Bruxelles, 1.12.2021

COM(2021) 757 final

2021/0393(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo

{SWD(2021) 391 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali riguardanti forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e altrove. In quanto centro dell'Unione europea (UE) per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust fornisce assistenza alle autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale.

La lotta al terrorismo rientra nel mandato di Eurojust fin dalla sua creazione, nel 2002, e rimane una delle sue principali priorità. Per lottare efficacemente contro il terrorismo è fondamentale che le autorità competenti condividano in modo efficiente, fra di loro e con le agenzie e gli organi dell'UE, informazioni pertinenti per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo.

La decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici 1 afferma che, ai fini della lotta al terrorismo, è fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Il persistere della minaccia terroristica e la sua complessità determinano la necessità di un maggiore scambio di informazioni.

In tale contesto, la decisione 2005/671/GAI del Consiglio stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a riunire tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali legate a reati terroristici che interessano o possono interessare due o più Stati membri e a trasmetterle a Europol 2 . Inoltre, gli Stati membri devono riunire tutte le informazioni pertinenti in merito alle azioni penali o alle condanne penali per reati terroristici che interessano o possono interessare due o più Stati membri e trasmetterle a Eurojust. Ciascuno Stato membro deve altresì rendere accessibili tutte le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti concernenti procedimenti penali collegati a reati terroristici. Tali informazioni devono essere rese rapidamente accessibili alle autorità competenti di un altro Stato membro, nella misura in cui dette informazioni potrebbero essere utili per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati terroristici.

Dal 2005 l'importanza dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol e Eurojust è divenuta sempre più evidente. La direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo 3 ha modificato la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per garantire che la condivisione di informazioni tra gli Stati membri avvenga in modo efficace e tempestivo, tenuto conto della grave minaccia rappresentata dai reati di terrorismo.

Uno degli aspetti fondamentali delle attività di Eurojust in tale settore è il registro giudiziario europeo antiterrorismo (CTR). Il CTR è stato avviato nel settembre 2019, sulla base della decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Gli Stati membri forniscono al CTR informazioni sui procedimenti giudiziari in materia di reati di terrorismo nelle loro giurisdizioni. Tali dati sono archiviati e confrontati con i dati contenuti nel sistema di trattamento delle informazioni di Eurojust – il sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust (CMS) – così come i dati operativi legati a casi di cooperazione giudiziaria in corso nei quali Eurojust fornisce assistenza. L'obiettivo è individuare i possibili collegamenti tra procedimenti giudiziari in materia di terrorismo e le eventuali esigenze di coordinamento che ne derivano. Sulla base dei risultati dello studio sulla giustizia penale digitale 4 , il miglioramento del funzionamento del CTR è stato individuato come una delle priorità fondamentali del diritto penale europeo.

Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale 5 ("il regolamento Eurojust"), nel dicembre 2019, Eurojust è stato dotato di un nuovo quadro giuridico e trasformato in un'agenzia dell'UE. Poiché il regolamento Eurojust è stato adottato prima dell'istituzione del CTR, il CTR e le sue funzioni non sono disciplinati dal regolamento Eurojust. Tale circostanza è fonte di incertezze giuridiche, in particolare poiché non è chiaro il rapporto tra la decisione 2005/671/GAI del Consiglio e il regolamento Eurojust.

Ulteriori problemi riguardano i dati che le autorità nazionali condividono con Eurojust. Attualmente accade spesso che Eurojust non riceva dalle autorità nazionali i dati necessari per eseguire i controlli incrociati delle informazioni relative a casi di terrorismo, conformemente alla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, e forme gravi di criminalità, conformemente all'articolo 21 del regolamento Eurojust. Le ragioni sono molteplici. Anzitutto, la decisione 2005/671/GAI del Consiglio non è sufficientemente precisa, perché il suo ambito di applicazione doveva essere molto più ampio. Sebbene fornisca alcune indicazioni sul tipo di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a Eurojust, essa non è sufficientemente specifica. Spesso, inoltre, le informazioni non sono condivise a causa dell'assenza di canali di comunicazione sicuri e dell'onere amministrativo determinato dall'estrazione manuale delle informazioni, poiché non sono possibili scambi strutturati e automatizzati di dati in assenza di una maggiore digitalizzazione.

Inoltre l'attuale CMS e l'ambiente di trattamento dei dati limitano un ruolo più proattivo di Eurojust nella cooperazione giudiziaria digitalizzata. Il CMS di Eurojust, tecnicamente obsoleto, non consente di integrare e sostenere correttamente uno strumento innovativo, come il CTR, che richiede scambi digitali sicuri e un controllo incrociato di dati. Inoltre la configurazione tecnica del CMS si riflette nel regolamento Eurojust. Il regolamento Eurojust limita la configurazione del CMS ad archivi di lavoro temporanei, destinati a permettere di dare un seguito amministrativo ai casi in corso, nonché a un indice 6 . Esso non prevede espressamente la creazione di una base di dati CTR aggiuntiva all'interno del CMS. Il trattamento dei dati personali al di fuori del CMS è vietato 7 . Pertanto neppure la creazione di una base di dati CTR aggiuntiva al di fuori del CMS è giuridicamente possibile.

Sfide pratiche e giuridiche si manifestano anche per quanto concerne la cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi. Eurojust ha concluso accordi di cooperazione con 12 paesi 8 prima dell'entrata in vigore del regolamento Eurojust. Tali accordi contengono disposizioni in materia di scambio di dati, di garanzie concernenti la protezione dei dati e di cooperazione pratica. Al fine di agevolare detta cooperazione, tali accordi permettono che i magistrati di collegamento siano distaccati presso Eurojust. Questi magistrati di collegamento lavorano fianco a fianco con i loro colleghi provenienti dagli Stati membri dell'UE e forniscono assistenza nelle indagini transfrontaliere che interessano i loro paesi, conformemente agli accordi di cooperazione applicabili. Il regolamento Eurojust, tuttavia, non menziona affatto i magistrati di collegamento, né il loro accesso al CMS. Non è quindi chiaro, attualmente, in che modo i dati, ivi compresi i dati personali, possano essere scambiati in modo efficiente e sicuro con i magistrati di collegamento di paesi terzi nel rispetto del regolamento Eurojust.

A tal fine, la presente proposta mira a porre Eurojust in condizione di svolgere il ruolo più forte e proattivo previsto dal regolamento Eurojust nel sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità, in particolare i reati di terrorismo, nel modo seguente:

·ponendo Eurojust in condizione di individuare in modo più efficiente i collegamenti tra indagini e azioni penali transfrontaliere parallele in materia di reati di terrorismo e di fornire proattivamente riscontri su tali collegamenti agli Stati membri;

·rendendo più efficiente e sicuro lo scambio di dati tra gli Stati membri, Eurojust e i paesi terzi.

Al fine di conseguire questi obiettivi, la proposta mira altresì a garantire la certezza del diritto per quanto attiene all'esatto ambito di applicazione dell'obbligo di condividere informazioni nei casi di terrorismo e al rapporto con la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, il che esige modifiche sostanziali del regolamento Eurojust e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è stata annunciata nella comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE 9 , come parte di un'iniziativa più ampia per consentire la comunicazione elettronica e lo scambio sicuri di informazioni e documenti tra gli organi giurisdizionali, le autorità nazionali e le agenzie del settore "Giustizia e affari interni". Come previsto nella comunicazione, la proposta si fonda su e-CODEX 10 come standard di riferimento per la comunicazione digitale sicura nei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Come parte del pacchetto per la digitalizzazione della giustizia, e unitamente all'iniziativa sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e all'iniziativa su una piattaforma collaborativa per le squadre investigative comuni, essa costituisce una delle proposte elencate nel programma di lavoro della Commissione per il 2021, sotto il titolo "Un nuovo slancio per la democrazia europea" 11 .

La proposta tiene altresì conto della proposta della Commissione di direttiva (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio 12 che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio al fine di allinearla alla direttiva (UE) 2016/680 13 (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie). Si renderà necessario uno stretto coordinamento nel corso del processo legislativo per assicurare la coerenza degli emendamenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'importanza di migliorare lo scambio digitale di dati sui casi di terrorismo e di modernizzare il CMS di Eurojust è stata sottolineata in diversi documenti di alto livello, quali la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 14 , il programma di lotta al terrorismo dell'UE 15 e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 16 . In quest'ultima, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di sostenere la modernizzazione del CMS di Eurojust per aiutare l'Agenzia a fornire riscontri alle autorità nazionali e individuare collegamenti giudiziari tra le indagini in corso.

La proposta tiene pienamente conto, inoltre, del mandato conferito alla Commissione dal Consiglio nell'autorizzarla a negoziare ulteriori accordi di cooperazione fra Eurojust e altri 13 paesi terzi 17 .

Essa tiene altresì conto della cooperazione di Eurojust con altri organi e agenzie dell'UE, segnatamente con la Procura europea 18 , Europol in quanto Agenzia dell'UE per la cooperazione di polizia 19 , l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 20 e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 21 , nonché dell'importanza della sicurezza nello scambio di dati e dell'individuazione di collegamenti per quanto concerne i riscontri positivi o negativi ("hit/no hit") tra alcuni di essi.

