Bruxelles, 26.10.2021

COM(2021) 666 final

2021/0346(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare l'allegato del protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare ("protocollo Scarichi")


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta mira a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifica l'allegato del protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare ("protocollo Scarichi").

2.Contesto della proposta

2.1.Protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del Piano d'azione del Mediterraneo costituiscono il principale accordo regionale multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo.

Il protocollo "Scarichi" è uno dei sette protocolli della convenzione di Barcellona. Esso mira ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire, ridurre ed eliminare il più possibile l'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti o di altre sostanze nel Mar Mediterraneo.

L'Unione europea è parte del protocollo "Scarichi" 1 .

2.2.La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli riunisce ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

A norma dell'articolo 15 del protocollo "Scarichi", le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione Europea ("l'Unione") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della presente convenzione e di uno o più protocolli. L'Unione non esercita il diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

2.3.L'atto previsto della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Nel corso della 22a riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione che modifica l'allegato del protocollo "Scarichi" relativo alla massima protezione possibile dall'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti o di altre sostanze nel Mar Mediterraneo ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è modificare l'allegato del protocollo "Scarichi" riguardo ai fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di sostanze in mare, tenendo conto dell'articolo 6 del protocollo. Tali modifiche tengono conto delle disposizioni della convenzione di Londra del 1972 e del relativo protocollo del 1996, che prendevano in considerazione sia gli strumenti globali che disciplinano lo scarico di rifiuti e di altre sostanze in mare, sia la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, se del caso, e l'approccio basato sugli ecosistemi.

A norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona, le modifiche dell'allegato del protocollo "Scarichi" saranno vincolanti per l'Unione.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mar Mediterraneo è stata ripetutamente riconosciuta.

L'obiettivo dell'atto previsto è modificare l'allegato del protocollo "Scarichi" relativo ai fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di sostanze in mare, tenendo conto dell'articolo 6 del protocollo. Tali modifiche tengono conto da una parte della convenzione di Londra del 1972 e del relativo protocollo del 1996, considerati gli strumenti globali che disciplinano lo scarico di rifiuti e di altre sostanze in mare, e dall'altra, se del caso, della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e dell'approccio basato sugli ecosistemi.

In vista della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, è necessario definire la posizione dell'Unione riguardo all'atto previsto, in quanto modificherà l'allegato del protocollo "Scarichi", vincolante per l'Unione a norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona. Dal momento che gli emendamenti dell'allegato aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, modificheranno gli impegni e le ambizioni internazionali dell'Unione e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

L'atto previsto modificherà l'allegato di uno dei protocolli della convenzione di Barcellona, ovvero il protocollo "Scarichi". La sua adozione costituisce pertanto un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione di Barcellona e dei suoi protocolli.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0346 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") in merito all'adozione di una decisione volta a modificare l'allegato del protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare ("protocollo Scarichi")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo della convenzione sulla protezione dall'inquinamento del Mar Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare ("protocollo Scarichi") è stato concluso dall'Unione con decisione n. 77/585/CEE del Consiglio 2 ed è entrato in vigore il 15 aprile 1978.

(2)A norma dell'articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare emendamenti ai protocolli della convenzione.

(3)Nel corso della 22a riunione che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli dovranno adottare una decisione che modifica l'allegato del protocollo "Scarichi" per quanto riguarda i fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri per il rilascio di autorizzazioni per lo scarico di sostanze in mare, tenendo conto dell'articolo 6 del protocollo.

(4)È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione apporterà modifiche all'allegato del protocollo "Scarichi" che saranno vincolanti per l'Unione.

(5)Dal momento che gli emendamenti previsti all'allegato aggiorneranno le prescrizioni riguardanti la protezione del Mar Mediterraneo, influiranno sugli impegni e sulle ambizioni internazionali dell'UE e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l'adozione della decisione che modifica l'allegato del protocollo relativo alla prevenzione e all'eliminazione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili o all'incenerimento in mare ("protocollo Scarichi").

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.
(2)    GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.