Bruxelles, 1.12.2021

COM(2021) 760 final

2021/0395(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO



che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria

{SWD(2021) 392}
{SWD(2021) 393}
{SEC(2021) 580}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

L'efficienza della cooperazione giudiziaria transfrontaliera richiede una comunicazione sicura, affidabile ed efficiente in termini di tempo tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti. Inoltre tale cooperazione dovrebbe essere condotta in modo da non creare oneri amministrativi sproporzionati e da risultare resiliente nelle situazioni di forza maggiore.

A livello di Unione vige tutta una serie di strumenti volti a rafforzare la cooperazione giudiziaria nelle cause civili, commerciali e penali transfrontaliere. Numerosi di tali strumenti disciplinano la comunicazione tra le autorità, anche in alcuni casi con le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni (GAI). Tuttavia la maggior parte degli strumenti non prevede lo svolgimento di tali comunicazioni ricorrendo a mezzi digitali. Anche laddove prevedano tale possibilità, esistono comunque altre lacune, quali la mancanza di canali di comunicazione digitale sicuri e affidabili o il mancato riconoscimento di documenti, firme e sigilli elettronici. Ciò priva la cooperazione giudiziaria della possibilità di utilizzare i canali di comunicazione più efficienti, più sicuri e più affidabili disponibili.

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che eventi di forza maggiore possono incidere gravemente sul normale funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Durante la crisi, in numerosi casi gli organi giurisdizionali nazionali non sono stati in grado di mantenere le normali operazioni in ragione della diffusione del virus. Gli Stati membri sono stati costretti ad adottare una serie di misure che hanno spaziato da misure di confinamento totale alla trattazione esclusiva di talune cause prioritarie. Le attività che potevano essere svolte digitalmente (ad esempio tramite posta elettronica, videoconferenza, ecc.) sono invece potute proseguire senza interruzioni. Tuttavia numerose delle soluzioni tecniche adottate sono state sviluppate in maniera ad hoc e non soddisfacevano necessariamente appieno le norme in materia di sicurezza e diritti fondamentali. La cooperazione giudiziaria nelle cause transfrontaliere dell'UE ha risentito in maniera analoga della situazione e la pandemia di COVID-19 ha sottolineato la necessità di assicurare la resilienza delle comunicazioni.

In questo contesto la Commissione ha proposto l'adozione di un insieme armonizzato di norme in materia di digitalizzazione che mirano a migliorare l'accesso alla giustizia nonché l'efficienza e la resilienza dei flussi di comunicazione inerenti alla cooperazione tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti nelle cause transfrontaliere dell'UE [riferimento al regolamento sulla digitalizzazione]. La proposta di regolamento prevede che la comunicazione scritta tra le autorità competenti che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale avvenga attraverso un canale di comunicazione digitale, fatte salve eccezioni giustificate. Al fine di garantire che le comunicazioni siano condotte in modo uniforme nell'ambito di applicazione di tutti gli strumenti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, occorre allineare talune disposizioni che già disciplinano le comunicazioni all'obiettivo di assicurare scambi di informazioni "digitali per default" 1 . La finalità delle modifiche è offrire certezza del diritto nelle situazioni in cui le disposizioni vigenti possono disciplinare le comunicazioni in modo diverso rispetto alla proposta di regolamento. Considerato che un certo numero degli atti giuridici interessati sono decisioni quadro e direttive, è opportuno modificarli mediante una direttiva, che definisca anche gli aspetti del recepimento.

Dato che la decisione quadro 2003/577/GAI 2 e la decisione quadro 2006/783/GAI 3 continuano ad applicarsi non soltanto tra gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 4 ma anche tra gli Stati membri non vincolati da tale regolamento (in particolare l'Irlanda) e qualsiasi Stato membro vincolato da tale regolamento, la presente proposta propone altresì modifiche a tali decisioni quadro, nel caso in cui l'Irlanda aderisca al regolamento sulla digitalizzazione 5*.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta della Commissione sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale (in appresso "proposta di regolamento") stabilisce un insieme completo di norme orizzontali relative all'uso del canale di comunicazione digitale tra autorità giudiziarie, la possibilità per le persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità giudiziarie attraverso mezzi elettronici e l'impiego della videoconferenza.