In considerazione della natura altamente sensibile delle informazioni oggetto di scambio, è essenziale che l'approccio basato sul pacchetto di strumenti per la digitalizzazione della giustizia, anche mediante la presente proposta, si realizzi in modo da assicurare norme rigorose in materia di cibersicurezza. Ciò è conforme all'approccio illustrato nella strategia dell'UE in materia di cibersicurezza 22 e nella proposta della Commissione di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (NIS2) 23 , che mira a migliorare ulteriormente le capacità di cibersicurezza di soggetti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel campo della cibersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene il settore giudiziario non rientri nell'ambito di applicazione della proposta NIS2, è importante che gli Stati membri introducano misure nazionali idonee ad assicurare un livello di cibersicurezza comparabile.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la modifica del regolamento Eurojust è l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai sensi dell'articolo 85 TFUE, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust sono determinati mediante regolamento. Ciò comprende anche l'istituzione di un canale o di canali di comunicazione sicuri fra gli Stati membri dell'UE e Eurojust, nonché la cooperazione tra Eurojust e i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust.

Per quanto concerne le modifiche della decisione 2005/671/GAI del Consiglio relative all'espunzione dei riferimenti a Eurojust, tali modifiche sono puramente consequenziali alle modifiche concernenti il regolamento Eurojust. Anch'esse possono pertanto essere fondate sull'articolo 85 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione dovrebbe intervenire soltanto quando gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Vi è inoltre la necessità che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato.

Poiché i reati di terrorismo hanno sovente natura transfrontaliera, la sola azione a livello nazionale non può combatterli in modo efficace. Questo è il motivo per cui gli Stati membri scelgono di lavorare insieme per far fronte alla minaccia rappresentata dal terrorismo. Essi mirano a coordinare la loro risposta giudiziaria e a cooperare per affrontare sfide comuni. In quanto agenzia dell'Unione per la cooperazione in materia di giustizia penale, Eurojust costituisce una forte espressione di tale sforzo degli Stati membri di garantire la sicurezza dei loro cittadini lavorando congiuntamente.

Vi è la necessità specifica di un'azione dell'UE poiché le misure previste possiedono un'intrinseca dimensione unionale. Esse mirano a migliorare la capacità di azione di Eurojust. Il compito di Eurojust è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali in relazione alle forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'UE, in ossequio al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri non possono, da soli, creare un quadro giuridico più adeguato per il funzionamento del CTR, né modificare la decisione 2005/671/GAI. Spetta quindi all'UE istituire gli strumenti giuridici vincolanti per conseguire tali risultati, nel rispetto delle competenze ad essa attribuite dai trattati UE.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, vi è la necessità che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Tutti i problemi affrontati nella presente proposta richiedono un sostegno degli Stati membri a livello dell'UE, al fine di far fronte a tali problemi in modo efficace.

L'articolo 1 e l'articolo 2 della proposta mirano a integrare meglio il CTR nel quadro giuridico e tecnico di Eurojust e a migliorare la cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi. In assenza di tali modifiche, Eurojust non è in grado di individuare i collegamenti tra indagini e azioni penali parallele. Esso non può svolgere il suo ruolo cruciale di sostegno e rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri nell'indagine e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, specialmente del terrorismo. Al fine di porre Eurojust in condizione di svolgere il suo ruolo cruciale, è necessario assicurare il seguito giudiziario coordinato.

A causa della crescente dimensione transfrontaliera della criminalità organizzata e delle organizzazioni terroristiche, agevolata dall'impiego di strumenti di comunicazione digitali, è necessario altresì un approccio più coordinato per quanto concerne i paesi terzi. Le indagini e le azioni penali interessano, spesso, autorità situate al di fuori dell'UE. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità, la proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 1 della proposta modifica il regolamento Eurojust. L'articolo 85 TFUE fornisce la base giuridica per il regolamento Eurojust. Esso prevede che Eurojust sia disciplinato da un regolamento adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

L'articolo 2 della proposta mira a modificare una decisione del Consiglio che è stata adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel 2009. Poiché tali modifiche sono puramente consequenziali alle modifiche del regolamento Eurojust, esse possono essere incluse come questioni complementari nel regolamento che modifica il regolamento Eurojust.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

È stata condotta una vasta consultazione mirata al fine di assicurare l'ampia partecipazione di pertinenti portatori di interessi nella preparazione della proposta. Le consultazioni hanno incluso contatti bilaterali, riunioni con portatori di interessi ed esperti, contributi scritti e un sondaggio fra gli operatori.

La Commissione ha riunito un'ampia e bilanciata gamma di opinioni sulla questione, dando opportunità a tutte le parti pertinenti di esprimere il loro parere. In particolare, Stati membri, autorità nazionali quali i corrispondenti nazionali in materia di terrorismo, pubblici ministeri e giudici, Eurojust, gli uffici nazionali e l'amministrazione di Eurojust, il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo, Europol, docenti universitari, portatori di interessi nel settore dei diritti fondamentali e della protezione dei dati sono stati inclusi nel processo di consultazione.

Inoltre la questione è stata discussa, il 17 giugno 2021, in seno al gruppo di esperti della Commissione sulla politica penale dell'UE, composto da docenti universitari e operatori del settore del diritto penale dell'Unione, nonché, il 24 giugno 2021, in seno al gruppo di esperti della Commissione sulla giustizia penale digitale, composto da esperti degli Stati membri.

Tutti i portatori di interessi hanno accolto l'iniziativa con grande favore e hanno convenuto sui settori problematici individuati. I portatori di interesse sono stati piuttosto chiari circa le informazioni da condividere con Eurojust: si dovrebbe trattare dei dati necessari a identificare i soggetti sottoposti a indagini. Nel complesso, i rispondenti si sono detti soddisfatti per quanto concerne la portata dei dati raccolti mediante il modulo CTR di Eurojust attualmente previsto.

È stato espresso un forte sostegno all'introduzione di canali di comunicazione sicuri tra gli Stati membri e Eurojust. Eurojust preferirebbe canali di comunicazione sicuri per tutti i dati personali operativi ad esso trasmessi. Molti portatori di interessi hanno sottolineato che l'attuale CMS non permetterebbe di realizzare i compiti previsti per il CTR.

È stato espresso un generale consenso sul fatto che i magistrati di collegamento dovrebbero disporre di accesso operativo al CMS. Gli Stati membri e gli operatori di Eurojust hanno sottolineato che i paesi terzi con i quali è stato concluso un accordo di cooperazione e che, quindi, possono distaccare un magistrato di collegamento presso Eurojust, dovrebbero poter aprire e chiudere un fascicolo in modo indipendente.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si fonda sui risultati dello studio sulla giustizia penale digitale 24 . Tale studio ha esaminato le esigenze e le opzioni concernenti la creazione di una "giustizia penale digitale transfrontaliera", un'infrastruttura informatica veloce, affidabile e sicura per consentire alle autorità nazionali preposte all'azione penale negli Stati membri di interagire con le loro controparti nazionali, le agenzie del settore "Giustizia e affari interni" (GAI) e gli organi dell'UE nel settore GAI.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto, poiché la proposta mira principalmente a introdurre una soluzione tecnica aggiornata per fornire sostegno alle autorità degli Stati membri e a Eurojust, senza modificare i principi di base sottesi al quadro di cooperazione giudiziaria in vigore.

Tuttavia i servizi della Commissione hanno preparato un documento giustificativo analitico, sotto forma di documento di lavoro 25 , che accompagna la presente proposta. Il documento di lavoro contiene una descrizione dettagliata del problema, esamina le motivazioni e illustra gli obiettivi della proposta. Esso analizza la soluzione proposta in termini di efficacia, ma anche il potenziale impatto sui diritti fondamentali.

Nel documento giustificativo analitico, i principali problemi individuati consistono nel fatto che Eurojust non riceve informazioni complete sui casi dalle autorità nazionali competenti, che il CMS di Eurojust non supporta l'individuazione automatizzata di collegamenti e che la cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi non è efficiente. Come soluzione, si suggerisce di precisare e rinforzare l'obbligo di condividere informazioni con Eurojust sui casi di terrorismo, di modernizzare il CMS di Eurojust e di migliorare la base giuridica per la cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi.

Si prevede che il miglioramento dell'efficienza dello scambio di dati tra le autorità nazionali e Eurojust, ivi compreso l'impiego di un canale o di canali di comunicazione sicuri, migliorerà notevolmente la capacità di Eurojust di individuare collegamenti fra procedimenti in corso e conclusi. La modernizzazione dell'ambiente di trattamento dei dati di Eurojust persegue lo stesso obiettivo. Si prevede che l'individuazione di tali collegamenti aiuterà le autorità giudiziarie, nelle varie fasi del procedimento nazionale, a individuare e perseguire efficacemente gli indagati per reati di terrorismo e le persone coinvolte in altre forme gravi di criminalità e che presentino collegamenti con detti indagati. Porre Eurojust in condizione di fornire assistenza agli Stati membri al pieno delle sue potenzialità rafforzerà notevolmente la risposta giudiziaria nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità.

Diritti fondamentali

In considerazione dell'importanza del trattamento dei dati personali ai fini delle attività di contrasto e delle attività di sostegno di Eurojust, la proposta fa luce sulla necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali, come sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"). Essi includono il diritto alla protezione dei dati di carattere personale 26 e il diritto al rispetto della vita privata 27 . Si tratta di un elemento particolarmente importante, poiché la proposta riguarda il trattamento dei dati personali sensibili concernenti indagini e condanne penali, nonché dei dati biometrici. Poiché uno degli obiettivi principali della proposta è porre Eurojust in condizione di individuare collegamenti tra indagini in materia di terrorismo, e ciò è possibile soltanto qualora Eurojust riceva informazioni sufficienti, vi è la necessità di aumentare la quantità di dati trasmessi a Eurojust. Per quanto concerne tali dati, devono essere previste garanzie adeguate. Esse comprendono una rigorosa limitazione delle finalità, in particolare quando si tratta di dati biometrici. L'uso di un canale o di canali di comunicazione sicuri e del nuovo CMS modernizzato contribuiranno a una migliore protezione dei dati oggetto di trattamento da parte di Eurojust. Nella progettazione del CMS si dovrà prestare particolare attenzione alla protezione dei dati per impostazione predefinita e fin dalla progettazione. Inoltre il principio di base del controllo dei dati da parte dei membri nazionali e delle autorità nazionali competenti non sarà alterato. Il documento di lavoro che accompagna la proposta ne valuta l'impatto sui diritti e sulle garanzie fondamentali in modo più approfondito.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta inciderebbe sul bilancio di Eurojust e sul suo fabbisogno di personale. Secondo le stime contenute nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta, sarebbero necessari 33 milioni di EUR aggiuntivi.

