasporto, distribuzione e stoccaggio sotterraneo del gas fossile (compreso il GNL);

17)    "indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite": l'indagine volta a individuare le fonti di emissioni di metano, comprese fuoriuscite e rilasci accidentali;

18)    "rilascio": lo sprigionamento in atmosfera di metano incombusto, sia intenzionalmente da processi, attività o dispositivi concepiti a tale scopo, sia accidentalmente in caso di malfunzionamento o vincoli geologici;

19)    "combustione in torcia": la combustione controllata di metano a fini di smaltimento in un dispositivo concepito a tale scopo;

20)    "emergenza": la situazione temporanea, imprevista e poco frequente in cui l'emissione di metano è inevitabile e necessaria per prevenire un impatto negativo immediato e sostanziale sulla sicurezza umana, sulla salute pubblica o sull'ambiente; sono escluse le situazioni derivanti dai seguenti eventi o ad essi correlate:

a) mancata installazione da parte del gestore di adeguate apparecchiature di capacità sufficiente per il tasso e la pressione di produzione previsti o effettivi;

b) mancato rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di limitare la produzione se il tasso di produzione supera la capacità dell'apparecchiatura o del sistema di raccolta relativo, a meno che l'eccesso di produzione sia dovuto a un'emergenza, a un malfunzionamento o a riparazioni non programmate a valle e si protragga per non più di otto ore dalla notifica del problema di capacità a valle;

c) manutenzione programmata;

d) negligenza del gestore;

e) avarie ripetute, vale a dire quattro o più avarie dello stesso apparecchio nei 30 giorni precedenti;

21)    "malfunzionamento": l'avaria o il guasto improvviso e inevitabile di un apparecchio al di fuori del ragionevole controllo del gestore, che perturba sostanzialmente il funzionamento; sono esclusi avarie e guasti causati interamente o in parte da una manutenzione inadeguata o un uso negligente, o altri guasti o avarie dell'apparecchio che avrebbero potuto essere evitati;

22)    "combustione in torcia di routine": la combustione in torcia durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e in assenza di impianti sufficienti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato;

23)    "torcia": il dispositivo munito di bruciatore utilizzato per la combustione del metano;

24)    "pozzo inattivo": il pozzo petrolifero o di gas o il sito del pozzo in cui le operazioni di ricerca o coltivazione sono cessate da almeno un anno;

25)    "bonifica": il processo di disinquinamento delle acque e del suolo contaminati;

26)    "risanamento": il processo di ripristino delle condizioni pedologiche e vegetali di un pozzo o del sito del pozzo analoghe a quelle esistenti prima dell'alterazione;

27)    "miniera di carbone": il sito in cui si estrae o si è estratto carbone, compresi terreni, scavi, passaggi sotterranei, pozzi, rampe, gallerie e strati coltivati, strutture, impianti, apparecchiature, macchinari e utensili situati in superficie o sotterranei e utilizzati per o risultanti dai lavori di estrazione della lignite, del carbone sub-bituminoso, del carbone bituminoso o dell'antracite dai depositi naturali nella terra con qualsiasi mezzo o metodo; sono inclusi i lavori di preparazione del carbone da estrarre;

28)    "miniera di carbone in esercizio": la miniera di carbone in cui la maggior parte delle entrate proviene dai lavori di estrazione di lignite, carbone sub-bituminoso, carbone bituminoso o antracite e in cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'attività mineraria è in corso;

b) negli ultimi 90 giorni è stato prodotto carbone;

c) i ventilatori per la ventilazione della miniera sono operativi;

29)    "miniera di carbone sotterranea": la miniera di carbone in cui il carbone è prodotto scavando tunnel nella terra fino allo strato carbonifero, da cui il minerale è poi estratto con attrezzature per l'estrazione mineraria sotterranea, come macchine da taglio e minatori continui per pareti lunghe e corte, e trasportato in superficie;

30)    "miniera di carbone a cielo aperto": la miniera di carbone in cui il minerale è situato in prossimità della superficie e può essere estratto eliminando gli strati di roccia e suolo che lo ricoprono;

31)    "pozzo di ventilazione": passaggio ad asse verticale utilizzato per fornire aria fresca sottoterra o per eliminare metano e altri gas da una miniera di carbone sotterranea;

32)    "stazione di drenaggio": la stazione di raccolta del metano proveniente dal sistema di drenaggio dei gas della miniera di carbone;

33)    "sistema di drenaggio": il sistema che può comprendere più fonti di metano e che drena gas ricco di metano dalle vene di carbone o dagli strati rocciosi circostanti e lo trasporta in una stazione di drenaggio.

34)    "attività post estrattive": le attività svolte dopo l'estrazione e il trasporto in superficie del carbone; includono la movimentazione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto del carbone;

35)    "misurazione continua": la misurazione che prevede almeno una lettura al minuto;

36)    "metano dell'aria di ventilazione": il metano emesso dalle vene di carbone e da altri strati gassiferi che entra nell'aria di ventilazione ed è espulso dal pozzo di ventilazione;

37)    "giacimento di carbone": la zona di terreno contenente quantità significative di carbone estraibile, definita in base alla metodologia dello Stato membro per la documentazione dei giacimenti minerari;

38)    "miniera di carbone chiusa": la miniera di carbone di cui è possibile identificare un gestore, un proprietario o un licenziatario e chiusa conformemente alle disposizioni applicabili in materia di licenze o ad altra regolamentazione;

39)    "miniera di carbone abbandonata": la miniera di carbone di cui non è possibile identificare un gestore, un proprietario o un licenziatario o che non è stata chiusa in modo regolamentato;

40)    "miniera di carbone da coke": la miniera in cui almeno il 50 % della produzione media degli ultimi tre anni disponibili è costituita da carbone da coke, ai sensi dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 ;

41)    "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione energia fossile proveniente da un paese terzo.

Articolo 3

Costi dei gestori regolamentati

1.    Nel fissare o approvare le tariffe di trasporto o distribuzione o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori dei terminali GNL o da altre imprese regolamentate, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolamentazione tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un gestore regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile.

2.    Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili.

Capo 2

Autorità competenti e verifica indipendente

Articolo 4

Autorità competenti

1.    Lo Stato membro designa una o più autorità competenti cui spetta monitorare e garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle autorità competenti entro il … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni e dei recapiti delle autorità competenti.

2.    La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente.

3.    Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano di poteri e risorse adeguati per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Compiti delle autorità competenti

1.    Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

2.    I gestori e i gestori di miniere forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

3.    Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e, se necessario, con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione può istituire una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e consentire consultazioni.

4.    Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e modificabile.

Se alcune informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE, le autorità competenti indicano il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo dell'omissione.

Articolo 6

Ispezioni

1.    Le autorità competenti effettuano ispezioni periodiche per verificare la conformità dei gestori o dei gestori di miniere alle prescrizioni del presente regolamento. La prima ispezione è completata entro il … [18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

2.    Le ispezioni includono, se del caso, controlli in loco o audit sul campo, l'esame della documentazione e delle registrazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il rilevamento delle emissioni di metano e le misurazioni delle concentrazioni, nonché qualsiasi azione di seguito intrapresa da o per conto dell'autorità competente per verificare e promuovere la conformità dei siti o degli impianti alle prescrizioni del presente regolamento.

Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica dei provvedimenti correttivi che devono essere intrapresi dal gestore o dal gestore della miniera.

3.    Dopo la prima ispezione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni ordinarie. Il periodo che intercorre tra le ispezioni si basa sulla valutazione del rischio ambientale e non supera i due anni. Se un'ispezione ha individuato una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento, l'ispezione successiva ha luogo entro un anno.

4.    Le autorità competenti effettuano ispezioni straordinarie:

a) per indagare in merito a reclami fondati di cui all'articolo 7 e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità;

b) per garantire che le riparazioni di fuoriuscite o le sostituzioni di componenti siano state effettuate conformemente all'articolo 14.

5.    Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che descrive la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni delle misure da prendere da parte del gestore o del gestore della miniera.

La relazione è notificata al gestore interessato e resa pubblica entro due mesi dalla data dell'ispezione. Se la relazione è stilata in seguito a un reclamo presentato in conformità dell'articolo 7, le autorità competenti informano il reclamante non appena la relazione è pubblica.

La relazione è resa pubblica dalle autorità competenti conformemente alla direttiva 2003/4/CE. Se le informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE, le autorità competenti indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione.

6.    I gestori e i gestori di miniere intraprendono tutte le azioni necessarie stabilite nella relazione di cui al paragrafo 5 entro il termine fissato dalle autorità competenti o qualsiasi altro termine con esse concordato.

Articolo 7

Reclami presentati alle autorità competenti

1.    Qualsiasi persona fisica o giuridica che ritenga di aver subito un pregiudizio a causa della violazione da parte di gestori o gestori di miniere delle prescrizioni di cui al presente regolamento, può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti.

2.    I reclami sono debitamente motivati e contengono prove sufficienti della violazione presunta e del pregiudizio che ne deriva.

3.    Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare lo svolgimento di un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante dei motivi della loro decisione di non svolgere un'indagine.

4.    Fatte salve le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale, le autorità competenti tengono informato il reclamante delle fasi della procedura e, se del caso, lo informano in merito alle possibilità alternative di ricorso, come la facoltà di adire gli organi giurisdizionali nazionali o di avvalersi di qualsiasi altra procedura di reclamo nazionale o internazionale.

5.    Fatte salve le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale e sulla base di procedure comparabili, le autorità competenti stabiliscono e rendono pubblici i termini indicativi entro i quali deliberare sui reclami.

Articolo 8

Attività di verifica e dichiarazione di verifica

1.    I verificatori valutano la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori o dai gestori di miniere ai sensi del presente regolamento. Essi valutano la conformità delle relazioni rispetto alle prescrizioni del presente regolamento ed esaminano tutte le fonti di dati e le metodologie utilizzate al fine di valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

a) la scelta e l'uso dei fattori di emissione;

b) le metodologie, i calcoli, i campionamenti, le distribuzioni statistiche e i livelli di rilevanza che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano;

c) qualsiasi rischio di misurazione o comunicazione inappropriata;

d) qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori o dai gestori di miniere.

2.    Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno ricorso a norme tecniche europee o internazionali gratuite e pubbliche per la quantificazione delle emissioni di metano, come rese applicabili dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Fino alla data in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita dalla Commissione, i verificatori utilizzano le norme europee o internazionali vigenti per la quantificazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra.

I verificatori possono condurre controlli in loco per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.

3.    Se la valutazione permette loro di concludere con ragionevole certezza che la relazione sulle emissioni è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori rilasciano una dichiarazione di verifica che stabilisce la conformità della relazione sulle emissioni e illustra l'attività di verifica svolta.

I verificatori rilasciano la dichiarazione di verifica solo in presenza di dati e informazioni affidabili, credibili ed accurati che consentono di determinare con un grado ragionevole di certezza le emissioni di metano e purché i dati comunicati siano coerenti con i dati stimati, siano completi e privi di incongruenze.

Se in esito alla valutazione la relazione sulle emissioni non risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento, i verificatori ne informano il gestore o il gestore della miniera che è tenuto a presentare loro senza indugio una relazione sulle emissioni riveduta.

4.    I gestori e i gestori di miniere forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso a locali e la presentazione di documentazione o registri.

5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento incorporando norme tecniche europee o internazionali in materia di quantificazione e misurazione delle emissioni di metano e stabilendone l'applicabilità ai fini del presente regolamento.

Articolo 9

Indipendenza e accreditamento dei verificatori

1.    I verificatori sono indipendenti dai gestori e dai gestori di miniere e svolgono le attività previste dal presente regolamento nell'interesse pubblico. A tale scopo né il verificatore né alcuna parte della medesima persona giuridica è gestore o gestore di miniera, proprietario di un gestore o di un gestore di miniera, o di proprietà di questi, né intrattiene con gestori o gestori di miniere relazioni che possono compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

2.    I verificatori sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.    In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 10

Osservatorio internazionale delle emissioni di metano

1.    A condizione che sia tutelato l'interesse dell'Unione, all'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano è conferito un ruolo di verifica dei dati sulle emissioni di metano, in particolare in relazione ai compiti seguenti:

a)    aggregazione dei dati sulle emissioni di metano secondo congrui metodi statistici;

b)    verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dalle imprese per quantificare i dati sulle emissioni di metano;

c)    sviluppo di metodologie di aggregazione e analisi dei dati secondo le buone pratiche scientifiche e statistiche per garantire una maggiore accuratezza delle stime delle emissioni, con un'adeguata caratterizzazione dell'incertezza;

d)    pubblicazione dei dati aggregati comunicati dalle imprese per fonte principale e per livello di comunicazione, classificati per attivi gestiti e non gestiti, nel rispetto degli obblighi di concorrenza e riservatezza;

e)    comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati.

2.    La Commissione può presentare i dati sulle emissioni di metano all'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano, così come sono messi a sua disposizione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento.

3.    Le informazioni prodotte dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano sono messe a disposizione del pubblico e della Commissione.

Capo 3

Emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas

Articolo 11

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

Articolo 12

Monitoraggio e comunicazione

1.    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le emissioni di metano a livello di fonte, per tutte le fonti, stimate utilizzando fattori di emissione generici ma specifici per fonte.

2.    Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti anche una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni.

3.    Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, i gestori presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi gestiti di cui al paragrafo 2, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

4.    Entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti. Per la comunicazione a questo livello può essere necessario ricorrere alla misurazione e al campionamento a livello di fonte su cui basarsi per definire i fattori di emissione specifici utilizzati per la stima delle emissioni.

5.    Entro il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, le imprese stabilite nell'Unione presentano alle autorità competenti una relazione contenente le misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte per gli attivi non gestiti di cui al paragrafo 4, integrata dalle misurazioni delle emissioni di metano a livello di sito, consentendo così di valutare e verificare le stime a livello di fonte aggregate per sito.

