Strasburgo, 23.11.2021

COM(2021) 753 final

2021/0387(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione e gli Stati membri sono parti di una serie di convenzioni e protocolli delle Nazioni Unite destinati a combattere la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di migranti e la tratta di persone, in particolare:

·la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 1 ;

·il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini 2 ;

·il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria 3 .

Tali attività illegali si avvalgono molto spesso di mezzi e modi di trasporto diversi ed è quindi necessario coinvolgere strettamente gli operatori di trasporto nelle attività di prevenzione e contrasto.

Diverse iniziative settoriali sono già state avviate a livello internazionale a tale riguardo. L'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ha adottato la circolare 357 recante le linee guida per la segnalazione della tratta di persone da parte degli equipaggi di condotta e di cabina 4 e la circolare 352 recante le linee guida per la formazione degli equipaggi di cabina sull'identificazione e la risposta alla tratta di persone 5 . In base a tali circolari, le autorità dell'aviazione civile degli Stati dovrebbero imporre agli operatori di elaborare strategie, procedure, formazione e orientamenti in materia destinati ai loro dipendenti. Nel 2018 l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) ha inoltre pubblicato una risoluzione contro la tratta di persone e ha elaborato materiale di orientamento per i suoi membri 6 . L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha pubblicato misure provvisorie per combattere le pratiche rischiose connesse alla tratta, al traffico o al trasporto via mare di migranti 7 . La Camera internazionale della marina mercantile (ICS) ha pubblicato orientamenti per garantire la sicurezza dei marittimi e delle persone soccorse 8 .

Molti operatori di trasporto dispongono già di strategie per evitare, per quanto in loro potere, di diventare uno strumento del traffico e della tratta di persone. Tuttavia in alcuni casi strategie di questo tipo non esistono o non sono attuate correttamente.

Gli eventi recenti hanno inoltre dimostrato come i migranti possano essere strumentalizzati a fini politici e come alcuni operatori di trasporto abbiano contribuito, talvolta traendone vantaggio, a operazioni di traffico e tratta di persone che hanno messo a rischio la vita di persone vulnerabili e la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione.

Al fine di evitare situazioni del genere è quindi necessario adottare una normativa applicabile agli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione. Per perseguire questo obiettivo in maniera efficace, tale normativa dovrebbe applicarsi in tutta l'Unione. Le condizioni per la sua applicazione dovrebbero essere formulate quanto più possibile in modo analogo a quelle contenute nella suddetta Convenzione delle Nazioni Unite, che è stata ratificata dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione. L'Unione sarà così in grado di utilizzare appieno gli strumenti messi a disposizione da tale Convenzione, anche nelle situazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della medesima, nei casi in cui le attività di traffico o di tratta di persone siano effettuate allo scopo di commettere reati gravi nell'Unione.

Il presente regolamento dovrebbe pertanto fornire un quadro giuridico che consenta all'Unione di adottare misure nei confronti degli operatori di qualsiasi modo di trasporto (via aerea, via mare, per vie navigabili interne, per ferrovia e su strada) che praticano tali attività. Le misure da imporre dovrebbero essere adeguate e proporzionate in considerazione delle particolari circostanze del caso specifico. In particolare dovrebbero comprendere il divieto di un'ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto, la sospensione delle licenze e delle autorizzazioni concesse a norma del diritto dell'Unione, la sospensione del diritto di sorvolare l'Unione, di transitare nel territorio dell'Unione o di fare scalo nei porti dell'Unione, la sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all'interno dell'Unione o la sospensione del diritto di operare da e verso l'Unione nonché al suo interno.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è complementare all'azione esterna dell'Unione, compresa la sua politica estera e di sicurezza comune. Tenuto conto della possibile dimensione di sicurezza, è opportuno che la strategia globale riguardo alle misure da adottare sia definita in coordinamento con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 91 e sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di trasporti.

Sussidiarietà

Poiché l'obiettivo della presente proposta, vale a dire assicurare un approccio armonizzato per quanto riguarda le misure nei confronti degli operatori di trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo.

Scelta dell'atto giuridico

Al fine di garantire che i migranti e le altre persone vittime di tali operazioni illegali siano protetti in modo uniforme ed efficace, le norme da stabilire a tale proposito dovrebbero assumere la forma di un regolamento. Le presenti misure dovrebbero essere accompagnate da misure umanitarie appropriate.

