Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 734 final

2021/0375(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La democrazia rappresenta uno dei valori fondamentali su cui si fonda l'Unione europea. Per assicurare il funzionamento della democrazia rappresentativa a livello europeo, i trattati stabiliscono che i cittadini dell'Unione europea siano direttamente rappresentati nel Parlamento europeo.

I partiti politici svolgono un ruolo essenziale in una democrazia rappresentativa, creando un legame diretto tra i cittadini e il sistema politico. Conformemente all'articolo 10 del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo "contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione". L'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il medesimo principio.

Infondere un nuovo slancio alle democrazie europee è una priorità per la Commissione. Come annunciato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen 1 , il programma di lavoro della Commissione per il 2021 2 comprendeva proposte concernenti regole più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei e una maggiore trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati ("pubblicità politica"). Il piano d'azione per la democrazia europea 3 sottolinea la necessità di rivedere la legislazione sul finanziamento dei partiti politici europei e di assicurare una maggiore trasparenza nella pubblicità e nella comunicazione di natura politica, nonché nelle attività commerciali che ruotano attorno ad esse. In tal modo gli elettori, la società civile e le autorità responsabili potranno vedere con chiarezza la fonte e lo scopo di tale pubblicità.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, che disciplina lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 4 , verte in particolare sul rispetto dei valori su cui si fonda l'UE, tra cui la democrazia e i diritti fondamentali.

A seguito delle valutazioni effettuate dal Parlamento europeo 5 e dalla Commissione 6 sull'applicazione del regolamento conformemente alla clausola di revisione prevista da quest'ultimo (articolo 38), sono state individuate lacune che impediscono ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di assolvere pienamente il compito di contribuire alla creazione di uno spazio politico europeo.

Inoltre l'attuale quadro giuridico non affronta a sufficienza la necessità di trasparenza della pubblicità politica, che è essenziale per un dibattito democratico equo e per elezioni libere e regolari. Come sottolineato, tra l'altro, nella relazione della Commissione del 2020 sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 7 , è necessario andare oltre.

La Commissione presenta dunque una proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 al fine di: i) aumentare la sostenibilità finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, ii) agevolare le interazioni con i partiti nazionali che ne sono membri, cosicché i partiti politici europei possano partecipare più facilmente alle campagne nazionali su tematiche riguardanti l'UE, iii) colmare le lacune rimanenti in materia di fonti e trasparenza dei finanziamenti (in particolare le donazioni e i finanziamenti provenienti da paesi terzi), iv) ridurre gli oneri amministrativi eccessivi e v) aumentare la certezza del diritto. Si propongono inoltre modifiche specifiche del regolamento al fine di garantire elevati livelli di trasparenza che tengano conto del nuovo contesto delle campagne politiche online attualmente emergente e del rischio di ingerenze straniere e di violazione delle norme sulla protezione dei dati nella pubblicità politica.

La presente proposta si basa sull'esperienza e sulla cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE nel promuovere elezioni libere e regolari nell'Unione europea 8 e combattere la disinformazione e altre forme di manipolazione delle informazioni e di ingerenza nella democrazia europea 9 .

Al fine di assicurare che le elezioni del Parlamento europeo del 2024 si svolgano nell'osservanza dei più elevati standard democratici, è necessario che le modifiche del presente regolamento entrino in vigore e siano pienamente attuate dagli Stati membri entro la primavera del 2023, ossia un anno prima delle elezioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente iniziativa è strettamente connessa agli attuali lavori sulle altre iniziative del pacchetto sulla trasparenza e la democrazia del programma di lavoro della Commissione per il 2021. È stata elaborata nell'ambito del piano d'azione per la democrazia europea, comprendente una serie di iniziative volte a tutelare l'integrità delle elezioni e promuovere la partecipazione democratica, e rientra nella priorità della presidente di infondere nuovo slancio alla democrazia europea.

L'iniziativa si fonda sul pacchetto elettorale della Commissione del 2018 10 e sui lavori della rete europea di cooperazione in materia elettorale istituita dalla Commissione.

È stata preparata parallelamente a un'iniziativa della Commissione rientrante nel pacchetto sulla trasparenza e la democrazia ed è finalizzata a disciplinare la trasparenza e il targeting della pubblicità politica. Garantendo un elevato livello armonizzato di trasparenza della pubblicità politica, essa concorre al funzionamento del mercato interno e contribuisce a rimuovere e prevenire gli ostacoli alla fornitura di servizi di pubblicità politica in tutta l'Unione. Mira inoltre a stabilire limitazioni armonizzate al ricorso a determinate tecniche di targeting nella diffusione della pubblicità politica per garantire la tutela delle persone fisiche i cui dati personali sono trattati in tale contesto.

Coerenza con altre disposizioni dell'UE

Aggiungendo disposizioni volte ad aumentare la trasparenza della pubblicità politica a pagamento, l'iniziativa è coerente con il piano d'azione dell'UE contro la disinformazione.

Essa riguarda il finanziamento, la preparazione, la collocazione e la diffusione della pubblicità politica da parte dei partiti politici europei. Concerne sia le attività online che offline e integra le norme vigenti dell'UE, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati 11 che stabilisce standard elevati di protezione dei dati applicabili alla pubblicità politica e prevede requisiti specifici applicabili ai partiti politici europei in termini di responsabilità e responsabilizzazione.

L'iniziativa integra inoltre la proposta di legge sui servizi digitali 12 , che detta alcuni obblighi generali di trasparenza a carico degli intermediari online in relazione alla trasparenza della pubblicità online, e il più ampio quadro dell'UE per il mercato dei servizi digitali.

13 L'iniziativa offre una maggiore tutela degli interessi finanziari dell'Unione eliminando il periodo di tre mesi che intercorre tra una decisione di revoca della registrazione da parte dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e l'entrata in vigore di tale decisione. Il Parlamento europeo ha altresì individuato nella limitatezza delle categorie di entrate riconosciute dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 una delle ragioni delle irregolarità finanziarie commesse dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee. Questo problema sarà risolto con l'introduzione di una categoria supplementare (le "risorse proprie").

L'iniziativa proposta è in sinergia con gli sforzi condotti dall'UE al suo esterno a sostegno dei partiti politici, della democrazia rappresentativa e del pluralismo politico, della trasparenza e della responsabilità, conformemente al "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" 14 e al "Programma tematico sui diritti umani e sulla democrazia 2021-2027" 15 . Le missioni elettorali dell'UE osservano e riferiscono in merito alle campagne elettorali e al loro finanziamento, oltre che al finanziamento dei partiti politici, e possono raccomandare ai paesi partner misure volte a migliorare il loro quadro normativo al riguardo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, il potere di determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento, nonché sull'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 16 .

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché il regolamento vigente prevede un sistema a livello dell'UE, segnatamente una specifica personalità giuridica europea per i partiti e le fondazioni e il loro finanziamento a carico del bilancio dell'UE, è possibile ovviare alle lacune di tale sistema solo mediante un atto normativo dell'UE. Un'azione isolata degli Stati membri non è un'opzione pertinente.

Le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee possono essere definite solo a livello dell'Unione. Le modifiche mirate proposte sono perciò pienamente conformi al principio di sussidiarietà.

Nel delineare le possibili misure di riforma, la Commissione ha posto la massima attenzione nel riprendere i principi contenuti nel protocollo n. 2 accluso ai trattati.

Proporzionalità

Le misure mirate proposte non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE rendendo i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee soggetti democratici più efficaci e responsabili.

La proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Data la necessità di aggiornare la formulazione, i riferimenti e le disposizioni obsoleti, è opportuno procedere alla rifusione del regolamento.

Poiché la presente proposta riguarda la rifusione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, l'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta legislativa si basa sulla relazione di valutazione elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Essa tiene conto inoltre della relazione d'iniziativa del Parlamento europeo a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Consultazioni dei portatori di interessi

Per elaborare la presente proposta la Commissione ha instaurato uno stretto dialogo e avviato intense consultazioni con i portatori di interessi, compresi i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee.

Essa ha organizzato diverse riunioni con rappresentanti dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, del Parlamento europeo (deputati, gruppi politici e servizi) e dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, nonché con esperti nazionali e rappresentanti delle autorità nazionali competenti.

La proposta legislativa trae spunto anche dai risultati delle consultazioni pubbliche aperte riguardanti il piano d'azione per la democrazia europea 17 , la revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 18 e la trasparenza della pubblicità politica 19 .

Assunzione e uso di perizie

Nell'elaborare la presente proposta la Commissione ha commissionato due studi ad esperti esterni: una valutazione del regolamento vigente e uno studio sui possibili effetti della sua revisione.

Ha inoltre consultato in maniera informale l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee nonché l'ordinatore del Parlamento europeo.

Valutazione d'impatto

Sono state elaborate due relazioni sulla valutazione d'impatto: la prima sulla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e la seconda sulla trasparenza della pubblicità politica.

Entrambe hanno ricevuto dal comitato per il controllo normativo un parere positivo con riserva, rispettivamente il 27 settembre e il 1º ottobre 2021.

Diritti fondamentali

Le misure introdotte nella presente revisione hanno tutte un impatto positivo sui diritti fondamentali.

La revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è pienamente compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per quanto riguarda la partecipazione politica e dà loro efficacia. Segnatamente:

Libertà di espressione e d'informazione (art. 11)

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati."

Le misure previste aumenteranno la trasparenza e quindi la responsabilità e non incideranno negativamente sulla libertà di espressione, poiché l'iniziativa non interferisce con il contenuto dei messaggi politici. Questa divulgazione più trasparente e responsabile dei messaggi di pubblicità politica ha anche ripercussioni positive sulla protezione dei gruppi vulnerabili dalle manipolazioni.

Libertà di riunione e di associazione (articolo 12)

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione."

Facendo chiarezza sulle regole finanziarie che disciplinano i partiti politici europei e rafforzando le relazioni di questi ultimi con i partiti nazionali che ne sono membri, i partiti politici europei potranno intensificare le loro attività, il che andrà a sua volta a sostegno dell'articolo 12, paragrafo 2, della Carta.

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 39)

"1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto."

Una maggiore trasparenza garantirà il rispetto di tale diritto e la possibilità per i cittadini di verificare se la loro volontà politica sia espressa dal partito che sostengono a livello dell'UE, come stabilito agli articoli 12 e 39.

Parità tra donne e uomini (articolo 23)

"La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato."

L'aggiunta della dimensione di genere alla revisione del regolamento garantisce la conformità all'articolo 23 poiché assicura una rappresentanza equilibrata di entrambi i sessi nei partiti politici. Il principio consente di adottare misure che conducano a una migliore rappresentanza.

Le disposizioni proposte agli articoli 3, 4, 18 e 27 del regolamento al fine di aumentare la trasparenza della parità di genere sosterranno l'articolo 23 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La riduzione del tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei dall'attuale 10 % al 5 % e il nuovo tasso di cofinanziamento dello 0 % per l'anno delle elezioni del Parlamento europeo possono richiedere la concessione di risorse finanziarie supplementari ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Spetterà tuttavia all'autorità di bilancio decidere in merito su base annuale.

L'incidenza sul bilancio per l'Autorità per i partiti politici europei è illustrata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta. Tale risultato dovrebbe essere conseguito tramite una ridistribuzione delle risorse esistenti e richiederà una modifica della tabella dell'organico delle istituzioni che vi contribuiscono.

La Commissione potrebbe aggiudicare, per conto dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, un progetto pilota del repertorio previsto nella modifica dell'articolo 7 del regolamento. A tal fine potrebbe utilizzare le risorse del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori qualora i fondi necessari non potessero essere messi a disposizione in tempo utile per le elezioni del Parlamento europeo del 2024.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'articolo 38 del regolamento prevede attualmente il ricorso successivo al meccanismo di valutazione e revisione a intervalli di cinque anni. Alla luce dell'esperienza attuale, questa disposizione sarà leggermente modificata al fine di ripartire meglio il tempo necessario per effettuare tale processo di valutazione.

Si prevede inoltre di predisporre un processo di valutazione distinto per quanto riguarda l'attuazione delle procedure in materia di trasparenza della pubblicità politica, così da preservare la coerenza con il regolamento (UE) 2022/XX [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

Le modifiche apportate al quadro giuridico conseguentemente alla presente revisione saranno monitorate sulla base degli indicatori contenuti nella relazione sulla valutazione d'impatto 20 .