Sulla base dell'analisi contenuta nello studio sulla giustizia penale digitale 28 , i costi legati alla riprogettazione di un nuovo CMS sono stimati a 31 milioni di EUR, comprensivi dei costi di costituzione, funzionamento e manutenzione per due anni 29 . Eurojust ha già ricevuto 9,5 milioni di EUR mediante un trasferimento di fondi dalla Procura europea (EPPO) nell'ottobre 2021, motivo per cui i costi da coprire per il CMS sono stimati a 21,5 milioni di EUR. Inoltre saranno necessari circa 11,5 milioni di EUR per coprire le spese per l'accresciuto fabbisogno di personale durante il periodo di costituzione e funzionamento di quattro anni. Questi 25 posti aggiuntivi sarebbero posti permanenti, al fine di garantire che Eurojust disponga delle risorse necessarie per eseguire i suoi compiti.

I compiti rafforzati di Eurojust ai sensi della presente proposta richiederebbero, pertanto, un maggior numero di risorse finanziarie e umane rispetto alle risorse destinate nell'ambito del bilancio dell'UE 2021-2027 (QFP).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il calendario per l'attuazione di un nuovo CMS di Eurojust, di canali di comunicazione sicuri e di uno strumento di comunicazione per lo scambio dei dati in forma strutturata si fonda sull'analisi contenuta nello studio sulla giustizia penale digitale 30 . Per quanto concerne il CTR, a seguito di una fase preparatoria di sei mesi, le fasi di appalto e attuazione richiederebbero circa 20 mesi. Pertanto la nuova soluzione tecnica dovrebbe essere operativa circa due anni dopo l'adozione della proposta. Ai fini dell'istituzione di canali di comunicazione sicuri, è necessario un atto di esecuzione.

Il monitoraggio e la valutazione della digitalizzazione del trattamento dei dati di Eurojust saranno importanti ai fini di assicurare la sua efficacia e il rispetto dei diritti fondamentali. Il monitoraggio e la valutazione saranno condotti, in larga misura, in conformità del vigente regolamento Eurojust. La Commissione effettuerà una valutazione indipendente dell'attuazione del regolamento Eurojust e delle attività di Eurojust entro il 13 dicembre 2024. Tale valutazione sarà condotta ogni cinque anni, per valutare l'attuazione e l'impatto del regolamento, nonché l'efficacia e l'efficienza di Eurojust, conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento Eurojust.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta afferma che il regolamento Eurojust e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio dovrebbero essere modificati al fine di precisare e rafforzare l'obbligo giuridico degli Stati membri di condividere con Eurojust dati sui reati di terrorismo. Dovrebbero essere precisate inoltre le condizioni in base alle quali i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust possono accedere al CMS, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre dovrebbero essere introdotti canali di comunicazione sicuri e un ambiente di trattamento dei dati più flessibile.

L'articolo 1 del regolamento modifica il regolamento Eurojust.

Al fine di assicurare che Eurojust sia in grado di svolgere il suo ruolo nella cooperazione con i paesi terzi, l'articolo 1, paragrafo 1, della proposta precisa nell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento Eurojust che Eurojust può fornire assistenza anche nei casi che interessano uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un'organizzazione internazionale. Quest'ultima ipotesi è particolarmente rilevante ai fini dell'eventuale cooperazione con Interpol o la Corte penale internazionale, ad esempio per quanto concerne le prove raccolte sul campo di battaglia.

L'articolo 1, paragrafo 2, della proposta introduce nel regolamento Eurojust l'obbligo degli Stati membri di designare uno o più corrispondenti nazionali in materia di terrorismo e di attribuire loro poteri sufficienti, obbligo in precedenza fondato sull'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, aggiungendo un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 20 del regolamento Eurojust. L'articolo 1, paragrafo 3, costituisce una modifica consequenziale all'introduzione nel regolamento Eurojust dell'obbligo di fornire informazioni nei casi di terrorismo e della previsione, in un nuovo articolo 22 bis, di un obbligo più generale di fornire dati in forma strutturata a Eurojust.

L'articolo 1, paragrafo 4, della proposta introduce un nuovo articolo 21 bis nel regolamento Eurojust. L'articolo 21 bis precisa e rafforza l'obbligo di fornire informazioni sui procedimenti in materia di terrorismo, obbligo in precedenza fondato sull'articolo 2, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio. L'articolo 21 bis espone con maggiore precisione i casi nei quali gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni in merito a indagini penali e procedimenti giudiziari per reati di terrorismo. Inoltre esso identifica con maggiore chiarezza la fase delle indagini penali e dei procedimenti nazionali nonché il tipo di informazioni.

L'articolo 1, paragrafo 5, della proposta prevede, in un nuovo articolo 22 bis, l'istituzione e l'impiego di canali di comunicazione sicuri tra tutti gli Stati membri e Eurojust nello scambio di dati sensibili. L'articolo 22 bis obbliga altresì gli Stati membri a prevedere l'aggiornamento semiautomatizzato dei dati strutturati provenienti da basi di dati nazionali. Per semiautomatizzato si intende una forma di trasmissione parzialmente automatizzata e parzialmente controllata dall'uomo. Gli articoli 22 ter e 22 quater prevedono un quadro giuridico affinché la Commissione adotti atti di esecuzione.

Le modifiche dell'articolo 23 del regolamento Eurojust, contenute nell'articolo 1, paragrafo 6, della proposta, mirano a rendere le norme sul trattamento di dati da parte di Eurojust leggermente più flessibili. Se da un lato sono mantenuti i principi fondamentali, dall'altro sarà possibile conservare le informazioni sulle forme gravi di criminalità fornite a norma dell'articolo 21 e sui procedimenti in materia di lotta al terrorismo a norma dell'articolo 21 bis in una struttura diversa e per un periodo di tempo maggiore rispetto agli attuali archivi di lavoro temporanei. La proposta sopprime i dettagli tecnici concernenti il CMS, al fine di consentire la modernizzazione del sistema. Ciò premesso, il principio dell'archiviazione temporanea sarà mantenuto anche per questi dati, ma i periodi di conservazione previsti sono leggermente più lunghi per le informazioni di cui all'articolo 21 bis. L'articolo 23 riveduto descrive le finalità del CMS con maggiore chiarezza.

L'articolo 1, paragrafo 6, modifica anche l'articolo 24 del regolamento Eurojust, mantenendo il principio della gestione delle informazioni nel CMS attualmente in vigore. L'articolo 24, paragrafo 1, sottolinea il controllo e la responsabilità dei membri nazionali per quanto concerne i dati contenuti nel CMS. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, i membri nazionali continuano a decidere in merito ai diritti di accesso alle informazioni che gestiscono. L'articolo 24, paragrafo 3, introduce una base giuridica per un seguito maggiormente automatizzato dei collegamenti incrociati, nel caso in cui le autorità nazionali autorizzino la condivisione dei dati con talune parti prima che sia individuato un collegamento.

Infine, l'articolo 1, paragrafo 6, introduce all'articolo 25 del regolamento Eurojust modifiche consequenziali alla soppressione dei dettagli tecnici di cui all'articolo 23 del regolamento Eurojust.

L'articolo 1, paragrafo 7, modifica l'articolo 27 del regolamento Eurojust al fine di consentire la prosecuzione del trattamento di dati nei casi di terrorismo dopo la conclusione di tali casi a norma del diritto nazionale. Al fine di rendere possibile l'efficace individuazione di collegamenti tra indagini e azioni penali, anche i dati concernenti precedenti indagini, ivi comprese quelle sfociate in un'assoluzione o altrimenti conclusesi, possono continuare a essere oggetto di trattamento per un determinato periodo di tempo.

L'articolo 1, paragrafo 8, introduce nuovi periodi di conservazione, più lunghi, dei dati forniti a norma dell'articolo 21 bis del regolamento Eurojust, al fine di assicurare che i dati siano conservati per un tempo sufficiente a rendere possibile l'efficace individuazione di collegamenti incrociati nei casi di terrorismo. Per i dati concernenti casi che non si sono conclusi con una condanna è previsto un periodo di conservazione più breve, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità.

Al fine di chiarire la cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi presso Eurojust, l'articolo 1, paragrafo 9, della proposta prevede un nuovo articolo 54 bis del regolamento Eurojust, il quale attribuisce ai magistrati di collegamento di paesi terzi l'accesso al CMS. La disposizione, tuttavia, non prevede una base giuridica per la condivisione dei dati. La trasmissione di dati a un magistrato di collegamento costituisce una trasmissione di dati a un paese terzo e, pertanto, deve essere sempre effettuata nel rispetto dell'articolo 56 del regolamento Eurojust.

L'articolo 1, paragrafo 10, modifica l'articolo 80 del regolamento Eurojust. Esso contiene disposizioni transitorie che tengono conto del fatto che sarà necessario un certo lasso di tempo per la predisposizione della necessaria infrastruttura tecnica.