Considerando che la finalità della presente proposta è garantire l'allineamento delle decisioni quadro e delle direttive in materia civile e penale con le disposizioni della proposta di regolamento e modificare le disposizioni giuridiche contrastanti, la proposta di direttiva include riferimenti sistematici alla proposta di regolamento per tutte le norme orizzontali in materia di comunicazione.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di regolamento è pienamente conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di servizi fiduciari e protezione dei dati.

Data la natura molto sensibile delle informazioni scambiate, è essenziale che l'attuazione dell'approccio del pacchetto di strumenti sulla digitalizzazione della giustizia, anche attraverso la presente proposta, avvenga in un modo tale da garantire norme robuste in materia di cibersicurezza. Ciò è coerente con l'approccio delineato nella strategia dell'UE in materia di cibersicurezza 6 e nella proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (NIS2) 7 presentata dalla Commissione, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le capacità in materia di cibersicurezza dei soggetti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel settore della cibersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene la magistratura degli Stati membri non rientri nell'ambito di applicazione della proposta NIS2, è essenziale che gli Stati membri adottino misure nazionali che assicurino un livello comparabile di cibersicurezza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

L'uso dei canali digitali per la comunicazione nei procedimenti giudiziari transfrontalieri faciliterebbe la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Di conseguenza la base giuridica della presente iniziativa è data dall'articolo 81, paragrafo 2, e dall'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 8 .

L'uso di canali digitali per la comunicazione faciliterebbe la cooperazione giudiziaria e l'accesso effettivo alla giustizia in materia civile in linea con l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 82, paragrafo 1, TFUE costituisce la base giuridica affinché l'Unione faciliti la cooperazione tra le autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri nel contesto di procedimenti penali e nell'applicazione di decisioni.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), TFUE, la competenza per l'adozione di misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia è una competenza concorrente tra l'Unione e i suoi Stati membri. Di conseguenza gli Stati membri possono agire autonomamente per disciplinare l'uso dei canali di comunicazione digitali nel contesto della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza. In assenza di intervento dell'UE, sono tuttavia prevedibili progressi molto lenti e, anche qualora gli Stati membri intervenissero, sarebbe molto difficile assicurare l'interoperabilità dei canali di comunicazione senza un coordinamento e un intervento a livello di Unione. Inoltre le misure di digitalizzazione previste sono collegate intimamente agli strumenti giuridici dell'UE vigenti nel settore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e gli Stati membri non possono realizzarle agendo da soli. Di conseguenza gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti pienamente dagli Stati membri che agiscono da soli, bensì soltanto a livello di Unione.

Vigono già talune norme dell'UE che disciplinano la condotta della comunicazione, alcune delle quali prevedono altresì l'uso di tecnologie moderne. Tuttavia le norme vigenti non assicurano un'infrastruttura adeguata e olistica per la comunicazione elettronica tra persone fisiche, persone giuridiche o autorità competenti con le autorità di un altro Stato membro.

L'azione dell'Unione è quindi necessaria al fine di coordinare le iniziative degli Stati membri e stabilire un quadro coerente per le norme vigenti dell'UE. Ciò migliorerà l'efficienza, la resilienza, la sicurezza e la velocità delle procedure giudiziarie aventi implicazioni transfrontaliere e semplificherà e accelererà la comunicazione tra le autorità degli Stati membri. Di conseguenza l'amministrazione di casi relativi alla giustizia aventi implicazioni transfrontaliere migliorerà.

Ulteriori vantaggi derivano dal portare avanti la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria nell'UE e dal coinvolgimento di tutti gli Stati membri, dato che ciò migliorerà la situazione attuale, in cui soltanto taluni gruppi di Stati membri hanno adottato azioni, con conseguente risposta limitata e frammentata ai problemi individuati.

   Proporzionalità

Le azioni proposte non graveranno sugli Stati membri oltre quanto necessario ai fini del conseguimento dell'obiettivo della comunicazione digitale nella cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale. Occorre modificare le disposizioni in materia di comunicazione al fine di includere il canale di comunicazione digitale. Dato che tali disposizioni sono stabilite in atti giuridici dell'Unione, l'unico mezzo adeguato per modificarle è un altro atto dell'Unione.

