COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.10.2021
COM(2021) 663 final
2021/0341(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2021) 380 final} - {SWD(2021) 320 final} - {SWD(2021) 321 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta di modifica della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali - CRD) rientra in un pacchetto legislativo che comprende anche la modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali - CRR).
In risposta alla grande crisi finanziaria del 2008-2009, l'Unione ha attuato importanti riforme del quadro prudenziale applicabile alle banche allo scopo di aumentarne la resilienza e contribuire dunque ad evitare il ripetersi di una simile crisi. Tali riforme erano basate in larga misura sui principi internazionali adottati a partire dal 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), noti collettivamente con i nomi "principi di Basilea III", "riforme di Basilea III" o "quadro di Basilea III".
Le norme di portata mondiale stabilite dal CBVB hanno assunto un'importanza crescente data la natura sempre più globale e interconnessa del settore bancario. Se da un lato la globalizzazione di tale settore facilita gli scambi commerciali e gli investimenti internazionali, dall'altro essa genera rischi finanziari più complessi. In assenza di norme uniformi di portata mondiale, le banche potrebbero scegliere di stabilire le proprie attività in paesi o territori con regimi normativi e di vigilanza più accondiscendenti. Questo potrebbe innescare una corsa al ribasso in termini di regolamentazione per attirare le attività bancarie, aumentando al contempo il rischio di instabilità finanziaria a livello mondiale. Il coordinamento internazionale per quanto riguarda le norme di portata mondiale limita in larga misura questo tipo di concorrenza rischiosa ed è essenziale per mantenere la stabilità finanziaria in un mondo globalizzato. Le norme di portata mondiale inoltre semplificano le attività delle banche che operano a livello internazionale (e tra queste un buon numero di banche dell'UE) perché garantiscono l'applicazione di norme sostanzialmente simili nei più importanti poli finanziari del mondo.
L'UE è stata un'alacre sostenitrice della cooperazione internazionale nel settore della regolamentazione bancaria. La prima serie di riforme post crisi che fanno parte del quadro di Basilea III è stata attuata in due fasi:
·nel giugno 2013 con l'adozione del CRR e della CRD IV;
·nel maggio 2019 con l'adozione del regolamento (UE) 2019/876, noto anche come CRR II, e della direttiva (UE) 2019/878, nota anche come CRD V.
Le riforme attuate finora sono state tese da un lato ad aumentare la qualità e la quantità del capitale regolamentare che deve essere detenuto dalle banche a copertura di eventuali perdite, dall'altro a ridurre un'eccessiva leva finanziaria delle banche, aumentare la loro resilienza agli shock di liquidità a breve termine, ridurre la loro dipendenza da finanziamenti a breve termine e il rischio di concentrazione, nonché risolvere il problema delle banche "troppo grandi per fallire".
In esito a tali riforme, le nuove norme hanno rafforzato i criteri di ammissibilità del capitale regolamentare, hanno aumentato i requisiti patrimoniali minimi e hanno introdotto nuovi requisiti per il rischio derivante dall'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) e per le esposizioni verso controparti centrali. Inoltre sono state introdotte varie misure prudenziali nuove: un coefficiente di leva finanziaria minimo, un coefficiente di liquidità a breve termine (noto come coefficiente di copertura della liquidità), un coefficiente di finanziamento stabile a più lungo termine (noto come coefficiente di finanziamento stabile netto), limiti per le grandi esposizioni e riserve di capitale macroprudenziali.
Grazie a questa prima serie di riforme attuate nell'Unione, il settore bancario dell'UE è diventato molto più resiliente agli shock economici e ha affrontato la crisi COVID-19 in condizioni di stabilità sensibilmente migliori di quelle che lo caratterizzavano all'inizio della grande crisi finanziaria.
All'insorgere della crisi COVID-19 le autorità di vigilanza e i legislatori hanno inoltre adottato misure temporanee di sostegno. Nella sua comunicazione interpretativa sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i prestiti bancari nell'UE "Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di COVID-19", del 28 aprile 2020, la Commissione ha confermato la flessibilità insita nelle norme contabili e prudenziali messa in evidenza dalle autorità europee di vigilanza e da altri organismi internazionali. Su tale base, nel giugno 2020, i colegislatori hanno adottato specifiche modifiche temporanee di alcuni aspetti del quadro prudenziale, le cosiddette "soluzioni rapide" del CRR. Insieme a provvedimenti decisi in materia di politica monetaria e fiscale, queste misure hanno aiutato le banche a continuare a erogare prestiti alle famiglie e alle imprese durante la pandemia, il che ha contribuito a sua volta a mitigare lo shock economico causato dalla pandemia stessa.
Se da un lato la media del livello patrimoniale complessivo del sistema bancario è ora considerata soddisfacente, dall'altro alcuni problemi rilevati a seguito della grande crisi finanziaria non sono ancora stati risolti. Le analisi svolte dall'ABE e dalla BCE hanno dimostrato che i requisiti patrimoniali calcolati dalle banche dell'UE utilizzando modelli interni presentano un notevole livello di variabilità, che non è giustificato dalle differenze tra i rischi sottostanti e che, in ultima analisi, compromette l'affidabilità e la comparabilità dei coefficienti patrimoniali delle anzidette banche. Inoltre per alcuni prodotti finanziari o alcune attività (e quindi per specifici modelli imprenditoriali basati essenzialmente su di essi) la mancanza di sensibilità al rischio nei requisiti patrimoniali calcolati utilizzando metodi standardizzati comporta livelli insufficienti o indebitamente elevati di tali requisiti. Nel dicembre 2017 il CBVB ha concordato un'ultima serie di riforme delle norme internazionali allo scopo di risolvere tali problemi. Nel marzo 2018 i ministri delle Finanze del G20 e i governatori delle banche centrali hanno accolto con favore tali riforme e hanno più volte confermato il loro impegno ad attuarle pienamente, tempestivamente e coerentemente. Nel 2019 la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare una proposta legislativa volta a recepire tali riforme nel quadro prudenziale dell'UE.
La pandemia di COVID-19 ha imposto il differimento dei lavori preparatori della proposta, che ha trovato riscontro nella decisione del CBVB, del 26 marzo 2020, di rinviare di un anno il termine precedentemente convenuto per il recepimento degli ultimi elementi della riforma di Basilea III.
In considerazione di quanto precede, la presente iniziativa legislativa si prefigge due obiettivi generali: contribuire alla stabilità finanziaria e contribuire al finanziamento regolare dell'economia nel contesto della ripresa dalla crisi COVID-19. Questi obiettivi generali possono essere suddivisi in quattro obiettivi più specifici:
(1)rafforzare il quadro patrimoniale basato sul rischio, senza aumenti significativi dei requisiti patrimoniali in senso generale;
(2)dare maggiore rilevanza ai rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale;
(3)armonizzare ulteriormente i poteri e gli strumenti di vigilanza; e
(4)ridurre i costi amministrativi delle banche legati alla pubblicazione di informazioni e migliorare l'accesso ai dati prudenziali delle banche.
(1)Rafforzare il quadro patrimoniale basato sul rischio
La criticità temporanea delle condizioni economiche non ha modificato la necessità di realizzare questa riforma strutturale, il cui completamento è necessario per affrontare i problemi irrisolti, per rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria delle banche dell'UE, mettendole in condizioni di sostenere meglio la crescita economica e resistere a potenziali crisi future, e per facilitare la comparabilità dei livelli patrimoniali tra banche. L'attuazione degli ultimi elementi di Basilea III, che perfezionano una riforma decennale del quadro prudenziale, è inoltre necessaria affinché gli enti creditizi dispongano dell'indispensabile certezza normativa.
Infine, il completamento della riforma è in linea con l'impegno dell'UE a favore della cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e con le azioni concrete che alcuni dei suoi partner hanno annunciato o hanno già intrapreso per attuare la riforma in modo tempestivo e fedele.
(2)Dare maggiore rilevanza ai rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale
Un'altra necessità di riforma altrettanto importante deriva dai lavori in corso in seno alla Commissione sulla transizione verso un'economia sostenibile. Le comunicazioni della Commissione sul Green Deal europeo e sulla realizzazione dell'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 ("Pronti per il 55 %") enunciano chiaramente l'impegno della Commissione a favore della trasformazione dell'economia dell'UE in un'economia sostenibile, affrontando nel contempo le inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici. La Commissione ha inoltre annunciato una strategia per la finanza sostenibile che, pur basandosi su iniziative e relazioni precedenti, quali il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile e le relazioni del gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile, rafforza il suo impegno in questo settore per adeguarle agli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo.
La transizione verso gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla Commissione richiede un livello di finanziamento senza precedenti volto a mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi a essi, ricostruire il capitale naturale, rafforzare la resilienza e ampliare il capitale sociale. Le finanze pubbliche da sole non sono sufficienti. Sono necessari maggiori investimenti privati nella transizione verso un'economia sostenibile, neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio, circolare ed equa affinché si possa raggiungere l'importo stimato di risorse che devono essere impiegate per conseguire tali obiettivi. La strategia della Commissione per il finanziamento verde mira a porre al centro del sistema finanziario i finanziamenti verdi e sostenibili. L'intermediazione bancaria svolgerà pertanto un ruolo cruciale nel finanziare la transizione verso un'economia più sostenibile. D'altra parte tuttavia è probabile che questa transizione esponga le banche a rischi che dovranno essere gestiti in modo adeguato per garantire che i pericoli per la stabilità finanziaria siano ridotti al minimo. Ed è qui che sorge la necessità di una regolamentazione prudenziale, che può svolgere un ruolo cruciale. La strategia dell'UE, in cui si sottolinea la necessità di una maggiore integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro prudenziale dell'UE, riconosce tale potenziale. I requisiti giuridici attuali non offrono alle banche sufficienti incentivi affinché i rischi ambientali, sociali e di governance siano gestiti in modo sistematico e coerente.
(3)Armonizzare ulteriormente i poteri e gli strumenti di vigilanza
Un altro aspetto centrale è la corretta applicazione delle norme prudenziali. Le autorità di vigilanza devono disporre degli strumenti e dei poteri necessari a tal fine (ad esempio, il potere di autorizzare le banche e le loro attività, di valutare l'adeguatezza della loro gestione o di sanzionarle in caso di violazione delle norme). Sebbene la legislazione dell'UE garantisca un livello minimo di armonizzazione, gli strumenti e le procedure di vigilanza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Questo panorama normativo frammentato per quanto concerne la definizione di determinati poteri e strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza e la loro applicazione in tutti gli Stati membri pregiudica la parità di condizioni nel mercato interno e solleva dubbi sulla gestione sana e prudente delle banche dell'UE, come pure sulla loro vigilanza. Questo problema è particolarmente grave nel contesto dell'Unione bancaria. Le differenze tra 21 sistemi giuridici diversi impediscono l'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni pertinenti del meccanismo di vigilanza unico. Inoltre i gruppi bancari transfrontalieri devono seguire una serie di procedure diverse per la stessa questione prudenziale, il che aumenta indebitamente i costi amministrativi.
(4)Ridurre i costi amministrativi delle banche legati alla pubblicazione di informazioni e migliorare l'accesso ai dati prudenziali delle banche
La presente proposta è necessaria anche per rafforzare ulteriormente la disciplina di mercato, un altro strumento importante che consente agli investitori di esercitare il loro ruolo di monitoraggio del comportamento delle banche. Per adempiere a tale ruolo, gli investitori devono avere accesso alle informazioni necessarie. Le attuali difficoltà di accesso alle informazioni prudenziali privano i partecipanti al mercato delle informazioni di cui hanno bisogno in merito alle situazioni prudenziali delle banche, il che, in ultima analisi, riduce l'efficacia del quadro prudenziale per le banche e può sollevare dubbi sulla resilienza del settore bancario, soprattutto nei periodi di pressione. Per questo motivo, la proposta mira a centralizzare le pubblicazioni di informazioni prudenziali nell'intento di migliorare l'accesso ai dati prudenziali e la comparabilità in tutto il settore. La centralizzazione delle pubblicazioni in un unico punto di accesso istituito dall'ABE mira anche a ridurre gli oneri amministrativi in capo agli enti, in particolare quelli piccoli e non complessi.
Un altro obiettivo intersettoriale, ossia garantire un quadro dell'UE solido per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell'UE, ha assunto una nuova dimensione dopo la Brexit. Lo stabilimento di succursali di paesi terzi è soggetto fondamentalmente solo alla legislazione nazionale e l'armonizzazione prevista dalla direttiva sui requisiti patrimoniali è molto limitata. La recente relazione dell'ABE rivolta agli enti illustra come l'attuale panorama normativo lacunoso, da un lato, dia alle succursali di paesi terzi notevoli occasioni di arbitraggio normativo e di vigilanza per consentire loro di svolgere le proprie attività bancarie, mentre dall'altro riduce la vigilanza e quindi comporta maggiori rischi per la stabilità finanziaria dell'UE.
Le autorità di vigilanza spesso non dispongono delle informazioni e dei poteri necessari per affrontare adeguatamente i rischi summenzionati. L'assenza di requisiti comuni a livello prudenziale, di governance e di informativa di vigilanza dettagliata, come pure l'insufficiente scambio di informazioni tra le autorità incaricate della vigilanza di diverse entità/attività di un gruppo di paese terzo, lascia zone d'ombra. L'UE è l'unica organizzazione di grandi dimensioni il cui ordinamento non prevede che l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia un quadro completo delle attività dei gruppi di paesi terzi che operano mediante filiazioni o succursali. Tali carenze non solo producono rischi per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'UE, ma incidono anche sulla parità di condizioni tra i gruppi di paesi terzi che operano in diversi Stati membri e rispetto alle banche con sede nell'UE.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
Diversi elementi delle proposte CRD e CRR fanno seguito ai lavori intrapresi dall'ABE o a livello internazionale, mentre altri adeguamenti del quadro prudenziale si sono resi necessari a seguito dell'esperienza pratica acquisita dopo il recepimento e l'applicazione a livello nazionale della CRD, anche nel contesto del meccanismo di vigilanza unico.
La proposta modifica la legislazione attuale rendendola pienamente coerente con le disposizioni vigenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza delle banche. La revisione del CRR e della CRD mira a completare l'attuazione della riforma di Basilea III nell'UE introducendo le misure necessarie per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Sono trascorsi quasi 10 anni da quando i capi di Stato o di governo europei hanno deciso di creare un'Unione bancaria, fondata su due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche) sostenuti da un solido codice unico per tutti gli enti creditizi dell'UE.
La presente proposta intende assicurare la continuità del codice unico per tutti gli enti dell'UE, sia all'interno che all'esterno dell'Unione bancaria. Gli obiettivi generali dell'iniziativa, sopra descritti, sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell'attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.
Infine, con il riconoscimento dei rischi ambientali, sociali e di governance e l'introduzione nel quadro prudenziale di elementi ambientali, sociali e di governance, la presente iniziativa integra la più ampia strategia dell'UE per un sistema finanziario più sostenibile e resiliente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta prende in esame azioni volte a inquadrare l'avvio, l'esercizio e la vigilanza dell'attività delle banche all'interno dell'Unione, con l'obiettivo di garantire la stabilità del mercato interno. Attualmente il settore bancario, che è una delle componenti fondamentali del sistema finanziario dell'Unione, fornisce la maggior parte dei finanziamenti nel mercato interno. L'Unione ha un chiaro mandato per agire nel settore del mercato interno e la base giuridica appropriata è costituita dagli articoli pertinenti del trattato che sottendono le competenze dell'Unione in tale settore.
Le modifiche proposte hanno la stessa base giuridica degli atti legislativi che vengono modificati (articolo 114 TFUE per la proposta di regolamento che modifica il CRR e articolo 53, paragrafo 1, TFUE per la proposta di direttiva che modifica la CRD).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La base giuridica ricade nel settore del mercato interno in cui l'Unione, a norma dell'articolo 4 TFUE, ha una competenza concorrente. La maggior parte delle azioni in esame rappresentano aggiornamenti e modifiche del diritto dell'Unione vigente e, in quanto tali, riguardano settori in cui l'Unione ha già esercitato la sua competenza e non intende cessare di esercitarla. Alcuni interventi (in particolare quelli che modificano la CRD) mirano a introdurre un ulteriore grado di armonizzazione e quindi a conseguire in modo coerente gli obiettivi definiti dalla direttiva medesima.
Poiché mirano a integrare la legislazione vigente dell'UE, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali. I provvedimenti nazionali volti, ad esempio, a recepire nel diritto norme con un'intrinseca portata internazionale (ad esempio una norma di portata mondiale come Basilea III o una che affronti meglio i rischi ambientali, sociali e di governance) non sarebbero altrettanto efficaci nel garantire la stabilità finanziaria quanto le norme dell'UE. Per quanto riguarda le misure di vigilanza, l'informativa e le succursali di paesi terzi, se l'iniziativa fosse lasciata soltanto al livello nazionale si potrebbero determinare una diminuzione della trasparenza e un aumento dei costi di arbitraggio. Ciò potrebbe comportare distorsioni della concorrenza e influire sui flussi di capitale. Inoltre l'adozione di provvedimenti nazionali sarebbe giuridicamente complessa, dato che il CRR disciplina già il settore bancario, ivi compresi la ponderazione del rischio, la segnalazione, l'informativa e altri obblighi pertinenti.
Si ritiene pertanto che modificare il CRR e la CRD sia l'opzione migliore, in quanto permette di armonizzare le norme mantenendo, al tempo stesso, la flessibilità nazionale, ove ciò sia fondamentale, senza compromettere l'applicazione del codice unico. Le modifiche promuovono inoltre l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali e la convergenza delle prassi in materia di vigilanza, garantendo nel contempo condizioni di parità per i servizi bancari in tutto il mercato interno. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti creditizi operano in tutto il mercato unico dell'UE. La piena collaborazione e fiducia nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico e in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e delle autorità competenti al di fuori di tale meccanismo è essenziale affinché gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza efficace su base consolidata. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.
•Proporzionalità
La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le modifiche proposte in diversi settori normativi sono state valutate singolarmente rispetto all'obiettivo di proporzionalità. È stata inoltre valutata la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti in diversi settori e sono state esaminate opzioni specifiche per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità a carico degli enti creditizi più piccoli.
Ad esempio, le modifiche che introducono l'obbligo per le banche di notificare ex ante eventi di rilevanza prudenziale sono soggette a soglie di rilevanza, al di sotto delle quali non è necessario notificare tali eventi. Per quanto riguarda le succursali di paesi terzi, nell'ambito del nuovo quadro quelle definite piccole e meno rischiose (succursali di paesi terzi di classe 2) sono soggette a requisiti prudenziali e di segnalazione relativamente meno rigorosi. Infine, i nuovi requisiti per la verifica ex ante dei requisiti di professionalità e onorabilità sono stati calibrati in modo da interessare solo i grandi enti finanziari.
•Scelta dell'atto giuridico
Si propone di attuare le misure modificando il CRR e la CRD, rispettivamente attraverso un regolamento e una direttiva. Le misure proposte si riferiscono a disposizioni già esistenti contenute in tali strumenti giuridici (ossia il quadro per il calcolo dei requisiti patrimoniali basati sul rischio, i poteri e gli strumenti messi a disposizione delle autorità di vigilanza in tutta l'Unione) o le approfondiscono.
Alcune delle proposte di modifica della CRD inerenti ai poteri sanzionatori lascerebbero agli Stati membri un certo grado di flessibilità che consentirebbe loro di conservare norme diverse in fase di recepimento nel diritto nazionale.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La Commissione ha adottato varie misure e ha intrapreso diverse iniziative per valutare se l'attuale quadro prudenziale per il settore bancario nell'UE e l'attuazione delle norme internazionali non ancora recepite siano adatti per contribuire a garantire che il sistema bancario dell'UE sia stabile e resiliente agli shock economici e rimanga una fonte sostenibile e costante di finanziamenti per l'economia dell'UE.
La Commissione ha raccolto i pareri dei portatori di interessi in merito a temi specifici nei settori del rischio di credito, rischio operativo, rischio di mercato, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in relazione all'output floor. Oltre a questi elementi relativi all'attuazione di Basilea III, la Commissione si è consultata anche su alcuni altri temi allo scopo di garantire prassi di vigilanza convergenti e coerenti in tutta l'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli enti creditizi.
Tra l'ottobre 2019 e l'inizio del gennaio 2020 è stata condotta una consultazione pubblica, preceduta nella primavera del 2018 da una prima consultazione esplorativa, nell'intento di raccogliere i primi pareri sull'accordo internazionale di un gruppo mirato di portatori di interessi. I risultati delle due consultazioni sono confluiti nella preparazione dell'iniziativa legislativa che accompagna la valutazione d'impatto.
Tutte le iniziative summenzionate hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti al fine di i) ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e ii) migliorare la capacità degli enti di convogliare finanziamenti adeguati verso l'economia.
L'allegato 2 della valutazione d'impatto contiene una sintesi della consultazione.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione si è avvalsa delle competenze dell'ABE, che ha preparato un'analisi d'impatto sul completamento dell'attuazione della riforma di Basilea III. I servizi della Commissione hanno inoltre preso in considerazione l'analisi macroeconomica della BCE, che è presentata nella valutazione d'impatto e aggiorna la precedente analisi macroeconomica pubblicata nel dicembre 2019.
•Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di opzioni strategiche in quattro dimensioni politiche fondamentali, oltre alla situazione di base nella quale non viene intrapresa alcuna azione dell'Unione. Come dimostrato dall'analisi di simulazione e dalla modellizzazione macroeconomica formulate nella valutazione d'impatto, l'attuazione delle opzioni prescelte e la considerazione di tutte le misure contenute nella proposta dovrebbero portare a un aumento della media ponderata dei requisiti patrimoniali minimi delle banche dell'UE compreso tra +6,4 % e +8,4 % a lungo termine (entro il 2030), dopo il periodo transitorio previsto. A medio termine (nel 2025), l'aumento dovrebbe oscillare tra +0,7 % e +2,7 %.
Secondo le stime fornite dall'ABE, questo impatto potrebbe costringere alcune grandi banche dell'UE (10 sulle 99 incluse nel campione) a raccogliere collettivamente capitale aggiuntivo (per un importo inferiore a 27 miliardi di EUR per le 10 banche) al fine di soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali minimi previsti dall'opzione prescelta. Per mettere in prospettiva tale importo si consideri che alla fine del 2019 il capitale regolamentare totale detenuto dalle 99 banche incluse nel campione (che rappresentano il 75 % delle attività bancarie dell'UE) era pari a 1 414 miliardi di EUR e che tali banche, in quello stesso anno, avevano realizzato utili complessivi pari a 99,8 miliardi di EUR.
Se da un lato le banche dovrebbero sostenere costi amministrativi e operativi una tantum per attuare le modifiche delle norme, dall'altro molte delle opzioni prescelte comportano semplificazioni (ad esempio l'eliminazione degli approcci basati su modelli interni) che dovrebbero ridurre i costi ricorrenti attualmente sostenuti.
•Adeguatezza normativa e semplificazione
L'iniziativa ha lo scopo di completare l'attuazione nell'UE delle norme prudenziali internazionali per le banche convenute dal CBVB tra il 2017 e il 2020. Essa completerebbe l'attuazione della riforma di Basilea III nell'UE, avviata dal Comitato di Basilea a seguito della grande crisi finanziaria, che di per sé era una revisione approfondita del quadro prudenziale in vigore prima e durante la grande crisi finanziaria, più precisamente il quadro Basilea II (attuato nell'UE con la direttiva 2006/48/CE (CRD originaria)). La Commissione, per orientare i lavori di attuazione, ha utilizzato i risultati di detta revisione effettuata dal CBVB unitamente ai contributi dell'ABE, della BCE e di altri portatori di interessi. In attesa dell'attuazione nell'UE delle ultime riforme di Basilea III, per il momento non è stato effettuato alcun controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.
•Diritti fondamentali
L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, è improbabile che la proposta abbia un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione
Si prevede che le modifiche proposte inizino a entrare in vigore non prima del 2023. Le modifiche sono strettamente legate ad altre disposizioni del CRR e della CRD che sono già in vigore e che sono monitorate dal 2014 e, per quanto riguarda le misure introdotte dal pacchetto di misure per la riduzione del rischio, dal 2019.
Il CBVB e l'ABE continueranno a raccogliere i dati necessari per il monitoraggio dei principali parametri (coefficienti di capitale, coefficiente di leva finanziaria, misure di liquidità). Ciò consentirà la futura valutazione dell'impatto dei nuovi strumenti politici. Anche l'esecuzione periodica del processo di revisione e valutazione prudenziale e delle prove di stress contribuirà a monitorare l'impatto delle nuove misure proposte sugli enti interessati e a valutare l'adeguatezza della flessibilità e della proporzionalità previste per tener conto delle peculiarità degli enti più piccoli. Inoltre l'ABE, unitamente al meccanismo di vigilanza unico e alle autorità nazionali competenti, sta elaborando uno strumento integrato di segnalazione (EUCLID) che, secondo le previsioni, dovrebbe essere uno strumento utile per monitorare e valutare l'impatto delle riforme. Infine la Commissione continuerà a partecipare ai gruppi di lavoro del CBVB e alla task force congiunta istituita dalla BCE e dall'ABE, che monitorano le dinamiche dei fondi propri e le posizioni di liquidità degli enti, rispettivamente a livello mondiale e nell'ambito dell'UE.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Indipendenza delle autorità competenti
Fatti recenti hanno evidenziato la necessità che le disposizioni relative al principio dell'indipendenza delle autorità competenti siano più chiare e operative. L'articolo 4 è pertanto modificato per chiarire in che modo gli Stati membri debbano garantire di preservare l'indipendenza delle autorità competenti, compresi il loro personale e i loro organi di governance. Sono introdotti requisiti minimi per prevenire che le autorità competenti, il loro personale e i loro organi di governance si trovino in situazioni di conflitti di interessi nello svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e l'ABE è incaricata di elaborare orientamenti al riguardo, tenendo conto delle migliori prassi internazionali.