L'articolo 1, paragrafo 11, introduce un nuovo allegato III, che elenca le informazioni da trasmettere a Eurojust a norma dell'articolo 21 bis del regolamento Eurojust. L'elenco comprende dati biometrici, impronte digitali e fotografie, per garantire un'identificazione attendibile degli indagati, tenuto conto dell'inattendibilità di informazioni alfanumeriche, specialmente per quanto concerne i cittadini di paesi terzi. Nei procedimenti per terrorismo, la fotografia è spesso l'unico collegamento agli indagati nella fase delle indagini, e questo è il motivo per cui dovrebbe essere incluso anche il riconoscimento facciale. Tale informazione dovrebbe essere fornita soltanto nel caso in cui l'autorità giudiziaria nazionale vi abbia accesso.

L'articolo 2 modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto concerne i punti seguenti.

Al fine di chiarire il rapporto tra la decisione 2005/671/GAI del Consiglio e il regolamento Eurojust, i riferimenti a Eurojust nella decisione del Consiglio sono soppressi. L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), della proposta di regolamento sopprimono l'articolo 1, lettera c) e l'articolo 2, paragrafi 2 e 5, della decisione. All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la proposta sopprime il riferimento a Eurojust dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione.

2021/0393 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 31 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni.

(2)La decisione 2005/671/GAI del Consiglio 33 stabilisce che per combattere il terrorismo è fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Essa fa obbligo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di trasmettere a Eurojust le informazioni concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri.

(3)A causa delle incongruenze nell'interpretazione della decisione 2005/671/GAI le informazioni non sono condivise al momento giusto, le informazioni condivise non sono quelle appropriate o le informazioni non sono affatto condivise. Per individuare i collegamenti tra le indagini transfrontaliere Eurojust ha bisogno di ricevere informazioni sufficienti.

(4)Assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, compresa l'individuazione dei collegamenti, è un compito importante di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727. Ciò consente a Eurojust di adottare un approccio più proattivo e di fornire servizi migliori agli Stati membri, ad esempio suggerendo l'avvio di indagini e individuando esigenze di coordinamento, potenziali casi di ne bis in idem e lacune nell'azione penale.

(5)Nel settembre 2019 Eurojust ha istituito il registro giudiziario europeo antiterrorismo sulla base della decisione 2005/671/GAI con l'obiettivo specifico di individuare i potenziali collegamenti tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo, e le eventuali esigenze di coordinamento che ne derivano.

(6)Essendo stato istituito dopo l'adozione del regolamento (UE) 2018/1727, il registro giudiziario europeo antiterrorismo non è né tecnicamente ben integrato presso Eurojust né giuridicamente ben integrato nel regolamento (UE) 2018/1727. È pertanto necessario porre rimedio a tale situazione.

(7)Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l'efficace scambio di informazioni per l'indagine o l'azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e le agenzie dell'Unione. È fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessario uno scambio di informazioni sempre maggiore.

(8)Poiché le organizzazioni terroristiche sono sempre più coinvolte in altre forme gravi di criminalità, quali la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti o il riciclaggio di denaro, è altresì necessario effettuare controlli incrociati sui procedimenti giudiziari contro tali forme gravi di criminalità.

(9)Per consentire a Eurojust di individuare i collegamenti incrociati tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo nonché i collegamenti incrociati tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, è fondamentale che Eurojust riceva informazioni sufficienti per poter effettuare controlli incrociati su tali dati.

(10)Per fornire i dati in questione le autorità competenti devono sapere esattamente quale tipo di informazioni trasmettere a Eurojust, in quale fase del procedimento nazionale e in quali casi. Si prevede che ciò aumenterà notevolmente le informazioni ricevute da Eurojust.

(11)La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 è il punto di riferimento per le autorità nazionali per quanto concerne la definizione dei reati di terrorismo quali recepiti nel diritto nazionale.

(12)Per individuare i collegamenti incrociati tra le indagini in materia di terrorismo e i procedimenti giudiziari a carico di imputati per reati di terrorismo è fondamentale disporre di dati di identificazione affidabili. A causa delle incertezze relative ai dati alfanumerici, in particolare per i cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile scambiare dati biometrici. Considerati la natura sensibile dei dati biometrici e l'impatto del trattamento di tali dati sul rispetto della vita privata e della vita familiare e sulla protezione dei dati di carattere personale, quali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le autorità competenti e Eurojust dovrebbero applicare in ciascun caso un rigoroso criterio di necessità.

(13)Poiché le informazioni sui collegamenti incrociati esistenti con altri procedimenti giudiziari sono più utili in una fase precoce dell'indagine, è necessario che le autorità competenti forniscano le informazioni a Eurojust non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte. Se sono già a conoscenza di collegamenti incrociati, le autorità nazionali competenti dovrebbero informarne Eurojust.

(14)Al fine di garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro giudiziario europeo antiterrorismo, individuare precocemente i collegamenti incrociati e garantire il rispetto dei termini, le autorità nazionali competenti dovrebbero aggiornare regolarmente le informazioni trasmesse. Tali aggiornamenti dovrebbero includere le nuove informazioni sulla persona sottoposta ad indagine, le decisioni giudiziarie, come la custodia cautelare o l'avvio del procedimento giudiziario, e le richieste di cooperazione giudiziaria o i collegamenti individuati con altre giurisdizioni.

(15)Data la natura sensibile dei procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo, non è sempre possibile per le autorità nazionali competenti condividere nelle primissime fasi le informazioni sui reati di terrorismo. Tali deroghe all'obbligo di trasmettere informazioni dovrebbero rimanere eccezionali.

(16)Ai fini dello scambio e del trattamento di dati sensibili tra le autorità nazionali competenti e Eurojust, per proteggere tali dati dalla divulgazione non autorizzata e dagli attacchi informatici, e fatti salvi i futuri sviluppi tecnologici, dovrebbero essere utilizzati canali di comunicazione sicuri, quali la rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio 35 o il sistema informatico decentrato quale definito nel regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio 36 [regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria]. Al fine di scambiare i dati in modo sicuro e proteggere l'integrità della comunicazione e dello scambio di dati, il sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe essere connesso a siffatti sistemi di comunicazione sicuri e soddisfare norme di alto livello in materia di cibersicurezza.

(17)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato nei casi non contemplati dal regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio 37 [regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria]. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

(18)La trasmissione di dati non strutturati rende necessario un intervento manuale, crea oneri amministrativi supplementari e riduce la qualità dei risultati dei controlli incrociati. Pertanto le autorità nazionali competenti dovrebbero trasmettere i dati in modo strutturato rispettando nel contempo i requisiti minimi di interoperabilità definiti nel quadro europeo di interoperabilità 39 . Inoltre, il trasferimento dei dati dovrebbe essere il più automatizzato possibile per ridurre l'onere amministrativo delle autorità nazionali e garantire che i dati necessari siano trasmessi regolarmente e rapidamente.

(19)Affinché Eurojust possa trattare i dati personali sensibili in modo sicuro è necessario un sistema automatico di gestione dei fascicoli modernizzato. Il nuovo sistema deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare le capacità di Eurojust riguardo all'individuazione dei collegamenti.

(20)È importante mantenere il controllo e la responsabilità dei membri nazionali per quanto concerne i dati che ricevono dalle autorità nazionali competenti. Nessun dato personale operativo dovrebbe essere condiviso con un altro Stato membro per impostazione predefinita. I dati personali operativi dovrebbero essere condivisi solo nella misura in cui le autorità nazionali competenti autorizzano lo scambio di dati. Al fine di digitalizzare e accelerare le azioni che danno seguito ai potenziali collegamenti, garantendo nel contempo il pieno controllo sui dati, dovrebbero essere introdotti codici di gestione.

(21)Le attività terroristiche spesso interessano due o più Stati membri. Il terrorismo aveva già in passato una forte componente transnazionale. Tuttavia, con l'uso e la disponibilità delle comunicazioni elettroniche, la collaborazione transnazionale tra terroristi è notevolmente aumentata. Pertanto i reati di terrorismo dovrebbero essere considerati per loro natura transnazionali, a meno che le circostanze specifiche del caso non indichino chiaramente un carattere puramente nazionale.

(22)Le indagini e le azioni penali nei casi di terrorismo sono spesso ostacolate dalla mancanza di uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale. Per poter effettuare controlli incrociati tra le nuove indagini in materia di terrorismo e indagini precedenti e stabilire potenziali collegamenti è necessario conservare i dati relativi a qualsiasi indagine precedente, non solo quelli sulle condanne, e prorogare i termini per la conservazione dei dati nel registro giudiziario europeo antiterrorismo. Tuttavia è necessario garantire che tali dati siano trattati unicamente ai fini di un'azione penale. Le informazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'individuazione di collegamenti con indagini e azioni penali in corso e dal sostegno a tali indagini e azioni penali.

(23)Eurojust ha concluso dodici accordi di cooperazione con paesi terzi, che consentono il trasferimento di dati personali operativi e il distacco di un magistrato di collegamento di un paese terzo presso Eurojust. Inoltre, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito 40 consente il distacco di un pubblico ministero di collegamento. Nel marzo 2021 il Consiglio ha dato mandato 41 alla Commissione di negoziare ulteriori accordi di cooperazione relativi alla cooperazione tra Eurojust e altri tredici paesi terzi.