La proposta di direttiva modificativa non stabilisce norme sostanziali nuove, si limita ad ampliare le norme in materia di comunicazione al fine di includere il canale di comunicazione digitale, in linea con la proposta di regolamento.

   Scelta dell'atto giuridico

Dato che gli atti giuridici modificati dalla presente proposta sono decisioni quadro e direttive, è opportuno modificarli mediante direttiva, definendovi anche gli aspetti di recepimento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

Da oltre un decennio la Commissione si occupa di politiche in materia di giustizia elettronica in stretta cooperazione con i vari portatori di interessi. Tali portatori di interessi sono stati consultati in merito agli obiettivi della proposta e alle opzioni strategiche individuate. In linea colla strategia di consultazione per la presente proposta, è stata consultata un'ampia serie di portatori di interessi. Sono state condotte consultazioni n seno al gruppo "Giustizia elettronica" (EJUSTICE) del Consiglio, al gruppo per le questioni di diritto civile (JUSTCIV) del Consiglio, al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) del Consiglio, alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e alla rete giudiziaria europea in materia penale.

Pubblicando la valutazione d'impatto iniziale e avviando la consultazione pubblica, la Commissione ha contattato un'ampia gamma di portatori di interessi, comprese autorità nazionali degli Stati membri, organizzazioni non governative, associazioni professionali, organizzazioni imprenditoriali e persone fisiche.

Dai risultati delle consultazioni emerge il sostegno a favore degli obiettivi delle proposte. I portatori di interessi hanno accolto con maggior favore un uso obbligatorio del canale digitale per la comunicazione rispetto a un uso volontario nella cooperazione giudiziaria. Hanno inoltre sostenuto la possibilità per le parti coinvolte in procedimenti transfrontalieri di partecipare alle udienze in videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

   Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa dei servizi di un contraente incaricandolo di preparare uno studio a sostegno della valutazione d'impatto. Il contraente ha consultato i portatori di interessi con varie modalità stabilite specificamente ai fini dello studio, quali l'organizzazione di un gruppo specifico di discussione a livello UE, la consultazione di portatori di interessi nazionali in merito agli impatti delle opzioni strategiche, la realizzazione di un'indagine a livello nazionale, lo svolgimento di colloqui individuali, ecc.

Tutti i dati raccolti hanno contribuito alla preparazione della proposta, compresa la valutazione d'impatto.

La Commissione ha altresì utilizzato la notevole quantità di dati esistenti sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE, ad esempio quelli derivati dal quadro di valutazione UE della giustizia, dalla relazione sullo Stato di diritto, dai dati della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa e dallo studio sulla giustizia penale digitale.

   Valutazione d'impatto 9

Dato che la presente proposta stabilisce disposizioni di allineamento per assicurare la coerenza con l'insieme delle norme incluse nella proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, l'impatto è stato valutato nel contesto della relativa valutazione riportata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale proposta.

Il comitato per il controllo normativo ha discusso il progetto di relazione di valutazione d'impatto il 22 settembre 2021 e ha emesso un parere positivo il 27 settembre 2021. Il comitato per il controllo normativo ha formulato le seguenti raccomandazioni:

1) l'analisi del problema dovrebbe essere rafforzata in modo da evidenziare i problemi principali che la presente proposta intende affrontare. L'analisi dovrebbe essere corroborata da prove sulla partecipazione volontaria alla digitalizzazione, sul mancato riconoscimento di documenti, firme o sigilli elettronici e sull'interoperabilità;

2) la relazione dovrebbe spiegare in che modo la presente proposta assicurerà la coerenza con gli altri strumenti a livello UE destinati a migliorare la digitalizzazione che potrebbero essere utilizzati nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. La relazione dovrebbe altresì spiegare perché gli Stati membri non sfruttano appieno le possibilità di digitalizzazione esistenti;

3) l'analisi dell'impatto dovrebbe essere rafforzata con una presentazione chiara degli effetti, in particolare in termini di costi di investimento e di portatori di interessi coinvolti. Dovrebbe riconoscere le incertezze nelle ipotesi formulate e le implicazioni che hanno per gli impatti valutati;