Poteri di vigilanza
L'efficienza dell'Unione bancaria dipende dalla convergenza delle prassi di vigilanza e, in ultima analisi, da un livello sufficiente di armonizzazione delle varie norme nazionali che definiscono l'azione di vigilanza. In questo senso la presenza di talune discrepanze tra gli Stati membri è considerata molto dannosa per il corretto funzionamento dell'Unione bancaria. Ciò vale in particolare per i poteri di vigilanza. La CRD elenca una serie minima di poteri di vigilanza che devono essere conferiti alle autorità competenti in tutta l'Unione. Alcuni di tali poteri sono già in vigore in molti Stati membri, ma non in tutti. Questa situazione determina condizioni di disparità e può condurre all'arbitraggio normativo. Impedisce inoltre ad alcune autorità competenti di intervenire in determinate operazioni, effettuate da un'entità sottoposta a vigilanza, che possono sollevare forti preoccupazioni in termini prudenziali e/o di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Per porre rimedio a tale situazione, la proposta della Commissione amplia l'elenco dei poteri di vigilanza conferiti alle autorità competenti a norma della CRD per includere operazioni quali le acquisizioni, da parte di un ente creditizio, di una partecipazione rilevante in un'entità finanziaria o non finanziaria (attuale titolo III, nuovo capo 3), il trasferimento rilevante di attività o passività (nuovo capo 4) e le fusioni o le scissioni (nuovo capo 5). Tali poteri di vigilanza garantiranno che le autorità competenti siano informate in anticipo (articoli 27 bis, 27 septies e 27 undecies), dispongano di tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione prudenziale di tali operazioni e possano infine opporsi al completamento delle operazioni (articoli 27 ter, 27 octies e 27 duodecies) pregiudizievoli per il profilo prudenziale delle entità sottoposte a vigilanza che le effettuano.
Questi nuovi poteri di vigilanza sono articolati in modo tale da garantire la proporzionalità e, più specificamente, da evitare inutili oneri amministrativi aggiuntivi per le entità sottoposte a vigilanza e le autorità competenti. In primo luogo, i poteri relativi all'acquisizione di partecipazioni qualificate e ai trasferimenti di attività e passività si applicano agli enti creditizi solo nel caso di operazioni considerate rilevanti. È previsto un meccanismo di approvazione tacita, analogo a quello in vigore per l'acquisizione di partecipazioni rilevanti in enti creditizi, al fine di garantire la certezza del diritto alle entità sottoposte a vigilanza e di evitare che le autorità competenti siano obbligate ad avviare una procedura standard di adozione delle decisioni non necessarie. Solo in caso di fusioni e scissioni è imposta in tutti i casi l'approvazione preliminare delle autorità competenti (a meno che l'operazione non sia interna a un gruppo), purché ciò non porti a una situazione in cui la nuova entità derivante dalla fusione o dalla scissione debba chiedere un'autorizzazione come ente creditizio o un'approvazione come società di partecipazione finanziaria.
Inoltre è prevista una stretta cooperazione tra le autorità competenti interessate al fine di garantire un'adeguata strutturazione delle varie valutazioni che potrebbero essere necessarie per un'unica operazione (eventualmente coinvolgendo molteplici autorità competenti) e tale cooperazione è articolata nell'obbligo di notifiche transfrontaliere e di condivisione delle informazioni (articoli 27 quater, 27 nonies e 27 duodecies). Per agevolare l'anzidetta cooperazione, ma anche per garantire un'adeguata razionalizzazione dei processi di notifica e valutazione ed evitare indebiti oneri amministrativi sia per le entità sottoposte a vigilanza sia per le autorità competenti, a integrazione del quadro giuridico previsto dalla CRD per questi nuovi poteri di vigilanza sono proposti alcuni mandati per l'ABE. Essi riguardano aspetti quali le informazioni da trasmettere alle autorità competenti, il processo di valutazione, maggiori dettagli sui pertinenti criteri di valutazione o la cooperazione tra le varie autorità competenti che possono essere coinvolte.
Tali modifiche sono state oggetto di discussioni specifiche in seno al gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni.
Professionalità e onorabilità
Il quadro relativo alla nozione di professionalità e onorabilità è uno dei meno armonizzati del diritto dell'UE in materia di vigilanza bancaria e, di conseguenza, si è ritenuto necessario modificare la CRD per garantire una vigilanza più coerente, efficiente ed efficace dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave. Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità di regolamentazione e di vigilanza per garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza, sono necessarie modifiche legislative per migliorare l'attività di supervisione di tali autorità. L'attuale quadro relativo ai membri del consiglio di amministrazione, basato sulle leggi nazionali di recepimento della CRD, si fonda in larga misura su principi e pertanto non precisa come e quando le autorità di vigilanza debbano effettuare valutazioni dalla professionalità e dell'onorabilità. Per quanto concerne i titolari di funzioni chiave, poiché la CRD non contiene né una definizione né un quadro giuridico al riguardo, è accaduto che certe autorità di vigilanza non li abbiano identificati correttamente e quindi non abbiano effettuato una valutazione della loro idoneità a svolgere le proprie mansioni, mentre in altri casi le autorità eseguono la valutazione in svariati modi. Questo panorama normativo frammentato rappresenta un grave problema, in particolare nell'Unione bancaria. Pertanto, oltre ai criteri in materia di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 91, sono introdotti gli articoli 91 bis e 91 ter per chiarire il ruolo delle banche e delle autorità competenti nel controllo della conformità dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il calendario di tale valutazione. Sono aggiunti inoltre gli articoli 91 quater e 91 quinquies per stabilire requisiti minimi per i titolari di funzioni chiave.
Per garantire la stabilità finanziaria, in situazioni urgenti di rimozione o sostituzione di membri dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza nel contesto dell'applicazione di misure di intervento precoce o dell'attuazione di un'azione di risoluzione da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dovrebbe essere effettuata in seguito all'assunzione delle funzioni da parte di tali persone.
Chiarimento dell'interazione tra la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto e la revoca dell'autorizzazione
L'articolo 18 è modificato al fine di chiarire che, qualora un ente creditizio sia dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione, l'autorità competente ha il potere di revocare l'autorizzazione bancaria.
Alcuni casi recenti hanno evidenziato una carenza di conformità tra il quadro prudenziale e il quadro di risoluzione. A titolo di esempio, nell'ambito del quadro dell'Unione in materia di risoluzione bancaria, i motivi che determinano il dissesto o il rischio di dissesto di un ente creditizio non sono solo l'effettiva insolvenza o l'effettiva illiquidità, ma anche la probabile insolvenza e la probabile illiquidità. Le legislazioni nazionali in materia di insolvenza invece impongono solitamente che l'insolvenza effettiva e/o l'illiquidità effettiva siano preliminari all'apertura di una procedura di insolvenza. Alcuni elementi integrati nel quadro giuridico nazionale in materia di insolvenza non possono essere affrontati modificando la CRD. Tuttavia si propone di chiarire, all'articolo 18, lettera g), che nel caso in cui un ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto ma allo stesso tempo non soddisfi le altre condizioni per l'avvio della risoluzione (presenza di interesse pubblico, assenza di un'alternativa orientata al mercato per risolvere la crisi), esso cessi l'attività bancaria e sia liquidato a norma del diritto nazionale.
Rischi ambientali, sociali e di governance
Per far fronte ai notevoli rischi che gravano sugli enti creditizi a causa dei cambiamenti climatici e delle profonde trasformazioni economiche necessarie per gestire questo e altri rischi ambientali, sociali e di governance, sono introdotte nuove disposizioni e sono apportate modifiche a diversi articoli della CRD e del CRR. Le disposizioni di cui all'articolo 133 sul quadro relativo alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sono già impiegate per affrontare vari tipi di rischi sistemici, che possono includere rischi legati ai cambiamenti climatici. Le pertinenti autorità competenti o designate, a seconda dei casi, possono disporre che gli enti creditizi detengano una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per far fronte a rischi che potrebbero avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale degli Stati membri, qualora l'imposizione di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia ritenuta efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio. A norma dell'articolo 133, paragrafo 5, le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti o designate di cui all'articolo 133 possono essere applicate a determinati insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, ad esempio le esposizioni soggette a rischi fisici e a rischi di transizione legati ai cambiamenti climatici. Nel 2022 il quadro macroprudenziale sarà sottoposto a revisione per valutarne in modo strutturato e completo l'idoneità ad affrontare tali rischi.
L'articolo 73 e l'articolo 74 della CRD sono modificati per disporre sia l'inclusione dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine nelle strategie e nei processi di valutazione del fabbisogno di capitale interno degli enti creditizi, sia una governance interna adeguata.
Nell'articolo 76 sono inoltre introdotti un riferimento agli impatti attuali e previsti dei rischi ambientali, sociali e di governance e l'obbligo per l'organo di gestione di elaborare piani concreti per affrontare tali rischi.
L'articolo 87 bis della CRD introduce nel quadro prudenziale una dimensione di sostenibilità per garantire una migliore gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e per incentivare una migliore ripartizione dei finanziamenti bancari tra i progetti sostenibili, contribuendo in tal modo alla transizione verso un'economia più sostenibile. L'articolo 87 bis consente inoltre alle autorità competenti di verificare se le banche si attengano ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione relative ai fattori ambientali, sociali e di governance e se gestiscano detti rischi nel breve, medio e lungo periodo, per ottenerne una migliore comprensione e consentire alle autorità competenti di affrontare i problemi di stabilità finanziaria che potrebbero sorgere qualora gli enti creditizi persistessero nell'attribuire un valore errato ai rischi ambientali, sociali e di governance. Per garantire la coerenza delle valutazioni dei rischi ambientali, sociali e di governance, l'articolo 87 bis affida all'ABE il compito di precisare ulteriormente i criteri di detta valutazione, comprese le modalità di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio e le modalità con cui gli enti creditizi dovrebbero elaborare piani concreti per affrontare e sottoporre a prove di stress la resilienza e le conseguenze negative a lungo termine relativamente agli anzidetti rischi.
Per quanto riguarda il processo di revisione e valutazione prudenziale, l'articolo 98 conferisce all'ABE il potere di emanare orientamenti in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nell'anzidetto processo.
Data l'importanza delle prove di stress previsionali nella stima dei rischi ambientali e di altri rischi sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97, l'articolo 100 è modificato per consentire all'ABE, insieme alle altre autorità europee di vigilanza, di elaborare norme coerenti relative alle metodologie per sottoporre tali rischi a prove di stress man mano che le metodologie e i dati sui rischi ambientali, sociali e di governance evolvono per rilevare gli altri fattori, dando la priorità ai rischi ambientali.
Per agevolare il processo di revisione e valutazione prudenziale delle esposizioni degli enti creditizi, della governance e della gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance, l'articolo 98 è modificato per disporre che le autorità competenti valutino, nell'ambito della loro revisione e valutazione, l'adeguatezza delle esposizioni degli enti creditizi a tali rischi, come pure i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi per gestirli.
All'articolo 104 è aggiunto un potere di vigilanza concreto per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance, al fine di garantire che le autorità competenti possano affrontare più agevolmente i rischi di questo tipo che hanno ripercussioni sulla situazione prudenziale della banca nel breve, medio e lungo periodo e di rispecchiare le specificità di questa categoria di rischi.
Prestazione diretta di servizi bancari nell'UE da parte di imprese di paesi terzi
Gli enti creditizi sono soggetti alla normativa e alla vigilanza prudenziali per ridurre al minimo il rischio di dissesto e, all'occorrenza, per gestirlo, al fine di evitare che possa diffondersi in modo sregolato ad altri enti creditizi e ad altri operatori del mercato e portare al collasso del sistema finanziario (rischio di contagio). Pertanto uno degli obiettivi principali della normativa e della vigilanza prudenziali è tutelare la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri.
Tenuto conto di questo obiettivo, è essenziale evitare che settori o segmenti del mercato possano restare esclusi dall'ambito di applicazione o dalla portata del sistema di normativa e vigilanza prudenziali, poiché in un simile scenario i rischi potrebbero accumularsi in modo incontrollato in tali segmenti e diffondersi ad altre parti del sistema finanziario con effetti disastrosi. Questo aspetto è particolarmente importante per i comparti dei mercati finanziari in cui gli enti creditizi sono strettamente coinvolti.
La crisi finanziaria del 2008-2009 è il precedente storico più recente che mette in evidenza come piccoli segmenti di mercato possano divenire una fonte di grave pericolo per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri, se esclusi dall'ambito di applicazione della normativa e della vigilanza prudenziali.
Per questo motivo, ai fini della prestazione di servizi bancari nell'Unione è d'obbligo la presenza fisica in uno Stato membro tramite una succursale o una persona giuridica, poiché solo con tale presenza fisica gli enti creditizi possono essere efficacemente soggetti alla normativa e alla vigilanza prudenziali dell'Unione. La prestazione di servizi bancari nell'Unione senza una succursale o una persona giuridica stabilita in uno Stato membro, per contro, contribuisce a creare quel tipo di segmenti di mercato esclusi dall'ambito di applicazione e dalla portata della normativa e della vigilanza prudenziali dell'Unione in cui i rischi possono accumularsi senza controllo e in ultima analisi mettere in pericolo la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi Stati membri.
Pertanto le imprese di paesi terzi devono costituire una succursale in uno Stato membro e devono richiedere, quale condizione per poter iniziare a esercitare le attività bancarie in quello Stato membro, l'autorizzazione prevista al riguardo dal titolo VI della CRD. Alla CRD è aggiunto l'articolo 21 quater che dispone esplicitamente tale obbligo.
Tuttavia l'obbligo di cui trattasi non si applica nei casi in cui tali imprese di paesi terzi prestino servizi bancari in uno Stato membro su iniziativa esclusiva di clienti e controparti, poiché in tali casi è il cliente o la controparte in questione che si rivolge all'impresa nel paese terzo per sollecitare la prestazione del servizio.
Succursali di paesi terzi
Panoramica delle succursali di paesi terzi nell'UE
Al 31 dicembre 2020 nell'UE erano presenti 106 succursali di paesi terzi distribuite in 17 Stati membri. L'importo complessivo delle attività totali da esse detenute a tale data era di poco superiore a 510 miliardi di EUR, l'86 % dei quali era concentrato in soli quattro Stati membri (Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo).
Sembra che per accedere ai mercati bancari degli Stati membri si tenda a fare un crescente ricorso alle succursali di paesi terzi, dato che dal 2019 al 2020 il numero totale di tali succursali è aumentato di 14 unità e l'importo delle attività da loro detenute è aumentato di 120,5 miliardi di EUR.
Fonte: relazione dell'ABE sulle succursali di paesi terzi
Mentre la maggior parte delle succursali di paesi terzi (70 su 106) deteneva attività per meno di 3 miliardi di EUR, due di esse detenevano attività per un valore di oltre 30 miliardi di EUR e altre 14 detenevano attività per un importo compreso tra 10 e 30 miliardi di EUR (rispetto alle 6 della stessa data dell'anno precedente).
Al 31 dicembre 2020 nell'UE erano stabilite succursali di 23 paesi terzi, tra i più rappresentati dei quali si annoverano Cina (18), Regno Unito (15), Iran (10), Stati Uniti (9) e Libano (9). Diversi gruppi di paesi terzi (23) hanno succursali in più di uno Stato membro. Inoltre alcuni di questi gruppi di paesi terzi hanno anche una o più filiazioni nell'UE. Ad esempio, 14 gruppi di paesi terzi hanno sia una succursale sia una filiazione nello stesso Stato membro e nove di essi hanno una filiazione e due o più succursali nell'UE. Due gruppi di paesi terzi hanno una doppia presenza in più di uno Stato membro, tramite una succursale e una filiazione. I 15 maggiori gruppi di paesi terzi che operano nell'UE detengono oltre tre quarti delle loro attività UE tramite una succursale. L'impatto della presenza delle succursali di paesi terzi nell'UE può essere misurato utilizzando i due parametri seguenti:
(a)il rapporto tra l'importo totale aggregato delle attività delle succursali di paesi terzi per Stato membro al 31 dicembre 2019 e le dimensioni del sistema bancario nazionale. Tale rapporto è inferiore all'1 % in sette Stati membri, è compreso tra l'1 % e il 10 % in sei Stati membri e supera il 25 % in uno Stato membro;
(b)il rapporto tra l'importo totale aggregato delle attività delle succursali di paesi terzi per Stato membro al 31 dicembre 2019 e il prodotto interno lordo (PIL). Tale rapporto è inferiore all'1 % in sette Stati membri, è compreso tra l'1 % e il 10 % in sei Stati membri e supera il 25 % in uno Stato membro.
Per quanto riguarda i modelli imprenditoriali e sulla base delle informazioni disponibili, 50 succursali di paesi terzi operano come banche commerciali, mentre 48 operano solo come banche all'ingrosso. Solo quattro succursali di paesi terzi operano come banche al dettaglio.
Sfide attuali
Come illustrato nella sezione precedente, la presenza di succursali di paesi terzi nell'UE è già molto significativa. In vari casi tali succursali detengono collettivamente un importo rilevante di attività rispetto al PIL dello Stato membro in cui sono stabilite e al settore bancario di quello Stato. Per alcune di esse la dimensione delle singole attività supera la soglia che le renderebbe enti creditizi rilevanti ai fini della vigilanza diretta della BCE nel contesto del meccanismo di vigilanza unico. Le succursali di paesi terzi tuttavia non rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di vigilanza unico e non sono soggette ai requisiti di vigilanza previsti dalla CRD in quanto non sono enti creditizi autorizzati ai sensi del titolo III, capo 1, di detta direttiva.
A fronte di tale contesto, lo stabilimento delle succursali di paesi terzi per prestare servizi bancari nell'UE è essenzialmente soggetto al diritto nazionale, dato che di recente sono stati armonizzati, nell'ambito della CRD V, solo gli obblighi di informazione di carattere generale in relazione a tali servizi. Il panorama normativo così creato è disomogeneo e fa sì che in ciascuno Stato membro siano imposti obblighi diversi in materia di succursali di paesi terzi, il che dà luogo a notevoli difficoltà per le autorità competenti quanto a un adeguato monitoraggio dei rischi derivanti dalle attività che tali succursali esercitano nell'UE. Ad esempio:
(a)data la totale assenza di un quadro normativo comune, a livello prudenziale o di governance, in materia di succursali di paesi terzi, gli obblighi a cui alcune di esse sono soggette in taluni Stati membri sono limitati;
(b)gli attuali meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza a livello dell'UE non tengono conto delle succursali di paesi terzi, il che produce zone d'ombra nella misura in cui tali succursali generano rischi che possono liberamente ricadere su altre entità del gruppo o sul mercato. Ad esempio, poiché le autorità competenti non sono tenute a scambiarsi informazioni esaustive sulle succursali di paesi terzi, le autorità responsabili della vigilanza di un gruppo di paese terzo presente in uno Stato membro non dispongono di informazioni sufficienti riguardo alle succursali appartenenti a quello stesso gruppo presenti in un altro Stato membro e, analogamente, non dispongono di strumenti adeguati per far fronte ai potenziali rischi di ricaduta;
(c)diversi gruppi di paesi terzi, per svolgere le loro attività nell'UE, ricorrono o a strutture giuridiche complesse combinando succursali e filiazioni o, a seconda dei servizi prestati, a operazioni transfrontaliere. Strutture così complesse possono essere opache e molto difficili da controllare adeguatamente per le autorità competenti, dati i diversi e disarticolati obblighi applicabili a ciascuna di esse. Ad esempio, la doppia funzione dei membri del consiglio di amministrazione può dar luogo a conflitti di interessi, mentre una registrazione e una contabilità flessibili possono comportare il trasferimento del rischio da un'entità all'altra;
(d)se da un lato le succursali di paesi terzi sono autorizzate a prestare servizi solo negli Stati membri in cui sono stabilite, dall'altro far rispettare tale obbligo non solo è difficile, ma è quasi impossibile nell'ambito del quadro attuale a causa della crescente tendenza alla digitalizzazione dei servizi finanziari.
Le succursali di paesi terzi sollevano inoltre preoccupazioni per quanto concerne l'arbitraggio normativo. Se nello Stato membro di stabilimento il livello prudenziale imposto è basso, le succursali di paesi terzi possono di fatto consentire ai gruppi di paesi terzi di applicare requisiti per l'esercizio di attività bancarie inferiori a quelli dell'UE se la loro sede centrale è soggetta a norme prudenziali o di vigilanza meno rigorose nel paese terzo in questione.
Quadro armonizzato per le succursali di paesi terzi
Data la presenza già rilevante delle succursali di paesi terzi nei mercati bancari dell'UE e dato che esse sono soggette a requisiti prudenziali e di vigilanza attualmente disorganici e disarticolati, esistono sia rischi ovvi per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'UE sia pretesti di arbitraggio normativo che è necessario risolvere con un nuovo quadro armonizzato per tali succursali.
Se da un lato il mantenimento dello status quo non è un'opzione auspicabile, dall'altro assoggettare le succursali di paesi terzi a tutti i requisiti prudenziali e di vigilanza che si applicano agli enti creditizi a norma del CRR e della CRD potrebbe essere sproporzionato, poiché non se ne coglierebbero adeguatamente le caratteristiche specifiche rispetto agli enti creditizi con sede centrale nell'UE e si potrebbe produrre un effetto significativamente pregiudizievole per le succursali stesse.
Una soluzione più appropriata sarebbe invece quella di stabilire una serie ad hoc di requisiti minimi di armonizzazione che si basi sui quadri nazionali vigenti negli Stati membri e garantisca norme minime e requisiti coerenti in tutta l'Unione. Tale quadro garantirebbe la chiarezza, la prevedibilità e la trasparenza necessarie per le imprese di paesi terzi che desiderano prestare servizi bancari tramite succursali in uno o più Stati membri. Conformerebbe inoltre i requisiti dell'UE in materia di succursali di paesi terzi alle prassi internazionali prevalenti, nella misura in cui numerosi paesi terzi applicano requisiti simili o equivalenti alle succursali di banche estere attive nel loro territorio.
Il titolo VI della CRD è pertanto modificato per includervi disposizioni riguardanti quanto indicato di seguito.
(a)Autorizzazione: lo stabilimento di succursali di paesi terzi è soggetto a una procedura di autorizzazione esplicita e a requisiti minimi. Tali requisiti devono includere meccanismi di cooperazione e informazione in base ai quali le autorità competenti per le succursali di paesi terzi i) hanno accesso a informazioni sufficienti sull'impresa del paese terzo in cui è situata la sede centrale della succursale ("impresa principale") e ii) possono cooperare con le autorità di vigilanza dell'impresa principale nella misura necessaria o pertinente a un'efficace vigilanza della succursale del paese terzo nello Stato membro.
(b)Obblighi normativi minimi che impongano alle succursali di paesi terzi, tra l'altro, di:
i)mantenere una dotazione di capitale minima, calcolata come percentuale delle passività della succursale, nel caso delle succursali più grandi e più rischiose (classe 1), o come importo fisso, nel caso delle succursali più piccole (classe 2);
ii)soddisfare un requisito in materia di liquidità che per le succursali di paesi terzi di classe 1 deve essere uguale al requisito di copertura della liquidità applicabile agli enti creditizi a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
iii)soddisfare i requisiti di governance interna e di controllo del rischio e attuare meccanismi di registrazione al fine di tenere traccia delle attività e delle passività legate all'attività esercitata dalla succursale del paese terzo nello Stato membro.
(c)Obblighi di segnalazione: le succursali di paesi terzi sono tenute a comunicare periodicamente alle rispettive autorità competenti i) informazioni sulla loro conformità agli obblighi stabiliti nella CRD e nel diritto nazionale e ii) informazioni finanziarie relative alle attività e passività tenute nei loro registri.
(d)Vigilanza: le autorità competenti sono tenute a verificare periodicamente se le succursali dei paesi terzi rispettano gli obblighi normativi che loro incombono, anche in materia di lotta al riciclaggio, e ad adottare misure di vigilanza per assicurare o ripristinare il rispetto di tali obblighi. Le autorità competenti per le succursali di paesi terzi di classe 1 sono tenute a includere queste ultime nei collegi delle autorità di vigilanza del gruppo pertinente, se già esiste, o altrimenti a istituire un collegio ad hoc per le anzidette succursali appartenenti allo stesso gruppo, operante in più di uno Stato membro.