Prima di presentarle alle autorità competenti, le imprese si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata in conformità degli articoli 8 e 9.

6.    Le relazioni di cui al presente articolo riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono almeno le seguenti informazioni:

a) tipo e ubicazione della fonte di emissioni;

b) dati per ciascun tipo dettagliato di fonte di emissioni;

c) informazioni dettagliate sulle metodologie di quantificazione utilizzate per misurare le emissioni di metano;

d) tutte le emissioni di metano per gli attivi gestiti;

e) la quota di proprietà e le emissioni di metano provenienti da attivi non gestiti moltiplicate per la quota di proprietà;

f) un elenco dei soggetti che esercitano il controllo operativo sugli attivi non gestiti.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un modello per le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

7.    Per le misurazioni a livello di sito di cui ai paragrafi 3 e 5, si usano tecnologie di quantificazione adeguate in grado di fornire tali misurazioni.

8.    In caso di discrepanze significative tra le emissioni quantificate utilizzando i metodi a livello di fonte e quelle risultanti dalla misurazione a livello di sito, sono effettuate misurazioni aggiuntive entro lo stesso periodo di riferimento.

9.    Le misurazioni delle emissioni di metano per le infrastrutture del gas sono condotte secondo norme europee (CEN) o internazionali (ISO) adeguate per la quantificazione delle emissioni di metano.

10.    Se alcune informazioni sono considerate riservate ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 , i gestori indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione.

11.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 13

Obbligo generale di mitigazione

I gestori adottano tutte le misure a loro disposizione per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

Articolo 14

Rilevamento e riparazione delle fuoriuscite

1.    Entro il … [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori presentano alle autorità competenti un programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite che illustra nel dettaglio il contenuto delle indagini da effettuare conformemente alle prescrizioni del presente articolo.

Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare il programma tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

2.    Entro il … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] i gestori effettuano un'indagine di tutti i componenti di loro competenza in conformità con il programma di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di cui al paragrafo 1.

In seguito le indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite sono ripetute ogni tre mesi.

3.    Nello svolgere tali indagini i gestori usano dispositivi che consentono di rilevare perdite di metano dai componenti pari o superiori a 500 parti per milione.

4.    I gestori riparano o sostituiscono tutti i componenti in cui è constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione.

La riparazione o la sostituzione dei componenti di cui al primo comma è fatta immediatamente dopo il rilevamento, o non appena possibile, ma non oltre cinque giorni dal rilevamento, a condizione che i gestori possano dimostrare che considerazioni tecniche o di sicurezza non consentono un intervento immediato e che stabiliscano un calendario di riparazione e monitoraggio.

Le considerazioni tecniche e di sicurezza che non consentono un intervento immediato, di cui al secondo comma, si limitano a tenere conto della sicurezza del personale e delle persone nelle vicinanze, degli effetti ambientali, della concentrazione della perdita di metano, dell'accessibilità al componente e della disponibilità del pezzo di ricambio del componente. Tra le considerazioni ambientali può figurare il caso in cui la riparazione potrebbe portare a un livello di emissioni di metano più alto rispetto all'assenza della riparazione.

Se prima di effettuare la riparazione o la sostituzione è necessario arrestare il sistema, i gestori riducono al minimo la fuoriuscita entro un giorno dal rilevamento e la riparano entro la fine del prossimo arresto pianificato del sistema o, se più vicino, entro un anno.

5.    Fatto salvo il paragrafo 2, il prima possibile dopo la riparazione effettuata in applicazione del paragrafo 4 e non oltre 15 giorni dopo, i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione nel corso di una qualsiasi delle precedenti indagini, per assicurarsi che la riparazione sia andata a buon fine.

Fatto salvo il paragrafo 2, entro tre mesi dal rilevamento delle emissioni i gestori controllano i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata.

Se è individuato un rischio più elevato per la sicurezza o un rischio più elevato di perdite di metano, le autorità competenti possono raccomandare di intensificare la frequenza delle indagini dei componenti in causa.

6.    Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 7, i gestori registrano tutte le fuoriuscite rilevate, indipendentemente dalla loro entità, e le sottopongono a un controllo continuo per assicurarsi che siano riparate conformemente al paragrafo 4.

I gestori conservano la registrazione per almeno dieci anni e forniscono tali informazioni alle autorità competenti, su loro richiesta.

7.    Entro un mese da ciascuna indagine i gestori presentano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono ubicati gli attivi una relazione con i risultati dell'indagine e un calendario di riparazione e monitoraggio. Nella relazione figurano almeno gli elementi di cui all'allegato I.

Le autorità competenti possono imporre al gestore di modificare la relazione o il calendario di riparazione e monitoraggio tenuto conto delle prescrizioni del presente regolamento.

8.    I gestori possono delegare qualsiasi compito di cui al presente articolo. I compiti delegati non modificano la responsabilità dei gestori né incidono sull'efficacia della vigilanza esercitata dalle autorità competenti.

9.    Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi abbiano accesso a sistemi di certificazione, di accreditamento o di qualificazione equivalenti, compresi adeguati programmi di formazione, per quanto riguarda le indagini.

Articolo 15

Limiti al rilascio e alla combustione in torcia

1.    Il rilascio è vietato fatta eccezione nelle circostanze previste dal presente articolo. La combustione in torcia di routine è vietata.

2.    Il rilascio è consentito soltanto nelle seguenti situazioni:

a) in caso di emergenza o malfunzionamento; e

b) se inevitabile e strettamente necessario per l'esercizio, la riparazione, la manutenzione o il collaudo di componenti o apparecchiature e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16.

3.    Il rilascio di cui al paragrafo 2, lettera b), include le seguenti situazioni specifiche nelle quali non è possibile eliminarlo completamente:

a) durante il normale esercizio di determinati componenti, a condizione che l'apparecchiatura soddisfi tutte le norme tecniche specificate per le apparecchiature e sia sottoposta a manutenzione adeguata e a ispezione regolare al fine di ridurre al minimo le perdite di metano;

b) per estrarre o pulire l'holdup liquido nel pozzo alla pressione atmosferica;

c) durante la misurazione o il campionamento di un serbatoio di stoccaggio o altro recipiente a bassa pressione;

d) durante il trasferimento di liquidi da un serbatoio di stoccaggio o da altro recipiente a bassa pressione a un veicolo di trasporto in conformità con le norme applicabili;

e) durante interventi di riparazione e manutenzione, compreso lo sfiato (blowing down) e la depressurizzazione delle apparecchiature per eseguire tali interventi;

f) durante una prova della testa di tubaggio (bradenhead test);

g) durante una prova di tenuta del packer;

h) durante una prova di produzione di durata inferiore a 24 ore;

i) se il metano non soddisfa le specifiche del collettore, a condizione che il gestore analizzi campioni di metano due volte la settimana per stabilire se le specifiche sono state soddisfatte e, non appena lo sono, instradi il metano in un collettore;

j) durante la messa in servizio di condutture, apparecchiature o impianti, soltanto per il tempo necessario a spurgare la conduttura o l'apparecchiatura dalle impurità che vi si sono introdotte;

k) durante il piggaggio, il blow-down a fini di riparazione o il degasaggio di un collettore a fini di riparazione o manutenzione, e soltanto se il gas non può essere contenuto o reindirizzato in una parte non interessata del gasdotto.

