COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.9.2021
COM(2021) 589 final
ALLEGATI
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile
tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del protocollo
di attuazione di detto accordo
ALLEGATO I
ACCORDO DI PARTENARIATO
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania
L'UNIONE EUROPEA,
di seguito denominata "Unione", e
LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
di seguito denominata "Mauritania",
denominate collettivamente "Parti" e singolarmente "Parte",
CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione tra l'Unione e la Mauritania, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou che instaura una relazione di stretta cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Mauritania, dall'altro, o dell'accordo tra l'Unione europea e i paesi ACP che subentrerà all'accordo di Cotonou alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, nonché il desiderio comune delle Parti di rafforzare tali relazioni,
IMPEGNATE a garantire la rigorosa osservanza del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, vantaggi reciproci per le Parti interessate,
VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, del 1982,
CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995,
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e mirando ad adottare tutte le misure necessarie per la sua efficace attuazione,
DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti di cui le Parti sono membri,
DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e pertinenti e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,
DETERMINATE, a tal fine, a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca,
AUSPICANDO che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione e che la flotta europea ottenga una quota adeguata delle risorse alieutiche eccedentarie, alle stesse condizioni tecniche di pesca applicate a tutte le flotte,
CONVINTE che il partenariato debba fondarsi su iniziative complementari, sinergiche e coerenti, siano esse adottate congiuntamente o da ciascuna delle Parti,
DECISE, nell'ambito della politica settoriale della pesca della Mauritania, ad agevolare il partenariato, in particolare al fine di individuare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,
DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona, riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale e altamente migratoria di alcune specie,
CONSAPEVOLI del ruolo che il settore della pesca marittima e delle industrie connesse riveste ai fini dello sviluppo economico e sociale della Mauritania e di determinate regioni dell'Unione,
RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più stretta mirante ad instaurare e rafforzare la pesca sostenibile, nonché a contribuire a una migliore governance degli oceani, in particolare promuovendo gli investimenti con la partecipazione di imprese di entrambe le Parti e conformemente agli obiettivi di sviluppo della Mauritania,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) "autorità della Mauritania": il ministero della Pesca e dell'economia marittima;
b) "autorità dell'Unione": la Commissione europea;
c) "accordo": il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, i relativi allegati e le relative appendici;
d) "attività di pesca": ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
e) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
f) "nave dell'Unione": qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
g) "armatore": la persona che è legalmente responsabile del peschereccio, ne ha l'esercizio e lo controlla;
h) "zona di pesca": le acque soggette alla sovranità o giurisdizione alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. I pescherecci dell'Unione potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Mauritania. Tale definizione non pregiudica gli eventuali negoziati sulla delimitazione delle zone marittime degli Stati costieri confinanti con la zona di pesca e, in generale, i diritti degli Stati terzi;
i) "zona di gestione": la zona di attività delimitata da coordinate geografiche, in cui sono utilizzabili determinati attrezzi o è autorizzata la pesca di determinate specie;
j) "autorizzazione di pesca": la licenza di pesca rilasciata dalle autorità mauritane a un peschereccio dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
k) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;
l) "prodotti della pesca": gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca;
m) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici ottenuti da un'attività di acquacoltura, indipendentemente dallo stadio del loro ciclo vitale, o i prodotti da essi derivati;
n) "settore della pesca": il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
o) "possibilità di pesca": diritto di pesca quantificato, espresso in catture o numero di navi;
p) "pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995.
Articolo 2
Oggetto
Il presente accordo istituisce un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione che definisce in particolare:
a) le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
b) la cooperazione economica e finanziaria nel settore della pesca, al fine di istituire un partenariato per il settore della pesca e rafforzare la governance degli oceani;
c) la cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c);
d) la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca e sviluppare il settore in questione;
e) la cooperazione relativa alle misure di controllo e sorveglianza per vigilare sulle attività di pesca nella zona di pesca, al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti e assicurare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca, in particolare ai fini della lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Articolo 3
Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo
1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce presenti in tale zona.
2. Le autorità della Mauritania si impegnano a garantire che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività della flotta peschereccia dell'Unione. La Mauritania si adopera affinché la flotta europea ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche eccedentarie. La flotta europea godrà delle stesse condizioni tecniche di pesca e di accesso applicate a tutte le altre flotte.
3. A fini di trasparenza, la Mauritania si impegna a rendere pubbliche e a scambiare informazioni riguardanti qualsiasi accordo inteso ad autorizzare navi straniere nella propria zona di pesca e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate, le catture dichiarate e le zone di pesca autorizzate.
4. Le Parti convengono che l'attività di pesca dei pescherecci dell'Unione sia esclusivamente limitata all'eccedenza delle catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, stabilita in modo chiaro e trasparente sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le Parti con riguardo allo sforzo di pesca totale esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona di pesca.
5. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le Parti terranno debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti.
6. Le Parti si impegnano ad attuare l'accordo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di partenariato di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo tra l'Unione europea e i paesi ACP che subentrerà all'accordo di Cotonou, alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, per quanto riguarda gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo alla buona governance.
7. Le Parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca e la governance degli oceani.
8. Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che potrebbe incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
9. Le Parti si impegnano a garantire che la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro sia pienamente applicabile a tutti i marittimi imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, la contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e professione.
10. Le Parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 4
Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca
Le autorità della Mauritania si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca conformemente al presente accordo.
Articolo 5
Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività
1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca coperta dal presente accordo solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca che non rientrino nel quadro del presente accordo.
2. Le autorità della Mauritania rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nell'ambito del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione al di fuori del presente accordo, in particolare sotto forma di autorizzazione diretta.
3. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo, nei relativi allegati e nelle relative appendici.
4. Le Parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.
Articolo 6
Disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca
1. Al fine di garantire un quadro normativo per una pesca sostenibile, le navi dell'Unione operanti nella zona di pesca rispettano le disposizioni legislative e regolamentari mauritane che disciplinano le attività di pesca nella zona, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le autorità della Mauritania notificano alle autorità dell'Unione le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente accordo.
2. L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari notificate, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo.
3. Le navi dell'Unione sono tenute a cooperare con le autorità della Mauritania responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.
4. Le Parti si informano per qualsiasi decisione di portata generale che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le Parti si informano preventivamente in merito a qualsiasi modifica delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.
5. Qualsiasi modifica della legislazione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
Articolo 7
Partenariato
Le Parti convengono di rafforzare il loro partenariato estendendolo alla cooperazione scientifica e regionale, alla cooperazione tra operatori economici e alla cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza, alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché alla cooperazione amministrativa per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile.
Articolo 8
Cooperazione in campo scientifico
1. Nel periodo di applicazione dell'accordo le Parti cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca e si impegnano in tal senso a mettere a disposizione i dati disponibili. A tale scopo si è convenuto di istituire una riunione scientifica congiunta, da tenersi una volta all'anno, in sessione ordinaria, alternativamente nell'Unione e in Mauritania.
2. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica e dei migliori pareri scientifici disponibili, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 14 per prendere, di comune accordo, le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le Parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla ricerca scientifica nei settori ad essa correlati.
Articolo 9
Cooperazione regionale
1. Le Parti si impegnano a cooperare nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e delle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) di cui fanno parte al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche e far sì che le attività di pesca non incidano negativamente sull'ecosistema marino.
2. Le Parti si impegnano inoltre a consultarsi regolarmente nell'ambito delle riunioni delle ORGP e ORP di cui fanno parte, prima e durante tali riunioni, anche in merito alla possibilità di presentare proposte congiunte nell'ambito di tali organizzazioni.
Articolo 10
Cooperazione tra operatori economici
1. Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e sugli attrezzi da pesca, sui metodi di conservazione e sui processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le Parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto delle legislazioni vigenti.
Articolo 11
Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza
e in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata
1. Le Parti si impegnano a collaborare per garantire il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca nella zona di pesca e a lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile.
2. La Mauritania vigila sull'effettiva applicazione delle disposizioni che disciplinano il controllo della pesca contenute nel presente accordo e nel relativo protocollo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità mauritane preposte al controllo della pesca.
IMPEGNI E OBBLIGHI GENERALI
Articolo 12
Cooperazione amministrativa
Per garantire l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le Parti:
–instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino le disposizioni del presente accordo,
–cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.
Articolo 13
Contropartita finanziaria
1. La contropartita finanziaria è definita nel protocollo, nei relativi allegati e nelle relative appendici.
2. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:
a) una compensazione finanziaria concessa dall'Unione per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca;
b) i canoni pagati dagli armatori delle navi dell'Unione;
c) un sostegno settoriale, oggetto di programmazione annuale e pluriennale, concesso dall'Unione per l'attuazione di una politica di pesca sostenibile, la promozione del settore della pesca e la governance degli oceani.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata secondo le modalità stabilite dal protocollo.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:
a) riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; o
b) aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
c) sospensione o denuncia secondo il disposto degli articoli 21 e 22 dell'accordo.
5. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c):
a) è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);
b) è determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale conformemente alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.
6. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c), può essere modificato dalla commissione mista in caso di revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione della politica settoriale.
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 14
Commissione mista
1. È istituita una commissione mista formata da rappresentanti delle Parti. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo, degli allegati e delle appendici.
2. La commissione mista:
a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo;
b) definisce e valuta la programmazione annuale e pluriennale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c);
c) assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.
3. La commissione mista può approvare modifiche del protocollo e dei suoi allegati per quanto riguarda:
a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b);
b) le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c);
c) le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione;
d) qualsiasi altra funzione assegnatale di comune accordo dalle Parti, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, di cooperazione amministrativa e di governance degli oceani.
4. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito dalle Parti, ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti.
Le conclusioni delle riunioni della commissione mista sono messe a verbale e firmate da entrambe le Parti.
5. La commissione mista può deliberare, se del caso, mediante scambio di lettere.
Articolo 15
Zona di applicazione
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e, dall'altro, al territorio della Mauritania e alle acque soggette alla giurisdizione mauritana.
Articolo 16
Risoluzione delle controversie
Le Parti si consultano in caso di controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.
Articolo 17
Status del protocollo, degli allegati e delle appendici
Il protocollo, gli allegati e le relative appendici formano parte integrante del presente accordo e sono parimenti disciplinati dalle presenti disposizioni finali.
Articolo 18
Regime linguistico ed entrata in vigore
Il presente accordo è redatto in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Durata
Il presente accordo si applica per un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 20
Applicazione provvisoria
La firma del presente accordo ad opera delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, a meno che una di esse non decida, al momento della firma, che l'accordo non avrà un'applicazione provvisoria.
Articolo 21
Sospensione
1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti in uno o più dei casi seguenti:
a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
b) se tra le Parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo;
c) se una delle Parti viola le disposizioni del presente accordo, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 6, concernente il rispetto dei diritti umani;
d) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle Parti a chiederne la modifica.
2. La sospensione dell'applicazione dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata alla controparte e diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.
3. Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione dell'accordo, salvo diversamente convenuto.
Articolo 22
Denuncia
1. Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti in uno o più dei casi seguenti:
a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
b) in caso di degrado degli stock interessati;
c) in caso di riduzione dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
d) in caso di violazione degli impegni sottoscritti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
e) se tra le Parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo e se tale controversia non è risolta in via amichevole entro un termine di sei (6) mesi;
f) se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente accordo;
g) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle Parti a chiederne la modifica e se tale richiesta è rimasta insoddisfatta per sei (6) mesi.
2. La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.
3. A partire dal momento della notifica della denuncia, le Parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 per l'anno in cui prende effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui una delle Parti ponga fine all'applicazione provvisoria.
Articolo 23
Revisione
Le Parti convengono di riesaminare il presente accordo al fine di tenere conto di eventuali modifiche del quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale che possano incidere sulle attività di pesca dell'Unione.
Articolo 24
Abrogazione
L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, entrato in applicazione l'8 agosto 2008, è abrogato.
PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo, salvo le modifiche indicate di seguito, e completate come segue:
1. "accordo di pesca": l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania;
2. "protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo di pesca, i relativi allegati e le relative appendici;
3. "sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
4. "trasbordo": lo scarico su un'altra nave di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di una nave;
5. "osservatore": qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente alle disposizioni dell'allegato, a osservare l'attività di pesca a fini scientifici;
6. "licenza di pesca": un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal dipartimento all'armatore dietro pagamento di un canone, che gli conferisce il diritto di pescare durante il periodo per il quale è stata concessa;
7. "possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in catture e/o sforzo di pesca;
8. "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
9. "delegazione": la delegazione dell'Unione europea in Mauritania;
10. "ministero": il ministero della Pesca e dell'economia marittima;
11. "raccomandatario": agente definito all'articolo 538 del codice della Marina mercantile (Code de la Marine marchande) della Repubblica islamica di Mauritania.
Articolo 2
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di pesca, stabilendo in particolare le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca mauritana quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo, nonché le disposizioni di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.
Articolo 3
Possibilità di pesca
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo e per il periodo definito all'articolo 20, le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo in base alle condizioni previste nelle schede tecniche riportate nell'allegato 1 del medesimo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 10 e 23 del presente protocollo.
3. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca, sotto forma di licenza di pesca, rilasciata conformemente alle disposizioni del presente protocollo secondo le modalità stabilite nell'allegato e nelle appendici.
Articolo 4
Sforzo di pesca complessivo nelle acque mauritane e trasparenza
1. L'accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un'eccedenza ai sensi dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.
2. Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di assetto e gestione sostenibile nonché i totali ammissibili di catture sono decisi per ogni tipo di pesca dal governo della Mauritania sulla base del parere dell'organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti.
3. Il presente protocollo garantisce alle flotte dell'Unione priorità di accesso alle eccedenze disponibili nella zona di pesca mauritana. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono assegnate alle flotte dell'Unione sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca mauritana.
4. Tutte le misure tecniche di conservazione, assetto e gestione della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone, il contributo finanziario pubblico e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell'allegato 1 del presente protocollo, saranno applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell'Unione.
5. La Mauritania si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo pubblico o privato inteso ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla sua zona di pesca, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
—
gli Stati o le altre entità che partecipano all'accordo;
—
il periodo o i periodi di applicazione dell'accordo;
—
il numero di navi e i tipi di attrezzi autorizzati;
—
le specie o gli stock di cui è autorizzata la pesca, nonché eventuali limiti di cattura applicabili;
—
le misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
—
una copia dell'accordo scritto.
6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5, la Mauritania trasmette ogni anno all'Unione una relazione dettagliata indicante il numero di autorizzazioni di pesca per categoria di pesca rilasciate a navi battenti bandiera di altri Stati terzi, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e le modalità tecniche e finanziarie di accesso di tali navi alla zona di pesca mauritana. Tale relazione è esaminata dalla commissione mista e può essere messa a disposizione del comitato scientifico congiunto indipendente di cui all'articolo 9.
7. Il modello di relazione di cui al paragrafo 6 è riportato nell'allegato 3 del presente protocollo.
Articolo 5
Contributo finanziario
A. Contropartita finanziaria per l'accesso
1. Per il periodo di cui all'articolo 20, la contropartita finanziaria annua per l'accesso di cui
all'articolo 13, lettera a), dell'accordo è fissata a 57 500 000 EUR all'anno, fatti salvi i paragrafi 4 e 6 e subordinatamente a quanto previsto dal paragrafo 10.
2. Per il primo anno di applicazione del protocollo, l'Unione versa la contropartita finanziaria per l'accesso in due rate:
a) l'importo di 50 000 000 EUR è versato entro 90 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo;
b) l'importo di 7 500 000 EUR è versato nei sessanta giorni successivi alla convalida del piano di gestione dei piccoli pelagici nella zona di pesca mauritana, di cui all'articolo 9, paragrafo 9, da parte della commissione mista.
3. Per il secondo anno di applicazione, l'Unione versa la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 entro la ricorrenza anniversaria del primo giorno di applicazione del protocollo.
4. A partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, la contropartita finanziaria per l'accesso è fissata a seguito della procedura prevista all'articolo 7.
5. Per gli anni successivi, la contropartita finanziaria relativa all'accesso, stabilita a norma del paragrafo 4, è versata integralmente entro la ricorrenza anniversaria del primo giorno di applicazione del protocollo.
6. Per le categorie di pesca 4 e 5 (tonniere), se le catture effettuate dalle tonniere dell'Unione nella zona di pesca mauritana superano il quantitativo di riferimento definito per ciascuna categoria all'appendice 2, l'Unione versa, oltre al contributo finanziario di cui ai paragrafi da 1 a 3, un importo pari a 45 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata, fermo restando l'importo del canone a carico degli armatori, fissato nelle schede tecniche corrispondenti. Tuttavia l'importo versato dall'Unione per il superamento non deve eccedere un importo pari al doppio del quantitativo di riferimento corrispondente. Se i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superano il doppio del quantitativo di riferimento corrispondente, l'importo dovuto per il quantitativo che eccede tale massimale sarà versato l'anno successivo.
7. I canoni a carico degli armatori sono stabiliti nell'allegato 1, mentre le schede tecniche figurano nell'appendice 2 del presente protocollo. I canoni sono versati dagli armatori conformemente alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato 1 e all'appendice 2.
8. Il contributo finanziario per l'accesso di cui ai precedenti paragrafi è versato al Tesoro pubblico della Repubblica islamica di Mauritania. Tale contributo è iscritto nel bilancio dello Stato e soggetto alle norme e alle procedure di gestione delle finanze pubbliche mauritane.
9. Le autorità mauritane comunicano ogni anno all'Unione, nei tre mesi che precedono la data prevista del pagamento, le coordinate bancarie dei conti di cui al paragrafo 7.
10. Le autorità mauritane hanno la responsabilità esclusiva dell'utilizzo della contropartita finanziaria di cui ai paragrafi precedenti.
11. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 del presente protocollo.
B. Contributo finanziario per il sostegno settoriale
12. Per il periodo di cui all'articolo 20, il contributo finanziario complessivo concesso dall'Unione per il sostegno settoriale, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b, dell'accordo, è fissato a: 16 500 000 EUR. La ripartizione annuale di tale importo è stabilita dalla commissione mista secondo le modalità di cui all'articolo 8 e all'allegato 2.
13. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è concessa congiuntamente dalla Mauritania e dall'Unione conformemente alle procedure di cui all'articolo 8 e all'allegato 2 del presente protocollo.
14. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 12 è effettuato conformemente alle procedure di cui all'articolo 8 e all'allegato 2.
15. Le autorità mauritane comunicano ogni anno all'Unione, nei tre mesi che precedono la data prevista del pagamento, le coordinate bancarie dei conti di cui all'articolo 8, paragrafo 12.
16. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è iscritto nel bilancio dello Stato e soggetto alle norme e alle procedure di gestione delle finanze pubbliche mauritane. Esso tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare dei principi di economia, efficienza ed efficacia, e rispetta specificamente i principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.
17. Le azioni e i progetti finanziati dal sostegno settoriale possono essere sottoposti a revisione contabile dai servizi della Commissione europea e dalla Corte dei conti europea ed essere oggetto di indagini da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
18. Il paragrafo 12 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 21 e 23 del presente protocollo.
Articolo 6
Monitoraggio dei totali ammissibili di cattura e dei quantitativi di riferimento
1. I totali ammissibili di catture (categorie 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 e 8) e i quantitativi di riferimento (categorie 4 e 5) sono definiti nelle schede tecniche riportate nell'allegato 1 del presente protocollo. Essi sono fissati sulla base dell'anno civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato. Se il primo e l'ultimo periodo di applicazione del protocollo non corrispondono a un anno civile, i totali ammissibili di catture sono fissati pro rata temporis e tenendo conto, per ogni categoria di pesca, delle tendenze di ripartizione delle catture nel corso dell'anno.
2. Ad eccezione delle categorie 4 e 5 (tonniere), alle quali si applicano quantitativi di riferimento, e delle disposizioni specifiche applicabili al totale ammissibile di catture della categoria 6, i totali delle catture realizzate dai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca mauritana non possono superare i totali ammissibili di catture. In caso di superamento saranno applicate le regole in materia di detrazione di contingenti previste dalla normativa dell'Unione.
3. In applicazione del paragrafo 2, la Mauritania e l'Unione assicurano il monitoraggio congiunto dell'attività dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca mauritana al fine di garantire una gestione adeguata dei suddetti totali ammissibili di catture. Nell'ambito di tale monitoraggio, la Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nella zona di pesca mauritana abbia raggiunto l'80 % del totale ammissibile di catture nella categoria di pesca corrispondente. L'Unione ne informa di conseguenza gli Stati membri.
4. Una volta raggiunto l'80 % del totale ammissibile di catture corrispondente, la Mauritania e l'Unione assicurano un monitoraggio su base giornaliera delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. La Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente non appena sia stato raggiunto il totale ammissibile di catture corrispondente. L'Unione ne informa di conseguenza gli Stati membri ai fini della cessazione delle attività di pesca.
Articolo 7
Revisione delle possibilità di pesca
1. Fatto salvo il paragrafo 2, su richiesta di una delle Parti le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di pesca e all'articolo 11 del presente protocollo, a condizione che tale revisione non pregiudichi la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca. Tale revisione può riguardare il numero di navi dell'Unione, le specie bersaglio o i contingenti assegnati a norma dell'articolo 3 del presente protocollo per ciascuna categoria, tiene conto delle attività effettive della flotta europea nella zona di pesca e comporta un adeguamento della relativa contropartita finanziaria.
2. In applicazione del paragrafo 1 e al più tardi sei mesi prima della scadenza del secondo anno di applicazione del protocollo, la commissione mista procede a una prima valutazione dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte delle navi dell'Unione operanti nella zona di pesca.
3. Tuttavia, in seguito alla revisione di cui al paragrafo 1, l'aumento delle possibilità di pesca non può condurre a un aumento pari o superiore al doppio della compensazione finanziaria versata dall'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 8
Sostegno settoriale
1. Il sostegno settoriale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo contribuisce all'attuazione della politica settoriale della pesca definita dalla Repubblica islamica di Mauritania.
2. Tale sostegno finanziario contribuisce allo sviluppo di una pesca sostenibile nella Repubblica islamica di Mauritania, dissociato dalla componente relativa all'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana. Esso concorre all'attuazione delle strategie nazionali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da un lato, e di tutela ambientale e delle zone marine e costiere protette, dall'altro.
3. Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di attuazione riguardanti in particolare:
a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico del sostegno settoriale conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo di pesca;
b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere ai fini dello sviluppo di attività di pesca sostenibili, tenuto conto delle priorità espresse dalle autorità della Repubblica islamica di Mauritania nell'ambito della politica nazionale nel settore;
c) i criteri, le relazioni e le procedure, compresi gli indicatori finanziari e di bilancio e la metodologia di controllo e di audit da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, su base annuale.
4. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori è approvata dalle Parti in sede di commissione mista.
5. Le autorità della Repubblica islamica di Mauritania presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti attuati nell'ambito del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. La struttura della relazione è presentata nell'allegato 2.
6. Prima della scadenza del protocollo, le autorità della Repubblica islamica di Mauritania presentano una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale a norma del presente protocollo.
7. Se necessario, le Parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza, la sospensione o la denuncia del presente protocollo quali previste dal protocollo stesso. Tuttavia le azioni o i progetti già convalidati dalla commissione mista sono presi in considerazione ai fini di un'eventuale proroga del monitoraggio del sostegno settoriale relativo alle azioni o ai progetti in questione per un ulteriore periodo massimo di sei (6) mesi.
8. Il sostegno settoriale è attuato con l'aiuto di una cellula di coordinamento incaricata di monitorare le decisioni della commissione mista e i cui compiti sono descritti in dettaglio nell'allegato 2. A seguito di una decisione della commissione mista, è possibile individuare azioni di sostegno alle attività di tale cellula di coordinamento, finanziate, se del caso, con una dotazione specifica del sostegno settoriale.
9. Il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è destinato ad azioni e progetti specifici identificati congiuntamente. Esso non può essere utilizzato per coprire le spese operative dei beneficiari, ad eccezione, se del caso, della dotazione di cui al paragrafo 8 destinata alle azioni di sostegno alla cellula di coordinamento.
10. Le Parti stabiliscono un piano di comunicazione e visibilità in relazione all'accordo di pesca. Tale piano è approvato nella prima riunione della commissione mista.
11. Il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo è effettuato:
a) per il primo anno, entro due mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente protocollo;
b) per gli anni successivi, entro due mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, dei risultati dell'anno precedente e della programmazione annuale per l'esercizio successivo.
12. I fondi destinati al sostegno settoriale sono versati dall'Unione europea su un conto del Tesoro pubblico presso la Banca centrale di Mauritania, che li trasferisce appena possibile sul conto a destinazione specifica presso la Banca centrale di Mauritania aperto a favore del ministero della Pesca e dell'economia marittima e utilizzato unicamente ai fini del sostegno settoriale. Le autorità mauritane comunicano all'Unione europea le coordinate bancarie di tale conto subito dopo l'entrata in vigore del protocollo.
13. Il pagamento, da parte dell'Unione europea, del sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 è effettuato in rate annuali. L'erogazione delle rate è decisa in funzione dei livelli di realizzazione valutati in sede di commissione mista conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, previa presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento di cui al paragrafo 5 e previa organizzazione del seminario descritto al paragrafo 14. Le modalità pratiche di attuazione sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e all'allegato 2 del presente protocollo. Se del caso, tali modalità potranno essere precisate o rivedute dalla commissione mista.
14. I beneficiari del sostegno settoriale sono invitati dalle Parti, una volta all'anno, a partecipare a un seminario in cui vengono presentate e programmate le azioni finanziate dal sostegno settoriale.
15. Fatta eccezione per la dotazione di cui al paragrafo 8, destinata alle azioni di sostegno alle attività della cellula di coordinamento, il sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 può essere erogato soltanto quando gli importi versati dall'Unione europea nell'ambito del sostegno settoriale 2015-2019, 2019-2020 e 2020-2021 siano stati interamente trasferiti sul conto a destinazione specifica di cui al paragrafo 12 e siano stati integralmente oggetto di impegni di finanziamento conformemente alla programmazione congiunta applicabile.
Articolo 9
Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile
1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca mauritana, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Conformemente agli articoli 3 e 8 dell'accordo, le Parti si impegnano a organizzare, periodicamente o in caso di necessità, riunioni scientifiche volte a esaminare questioni di ordine scientifico e, se necessario, su richiesta della commissione mista, il valore stimato delle catture in prima vendita nel luogo di sbarco o sui mercati di destinazione.
3. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, le Parti cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana. A tale scopo si tiene almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nell'Unione, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente.
4. Il comitato scientifico congiunto indipendente adotta il proprio regolamento interno in occasione della sua prima riunione. Tale regolamento interno è approvato dalla commissione mista.
5. A integrazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulti necessario, a esperti degli istituti scientifici degli Stati membri e di paesi terzi nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca, come il COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale).
6. Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle attività seguenti:
a) elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca oggetto del presente protocollo e sulle valutazioni degli stock corrispondenti. Nell'elaborare la relazione, il comitato scientifico congiunto indipendente tiene pienamente conto delle informazioni relative alle attività delle flotte nazionali mauritane e delle altre flotte straniere, nonché delle misure e dei piani di gestione adottati dalla Mauritania;
b) definire e proporre alla commissione mista l'attuazione di programmi o di azioni atti a migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell'evoluzione degli ecosistemi marini;
c) esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell'esecuzione del presente protocollo e se necessario, su richiesta della commissione mista, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all'unanimità in seno al comitato;
d) compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi, alle catture e alla loro commercializzazione per ciascun segmento delle flotte da pesca nazionali, dell'Unione e di paesi terzi che operano nella zona di pesca mauritana in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo;
e) ideare e programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali degli stock, comprese campagne scientifiche congiunte, al fine di determinare le eccedenze, le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;
f) formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle Parti, tutti i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo;
g) proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell'articolo 7 del presente protocollo.
7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6 e a integrazione delle disposizioni previste all'articolo 4, paragrafo 6, la Mauritania trasmette ogni anno al comitato scientifico congiunto indipendente e all'Unione una relazione dettagliata indicante, per ciascuna categoria di pesca, il numero di navi battenti bandiera mauritana autorizzate a pescare, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e ogni altra informazione pertinente sulle misure di gestione delle attività di pesca adottate e attuate dalla Mauritania.
8. Le tonniere rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
9. Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la Mauritania adotta un piano per la gestione sostenibile delle attività di pesca riguardanti i piccoli pelagici, applicabile a tutte le flotte operanti nelle acque mauritane. Tale piano è notificato all'Unione al più tardi un mese prima della data di applicazione. Può essere sottoposto a valutazione dal comitato scientifico congiunto, se del caso.
Articolo 10
Pesca a fini scientifici, pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca
1. Pesca a fini scientifici
1.1. Previo parere del comitato scientifico congiunto indipendente, la commissione mista può autorizzare campagne scientifiche per la raccolta di dati e informazioni sulle risorse biologiche e sugli ecosistemi marini condotte con l'ausilio di navi dell'Unione e/o della Mauritania. Tali campagne sono realizzate sotto la responsabilità congiunta degli istituti di ricerca scientifica della Mauritania e dell'Unione europea.
1.2. Le modalità di armamento e di noleggio delle navi dell'Unione e/o della Mauritania sono definite dalle Parti in sede di commissione mista per ciascuna campagna.
1.3. I risultati delle campagne devono essere utilizzati per migliorare la valutazione degli stock e consentire l'adozione di misure di gestione adeguate.
1.4. Nel caso della categoria 8 (cefalopodi), i risultati del programma scientifico e/o delle valutazioni condotte conformemente all'articolo 9 potranno portare a una revisione del limite di cattura e delle misure di conservazione applicabili alle navi dell'Unione.
2. Pesca sperimentale
2.1. Nel caso in cui i pescherecci dell'Unione siano interessati ad attività di pesca non contemplate all'articolo 3, le Parti si consultano in sede di commissione mista per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili a queste nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato conformemente all'articolo 7 del protocollo.
2.2. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 2.1 è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili a livello nazionale e regionale e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidati dal comitato scientifico congiunto indipendente.
2.3. A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 2.1, la commissione mista può autorizzare, nella zona di pesca mauritana, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine essa stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato 1, capo XI, del presente protocollo. Le Parti effettuano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico congiunto indipendente.
Articolo 11
Commissione mista
1. Oltre alle funzioni ad essa demandate conformemente all'articolo 14 dell'accordo, alla commissione mista è conferito il potere di approvare modifiche del presente protocollo, degli allegati e delle appendici in relazione agli aspetti seguenti:
a) l'eventuale revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
b) le modalità del sostegno settoriale quali previste all'articolo 8 e nell'allegato 2;
c) le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.
3. Le modifiche apportate al protocollo, agli allegati e alle appendici conformemente al paragrafo 1 formano oggetto di una decisione della commissione mista. Tale decisione entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di adozione della decisione stessa.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi dell'accordo e alle norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca.
5. La prima riunione della commissione mista si tiene entro tre (3) mesi dall'applicazione provvisoria del presente protocollo.
Articolo 12
Cooperazione tra operatori economici
Le Parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici, anche in relazione al sostegno finanziario di cui all'articolo 8, nei settori seguenti:
a) sviluppo della zona franca di Nouadhibou o di altre zone ritenute opportune;
b) sviluppo delle zone marine protette (parchi nazionali di Banc d'Arguin e Diawling);
c) gestione portuale;
d) sviluppo delle industrie della pesca destinate al consumo umano;
e) costruzione e riparazione navale e fabbricazione di materiali e attrezzi da pesca;
f) sviluppo degli scambi volti a migliorare la formazione professionale, in particolare nel settore della pesca, l'assetto delle attività di pesca, l'acquacoltura e la pesca continentale, la cantieristica navale, la sorveglianza marittima e il controllo della pesca;
g) commercializzazione dei prodotti della pesca e attività promozionali correlate;
h) acquacoltura ed economia blu.
Articolo 13
Denuncia a motivo di un livello ridotto di utilizzo delle possibilità di pesca
Qualora constati un livello ridotto di utilizzo delle possibilità di pesca, l'Unione notifica per posta alla Parte mauritana l'intenzione di denunciare il protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro (4) mesi dalla notifica. Il presente articolo può essere attivato nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo sulla portata della revisione delle possibilità di pesca e dell'adeguamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7.
Articolo 14
Sospensione
L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti conformemente all'articolo 21 dell'accordo di pesca.
Articolo 15
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria e
del sostegno settoriale
1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 dell'accordo può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
a)
circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca mauritana;
b)
mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
c)
attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou o dell'accordo tra l'Unione e i paesi ACP che subentrerà all'accordo di Cotonou alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo.
2. L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del sostegno settoriale previsto all'articolo 8 del presente protocollo qualora siano constatate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in caso di mancata esecuzione di tale sostegno settoriale o quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 5 riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione antecedente agli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione del sostegno finanziario di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia il sostegno finanziario di cui all'articolo 8 non può essere versato oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.
Articolo 16
Scambio elettronico di dati
1. Le Parti assicurano l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e di scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi alla gestione tecnica del presente protocollo che riguardano l'attività della flotta dell'Unione, quali descritti in dettaglio nell'allegato 1.
2. La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente a quella cartacea.
3. La Mauritania e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema elettronico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato 1.
Articolo 17
Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a garantire che tutti i dati commerciali sensibili e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo di pesca, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati conformemente ai principi di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le autorità competenti utilizzano i dati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di pesca e in particolare a fini di gestione e di ricerca scientifica e per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca.
3. Per la corretta attuazione del protocollo sono trattate diverse categorie di dati personali:
a) i dati identificativi e di contatto;
b) le attività di una nave o relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o attività connessa alla pesca;
c) i dati relativi ai proprietari e agli operatori delle navi (posizione o ruolo ricoperto), ai comandanti e ai membri dell'equipaggio;
d) tutti gli altri dati connessi all'oggetto dell'accordo.
4. I dati personali non sono conservati oltre il tempo necessario per lo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
5. Le Parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.
6. La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e il ministero, per la Mauritania, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.
7. La commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso.
Articolo 18
Mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi del protocollo
Conformemente al disposto del presente protocollo e della legislazione in vigore nella zona di pesca mauritana, le autorità della Mauritania si riservano il diritto di applicare le sanzioni previste nell'allegato del presente protocollo in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente protocollo e degli obblighi derivanti dalla sua applicazione.
Articolo 19
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le Parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
Articolo 20
Durata
In deroga all'articolo 19 dell'accordo, il presente protocollo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.
Articolo 21
Denuncia
Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti conformemente all'articolo 22 dell'accordo di pesca.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
Articolo 23
Revisione
Il presente protocollo può essere riveduto su iniziativa di una delle Parti conformemente all'articolo 23 dell'accordo di pesca.
Tabella delle categorie di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1
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Categorie di pesca
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Totali ammissibili di catture e quantitativi di riferimento
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1
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Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei, ad eccezione di aragoste e granchi
|
5 000 tonnellate
|
|
2
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Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello
|
6 000 tonnellate
|
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2 bis
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Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello
|
Nasello: 3 500 tonnellate
Calamaro: 1 450 tonnellate
Seppia: 600 tonnellate
|
|
3
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Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino
|
3 000 tonnellate
|
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4
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Tonniere con reti a circuizione
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14 000 tonnellate
(quantitativo di riferimento)
|
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5
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Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie
|
7 000 tonnellate
(quantitativo di riferimento)
|
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6
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Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica
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225 000 tonnellate*
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7
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Navi per la pesca pelagica fresca
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15 000 tonnellate**
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8
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Cefalopodi
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[pm] tonnellate
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* È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.
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** Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di catture previsto per la categoria 6.
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Sulla base dei pareri scientifici disponibili, le Parti possono decidere, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali siano state identificate eccedenze.
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ALLEGATO 1
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA MAURITANE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea o alla Mauritania in relazione a un'autorità competente designa:
–per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea a Nouakchott (punto di contatto), di seguito l'"Unione";
–per la Mauritania: il ministero della Pesca e dell'economia marittima, di seguito il "ministero".
2. Zona di pesca della Mauritania
Le coordinate della zona di pesca della Mauritania sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca entro i limiti fissati per ciascuna categoria nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.
3. Identificazione delle navi
3.1. I marchi di identificazione di tutte le navi dell'Unione devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia. Tale normativa deve essere notificata al ministero prima dell'applicazione provvisoria del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa va altresì notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.
3.2. Una nave che cerchi di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.
4. Conti bancari
Gli importi a carico delle navi dell'Unione sono versati su conti del Tesoro pubblico della Mauritania aperti a tale scopo presso la Tesoreria generale della Mauritania.
Prima dell'entrata in vigore del protocollo, la Mauritania comunica all'Unione le coordinate del conto o dei conti bancari (codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione stabiliti nell'ambito del protocollo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
5. Modalità di pagamento
I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:
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canoni: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro della Mauritania;
—
spese relative all'imposta parafiscale di cui al capo III, punto 3: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore della Guardia costiera mauritana;
—
sanzioni pecuniarie: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro della Mauritania.
6. Designazione di un raccomandatario
Qualsiasi nave dell'Unione in esercizio nell'ambito dell'accordo deve essere rappresentata da un raccomandatario residente in Mauritania.
CAPO II
LICENZE
Le Parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.
1. Domande di licenza
1.1. L'Unione trasmette al ministero, per via elettronica, le domande di licenza entro i limiti indicati nelle schede tecniche del protocollo.
1.2. Tale trasmissione è effettuata 20 (venti) giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste.
1.3. L'Unione può anche trasmettere al ministero, per via elettronica, gli elenchi delle navi 20 (venti) giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste.
1.4. Gli elenchi indicano, per categoria di pesca:
a)
il numero delle navi;
b)
per ogni nave, le principali caratteristiche tecniche di cui all'appendice 3, quali menzionate nel registro dei pescherecci dell'Unione;
c)
gli attrezzi da pesca;
d)
l'ammontare dei pagamenti dovuti, suddivisi per rubrica;
e)
il numero di marittimi mauritani da imbarcare conformemente al capo IX del presente allegato.
1.5. All'atto del rinnovo di una licenza nell'ambito del presente protocollo, ogni trimestre o ogni anno, per una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei canoni e dell'imposta parafiscale.
2. Documentazione richiesta per la domanda di licenza
2.1. L'Unione presenta al ministero una domanda di licenza per ciascuna nave, comprendente:
- le informazioni di cui all'appendice 3,
- le prove dei pagamenti relativi alla licenza e all'imposta parafiscale.
2.2. Contestualmente alla prima domanda di esercizio dell'attività di pesca in Mauritania devono essere forniti anche i seguenti documenti, in formato elettronico:
a)
una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in GT, convalidato dagli organismi internazionali riconosciuti;
b)
una fotografia a colori recente (meno di un anno) certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, raffigurante la nave nel suo stato attuale, vista di profilo, in cui siano visibili il nome nonché, se del caso, l'indicativo internazionale di chiamata della nave. La fotografia è trasmessa in formato elettronico con una risoluzione minima di 72 dpi (1 400 × 1 050 pixel). Se la fotografia è trasmessa su supporto cartaceo, le sue dimensioni minime sono di 15 cm × 10 cm;
c)
le informazioni richieste dalla legislazione mauritana per l'iscrizione nel registro navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di registrazione. L'ispezione prevista nel quadro dell'iscrizione nel registro navale nazionale è di carattere puramente amministrativo.
2.3. Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l'obbligo per l'armatore della nave in questione di trasmettere una copia del nuovo certificato internazionale di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti alle quali fa capo, l'accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. In caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno della nave deve essere presentata anche una nuova fotografia.
3. Diritto di pesca
3.1. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali siano stati trasmessi i documenti richiesti a norma dei punti 2.1 e, se del caso, 2.2.
3.2. Qualsiasi nave che intenda esercitare un'attività di pesca nel quadro del presente protocollo deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca dell'Unione e godere del diritto di esercitare la pesca nella zona di pesca mauritana. La nave non deve essere identificata come nave INN.
3.3. La nave è ammessa all'esercizio della pesca se all'armatore, al comandante e alla nave stessa non è stata vietata l'attività di pesca in Mauritania. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.
4. Rilascio delle licenze
4.1. Le licenze sono rilasciate dal ministero entro dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento di una domanda completa e fatta salva la conferma dell'avvenuto pagamento mediante ricevuta emessa dal Tesoro pubblico.
4.2. Gli originali delle licenze possono essere ritirati presso i servizi competenti del ministero. Il ministero trasmette per via elettronica all'Unione (delegazione dell'UE e Commissione europea) una fotocopia scannerizzata degli originali.
4.3. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marittimi mauritani e stranieri nonché gli estremi per il pagamento dei canoni.
4.4. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell'elenco delle navi autorizzate a esercitare attività di pesca; detto elenco è immediatamente e contemporaneamente trasmesso alla Guardia costiera mauritana e all'Unione.
Le domande di licenza alle quali il ministero non abbia dato seguito vengono notificate all'Unione. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali sanzioni pecuniarie esigibili.
4.5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate. In via provvisoria, per un periodo massimo di 30 giorni di calendario successivi alla data di rilascio della licenza, la nave è autorizzata a tenerne a bordo una copia durante le sue attività in Mauritania, a condizione di essere effettivamente iscritta nell'elenco delle navi autorizzate di cui al punto 4.4. In tal caso la copia è considerata equivalente all'originale.
5. Validità e utilizzo delle licenze
5.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica per la categoria interessata.
Le licenze sono rilasciate per periodi di 3 o 12 mesi, a seconda delle categorie:
–3 mesi per le navi di categoria 1 (pesca di gamberetti), 2, 2 bis, 3 (pesca demersale) e 6 (piccoli pelagici);
–12 mesi per le navi di categoria 4 e 5 (tonniere). Le licenze sono rinnovabili.
La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto.
La validità delle licenze di 3 mesi per le navi di categoria 1 (pesca di gamberetti), 2, 2 bis, 3 (pesca demersale), 6 e 7 (piccoli pelagici) ha inizio il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio o il 1o ottobre, fatta eccezione per il primo periodo, che inizia alla data di applicazione provvisoria del protocollo. Per determinare la validità delle licenze delle categorie 4 e 5 si fa riferimento a periodi di un anno civile, dal 1o gennaio al 31 dicembre.
Il primo periodo del protocollo inizia alla data di applicazione provvisoria del protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Per tutte le licenze, la validità termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo.
La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.
Le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari titolari di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.
5.2. Il rilascio di una licenza non pregiudica la presenza effettiva della nave nella zona di pesca mauritana nel periodo di validità della licenza stessa.
5.3. Ogni licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave per grave avaria tecnica o causa di forza maggiore, la licenza di tale nave è sostituita da una licenza per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la stazza lorda (GT) autorizzata per tale categoria non sia superata.
5.4. L'armatore della nave che presenta l'avaria o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca al ministero affinché sia annullata.
5.5. In caso di sostituzione della licenza, i pagamenti complementari necessari sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.
6. Ispezioni tecniche
6.1. Una volta all'anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione devono presentarsi al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa mauritana vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
6.2. Nel caso di tonniere con reti a circuizione, tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie, prima di ottenere la licenza ogni nave operante per la prima volta nel quadro dell'accordo si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa mauritana vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. In questo caso le spese di ispezione sono a carico dell'armatore.
6.3. Al termine dell'ispezione tecnica, ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato il cui periodo di validità coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno. L'attestato è sempre tenuto a bordo della nave. Per la categoria delle navi adibite alla pesca pelagica, l'attestato precisa inoltre la capacità della nave di effettuare trasbordi.
6.4. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.
6.5. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base al tariffario stabilito dalla normativa mauritana e trasmesso all'Unione prima dell'entrata in applicazione del protocollo. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
6.6. In caso di inosservanza di una delle disposizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2, la validità della licenza è sospesa e la nave incorre nelle sanzioni vigenti fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.
CAPO III
CANONI
1. Canoni
1.1. Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati alle condizioni e in base ai tassi indicati nelle schede tecniche del protocollo. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione dell'imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
1.2. I canoni sono calcolati dal ministero tenendo conto delle catture espresse in kg di peso vivo registrate nei giornali di pesca e corrette durante il controllo e secondo le disposizioni della scheda tecnica di cui all'appendice 2 corrispondente.
1.3. Il computo dei canoni è comunicato dal ministero agli armatori o ai loro raccomandatari nel mese successivo alla scadenza delle licenze. Una copia di tale computo è contestualmente trasmessa all'Unione.
1.4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici. Qualora la durata effettiva della licenza sia ridotta di oltre un mese per motivi sopraggiunti successivamente al pagamento del canone, si applica il punto 1.5.
1.5. I canoni sono versati mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al capo I, punto 4. In caso di versamento in eccesso, il Tesoro pubblico della Mauritania rilascia una nota di credito all'armatore o al suo raccomandatario. Tale nota di credito è detraibile da un successivo pagamento.
1.6. L'Unione redige un rendiconto in base ai dati aggregati sulle catture conservati nella sua banca dati e agli importi del canone e dell'anticipo versato (al netto dell'imposta parafiscale) e lo comunica alla Mauritania affinché ne verifichi la coerenza con i canoni da essa stessa calcolati secondo le disposizioni di cui al punto 1.2.
In caso di disaccordo sull'importo dei canoni le Parti si consultano senza indugio, se necessario anche in sede di commissione mista, e procedono a una verifica dei computi delle catture e del calcolo dei canoni corrispondenti.
1.7. Il computo definitivo delle catture annue forma oggetto di un accordo tra le Parti in sede di commissione mista.
2. Contributi in natura
2.1. Gli armatori dell'Unione operanti nell'ambito del presente protocollo con pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica e navi adibite alla pesca dei gamberetti contribuiscono (per quanto riguarda le loro catture accessorie di pesce) alla politica di distribuzione del pescato a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture pelagiche trasbordate o sbarcate al termine di una bordata.
2.2. Per i pescherecci da traino congelatori della categoria 6, la percentuale del 2 % è calcolata sulla totalità delle catture di tutte le specie, indipendentemente dal loro valore commerciale, e si aggiunge al totale ammissibile di catture. Le catture consegnate a copertura del contributo in natura dovranno rispecchiare la composizione per specie delle catture totali presenti a bordo della nave al momento del trasbordo di tale 2 %.
Tuttavia, nel caso delle navi adibite alla pesca del sugarello e dello sgombro la percentuale del 2 % potrà essere prelevata dalle catture di taglia L o, in mancanza di questa, di taglia M.
Per le navi di categoria 1, il 2 % è calcolato sulla totalità delle catture accessorie di pesce.
2.3. La consegna delle catture corrispondenti al contributo in natura è effettuata alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici. Per ogni consegna un rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici compila sistematicamente e firma un modulo di ricevimento del contributo in natura e ne rilascia una copia al comandante della nave.
2.4. Le catture corrispondenti al contributo in natura possono essere consegnate all'atto dello sbarco al molo o del trasbordo in rada. In caso di trasbordo in rada, le imbarcazioni utilizzate per lo sbarco delle catture devono essere idonee a garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Il comandante del peschereccio pelagico, insieme al suo raccomandatario e alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, può scegliere l'imbarcazione mauritana più idonea alla realizzazione di tali operazioni.
2.5. In caso di rischi o minacce palesi per la sicurezza del peschereccio, dell'imbarcazione mauritana o dei loro equipaggi, il comandante del peschereccio può rifiutarsi di procedere allo sbarco delle catture con la suddetta imbarcazione mauritana. In tal caso ne informa il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, che provvede ad assegnargli un'altra imbarcazione.
2.6. Le operazioni di sbarco delle catture a copertura del contributo in natura devono essere pianificate e organizzate in modo da non interferire in modo anomalo con il normale svolgimento delle attività del peschereccio.
2.7. Qualora nel luogo di sbarco delle catture non si disponga di una sufficiente capacità di stoccaggio, il comandante del peschereccio è esentato, in modo completo e definitivo per la bordata in questione, dall'obbligo di sbarcare il pescato che costituisce il contributo in natura. In tal caso il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici consegna al comandante un attestato dichiarante che il contributo in natura non ha potuto essere sbarcato per mancanza di spazio di stoccaggio a terra. Le catture non sbarcate a causa dell'insufficiente capacità di stoccaggio e conservate a bordo dovranno essere detratte dal totale ammissibile di catture.
2.8. Il contributo in natura esclude espressamente qualsiasi altra forma di contribuzione imposta. In nessun caso esso può essere convertito in equivalente in denaro o dar luogo alla costituzione di un debito.
2.9. Le catture corrispondenti al contributo in natura sono conferite alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici e distribuite alle popolazioni bisognose alle condizioni previste dalla legislazione mauritana.
2.10. La Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici elabora ogni anno una relazione riguardante l'utilizzo del contributo in natura, i suoi beneficiari, i quantitativi distribuiti e le condizioni di distribuzione. Tale relazione è sottoposta a valutazione dalla commissione mista.
2.11. In caso di difficoltà nell'applicazione delle presenti disposizioni, le Parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiare tutte le informazioni utili e individuare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.
3. Imposta parafiscale
3.1. Le tariffe dell'imposta parafiscale per i pescherecci, pagabili in valuta conformemente alle disposizioni del decreto che istituisce l'imposta parafiscale, sono le seguenti.
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Categoria di pesca (crostacei, cefalopodi e specie demersali): applicabile alle categorie 1, 2, 2 bis e 3
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Stazza (GT)
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Importo trimestrale (MRU)
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< 99
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5 000
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100-200
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10 000
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201-400
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20 000
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401-600
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40 000
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> 600
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60 000
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Categoria di pesca (specie altamente migratorie e specie pelagiche): applicabile alle categorie 4, 5, 6 e 7
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Stazza
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Importo mensile (MRU)
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< 2 000
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5 000
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2 001-3 000
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15 000
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3 001-5 000
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50 000
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5 001-7 000
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75 000
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7 001-9 000
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100 000
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> 9 000
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130 000
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3.2. Ad eccezione delle categorie 4 e 5, l'imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre, indipendentemente dall'eventuale presenza di un periodo di fermo biologico.
3.3. Il tasso di cambio (MRU/EUR) da utilizzare per il pagamento dell'imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell'anno precedente calcolato dalla Banca Centrale di Mauritania e trasmesso dal ministero al più tardi il 1° dicembre dell'anno che ne precede l'applicazione. Qualora tale tasso non sia stato comunicato, si applica il tasso antecedente.
3.4. Un trimestre corrisponde a uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° ottobre, il 1°gennaio, il 1° aprile o il 1° luglio, ad eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo.
4. Condizioni specifiche applicabili alle tonniere
4.1. Le dichiarazioni di cattura compilate da ciascun comandante di tonniera e trasmesse quotidianamente tramite ERS alla Guardia costiera mauritana sono utilizzate dagli istituti scientifici nazionali IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) e IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). Inoltre l'Unione fornisce ogni anno tali dichiarazioni all'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches) per via elettronica.
4.2. L'Unione stila per ciascuna nave tonniera, sulla base dei dati aggregati sulle catture conservati nella sua banca dati, dei canoni applicabili e degli anticipi versati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente.
4.3. L'Unione comunica tale computo finale alla Mauritania e all'armatore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.
4.4. La Mauritania può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le Parti si concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.
4.5. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per l'ottenimento della licenza, l'armatore paga il saldo entro 45 giorni a decorrere dall'approvazione del computo da parte della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.
4.6. L'imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca mauritana. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell'imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità.
4.7. Una nave avente all'attivo nel corso dell'anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese. La seconda mensilità deve essere versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così via. Le mensilità supplementari devono essere versate al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo supplementare.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. Sistema elettronico di comunicazione (ERS)
1.1. Le Parti si impegnano a implementare e a manutenere i sistemi informatici necessari per garantire lo scambio elettronico di tutte le informazioni relative all'attuazione dell'accordo.
1.2.
Lo Stato di bandiera e la Mauritania designano ciascuno un corrispondente ERS che funga da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione delle presenti disposizioni, si comunicano reciprocamente i recapiti dei rispettivi corrispondenti ERS e, se del caso, aggiornano senza indugio tali informazioni.
1.3. Le Parti convengono che, in un primo tempo, per lo scambio delle informazioni relative al giornale di bordo sarà utilizzata la norma ERS 3.1, mentre la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) di cui all'appendice 8 sarà attuata successivamente (FLUX ERS).
1.4. Le Parti definiscono e approvano in sede di commissione mista le modalità dettagliate di attuazione dei vari scambi elettronici, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture tramite il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS).
1.5. Una volta che il sistema ERS sarà pienamente operativo, una nave non dotata di sistema ERS non sarà autorizzata a praticare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo.
1.6. La Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi informatici che impedisca la comunicazione tra i centri di controllo della pesca (CCP). In tali casi si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
2. Giornale di pesca: disposizioni generali
2.1.
Il comandante di una nave dell'Unione che esercita attività di pesca nel quadro del presente protocollo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS).
2.2.
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca contiene come minimo le informazioni di cui al punto 3.3, è conforme alle disposizioni convenute tra le Parti e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni applicabili dell'ICCAT.
2.3.
Lo Stato di bandiera e la Mauritania si accertano di disporre delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS e attuano le procedure necessarie al loro corretto funzionamento.
2.4.
Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi a decorrere dall'inizio della bordata.
2.5.
Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca alla Guardia costiera mauritana tramite ERS.
2.6. In caso di inosservanza di una delle suddette disposizioni relative alla nave, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.
3.
Dati dei giornali di pesca elettronici
3.1.
Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.
3.2.
Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, è registrata la posizione della nave alle 23:59.
3.3.
I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:
a)
i numeri di identificazione IMO o CFR (numero di iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione) e il nome della nave;
b)
la data e l'ora di partenza e di arrivo nel porto mauritano;
c)
il codice FAO alfa-3 di ogni specie;
d)
la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
e)
la data e l'ora delle catture;
g)
il tipo di attrezzo e le specifiche tecniche;
h)
le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo in chilogrammi, espressi in equivalente peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;
i)
le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi, espressi in equivalente peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
4.
Guasto tecnico o avaria che incide sulla registrazione a bordo e sulla trasmissione delle relazioni in formato elettronico da parte della nave
4.1.
Il CCP dello Stato di bandiera e la Guardia costiera mauritana si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono alterare la trasmissione dei dati ERS di una o più navi.
4.2.
Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, la Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest'ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa la Guardia costiera mauritana dell'esito di tali ricerche.
4.3.
In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le 23:59.
4.4.
In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante o l'operatore della nave provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro sette giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto della Mauritania entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
4.5.
Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte della Mauritania è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o dalla Mauritania, la Parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
4.6.
Il CCP dello Stato di bandiera invia alla Guardia costiera mauritana ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS giornalieri della propria flotta a decorrere dall'ultima trasmissione alla Mauritania. Fatto salvo il rispetto di tale disposizione, le attività di pesca non sono vietate. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce l'introduzione dei dati mancanti nella banca dati informatizzata di cui al punto 2.5 e, una volta ripristinato il servizio di comunicazione automatico, si accerta che tali dati siano a disposizione della Guardia costiera mauritana.
4.7. La stessa procedura si applica nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione.
4.8. L'Unione informa la Guardia costiera mauritana di tali interventi di manutenzione. La Mauritania informa i suoi servizi di controllo competenti.
4.9. Fino al ripristino del servizio normale, le navi dell'Unione non sono considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS.
5. Giornale di pesca supplementare (dichiarazioni di sbarco o di trasbordo)
5.1. Il comandante trasmette i dati relativi allo sbarco o al trasbordo richiesti dal presente accordo mediante il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS) all'autorità competente della Mauritania.
5.2. In caso di sbarco in un porto mauritano o di trasbordo da un porto o nella rada di un porto mauritano, è trasmessa una notifica preventiva tramite ERS.
5.3 In caso di inosservanza di una delle disposizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa dalla Mauritania, che ne informa l'operatore, fino a che gli obblighi imposti all'operatore risultino adempiuti.
6. Affidabilità dei dati a fini scientifici
6.1. Le informazioni contenute nei documenti di cui ai punti precedenti devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il monitoraggio dell'evoluzione delle risorse alieutiche.
6.2. Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura nell'appendice 5. Essa può tuttavia essere oggetto di modifiche in funzione dei risultati pertinenti della ricerca scientifica.
6.3. Un elenco di fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell'appendice 6. Tale elenco può tuttavia essere oggetto di modifiche in funzione dei risultati pertinenti della ricerca scientifica.
7. Tolleranza degli scarti
La tolleranza fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e la valutazione di tali catture, effettuata sulla base di un campione rappresentativo, nel corso di un'ispezione in mare o di uno sbarco al molo è pari:
al 10 % per la pesca fresca,
al 4 % per la pesca congelata, comprese le specie pelagiche.
Le differenze sono calcolate in equivalente peso vivo. Inoltre non è ammessa nessuna tolleranza per il numero di casse.
8. Catture accessorie
Le catture accessorie sono specificate nelle schede tecniche comprese nel presente protocollo. Il calcolo della percentuale di catture accessorie è effettuato al termine di ogni bordata, salvo indicazione contraria nelle suddette schede tecniche. Il superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di sanzione.
Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le Parti si adoperano per ridurre l'impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari catturati accidentalmente.
9.
Specie vietate
Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (Manta birostris), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), nonché dello squalo balena (Rhincodon typus).
Conformemente alla legislazione europea, è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci e di conservarle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stoccaggio a bordo le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.
10. Dichiarazione trimestrale dei dati di cattura aggregati
10.1.
Prima della fine di ogni trimestre l'Unione trasmette alle autorità della Mauritania i dati aggregati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente protocollo relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati della Commissione europea, nonché dei luoghi di sbarco. Tali dati sono provvisori e in evoluzione e tengono conto, se del caso, dei dati di osservazione forniti su base annuale.
10.2.
La Mauritania analizza tali dati aggregati e segnala eventuali incongruenze rilevanti con i dati contenuti nei giornali di pesca ricevuti. Gli Stati di bandiera indagano sulle incongruenze segnalate e aggiornano i dati ove necessario. I casi di incongruenze persistenti tra le fonti di dati sono deferiti alla commissione mista ai fini della loro risoluzione.
10.3. I fattori di conversione applicabili per le trasformazioni decapitato/intero e/o eviscerato/intero figurano nell'appendice 6.
CAPO V
SBARCHI E TRASBORDI
1. Sbarchi
Le navi della flotta adibita alla pesca di specie demersali, di gamberetti e pelagica fresca sono soggette all'obbligo di sbarco, fatte salve le deroghe seguenti.
1.1. La flotta demersale (salvo deroga) è soggetta all'obbligo di sbarco in un porto mauritano.
1.2. Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell'armatore, alla flotta adibita alla pesca di gamberetti nei periodi più caldi.
1.3. L'obbligo di sbarco non comporta necessariamente l'obbligo di stoccaggio e di trasformazione.
1.4. La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all'obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione in Mauritania e della domanda effettiva del mercato.
1.5. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca di gamberetti tale periodo è limitato a due mesi. Si applicano tuttavia le disposizioni del capo VI, punto 1.9.
1.6. Il comandante di una nave dell'Unione comunica la data dello sbarco con almeno 24 ore di anticipo alla Guardia costiera mauritana e alle autorità del porto mauritano in cui desidera sbarcare, di preferenza tramite ERS oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, con copia alla delegazione dell'Unione, specificando gli elementi seguenti:
a)
il nome del peschereccio che deve sbarcare;
b)
la data e l'ora previste per lo sbarco;
c)
il porto di sbarco;
d)
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo) per ciascuna specie che deve essere sbarcata (identificata dal proprio codice alfa-3 della FAO).
1.7. Per le tonniere, conformemente alla raccomandazione ICCAT n. 18-09, la richiesta anticipata di entrata in porto di cui sopra è inviata almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.
1.8. In risposta alla comunicazione di cui sopra la Guardia costiera mauritana notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione dell'Unione.
1.9. Le navi dell'Unione che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
1.10. Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla legislazione mauritana vigente. All'entrata nel porto mauritano o all'atto dell'esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in "transito temporaneo" ("custodia temporanea").
1.11. Spetta all'armatore decidere quale destinazione dare ai prodotti della sua nave. Tali prodotti possono essere trasformati, posti in regime di deposito doganale, venduti in Mauritania o esportati (in valuta).
1.2. Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.
1.13. I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).
2. Trasbordi
2.1. I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l'attestato di conformità di cui al capo II, punto 6.3, del presente allegato, possono effettuare trasbordi sono soggetti all'obbligo di trasbordo al molo o nella rada di un porto mauritano, fatta eccezione per l'ultima bordata.
2.2. Nell'ambito di progetti di sviluppo economico conformi agli obiettivi di cui all'articolo 12 del protocollo, le autorità mauritane possono considerare la possibilità di modificare le condizioni delle operazioni di sbarco e di trasbordo. A tale riguardo le Parti si consultano in sede di commissione mista.
2.3. Le navi dell'Unione che trasbordano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
2.4. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di trasbordo.
2.5. Il comandante di una nave dell'Unione comunica alla Guardia costiera mauritana e alle autorità del porto mauritano, di preferenza tramite ERS oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, con copia alla delegazione dell'Unione, il luogo in cui desidera effettuare il trasbordo con almeno 24 ore di anticipo (48 ore per le tonniere) rispetto alla data del trasbordo stesso, specificando gli elementi seguenti:
a)
il nome del peschereccio che deve trasbordare e della nave ricevente;
b)
la data e l'ora previste per il trasbordo;
c)
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo) per ciascuna specie che deve essere trasbordata (identificata dal proprio codice alfa-3 della FAO).
2.6. In risposta alla comunicazione di cui sopra la Guardia costiera mauritana notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione dell'Unione.
2.7. La Mauritania si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave ricevente abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno delle zone di pesca mauritane.
3. Deroghe agli obblighi di sbarco
In caso di forza maggiore, come difficoltà tecniche o di transito constatate alle frontiere durante il trasporto su strada di prodotti freschi delle attività di pesca, gli operatori interessati possono attivare in via eccezionale la procedura derogatoria seguente.
-
L'operatore informa senza indugio le proprie autorità nazionali, le autorità europee (la delegazione dell'Unione a Nouakchott e la DG MARE) e la Guardia costiera mauritana dell'esistenza di un blocco alla frontiera.
-
Le autorità europee chiedono agli omologhi mauritani l'attivazione della procedura derogatoria e trasmettono alla Guardia costiera mauritana l'elenco delle navi interessate.
-
Una volta attivata la procedura derogatoria, gli operatori interessati possono chiedere alla Guardia costiera mauritana l'autorizzazione di sbarcare le catture di prodotto fresco in un porto non mauritano.
-
La Guardia costiera mauritana designa sollecitamente gli agenti incaricati di controllare la nave o le navi interessate nella rada di un porto mauritano o procede all'imbarco di due controllori che accompagnino la nave fino al porto di sbarco.
-
Ai fini delle operazioni di sbarco, i controllori sono ricondotti al luogo d'imbarco iniziale dall'operatore.
La suddetta procedura si applica fatte salve le altre esenzioni di cui al punto 1.
CAPO VI
CONTROLLO
1. Entrate e uscite dalla zona di pesca della Mauritania
1.1. Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Mauritania di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Mauritania con almeno 36 ore di anticipo, fatta eccezione per le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari, per i quali tale durata è ridotta a sei ore.
1.2. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:
a)
il nome della nave;
b)
l'indicativo di chiamata della nave;
c)
la data (gg/mm/aaaa), l'ora (UTC) e il punto di passaggio (gr/min/sec) previsti;
d)
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;
e)
la presentazione dei prodotti.
1.3. La notifica è effettuata di preferenza tramite ERS oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, via fax o via radio a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Mauritania e riportati nell'appendice 10. La Mauritania conferma immediatamente il ricevimento della notifica.
1.4. In caso di trasmissione per posta elettronica, le informazioni relative alle entrate e alle uscite delle navi sono altresì trasmesse contemporaneamente alla delegazione dell'Unione in Mauritania all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'appendice 12.
1.5. La Mauritania notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
1.6. Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona della Mauritania senza avere precedentemente notificato la sua presenza è passibile di sanzione conformemente alla legislazione mauritana vigente.
1.7. I rapporti di entrata e di uscita sono conservati a bordo della nave per almeno un anno dalla data della notifica.
1.8. Durante la loro permanenza nella zona di pesca mauritana le navi dell'Unione devono essere permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (canale VHF 16 o HF 2182 KHz).
1.9. Prima che le navi escano dalla zona di pesca al termine di una bordata, le autorità competenti le sottopongono a un controllo a campione nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.
1.10. La durata massima di tali operazioni di controllo non dovrebbe superare sei ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 6 e 7) e tre ore per le altre categorie, salvo motivi eccezionali.
1.11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni disposte dalla legge mauritana.
1.12. In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa l'Unione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al punto 1.11.
2. Disposizioni relative all'ispezione in mare e in porto
2.1. La Mauritania adotta le misure necessarie a garantire che le ispezioni in mare e in porto a bordo delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo:
a)
siano effettuate da navi e/o da agenti di controllo dello Stato mauritano chiaramente autorizzati e identificati come incaricati del controllo della pesca dalla Mauritania. Ogni agente di controllo deve aver ricevuto una formazione in materia di controllo della pesca ed essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Mauritania, che ne indichi l'identità e la qualifica;
b)
non compromettano in nessun caso la sicurezza della nave e dell'equipaggio.
2.2. Per compiere un'ispezione in mare, gli agenti di controllo possono salire a bordo di una nave dell'Unione soltanto previa notifica trasmessa via radio VHF o utilizzando il codice internazionale dei segnali. Ogni mezzo di trasporto utilizzato per l'ispezione deve recare una bandierina ufficiale o un simbolo chiaramente visibile indicante che sono in corso operazioni di ispezione della pesca per conto della Mauritania.
2.3. Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli agenti di controllo, ai quali è tenuto a prestare la propria collaborazione.
2.4. L'ispezione è condotta da agenti di controllo in numero adeguato alle circostanze, i quali dovranno dimostrare la loro identità e qualifica prima di procedere all'ispezione.
2.5. Gli agenti di controllo possono esaminare tutti gli spazi, le attrezzature, gli attrezzi da pesca, le catture, i documenti e le registrazioni delle comunicazioni che ritengono necessari per verificare il rispetto del presente accordo. Possono altresì interrogare il comandante, i membri dell'equipaggio o qualsiasi altra persona presente a bordo della nave sottoposta ad ispezione, nonché riprodurre qualsiasi documento ritenuto pertinente.
2.6. Gli agenti di controllo non possono interferire con il diritto del comandante della nave dell'Unione di comunicare con il proprietario e/o con l'autorità dello Stato di bandiera della nave.
2.7. Gli agenti di controllo restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. La durata dell'ispezione non deve in ogni caso superare tre ore per le specie pelagiche e 1 ora e 30 minuti per le altre categorie, salvo in caso di assoluta necessità.
2.8. Gli agenti di controllo svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico e le operazioni di sbarco e di trasbordo.
2.9. La Mauritania provvede affinché qualsiasi reclamo connesso all'ispezione di una nave dell'Unione sia oggetto di un esame equo e approfondito, conformemente alla legislazione nazionale.
2.10. La Mauritania può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare e in porto in qualità di osservatore.
2.11. Al termine di ogni ispezione gli agenti di controllo stilano un rapporto indicante le risultanze dell'ispezione, le infrazioni rilevate e le eventuali ulteriori misure che potrebbero essere adottate dalla Mauritania.
2.12. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni.
2.13. Il rapporto di ispezione è firmato dal responsabile della squadra di controllo che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del comandante ha la sola funzione di confermare il ricevimento di una copia del rapporto. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante vi annota i motivi del rifiuto e appone l'indicazione "rifiuto di firma".
2.14. Se manoscritto, il rapporto di ispezione deve essere scritto in modo leggibile e con inchiostro indelebile.
2.15. Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli agenti di controllo consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. La Mauritania trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro un termine di sette giorni (ispezione in mare) e di 48 ore (ispezione in porto) dall'ispezione, a prescindere dalle risultanze ottenute.
3. Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare
3.1. Le Parti possono decidere di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull'attuazione del presente protocollo.
3.2. Detti rappresentanti devono possedere:
—
una qualifica professionale;
—
un'esperienza adeguata in materia di pesca;
—
una conoscenza approfondita delle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo.
3.3. Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.
3.4. I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo necessari all'adempimento delle loro mansioni.
3.5. I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durante le ispezioni nei porti a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all'asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e lo stoccaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione sul mercato.
3.6. I rappresentanti elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti, che ne trasmettono una copia alla controparte.
3.7. Le Parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte.
3.8. Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso. Le Parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della riservatezza durante tali operazioni.
3.9. Il presente programma si applica ai porti di sbarco dell'Unione e ai porti mauritani.
3.10. Ciascuna Parte si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunto, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca INN
4.1. Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti dei pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca mauritana, di qualsiasi nave impegnata in attività sospette che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN, fornendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. La relazione di osservazione è trasmessa senza indugio per via elettronica alle autorità della Repubblica islamica di Mauritania (Guardia costiera mauritana) e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha condotto l'osservazione; detta autorità inoltra immediatamente la relazione all'Unione o all'organismo da questa designato.
4.2. La Mauritania trasmette all'Unione tutte le relazioni di osservazione in suo possesso riguardanti pescherecci dell'Unione impegnati in attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN nella zona di pesca mauritana.
CAPO VII
INFRAZIONI
1. Rapporto di ispezione e verbale di infrazione
1.1. Qualsiasi infrazione rilevata a carico di una nave dell'Unione deve basarsi sulla constatazione oggettiva e materiale, da parte degli agenti di controllo, dei fatti che la configurano. L'infrazione non può essere presunta.
1.2. Il rapporto di ispezione deve essere firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve immediatamente copia dalla squadra di controllo conformemente al capo VI, punto 2.15. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
1.3. Il verbale di infrazione è redatto dal responsabile della squadra che ha effettuato il controllo sulla base delle infrazioni constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Esso deve essere accompagnato da tutte le prove materiali atte a giustificare in modo oggettivo la sussistenza dell'infrazione rilevata.
1.4. La conformità delle caratteristiche osservate nel corso dell'ispezione tecnica (capo II) deve essere presa in considerazione al momento del controllo.
2. Notifica dell'infrazione
2.1. In caso di infrazione la Guardia costiera mauritana notifica quanto prima per posta al rappresentante della nave il verbale di infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio l'Unione per via elettronica, trasmettendo la documentazione pertinente.
2.2. Su richiesta delle squadre di controllo competenti, nel caso di un'infrazione che non può cessare in mare, il comandante deve condurre la propria nave nel porto designato (dirottamento). La Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio l'Unione. Nel caso di un'infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l'attività di pesca. In entrambi i casi, una volta cessata l'infrazione constatata, la nave prosegue l'attività di pesca.
3. Regolarizzazione di un'infrazione senza dirottamento
3.1. Conformemente al presente protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell'ambito di una procedura di transazione o con un procedimento giudiziario.
3.2. Prima della regolarizzazione dell'infrazione ed entro 48 ore dalla notifica della stessa, la Mauritania trasmette all'Unione tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti oggetto dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
3.3. La Guardia costiera mauritana convoca la commissione per le transazioni. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di transazione o del procedimento giudiziario con riguardo alle infrazioni commesse da navi dell'Unione sono comunicate quanto prima all'Unione. Se necessario e con deroga del presidente della commissione per le transazioni, l'armatore può essere rappresentato da due persone nell'ambito di tale commissione. Egli è autorizzato a far valere i propri argomenti e a produrre qualsiasi complemento di informazione sulle circostanze del caso.
3.4. Le conclusioni della commissione per le transazioni sono notificate quanto prima per via elettronica all'armatore o al suo rappresentante e all'Unione, tramite la delegazione.
3.5. L'eventuale pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla transazione. Se la nave intende uscire dalla zona di pesca mauritana, può farlo solo una volta effettuato il pagamento. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della sanzione pecuniaria.
3.6. Qualora la procedura di transazione non abbia esito soddisfacente, il ministero trasmette quanto prima il fascicolo al procuratore della Repubblica islamica di Mauritania. Qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria, il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla condanna. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Regolarizzazione di un'infrazione con dirottamento
4.1. La nave di cui è disposto il dirottamento a seguito della constatazione di un'infrazione è trattenuta in porto fino alla conclusione della procedura di transazione.
4.2. Prima di avviare un procedimento giudiziario, si cerca di regolarizzare la presunta infrazione mediante procedura di transazione alle condizioni previste ai punti da 3.3 a 3.5. Tale procedura si conclude entro tre giorni lavorativi dall'inizio del dirottamento.
4.3. Prima della procedura di transazione ed entro 48 ore dall'inizio del dirottamento, la Mauritania trasmette all'Unione tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti oggetto dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
4.4. Qualora la procedura di transazione non abbia esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria, il pagamento è effettuato conformemente al punto 3.6.
4.5. Conformemente alle disposizioni della legislazione vigente, l'armatore deposita une cauzione bancaria, che è fissata dall'autorità o dal tribunale competente entro un massimo di 72 ore dalla conclusione della procedura di transazione tenendo conto dei costi derivanti dal fermo e dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dalle autorità mauritane competenti.
4.6. La nave è rilasciata:
a)
dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di transazione, oppure
b)
dopo che la cauzione bancaria di cui al punto 4.5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario. La ricevuta del Tesoro pubblico o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla Banca centrale della Mauritania per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della cauzione.
5. Scambi di informazioni sui controlli e sulle infrazioni
Le Parti si impegnano a rafforzare le procedure necessarie a consentire un dialogo permanente sulle azioni di controllo realizzate, sui casi di infrazione in corso, sui risultati delle procedure di transazione e dei procedimenti giudiziari e su qualsiasi difficoltà connessa all'esecuzione dei controlli e al monitoraggio dei casi di infrazione.
CAPO VIII
SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)
1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
Fatte salve le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabile alle navi europee in materia di VMS, le navi dell'Unione che si trovano nella zona di pesca della Mauritania devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) in uso in Mauritania. Detto sistema deve consentire la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di sorveglianza della Guardia costiera mauritana.
2. Modalità di trasmissione alla Guardia costiera mauritana
2.1. Ogni messaggio di posizione deve contenere le informazioni seguenti:
a)
l'identificazione della nave;
b)
l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
c)
la data e l'ora di registrazione della posizione;
d)
la velocità e la rotta della nave.
2.2. Il sistema di controllo deve rispettare le specifiche di cui all'appendice 7.
2.3. Il CCP della Mauritania garantisce il trattamento automatico dei messaggi di posizione.
3. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
3.1. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP della Mauritania e dello Stato di bandiera.
3.2. In caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante informa senza indugio la Mauritania in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel minor tempo possibile. Trasmette ogni quattro ore per posta elettronica, via radio o via fax alla Guardia costiera mauritana, al suo interlocutore a terra e al CCP dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 2.1.
3.3. In caso di guasto o di malfunzionamento del sistema VMS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema VMS entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve rientrare in uno dei porti mauritani. La nave che, entro tale termine di cinque giorni, effettua uno scalo in un porto della Mauritania potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca mauritana solo quando il suo sistema VMS sarà in perfetto stato di funzionamento.
3.4. Il comandante della nave è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione sono irrogate le sanzioni previste dalla legge mauritana.
3.5. Il peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema VMS se non riceve l'autorizzazione della Mauritania su richiesta dello Stato di bandiera trasmessa per il tramite della delegazione dell'Unione.
4. Posizione della nave per interrogazione ciclica (polling)
Il CCP della Mauritania (servizio di polling) deve poter interrogare il terminale VMS in qualsiasi momento. Ad ognuna di queste richieste, il terminale VMS deve poter fornire i dati attualizzati della posizione della nave in tempo reale. Oltre alle posizioni regolamentari, occorre infatti ottenere le posizioni in tempo reale (1 posizione all'ora).
CAPO IX
IMBARCO DI MARITTIMI MAURITANI
1.Durante la sua attività di pesca nella zona di pesca mauritana, ogni peschereccio dell'Unione imbarca marittimi qualificati designati dal raccomandatario della nave, d'intesa con l'armatore, sulla base di un elenco di nomi aggiornato dalle autorità competenti della Repubblica islamica di Mauritania e compilato secondo i criteri di cui all'appendice 11. Il numero di marittimi da imbarcare è specificato al punto 1 dell'appendice 11.
2.Le autorità competenti della Repubblica islamica di Mauritania forniscono mensilmente agli armatori o ai loro agenti l'elenco dei marittimi qualificati designati dalle autorità competenti della Mauritania. L'armatore che, per il tramite delle autorità competenti della Mauritania, non trovi nell'elenco marittimi qualificati disponibili, conformemente alle direttive stabilite, è dispensato da tale obbligo e dagli obblighi connessi di cui al presente capo, compreso il pagamento della compensazione forfettaria prevista al punto 11.
3.Nella misura del possibile, al posto dei marittimi mauritani gli armatori imbarcano tirocinanti per soddisfare il suddetto obbligo. I tirocinanti qualificati possono essere designati dall'agente della nave dell'Unione, d'intesa con l'armatore, sulla base di un elenco di nomi presentato dalle autorità competenti della Mauritania.
4.L'armatore o l'agente della nave comunica alle autorità competenti della Mauritania i nomi e i recapiti dei marittimi mauritani che possono essere imbarcati a bordo della nave dell'Unione in questione, precisando la loro posizione nell'elenco degli equipaggi per ciascun viaggio, conformemente all'appendice 11.
5.La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le altre convenzioni pertinenti dell'ILO si applicano di diritto ai marittimi mauritani imbarcati su navi dell'Unione. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e di professione e le condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci.
6.In caso di imbarco di marittimi mauritani, i contratti di lavoro sono stipulati tra l'agente degli armatori e i marittimi, in consultazione con le autorità mauritane competenti. Tali contratti garantiscono ai marittimi mauritani la copertura previdenziale loro spettante in forza della legge che disciplina il loro contratto, ivi compresi assicurazione malattia e infortuni, prestazioni pensionistiche, ferie retribuite e indennità di fine contratto, nonché la retribuzione di base da versare secondo il disposto del presente capo. I contratti di assunzione rispettano i requisiti di cui all'appendice 11. Una copia del contratto è consegnata ai firmatari e alle autorità mauritane competenti, conformemente all'appendice 11.
7.In caso di imbarco di marittimi mauritani, la loro retribuzione è a carico degli armatori. Le condizioni della retribuzione di base, vale a dire la retribuzione minima al netto dei premi di incentivazione, concesse ai marittimi mauritani sono stabilite sulla base della legislazione mauritana o sulla base degli standard minimi fissati dall'ILO per i marittimi, se superiori. Gli altri vantaggi non devono essere inferiori a quelli applicati ai marittimi di altri paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che esercitano funzioni analoghe.
8.Il raccomandatario è considerato il rappresentante locale dell'armatore.
9.Se del caso, le spese di mobilitazione, smobilitazione e rimpatrio dei marittimi mauritani tra il porto di imbarco o sbarco e il loro luogo di domicilio abituale sono a carico dell'armatore.
10.Tutti i marittimi mauritani impiegati a bordo di navi dell'Unione devono presentarsi al comandante della nave designata il giorno precedente quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo mauritano non si presenta alla data e all'ora convenute per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
11.Se il numero di marittimi mauritani qualificati a bordo delle navi dell'Unione non raggiunge il numero minimo di cui al punto 1 per ragioni diverse da quelle di cui al punto 10, l'armatore versa un'indennità forfettaria di 20 EUR per ciascun marittimo non imbarcato per giorno di pesca nella zona di pesca mauritana. L'importo forfettario è versato alle autorità mauritane entro 90 giorni dal termine del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.
12.In caso di difficoltà nell'applicazione delle disposizioni del presente capo, le Parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiarsi tutte le informazioni utili e individuare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.
CAPO X
OSSERVATORI SCIENTIFICI
1.È istituito un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell'Unione. Per quanto riguarda le tonniere, questo sistema è conforme alle disposizioni delle raccomandazioni pertinenti adottate dall'ICCAT.
2.Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca mauritana nell'ambito del presente protocollo imbarcano osservatori, designati come "osservatori scientifici" dalle autorità della Mauritania. Il risultato dell'attività di tali osservatori può essere utilizzato esclusivamente a fini scientifici.
3.Le Parti convengono di imbarcare osservatori in base al numero e alla periodicità stabiliti nelle schede tecniche dell'appendice 2. Le Parti designano di comune accordo le navi che devono imbarcare osservatori scientifici mauritani ad eccezione delle tonniere [con reti a circuizione], per le quali l'imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave.
4.Ad eccezione della categoria 6 (piccoli pelagici), l'osservatore scientifico resta a bordo della nave al massimo per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle Parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per quella determinata nave.
5.Il ministero trasmette all'Unione, tramite la delegazione, i nomi degli osservatori scientifici designati, accompagnati dai documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.
6.Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero.
7.Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.
8.All'osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.
9.L'osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, il giornale di pesca supplementare e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
10.L'osservatore scientifico deve presentarsi al comandante della nave designata il giorno precedente quello stabilito per l'imbarco. Se l'osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l'Unione. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero potrebbe tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l'attività di pesca della nave.
11.L'osservatore scientifico deve possedere:
(a)un ordine di missione predisposto dall'istituto scientifico,
(b)un'esperienza adeguata in materia di pesca e
(c)una conoscenza approfondita del protocollo di osservazione scientifica convalidato dal comitato scientifico congiunto e delle disposizioni del presente protocollo riguardanti l'osservazione scientifica.
12.L'osservatore scientifico provvede, a fini scientifici, al rilevamento dei dati relativi alle attività di pesca delle navi dell'Unione operanti nella zona di pesca della Mauritania e redige un rapporto in materia. In particolare:
(d)osserva le attività di pesca delle navi,
(e)rileva la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,
(f)procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
(g)prende nota degli attrezzi da pesca e delle aperture di maglia delle reti utilizzate.
13.I compiti dell'osservatore si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal presente protocollo.
14.A norma del punto 3, le Parti convengono che, per quanto possibile, l'imbarco duri quanto l'intera bordata (imbarco all'inizio e sbarco alla fine) affinché per le ponderazioni siano utilizzati i dati relativi alle bordate complete e anche per evitare interruzioni che potrebbero perturbare la dinamica dell'attività di pesca commerciale.
15.Le Parti convengono altresì di pianificare le osservazioni in modo da coprire l'intero ciclo di attività annuale (da gennaio a dicembre).
16.Allo scopo di ottimizzare gli sforzi ed evitare sovrapposizioni nello spazio e nel tempo, o addirittura duplicazioni, le Parti assicurano il coordinamento tra i programmi di osservazione nazionali (APPS), regionali ed europei. A tal fine esse attuano un sistema di rotazione comune a tali programmi (un osservatore su una nave per una bordata).
17.Gli osservatori dovrebbero essere sostituiti tra una bordata e l'altra per evitare che il loro lavoro si protragga in modo eccessivo.
18.La metodologia di lavoro, gli aspetti che l'osservatore scientifico deve prendere in considerazione e i compiti di quest'ultimo sono descritti nei manuali ad uso degli osservatori scientifici a bordo delle navi operanti nelle acque dell'Africa occidentale per i quattro tipi di pesca praticati: gamberetti, nasello, cefalopodi e specie pelagiche.
19.Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell'appendice 11 del presente allegato. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico nonché al ministero e all'Unione europea.
CAPO XI
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE
1.Le Parti decidono di comune accordo in merito i) agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, ii) al periodo a tal fine più propizio e iii) alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi, il ministero trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le Parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.
2.L'industria alieutica locale è strettamente coinvolta in tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).
3.La durata delle campagne varia da un minimo di tre a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle Parti.
4.L'Unione trasmette alla Mauritania le domande di licenza per la pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:
(h)le caratteristiche tecniche della nave;
(i)il livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione;
(j)i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.);
(k)le modalità di finanziamento.
5.Se necessario, la Mauritania promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con l'Unione ed eventualmente con gli armatori interessati.
6.Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell'Unione deve presentarsi in un porto mauritano per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo II, punto 6, del presente allegato.
7.Prima dell'inizio della campagna gli armatori forniscono alla Mauritania e all'Unione:
(l)una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,
(m)le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,
(n)la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa della Mauritania in materia di pesca.
8.Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
(o)trasmettono al ministero e all'Unione una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
(p)comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
(q)provvedono affinché a bordo della nave sia presente un osservatore scientifico di nazionalità mauritana o scelto dalle autorità mauritane. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo, al soggiorno dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità mauritane. Salvo diverso accordo tra le Parti, la nave non può mai essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;
(r)su richiesta delle autorità della Mauritania, sottopongono la loro nave a ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca mauritana;
(s)rispettano la normativa della Mauritania in materia di pesca.
9.Le catture effettuate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
10.Il ministero designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che possano ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
Appendici
(1)Limiti della zona di pesca mauritana
(2)Schede tecniche
(3)Modulo di domanda di licenza di pesca
(4)Elenco delle informazioni relative al giornale di pesca della Repubblica islamica di Mauritania
(5)Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
(6)Elenco dei fattori di conversione
(7)Comunicazione dei messaggi VMS alla Mauritania
(8)Protocollo per la gestione del sistema ERS
(9)Rapporto dell'osservatore scientifico
(10)Coordinate delle autorità competenti dell'Unione e della Mauritania
(11)Imbarco di marittimi mauritani
ALLEGATO 2
Attuazione del sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile
Obiettivi
1.L'obiettivo della componente di sostegno settoriale dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e del relativo protocollo tra l'Unione europea (UE) e la Mauritania è contribuire all'attuazione della politica settoriale di quest'ultima.
2.Tale componente rappresenta un importo complementare al bilancio nazionale assegnato al ministero della Pesca e dell'economia marittima per l'attuazione della sua politica di sviluppo della pesca.
3.Si applica il principio di condizionalità che trova riscontro nel protocollo, in quanto i pagamenti per il sostegno al settore sono effettuati in rate annuali in funzione dei progressi realizzati e dei risultati conseguiti.
4.I programmi attuati nell'ambito del sostegno settoriale usufruiscono della pubblicità e della visibilità necessarie, rafforzando in tal modo il partenariato tra la Mauritania e l'UE.
5.La componente di sostegno settoriale contribuisce a consolidare l'impegno assunto dalla Mauritania nei settori della gestione sostenibile delle risorse, della protezione delle zone marine e costiere, della trasparenza delle attività di pesca, del miglioramento della sicurezza alimentare e nutrizionale della popolazione, nonché della creazione di valore aggiunto e di occupazione in Mauritania.
6.Più specificamente, la componente di sostegno settoriale incoraggerà la pesca responsabile nelle acque soggette alla giurisdizione mauritana al fine di garantire la protezione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Ne risulterà rafforzato, in tal modo, il contributo del settore della pesca alla sicurezza alimentare, alla creazione di occupazione e allo sviluppo economico.
Trasparenza e tracciabilità dei fondi relativi al sostegno settoriale
7.L'importo del contributo finanziario collegato al sostegno settoriale che è versato dall'UE alla Mauritania è specificato ogni anno nella legge di bilancio di quest'ultima.
8.Tali fondi sono assegnati al ministero della Pesca e dell'economia marittima e sono chiaramente separati dalla compensazione per l'accesso alla zona di pesca.
9.I fondi del sostegno settoriale sono trasferiti su un conto del Tesoro pubblico mauritano secondo le modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 12.
10.L'UE notifica alla Mauritania il pagamento della rata per il sostegno settoriale una volta eseguita la relativa operazione bancaria.
11.La Mauritania informa l'UE dello stanziamento della rata versata a copertura del sostegno settoriale sul conto a destinazione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 12, del protocollo.
Programmazione annuale e pluriennale
12.Il ministero elabora una proposta dettagliata relativa al programma settoriale pluriennale al fine di utilizzare i fondi del sostegno settoriale per tutta la durata del protocollo, il che aiuterà la Mauritania ad attuare parte della sua politica nazionale di sviluppo della pesca.
13.Il programma settoriale pluriennale proposto è incentrato su una serie di azioni e progetti associati che sono in linea con le priorità nazionali e tengono conto delle capacità di gestione, attuazione e comunicazione della Mauritania in merito ai fondi di sostegno settoriale.
14.Il programma settoriale pluriennale proposto individua, per la durata del protocollo: i) gli obiettivi perseguiti su base annuale e pluriennale, ii) la situazione di riferimento all'inizio del periodo di attuazione, iii) le attività previste, iv) i relativi costi, v) l'istituzione/l'organismo/il servizio responsabile della sua attuazione, vi) i risultati attesi, vii) gli indicatori pertinenti che ne consentono la misurazione, viii) le fonti di verifica, xix) un calendario indicativo di attuazione, corredato della ripartizione della dotazione di bilancio (annuale e pluriennale).
15.Conformemente all'articolo 8 del protocollo, il sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile si compone degli otto assi d'intervento di seguito indicati.
Asse 1: preservazione dell'ambiente marino e costiero
Asse 2: potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca
Asse 3: rafforzamento della ricerca scientifica
Asse 4: rafforzamento del sistema d'informazione del settore
Asse 5: igiene e qualità dei prodotti della pesca
Asse 6: infrastrutture per la promozione del consumo umano di prodotti della pesca
Asse 7: sostegno alla pesca artigianale e alle comunità costiere
Asse 8: assistenza tecnica
16.Il programma settoriale pluriennale proposto è esaminato dalla commissione mista.
17.Per ciascuno degli anni successivi, la Mauritania presenta all'UE un programma di lavoro annuale almeno 30 giorni prima della riunione della commissione mista. Qualora sia necessario un aggiornamento del programma settoriale pluriennale, si applicano le disposizioni del punto 49.
Modalità e condizioni di attuazione
18.L'attuazione del programma settoriale pluriennale è costantemente monitorata dalla Mauritania. Il programma settoriale pluriennale adottato dalla commissione mista è attuato sotto la responsabilità della Mauritania. Una volta trasferiti, i fondi del sostegno settoriale sono utilizzati conformemente alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Mauritania e la responsabilità della gestione di tali risorse trasferite ricade sul governo della Mauritania.
19.Conformemente all'articolo 8, paragrafo 8, del protocollo, il sostegno settoriale è attuato con l'aiuto di una cellula di coordinamento incaricata di monitorare le decisioni della commissione mista.
20.La cellula di coordinamento è designata dal ministro della Pesca.
21.I fondi del sostegno settoriale sono destinati ad azioni e progetti specifici identificati congiuntamente. Non possono essere utilizzati per coprire le spese operative del ministero o degli altri beneficiari, ad eccezione della dotazione destinata ad azioni specifiche approvate per la cellula di coordinamento di cui al punto 20.
22.La cellula di coordinamento di cui al punto 20 può beneficiare di una dotazione specifica per le azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del protocollo, il cui importo annuo deve essere determinato in sede di commissione mista.
23.La cellula di coordinamento sostiene l'attuazione del sostegno settoriale e vigila affinché le azioni siano eseguite conformemente alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Mauritania. Ne informa regolarmente la commissione mista.
24.La cellula di coordinamento partecipa all'individuazione dei progetti e delle azioni che possono essere finanziati dal sostegno settoriale e delle strutture beneficiarie. Insieme a queste ultime, elabora la programmazione pluriennale del sostegno settoriale di cui al punto 14 e la sottopone all'approvazione della commissione mista.
25.La cellula di coordinamento organizza l'attuazione insieme ai beneficiari, qualunque sia la loro autorità di tutela, segue la realizzazione delle azioni e dei progetti approvati e ne riferisce alla commissione mista.
26.Qualsiasi modifica delle azioni finanziate, degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione nel corso dell'esecuzione di un progetto deve essere approvata da entrambe le Parti in sede di commissione mista. Tale approvazione è una condizione imprescindibile per il pagamento della rata successiva a detta modifica da parte dell'UE.
27.Una riunione di monitoraggio dell'attuazione del sostegno settoriale è organizzata tra la cellula di coordinamento, il segretario generale del ministero e il rappresentante designato della delegazione dell'UE in Mauritania. Le riunioni si tengono con frequenza almeno trimestrale. A seguito della riunione la cellula di coordinamento elabora un verbale che è trasmesso alla commissione mista previa approvazione dei partecipanti.
28.Il rappresentante designato della delegazione dell'UE in Mauritania effettua missioni periodiche in loco per valutare, insieme alle autorità nazionali competenti, lo stato di avanzamento del programma settoriale pluriennale. Nel corso di tali missioni, il rappresentante ha accesso a tutti i documenti pertinenti necessari per verificare i progressi delle attività, in particolare quelli identificati come fonti di verifica.
Relazioni e seminario di presentazione dei risultati
29.La Mauritania redige una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma settoriale pluriennale e la presenta all'UE almeno 30 giorni prima della riunione annuale della commissione mista.
30.Tale relazione annuale comprende tutte le informazioni necessarie per consentire alla commissione mista di prendere decisioni informate in merito ai successivi esborsi dei fondi del sostegno settoriale da parte dell'UE.
31.A tale riguardo, la relazione annuale specifica le azioni attuate e i progressi degli indicatori selezionati rispetto agli obiettivi concordati (raggiunti, parzialmente raggiunti e non raggiunti). Devono esservi descritte le difficoltà incontrate nel conseguimento degli obiettivi e le misure correttive adottate.
32.Ove possibile e pertinente, le fonti di verifica elencate nel programma settoriale pluriennale sono allegate alla relazione annuale.
33.La relazione annuale specifica inoltre il livello di esecuzione finanziaria del sostegno settoriale. A tale riguardo, sono messe a disposizione le informazioni sull'esecuzione del bilancio elaborate dal ministero delle Finanze in merito all'utilizzo dei fondi del sostegno settoriale.
34.Inoltre la cellula di coordinamento elabora, insieme alle strutture beneficiarie, una relazione finale per ciascuna azione e ciascun progetto portati a termine nell'ambito del sostegno settoriale e la presenta alla commissione mista. Tale relazione finale descrive le ricadute socioeconomiche realizzate o attese e i loro effetti sulle risorse alieutiche, sull'occupazione e sugli investimenti. Il modello di tale relazione è presentato alla fine del presente allegato.
35.Le relazioni di cui ai punti 30 e 34 sono adottate dalle Parti nella riunione della commissione mista che segue, rispettivamente, il periodo di esecuzione delle attività annuali o del progetto di cui si tratta.
36.Prima della scadenza del presente protocollo, la Mauritania presenta altresì una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo, comprendente gli elementi di cui ai paragrafi precedenti e il documento finale di programmazione del sostegno settoriale completato e ultimato.
37.Se necessario, le Parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del protocollo o, se del caso, durante la sua sospensione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del presente protocollo. Tuttavia, per consentire l'utilizzo completo dei fondi, gli importi non versati dall'Unione prima della scadenza del protocollo sono disponibili per un periodo di sei mesi a decorrere dalla scadenza del protocollo, trascorso il quale i fondi inutilizzati sono annullati.
38.I beneficiari del sostegno sono invitati dalle Parti, almeno una volta all'anno, a partecipare a un seminario in cui vengono presentate e programmate le azioni finanziate dal sostegno settoriale.
39.Se necessario e previa decisione della commissione mista, l'UE può assumere direttamente consulenti indipendenti sulla base di un mandato appositamente elaborato per consentire di effettuare il monitoraggio esterno e la valutazione dei risultati del programma settoriale pluriennale. Il capitolato d'oneri di tale mandato è redatto dall'UE e approvato dalla commissione mista.
Criteri di erogazione
40.La prima rata dei fondi del sostegno settoriale previsti dal protocollo è versata integralmente entro due mesi dalla decisione della commissione mista di adottare il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 11, lettera a).
41.L'UE si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione dei fondi del sostegno settoriale se la valutazione annuale della commissione mista rivela che i risultati conseguiti si discostano in misura significativa dalla programmazione oppure in caso di mancato rispetto delle modalità di attuazione del sostegno settoriale stabilite dalla commissione mista.
42.Per gli anni successivi, i fondi del sostegno settoriale sono versati in rate annuali, in funzione del livello di esecuzione finanziaria e dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi annuali concordati nel programma settoriale pluriennale per l'anno precedente.
43.Un'esecuzione finanziaria pari al 75 % degli impegni dei fondi del sostegno settoriale relativi alla prima rata comporta il pagamento del 75 % del sostegno settoriale relativo alla seconda rata, a condizione che siano stati compiuti evidenti progressi verso il conseguimento degli obiettivi annuali e dei risultati attesi, descritti nella programmazione annuale e pluriennale. Tuttavia il pagamento integrale della seconda rata è effettuato soltanto se il livello dei pagamenti è pari almeno al 60 % dell'importo iscritto nella programmazione per il primo anno.
44.Se, al termine del primo anno di attuazione, l'esecuzione finanziaria è inferiore al 75 % degli impegni, il pagamento della seconda rata del sostegno settoriale è sospeso fino a quando non sia stato raggiunto il 75 % degli impegni dei fondi assegnati alla prima rata. La Mauritania dispone di una proroga di sei mesi per raggiungere tale livello di impegni.
45.Se, allo scadere della proroga di sei mesi, gli impegni sono ancora inferiori al 75 %, il pagamento per il secondo anno è comunque effettuato. Tuttavia l'importo del sostegno settoriale che non è stato utilizzato nel primo anno è detratto dalla dotazione globale del sostegno di cui all'articolo 8.
46.L'approvazione delle relazioni di cui ai punti 30, 35 e 36 da parte della commissione mista e lo svolgimento del seminario di cui al punto 39 condizionano il pagamento da parte dell'UE delle rate successive del sostegno settoriale.
47.Per gli anni successivi dell'attuazione del programma settoriale pluriennale si applicano le medesime regole (punti da 43 a 46). Il livello degli impegni finanziari necessari per far scattare il pagamento integrale per gli anni successivi è pari al 75 % dei fondi del sostegno settoriale accumulati durante gli anni di attuazione del protocollo. In caso contrario, si applicano le disposizioni del punto 46 e si procede alla detrazione degli importi non utilizzati.
Revisione
48.Una volta che il programma settoriale pluriennale è stato approvato dalla prima commissione mista, è possibile prendere in considerazione eventuali modifiche solo se debitamente giustificate. Le modifiche sono adottate dalle Parti in occasione della riunione della commissione mista o per altre vie indicate al punto 50.
49.Per essere approvate da entrambe le Parti, le proposte di modifica degli obiettivi, delle azioni, del calendario, del finanziamento, degli indicatori, degli obiettivi annuali e delle fonti di verifica del programma settoriale pluriennale devono essere presentate per iscritto almeno due mesi prima della riunione della commissione mista.
50.Tuttavia, in casi urgenti, la Mauritania può chiedere consultazioni sulla possibilità di modificare il programma settoriale inizialmente adottato. L'UE risponde a tale richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera con cui è richiesta la modifica, che ne espone la motivazione. Alla luce delle consultazioni successive alla richiesta, le Parti decidono se sia necessario convocare una riunione straordinaria della commissione mista o se sia opportuno rispondere alla richiesta per posta o tramite videoconferenza. Nel caso in cui si opti per quest'ultima procedura, le modifiche concordate sono formalmente trascritte nella riunione successiva della commissione mista.
Visibilità delle attività
51.Salvo diversamente specificato, la Mauritania provvede affinché ogni attività svolta nell'ambito del sostegno settoriale dell'APPS sia soggetta alle opportune misure di comunicazione e visibilità in grado di evidenziare i benefici dell'accordo. Tali misure sono definite sotto la responsabilità della Mauritania con l'accordo dell'UE.
52.La visibilità dei progetti e delle attività nell'ambito della componente "sostegno settoriale" può essere garantita, tra l'altro, mediante:
–avvisi pubblici per la realizzazione di progetti e attività;
–servizi radiotelevisivi e comunicati stampa riguardanti il completamento dei progetti e delle attività;
–la diffusione pubblica delle relazioni e degli studi ultimati;
–l'uso degli strumenti di visibilità dell'UE;
–la partecipazione del personale della delegazione dell'UE in Mauritania a cerimonie di inaugurazione, conferenze e altri eventi;
–la partecipazione dell'ambasciatore dell'UE a cerimonie ufficiali di inaugurazione;
–missioni congiunte di rappresentanti della Mauritania e dell'UE riguardanti l'attuazione di progetti e di attività in loco.
53.I progetti e le attività sono inclusi nella relazione di attività del ministero.
54.La Mauritania e l'UE cooperano per garantire la visibilità delle azioni finanziate dal sostegno settoriale istituito dai protocolli precedenti – in particolare dal protocollo 2015-2021 – e dal presente protocollo, se necessario avvalendosi del sostegno operativo della cellula di coordinamento.
MODELLO
RELAZIONE ANNUALE SUI PROGRESSI COMPIUTI - Stato di avanzamento dei progetti
I.
Progetti avviati nell'ambito del sostegno settoriale nel corso dell'anno
Per il [No] anno del protocollo, sono stati avviati [X] progetti e altri [Y] sono stati proseguiti conformemente alle decisioni prese in occasione della commissione mista di [mese/anno]. La descrizione, l'attuale stato di avanzamento e le ricadute previste dei progetti sono riassunti di seguito.
Progetto 1
Descrizione del progetto
Stato di avanzamento del progetto
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale ad esso assegnata
Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste
Progetto 2
Descrizione del progetto
Stato di avanzamento del progetto
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale ad esso assegnata
Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste
Progetto N
Descrizione del progetto
Stato di avanzamento del progetto
Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale ad esso assegnata
Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste
II.
Sintesi dei progetti avviati nell'anno N
La seguente tabella riepilogativa illustra il livello di realizzazione degli indicatori di monitoraggio stabiliti per l'anno in corso e il flusso finanziario dei progetti.
|
Progetto
|
Importo totale assegnato al progetto
(EUR)
|
Importi impegnati nell'anno N (MRU)
|
Importi pagati nell'anno N (MRU)
|
Indicatore di monitoraggio per la durata del progetto
|
Obiettivo dell'indicatore per l'anno N
|
Percentuale di raggiungimento dell'indicatore nell'anno N
|
|
Progetto 1
|
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|
|
|
|
|
|
Progetto 2
|
|
|
|
|
|
|
|
Progetto N
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
|
|
|
|
|
|
III. Presentazione dei progetti per l'anno N+1
La tabella seguente presenta le azioni da realizzare nel corso dell'anno successivo (anno N+1)
|
Progetto
|
Importo totale assegnato al progetto (EUR)
|
Azioni da intraprendere nell'anno N+1
|
Importi da impegnare nell'anno N+1
|
Importi già assegnati al progetto fino all'anno N
|
Indicatore di monitoraggio
|
Riepilogo percentuale di raggiungimento dell'indicatore anno N-1
|
Obiettivo dell'indicatore per l'anno N+1
|
|
Progetto 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progetto 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Progetto N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO 3
MONITORAGGIO DELLO SFORZO DI PESCA NELLA ZEE MAURITANA
MODELLO
RELAZIONE ANNUALE SULLE attività di pesca
nella ZEE
della Repubblica islamica di Mauritania
[Data della relazione]
1.INTRODUZIONE
La presente relazione è redatta conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del protocollo al fine di garantire una sorveglianza regolare dello sforzo di pesca nella zona di pesca mauritana, nonché di verificare l'evoluzione delle eccedenze ai sensi dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.
2.PERIODO
La presente relazione interessa il periodo annuale seguente: 1o gennaio 202x – 31 dicembre 202y.
3.NAVI OPERANTI NELLA ZEE DURANTE IL PERIODO INTERESSATO
Il numero di pescherecci ai quali sono state rilasciate licenze di pesca per operare nella ZEE mauritana durante il periodo di riferimento è indicato nella tabella seguente.
TABELLA 1 – Ripartizione delle licenze per tipo di pesca e per regime
|
TIPO DI PESCA
(1)
|
REGIME NAZIONALE
(2)
|
REGIME STRANIERO
(3)
|
|
|
Numero di navi battenti bandiera mauritana
|
Numero di navi battenti bandiera straniera
|
|
|
Pesca artigianale
|
A
|
E
|
i
|
|
Pesca costiera
|
B
|
F
|
j
|
|
Pesca d'altura
|
C
|
G
|
k
|
|
Totali
|
d = a+b+c
|
h = e+f+g
|
l = i+j+k
|
|
Totale parziale navi battenti bandiera mauritana
|
D
|
|
|
Totale parziale navi battenti bandiera straniera
|
|
m=h+l
|
|
Totale navi operanti nella ZEE
|
n = d+m
|
(1)Rif. articolo 13 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017‑2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.
(2)Rif. articolo 26 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017‑2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.
(3)Rif. articolo 27 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017‑2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.
4.TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo, i totali ammissibili di catture, determinati conformemente alle disposizioni della legge mauritana, sono riportati nelle tabelle seguenti.
TABELLA 2 – Ripartizione dei TAC (totale e per regime) per tipo di pesca, categoria di risorse e tipo di concessione
|
Tipo di pesca
|
Categorie di risorse
|
Tipi di concessione
|
Tipo di sostegno dei diritti
|
Totale ammissibile di catture (TAC)
|
Ripartizione TAC
|
|
|
|
|
|
Totale
(t)
|
Regime nazionale
(t)
|
Regime straniero
(t)
|
|
Pesca artigianale
|
A1. Cefalopodi
|
Pesca artigianale cefalopodi
|
Contingenti collettivi
|
|
|
|
|
|
A2. Crostacei
|
Pesca artigianale Crostacei
|
Contingenti collettivi
|
|
|
|
|
|
A3. Pesci demersali
|
Pesca artigianale demersali
|
Contingenti collettivi
|
|
|
|
|
|
A4. Pesci pelagici
|
Pesca artigianale pelagici
|
Contingenti collettivi
|
|
|
|
|
Pesca costiera
|
C1. Cefalopodi
|
Pesca costiera cefalopodi
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
C2. Crostacei
|
Pesca costiera crostacei
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
C3. Pesci demersali
|
Pesca costiera demersali
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
C4. Pesci pelagici
|
Pesca costiera pelagici segm. 1: pescherecci a circuizione di meno di 26 m
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
|
Pesca costiera pelagici segm. 2: pescherecci a circuizione 26-40 m
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesca costiera pelagici segm. 3: pescherecci a circuizione e da traino 40-60 m
|
|
|
|
|
|
Pesca d'altura
|
H1. Pelagici
|
Pesca d'altura pelagici
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H2. Tonni
|
Pesca d'altura tonni
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H3. Cefalopodi
|
Pesca d'altura cefalopodi
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H4. Gamberetti
|
Pesca d'altura gamberetti
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H5. Naselli
|
Pesca d'altura naselli
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H6. Pesci demersali diversi dal nasello
|
Pesca d'altura demersali
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H7. Aragosta di fondale
|
Pesca d'altura aragosta di fondale
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H8. Granchio di fondale
|
Pesca d'altura granchio di fondale
|
Contingente individuale
|
|
|
|
|
|
H9. Altri molluschi
|
Pesca d'altura altri molluschi
|
Contingenti collettivi e numero di unità autorizzate
|
|
|
|
|
TOTALI
|
|
|
|
|
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TABELLA 3 – Ripartizione dei TAC per tipo di pesca e per categoria di risorse
|
Categoria di risorse
|
Sottocategoria
|
Pesca artigianale
|
Pesca costiera
|
Pesca d'altura
|
Totale TAC per categoria
|
|
Cefalopodi
|
|
|
|
|
|
Crostacei
|
Gamberetti
|
|
|
|
|
|
|
Aragosta di fondale
|
|
|
|
|
|
|
Granchio di fondale
|
|
|
|
|
|
Pesci demersali
|
Naselli
|
|
|
|
|
|
|
Pesci demersali diversi dal nasello
|
|
|
|
|
|
Tonni
|
|
|
|
|
|
Pesci pelagici
|
|
|
|
|
|
Alghe e altri molluschi
|
|
|
|
|
5.AUTORIZZAZIONI DI PESCA RILASCIATE PER LE NAVI OPERANTI NELLA ZEE MAURITANA SOTTO IL REGIME NAZIONALE
Questa parte della relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle navi operanti sotto il regime nazionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.
Le informazioni sono presentate, per ciascuna categoria di pesca interessata, con riferimento ai dati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3. Per ciascuna categoria, tali informazioni riguardano:
(a)i quadri giuridici che permettono lo sfruttamento delle risorse di questa categoria;
(b)le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi nell'ambito del regime nazionale: numero, periodi interessati (licenze annuali/bimestrali/trimestrali), numero di licenze assegnate per ciascun periodo, bandiere interessate;
(c)una copia del modello di licenza utilizzato per ciascuna categoria;
(d)i tipi di attrezzi autorizzati;
(e)i totali ammissibili di catture (TAC): numero e volume dei TAC individuali, somma annuale dei TAC individuali assegnati;
(f)le misure di gestione adottate e attuate dalla Mauritania;
(g)le modalità tecniche (conservazione, assetto, gestione);
(h)le modalità finanziarie (spese per l'acquisizione della licenza di pesca, canoni e altri diritti) per l'accesso di tali navi alla zona di pesca mauritana;
(i)le misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza.
6.ACCORDI O CONVENZIONI DI PESCA PER L'ACCESSO DELLE NAVI STRANIERE ALLA ZEE MAURITANA
Questa parte della relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle navi operanti sotto il regime straniero ai sensi dell'articolo 27 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del protocollo, gli accordi (pubblici o privati) conclusi dalla Repubblica islamica di Mauritania che consentono a navi straniere di accedere alla ZEE mauritana nel periodo [1º gennaio 202X - 31 dicembre 202Y] sono pubblicati sul sito web dell'MPRH, accessibile al seguente indirizzo: [inserire il link e la data di aggiornamento].
Le informazioni sono presentate, per ciascuna categoria di pesca interessata, con riferimento ai dati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3.
Si tratta degli accordi/delle convenzioni seguenti:
[elencare tutti gli accordi conclusi/in vigore, comprese, per ogni accordo o convenzione, le informazioni seguenti:]
(a)nome dell'accordo o della convenzione, Stati o altre entità che partecipano all'accordo;
(b)periodo o periodi di applicazione dell'accordo;
(c)numero di navi e tipi di attrezzi autorizzati, distinti per tipo di pesca (pesca artigianale, costiera, d'altura) e periodicità delle licenze;
(d)specie o stock di cui è autorizzata la pesca, nonché eventuali limiti di cattura applicabili;
(e)misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
(f)modalità tecniche o finanziarie;
(g)copia dell'accordo scritto;
(h)copia del modello di licenza utilizzato per ciascuna categoria.
7.CATTURE EFFETTUATE NELLA ZEE
Questa parte della relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle catture effettuate da tutte le navi operanti nella ZEE mauritana (sotto entrambi i regimi).
Le informazioni sono riportate nelle tabelle seguenti, con riferimento alle categorie di pesca fissate dal protocollo. Possono essere aggiunte tabelle supplementari per le categorie di pesca non contemplate dal protocollo.
Tali informazioni possono essere trasmesse al comitato scientifico congiunto conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo.
Categoria 1 – Crostacei
|
Informazioni generali sull'intensità di pesca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regime nazionale
|
Regime straniero
|
TOTALI
|
|
|
Numero di navi
|
Capacità totale (GT)
|
Capacità totale (KW)
|
Numero di navi
|
Capacità totale (GT)
|
Capacità totale (KW)
|
Numero di navi
|
Capacità totale (GT)
|
Capacità totale (KW)
|
|
Pesca artigianale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesca costiera
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesca d'altura
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sforzo (espresso in giorni di pesca) per le flotte dell'UE e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1
|
|
|
Regime nazionale
|
Regime straniero
|
TOTALI
|
|
|
Numero di giorni
|
Numero di giorni (UE)
|
Numero di giorni (altre)
|
Numero di giorni
(tot. stran.)
|
|
|
Pesca artigianale
|
|
|
|
|
|
|
Pesca costiera
|
|
|
|
|
|
|
Pesca d'altura
|
|
|
|
|
|
|
TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
Catture (espresse in tonnellate) per le flotte dell'UE e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1
|
|
|
Regime nazionale
|
Regime straniero
|
TOTALI
|
|
|
Tonnellate
|
Tonnellate (UE)
|
Tonnellate (altre)
|
Tonnellate (tot. stran.)
|
|
|
SPECIE
|
|
|
|
|
|
|
Parapenaeus longirostris
|
|
|
|
|
|
|
Penaeus spp
|
|
|
|
|
|
|
Aristeus varidens
|
|
|
|
|
|
|
Chaceon maritae
|
|
|
|
|
|
|
Altri crostacei
|
|
|
|
|
|
|
Altre
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
Catture per unità di sforzo (CPUE, espresse in kg per giorno di pesca) calcolate per le flotte dell'UE e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1
|
|
|
Regime nazionale
|
Regime straniero
|
CPUE
|
|
|
CPUE naz.
|
CPUE (UE)
|
CPUE (altre)
|
CPUE (straniere)
|
|
|
CPUE = catture (kg)/giorni
|
|
|
|
|
|
[RIPETERE QUESTO MODELLO PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DEL PROTOCOLLO]
APPENDICE 1
|
LIMITI DELLA ZONA DI PESCA MAURITANA
|
|
|
|
Punti
|
Coordinate
|
|
0
|
20°46,0 N
17°03,0 O
|
|
1
|
20°46,0 N
20°36,4 O
|
|
2
|
20°18,0 N
20°34,2 O
|
|
3
|
19°49,3 N
20°27,92 O
|
|
4
|
19°20,0 N
20°13,9 O
|
|
5
|
19°01,0 N
20°06,7 O
|
|
6
|
18°44,2 N
20°00,0 O
|
|
7
|
18°34,9 N
19°56,0 O
|
|
8
|
18°28,8 N
19°53,8 O
|
|
9
|
18°24,0 N
19°51,5 O
|
|
10
|
18°18,8 N
19°49,0 O
|
|
11
|
18°13,4 N
19°47,0 O
|
|
12
|
18°07,8 N
19°44,2 O
|
|
13
|
18°02,5 N
19°42,1 O
|
|
14
|
17°53,3 N
19°38,0 O
|
|
15
|
17°44,1 N
19°38,0 O
|
|
16
|
17°31,9 N
19°38,0 O
|
|
17
|
17°26,8 N
19°37,9 O
|
|
18
|
17°06,0 N
19°36,8 O
|
|
19
|
17°00,0 N
19°32,1 O
|
|
20
|
16°38,0 N
19°33,2 O
|
|
21
|
16°28,5 N
19°32,5 O
|
|
22
|
16°17,0 N
19°32,5 O
|
|
23
|
16°04,0 N
19°33,5 O
|
|
24
|
16°04,0 N
16°30,6 O
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPENDICE 2
SCHEDE TECNICHE
|
CATEGORIA DI PESCA 1:
PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO L'ARAGOSTA
|
|
1.Zona di pesca
|
|
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,30 N
17°03,00 O
|
|
2
|
20°40,00 N
17°08,30 O
|
|
3
|
20°10,12 N
17°16,12 O
|
|
4
|
19°35,24 N
16°51,00 O
|
|
5
|
19°19,12 N
16°45,36 O
|
|
6
|
19°19,12 N
16°41,24 O
|
|
7
|
19°00,00 N
16°22,00 O
|
|
8
|
18°55,00 N
16°21,00 O
|
|
9
|
18°45,00 N
16°19,00 O
|
|
10
|
18°35,00 N
16°16,00 O
|
|
11
|
18°27,00 N
16°13,00 O
|
|
12
|
17°59,00 N
16°11,00 O
|
|
13
|
17°50,00 N
16°11,00 O
|
|
14
|
17°50,00 N
16°08,00 O
|
|
15
|
17°41,00 N
16°09,00 O
|
|
16
|
17°33,00 N
16°10,00 O
|
|
17
|
17°12,00 N
16°18,00 O
|
|
18
|
17°02,00 N
16°23,00 O
|
|
19
|
16°58,00 N
16°24,00 O
|
|
20
|
16°54,00 N
16°27,00 O
|
|
21
|
16°38,00 N
16°32,00 O
|
|
22
|
16°26,00 N
16°34,00 O
|
|
23
|
16°20,00 N
16°37,00 O
|
|
24
|
16°16,00 N
16°37,00 O
|
|
25
|
16°04,00 N
16°36,00 O
|
La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca.
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
Rete a strascico per gamberi anche armata di catena e qualsiasi altro dispositivo selettivo.
La catena per la pesca a strascico è parte integrante dell'armatura delle reti a strascico per gamberi provviste di buttafuori. Si tratta di una catena unica composta da maglie del diametro massimo di 12 mm attaccata fra i divergenti, davanti alla lima da piombo.
L'utilizzo obbligatorio di dispositivi selettivi è subordinato a una decisione della commissione mista, basata su una valutazione scientifica, tecnica ed economica congiunta.
È vietato doppiare il sacco della rete.
È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.
Sono autorizzati i foderoni di protezione.
Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 50 mm.
|
|
3.Taglie minime delle specie bersaglio
|
|
Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all'estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace.
Gamberi di profondità: gambero rosa (Parapenaeus longirostris – codice FAO: DPS) - 06 cm
Gamberi costieri: mazzancolla atlantica (Penaeus notialis – codice FAO: SOP) e gambero imperiale (Penaeus kerathurus – codice FAO: TGS)
- massimo 200 esemplari/kg
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate.
|
4.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
|
·15 % di pesci, di cui 2 % contributo in natura
·10 % di granchi
·8 % di cefalopodi
|
·Aragoste
·
|
|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate.
|
|
5.Possibilità di pesca/Canoni
|
|
Periodicità
|
Licenze trimestrali - TAC annuale
|
|
Totale ammissibile di catture (in tonnellate di peso vivo)
|
5 000 t/anno (crostacei, esclusa l'aragosta)
|
|
Numero di navi
|
Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 15.
|
|
Canone e anticipo
|
450 EUR/t
|
|
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 500 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
|
|
6.Ulteriori osservazioni
|
|
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
|
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7.Osservatori scientifici
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Considerata la lunga durata delle bordate (tra 45 e 60 giorni), gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre, ossia quattro bordate all'anno.
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CATEGORIA DI PESCA 2:
PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO
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1.Zona di pesca
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|
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
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Punti
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Coordinate
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1
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20°46,3 N
17°03,0 O
|
|
2
|
20°36,0 N
17°11,0 O
|
|
3
|
20°36,0 N
17°36,0 O
|
|
4
|
20°03,0 N
17°36,0 O
|
|
5
|
19°45,7 N
17°03,0 O
|
|
6
|
19°29,0 N
16°51,5 O
|
|
7
|
19°15,6 N
16°51,5 O
|
|
8
|
19°15,6 N
16°49,6 O
|
|
9
|
19°08,0 N
16°45,0 O
|
|
10
|
19°06,0 N
16°44,0 O
|
|
11
|
19°05,0 N
16°43,0 O
|
|
12
|
18°54,0 N
16°31,0 O
|
|
13
|
18°41,0 N
16°27,8 O
|
|
14
|
18°34,0 N
16°26,0 O
|
|
15
|
18°12,0 N
16°21,0 O
|
|
16
|
17°59,0 N
16°21,0 O
|
|
17
|
17°50,0 N
16°21,0 O
|
|
18
|
17°50,0 N
16°14,0 O
|
|
19
|
17°44,0 N
16°15,0 O
|
|
20
|
17°37,0 N
16°16,0 O
|
|
21
|
17°02,0 N
16°29,0 O
|
|
22
|
16°37,0 N
16°39,0 O
|
|
23
|
16°30,0 N
16°40,0 O
|
|
24
|
16°20,0 N
16°43,0 O
|
|
25
|
16°04,0 N
16°43,0 O
|
La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca.
|
|
2.Attrezzi autorizzati
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|
Palangaro di fondo.
Rete a strascico per nasello.
È vietato doppiare il sacco della rete.
È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.
Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm (rete da traino).
|
|
3.Taglie minime delle specie bersaglio
|
|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate.
|
|
4.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
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·Pescherecci da traino: 25 % di pesci e 5 % di crostacei
·
·Pescherecci con palangari: 50 % di pesci
|
Cefalopodi (diversi dai cefalopodi della famiglia Ommastrephidae, come il totano delle specie Todarodes sagittatus – codice FAO: SQE e Todaropsis eblanae – codice FAO: TDQ).
|
|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate.
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5.Possibilità di pesca/Canoni
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Periodicità
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Licenze trimestrali - TAC annuale
|
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Totale ammissibile di catture (in tonnellate)
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6 000 t/anno di nasello (principale specie bersaglio) delle specie Merluccius senegalensis (codice FAO: HKM) e Merluccius polli (codice FAO: HKB).
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|
Numero di navi
|
Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 4.
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Canone e anticipo
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100 EUR/t
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
|
|
6.Ulteriori osservazioni
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|
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
L'olio di pesce ottenuto a bordo può essere tenuto a bordo, sbarcato e commercializzato, se del caso.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
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7.Osservatori scientifici
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Per coprire l'intero ciclo annuale (da gennaio a dicembre) occorre osservare una bordata (solitamente sei giorni) al mese.
La frequenza delle osservazioni dipende dal tipo di bordata.
La durata delle bordate è solitamente di sei giorni, dal momento che il pesce è commercializzato fresco. Per coprire il ciclo annuale (da gennaio a dicembre), si raccomanda di effettuare l'osservazione di una bordata al mese.
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CATEGORIA DI PESCA 2 bis:
PESCHERECCI DA TRAINO (CONGELATORI) ADIBITI ALLA PESCA DEL NASELLO
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1.Zona di pesca
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La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
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Punti
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Coordinate
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1
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20°46,3 N
17°03,0 O
|
|
2
|
20°36,0 N
17°11,0 O
|
|
3
|
20°36,0 N
17°36,0 O
|
|
4
|
20°03,0 N
17°36,0 O
|
|
5
|
19°45,7 N
17°03,0 O
|
|
6
|
19°29,0 N
16°51,5 O
|
|
7
|
19°15,6 N
16°51,5 O
|
|
8
|
19°15,6 N
16°49,6 O
|
|
9
|
19°08,0 N
16°45,0 O
|
|
10
|
19°06,0 N
16°44,0 O
|
|
11
|
19°05,0 N
16°43,0 O
|
|
12
|
18°54,0 N
16°31,0 O
|
|
13
|
18°41,0 N
16°27,8 O
|
|
14
|
18°34,0 N
16°26,0 O
|
|
15
|
18°12,0 N
16°21,0 O
|
|
16
|
17°59,0 N
16°21,0 O
|
|
17
|
17°50,0 N 16°21,0 O
|
|
18
|
17°50,0 N
16°14,0 O
|
|
19
|
17°44,0 N
16°15,0 O
|
|
20
|
17°37,0 N
16°16,0 O
|
|
21
|
17°02,0 N
16°29,0 O
|
|
22
|
16°37,0 N
16°39,0 O
|
|
23
|
16°30,0 N
16°40,0 O
|
|
24
|
16°20,0 N
16°43,0 O
|
|
25
|
16°04,0 N
16°43,0 O
|
La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca.
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2.Attrezzi autorizzati
|
|
–Rete a strascico per nasello.
–È vietato doppiare il sacco della rete.
–È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.
–Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm (rete a strascico).
|
|
3.Taglie minime delle specie bersaglio
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|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate.
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|
4.Catture accessorie
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Autorizzate
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Vietate
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25 % di pesci demersali (diversi dal nasello)
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Polpo (Octopus vulgaris – codice FAO: OCC), cefalopodi (diversi dai cefalopodi della famiglia Ommastrephidae, come il totano delle specie Todarodes sagittatus - codice FAO: SQE e Todaropsis eblanae – codice FAO: TDQ) e crostacei.
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|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate.
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5.Possibilità di pesca/Canoni
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Periodicità
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Licenze trimestrali - TAC annuale
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Totale ammissibile di catture (in tonnellate di peso vivo)
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3 500 t/anno
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Nasello (Merluccius senegalensis – codice FAO: HKM) e Merluccius polli (codice FAO: HKB).
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1 450 t/anno
600 t/anno
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Calamaro (specie bersaglio secondaria)
Seppia (specie bersaglio secondaria)
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Numero di navi
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Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 6.
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Canone
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100 EUR/t per il nasello
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575 EUR/t per il calamaro
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250 EUR/t per la seppia
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90 EUR/t per le catture accessorie
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
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6.Osservatori scientifici – Cat. 2 bis - pescherecci congelatori
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Poiché la durata delle bordate è più elevata per i pescherecci congelatori (25-35 giorni), gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre, ossia quattro bordate all'anno per coprire l'intero ciclo annuale.
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7.Ulteriori osservazioni
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I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
L'olio di pesce ottenuto a bordo può essere tenuto a bordo, sbarcato e commercializzato, se del caso.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
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CATEGORIA DI PESCA 3:
PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO
CON ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO
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1.Zona di pesca
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La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
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Punti
|
Coordinate
|
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1
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20°46,0 N
17°06,0 O
|
|
2
|
19°48,5 N
16°45,0 O
|
|
3
|
19°21,0 N
16°45,0 O
|
|
4
|
19°15,0 N
16°31,0 O
|
|
5
|
19°13,2 N
16°30,0 O
|
|
6
|
19°10,5 N
16°26,0 O
|
|
7
|
19°09,0 N
16°33,5 O
|
|
8
|
18°46,0 N
16°12,8 O
|
|
9
|
18°37,4 N
16°10,7 O
|
|
10
|
18°34,0 N
16°10,0 O
|
|
11
|
18°27,0 N
16°07,0 O
|
|
12
|
17°59,0 N
16°05,0 O
|
|
13
|
17°57,8 N
16°04,0 O
|
|
14
|
17°46,0 N
16°06,0 O
|
|
15
|
17°33,0 N
16°08,0 O
|
|
16
|
17°12,0 N
16°15,0 O
|
|
17
|
16°39,0 N
16°29,0 O
|
|
18
|
16°18,0 N
16°34,0 O
|
|
19
|
16°16,0 N
16°34,0 O
|
|
20
|
16°13,0 N
16°34,0 O
|
|
21
|
16°04,0 N
16°33,0 O
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La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca.
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2.Attrezzi autorizzati
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Palangaro
Rete da posta a pali, avente un'altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. È vietato il monofilamento in poliammide.
Lenza a mano
Nasse
Sciabica per la pesca delle esche
Dimensioni minime autorizzate delle maglie:
120 mm per la rete da posta
20 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive
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3.Taglie minime delle specie bersaglio
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|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
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|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate sulla base dei pareri scientifici.
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4.Catture accessorie
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Autorizzate
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Vietate
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10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)
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La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate.
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5.Possibilità di pesca/Canoni
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Periodicità
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Licenze trimestrali - TAC annuale
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Totale ammissibile di catture (in tonnellate)
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3 000 t/anno
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Numero di navi
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Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 6.
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Canone
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105 EUR/t
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Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
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6.Ulteriori osservazioni
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I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse.
L'uso della nassa è autorizzato per un massimo di 7 navi di stazza individuale inferiore a 135 GT.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
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7.Osservatori scientifici – Cat. 3
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Secondo il parere scientifico del comitato scientifico congiunto 2019, il rilevamento di dati sull'insieme delle attività di pesca demersale effettuate nella ZEE mauritana dovrebbe essere rafforzato mediante:
la presenza di osservatori scientifici a bordo di pescherecci con palangari dell'UE;
il rilevamento di dati sulla castagnola (Brama – codice FAO: POA);
l'esame delle risorse demersali nelle catture del segmento artigianale;
la caratterizzazione dei rigetti e delle catture accessorie.
Le osservazioni scientifiche sono necessarie per assicurare il monitoraggio dell'attività di pesca, in particolare per quanto riguarda:
la suddivisione delle catture per specie e per attrezzo;
le strutture delle taglie delle specie sbarcate dalle navi adibite alla cattura di pesci;
la caratterizzazione dei rigetti e delle catture accessorie.
In quest'ottica, gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre.
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CATEGORIA DI PESCA 4: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE
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1.Zona di pesca
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|
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
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Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,0 N
17°35,0 O
|
|
2
|
19°21,0 N
17°03,0 O
|
|
3
|
19°07,0 N
6°58,5 O
|
|
4
|
18°52,0 N
16°45,0 O
|
|
5
|
18°42,0 N
16°41,0 O
|
|
6
|
18°35,0 N
16°39,0 O
|
|
7
|
18°26,0 N
16°37,0 O
|
|
8
|
18°22,5 N
16°36,0 O
|
|
9
|
17°59,0 N
16°33,0 O
|
|
10
|
17°46,0 N
16°33,0 O
|
|
11
|
17°36,0 N
16°36,0 O
|
|
12
|
17°15,0 N
16°45,0 O
|
|
13
|
16°52,0 N
16°54,0 O
|
|
14
|
16°38,5 N
16°57,0 O
|
|
15
|
16°30,5 N
16°58,5 O
|
|
16
|
16°23,0 N
17°02,0 O
|
|
17
|
16°11,0 N
17°02,0 O
|
|
18
|
16°04,0 N
17°02,0 O
|
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
Rete a circuizione
|
|
3.Taglie minime delle specie bersaglio
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|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale).
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La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.
|
|
4.Catture accessorie
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|
Autorizzate
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Vietate
|
|
-
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Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie: squalo elefante (Cetorhinus maximus – codice FAO: BSK), pescecane (Carcharodon carcharias – codice FAO: WSH), squalo toro (Carcharias taurus – codice FAO: CCT) e canesca (Galeorhinus galeus – codice FAO: GAG).
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|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate dall'ICCAT.
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5.Possibilità di pesca/Canoni
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Quantitativo di riferimento
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14 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate
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Numero di navi autorizzate
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29 tonniere con reti a circuizione
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Canone forfettario annuo
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1 750 EUR per tonniera con reti a circuizione
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Parte calcolata sulle catture
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75 EUR/t per il primo, il secondo e il terzo anno, 80 EUR/t per il quarto e il quinto anno
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Navi d'appoggio
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Canone di autorizzazione per navi d'appoggio: 3 500 EUR per nave all'anno
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6.Ulteriori osservazioni
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I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
Si applicano le raccomandazioni dell'ICCAT relative agli squali e ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD).
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CATEGORIA DI PESCA 5:
TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
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1.Zona di pesca
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Pescherecci con palangari di superficie
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,0 N
17°35,0 O
|
|
2
|
19°21,0 N
17°03,0 O
|
|
3
|
19°07,0 N
16°58,5 O
|
|
4
|
18°52,0 N
16°45,0 O
|
|
5
|
18°42,0 N
16°41,0 O
|
|
6
|
18°35,0 N
16°39,0 O
|
|
7
|
18°26,0 N
16°37,0 O
|
|
8
|
18°22,5 N
16°36,0 O
|
|
9
|
17°59,0 N
16°33,0 O
|
|
10
|
17°46,0 N
16°33,0 O
|
|
11
|
17°36,0 N
16°36,0 O
|
|
12
|
17°15,0 N
16°45,0 O
|
|
13
|
16°52,0 N
16°54,0 O
|
|
14
|
16°38,5 N
16°57,0 O
|
|
15
|
16°30,5 N
16°58,5 O
|
|
16
|
16°23,0 N
17°02,0 O
|
|
17
|
16°11,0 N
17°02,0 O
|
|
18
|
16°04,0 N
17°02,0 O
|
Tonniere con lenze e canne
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,0 N
17°18,0 O
|
|
2
|
19°21,0 N
16°47,0 O
|
|
3
|
19°21,0 N
16°44,0 O
|
|
4
|
19°10,0 N
16°40,0 O
|
|
5
|
18°58,0 N
16°26,0 O
|
|
6
|
18°43,0 N
16°22,0 O
|
|
7
|
18°36,0 N
16°20,5 O
|
|
8
|
18°18,0 N
16°15,0 O
|
|
9
|
18°02,5 N
16°14,0 O
|
|
10
|
17°34,0 N
16°17,5 O
|
|
11
|
16°56,0 N
16°33,0 O
|
|
12
|
16°22,0 N
16°43,0 O
|
|
13
|
16°04,0 N
16°43,0 O
|
Pesca con esche vive
La pesca è autorizzata ad ovest di una linea definita come segue:
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,0 N
17°06,0 O
|
|
2
|
19°48,5 N
16°45,0 O
|
|
3
|
19°21,0 N
16°45,0 O
|
|
4
|
19°15,0 N
16°31,0 O
|
|
5
|
19°13,2 N
16°30,0 O
|
|
6
|
19°10,5 N
16°26,0 O
|
|
7
|
19°09,0 N
16°33,5 O
|
|
8
|
18°46,0 N
16°12,8 O
|
|
9
|
18°37,4 N
16°10,7 O
|
|
10
|
18°34,0 N
16°10,0 O
|
|
11
|
18°27,0 N
16°07,0 O
|
|
12
|
17°59,0 N
16°05,0 O
|
|
13
|
17°57,8 N
16°04,0 O
|
|
14
|
17°46,0 N
16°06,0 O
|
|
15
|
17°33,0 N
16°08,0 O
|
|
16
|
17°12,0 N
16°15,0 O
|
|
17
|
16°39,0 N
16°29,0 O
|
|
18
|
16°18,0 N
16°34,0 O
|
|
19
|
16°16,0 N
16°34,0 O
|
|
20
|
16°13,0 N
16°34,0 O
|
|
21
|
16°04,0 N
16°33,0 O
|
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
Tonniere con lenze e canne: canna e rete da traino (per la pesca con esche vive)
Pescherecci con palangari di superficie: palangaro di superficie
|
|
3.Dimensioni minime autorizzate delle maglie
|
|
16 mm (pesca con esche vive)
|
|
4.Taglie minime delle specie bersaglio
|
|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.
|
|
5.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
|
--
|
(0)Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie: squalo elefante (Cetorhinus maximus – codice FAO: BSK), pescecane (Carcharodon carcharias – codice FAO: WSH), squalo toro (Carcharias taurus – codice FAO: CCT) e canesca (Galeorhinus galeus – codice FAO: GAG).
|
|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate.
|
|
6.Possibilità di pesca/Canoni
|
|
Quantitativo di riferimento
|
7 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate
|
|
Numero di navi autorizzate
|
15 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari
|
|
Canone forfettario annuo
|
·2 500 EUR per tonniera con lenze e canne e
·3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie
|
|
Parte calcolata sulle catture
|
75 EUR/t per il primo, il secondo e il terzo anno, 80 EUR/t per il quarto e il quinto anno
|
|
7.Ulteriori osservazioni
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|
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
Pesca con esche vive
La pesca con esche vive è limitata a un numero di giorni al mese deciso dalla commissione mista. L'inizio e la fine di tale attività di pesca sono notificati alla Guardia costiera mauritana.
Le Parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l'attività dei pescherecci. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità sono definite sulla base delle raccomandazioni dell'IMROP e di concerto con la Guardia costiera mauritana.
|
|
CATEGORIA DI PESCA 6:
PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA
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|
1.Zona di pesca
|
|
I.Dal primo giorno di applicazione del presente protocollo fino all'adozione da parte della Mauritania e alla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del presente protocollo, è consentita la pesca ad ovest di una linea definita come segue:
a) a nord del parallelo 19°00,00 N, la linea che congiunge i punti seguenti:
20°46,00 N
17°13,00 O
20°36,00 N
17°17,00 O
20°36,00 N
17°30,00 O
20°21,50 N
17°30,00 O
20°10,00 N
17°35,00 O
20°00,00 N
17°30,00 O
19°45,00 N
17°05,00 O
19°00,00 N
16°34,50 O
19°00,00 N
16°39,50 O
b) a sud del parallelo 19°00,00 N e fino al parallelo 17°30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea;
c) a sud del parallelo 17°30 N, la linea che congiunge i punti seguenti:
17°30,00 N
16°17,00 O
17°12,00 N
16°23,00 O
16°36,00 N
16°42,00 O
16º13,00 N
16º40,00 O
16°04,00 N
16°41,00 O
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.
II.Dall'adozione da parte della Mauritania e dalla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del presente protocollo, la zona di pesca è situata ad ovest della linea che collega i punti seguenti.
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,00 N
17°13,00 O
|
|
2
|
20°36,00 N
17°17,00 O
|
|
3
|
20°36,00 N
17°24,00 O
|
|
4
|
20°10,00 N
17°33,00 O
|
|
5
|
19°57,00 N
17°25,00 O
|
|
6
|
19°46,00 N
17°04,00 O
|
|
7
|
19°21,00 N
16°51,00 O
|
|
8
|
19°12,00 N
16°44,00 O
|
|
9
|
19°09,05 N
16°43,00 O
|
|
10
|
19°07,80 N
16°42,05 O
|
|
11
|
18°59,65 N
16°29,85 O
|
|
12
|
18°51,90 N
16°26,65 O
|
|
13
|
18°34,60 N
16°22,95 O
|
|
14
|
18°33,90 N
16°22,70 O
|
|
15
|
18°19,95 N
16°18,85 O
|
|
16
|
17°59,80 N
16°17,70 O
|
|
17
|
17°33,00 N
16°20,20 O
|
|
18
|
17°30,00 N
16°21,00 O
|
|
19
|
17°30,00 N
16°17,00 O
|
|
20
|
17°12,00 N
16°23,50 O
|
|
21
|
16°36,00 N
16°42,00 O
|
|
22
|
16°13,00 N
16°40,00 O
|
|
23
|
16°04,00 N
16°41,00 O
|
La pesca nella zona delimitata dai punti seguenti è autorizzata da dicembre a marzo compreso. Tale stagionalità può essere modificata dal comitato misto previa consultazione del comitato scientifico congiunto.
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,00 N
17°13,00 O
|
|
2
|
20°36,00 N
17°17,00 O
|
|
3
|
20°36,00 N
17°11,00 O
|
|
4
|
20°46,00 N
17°03,00 O
|
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
Rete da traino pelagica
Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).
|
|
3.Dimensioni minime autorizzate delle maglie
|
|
40 mm
|
|
4.Taglie minime delle specie bersaglio
|
|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate.
|
|
5.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
|
3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)
|
Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro (Loligo vulgaris – codice FAO: SQR)
|
|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per specie che non sono sopra elencate.
|
|
6.Possibilità di pesca/Canoni
|
|
Periodicità
|
Licenza trimestrale - TAC annuale
|
|
Totale ammissibile di catture (in tonnellate)
|
225 000 tonnellate di piccoli pelagici, con superamento autorizzato del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso
|
|
Numero di navi
|
Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 19.
|
|
Canone
|
75 EUR/t per sardine e alacce
140 EUR/t per sugarelli e sgombri
123 EUR/t per altre specie pelagiche
|
|
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
|
|
Gli armatori dell'Unione di pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture al termine di una bordata.
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|
7.Osservazioni scientifiche
|
|
Per tutte le navi di questa categoria è obbligatoria la presenza a bordo di due osservatori scientifici mauritani, che devono in particolare misurare il pesce sottocoperta e monitorare al tempo stesso le catture accessorie sul ponte di lavoro.
Se una copertura completa di tutte le bordate da parte degli osservatori non è praticabile, tutti i pescherecci da traino pelagici sono tenuti a imbarcare una squadra di due osservatori scientifici, almeno ogniqualvolta l'IMROP lo richieda. Il peschereccio da traino che rifiuti di imbarcare osservatori scientifici non sarà autorizzato a lasciare il porto.
L'IMROP deve predisporre un campionamento equilibrato dei diversi segmenti della flotta.
Il numero di missioni dipenderà dallo sforzo totale (numero totale di pescherecci da traino nella zona) e dalla variabilità delle catture nello spazio e nel tempo.
A integrazione delle osservazioni a bordo, la Mauritania organizza anche osservazioni a terra. I dati così raccolti sono messi a disposizione del comitato scientifico congiunto e del COPACE. Viene effettuato un campionamento al mese per luogo di sbarco nell'intera sottoregione. Il tasso minimo di campionamento è costituito da un campione (almeno 100 individui per 1 000 tonnellate di catture), rif. COPACE 2019.
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8.Ulteriori osservazioni
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|
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
Possono essere utilizzate le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 7, limitatamente a 2 licenze al mese.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
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CATEGORIA DI PESCA 7:
NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA
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1.Zona di pesca
|
|
I.Dal primo giorno di applicazione del presente protocollo fino all'adozione da parte della Mauritania e alla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del presente protocollo, è consentita la pesca ad ovest di una linea definita come segue:
a) a nord del parallelo 19°00,00 N, la linea che congiunge i punti seguenti:
20°46,00 N
17°13,00 O
20°36,00 N
17°17,00 O
20°36,00 N
17°30,00 O
20°21,50 N
17°30,00 O
20°10,00 N
17°35,00 O
20°00,00 N
17°30,00 O
19°45,00 N
17°05,00 O
19°00,00 N
16°34,50 O
19°00,00 N
16°39,50 O
b) a sud del parallelo 19°00,00 N e fino al parallelo 17°30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea;
c) a sud del parallelo 17°30 N, la linea che congiunge i punti seguenti:
17°30,00 N
16°17,00 O
17°12,00 N
16°23,00 O
16°36,00 N
16°42,00 O
16º13,00 N
16º40,00 O
16°04,00 N
16°41,00 O
Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.
II.Dall'adozione da parte della Mauritania e dalla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del presente protocollo, la zona di pesca è situata ad ovest della linea che collega i punti seguenti.
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,00 N
17°13,00 O
|
|
2
|
20°36,00 N
17°17,00 O
|
|
3
|
20°36,00 N
17°24,00 O
|
|
4
|
20°10,00 N
17°33,00 O
|
|
5
|
19°57,00 N
17°25,00 O
|
|
6
|
19°46,00 N
17°04,00 O
|
|
7
|
19°21,00 N
16°51,00 O
|
|
8
|
19°12,00 N
16°44,00 O
|
|
9
|
19°09,05 N
16°43,00 O
|
|
10
|
19°07,80 N
16°42,05 O
|
|
11
|
18°59,65 N
16°29,85 O
|
|
12
|
18°51,90 N
16°26,65 O
|
|
13
|
18°34,60 N
16°22,95 O
|
|
14
|
18°33,90 N
16°22,70 O
|
|
15
|
18°19,95 N
16°18,85 O
|
|
16
|
17°59,80 N
16°17,70 O
|
|
17
|
17°33,00 N
16°20,20 O
|
|
18
|
17°30,00 N
16°21,00 O
|
|
19
|
17°30,00 N
16°17,00 O
|
|
20
|
17°12,00 N
16°23,50 O
|
|
21
|
16°36,00 N
16°42,00 O
|
|
22
|
16º13,00 N
16º40,00 O
|
|
23
|
16°04,00 N
16°41,00 O
|
La pesca nella zona delimitata dai punti seguenti è autorizzata da dicembre a marzo. Tale stagionalità può essere modificata dal comitato misto previa consultazione del comitato scientifico congiunto.
|
Punti
|
Coordinate
|
|
1
|
20°46,00 N
17°13,00 O
|
|
2
|
20°36,00 N
17°17,00 O
|
|
3
|
20°36,00 N
17°11,00 O
|
|
4
|
20°46,00 N
17°03,00 O
|
La zona di pesca può essere modificata dalla commissione mista su parere del comitato scientifico congiunto.
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
Rete da traino pelagica e cianciolo per pesca industriale.
Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).
|
|
3.Dimensioni minime autorizzate delle maglie
|
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40 mm per le reti da traino e 20 mm per i ciancioli.
|
|
4.Taglie minime delle specie bersaglio
|
|
Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).
|
|
La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono sopra elencate.
|
|
5.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
|
3% del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)
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Crostacei e cefalopodi ad eccezione del calamaro
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|
La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per specie che non sono sopra elencate.
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6.Possibilità di pesca/Canoni
|
|
Totale ammissibile di catture (in tonnellate)
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15 000 tonnellate all'anno di piccoli pelagici
Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di catture previsto per la categoria 6.
|
|
Numero di navi
|
Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 2, il che equivale a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 6.
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|
Periodicità
|
Licenza trimestrale - TAC annuale
|
|
Canone
|
75 EUR/t per sardine e alacce
140 EUR/t per sugarelli e sgombri
123 EUR/t per altre specie pelagiche
|
|
|
Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR/t, versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.
|
|
7.Ulteriori osservazioni
|
|
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.
Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal servizio competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del presente accordo, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.
|
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CATEGORIA DI PESCA 8:
CEFALOPODI
|
|
1.Zona di pesca
|
|
p.m.
|
|
2.Attrezzi autorizzati
|
|
p.m.
|
|
3.Dimensione di maglia minima autorizzata
|
|
p.m.
|
|
4.Catture accessorie
|
|
Autorizzate
|
Vietate
|
|
p.m.
|
p.m.
|
|
5.Stazza autorizzata/Canoni
|
|
Periodo
|
Anno 1
|
Anno 2
|
|
Quantitativo di catture autorizzate (in tonnellate)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Canone
|
p.m.
|
p.m.
|
|
6.Osservazioni
|
|
p.m.
|
APPENDICE 3
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
I - RICHIEDENTE
1.
Nome dell'armatore: .....................................................................................................................................................
2.
Indirizzo dell'armatore: ………………………………………………………………………………………………
3.
Telefono: ...........................................
Fax: ...................................
Email: ..........................................................
4.
Nome dell'associazione o del raccomandatario: .............................................................................................
5.
Indirizzo dell'associazione o del raccomandatario: ........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6.
Telefono: ...........................................
Fax: ................................... Email: ................................................
5.
Nome del comandante: ..................................................................................
Nazionalità: ......................................
II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
1.
Nome della nave: ..........................................................................................................................................................
2.
Stato di bandiera: ..........................................................................................................................................................
3.
Numero di immatricolazione esterno: ..........................................................................................................................
4.
Numero CFR: ………………………………………………………………………………………………………...
5.
Numero IMO (se del caso): ………………………………………………………………………………………......
6.
Numero di registro ICCAT (categorie 4 e 5 e navi d'appoggio)
4.
Porto di origine: ............................................................................................................................................................
5.
Anno e luogo di costruzione: ........................................................................... ...........................................................
6.
Indicativo di chiamata: ..................................
Frequenza di chiamata: ................................................................
7.
Materiale di costruzione dello scafo:
Acciaio
Legno
Poliestere
Altro
8.
Trasponditore(i) VMS: Numero(i) di serie: ………………………………………………...........................................
Modello(i): …………………………………………………………………………………………………………….
Codice di identificazione
Operatore(i) satellitare(i): ………………………………………………………………………………………………….........
III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO
1.
Lunghezza fuori tutto : ..................................................
Larghezza: ....................................................................
2.
Stazza (espressa in GT): ...............................................................................................................................................
3.
Potenza del motore principale in kW : ................
Marca: ..............................
Tipo: .........................
4.
Tipo di nave: ..................................................
Categoria di pesca: ...............................................................
5.
Attrezzi da pesca: .........................................................................................................................................................
6.
Numero totale dei membri dell'equipaggio: .................................................................................................................
Di cui marittimi mauritani:
7.
Sistema di conservazione a bordo:
Fresco
Refrigerazione
Misto
Congelamento
8.
Capacità di congelamento (t/24 ore): .......................................................................................................................
9.
Capacità delle stive: .................................................
Numero: ............................................................
10.
Autorizzazione di pesca richiesta per il periodo dal (GG/MM/AAAA): .../.../... al: …/…/…
Fatto a .............................................................., il .........................................
Firma del richiedente: ...............................................................................
APPENDICE 4
ELENCO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GIORNALE DI PESCA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
1.Informazioni sulla bordata di pesca: informazioni trasmesse al termine della bordata
(a)Nomi e matricola della nave
(b)Bandiera della nave
(c)Tipo di concessione
(d)Segmento di pesca
(e)Attrezzi autorizzati
(f)Data di uscita in mare
(g)Data di rientro in porto
(h)Quantitativo per specie e categoria commerciale
2.Informazioni per operazione di pesca
(a)Data
(b)Ora di inizio dell'operazione
(c)Durata dell'operazione
(d)Attrezzo utilizzato
(e)Latitudine
(f)Longitudine
(g)Stima delle catture totali prima della cernita
(h)Catture detenute per specie: le specie elencate di seguito devono essere sistematicamente dichiarate ogniqualvolta siano oggetto di catture, indipendentemente dal quantitativo catturato.
(i)Temperatura superficiale dell'acqua (facoltativo)
(j)Velocità e direzione del vento (facoltativo)
(k)Condizioni del mare (mosso, poco mosso, calmo), (facoltativo)
|
NOME SCIENTIFICO
|
Codice_FAO
|
NOME COMMERCIALE
|
NOME ARABO
|
NOME FRANCESE
|
NOME INGLESE
|
|
ALECTIS ALEXANDRINUS
|
ALA
|
SALBA
|
جمل اسكندري
|
Cordonnier bossu
|
Alexandria pompano
|
|
ARGYROSOMUS REGIUS
|
MGR
|
CORVINA
|
مسقار
|
Maigre commun
|
Meagre
|
|
ARISTEUS VARIDENS
|
ARV
|
ALISTADO
|
جمبري
|
Gambon rayé
|
Striped red shrimp
|
|
ARIUS spp
|
AWX
|
MACHARON
|
سمكة القط
|
Machoiron
|
Cat fish
|
|
BRACHYDEUTERUS AURITUS
|
GRB
|
PELLON
|
صرع
|
Lippu pelon
|
Bigeye grunt
|
|
BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS
|
TIS
|
AMADAI
|
بقل الماء
|
Tile zèbre
|
Zebre tilefish
|
|
BROTULA BARBATA
|
BRD
|
BERTORELLA
|
بروتيلا
|
Brotule barbée
|
Bearded brotula
|
|
CAMPOGRAMMA GLAYCOS
|
VAD
|
LICHE
|
سمك القردل
|
Liche lirio
|
Vadigo
|
|
CHELIDONICHTHYS LUCERNA
|
GUU
|
GALLE
|
مرعب مصوت
|
Grondin perlon
|
Tub gurnard
|
|
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
|
BUA
|
SAR PLAT
|
بياض بومبر
|
Sapater
|
Atlantic bumper
|
|
CONGER CONGER
|
COE
|
CANGRJO
|
أنقليس البحر الأوربي
|
Congre d'Europe
|
European conger
|
|
CYMBIUM CYMBIUM
|
YBC
|
CYMBIUM
|
خطم حلزوني
|
Volute trompe de cochon
|
Pig's snout volute
|
|
CYNOGLOSSUS CADENATI
|
YOI
|
LENGUA
|
سمك موسى الغاني
|
Sole langue du Ghana
|
Ghanaian tonguesole
|
|
CARANX RHONCHUS
|
HMY
|
CHINCHARD JAUNE
|
شاخور أصفر
|
Carangue jone
|
scad, false scad, tenfinned horse mackerel
|
|
DENTEX DENTEX
|
DEC
|
RENKODAI
|
بصّاص (مسنن شائع)
|
Denté commun
|
Common dentex
|
|
DENTEX MACROPHTHALMUS
|
DEL
|
CACHICHO
|
بحلق (مسنن جاحظ)
|
Denté à gros yeux
|
Large-eye dentex
|
|
DENTEX SPP
|
DEX
|
DANTEX
|
مسنن
|
Denté
|
Dentex
|
|
DICENTRARCHUS PUNCTATUS
|
SPU
|
BAILA
|
قاروص أرقط
|
Bar tacheté
|
Spotted seabass
|
|
DICOLOGLOSSA CUNEATA
|
CET
|
ACEDIA
|
صول إسفيني
|
Céteau
|
Wedge sole
|
|
DIPLODUS SARGUS
|
SWA
|
SARGO
|
سرغوس
|
Sar commun
|
White seabream
|
|
ENGRAULIS ENCRASICOLUS
|
ANE
|
ANCHOVA
|
أنشوجة
|
Anchois
|
European anchovy
|
|
EPINEPHELUS AENEUS
|
GPW
|
CHERNE
|
هامور أبيض
|
Mérou blanc
|
White grouper
|
|
EPINEPHELUS COSTAE
|
EPK
|
ABAE
|
هامور
|
Mérou badèche
|
Golden grouper, Alexandia seabass
|
|
EPINEPHELUS GOREENSIS
|
EEG
|
MEROU
|
هامور وردي
|
Mérou de Gorée
|
Dungat grouper
|
|
EPINEPHELUS
|
GPX
|
BADECH
|
هامور
|
Badech
|
Grouper
|
|
ETHMALOSA FIMBRIATA
|
BOA
|
OBO
|
سمكة الأوبو
|
Ethmalose d'Afrique
|
Bonga shad
|
|
GERYON MARITEA
|
GER
|
BOCA
|
سرطان البحر
|
Géryon Ouest-Africain
|
West African gryon
|
|
HOLOTHURIS SP
|
HFT
|
CONCOMBRE
|
خيار البحر
|
Concombre de mer
|
Sea cucumber
|
|
KATSUWONUS PELAMIS
|
SKJ
|
LISTAO (BONITE)
|
بونيت مخطط البحر
|
Listao
|
Skipjack tuna
|
|
LEPTOCHARIAS SMITHII
|
CLL
|
CAZON
|
كلب البحر كبير الشفاه
|
Missole barbue
|
Barbeled houndshark
|
|
LITHOGNATHUS MORMYRUS
|
SSB
|
HERRERA
|
شعم مخطط
|
Marbré
|
Sand steenbras
|
|
LIZA AURATA
|
MGA
|
CABEZOTE
|
بوري دهبان
|
Mulet doré
|
Golden grey mullet
|
|
LOLIGO VULGARIS
|
SQR
|
CALAMAR
|
حبّار
|
Encornet
|
European squid
|
|
LOPHIUS SPP
|
MVA
|
RAPE
|
سمك عفريت البحر الافريقي
|
Baudroie africaine
|
Shortspine African angler
|
|
MERLUCCIUS SPP (POLI ET SENEGALENSIS)
|
HKE
|
MERLUSSA
|
نازلي شائع
|
Merlu
|
Hake
|
|
MERLUCCIUS MERLUCCIUS
|
HKE
|
MERLUSSA
|
نازلي شائع
|
Merlu
|
Hake
|
|
MUGIL CEPHALUS
|
MUF
|
HUEVAS
|
بوري كبير الرأس
|
Mulet à grosse tête
|
Flathead grey mullet
|
|
MULLUS BARBATUS
|
MUT
|
SALMONETTE
|
سلطان إبراهيم رملي
|
Rouget de vase
|
Red mullet
|
|
MURAENA HELENA
|
MMH
|
MORINA
|
مورينا
|
Morina
|
Morina
|
|
MUSTELUS MUSTELUS
|
SMD
|
TOLLO
|
كلب ناعم
|
Missole lisse
|
Smooth-hound
|
|
OCTOPUS VULGARIS
|
OCC
|
TAKO
|
أخطبوط
|
Pieuvre
|
Common octopus
|
|
OMMASTREPHES BARTRAMI
|
OFJ
|
POTA
|
الحبار المجنح
|
Encornet volant
|
Neon flying squid
|
|
ORCYNOPSIS UNICOLOR
|
BOP
|
PALOMETE
|
تونة منبسطة
|
Palomète
|
Plain bonito
|
|
PAGELLUS ACARNE
|
SBA
|
BESUGO
|
مرجان أبو نقطة
|
Pageot acarne
|
Axillary seabream
|
|
PAGELLUS BELLOTTII
|
PAR
|
PAGEOT
|
مرجان أحمر
|
Pageot à tache rouge
|
Red pandora
|
|
PALINURUS MAURITANICUS
|
PSL
|
CABEZA LANGOSTA ROSE
|
جراد البحر الموريتاني
|
Langouste rose
|
Pink spiny lobster
|
|
PANULIRUS REGIUS
|
LOY
|
CABEZA LANGOSTA
|
جراد البحر الأخضر
|
Langouste royale
|
Royal spiny lobster
|
|
PARAPENAEUS LONGIROSTRIS
|
DPS
|
GAMBA
|
جمبري، قريدس وردي
|
Crevette rose du large
|
Deep-water rose shrimp
|
|
SOLEA LASCARIS
|
SOS
|
SOLLA
|
صول رملي
|
Sole
|
Flatfish
|
|
PENAEUS KERATHURUS
|
TGS
|
CAMARON
|
جمبري مخطط
|
Caramote
|
Caramote prawn
|
|
PENAEUS NOTIALIS
|
SOP
|
LANGOSTINO
|
جمبري وردي
|
Crevette rose du Sud
|
Southern pink shrimp
|
|
PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS
|
GBR
|
BURRO
|
مرجان المتوسط
|
Diagramme
|
Rubberlip grunt
|
|
PENTANEMUS QUINQUARIUS
|
PET
|
TROTA
|
القبطان الملكي
|
Capitaine royal
|
Royal threadfin
|
|
POMADASYS SPP
|
BGX
|
CROCUS
|
مرعب
|
Grondeur
|
Grunts
|
|
POMADASYS INCISUS
|
BGR
|
RONCADOR
|
قسطارة، مرعب ملون
|
Grondeur métis
|
Bastard grunt
|
|
POMATOMUS SALTATRIX
|
BLU
|
SALMON
|
غنبار، قروص مغربي، قاطع الخيط
|
Tassergal
|
Bluefish
|
|
PSETTODES BELCHERI
|
SOT
|
PERRO
|
الراقود، سمكة الترس
|
Turbot épineux tacheté
|
Spottail spiny turbot
|
|
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
|
PSS
|
CORVINATO
|
حصية الأذن
|
Otolithe
|
Casava croaker, captain fish
|
|
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
|
CKL
|
CAPITAIN
|
سمك القبطان
|
Otolithe gabo
|
Law croaker
|
|
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
|
PSS
|
CAPITAINE SENEG
|
حصية الأذن السنغالية
|
Otolithe sénégalais
|
Cassava croaker
|
|
PSEUDOTOLITHUS TYPUS
|
PTY
|
CAPITAINE TYPUS
|
حصية الاذن نانكا
|
Otolithe nanka
|
Longneck croaker
|
|
RAJA SPP
|
SKA
|
RAYA
|
راية
|
Pocheteaux et raies raja nca
|
Raja rays nei
|
|
RHINOBATOS SPP
|
GUZ
|
GUITARE
|
سمكة القيثارة
|
Raie guitare
|
Guitarfish
|
|
SARDA SARDA
|
BON
|
PALAMIDA
|
غزال، البلاسيط المخطط
|
Bonite à dos rayé
|
Atlantic bonito
|
|
SARDINA PILCHARDUS
|
PIL
|
SARDINE
|
سردين أوربي
|
Sardine
|
Sardine, Pilchard
|
|
SARDINELLA AURITA
|
SAA
|
SARDINALLE
|
سردين مبروم
|
Allache
|
Round sardinella
|
|
SCOMBER JAPONICUS
|
MAS
|
MACKEREL
|
إسقمري اسباني (الماكريل)
|
Maquereau espagnol
|
Chub mackerel
|
|
SCORPAENA SPP
|
SCS
|
RASCACIO
|
هلوق
|
Rascasses nca
|
Scorpionfishes, rockfishes nei
|
|
SCYLLARUS ARCTUS
|
SCY
|
CIGALE
|
الزيز
|
Petite cigale
|
Lesser slipper lobster
|
|
SEPIA OFFICINALIS
|
CTC
|
MONGO
|
السبيدج
|
Seiche commune
|
Common cuttlefish
|
|
SERATHEREDON MELANOPTERON
|
TILAP
|
TILAPIA
|
|
Tilapia
|
Blackchin tilapia
|
|
SOLEA LASCARIS
|
SOS
|
PELUDA
|
سمك موسى الترابي
|
Sole-pole
|
Sand sole
|
|
SOLEA SENEGALENSIS
|
OAL
|
LENGUADO RUBIO
|
سمك اموسى السينغالي
|
Sole du Sénégal
|
Senegalese sole
|
|
SOLEA SOLEA
|
SOL
|
LENGUADO
|
سمك موسى الشائع
|
Sole commune
|
Sole
|
|
PAGRUS AURATUS
|
GSU
|
DORADA
|
قجاج
|
Dorade royale
|
Gilt-head bream
|
|
PAGRUS AURIGA
|
REA
|
ROKERA
|
قجاج مخطط
|
Pagre rayé
|
Redbanded seabream
|
|
PAGRUS PAGRUS
|
RPG
|
Pagre
|
قجاج الشائع
|
Pagre rouge
|
Red porgy
|
|
SPHYRAENA BARRACUDA
|
GBA
|
PICODA
|
زنجور البحر الكبير
|
Barracuda
|
Great barracuda
|
|
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS
|
BRB
|
CHOPA
|
ريّس، مرجان رمادي
|
Dorade grise
|
Black seabream
|
|
SQUALUS ACANTHIAS
|
DGS
|
CANE
|
كلب البحر المختار
|
Aiguillat commun
|
Picked dogfish
|
|
STROMATEUS FIATOLA
|
BLB
|
FOULLA
|
زبيدة، السمك الأملس
|
Fiatole
|
Blue butterfish
|
|
SYNAPTURA CADENATI
|
YNY
|
LENGUADO TIGRE
|
سمك موسى المخطط
|
Sole-ruardon du Golfe
|
Guinean sole
|
|
THUNNUS OBESUS
|
BET
|
THON
|
تونة
|
Thon obèse(=Patudo)
|
Bigeye tuna
|
|
TRACHURUS TRACHURUS
|
HOM
|
CHINCHARD
|
شاخور أوربي
|
Chinchard d'Europe
|
Atlantic horse mackerel
|
|
TRACHURUS TRECAE
|
HMZ
|
CHINCHARD NOIR
|
شاخور أسود
|
Chinchard du Cunène
|
Cunene horse mackerel
|
|
TRICHIURUS LEPTURUS
|
LHT
|
SABLE
|
سيف، حزام فضي
|
Poisson-sabre commun
|
Largehead hairtail
|
|
UMBRINA SPP
|
UBS
|
BOURROUGATO
|
البقلة
|
Ombrines nca
|
Drums nei
|
|
URANOSCOPUS SPP
|
URA
|
RATA
|
بومة
|
Uranoscopes
|
Stargazers
|
|
ZENOPSIS CONCHIFER
|
JOS
|
PLATIDA
|
دجاجة الماء الفضية
|
Saint Pierre argenté
|
Silvery John dory
|
|
ZEUS FABER MAURITANICUS
|
JOD
|
PIETRO
|
دجاجة الماء الذهبية
|
Saint Pierre
|
John dory
|
|
SARDINELLA MADERNSIS
|
SAE
|
|
|
Sardinelle plate
|
|
|
BRAMA BRAMA
|
POA
|
palometa
|
|
Grande castagnole
|
Atlantic pomfret
|
|
PSEUDUPANAEUS PRAYENSIS
|
GOA
|
Salmonete
|
|
Rouget
|
Goatfish
|
|
SCHEDOPHILUS OVALIS
|
HDV
|
Choupa
|
سمك أسود امْبراطُوري
|
Rouffe impérial
|
Imperial blackfish
|
|
SPARUS CAERULEOSTICTUS
|
BSC
|
Daurade rose
|
|
Pagre à points bleus
|
Gilt-head
|
|
ALTRI CALAMARI
|
|
|
|
|
|
|
ALTRE SEPPIE
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI PESCI DEMERSALI
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI PESCI PELAGICI
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI CROSTACEI
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI MOLLUSCHI
|
|
|
|
|
|
APPENDICE 5
Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
"Sezione III: Taglie e pesi minimi delle specie"
Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:
–per i pesci, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale);
–per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli;
–per i crostacei, dalla punta del rostro all'estremità della coda.
La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l'aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali.
Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:
–Per i pesci di mare:
Alaccia (Sardinella aurita e Sardinella maderensis)
18 cm
Sardina (Sardina pilchardus)
16 cm
Suro e sugarello (Trachurus spp.)
19 cm
Sugarotto (Decapturus rhonchus)
19 cm
Sgombro (Scomber japonicus)
25 cm
Orata (Sparus auratus)
20 cm
Pagro azzurro, pagro (Sparus coeruleostictus)
23 cm
Pagro reale (Sparus auriga), pagro mediterraneo (Sparus pagrus)
23 cm
Dentice (Dentex spp.)
15 cm
Pagello rosso (Pagellus bellottii), pagello mafrone (Pagellus acarne)
19 cm
Pesce burro (Plectorhynchus mediterraneus)
25 cm
Cernia nera
25 cm
Corvina (Sciana umbra)
25 cm
Ombrina boccadoro (Argirosomus regius) e ombrina bianca (Pseudotholithus senegalensis)
70 cm
Cernie (Epinephelus spp.)
40 cm
Pesce serra (Pomatomus saltator)
30 cm
Triglia dentata (Pseudupeneus prayensis)
17 cm
Cefalo (Mugil spp.)
20 cm
Palombo (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)
60 cm
Spigola macchiata (Dicentrarchus punctatus)
20 cm
Cinoglossidi (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)
20 cm
Cinoglossidi (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)
30 cm
Nasello (Merluccius spp.)
30 cm
Per i cefalopodi:
Polpo (Octopus vulgaris)
500 gr (eviscerato)
Calamaro (Loligo vulgaris)
13 cm
Seppia (Sepia officinalis)
13 cm
Seppiola (Sepia bertheloti)
7 cm
Per i crostacei:
Aragosta verde (Panulirus regius)
21 cm
Aragosta di fondale (Palinurus mauritanicus)
23 cm
Gambero rosa mediterraneo (Parapeneus longriostrus)
6 cm
Granchio rosso di fondale (Geyryon maritae)
6 cm
Mazzancolla rosa o gambero imperiale (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)
massimo
200 esemplari/kg
L'elenco di cui al paragrafo 2 può essere riveduto al fine di armonizzare le taglie minime a livello regionale.
APPENDICE 6
Elenco dei fattori di conversione
TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO
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Produzione
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Metodo di trattamento
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Tasso di conversione
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Naselli
Decapitati, eviscerati
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Taglio manuale o meccanico
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1,510
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Alacce
Decapitate
Decapitate, eviscerate
Decapitate, eviscerate
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Taglio manuale
Taglio manuale
Taglio meccanico
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1,416
1,675
1,795
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Sgombri
Decapitati
Decapitati, eviscerati
Decapitati
Decapitati, eviscerati
|
Taglio manuale
Taglio manuale
Taglio meccanico
Taglio meccanico
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1,406
1,582
1,445
1,661
|
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Pesci sciabola
Decapitati, eviscerati
Tranci
Decapitati, eviscerati (taglio speciale)
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Taglio manuale
Taglio manuale
Taglio manuale
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1,323
1,340
1,473
|
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Sardine
Decapitate
Decapitate, eviscerate
Decapitate, eviscerate
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Taglio manuale
Taglio manuale
Taglio meccanico
|
1,416
1,704
1,828
|
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Sugarelli
Decapitati
Decapitati
Decapitati, eviscerati
Decapitati, eviscerati
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Taglio manuale
Taglio meccanico
Taglio manuale
Taglio meccanico
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1,570
1,634
1,862
1,953
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NB: per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.
APPENDICE 7
Comunicazione dei messaggi VMS alla Mauritania
RAPPORTO DI POSIZIONE
1. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca della Mauritania è identificata con il codice "ENTRY". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca della Mauritania, che viene identificata con il codice "EXIT".
2. Oltre ai dati di cui sopra, il CCP mauritano deve essere in grado di ricevere le diverse segnalazioni VMS e le informazioni elencate di seguito:
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Tipo di messaggio
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Codice indicativo
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Commenti
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Perdita del segnale GNSS
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GPS_LOSS (Lost of GPS signal)
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Messaggio inviato quando il modulo GNSS del terminale VMS non è riuscito a ottenere una posizione GNSS
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Recupero del segnale GNSS
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GPS_RECOVERY (Signal GPS is Back)
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Messaggio inviato quando il modulo GNSS del terminale VMS riesce a ottenere una posizione GNSS dopo un GPS_LOSS
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Alimentazione esterna ON
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POWER_UP (Reconnected from main power)
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Messaggio inviato quando si accende l'alimentatore esterno
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Alimentazione esterna OFF
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POWER_DOWN (disconnected from main power)
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Messaggio inviato quando l'alimentatore esterno è spento e il terminale VMS è alimentato a batteria
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Fine del funzionamento della modalità "batteria"
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LAST_ON_BATTERY (Battery Fault)
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Messaggio inviato subito prima dell'arresto del terminale VMS quando la batteria è scarica
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Richiesta di posizione attuale (polling)
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PING
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Risposta a una richiesta di invio di posizione attuale del terminale VMS (polling)
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Posizioni conservate durante la perdita di rete
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DATALOGGER
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Messaggio inviato durante il recupero della rete satellitare. Contiene i rapporti di posizione conservati durante il lasso di tempo in cui la rete è stata persa
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Allarme intrusione
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INTRUSION
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Messaggio inviato quando la porta del terminale VMS è aperta
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Segnale di disconnessione cavo
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DOME DISMOUNTING
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Messaggio inviato quando il cavo che collega la porta alla cassetta di giunzione è disconnesso
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APPENDICE 8
Uso della norma UN/FLUX e della rete UE/FLUX
1. Per scambiare le posizioni delle navi, i giornali di pesca elettronici e i dati delle autorizzazioni di pesca, le Parti concordano di passare, in un secondo tempo, dalla norma ERS 3.1 alla norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange, Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e alla rete di scambio UE FLUX.
2. Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.
3. Le modalità di attuazione dei diversi scambi elettronici sono stabilite, se necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea e convalidato dalla commissione mista.
4. Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca, autorizzazioni) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. Le autorità della Mauritania stabiliscono il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le Parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.
APPENDICE 9
RAPPORTO DELL'OSSERVATORE SCIENTIFICO
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Nome dell'osservatore: .............................................................................................................
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Nave: ............................................. Nazionalità: .................................................................
Numero e porto di immatricolazione: ......................................................................................
Marcatura di identificazione: ..................., stazza: ................... GT, potenza: ................... CV
Licenza: ............................. n: .......................... Tipo: ......................................................
Nome del comandante: ................................................ Nazionalità: .............................................
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Imbarco dell'osservatore: data: ................................., porto: ................................
Sbarco dell'osservatore: data: ..................................., porto: ................................
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Tecnica di pesca autorizzata ....................................................................................................
Attrezzi utilizzati: ....................................................................................................................
Apertura di maglia e/o dimensioni: .........................................................................................
Zone di pesca frequentate: .......................................................................................................
Distanza dalla costa: ................................................................................................................
Numero di marittimi mauritani imbarcati: ................................
Dichiarazione di entrata .…/..…/..… e di uscita .…/..…/..… dalla zona di pesca
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Stima dell'osservatore
Produzione globale (kg): ........ ........, dichiarata nel giornale di pesca/giornale di bordo: ............
Catture accessorie: specie ..........................................................., percentuale stimata: .............%
Rigetti: Specie: ............................................................., quantità (kg): .......................
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Specie detenute a bordo
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Quantità (kg)
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Specie detenute a bordo
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Quantità (kg)
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Constatazioni dell'osservatore:
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Natura della constatazione
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Data
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Posizione
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Osservazioni dell'osservatore (generali): ..........................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Fatto a .................................................., il ............................................
Firma dell'osservatore ..................................................................
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Osservazioni del comandante ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copia del rapporto ricevuta il .....................
Firma del comandante ..................................
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Rapporto trasmesso a ........................................................................
Qualifica: ..........................................................................................
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APPENDICE 10
Coordinate delle autorità competenti dell'Unione europea e della Mauritania
I dati di contatto delle istituzioni elencate di seguito saranno comunicati dalle Parti in occasione della prima riunione della commissione mista.
UNIONE EUROPEA
- Commissione europea – Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE)
- Delegazione dell'Unione europea – Nouakchott (Mauritania)
MAURITANIA
- Ministero della Pesca e dell'economia marittima
- Guardia costiera mauritana
- Direzioni marittime regionali
APPENDICE 11
Imbarco di marittimi mauritani
1. Numero di marittimi mauritani da imbarcare
1.1. Il numero minimo di marittimi mauritani da imbarcare conformemente al capo IV, punto 1, dell'allegato è il seguente:
a)
tonniere con reti a circuizione: un (1) marittimo per nave;
b)
tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari: tre (3) marittimi per nave;
c)
per le navi adibite alla pesca dei gamberetti e di specie demersali: il 60 % dell'equipaggio arrotondato per difetto; gli ufficiali (comandante della nave, vicecomandante o comandante costiero, assistente di macchina e primo ufficiale di macchina) non sono compresi nel computo;
d)
per tutti i pescherecci da traino per la pesca pelagica: il 60 % del personale adibito a funzioni di produzione (trasformazione, imballaggio e congelamento), come indicato nel ruolo di equipaggio
debitamente vistato dall'autorità competente dello Stato di bandiera. Dei due osservatori che devono essere imbarcati, uno è detratto dal numero minimo di marittimi mauritani;
e)
su richiesta delle autorità mauritane, è incoraggiato l'imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti a sostegno della politica di formazione e qualificazione condotta dal ministero. Se il proprietario del peschereccio imbarca ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto dal numero minimo di marittimi mauritani prescritto conformemente ai punti precedenti.
1.2. Il proprietario di un peschereccio di cui al punto 1.3, lettera d), è autorizzato ad avvalersi del numero prescritto di marittimi mauritani secondo un sistema di rotazione a bordo/a terra documentato e pianificato con l'autorità marittima che gli consenta di gestire la propria imbarcazione in modo efficace e responsabile, nel rispetto delle misure adottate dallo Stato di bandiera in virtù della legislazione nazionale e conformemente al diritto dell'Unione.
1.3. A norma del capo IV, punto 4, dell'allegato, il comandante registra i marittimi che lavorano a bordo della sua nave in un ruolo di equipaggio recante la sua firma o quella di un'altra persona da lui stesso autorizzata. Il ruolo di equipaggio è tenuto aggiornato e comprende, per ciascun marittimo, i seguenti dati minimi:
a)
grado o funzione;
b)
nazionalità;
c)
data e luogo di nascita;
d)
tipo e numero di documento di identità.
1.4. Il controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti al punto 1 è effettuato sulla base del ruolo di equipaggio del peschereccio dell'Unione al momento dell'ispezione, quale elaborato e firmato dal comandante o da qualsiasi altra persona da questo autorizzata.
2. Condizioni di accesso dei marittimi mauritani ai pescherecci dell'Unione
2.1. Il ministero provvede affinché l'elenco di cui al capo IV, punto 2, dell'allegato precisi per ciascun marittimo almeno i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifiche e documenti in relazione al suo status di marittimo e alla sua esperienza.
2.2. Il ministero provvede affinché ciascun marittimo incluso nell'elenco di cui al capo IV, punto 2, dell'allegato soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a)
abbia familiarità con la terminologia di base riguardante la sicurezza in una delle seguenti lingue di lavoro: francese, spagnolo o inglese;
b)
sia in possesso di un passaporto mauritano in corso di validità;
c)
sia in possesso di un libretto di navigazione mauritano in corso di validità o di un documento equivalente;
d)
sia titolare e in possesso di un certificato in corso di validità che ne attesti la frequenza di una formazione sulla sicurezza in mare per equipaggi di pescherecci conformemente alle norme internazionali vigenti, in particolare la convenzione STCW-F sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia;
e)
sia in possesso di un certificato medico in corso di validità che ne attesti l'idoneità a svolgere le proprie funzioni a bordo del peschereccio e l'assenza di malattie contagiose o di altri disturbi che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di altre persone a bordo. L'esame medico deve essere effettuato conformemente alle norme internazionali vigenti e comprendere esami radiologici per la tubercolosi;
f)
sia in possesso di documenti che possano essere allegati al libretto o al documento di cui al punto 2.2, lettera c), e che ne descrivano dettagliatamente le competenze acquisite, indicando, per ciascun peschereccio su cui ha lavorato, il nome e il tipo di peschereccio, il grado o la funzione esercitata e la durata della permanenza a bordo;
g)
sia in possesso di un certificato attestante la conoscenza di una delle lingue di cui alla lettera a);
h)
sia in possesso di un originale del contratto di lavoro di marittimo debitamente firmato;
i)
sia in possesso di qualunque altro documento richiesto dallo Stato di bandiera o dal proprietario del peschereccio.
2.3. Ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a i), è redatto nella o nelle lingue ufficiali della Repubblica islamica di Mauritania o del paese di rilascio ed è accompagnato da una traduzione in inglese.
2.4. Conformemente alle norme internazionali vigenti, ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a i), è considerato valido solo se è pienamente conforme alle disposizioni del punto 2.3, se è stato debitamente firmato, se non è scaduto al momento dell'imbarco e se lo Stato di bandiera del peschereccio garantisce che la formazione o l'esame per cui è stato rilasciato soddisfa pienamente le condizioni stabilite dallo Stato di bandiera.
A tal fine la Mauritania autorizza i funzionari designati dallo Stato di bandiera a procedere, sul suo territorio, alle valutazioni e alle verifiche necessarie. Conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell'Unione cooperano tra loro nell'espletamento dei compiti derivanti dal presente paragrafo al fine di alleggerire l'onere amministrativo per la Repubblica islamica di Mauritania.
2.5. I marittimi mauritani presentano al comandante i documenti di cui al punto 2.2 su sua richiesta a fini di controllo. Il comandante è autorizzato a conservare copie dei suddetti documenti a fini amministrativi.
2.6. Il proprietario di un peschereccio dell'Unione o il comandante che agisce in suo nome ha il diritto di negare l'autorizzazione di imbarco a un marittimo mauritano che non soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2.2 a 2.4.
3. Contratti di lavoro dei marittimi mauritani
Tali contratti devono indicare almeno quanto segue:
a) il cognome e il nome/i nomi del marittimo, la data di nascita o l'età e il luogo di nascita;
b) il luogo e la data in cui è stato stipulato il contratto;
c) il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;
d) il nome del datore di lavoro o dell'armatore del peschereccio o di un'altra parte del contratto;
e) la funzione per la quale il pescatore è impiegato o assunto;
f) se possibile, il luogo e la data in cui il pescatore è tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;
g) l'importo del salario del marittimo o, se è retribuito a percentuale, l'importo della sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che costituisce la sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto;
h) la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:
i) se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;
ii) se il contratto è stato sottoscritto a viaggio, il porto di destinazione concordato per la risoluzione del contratto e l'indicazione del periodo entro il quale il pescatore è svincolato dal contratto dopo l'arrivo a destinazione;
iii) se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ciascuna Parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte che per il pescatore;
i) la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del pescatore connessi al servizio prestato;
j) la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile;
k) le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al pescatore, a seconda dei casi;
l) il diritto del pescatore al rimpatrio;
m) il riferimento all'eventuale contratto collettivo;
n) i periodi di riposo minimi.
4. Informazioni da trasmettere al ministero
4.1. Ogni Stato di bandiera membro dell'Unione comunica al ministero, attraverso un elenco elaborato e gestito dall'Unione, il nome della sua autorità competente di cui al punto 2.4.
4.2. Tenuto conto del punto 2.2, lettere d) e h), lo Stato di bandiera comunica debitamente al ministero, tramite l'Unione, le proprie esigenze per quanto riguarda eventuali documenti supplementari richiesti ai marittimi imbarcati o ingaggiati a bordo di navi battenti la sua bandiera.
4.3. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome informa il ministero in merito all'imbarco dei marittimi mauritani a bordo della sua nave trasmettendo il ruolo di equipaggio di cui al punto 1.3.
4.4. Al ricevimento delle informazioni di cui al punto 4.3 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.
4.5. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome invia una copia del contratto di lavoro del marittimo direttamente al ministero entro un termine di due mesi dalla firma.
4.6. Al ricevimento della copia del contratto di lavoro del marittimo, conformemente al punto 4.5 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.
ALLEGATO II
PROCEDURA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE
DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1)
La Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.
2)
Prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima dell'apposita riunione della commissione mista.
3)
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri definiti al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Consiglio.
4)
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.
5)
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.