Per motivi di proporzionalità, e in particolare per evitare inutili oneri amministrativi aggiuntivi per le piccole o più piccole succursali di paesi terzi, l'ambito di applicazione e il livello dei requisiti prudenziali sono modulati in modo da differenziare tra succursali di classe 1 e di classe 2. La prima classe comprende le succursali di paesi terzi più grandi (ossia quelle che detengono attività pari o superiori a 5 miliardi di EUR), le succursali di paesi terzi autorizzate a raccogliere depositi da clienti al dettaglio e le succursali di paesi terzi considerate "non qualificate", le ultime due a prescindere dalle loro dimensioni. La classe 2 comprende tutte le succursali di paesi terzi non rientranti nella classe 1.
Una succursale di paese terzo è considerata "qualificata" se la sua sede centrale è stabilita in un paese i) che dispone di un quadro normativo e di vigilanza per le banche e di obblighi di riservatezza che sono stati giudicati equivalenti a quelli dell'Unione e ii) che non figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Gli Stati membri devono garantire che le loro autorità competenti dispongano dei poteri necessari per imporre alle succursali di paesi terzi stabilite nel loro territorio di presentare, in casi specifici, domanda di autorizzazione come enti filiazioni ai sensi della CRD (potere di trasformazione in filiazione). Ad esempio, tale potere deve poter essere esercitato nel caso di una succursale di paese terzo che effettui transazioni od operazioni con controparti in altri Stati membri in violazione delle norme del mercato interno. Lo stesso potere inoltre deve poter essere esercitato anche nei casi in cui una succursale di paese terzo presenti rischi per la stabilità finanziaria dello Stato membro interessato o dell'UE, in considerazione di determinati indicatori di rischio sistemico stabiliti nella CRD e ulteriormente specificati nelle norme tecniche di regolamentazione.
Nel caso in cui le attività tenute nei registri delle succursali di paesi terzi siano d'importo pari o superiore a 30 miliardi di EUR, le autorità competenti devono valutare periodicamente se tali succursali presentino un livello di rischio, per la stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro e dell'UE, analogo a quello degli enti definiti "a rilevanza sistemica" nel CRR e nella CRD (valutazione della rilevanza sistemica). La soglia di 30 miliardi di EUR deve essere calcolata tenendo conto delle attività registrate da tutte le succursali di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo presente nell'UE, sia in un solo Stato membro che in diversi Stati membri, e misurata come media in un periodo di tre anni consecutivi o come soglia assoluta minima raggiunta per almeno tre anni in un periodo di cinque anni consecutivi. Ai fini della valutazione della rilevanza sistemica, le autorità competenti devono tenere conto degli indicatori di rischio sistemico di cui al paragrafo precedente. Qualora, visti tali indicatori, le autorità competenti concludano che le succursali di paesi terzi in questione sono a rilevanza sistemica, esse possono imporre che tali banche presentino domanda di autorizzazione come enti filiazioni ai sensi della CRD per continuare a svolgere attività bancarie nello Stato membro e nell'UE (obbligo di trasformazione in filiazione). In alternativa, le autorità competenti possono decidere i) di imporre alle succursali di paesi terzi di ristrutturare le loro attività bancarie o le loro attività patrimoniali in modo che non soddisfino più i criteri per essere definite a rilevanza sistemica o non superino la soglia di 30 miliardi di EUR (obbligo di ristrutturazione); oppure ii) di imporre ulteriori requisiti del secondo pilastro alle succursali e agli enti filiazioni del gruppo di paese terzo presente nell'UE (ad esempio, requisiti patrimoniali, requisiti in materia di liquidità, obblighi di segnalazione od obblighi di informativa supplementari), qualora tali requisiti del secondo pilastro siano adeguati e sufficienti per attenuare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria (requisiti del secondo pilastro). Le autorità competenti possono decidere di non imporre alle succursali di paesi terzi i requisiti di cui sopra solo nel caso in cui siano in grado di dimostrare che i rischi posti alla stabilità finanziaria e all'integrità del mercato dalla succursale del paese terzo in questione non aumenterebbero in modo significativo in assenza di tali requisiti (decisione di rinvio). Le autorità competenti devono riesaminare la decisione di rinvio entro un anno dalla data della sua adozione.
La valutazione della rilevanza sistemica delle succursali appartenenti a un gruppo di paese terzo con succursali e filiazioni in tutta l'UE deve essere condotta i) dall'autorità di vigilanza su base consolidata competente per il gruppo presente nell'Unione, qualora sia di applicazione l'articolo 111della CRD; ii) dall'autorità competente che diventerebbe l'autorità competente per la vigilanza su base consolidata del gruppo presente nell'UE conformemente all'anzidetto articolo se le succursali di paesi terzi fossero trattate come enti filiazioni; oppure iii) dall'ABE, qualora l'autorità competente capofila non abbia avviato la valutazione o l'ipotetica autorità di vigilanza su base consolidata non sia stata individuata entro un termine di tre mesi. La decisione di imporre alle succursali di paesi terzi valutate a rilevanza sistemica uno dei requisiti di cui sopra o di rinviare tale imposizione deve essere adottata congiuntamente dall'autorità competente capofila e dalle autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali e delle filiazioni appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo.
Il nuovo quadro relativo alle succursali di paesi terzi inoltre non osta alla discrezionalità degli Stati membri nell'imporre alle imprese stabilite in determinati paesi terzi un obbligo di applicazione generale di esercizio di attività bancarie sul loro territorio mediante filiazioni autorizzate a norma del titolo III, capo 1, della CRD, né sostituisce detta discrezionalità.
Impatto del nuovo quadro
A norma del nuovo quadro proposto, le succursali di paesi terzi che operano attualmente nell'UE dovranno essere nuovamente autorizzate. Tuttavia i costi di conformità e di transizione associati a tale autorizzazione e alla continuità operativa dovrebbero essere sostanzialmente attenuati dalle circostanze seguenti:
(a)per ottenere l'autorizzazione le succursali di paesi terzi disporranno di un periodo transitorio di 12 mesi, oltre al periodo di recepimento della direttiva di 18 mesi, e potranno dunque ripartire i costi di transizione su tale periodo;
(b)i requisiti prudenziali e in materia di autorizzazione si basano in gran parte su requisiti nazionali vigenti in vari Stati membri e, poiché il nuovo quadro contiene requisiti molto simili ad essi, i costi di adeguamento sostenuti dalle succursali di paesi terzi sarebbero limitati;
(c)secondo dati aggiornati al 31 dicembre 2020, 40 delle 106 succursali di paesi terzi autorizzate a operare in vari Stati membri sarebbero classificate nella classe 2 e sarebbero dunque, nell'ambito del nuovo quadro, soggette a obblighi prudenziali e di segnalazione relativamente meno severi;
(d)secondo i medesimi dati aggiornati alla medesima data, solo tre succursali di paesi terzi avevano tenute nei loro registri attività di importo superiore a 30 miliardi di EUR e pertanto sarebbero soggette alla valutazione della rilevanza sistemica.
Sebbene le succursali di paesi terzi possano incorrere in costi aggiuntivi per conformarsi ai nuovi obblighi di segnalazione, tali costi sarebbero giustificati dal fine di rafforzare la tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità del mercato.
Revisione del regime sanzionatorio amministrativo
È introdotto un nuovo strumento di applicazione della legislazione in forma di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, volto a garantire che gli enti creditizi si conformino rapidamente alle norme prudenziali. È operata inoltre una chiara distinzione tra sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni amministrative. L'elenco delle violazioni soggette a sanzioni amministrative e di altra natura è integrato dai requisiti prudenziali attualmente mancanti nell'elenco delle violazioni sanzionabili di cui all'articolo 67 della CRD. Gli articoli 66 e 67 della CRD sono modificati per chiarire la definizione di "fatturato netto totale annuo" facendo riferimento all'indicatore di attività di cui al nuovo articolo 314 del CRR.
Per garantire parità di condizioni nell'ambito dei poteri sanzionatori, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della CRD e del CRR. Sono introdotte inoltre garanzie procedurali per l'applicazione efficace delle sanzioni, in particolare in caso di cumulo di sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione. A tal fine l'articolo 70 della CRD è modificato per disporre che gli Stati membri siano tenuti a stabilire norme riguardanti la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie in caso di duplicazione di procedimenti e sanzioni penali e amministrativi relativi alla medesima violazione. Tali norme sono intese a garantire alla persona fisica o giuridica sottoposta a tale duplicazione di procedimenti un livello di protezione sufficiente, conformemente al "principio ne bis in idem".
Revisione della composizione dei requisiti del secondo pilastro
Onde rafforzare la coerenza interna del quadro normativo, la CRD V ha adeguato la natura del capitale regolamentare che le banche devono detenere per soddisfare il requisito patrimoniale del secondo pilastro alla composizione patrimoniale minima del requisito patrimoniale del primo pilastro. In deroga alla norma generale di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 4, della CRD, le autorità di vigilanza hanno la facoltà di decidere, caso per caso, di imporre i requisiti patrimoniali del secondo pilastro con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1. Questo nuovo trattamento è stato attuato solo di recente durante la crisi COVID-19. Sebbene sia ancora troppo presto per giungere a conclusioni esaurienti sul recente adeguamento, un primo riesame ha confermato l'utilità di una composizione standard uniforme dei requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro) e aggiuntivi (secondo pilastro).
Adeguamenti che accompagnano l'introduzione dell'output floor
L'introduzione dell'output floor nel calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92 del CRR inciderà sui requisiti in materia di fondi propri stabiliti nella CRD, il cui calcolo dipende dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio. I requisiti in materia di fondi propri sono costituiti dal requisito della riserva di conservazione del capitale, dal requisito della riserva di capitale anticiclica, dai requisiti di riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale e di altro tipo (G-SII/O-SII), dal requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e dal requisito specifico per ente del secondo pilastro, nella misura in cui un'autorità competente utilizza fin dall'inizio un metodo che fissa quest'ultimo requisito come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
Due di questi requisiti, precisamente il requisito specifico per ente del secondo pilastro e il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, possono essere impiegati per far fronte a rischi di natura simile a quelli affrontati dall'output floor. Di conseguenza quando l'output floor diverrà applicabile vi è la possibilità che alcuni rischi (ad esempio il rischio di modello) siano conteggiati due volte, cosa che deve essere evitata. Nel suo parere sul completamento di Basilea III, l'ABE esprime una raccomandazione specifica su tale questione e invita, più in generale, le autorità competenti e designate a riconsiderare il livello adeguato del requisito specifico per ente del secondo pilastro e del requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico una volta che l'output floor diverrà applicabile.
In considerazione di quanto precede, la proposta modifica gli articoli 104 bis e 133 della CRD, che stabiliscono rispettivamente le norme relative al requisito specifico per ente del secondo pilastro e al requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, introducendo garanzie volte a evitare aumenti ingiustificati dei due suddetti requisiti quando l'ente sarà vincolato dall'output floor:
·i due requisiti saranno "congelati" per evitare aumenti automatici (detti anche "aritmetici") dell'importo del capitale di vigilanza imposto dai requisiti stessi. Tale garanzia è giustificata dal fatto che l'aumento delle attività ponderate per il rischio dovuto all'obbligo per l'ente di attenersi all'output floor è, a parità di altre condizioni, puramente aritmetico e non riflette un aumento effettivo dei rischi che giustificherebbe un'imposizione di capitale aggiuntivo all'ente;
·l'autorità competente dell'ente sarà tenuta a rivedere la calibrazione del requisito specifico per ente del secondo pilastro mentre l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, sarà tenuta a rivedere quella del requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per stabilire se esista un doppio conteggio del rischio e, in caso affermativo, per ricalibrare tali requisiti onde evitare tale doppio conteggio;
·i due requisiti rimarranno congelati fino alla conclusione delle rispettive revisioni e fino a quando non saranno comunicate le pertinenti decisioni sulla loro calibrazione.
Gli articoli 104 bis e 133 della CRD sono inoltre modificati per chiarire che i due requisiti non possono essere utilizzati per coprire i rischi che sono già interamente coperti dall'output floor.
Infine, l'articolo 131 è modificato per disporre che le autorità competenti o designate, a seconda dei casi, rivedano la calibrazione del requisito di riserva per un O-SII che inizia ad essere vincolato dall'output floor, per garantire che tale calibrazione continui a essere adeguata.
Informativa
L'articolo 106 è modificato per consentire agli Stati membri di conferire alle autorità di vigilanza il potere di disporre che gli enti trasmettano le informazioni all'ABE entro un dato termine. Tale modifica segue quelle apportate agli articoli 433 e 434 del CRR, che impongono all'ABE di centralizzare la pubblicazione delle informazioni sugli enti. La proposta inoltre consente alle autorità di vigilanza di permettere agli enti la pubblicazione delle informazioni su mezzi di comunicazione e in luoghi specifici diversi dal sito web dell'ABE, conformemente alla proposta di modifica del CRR secondo cui, oltre alla pubblicazione centralizzata da parte dell'ABE, gli enti sono liberi di pubblicare le proprie informative tramite altri mezzi.
Analisi comparata per la vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
L'articolo 78 è modificato per aggiungere due metodi di calcolo dei requisiti in materia di fondi propri a quelli propri dell'analisi comparata per la vigilanza, vale a dire:
(a)metodi di modellizzazione utilizzati per calcolare le perdite attese correlate al rischio di credito sia ai sensi dell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 sia ai sensi dei principi contabili nazionali; e
(b)il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR, dato che gli enti possono modellare determinati parametri nell'ambito di tale metodo.
Poiché i metodi per calcolare le perdite attese correlate al rischio di credito possono essere utilizzati anche dagli enti che impiegano il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, anche tali enti rientrano nell'ambito di applicazione dell'esercizio di analisi comparata per la vigilanza. Tuttavia l'ABE è tenuta a decidere quale di tali enti debba essere incluso, in considerazione del principio di proporzionalità.
L'articolo 78 è altresì modificato per consentire la possibilità di ridurre la frequenza degli esercizi di analisi comparata da annuale a biennale, dato che, dopo un certo numero di esercizi, è probabile che una frequenza inferiore sia sufficiente per monitorare i risultati dei metodi impiegati dagli enti. In tal modo si ridurranno anche gli oneri amministrativi per gli enti che utilizzano i metodi basati sull'analisi comparata.
2021/0341 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la direttiva 2014/59/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Le autorità competenti, il loro personale e i membri dei loro organi di governance dovrebbero essere indipendenti da influenze politiche ed economiche. I rischi di conflitti di interessi compromettono l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e pregiudicano l'obiettivo di un'unione bancaria e dei mercati dei capitali integrata. La direttiva 2013/36/UE dovrebbe prevedere disposizioni più dettagliate affinché gli Stati membri garantiscano che le autorità competenti, compresi il loro personale e i loro dirigenti, agiscano in modo indipendente e obiettivo. In tale contesto è opportuno stabilire requisiti minimi per prevenire i conflitti di interessi. L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe emanare orientamenti destinati alle autorità competenti in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, sulla base delle migliori prassi internazionali.
(2)Le autorità competenti dovrebbero avere il potere necessario per revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio che sia stato dichiarato in dissesto o a rischio di dissesto e che, allo stesso tempo, non soddisfi le altre condizioni per la risoluzione stabilite nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nel regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale situazione un ente creditizio dovrebbe essere liquidato conformemente alle procedure nazionali di insolvenza applicabili o ad altri tipi di procedure previste per tali enti dal diritto nazionale e dovrebbe pertanto cessare le attività per le quali era stata concessa l'autorizzazione.
(3)La prestazione di servizi bancari nell'Unione da parte di un ente creditizio è subordinata al rilascio di un'autorizzazione preventiva e alla presenza fisica, sul territorio dell'Unione, tramite una persona giuridica o una succursale. Solo in tal modo gli enti creditizi possono essere soggetti a una normativa e a una vigilanza prudenziali efficaci, necessarie per ridurre al minimo il rischio di dissesto e, all'occorrenza, per gestirlo, al fine di evitare che si diffonda in modo sregolato e provochi il collasso del sistema finanziario (rischio di contagio provocato, ad esempio, da un assalto agli sportelli o dal fallimento di una banca innescato da prestiti imprudenti). La prestazione di servizi bancari nell'Unione senza tale presenza fisica aumenterebbe la presenza e la prevalenza in mercati finanziari in cui gli enti creditizi sono strettamente coinvolti di segmenti di rischio non soggetti alla normativa e alla vigilanza prudenziali dell'Unione, fenomeno che potrebbe minacciare la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi singoli Stati membri. La crisi finanziaria del 2008-2009 è il precedente storico più recente che mette in evidenza come piccoli segmenti di mercato possano divenire una fonte di grave pericolo per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri se esclusi dall'ambito di applicazione della normativa e della vigilanza prudenziali. È pertanto necessario stabilire nel diritto dell'Unione una norma esplicita che imponga alle imprese stabilite in un paese terzo che intendono prestare servizi bancari nell'Unione di stabilire almeno una succursale in uno Stato membro e che tale succursale sia autorizzata in conformità della legislazione dell'Unione, a meno che l'impresa non intenda prestare servizi bancari nell'Unione tramite una filiazione. L'obbligo di stabilire una succursale non dovrebbe tuttavia applicarsi ai casi in cui i servizi sono prestati su iniziativa esclusiva del cliente, poiché in questo caso è il cliente che si rivolge all'impresa di paese terzo per sollecitare la prestazione del servizio.
(4)Le autorità di vigilanza degli enti creditizi dovrebbero disporre di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle loro funzioni, i quali dovrebbero riguardare le varie operazioni effettuate dalle entità sottoposte a vigilanza. A tal fine e per migliorare la parità di condizioni, le autorità di vigilanza devono disporre di tutti i poteri di vigilanza che consentano loro di trattare tutte le operazioni rilevanti effettuabili dalle entità sottoposte a vigilanza. La Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto essere informate nel caso in cui un'operazione rilevante, ivi compresi le acquisizioni di partecipazioni rilevanti in entità finanziarie o non finanziarie da parte di entità sottoposte a vigilanza, i trasferimenti rilevanti di attività e passività da o verso entità sottoposte a vigilanza e le fusioni e le scissioni che coinvolgono entità sottoposte a vigilanza, se intrapresa da un'entità sottoposta a vigilanza, sollevi preoccupazioni in merito al suo profilo prudenziale o circa possibili attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre avere il potere di intervenire in tali casi.
(5)Per quanto riguarda le fusioni e le scissioni, la direttiva (UE) 2017/1132 stabilisce norme e procedure armonizzate, in particolare per le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società di capitali. Pertanto la procedura di valutazione seguita dalle autorità competenti e prevista dalla presente direttiva dovrebbe essere complementare alla direttiva (UE) 2017/1132 e non dovrebbe contraddire nessuna delle disposizioni ivi contenute. Nel caso di fusioni e scissioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, il parere motivato emesso dall'autorità di vigilanza competente dovrebbe rientrare nella valutazione del rispetto di tutte le condizioni pertinenti e del corretto espletamento di tutte le procedure e le formalità previste per il rilascio del certificato preliminare alla fusione o alla scissione. Il parere motivato dovrebbe pertanto essere trasferito all'autorità nazionale designata responsabile del rilascio del certificato preliminare alla fusione o alla scissione a norma della direttiva (UE) 2017/1132.
(6)Onde garantire che le autorità competenti possano intervenire prima dell'esecuzione di una di queste operazioni rilevanti, esse dovrebbero essere notificate ex ante. Tale notifica dovrebbe essere corredata delle informazioni necessarie affinché le autorità competenti possano valutare l'operazione prevista dal punto di vista prudenziale e nella prospettiva della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità competenti dovrebbero iniziare la valutazione al momento del ricevimento della notifica corredata di tutte le debite informazioni e, in caso di acquisizione di una partecipazione rilevante o di trasferimento rilevante di attività e passività, la valutazione dovrebbe avere durata limitata.
(7)In caso di acquisizione di una partecipazione qualificata o di trasferimento rilevante di attività o passività, in esito alla conclusione della valutazione l'autorità competente potrebbe decidere di opporsi all'operazione. In assenza di opposizione delle autorità competenti entro un dato termine, l'operazione dovrebbe essere considerata approvata.
(8)Per garantire la proporzionalità ed evitare indebiti oneri amministrativi, i suddetti poteri aggiuntivi delle autorità competenti dovrebbero essere esercitabili solo in caso di operazioni considerate rilevanti. Solo le operazioni di fusione o scissione dovrebbero essere trattate automaticamente come operazioni rilevanti, poiché è probabile che l'entità di nuova costituzione presenti un profilo prudenziale significativamente diverso da quello delle entità inizialmente coinvolte nella fusione o nella scissione. Inoltre le entità non dovrebbero concludere operazioni di fusione o scissione prima che le autorità competenti abbiano espresso un parere positivo. Le altre operazioni (comprese l'acquisizione di partecipazioni e i trasferimenti di attività e passività), se considerate rilevanti, dovrebbero essere valutate dalle autorità competenti sulla base di una procedura di approvazione tacita.
(9)In alcune situazioni (ad esempio quando sono coinvolte entità stabilite in diversi Stati membri) le operazioni potrebbero richiedere molteplici notifiche e valutazioni da parte di diverse autorità competenti, il che rende necessaria una cooperazione efficiente tra tali autorità. Occorre pertanto precisare gli obblighi di cooperazione, in particolare la comunicazione incrociata preliminare, lo scambio agevole di informazioni e il coordinamento nella valutazione.
(10)È necessario uniformare le disposizioni relative all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio rispetto alle disposizioni sull'acquisizione di una partecipazione qualificata da parte di un ente creditizio, nel caso in cui entrambe le valutazioni debbano essere effettuate per la stessa operazione. In effetti, senza un'adeguata articolazione, tali disposizioni potrebbero generare incongruenze nella valutazione effettuata dalle autorità competenti e, in ultima analisi, nelle decisioni da esse adottate. Pertanto quando l'operazione è considerata complessa è necessario prevedere un termine supplementare analogo quello concesso alle autorità competenti per comunicare per iscritto il ricevimento della notifica.
(11)L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione per assicurare una definizione adeguata del quadro per il ricorso a tali poteri di vigilanza aggiuntivi. Le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione dovrebbero, in particolare, specificare quali informazioni devono pervenire alle autorità competenti, gli elementi da valutare e le modalità di cooperazione qualora siano coinvolte più autorità competenti. Questi vari elementi sono essenziali per garantire che una metodologia di vigilanza sufficientemente armonizzata consenta un'attuazione efficiente delle disposizioni relative ai poteri aggiuntivi a fronte di oneri amministrativi supplementari quanto più possibile limitati.
(12)È fondamentale che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste rispettino i requisiti prudenziali per garantire la loro sicurezza e solidità e preservare la stabilità del sistema finanziario, sia a livello dell'Unione nel suo insieme che in ciascuno Stato membro. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto avere il potere di adottare misure tempestive e decisive qualora tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria miste e i loro dirigenti responsabili non rispettino i requisiti prudenziali o le decisioni di vigilanza.
(13)Per garantire parità di condizioni a livello di poteri sanzionatori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter imporre sanzioni amministrative qualora la violazione in questione sia soggetta anche al diritto penale nazionale. Tali sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti per poterle imporre, i criteri di cui le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella loro applicazione, gli obblighi di pubblicazione o i livelli delle sanzioni amministrative e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
(14)Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero avere un effetto deterrente così da impedire che la persona fisica o giuridica recidivi in futuro nella violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il livello pecuniario delle sanzioni amministrative, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di eventuali precedenti sanzioni penali irrogate alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione. Ciò al fine di garantire che la severità di tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a fini punitivi in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. A tal fine è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali nei confronti delle stesse persone responsabili della medesima violazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme e meccanismi specifici per facilitare tale cooperazione.
(15)Le autorità competenti dovrebbero poter imporre sanzioni amministrative alla stessa persona fisica o giuridica responsabile dei medesimi atti od omissioni. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni per la medesima violazione dovrebbe tuttavia perseguire obiettivi di interesse generale diversi. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme che prevedano un adeguato coordinamento tra procedimenti amministrativi e penali. Esse dovrebbero limitare l'imposizione di sanzioni cumulative nei confronti delle persone responsabili della medesima violazione allo stretto necessario per conseguire tali diversi obiettivi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire norme per garantire che la severità di tutte le sanzioni amministrative e penali e delle altre misure imposte in caso di cumulo di procedimenti sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. Gli Stati membri dovrebbero anche garantire che la duplicazione dei procedimenti e le sanzioni conseguenti siano conformi al principio ne bis in idem e che i diritti della persona fisica o giuridica interessata siano debitamente tutelati.
(16)Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere applicate alle persone giuridiche in modo coerente, in particolare per quanto riguarda la determinazione del loro importo massimo, che dovrebbe tenere conto del fatturato netto totale annuo dell'impresa in questione. L'attuale definizione di fatturato netto totale annuo di cui alla direttiva 2013/36/UE non è abbastanza esaustiva né sufficientemente chiara e completa per garantire parità di condizioni nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. È pertanto necessario chiarire diversi elementi dell'attuale definizione di fatturato netto annuo totale al fine di evitare un'interpretazione incoerente.
(17)Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria miste e ai loro dirigenti responsabili, oltre a sanzioni amministrative, anche sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013 o a una decisione emanata da un'autorità competente. Tali misure esecutive dovrebbero essere imposte qualora persista una violazione di un obbligo o di una decisione di vigilanza dell'autorità competente. Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di imporre tali misure esecutive senza dover presentare preventivamente richieste, ordini o diffide alla parte inadempiente. Poiché lo scopo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è obbligare una persona fisica o giuridica a porre fine a una violazione in corso, l'applicazione di tali sanzioni non dovrebbe impedire alle autorità competenti di imporre altre sanzioni amministrative per la medesima violazione.