4) la relazione dovrebbe valutare gli effetti di un potenziale aumento delle cause transfrontaliere. Dovrebbe esaminare se esiste il rischio che un migliore accesso alla giustizia e una più efficiente cooperazione giudiziaria transfrontaliera possano portare a ritardi nella trattazione delle cause in ragione del maggiore carico di lavoro per i giudici e del tempo necessario per i procedimenti giudiziari;

5) la relazione dovrebbe chiarire le questioni in gioco in materia di protezione dei dati e riconoscere che il passaggio da un formato cartaceo a un formato digitale comporta altri rischi. La relazione dovrebbe affrontare la questione delle potenziali sensibilità legate al fatto che disporre di più dati in formato digitale potrebbe non solo facilitarne la trasmissione, ma anche creare problemi di protezione e sicurezza dei dati. Dovrebbero essere prese in considerazione le preoccupazioni sollevate dai portatori di interessi in merito alla protezione dei dati.

Il comitato per il controllo normativo ha inviato ulteriori raccomandazioni unitamente alla lista di controllo della qualità.

In risposta alle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo sono state introdotte le seguenti modifiche alla valutazione d'impatto:

1) la definizione del problema è stata riformulata in maniera da riflettere i problemi effettivi analizzati nella sezione 2;

2) è stata illustrata la coerenza con altre iniziative, quali e-CODEX ed eIDAS, così come i collegamenti con il portale europeo della giustizia elettronica 10 ;

3) è stata ristrutturata la sezione 6 sugli impatti dello scenario di base e sulle opzioni strategiche e per ciascuna delle opzioni sono stati delineati gli impatti principali (ossia gli impatti economici, sociali e sui diritti fondamentali). La sezione illustra altresì le modalità con cui la proposta inciderà sui principali portatori di interessi;

4) la sezione 6 sugli impatti ha fatto chiarezza sulla potenzialità di un rischio di aumento del numero di cause transfrontaliere e sulla capacità della magistratura di assorbire una tale evoluzione;

5) nella sezione 6 sono stati aggiunte precisazioni in merito alla protezione dei dati.

La valutazione d'impatto è stata integrata con i dati disponibili desunti dallo studio di sostegno e dall'allegato 7 della relazione. Sono stati aggiunti alla relazione l'analisi economica e i costi per gli Stati membri. I punti di vista dei portatori di interessi consultati sono stati sintetizzati nelle corrispondenti sezioni della relazione. Sono state affrontate le questioni collegate alle raccomandazioni tecniche, quali la fusione dell'esito della consultazione pubblica con l'allegato 2, la numerazione delle pagine degli allegati, l'eliminazione dell'allegato sulla griglia di sussidiarietà.

La valutazione d'impatto ha individuato un'opzione strategica non legislativa e un'opzione strategica legislativa con tre sotto-opzioni. Alcune opzioni aggiuntive sono state scartate nella fase iniziale. Una campagna promozionale sull'utilizzo di strumenti digitali e del sistema e‑CODEX per la comunicazione nelle procedure giudiziarie transfrontaliere è stata scartata in quanto si è ritenuto che non costituisse un'alternativa effettiva all'azione normativa e potesse comunque essere svolta nello scenario di base. L'opzione dello scambio elettronico di informazioni e dati attraverso un sistema centralizzato dell'UE non è stata ritenuta opportuna, in quanto difficilmente giustificabile dal punto di vista della proporzionalità e della sussidiarietà. Inoltre tutte le informazioni, tutti i dati e tutti i documenti sarebbero conservati nell'infrastruttura della Commissione o nell'infrastruttura del soggetto che gestisce il sistema (ad esempio eu-LISA), mentre questi non sarebbero parte degli scambi transfrontalieri. Un sistema centralizzato costituirebbe inoltre un punto di guasto unico, dato che tutti i dati sarebbero archiviati in un unico luogo, rispetto a un sistema decentrato nel quale i dati sono archiviati individualmente da ciascuno Stato membro.

Lo scenario di base rispetto al quale sono state valutate le due opzioni principali non prevedeva alcuna azione destinata a promuovere la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e l'utilizzo di strumenti digitali per migliorare l'accesso alla giustizia. Pertanto l'uso della comunicazione elettronica tra le autorità sarebbe rimasto volontario. L'uso di firme elettroniche/sigilli elettronici e le competenze in materia di protezione dei dati sarebbero rimasti frammentati. Di conseguenza le due opzioni considerate alla luce degli obiettivi delineati nella proposta erano l'adozione di una raccomandazione della Commissione (opzione non legislativa) o l'adozione di un atto giuridico, un regolamento (opzione legislativa).