4.    Se il rilascio è consentito ai sensi dei paragrafi 2 e 3, i gestori lo effettuano solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

5.    La combustione in torcia è consentita soltanto se la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato non sono fattibili per ragioni diverse da considerazioni economiche. In tal caso, nel contesto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 16, i gestori dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato.

Articolo 16

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

1.    I gestori notificano alle autorità competenti gli eventi di rilascio e combustione in torcia:

a) causati da un'emergenza o da un malfunzionamento;

b) di durata complessiva, per il singolo evento, di 8 ore o più entro un periodo di 24 ore.

La notifica di cui al primo comma è effettuata senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza.

2.    I gestori presentano alle autorità competenti relazioni trimestrali relative a tutti i rilasci e le combustioni in torcia di cui al paragrafo 1 e all'articolo 15 conformemente agli elementi di cui all'allegato II.

3.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo con cadenza annuale e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 17

Requisiti per le norme tecniche in materia di combustione in torcia

1.    In sede di costruzione, sostituzione o ristrutturazione di un impianto, oppure in sede d'installazione di torce o altri dispositivi di combustione, i gestori installano soltanto dispositivi di combustione dotati di autoaccensione o pilota continuo e la cui efficacia di distruzione e eliminazione degli idrocarburi è totale.

2.    I gestori garantiscono che entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] tutte le torce o altri dispositivi di combustione siano conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.

3.    I gestori effettuano ispezioni settimanali delle torce conformemente agli elementi di cui all'allegato III.

Articolo 18

Pozzi inattivi

1.    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri redigono e rendono pubblico un inventario di tutti i pozzi inattivi nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione, includendo almeno gli elementi di cui all'allegato IV.

2.    Entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] presso tutti i pozzi inattivi sono installate apparecchiature per la misurazione delle emissioni di metano.

3.    Le relazioni contenenti le misurazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate alle autorità competenti entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno e riguardano l'ultimo anno civile disponibile. Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

4.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

5.    Gli Stati membri sono competenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo se è possibile individuare un responsabile, nel qual caso tale competenza spetterà a detto responsabile.

6.    Gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione inteso a bonificare, risanare e tappare permanentemente i pozzi inattivi situati nel loro territorio.

I piani di mitigazione sono basati sugli inventari di cui al paragrafo 1 per stabilire la priorità delle attività, tra le quali:

   a) bonifica e risanamento dei pozzi e posa di tappi permanenti;

   b) risanamento delle strade di accesso corrispondenti;

   c) ripristino di terreni, acque e habitat interessati dai pozzi e dalle operazioni precedenti;

   d) controlli annuali per garantire che i pozzi tappati non siano più una fonte di emissioni di metano.

Capo 4

Emissioni di metano nel settore del carbone

Sezione I

Monitoraggio e comunicazione per le miniere in esercizio

Articolo 19

Ambito di applicazione

1.    La presente sezione si applica alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto in esercizio.

2.    Le emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee in esercizio includono le seguenti:

a)    emissioni di metano da tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dal gestore della miniera;

b)    emissioni di metano dalle stazioni di drenaggio e dal sistema di drenaggio del metano, siano esse dovute a rilasci intenzionali o accidentali oppure a combustione incompleta in torcia;

c)    emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive.

3.    Le emissioni di metano dalle miniere di carbone a cielo aperto in esercizio comprendono le seguenti:

a)    emissioni di metano che si verificano presso la miniera di carbone durante il processo di estrazione;

b)    emissioni di metano che hanno luogo durante le attività post estrattive.

Articolo 20

Monitoraggio e comunicazione

1.    Per le miniere di carbone sotterranee, i gestori di miniere misurano e quantificano in continuo le emissioni di metano dell'aria di ventilazione presso tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di scarico utilizzati dal gestore della miniera, con l'ausilio di apparecchi aventi una soglia di sensibilità alla concentrazione di metano pari ad almeno 100 parti per milione. Essi effettuano anche misurazioni mensili per campionamento.

2.    I gestori delle stazioni di drenaggio misurano in continuo i volumi di metano rilasciati e combusti in torcia, indipendentemente dai motivi del rilascio e della combustione in torcia.

3.    Per quanto concerne le miniere di carbone a cielo aperto, i gestori di miniere utilizzano fattori di emissione di metano da miniere di carbone specifici del giacimento per quantificare le emissioni risultanti dalle operazioni di estrazione. I gestori di miniere stabiliscono tali fattori di emissione su base trimestrale, conformemente a norme scientifiche adeguate e tengono conto delle emissioni di metano dagli strati circostanti.

4.    Le misurazioni e la quantificazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono effettuate in conformità con adeguate norme tecniche europee o internazionali.

Per quanto concerne le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2, se parte dell'apparecchiatura di misura non funziona per un determinato periodo, le letture effettuate nel periodo in cui l'apparecchiatura funzionava possono essere utilizzate per stimare i dati su base pro rata per il periodo in cui l'apparecchiatura non funzionava.

L'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni continue di cui ai paragrafi 1 e 2 funziona per oltre il 90 % del periodo in cui è usata per monitorare un'emissione, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibratura.

5.    I gestori di miniere stimano le emissioni di carbone post estrattive utilizzando fattori di emissione del carbone post estrattivi, aggiornati annualmente, sulla base di campioni di carbone specifici del giacimento e in conformità di norme scientifiche adeguate.

6.    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio presentano alle autorità competenti una relazione contenente i dati annuali sulle emissioni di metano a livello di fonte in conformità con le disposizioni del presente articolo.

La relazione riguarda l'ultimo anno civile disponibile e include gli elementi di cui all'allegato V, parte 1, per le miniere di carbone sotterranee in esercizio, all'allegato V, parte 2, per le miniere di carbone a cielo aperto in esercizio e all'allegato V, parte 3, per le stazioni di drenaggio.

Prima di presentarle alle autorità competenti, i gestori di miniere e i gestori di stazioni di drenaggio si assicurano che le relazioni di cui al presente paragrafo siano valutate da un verificatore e includano una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

7.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Sezione II

Mitigazione delle emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee in esercizio

Articolo 21

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle emissioni di metano dalle miniere di carbone sotterranee di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 22

Misure di mitigazione

1.    Dal [1° gennaio 2025] sono vietati il rilascio e la combustione in torcia del metano dalle stazioni di drenaggio, fatta eccezione in caso di emergenza, malfunzionamento o se inevitabile e strettamente necessario a fini di manutenzione. In tali casi i gestori delle stazioni di drenaggio effettuano il rilascio solo se la combustione in torcia non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio dimostrano alle autorità competenti la necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia.