(18)È necessario prevedere sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative al fine di assicurare che l'azione esercitata a seguito di una violazione abbia il maggior ambito di applicazione possibile e di contribuire ad impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla loro definizione come sanzione amministrativa o altra misura amministrativa a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di prevedere sanzioni aggiuntive e un livello più elevato di sanzioni amministrative pecuniarie.
(19)Le autorità competenti dovrebbero imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento proporzionate ed effettive. Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe tenere conto degli effetti potenziali della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento sulla situazione finanziaria della persona fisica o giuridica inadempiente e cercare di evitare che la sanzione provochi l'insolvenza di tale persona fisica o giuridica inadempiente, la conduca a gravi difficoltà finanziarie o rappresenti una percentuale sproporzionata del suo fatturato annuo totale.
(20)Qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non consenta le sanzioni amministrative previste dalla presente direttiva, le norme sulle sanzioni amministrative possono essere applicate in modo tale che il procedimento sanzionatorio sia avviato dall'autorità competente e la sanzione sia imposta dalle autorità giudiziarie. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative imposte dalle autorità competenti. Nell'irrogare tali sanzioni le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto della raccomandazione dell'autorità competente che ha avviato il procedimento sanzionatorio. Le sanzioni irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(21)È opportuno integrare l'elenco delle violazioni soggette a sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative al fine di prevedere sanzioni adeguate per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno modificare l'elenco delle violazioni di cui all'articolo 67 della direttiva 2013/36/UE.
(22)Le succursali di imprese stabilite in un paese terzo per prestare servizi bancari in uno Stato membro sono disciplinate da norme di diritto nazionale armonizzate solo in misura molto limitata dalla direttiva 2013/36/UE. Nonostante una significativa presenza nei mercati bancari dell'Unione, le succursali di paesi terzi attualmente sono soggette solo a obblighi di informazione di livello elevatissimo, ma non a norme prudenziali o a meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza a livello dell'Unione. A fronte di questa totale assenza di un quadro prudenziale comune le succursali di paesi terzi finiscono per essere soggette a obblighi nazionali eterogenei, di diversa portata e con diversi livelli prudenziali. Alle autorità competenti inoltre mancano informazioni esaustive e strumenti di vigilanza sufficienti per monitorare adeguatamente i rischi specifici prodotti dai gruppi di paesi terzi che operano in uno o più Stati membri tramite succursali e filiazioni. Attualmente non esistono meccanismi di vigilanza integrati in relazione a tali succursali e filiazioni e l'autorità competente responsabile della vigilanza di ciascuna succursale di un gruppo di paese terzo non è obbligata a scambiare informazioni con le autorità competenti che vigilano sulle altre succursali e filiazioni dello stesso gruppo. Tale frammentazione del panorama normativo mette a rischio la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'Unione, un problema che dovrebbe essere adeguatamente affrontato mediante un quadro armonizzato in materia di succursali di paesi terzi. Tale quadro dovrebbe prevedere norme minime comuni in materia di autorizzazione, norme prudenziali, governance interna, vigilanza e segnalazione. Tale serie di norme dovrebbe basarsi sui requisiti già vigenti sul territorio degli Stati membri in materia di succursali di paesi terzi e dovrebbe tenere conto di norme analoghe o equivalenti applicate dai paesi terzi alle succursali estere, onde garantire la coerenza tra gli Stati membri e adeguare il quadro dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi alle prassi internazionali in uso in questo settore.
(23)Per ragioni di proporzionalità, le norme in materia di succursali di paesi terzi dovrebbero contemplare anche il rischio che esse comportano per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'Unione e degli Stati membri. È opportuno pertanto classificare le succursali di paesi terzi secondo una classe 1, quando ritenute più rischiose, o, altrimenti, una classe 2, quando sono piccole e non complesse e non comportano un rischio significativo per la stabilità finanziaria (conformemente alla definizione di "ente piccolo e non complesso" di cui al regolamento (UE) n. 575/2013). Di conseguenza dovrebbero essere considerate più rischiose, per via delle loro dimensioni e della loro complessità, le succursali di paesi terzi con attività registrate nello Stato membro per un importo pari o superiore a 5 miliardi di EUR, poiché il loro dissesto potrebbe perturbare in modo significativo il mercato dei servizi bancari o il sistema bancario dello Stato membro. Anche le succursali di paesi terzi autorizzate ad accettare depositi al dettaglio dovrebbero essere considerate più rischiose, a prescindere dalle loro dimensioni, in quanto il loro dissesto colpirebbe i depositanti altamente vulnerabili e potrebbe gettare discredito sulla sicurezza e sulla solidità del sistema bancario dello Stato membro e sulla sua capacità di tutelare i risparmi dei cittadini. Questi due tipi di succursali di paesi terzi dovrebbero pertanto rientrare nella classe 1.
(24)Le succursali di paesi terzi dovrebbero rientrare nella classe 1 anche quando l'impresa nel paese terzo che è la sede centrale ("l'impresa principale") è soggetta a una legislazione, una sorveglianza e un'applicazione normativa di cui non è stata determinata almeno l'equivalenza alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013, oppure se il paese terzo in questione figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali succursali di paesi terzi rappresentano un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione e dello Stato membro di stabilimento in quanto i quadri in materia di regolamentazione bancaria o antiriciclaggio che si applicano all'impresa principale non colgono adeguatamente i rischi specifici derivanti dalle attività svolte nello Stato membro dalla succursale o i rischi di controparte nello Stato membro che derivano dal gruppo di paese terzo, né ne consentono un adeguato monitoraggio. Allo scopo di determinare l'equivalenza delle norme prudenziali e di vigilanza bancarie del paese terzo rispetto alle norme dell'Unione, la Commissione dovrebbe poter incaricare l'ABE di effettuare una valutazione conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'ABE dovrebbe garantire che la valutazione sia svolta in modo rigoroso, trasparente e secondo una metodologia solida. L'ABE dovrebbe inoltre consultare le autorità di vigilanza dei paesi terzi, i dipartimenti delle amministrazioni incaricati della regolamentazione bancaria e, se del caso, le parti del settore privato, cooperando strettamente con tali soggetti e cercando di trattarli in modo equo e di dare loro la possibilità di presentare la documentazione e le proprie osservazioni in tempi ragionevoli. L'ABE dovrebbe anche assicurare che la relazione emanata a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia adeguatamente motivata, contenga una descrizione dettagliata degli aspetti valutati e sia trasmessa entro un termine ragionevole.
(25)Alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere esplicito di esigere, caso per caso, che le succursali di paesi terzi presentino domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, della direttiva 2013/36/UE, almeno qualora tali succursali svolgano attività con controparti in altri Stati membri trasgredendo alle norme del mercato interno o qualora rappresentino un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui sono stabilite. Alle autorità competenti dovrebbe inoltre essere imposto di verificare periodicamente se le succursali di paesi terzi che tengono nei registri attività per un importo pari o superiori a 30 miliardi di EUR abbiano una rilevanza sistemica. Tutte le succursali di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo, stabilite in uno Stato membro o in più Stati membri, dovrebbero essere congiuntamente soggette a tale valutazione periodica. La valutazione dovrebbe accertare se, conformemente a criteri specifici, tali succursali rappresentino, per la stabilità finanziaria dell'Unione o dei suoi Stati membri, un livello di rischio analogo a quello degli enti definiti "a rilevanza sistemica" nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013. Se le autorità competenti concludono che le succursali di paesi terzi hanno rilevanza sistemica, dovrebbero imporre a tali succursali obblighi adeguati per attenuare i rischi per la stabilità finanziaria. A tal fine alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione come enti filiazioni a norma della direttiva 2013/36/UE per continuare a svolgere attività bancarie nello Stato membro o in più Stati membri. Inoltre alle autorità competenti dovrebbe essere conferito il potere di imporre alle succursali di paesi terzi altri obblighi, in particolare l'obbligo di ristrutturare le loro attività patrimoniali od operative presenti nell'Unione, cosicché le medesime succursali cessino di avere rilevanza sistemica, oppure l'obbligo di rispettare i requisiti patrimoniali, i requisiti in materia di liquidità, gli obblighi di segnalazione o gli obblighi di informativa supplementari, qualora ciò sia sufficiente per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria. Alle autorità competenti dovrebbe essere lasciata la possibilità di non imporre nessuno di tali obblighi alle succursali di paesi terzi valutate come a rilevanza sistemica solo se le suddette autorità possono dimostrare che i rischi posti dalle medesime succursali alla stabilità finanziaria e all'integrità del mercato dell'Unione e degli Stati membri non aumenterebbero in modo significativo, in un periodo non superiore a un anno, in assenza dell'imposizione di detti obblighi.
(26)Per garantire la coerenza delle decisioni di vigilanza relative a un gruppo di paese terzo con succursali e filiazioni in più Stati membri, è opportuno designare un'autorità competente capofila incaricata di effettuare la valutazione della rilevanza sistemica. Tale ruolo dovrebbe corrispondere a quello dell'autorità di vigilanza su base consolidata del gruppo di paese terzo nell'Unione, ove si applichi l'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE, o dell'autorità competente che diventerebbe l'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente a detto articolo, qualora le succursali di paesi terzi di tale gruppo fossero trattate come sue filiazioni. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata pertinente non è stata determinata o se l'autorità competente capofila non ha avviato la valutazione della rilevanza sistemica entro tre mesi, la valutazione dovrebbe essere invece affidata all'ABE. L'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE dovrebbe consultare e cooperare pienamente con le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni e delle succursali del gruppo di paese terzo interessato in più Stati membri. L'autorità competente capofila e tali autorità competenti dovrebbero adottare una decisione congiunta sull'opportunità di imporre obblighi alle succursali di paesi terzi valutate come a rilevanza sistemica. Nell'ottica del giusto processo, l'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE dovrebbe garantire che il diritto delle succursali di paesi terzi di essere sentite e di presentare osservazioni sia rispettato durante la valutazione della rilevanza sistemica.
(27)Le autorità competenti dovrebbero riesaminare periodicamente se le succursali di paesi terzi rispettano gli obblighi pertinenti di cui alla direttiva 2013/36/UE e dovrebbero adottare misure di vigilanza rivolte a tali succursali per assicurare o ripristinare il rispetto di detti obblighi. Per agevolare l'efficace vigilanza in merito agli obblighi che incombono alle succursali di paesi terzi e disporre di un quadro completo delle attività dei gruppi di paesi terzi nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero avere a disposizione relazioni di vigilanza e finanziarie comuni redatte secondo modelli standardizzati. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono tali modelli e alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali progetti. È inoltre necessario attuare adeguati meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti per garantire che tutte le attività dei gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione tramite succursali di paesi terzi siano soggette a una vigilanza esauriente, per evitare che siano elusi gli obblighi applicabili a tali gruppi a norma del diritto dell'Unione e per ridurre al minimo i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. In particolare, le succursali di paesi terzi di classe 1 dovrebbero essere incluse nelle attribuzioni dei collegi delle autorità di vigilanza dei gruppi di paesi terzi nell'Unione. Se tale collegio non è già stato istituito, le autorità competenti dovrebbero istituirne uno ad hoc per tutte le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo, qualora esso operi in più di uno Stato membro.
(28)Il quadro dell'Unione in materia di succursali di paesi terzi dovrebbe applicarsi senza pregiudicare l'attuale potere discrezionale potenzialmente conferito agli Stati membri per imporre, su base generale, che le imprese di taluni paesi terzi svolgano attività bancarie sul loro territorio esclusivamente tramite enti filiazioni autorizzati conformemente al titolo III, capo 1, della direttiva 2013/36/UE. Tale obbligo può riferirsi ai paesi terzi che applicano norme prudenziali e di vigilanza bancarie che non sono equivalenti alle norme previste dal diritto nazionale dello Stato membro o ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
(29)A seguito dell'introduzione dell'IFRS 9 il 1º gennaio 2018, i risultati dei calcoli delle perdite attese su crediti, basati su un metodo di modellizzazione, incidono direttamente sull'importo dei fondi propri e sui coefficienti regolamentari degli enti. Gli stessi metodi di modellizzazione costituiscono inoltre la base per il calcolo delle perdite attese su crediti quando gli enti applicano la disciplina contabile nazionale. È importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara dell'incidenza di tali calcoli sulla serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili. A tal fine l'esercizio di analisi comparata dovrebbe riguardare anche tali metodi di modellizzazione. Dato che gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito possono utilizzare modelli anche per calcolare le perdite attese su crediti nel quadro dell'IFRS 9, tali enti dovrebbero essere a loro volta inclusi nell'esercizio di analisi comparata, tenendo conto del principio di proporzionalità.
(30)Il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 introducendo un quadro del rischio di mercato riveduto elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Il metodo standardizzato alternativo che rientra in tale nuovo quadro consente agli enti di modellare determinati parametri utilizzati nel calcolo delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato. È importante quindi che le autorità competenti e l'ABE abbiano una visione chiara della serie di valori delle attività ponderate per il rischio e dei requisiti in materia di fondi propri che risultano per esposizioni simili non solo nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, ma anche nell'ambito del metodo standardizzato alternativo. L'esercizio di analisi comparata del rischio di mercato dovrebbe riguardare pertanto il metodo standardizzato e il metodo dei modelli interni riveduti.
(31)La transizione globale verso un'economia sostenibile sancita dall'accordo di Parigi, come concluso dall'Unione, e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile richiederanno una profonda trasformazione socioeconomica e dipenderanno dalla mobilitazione di ingenti risorse finanziarie da parte dei settori pubblico e privato. Con il Green Deal europeo l'Unione s'impegna a diventare climaticamente neutra entro il 2050. Il sistema finanziario svolge un ruolo importante nel sostegno di tale transizione: si tratta non solo di cogliere e sfruttare le opportunità che si presenteranno, ma di gestire correttamente i rischi che la transizione può comportare.
(32)La portata senza precedenti della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare avrà un impatto considerevole sul sistema finanziario. Nel 2018 la Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System ha riconosciuto che i rischi legati al clima sono fonte di rischi finanziari. La nuova strategia per una finanza sostenibile della Commissione sottolinea che i rischi ambientali, sociali e di governance, e in particolare i rischi derivanti dall'impatto fisico dei cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dal più ampio degrado ambientale degli ecosistemi, rappresentano una sfida senza precedenti per le nostre economie e per la stabilità del sistema finanziario. Tali rischi sono specifici per via della loro natura rivolta al futuro e del loro impatto particolare su orizzonti temporali a breve, medio e lungo termine.
(33)La natura a lungo termine e la profondità della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e circolare comporteranno cambiamenti significativi nei modelli imprenditoriali degli enti. È necessario che il settore finanziario, in particolare gli enti creditizi, si adeguino per conseguire l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'economia dell'Unione entro il 2050, mantenendo al contempo sotto controllo i rischi intrinseci. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la facoltà di valutare tale processo e intervenire nei casi in cui gli enti gestiscano i rischi climatici e i rischi derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità in modo da nuocere alla stabilità di singoli enti o alla stabilità finanziaria nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero inoltre monitorare e avere la facoltà di agire in caso di discrepanza dei modelli e delle strategie imprenditoriali degli enti rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione e alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile, in quanto tale discrepanza produrrebbe rischi per i loro modelli e le loro strategie imprenditoriali o per la stabilità finanziaria. I rischi climatici e, più in generale, i rischi ambientali dovrebbero essere considerati unitamente ai rischi sociali e di governance in un'unica categoria di rischi, al fine di consentire un'integrazione globale e coordinata di questi fattori, che sono spesso interconnessi. I rischi ambientali, sociali e di governance sono strettamente legati al concetto di sostenibilità poiché i fattori ambientali, sociali e di governance ne rappresentano i tre pilastri principali.
(34)Per mantenere un'adeguata resilienza agli impatti negativi dei fattori ambientali, sociali e di governance, è necessario che gli enti stabiliti nell'Unione siano in grado di individuare, misurare e gestire sistematicamente i rischi derivanti da tali fattori e che le autorità di vigilanza degli enti valutino i rischi sia a livello del singolo ente sia a livello sistemico, dando priorità ai fattori ambientali e progredendo verso gli altri fattori di sostenibilità man mano che le metodologie e gli strumenti per la valutazione evolvono. Gli enti dovrebbero valutare la coerenza dei loro portafogli con l'ambizione dell'Unione di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e di prevenire il degrado ambientale e la perdita di biodiversità. Gli enti dovrebbero definire piani specifici per gestire i rischi derivanti, nel breve, medio e lungo periodo, dalla discrepanza del loro modello e della loro strategia imprenditoriali rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione che rientrano nell'accordo di Parigi, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" [e nel quadro globale per la biodiversità post-2020]. Agli enti dovrebbe essere imposto di disporre di solidi dispositivi di governance, di processi interni per la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e di strategie approvate dai loro organi di gestione che tengano conto degli effetti non solo presenti ma anche futuri dei fattori ambientali, sociali e di governance. La conoscenza e la consapevolezza collettive dell'organo di gestione in merito ai fattori ambientali, sociali e di governance e l'attribuzione interna del capitale degli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance saranno anch'essi elementi fondamentali per orientare il cambiamento all'interno di ciascun ente. Le specificità dei rischi ambientali, sociali e di governance e la loro relativa novità comportano una notevole differenza di interpretazioni, misurazioni e pratiche di gestione tra un ente e l'altro. Per garantire la convergenza in tutta l'Unione e un'interpretazione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, è opportuno che la normativa prudenziale preveda definizioni e norme minime adeguate per la valutazione di tali rischi. Per conseguire tale obiettivo, nel regolamento (UE) n. 575/2013 figura una serie di definizioni mentre all'ABE è conferito il potere di specificare una serie minima di metodologie di riferimento per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla stabilità finanziaria degli enti, dando priorità all'impatto dei fattori ambientali. Poiché i rischi ambientali, sociali e di governance sono per natura rivolti al futuro e l'analisi degli scenari e le prove di stress, così come i piani per affrontarli, sono strumenti di valutazione particolarmente informativi, all'ABE dovrebbe essere conferito anche il potere di elaborare criteri uniformi relativi al contenuto dei piani per affrontare tali rischi, alla definizione degli scenari e all'applicazione dei metodi per le prove di stress. In particolare i rischi ambientali, compresi quelli derivanti dal degrado ambientale e dalla perdita di biodiversità, e i rischi legati al clima dovrebbero avere la priorità date la loro urgenza e la particolare rilevanza dell'analisi degli scenari e delle prove di stress ai fini della loro valutazione.
(35)I rischi ambientali, sociali e di governance possono avere implicazioni di vasta portata sia per la stabilità dei singoli enti che per il sistema finanziario nel suo complesso. Le autorità competenti dovrebbero pertanto includere sistematicamente tali rischi nelle relative attività di vigilanza, tra cui il processo di valutazione e revisione prudenziale e le prove di stress di tali rischi. La Commissione europea, mediante il suo strumento di assistenza tecnica, ha fornito sostegno alle autorità nazionali competenti nello sviluppo e nell'attuazione di metodologie per le prove di stress ed è pronta a continuare a fornire tale assistenza. Tuttavia le metodologie delle prove di stress riguardanti i rischi ambientali, sociali e di governance sono state finora applicate principalmente in modo esplorativo. Per integrare le prove di stress dei fattori ambientali, sociali e di governance nella vigilanza in modo stabile e coerente, l'ABE, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero elaborare congiuntamente orientamenti per garantire considerazioni coerenti e metodologie comuni in materia. Le prove di stress di tali rischi dovrebbero iniziare con i fattori climatici e ambientali, e via via che si rendono disponibili più dati e metodologie sui rischi ambientali sociali e di governance che sostengano lo sviluppo di strumenti aggiuntivi per valutare l'impatto quantitativo dei suddetti rischi sui rischi finanziari, le autorità competenti dovrebbero tenere sempre più conto degli effetti di questi rischi nelle loro valutazioni di adeguatezza degli enti creditizi. Al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'ABE dovrebbe pubblicare orientamenti in merito all'inclusione uniforme dei rischi ambientali sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale.
(36)È possibile che le disposizioni di cui all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE sul quadro relativo alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano già impiegate per affrontare vari tipi di rischi sistemici, inclusi rischi legati ai cambiamenti climatici. Nella misura in cui le autorità competenti o designate pertinenti, a seconda dei casi, ritengono che i rischi connessi ai cambiamenti climatici possano avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale degli Stati membri, esse dovrebbero introdurre un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per tali rischi, se ritengono che tale provvedimento sia efficace e proporzionato ai fini dell'attenuazione dei suddetti rischi.
(37)Può essere che i membri dell'organo di gestione siano sottoposti a una valutazione dell'idoneità solo una volta trascorso un periodo di tempo significativo dalla loro nomina, mentre i titolari di funzioni chiave potrebbero non essere soggetti ad alcuna valutazione. I membri dell'organo di gestione che non soddisfano i criteri di idoneità possono dunque aver esercitato le loro funzioni per un lungo periodo, il che pone gravi problemi soprattutto per i grandi enti. Gli enti transfrontalieri inoltre devono destreggiarsi tra una vasta gamma di norme e procedure nazionali diverse, il che rende inefficiente il sistema attuale. L'esistenza di obblighi diversi per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità nell'Unione è una questione particolarmente grave nel contesto dell'Unione bancaria. È importante pertanto prevedere una serie di norme a livello dell'Unione per istituire un quadro coerente e prevedibile in materia di professionalità e onorabilità. In tal modo si favorirà la convergenza in materia di vigilanza, quindi aumenterà la fiducia reciproca delle autorità competenti e sarà assicurata maggiore certezza giuridica agli enti. Disporre di un solido quadro in materia di professionalità e onorabilità per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave è un fattore cruciale per garantire che gli enti siano diretti in modo adeguato e che i loro rischi siano gestiti correttamente.
(38)La valutazione dell'idoneità ha lo scopo di garantire che i membri degli organi di gestione abbiano le competenze per svolgere il proprio ruolo e rispondano ai requisiti di onorabilità. Poiché la responsabilità principale della valutazione dell'idoneità di ciascun membro dell'organo di gestione spetta agli enti, tale valutazione dovrebbe essere svolta dagli enti stessi e dovrebbe essere seguita da una verifica delle autorità competenti, effettuata a discrezione prima o dopo l'assunzione della carica da parte del membro dell'organo di gestione. Tuttavia, in considerazione dei rischi posti dai grandi enti, derivanti in particolare da potenziali effetti di contagio, è opportuno impedire a membri dell'organo di gestione non idonei di influire sulla direzione di tali grandi enti per evitare effetti disastrosi. È pertanto opportuno che, salvo in circostanze eccezionali, le autorità competenti valutino l'idoneità dei membri dell'organo di gestione dei grandi enti prima che tali membri esercitino le loro funzioni.
(39)I titolari di funzioni chiave, oltre ai membri dell'organo di gestione, svolgono un ruolo di rilievo nel garantire che la gestione quotidiana dell'ente sia sana e prudente. Poiché attualmente la direttiva 2013/36/UE non prevede una definizione di "titolari di funzioni chiave", gli Stati membri seguono prassi divergenti, il che ostacola una vigilanza efficace ed efficiente e impedisce condizioni di parità. È pertanto necessario prevedere una definizione di "titolari di funzioni chiave". Inoltre la responsabilità di valutare l'idoneità dei titolari di funzioni chiave dovrebbe spettare principalmente agli enti. Tuttavia, a causa dei rischi posti dalle attività dei grandi enti, l'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario di tali grandi enti dovrebbe essere valutata dalle autorità competenti prima che tali persone assumano le loro funzioni.
(40)Al fine di garantire agli enti la certezza del diritto e la prevedibilità, è necessario istituire un processo efficiente e tempestivo per la verifica dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave da parte delle autorità competenti. Tale processo dovrebbe consentire alle autorità competenti di richiedere eventuali informazioni integrative, se necessario, ma anche garantire che tali autorità possano trattare le valutazioni di idoneità entro i termini prescritti. Gli enti, da parte loro, dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni corrette e complete entro il termine fissato e rispondere rapidamente e in buona fede alle richieste di informazioni integrative presentate da tali autorità.
(41)In considerazione del ruolo della valutazione dell'idoneità ai fini di una gestione prudente e sana degli enti, è necessario fornire alle autorità competenti nuovi strumenti, quali le dichiarazioni di responsabilità e una classificazione delle funzioni, per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave. Tali nuovi strumenti saranno d'ausilio allorché le autorità competenti sottopongono a revisione i sistemi di governance degli enti nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Fatta salva la responsabilità generale dell'organo di gestione in quanto organo collegiale, gli enti dovrebbero essere tenuti a redigere dichiarazioni individuali ed elaborare una classificazione che chiarisca le funzioni ricoperte dai membri dell'organo di gestione, dall'alta dirigenza e dai titolari di funzioni chiave. Tali funzioni individuali non sempre sono definite in modo chiaro o coerente e possono verificarsi situazioni in cui due o più ruoli si sovrappongono o in cui alcuni settori di competenza sono trascurati perché non rientrano chiaramente nella sfera di competenza di una data persona. La portata delle funzioni di ciascun individuo dovrebbe essere ben definita e nessun settore di competenza dovrebbe essere lasciato privo di titolarità. Tali strumenti dovrebbero garantire una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei membri dell'organo di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave.