L'opzione legislativa richiede un pacchetto costituito da un regolamento, con disposizioni orizzontali e modifiche di regolamenti vigenti a fini di coerenza, e da una direttiva, con modifiche delle direttive e delle decisioni quadro vigenti.

L'opzione non legislativa avrebbe implicato azioni volte a incoraggiare gli Stati membri a utilizzare il sistema e‑CODEX per la comunicazione digitale transfrontaliera e l'accesso alla giustizia. Una raccomandazione della Commissione avrebbe potuto incoraggiare gli Stati membri a seguire un approccio armonizzato all'uso delle comunicazioni elettroniche, comprese le videoconferenze, i documenti elettronici, i sigilli elettronici e le firme elettroniche. Data la natura volontaria di tale approccio, gli Stati membri sarebbero stati liberi di sviluppare i propri strumenti digitali. La soluzione avrebbe potuto essere tecnicamente e operativamente fattibile, l'efficacia in termini di costi sarebbe dipesa dall'approccio adottato dai singoli Stati membri alla digitalizzazione e dalle loro esigenze e risorse. Se tuttavia si valuta quanto l'opzione soddisfi gli obiettivi della proposta, una raccomandazione non garantirebbe l'effettiva attuazione di strumenti digitali per la comunicazione, l'interoperabilità del canale digitale, l'accettazione di documenti elettronici né norme comuni sull'uso e sul riconoscimento dei servizi fiduciari.

Nell'opzione legislativa saranno adottate misure legislative (un regolamento e una direttiva). Il regolamento includerà norme che istituiscono un canale elettronico sicuro basato su e‑CODEX (individuata come la soluzione tecnica più adeguata nella valutazione d'impatto sulla proposta di regolamento della Commissione in merito ad e‑CODEX). Tale canale, che costituirà un sistema informatico decentrato, sarà utilizzato per la comunicazione e lo scambio di informazioni, dati e documenti tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti e, se del caso, con le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni. Saranno introdotte norme a sostegno della comunicazione tra persone fisiche e giuridiche e organi giurisdizionali e autorità competenti degli Stati membri, comprese norme sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Saranno delineate le competenze dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati. Quest'opzione si basa sul presupposto che i sistemi informatici per lo scambio di ordini europei di indagine (OEI) e la notificazione o comunicazione degli atti/l'assunzione delle prove, sviluppati dalla Commissione, saranno estesi a tutte le comunicazioni giudiziarie transfrontaliere regolamentate negli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'UE. Gli Stati membri potranno collegare il sistema informatico nazionale a una rete decentrata oppure usare la soluzione software sviluppata dalla Commissione e messa a disposizione a titolo gratuito. Ciò consentirà la comunicazione diretta tra gli organi giurisdizionali e/o le autorità competenti che partecipano a procedimenti nel contesto degli strumenti dell'UE per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile, commerciale o penale. Sono state considerate tre sotto-opzioni nell'ambito dell'opzione legislativa, ossia: a) obbligatorietà o volontarietà dell'impiego del canale digitale; b) obbligatorietà o volontarietà dell'accettazione di comunicazioni elettroniche riguardo a persone fisiche e giuridiche; e c) carattere normativo o extranormativo dell'approccio all'uso e al riconoscimento di servizi fiduciari. La direttiva modificherà le decisioni quadro e le direttive vigenti per allinearle alle norme del regolamento.

Dopo aver confrontato le opzioni strategiche e le sotto-opzioni e averle valutate rispetto agli obiettivi della proposta, l'opzione prescelta è quella legislativa. Tale opzione renderà obbligatorio l'utilizzo della comunicazione digitale (fatte salve eccezioni motivate) per la comunicazione tra organi giurisdizionali e autorità competenti (e tra questi e le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano di giustizia e affari interni). Obbligherà inoltre gli organi giurisdizionali e le autorità competenti ad accettare le comunicazioni elettroniche da persone fisiche e giuridiche, fornirà una base giuridica per l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze nelle cause transfrontaliere, così come per l'uso e il riconoscimento dei servizi fiduciari.

