Bruxelles, 22.9.2021

COM(2021) 582 final

2021/0296(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2021) 260}
{SWD(2021) 261}
{SEC(2021) 620}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le polizze di assicurazione sono parte integrante della vita quotidiana dei cittadini europei. Per numerose attività sociali ed economiche, detenere una polizza di assicurazione è necessario per proteggersi da rischi potenziali. Una polizza assicurativa può inoltre essere un prodotto di risparmio, che determinerà il benessere a lungo termine dei contraenti mentre gli assicuratori canalizzano tali risparmi attraverso i mercati finanziari nell'economia reale. Il dissesto disordinato degli assicuratori può quindi incidere in modo significativo sui contraenti, sui beneficiari, sulle parti lese o sulle imprese interessate, soprattutto quando i servizi assicurativi essenziali non possono essere sostituiti entro un periodo di tempo e a un costo ragionevoli. Anche la gestione di un quasi dissesto o del dissesto di taluni assicuratori, in particolare di grandi gruppi transfrontalieri, oppure il dissesto simultaneo di più assicuratori può comportare o amplificare un'instabilità finanziaria.

La direttiva Solvibilità II ha ridotto la probabilità di dissesti e migliorato la resilienza del settore assicurativo dell'UE e sarà rafforzata dalla revisione adottata congiuntamente alla presente proposta 1 . Tuttavia nonostante un quadro prudenziale solido e robusto, non si possono escludere completamente situazioni di difficoltà finanziarie.

Tuttavia non esistono attualmente procedure armonizzate a livello europeo per la risoluzione degli assicuratori. Ciò determina notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano il dissesto degli assicuratori negli Stati membri. Inoltre le procedure di insolvenza applicabili alle imprese possono non essere adeguate per il settore assicurativo dato che non sempre garantiscono una prosecuzione adeguata delle funzioni essenziali. È quindi necessario un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti di risoluzione per intervenire in modo sufficientemente precoce e rapido in caso di dissesto o rischio di dissesto degli assicuratori al fine di garantire un esito migliore per i contraenti, riducendo allo stesso tempo al minimo le ripercussioni sull'economia e sul sistema finanziario, così come qualsiasi ricorso al denaro dei contribuenti.

A livello internazionale, nell'ottobre del 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha elaborato un documento sulle caratteristiche essenziali dei regimi di risoluzione efficace per il settore assicurativo rivolte a qualsiasi assicuratore che potrebbe essere significativo o essenziale a livello sistemico qualora fallisca. L'FSB ha emesso orientamenti complementari sullo sviluppo di strategie e piani di risoluzione efficaci nel giugno del 2016 e nella sua metodologia di valutazione delle caratteristiche essenziali dell'agosto del 2020. Parallelamente, nel novembre del 2019 l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) ha adottato i principi fondamentali sulle assicurazioni per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché un quadro comune per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale che specificano nel dettaglio le norme per la pianificazione preventiva del risanamento per tali gruppi nonché i poteri di cui le autorità dovrebbero disporre per gestire un'uscita ordinata degli stessi dal mercato. La pianificazione della risoluzione per singoli gruppi assicurativi è considerata necessaria.

La presente proposta riflette tali sviluppi e attua dette norme internazionali nella legislazione europea. Si basa sul lavoro preparatorio sviluppato dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare il suo parere del luglio 2017 2 , nonché sulla consulenza tecnica di tale Autorità in merito al riesame della direttiva Solvibilità II 3 . Dà altresì seguito a relazioni preparate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nel 2017 e nel 2018 4 che sostengono la necessità di un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione nel settore assicurativo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è stata sviluppata in piena coerenza con il quadro della direttiva Solvibilità II, in particolare, con la sua scala di intervento per le imprese in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie e con le misure di risanamento già disponibili per le violazioni dei requisiti patrimoniali. Sebbene aggiunga taluni elementi di preparazione alle crisi, i nuovi poteri preventivi sono coerenti con la scala di intervento e i poteri di vigilanza già previsti nel quadro della direttiva Solvibilità II; inoltre non introducono un nuovo elemento di attivazione predefinito che dia luogo a un intervento al di là del livello del requisito patrimoniale di solvibilità. La proposta è altresì coerente con le politiche corrispondenti nel settore del risanamento e della risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento 5 e per le controparti centrali 6 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Stabilizzando le funzioni essenziali degli assicuratori in situazioni critiche, la presente proposta contribuisce a garantire una protezione migliore di risparmiatori ed investitori, a mantenere le funzioni essenziali degli assicuratori per l'economia reale nonché a rafforzare la stabilità finanziaria. Sostiene le condizioni essenziali per facilitare flussi efficienti e sostenibili di capitali verso i contesti in cui sono necessari.

Nel complesso la presente proposta contribuisce a rafforzare il ruolo degli assicuratori in veste di investitori a lungo termine e soggetti coinvolti nella ripresa economica in seguito alla crisi della COVID-19, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione dei mercati dei capitali e del Green Deal europeo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

La proposta armonizza le leggi nazionali in materia di risanamento e risoluzione degli assicuratori o introduce un tale quadro qualora non esista ancora, nella misura necessaria a garantire che gli Stati membri dispongano dei medesimi strumenti e delle medesime procedure per affrontare i dissesti. Stabilendo dei requisiti minimi armonizzati nel mercato interno, la proposta stabilirebbe un contesto di parità di condizioni in tutti gli Stati membri. Il quadro armonizzato salvaguarderebbe altresì gli interessi dei contraenti e preserverebbe l'economia reale. Contribuirebbe alla stabilità finanziaria e alla fiducia nel mercato interno dell'assicurazione e della riassicurazione garantendo una capacità minima di risoluzione degli assicuratori in tutti gli Stati membri e facilitando la cooperazione tra le autorità nazionali nell'affrontare il dissesto dei gruppi transfrontalieri. Di conseguenza la proposta ha come oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e l'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Attualmente i sistemi di risanamento e risoluzione nel settore assicurativo hanno natura nazionale e sono messi in atto soltanto in pochissimi Stati membri. Numerosi ordinamenti giuridici nazionali non conferiscono quindi i poteri necessari alle autorità affinché possano gestire in maniera adeguata gli assicuratori in dissesto. Tali legislazioni nazionali divergenti sono altresì insufficienti nei casi di dissesto transfrontaliero, in particolare per i gruppi transfrontalieri, nel contesto dei quali azioni non coordinate potrebbero determinare rapidamente esiti subottimali. L'istituzione di meccanismi di risoluzione adeguati a livello di Unione richiede un'armonizzazione significativa delle prassi e delle procedure nazionali, il che giustifica che l'Unione proponga la legislazione necessaria.

L'obiettivo della presente proposta, ossia l'armonizzazione delle norme e dei processi per il risanamento e la risoluzione degli assicuratori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri; piuttosto, in ragione degli effetti di un dissesto di qualsiasi impresa nell'Unione, tale obiettivo può essere raggiunto meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

La presente proposta attua norme internazionali e segue la consulenza dell'EIOPA. Al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di risanamento e risoluzione, nonché di limitare oneri e costi amministrativi eccessivi per assicuratori e autorità, la presente proposta contiene requisiti proporzionati che tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione, delle attività e dei servizi di un assicuratore. Ciò si applica al contesto delle imprese che sarebbero soggette a una pianificazione preventiva del risanamento e a una pianificazione della risoluzione. Le autorità possono altresì consentire agli assicuratori di essere soggetti a un insieme semplificato di obblighi quando sviluppano e mantengono i loro piani. Le procedure nazionali di insolvenza continuerebbero a costituire una possibile via di uscita dal mercato per un assicuratore in dissesto e l'intervento da parte della vigilanza rimarrebbe basato sul giudizio di vigilanza.

Le disposizioni della proposta sono pertanto proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

La vigilanza prudenziale è basata sulla direttiva Solvibilità II e la risoluzione è strettamente legata a settori non armonizzati del diritto nazionale, quali il diritto in materia di insolvenza e di proprietà. Pertanto una direttiva costituisce lo strumento giuridico adeguato, dato che è necessario il recepimento per garantire che il quadro sia attuato in modo da conseguire l'effetto desiderato, nel contesto delle specificità del diritto nazionale pertinente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta condivide la sua valutazione d'impatto con la proposta sul riesame del quadro della direttiva Solvibilità II 7 . L'allegato 10 della valutazione d'impatto valuta il quadro della direttiva Solvibilità II esistente e conclude che è stato ampiamente efficace nel conseguimento di progressi verso i suoi obiettivi generali di facilitare lo sviluppo del mercato unico dei servizi assicurativi, proteggendo allo stesso tempo in modo adeguato i contraenti. Tuttavia, dalla sua entrata in vigore nel 2016, il quadro prudenziale della direttiva Solvibilità II è stato attuato in svariati modi dalle autorità nazionali di vigilanza. Ciò si è verificato ad esempio per la scala di intervento che mira a ripristinare la situazione finanziaria degli assicuratori in seguito alla constatazione di un deterioramento o, più in generale, per le misure relative al risanamento e alla risoluzione. Inoltre, alla luce delle crescenti attività transfrontaliere e delle nuove sfide poste dalle condizioni economiche e finanziarie prevalenti, il quadro della direttiva Solvibilità II non ha ancora fornito un regime che possa assicurare la risoluzione coordinata degli assicuratori.

La maggior parte degli Stati membri non dispone di un quadro efficace di risanamento e risoluzione e, laddove tali quadri siano disponibili, si registrano differenze sostanziali tra gli stessi 8 . Tra tali differenze figurano i poteri e gli strumenti a disposizione delle autorità, le condizioni in cui tali poteri possono essere esercitati e gli obiettivi perseguiti nell'affrontare il dissesto degli assicuratori. Inoltre, come evidenziato dai pochi casi di dissesto e quasi dissesto registrati dall'EIOPA, la mancanza di preparazione sufficiente da parte tanto degli assicuratori quanto delle autorità pubbliche, la mancanza di strumenti e poteri adeguati oppure la mancanza di coordinamento transfrontaliero possono aver impedito un risanamento tempestivo e riuscito o una risoluzione tempestiva e riuscita degli assicuratori in dissesto nell'UE. Di conseguenza il livello di protezione per i contraenti e i beneficiari può essere stato subottimale.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nel luglio del 2017 l'EIOPA ha pubblicato un parere sull'armonizzazione dei quadri di risanamento e risoluzione per gli assicuratori negli Stati membri. L'EIOPA ha pubblicato un secondo parere nel dicembre del 2020 a seguito della richiesta di parere formulata dalla Commissione nel febbraio del 2019. In entrambi i casi l'EIOPA ha condotto una consultazione pubblica. Inoltre la Commissione ha organizzato una conferenza nel gennaio del 2020, comprensiva di una sessione incentrata sul risanamento e sulla risoluzione.

Il 19 febbraio 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri attraverso il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. Gli Stati membri sono stati invitati a formulare osservazioni sulla strategia di consultazione della Commissione e sulla valutazione d'impatto delle sue proposte da parte dell'EIOPA. Vi è stato uno scambio specifico di pareri in merito a un possibile approccio al risanamento e alla risoluzione, in particolare attraverso un'indagine mirata.

Nel luglio del 2020 una valutazione d'impatto iniziale ha fornito un'analisi dettagliata delle diverse opzioni strategiche; il riscontro ricevuto dalle parti interessate in merito a tale valutazione d'impatto iniziale è stato raccolto fino ad agosto del 2020. Da luglio a ottobre del 2020 una consultazione pubblica sul riesame del quadro della direttiva Solvibilità II ha raccolto 73 risposte da una varietà di portatori di interessi, soprattutto provenienti dallo Spazio economico europeo. Una relazione di sintesi in merito al riscontro ricevuto nel contesto di tale consultazione è stata pubblicata il 1° febbraio 2021 9 .

Da tali consultazioni è emerso che sebbene le autorità pubbliche e la società civile si siano espresse ampiamente a favore di un allineamento migliore degli elementi in materia di risanamento e risoluzione, il settore assicurativo ritiene che tale armonizzazione non sia necessaria e sottolinea i probabili costi elevati di conformità. Alcuni partecipanti hanno sottolineato la necessità di conseguire un'applicazione proporzionata delle norme. Tutti i portatori di interessi hanno tuttavia sottolineato la necessità di un coordinamento e uno scambio di informazioni migliori tra le autorità di vigilanza in un contesto transfrontaliero.