(42)Per salvaguardare la stabilità finanziaria, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di adottare e attuare rapidamente le decisioni. Nel contesto di misure di intervento precoce o dell'azione di risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono ritenere opportuno rimuovere o sostituire i membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza. Per tenere conto di tali situazioni, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione di idoneità dei membri dell'organo di gestione o dei titolari di funzioni chiave dopo che tali membri dell'organo di gestione o titolari di funzioni chiave hanno assunto le proprie funzioni.
(43)Dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo nominale del suo requisito di fondi propri aggiuntivi, fissato dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva, non dovrebbe, ceteris paribus, risultare immediatamente aumentato. In tal caso, l'autorità competente dovrebbe inoltre rivedere il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente e valutare, in particolare, se e in quale misura tale requisito tenga conto del rischio di modello derivante dall'uso di modelli interni da parte di detto ente. In tal caso è opportuno ritenere che il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente si sovrapponga ai rischi calcolati dall'output floor nel requisito di fondi propri dell'ente e, di conseguenza, l'autorità competente dovrebbe ridurre tale requisito nella misura necessaria a eliminare la sovrapposizione fintantoché l'ente rimane vincolato dall'output floor.
(44)Analogamente, dal momento in cui l'ente è vincolato dall'output floor, l'importo nominale del suo capitale primario di classe 1 richiesto nell'ambito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non dovrebbe aumentare se all'ente non è associato alcun aumento del rischio macroprudenziale o sistemico. In tali casi l'autorità competente o designata dell'ente, a seconda dei casi, dovrebbe riesaminare la calibrazione dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e assicurarsi che essi restino adeguati e non comportino un doppio conteggio dei rischi già coperti in virtù del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor. Più in generale, le autorità competenti e designate, a seconda dei casi, non dovrebbero imporre requisiti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per i rischi che sono già pienamente coperti dall'output floor.
(45)Inoltre, dal momento in cui un ente designato come "altro ente a rilevanza sistemica" è vincolato dall'output floor, la rispettiva autorità competente o designata, a seconda dei casi, dovrebbe rivedere la calibrazione del requisito di riserva per gli O-SII dell'ente e assicurarsi che rimanga adeguato.
(46)Per consentire l'attivazione tempestiva ed efficace della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è necessario chiarire l'applicazione delle disposizioni pertinenti come pure semplificare e armonizzare le procedure applicabili. Le autorità designate in tutti gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che consenta di riconoscere i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissati dalle autorità di altri Stati membri e garantisca alle autorità competenti di poter affrontare i rischi sistemici in modo tempestivo ed efficace. Il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro dovrebbe richiedere solo una notifica da parte dell'autorità che lo riconosce. Per evitare procedure di autorizzazione superflue, nel caso in cui la decisione di fissare un coefficiente di riserva determini la diminuzione dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, la procedura di cui all'articolo 131, paragrafo 15, della direttiva 2013/36/UE deve essere conformata alla procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 9, della medesima direttiva. Le procedure di cui all'articolo 133, paragrafo 11, di detta direttiva dovrebbero essere chiarite e, ove opportuno, rese più coerenti con le procedure che si applicano ad altri coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è modificata come segue:
(1)all'articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)è inserito il seguente punto 8 bis:
"8 bis)"organo di gestione nella sua funzione di gestione", l'organo di gestione nel suo ruolo di effettiva direzione dell'ente, che comprende le persone che dirigono l'attività dell'ente;"
b)il punto 9 è sostituito dal seguente:
"9)"alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e ne rispondono direttamente all'organo di gestione dell'ente cui non appartengono e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente sotto la direzione dell'organo di gestione dell'ente;"
c)sono inseriti i seguenti punti da 9 bis a 9 quinquies:
"9 bis)"titolari di funzioni chiave", le persone che esercitano un'influenza significativa sulla direzione dell'ente senza essere membri dell'organo di gestione, compresi i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario se non appartenenti all'organo di gestione;
9 ter)"direttore finanziario (chief financial officer)", la persona responsabile della gestione delle risorse finanziarie, della programmazione finanziaria e dell'informativa finanziaria;
9 quater)"responsabili delle funzioni di controllo interno", le persone responsabili al massimo livello gerarchico dell'esercizio quotidiano delle funzioni indipendenti di gestione del rischio, controllo della conformità e audit interno dell'ente;
9 quinquies)"funzioni di controllo interno", le funzioni di gestione del rischio, controllo della conformità e audit interno;"
d)il punto 11 è sostituito dal seguente:
"11)"rischio di modello", il rischio di modello ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
e)è inserito il seguente punto 29 bis:
"29 bis)"ente autonomo nell'UE", ente autonomo nell'UE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 33 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
f)è inserito il seguente punto 47 bis:
"47 bis)"capitale ammissibile", il capitale ammissibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 71, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
g)sono aggiunti i seguenti punti da 66 a 69:
"66)"grande ente", un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013;
67)"filiazione rilevante", una filiazione significativa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013 o una grande filiazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 147, di tale regolamento;
68)"sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento", sanzioni quotidiane volte a porre fine a violazioni e ad obbligare persone fisiche o giuridiche a ripristinare la conformità agli obblighi loro imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013;
69)"rischio ambientale, sociale o di governance (ESG)", il rischio ambientale, sociale o di governance ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 52 quinquies, del regolamento (UE) n. 575/2013;"
(2)all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale e alle indagini nonché del potere di imporre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre sanzioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.
Per conservare l'indipendenza delle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tali autorità competenti, compreso il loro personale e i membri dei loro organi di governance, possano agire in modo indipendente e obiettivo, senza sollecitare né ricevere istruzioni o essere influenzati da enti sottoposti a vigilanza, da amministrazioni pubbliche di Stati membri o da organismi dell'Unione o da qualunque altro organismo pubblico o privato. Tali misure lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle autorità competenti derivanti dalla loro appartenenza al sistema europeo di vigilanza finanziaria e stabiliti dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010*1, dall'appartenenza al meccanismo di vigilanza unico di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013*2 e al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014*3, e dall'appartenenza al Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014*4.
Gli Stati membri assicurano in particolare che le autorità competenti abbiano adottato tutti i provvedimenti necessari per impedire i conflitti di interessi del loro personale e dei membri dei loro organi di governance. A tal fine gli Stati membri stabiliscono norme proporzionate al ruolo e alle responsabilità di tale personale e dei membri degli organi di governance e, come minimo, vietano quanto segue:
a)la negoziazione di strumenti finanziari emessi dagli enti sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti, dalle loro imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette, o riferibili a tali enti;
b)l'assunzione o l'accettazione di qualsiasi tipo di contratto per la prestazione di servizi professionali, al termine del rapporto d'impiego presso l'autorità competente, con uno dei soggetti seguenti:
i)enti per i quali hanno esercitato la vigilanza diretta, comprese le loro imprese madri, filiazioni o affiliate dirette o indirette, almeno nei due anni precedenti la data di assunzione di qualsiasi nuovo incarico;
ii)imprese che forniscono servizi a uno qualsiasi degli enti di cui al punto i) che sono stati sottoposti a vigilanza diretta almeno nei due anni precedenti la data di assunzione di qualsiasi nuovo incarico, a meno che non sia rigorosamente preclusa la loro partecipazione a qualunque prestazione di tali servizi nel periodo in cui il divieto di cui alla presente direttiva è in vigore.
I membri del personale e degli organi di governance soggetti ai divieti di cui al terzo comma, lettera b), hanno diritto a un adeguato compenso a fronte dell'impossibilità di assumere un ruolo vietato.
L'ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito alla prevenzione dei conflitti di interessi in seno alle autorità competenti e in merito alla loro indipendenza, tenendo conto delle migliori prassi internazionali, ai fini di un'applicazione proporzionata del presente articolo.
______
*1
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
*2
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
*3
Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
*4
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).";
(3)all'articolo 18, è aggiunta la lettera g) seguente:
"g)soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i)è stato accertato che è in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014;
ii)l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio;
iii)l'autorità di risoluzione ritiene che la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 non sia soddisfatta in relazione all'anzidetto ente creditizio.";
(4)l'articolo 21 bis è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.
Le autorità competenti svolgono una verifica sulle imprese madri di un ente, o sulle imprese madri di un'entità che chiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 8, onde individuare se si sia in presenza o meno di un'impresa che soddisfa i criteri per essere considerata una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Ai fini del secondo comma, se le imprese madri sono ubicate in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è stabilito l'ente o l'entità che richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8, le autorità competenti di tali Stati membri collaborano strettamente per svolgere la verifica.
Le autorità competenti pubblicano l'esito della verifica di cui al secondo comma.";
b)il paragrafo 2 è così modificato:
i)al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone preposte all'effettiva direzione della società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1;";
ii)il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui agli articoli 22 e 27 bis, l'autorità competente ai fini del presente articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 27 bis, paragrafo 6, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.";
(5)all'articolo 21 ter, paragrafo 6, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati uniformi, le definizioni e le soluzioni informatiche da applicare nell'Unione per la comunicazione delle informazioni di cui al primo comma.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
(6)è inserito il nuovo articolo 21 quater seguente:
"Articolo 21 quater
Obbligo di stabilire una succursale per la prestazione di servizi bancari da parte di imprese di paesi terzi e deroga in caso di servizi prestati su iniziativa esclusiva di clienti
1. Gli Stati membri impongono alle imprese stabilite in un paese terzo di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, di stabilire una succursale sul loro territorio e di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo VI per iniziare o continuare a svolgere le attività di cui al paragrafo 1 di detto articolo nello Stato membro interessato.
2. Se un cliente al dettaglio, una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezioni I e II, della direttiva 2014/65/UE stabiliti o situati nell'Unione si rivolgono a un'impresa stabilita in un paese terzo, di propria iniziativa esclusiva, per la prestazione di qualsiasi servizio o attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla prestazione a tale persona del servizio o dell'attività pertinente, compresa una relazione specificamente connessa alla prestazione di tale servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un'impresa di paese terzo, anche mediante un'entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un'altra persona che agisce per conto di tale impresa, contatta clienti o potenziali clienti nell'Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
3. L'iniziativa di un cliente o di una controparte di cui al paragrafo 2 non autorizza l'impresa di paese terzo a commercializzare categorie di prodotti, attività o servizi diverse da quelle richieste dal cliente o dalla controparte, salvo tramite una succursale di paese terzo stabilita in uno Stato membro.";
(7)nel titolo III, sono aggiunti i capi 3, 4 e 5 seguenti:
"CAPO 3
Acquisizione o cessione di una partecipazione qualificata
Articolo 27 bis
Notifica e valutazione dell'acquisizione
1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi ente, società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, o altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista tenuta a chiedere l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, su base subconsolidata ("l'acquirente") notifichi all'autorità competente se intende acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata superiore al 15 % del capitale ammissibile dell'acquirente ("il progetto di acquisizione"), indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti specificate nell'articolo 27 ter, paragrafo 5.
2. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o eventuali informazioni integrative di cui al paragrafo 5 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione di detta notifica.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 2, se il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 22, paragrafo 1, è ritenuto complesso dalle autorità competenti, l'avviso di ricevimento della notifica di eventuali informazioni integrative è inviato prontamente e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica.
3. Le autorità competenti dispongono di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dal ricevimento di tutti i documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 ter, paragrafo 4 ("il periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 ("la valutazione").
Se il progetto di acquisizione consiste in una partecipazione qualificata in un ente creditizio di cui all'articolo 22, paragrafo 1, l'acquirente rimane inoltre soggetto all'obbligo di notifica e alla valutazione di cui a tale articolo.
4. Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3.
5. Durante il periodo di valutazione le autorità competenti possono, se del caso e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere informazioni integrative necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
6. Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte delle autorità competenti e la data di ricevimento della risposta dell'acquirente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
7. Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 6, secondo comma, fino a 30 giorni lavorativi nelle situazioni seguenti:
a)l'entità acquisita è situata o regolamentata in un paese terzo;
b)lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio*5 è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1, della presente direttiva.
8. Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista a norma dell'articolo 21 bis avvenga in concomitanza con la valutazione di cui al presente articolo, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso il periodo di valutazione è sospeso per un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui all'articolo 21 bis.
9. Se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione e senza superare il periodo di valutazione, informano per iscritto l'acquirente, indicando le ragioni della loro obiezione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di acquisizione può essere resa pubblica su richiesta dell'acquirente. L'assenza di disposizioni del diritto nazionale riguardanti un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di acquisizione non impedisce agli Stati membri di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta dell'acquirente.
10. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, questo è da considerarsi approvato.
11. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento del progetto di acquisizione e prorogarlo ove opportuno.
12. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 575/2013 per la notifica alle autorità competenti, o l'approvazione da parte di queste ultime, di acquisizioni dirette o indirette di capitale.
________
*5
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
Articolo 27 ter
Criteri di valutazione
1. Nel trattare la notifica del progetto di acquisizione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5, le autorità competenti valutano la gestione sana e prudente dell'acquirente dopo l'acquisizione e, in particolare, i rischi ai quali l'acquirente è o potrebbe essere esposto, in conformità dei criteri seguenti:
a)i requisiti di sufficiente onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i nuovi membri dell'organo di gestione dell'acquirente da nominare in esito al progetto di acquisizione;
b)la capacità dell'acquirente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione;
c)l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), e del criterio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.
3. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dall'acquirente sono incomplete, nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 bis.
Ai fini del presente paragrafo e dell'articolo 23, paragrafo 2, e per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), un'obiezione scritta delle autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849 costituisce un motivo ragionevole di opposizione.
4. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
5. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione. Tali informazioni sono fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1. Le informazioni sono proporzionate e adeguate alla natura dell'entità da acquisire. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per la valutazione prudenziale ai sensi del presente articolo.
6. Fatto salvo l'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 7, quando sono stati notificati due o più progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate nella stessa entità, l'autorità competente tratta gli acquirenti in modo non discriminatorio.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
a)l'elenco minimo delle informazioni da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e all'articolo 27 duodecies, paragrafo1;
b)una metodologia di valutazione comune dei criteri di cui al presente articolo, all'articolo 27 octies e all'articolo 27 terdecies;
c)la procedura applicabile alla notifica e alla valutazione prudenziale di cui all'articolo 27 bis, all'articolo 27 septies e all'articolo 27 duodecies.
Ai fini del primo comma, l'ABE tiene conto della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio*6.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
__________
*6
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato).
Articolo 27 quater
Cooperazione tra le autorità competenti
1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 ter, se l'entità acquisita è:
a)un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM") autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;
b)un'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM") autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello del candidato acquirente;
c)una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal fine le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.
2. Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza delle loro decisioni. A tal fine la decisione dell'autorità competente dell'acquirente indica i pareri o le riserve formulati dall'autorità competente che ha autorizzato l'ente creditizio controllato dall'impresa madre cui si riferisce il progetto di acquisizione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27 quinquies
Notifica in caso di cessione
Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE, nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista notifichino alle autorità competenti se intendono cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata superiore al 15 % del capitale ammissibile dell'acquirente. Tale notifica è effettuata per iscritto e prima della cessione, indicando l'entità della partecipazione in questione.
Articolo 27 sexies
Obblighi di informazione e sanzioni
Qualora l'acquirente ometta di notificare il progetto di acquisizione in anticipo conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 1, o abbia acquisito una partecipazione qualificata ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri prevedono che tali autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono includere ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, in conformità degli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza. In caso di acquisizione di una partecipazione qualificata nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, fatte salve eventuali sanzioni, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto o la dichiarazione di nullità dei voti espressi.
CAPO 4
Trasferimenti rilevanti di attività e passività
Articolo 27 septies
Notifica e valutazione dei trasferimenti rilevanti di attività e passività
1. Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE, o altre società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista tenute a chiedere l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, su base subconsolidata notifichino all'autorità competente i trasferimenti rilevanti di attività o passività che intendono effettuare mediante una vendita o altro tipo di operazione ("l'operazione prevista"). La notifica indica l'entità dell'operazione prevista e fornisce le informazioni di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 5.
Quando l'operazione prevista coinvolge solo enti dello stesso gruppo, anche tali enti sono soggetti al primo comma.
Ai fini del primo e del secondo comma, ciascuno degli enti coinvolti nella stessa operazione prevista è soggetto individualmente all'obbligo di notifica di cui ai suddetti commi.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a)l'operazione prevista è considerata rilevante per un ente se è almeno pari al 10 % delle sue attività o passività totali; se è effettuata tra entità dello stesso gruppo, l'operazione prevista è considerata rilevante per un ente se è almeno pari al 15 % delle sue attività o passività totali;
b)i trasferimenti di attività deteriorate o di attività destinate a essere incluse in un aggregato di copertura ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio*7, o da cartolarizzare, non sono presi in considerazione per il calcolo della percentuale di cui alla lettera a);
c)i trasferimenti di attività o passività nell'ambito dell'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE non sono presi in considerazione per il calcolo della percentuale di cui alla lettera a).
3. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative di cui al paragrafo 6 prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.
4. Le autorità competenti dispongono di un massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e dei documenti, compresi quelli che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 octies, paragrafo 5, per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 octies, paragrafo 1 ("il periodo di valutazione").
5. Le autorità competenti informano l'ente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
6. Le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione in qualsiasi momento durante il periodo di valutazione e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
7. Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta dell'ente in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
8. Se decidono di opporsi all'operazione prevista, le autorità competenti informano per iscritto l'ente e indicano le ragioni entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione e non oltre la data di scadenza del periodo di valutazione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta dell'ente. L'assenza di disposizioni del diritto nazionale riguardanti un'adeguata motivazione della decisione di opporsi al progetto di operazione non impedisce a uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta dell'ente.
9. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto all'operazione prevista, questa è da considerarsi approvata.
10. Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione prevista e prorogarlo ove opportuno.
11. Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti all'articolo 27 septies per la notifica alle autorità competenti o l'approvazione da parte di queste ultime.
________
*7
Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).
Articolo 27 octies
Criteri di valutazione
1. Nel trattare la notifica di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 6, le autorità competenti valutano l'operazione prevista in conformità dei criteri seguenti:
a)la capacità dell'ente di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione;
b)l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione prevista, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di operazione potrebbe aumentarne il rischio.
2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849.
3. Le autorità competenti possono opporsi all'operazione prevista solo se i criteri di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dall'ente sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 septies.
Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), un'obiezione scritta delle autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2015/849 costituisce un motivo ragionevole di opposizione.
4. Gli Stati membri non possono subordinare l'operazione prevista al raggiungimento di un determinato livello o importo, né possono consentire alle autorità competenti di esaminare l'operazione prevista in funzione delle esigenze economiche del mercato.
5. Gli Stati membri pubblicano un elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni sono fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale dell'operazione prevista.
Articolo 27 nonies
Cooperazione tra le autorità competenti
1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 octies, se le parti coinvolte nell'operazione prevista sono:
a)un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM") autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
b)un'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM") autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
c)una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tal fine le autorità competenti si comunicano su richiesta o di propria iniziativa tutte le informazioni pertinenti per la valutazione.
3. Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza delle loro decisioni, nelle quali indicano i pareri o le riserve formulati dall'autorità competente che vigila sulle altre entità coinvolte nell'operazione prevista.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27 decies
Obblighi di informazione e sanzioni
Qualora gli enti omettano di notificare l'operazione prevista in anticipo conformemente all'articolo 27 septies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione prevista ai sensi di detto articolo nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti.
CAPO 5
Fusioni e scissioni
Articolo 27 undecies
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
a)"fusione", una delle operazioni indicate di seguito mediante la quale:
i)una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività ad altra società preesistente in cambio dell'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale dell'altra società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
ii)una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività e passività ad altra società preesistente, la società incorporante, senza che questa emetta nuove azioni, purché un'unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società;
iii)due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle loro attività o passività ad una società da loro costituita in cambio dell'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
iv)una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità o parte delle proprie attività e passività alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale;
b)"scissione", una delle operazioni indicate di seguito:
i)un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
ii)un'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione la totalità delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
iii)un'operazione consistente in una combinazione delle operazioni descritte ai punti i) e ii);
iv)un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività in cambio dell'assegnazione agli azionisti della società scissa di quote delle società beneficiarie, della società scissa, o sia delle une che dell'altra, ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote (salvo ove diversamente stabilito dal diritto nazionale applicabile) o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile;
v)un'operazione con la quale una società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte delle proprie attività e passività mediante l'assegnazione alla società scissa di titoli o quote delle società beneficiarie.
Articolo 27 duodecies
Notifica e valutazione della fusione o della scissione
1. Gli Stati membri prevedono che gli enti, le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE, o le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista tenute a chiedere l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, su base subconsolidata ("i portatori di interessi finanziari") che effettuano una fusione o una scissione ("l'operazione proposta") la notifichino, prima del completamento dell'operazione proposta, alle autorità competenti che saranno responsabili della vigilanza delle entità risultanti da tale operazione, fornendo le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 4.
Ai fini del primo comma la BCE è considerata l'autorità competente alla quale presentare notifica e incaricata della valutazione quando le entità risultanti dall'operazione proposta soddisfano su base consolidata una delle condizioni seguenti:
a)il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;
b)il rapporto tra le attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite supera il 20 %, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR.
Ai fini del primo comma, nel caso in cui l'operazione proposta consista in una scissione, l'autorità competente incaricata della vigilanza dell'entità che effettua tale operazione è l'autorità competente alla quale presentare notifica e incaricata della valutazione.
2. Le autorità competenti comunicano di aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o le informazioni integrative presentate a norma del paragrafo 3 prontamente e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni integrative.
Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo, le autorità competenti dispongono di un massimo di 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica conformemente all'articolo 27 terdecies, paragrafo 5 ("il periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 1.
L'autorità competente informa il portatore di interessi finanziari della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
3. Le autorità competenti possono chiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.
Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo, le autorità competenti possono richiedere informazioni integrative entro il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione.
Il decorso del periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni integrative da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta dei portatori di interessi finanziari in cui sono fornite tutte le informazioni richieste. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni fornite da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
4. In deroga al paragrafo 3, terzo comma, le autorità competenti possono prorogare la sospensione ivi prevista fino a un massimo di 30 giorni lavorativi nei casi seguenti:
a)l'entità acquisita è situata o regolamentata in un paese terzo;
b)lo scambio di informazioni con le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 è necessario per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, paragrafo 1, della presente direttiva.
5. Le operazioni proposte non possono essere completate prima che le autorità competenti abbiano emesso un parere positivo.
6. Entro due giorni lavorativi dal completamento della valutazione, le autorità competenti emettono per iscritto un parere motivato positivo o negativo indirizzato ai portatori di interessi finanziari. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione del parere può essere resa pubblica su richiesta dei portatori di interessi finanziari. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a pubblicare tale motivazione senza una richiesta del portatore di interessi finanziari.
I portatori di interessi finanziari trasmettono il parere motivato emesso dalle rispettive autorità competenti ai sensi del primo comma alle autorità incaricate, a norma del diritto nazionale, dell'esame dell'operazione proposta.
7. Se l'operazione proposta coinvolge solo portatori di interessi finanziari dello stesso gruppo e le autorità competenti non vi si oppongono per iscritto entro il periodo di valutazione, il parere è considerato positivo.
8. Il parere positivo emesso dall'autorità competente può avere durata limitata.
9. Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica e approvazione più rigorosi di quelli previsti al presente capo.
10. Il presente capo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio*8 e della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. La valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è effettuata se l'operazione proposta richiede un'autorizzazione a norma dell'articolo 8 o un'approvazione a norma dell'articolo 21 bis.
______
*8
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni").
Articolo 27 terdecies
Criteri di valutazione
1. Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 3, le autorità competenti, al fine di garantire la solidità del profilo prudenziale dei portatori di interessi finanziari dopo il completamento dell'operazione proposta e in particolare valutare i rischi a cui sono o potrebbero essere esposti nel corso dell'operazione proposta e i rischi a cui potrebbe essere esposto il portatore di interessi finanziari risultante da tale operazione, valutano l'operazione proposta in conformità dei criteri seguenti:
a)i requisiti di onorabilità delle entità coinvolte nell'operazione proposta;
b)i requisiti di sufficiente onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che dirigeranno l'attività del portatore di interessi finanziari risultante dall'operazione proposta;
c)la solidità finanziaria delle entità coinvolte nell'operazione proposta, in particolare in relazione al tipo di attività esercitata e prevista per il portatore di interessi finanziari risultante dall'operazione proposta;
d)la capacità dell'entità risultante dall'operazione proposta di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabili, da altri atti del diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive 2002/87/CE e 2009/110/CE;
e)il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia o meno realistico, solido ed efficiente da un punto di vista prudenziale;
f)l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che l'operazione proposta potrebbe aumentarne il rischio.
Il piano di attuazione di cui alla lettera d) è oggetto di un adeguato monitoraggio da parte dell'autorità competente fino al completamento dell'operazione proposta.
2. Ai fini della valutazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti consultano, nell'ambito delle loro verifiche, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849.
3. Le autorità competenti possono emettere un parere negativo sull'operazione proposta solo se i criteri di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatti o se le informazioni fornite dal portatore di interessi finanziari sono incomplete nonostante una richiesta formulata a norma dell'articolo 27 duodecies.