2.    Dal 1° gennaio 2027 è vietato il rilascio di metano attraverso pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone che emettono più di 0,5 tonnellate di metano/chilotonnellata di carbone estratto, diverse dalle miniere di carbone da coke.

3.    Entro il … [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 31 per integrare il presente regolamento stabilendo restrizioni al rilascio di metano dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone da coke.

Articolo 23

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

1.    Dal [1° gennaio 2025], i gestori delle stazioni di drenaggio notificano alle autorità competenti tutti gli eventi di rilascio e combustione in torcia:

a) causati da un'emergenza o da malfunzionamento;

b) che hanno luogo inevitabilmente a causa della manutenzione del sistema di drenaggio.

La notifica è effettuata senza indugio dopo l'evento e al più tardi entro 48 ore dall'inizio dell'evento o dal momento in cui il gestore ne è venuto a conoscenza, conformemente agli elementi di cui all'allegato VI.

2.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, con cadenza annuale e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, le informazioni che sono state presentate loro a norma del presente articolo.

Sezione III

Emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate

Articolo 24

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica alle seguenti emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee chiuse e abbandonate nelle quali la produzione di carbone è stata interrotta:

a) emissioni di metano da tutti i pozzi di ventilazione che continuano ad emettere metano;

b) emissioni di metano da impianti di estrazione del carbone il cui uso è stato interrotto;

c) emissioni di metano da altre fonti localizzate ben definite come indicato nell'allegato VII, parte 1.

Articolo 25

Monitoraggio e comunicazione

1.    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri istituiscono e rendono pubblico un inventario di tutte le miniere di carbone chiuse e le miniere di carbone abbandonate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, conformemente alla metodologia e includendo almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1.

2.    Le misurazioni della concentrazione di metano sono effettuate in conformità di norme scientifiche adeguate e almeno con cadenza oraria presso tutti gli elementi elencati nell'allegato VII, parte 1, punto vi), che sono risultati emettere metano.

A decorrere dal … [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] sono installate apparecchiature di misurazione in tutti gli elementi di cui all'allegato VII, parte 1, punto v), delle miniere di carbone chiuse e delle miniere di carbone abbandonate in cui le operazioni sono cessate dal … [50 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento].

La soglia di sensibilità dell'apparecchiatura utilizzata per le misurazioni di cui al paragrafo 2 è almeno pari a 10 000 parti per milione.

Le apparecchiature di misurazione devono funzionare per oltre il 90 % del periodo in cui sono utilizzate per monitorare le emissioni, esclusi i tempi di fermo necessari per la ricalibrazione.

3.    Entro il … [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro il 30 marzo di ogni anno sono presentate alle autorità competenti relazioni contenenti le stime annuali dei dati sulle emissioni di metano a livello di fonte.

Le relazioni riguardano l'ultimo anno civile disponibile e includono gli elementi di cui all'allegato VII, parte 3.

Prima di essere presentate alle autorità competenti, le relazioni di cui al presente paragrafo sono valutate da un verificatore e includono una dichiarazione di verifica rilasciata a norma degli articoli 8 e 9.

4.    I gestori di miniere sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere chiuse. Gli Stati membri sono responsabili per le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto concerne le miniere abbandonate.

5.    Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le relazioni di cui al presente articolo entro tre mesi dalla presentazione da parte dei gestori e conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 26

Misure di mitigazione

1.    Sulla base dell'inventario di cui all'articolo 25, gli Stati membri elaborano e attuano un piano di mitigazione delle emissioni di metano dalle miniere di carbone abbandonate.

Il piano di mitigazione è presentato alle autorità competenti entro il … [36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e include almeno gli elementi di cui all'allegato VII, parte 4.

2.    Il rilascio e la combustione in torcia dalle apparecchiature di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono vietati a decorrere dal 1° gennaio 2030, fatto salvo il caso in cui l'uso o la mitigazione non è tecnicamente fattibile o rischia di mettere in pericolo la sicurezza ambientale o quella delle operazioni o del personale. In tal caso, nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25, i gestori di miniere o gli Stati membri dimostrano la necessità di optare per il rilascio o la combustione in torcia anziché l'uso o la mitigazione.

Capo 5

Emissioni di metano che hanno luogo fuori dell'Unione

Articolo 27

Obblighi per gli importatori

1.    Entro il … [nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento] e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, gli importatori forniscono le informazioni di cui all'allegato VIII alle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per integrare il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone.

2.    Entro il … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento] e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni loro fornite dagli importatori.

La Commissione mette a disposizione tali informazioni conformemente all'articolo 28.

3.    Entro il 31 dicembre 2025, o prima se ritiene che siano disponibili prove sufficienti, la Commissione esamina l'applicazione del presente articolo, considerando in particolare:

a)    la comunicazione dei dati disponibili sulle emissioni di metano raccolti nel contesto dello strumento di monitoraggio mondiale del metano di cui all'articolo 29;

b)    l'analisi dei dati sulle emissioni di metano a cura dell'IMEO;

c)    le informazioni sulle misure di monitoraggio, comunicazione, verifica e mitigazione dei gestori situati fuori dell'Unione e dai quali è importata energia nell'Unione; e

d)    la sicurezza dell'approvvigionamento e la parità di condizioni in caso di possibili obblighi aggiuntivi, comprese misure obbligatorie quali norme tecniche od obiettivi in materia di emissioni di metano, tenendo conto separatamente dei settori del petrolio, del gas e del carbone.

Se del caso e sulla base degli elementi di prova necessari ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali applicabili dell'Unione, la Commissione propone modifiche del presente regolamento per rafforzare le prescrizioni in capo agli importatori al fine di garantire un livello comparabile di efficacia per quanto riguarda la misurazione, la comunicazione, la verifica e la mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia.

Articolo 28

Banca dati per la trasparenza del metano

1.    Entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce e mantiene una banca dati per la trasparenza del metano contenente le informazioni presentatele in applicazione dell'articolo 27, dell'articolo 12, paragrafo 11, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 7, dell'articolo 23, paragrafo 2 e dell'articolo 25, paragrafo 5.

2.    Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene le informazioni seguenti:

a)    l'elenco dei paesi nei quali l'energia fossile è prodotta ed esportata verso l'Unione;

b)    per ciascun paese di cui alla lettera a), informazioni sugli aspetti seguenti:

i) se vi vigono misure di regolamentazione obbligatorie sulle emissioni di metano del settore dell'energia, riguardanti gli elementi contemplati dal presente regolamento in materia di misurazione, comunicazione, verifica e mitigazione delle emissioni di metano del settore dell'energia;

ii) se ha firmato l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;

iii) se elabora inventari nazionali in conformità delle prescrizioni della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ove applicabile;

iv) se gli inventari nazionali presentati in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici includono una comunicazione di livello 3 delle emissioni di metano del settore dell'energia, ove applicabile;

v) la quantità di emissioni di metano del settore dell'energia secondo gli inventari nazionali presentati in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ove applicabile, e se i dati sono stati oggetto di verifica indipendente;

vi) l'elenco delle imprese che esportano energia fossile verso l'Unione;

vii) l'elenco degli importatori di energia fossile nell'Unione.