Mentre gli organi giurisdizionali e le autorità competenti saranno tenuti ad accettare comunicazioni elettroniche da persone fisiche e giuridiche, l'uso del canale digitale sarà volontario per le persone fisiche e giuridiche, che saranno infatti liberi di utilizzare i mezzi di comunicazione tradizionali, anche cartacei, se lo desiderano.

Si prevede che l'utilizzo del canale digitale avrà un impatto ambientale positivo, grazie al minor ricorso a carta e affrancatura. Gli effetti ambientali riguardano principalmente l'adozione di mezzi di comunicazione elettronici e un probabile aumento dell'uso della videoconferenza e della comunicazione a distanza in sostituzione di udienze in presenza. Sebbene si possa presumere che la produzione e il funzionamento delle apparecchiature comporti consumi di energia, l'impatto complessivo sull'ambiente sarà positivo.

   Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta mira a introdurre la tecnologia digitale moderna nella cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale con implicazioni transfrontaliere. Il risultato atteso è una comunicazione più rapida, economica, sicura e affidabile tra le autorità competenti.

L'uso del canale di comunicazione digitale allevierà gli oneri amministrativi e renderà più efficiente la trattazione delle cause.

     Diritti fondamentali

Il ricorso al canale di comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti degli Stati membri contribuirà al superamento di ritardi, alla riduzione degli oneri amministrativi nonché alla facilitazione e all'accelerazione dello scambio di informazioni tra tali autorità. Di conseguenza i tempi complessivi per la trattazione delle cause saranno ridotti, così come i costi dei procedimenti.

La natura decentrata del sistema, istituito dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, per lo scambio tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti e tra tali soggetti e le persone fisiche o giuridiche, fa sì che non vi sarà alcun salvataggio o alcun trattamento di dati da parte del soggetto incaricato della gestione operativa dei componenti del sistema. A seconda che il punto di accesso al sistema sia gestito da un'istituzione, un'agenzia o un organo dell'UE oppure a livello nazionale e a seconda dell'autorità nazionale che tratta i dati personali e delle finalità per le quali li tratta, si applicherà il regolamento (UE) 2018/1725 11 o il regolamento generale sulla protezione dei dati 12 o la direttiva (UE) 2016/680 13 .4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta assicura la coerenza con l'insieme complessivo di norme stabilite nella proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale. Di conseguenza il suo impatto sul bilancio è già considerato parte della proposta di regolamento, che tratta degli aspetti di attuazione tecnica, mentre la presente proposta si limita all'allineamento giuridico.

Per questo motivo la proposta di direttiva modificativa non avrà in sé incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Dato che gli aspetti tecnici dell'attuazione della cooperazione giudiziaria attraverso il canale di comunicazione digitale sono disciplinati dalla proposta di regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione sull'attuazione degli obiettivi specifici fissati saranno attuati secondo le norme del regolamento.

L'ambito di applicazione della presente proposta si limita alla modifica di talune disposizioni giuridiche in materia di comunicazione. Di conseguenza il suo impatto dovrebbe essere monitorato, valutato e segnalato nel contesto dei singoli strumenti modificati.

   Documenti esplicativi (per le direttive)

La presente direttiva non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articoli da 1 a 11: introducono modifiche a decisioni quadro e direttive in materia civile, commerciale e penale al fine di includere riferimenti ai mezzi di comunicazione digitali previsti dal regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale, per evitare incertezze sui mezzi di comunicazione da utilizzare a norma degli atti giuridici vigenti.

Articoli da 12 a 15: stabiliscono i termini di recepimento per l'attuazione delle modifiche delle direttive e delle decisioni quadro interessate.

Articolo 16: dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17: indica che gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

2021/0395 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO




che modifica la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, le decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI, 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea 14 la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "digitale per default", assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale.