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri attraverso il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni in merito a ulteriori elementi relativi al risanamento e alla risoluzione nel settore assicurativo. Nel complesso gli esperti degli Stati membri concordano con gli orientamenti strategici suggeriti nel parere del 2020 dell'EIOPA.

Assunzione e uso di perizie

Al fine di sostenere il proprio lavoro relativo al riesame del quadro della direttiva Solvibilità II, la Commissione ha inviato una richiesta di parere di ampia portata all'EIOPA, anche in materia di risanamento e risoluzione. La relazione finale dell'EIOPA è stata pubblicata il 17 dicembre 2020.

Oltre a consultare i portatori di interessi, la Commissione ha partecipato alle discussioni e allo scambio di opinioni che hanno informato il lavoro dell'EIOPA, dell'IAIS e dell'FSB in materia di risanamento e risoluzione per gli assicuratori. A tale proposito, la proposta legislativa è perfettamente in linea con i più recenti orientamenti politici formulati dall'FSB e dall'IAIS.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto per la presente proposta è stata sviluppata nel contesto di un riesame di più ampio respiro della direttiva Solvibilità II e ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo il 23 aprile 2021. I costi e i benefici associati alla presente proposta sono stati valutati e consultati accuratamente in due occasioni dall'EIOPA 10 ; gli approfondimenti principali dell'analisi dell'EIOPA si riflettono nella valutazione d'impatto e sono riepilogati in appresso.

Il comitato per il controllo normativo ha formulato una serie di raccomandazioni di miglioramento, che hanno portato ad un ulteriore perfezionamento della valutazione d'impatto. In particolare si è provveduto a un'ulteriore motivazione della valutazione delle opzioni e dei costi e benefici complessivi del riesame della direttiva Solvibilità II, unitamente alla proposta in materia di risanamento e risoluzione.

Dalla valutazione d'impatto è emerso che l'attuazione di un quadro in materia di piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione affronterebbe efficacemente la mancanza di preparazione osservata, i possibili interventi ritardati, l'insieme incompleto di strumenti e la gestione non coordinata di casi transfrontalieri di (quasi) dissesto.

Tuttavia la valutazione d'impatto ha concluso che, in linea con gli orientamenti e le norme internazionali, è necessario introdurre condizioni specifiche per l'avvio della risoluzione al fine di affrontare situazioni nelle quali un assicuratore avrebbe un impatto sistemico qualora fallisse. In particolare le opzioni strategiche sviluppate nella proposta fornirebbero un quadro credibile per affrontare le difficoltà di assicuratori il cui dissesto potrebbe avere effetti negativi sui contraenti. Un insieme armonizzato di poteri per prevenire e affrontare i dissesti con caratteristiche coerenti di impianto, attuazione e applicazione favorirebbe la cooperazione e il coordinamento a livello transfrontaliero durante le crisi e contribuirebbe a evitare qualsiasi costo economico inutile derivante da un processo decisionale non coordinato tra autorità pubbliche e organi giurisdizionali diversi. Ciò contribuirebbe altresì a creare un contesto di parità di condizioni ed eviterebbe l'arbitraggio regolamentare.

In termini di costi, la valutazione d'impatto ha dimostrato che essi deriverebbero principalmente dai requisiti di pianificazione e di valutazione della possibilità di risoluzione. La valutazione d'impatto dell'EIOPA fornisce una panoramica della serie di costi stimati dalle autorità nazionali di vigilanza per la redazione e il mantenimento dei piani di risoluzione e delle valutazioni della possibilità di risoluzione, nonché per la vigilanza in merito ai piani preventivi di risanamento. Gli assicuratori si troverebbero ad affrontare costi derivanti dalla redazione di piani preventivi di risanamento, dalla messa a disposizione di informazioni per la pianificazione della risoluzione o da possibili cambiamenti per affrontare impedimenti alla possibilità di risoluzione. Nessuna valutazione di tali costi era disponibile per la redazione della valutazione d'impatto; tuttavia dato che i piani preventivi di risanamento verrebbero integrati nella gestione continuativa dei rischi da parte degli assicuratori, le relazioni sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) e i piani di emergenza potrebbero costituire una fonte di informazioni.

La valutazione d'impatto ha confermato altresì la valutazione dell'EIOPA secondo la quale non sarebbe proporzionato richiedere il finanziamento di un fondo di risoluzione da parte del settore assicurativo o l'assunzione di passività da parte di singoli assicuratori che potrebbero essere soggette a bail-in per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli assicuratori in dissesto. La valutazione d'impatto ha concluso che tali misure gonfierebbero lo stato patrimoniale degli assicuratori per creare una capacità di assorbimento di perdite proporzionale alle loro riserve tecniche; ciò comporterebbe costi più elevati per il settore e imporrebbe alle imprese ulteriori rischi di servizio che non sarebbero giustificati da benefici sostanzialmente maggiori 11 .

Efficienza normativa e semplificazione

Come spiegato nella sezione 2, nel contesto della direttiva Solvibilità II non viene creata alcuna scala di intervento aggiuntiva e i nuovi obblighi di pianificazione sono soggetti ad una proporzionalità adeguata. L'introduzione di tali elementi di proporzionalità dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi associati all'attuazione della proposta e a conseguire un equilibrio adeguato con i corrispondenti vantaggi previsti.

Promuovendo consapevolezza e preparazione, la proposta contribuisce a misure correttive più informate e tempestive laddove necessitate dagli assicuratori. Inoltre ciò rafforzerebbe un contesto di parità di condizioni nelle misure adottate dalle autorità per risanare le condizioni finanziarie di questi ultimi o per procedere alla loro risoluzione, contribuendo così a condizioni di concorrenza più eque.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare i diritti di proprietà, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, nonché i diritti di difesa e deve essere applicata conformemente a detti diritti e principi.

Qualsiasi interferenza con i diritti di azionisti e creditori che risulti da un'azione di risoluzione dovrebbe essere compatibile con la Carta. In particolare qualora creditori della stessa classe siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto. I creditori interessati, compresi i contribuenti, non dovrebbero subire perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'assicuratore fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza quando è stata decisa la risoluzione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

La proposta imporrebbe all'EIOPA di: i) sviluppare dieci norme tecniche e sei orientamenti; ii) istituire una relazione annuale sul ricorso agli obblighi semplificati; iii) mantenere una banca dati sulle sanzioni amministrative segnalate dalle autorità nazionali; e iv) partecipare ai collegi di risoluzione, prendere decisioni in caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione ed esercitare una mediazione vincolante. Il comitato per la risoluzione di nuova istituzione preparerebbe altresì i compiti per l'EIOPA nei settori oggetto della presente proposta. In tale contesto occorre invitare le autorità competenti pertinenti a partecipare, in qualità di membri, a tali sviluppi, massimizzando così l'utilizzo delle risorse esistenti.

Le norme tecniche dovranno essere elaborate entro la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tale scadenza dovrebbe fornire all'EIOPA il tempo sufficiente per svilupparle, considerando le sue attuali risorse. L'unico documento da produrre a cadenza regolare è la relazione sul ricorso agli obblighi semplificati.

Il carico di lavoro associato alla creazione e al mantenimento della banca dati sulle sanzioni dipenderà probabilmente dal flusso di eventi segnalati dalle autorità nazionali. Le occorrenze dovrebbero essere limitate e sarebbero distribuite nel tempo, consentendo all'EIOPA di gestire le sue risorse esistenti secondo le necessità.

Considerando il lavoro passato e attuale sulla gestione delle crisi presso l'EIOPA, si ritiene che i compiti proposti per tale Autorità non richiedano la creazione di posizioni aggiuntive e possano essere svolti con le risorse esistenti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta prescrive agli Stati membri di recepire le norme in materia di risanamento e risoluzione nel loro diritto nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta. Come menzionato nella sezione 5, le autorità nazionali dovrebbero riferire all'EIOPA in merito all'applicazione degli obblighi semplificati su base annua e tali informazioni dovrebbero essere a loro volta divulgate da detta Autorità.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Titolo I – Ambito di applicazione, definizioni e autorità

Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)

La presente proposta affronta la gestione delle crisi (poteri preventivi, pianificazione preventiva del risanamento e risoluzione) in relazione a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'UE e soggette al quadro della direttiva Solvibilità II.

Inoltre dato che il dissesto di un soggetto affiliato a un gruppo può incidere sulla solvibilità e sulle operazioni dell'intero gruppo, la pianificazione preventiva del risanamento e la pianificazione della risoluzione deve individuare e comprendere tutti i soggetti effettivi dei gruppi di cui un assicuratore può far parte e le autorità dovrebbero disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali soggetti per imporre misure correttive che tengano conto della solidità finanziaria del gruppo, affrontare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione in un contesto di gruppo e produrre un programma di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in particolare in un contesto transfrontaliero.

Istituzione delle autorità di risoluzione (articolo 3)

La presente proposta impone agli Stati membri di istituire autorità di risoluzione nel settore assicurativo, che siano dotate di un complesso armonizzato minimo di poteri che consenta loro di intraprendere tutte le azioni preparatorie e di risoluzione pertinenti. La proposta non specifica la particolare autorità che dovrebbe essere nominata e può quindi trattarsi ad esempio di banche centrali nazionali, ministeri competenti, autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici. Nel caso in cui tali poteri siano assegnati a un'autorità esistente, dovrebbero essere messe in atto disposizioni strutturali adeguate per evitare conflitti di interesse tra le funzioni di vigilanza e di risoluzione e l'indipendenza operativa, in particolare per quanto concerne le autorità di vigilanza.

Titolo II – Preparazione

Obblighi semplificati (articolo 4)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità ed evitare oneri amministrativi eccessivi, le autorità dovrebbero, se del caso, applicare obblighi diversi o ridotti in materia informativa, di pianificazione preventiva del risanamento e di pianificazione della risoluzione specifici per l'impresa, con una frequenza di aggiornamento inferiore, tenendo conto di una serie di fattori relativi all'impresa. Su base annua, le autorità dovrebbero riferire all'EIOPA in merito all'applicazione degli obblighi semplificati.

Pianificazione preventiva del risanamento (articoli da 5 a 8)

I gruppi dovrebbero redigere e presentare all'autorità di vigilanza del gruppo piani preventivi di risanamento di gruppo. Anche gli assicuratori che non fanno parte di un gruppo soggetto a tali obblighi di pianificazione sono tenuti a preparare e aggiornare regolarmente piani preventivi di risanamento che stabiliscono le azioni che tali imprese devono intraprendere per il risanamento della loro situazione finanziaria qualora quest'ultima si sia deteriorata in maniera significativa. Le autorità di vigilanza dovrebbero individuare gli assicuratori che sono tenuti a redigere piani preventivi di risanamento sulla base di una serie di fattori. Complessivamente almeno l'80 % del mercato di uno Stato membro dovrebbe essere soggetto a tali obblighi, mentre le imprese a basso profilo di rischio sarebbero escluse su base individuale.

Tali piani miglioreranno la comprensione da parte dell'assicuratore delle sue vulnerabilità; inoltre, le sue opzioni realistiche in scenari di stress dovrebbero essere parte integrante del sistema di governance di un'impresa e gli strumenti esistenti possono contribuire alla preparazione dei piani preventivi di risanamento.

I piani preventivi di risanamento devono essere valutati dalle autorità di vigilanza al fine di verificare se siano completi e possano risanare tempestivamente e in maniera fattibile la sostenibilità economica di un'impresa.

Valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione (articoli da 9 a 16)

Le autorità di risoluzione sono tenute a preparare piani di risoluzione che stabiliscono le azioni di risoluzione che l'autorità prevede in caso di soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione. Complessivamente il 70 % delle imprese per ciascuno Stato membro dovrebbe essere soggetto alla pianificazione della risoluzione, mentre le imprese a basso profilo di rischio sarebbero escluse su base individuale. Gli assicuratori pertinenti dovrebbero essere individuati sulla base di una serie di criteri di proporzionalità, comprese le ripercussioni previste del loro dissesto.