2.    La banca dati per la trasparenza è disponibile al pubblico online, gratuitamente e almeno in inglese.

3.    Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943.

Articolo 29

Strumento di monitoraggio mondiale degli emettitori di metano

1.    Entro il … [due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento] la Commissione istituisce uno strumento di monitoraggio mondiale del metano basato su dati satellitari e sul contributo di vari fornitori e servizi di dati certificati, compresa la componente Copernicus del programma spaziale dell'UE.

Lo strumento è messo a disposizione del pubblico e fornisce aggiornamenti regolari almeno sull'entità, ricorrenza e ubicazione delle fonti di energia ad alte emissioni di metano.

2.    Lo strumento informa i dialoghi bilaterali della Commissione sulle politiche e misure in materia di emissioni di metano. Se lo strumento individua una nuova grande fonte di emissioni, la Commissione allerta il paese interessato al fine di promuovere la sensibilizzazione e azioni correttive.

3.    Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2016/943.

Capo 6

Disposizioni finali

Articolo 30

Sanzioni

1.    Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

2.    Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere:

a)    ammende proporzionate al danno ambientale, il cui livello è calcolato in modo da assicurare che i responsabili siano effettivamente privati dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni e aumentato gradualmente per le violazioni gravi ripetute;

b)    penalità di mora per obbligare i gestori a porre fine a una violazione, a conformarsi a una decisione che ordina l'adozione di provvedimenti correttivi, a fornire informazioni o a sottoporsi a un'ispezione, secondo il caso.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme sulle sanzioni entro il [tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento]. Gli Stati membri notificano inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica successiva che incida su tali norme.

3.    Sono sanzionabili almeno le violazioni seguenti:

a)     mancata prestazione alle autorità competenti o ai verificatori da parte dei gestori o dei gestori di miniere dell'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenuti dal presente regolamento;

b)    mancata esecuzione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle azioni stabilite nella relazione di ispezione di cui all'articolo 6;

c)    mancata presentazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle relazioni sulle emissioni di metano cui sono tenuti dal presente regolamento, compresa la dichiarazione di verifica rilasciata da verificatori indipendenti in conformità degli articoli 8 e 9;

d)    mancata esecuzione da parte dei gestori di un'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite in conformità dell'articolo 14;

e)    mancata riparazione o sostituzione dei componenti, mancata indagine continua dei componenti e mancata registrazione delle fuoriuscite da parte dei gestori in conformità dell'articolo 14;

f)    mancata presentazione da parte dei gestori di una relazione in conformità dell'articolo 14;

g)    rilascio o combustione in torcia da parte dei gestori o dei gestori di miniere al di fuori delle situazioni previste dagli articoli 15, 22 e 26, secondo il caso;

h)    combustione in torcia di routine da parte dei gestori;

i)    mancata dimostrazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere della necessità di optare per il rilascio anziché la combustione in torcia, e della necessità di optare per la combustione in torcia anziché la reiniezione, l'uso in loco o l'invio del metano a un mercato, nel caso dei gestori, oppure l'uso o la mitigazione, nel caso dei gestori delle miniere, in conformità degli articoli 15, 22 e 26;

j)    mancata notifica o comunicazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere di eventi di rilascio e di combustione in torcia in conformità degli articoli 16, 23 e 26, secondo il caso;

k)    uso di torce o dispositivi di combustione in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17;

l)    mancata comunicazione da parte degli importatori delle informazioni obbligatorie in conformità dell'articolo 27 e dell'allegato VIII.

4.    Per l'imposizione delle sanzioni gli Stati membri tengono conto, secondo il caso, almeno dei criteri indicativi seguenti:

a)    la durata o gli effetti temporali, la natura e la gravità della violazione;

b)    qualsiasi azione intrapresa dall'impresa, dal gestore o dal gestore della miniera per mitigare il danno o porvi rimedio tempestivamente;

c)    il carattere doloso o colposo della violazione;

d)    eventuali violazioni precedenti da parte dell'impresa, del gestore o del gestore della miniera;

e)    i benefici finanziari ottenuti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, dall'impresa, dal gestore o dal gestore della miniera grazie alla violazione, se sono disponibili i dati pertinenti;

f)    la dimensione dell'impresa, del gestore o del gestore della miniera;

g)    il grado di cooperazione con l'autorità;

h)    la maniera in cui l'autorità ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il gestore ha notificato prontamente la violazione;

i)    eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

5.    Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento, sulle violazioni e sui gestori ai quali le sanzioni sono state irrogate.

Articolo 31

Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.    La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Procedura di comitato

1.    La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 33

Riesame

1.    Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione del presente regolamento e, se del caso, presenta proposte legislative per modificarlo. Tale relazione è resa pubblica.

2.    Ai fini del presente articolo, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità competenti e tiene conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, nei relativi aggiornamenti e nelle loro relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 34

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

All'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Ogni tre anni l'ACER stabilisce e rende pubblicamente disponibile una serie di indicatori e corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla comunicazione e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili. L'Agenzia formula raccomandazioni sugli indicatori e sui valori di riferimento per i costi unitari di investimento per ottemperare agli obblighi di cui al [presente regolamento] in applicazione dell'articolo 3 del medesimo."

Articolo 35

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press. In stampa.
(2)    COM(2019) 640 final.
(3)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(4)    Documento di orientamento per l'attuazione del PRTR europeo, Commissione europea (2006).
(5)    COM(2020) 381 final.
(6)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(7)    Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).
(8)    Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(9)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(10)    L'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership (OGMP), avviata nel 2014, è stata creata dalla Coalizione per il clima e l'aria pulita (CCAC) e dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) come un'iniziativa volontaria per aiutare le imprese a misurare e comunicare le emissioni di metano. L'OGMP è incentrato sulla definizione delle buone pratiche per migliorare la disponibilità delle informazioni mondiali sulla quantificazione e sulla gestione delle emissioni di metano e per indirizzare le azioni di mitigazione destinate a ridurle. Ad oggi, oltre 60 imprese hanno aderito all'OGMP, il che equivale al 30 % della produzione mondiale di petrolio e gas e degli attivi corrispondenti nei cinque continenti.
(11)    https://www.unep.org/explore-topics/energy/what-we-do/international-methane-emissions-observatory.
(12)    GU C  del , pag. .
(13)    GU C  del , pag. .
(14)    COM(2019) 640 final.
(15)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(17)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).
(18)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(19)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(21)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(22)    IPCC (2019), 2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories.
(23)    Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativoall'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(24)    N. Kholod et al., Global methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production, Journal of Cleaner Production, volume 256, 120489, 2020.
(25)    N. Kholod et al., Global methane emissions from coal mining to continue growing even with declining coal production, Journal of Cleaner Production, volume 256, 120489, 2020.
(26)    Emissioni di metano per il settore dell'energia in chilotonnellate, disaggregate per categoria delle fonti di emissione, come comunicate all'UNFCC nell'aprile del 2021 dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per conto dell'Unione europea.
(27)    UNECE, Best Practice Guidance for Effective Management of Coal Mine Methane at National Level: Monitoring, Reporting, Verification and Mitigation, ECE Energy Series No. 71, 2021 (di prossima pubblicazione).
(28)    IPCC, Guidelines for national greenhouse gas inventories, 2006.
(29)    Istituto geologico statale, Bilans Zasobow Zloz Kopalin, stan na 31.12.2020', Surowce mineralne (pgi.gov.pl) .
(30)    UNECE, Best Practice Guidance for Effective Management of Coal Mine Methane at National Level: Monitoring, Reporting, Verification and Mitigation, ECE Energy Series No. 71, 2021 (di prossima pubblicazione).
(31)    UNECE, Best Practice Guidance for Effective Methane Recovery and Use from Abandoned Mines, 2019.
(32)    Decisione (UE) 2021/1094 del Consiglio del 28 giugno 2021 che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 236 del 5.7.2021, pag. 69). Decisione (UE) 2021/1207 del Consiglio del 19 luglio 2021 recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 47). Decisione (UE) 2021/1208 del Consiglio del 19 luglio 2021 recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 261 del 22.7.2021, pag. 54).
(33)    T. Lauvaux, C. Giron, M. Mazzolini, A. d'Aspremont, R. Duren, D. Cusworth, D. Shindell, P. Ciais, Global Assessment of Oil and Gas Methane Ultra-Emitters, aprile 2021.
(34)    COM(2020) 663 final.
(35)    5263/21 TI/eb 1 RELEX.1.C.
(36)    COM(2020) 663 final.
(37)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(39)    Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
(40)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(41)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(42)    Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
(43)    Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del knowhow riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1)