3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

È dall'inizio della crisi alle frontiere esterne con la Bielorussia che l'UE fa pieno uso degli strumenti diplomatici e di sensibilizzazione a sua disposizione, a livello sia politico che tecnico.

La Commissione e l'alto rappresentante hanno intensificato le visite nei principali paesi di origine e di transito. Alle autorità di tali paesi terzi sono stati ricordati gli obblighi ad esse incombenti in virtù delle convenzioni internazionali in materia di traffico e tratta di persone; esse sono state inoltre avvertite della situazione alle frontiere dell'UE con la Bielorussia, del rischio di sfruttamento dei loro cittadini e delle persone in transito, della necessità di informare attivamente i loro cittadini in merito ai rischi e ai pericoli della migrazione irregolare verso l'Europa e delle possibili ripercussioni negative sulle loro relazioni con l'UE. Queste azioni di sensibilizzazione hanno incluso contatti diretti con le compagnie aeree e le autorità dell'aviazione civile.

Tutte le parti consultate hanno concordato sulla necessità di garantire la disponibilità di strumenti efficaci e adeguati per combattere il traffico di migranti e la tratta di persone, in particolare l'uso di mezzi di trasporto commerciale in questo contesto, nonché di adottare misure appropriate per proteggere la vita e la sicurezza delle persone strumentalizzate a fini politici.

Diritti fondamentali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 9 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le misure adottate a norma del presente regolamento saranno limitate nel tempo e saranno sottoposte a riesame conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta è così strutturata:

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Misure riguardanti gli operatori di trasporto

Articolo 4: Diritto di essere ascoltati

Articolo 5: Norme procedurali

Articolo 6: Cooperazione con paesi terzi

Articolo 7: Informazione e diritti dei passeggeri

Articolo 8: Procedura di comitato

Articolo 9: Entrata in vigore

2021/0387 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 12 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)    La tratta di persone e il traffico di migranti mettono in pericolo la vita e la sicurezza dei migranti, soprattutto delle persone più vulnerabili.

(2)    La strumentalizzazione dei migranti, in cui attori statali agevolano la migrazione irregolare a fini politici, è un fenomeno sempre più preoccupante, che può implicare il traffico di migranti o la tratta di persone in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione, mettendo così in pericolo la vita e la sicurezza di queste persone e minacciando nel contempo la sicurezza alle frontiere dell'Unione.

(3)    Tali attività illegali si avvalgono molto spesso di mezzi e modi di trasporto diversi ed è quindi necessario coinvolgere gli operatori di trasporto nelle attività di prevenzione e contrasto. Al fine di combattere la tratta di persone e il traffico di migranti occorre pertanto prevedere l'adozione di misure nei confronti degli operatori di trasporto commerciale che agevolano o praticano tali operazioni illegali. Queste misure dovrebbero applicarsi non solo nel caso in cui gli operatori di trasporto utilizzino mezzi di trasporto per la tratta di persone e il traffico di migranti, ma anche qualora essi partecipino attivamente alle attività criminali di un gruppo criminale organizzato attivo nella tratta di persone e nel traffico di migranti essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale di questo gruppo o della sua intenzione di commettere tali reati, o qualora aiutino o agevolino la commissione di tali reati, anche nel caso in cui questi operatori di trasporto e questi gruppi criminali organizzati siano sostenuti dallo Stato. Le misure in questione possono applicarsi alle attività degli operatori di trasporto anche qualora questi non trasportino persone o migranti verso l'Unione. Tali misure non dovrebbero incidere sulle attività degli operatori non commerciali, in particolare le attività umanitarie.

(4)    Tenuto conto della possibile dimensione di sicurezza della questione, è opportuno che la strategia globale riguardo alle misure da adottare sia definita in coordinamento con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(5)    La procedura per l'adozione di misure nei confronti degli operatori di trasporto che contribuiscono alla tratta di persone o al traffico di migranti dovrebbe consentire di prendere rapidamente decisioni. Tali misure dovrebbero sempre essere necessarie, proporzionate e limitate nel tempo. Ove necessario, dovrebbe essere possibile prorogarle. La gamma di misure che possono essere adottate nei confronti degli operatori di trasporto dovrebbe essere sufficientemente ampia da permettere di affrontare in modo efficace la condotta specifica dell'operatore interessato.