(24)Il regolamento (UE) 2018/1727 fornisce una base giuridica per la cooperazione e lo scambio di dati con i paesi terzi, ma non contiene alcuna disposizione sugli aspetti formali e tecnici della cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust, in particolare il loro accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ai fini della certezza del diritto, il regolamento (UE) 2018/1727 dovrebbe fornire una base giuridica esplicita per la cooperazione tra Eurojust e i magistrati di collegamento di paesi terzi e per l'accesso di questi ultimi al sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Eurojust dovrebbe assicurare garanzie e misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati e dei diritti fondamentali attraverso l'assetto tecnico e le norme interne.

(25)A fini di chiarezza, è opportuno disambiguare la relazione fra lo scambio di informazioni tra autorità nazionali competenti sui casi di terrorismo e Eurojust ai sensi della decisione 2005/671/GAI e del regolamento (UE) 2018/1727. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni pertinenti dalla decisione 2005/671/GAI e aggiungerle al regolamento (UE) 2018/1727.

(26)Sebbene le autorità nazionali competenti di alcuni Stati membri siano già collegate alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio 42 , molte autorità competenti non sono ancora collegate a tale rete o a canali di comunicazione sicuri. Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per fornire un siffatto collegamento alle autorità competenti, dovrebbe essere concesso un periodo transitorio per l'attuazione.

(27)[A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato[, con lettera del ...,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(28)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(29)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XX/XX/20XX,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

Il regolamento (UE) 2017/1727 è così modificato:

(1)all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un'organizzazione internazionale, se con tale paese terzo o organizzazione internazionale è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.";

(2)all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo è un'autorità giudiziaria o altra autorità competente. Qualora l'ordinamento giuridico nazionale lo richieda, è possibile designare più di un'autorità. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1. Esso è competente a raccogliere tali informazioni e a trasmetterle a Eurojust.";

(3)l'articolo 21 è così modificato:

(a)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust.";

(b)il paragrafo 10 è soppresso;

(4)è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis

Scambio di informazioni sui casi di terrorismo

1.Le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie, delle azioni penali, dei procedimenti giudiziari e delle decisioni giudiziarie riguardanti reati di terrorismo non appena le autorità giudiziarie sono coinvolte.

2.Ai fini del presente articolo per reati di terrorismo si intendono i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio*. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a tutti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo, a meno che il caso, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro.

3.Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 includono i dati personali operativi e i dati non personali di cui all'allegato III.

4.Le autorità nazionali competenti informano senza ritardo il proprio membro nazionale di qualsiasi modifica pertinente nel procedimento nazionale.

Fatto salvo il primo comma, almeno ogni tre mesi le autorità nazionali verificano e forniscono un aggiornamento delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.

5.Il paragrafo 1 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.

____________

* Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).";

(5)sono inseriti i seguenti articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater:

"Articolo 22 bis

Comunicazione digitale sicura e scambio digitale sicuro di dati tra le autorità nazionali competenti e Eurojust

1.La comunicazione tra le autorità nazionali competenti e Eurojust a norma del presente regolamento ha luogo tramite il sistema informatico decentrato quale definito nel regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria].

2.Qualora per indisponibilità del sistema informatico decentrato o per circostanze eccezionali lo scambio di informazioni non possa aver luogo conformemente al paragrafo 1, esso è effettuato con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati. Gli Stati membri e Eurojust provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi siano affidabili e offrano un livello di sicurezza equivalente.

3.Le autorità nazionali competenti trasmettono a Eurojust le informazioni in conformità degli articoli 21 e 21 bis, in modo semiautomatizzato, a partire dai registri nazionali e nel modo strutturato stabilito da Eurojust.

__________

* [Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria] (GU L ...).

Articolo 22 ter

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1.La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato per la comunicazione a norma del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

(a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

(b)le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

(c)gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e le norme di alto livello in materia di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del sistema informatico decentrato;

(d)gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

(e)l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro [2 anni dall'entrata in vigore] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 2.

Articolo 22 quater

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

__________

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

(6)gli articoli 23, 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 23

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1.Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli per il trattamento dei dati personali operativi di cui all'allegato II, dei dati di cui all'allegato III e dei dati non personali.

2.Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

(a)prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza;

(b)garantire l'accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro;

(c)consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'individuazione di collegamenti incrociati;

(d)consentire l'estrazione di dati a fini operativi e statistici;

(e)agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

3.Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio* e a altri canali di comunicazione sicuri conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

4.Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare dati personali relativi ai casi specifici dei quali si occupano, conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili.

Essi consentono al responsabile della protezione dei dati di accedere ai dati personali trattati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

5.Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

I membri nazionali possono tuttavia conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei dati operativi. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi.

Articolo 24

Gestione delle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli

1.Il membro nazionale conserva le informazioni che gli sono trasmesse conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Il membro nazionale è responsabile della gestione dei dati che ha trattato.

2.Il membro nazionale decide, caso per caso, se mantenere limitato l'accesso alle informazioni ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali, ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo.

3.Il membro nazionale indica, in termini generali o specifici, eventuali limitazioni all'ulteriore trattamento, accesso e trasferimento delle informazioni qualora sia stato individuato un collegamento incrociato di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 25

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1.Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:

(a)ai dati controllati dal membro nazionale del loro Stato membro, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli non abbia espressamente negato tale accesso;

(b)ai dati controllati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che controlla i dati non abbia espressamente negato tale accesso.

2.Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell'accesso concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

3.Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Gli Stati membri notificano a Eurojust e alla Commissione la loro decisione in merito all'attuazione del primo comma. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

___________

* Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).";

(7)l'articolo 27 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi in conformità dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2018/1725. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la decisione di trattarli è adottata dai membri nazionali interessati.";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Qualora siano trasmessi dati personali operativi conformemente all'articolo 21 bis, Eurojust può trattare i dati personali operativi di cui all'allegato III riguardanti le seguenti persone:

(a)persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o intendano commettere un reato di competenza di Eurojust;

(b)persone che sono state condannate per un siffatto reato.

Eurojust può continuare a trattare i dati personali operativi di cui al primo comma, lettera a), anche dopo la conclusione del procedimento a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato, pure in caso di assoluzione. Se il procedimento non si è concluso con una condanna, il trattamento dei dati personali può aver luogo solo per individuare collegamenti con altre indagini e azioni penali in corso o concluse di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c).";

(8)l'articolo 29 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Eurojust non conserva i dati personali operativi trasmessi conformemente all'articolo 21 bis oltre la prima data applicabile tra le seguenti:

(a)la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;

(b)cinque anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale, tre anni in caso di assoluzione.";

(b)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest'ultimo smette di fornire sostegno.

Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

Se i dati personali operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati.

3. Prima che scada uno dei termini di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'assolvimento dei suoi compiti.

Eurojust può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati.";

(9)nella sezione III è inserito il seguente articolo 54 bis:

"Articolo 54 bis

Magistrati di collegamento di paesi terzi

1.Un magistrato di collegamento di un paese terzo può essere distaccato presso Eurojust sulla base di un accordo di cooperazione concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo interessato o sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo interessato ai sensi dell'articolo 218 TFUE che consente il distacco di un magistrato di collegamento.

2.I diritti e gli obblighi del magistrato di collegamento sono stabiliti nell'accordo di cooperazione o nell'accordo internazionale di cui al paragrafo 1 o nell'accordo di lavoro concluso conformemente all'articolo 47, paragrafo 3.

3.Ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust è concesso l'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati.

Il trasferimento di dati personali operativi a magistrati di collegamento di paesi terzi tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli può aver luogo solo in base alle norme e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, dall'accordo con il rispettivo paese o da altri strumenti giuridici applicabili.

L'articolo 24, paragrafo 1, seconda frase, e l'articolo 24, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis ai magistrati di collegamento.

Il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.";

(10)all'articolo 80 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

"8. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al [primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione del presente regolamento], se il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non è ancora disponibile.

9. Le autorità competenti e Eurojust possono continuare a utilizzare canali di comunicazione diversi da quelli di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, fino al [primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22 ter del presente regolamento], se questi ultimi canali di comunicazione non sono ancora disponibili per lo scambio diretto tra loro.

10. Le autorità competenti possono continuare a fornire le informazioni in modo diverso da quello semiautomatizzato in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, fino al [primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22 ter del presente regolamento], se i requisiti tecnici non sono ancora disponibili.";

(11)è aggiunto il seguente allegato III:

"ALLEGATO III

(a)Informazioni per identificare l'indagato, l'imputato, il condannato o l'assolto:

cognome;

nome (alias);

data di nascita;

luogo di nascita (città e paese);

cittadinanza o cittadinanze;

documento di identificazione;

genere;

(b)informazioni sul reato di terrorismo:

qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale;

forma grave di criminalità applicabile dall'elenco di cui all'allegato I;

appartenenza a un gruppo terroristico;

tipo di terrorismo, ad esempio jihadista, separatista, di sinistra, di destra;

breve sintesi del caso;

(c)informazioni sul procedimento nazionale:

stato del procedimento nazionale;

Procura competente;

numero del caso;

data di avvio del procedimento giudiziario formale;

collegamenti con altri casi pertinenti;

(d)informazioni per identificare l'indagato, se disponibili, per le autorità nazionali competenti:

dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali;

fotografie.".

Articolo 2

Modifiche della decisione 2005/671/GAI

La decisione 2005/671/GAI è così modificata:

(1)all'articolo 1, la lettera c) è soppressa;

(2)l'articolo 2 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è soppresso;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, raccolte dall'autorità competente, siano trasmesse a Europol, conformemente al diritto nazionale e al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio *.