Bruxelles, 15.12.2021

COM(2021) 805 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica
del regolamento (UE) 2019/942

{SEC(2021) 432 final} - {SWD(2021) 459 final} - {SWD(2021) 460 final}


ALLEGATO I

Calendari di rilevamento, riparazione e monitoraggio delle fuoriuscite

Calendario di riparazione

Il calendario di riparazione di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

i)    inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;

ii)    esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;

iii)    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, indicazione se la riparazione è stata effettuata durante l'indagine LDAR e, in caso negativo, il motivo, alla luce degli elementi di cui si può tenere conto per un ritardo nella riparazione secondo l'articolo 14, paragrafo 4;

iv)    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, il calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione;

v)    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione nella precedente indagine LDAR ma pari o superiore a 500 parti per milione nel monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita è cambiata, indicazione dell'immediatezza o meno della riparazione e, in caso di intervento non immediato, del motivo (come in punto iii), e calendario pianificato di riparazione indicante la data pianificata per la riparazione.

Deve seguire un calendario post riparazione indicante quando le riparazioni sono state effettivamente eseguite.

Calendario di monitoraggio

Il calendario di monitoraggio di cui all'articolo 14 deve includere almeno gli elementi seguenti:

i)    inventario e individuazione di tutti i componenti che sono stati controllati;

ii)    esito dell'ispezione indicante se è stata rilevata una perdita di metano e, in tal caso, entità della perdita;

iii)    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano pari o superiore a 500 parti per milione, i risultati del monitoraggio svolto dopo la riparazione per controllare l'esito dell'intervento;

iv)    per i componenti in cui è stata constatata un'emissione di metano inferiore a 500 parti per milione, i risultati del monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR per verificare se l'entità della perdita di metano è cambiata e una raccomandazione basata sulle risultanze.

ALLEGATO II

Comunicazione di eventi di rilascio e combustione in torcia

In applicazione dell'articolo 16, i gestori devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti in merito al metano bruciato in torcia o rilasciato in atmosfera:

i)    nome del gestore;

ii)    nome e tipo di attivo;

iii)    apparecchiature interessate;

iv)    data/e e ora/e in cui il rilascio o la combustione in torcia è stato/a riscontrato/a oppure è iniziato/a e terminato/a;

v)    volume misurato o stimato di gas naturale rilasciato o bruciato in torcia;

vi)    causa e natura del rilascio o della combustione in torcia;

vii)    misure adottate per limitare la durata e l'entità del rilascio o della combustione in torcia;

viii)    azioni correttive intraprese per eliminare la causa e il ripetersi del rilascio o della combustione in torcia;

ix)    risultati delle ispezioni settimanali delle torce effettuate ai sensi dell'articolo 17.

 



ALLEGATO III

Ispezioni delle torce

Le ispezioni settimanali delle torce devono includere un'ispezione uditiva, visiva e olfattiva completa (compresa l'ispezione visiva esterna delle torce, l'ascolto per ricercare perdite di pressione e fuoriuscite di liquido e il rilevamento di odori insoliti e forti).

Durante l'ispezione il gestore deve ispezionare tutti i componenti, tra cui i camini, i portelli per campionamento, i sistemi di ventilazione chiusi, le pompe, i compressori, i dispositivi di decompressione, le valvole, i tubi, le flange, i raccordi e le condutture associate per individuare difetti, fuoriuscite e rilasci.

Le osservazioni che seguono devono essere incluse nella relazione:

i)    nel caso di torce accese: se la combustione è considerata adeguata o inadeguata. Per combustione inadeguata s'intende una torcia con emissioni visibili che superano un totale di cinque minuti per due ore consecutive;

ii)    nel caso di torce spente: se la torcia spenta presenta o meno uno sfiato del gas. Se presenta uno sfiato del gas, un intervento per porvi rimedio dovrebbe aver luogo entro 6 ore, o entro 24 ore in caso di maltempo o altre condizioni estreme.

 

ALLEGATO IV

Inventari dei pozzi inattivi

In applicazione dell'articolo 18, gli inventari dei pozzi inattivi devono contenere almeno le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;

ii)    nome, tipo e indirizzo del pozzo o del sito del pozzo;

iii)    pianta indicante i confini del pozzo o del sito del pozzo;

iv)    risultati di qualsiasi misurazione delle concentrazioni di metano.

ALLEGATO V

Relazioni relative alle miniere di carbone in esercizio

Parte 1

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere sotterranee in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore della miniera;

ii)    indirizzo della miniera;

iii)    tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;

iv)    per tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dalla miniera;

   1) nome (se presente);

   2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;

   3) coordinate;

   4) finalità (immissione, scarico);

5) specifica tecnica dell'apparecchio di misura utilizzato per misurare e quantificare le emissioni di metano e condizioni ottimali di funzionamento indicate dal produttore;

   6) porzione di tempo durante il quale l'apparecchio ha misurato in continuo;

   7) scelta della norma tecnica europea o internazionale per:

       - posizione di campionamento dell'apparecchio di misura del metano;

       - misurazione della velocità di flusso;

       - misurazione delle concentrazioni di metano;

8) emissioni di metano registrate dall'apparecchio di misurazione continua (in tonnellate);

9) emissioni di metano registrate tramite campionamento mensile (in tonnellate/ora) specificando:

       - data del campionamento;

- tecnica di campionamento;

   - letture delle condizioni atmosferiche (pressione, temperatura, umidità), rilevate a una congrua distanza per rispecchiare le condizioni alle quali funziona l'apparecchio di misurazione continua;

11) se la miniera è collegata a un'altra miniera in qualsiasi modo che consenta un flusso d'aria tra le due, nome della seconda miniera;

v)    fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;

vi)    emissioni post estrattive (in tonnellate).