(6)    Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 e all'articolo 8 della direttiva 87/540/CEE del Consiglio 14 , i gestori dei trasporti e gli operatori di trasporto, per poter prestare determinati servizi di trasporto nell'Unione, devono essere onorabili. Nel valutare se i gestori dei trasporti e gli operatori di trasporto soddisfino o continuino a soddisfare tale requisito, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(7)    Al fine di garantire che le misure nei confronti degli operatori di trasporto possano essere adottate rapidamente, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'imposizione di tali misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate sulle procedure da seguire prima di adottare tali misure. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(8)    È fondamentale garantire il rispetto del diritto delle persone di essere ascoltate prima che nei loro confronti venga adottato un provvedimento individuale che rechi loro pregiudizio. La Commissione dovrebbe garantire che, prima dell'adozione di misure nei confronti degli operatori di trasporto, a tali operatori sia data la possibilità di essere ascoltati, tenendo conto allo stesso tempo dell'urgenza della procedura. Prima dell'adozione di misure dovrebbe inoltre essere possibile invitare gli operatori di trasporto a cessare senza ritardo qualsiasi attività connessa alla tratta di persone o al traffico di migranti.

(9)    Prima di adottare misure nei confronti di operatori di trasporto stabiliti in paesi terzi, la Commissione dovrebbe consultare adeguatamente le autorità competenti al fine di coordinare le loro azioni. In tale contesto è opportuno che la Commissione possa inoltre chiedere a tali autorità di adottare misure pertinenti.

(10)    Le misure adottate nei confronti degli operatori di trasporto a norma del presente regolamento dovrebbero essere rese note al pubblico. È pertanto opportuno che gli atti di esecuzione che impongono tali misure siano pubblicati senza ritardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e che i soggetti pertinenti delle operazioni di trasporto portino tali misure all'attenzione dei passeggeri, sia sui loro siti web che, se del caso, presso i loro locali. 

(11)    Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 16 , che istituisce, tra l'altro, adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, determina le pene e stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche che commettono tratta di esseri umani.

(12)    Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei passeggeri sanciti dai regolamenti (CE) n. 261/2004 17 , (CE) n. 1107/2006 18 , (CE) n. 1371/2007 19 , (UE) n. 181/2011 20 e (UE) n. 1177/2010 21 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, dovrebbero essere garantiti i diritti al rimborso, all'imbarco su un volo alternativo e alla compensazione pecuniaria. Inoltre la cancellazione delle operazioni di trasporto dovuta all'applicazione delle misure adottate dalla Commissione non dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale.

(13)    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato nell'Unione per quanto riguarda le misure nei confronti degli operatori di trasporto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)    Sebbene incida sulla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente regolamento rispetta l'essenza di tale libertà e la limita solo nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di prevenzione e contrasto dell'uso di mezzi di trasporto commerciale per il traffico di migranti e la tratta di persone.

(15)    Considerata l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(16)    Data la necessità imperativa di affrontare senza ritardo qualsiasi strumentalizzazione di persone vulnerabili, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme volte a prevenire e contrastare l'uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o praticare il traffico di migranti o la tratta di persone.

In particolare, esso stabilisce norme relative alle misure che possono essere adottate per impedire o limitare le attività degli operatori di trasporto che, in relazione all'ingresso illegale di tali migranti e di tali persone nel territorio dell'Unione:

a)    utilizzano mezzi di trasporto nel traffico di migranti o nella tratta di persone; o

b)    essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale di un gruppo criminale organizzato attivo nel traffico di migranti o nella tratta di persone o della sua intenzione di commettere tali reati, partecipano attivamente alle attività criminali di tale gruppo; o

c)    organizzano, dirigono, aiutano, agevolano, consigliano la commissione di atti di traffico di migranti o tratta di persone che coinvolgono un gruppo criminale organizzato o sono complici nella commissione di tali atti.