Per quanto riguarda il criterio di cui al paragrafo 1, lettera f), un'obiezione scritta delle autorità competenti per la vigilanza delle imprese a norma della direttiva (UE) 2015/849 costituisce un motivo ragionevole di parere negativo.
4. Gli Stati membri non consentono alle loro autorità competenti di esaminare l'operazione proposta in funzione delle esigenze economiche del mercato.
5. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui a tale articolo. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate all'operazione proposta. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
Articolo 27 quaterdecies
Cooperazione tra le autorità competenti
1. Le autorità competenti si consultano quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 27 terdecies, se l'operazione proposta coinvolge, oltre al portatore di interessi finanziari, entità che sono:
a)un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM") autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;
b)l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione;
c)una persona giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di operazione.
2. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni pertinenti per la valutazione. A tale riguardo le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente per il portatore di interessi finanziari sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente che vigila su una o più delle entità sopra elencate e coinvolte nell'operazione proposta.
3. Le autorità competenti si adoperano per coordinare le loro valutazioni e garantire la coerenza dei loro pareri, nei quali indicano i pareri o le riserve formulati dall'autorità competente che vigila su altri portatori di interessi finanziari.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare procedure comuni, formati e modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 27 quindecies
Obblighi di informazione e sanzioni
Qualora i portatori di interessi finanziari omettano di fornire la previa notifica dell'operazione proposta conformemente all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, o abbiano effettuato l'operazione proposta ai sensi di detto articolo senza il previo parere positivo delle autorità competenti, gli Stati membri esigono che le autorità competenti adottino le opportune misure. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sanzioni di altro tipo, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti dei portatori di interessi finanziari o dell'entità risultante dall'operazione proposta.";
(8)il titolo VI è sostituito dal seguente:
"Titolo VI
VIGILANZA PRUDENZIALE DELLE SUCCURSALI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON I PAESI TERZI"
CAPO 1
Vigilanza prudenziale delle succursali di paesi terzi
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 47
Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente capo fissa le norme concernenti lo svolgimento in uno Stato membro:
a)di una qualsiasi delle attività elencate nell'allegato I della presente direttiva da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo;
b)delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo che soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui ai punti da i) a iii) di tale lettera.
2. In deroga al paragrafo 1, se l'impresa nel paese terzo non è un ente creditizio o un'impresa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), lo svolgimento di una delle attività elencate nell'allegato I, punti 4, 5 e da 7 a 15, della presente direttiva da parte di tale impresa in uno Stato membro è soggetto al titolo II, capo IV, della direttiva 2014/65/UE.
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)"succursale di paese terzo", succursale stabilita in uno Stato membro da:
i)un'impresa la cui sede centrale si trova in un paese terzo, ai fini dello svolgimento di una delle attività di cui al paragrafo 1;
ii)un ente creditizio la cui sede centrale si trova in un paese terzo;
b)"impresa principale", l'impresa con sede centrale nel paese terzo che ha stabilito la succursale di paese terzo nello Stato membro e le imprese madri intermedie e capogruppo dell'impresa, a seconda dei casi.
Articolo 48
Divieto di discriminazione
Gli Stati membri non applicano alle succursali di paesi terzi, quando inizino o continuino ad esercitare la propria attività, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea.
Articolo 48 bis
Classificazione delle succursali di paesi terzi
1. Gli Stati membri classificano le succursali di paesi terzi nella classe 1 se soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)il valore totale delle attività registrate dalla succursale di paese terzo nello Stato membro è pari o superiore a 5 miliardi di EUR, in base a quanto segnalato per il periodo di riferimento annuale immediatamente precedente conformemente alla sezione II, sottosezione 4;
b)le attività autorizzate della succursale di paese terzo comprendono la raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili da clienti al dettaglio;
c)la succursale di paese terzo non è una succursale di paese terzo qualificata ai sensi dell'articolo 48 ter.
2. Gli Stati membri classificano nella classe 2 le succursali di paesi terzi che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti aggiornano la classificazione delle succursali di paesi terzi come segue:
a)una succursale di paese terzo di classe 1 che cessi di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1 è immediatamente considerata di classe 2;
b)una succursale di paese terzo di classe 2 che inizi a soddisfare una delle condizioni di cui al paragrafo 1 è considerata di classe 1 solo dopo un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha iniziato a soddisfare tali condizioni.
Articolo 48 ter
Condizioni per le "succursali di paesi terzi qualificate"
1. Se sono soddisfatte le condizioni seguenti in relazione a una succursale di paese terzo, tale succursale è considerata una "succursale di paese terzo qualificata" ai fini del presente titolo:
(a)l'impresa principale della succursale di paese terzo è stabilita in un paese che applica norme prudenziali e una vigilanza conformemente al quadro di regolamentazione del sistema bancario del paese terzo che sono almeno equivalenti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013;
(b)le autorità di vigilanza dell'impresa principale della succursale di paese terzo sono soggette a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva;
(c)il paese in cui è stabilita l'impresa principale della succursale di paese terzo non figura tra i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel proprio regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo in relazione al quadro di regolamentazione bancaria di un paese terzo. A tal fine la Commissione si conforma alla procedura d'esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione può chiedere l'assistenza dell'ABE conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per effettuare una valutazione del quadro di regolamentazione bancaria e degli obblighi di riservatezza del paese terzo interessato, nonché per pubblicare una relazione sulla conformità di tale quadro alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. L'ABE pubblica l'esito della valutazione sul suo sito web.
4. L'ABE tiene un registro pubblico dei paesi terzi e delle autorità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.
5. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 48 quater, le autorità competenti valutano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 48 bis per classificare la succursale di paese terzo nella classe 1 o nella classe 2. Se il paese terzo interessato non è iscritto nel registro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente chiede alla Commissione di valutare il quadro di regolamentazione bancaria e gli obblighi di riservatezza del paese terzo ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, purché sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. L'autorità competente classifica la succursale di paese terzo nella classe 1 in attesa dell'adozione da parte della Commissione di una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Sezione II
Requisiti per l'autorizzazione e obblighi normativi
Sottosezione 1
Requisiti per l'autorizzazione
Articolo 48 quater
Condizioni per l'autorizzazione delle succursali di paesi terzi
1. Gli Stati membri esigono che le imprese di paesi terzi stabiliscano una succursale nel loro territorio prima di iniziare le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Lo stabilimento di una succursale di paese terzo è soggetto a previa autorizzazione conformemente al presente capo.
2. Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione della succursale di paese terzo debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicate le operazioni che si intendono effettuare, le attività da svolgere tra quelle di cui all'articolo 47, paragrafo 1, e la struttura dell'organizzazione e i controlli del rischio della succursale nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 48 nonies.
3. Le succursali di paesi terzi sono autorizzate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)la succursale di paese terzo soddisfa gli obblighi normativi minimi di cui alla sottosezione 2;
b)le attività per le quali l'impresa principale chiede l'autorizzazione nello Stato membro sono coperte dall'autorizzazione che tale impresa principale detiene nel paese terzo in cui è stabilita e sottoposta a vigilanza;
c)l'autorità di vigilanza dell'impresa principale nel paese terzo ha ricevuto la notifica della domanda di stabilimento di una succursale nello Stato membro e dei documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2;
d)l'autorizzazione prevede che la succursale di paese terzo possa svolgere le attività autorizzate solo nello Stato membro in cui è stabilita e vieta espressamente alla succursale di paese terzo di offrire o svolgere le stesse attività in altri Stati membri su base transfrontaliera;
e)ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente è in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale della succursale di paese terzo dalle rispettive autorità di vigilanza e di coordinare efficacemente le proprie attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo, in particolare in periodi di crisi o di difficoltà finanziarie che interessano l'impresa principale, il suo gruppo o il sistema finanziario del paese terzo;
f)non vi sono motivi ragionevoli per sospettare che la succursale di paese terzo sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o il finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva.
Ai fini della lettera e) del presente paragrafo, le autorità competenti si adoperano per utilizzare i modelli di accordi amministrativi elaborati dall'ABE conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 3, lettera f), è soddisfatta, le autorità competenti consultano l'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 e ottengono conferma scritta del fatto che la condizione è soddisfatta prima di procedere all'autorizzazione della succursale di paese terzo.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a)le informazioni da fornire alle autorità competenti al momento della domanda di autorizzazione di una succursale di paese terzo, compresi il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui al paragrafo 2;
b)la procedura di autorizzazione della succursale di paese terzo, nonché i formati e i modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c)le condizioni di autorizzazione di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 48 quinquies
Condizioni per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale di paese terzo
1. Gli Stati membri prevedono almeno le condizioni seguenti per rifiutare o revocare l'autorizzazione di una succursale di paese terzo:
a)la succursale di paese terzo non soddisfa i requisiti per l'autorizzazione di cui all'articolo 48 quater o al diritto nazionale;
b)l'impresa principale della succursale di paese terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili a norma del diritto del paese terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i 12 mesi successivi.
Ai fini della lettera b) del presente paragrafo, le succursali di paesi terzi notificano prontamente alle rispettive autorità competenti se si sono verificate le circostanze di cui a tale lettera.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a una succursale di paese terzo se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)la succursale di paese terzo non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione sia scaduta in tali casi;
b)la succursale di paese terzo ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)la succursale di paese terzo non soddisfa più le condizioni o i requisiti aggiuntivi cui era subordinata l'autorizzazione;
d)la succursale di paese terzo non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
e)la succursale di paese terzo versa in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale;
f)la succursale di paese terzo commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1;
g)vi sono motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale di paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo, o sussiste un rischio elevato che sia in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale di paese terzo, alla sua impresa principale o al suo gruppo.
3. Al fine di valutare se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera g), è soddisfatta, le autorità competenti consultano l'autorità responsabile della vigilanza antiriciclaggio nello Stato membro conformemente alla direttiva (UE) 2015/849.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione di una succursale di paese terzo;
b)la procedura per revocare l'autorizzazione della succursale di paese terzo;
c)il contenuto e la procedura della notifica alle autorità competenti di cui al paragrafo 1, ultimo comma, del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sottosezione 2
Obblighi normativi minimi
Articolo 48 sexies
Requisito relativo alla dotazione di capitale
1. Fatti salvi gli altri requisiti patrimoniali applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi dispongano in ogni momento di una dotazione di capitale minima pari almeno:
a)per le succursali di paesi terzi di classe 1, all'1 % delle passività medie della succursale segnalate per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti conformemente alla sottosezione 4, fatto salvo un minimo di 10 milioni di EUR;
b)per le succursali di paesi terzi di classe 2, a 5 milioni di EUR.
2. Le succursali di paesi terzi soddisfano il requisito relativo alla dotazione di capitale minima di cui al paragrafo 1 con attività in una qualsiasi delle seguenti forme:
a)contante o strumenti assimilati;
b)titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali degli Stati membri dell'Unione; o
c)qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale di paese terzo per l'uso immediato e illimitato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano.
3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino gli strumenti della dotazione di capitale di cui al paragrafo 2 su un conto di garanzia presso un ente creditizio nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Gli strumenti della dotazione di capitale depositati sul conto di garanzia sono costituiti in pegno o destinati a valere come garanzia a favore dell'autorità di risoluzione per garantire i diritti dei creditori della succursale di paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono norme per conferire all'autorità di risoluzione il potere di agire in qualità di fiduciario a beneficio di tali creditori ai fini del presente articolo e dell'articolo 48 octies.
4. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare il requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo in relazione agli strumenti disponibili per l'uso immediato e illimitato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Articolo 48 septies
Requisiti in materia di liquidità
1. Fatti salvi altri requisiti in materia di liquidità applicabili conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri prescrivono alle succursali di paesi terzi, come minimo, di mantenere in qualsiasi momento un volume di attività non vincolate e liquide sufficiente a coprire i deflussi di liquidità per un periodo minimo di 30 giorni.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 soddisfino il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei, titolo I, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione*9.
3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi depositino le attività liquide detenute per conformarsi al presente articolo su un conto di garanzia presso un ente creditizio nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro. Le attività liquide depositate sul conto di garanzia sono costituite in pegno o destinate a valere come garanzia a favore dell'autorità di risoluzione per garantire i diritti dei creditori della succursale di paese terzo. Gli Stati membri stabiliscono norme per conferire all'autorità di risoluzione il potere di agire in qualità di fiduciario a beneficio di tali creditori ai fini del presente articolo e dell'articolo 48 octies.
4. Le autorità competenti possono derogare al requisito in materia di liquidità di cui al presente articolo per le succursali di paesi terzi qualificate.
________
*9
Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
Articolo 48 octies
Insolvenza e risoluzione delle succursali di paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono a che, in caso di insolvenza o risoluzione di una succursale di paese terzo ai sensi dell'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE, alle autorità di risoluzione siano conferiti il potere giuridico e l'autorità di escutere la garanzia costituita sulle attività liquide e sugli strumenti della dotazione di capitale detenuti nel conto di garanzia a norma dell'articolo 48 sexies, paragrafo 3, e dell'articolo 48 septies, paragrafo 3, della presente direttiva. Nel trattare tali attività liquide e strumenti della dotazione di capitale a seguito dell'escussione della garanzia, le autorità di risoluzione tengono conto delle norme nazionali vigenti, nonché dei poteri giurisdizionali e di vigilanza, e assicurano un adeguato coordinamento con le autorità amministrative o giudiziarie nazionali, conformemente al diritto fallimentare nazionale e ai principi di cui all'articolo 96 della direttiva 2014/59/UE, se del caso.
2. Qualsiasi eccedenza di attività liquide o di strumenti della dotazione di capitale detenuti nel conto di garanzia e non utilizzati in conformità del paragrafo 1 è trattata conformemente al diritto nazionale applicabile.
Articolo 48 nonies
Governance e controlli del rischio interni
1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi abbiano almeno due persone preposte all'effettiva direzione della loro attività nello Stato membro, soggette alla previa approvazione delle autorità competenti. Tali persone soddisfano i requisiti di onorabilità, possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.
2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 1 si conformino agli articoli 74 e 75 e all'articolo 76, paragrafo 5. Le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di istituire un comitato di gestione locale per garantire una governance adeguata della succursale.
3. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi di classe 2 si conformino agli articoli 74 e 75 e abbiano funzioni di controllo interno ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 5, primo, secondo e terzo comma.
A seconda delle loro dimensioni, dell'organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le autorità competenti possono imporre alle succursali di paesi terzi di classe 2 di nominare responsabili delle funzioni di controllo interno, come previsto all'articolo 76, paragrafo 5, quarto e quinto comma.
4. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi fissino linee di riporto gerarchico all'organo di gestione dell'impresa principale così da coprire tutti i rischi sostanziali e le politiche di gestione del rischio e relative modifiche e dispongano di sistemi TIC e controlli adeguati per garantire che le politiche siano debitamente rispettate.
5. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi sorveglino e gestiscano i loro accordi di esternalizzazione e garantiscano che le loro autorità competenti abbiano pieno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.
6. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi che effettuano operazioni back to back o infragruppo dispongano di risorse adeguate per individuare e gestire correttamente il proprio rischio di controparte nel caso in cui rischi sostanziali associati alle attività registrate dalla succursale di paese terzo siano trasferiti alla controparte.
7. Qualora funzioni essenziali o importanti siano delegate all'impresa principale, le autorità competenti incaricate della vigilanza delle succursali di paesi terzi hanno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la loro funzione di vigilanza.
8. Le autorità competenti esigono che un terzo indipendente valuti periodicamente l'attuazione e la costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e trasmetta all'autorità competente una relazione con i relativi risultati e conclusioni.
9. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, tenendo conto dell'articolo 74, paragrafo 2, e sull'applicazione alle succursali di paesi terzi dell'articolo 75 e dell'articolo 76, paragrafo 5, entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Articolo 48 decies
Obblighi di registrazione
1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi tengano un registro che consenta loro di annotare e tenere una registrazione completa e precisa di tutte le attività e passività associate alle attività operative della succursale di paese terzo nello Stato membro e di gestire autonomamente tali attività e passività all'interno della succursale. Il registro contiene informazioni sufficienti sui rischi generati dalla succursale di paese terzo e sul modo in cui sono gestiti.
2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi elaborino politiche sui meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui al paragrafo 1 ai fini ivi previsti. Tali politiche sono documentate e convalidate dal pertinente organo direttivo dell'impresa principale della succursale di paese terzo. Il documento strategico di cui al presente paragrafo fornisce una chiara motivazione dei meccanismi di registrazione e indica in che modo tali meccanismi sono allineati alla strategia commerciale della succursale di paese terzo.
3. Le autorità competenti esigono che sia elaborato periodicamente un parere scritto e motivato indipendente sull'attuazione e sulla costante osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e che tale parere sia trasmesso all'autorità competente con i relativi risultati e conclusioni.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i meccanismi di registrazione che le succursali di paesi terzi applicano ai fini del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:
a)la metodologia che la succursale di paese terzo deve utilizzare per individuare e conservare una registrazione completa e precisa delle attività e passività associate alle attività operative della succursale di paese terzo nello Stato membro; e
b)il trattamento specifico per l'individuazione e la conservazione di una registrazione delle attività e passività originate dalla succursale di paese terzo e registrate o detenute a distanza in altre succursali o filiazioni dello stesso gruppo per conto o a beneficio della succursale di paese terzo che vi ha dato origine.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sottosezione 3
Potere di esigere l'autorizzazione a norma del titolo III e obblighi delle succursali a rilevanza sistemica
Articolo 48 undecies
Potere di imporre lo stabilimento di una filiazione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di imporre alle succursali di paesi terzi di presentare domanda di autorizzazione a norma del titolo III, capo 1, almeno quando:
a)la succursale di paese terzo ha svolto in passato o svolge attualmente attività interconnesse con altre succursali o enti filiazioni di paesi terzi dello stesso gruppo o una delle attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, con clienti o controparti in altri Stati membri in violazione delle norme del mercato interno; o
b)la succursale di paese terzo soddisfa gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, e rappresenta un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell'Unione o dello Stato membro in cui è stabilita.
2. Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti consultano le autorità competenti degli Stati membri in cui il gruppo di paese terzo interessato ha altre succursali di paese terzo ed enti filiazioni.
In caso di disaccordo, le autorità competenti del gruppo di paese terzo in altri Stati membri possono deferire la questione all'ABE per la mediazione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal deferimento della questione e l'autorità competente della succursale di paese terzo interessata si astiene dal prendere una decisione durante tale periodo.
L'autorità competente della succursale di paese terzo interessata adotta la decisione di cui al paragrafo 1 in conformità della decisione dell'ABE.
3. Prima di imporre l'obbligo di cui al presente articolo a una succursale di paese terzo conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente chiede all'ABE di formulare una raccomandazione conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'interpretazione di tale lettera in relazione a tale succursale di paese terzo.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, per quanto riguarda le succursali di paesi terzi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e dell'articolo 48 duodecies. L'ABE tiene conto degli elementi seguenti:
a)le tipologie di attività e servizi forniti e le operazioni svolte dalla succursale di paese terzo e, in particolare, se la succursale di paese terzo fornisce tali attività e servizi e svolge tali operazioni con un gruppo molto ristretto di clienti o controparti;
b)la complessità della struttura, dell'organizzazione e del modello imprenditoriale della succursale di paese terzo;
c)il grado di interconnessione della succursale di paese terzo con il sistema finanziario dell'Unione e dello Stato membro in cui è stabilita;
d)la sostituibilità delle attività e dei servizi forniti o delle operazioni svolte o dell'infrastruttura finanziaria fornita dalla succursale di paese terzo;
e)la quota di mercato della succursale di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita per quanto riguarda il totale delle attività bancarie e in relazione alle attività e ai servizi forniti e alle operazioni svolte;
f)l'incidenza probabile che una sospensione o la chiusura delle operazioni o delle attività della succursale di paese terzo potrebbe avere sulla liquidità sistemica o sui sistemi di pagamenti, di compensazione e di regolamento nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
g)l'incidenza probabile che una sospensione o la chiusura delle operazioni della succursale di paese terzo potrebbe avere sugli accordi di finanziamento infragruppo o sui servizi infragruppo che coprono funzioni essenziali nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
h)le attività transfrontaliere della succursale di paese terzo con la sua impresa principale e con controparti in altri paesi terzi;
i)il ruolo e l'importanza della succursale di paese terzo per le attività, i servizi e le operazioni del gruppo di paese terzo nell'Unione e nello Stato membro in cui è stabilita;
j)il volume delle attività del gruppo di paese terzo svolte attraverso succursali di paesi terzi rispetto alle attività dello stesso gruppo svolte attraverso enti filiazioni autorizzati nell'Unione e nello Stato membro in cui sono stabilite le succursali di paesi terzi;
k)se la succursale di paese terzo è una succursale di paese terzo qualificata ai sensi dell'articolo 48 ter.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 48 duodecies
Valutazione della rilevanza sistemica e obblighi delle succursali di paesi terzi a rilevanza sistemica
1. La succursale o le succursali di paesi terzi nell'Unione che appartengono allo stesso gruppo di paese terzo sono soggette alla valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo quando l'importo aggregato delle attività tenute nei loro registri nell'Unione, segnalate conformemente alla sottosezione 4, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR:
a)in media per i tre periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti; o
b)in termini assoluti per almeno tre periodi di riferimento annuali nel corso dei cinque periodi di riferimento annuali immediatamente precedenti.
2. Le autorità competenti valutano se le succursali di paesi terzi di cui al paragrafo 1 abbiano rilevanza sistemica per l'Unione e per gli Stati membri in cui sono stabilite. A tal fine le autorità competenti valutano se tali succursali di paesi terzi soddisfano gli indicatori della rilevanza sistemica di cui all'articolo 48 undecies, paragrafo 4, e all'articolo 131, paragrafo 3.
3. La valutazione della rilevanza sistemica di cui al paragrafo 2 del presente articolo è effettuata da uno dei soggetti seguenti:
a)se l'articolo 111 si applica al gruppo di paese terzo interessato, l'autorità di vigilanza su base consolidata di tale gruppo di paese terzo nell'Unione conformemente a tale articolo;
b)se l'articolo 111 non si applica al gruppo di paese terzo interessato, l'autorità competente che diventerebbe l'autorità di vigilanza su base consolidata di tale gruppo di paese terzo nell'Unione conformemente a detto articolo, qualora le succursali di paesi terzi fossero trattate come enti filiazioni;
c)se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi ed enti filiazioni in un solo Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro; o
d)l'ABE, se, dopo tre mesi dalla data di inizio del periodo di riferimento annuale immediatamente successivo all'ultimo periodo di riferimento annuale che ha fatto scattare l'obbligo di effettuare la valutazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:
i)la valutazione non è stata avviata da nessuna delle autorità competenti di cui alle lettere a), b) o c); o
ii)l'autorità competente che sarebbe l'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente alla lettera b) non è stata determinata.
Le autorità competenti di cui alle lettere a) e b) che agiscono in qualità di "autorità competente capofila" o, se del caso, l'ABE effettuano la valutazione in piena cooperazione con tutte le autorità competenti interessate. Le autorità competenti interessate prestano assistenza e forniscono tutta la documentazione necessaria all'autorità competente capofila o, se del caso, all'ABE. A tal fine, per "autorità competenti interessate" si intendono tutte le autorità responsabili della vigilanza delle succursali di paesi terzi e degli enti filiazioni del gruppo di paese terzo interessato nell'Unione.
Prima della conclusione della valutazione della rilevanza sistemica, l'autorità competente capofila, l'autorità competente di cui alla lettera c) o, se del caso, l'ABE ascolta il gruppo di paese terzo e fissa termini ragionevoli entro cui il gruppo di paese terzo deve presentare la documentazione e comunicare i propri pareri per iscritto.
4. L'autorità competente capofila conclude la valutazione di cui al paragrafo 2 e pubblica una relazione entro sei mesi dalla data di inizio del periodo di riferimento annuale immediatamente successivo all'ultimo periodo di riferimento che ha fatto scattare l'obbligo di effettuare la valutazione conformemente al paragrafo 1. Se, conformemente al paragrafo 3, la valutazione è effettuata dall'ABE, tale periodo decorre dalla data in cui l'ABE ha assunto la responsabilità della valutazione. La relazione riporta quanto segue:
a)la valutazione della rilevanza sistemica, che presenta un'analisi chiara e dettagliata degli indicatori della rilevanza sistemica di cui al paragrafo 2 in relazione alle succursali di paesi terzi interessate e le conclusioni dell'autorità competente capofila o, se del caso, dell'ABE;
b)se l'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE conclude che le succursali di paesi terzi hanno rilevanza sistemica, una proposta di progetto di decisione che prevede:
i)di imporre alle succursali di paesi terzi di chiedere l'autorizzazione a norma del titolo III, capo 1;
ii)di imporre alle succursali di paesi terzi di ristrutturare le loro attività patrimoniali od operative nell'Unione in modo tale da non essere più considerate a rilevanza sistemica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;
iii)di imporre obblighi supplementari alle succursali di paesi terzi o agli enti filiazioni del gruppo di paese terzo nell'Unione conformemente, rispettivamente, all'articolo 48 septdecies o al titolo VII, capo 2, sezione IV;
iv)di non imporre nessuno degli obblighi di cui ai punti da i) a iii) per un periodo di differimento non superiore a 12 mesi e subordinatamente a una nuova valutazione delle succursali di paesi terzi prima della data di scadenza di tale periodo;
c)la motivazione della proposta di progetto di decisione di cui alla lettera b), contenente una spiegazione dettagliata del modo in cui la decisione si ricollega alla valutazione di cui alla lettera a).