Parte 2

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle miniere a cielo aperto in esercizio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore della miniera;

ii)    indirizzo della miniera;

iii)    tonnellaggio di ogni tipo di carbone prodotto dalla miniera;

iv)    pianta di tutti i giacimenti utilizzati dalla miniera, delineandone i confini;

v)    per ciascun giacimento di carbone:

   1) nome (se presente);

   2) periodo d'uso, se diverso dal periodo di riferimento;

3) descrizione del metodo sperimentale impiegato per determinare le emissioni di metano dovute alle attività minerarie, inclusa la scelta della metodologia per tenere conto delle emissioni di metano provenienti dagli strati circostanti;

vi)    fattori di emissione post estrattivi e descrizione del metodo usato per calcolarli;

vii)    emissioni post estrattive.

Parte 3

In applicazione degli articoli 19 e 20, le relazioni sulle stazioni di drenaggio devono contenere almeno le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore della miniera;

ii)    tonnellaggio di metano, per mina, fornito dal sistema di drenaggio di miniera;

iii)    tonnellaggio di metano rilasciato;

iv)    tonnellaggio di metano bruciato in torcia;

v)    efficienza della combustione in torcia;

vi)    uso del metano catturato.

ALLEGATO VI

Comunicazione di eventi di rilascio e di combustione in torcia nelle stazioni di drenaggio

In applicazione dell'articolo 23, i gestori delle stazioni di drenaggio devono comunicare alle autorità competenti almeno le informazioni seguenti sul metano bruciato in torcia o rilasciato:

i)    nome e indirizzo del gestore;

ii)    momento in cui l'evento è stato rilevato per la prima volta;

iii)    causa dell'evento di rilascio e/o combustione in torcia;

iv)    tonnellaggio di metano rilasciato o bruciato in torcia (o una stima se la quantificazione non è possibile).



ALLEGATO VII

Miniere chiuse e abbandonate

Parte 1

In applicazione degli articoli 24 e 25, per ciascun sito, l'inventario delle miniere di carbone chiuse e abbandonate deve contenere almeno le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;

ii)    indirizzo del sito;

iii)    pianta indicante i confini della miniera;

iv)    schemi degli scavi e loro stato;

v)    risultati della misurazione della concentrazione di metano presso i seguenti elementi:

1) tutti i pozzi di ventilazione utilizzati dalla miniera quando era in esercizio, specificando:

       - le coordinate del pozzo;

       - il nome del pozzo (se presente);

       - lo stato di sigillatura e il metodo di sigillatura, se noto;

   2) tubi di ventilazione non utilizzati;

   3) pozzi di drenaggio del gas non utilizzati;

   4) affioramenti;

5) fratture individuabili degli strati nel territorio della miniera o legate al suo antico giacimento di carbone;

   6) altre fonti localizzate potenziali di emissione registrate.

Parte 2

Le misurazioni di cui alla parte 1, punto v), devono essere eseguite secondo i principi seguenti:

i)    le misurazioni devono essere effettuate a pressione atmosferica in modo da consentire di rilevare potenziali fuoriuscite di metano e secondo norme scientifiche adeguate;

ii)    le misurazioni devono essere effettuate utilizzando un apparecchio con una soglia di sensibilità di almeno 10 000 ppm, alla distanza più vicina possibile alla fonte di emissione misurata;

iii)    le misurazioni devono essere accompagnate da informazioni su:

   1) data della misurazione;

   2) pressione atmosferica;

   3) dettagli tecnici dell'apparecchiatura di misura utilizzata;

iv)    i pozzi di ventilazione storicamente utilizzati da due o più miniere devono essere attribuiti ad una sola, per evitare doppi conteggi.

Parte 3

La relazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, deve includere gli elementi seguenti:

i)    nome e indirizzo del gestore, del proprietario o del licenziatario, ove applicabile;

ii)    indirizzo del sito;

iii)    emissioni di metano provenienti da tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3, specificando anche:

   1) tipo di elemento;

2) dettagli tecnici dell'apparecchio di misura utilizzato, compresa la sensibilità;

   3) porzione di tempo durante il quale è stato in funzione l'apparecchio di misura;

   4) concentrazione di metano registrata dall'apparecchio di misura;

   5) stime delle emissioni di metano provenienti dall'elemento.

Parte 4

Il piano di mitigazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, deve comprendere almeno le informazioni seguenti:

i)    elenco di tutti gli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3;

ii)    fattibilità tecnica della mitigazione delle emissioni di metano provenienti dagli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3;

iii)    calendario della mitigazione delle emissioni di metano provenienti dagli elementi di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 



ALLEGATO VIII

Informazioni da fornire a cura degli importatori

Ai fini del presente allegato, per "esportatore" si intende la controparte contrattuale in ogni contratto di fornitura stipulato dall'importatore per la consegna di energia fossile nell'Unione.

In applicazione dell'articolo 27, gli importatori devono fornire le informazioni seguenti:

i)    nome e indirizzo dell'esportatore e, se diverso dall'esportatore, nome e indirizzo del produttore;

ii)    paese e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 nei quali è stata prodotta l'energia, nonché paesi e regioni corrispondenti alla classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) di livello 1 attraverso i quali è stata trasportata l'energia fino alla sua immissione sul mercato dell'Unione;

iii)    per quanto concerne il petrolio e il gas fossile, indicazione del fatto che l'esportatore misura e comunica o meno le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o alle norme tecniche dell'iniziativa Oil and Gas Methane Partnership 2.0. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

iv)    per quanto concerne il petrolio e il gas, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure quali indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite o misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni delle indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite e degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

v)    per quanto concerne il carbone, se l'esportatore misura e comunica le proprie emissioni di metano, in maniera indipendente o nel contesto degli impegni di comunicazione degli inventari nazionali di gas serra conformemente a quanto prescritto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e che è conforme o meno alle prescrizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione o a una norma tecnica internazionale o europea in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una copia dell'ultima relazione sulle emissioni di metano, comprese, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6. Occorre specificare per ciascun tipo di emissioni il metodo di quantificazione (come i livelli UNFCCC o i livelli OGMP) utilizzato nella comunicazione;

vi)    per quanto concerne il carbone, indicazione del fatto che l'esportatore applica o meno misure di regolamentazione o volontarie per controllare le proprie emissioni di metano, comprese misure per controllare e limitare il rilascio e la combustione in torcia del metano. Tali informazioni devono essere accompagnate da una descrizione delle misure, comprese, ove disponibili, le relazioni degli eventi di rilascio e combustione in torcia riguardo all'ultimo anno civile disponibile;

vii)    nome del soggetto che ha svolto la verifica indipendente delle relazioni di cui ai punti iii) e v), se del caso.