(2)La facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri è tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione sancito nella parte tre, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale che presenta implicazioni transfrontaliere, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, dovrebbero essere integrati da condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

(4)Per conseguire detti obiettivi è stato adottato il regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

(5)Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione] e l'allineamento ad esso degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, è necessario modificare i seguenti atti giuridici: direttiva 2002/8/CE del Consiglio 15 , decisioni quadro del Consiglio 2002/465/GAI 16 , 2002/584/GAI 17 , 2003/577/GAI 18 , 2005/214/GAI 19 , 2006/783/GAI 20 , 2008/909/GAI 21 , 2008/947/GAI 22 , 2009/829/GAI 23 e 2009/948/GAI 24 e direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(6)Le modifiche mirano ad assicurare che la comunicazione tra autorità avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

(7)Poiché prevede modifiche a norme già recepite nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe altresì contenere disposizioni specifiche sul recepimento di tali modifiche. Le disposizioni in materia di recepimento dovrebbero essere allineate al calendario di attuazione previsto dal regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,]

O

[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del …,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva,]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/8/CE

All'articolo 13 della direttiva 2002/8/CE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]* nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).".

CAPO II
MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 2
Modifica della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio

All'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/CE del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:

"13. Le comunicazioni scritte tra Stati membri per la costituzione di una squadra investigativa comune e la firma del relativo accordo costitutivo avvengono in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*.

_______

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).".

Articolo 3
Modifica della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2002/584/GAI è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"L'autorità giudiziaria emittente trasmette il mandato d'arresto europeo in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 oppure in videoconferenza in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione], o"; 

3) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.".

Articolo 4
Modifica della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2003/577/GAI è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].".

Articolo 5
Modifica della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità competente dello Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*. L'originale della decisione o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c) e g), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*, l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie.";

3) all'articolo 14, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato della decisione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].".

Articolo 6
Modifica della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2006/783/GAI è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione] e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della presente decisione quadro.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

3) all'articolo 14, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:";

4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione], di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.";

5) all'articolo 17, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:".

Articolo 7
Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2008/909/GAI è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che è trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all'articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato possono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.";

3) all'articolo 21, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:".

Articolo 8
Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2008/947/GAI è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Quando l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

2) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

3) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione], di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;

d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.";

   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione], di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo.";

4) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione], ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all'allegato II della presente decisione quadro.";

5) all'articolo 18, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:".

Articolo 9
Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio

La decisione quadro 2009/829/GAI è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*. L'originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:".

Articolo 10
Modifiche della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio

L'articolo 7 della decisione quadro 2009/948/GAI è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Mezzi di comunicazione

Le autorità contattante e contattata comunicano in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*.

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).".

Articolo 11
Modifiche della direttiva 2014/41/UE

La direttiva 2014/41/UE è così modificata:

1) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]*.

________

*     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L …).";

2) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

3) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;

b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero

c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, nel caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].";

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione]:".

CAPO III
RECEPIMENTO

Articolo 12
Recepimento degli articoli 3, 7 e 11

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il [due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… (regolamento sulla digitalizzazione)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 7 e 11. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 3, 7 e 11 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 13
Recepimento dell
'articolo 1

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il [due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) …/… (regolamento sulla digitalizzazione)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento all'articolo 1 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 14
Recepimento degli articoli 4, 5, 6 e 10

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il [due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) …/… (regolamento sulla digitalizzazione)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 5, 6 e 10. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 4, 5, 6, 10 e 11 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 15
Recepimento degli articoli 2, 8 e 9

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il [due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) …/… (regolamento sulla digitalizzazione)], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 8 e 9. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla digitalizzazione].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 2, 8 e 9 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 16
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Nel contesto della presente proposta di direttiva, il principio "digitale per default" dovrebbe essere inteso come un modo per migliorare l'efficienza e la resilienza della comunicazione, ridurre i costi e gli oneri amministrativi, rendendo il canale di comunicazione digitale la prima scelta.
(2)    Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).
(3)    Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).
(4)    Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).    
(5) *     Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero (GU L …).
(6)    JOIN(2020) 18 final.
(7)    COM(2020) 823 final.
(8)    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).
(9)    SWD(2021) 392 final.
(10)    Strumento principale finora sviluppato a livello UE come sportello unico per l'accesso a informazioni e servizi nel settore della giustizia.
(11)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(12)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(13)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea. Un pacchetto di opportunità (COM(2020) 710 final).
(15)    Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).
(16)    Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).
(17)    Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro.
(18)    Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(19)    Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).
(20)    Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).
(21)    Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).
(22)    Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).
(23)    Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).
(24)    Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).
(25)    Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).