2.    Il presente regolamento stabilisce inoltre provvedimenti volti a garantire che gli Stati membri, nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e degli operatori di trasporto, tengano conto delle misure adottate dalla Commissione alla luce della condotta degli operatori di trasporto di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)    "tratta di persone": il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento;

b)    "traffico di migranti": il procurare, al fine di ricavare direttamente o indirettamente un vantaggio, l'ingresso illegale di una persona nell'Unione, di cui la persona non ha la cittadinanza né è residente permanente;

c)    "reato grave": atto che costituisce un reato passibile di una pena privativa della libertà non inferiore a quattro anni o di una pena più grave;

d)    "gruppo criminale organizzato": un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere uno o più reati gravi o reati di traffico di migranti o tratta di persone per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio;

e)    "operatore di trasporto": una persona fisica o giuridica che fornisce un'operazione di trasporto a condizioni commerciali con qualsiasi modo di trasporto, ossia per via aerea, via mare, per vie navigabili interne, per ferrovia o su strada;

f)    "ingresso illegale": attraversamento delle frontiere senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato membro di accoglienza.

Articolo 3

Misure riguardanti gli operatori di trasporto

1. Fatta salva l'applicazione delle misure penali e amministrative nazionali, qualora un operatore di trasporto agevoli o pratichi un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione, mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, può decidere di adottare misure nei confronti di tale operatore di trasporto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura cui all'articolo 8, paragrafo 2. Essi sono pubblicati immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono necessarie e proporzionate e possono consistere in quanto segue:

a)    il divieto di un'ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mercato dell'Unione;

b)    la sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto da e verso l'Unione nonché al suo interno;

c)    la sospensione del diritto di sorvolare il territorio dell'Unione;

d)    la sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all'interno dell'Unione;

e)    la sospensione del diritto di scalo e di ingresso nei porti dell'Unione;

f)    la sospensione del diritto di transitare nel territorio dell'Unione;

g)    la sospensione delle licenze o delle autorizzazioni concesse a norma del diritto dell'Unione che consentono l'esercizio all'interno dell'Unione o lo svolgimento di attività di trasporto internazionale di passeggeri.

Il periodo di applicazione di tali misure non supera un anno. Le misure sono sottoposte a riesame, se necessario, e possono essere rinnovate.

3. Gli Stati membri tengono conto delle misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1 nel valutare l'onorabilità dei gestori dei trasporti e degli operatori di trasporto ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell'articolo 8 della direttiva 87/540/CEE.

Articolo 4

Diritto di essere ascoltati

La Commissione garantisce che, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 3, all'operatore di trasporto interessato sia data la possibilità di essere ascoltato, tenendo conto della necessità di agire con urgenza. L'operatore di trasporto può essere invitato a cessare senza ritardo qualsiasi attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

Norme procedurali

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le procedure da seguire per l'adozione delle misure di cui all'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 6

Cooperazione con paesi terzi

Prima di adottare misure a norma dell'articolo 3 nei confronti di operatori di trasporto stabiliti in un paese terzo, la Commissione consulta adeguatamente le autorità competenti di tale paese al fine di coordinare le loro azioni. La Commissione può chiedere a tali autorità di adottare misure pertinenti.

Articolo 7

Informazione e diritti dei passeggeri

1. Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 3 sono pubblicati immediatamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli operatori di trasporto, le autorità nazionali di contrasto, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e gli enti di gestione di porti, aeroporti, stazioni e altre infrastrutture pertinenti nel territorio degli Stati membri portano all'attenzione dei passeggeri le misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 3, sia sui loro siti web che, se del caso, presso i loro locali.

3. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri a norma dei regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 181/2011 e (UE) n. 1177/2010.

4. Ai fini dei suddetti regolamenti, la cancellazione delle operazioni di trasporto dovuta all'applicazione delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 3 non è considerata una circostanza eccezionale.

Articolo 8

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf .
(2)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf .
(3)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf .
(4)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir.352.alltext.en.pdf .
(5)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Circ.357.EN.pdf .
(6)     https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.pdf e https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-persons-agm2018.pdf .
(7)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.1-Circ.896-Rev.2.pdf .
(8)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/large-scale-rescue-at-sea.pdf .
(9)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(11)    GU C […] del […], pag. […].
(12)    GU C […] del […], pag. […].
(13)    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(14)    Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 del 12.11.1987, pag. 20).
(15)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(16)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(17)    Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(18)    Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).
(19)    Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
(20)    Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(21)    Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).