_____________

* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).";

(c)il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA28

1.1.Titolo della proposta/iniziativa28

1.2.Settore/settori interessati28

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:28

1.4.Obiettivi28

1.4.1.Obiettivi generali28

1.4.2.Obiettivi specifici29

1.4.3.Risultati e incidenza previsti30

1.4.4.Indicatori di prestazione30

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa30

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa30

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.31

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe31

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti32

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione33

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa34

1.7.Modalità di gestione previste34

2.MISURE DI GESTIONE35

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni35

2.2.Sistema di gestione e di controllo35

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti35

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli36

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)36

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità36

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA37

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate37

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti38

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi38

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi40

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi42

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale49

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento49

3.3.Incidenza prevista sulle entrate50



1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1727 e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto concerne lo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo

1.2.Settore/settori interessati

Settore: Giustizia e diritti fondamentali

Attività: investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

071007: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 43

 la proroga di un'azione esistente

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La decisione 2002/187/GAI del Consiglio ha istituito Eurojust quale organo intergovernativo per il coordinamento delle indagini in materia di forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e altrove. Il trattato di Lisbona ha soppresso la struttura a pilastri dell'Unione europea e ha adeguato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'acquis comunitario. Con il regolamento (UE) 2017/1727 è stato istituito un nuovo quadro giuridico per una nuova Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), come richiesto dall'articolo 85 TFUE.

La lotta al terrorismo rientra nel mandato di Eurojust fin dalla sua istituzione, nel 2002. Uno degli elementi fondamentali delle attività di Eurojust in tale settore è la creazione del registro giudiziario europeo antiterrorismo (CTR), nel settembre 2019. La base giuridica del CTR è costituita dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Poiché il regolamento Eurojust è stato concepito e adottato prima dell'istituzione del CTR, il CTR e le sue funzioni non sono state previste in detto regolamento. Inoltre, il sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust (CMS), tecnicamente obsoleto, non consente di integrare e supportare uno strumento proattivo quale il CTR.

In risposta alle pressanti necessità operative, nel programma di lavoro della Commissione per il 2020 è stata annunciata un'iniziativa legislativa in materia di scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri, come parte del pacchetto per la cooperazione giudiziaria digitale.

L'obiettivo generale è porre Eurojust in condizione di svolgere un ruolo più forte e proattivo nell'assistere gli Stati membri nel corso delle indagini da essi condotte, in particolare nei casi di terrorismo, in linea con il compito di Eurojust di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale per quanto concerne le forme gravi di criminalità.

1.4.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici derivano dall'obiettivo generale sopra delineato:

Obiettivo specifico 1:

Porre Eurojust in condizione di individuare collegamenti in modo più efficiente e di fornire proattivamente riscontri agli Stati membri.

Obiettivo specifico 2:

Rendere più efficiente e sicuro lo scambio di dati tra gli Stati membri, Eurojust e i paesi terzi.



1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che l'iniziativa integri giuridicamente e tecnicamente il CTR nel CMS di Eurojust, al fine di porre Eurojust in condizione di individuare collegamenti tra procedimenti transfrontalieri paralleli nei casi di terrorismo e di altre forme gravi di criminalità, nonché di fornire riscontri agli Stati membri.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La quantità di informazioni comunicate da ciascuno Stato membro al CTR in relazione al volume e alla qualità delle informazioni comunicate dall'insieme degli Stati membri;

numero di collegamenti individuati nei casi di lotta al terrorismo e nei casi di forme gravi di criminalità;

numero di riscontri segnalati da Eurojust agli Stati membri;

numero dei casi operativi nei quali è fornita assistenza con il coinvolgimento di paesi terzi.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le varie fasi d'attuazione dell'iniziativa legislativa richiedono misure tecniche e procedurali, a livello dell'UE e a livello nazionale, che dovrebbero cominciare una volta entrata in vigore la normativa riveduta.

Le necessità principali a seguito dell'entrata in vigore della proposta sono le seguenti:

attuazione, da parte di Eurojust, di un nuovo CMS moderno, che integri il CTR e assicuri la capacità di connessione a canali di comunicazione sicuri e di trattamento di dati strutturati;

garanzia, da parte di Eurojust e degli Stati membri, della disponibilità di canali di comunicazione sicuri;

garanzia, da parte degli Stati membri, della disponibilità dell'infrastruttura necessaria al caricamento di dati in modo semiautomatico e strutturato.

Sulla base dei risultati dello studio sulla giustizia penale digitale e in ragione dell'urgenza del rinnovamento del CMS, Eurojust ha già adottato misure iniziali, propedeutiche a tale rinnovamento e ha commissionato uno studio per l'analisi del mercato, che analizzi in modo dettagliato la soluzione più adeguata.

Alla fine del 2021 a Eurojust sono stati assegnati 9,5 milioni di EUR di fondi non spesi dalla Procura europea (EPPO), che saranno impiegati per preparare l'ulteriore sviluppo del CMS. Eurojust commissionerà servizi di consulenza per sostenere le fasi di analisi, progettazione e sviluppo. Per tali servizi, Eurojust prevede spese pari a 2,3 milioni di EUR. Per il successivo acquisto dell'infrastruttura e del software disponibile in commercio, nonché dei servizi di installazione, si prevede una spesa di 5,2 milioni di EUR. Infine, Eurojust ha previsto di spendere 2 milioni di EUR in servizi di consulenza, per la gestione di programmi e progetti, modifiche a livello amministrativo e governance.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Rispetto al passato, al giorno d'oggi le attività criminali sono più complesse, diversificate e internazionali. Le reti terroristiche e criminali su larga scala rappresentano una minaccia grave per la sicurezza interna dell'Unione e dei suoi cittadini. Le attività criminali hanno assunto una natura sempre più policriminale e transfrontaliera. Le autorità giudiziarie nazionali non possono più operare in forma isolata, ma devono cooperare tra loro e con Eurojust.

Ai fini dell'azione penale nei confronti del terrorismo, è essenziale un efficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti e le agenzie dell'Unione. Con il nuovo aumento dei combattenti terroristi stranieri, l'importanza di condividere informazioni tra gli Stati membri e con Eurojust è diventata più evidente.

L'attuale assenza di connessione tra il lavoro sui casi di Eurojust e le informazioni ricevute attraverso il CTR impedisce a Eurojust di fornire riscontri tempestivi e proattivi alle autorità nazionali nei casi di terrorismo transfrontaliero, omettendo potenziali connessioni e l'individuazione di indagini e azioni penali duplici che dovrebbero essere riunite. Siffatta assenza di connessione può inoltre pregiudicare gli sforzi di Eurojust di prevenire conflitti di giurisdizione e casi di ne bis in idem.

Si prevede che l'iniziativa ponga Eurojust in condizione di individuare e seguire collegamenti tra casi di terrorismo in modo maggiormente proattivo e di fornire riscontri tempestivi agli Stati membri. Tali compiti e servizi possono essere svolti soltanto a livello dell'UE, data la loro natura transnazionale. In tal modo, congiuntamente con gli Stati membri e i suoi partner internazionali, Eurojust renderà l'Europa un luogo più sicuro per tutti i suoi cittadini.

La proposta si fonda sulla necessità di affrontare le sfide transnazionali in materia di sicurezza in continua evoluzione, oltre il livello nazionale. La pratica ha dimostrato che, per una giustizia penale efficace, uno scambio dei dati rapido e sicuro è cruciale. Senza un'adeguata infrastruttura informatica e una struttura sicura per lo scambio dei dati, non è possibile un loro controllo incrociato. Pertanto, l'individuazione strutturata di collegamenti tra casi transfrontalieri non è possibile neppure senza canali di comunicazione sicuri e un moderno sistema automatico di gestione dei fascicoli. La proposta si fonda altresì sull'esperienza acquisita e i progressi raggiunti dall'entrata in applicazione del regolamento Eurojust, nel 2019. Questo incide soprattutto sul ruolo sempre più importante che Eurojust svolge come interlocutore tra gli Stati membri e i paesi terzi nella cooperazione giudiziaria.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta si fonda sulla necessità di coordinare la risposta giudiziaria alla criminalità transnazionale in continua evoluzione, oltre il solo livello nazionale.

Il panorama della sicurezza in Europa è mutevole, ed è caratterizzato da minacce sempre più complesse e in costante evoluzione. I criminali sfruttano i vantaggi derivanti dalla trasformazione digitale, dalle nuove tecnologie, dalla globalizzazione e dalla mobilità, compresa l'interconnettività e i confini sempre più labili fra il mondo fisico e quello digitale. A questo si aggiunge la crisi COVID-19: i criminali hanno rapidamente sfruttato la situazione adattando le loro modalità operative o sviluppando nuove attività illecite.

La pandemia ha dimostrato l'importanza complessiva della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria per il funzionamento del settore giudiziario. Inoltre, la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nelle indagini penali per reati di terrorismo e altri reati internazionali diventa più rilevante, specialmente per quanto concerne le forme di criminalità commesse da Daesh.

L'evoluzione delle attività criminali richiede un sostegno efficace a livello dell'UE all'operato delle autorità giudiziarie nazionali. Le autorità giudiziarie degli Stati membri hanno fatto sempre più spesso ricorso all'assistenza e alla competenza offerte da Eurojust per combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo. La presente proposta si fonda altresì sull'esperienza acquisita e i progressi raggiunti dall'entrata in applicazione del regolamento Eurojust del 2018 e l'istituzione del CTR. Il ruolo svolto dai paesi terzi non era prevedibile nel momento in cui i colegislatori hanno negoziato l'attuale regolamento Eurojust.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale è un aspetto cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il miglioramento dello scambio digitale dei dati sui casi di terrorismo e la modernizzazione del CMS di Eurojust sono conformi alla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 44 , al programma di lotta al terrorismo dell'UE 45 , alla comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia 46 e alla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 47 .

La comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, pubblicata nel luglio 2020, sottolinea la connessione crescente tra sicurezza interna ed esterna e l'importanza della cooperazione ai fini dell'efficace protezione dei diritti dei cittadini. Il recente programma di lotta al terrorismo dell'UE ha confermato che i reati di terrorismo restano la principale sfida per le autorità di contrasto e preposte all'azione penale degli Stati membri, esigendo ulteriori sforzi per rafforzare la loro collaborazione reciproca, con l'assistenza di Europol e di Eurojust. Nella comunicazione sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata, la Commissione ha espresso il suo sostegno alla modernizzazione del sistema di gestione dei fascicoli di Eurojust per aiutare Eurojust a fornire riscontri alle autorità nazionali e sviluppare collegamenti giudiziari tra le indagini in corso.

La comunicazione della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia fa riferimento alla presente proposta come parte del pacchetto complessivo di opportunità per un'ulteriore digitalizzazione della giustizia. Questa proposta è compresa nel programma di lavoro della Commissione per il 2021. La proposta si collega altresì all'attuale proposta della Commissione di regolamento relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, attualmente oggetto di negoziati tra i due colegislatori.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Fin dall'entrata in vigore del regolamento Eurojust, si è manifestata una tendenza all'aumento dei flussi di dati dell'agenzia e della richiesta dei suoi servizi. I bilanci precedenti, tuttavia, non hanno mai previsto risorse finanziarie per il rinnovamento dell'obsoleto CMS di Eurojust.

La proposta introdurrà nuovi compiti nel regolamento Eurojust e, ne chiarirà altri, allo scopo di adattare Eurojust all'era digitale. L'attuazione della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria non sarà possibile senza un nuovo CMS, sostenuto da rafforzamenti in termini finanziari e di risorse umane.

Alla fine del 2021 a Eurojust sono stati assegnati 9,5 milioni di EUR di fondi non spesi dalla Procura europea (EPPO), al fine di preparare lo sviluppo e l'attuazione del nuovo CMS. Le spese restanti saranno finanziate mediante il margine di cui alla rubrica 2b del QFP.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 48

Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

I valori concernenti le risorse finanziarie e umane combinano l'importo totale previsto per l'attuazione del CTR, del nuovo CMS e degli altri requisiti derivanti dalla giustizia penale digitale per il periodo dal 2024 al 2027, sottraendo i 9,5 milioni di EUR già assegnati a Eurojust nella seconda metà del 2021. Ciò include necessità finanziarie supplementari per l'attuazione tecnica (ivi compresi i costi di gestione e di manutenzione) nonché il fabbisogno di personale. I costi per il CMS includono il CTR, poiché il CTR è destinato a formare parte integrante del CMS. L'integrazione tecnica del CTR è uno degli obiettivi dell'iniziativa. Inoltre si prevede che il nuovo CMS includa, ad esempio, un layer di integrazione, che garantisca l'interoperabilità, come richiesto dallo studio sulla giustizia penale digitale.

   

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della digitalizzazione dello scambio dei dati di Eurojust sarà importante al fine di assicurare l'efficacia di Eurojust. Il monitoraggio e la relazione di cui alla proposta si conformeranno ai principi previsti nel regolamento Eurojust 49 e all'orientamento comune sulle agenzie decentrate 50 .

Oltre alle norme di governance orizzontale applicabili alle agenzie, Eurojust è tenuta, in particolare, a trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, a cadenza annuale, un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e annuale, e la pianificazione relativa alle risorse. Tale documento indica gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati.

Inoltre, Eurojust fornisce informazioni sulle sue attività in una relazione annuale particolareggiata. Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. Inoltre, Eurojust informa il Parlamento e i parlamenti nazionali degli accordi di lavoro conclusi con paesi terzi.

La Commissione farà eseguire una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del regolamento e delle attività di Eurojust entro il 13 dicembre 2024 e, successivamente, ogni cinque anni, al fine di valutare l'attuazione e l'impatto del regolamento nonché l'efficacia e l'efficienza di Eurojust, a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento Eurojust.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Dato che la proposta incide sul contributo annuale dell'UE per Eurojust, il bilancio dell'UE sarà eseguito mediante gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio di Eurojust è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda i controlli ex post, Eurojust, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetto a:

un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente;

il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per Eurojust.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati particolari rischi nei sistemi di gestione e di controllo. Eurojust è soggetto a controlli amministrativi, inclusi il controllo di bilancio, l'audit interno, le relazioni annuali della Corte dei conti europea e il discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'UE, come esposto in precedenza.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Sul rapporto "costi del controllo/pagamento dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La RAA 2020 della DG JUST indica lo 0,74 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compreso Eurojust.

La Corte dei conti europea ha confermato la legittimità e la regolarità dei conti annuali di Eurojust per il 2019, il che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni. Esso è provvisoriamente confermato anche per il 2020, sulla base della verifica dei conti annuali di Eurojust da parte di un revisore esterno indipendente. Il parere della Corte dei conti europea sull'affidabilità dei conti, che non è ancora stato espresso, è subordinato alla conferma della Corte stessa dell'affidabilità dei risultati del revisore indipendente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure legate alla lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita sono previste, fra l'altro, all'articolo 75 del regolamento Eurojust. Eurojust partecipa, in particolare, ad attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informa la Commissione senza indugio dei casi di sospette frodi e altre irregolarità finanziarie.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 51

di paesi EFTA 52

di paesi candidati 53

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2b

071007

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 7 – Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

[Organismo]: Eurojust

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale

Impegni

(1)

1,125

2,683

3,376

3,981

11,165

Pagamenti

(2)

1,125

2,683

3,376

3,981

11,165

Titolo 2: Spese per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: Spese operative 54

Impegni

(3a)

1,033

8,128

7,027

5,390

21,577

Pagamenti

(3b)

0,578

4,780

6,458

9,771

21,577

TOTALE stanziamenti
per Eurojust

Impegni

=1+1a +3a

2,158

10,811

10,403

9,371

32,743

Pagamenti

=2+2a

+3b

1,693

7,463

9,834

13,752

32,743



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

   Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

DG: JUST

• Risorse umane

0,238

0,238

0,238

0,238

0,952

• Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

TOTALE DG JUST

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,238

0,238

0,238

0,238

0,952

   Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024 55

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

2,396

11,049

10,641

9,609

33,695

Pagamenti

1,931

7,701

10,072

13,99

33,695

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Tipo 56

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 57

Porre Eurojust in condizione di individuare in modo più efficiente collegamenti tra indagini e azioni penali transfrontaliere parallele in materia di reati di terrorismo e di fornire riscontri su tali collegamenti agli Stati membri

- Risultato

Individuare collegamenti tra casi transfrontalieri accertati da Eurojust

1,835

9,190

8,843

7,965

27,832

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Rendere più efficiente e sicuro lo scambio di dati tra gli Stati membri, Eurojust e i paesi terzi.

- Risultato

Ricezione sicura dei dati personali trasmessi dagli Stati membri a Eurojust

0,108

0,541

0,520

0,469

1,637

- Risultato

Trasferimento di dati personali in forma strutturata, semi-automatizzata

0,108

0,541

0,520

0,469

1,637

- Risultato

Scambio di informazioni con i paesi terzi

0,108

0,541

0,520

0,469

1,637

Totale parziale obiettivo specifico 2

0,324

1,622

1,560

1,406

4,911

TOTALE

2,158

10,811

10,403

9,371

32,743

   

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Tabella riassuntiva

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito 58 :

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,952

2,337

2,943

3,289

9,521

Agenti temporanei (gradi AST)

0,173

0,346

0,433

0,692

1,644

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1,125

2,683

3,376

3,981

11,165

Fabbisogno di personale 59 (ETP):

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

11

16

18

20

20

Agenti temporanei (gradi AST)

2

2

3

5

5

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

13

18

21

25

25

Le date di assunzione sono previste a metà anno. Per ogni nuovo anno è stato stimato il 50 % dei costi del personale neoassunto. Non sono state effettuate ipotesi del potenziale aumento dell'indicizzazione dei salari o del coefficiente correttore applicabile ai Paesi Bassi.

Dettagli concernenti l'aumento del personale:

Obiettivo specifico

Personale aggiuntivo

Obiettivo specifico 1: Porre Eurojust in condizione di individuare collegamenti in modo più efficiente e di fornire proattivamente riscontri agli Stati membri.