L'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE propone la decisione di cui alla lettera b), punto iv), solo se è in grado di dimostrare che l'assenza degli obblighi in capo alle succursali di paesi terzi a norma del presente articolo non comporterebbe un aumento significativo del rischio che tali succursali rappresentano per la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato dell'Unione o degli Stati membri durante il periodo di differimento di cui alla suddetta lettera.
Se del caso, i riferimenti all'"autorità competente capofila" nel presente articolo si intendono fatti all'autorità competente di cui al paragrafo 3, lettera c). Se tale autorità competente è responsabile della pubblicazione della relazione di cui al presente paragrafo, la decisione ivi contenuta entra in vigore alla data della notifica alle succursali di paesi terzi. L'autorità competente notifica inoltre la decisione all'ABE.
5. L'autorità competente capofila o, se del caso, l'ABE presenta la relazione di cui al paragrafo 5 alle autorità competenti interessate. L'autorità competente capofila e le autorità competenti interessate fanno il possibile per giungere a una decisione congiunta per consenso sulla relazione e, se del caso, sul progetto di decisione entro tre mesi dalla data di trasmissione della relazione.
Se le autorità competenti non riescono a raggiungere un consenso al termine del periodo di tre mesi di cui al primo comma, la decisione congiunta è adottata a maggioranza dei voti espressi entro il mese immediatamente successivo alla fine del precedente periodo di tre mesi. A tal fine i diritti di voto sono attribuiti alle autorità competenti secondo le modalità seguenti:
a)fatta salva la lettera b), a ciascuna autorità competente, compresa l'autorità competente capofila, spetta un diritto di voto pari alla percentuale di attività del gruppo di paese terzo sotto la sua vigilanza rispetto alle attività totali di tale gruppo nell'Unione;
b)il diritto di voto dell'autorità competente capofila è aumentato fino al 25 % qualora tale percentuale non sia stata raggiunta conformemente alla lettera a);
c)se il diritto di voto dell'autorità competente capofila è stato aumentato al 25 % conformemente alla lettera b), i diritti di voto delle restanti autorità competenti risultanti dalla lettera a) sono adeguati, se del caso, per quanto riguarda il restante 75 % dei diritti di voto.
Ai fini della lettera a), sono incluse nel calcolo le attività detenute sia nelle succursali di paesi terzi sia in enti filiazioni del gruppo di paese terzo.
Dopo la sua adozione, la decisione congiunta entra in vigore alla data in cui è notificata alle succursali di paesi terzi. La decisione congiunta è notificata anche all'ABE.
6. Le succursali di paesi terzi dispongono di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione conformemente al paragrafo 5 o 6 per conformarsi agli obblighi stabiliti in tale decisione.
Se le succursali di paesi terzi sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in qualità di enti a norma del titolo III, capo 1, la loro autorizzazione a norma del presente titolo rimane valida in via provvisoria fino alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente paragrafo o, a seconda dei casi, fino al completamento del processo di autorizzazione in qualità di enti. Le succursali di paesi terzi possono chiedere all'autorità competente di prorogare il termine di tre mesi di cui al primo comma se sono in grado di giustificare la necessità di tale proroga per soddisfare il pertinente obbligo loro imposto.
Se la soglia di cui al paragrafo 1 è raggiunta aggregando le attività di varie succursali, le autorità competenti possono imporre l'obbligo di cui al presente comma in ordine decrescente di entità delle attività fino al punto in cui le attività totali rimanenti nei registri delle succursali di paesi terzi nell'Unione siano inferiori a 30 miliardi di EUR.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le regole di costruzione giuridica per l'interpretazione dell'articolo 111 della presente direttiva ai fini della determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata ipotetica di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Sottosezione 4
Obblighi di segnalazione
Articolo 48 terdecies
Informazioni regolamentari, finanziarie e relative all'impresa principale
1. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino periodicamente alle loro autorità competenti informazioni riguardanti:
a)le attività e le passività tenute nei loro registri conformemente all'articolo 48 decies, con una disaggregazione che indichi:
i)le attività e le passività più consistenti registrate, classificate per settore e per tipo di controparte (comprese, in particolare, le esposizioni all'interno del settore finanziario);
ii)le concentrazioni significative di esposizioni e fonti di finanziamento associate a determinati tipi di controparti;
iii)le operazioni interne significative con l'impresa principale e con i membri del gruppo dell'impresa principale;
b)il rispetto, da parte delle succursali di paese terzo, degli obblighi loro applicabili a norma della presente direttiva;
c)su base ad hoc, i meccanismi di protezione dei depositi a disposizione dei depositanti nella succursale di paese terzo conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/49/UE;
d)gli ulteriori obblighi normativi imposti alla succursale di paese terzo dagli Stati membri a norma del diritto nazionale.
Ai fini della segnalazione delle informazioni sulle attività e passività tenute nei loro registri conformemente alla lettera a), le succursali di paesi terzi applicano i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002*10 o i principi contabili generalmente accettati applicabili nello Stato membro.
2. Gli Stati membri esigono che le succursali di paesi terzi segnalino alle rispettive autorità competenti le informazioni riportate di seguito concernenti la loro impresa principale:
a)con frequenza periodica, informazioni in forma aggregata sulle attività e passività detenute o registrate, rispettivamente, dalle filiazioni e da altre succursali di paesi terzi del gruppo dell'impresa principale nell'Unione;
b)con frequenza periodica, informazioni sul rispetto, da parte dell'impresa principale, dei requisiti prudenziali applicabili su base individuale e consolidata;
c)su base ad hoc, informazioni sulle revisioni e valutazioni prudenziali significative, quando queste sono svolte sull'impresa principale, e le conseguenti decisioni di vigilanza;
d)informazioni sui piani di risanamento dell'impresa principale e sulle misure specifiche che potrebbero essere adottate nei confronti della succursale di paese terzo conformemente a tali piani, nonché su eventuali successivi aggiornamenti e modifiche di tali piani;
e)informazioni sulla strategia commerciale dell'impresa principale in relazione alla succursale di paese terzo e su eventuali successive modifiche di tale strategia;
f)informazioni sui servizi prestati dall'impresa principale, su iniziativa esclusiva di clienti conformemente all'articolo 21 quater della presente direttiva, a controparti qualificate o a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE stabiliti o situati nell'Unione.
3. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo non ostano a che le autorità competenti impongano ulteriori obblighi di segnalazione ad hoc alle succursali di paesi terzi qualora l'autorità competente consideri le informazioni integrative necessarie per ottenere un quadro completo delle attività commerciali e operative o della solidità finanziaria della succursale o della sua impresa principale, verificare la conformità della succursale e della sua impresa principale alle leggi applicabili e garantire il rispetto di tali leggi da parte della succursale.
_______
*10
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
Articolo 48 quaterdecies
Formati e modelli standard e frequenza delle segnalazioni
1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati uniformi, le definizioni, le soluzioni informatiche e la frequenza delle segnalazioni da applicare ai fini dell'articolo 48 terdecies.
Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono proporzionati alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o nella classe 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. Le informazioni regolamentari e finanziarie di cui al presente articolo sono segnalate almeno a cadenza semestrale per le succursali di paesi terzi di classe 1 e almeno a cadenza annuale per le succursali di paesi terzi di classe 2.
3. Nel caso delle succursali di paesi terzi qualificate, le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, agli obblighi di segnalare le informazioni sull'impresa principale di cui al paragrafo 48 terdecies, paragrafo 3, a condizione che l'autorità competente sia in grado di ottenere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità di vigilanza del paese terzo interessato.
Sezione III
Vigilanza
Articolo 48 quindecies
Vigilanza e programma di revisione prudenziale delle succursali di paesi terzi
1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti si conformino alla presente sezione e, mutatis mutandis, al titolo VII ai fini della vigilanza delle succursali di paesi terzi.
2. Le autorità competenti includono le succursali di paesi terzi nel programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99.
Articolo 48 sexdecies
Revisione e valutazione prudenziale
1. Gli Stati membri esigono che le autorità competenti riesaminino i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi per conformarsi alle disposizioni a esse applicabili a norma della presente direttiva e, se del caso, agli eventuali obblighi normativi supplementari previsti dal diritto nazionale.
2. Sulla base della revisione condotta a norma del paragrafo 1, le autorità competenti valutano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle succursali di paesi terzi e la dotazione di capitale e la liquidità da esse detenute assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi sostanziali e la sostenibilità economica della succursale.
3. Le autorità competenti effettuano la revisione e la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente al principio di proporzionalità, pubblicato conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c). In particolare, le autorità competenti stabiliscono una frequenza e un'intensità per la revisione di cui al paragrafo 1 che siano proporzionate alla classificazione come succursali di paesi terzi di classe 1 e 2 e che tengano conto di altri criteri pertinenti, quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività delle succursali di paesi terzi.
4. Qualora a seguito di una revisione, in particolare della valutazione dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di una succursale di paese terzo, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale succursale di paese terzo, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità che vigila sulla succursale di paese terzo, in conformità della direttiva (UE) 2015/849. In caso di aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità che vigila sulla succursale di paese terzo in conformità della direttiva (UE) 2015/849 collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva, che possono includere la revoca dell'autorizzazione della succursale di paese terzo a norma dell'articolo 48 quinquies, paragrafo 2, lettera g).
5. Le autorità competenti, le unità di informazione finanziaria e le autorità che vigilano sulle succursali di paesi terzi collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti ai fini della presente direttiva, a condizione che la cooperazione e lo scambio di informazioni non interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria o l'autorità investita della funzione pubblica di vigilanza delle succursali di paesi terzi. In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti e alle autorità preposte alla vigilanza delle succursali di paesi terzi di propria iniziativa conformemente alla direttiva (UE) 2015/849. In tal caso l'ABE agisce conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a)le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al presente articolo e per la valutazione del trattamento dei rischi sostanziali;
b)i meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in relazione all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.
Ai fini della lettera a), le procedure e le metodologie ivi indicate sono stabilite in modo proporzionato alla classificazione delle succursali di paesi terzi nella classe 1 o classe 2 e ad altri criteri appropriati quali la natura, l'ampiezza e la complessità delle loro attività.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 48 septdecies
Misure e poteri di vigilanza
1. Le autorità competenti esigono che le succursali di paesi terzi adottino con anticipo le misure necessarie al fine di:
a)assicurare che le succursali di paesi terzi soddisfino i requisiti a esse applicabili a norma della presente direttiva e del diritto nazionale o ripristinino la conformità a tali requisiti; e
b)assicurare che i rischi sostanziali cui sono esposte le succursali di paesi terzi siano coperti e gestiti in modo adeguato e sufficiente e che tali succursali rimangano redditizie.
2. I poteri delle autorità competenti ai fini del paragrafo 1 includono almeno il potere di esigere che le succursali di paesi terzi:
a)detengano una dotazione di capitale superiore ai requisiti minimi di cui all'articolo 48 sexies o soddisfino altri requisiti patrimoniali aggiuntivi. L'eventuale importo aggiuntivo della dotazione di capitale che deve essere detenuto dalla succursale di paese terzo a norma della presente lettera è conforme al requisito di cui all'articolo 48 sexies;
b)soddisfino altri requisiti specifici in materia di liquidità oltre a quelli di cui all'articolo 48 septies. Le eventuali attività liquide aggiuntive che devono essere detenute dalla succursale di paese terzo a norma della presente lettera sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 48 septies;
c)rafforzino i propri dispositivi di governance, controllo del rischio o registrazione;
d)restringano o limitino l'ambito delle attività commerciali od operative che svolgono, nonché le controparti di tali attività;
e)riducano il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi, comprese le attività esternalizzate, e smettano di svolgere tali attività o di offrire tali prodotti;
f)rispettino ulteriori obblighi di segnalazione a norma dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, o aumentino la frequenza delle segnalazioni periodiche;
g)pubblichino le informazioni.
Articolo 48 octodecies
Cooperazione tra le autorità competenti e i collegi delle autorità di vigilanza
1. Le autorità competenti preposte alla vigilanza di succursali di paesi terzi e di enti filiazioni dello stesso gruppo di paese terzo collaborano strettamente e si scambiano informazioni tra di loro. Le autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione a norma dell'articolo 115.
2. Ai fini del paragrafo 1, le succursali di paesi terzi di classe 1 sono soggette alla vigilanza globale di un collegio delle autorità di vigilanza conformemente all'articolo 116, fatti salvi gli obblighi seguenti:
a)qualora sia stato istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione agli enti filiazioni di un gruppo di paese terzo, le succursali di paesi terzi di classe 1 dello stesso gruppo sono comprese nella sfera di vigilanza di tale collegio;
b)se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro ma nessun ente filiazione nell'Unione soggetto all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi di classe 1;
c)se il gruppo di paese terzo ha succursali di paesi terzi di classe 1 in più di uno Stato membro o almeno una succursale di paese terzo di classe 1 e uno o più enti filiazioni nell'Unione che non sono soggetti all'articolo 116, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza in relazione a tali succursali di paesi terzi ed enti filiazioni.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), vi è un'autorità competente capofila che svolge lo stesso ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 116. L'autorità competente capofila è quella dello Stato membro con la più grande succursale di paese terzo in termini di valore totale delle attività registrate.
4. Oltre ai compiti di cui all'articolo 116, i collegi delle autorità di vigilanza:
a)elaborano una relazione sulla struttura e sulle attività del gruppo di paese terzo nell'Unione e la aggiornano annualmente;
b)si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 48 sexdecies;
c)si adoperano per allineare l'applicazione delle misure e dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 48 septdecies.
5. Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce, se del caso, un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.
6. L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
(a)i meccanismi di cooperazione e i progetti di accordi tipo tra le autorità competenti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo; e
(b)le condizioni per il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza ai fini dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 48 novodecies
Segnalazioni all'ABE
Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:
a)tutte le autorizzazioni concesse alle succursali di paesi terzi e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
b)attività e passività totali registrate dalle succursali di paesi terzi autorizzate, comunicate periodicamente;
c)la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale di paese terzo autorizzata appartiene.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione in conformità del presente titolo, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.
CAPO 2
Relazioni con i paesi terzi
Articolo 48 vicies
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata
1. L'Unione può concludere accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti seguenti:
a)enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
b)enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:
a)le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione;
b)le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono una partecipazione; e
c)l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Fatto salvo l'articolo 218 TFUE, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
4. L'ABE assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010.;
(9)gli articoli 65 e 66 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 65
Sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative
1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti di cui all'articolo 64 e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri prevedono norme in materia di sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative relative alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Le sanzioni amministrative, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano a enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, le sanzioni amministrative, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e le altre misure amministrative possano essere applicate, alle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche responsabili della violazione a norma del diritto nazionale.
3. L'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non impedisce alle autorità competenti di irrogare sanzioni amministrative per la medesima violazione.
4. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Tali poteri comprendono:
a)il potere di esigere dalle persone fisiche o giuridiche seguenti la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:
i)enti stabiliti nello Stato membro interessato;
ii)società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;
iii)società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
v)persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);
vi)soggetti cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
b)il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:
i)chiedere la presentazione di documenti;
ii)esaminare i registri e le registrazioni dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti registri e registrazioni;
iii)ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
iv)organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine; e
v)fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione è richiesta.
5. In deroga al paragrafo 1, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle autorità giudiziarie, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative da essi adottate a norma del presente paragrafo entro il [OP: inserire la data = data di recepimento della presente direttiva di modifica] e, senza indugio, ogni successiva modifica legislativa o comunque riguardante le suddette disposizioni.
Articolo 66
Sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative per le violazioni dell'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni qualificate, trasferimenti rilevanti di attività e passività, fusioni o scissioni
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:
a)si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili in assenza di autorizzazione quale ente creditizio, in violazione dell'articolo 9;
b)si avvii l'attività di ente creditizio senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 9;
c)si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, cosicché la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o l'ente creditizio divenga una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in relazione al quale l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
d)si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una filiazione dell'acquirente, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
e)una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, non richieda l'approvazione, in violazione dell'articolo 21 bis, o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in tale articolo;
f)un acquirente ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafo 1, acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente o aumenti una partecipazione qualificata già detenuta, cosicché la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta dall'acquirente nell'ente superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, senza che l'acquirente lo notifichi alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
g)uno dei soggetti di cui all'articolo 27 quinquies della presente direttiva ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata che supera la soglia di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione dell'articolo 27 quinquies della presente direttiva;
h)uno dei soggetti di cui all'articolo 27 septies, paragrafo 1, effettui un trasferimento rilevante di attività e passività senza notificarlo alle autorità competenti, in violazione del suddetto articolo;
i)uno dei soggetti di cui all'articolo 27 duodecies, paragrafo 1, intraprenda un processo di fusione o di scissione, in violazione del suddetto articolo.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano quanto segue:
a)sanzioni amministrative:
i)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;
ii)nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
iii)sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati;
b)sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento:
i)nel caso di una persona giuridica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino al 5 % del fatturato giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
ii)nel caso di una persona fisica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino a 500 000 EUR, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
c)altre misure amministrative:
i)una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia responsabile e la natura della violazione;
ii)un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
iii)la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1;
iv)fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di funzioni in seno all'ente a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione.
3. Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), del presente articolo equivale all'indicatore di attività di cui all'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente articolo, l'indicatore di attività è calcolato sulla base delle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza disponibili, a meno che il risultato sia pari a zero o negativo. Se il risultato è pari a zero o negativo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza precedenti che producono un indicatore superiore a zero. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.
4. Il fatturato giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.";
(10)l'articolo 67 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è così modificato:
i)le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) un ente non si dota dei dispositivi di governance e delle politiche retributive neutrali rispetto al genere richiesti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 74;
e) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, di tale regolamento;"
ii)la lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) un ente non mantiene un coefficiente netto di finanziamento stabile, in violazione dell'articolo 413 o dell'articolo 428 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, od omette in modo ripetuto e persistente di detenere attività liquide, in violazione dell'articolo 412 di tale regolamento;"
iii)sono aggiunte le lettere da r) ad ab) seguenti:
"r)un ente non soddisfa i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
s)un ente o una persona fisica non ottempera a un obbligo derivante da una decisione emessa dall'autorità competente o a un obbligo derivante dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013;
t)un ente non rispetta i requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della presente direttiva;
u)un ente agisce senza la previa autorizzazione dell'autorità competente, laddove le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE o il regolamento (UE) n. 575/2013 esigono che l'ente ottenga tale previa autorizzazione, oppure l'ente ha ottenuto tale autorizzazione sulla base di una propria falsa dichiarazione o non soddisfa le condizioni in base alle quali tale autorizzazione è stata concessa;
v)un ente non soddisfa i requisiti in materia di composizione, condizioni, rettifiche e deduzioni in ordine ai fondi propri di cui alla parte due del regolamento (UE) n. 575/2013;
w)un ente non soddisfa i requisiti relativi alle sue grandi esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi di cui alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013;
x)un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di leva finanziaria, compresa l'applicazione delle deroghe di cui alla parte sette del regolamento (UE) n. 575/2013;
y)un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all'articolo 430, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 430 bis e 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013;
z)un ente non rispetta i requisiti in materia di raccolta di dati e governance di cui alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
aa)un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o i requisiti di fondi propri oppure non si dota dei dispositivi di governance di cui alla parte tre, titoli da II a VI, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ab)un ente non soddisfa i requisiti relativi al calcolo del coefficiente di copertura della liquidità o del coefficiente netto di finanziamento stabile stabiliti nella parte sei, titoli I e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, di tale regolamento.";
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le misure applicabili includano almeno quanto segue:
a)sanzioni amministrative:
i)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo dell'impresa;
ii)nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
iii)sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati;
b)sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento:
i)nel caso di una persona giuridica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino al 5 % del fatturato giornaliero medio, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona giuridica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Il fatturato giornaliero medio di cui al presente paragrafo è pari al fatturato netto totale annuo diviso per 365;
ii)nel caso di una persona fisica, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento fino a 500 000 EUR, che, qualora la violazione si protragga nel tempo, la persona fisica è tenuta a pagare per ogni giorno di violazione fino al ripristino dell'osservanza di un obbligo e che possono essere applicate per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
c)altre misure amministrative:
i)una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa madre intermedia responsabile e la natura della violazione;
ii)un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
iii)nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;
iv)fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di funzioni in seno all'ente a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili della violazione;
v)la sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.";
c)sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. Il fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), del presente articolo equivale all'indicatore di attività di cui all'articolo 314 del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente articolo, l'indicatore di attività è calcolato sulla base delle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza disponibili, a meno che il risultato sia pari a zero o negativo. Se il risultato è pari a zero o negativo, la base di calcolo è costituita dalle più recenti informazioni finanziarie annuali a fini di vigilanza precedenti che producono un indicatore superiore a zero. Se l'impresa interessata fa parte di un gruppo, il fatturato netto totale annuo è il fatturato netto totale annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo.
4. Il fatturato giornaliero medio di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), è pari al fatturato netto totale annuo di cui al paragrafo 3 diviso per 365.";
(11)l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
"Articolo 70
Applicazione effettiva delle sanzioni amministrative ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti
1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)la gravità e la durata della violazione;
b)il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;
d)l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e)le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
f)il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
g)precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
h)potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i)la precedente applicazione di sanzioni penali alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione.
2. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni producano i risultati perseguiti dalla presente direttiva. Esse coordinano inoltre le loro azioni per prevenire il cumulo e la sovrapposizione delle sanzioni e delle misure amministrative applicate nei casi transfrontalieri. Le autorità competenti collaborano strettamente con le autorità giudiziarie quando trattano gli stessi casi.
3. In caso di cumulo di procedimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale per la medesima violazione, le autorità competenti possono irrogare sanzioni alla stessa persona fisica o giuridica responsabile dei medesimi atti od omissioni. Tale cumulo di procedimenti e sanzioni è tuttavia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari. La severità di tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali è limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione. Gli Stati membri stabiliscono norme chiare e precise riguardo alle circostanze in cui atti e/od omissioni possono essere oggetto di tale cumulo di procedimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale.
4. Gli Stati membri stabiliscono norme che prevedano una piena collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie al fine di garantire un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto tra procedimenti amministrativi e penali.
5. Entro il 18 luglio 2029 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulla collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie nel contesto dell'applicazione delle sanzioni amministrative. A tale riguardo l'ABE valuta inoltre eventuali divergenze tra le autorità competenti nell'applicazione delle sanzioni. In particolare l'ABE valuta:
a)il livello di collaborazione tra le autorità competenti e le autorità giudiziarie nel contesto dell'applicazione delle sanzioni;
b)il livello di collaborazione tra le autorità competenti in relazione alle sanzioni applicabili nei casi transfrontalieri o in caso di cumulo di procedimenti amministrativi e penali;
c)l'applicazione e il livello di salvaguardia del principio del ne bis in idem per quanto riguarda le sanzioni amministrative e penali da parte degli Stati membri;
d)l'applicazione del principio di proporzionalità nei casi in cui, a fronte di un cumulo di procedimenti amministrativi e penali, sono irrogate entrambe le tipologie di sanzioni;
e)lo scambio di informazioni tra autorità competenti nell'ambito dei casi transfrontalieri.";
(12)all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti nel breve, medio e lungo periodo, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance.";
(13)all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, tra cui:
a)una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
b)processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nel breve, medio e lungo periodo, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance;
c)adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili;
d)politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.
Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.";
(14)l'articolo 76 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione approvi e riesamini almeno ogni due anni le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico, e quelli derivanti dagli impatti attuali e a breve, medio e lungo termine di fattori ambientali, sociali e di governance.";
b)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili per la sorveglianza e la gestione dei rischi derivanti, nel breve, medio e lungo periodo, dalla discrepanza del modello e della strategia imprenditoriali dell'ente rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile in relazione a fattori ambientali, sociali e di governance.";
c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli Stati membri assicurano, conformemente al requisito di proporzionalità stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/73/CE della Commissione*11, che gli enti si dotino di funzioni di controllo interno indipendenti dalle funzioni operative e che queste dispongano nella misura necessaria di autorità, peso, risorse e accesso all'organo di gestione.
Gli Stati membri garantiscono che le funzioni di controllo interno assicurino che tutti i rischi sostanziali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che le funzioni di controllo interno partecipino attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione del rischio e che le funzioni di controllo interno possano fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.
Gli Stati membri garantiscono che la funzione di controllo interno possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dai membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.
I responsabili delle funzioni di controllo interno sono alti dirigenti indipendenti cui sono attribuite responsabilità distinte per le funzioni di gestione del rischio, di conformità e di audit interno. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona specifica per ciascuna funzione di controllo interno, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può assolvere in maniera combinata le responsabilità associate a tali funzioni, purché non vi siano conflitti di interessi.