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Per svolgere il ruolo definito all'articolo 10, paragrafo 4, TUE i partiti politici europei devono essere in grado di condurre campagne transfrontaliere nell'Unione europea. La definizione di "partito politico europeo" di cui all'articolo 2, punto 3, sarà modificata per includervi tale concetto.

La definizione di "fondazione politica europea" di cui all'articolo 2, punto 4, sarà modificata per consentire l'organizzazione di attività di sviluppo delle capacità che potrebbero contribuire a forgiare una futura leadership politica in Europa.

Al fine di garantire la trasparenza della pubblicità politica a pagamento, all'articolo 2 saranno introdotti i punti 16 e 17 contenenti le definizioni di "pubblicità politica" e di "messaggio di pubblicità politica", con riferimento al regolamento (UE) 2022/XX relativo alla [trasparenza della pubblicità politica a pagamento].

Il regolamento vigente contiene una definizione molto restrittiva delle fonti di entrate, limitate ai contributi o alle donazioni, il che mette in difficoltà i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee nel momento in cui cercano di classificare le risorse autogenerate e di contabilizzarle correttamente. All'articolo 2, un nuovo punto 9 introdurrà pertanto una terza categoria di fonti di entrate collegata ai proventi finanziari generati dall'attività del partito o della fondazione. L'articolo 23 sarà modificato allo scopo di limitare le entrate provenienti da questa nuova categoria in modo che esse non risultino sovradimensionate assumano proporzioni eccessive rispetto al bilancio complessivo dell'entità in questione.

All'articolo 2 sarà inoltre inserito un nuovo punto 10 che chiarirà il concetto di finanziamento indiretto, specificando che il suo divieto non dovrebbe impedire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di avviare un dialogo con i partiti e le organizzazioni che ne sono rispettivamente membri.

Saranno aggiunti l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), per chiarire non solo che l'obbligo di rispettare i valori su cui si fonda l'Unione, quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, si applica ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, ma anche che tali partiti politici europei e fondazioni politiche europee dovrebbero a loro volta garantire che i partiti e le organizzazioni che ne sono membri rispettino e osservino tali valori.

La politica europea dovrebbe rispecchiare la diversità delle società di cui è espressione. Nello specifico, per promuovere la parità di genere i partiti politici europei saranno tenuti, a norma dell'articolo 4, a includere nei rispettivi statuti norme interne sulla parità di genere. Sarà inoltre modificato l'articolo 21 affinché, al momento di presentare una domanda di finanziamento dell'UE, i partiti politici europei siano tenuti a presentare prove riguardanti la rappresentanza di genere. L'articolo 30 sarà modificato per includere sanzioni qualora un partito politico europeo ometta di presentare tali prove. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni sull'inclusività e sulla rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.

L'articolo 4 stabilisce che gli statuti dei partiti politici europei debbano includere norme interne riguardanti l'uso della pubblicità politica.

Nel regolamento sarà inserito un nuovo articolo 5, che definisce i requisiti di trasparenza per la pubblicità politica. L'articolo determina gli obblighi applicabili ai partiti politici europei, ossia: i) i prestatori di servizi di pubblicità politica che collaborano con tali partiti devono rispettare pienamente gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/xx, ii) per ogni pubblicità politica sponsorizzata o pubblicata direttamente da questi ultimi devono essere incluse informazioni adeguate nel repertorio gestito dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e iii) occorre definire un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica. Inoltre, se utilizzano tecniche di targeting o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali a fini di pubblicità politica, i partiti politici europei devono garantire la conformità all'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/xx.

L'articolo 5 stabilisce altresì l'obbligo per gli Stati membri di designare autorità nazionali di regolamentazione competenti per il controllo della conformità ai requisiti di cui al medesimo articolo e conferisce alle autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 il potere di sorvegliare l'uso di tecniche di targeting o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali da parte di partiti politici europei. Infine l'articolo 5 fornisce la base per l'adozione di atti delegati volti a modificare le informazioni trasmesse al repertorio gestito dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e le informazioni incluse nel documento di strategia per l'uso della pubblicità politica.

Il registro istituito dall'articolo 8 conterrà un repertorio delle informazioni che i partiti politici europei devono trasmettere all'Autorità a norma dell'articolo 5.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 contiene attualmente una lacuna riguardante l'eventuale ammissibilità di una spesa al finanziamento dell'UE durante il periodo di tre mesi che intercorre tra il momento in cui sono state adottate decisioni di cancellazione dal registro e quello della loro entrata in vigore. Gli articoli 10 e 19 saranno pertanto modificati per eliminare questo periodo di tre mesi e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione.

Sarà inserito l'articolo 13, che stabilisce l'obbligo per l'Autorità di redigere annualmente relazioni descrittive sulle decisioni adottate nel corso dell'anno precedente dalle autorità nazionali di regolamentazione che abbiano constatato una violazione dell'articolo 5 del presente regolamento da parte di un partito politico europeo.

Attualmente il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 fissa un tasso di cofinanziamento del 10 % e del 5 % rispettivamente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, che i partiti e le fondazioni devono onorare per poter beneficiare dell'importo massimo del contributo che il bilancio dell'UE mette a loro disposizione. Poiché alcuni partiti politici europei, in particolare quelli più piccoli, incontrano difficoltà nel reperire le risorse necessarie ad onorare il suddetto tasso di cofinanziamento, l'articolo 20, paragrafo 4, sarà modificato per ridurre il tasso ad essi applicato portandolo al 5 %, in linea con quello applicato alle fondazioni politiche europee.

L'articolo 20, paragrafo 4, sarà anche modificato per consentire un tasso di cofinanziamento dello 0 % durante l'anno delle elezioni del Parlamento europeo.

L'articolo 21 sarà modificato per chiarire i requisiti relativi all'apposizione del logo del partito politico europeo cui è affiliato un partito membro, al fine di aumentare la visibilità dei partiti politici europei a livello nazionale. L'articolo 30 sarà modificato per includere sanzioni nel caso in cui un partito politico europeo non dimostri, nella sua domanda di finanziamento dell'UE, che il suo logo è reso visibile dai partiti che ne sono membri.

L'articolo 21 imporrà inoltre ad un partito politico europeo l'obbligo di fornire la prova della sua conformità all'articolo 5 del presente regolamento nel momento in cui presenta una domanda di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea. Tale partito dovrà inoltre dimostrare di mantenere aggiornato il documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e di aver attuato la strategia in esso delineata nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Al fine di colmare le lacune che sussistono nel regime di trasparenza riguardante le donazioni, l'articolo 23 introdurrà un meccanismo di dovuta diligenza per le donazioni superiori a 3 000 EUR. Inoltre l'articolo 23 sarà modificato anche per autorizzare l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a chiedere informazioni supplementari direttamente ai donatori qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del regolamento. La modifica di cui all'articolo 36 migliorerà la trasparenza pubblica imponendo all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e al Parlamento europeo di pubblicare le informazioni in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, nonché di pubblicare le relazioni settimanali inviate all'Autorità dai partiti politici europei sulle donazioni e relative spese nel semestre precedente le elezioni del Parlamento europeo.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 non autorizza esplicitamente i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere contributi da membri che hanno sede al di fuori dell'Unione europea. La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 novembre 2020 nella causa T-107/19 ha confermato che un partito al di fuori dell'UE non rientrava nella definizione di "partito politico" ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003, in quanto non era "riconosciuto o istituito conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro". Il Tribunale ha dunque stabilito che i pagamenti effettuati da membri situati al di fuori dell'UE non potevano essere considerati contributi, ma solo donazioni. Questo divieto impedisce però ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di intrecciare legami più saldi con membri che condividono i loro stessi principi al di fuori dell'UE. I paragrafi 9 e 10 dell'articolo 23 saranno pertanto modificati per autorizzare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere contributi da membri situati in paesi appartenenti al Consiglio d'Europa. Per attenuare il rischio di ingerenze straniere e garantire la proporzionalità, i contributi dei membri al di fuori dell'UE saranno limitati al 10 % dei contributi totali (che, a loro volta, sono limitati al 40 % del bilancio annuale del partito o della fondazione). Questo limite, unitamente all'obbligo per i partiti politici europei di garantire che i partiti membri situati al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti a quelli di cui all'articolo 2 TUE, dovrebbe fornire le garanzie necessarie per quanto riguarda i finanziamenti esteri.

Per dare ai partiti politici europei la possibilità di promuovere dibattiti a livello nazionale su questioni europee, tali partiti saranno autorizzati a utilizzare i fondi del bilancio dell'UE nelle campagne referendarie nazionali su questioni attinenti all'attuazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 25 modificato.

L'articolo 30 sarà modificato per modulare le sanzioni irrogate dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. In caso di violazioni non quantificabili del regolamento, è opportuno rendere il regime sanzionatorio più proporzionato e idoneo allo scopo.

L'articolo 32 sarà modificato per rafforzare la cooperazione tra l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo in merito all'attuazione e all'interpretazione del regolamento, migliorando in tal modo la certezza del diritto per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. È opportuno chiarire l'articolo 33 affinché sia fatto esplicito riferimento al diritto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essere ascoltati prima dell'imposizione di sanzioni. Ciò è particolarmente importante dal momento che attualmente il regolamento non prevede la possibilità di presentare un ricorso amministrativo contro le decisioni dell'Autorità. Inoltre, nella prima relazione di valutazione successiva all'adozione del regolamento rifuso si valuterà l'eventuale necessità di introdurre un livello di ricorso intermedio contro le decisioni dell'Autorità.

L'articolo 40 è modificato per includervi poteri di delega in relazione all'articolo 5, paragrafi 2 e 3. È infine modificato anche l'articolo 44 sulle disposizioni transitorie, al fine di stabilire disposizioni transitorie relative all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafi 4 e 5.

🡻 1141/2014

2021/0375 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 21 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 22 ,

visto il parere della Corte dei conti 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 24  ha subito varie e sostanziali modifiche 25 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 1141/2014 considerando 1

(2)L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) recitano che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

🡻 1141/2014 considerando 2

(3)Gli articoli 11 e 12 della Carta dispongono che il diritto alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico e civico, e il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera, sono diritti fondamentali di ogni cittadino dell'Unione.

🡻 1141/2014 considerando 3

(4)I cittadini europei dovrebbero essere messi in condizione di esercitare tali diritti al fine di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione.

🡻 1141/2014 considerando 4

(5)I partiti politici europei autenticamente transnazionali e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell'esprimere la voce dei cittadini a livello europeo, colmando la distanza tra la politica a livello nazionale e quella a livello dell'Unione.

🡻 1141/2014 considerando 5

(6)È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate siano incoraggiati e aiutati nel loro sforzo di creare un forte legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo.

🡻 1141/2014 considerando 6 (adattato)

L'esperienza acquisita dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a essi affiliate nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio insieme alla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003, dimostra la necessità di migliorare il quadro giuridico e finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate in modo da consentire loro di diventare soggetti più visibili ed efficaci nel sistema politico multilivello dell'Unione.

🡻 1141/2014 considerando 7 (adattato)

(7)Riconoscendo la missione attribuita dal TUE ai partiti politici europei e per facilitarne  facilitare  l'operato di questi ultimi, è opportuno istituire uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate.

🡻 1141/2014 considerando 8 (adattato)

(8)È opportuno istituire un  L 'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità")  è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il cui scopo è la  ai fini della loro registrazione,  il  del loro controllo e dell'irrogazione  l'irrogazione  delle sanzioni ad essi applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. La registrazione dovrebbe essere necessaria per ottenere lo status giuridico europeo, che a sua volta comporta una serie di diritti e obblighi. Onde evitare eventuali conflitti d'interesse, è opportuno che l'Autorità sia indipendente.

🡻 1141/2014 considerando 9

(9)Dovrebbero essere stabilite le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovranno esperire per ottenere lo status giuridico europeo ai sensi del presente regolamento, così come le procedure e i criteri da applicare ai fini della decisione di concedere tale status giuridico europeo. È altresì necessario stabilire le procedure per i casi in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dallo status giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

🡻 1141/2014 considerando 10 (adattato)

(10)Al fine di agevolare la vigilanza sulle entità giuridiche assoggettate al diritto unionale e nazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al funzionamento di un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che dovrà essere gestito dall'Autorità (il "registro"), in particolare per quanto riguarda le informazioni e i documenti giustificativi ivi contenuti nel registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti  , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 26 del 13 aprile 2016 . Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione  In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli  atti delegati, dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.  il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati .

🡻 1141/2014 considerando 11

(11)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le disposizioni relative al sistema dei numeri di registrazione e agli estratti standard del registro che devono essere predisposti dall'Autorità su richiesta di terzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

🡻 1141/2014 considerando 12 (adattato)

 nuovo

(12)I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate che desiderino ottenere tale riconoscimento a livello dell'Unione in virtù dello status giuridico europeo che detengono e beneficiare di finanziamenti pubblici a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbero rispettare alcuni principi e soddisfare determinate condizioni. In particolare è necessario che i partiti politici europei, e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate  e i rispettivi membri nell'Unione  rispettino i valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.  I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero anche garantire il rispetto di tali valori da parte dei partiti che ne sono membri e delle organizzazioni affiliate. 

 nuovo

(13)Ai fini della registrazione delle proprie decisioni, per accertarsi che un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi l'obbligo di rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, e garantisca il rispetto di tali valori da parte dei suoi membri, l'Autorità dovrebbe fare affidamento su una dichiarazione scritta che il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe rilasciare utilizzando il modello allegato al presente regolamento. Il potere dell'Autorità di verificare, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la conformità a tali valori non dovrebbe tuttavia estendersi alle potenziali violazioni dei medesimi da parte dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate.

🡻 1141/2014 considerando 13

(14)La decisione di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione della mancata conformità ai valori sui quali si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbe essere adottata soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali valori. Nell'adottare una decisione di revoca della registrazione, l'Autorità dovrebbe attenersi scrupolosamente alla Carta.

 nuovo

(15)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e di allineare il presente regolamento all'articolo 297 TFUE, le decisioni di revoca delle registrazioni dovrebbero avere efficacia all'atto della loro notificazione.

🡻 1141/2014 considerando 14

(16)Lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe contenere una serie di disposizioni di base. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di imporre requisiti supplementari allo statuto dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che hanno stabilito la propria sede sul nel loro rispettivo territorio, a condizione che tali requisiti supplementari non siano in contrasto con il presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 15 (adattato)

(17)È auspicabile che l'Autorità verifichi periodicamente la continua conformità ai requisiti e alle condizioni relativi alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Le decisioni connesse al rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, dovrebbero essere adottate esclusivamente in applicazione di una procedura ad hoc e previa consultazione di un  del  comitato di personalità indipendenti  istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 .

🡻 1141/2014 considerando 16 (adattato)

L'Autorità è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

🡻 1141/2014 considerando 17

(18)È opportuno garantire l'indipendenza e la trasparenza del comitato di personalità indipendenti.

🡻 2019/493 considerando 3 (adattato)

(19)Eventi recenti hanno dimostrato i potenziali rischi che lL'uso illecito dei dati personali può comportare per  esporre a rischi potenziali i processi elettorali e la democrazia . È pertanto necessario tutelare l'integrità del processo democratico europeo prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi in cui i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee sfruttino le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati al fine di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo.

🡻 2019/493 considerando 4 (adattato)

(20)A tal fine, è opportuno stabilire  predisporre  una procedura di verifica nell'ambito della quale l'Autorità, in talune circostanze, sia tenuta a chiedere al comitato di personalità indipendenti , istituito dal regolamento (UE Euratom) n. 1141/2014, di valutare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Qualora, conformemente alla procedura di verifica, ciò venisse accertato, l'Autorità dovrebbe imporre sanzioni  effettive, proporzionate e dissuasive  a norma del sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

🡻 2019/493 considerando 5 (adattato)

(21)Qualora  Laddove  irroghi una sanzione a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea [conformemente alla procedura di verifica], l'Autorità dovrebbe tenere debitamente conto del principio ne bis in idem, in base al quale la stessa violazione non può essere sanzionata due volte. L'Autorità dovrebbe altresì garantire che il principio della certezza del diritto sia rispettato e che al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati sia concessa la possibilità di essere ascoltati.

🡻 2019/493 considerando 7 (adattato)

(22)Poiché la nuova procedura è  dovrebbe essere  avviata da una decisione di un'autorità nazionale di controllo competente in materia di protezione dei dati, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati dovrebbero poter richiedere il riesame della sanzione se la decisione di tale autorità nazionale di controllo è revocata o, nel caso in cui sia stato accolto un ricorso avverso la decisione, a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite esperite.

🡻 1141/2014 considerando 18

(23)Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo né a partecipare a campagne referendarie. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.

🡻 1141/2014 considerando 19

(24)È opportuno che le attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee siano disciplinate dal presente regolamento e, per le materie non disciplinate da quest'ultimo, dalle disposizioni pertinenti del diritto nazionale degli Stati membri. Lo status giuridico di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento e dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro in cui hanno la propria sede (lo "Stato membro in cui si trova la sede"). Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di definire ex ante il diritto applicabile o lasciare la scelta ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe inoltre essere in grado di imporre requisiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, tra cui disposizioni in materia di registrazione e integrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee in quanto tali nei sistemi amministrativi e di controllo nazionali, nonché relativamente alla loro organizzazione e al loro statuto, anche in materia di responsabilità, purché tali disposizioni non contrastino con il presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 20

(25)Come elemento basilare del possesso dello status giuridico europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero avere personalità giuridica europea. L'acquisizione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure che tutelino gli interessi dello Stato membro in cui si trova la sede, del richiedente lo status giuridico europeo (il "richiedente") e di eventuali terzi interessati. In particolare, è opportuno che l'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente sia convertita in una personalità giuridica europea e che gli eventuali diritti e obblighi individuali della derivanti dalla precedente entità giuridica nazionale siano trasferiti alla nuova entità giuridica europea. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Lo Stato membro in cui si trova la sede dovrebbe essere in grado di specificare quali tipologie di persone giuridiche nazionali possano essere convertite in persone giuridiche europee e rifiutare il proprio accordo all'acquisizione della personalità giuridica europea ai sensi del presente regolamento fintantoché non sussistano garanzie adeguate, in particolare in merito alla legittimità dello statuto del richiedente ai sensi delle leggi di tale Stato membro o a tutela di creditori o titolari di altri diritti riguardo all'eventuale derivanti dall'eventuale personalità giuridica nazionale preesistente.

🡻 1141/2014 considerando 21 (adattato)

(26)L'estinzione della personalità giuridica europea dovrebbe sottostare a requisiti e procedure a tutela degli interessi dell'Unione, dello Stato membro in cui si trova la sede, del partito politico europeo o della fondazione politica europea e di eventuali terzi interessati. In particolare, se il partito politico europeo o la fondazione politica europea acquisisce personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione dovrebbe essere considerata una conversione della personalità giuridica europea e gli eventuali diritti e obblighi individuali che la precedente entità giuridica europea ha rispettivamente acquisito o sostenuto contratto dovrebbero essere trasferiti all'entità giuridica nazionale. Inoltre, per agevolare la continuità dell'attività, è opportuno istituire garanzie per impedire allo Stato membro interessato di applicare condizioni proibitive a una siffatta conversione. Se  il partito politico europeo o la fondazione politica europea  non acquisisce personalità giuridica nello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbe essere sciolto  è opportuno provvedere al suo scioglimento  ai sensi del diritto dello Stato membro in questione e conformemente alla condizione che gli/le impone di non perseguire scopi di lucro. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero poter concordare con lo Stato membro interessato le modalità relative all'estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli importi ricevuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di eventuali sanzioni pecuniarie.

🡻 1141/2014 considerando 22

(27)Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno al diritto nazionale pertinente e se la questione riguarda il rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro interessato, di applicare le procedure di cui al presente regolamento. Inoltre è opportuno che l'Autorità decida, su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea che sia venuto/venuta gravemente meno all'obbligo di rispettare il diritto nazionale pertinente relativamente a qualsiasi altro aspetto.

🡻 1141/2014 considerando 23 (adattato)

(28)L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione dovrebbe limitarsi a quei partiti politici europei e quelle fondazioni politiche europee ad essi affiliate che siano stati riconosciuti come tali e abbiano ottenuto lo status giuridico europeo. Benché sia fondamentale garantire che le condizioni applicabili per diventare un partito politico europeo non siano proibitive, ma possano essere facilmente soddisfatte da alleanze, serie e organizzate a livello transnazionale, di partiti politici o persone fisiche o entrambi, è anche necessario stabilire  definire  adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del bilancio generale dell'Unione europea, i cui criteri  che  riflettano rispecchino oggettivamente l'ambizione europea e l'effettivo sostegno elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a  soluzione è basare  tali criteri sull'esito delle elezioni del Parlamento europeo, alle quali i partiti politici europei o i loro membri devono sono chiamati a partecipare in forza del presente regolamento, esito che può fornire un'indicazione precisa del  grado di  riconoscimento elettorale di un dato partito politico europeo. Tali criteri dovrebbero corrispondere al ruolo di rappresentare direttamente i cittadini dell'Unione attribuito al Parlamento europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, TUE e all'obiettivo dei partiti politici europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell'Unione e diventare soggetti attivi nella democrazia rappresentativa dell'Europa, al fine di dare effettiva espressione ai punti di vista, alle opinioni e alla volontà politica dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere limitata ai partiti politici europei che sono rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato e alle fondazioni politiche europee che ne fanno richiesta per il tramite di un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo da almeno uno dei suoi deputati un deputato.

🡻 2018/673 considerando 6 (adattato)

 nuovo

(29)Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti dell'UE membri  presentazione di determinate informazioni. In particolare, i partiti politici europei dovrebbero garantire che i partiti membri aventi sede nell'Unione pubblichino , in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, il programma politico e il logo del partito politico europeo interessato.

(30) I partiti politici europei e i rispettivi partiti membri dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l'equilibrio di genere ed essere trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri.  Dovrebbe essere incoraggiata l'inclusione di informazioni  È opportuno che i partiti politici europei forniscano prove riguardo alla loro politica interna  sull'equilibrio di genere  e sulla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo  inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico europeo.  I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.  

🡻 1141/2014 considerando 24)

(31)Per aumentare la trasparenza del finanziamento ai partiti politici europei ed evitare possibili usi strumentali delle norme sul finanziamento, è opportuno che un deputato del Parlamento europeo sia, ai soli fini del finanziamento, considerato esponente di un unico partito politico europeo che dovrebbe, se del caso, essere quello di riferimento del suo partito politico nazionale o regionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

🡻 1141/2014 considerando 25

 nuovo

(32)È opportuno stabilire le procedure che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate devono seguire all'atto della richiesta di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, così come le procedure, i criteri e le regole da rispettare ai fini della decisione di concedere tale finanziamento.  In tale contesto, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero rispettare, in particolare, il principio di una sana gestione finanziaria.  

 nuovo

(33)Allo scopo di superare le difficoltà dei partiti politici europei, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nell'onorare il tasso di cofinanziamento del 10 % prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, è opportuno ridurre tale tasso al 5 %, in linea con quello applicabile alle fondazioni politiche europee.

(34)Il tasso di cofinanziamento dovrebbe essere ridotto sino a raggiungere lo 0 % nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo. L'eliminazione dell'obbligo di cofinanziamento durante l'anno delle elezioni del Parlamento europeo dovrebbe aiutare i partiti politici europei ad aumentare e intensificare le loro attività di campagna elettorale e, di conseguenza, dovrebbe anche accrescerne la visibilità a livello nazionale.

🡻 1141/2014 considerando 26

(35)Al fine di rafforzare l'indipendenza, l'obbligo di rispondere del proprio operato e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è opportuno che alcuni tipi di donazioni e contributi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea siano vietati o limitati. Eventuali vincoli alla libera circolazione dei capitali che tali limitazioni potrebbero comportare dovrebbero essere giustificati da motivi di ordine pubblico ed essere strettamente necessari al conseguimento di tali obiettivi.

 nuovo

(36)È opportuno introdurre un meccanismo di dovuta diligenza volto a migliorare la trasparenza delle donazioni di importo elevato e minimizzare il rischio di ingerenze straniere attraverso questa fonte. A tal fine i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero esigere che i loro donatori forniscano dati identificativi dettagliati. All'Autorità dovrebbe essere conferito il potere di richiedere informazioni supplementari ai donatori qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento.

(37)Al fine di rafforzare la cooperazione con membri di lunga data che condividono i valori dell'UE, è opportuno autorizzare il versamento di contributi da parte di partiti membri aventi sede in un paese che, pur essendo esterno all'Unione, sia membro del Consiglio d'Europa. Per limitare il rischio di ingerenze straniere tali contributi dovrebbero tuttavia essere soggetti a un massimale in relazione al totale dei contributi percepiti.

(38)Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le "risorse proprie"). La quota delle risorse proprie rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 5 % per evitare che essa risulti sovradimensionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione.

🡻 1141/2014 considerando 27

 nuovo

(39) Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione,  i partiti politici europei dovrebbero essere in grado di finanziare  avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per  le campagne  politiche transfrontaliere  . condotte nel contesto delle elezioni del Parlamento, mentre Iil finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni  in tali campagne  dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.

🡻 1141/2014 considerando 32 (adattato)

 nuovo

(40)Al fine di incentivare lo sviluppo di una coscienza politica europea nei cittadini e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo  dell'affiliazione politica , i partiti politici europei possono informare i cittadini durante le elezioni al Parlamento europeo dei legami esistenti tra di essi e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento  con i partiti politici nazionali ad essi affiliati e i candidati  .

🡻 1141/2014 considerando 28 (adattato)

 nuovo

(41)È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti politici o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei.  Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei di sostenere pubblicamente i loro partiti membri nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE o di farsi promotori di attività politiche nell'interesse comune, per poter assolvere la missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE.  Inoltre,  nel contesto di campagne referendarie nazionali,  i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate non dovrebbero finanziare  unicamente attività che riguardino  campagne referendarie  l'attuazione del TUE e del TFUE . Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.

🡻 1141/2014 considerando 29

(42)È opportuno stabilire norme e procedure specifiche per la ripartizione degli stanziamenti disponibili ogni anno a carico del bilancio generale dell'Unione europea tenendo conto, da un lato, del numero di beneficiari e, dall'altro, della quota di deputati eletti al Parlamento europeo di ciascun partito politico europeo beneficiario e, per analogia estensione, della fondazione politica europea ad esso collegata affiliata. Tali modalità dovrebbero prevedere norme rigorose di trasparenza, contabilità, audit e controllo finanziario dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate, nonché l'irrogazione di sanzioni proporzionate, anche in caso di violazione, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, dei valori su cui si fonda l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE.

🡻 1141/2014 considerando 30 (adattato)

(43)Onde garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento in materia di finanziamento e spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, come pure in altri ambiti, è necessario porre in essere  predisporre  efficaci meccanismi di controllo. A tal fine l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero cooperare e scambiarsi tutte le informazioni necessarie. La collaborazione reciproca tra le autorità degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata anche per garantire il controllo efficace ed efficiente degli obblighi derivanti dal diritto nazionale applicabile.

 nuovo

(44)Al fine di aumentare la certezza del diritto assicurata dal presente regolamento e per garantire l'attuazione coerente di quest'ultimo, l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo dovrebbero lavorare in stretta collaborazione, anche attraverso scambi periodici di opinioni e di informazioni in merito all'interpretazione e all'applicazione concreta del presente regolamento. Inoltre, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'Autorità, la cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbe agevolare la corretta attuazione del regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ed evitare controversie giuridiche. Anche l'obbligo dell'Autorità di ascoltare i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee prima di prendere decisioni aventi effetti negativi dovrebbe contribuire ad agevolare la corretta attuazione del regolamento da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, evitando al tempo stesso controversie giuridiche.

🡻 1141/2014 considerando 31

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(45)Occorre prevedere un sistema sanzionatorio chiaro, solido e dissuasivo  e proporzionato  per garantire l'osservanza effettiva, proporzionata e uniforme degli obblighi relativi alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tale sistema dovrebbe rispettare altresì il principio del ne bis in idem, in forza del quale non possono essere irrogate sanzioni due volte per il medesimo reato. Occorre inoltre definire i rispettivi ruoli dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo per quanto riguarda il controllo e la verifica della conformità al presente regolamento, come pure i meccanismi di cooperazione tra di essi e le autorità degli Stati membri.

 nuovo

(46)La pubblicità politica riveste un ruolo importante affinché i partiti politici possano comunicare e interagire con i cittadini su questioni politiche. Può assumere varie forme ed essere divulgata attraverso numerosi media, dalla televisione alla radio, dalla carta stampata ai social network online. È una parte importante del processo elettorale e rappresenta una quota considerevole degli importi spesi dai partiti politici e dai candidati. Pur offrendo considerevoli vantaggi, comporta anche rischi potenziali per il processo elettorale e la democrazia. I rischi possono derivare da pratiche poco trasparenti e dall'uso di questo tipo di pubblicità come vettore di disinformazione, anche quando essa non rivela la propria natura politica ed è finanziata e orientata verso un determinato bersaglio in maniera occulta.

(47)È pertanto opportuno che i partiti politici europei assicurino un livello elevato di trasparenza nella loro pubblicità politica per sostenere un dibattito politico equo ed elezioni libere, anche per combattere la disinformazione. Grazie a tale trasparenza i cittadini dovrebbero essere in grado di comprendere la natura, la fonte e il contesto della pubblicità politica, compresi il suo finanziamento e gli importi spesi, e di rendersi conto se ne sono stati il bersaglio specifico e con quali modalità. La trasparenza dovrebbe anche promuovere un'assunzione di responsabilità e contribuire a ridurre l'incidenza dell'uso improprio della pubblicità politica, anche in relazione alla disinformazione e ad altri tipi di ingerenze nel dibattito democratico. Gli obblighi di trasparenza dovrebbero promuovere la dimensione europea delle elezioni del Parlamento europeo, compresa quella transfrontaliera.

(48)Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione adeguata degli obblighi di trasparenza riguardanti la pubblicità politica e stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero conferire alle autorità competenti i poteri necessari al controllo della conformità ai suddetti obblighi di trasparenza. Per evitare indebite ingerenze, tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero esercitare i loro poteri in modo imparziale e trasparente ed essere giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. I cittadini e gli altri portatori di interessi dovrebbero poter sapere quali autorità di regolamentazione sono competenti in ciascuno Stato membro: a tal fine è opportuno disporre l'obbligo per l'Autorità di pubblicare e tenere aggiornato sul suo sito web un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione per Stato membro. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere soggette a mezzi di ricorso effettivi, nel pieno rispetto dell'articolo 47 della Carta. In questo ambito è opportuno provvedere affinché sia possibile chiedere e ottenere in tempo utile una risoluzione adeguata, su richiesta di una delle parti interessate, intimando al partito politico europeo di porre fine alla violazione degli obblighi di trasparenza stabiliti nel presente regolamento.

(49)I partiti politici europei ricorrono spesso a prestatori di servizi esterni, tra cui gli editori di pubblicità, per la preparazione, collocazione, pubblicazione e diffusione dei messaggi di pubblicità politica. Tali prestatori di servizi sono vincolati dal regolamento (UE) 2022/XX del Parlamento europeo e del Consiglio 28 relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica. Al momento di avviare un rapporto contrattuale per la prestazione di servizi di pubblicità politica, i partiti politici europei dovrebbero accertarsi che i prestatori di detti servizi, compresi gli editori di pubblicità, ottemperino agli obblighi prescritti dal regolamento (UE) 2022/XX [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica]. I partiti politici europei dovrebbero provvedere affinché l'accordo contrattuale specifichi in che modo sono tenute in considerazione le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Ove opportuno, il messaggio di pubblicità politica può includere il logo del partito politico europeo.

(50)Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su un'assegnazione stimata dei finanziamenti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche e i contributi in natura.

(51)I partiti politici europei dovrebbero attuare e aggiornare periodicamente il documento di strategia per l'uso della pubblicità politica. Tale documento e una relazione annuale sull'attuazione della strategia in esso delineata dovrebbero essere disponibili sul sito web del partito politico europeo.

(52)Il regolamento (UE) 2022/XX [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica] stabilisce obblighi per i titolari del trattamento dei dati che usano tecniche di targeting o amplificazione nell'ambito della pubblicità politica. Quando si avvalgono di queste tecniche per tale tipo di pubblicità, i partiti politici europei dovrebbero garantire la conformità all'articolo 12 di detto regolamento. Le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 dovrebbero essere competenti per monitorare la conformità al presente regolamento.

(53)Le informazioni concernenti l'osservanza da parte dei partiti politici europei degli obblighi di trasparenza stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere disponibili a livello di Unione. Per agevolare il conseguimento di questo obiettivo, l'Autorità dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione fattuale e descrittiva in merito a qualsiasi decisione presa dalle autorità nazionali di regolamentazione o dalle autorità di controllo a norma del presente regolamento.

(54)Allo scopo di tutelare l'integrità del processo democratico europeo, è opportuno che i partiti politici europei dimostrino l'osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili alla pubblicità politica per poter beneficiare dei finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea.

🡻 1141/2014 considerando 33 (adattato)

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(55)Per ragioni di trasparenza, e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è auspicabile opportuno pubblicare  in un formato aperto, di facile uso e leggibile mediante dispositivo automatico,  le informazioni considerate di rilevante interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda lo statuto, la composizione, i bilanci, i donatori e le donazioni, i contributi e le sovvenzioni ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea, così come le informazioni relative a decisioni adottate dall'Autorità e dall'ordinatore del Parlamento europeo circa la registrazione, il finanziamento e le sanzioni. Istituire  L'istituzione di  un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più efficace per promuovere la parità di condizioni e un'equa concorrenza tra le forze politiche e per mantenere favorire processi elettorali e legislativi aperti, trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere.

🡻 1141/2014 considerando 34 (adattato)

(56)Nel rispetto del principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicare l'identità dei donatori che siano persone fisiche non dovrebbe applicarsi ad atti di liberalità a donazioni di importo pari o inferiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore. Inoltre tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli atti di liberalità alle donazioni il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e sia inferiore o pari a 3 000 EUR, a meno che il donatore non abbia dato autorizzazione scritta alla pubblicazione. Tali soglie costituiscono un idoneo equilibrio tra da un lato, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali da un lato, e, dall'altro, il legittimo interesse pubblico alla trasparenza per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dall'altro, come si evince dalle raccomandazioni internazionali intese a evitare la corruzione in materia di finanziamento di partiti politici e fondazioni. La divulgazione delle  Rendere pubbliche le  donazioni superiori a 3 000 EUR all'anno e per donatore dovrebbe permettere un efficace controllo pubblico,  da parte dei cittadini , dei rapporti tra donatori e partiti politici europei. Anche in ottemperanza al principio di proporzionalità, le informazioni sulle donazioni dovrebbero essere pubblicate annualmente, tranne durante le campagne elettorali per il Parlamento europeo o per donazioni superiori a 12 000 EUR, nel rispetto del alle quali è opportuno che la pubblicazione sia tempestiva.

🡻 1141/2014 considerando 35

(57)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare dagli articoli 7 e 8 i quali dispongono che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano, e deve essere attuato nel pieno rispetto di tali diritti e principi.

🡻 1141/2014 considerando 36

(58)Il regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 31 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità, dal Parlamento europeo e dal comitato di personalità indipendenti ai sensi del presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 37

(59)Il regolamento (UE) 2016/679La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 38 (adattato)

(60)Per ragioni di certezza del diritto è opportuno chiarire che l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti ad esercitare il controllo su questioni relative al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e altri eventuali terzi menzionati o previsti dal presente regolamento sono responsabili  titolari  del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001 o del regolamento (UE) 2016/679della direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario specificare il periodo massimo durante il quale essi possono essere conservati conservare i dati personali raccolti allo scopo di garantire la legalità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nonché della composizione dei partiti politici europei. Nella loro veste di responsabili  titolari  del trattamento dei dati, l'Autorità, il Parlamento europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, le autorità nazionali competenti e gli eventuali terzi devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001 e  o  dal regolamento (UE) 2016/679dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica e la cancellazione dei propri dati personali.

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(61)Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica.

🡻 1141/2014 considerando 39 (adattato)

(62)Al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento si applica il  regolamento (UE) 2016/679  capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. È opportuno che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati. Inoltre gGli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le autorità nazionali competenti o gli eventuali terzi siano passibili di sanzioni appropriate in caso di violazioni del presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 40

(63)L'assistenza tecnica che il Parlamento europeo fornisce ai partiti politici europei dovrebbe essere ispirata ispirarsi al principio della parità di trattamento, essere prestata dietro fatturazione e pagamento e formare oggetto di una periodica relazione pubblica pubblicata periodicamente.

🡻 1141/2014 considerando 41

(64)È opportuno mettere a disposizione del pubblico su un apposito sito web informazioni chiave sull'applicazione del presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 42

(65)Il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea contribuirà alla corretta applicazione del presente regolamento. È inoltre opportuno adottare disposizioni che consentano ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di essere ascoltati e di adottare misure correttive prima che venga comminata inflitta loro una sanzione.

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(66)Per allineare ulteriormente la valutazione del presente regolamento alle elezioni del Parlamento europeo per il rinnovo della legislatura, è opportuno adeguare le date del riesame completo proposto. Inoltre, per evitare duplicazioni, le disposizioni sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica dovrebbero essere valutate nell'ambito della relazione della Commissione che fa seguito alle elezioni del Parlamento europeo.

🡻 1141/2014 considerando 43

(67)Gli Stati membri dovrebbero garantire l'adozione di disposizioni nazionali propizie all'applicazione che favoriscano l'applicazione efficace del presente regolamento.

🡻 1141/2014 considerando 44 (adattato)

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(68)È opportuno lasciare agli Stati membri  ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee  un periodo di tempo sufficiente per garantire  adottare disposizioni che garantiscano  un'agevole la corretta un'agevole ed efficace applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la sua  l'applicazione  di alcuni dei suoi articoli ,

🡻 1141/2014 considerando 45 (adattato)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere.

🡻 1141/2014 considerando 46 (adattato)

Data la necessità di apportare significative modifiche e aggiunte alle norme e alle procedure attualmente applicabili ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello dell'Unione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2004/2003,

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (i "partiti politici europei") e delle fondazioni politiche a livello europeo (le "fondazioni politiche europee").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento  si applicano le definizioni seguenti  :

1)"partito politico": un'associazione di cittadini  che soddisfa le condizioni seguenti  :

a)che persegue obiettivi politici;, e

b)che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;

2)"alleanza politica": una cooperazione strutturata  , indipendentemente dalla forma,  tra  membri, siano essi  partiti politici e/o cittadini;

3)"partito politico europeo": un'alleanza politica che persegue si prefigge obiettivi politici  , intende perseguirli in tutta l'Unione  ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 76, conformemente alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento;

4)"fondazione politica europea": un'entità formalmente collegata affiliata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità  per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7  conformemente alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo svolgendo uno o più dei seguenti compiti:

a)attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea;

b)sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti maggiormente implicati interessati, tra cui organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile  , e sviluppo delle capacità a sostegno della creazione della futura leadership politica dell'Unione ;

c)sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi;

d)creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati;

5)"parlamento regionale" o "assemblea regionale": un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva;

6)"finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea": una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo VIIIVI, o un contributo concesso conformemente alla Parte Seconda Prima, titolo VIII XI, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 32  regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario");

7)"donazione": eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;

8)"contributi dei membri": eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti loro al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;

 nuovo

9)"risorse proprie": reddito generato da attività economiche proprie, quali le quote di iscrizione a conferenze e la vendita di pubblicazioni;

10)"finanziamento indiretto": finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività diverse dalle attività politiche nell'interesse comune, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;

🡻 1141/2014

119)"bilancio annuale" ai sensi degli articoli 2320 e 3027: l'importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 3

1210)"punto di contatto nazionale": la persona o le persone espressamente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni nell'ambito all'atto dell'applicazione del presente regolamento;

🡻 1141/2014

 nuovo

1311)"sede":  salvo se diversamente specificato nel presente regolamento,  il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale;

1413)"concorso di violazioni": due o più violazioni commesse nell'ambito della medesima azione illecita;

1513)"violazione reiterata": violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo stesso tipo di violazione.;

 nuovo

16)"pubblicità politica": pubblicità ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

17)"messaggio di pubblicità politica": messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];

18)"servizi di pubblicità politica": servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

🡻 1141/2014 (adattato)

🡺1 2018/673 articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

CAPO II

STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 3

Condizioni di registrazione

1.    Un'alleanza politica ha diritto di  può  chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)deve avere la propria sede  è situata  in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

b) ricorre almeno una delle condizioni seguenti: 

i)🡺1 i suoi partiti membri devono essere  sono  rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali, dei parlamenti regionali o delle assemblee regionali, oppure 🡸

ii)essa o i suoi partiti membri devono aver hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 4, lettera b

cb bis)i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico europeo;

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

dc)deve rispettare  rispetta  , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,  e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I ;

 nuovo

e)garantisce inoltre che i suoi partiti membri aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

fd)essa o i suoi membri devono aver hanno partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o aver hanno espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e

ge)non deve perseguire  persegue  scopi di lucro.

2.     Un'entità  Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fondazione politica europea, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a)deve essere  è  collegata affiliata a un partito politico europeo registrato conformemente [alle condizioni e secondo le procedure di cui] al presente regolamento;

b)deve avere la propria sede  è situata  in uno Stato membro conformemente a quanto indicato nel suo statuto;

c)deve rispettare  rispetta  , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,  e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I  ;

 nuovo

d)garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;

🡻 1141/2014 (adattato)

ed)deve perseguire persegue obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico europeo al quale è formalmente collegata affiliata;

fe)deve avere un  il suo  organo direttivo è composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri; e

gf)non deve perseguire  persegue  scopi di lucro.

3.    Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.

Articolo 4

Governance dei partiti politici europei

1.    Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente diritto pertinente dello Stato membro in cui il partito esso ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)il suo nome e logo, che devono essere  sono  chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

b)l'indirizzo della sede;

c)un programma politico che ne definisca la finalità e gli obiettivi;

d)una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) g), attestante che esso non persegue scopi di lucro;

e)se del caso, il nome della fondazione politica ad esso collegata affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e

g)la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come partito politico europeo.;

 nuovo

h)    le sue norme interne che disciplinano l'uso della pubblicità politica;

i)    l'obbligo per i partiti membri di esporre il logo del partito politico europeo in maniera chiaramente visibile e comprensibile a tutti, specificando che tale logo deve essere collocato nella parte superiore della prima schermata del sito web del partito membro ed essere tanto visibile quanto il logo del partito membro;

j)    le sue norme interne relative all'equilibrio di genere.

🡻 1141/2014 (adattato)

2.    Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sull'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno:

a)le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto;

b)i diritti e i doveri connessi a tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti;

c)i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico;

d)i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum;

e)la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto riguarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; e

f)la procedura interna di modifica del suo statuto.

3.    Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari  essi  non siano in contrasto con il presente regolamento.

 nuovo

Articolo 5

Obblighi di trasparenza per la pubblicità politica

1.    I partiti politici europei garantiscono che i prestatori di servizi di pubblicità politica cui essi ricorrono quando intraprendono attività di pubblicità politica osservino appieno gli obblighi di cui agli articoli 7 e 12 del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica]. A tal fine i partiti politici europei provvedono affinché i contratti conclusi con i prestatori di servizi di pubblicità politica per le loro campagne pubblicitarie includano un riferimento esplicito ai suddetti obblighi.

2.    Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità, entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione, informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II.

3.    L'Autorità pubblica immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. Le informazioni sono presentate in un formato facilmente fruibile, chiaramente visibile e di facile uso, e sono formulate con linguaggio semplice.

4.    Ciascun partito politico europeo adotta un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica. Provvede affinché tale documento di strategia sia mantenuto aggiornato e una relazione annuale sulla sua attuazione sia disponibile nel proprio sito web. La relazione riguarda i messaggi di pubblicità politica pubblicati nei cinque anni precedenti e comprende una descrizione dei provvedimenti specifici presi dal partito politico europeo per conformarsi al presente articolo, nonché le informazioni elencate al punto 2 dell'allegato II.

5.    Quando si avvalgono di tecniche di targeting o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali a fini di pubblicità politica, i partiti politici europei garantiscono il rispetto dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/XX [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

6.    Gli Stati membri designano una o più autorità di regolamentazione competenti nazionali per il controllo del rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 e ne danno comunicazione all'Autorità. Tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente e sono giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. L'Autorità pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione sono soggette a mezzi di ricorso effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di una parte interessata, sia possibile presentare ricorso e ingiungere al partito politico europeo di porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 4.

7.    La verifica dell'applicazione del paragrafo 5 del presente articolo spetta alle autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 che ne hanno competenza. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679. Alle attività contemplate al paragrafo 5 del presente articolo si applica il capo 7 del regolamento (UE) 2016/679.

8.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40 al fine di modificare l'allegato II per aggiungere o sopprimere elementi dall'elenco delle informazioni obbligatorie a norma dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, alla luce degli sviluppi tecnologici.

🡻 1141/2014 (adattato)

Articolo 65

Governance delle fondazioni politiche europee

1.    Lo statuto di una fondazione politica europea rispetta il pertinente diritto pertinente dello Stato membro in cui la fondazione essa ha sede e include disposizioni che disciplinano almeno:

a)il suo nome e logo, che devono essere  sono  chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra fondazione politica europea esistente;

b)l'indirizzo della sede;

c)una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono essere  sono  compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4), punto 5;

d)una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) g), attestante che essa non persegue scopi di lucro;

e)il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata affiliata e una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

f)un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le responsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi;

g)la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali;

h)la procedura interna di modifica del suo statuto; e

i)la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario come fondazione politica europea.

2.    Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplementari  essi  non siano in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 76

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

1.    È istituita un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") ai fini della loro registrazione, del loro controllo e dell'irrogazione di sanzioni ad essi applicabili a norma del presente regolamento.

2.    L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì a intervalli regolari periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),e da d) a f), lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 65, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), lettere da a) a e) e g).

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni dell'Autorità a nome della medesima.

3.    Il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente denominati "autorità che ha il potere di nomina") per un periodo di cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni sulla scorta di un invito generale a presentare candidature.

Il direttore dell'Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali. Non è  un  deputato al del Parlamento europeo, non è titolare di un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto secondo la stessa procedura.

In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il direttore continua a esercitare le proprie funzioni finché il suo sostituto non sia entrato in carica.

Il direttore dell'Autorità che non soddisfi più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario  destituito dall'incarico , di comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una delle tre istituzioni.

Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Quando agisce in nome dell'Autorità, il direttore non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro  organo o  organismo, ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano congiuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea) stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 33 . Fatte salve le decisioni sulla nomina e la revoca dall'incarico, le tre istituzioni possono decidere di conferire a una di loro l'esercizio di alcune o di tutte le restanti competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina.

L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e non  rischino di  siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere l'assoluta indipendenza del direttore.

4.    L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto amministrativo necessari.

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 1

5.    Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ("i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina"). L'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

🡻 1141/2014 (adattato)

🡺1 2018/673 articolo 1, paragrafo 5

 nuovo

6.    L'Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministrative necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare accordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 8.

7.    Gli stanziamenti relativi alle spese dell'Autorità sono iscritti in un titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il direttore sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al direttore dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

8.    All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio 34 .

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

9.    L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente regolamento.

10.    Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività dell'Autorità.  L'Autorità pubblica le relazioni sul suo sito web. 

11.    Conformemente all'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni dell'Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'Autorità. Qualora l'Autorità si astenga dall'adottare una decisione nel caso in cui sia tenuta a farlo dal in virtù del presente regolamento, può essere proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE.

Articolo 87

Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1.    L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.  Il registro comprende un repertorio per le informazioni che i partiti politici europei devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.  Le informazioni contenute nel registro sono disponibili online a norma dell'articolo 3632.

2.    Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4036, ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni pertinenti del presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti:

a)le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per i quali il registro deve costituire il repertorio di riferimento competente e che comprendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a corredo di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la sede di cui all'articolo 1518, paragrafo 2, nonché le informazioni sull'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera g);

b)il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, per il quale spetta al registro certificare la legalità legittimità determinata dall'Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente regolamento. L Non è competenza dell'Autorità non è competente a verificare se un partito politico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in questione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli articoli 4 e 6,5 e dell'articolo 1714, paragrafo 2, che si aggiungano agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento.

3.    La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposizione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 65, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4137.

Articolo 98

Domanda di registrazione

1.    La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è ufficialmente collegata formalmente affiliata.

2.    La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a)documenti che attestano attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata nel formulario che figura nell'allegato I;

b)lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli articoli 4 e 65, inclusi i pertinenti gli allegati pertinenti e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'articolo 1815, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 40,36 ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni pertinenti del presente regolamento  , riguardo agli aspetti seguenti :

a)per identificare  l'identificazione di  tutte le informazioni supplementari o dei documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;

b)per modificare la  la modifica della  dichiarazione formale standardizzata figurante nell'allegato I per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.

4.    La documentazione presentata all'Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'articolo 3632.

Articolo 109

Esame della domanda e decisione dell'Autorità

1.    L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente soddisfi le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e se lo statuto contenga le disposizioni previste agli articoli 4 e 65.

2.    L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non constati che il richiedente quest'ultimo non soddisfa le condizioni per la registrazione enunciate nell'articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 65.

L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un mese dal ricevimento della domanda di registrazione oppure, qualora si applichino le procedure di cui all'articolo 1815, paragrafo 4, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di registrazione.

In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di presentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa.

3.    La dichiarazione formale standard di cui all'articolo 98, paragrafo 2, lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) lettere c) e d), a seconda dei casi.

4.    La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda.

5.    Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 1815, paragrafi 2 e 4.

6.    L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.

Articolo 1110

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione

1.    Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3  del presente articolo  , l'Autorità verifica a intervalli regolari periodicamente che  i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare  le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance di cui stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f) lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 65, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate.

2.    Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.

3.    🡺1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle pertinenti disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d)c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 1916, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo  di cui all'articolo  1411 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi. 🡸

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 2

Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 1210 bis.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.

4.    La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conformemente alle secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.

5.    La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4  è notificata, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione,   al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati e  pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea., unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, ed  La decisione  entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione  ha efficacia all'atto della notificazione a norma dell'articolo 297 TFUE  .

6.    Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale dal suo status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata affiliata è cancellato dal registro.

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)

Articolo 1210 bis

Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali

1.    Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

2.    Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo  di cui all'articolo  1411 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.

3.    Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbiano abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell'autorità nazionale di controllo. L'autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine.

4.    Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 3027, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.

5.    La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 1110.

 nuovo

Articolo 13

Relazioni sulla pubblicità politica

L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende una sintesi delle relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, nonché eventuali decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o delle autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo le quali un partito politico europeo ha violato l'articolo 5 del presente regolamento.

🡻 1141/2014 (adattato)

🡺1 2019/493 articolo 1, paragrafo 4

 nuovo

Articolo 1411

Comitato di personalità indipendenti

1.    È istituito un Il  comitato di personalità indipendenti  istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014  . Esso è costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono deputati del Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Commissione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito politico europeo o per una fondazione politica europea.

I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro  organo o  organismo, ufficio o agenzia. Essi  e  si astengono da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni.

Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile.

2.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno e tra questi ultimi conformemente a tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo.

3.    🡺1 Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su:

a)su qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera dc), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea;

b)se sul fatto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o meno abbia o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati e può chiedere di sentire ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 1210 bis coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile. 🡸

Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa.

I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici.

CAPO III

STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

Articolo 1512

Personalità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno personalità giuridica europea.

Articolo 1613

Riconoscimento giuridico e capacità giuridica

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del di riconoscimento giuridico e della di capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 1714

Diritto applicabile

1.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dal presente regolamento.

2.    Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia solo parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest'ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili nello Stato membro in cui si trova la loro sede dalle disposizioni di diritto nazionale applicabili.

Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni legislative nazionali di tali Stati membri.

3.    Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o, qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per quanto riguarda gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono disciplinati dalle disposizioni dei rispettivi statuti.

Articolo 1815

Acquisizione della personalità giuridica europea

1.    Un partito politico europeo o una fondazione politica europea acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione dell'Autorità di registrarli a norma dell'articolo 109.

2.    Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede di un richiedente la registrazione quale un come partito politico europeo o una fondazione politica europea, la domanda presentata a norma dell'articolo 98 è corredata di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro attestante che il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per presentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile di cui all'articolo 1714, paragrafo 2, primo comma.

3.    Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto di uno Stato membro, l'acquisizione della personalità giuridica europea è considerata da tale Stato membro una conversione della personalità giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. Quest'ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni proibitive nel contesto di tale conversione. Il richiedente mantiene la propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è stata pubblicata una decisione a norma dell'articolo 109.

4.    Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, l'Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver consultato tale Stato membro.

Articolo 1916

Estinzione della personalità giuridica europea

1.    Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea  a seguito della notifica di una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5  all'entrata in vigore di una decisione dell'Autorità di cancellarlo o cancellarla dal registro, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione a meno che il partito politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata non chieda un termine più breve.

2.    Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:

a)a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 1110, paragrafi da 2 a 5;

b)nelle circostanze di cui all'articolo 1110, paragrafo 6;

c)su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o

d)nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo.

3.    Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 1714, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che deve identificare  identifichi  con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:

a)per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali indicati enunciati nell'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 1110, paragrafo 3  , del presente regolamento  . Si applica anche l'articolo 1110, paragrafi 4, 5 e 6,  del presente regolamento  ;

b)per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 1714, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al presente paragrafo, primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo interessato e la fondazione politica europea interessata interessati del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.

4.    L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.

5.    Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro in questione non applica condizioni proibitive nel contesto di tale conversione.

6.    Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione è sciolto o è sciolta conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall'acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale a norma del paragrafo 5.

7.    In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all'articolo 3. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell'Unione europea e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'articolo 3027.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO

Articolo 2017

Condizioni di finanziamento

1.    Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136106, paragrafo 1, del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

2.    Una fondazione politica europea collegata affiliata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136106, paragrafo 1, del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

3.    Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 2219, paragrafo 1, un deputato del Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)

 nuovo

4.    I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non devono superare il 90  95  % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario devono essere sono recuperati conformemente al regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 .  I contributi finanziari nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo possono coprire il 100 % delle spese rimborsabili sostenute da un partito politico europeo. 

🡻 1141/2014

5.    Entro i limiti di cui agli articoli 2421 e 2522, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.

Articolo 2118

Domanda di finanziamento

1.    Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2017, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 5 (adattato)

 nuovo

2.    Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono  osservano , al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 26.23 , e, Ddalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere  essi rimangono  iscritti nel registro e non possono essere  sono  soggetti a una nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 3027, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii)  da v) a ix) .

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 7 (adattato)

2 bis3.    Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web  , conformemente all'articolo 4, paragrafo 1), lettera i),  il suo programma politico e il suo logo del partito politico europeo , in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

 nuovo

4.    Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e il fatto che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i suoi deputati al Parlamento europeo.

5.    Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 5, il costante aggiornamento di un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e l'attuazione della strategia in esso delineata in tutti i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

🡻 1141/2014 (adattato)

63.    Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d'azione o programma di lavoro annuale.

74.    L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  .

85.    Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito politico europeo al quale è collegata affiliata.

Articolo 2219

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 8

1.    Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 2118 sono ripartiti ogni anno sulla base delle proporzioni seguenti:

a)il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;,

b)il 90 % è ripartito tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base della loro collegamento con affiliazione ad un partito politico.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

2.    La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo  richiedente  alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell'articolo 2017, paragrafo 3.

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale del numero dei deputati non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all'articolo 2017, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 2320

Donazioni, e contributi  e risorse proprie 

1.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all'anno e per donatore.

2.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre, Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 2623,  i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre  un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti membri che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.

Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 3632, paragrafo 1, lettera e).

3.    Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee  e le spese finanziate mediante tali donazioni  nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

4.    Le singole donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.

 nuovo

5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.

L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini di cui al primo comma.

🡻 1141/2014 (adattato)

65.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:

a)donazioni o contributi anonimi;

b)donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;

c)donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o

d)donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.

76.    Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea ricevono riceve una donazione non consentita in base al presente regolamento, essa quest'ultima:

a)è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore; o

b)ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al Parlamento europeo.

 Qualora una donazione sia segnalata a norma del primo comma, lettera b),  lL'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 78 e 79 da 98 a 100 del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea relativa al Parlamento europeo.

 nuovo

8.    L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

97.    Sono consentiti contributi  provenienti dai membri di  a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri  che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa . Il valore  complessivo  di dei tali contributi  provenienti dai membri  non deve superare il 40 % del bilancio annuale del  di un  partito politico europeo in questione.  Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri. 

108.    Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri  di una fondazione politica europea   che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa , e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore  complessivo  di tali dei contributi  provenienti dai membri  non deve superare il 40 % del bilancio annuale della  di una  fondazione politica europea e non  deve  può derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.  Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri. 

L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea ad esso collegata affiliata.

119.    Fatti salvi i paragrafi 87 e 98, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR all'anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.

La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea regionale.

1210.    Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 76.

 nuovo

13.    Il valore delle risorse proprie di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 5 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.

🡻 1141/2014 (adattato)

Articolo 2421

Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo

1.    Fatto salvo il secondo comma, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni del Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano come indicato prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) f).

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 36 , il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

 nuovo

2.    I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l'attuazione dei trattati dell'Unione.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

32.    Le spese connesse alle campagne di cui ai paragrafi 1  e 2  sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.

Articolo 2522

Divieto di finanziamento

1.    In deroga all'articolo 2421, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2.    I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 65. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.

3.    I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

CAPO V

CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 2623

Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile

1.    Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro nel quale si trova la sede in cui hanno la loro sede:

a)i bilanci annuali e le note d'accompagnamento riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all'inizio e alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui si trova hanno la loro sede, e i loro bilanci annuali sulla base dei principi contabili internazionali, definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l'affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata redatta da un organismo o esperto indipendente; e

c)l'elenco dei donatori e dei contribuenti sottoscrittori e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 2320, paragrafi 2, 3 e 4.

2.    Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1.

3.    Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e pagati retribuiti dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti.

4.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile.

5.    Gli organismi o esperti indipendenti informano l'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.

Articolo 2724

Norme generali in materia di controllo

1.    Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2.    L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), lettere a), b), d), e) e f), l'articolo 65, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 109, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 2320, 2421 e 2522.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al nel quadro del presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  . Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

3.    Il controllo da parte ad opera dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2 non si estende all'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi conformemente al previsti dal diritto nazionale applicabile di cui all'articolo 1714.

4.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma del presente regolamento.

Su richiesta e ai fini del controllo dell'osservanza dell'articolo 2320, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono all'Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli membri e l'identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l'Autorità può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confermative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del controllo del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma punto i).

Articolo 2825

Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione

1.    Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della procedura di bilancio annuale e sono attuati eseguiti conformemente al presente regolamento e al regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  .

I termini Le modalità e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'invito a presentare domande di contributi e nell'invito a presentare proposte.

2.    Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell'Unione europea e del loro impiego è esercitato conformemente al regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 .

Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come previsto dall'articolo 2623, paragrafo 1.

3.    La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma dell'articolo 287 TFUE.

4.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee beneficiari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento trasmettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le proprie funzioni.

5.    La decisione o l'accordo concernente il contributo o la sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento europeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

6.    La Corte dei conti e l'ordinatore del Parlamento europeo, o qualsiasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore del Parlamento europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di verificare la legalità legittimità delle spese e la corretta attuazione delle disposizioni della decisione o dell'accordo concernente il contributo e la sovvenzione e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta attuazione del programma di lavoro o dell'azione. Il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i documenti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito.

7.    L'OLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 38 , al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a contributi o sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte dell'ordinatore del Parlamento europeo.

Articolo 2926

Assistenza tecnica

Tutta l'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli rispetto a quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e pagamento.

Articolo 3027

Sanzioni

1.    Conformemente all'articolo 1916, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

a)qualora il partito o la fondazione in questione  si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 9, lettera a) (adattato)

b)qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 1110, paragrafi da 2 a 5, si constati che  il partito o la fondazione  non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 9, lettera b) (adattato)

cb bis)qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode; o

🡻 1141/2014

 nuovo

dc)quando qualora una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1916, paragrafo 3, lettera b).

2.    L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a)violazioni non quantificabili:

i)in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all'articolo 109, paragrafo 5 o 6;

ii)in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), d), e), f),  i) e j),  e dell'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);

iii)in caso di mancata trasmissione dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni a norma dell'articolo 2320, paragrafo 2, o di mancata segnalazione delle donazioni a norma dell'articolo 2320, paragrafi 3 e 4;

iv)qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia violato gli obblighi istituiti dall'articolo 2623, paragrafo 1, o dall'articolo 2724, paragrafo 4;

v)qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario  si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ;

vi)qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 39 ;

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 6, lettera a)

vii)qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 1210 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali;

 nuovo

viii)in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti l'uso del logo e di mancata pubblicazione del programma politico conformemente all'articolo 21, paragrafo 3;

ix)in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti la rappresentanza di genere conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

b)violazioni quantificabili:

i)qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 2320, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2320, paragrafo 76;

ii)in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 2421 e 2522.

3.    L'ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri finanziamenti dell'Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a dieci anni in caso di violazione ripetuta reiterata in un quinquennio, quando esso/essa sia stato/stata condannato/condannata se ne sia stata accertata la colpevolezza per le violazioni elencate al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), fatti salvi i poteri dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies del regolamento finanziario. Fatti salvi Ciò non pregiudica i poteri dell'ordinatore del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies 231 del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  .

4.    Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecuniarie seguenti:

a)in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fondazione politica europea interessata  , secondo i criteri seguenti :

i) sino al 5 %  ;, oppure

ii) dal 5 % al 10 %  il 7,5 % in caso di concorso di violazioni;, oppure

iii) dal 10 % al 15 %  il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione;, oppure

 nuovo

iv)dal 15 % al 20 % in caso di ulteriori violazioni reiterate;

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

v)un terzo delle percentuali sopra indicate  ai punti da i) a iv) , qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbia volontariamente dichiarato autodenunciato la violazione prima che l'Autorità apra un'indagine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive del caso;,

vi)il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo  si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo  106136, paragrafo 1, del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ;

b)in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:

i)    il 100 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR;, oppure

ii)    il 150 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia superiore a 100 000 EUR;, oppure

iii)    il 200 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia superiore a 150 000 EUR;, oppure

iv)    il 250 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia superiore a 200 000 EUR;, oppure

v)    il 300 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qualora tale importo sia superiore a 200 000 EUR;, oppure

vi)    un terzo delle percentuali sopra indicate  ai punti da i) a v) , qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia volontariamente dichiarato autodenunciato la violazione prima che l'Autorità e/o l'ordinatore del Parlamento europeo apra un'indagine ufficiale e il partito o la fondazione in questione abbia adottato le misure correttive idonee del caso.

Ai fini delle percentuali sopra indicate  al primo comma  , ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.

5.    Quando  In caso di concorso di violazioni del presente regolamento da parte di  un partito politico europeo o di una fondazione politica europea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, primo comma, lettera a).

6.    Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una prescrizione di cinque  dieci  anni a decorrere dalla data in cui la violazione è stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data in cui tali violazioni sono cessate.

🡻 2019/493 articolo 1, paragrafo 6, lettera b)

7.    In caso di revoca di una decisione dell'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 1210 bis o nel caso in cui sia accolto un ricorso avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite esperite, l'Autorità riesamina le eventuali sanzioni irrogate a norma del paragrafo 2, lettera a), punto vii), su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 10

Articolo 3127 bis

Responsabilità delle persone fisiche

Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui all'articolo 2730, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), l'Autorità può stabilire, ai fini del recupero a norma dell'articolo 3430, paragrafo 2, che anche una persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del in relazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea è responsabile della violazione nei casi seguenti:

a)nella situazione di cui all'articolo 2730, paragrafo 2, lettera a), punto v), quando, nella sentenza di cui alla quale si riferisce la disposizione, anche la persona fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in questione;

b)nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle inesattezze in questione.

🡻 1141/2014

Articolo 3228

Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri

1.    L'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri, attraverso i punti di contatto nazionali, condividono le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali e si tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni.

2.    Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri.

 nuovo

3.    L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo procedono a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente regolamento.

🡻 1141/2014 (adattato)

🡺1 2018/673 articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

 nuovo

43.    L'ordinatore del Parlamento europeo informa l'Autorità delle risultanze che potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni a norma dell'articolo 3027, paragrafi da 2 a 4, al fine di consentire all'Autorità di adottare le misure del caso.  L'Autorità prende una decisione in merito all'irrogazione di sanzioni entro [sei mesi]. 

54.    L'Autorità informa l'ordinatore del Parlamento europeo delle decisioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le debite conseguenze a norma del regolamento finanziario  regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 .

Articolo 3329

Misure correttive e principi di buona amministrazione

1.     Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38,  Pprima di adottare una  della decisione definitiva dell'Autorità  decisione definitiva concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 3027, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.

2.    Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 3027.

3.    I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) a f) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 3430

Recupero

1.    In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o risolve pone termine agli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 1619, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) e f). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.

2.    🡺1 Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 3027, paragrafo 1, e all'articolo 3027, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 2118, paragrafo 2. Di conseguenza l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concernente un contributo o una sovvenzione concernente un finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 3127 bis, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica. 🡸

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 1916, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) e f).

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 3531

Informazione dei cittadini

Fatti salvi gli articoli 2421 e 2522 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, i partiti politici europei, nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell'Unione dei collegamenti delle affiliazioni esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti politici europei in questione.

Articolo 3632

Trasparenza

1.    Il Parlamento europeo pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità,  pubblica  su un sito web appositamente creato ad hoc,  in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico:  

a)il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e di tutte le fondazioni politiche europee registrati/e, insieme ai documenti presentati a corredo delle loro domande di registrazione a norma dell'articolo 98, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione dall'adozione della decisione da parte dell'Autorità e, successivamente, ogni modifica notificata all'Autorità a norma dell'articolo 109, paragrafi 5 e 6;

b)un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai documenti presentati a corredo delle stesse, unitamente alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 98 e ai motivi del rifiuto, entro quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione dall'adozione della decisione da parte dell'Autorità;

c)una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a ciascun partito politico europeo e a ciascuna fondazione politica europea, per ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea;

d)i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 2623, paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni;

e)i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 2320, paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle provenienti da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR all'anno e per donatore, indicate come "donazioni di piccola entità"; le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate senza previo consenso scritto del donatore interessato alla loro pubblicazione. In assenza di tale previo consenso, tali dette donazioni sono indicate come "donazioni di piccola entità". Sono pubblicati altresì l'importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di donatori per anno calendario civile;

f)i contributi di cui all'articolo 2320, paragrafi 97 e 108, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 2320, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate che ne fanno parte che hanno inviato da cui provengono tali contributi;

 nuovo

g)nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo, le relazioni settimanali ricevute a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;

🡻 1141/2014 (adattato)

hg)i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 3027, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati dal comitato di personalità indipendenti a norma degli articoli 1110 e 1411, in particolare per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001;

ih)le motivazioni i dettagli e i motivi di eventuali decisioni definitive adottate dall'ordinatore del Parlamento europeo a norma dell'articolo 3027 e i particolari delle stesse;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 12, lettera a)

ji)una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici europei;

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 12, lettera b) (adattato)

kj)la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'articolo 4238; e

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 12, lettera c)

lk)un elenco aggiornato dei deputati del Parlamento europeo che sono membri di un partito politico europeo.

🡻 1141/2014 (adattato)

2.    Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche affiliate a membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 109, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.

3.    I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a norma del paragrafo 1, lettere a), e) o hg).

4.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono ai membri e donatori potenziali, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 1310 del regolamento (UE) 2016/679 della direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali saranno trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall'Autorità, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi o esperti indipendenti esterni da loro autorizzati e che i loro dati personali saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 conformemente alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell'articolo 1511 del regolamento (UE) 2018/1725(CE) n. 45/2001, l'ordinatore del Parlamento europeo include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di contributi o proposte di cui all'articolo 2118, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 3733

Protezione dei dati personali

1.    Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo  di cui all'articolo  1411 si conformano al regolamento (CE) n. 45/2001(UE) 2018/1725. Ai fini del trattamento dei dati personali, essi sono considerati responsabili titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d),3, punto 8, di tale regolamento.

2.    Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 2724 e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile conformemente all'articolo 2623, paragrafo 1, si conformano al regolamento (UE) 2016/679alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali che ne discendono. Ai fini del trattamento dei dati personali, sono considerati responsabili titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, punto 724, lettera d), di tale direttivaregolamento.

3.    L'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo  di cui all'articolo  1411 provvedono a che i dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici europei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti a norma dell'articolo 3632.

4.    Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a norma dell'articolo 3228.

5.    I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

6.    I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

7.    Il Garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorvegliare e garantire che l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo  di cui all'articolo  1411, rispettino e salvaguardino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro trattamento da parte dell'Autorità, del Parlamento europeo o del comitato.

8.    I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679della direttiva 95/46/CE e delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle stesse  che ne discendono  e, in particolare, in caso di uso fraudolento dei dati personali.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 13

Articolo 3834

Diritto a essere sentiti ascoltati

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente di cui all'articolo 98 o di una persona fisica di cui all'articolo 3127 bis, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del richiedente o della persona fisica in questione. L'Autorità o il Parlamento europeo motiva debitamente la propria decisione.

🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

Articolo 3935

Diritto di ricorso

Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del TFUE.

Articolo 4036

Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    Il potere di adottare gli atti delegati di cui  all'articolo 5, paragrafi 2 e 4,  all'articolo 87, paragrafo 2, e all'articolo 98, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo  indeterminato  di cinque anni a decorrere  dal  dal 24 novembre 2014  [data di entrata in vigore del regolamento]  . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui  all'articolo 5, paragrafi 2 e 4,  all'articolo 87, paragrafo 2, e all'articolo 98, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 4.    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. 

54.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

65.    L'atto delegato adottato ai sensi  dell'articolo 5, paragrafo 2 o 4,  dell'articolo 87, paragrafo 2, e  o  dell'articolo 98, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4137

Procedura di comitato

1.    La Commissione è assistita dal comitato  [nome del comitato] istituito da … [riferimento all'atto giuridico che ha creato il comitato] . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 14 (adattato)

 nuovo

Articolo 4238

Valutazione

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica, entro  [un anno dalle elezioni del Parlamento europeo]  il 31 dicembre 2021, e successivamente a intervalli di cinque anni, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento.

Entro sei mesi  un anno  dalla pubblicazione della relazione del Parlamento europeo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento  corredata, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento stesso.   La relazione della Commissione presta  nella quale sarà prestata particolare attenzione alle implicazioni del  presente  regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del regolamento stesso.  La relazione della Commissione non riguarda tuttavia la valutazione dei requisiti concernenti la pubblicità politica stabiliti nel presente regolamento, i quali sono oggetto della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica]. 

🡻 1141/2014 (adattato)

Articolo 4339

Applicazione effettiva

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

Articolo 40

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso continua tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 15

Articolo 4440 bis

Disposizione transitoria

1.    Le disposizioni del presente regolamento applicabili prima del 4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo per l'esercizio 2018.

2.    In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 bis, prima di decidere in merito a una domanda di finanziamento relativa all'esercizio 2019, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti gli elementi comprovanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, solo per il periodo a decorrere dal 5 luglio 2018.

3.    I partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 presentano, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti che essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).

4.    L'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in questione non dimostra entro il termine indicato al paragrafo 3 di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis).

 nuovo

1.    In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, fino a [cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la relazione sull'attuazione della strategia delineata nel documento per l'uso della pubblicità politica riguarda i messaggi di pubblicità politica pubblicati dal partito politico europeo a decorrere dal [la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La prima relazione è redatta entro il [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

2.    Per quanto riguarda le domande di finanziamento per il primo esercizio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ordinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti soltanto gli elementi comprovanti di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5, per il periodo di sei mesi precedente la domanda.

🡻 2018/673 articolo 1, paragrafo 15 (adattato)

Articolo 45

 Abrogazione 

 Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è abrogato. 

 I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV. 

🡻 1141/2014 (adattato)

Articolo 4641

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), entro il 1° luglio 2015.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2017. L'Autorità di cui all'articolo 6 è tuttavia istituita entro il 1° settembre 2016. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee registrati dopo il 1° gennaio 2017 possono chiedere un finanziamento a norma del presente regolamento per le proprie attività solo a partire dall'esercizio finanziario 2018 o successivamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)     political-guidelines-next-commission_en_0.pdf (europa.eu) .
(2)     https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en .
(3)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_it .
(4)    GU L 317 del 4.11.2017, pag. 1.
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0294_IT.pdf .
(6)    COM(2021) 717 final del 23.11.2021.
(7)     COM(2020) 252 final del 19.6.2020 e SWD(2020) 113 final del 19.6.2020 .
(8)    In particolare mediante l'attuazione del pacchetto elettorale della Commissione del settembre 2018, descritto nella relazione della Commissione sulle elezioni del 2019 e nel relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione.
(9)    Sulla base del piano d'azione contro la disinformazione , al quale è fatto riferimento nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante "Contrastare la disinformazione sulla Covid‑19" , nella valutazione della Commissione del primo anno di applicazione del codice di autoregolamentazione riguardante le buone pratiche sulla disinformazione e nella comunicazione della Commissione "Rafforzare il codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione" .
(10)     Stato dell'Unione 2018: la Commissione europea propone misure per garantire elezioni europee libere e regolari (europa.eu) .
(11)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ).
(12)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Pacchetto-relativo-alla-legge-sui-servizi-digitali-strumento-normativo-ex-ante-di-piattaforme-online-molto-grandi-che-fungono-da-filtri_it e https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Legge-sui-servizi-digitali-approfondire-il-mercato-interno-e-chiarire-le-responsabilita-per-i-servizi-digitali_it .
(13)     Strategia per la parità di genere | Commissione europea (europa.eu) .
(14)     https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf .
(15)     https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_it.pdf .
(16)     https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_it.pdf.
(17)    I risultati sono disponibili all'indirizzo:    
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report_edap_public_consultation_final.pdf .
(18)    I risultati sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-European-political-parties-and-foundations-review-of-rules-on-legal-status-and-funding/public-consultation_it .
(19)    I risultati sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising/public-consultation_it .
(20)    SWD(2021) 359 final del 23.11.2021.
(21)    GU C […] del […], pag. […].
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    GU C […] del […], pag. […].
(24)    Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11. 2014, pag. 1).
(25)    Cfr. allegato III.
(26)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)    Regolamento (UE) 2022/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (GU L ...).
(29)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). 
(31)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)
(32)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(33)    Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(34)    Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(35)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36)    GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.
(37)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(38)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(39)    Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

Bruxelles, 25.11.2021

COM(2021) 734 final

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
























relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


🡻 1141/2014 (adattato)

 nuovo

ALLEGATO I

Dichiarazione standard del richiedente

Il sottoscritto, rappresentante legale di/ del/ della [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che:

il/ la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea]  e i suoi membri con sede all'interno dell'Unione europea  si impegnano a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c)lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)lettere c) e d), del regolamento (UE, Euratom)  [presente regolamento]  n. 1141/2014, nella fattispecie si impegnano a rispettare, in particolare nei loro programmi e nelle loro attività, i valori sui quali è fondata l'Unione quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, ossia il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti **dell'uomo umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

 nuovo

Il/la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] si impegna inoltre a garantire che lo stesso valga per i partiti membri o le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione e che i partiti membri o le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti.

🡻 1141/2014

Firma autorizzata:

Titolo (Sig. / Sig.ra …), cognome e nome:

Funzione nell'organizzazione richiedente la registrazione quale partito politico europeo / fondazione politica europea:

Luogo e data:

Firma:

_____________

 nuovo

[ALLEGATO II

(1)Informazioni sulla pubblicità politica che devono essere rese disponibili nel repertorio delle comunicazioni dei partiti politici europei

link al messaggio pubblicitario pubblicato o, se necessario, esempi di altri materiali audio o video della campagna pubblicitaria;

dichiarazione provvisoria degli importi spesi o assegnati dal partito politico europeo per la preparazione, collocazione, pubblicazione e diffusione del messaggio di pubblicità politica, oltre agli importi effettivi, una volta noti;

fonte dei finanziamenti utilizzati per la campagna pubblicitaria specifica, comprese la preparazione, collocazione, pubblicazione e diffusione di un messaggio di pubblicità politica;

qualora siano utilizzate tecniche di targeting, informazioni significative sulle tecniche in questione, compresi i punti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].

(2)Informazioni che i partiti politici europei devono rendere disponibili sul loro sito web

informazioni aggregate su base annua in merito all'uso della pubblicità politica mirata;

elenco delle campagne specifiche nelle quali è stata utilizzata la pubblicità politica;

importi spesi annualmente per la pubblicità politica negli ultimi cinque anni;

canali di distribuzione utilizzati;

link alle informazioni che i partiti politici europei hanno reso disponibili nel repertorio delle comunicazioni.]

_____________

🡹

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 114I del 4.5.2018, pag. 1)

Regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 85I del 27.3.2019, pag. 7)

_____________

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti da 1 a 8

Articolo 2, punti da 1 a 8

Articolo 2, punto 8 bis

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 10

[…]

[…]

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

-

Allegato IV

_____________

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulla spesa 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

1.2.Settore/settori interessati

Diritti fondamentali, democrazia, partecipazione politica, mercato interno

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 1  

X la proroga di un'azione esistente

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Negli orientamenti politici della presidente von der Leyen e nel piano d'azione per la democrazia europea sono state annunciate misure volte a garantire una maggiore trasparenza nella pubblicità politica a pagamento e norme più chiare sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Dalla valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è emerso che il regolamento ha creato un quadro giuridico utile per il funzionamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, nel quale tuttavia sono state individuate delle lacune. La revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è finalizzata a colmare tali lacune per consentire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di svolgere il ruolo stabilito all'articolo 10, paragrafo 4, TUE.

Nella relazione della Commissione sulle elezioni europee del 2019 è stata rilevata l'importanza di una maggiore trasparenza della pubblicità politica per garantire la resilienza e l'integrità dei processi elettorali nell'UE. Si è inoltre preso atto dell'attuazione limitata della raccomandazione a tale riguardo contenuta nel pacchetto elettorale del 2018 e della necessità di ulteriori misure.

1.4.2.Obiettivi specifici 

I partiti politici europei, in particolare quelli più piccoli, incontrano difficoltà ad onorare il tasso di cofinanziamento del 10 % attualmente stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Per questo motivo il loro tasso di cofinanziamento sarà ridotto e allineato a quello delle fondazioni politiche europee, fissato al 5 %.

Nell'anno delle elezioni del Parlamento europeo, il tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei sarà dello 0 % per consentire loro di contribuire efficacemente alla creazione di un autentico spazio democratico europeo e all'avvio di un dibattito politico paneuropeo.

Al fine di assicurare che le elezioni del Parlamento europeo si svolgano nell'osservanza di norme democratiche rigorose, la Commissione propone modifiche specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 in grado di garantire standard di trasparenza elevati, targeting e amplificazione. L'obiettivo è consentire l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee che non rispettano elevati standard di trasparenza, targeting e amplificazione.

È opportuno che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'"Autorità") istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 costituisca e gestisca un repertorio delle comunicazioni dei partiti politici europei. I partiti politici europei devono garantire che, per ogni messaggio di pubblicità politica pubblicato, il repertorio renda disponibili informazioni significative e facilmente fruibili dai cittadini, tra cui l'importo speso per la pubblicità e l'origine dei finanziamenti utilizzati.

È necessario provvedere affinché l'Autorità disponga di risorse sufficienti per svolgere pienamente i suoi compiti, sia quelli previsti dal vigente regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sia i nuovi compiti previsti dalla presente proposta di rifusione. Ciò richiede un organico stabile e il rafforzamento delle risorse umane attualmente fornite all'Autorità.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a colmare le lacune esistenti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per aiutare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a svolgere il loro ruolo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, TUE e del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, ossia contribuire a formare una coscienza politica europea.

La proposta è finalizzata ad assicurare una gestione e una divulgazione trasparenti della pubblicità politica dei partiti politici europei, anche mediante l'obbligo di pubblicare informazioni insieme ai messaggi di pubblicità politica e di conservare e divulgare ulteriori informazioni per garantire l'assunzione di responsabilità durante il periodo elettorale.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatore 1

Importo relativo ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee che hanno ricevuto meno fondi dell'UE rispetto a quanto stanziato a causa dell'incapacità di onorare il tasso di cofinanziamento/anno

Indicatore 2

Numero di campagne intra-UE condotte dai partiti politici europei in vista delle elezioni del Parlamento europeo

Indicatore 3

Conformità alle norme dell'UE sulla base dei riscontri forniti all'Autorità per i partiti politici

Indicatore 4

Autodichiarazione della conformità alle norme applicabili da parte dei partiti politici europei

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regime di cui sopra dovrebbe essere istituito con largo anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2024 al fine di i) consentire ai partiti politici europei di condurre campagne efficaci e ii) scoraggiare i comportamenti scorretti descritti. Allo scopo di rendere operativo il regime e affinché l'Autorità sia pienamente in grado di svolgere con efficacia tutti i suoi compiti, dovrebbero essere fornite appena possibile ulteriori risorse umane, in primo luogo attraverso la ridistribuzione delle risorse che svolgevano tali compiti già prima della creazione dell'Autorità stessa.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La presente proposta riguarda il sistema istituito a livello europeo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, tali partiti e fondazioni hanno personalità giuridica europea. Anche l'Autorità è un organismo avente personalità giuridica ai sensi del diritto dell'Unione. Gli obiettivi di cui sopra quindi possono essere perseguiti solo attraverso un'azione a livello dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il tasso di cofinanziamento per i partiti politici europei è stato gradualmente ridotto dal 25 % (obbligo giuridico nel 2003/2004) al 10 % (modifica del 2018 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014). Tuttavia i partiti politici europei incontrano ancora difficoltà a reperire le risorse proprie necessarie per onorare il tasso di cofinanziamento.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dispone obblighi di trasparenza in relazione al finanziamento e alle spese per le campagne elettorali, pubblicati nei bilanci annuali. L'Autorità formula inoltre alcune raccomandazioni non vincolanti, senza tuttavia monitorare la conformità. Inoltre, la raccomandazione che accompagnava il pacchetto elettorale della Commissione del 2018 esortava i partiti politici europei ad adottare misure per fornire una serie di informazioni sulla loro pubblicità, compreso il targeting. Di conseguenza, nelle elezioni del Parlamento europeo del 2019 i partiti politici europei non hanno garantito il livello di trasparenza raccomandato nel pacchetto elettorale del 2018.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La presente proposta non comporterebbe alcuna modifica del massimale della spesa amministrativa per le istituzioni dell'UE previsto dal quadro finanziario pluriennale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il potenziamento dell'organico proposto per l'Autorità sarà realizzato mediante la ridistribuzione delle risorse esistenti.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Proposta/iniziativa di durata limitata

Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

 Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 2  

X Gestione diretta a opera del Parlamento europeo mediante l'Autorità

 a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

L'Autorità è finanziata da uno specifico titolo di bilancio (titolo 5) del Parlamento europeo. Il numero dei dipendenti e la composizione del personale sono indicati nei commenti allo specifico titolo di bilancio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al direttore dell'Autorità sono delegate le funzioni di ordinatore del Parlamento europeo.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

L'Autorità continuerà a pubblicare una relazione di attività annuale a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Il Parlamento europeo riferirà in merito alle operazioni finanziarie necessarie nel quadro del ciclo contabile annuale dell'Unione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Tenuto conto dell'assetto specifico dell'Autorità (organismo indipendente, ma il cui bilancio fa parte del bilancio del Parlamento europeo), le azioni proposte sono le uniche azioni logiche in considerazione dei requisiti sopra esposti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi finanziari sono gli stessi rischi connessi a qualsiasi altra spesa amministrativa delle istituzioni dell'UE e in questo caso sarebbero coperti dal vigente sistema di controllo interno del Parlamento europeo.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non è proposto alcun sistema di controllo interno nuovo e gli oneri aggiuntivi connessi a queste modifiche al sistema di controllo interno del Parlamento europeo non sono significativi.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le disposizioni vigenti del Parlamento europeo per le sue spese amministrative si applicherebbero a quelle qui proposte.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 3

di paesi EFTA 4

di paesi candidati 5

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

7

Sezione I – Parlamento europeo

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulla spesa 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa 



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Pubblica amministrazione europea"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

Anno 
N+6

Anno 
N+7

TOTALE

Parlamento europeo

 Risorse umane

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

 Altre spese amministrative

TOTALE Parlamento europeo

Stanziamenti

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 6

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

Anno 
N+6

Anno 
N+7

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Pagamenti

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo] 

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 7

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 8  

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'Autorità 

Le risorse indicate di seguito sono le stesse risorse di cui alla precedente sezione 3.2.1; sono qui ripetute al fine di chiarire che tutte le risorse interessate sono destinate all'Autorità.

3.2.3.1.Sintesi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

XLa proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 9

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

Anno 
N+6

Anno 
N+7

TOTALE

Funzionari/agenti temporanei (gradi AD)

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Funzionari/agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Gli stanziamenti amministrativi richiesti saranno coperti dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa istituzione, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa all'istituzione responsabile nell'ambito della procedura di bilancio annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno 
N 10

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Anno 
N+4

Anno 
N+5

Anno 
N+6

Anno 
N+7

TOTALE

Funzionari/agenti temporanei (gradi AD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Funzionari/agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle istituzioni già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa istituzione, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa all'istituzione responsabile nell'ambito della procedura di bilancio annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

XLa proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 11 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

XLa proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 12

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

_____________

(1)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(2)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono disponibili sul sito BudgWeb:      https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(3)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(4)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(5)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(6)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(7)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite ecc.).
(8)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(9)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(10)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(11)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(12)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.