Sono necessari 2* analisti dei dati dei casi per assicurare la conformità del CMS con il regolamento Eurojust e con gli accordi (con Stati membri, paesi terzi e agenzie), nonché con il quadro giuridico dell'UE in vigore in materia di scambio di informazioni, digitalizzazione e interoperabilità

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1; 2025: +1

Sono necessari 2* funzionari per la gestione dei dati per partecipare alla valutazione e alla selezione del CMS, coadiuvare nella trasformazione organizzativa, nelle fasi dell'analisi dei requisiti e della progettazione, nell'attuazione e adozione del nuovo CMS e nella sua integrazione con altri sistemi (ad es. Hit/No-Hit), progetti (ad es. e-CODEX, e-EDES) e progetti del quadro per l'interoperabilità (SIS II, ecc.) e per assicurare che siano attuate le strategie e le procedure corrette per amministrare i dati creati con l'attuazione dei nuovi sistemi

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1; 2025: +1

Sono necessari 2* assistenti di sostegno ai casi per gestire il notevole aumento del volume dei dati previsto, effettuare il trattamento dei dati operativi nel CMS (comprese le traduzioni), gestire il quadro generale del ciclo di vita dei casi in corso, redigere relazioni ad hoc periodiche (mensili, annuali), e statistiche

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2026: +1; 2027: +1

È necessario 1* funzionario per la gestione dei dati per condurre processi di revisione della qualità dei dati, al fine di assicurare che i dati di Eurojust siano di elevata qualità, aggiornati, completi, interpretati in modo inequivoco, coerenti e disponibili quando necessari

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2026: +1

È necessario 1* analista dei dati dei casi, in ragione del previsto aumento delle notificazioni trasmesse a Eurojust, per individuare i collegamenti tra i procedimenti giudiziari in corso sulla base dell'analisi delle informazioni che Eurojust riceve da Europol, dall'OLAF, dall'EPPO e dalle autorità nazionali, nonché per analizzare vasti insiemi di dati ai fini del coordinamento giudiziario

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2026: +1

È necessario 1* analista dei dati dei casi per redigere richieste (congiunte) rivolte agli Stati membri sulla base dell'analisi delle informazioni oggetto di scambio riguardanti tutte le funzioni operative elencate all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento Eurojust per individuare problemi ricorrenti nell'impiego degli strumenti di cooperazione giudiziaria, redigere proposte di estensione di casi ad altri Stati membri e pareri su situazioni ricorrenti di diniego o difficoltà nella cooperazione giudiziaria e sul migliore foro per l'azione penale

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2027: +1

Sono necessari 1* gestore di programma e 1* gestore di progetto per definire la governance e la gestione del programma (compresi la comunicazione e la gestione dei rischi, il monitoraggio e la relazione sui progressi alla commissione di programma e ai portatori di interessi), dall'inizio fino alla conclusione, e per fornire assistenza nella manutenzione preventiva e valutativa del nuovo sistema

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +2

È necessario 1* architetto informatico per definire l'architettura di alto livello, progettare e configurare l'attuazione del nuovo CMS ed effettuare la manutenzione dell'architettura tecnica, delle connessioni e dei sistemi che supportano il nuovo CMS

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1

È necessario 1* analista aziendale per effettuare le analisi dei requisiti, compresa la verifica concettuale delle soluzioni tecniche, e per sostenere la manutenzione preventiva e valutativa del nuovo sistema

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1

È necessario 1* funzionario per la sicurezza delle TIC per assicurare la progettazione, attuazione e gestione sicure del CMS e lo scambio sicuro di dati con sistemi esterni

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1

È necessario 1* specialista per la protezione dei dati, al fine di assicurare la protezione dei dati nella progettazione e nell'applicazione ai dati operativi delle regole in materia di protezione dei dati

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1

Sono necessari 3* responsabili delle operazioni TIC per l'applicazione e la gestione della politica in materia informatica, la trasformazione organizzativa dei procedimenti di Eurojust, la preparazione di manuali (compreso lo svolgimento di attività di formazione per gli utenti) e l'amministrazione delle reti, delle basi di dati, delle piattaforme di virtualizzazione e delle applicazioni di Eurojust

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +1; 2025: +2

Sono necessarie 2*unità di personale amministrativo per preparare le descrizioni delle funzioni, effettuare le selezioni e gestire l'assunzione, le necessità formative e i diritti dei neoassunti, nonché per assicurare l'esecuzione del bilancio, il controllo e la rendicontazione dei fondi ricevuti.

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +2

Obiettivo specifico 2: Rendere più efficiente e sicuro lo scambio di dati tra gli Stati membri, Eurojust e i paesi terzi.

È necessario 1* assistente di sostegno ai casi per gestire il notevole aumento del volume dei dati previsto, effettuare il trattamento dei dati operativi nel CMS (comprese le traduzioni), gestire il quadro generale del ciclo di vita dei casi in corso e redigere relazioni ad hoc e periodiche (mensili, annuali), e statistiche

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2027: +1;

È necessario 1* funzionario per la gestione dei dati per effettuare i processi di revisione della qualità dei dati, al fine di assicurare che i dati di Eurojust siano di elevata qualità, aggiornati, completi, privi di ambiguità, coerenti e disponibili quando necessari

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2027: +1

Sono necessari 1* giurista e 1* funzionario per partecipare ai negoziati di accordi internazionali condotti dalla Commissione e per negoziare e redigere accordi di lavoro strategici e/o di attuazione con paesi terzi

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2024: +2;

È necessario 1* giurista per negoziare, redigere, valutare e rivedere gli strumenti di cooperazione/accordi di cooperazione/memorandum di intesa con agenzie e organismi partner

Stima degli ETP necessari – ETP aggiuntivi da assumere per anno (non cumulativo):

2025: +1

   

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 + 20 01 02 02
(sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

1

1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 60

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

1

1

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare) 61

- in sede 62

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

2

2

2

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Rappresentare la Commissione nel comitato esecutivo dell'Agenzia. Redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione. Controllare l'esecuzione del bilancio. Assistere l'Agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

Personale esterno

Un END aiuterà i funzionari e il personale temporaneo nell'esecuzione dei compiti di cui sopra e assisterà l'Agenzia nell'elaborazione delle sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche attraverso la partecipazione alle riunioni di esperti.

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

 comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

La proposta comporta l'uso del margine non assegnato della rubrica 2b del QFP come segue: LB 07.1007 – Eurojust – nel 2024 – 2,158 milioni di EUR, nel 2025 10,811 milioni di EUR, nel 2026 – 10,403 milioni di EUR e nel 2027 9,371 milioni di EUR.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 63

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

 

(1)    Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).
(2)    Europol è l'agenzia di contrasto dell'Unione europea. Europol fornisce assistenza alle autorità di contrasto nell'intera UE per quanto concerne le attività di lotta alla criminalità in tutti i settori che rientrano nel suo mandato.
(3)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(4)    Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en .
(5)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(6)    Cfr. articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Eurojust.
(7)    Cfr. articolo 23, paragrafo 6, del regolamento Eurojust.
(8)    Sono in vigore accordi di cooperazione tra Eurojust e l'Albania, il Montenegro, la Macedonia del Nord, la Serbia, la Georgia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Moldova, la Norvegia, la Svizzera, l'Ucraina e gli Stati Uniti d'America. Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione anche con la Danimarca, che non è membro di Eurojust, conformemente al Protocollo 22 del Trattato di Lisbona. Anche il titolo IV, parte terza, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, contiene disposizioni concernenti la futura cooperazione tra le autorità nazionali del Regno Unito e Eurojust.
(9)    Comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020,"Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità" (COM(2020) 710 final).
(10)    e-CODEX è un pacchetto software che consente la connessione tra sistemi nazionali, permettendo agli utenti, quali autorità giudiziarie, operatori della giustizia e membri del pubblico, di inviare e ricevere documenti, moduli giuridici, prove e altre informazioni in maniera rapida e sicura. e-CODEX è già utilizzato dal sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) e da alcuni progetti pilota. Per garantirne la sostenibilità a lungo termine, la Commissione ha adottato una proposta per affidarne lo sviluppo e la gestione ulteriori all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(11)    Comunicazione della Commissione, Programma di lavoro della Commissione per il 2021, Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final).
(12)    Direttiva (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (GU L ...).
(13)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
(14)    Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza(COM(2020) 605 final).
(15)    Comunicazione della Commissione, Un programma di lotta al terrorismo dell'UE (COM(2020) 795 final).
(16)    Comunicazione della Commissione Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021) 170 final).
(17)    Decisione (UE) 2021/7072 del Consiglio, del 16 marzo 2021.
(18)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(20)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).
(22)    JOIN/2020/18 final.
(23)    COM (2020)823 final.
(24)    Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en .
(25)    SWD(2021) 391.
(26)    Articolo 8 della Carta.
(27)    Articolo 7 della Carta.
(28)    Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en , pag. 244.
(29)    Lo studio ha ipotizzato un periodo di manutenzione e una somma totale di 39 milioni di EUR. Poiché l'attuale bilancio dell'UE (quadro finanziario pluriennale, QFP) copre soltanto il periodo fino al 2027, i costi di manutenzione per gli anni 2028 e 2029 sono stati dedotti da tale somma.
(30)    Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en , pag. 265.
(31)    [….].
(32)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(33)    Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).
(34)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
(35)    Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
(36)    Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia nei casi di diritto civile, commerciale e penale (GU L ...).
(37)    Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia nei casi di diritto civile, commerciale e penale (GU L ...).
(38)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(39)    https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework.
(40)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag.10).
(41)    Decisione (UE) 2021/7072 del Consiglio del 16 marzo 2021.
(42)    Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).
(43)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(44)    Comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020) 605 final).
(45)    Comunicazione della Commissione, Un programma di lotta al terrorismo dell'UE, (COM(2020) 795 final).
(46)    Comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità" (COM(2020) 710 final).
(47)    Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 20212025" (COM(2021) 170 final).
(48)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(49)    Regolamento (UE) 2017/1727.
(50)     https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf
(51)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(52)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(53)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(54)    I costi tecnici di cui al titolo 3 comprendono i costi di funzionamento e manutenzione, poiché tutti i costi legati al CMS sono attualmente impegnati nel titolo 3.
(55)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(56)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(57)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(58)    Le stime dei costi per il personale sono cumulative e sono state effettuate sulla base del costo medio di agenti temporanei e contrattuali, indicizzato al coefficiente correttore applicabile ai Paesi Bassi al 7/2020 (113,9 %).
(59)    Totale cumulato. La cifra indicata in corrispondenza di ciascun anno rappresenta le unità di personale in funzione nell'anno o negli anni precedenti e di personale neoassunto. Il numero totale dei nuovi membri del personale (25) sarà raggiunto nel 2027.
(60)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(61)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(62)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(63)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.