I responsabili delle funzioni di controllo interno non possono essere rimossi senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, se necessario, possono avere accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
________
*11
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).";
(15)l'articolo 78 è così modificato:
a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Analisi comparata per la vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri";
b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti garantiscono tutto quanto segue:
a)che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento;
b)che gli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 riferiscano i risultati dei loro calcoli per le loro esposizioni o posizioni incluse nei modelli di riferimento;
c)che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché gli enti significativi che applicano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, di tale regolamento, riferiscano i risultati dei calcoli dei metodi utilizzati per determinare l'ammontare delle perdite attese su crediti per le loro esposizioni o posizioni incluse nei modelli di riferimento, ove sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
i)gli enti redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
ii)gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)gli enti effettuano la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio conformemente ai principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE*12 e utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Gli enti presentano almeno una volta all'anno alle autorità competenti i risultati dei calcoli di cui al primo comma, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli e di qualsiasi informazione qualitativa richiesta dall'ABE che possa spiegare l'impatto di tali calcoli sui requisiti in materia di fondi propri, ferma restando la possibilità per l'ABE di effettuare l'esercizio ogni due anni dopo che lo avrà effettuato per cinque volte.";
c)il paragrafo 3 è così modificato:
i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi di tali enti. Le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi con la frequenza indicata al paragrafo 1, secondo comma, prestando particolare attenzione:";
ii)il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.";
d)al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi dei metodi che sono oggetto del presente articolo e pertanto:";
e)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6.
L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi che sono oggetto dell'analisi comparata per la vigilanza.";
f)il paragrafo 8 è così modificato:
i)al primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) l'elenco degli enti significativi di cui al paragrafo 1, lettera c).";
ii)è inserito il secondo comma seguente:
"Ai fini della lettera c), nel redigere l'elenco degli enti significativi l'ABE tiene conto di considerazioni in materia di proporzionalità.
_______
*12
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).";
(16)all'articolo 85, il paragrafo 1 è così modificato:
"1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.";
(17)è inserito un nuovo articolo 87 bis:
"Articolo 87 bis
Rischi ambientali, sociali e di governance
1. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano, nell'ambito dei loro solidi dispositivi di governance, ivi compreso il quadro di gestione dei rischi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance su una serie adeguata di orizzonti temporali.
2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati all'ampiezza, alla natura e alla complessità dei rischi ambientali, sociali e di governance comportati dal modello imprenditoriale e dalla portata delle attività dell'ente e coprono orizzonti a breve e medio termine e un orizzonte a lungo termine di almeno 10 anni.
3. Le autorità competenti assicurano che gli enti mettano alla prova la propria resilienza agli impatti negativi a lungo termine di fattori ambientali, sociali e di governance, sia in scenari di base che in scenari avversi lungo un determinato arco di tempo, a partire dai fattori climatici. Ai fini della prova, le autorità competenti garantiscono che gli enti includano una serie di scenari ambientali, sociali e di governance che riflettano i potenziali impatti di cambiamenti ambientali e sociali e delle politiche pubbliche correlate sul contesto imprenditoriale a lungo termine.
4. Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi delle pratiche degli enti in relazione alla loro strategia ambientale, sociale e di governance e alla loro gestione dei rischi, ivi compresi i piani che devono essere elaborati a norma dell'articolo 76, nonché i progressi compiuti e i rischi legati all'adattamento dei loro modelli imprenditoriali ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile, tenendo conto dell'offerta di prodotti connessa alla sostenibilità, delle politiche di finanziamento della transizione, delle relative politiche di concessione di prestiti e dei relativi obiettivi e limiti in materia ambientale, sociale e di governance.
5. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare:
a)norme minime e metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi ambientali, sociali e di governance;
b)il contenuto dei piani da elaborare a norma dell'articolo 76, che comprendono calendari specifici e obiettivi e traguardi intermedi quantificabili, al fine di affrontare i rischi derivanti dalla discrepanza del modello e della strategia imprenditoriali degli enti rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione o alle tendenze più generali in ordine alla transizione verso un'economia sostenibile in relazione a fattori ambientali, sociali e di governance;
c)criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla stabilità finanziaria degli enti nel breve, medio e lungo periodo;
d)criteri per stabilire gli scenari e i metodi di cui al paragrafo 3, ivi compresi i parametri e le ipotesi da utilizzare in relazione a ciascuno degli scenari e dei rischi specifici.
L'ABE pubblica tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica]. L'ABE aggiorna periodicamente tali orientamenti affinché riflettano i progressi compiuti nella misurazione e nella gestione dei fattori ambientali, sociali e di governance e gli sviluppi degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di sostenibilità.";
(18)l'articolo 88 è così modificato:
a)al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non può esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente.";
b)all'articolo 88 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. Gli Stati membri assicurano che gli enti redigano, mantengano e aggiornino dichiarazioni individuali che illustrano i ruoli e le funzioni di ciascun membro dell'organo di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave e una mappatura delle funzioni, ivi compresi dettagli delle linee di riporto gerarchico e delle linee di responsabilità, nonché delle persone coinvolte nei dispositivi di governance di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e delle loro funzioni approvate dall'organo di gestione.
Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni relative alle funzioni e la mappatura delle stesse siano rese disponibili e comunicate in tempo utile, su richiesta, alle autorità competenti.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per garantire l'attuazione e l'applicazione uniforme del presente paragrafo. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].";
(19)l'articolo 91 è sostituito dal seguente:
"Articolo 91
Criteri di idoneità per i membri dell'organo di gestione delle entità
1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista approvati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, (le "entità") hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i requisiti di onorabilità, possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
Le autorità competenti verificano in particolare se i criteri e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.
2. Ciascun membro dell'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni in seno alle entità.
3. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro dell'organo di gestione di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.
4. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze tali da riuscire a comprendere adeguatamente le attività dell'ente, nonché i rischi associati cui esso è esposto nel breve, medio e lungo periodo, tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. La composizione generale dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.
5. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di gestione può ricoprire simultaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. Fatto salvo il caso in cui i membri dell'organo di gestione rappresentino gli interessi di uno Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia significativo per le sue dimensioni, per la sua organizzazione interna e per la natura, l'ampiezza e la complessità delle sue attività ricoprono simultaneamente, a partire dal 1º luglio 2014, soltanto una delle combinazioni di incarichi di amministratore seguenti:
a)un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
b)quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
6. Ai fini del paragrafo 5, sono considerati come un unico incarico di amministratore:
a)gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
b)gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di uno dei seguenti soggetti:
i)enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)imprese, comprese le entità non finanziarie, in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.
Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, per gruppo si intende un gruppo di imprese che sono collegate tra loro ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*13.
7. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 5.
8. Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo in aggiunta agli incarichi di amministratore di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).
9. Le entità destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.
10. Gli Stati membri o le autorità competenti impongono alle entità e ai rispettivi comitati per le nomine, ove istituiti, di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e di predisporre a tal fine una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione.
11. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzano tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le prassi relative alla diversità a livello di Unione.
12. L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:
(a)la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
(b)la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 3;
(c)la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 4;
(d)la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
(e)la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.
L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
13. Il presente articolo e gli articoli da 91 bis a 91 quinquies lasciano impregiudicate le disposizioni adottate dagli Stati membri in merito alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione.
_______
*13
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).";
(20)sono inseriti gli articoli da 91 bis a 91 quinquies seguenti:
"Articolo 91 bis
Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione da parte delle entità
1. Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, assicurano che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i criteri e i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8.
2. Le entità valutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione prima che tali membri assumano le loro funzioni. Ove le entità concludano, sulla base della valutazione dell'idoneità, che il membro interessato non soddisfa i criteri e i requisiti di cui al paragrafo 1, esse assicurano che il membro interessato non assuma la funzione in questione.
Tuttavia, ove sia strettamente necessario sostituire immediatamente un membro dell'organo di gestione, le entità possono valutare l'idoneità dei membri sostitutivi dopo che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni. Le entità devono essere in grado di giustificare opportunamente tale sostituzione immediata.
3. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione rimangano aggiornate. Se richiesto, le entità comunicano tali informazioni alle autorità competenti.
4. Le entità che rinnovino il mandato dei membri dell'organo di gestione informano per iscritto le autorità competenti entro 15 giorni lavorativi dalla data del rinnovo del mandato.
Articolo 91 ter
Valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione delle entità da parte delle autorità competenti
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino se i membri dell'organo di gestione delle entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, soddisfano sempre i criteri e i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le entità trasmettono alle autorità competenti la domanda iniziale presentata dal pertinente membro dell'organo di gestione subito dopo aver ultimato la valutazione interna dell'idoneità. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari affinché le autorità competenti possano svolgere efficacemente la valutazione dell'idoneità.
3. Le autorità competenti comunicano per iscritto di aver ricevuto la domanda e i documenti richiesti a norma del paragrafo 2 entro due giorni lavorativi.
Le autorità competenti ultimano la valutazione di cui al paragrafo 1 entro 80 giorni lavorativi (il "periodo di valutazione") a decorrere dalla data della comunicazione scritta di cui al primo comma del presente paragrafo.
4. Le autorità competenti che richiedono alle entità informazioni o documenti integrativi, ivi compresi colloqui o audizioni, possono prolungare il periodo di valutazione di massimo 40 giorni lavorativi. Il periodo di valutazione non supera tuttavia i 120 giorni lavorativi. La richiesta di informazioni o documenti integrativi è presentata per iscritto ed è specifica. Le entità comunicano per iscritto di aver ricevuto la richiesta di informazioni o documenti integrativi entro due giorni lavorativi e forniscono le informazioni o i documenti integrativi richiesti entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della conferma scritta del ricevimento della richiesta delle autorità competenti.
5. Non appena le entità o il pertinente membro dell'organo di gestione vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre questioni che possano incidere sull'idoneità del membro dell'organo di gestione, le entità ne informano senza indebito ritardo le pertinenti autorità competenti.
6. Le autorità competenti non rivalutano l'idoneità dei membri dell'organo di gestione in occasione del rinnovo del loro mandato, fatto salvo il caso in cui informazioni pertinenti note alle autorità competenti abbiano subito una modifica che possa incidere sull'idoneità del membro interessato.
7. Ove i membri dell'organo di gestione non soddisfino sempre i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi da 1 a 8, o ove le entità non rispettino gli obblighi e i termini di cui al paragrafo 2 o 4 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:
a)impedire che tali membri facciano parte dell'organo di gestione;
b)rimuovere tali membri dall'organo di gestione;
c)imporre alle entità interessate di adottare le misure necessarie a garantire che il membro interessato sia idoneo alla funzione in questione.
8. Conformemente ai paragrafi da 1 a 7, le autorità competenti effettuano la valutazione dell'idoneità prima che i membri dell'organo di gestione assumano le loro funzioni in seno alle entità seguenti:
a)l'ente impresa madre nell'UE che si qualifica come grande ente;
b)l'ente impresa madre in uno Stato membro che si qualifica come grande ente;
c)l'organismo centrale che si qualifica come grande ente o che vigila su grandi enti a esso affiliati;
d)l'ente autonomo nell'UE che si qualifica come grande ente;
e)la filiazione rilevante;
f)le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri nell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE che hanno grandi enti o filiazioni rilevanti all'interno del loro gruppo.
Tuttavia, ove sia strettamente necessario sostituire immediatamente un membro dell'organo di gestione, le autorità competenti possono effettuare la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione dopo che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni. Le entità devono essere in grado di giustificare opportunamente tale sostituzione immediata.
9. Ai fini del paragrafo 2, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni o i documenti di accompagnamento che devono essere trasmessi alle autorità competenti affinché possano effettuare la valutazione dell'idoneità.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 91 quater
Criteri e valutazione dell'idoneità dei titolari di funzioni chiave da parte delle entità
1. Le entità di cui all'articolo 91, paragrafo 1, hanno la responsabilità primaria di garantire che i titolari di funzioni chiave soddisfino sempre i requisiti di onorabilità, onestà e integrità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Ove le entità concludano, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, che la persona non soddisfa i requisiti di cui al medesimo paragrafo, esse non nominano tale persona come titolare di funzioni chiave. Le entità adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto esercizio di tale funzione.
3. Le entità garantiscono che le informazioni sull'idoneità dei titolari di funzioni chiave rimangano aggiornate. Se richiesto, le entità comunicano tali informazioni alle autorità competenti.
Articolo 91 quinquies
Valutazione dell'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario da parte delle autorità competenti
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti valutino, prima che i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario assumano le loro funzioni, se essi soddisfano i criteri di idoneità di cui all'articolo 91 quater, paragrafo 1, ove i responsabili o il direttore in questione debbano essere nominati per l'esercizio di funzioni in seno alle entità seguenti:
a)l'ente impresa madre nell'UE che si qualifica come grande ente;
b)l'ente impresa madre in uno Stato membro che si qualifica come grande ente;
c)l'organismo centrale che si qualifica come grande ente o che vigila su grandi enti a esso affiliati;
d)l'ente autonomo nell'UE che si qualifica come grande ente;
e)la filiazione rilevante.
2. Ai fini della valutazione dell'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario di cui al paragrafo 1, le entità di cui al medesimo paragrafo trasmettono alle autorità competenti la domanda iniziale presentata dalla persona interessata subito dopo aver ultimato la valutazione interna dell'idoneità. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari affinché le autorità competenti possano svolgere efficacemente la valutazione dell'idoneità.
3. Le autorità competenti comunicano per iscritto di aver ricevuto la domanda e i documenti richiesti a norma del paragrafo 2 entro due giorni lavorativi.
Le autorità competenti valutano l'idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario entro 80 giorni lavorativi (il "periodo di valutazione") a decorrere dalla data della comunicazione scritta di cui al primo comma.
4. Le autorità competenti che richiedono alle entità di cui al paragrafo 1 informazioni o documenti integrativi, ivi compresi colloqui o audizioni, possono prolungare il periodo di valutazione di massimo 40 giorni lavorativi. Il periodo di valutazione non supera tuttavia i 120 giorni lavorativi. La richiesta di informazioni o documenti integrativi è presentata per iscritto ed è specifica. Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano di aver ricevuto la richiesta di informazioni o documenti integrativi entro due giorni lavorativi e forniscono le informazioni o i documenti integrativi richiesti entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della conferma scritta del ricevimento della richiesta delle autorità competenti.
5. Non appena le entità di cui al paragrafo 1 o il pertinente membro dell'organo di gestione vengano a conoscenza di nuovi elementi o altre questioni che possano incidere sull'idoneità del membro dell'organo di gestione, le entità di cui al suddetto paragrafo ne informano senza indebito ritardo le pertinenti autorità competenti.
6. Ove i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 91 quater, paragrafo 1, o ove le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rispettino gli obblighi e i termini di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per:
a)impedire ai responsabili o al direttore in questione di esercitare le loro funzioni;
b)rimuovere i responsabili o il direttore in questione;
c)imporre alle entità di cui al paragrafo 1 di adottare le opportune misure per garantire che i responsabili o il direttore in questione siano idonei alla funzione interessata.
7. Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni o i documenti di accompagnamento che devono essere trasmessi alle autorità competenti affinché possano effettuare la valutazione dell'idoneità.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per facilitare l'attuazione e l'applicazione uniforme dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 91 bis a 91 quinquies della presente direttiva, come pure l'esercizio dei poteri e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 91 ter, paragrafo 7, e all'articolo 91 quinquies, paragrafo 6, della presente direttiva da parte delle autorità competenti. L'ABE emana tali orientamenti entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].";
(22)l'articolo 92 è così modificato:
a)al paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"e)i membri del personale impegnati in funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
f)la remunerazione del personale di alto livello nelle funzioni di controllo interno è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;"
b)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo interno o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;"
(23)l'articolo 94 è così modificato:
a)al paragrafo 1, lettera g), punto ii), il quinto trattino è sostituito dal seguente:
"–l'ente informa senza indugio l'autorità competente delle decisioni adottate dai suoi azionisti, proprietari o soci, compresi gli eventuali rapporti massimi più elevati approvati a norma del presente punto, primo comma, e le autorità competenti utilizzano le informazioni ricevute per confrontare le prassi degli enti a tale proposito. Le autorità competenti trasmettono i parametri di riferimento all'ABE, che li pubblica su base aggregata per Stato membro di origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente trattino e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte;"
b)al paragrafo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo interno;"
c)al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)un ente che non sia un grande ente e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;"
(24)all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo 9 seguente:
"9. La revisione e la valutazione effettuate dalle autorità competenti comprendono la valutazione dei processi di governance e di gestione dei rischi predisposti dagli enti per far fronte ai rischi ambientali, sociali e di governance, nonché la valutazione delle esposizioni degli enti ai rischi ambientali, sociali e di governance. Nel determinare l'adeguatezza dei processi e delle esposizioni degli enti, le autorità competenti tengono conto dei modelli imprenditoriali di tali enti.";
(25)all'articolo 100 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:
"3. Gli enti ed eventuali terzi che fungono da consulenti per gli enti si astengono da attività che possono pregiudicare una prova di stress, come l'analisi comparata, lo scambio di informazioni tra loro, la conclusione di accordi in merito a una condotta comune o l'ottimizzazione delle loro comunicazioni di dati nelle prove di stress. Fatte salve le altre disposizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per individuare tali attività.
4. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA elaborano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, orientamenti volti a garantire che nelle prove di stress relative ai rischi ambientali, sociali e di governance siano integrate la coerenza, considerazioni a lungo termine e norme comuni riguardanti le metodologie di valutazione. Le prove di stress relative ai rischi ambientali, sociali e di governance effettuate dalle autorità competenti dovrebbero iniziare dai fattori climatici. L'ABE, l'EIOPA e l'ESMA esaminano, attraverso il comitato congiunto di cui all'articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, in che modo i rischi sociali e di governance possono essere integrati nelle prove di stress.";
(26)l'articolo 104 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è così modificato:
i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4, 5 e 9, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:";
ii)è aggiunta la lettera m) seguente:
"m)imporre agli enti di ridurre i rischi derivanti dalla loro discrepanza rispetto ai pertinenti obiettivi strategici dell'Unione e alle tendenze più generali in ordine alla transizione relative ai fattori ambientali, sociali e di governance nel breve, medio e lungo periodo, anche mediante adeguamenti dei loro modelli imprenditoriali, delle loro strategie di governance e della loro gestione dei rischi.";
b)è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare in quale modo le autorità competenti possono accertare che i rischi di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) degli enti, di cui all'articolo 381 del regolamento (UE) n. 575/2013, rappresentino un rischio eccessivo per la solidità di tali enti.";
(27)l'articolo 104 bis è modificato come segue:
a)al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, fatta eccezione per il quinto comma di detto paragrafo, e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.";
b)sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
"6. Quando un ente è vincolato dall'output floor, si applicano le disposizioni seguenti:
a)l'importo nominale dei fondi propri aggiuntivi richiesti dall'autorità competente dell'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non aumenta in conseguenza del fatto che l'ente è vincolato dall'output floor;
b)l'autorità competente dell'ente riesamina senza indebito ritardo, e in ogni caso entro la data in cui è ultimato il successivo processo di revisione e valutazione, i fondi propri aggiuntivi che ha richiesto all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed elimina le parti di tali fondi che comporterebbero un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.
Ai fini del presente articolo e degli articoli 131 e 133 della presente direttiva, un ente si considera vincolato dall'output floor quando l'importo complessivo dell'esposizione dell'ente al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 supera l'importo complessivo della sua esposizione al rischio senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, di tale regolamento.
7. Ai fini del paragrafo 2, fintanto che l'ente è vincolato dall'output floor, l'autorità competente dell'ente non impone un requisito in materia di fondi propri aggiuntivi che comporterebbe un doppio conteggio dei rischi già interamente coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.";
(28)all'articolo 106, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:
a)che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la trasmissione, dai grandi enti e da altri enti all'ABE, delle informazioni da pubblicare affinché siano pubblicate su un sito web centralizzato dell'ABE;
b)che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dal sito web dell'ABE per le pubblicazioni centralizzate o dai documenti di bilancio degli enti.";
(29)l'articolo 121 è sostituito dal seguente:
"Fatte salve le disposizioni applicabili alle società di partecipazione finanziaria o alle società partecipazione finanziaria mista approvate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 1, paragrafo 91, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.";
(30)nel titolo VII, capo 3, è inserita la sezione 0 seguente:
"Sezione 0
Applicazione del presente capo ai gruppi di imprese di investimento
Articolo 110 bis
Ambito di applicazione in relazione ai gruppi di imprese di investimento
Il presente capo si applica ai gruppi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio*, laddove almeno un'impresa di investimento appartenente a tale gruppo sia soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033*14.
Il presente capo non si applica ai gruppi di imprese di investimento in cui nessuna impresa di investimento appartenente al gruppo è soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
______
*14
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).";
(31)l'articolo 131 è così modificato:
a)al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
"Ove un O-SII sia vincolato dall'output floor, la sua autorità competente o designata, a seconda dei casi, riesamina il requisito di riserva per gli O-SII da applicarsi all'ente per assicurarsi che la sua calibrazione rimanga adeguata.";
b)al paragrafo 5 bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";
c)al paragrafo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafo 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, qualora la decisione di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, una riserva per gli O-SII o una riserva per i G-SII determini la diminuzione di uno qualsiasi dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, non si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.";
(32)l'articolo 133 è così modificato:
a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Stato membro garantisce che sia possibile fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.";
b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Quando un ente è vincolato dall'output floor, si applicano entrambe le disposizioni seguenti:
a)l'importo del capitale primario di classe 1 che è tenuto a detenere a norma del primo comma è limitato all'importo massimo seguente:
dove:
ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
Ei = l'importo dell'esposizione al rischio dell'ente per il sottoinsieme di esposizioni i senza soglia minima calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
rT, ri = rT e ri come definiti al primo comma;
b)l'autorità competente o designata, a seconda dei casi, riesamina senza indebito ritardo la calibrazione del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, a seconda dei casi, per garantire che essi restino adeguati e non comportino un doppio conteggio dei rischi già coperti dal fatto che l'ente è vincolato dall'output floor.
Il calcolo di cui alla lettera a) si applica fino al momento in cui l'autorità designata ultima il riesame di cui alla lettera b) e pubblica una nuova decisione sulla calibrazione del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente alla procedura di cui al presente articolo. A decorrere da tale momento, il massimale di cui alla lettera a) non è più applicabile.";
c)al paragrafo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi seguenti:
i)rischi contemplati dagli articoli 130 e 131;
ii)rischi interamente coperti dal calcolo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.";
d)al paragrafo 9 è aggiunta la lettera g) seguente:
"g)in che modo il calcolo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 incide sulla calibrazione del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, a seconda dei casi, che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre.";
e)i paragrafi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 i pareri della Commissione e del CERS.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione, tenendo conto della valutazione del CERS, fornisce il suo parere circa il fatto che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.
In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.
Qualora uno o più enti cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano filiazioni di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, il CERS e la Commissione esaminano inoltre nei loro pareri se sia opportuno applicare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a tali enti.
Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di parere negativo della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.
12. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro sei settimane dal ricevimento della notifica.
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.";
(33)l'articolo 142 è così modificato:
a)al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria;"
b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all'ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto entro un periodo di tempo che l'autorità competente considera adeguato.";
c)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti agli articoli 141 e 141 ter, a seconda dei casi.";
(34)all'articolo 161, il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE*15 è modificata come segue:
(1)all'articolo 27 sono aggiunti i paragrafi 6, 7 e 8 seguenti:
"6. Quando sono nominati nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza a norma del presente articolo e dell'articolo 28 della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti effettuino la valutazione dei membri dell'organo di amministrazione, come previsto all'articolo 91 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, e dei titolari di funzioni chiave, come previsto all'articolo 91 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva, solo dopo che essi hanno assunto le loro funzioni.
L'articolo 91 bis, paragrafo 2, e l'articolo 91 quater, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE non si applicano alla nomina dei nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di cui al primo comma.
7. Le autorità competenti provvedono a effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 6 senza indebito ritardo. Tali valutazioni devono essere ultimate entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della nomina.
8. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'autorità di risoluzione circa l'esito delle valutazioni di cui al paragrafo 6.";
(2)all'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi 7, 8 e 9 seguenti:
"7. Quando sono nominati nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza a norma del presente articolo e dell'articolo 63 della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti effettuino la valutazione dei membri dell'organo di amministrazione, come previsto all'articolo 91 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, e dei titolari di funzioni chiave, come previsto all'articolo 91 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva, solo dopo che essi hanno assunto le loro funzioni.
L'articolo 91 bis, paragrafo 2, e l'articolo 91 quater, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE non si applicano alla nomina dei nuovi membri dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza di cui al primo comma.
Il primo comma e il secondo comma si applicano anche alla valutazione dei membri dell'organo di amministrazione dell'ente-ponte nominati a norma dell'articolo 41 subito dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.
8. Le autorità competenti provvedono a effettuare le valutazioni di cui al paragrafo 7 senza indebito ritardo. Tali valutazioni devono essere ultimate entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della nomina.
9. Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'autorità di risoluzione circa l'esito delle valutazioni di cui al paragrafo 7.
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Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."
Articolo 3
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].
Tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punto 8, in materia di vigilanza prudenziale delle succursali di paesi terzi si applicano a decorrere dal [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica].
In deroga al comma precedente, gli Stati membri applicano le disposizioni in materia di segnalazione in relazione a succursali di paesi terzi di cui al titolo VI, capo 1, sezione II, sottosezione 4, della direttiva 2013/36/UE, quali inserite dalla presente direttiva, a decorrere dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente