Bruxelles, 3.11.2021

COM(2021) 671 final

2021/0352(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 32ª assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale in merito all'adozione di modifiche degli orientamenti nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 32ª assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che si svolgerà a distanza dal 6 al 15 dicembre 2021.

Nel corso della 32a assemblea (A 32) si prevede di adottare un progetto di orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) del 2021 e di revocare la risoluzione dell'assemblea A.1140(31) con la quale l'assemblea dell'IMO, nella sua 31a sessione, ha adottato gli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni del 2019.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale

La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) istituisce tale organizzazione, il cui obiettivo è quello di offrire un forum per la cooperazione nel settore della regolamentazione e delle pratiche relative ad aspetti tecnici di ogni tipo riguardanti la navigazione commerciale internazionale. L'IMO mira inoltre a incoraggiare l'adozione generalizzata di norme il più possibile rigorose su temi quali la sicurezza marittima, l'efficienza della navigazione e la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino causato dalle navi, promuovendo nel contempo la parità di condizioni nel settore. Inoltre gestisce tutte le relative questioni amministrative e legali.

La convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1958.

Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione IMO.

2.2.L'Organizzazione marittima internazionale

L'Organizzazione marittima internazionale ("IMO") è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi. È l'autorità internazionale di normazione in materia di sicurezza e prestazioni ambientali nell'ambito della navigazione internazionale. La sua funzione principale è quella di istituire un contesto normativo per il settore della navigazione che sia equo ed efficace, adottato e attuato a livello universale.

Dell'IMO, cui possono aderire tutti gli Stati, fanno parte tutti gli Stati membri dell'UE. Nella fattispecie, le relazioni tra l'UE e l'IMO si basano su un accordo di cooperazione e collaborazione concluso nel 1974 tra l'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima (IMCO) e la Commissione delle Comunità europee.

L'assemblea dell'IMO è l'organo direttivo dell'organizzazione. Composta da tutti gli Stati membri dell'IMO, si riunisce ogni due anni e può adottare misure concordate in tutti i cinque comitati principali dell'IMO. Tra tali cinque comitati figurano il comitato per la sicurezza marittima (MSC) e il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC).

2.3.Atto previsto dell'assemblea dell'IMO

Dal 6 al 15 dicembre 2021, nel corso della 32a sessione, l'assemblea adotterà modifiche degli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni.

Lo scopo delle modifiche previste è aggiornare gli orientamenti al fine di rispecchiare le prescrizioni derivanti dalle modifiche dei pertinenti strumenti obbligatori che entreranno in vigore entro il 31 dicembre 2021.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1.Adozione degli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni del 2021 e revoca della versione approvata con risoluzione A.1140(31)

Il sottocomitato per l'attuazione dello Stato di bandiera, predecessore del sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO (III), ha deciso di rivedere su base continuativa gli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC. Gli orientamenti per le visite sono pertanto aggiornati in ogni sessione dell'assemblea dell'IMO. L'ultima versione degli orientamenti per le visite, contenuta nella risoluzione A.1140(31), è stata adottata nel 2019 nel corso della 31a sessione dell'assemblea.

Nel corso della sua 6a sessione, l'III ha istituito il gruppo di corrispondenza sulla revisione degli orientamenti per le visite nell'ambito della HSSC e l'elenco non esaustivo degli obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l'applicazione degli strumenti IMO (codice III), sotto il coordinamento della Cina. Si era proceduto analogamente in precedenti sessioni dell'III.

Il gruppo di corrispondenza è stato invitato a continuare a elaborare progetti di modifica degli orientamenti per le visite. Tali progetti derivano dalle modifiche ai pertinenti strumenti obbligatori che dovrebbero entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021, tenendo conto dei risultati delle sessioni del MEPC e dell'MSC. L'adozione degli orientamenti aggiornati per le visite HSSC e la revoca della risoluzione A.1140(31), che contiene gli orientamenti attuali, saranno approvate nel corso della 104a sessione dell'MSC e della 77a sessione del MEPC. Dopo l'approvazione di entrambi i comitati, il progetto di risoluzione sarà sottoposto alla 32a sessione dell'assemblea per l'adozione.

Il riesame periodico garantisce che gli orientamenti per le visite dell'HSSC restino aggiornati. L'aggiornamento da adottare chiarisce, tra l'altro, che le pile elettriche scadute, conformi ai requisiti di cui al punto 12.6 dell'allegato della risoluzione MSC.149(77), possono essere utilizzate esclusivamente per esaminare e controllare il funzionamento degli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare tali modifiche, in quanto garantiranno che gli orientamenti per le visite tengano conto dei nuovi sviluppi.

3.2.Legislazione pertinente e competenza dell'UE

Il regolamento (CE) n. 391/2009 1 stabilisce disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. Il criterio di cui all'allegato I, parte B, punto 7, lettera k), del regolamento dispone che un organismo riconosciuto garantisca che le ispezioni e le visite statutarie siano effettuate conformemente agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione adottato dall'IMO.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo 2 .

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'assemblea dell'IMO è un organo istituito da un accordo, la convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale.

L'atto che l'assemblea è chiamata ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. Ciò in quanto il regolamento prescrive che un organismo riconosciuto deve garantire che le ispezioni e le visite statutarie siano effettuate conformemente agli orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione adottato dall'IMO.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il trasporto marittimo. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0352 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 32ª assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale in merito all'adozione di modifiche degli orientamenti nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è entrata in vigore il 17 marzo 1958.

(2)L'IMO è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite incaricata della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino e atmosferico causato dalle navi. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri dell'IMO. L'Unione non è membro dell'IMO.

(3)A norma dell'articolo 15, lettera j), dell'accordo, l'assemblea può adottare regolamenti e orientamenti rivolti ai membri in materia di sicurezza marittima, prevenzione e controllo dell'inquinamento marino causato dalle navi e altre questioni concernenti l'impatto della navigazione sull'ambiente marino, materie attribuite all'organizzazione da strumenti internazionali o in forza degli stessi, o modifiche di tali regolamenti e orientamenti sottoposte alla stessa.

(4)Nella sua 32a sessione, che si svolgerà dal 6 al 15 dicembre 2021, l'assemblea dell'IMO adotterà gli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni (HSSC) del 2021 e abrogherà la risoluzione A.1140(31) dell'assemblea IMO che contiene gli orientamenti per le visite HSSC del 2019.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 32a sessione dell'assemblea dell'IMO, poiché le modifiche degli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

(6)L'adozione degli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni del 2021 e la revoca degli orientamenti del 2019 fanno parte di un riesame periodico. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare tali modifiche, in quanto esse garantiranno che gli orientamenti per le visite del sistema HSSC restino aggiornati.

(7)La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'assemblea dell'IMO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 32ªsessione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è di acconsentire all'adozione degli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni del 2021, come stabilito nel documento III 7/17/Add.1, sezione 8 e allegato 6, e alla conseguente revoca della risoluzione A.1140(31) dell'assemblea dell'IMO.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'assemblea dell'IMO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.