Né i piani preventivi di risanamento né i piani di risoluzione dovrebbero fare affidamento su alcun sostegno finanziario pubblico straordinario né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

La pianificazione della risoluzione implica anche che le autorità di risoluzione valutino la possibilità di risoluzione degli assicuratori ed affrontino gli impedimenti che la ostacolano. La discrezionalità delle autorità dovrebbe essere limitata a quanto necessario per semplificare la struttura e le operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione unicamente al fine di migliorarne la possibilità di risoluzione.

Decisioni congiunte (articolo 17)

A seconda dei casi le autorità di vigilanza del gruppo, le autorità di vigilanza, le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione dovrebbero cercare di giungere a decisioni congiunte, seguendo la procedura di cui a questo articolo.

Titolo III – Risoluzione

Condizioni per la risoluzione (articolo 19)

La proposta stabilisce un parametro comune per attivare l'applicazione degli strumenti di risoluzione. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere posta in risoluzione quando si trova in dissesto o è a rischio di dissesto e non vi è alcuna prospettiva che alternative del settore privato o misure di vigilanza possano evitare tale dissesto.

Al tempo stesso è necessario garantire l'attivazione di misure invasive solo quando l'interferenza con i diritti degli azionisti sia giustificata e l'azione di risoluzione sarebbe nell'interesse pubblico.

Poteri e strumenti di risoluzione (articoli da 26 a 52)

Quando le condizioni per la risoluzione sono soddisfatte, le autorità di risoluzione avranno il potere di applicare i seguenti strumenti di risoluzione:

a)svalutazione o conversione di strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili, in particolare per facilitare l'esercizio di altri strumenti di risoluzione, quali gli strumenti del solvent run-off o della cessione. Si crea una gerarchia specifica che integra e, se necessario, sostituisce quella stabilita in ciascun diritto nazionale in materia di insolvenza. In linea di principio i diritti degli azionisti dovrebbero essere esauriti prima di quelli dei creditori subordinati. È soltanto quando tali diritti sono esauriti che le autorità di risoluzione possono imputare le perdite a crediti di rango superiore. In determinate circostanze si applicherà la conversione in maniera tale da diluire significativamente i rimanenti diritti degli azionisti;

b)solvent run-off: l'autorizzazione di un'impresa soggetta a risoluzione a concludere nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione è revocata al fine di limitare la sua attività all'amministrazione esclusiva del proprio portafoglio esistente, massimizzando così la copertura dei crediti di assicurazione tramite le attività esistenti;

c)vendita dell'attività dell'impresa: la totalità o parte dell'attività di un'impresa può essere venduta a condizioni commerciali, senza rispettare gli obblighi procedurali che sarebbero altrimenti applicabili;

d)impresa-ponte: la totalità o parte dell'attività di un'impresa può essere ceduta a un soggetto controllato da poteri pubblici. L'impresa-ponte deve essere autorizzata conformemente alla direttiva Solvibilità II. Le sue operazioni hanno natura temporanea e mirano alla vendita dell'attività a un acquirente privato quando le condizioni di mercato siano adeguate;

e)separazione di attività e passività: le attività e/o passività deteriorate o problematiche possono essere cedute a una società veicolo per la gestione per consentire che siano gestite e risolte nel tempo. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e i rischi di azzardo morale, si dovrebbe ricorrere a questo strumento soltanto in combinazione con un altro strumento di risoluzione.

Laddove disponibili, i sistemi di garanzia delle assicurazioni potrebbero contribuire a finanziare il processo di risoluzione assorbendo le perdite nella misura delle perdite nette che tali sistemi avrebbero dovuto subire dopo aver protetto i contraenti nelle procedure ordinarie di insolvenza. In tali casi, l'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione assicurerebbe che i contraenti idonei siano protetti almeno fino al livello di copertura, che costituisce il motivo principale per cui tali sistemi di garanzia delle assicurazioni sono stati istituiti nel quadro del diritto nazionale.

Al fine di applicare tali strumenti, le autorità di risoluzione disporranno dei poteri per assumere il controllo di un ente in dissesto o che sta per entrare in dissesto, per assumere il ruolo di azionisti e amministratori, cedere attività e passività e per far valere i contratti. Se del caso, le azioni di risoluzione dovranno essere coerenti con la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Le autorità nazionali potranno prevedere, oltre alla serie minima di strumenti armonizzati, strumenti e poteri nazionali specifici se compatibili con i principi e gli obiettivi del quadro di risoluzione dell'Unione. In particolare le autorità nazionali possono prendere in considerazione il ricorso allo strumento della svalutazione o conversione per ricapitalizzare un assicuratore in dissesto, a condizione che i crediti di assicurazione non vengano intaccati e che vengano adottate misure adeguate di risanamento e ristrutturazione.

Disposizioni accessorie relative alla risoluzione, compresa la valutazione, le salvaguardie, gli obblighi procedurali e i mezzi di impugnazione e l'esclusione di altre azioni (articoli da 23 a 25 e da 53 a 66)

Al fine di garantire che le decisioni di risoluzione siano adottate nel rispetto dei principi fondamentali in materia di diritti di proprietà e nel rispetto del diritto societario, della normativa sui valori mobiliari e delle norme costituzionali nazionali, la direttiva prevede i necessari adempimenti e disposizioni che l'autorità di risoluzione dovrebbe osservare prima di adottare la decisione di risoluzione e nel corso della risoluzione stessa. Rientrano in tale contesto ad esempio la garanzia di una valutazione accurata della situazione patrimoniale dell'assicuratore, le garanzie per gli azionisti e i creditori interessati, compresi i contraenti, di ricevere un risarcimento qualora finiscano in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si sarebbero trovati qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata a norma di una procedura di insolvenza nazionale, le fasi procedurali tramite le quali le autorità dovrebbero notificare all'assicuratore e ad altre autorità interessate le decisioni di risoluzione, nonché un diritto di impugnazione nei confronti di misure di prevenzione o gestione della crisi. Al fine di facilitare la risoluzione e l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria, il quadro comprende altresì una moratoria temporanea in merito al pagamento dei crediti e sospende i diritti di rimborso dei contraenti in relazione a contratti di assicurazione vita.

Titolo IV - Risoluzione di un gruppo transfrontaliero (articoli da 67 a 71)

Con l'obiettivo di tener conto della natura transfrontaliera di taluni gruppi assicurativi e creare un quadro completo e integrato per le azioni di risoluzione e risanamento nell'Unione, saranno istituiti collegi di risoluzione sotto la guida dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e con la partecipazione dell'EIOPA. L'EIOPA faciliterà la cooperazione delle autorità, contribuirà alla coerenza e medierà laddove necessario. Tali collegi hanno come obiettivo il coordinamento di misure preparatorie e di risoluzione tra le autorità nazionali al fine di assicurare soluzioni ottimali a livello di Unione.

Titolo V – Relazioni con paesi terzi (articoli da 72 a 77)

Gli assicuratori dell'Unione sono attivi in paesi terzi e viceversa e quindi un quadro efficace per la risoluzione deve prevedere la cooperazione con le autorità di paesi terzi. La proposta conferisce alle autorità dell'Unione i poteri necessari per sostenere le azioni di risoluzione all'estero di un assicuratore straniero in dissesto, dando effetto a cessioni delle sue attività e passività che sono situate nella loro giurisdizione o disciplinate dal diritto di loro competenza giurisdizionale, a determinate condizioni. Le autorità di risoluzione dell'Unione dovrebbero altresì avere la facoltà di applicare strumenti di risoluzione alle succursali nazionali di imprese di paesi terzi quando la risoluzione separata è necessaria per ragioni di interesse pubblico o di protezione dei contraenti locali.

La proposta prevede che si possano concludere accordi di cooperazione con autorità di risoluzione straniere al fine di facilitare il sostegno a favore delle azioni di risoluzione straniere. L'EIOPA potrebbe concludere accordi amministrativi quadro con le autorità di paesi terzi a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e le autorità nazionali potrebbero concludere accordi bilaterali conformi agli accordi quadro dell'EIOPA.

Titolo VI – Sanzioni (articoli da 78 a 82)

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente proposta da parte degli assicuratori, di coloro che controllano effettivamente la loro attività e del loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano effettive, proporzionate e dissuasive. L'EIOPA dovrebbe mantenere una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative.

Titolo VII - Modifiche della direttiva Solvibilità II, delle direttive sul diritto societario e del regolamento istitutivo dell'EIOPA

Modifiche della direttiva Solvibilità II, comprese le misure preventive (articolo 83)

Senza incidere sull'attuale scala di intervento, la presente proposta chiarisce i poteri delle autorità di vigilanza di imporre misure preventive agli assicuratori in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria o di violazione di obblighi normativi, al fine di evitare, in una fase sufficientemente precoce di tale deterioramento, che i problemi si aggravino.

Al fine di conseguire una risoluzione efficace, le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione sono modificate per estendere la loro applicazione in caso di ricorso a strumenti di risoluzione quando questi ultimi sono applicati tanto agli assicuratori quanto ai soggetti cui si applica il regime di risoluzione.

Modifiche delle direttive sul diritto societario e del regolamento istitutivo dell'EIOPA (articoli da 83 a 88)

Le direttive dell'UE sul diritto societario contengono norme per la protezione degli azionisti e dei creditori, alcune delle quali potrebbero ostacolare il rapido intervento delle autorità di risoluzione. Si propone quindi di modificarle.

Al fine di assicurare che le autorità di risoluzione siano rappresentate nel sistema europeo di vigilanza finanziaria e che l'EIOPA disponga delle competenze necessarie, il regolamento (UE) n. 1094/2010 verrebbe modificato per comprendere le autorità di risoluzione nel concetto di autorità competenti.

2021/0296 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 12 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le difficoltà delle imprese di assicurazione possono avere ripercussioni sostanziali sull'economia e sul benessere sociale negli Stati membri laddove tali difficoltà sfocino in un'interruzione della protezione fornita ai contraenti, ai beneficiari o alle parti lese. Il ruolo delle imprese di riassicurazione nell'economia, le loro interconnessioni con le imprese di assicurazione primaria e i mercati finanziari più in generale, così come la relativa concentrazione del mercato riassicurativo richiedono un quadro adeguato per affrontare le difficoltà o il dissesto in modo ordinato. Il risanamento e la risoluzione tanto delle imprese di assicurazione primaria quanto di quelle di riassicurazione dovrebbero quindi essere affrontati tenendo conto delle loro rispettive specificità.

(2)La crisi finanziaria globale del 2008 ha reso palesi le vulnerabilità del settore finanziario e le sue interconnessioni. Le cause delle difficoltà e dei dissesti sembrano essere legate, tra l'altro, all'evoluzione dei mercati finanziari e alla natura intrinseca delle attività di assicurazione o di riassicurazione. A questo proposito, i rischi di sottoscrizione, ossia i crediti non sufficientemente coperti, un'errata determinazione dei prezzi, ossia premi sottostimati, la cattiva gestione di attività-passività e le perdite sugli investimenti sono aspetti indicati spesso come fonti principali di preoccupazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. In tale contesto il denaro dei contribuenti è stato utilizzato per risanare le condizioni finanziarie deteriorate di diverse imprese di assicurazione. Anche se la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 mirava a rafforzare il sistema finanziario dell'Unione e la resilienza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non ha eliminato completamente la possibilità di dissesto di tali imprese. Elevate volatilità di mercato e periodi prolungati di bassi livelli dei tassi di interesse potrebbero essere particolarmente dannosi per la redditività e la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La sensibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione agli sviluppi economici e di mercato richiede pertanto una cautela particolare e un quadro adeguato per gestire, anche in modo preventivo, potenziali deterioramenti della situazione finanziaria di tali imprese. Alcuni dissesti e quasi dissesti recenti, in particolare di natura transfrontaliera, hanno messo in evidenza le debolezze del quadro attuale che devono essere affrontate per organizzare adeguatamente un'uscita ordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione dal mercato.

(3)Le attività, i servizi o le operazioni svolti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che non possono essere sostituiti facilmente entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli per contraenti, beneficiari o parti lese devono essere considerati come funzioni essenziali delle quali deve essere assicurata la prosecuzione. Tali attività, servizi od operazioni possono essere essenziali a livello di Unione, nazionale o regionale. La continuità della protezione assicurativa o riassicurativa è spesso preferibile alla liquidazione di un'impresa in dissesto, dato che tale continuità offre l'esito più favorevole per contraenti, beneficiari o parti lese. Di conseguenza è essenziale che siano disponibili strumenti adeguati per evitare dissesti e, laddove questi ultimi si verifichino, per ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando la continuità di tali funzioni essenziali.

(4)Assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell'Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno. Il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti ed eventualmente sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese di assicurazione e di riassicurazione operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari ha rinsaldato l'interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono attive sui mercati finanziari per gestire il loro portafoglio di investimenti e i rischi legati alle loro attività. Sono interconnesse attraverso le loro operazioni su derivati con il mercato interbancario e altri mercati finanziari che sono, in sostanza, paneuropei. In tale contesto l'incapacità degli Stati membri di affrontare il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e di procedere alla risoluzione dell'impresa in un modo prevedibile e armonizzato che eviterebbe in modo efficace un danno sistemico più ampio può minare la stabilità dei mercati finanziari e, di conseguenza, il mercato interno nel settore dei servizi finanziari.

(5)La crisi finanziaria globale del 2008 ha evidenziato la necessità di sviluppare un quadro adeguato di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A livello internazionale, nell'ottobre 2014 il Consiglio per la stabilità finanziaria ("FSB") ha elaborato un documento sulle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione 15 per qualsiasi impresa di assicurazione che possa essere significativa o essenziale a livello sistemico in caso di dissesto. Nel giugno del 2016 l'FSB ha pubblicato orientamenti complementari sullo sviluppo di strategie e piani di risoluzione efficaci per gli assicuratori di importanza sistemica 16 . Parallelamente nel novembre del 2019 l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni ("IAIS") ha adottato principi fondamentali sulle assicurazioni per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione e un quadro comune per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale che dettagliano le norme per la pianificazione preventiva del risanamento e le azioni che le autorità dovrebbero intraprendere nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si ritirasse dal mercato e per la quale dovesse essere avviata la risoluzione 17 . Tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione quando si stabilisce un quadro in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto.

(6)Numerose imprese di assicurazione e di riassicurazione operano oltre i confini nazionali. La mancanza di coordinamento e di cooperazione tra le autorità pubbliche nel preparare e gestire le difficoltà o il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera a livello transfrontaliero minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri, si tradurrebbe in un esito non ottimale per contraenti, beneficiari e parti lese e comprometterebbe la credibilità del mercato interno delle assicurazioni.

(7)Attualmente non esistono procedure armonizzate a livello dell'Unione europea per la risoluzione coordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Piuttosto tra gli Stati membri si rilevano notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le disposizioni normative, regolamentari e amministrative che disciplinano il dissesto delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre le procedure di insolvenza applicabili alle imprese possono non essere sempre adeguate per le imprese di assicurazione o di riassicurazione, dato che tali procedure possono non garantire sempre un adeguato proseguimento delle funzioni essenziali per i contraenti, i beneficiari e le parti lese, l'economia reale o la stabilità finanziaria nel suo complesso.

(8)È necessario garantire la continuità delle funzioni essenziali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o di quelle a rischio di dissesto, riducendo al minimo, nel contempo, le ripercussioni di un dissesto di tali imprese sull'economia e sul sistema finanziario. Di conseguenza è necessario stabilire un quadro che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto. Tale quadro dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(9)Il quadro da definire dovrebbe consentire alle autorità di garantire la continuità della protezione assicurativa per contraenti, beneficiari e parti lese, cedere attività e portafogli sani dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove opportuno, nonché ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Tali obiettivi dovrebbero contribuire a evitare perdite inutili o difficoltà sociali che ricadono su contraenti, beneficiari e parti lese, mitigare le ripercussioni negative sull'economia reale, ridurre al minimo gli effetti negativi sui mercati finanziari nonché i costi per i contribuenti.

(10)La revisione della direttiva 2009/138/CE e in particolare l'introduzione di requisiti patrimoniali maggiormente sensibili ai rischi, una vigilanza rafforzata, un potenziamento del controllo della liquidità e strumenti migliori per le politiche macroprudenziali dovrebbero ridurre ulteriormente la probabilità di dissesti di imprese di assicurazione o di riassicurazione e migliorare la resilienza di tali imprese allo stress economico, sia esso causato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici riguardanti la singola impresa. Tuttavia, nonostante un quadro prudenziale solido e robusto, non si possono escludere completamente situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di strumenti adeguati di risanamento e di risoluzione per gestire situazioni che comportino tanto crisi sistemiche quanto il dissesto di singole imprese. Tali strumenti dovrebbero comprendere meccanismi che consentano alle autorità di gestire in modo efficace imprese in dissesto o a rischio di dissesto. Il ricorso a tali strumenti e l'esercizio di tali poteri dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui il dissesto si verifica.

(11)Taluni Stati membri hanno già introdotto obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e meccanismi per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Tuttavia l'assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione in tutta l'Unione può creare barriere al buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di gruppi transfrontalieri di imprese in difficoltà o in dissesto. Ciò vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della medesima capacità di procedere alla risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tali differenze nei regimi di risanamento e risoluzione possono incidere sulla parità di condizioni e creare potenzialmente distorsioni della concorrenza tra le imprese. È opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non sia pregiudicato il mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano il risanamento preventivo e la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima. Al fine di garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione vigente nel settore dei servizi assicurativi, il regime preventivo di risanamento e il regime di risoluzione dovrebbero applicarsi alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono soggette ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/138/CE.

(12)Il dissesto di un soggetto affiliato a un gruppo può incidere rapidamente sulla solvibilità e sulle operazioni del gruppo nel suo complesso. Di conseguenza è necessario disporre di obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e di pianificazione della risoluzione a livello di gruppo. Inoltre le autorità dovrebbero disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali soggetti per imporre misure correttive che tengano conto della solidità finanziaria di tutti i soggetti del gruppo, affrontino gli impedimenti alla possibilità di risoluzione in un contesto di gruppo e producano un programma di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in particolare in un contesto transfrontaliero. Gli obblighi in materia di pianificazione preventiva del risanamento, di pianificazione della risoluzione e di possibilità di risoluzione, nonché il regime di risoluzione dovrebbero pertanto applicarsi anche alle imprese madri, alle società di partecipazione e ad altri soggetti di un gruppo, comprese le succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite al di fuori dell'Unione.

(13)È necessario assicurare l'adeguatezza e l'efficacia del quadro di risanamento e risoluzione, evitando allo stesso tempo oneri e costi amministrativi inutili per le imprese e le autorità. L'attuazione di tale quadro di risanamento e risoluzione dovrebbe quindi essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impresa interessata nonché delle sue attività e dei suoi servizi. Per quanto concerne l'ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire, sulla base di una serie armonizzata di criteri basati sul rischio, quali imprese sono soggette agli obblighi di pianificazione. Al fine di promuovere la fiducia nel mercato unico dell'assicurazione e della riassicurazione e per favorire la parità di condizioni, si dovrebbe conseguire un livello minimo di preparazione attraverso la definizione di un livello minimo di copertura del mercato. Tale livello minimo di copertura del mercato dovrebbe comunque tenere conto delle differenze tra il risanamento da un lato e la risoluzione dall'altro, nonché dell'esistenza o dell'assenza di un interesse pubblico nell'intraprendere un'azione di risoluzione.

(14)Per lo stesso motivo le autorità dovrebbero applicare, se del caso, obblighi diversi o ridotti in materia di pianificazione preventiva del risanamento, pianificazione della risoluzione e informativa in funzione dell'impresa, con una frequenza di aggiornamento inferiore. Nell'applicare tali obblighi semplificati, le autorità dovrebbero tener conto della natura, delle dimensioni, della complessità e della sostituibilità dell'attività di un'impresa, della sua struttura azionaria e forma giuridica, del suo profilo di rischio, del suo grado di interconnessione con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale. Le autorità dovrebbero inoltre considerare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui contraenti, sui mercati finanziari, su altre imprese o sull'economia in generale. Le autorità dovrebbero riferire all'EIOPA in merito all'applicazione di tali obblighi semplificati con cadenza annuale.

(15)Ai fini di un processo di risoluzione ordinato e per evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici affinché svolgano le funzioni e i compiti connessi al quadro di risanamento e risoluzione. Essi dovrebbero provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Quando uno Stato membro designa un'autorità di risoluzione che svolge già altre funzioni, dovrebbero essere messe in atto misure strutturali adeguate per separare tali funzioni da quelle relative alla risoluzione nonché per assicurare l'indipendenza operativa. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione di avere accesso alle informazioni di cui necessita per l'esercizio dei suoi compiti nel contesto del quadro di risanamento e risoluzione o per la cooperazione tra le diverse autorità coinvolte nell'applicazione di tale quadro.

(16)Date le conseguenze che il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avere per i contraenti, il sistema finanziario e l'economia di uno Stato membro nonché l'eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per affrontare un tale dissesto, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione della crisi e di risoluzione.

(17)È necessario affrontare in modo efficiente il deterioramento delle situazioni finanziarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o le violazioni di obblighi regolamentari da parte di tali imprese e prevenire l'aggravarsi dei problemi. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto avere il potere di imporre misure preventive. Tali poteri preventivi dovrebbero tuttavia essere coerenti con la scala di intervento e i poteri di vigilanza già previsti dalla direttiva 2009/138/CE per circostanze analoghe, compresi i poteri di vigilanza previsti dalla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. Tali poteri preventivi non dovrebbero peraltro portare all'introduzione di un nuovo elemento di attivazione predefinito che dia luogo a un intervento se è soddisfatto il requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, di tale direttiva. Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare ogni situazione individualmente e decidere in merito alla necessità di misure preventive sulla base delle circostanze, della situazione dell'impresa e del loro giudizio di vigilanza.

(18)È essenziale che i gruppi o, se del caso, le singole imprese, preparino e aggiornino regolarmente piani preventivi di risanamento che stabiliscano le azioni che tali gruppi o imprese devono intraprendere per risanare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo della stessa che potrebbe mettere a rischio la loro sostenibilità economica. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto individuare una serie di indicatori quantitativi e qualitativi che determinerebbero l'attivazione delle misure correttive previste in tali piani preventivi di risanamento. Tali indicatori dovrebbero aiutare le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad adottare misure correttive nel migliore interesse dei loro contraenti e non dovrebbero stabilire requisiti prudenziali regolamentari nuovi. I piani preventivi di risanamento che si applicano a tutti i soggetti giuridici rilevanti all'interno del gruppo dovrebbero essere dettagliati e dovrebbero essere basati su ipotesi realistiche che siano applicabili in una serie di scenari robusti e gravi. Tali piani preventivi di risanamento dovrebbero essere parte integrante del sistema di governance di un'impresa. Gli strumenti esistenti possono fornire informazioni per l'elaborazione di tali piani preventivi di risanamento, tra cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità, i piani di emergenza o i piani di gestione del rischio di liquidità. L'obbligo di preparare un piano preventivo di risanamento dovrebbe tuttavia essere applicato in modo proporzionato e non dovrebbe pregiudicare l'elaborazione e la presentazione di un piano di risanamento realistico secondo quanto previsto dall'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Se del caso, gli elementi del piano preventivo di risanamento potrebbero informare o servire da base per lo sviluppo del piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

(19)È necessario assicurare un livello adeguato di preparazione alle situazioni di crisi. Le imprese madri apicali o le imprese individuali di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero pertanto essere tenute a presentare i loro piani preventivi di risanamento alle autorità di vigilanza ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità di un'impresa o di un gruppo in modo tempestivo, anche in periodi di grave stress finanziario. Se un'impresa presenta un piano preventivo di risanamento non adeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero poter esigere che essa prenda le misure necessarie per colmarne le carenze sostanziali.

(20)La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la prosecuzione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di conoscenza privilegiata in merito al proprio funzionamento e ai problemi che da esso scaturiscono e, di conseguenza, le autorità di risoluzione dovrebbero redigere piani di risoluzione sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalle imprese interessate. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, le autorità di risoluzione dovrebbero principalmente recuperare le informazioni necessarie dalle autorità di vigilanza.

(21)Le imprese a basso profilo di rischio non dovrebbero, in ragione di tale loro profilo, essere tenute a redigere piani preventivi di risanamento separati, né dovrebbero essere soggette alla pianificazione della risoluzione.

(22)Al fine di anticipare la possibile interazione delle misure correttive e delle misure di risoluzione nonché di migliorare la preparazione alle crisi e la possibilità di risoluzione dei gruppi, qualsiasi regime di gruppo per la pianificazione preventiva del risanamento e la pianificazione della risoluzione dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti di un gruppo ai quali si applica la vigilanza di gruppo. I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo di cui trattasi e del suo livello di interconnessione interna.

(23)I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione di gruppo dovrebbero essere preparati per il gruppo nel suo complesso e dovrebbero individuare misure in relazione tanto all'impresa madre apicale quanto alle singole imprese figlie che fanno parte di tale gruppo. La misura in cui le imprese figlie sono considerate nei piani preventivi di risanamento e nei piani di risoluzione di gruppo dovrebbe tuttavia essere proporzionata alla loro rilevanza per il gruppo e per i contraenti, l'economia reale e il sistema finanziario negli Stati membri in cui tali imprese figlie operano. Le autorità di risoluzione degli Stati membri nei quali il gruppo detiene imprese figlie dovrebbero essere implicate nella predisposizione di qualsiasi piano di risoluzione. Le autorità interessate, nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione, dovrebbero adoperarsi per giungere a una decisione congiunta sulla valutazione e l'adozione di tali piani. Tuttavia un'adeguata preparazione alle crisi non dovrebbe essere influenzata dall'assenza di una decisione congiunta all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione. In tali casi ciascuna autorità di vigilanza responsabile per un'impresa figlia dovrebbe avere la possibilità di richiedere un piano preventivo di risanamento per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione ed effettuare la propria valutazione del piano preventivo di risanamento. Per le stesse ragioni, ciascuna autorità di risoluzione responsabile per un'impresa figlia dovrebbe, per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione, redigere e mantenere aggiornato un piano di risoluzione. La predisposizione di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo dovrebbe rimanere una circostanza eccezionale, debitamente giustificata e rispettare le medesime norme che sono applicate a imprese comparabili nello Stato membro interessato. Se sono elaborati piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo, è opportuno che le autorità interessate cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione del resto del gruppo.

(24)Al fine di mantenere tutte le autorità interessate pienamente e costantemente informate, le autorità di vigilanza dovrebbero trasmettere i piani preventivi di risanamento e le relative modifiche degli stessi alle autorità di risoluzione interessate e queste ultime dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e le relative modifiche degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.

(25)Sulla base di una valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di richiedere, direttamente o indirettamente attraverso l'autorità di vigilanza, che le imprese di assicurazione o di riassicurazione modifichino la propria struttura e organizzazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter adottare misure necessarie ma proporzionate per ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione dei soggetti interessati. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione al livello di quelle imprese per le quali si prevede che, conformemente al piano di risoluzione di gruppo, sarebbero intraprese azioni di risoluzione. La capacità delle autorità di risoluzione di esigere modifiche della struttura e dell'organizzazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di adottare misure destinate a ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e di garantire la possibilità di risoluzione delle imprese interessate non dovrebbe andare oltre quanto necessario per semplificare la struttura e le operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata al fine di migliorarne la possibilità di risoluzione.

(26)L'attuazione delle azioni delineate in un piano preventivo di risanamento o in un piano di risoluzione può avere effetti sul personale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Tali piani dovrebbero pertanto includere procedure d'informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione ove appropriato. Tali procedure dovrebbero tener conto dei contratti collettivi, di altri accordi previsti dalle parti sociali, come pure del diritto nazionale e dell'Unione in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.

(27)Il risanamento e la risoluzione efficaci di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o di soggetti di un gruppo che opera in tutta l'Unione presuppone che le autorità di vigilanza e quelle di risoluzione cooperino nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e dei collegi di risoluzione in tutte le fasi del processo, dalla stesura dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione fino all'effettiva risoluzione dell'impresa. Se le autorità sono in disaccordo in merito alle decisioni da prendere in relazione a gruppi e imprese, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("EIOPA"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , dovrebbe, come ultima istanza, svolgere un ruolo di mediazione.

(28)Durante le fasi preventiva e di risanamento gli azionisti dovrebbero mantenere la piena responsabilità e il pieno controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Una volta che l'impresa sarà soggetta a risoluzione, essi saranno sollevati da tali responsabilità. Il quadro di risoluzione dovrebbe pertanto prevedere un avvio tempestivo della risoluzione, ossia prima che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia insolvente a termini di bilancio o di flussi di cassa, prima che l'intero capitale sia esaurito o prima che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi di pagamento nel momento in cui diventano esigibili. La risoluzione dovrebbe essere avviata quando un'autorità di vigilanza, dopo aver consultato un'autorità di risoluzione o dopo essere stata consultata da un'autorità di risoluzione, stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o rischia un dissesto e che misure alternative non impedirebbero tale dissesto entro un periodo di tempo ragionevole. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una qualsiasi delle seguenti circostanze: i) quando l'impresa viola o probabilmente violerà il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità; ii) quando l'impresa non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta o rischia di essere nel prossimo futuro gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta in un modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione; iii) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado o è probabile che non sia in grado di pagare i propri debiti o altre passività nel prossimo futuro, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari; o iv) quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario.

(29)L'uso di strumenti e poteri di risoluzione può perturbare l'esercizio dei diritti di azionisti e creditori di imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, il potere delle autorità di risoluzione di cedere le azioni o di cedere, in tutto o in parte, le attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà di questi ultimi. Inoltre il potere di decidere quali passività trasferire al di fuori di un'impresa in dissesto per garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sui contraenti, sui beneficiari e sulle parti lese, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria nel suo complesso può incidere sulla parità di trattamento dei creditori. Qualsiasi strumento di risoluzione dovrebbe pertanto essere applicato esclusivamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario per perseguire gli obiettivi della risoluzione nell'interesse generale. In particolare gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati soltanto quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non può essere liquidata applicando le procedure ordinarie di insolvenza senza pregiudicare indebitamente la protezione dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti o destabilizzare il sistema finanziario. Inoltre le misure di risoluzione dovrebbero essere necessarie per assicurare il rapido trasferimento e la prosecuzione delle funzioni essenziali e non vi dovrebbero essere prospettive ragionevoli di soluzioni alternative del settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena del soggetto senza che ciò incida sui crediti di assicurazione. Qualsiasi interferenza con i diritti di azionisti e creditori che risulti da un'azione di risoluzione dovrebbe essere compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta). In particolare, qualora creditori della stessa classe siano trattati in maniera diversa nel contesto di un'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.

(30)Nell'applicare gli strumenti di risoluzione e nell'esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare tutte le misure adeguate per assicurare che l'azione di risoluzione sia presa in conformità con il principio secondo il quale i crediti di assicurazione sono interessati dopo che gli azionisti e altri creditori hanno sostenuto la loro parte di perdite. Inoltre le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere affinché i costi della risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa classe ricevano pari trattamento.

(31)La svalutazione o la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili dovrebbe prevedere un meccanismo interno di assorbimento delle perdite. Tale meccanismo, combinato con strumenti di cessione che mirano a mantenere la continuità della copertura assicurativa a beneficio dei contraenti, dei beneficiari e delle parti lese, dovrebbe consentire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e dovrebbe limitare in larga misura le ripercussioni sui contraenti del dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Vi possono tuttavia essere casi estremi nei quali la risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può richiedere l'intervento di regimi nazionali specifici, in particolare un sistema di garanzia delle assicurazioni o un fondo di risoluzione, per fornire risorse complementari per l'assorbimento delle perdite e la ristrutturazione o, come ultima istanza, un finanziamento pubblico straordinario. Le salvaguardie necessarie che mirano a proteggere i creditori dovrebbero riflettere altresì l'esistenza di tali regimi nazionali specifici, che a loro volta devono rispettare la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe essere applicato prima di ricorrere a qualsiasi sostegno finanziario pubblico straordinario.

(32)L'interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Gli azionisti e i creditori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessati, compresi i contraenti, non dovrebbero pertanto subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata nel momento in cui è stata presa la decisione di risoluzione. Qualora le attività e le passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a un'impresa-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale impresa soggetta a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Gli azionisti e i creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero avere il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata integralmente liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

(33)Per tutelare i diritti di azionisti e creditori è necessario stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell'impresa soggetta a risoluzione così come riguardo alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Di conseguenza è necessario stabilire che prima dell'avvio dell'azione di risoluzione occorre effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tale valutazione dovrebbe poter essere impugnata. Tuttavia, in ragione della natura dell'azione di risoluzione e del suo stretto legame con la valutazione, tale impugnazione dovrebbe essere possibile soltanto se è simultaneamente diretta avverso la decisione di risoluzione. È altresì necessario stabilire che, dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione, occorre effettuare un raffronto tra il trattamento che gli azionisti e i creditori hanno effettivamente ricevuto e quello che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza. Tale raffronto a posteriori dovrebbe essere contestabile separatamente dalla decisione di risoluzione. Gli azionisti e i creditori che hanno ricevuto meno dell'importo che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza dovrebbero avere diritto al pagamento della differenza.

(34)È importante che le perdite siano rilevate nel momento in cui si verifica il dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. La valutazione delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche nel momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni eccezionali di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. L'EIOPA dovrebbe istituire un quadro di principi da impiegare nello svolgimento di tale valutazione e dovrebbe prevedere che le autorità di risoluzione e chi effettua la valutazione indipendente possano servirsi di specifici metodi diversi ove opportuno.

(35)Quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che esse ritengano, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.

(36)Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere idonei a fronteggiare un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili, tenendo conto del fatto che può esservi una differenza tra la crisi di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione e una crisi sistemica di più ampio respiro. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto affrontare ciascuno di tali scenari, compreso il solvent run-off dell'impresa soggetta a risoluzione fino alla sua cessazione, la vendita dell'attività o delle azioni dell'impresa soggetta a risoluzione, la costituzione di un'impresa-ponte, la separazione delle attività e passività dai portafogli deteriorati o in sofferenza dell'impresa in dissesto e la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività ammissibili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto.

(37)Quando gli strumenti di risoluzione sono stati utilizzati per cedere portafogli assicurativi a un soggetto sano, che potrebbe essere un acquirente del settore privato o un'impresa-ponte, la parte residua dell'impresa dovrebbe essere liquidata entro un periodo di tempo adeguato. La durata di tale periodo dovrebbe essere basata sulla necessità per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto di fornire servizi o sostegno per consentire all'acquirente del settore privato o all'impresa-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione.

(38)Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione di vendere l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o dei rami della sua attività, adoperandosi nel contempo per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. Quando tale procedura non sia possibile per ragioni d'urgenza, le autorità dovrebbero intraprendere azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno.

(39)I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio dell'impresa che rimane sottoposta alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio dei titolari di tali azioni o altri titoli di proprietà. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalla procedura di risoluzione.

(40)Le informazioni riguardanti la commercializzazione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa sono probabilmente sensibili e possono comportare rischi per la fiducia nel mercato assicurativo. Di conseguenza è importante assicurare che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

(41)Un'impresa-ponte è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche o controllata dall'autorità di risoluzione. La finalità principale di un'impresa-ponte è garantire che le funzioni essenziali continuino ad essere fornite ai contraenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. È opportuno pertanto gestire l'impresa-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e rimetterla sul mercato non appena ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se l'impresa-ponte non è economicamente sostenibile.

(42)Lo strumento della separazione di attività e passività dovrebbe consentire alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo distinta al fine di rimuovere, gestire e liquidare tali attività, diritti o passività. Al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, lo strumento della separazione di attività e passività dovrebbe essere utilizzato soltanto in combinazione con altri strumenti.

(43)Un regime di risoluzione efficace dovrebbe garantire che le imprese di assicurazione o di riassicurazione possano essere sottoposte a risoluzione in un modo che riduca al minimo le ripercussioni negative di un dissesto sui contraenti, sui contribuenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria. La svalutazione o la conversione dovrebbe garantire che, prima di incidere sui crediti di assicurazione, gli azionisti e i creditori di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto subiscano le perdite per primi e sostengano una parte adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non appena si ricorre a un potere di risoluzione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe quindi dare agli azionisti e ai creditori delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e, in una certa misura, ai contraenti, un incentivo maggiore a controllare la salute di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in circostanze normali.

(44)È necessario assicurare che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria, in una serie di circostanze, per assoggettare a solvent run-off l'impresa soggetta a risoluzione, per cedere le sue attività, i suoi diritti e le sue passività nelle migliori condizioni per i contraenti oppure per assegnare le perdite rimanenti. Di conseguenza è opportuno stabilire che le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di applicare lo strumento della svalutazione o conversione sia quando l'obiettivo è la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto come impresa soggetta a solvent run-off, sia quando i servizi assicurativi essenziali sono trasferiti mentre la parte residua dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione cessa di operare e viene liquidata. In tale contesto la ristrutturazione delle passività assicurative può essere giustificata per garantire la continuazione di una parte importante della copertura assicurativa e laddove ciò sia ritenuto nel migliore interesse dei contraenti.

(45)Quando vi è una prospettiva realistica che la sostenibilità economica dell'impresa possa essere ripristinata e i contraenti non subiscano perdite nel processo di risoluzione, si potrebbe ricorrere allo strumento della svalutazione o conversione per ripristinare la continuità aziendale dell'impresa soggetta a risoluzione. In tal caso la risoluzione tramite svalutazione o conversione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della dirigenza, fatta eccezione quando il mantenimento della dirigenza sia opportuno e necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.

(46)Non è opportuno applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti nella misura in cui questi ultimi siano assistiti da garanzie o da garanzie reali o garantiti in altro modo, dato che tale svalutazione o conversione potrebbe risultare inefficace oppure in ragione delle potenziali ripercussioni negative di tale svalutazione o conversione sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, per assicurare che lo strumento della svalutazione o conversione sia efficace e consegua gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. In ogni caso è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall'ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione. Di conseguenza per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili per il funzionamento quotidiano di tale impresa. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto nei confronti di un regime pensionistico. Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti creditizi e imprese di investimento, ad eccezione dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo, con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.

(47)La protezione di contraenti, beneficiari o parti lese è uno degli obiettivi principali della risoluzione. I crediti di assicurazione dovrebbero pertanto essere soggetti all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione solo come misura di ultima istanza e le autorità di risoluzione dovrebbero considerare attentamente le conseguenze di una svalutazione potenziale dei crediti di assicurazione derivanti da contratti di assicurazione detenuti da persone fisiche e micro, piccole e medie imprese.

(48)Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile svalutare o convertire tali passività in tempi ragionevoli, quando l'esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione o, ancora, quando l'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dalla svalutazione o dalla conversione. Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. Allo stesso tempo, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare la risoluzione con fondi provenienti dal loro bilancio generale.

(49)Di norma le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento della svalutazione o conversione in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare vigente. Le perdite dovrebbero pertanto essere assorbite innanzitutto da strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione, la cessione o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o svalutato. Le passività di primo rango dovrebbero essere convertite o svalutate soltanto se il debito subordinato è già stato convertito o azzerato integralmente.

(50)Le esenzioni per le passività, come nel caso, tra gli altri, dei sistemi di pagamento e di regolamento, dei creditori dipendenti o commerciali, o del rango preferenziale, dovrebbero applicarsi allo stesso modo nei paesi terzi e nell'Unione. Al fine di garantire che le passività possano essere svalutate o convertite in paesi terzi, è necessario stabilire che le disposizioni contrattuali disciplinate dal diritto dei paesi terzi riconoscano tale possibilità. Non si dovrebbero imporre tali termini contrattuali per le passività escluse dall'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione o nei casi in cui il diritto del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consenta all'autorità di risoluzione dello Stato membro interessato di applicare tale strumento.

(51)Gli azionisti e i creditori dovrebbero contribuire, nella misura necessaria, al meccanismo di ripartizione delle perdite di un'impresa in dissesto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli strumenti di capitale di livello 1, 2 e 3 assorbano completamente le perdite quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli, ove opportuno, in strumenti di livello 1 quando si raggiunge il punto di insostenibilità economica e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l'autorità di risoluzione interessata stabilisce che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale detta autorità stabilisce che tale impresa cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non fossero svalutati o convertiti. Tali obblighi dovrebbero essere riconosciuti nelle clausole che disciplinano lo strumento, e in qualsiasi prospetto o documento di offerta pubblicato o fornito in relazione agli strumenti.

(52)Al fine di assicurare un'esecuzione efficace della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Tali poteri giuridici dovrebbero comprendere: il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto a un altro soggetto, quale un'altra impresa o un'impresa-ponte; il potere di svalutare o cancellare azioni o il potere di svalutare o convertire le passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto; il potere di sostituire la dirigenza e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno necessari poteri accessori, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.

(53)Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter scegliere tra assumere il controllo attraverso un intervento diretto nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione oppure attraverso un provvedimento esecutivo. Esse dovrebbero decidere in base alle circostanze del caso.

(54)È necessario stabilire gli obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. È probabile che le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante il processo di risoluzione siano tuttavia sensibili e dovrebbero quindi essere soggette a un regime efficace di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti della possibilità o meno che le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell'uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione nel corso della procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, interessati dall'azione. Occorre quindi assicurare l'esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, compresi il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

(55)Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività a un acquirente terzo o a un'impresa-ponte. In particolare, per facilitare la cessione di crediti di assicurazione senza che ciò incida sul profilo di rischio complessivo del portafoglio corrispondente e delle riserve tecniche nonché dei requisiti patrimoniali associati, dovrebbero essere preservati i benefici economici forniti dagli accordi di riassicurazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la capacità di cedere i crediti di assicurazione congiuntamente ai diritti di riassicurazione corrispondenti. Tale capacità dovrebbe altresì comprendere il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli ceduti o dalle attività cedute, il potere di dare esecuzione a contratti e il potere di assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente delle attività e delle azioni cedute. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un'impresa soggetta a risoluzione, o con un soggetto del suo gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre disporre del potere accessorio di imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di fornire i servizi necessari per consentire all'impresa alla quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'impresa-ponte di svolgere la propria attività.

(56)Ai sensi dell'articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.

(57)Le misure di gestione della crisi intraprese dalle autorità di risoluzione possono richiedere complesse valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le complesse valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione in tale contesto servano da base agli organi giurisdizionali nazionali che riesaminano le misure di gestione delle crisi interessate. Tuttavia la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire agli organi giurisdizionali nazionali di esaminare se le prove sulle quali l'autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.

(58)Al fine di trattare situazioni di urgenza è necessario prevedere che l'impugnazione non dia luogo a una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva, presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.

(59)È necessario proteggere i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione in buona fede in virtù dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità. È altrettanto necessario assicurare la stabilità dei mercati finanziari. Un diritto di impugnazione esercitato nei confronti di una decisione di risoluzione non dovrebbe quindi incidere su qualsiasi atto amministrativo successivo o qualsiasi transazione conclusa sulla base di una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

(60)Può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in ragione di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro interessato e nell'Unione. Qualsiasi procedura a norma del diritto nazionale relativa alla domanda di approvazione giudiziaria ex-ante di una misura di gestione della crisi e all'esame di tale domanda da parte di un organo giurisdizionale dovrebbe quindi essere rapida. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità interessata possa formulare la propria decisione immediatamente dopo l'approvazione da parte di un organo giurisdizionale. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti interessate di presentare una domanda dinanzi un organo giurisdizionale per ottenere l'annullamento della decisione. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa soltanto per un periodo limitato dopo che l'autorità di risoluzione ha adottato la misura di gestione della crisi, al fine di non ritardare indebitamente l'applicazione della decisione di risoluzione.

(61)Una risoluzione efficiente e la necessità di evitare conflitti di competenza giurisdizionale impongono che non venga aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i propri poteri di risoluzione o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità di risoluzione. È quindi necessario stabilire che taluni obblighi contrattuali possono essere sospesi per un periodo limitato per consentire alle autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione. Tale possibilità non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi connessi ai sistemi designati da uno Stato membro di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , comprese le controparti centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. È necessario assicurare che tali tutele continuino ad essere applicate in situazioni di crisi e che sia mantenuta una certezza adeguata per gli operatori di sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato. Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non dovrebbe quindi, di per sé, essere considerata come una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che gli obblighi sostanziali derivanti dal contratto in questione continuino a trovare esecuzione.

(62)È necessario assicurare che le autorità di risoluzione, quando cedono attività e passività a un acquirente del settore privato o a un'impresa-ponte, dispongano di un periodo di tempo adeguato per individuare i contratti che devono essere trasferiti. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima del trasferimento. Tali limitazioni dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di ottenere un quadro reale della situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso; inoltre tali limitazioni dovrebbero contribuire a evitare la creazione di instabilità nel mercato. L'interferenza con i diritti contrattuali delle controparti dovrebbe comunque essere limitata alla misura minima necessaria. Eventuali limitazioni dei diritti di recesso imposte dalle autorità di risoluzione dovrebbero quindi applicarsi soltanto in relazione alle misure di gestione della crisi o agli eventi direttamente collegati all'applicazione di tali misure. I diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini, dovrebbero quindi restare impregiudicati.

(63)È necessario preservare i legittimi accordi finanziari in caso di cessione di una parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. È pertanto opportuno stabilire meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività o diritti e contratti collegati, compresi contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applicano tali meccanismi di protezione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli all'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua in dissesto. Tale forma di protezione dovrebbe garantire che il trattamento ai fini del capitale regolamentare previsto dalla direttiva 2009/138/CE per le esposizioni incluse in un accordo di netting non sia alterato.

(64)Al fine di fornire stabilità finanziaria all'impresa di assicurazione e di riassicurazione, dovrebbe essere introdotta una moratoria sui diritti di riscatto dei contraenti. Tale moratoria e la conseguente stabilità finanziaria per l'impresa interessata dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione un tempo sufficiente per valutare tali imprese e quali strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati. Tale moratoria dovrebbe altresì garantire un trattamento equo dei contraenti ed evitare quindi potenziali ripercussioni finanziarie negative sui contraenti che non sarebbero tra i primi a riscattare la loro polizza. Poiché uno degli obiettivi della risoluzione è il proseguimento della copertura assicurativa, i contraenti dovrebbero continuare a effettuare qualsiasi pagamento obbligatorio in base ai contratti assicurativi interessati, anche nel caso di assicurazioni di rendite.

(65)Garantire che le autorità di risoluzione dispongano degli stessi strumenti e degli stessi poteri di risoluzione agevolerà un'azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero. Tuttavia sembrano necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentate. Per concordare un programma di risoluzione di gruppo nel contesto della risoluzione di soggetti di un gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero quindi essere tenute a consultarsi a vicenda e a cooperare in seno ai collegi di risoluzione. Al fine di mettere a disposizione un consesso per la discussione e per il conseguimento di tali accordi, dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l'aggiunta delle autorità di risoluzione e il coinvolgimento dei ministeri competenti, dell'EIOPA e, se opportuno, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia delle assicurazioni. I collegi di risoluzione non dovrebbero essere organi decisionali, quanto piuttosto piattaforme che agevolano il processo decisionale delle autorità nazionali, mentre dovrebbe spettare alle autorità nazionali interessate prendere le decisioni congiunte.

(66)Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone alla criticità della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall'altro, l'esigenza di tutelare i contraenti, l'economia reale e la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le diverse autorità di risoluzione dovrebbero pertanto condividere i loro pareri in senso al collegio di risoluzione e qualsiasi azione di risoluzione proposta dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe essere preparata e discussa tra le diverse autorità di risoluzione nel contesto dei piani di risoluzione di gruppo. Al fine di agevolare decisioni rapide e congiunte, laddove possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero tenere conto altresì dei pareri delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.

(67)Le azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. Le autorità di risoluzione dello Stato membro nel quale è stabilita un'impresa figlia dovrebbero pertanto avere la possibilità di opporsi, in ultima istanza e in casi debitamente giustificati, alle decisioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, qualora tali autorità ritengano che le azioni e le misure di risoluzione non siano adeguate, in ragione della necessità di tutelare i contraenti, l'economia reale e la stabilità finanziaria in tale Stato membro oppure in ragione degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro.

(68)I programmi di risoluzione di gruppo dovrebbero agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutte le imprese di un gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero pertanto proporre programmi di risoluzione di gruppo e sottoporli al collegio di risoluzione. Le autorità di risoluzione che non concordano in merito a un programma di risoluzione di gruppo o decidono di intraprendere un'azione di risoluzione indipendente dovrebbero spiegare le motivazioni del loro dissenso all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e notificare tali motivazioni, unitamente ai dettagli di qualsiasi azione di risoluzione indipendente che intendono intraprendere. Le autorità di risoluzione che decidano di discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell'impatto potenziale di tale scostamento sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri nei quali sono ubicate le altre autorità di risoluzione, nonché dei potenziali effetti di tale scostamento su altre parti del gruppo.

(69)Al fine di assicurare un'azione coordinata a livello di gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero essere invitate ad applicare, nel contesto di un programma di risoluzione di gruppo, il medesimo strumento ai soggetti appartenenti al gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero quindi disporre del potere di applicare lo strumento dell'impresa-ponte a livello di gruppo per stabilizzare un gruppo nel suo complesso e trasferire la proprietà delle imprese figlie all'impresa-ponte in vista della successiva vendita di tali imprese figlie, come pacchetto unico o singolarmente, quando le condizioni di mercato sono adeguate. Inoltre l'autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento della svalutazione o conversione a livello di impresa madre.

(70)Una risoluzione efficace delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine, qualora la situazione lo giustifichi, l'EIOPA dovrebbe avere il potere di elaborare e concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità di paesi terzi conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Per il medesimo motivo, le autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate a concludere accordi bilaterali con le autorità di paesi terzi in linea con gli accordi quadro di cooperazione dell'EIOPA. Lo sviluppo di tali accordi bilaterali dovrebbe garantire una pianificazione, un processo decisionale e un coordinamento efficaci in relazione a tali imprese di assicurazione e di riassicurazione attive a livello internazionale. Al fine di creare parità di condizioni, tali accordi bilaterali dovrebbero essere reciproci e prevedere che le autorità di risoluzione riconoscano reciprocamente le rispettive procedure e vi diano esecuzione, fatto salvo il caso in cui si applichi un'eccezione che consenta di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.

(71)È opportuno che la cooperazione tra le autorità di risoluzione riguardi tanto le succursali di gruppi dell'Unione o di paesi terzi, quanto le succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione o di paesi terzi. Le imprese figlie dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell'Unione e sono pertanto pienamente soggette al diritto dell'Unione, compresa l'applicazione di qualsiasi strumento di risoluzione. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui sede legale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l'applicazione alla succursale di procedure di risoluzione del paese terzo metterebbero a repentaglio l'economia reale o la stabilità finanziaria dell'Unione o in cui i contraenti dell'Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei contraenti del paese terzo. In tali circostanze gli Stati membri dovrebbero avere il diritto, dopo aver consultato le loro autorità di risoluzione, di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.

(72)L'EIOPA dovrebbe promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di risoluzione attraverso orientamenti emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Più in particolare, l'EIOPA dovrebbe specificare quanto segue: a) l'applicazione di obblighi semplificati per talune imprese; b) i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato e i criteri per l'ambito di applicazione della pianificazione preventiva del risanamento; c) un elenco minimo di indicatori qualitativi e quantitativi e una serie di scenari per i piani preventivi di risanamento; d) i criteri per l'individuazione delle funzioni essenziali; e) i dettagli sulle misure per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e le circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata; e f) le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sintetica o collettiva ai fini degli obblighi di riservatezza.

(73)Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei contraenti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'EIOPA dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(74)Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EIOPA mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 al fine di specificare i seguenti aspetti: a) le informazioni che devono essere contenute nei piani preventivi di risanamento; b) il contenuto dei piani di risoluzione e il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo; c) le questioni e i criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione; d) diversi elementi sulla valutazione, compresa la metodologia per calcolare la riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie e la metodologia per svolgere la valutazione della differenza di trattamento; e) il contenuto della clausola contrattuale da includere nel contratto finanziario disciplinato dal diritto di un paese terzo; f) il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione. Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'EIOPA mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 al fine di specificare le procedure, il contenuto e l'insieme minimo di moduli e modelli standard per la fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione e della cooperazione da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

(75)La direttiva 2009/138/CE prevede il riconoscimento reciproco e l'esecuzione in tutti gli Stati membri delle decisioni relative al risanamento o alla liquidazione di imprese di assicurazione. Tale direttiva garantisce che tutte le attività e le passività dell'impresa, a prescindere dal paese in cui si trovano, siano gestite in un'unica procedura nello Stato membro di origine e che ai creditori negli Stati membri ospitanti sia riservato lo stesso trattamento dei creditori nello Stato membro di origine. Ai fini di una risoluzione efficace, le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione stabilite nella direttiva 2009/138/CE si dovrebbero applicare nel caso di utilizzo degli strumenti di risoluzione, sia quando sono applicati a imprese di assicurazione e di riassicurazione sia quando sono applicati ad altri soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del regime di risoluzione. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(76)La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 contengono norme per la protezione di azionisti e creditori di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente, tali norme potrebbero compromettere l'efficacia dell'azione di risoluzione e dell'applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe previste dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 dovrebbero pertanto essere estese alle azioni intraprese nel contesto della risoluzione di imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interessi, tali deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro, essere ristrette ed essere applicate esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto dei presupposti per la risoluzione.

(77)Al fine di assicurare un'adeguata condivisione delle informazioni e l'accesso alle stesse a tutte le autorità interessate, è necessario assicurare che le autorità di risoluzione siano rappresentate in tutti i consessi pertinenti e che l'EIOPA benefici delle competenze necessarie per svolgere i compiti relativi al risanamento e alla risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza si dovrebbe modificare il regolamento (UE) n. 1094/2010 per designare le autorità di risoluzione come autorità competenti ai sensi di tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti è coerente con le funzioni che l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1094/2010 attribuisce all'EIOPA, ossia contribuire e partecipare attivamente all'elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione.

(78)È necessario garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, coloro che ne controllano effettivamente l'attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza rispettino i loro obblighi in relazione alla risoluzione di tali imprese. È altrettanto necessario garantire che tali imprese, coloro che ne controllano effettivamente l'attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza siano soggetti a un trattamento analogo in tutta l'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative dovrebbero rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell'applicare una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa, pubblicazione delle sanzioni amministrative o di altre misure amministrative, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle ammende amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l'EIOPA dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità di vigilanza e dalle autorità di risoluzione.

(79)Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme per sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni della presente direttiva che sono soggette al diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento di sanzioni penali in luogo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione e delle autorità di vigilanza di cooperare, accedere e scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza di altri Stati membri, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per procedere siano state investite delle pertinenti violazioni.

(80)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una tale impresa può avere sull'intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(81)Quando adottano decisioni o intraprendono azioni in applicazione della presente direttiva, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell'impatto delle loro decisioni e azioni sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi impresa figlia o di attività transfrontaliere per i contraenti, il settore finanziario e l'economia dello Stato membro in cui è stabilita tale impresa figlia o nel quale vengono svolte tali attività, anche nei casi in cui l'impresa figlia o le attività transfrontaliere interessate rivestano un'importanza limitata per il gruppo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione dei soggetti seguenti:

a)imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'Unione e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/138/CE;

b)imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell'Unione;

c)società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell'Unione;

d)imprese di partecipazione assicurativa madri e società di partecipazione finanziaria mista madri stabilite in uno Stato membro;

e)società di partecipazione assicurativa madri nell'Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;

f)succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite al di fuori dell'Unione che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 72 a 77.

Quando stabiliscono e applicano gli obblighi previsti dalla presente direttiva e utilizzano i diversi strumenti a loro disposizione in relazione a uno dei soggetti di cui al primo comma, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza tengono conto della natura dell'attività di tale soggetto, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni, del suo status giuridico, della sua interconnessione con altri enti o col sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e della complessità delle sue attività.

2.Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 212, lettere da a) a d) e da f) a h), della direttiva 2009/138/CE.

2.Ai fini della presente direttiva si applicano altresì le definizioni seguenti:

1)"risoluzione": applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all'articolo 26, paragrafo 3, al fine di conseguire uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

2)"società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro": società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE che è stabilita in uno Stato membro e che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;

3)"società di partecipazione assicurativa madre nell'Unione": società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un'altra società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita in un qualsiasi Stato membro;

4)"società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE che è stabilita in uno Stato membro e che non è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;

5)"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione": società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è un'impresa figlia di un'impresa autorizzata in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

6)"obiettivi della risoluzione": obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

7)"autorità di risoluzione": autorità designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 3;

8)"autorità di vigilanza": autorità di vigilanza ai sensi all'articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;

9)"strumento di risoluzione": strumento di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3;

10)"potere di risoluzione": potere di cui agli articoli da 40 a 52;

11)"ministeri competenti": ministeri delle finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7;

12)"alta dirigenza": persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa;

13)"gruppo transfrontaliero": gruppo composto da soggetti stabiliti in più di uno Stato membro;

14)"sostegno finanziario pubblico straordinario": aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di Stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), o di un gruppo di cui tale impresa o soggetto fa parte;

15)"soggetto di un gruppo": persona giuridica facente parte di un gruppo;

16)"piano preventivo di risanamento": piano preventivo di risanamento predisposto e mantenuto da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell'articolo 5;

17)"piano preventivo di risanamento di gruppo": piano preventivo di risanamento di gruppo predisposto e mantenuto a norma dell'articolo 7;

18)"attività transfrontaliere significative": attività di assicurazione e di riassicurazione svolte in regime di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi in un dato Stato membro ospitante per le quali i premi contabilizzati lordi annuali superano il 5 % dei premi contabilizzati lordi annuali dell'impresa, misurati con riferimento all'ultimo bilancio disponibile dell'impresa;

19)"funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni svolti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l'incapacità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere dette attività, servizi o operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul sistema finanziario e sull'economia reale di uno o più Stati membri, anche incidendo sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o provocando turbative sistemiche o minando la fiducia generale nella prestazione di servizi assicurativi;

20)"linee di business principali": linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di franchise di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un gruppo di cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte;

21)"meccanismo di finanziamento": meccanismo ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro che fornisce finanziamenti mediante contributi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sul territorio di tale Stato membro, al fine di garantire l'effettiva applicazione da parte dell'autorità di risoluzione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e dei poteri di cui agli articoli da 40 a 52;

22)"fondi propri": fondi propri ai sensi dell'articolo 87 della direttiva 2009/138/CE;

23)"azione di risoluzione": decisione di sottoporre un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), a risoluzione a norma dell'articolo 19 o 20, applicazione di uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, o esercizio di uno o più poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52;

24)"piano di risoluzione": piano di risoluzione predisposto per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell'articolo 9;

25)"risoluzione di gruppo": uno dei due interventi seguenti:

a)azione di risoluzione a livello di un'impresa madre o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza di gruppo, o

b)coordinamento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e dell'esercizio dei poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52 da parte delle autorità di risoluzione in relazione a soggetti di un gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3;

26)"piano di risoluzione di gruppo": piano di risoluzione di gruppo predisposto a norma degli articoli 10 e 11;

27)"autorità di risoluzione a livello di gruppo": autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza del gruppo;

28)"programma di risoluzione di gruppo": piano finalizzato a una risoluzione di gruppo predisposto a norma dell'articolo 70;

29)"collegio di risoluzione": collegio istituito in conformità dell'articolo 68 per svolgere i compiti di cui all'articolo 68, paragrafo 1;

30)"procedura ordinaria di insolvenza": procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica a tali imprese oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

31)"titoli di debito": obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;

32)"crediti di assicurazione": crediti di assicurazione ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;

33)"impresa madre in uno Stato membro": impresa madre ai sensi dell'articolo 13, punto 15, della direttiva 2009/138/CE stabilita in uno Stato membro;

34)"collegio delle autorità di vigilanza": collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE istituito conformemente all'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE;

35)"disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;

36)"liquidazione": realizzo di attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

37)"strumento della separazione di attività e passività": meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo per la gestione di attività e passività secondo il disposto dell'articolo 30;

38)"società veicolo per la gestione di attività e passività": persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 30, paragrafo 2;

39)"strumento della svalutazione o conversione": meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione o conversione in relazione alle passività di un'impresa soggetta a risoluzione secondo il disposto dell'articolo 34;

40)"strumento della vendita dell'attività d'impresa": meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un'autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a un acquirente diverso da un'impresa-ponte secondo il disposto dell'articolo 31;

41)"impresa-ponte": persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2;

42)"strumento dell'impresa-ponte": meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione o di attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione a un'impresa-ponte secondo il disposto dell'articolo 32;

43)"strumento del solvent run-off": meccanismo per revocare l'autorizzazione di un'impresa soggetta a risoluzione a concludere nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e per limitarne l'attività all'amministrazione esclusiva del portafoglio esistente fino alla sua conclusione e liquidazione nell'ambito di una normale procedura di insolvenza secondo il disposto dell'articolo 27;

44)"titoli di proprietà": azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano – azioni, quote o altri titoli di proprietà;

45)"azionisti": azionisti o possessori di altri titoli di proprietà;

46)"poteri di cessione": poteri specificati all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d) o e), di trasferire azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un'impresa soggetta a risoluzione a un ricevente;

47)"CCP": CCP ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 26 ;

48)"poteri di svalutazione o conversione": poteri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da f) a j);

49)"passività garantita": passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;

50)"strumenti di livello 1": elementi dei fondi propri di base che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

51)"strumenti di livello 2": elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

52)"strumenti di livello 3": elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

53)"passività ammissibili": passività e strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti di livello 1, 2 o 3 di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a norma dell'articolo 34, paragrafo 5 o 6;

54)"sistema di garanzia delle assicurazioni": sistema ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro e finanziato mediante contributi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che garantisce il pagamento, in tutto o in parte, dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, quando un'impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere ad obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione;

55)"strumenti di capitale pertinenti": strumenti di livello 1, 2 e 3;

56)"tasso di conversione": fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;

57)"creditore interessato": creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l'esercizio del potere di svalutazione o conversione conformemente all'uso dello strumento della svalutazione o conversione;

58)"ricevente": soggetto al quale sono trasferiti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall'impresa soggetta a risoluzione;

59)"giorno lavorativo": qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;

60)"diritto di recesso": diritto di recedere da un contratto, diritto di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l'obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;

61)"impresa soggetta a risoluzione": uno dei soggetti di cui all'articolo 1, lettere da a) a e), nei confronti dei quali è adottata un'azione di risoluzione;

62)"impresa figlia nell'Unione": impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede in uno Stato membro e che è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo;

63)"impresa madre apicale": impresa madre in uno Stato membro di un gruppo sottoposto a vigilanza di gruppo ai sensi dell'articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE che non sia un'impresa figlia di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata e costituita in uno Stato membro;

64)"impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo": impresa di assicurazione di un paese terzo o impresa di riassicurazione di un paese terzo ai sensi dell'articolo 13, punti 3 e 6, della direttiva 2009/138/CE;

65)"procedura di risoluzione di un paese terzo": azione ai sensi del diritto di un paese terzo per gestire il dissesto di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;

66)"succursale nell'Unione": succursale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in uno Stato membro;

67)"autorità pertinente di un paese terzo": autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità di vigilanza ai sensi della presente direttiva;

68)"contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà": contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ;

69)"accordo di netting" (netting arrangement): accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; sono inclusi le "clausole di compensazione (netting) per close-out" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il "netting" ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

70)"accordo di compensazione" (set-off arrangement): accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

71)"contratti finanziari": contratti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;

72)"misura di prevenzione della crisi": esercizio dei poteri di imporre l'eliminazione di carenze o impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della presente direttiva, esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 o 16 della presente direttiva, applicazione di una misura a norma dell'articolo 137, dell'articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 139, paragrafo 3, e dell'articolo 140 della direttiva 2009/138/CE e applicazione di una misura preventiva a norma dell'articolo 141 della direttiva 2009/138/CE;

73)"misura di gestione della crisi": azione di risoluzione o nomina di un amministratore speciale ai sensi dell'articolo 42 o di una persona ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1;

74)"autorità macroprudenziale nazionale designata": autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

75)"mercato regolamentato": mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

76)"impresa di assicurazione": impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;

77)"impresa di riassicurazione": impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

78)"ente creditizio": ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

79)"impresa di investimento": impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

80)"impresa a basso profilo di rischio": impresa a basso profilo di rischio ai sensi all'articolo 13, punto 10 bis, della direttiva 2009/138/CE;

81)"impresa figlia": impresa figlia ai sensi dell'articolo 13, punto 16, della direttiva 2009/138/CE;

82)"impresa madre": impresa madre ai sensi dell'articolo 13, punto 15, della direttiva 2009/138/CE;

83)"succursale": succursale ai sensi dell'articolo 13, punto 11, della direttiva 2009/138/CE;

84)"organo amministrativo, direttivo o di vigilanza": organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione 30 .

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.Ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione.

2.Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o le autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

3.Qualora un'autorità di risoluzione sia incaricata di altre funzioni, sono adottate adeguate misure strutturali per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'autorità di risoluzione a norma della presente direttiva e tutte le altre funzioni affidate a tale autorità, fatti salvi gli obblighi in materia di scambio di informazioni e cooperazione di cui al paragrafo 6.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al primo comma, sono adottate misure per garantire un'effettiva indipendenza operativa, fondata anche su personale, linee gerarchiche e processi decisionali separati, della funzione di autorità di risoluzione rispetto alle funzioni di vigilanza o di altra natura svolte dalla stessa autorità.

4.Gli obblighi di cui al paragrafo 3 non precludono:

a)la convergenza delle linee gerarchiche al più alto livello di un'organizzazione che riunisce funzioni o autorità diverse;

b)la condivisione di personale, a condizioni predefinite, tra le diverse funzioni affidate all'autorità di risoluzione per far fronte a carichi di lavoro temporaneamente elevati, o per consentire all'autorità di risoluzione di avvalersi delle competenze del personale condiviso.

5.Le autorità di risoluzione adottano e rendono pubbliche le regole interne in essere per assicurare l'osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, comprese quelle che regolano il segreto d'ufficio e gli scambi d'informazioni fra le diverse aree funzionali.

6.Gli Stati membri prevedono l'obbligo che le autorità che esercitano le funzioni di vigilanza e di risoluzione e le persone che esercitano tali funzioni per conto delle medesime autorità collaborino strettamente nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione, sia nel caso in cui l'autorità di risoluzione e l'autorità di vigilanza siano entità separate che nel caso in cui le funzioni siano svolte in seno alla stessa entità.

7.Ciascuno Stato membro designa un singolo ministero che è incaricato dell'esercizio delle funzioni assegnate al ministero competente ai sensi della presente direttiva.

8.Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro non è il ministero competente, essa informa il ministero competente delle decisioni adottate a norma della presente direttiva senza indebito ritardo e, salvo diversa disposizione del diritto nazionale, non attua decisioni aventi un impatto diretto sul bilancio senza aver ottenuto l'approvazione di tale ministero competente.

9.Lo Stato membro che designa più di una autorità di risoluzione comunica all'EIOPA in maniera esauriente le motivazioni di tale scelta e ripartisce chiaramente le funzioni e le responsabilità tra le diverse autorità, assicura un adeguato coordinamento tra di esse e designa un'unica autorità quale autorità di contatto ai fini della collaborazione e del coordinamento con le autorità pertinenti di altri Stati membri.

10.Gli Stati membri comunicano all'EIOPA l'autorità o le autorità nazionali designate quali autorità di risoluzione e, ove pertinente, l'autorità di contatto e le rispettive funzioni e competenze specifiche. L'EIOPA pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto.

11.Fatto salvo l'articolo 65, gli Stati membri possono limitare la responsabilità dell'autorità di risoluzione, dell'autorità di vigilanza e del rispettivo personale in conformità del diritto nazionale per gli atti e le omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente direttiva.

TITOLO II
PREPARAZIONE

CAPO I
Piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 4

Obblighi semplificati per talune imprese

1.In considerazione dell'impatto che il dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe avere, a causa della natura della sua attività, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni e del suo status giuridico, delle sue interconnessioni con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale, dell'ambito e della complessità delle sue attività e del fatto che il suo dissesto e successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbero avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altre imprese, sui contraenti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, le autorità di vigilanza e di risoluzione stabiliscono se a talune imprese di assicurazione o di riassicurazione possono applicarsi obblighi semplificati per quanto riguarda:

a)il contenuto e i particolari dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 7;

b)la data entro la quale devono essere predisposti i primi piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione e la frequenza del loro aggiornamento, che potrebbe essere inferiore a quella prevista all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 3;

c)il contenuto e i particolari delle informazioni che le imprese devono fornire a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1;

d)il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione di cui agli articoli 13 e 14.

2.Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza o alle autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di fornire all'EIOPA, su base annuale e per ciascuno Stato membro separatamente, tutte le seguenti informazioni:

a)il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti a piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione a norma degli articoli 5, 7, 9 e 10;

b)il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi che beneficiano degli obblighi semplificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

c)i dati quantitativi sull'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1;

d)una descrizione degli obblighi semplificati, rispetto a quelli completi, applicati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, nonché il volume dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività, misurati rispettivamente in percentuale del volume totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione degli Stati membri o di tutti i gruppi, a seconda dei casi.

4.L'EIOPA pubblica, su base annuale e separatamente per ciascuno Stato membro, tutte le seguenti informazioni:

a)il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi soggetti a piani preventivi di risanamento e a piani di risoluzione a norma degli articoli 5, 7, 9 e 10;

b)il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione e di gruppi che beneficiano degli obblighi semplificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

c)informazioni quantitative sull'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

d)una descrizione degli obblighi semplificati, rispetto a quelli completi, applicati sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 1, nonché il volume dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività, misurati rispettivamente in percentuale del volume totale dei requisiti patrimoniali, dei premi, delle riserve tecniche e delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione degli Stati membri o di tutti i gruppi, a seconda dei casi;

e)e una valutazione di eventuali divergenze nell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo a livello nazionale.

Sezione 2
Pianificazione preventiva del risanamento

Articolo 5

Piani preventivi di risanamento

1.Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo soggetto a un piano preventivo di risanamento ai sensi dell'articolo 7 e che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 o 3 predispongano e tengano aggiornato un piano preventivo di risanamento. Tale piano preventivo di risanamento contiene le misure che l'impresa interessata deve adottare per ripristinare la propria situazione finanziaria qualora tale situazione si sia deteriorata in modo significativo.

La predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione di piani preventivi di risanamento sono considerati parte del sistema di governance ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2009/138/CE.

2.Le autorità di vigilanza assoggettano le imprese di assicurazione e di riassicurazione agli obblighi di pianificazione preventiva del risanamento in funzione delle dimensioni, del modello di business, del profilo di rischio, dell'interconnessione, della sostituibilità e, in particolare, dell'attività transfrontaliera di tali imprese.

Le autorità di vigilanza assicurano che almeno l'80 % rispettivamente del mercato vita e non vita e del mercato riassicurativo dello Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde, sia soggetto agli obblighi di pianificazione preventiva del risanamento a norma del presente articolo.

Nel calcolo del livello di copertura del mercato di cui al secondo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se fanno parte di un gruppo per il quale l'impresa madre apicale predispone e mantiene un piano preventivo di risanamento di gruppo di cui all'articolo 7.

3.Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un piano di risoluzione a norma dell'articolo 9 è soggetta a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento.

Le imprese a basso profilo di rischio, tuttavia, non sono soggette ad obblighi di pianificazione preventiva del risanamento su base individuale.

4.L'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato di cui al paragrafo 2 e i criteri, in particolare per quanto riguarda l'attività transfrontaliera, di cui al paragrafo 2, primo comma.

5.Le autorità di vigilanza assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornino i piani preventivi di risanamento almeno ogni anno e a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria dell'impresa interessata che possano influire in misura sostanziale sul piano preventivo di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale.

6.I piani preventivi di risanamento non presuppongono l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento.

7.Gli Stati membri prescrivono che i piani preventivi di risanamento contengano tutti i seguenti elementi:

a)una sintesi degli elementi fondamentali del piano, comprese le modifiche sostanziali apportate al piano più recente presentato;

b)una descrizione dell'impresa o del gruppo;

c)un quadro di indicatori di cui al paragrafo 8;

d)una descrizione del modo in cui è stato predisposto il piano preventivo di risanamento, delle sue modalità di aggiornamento e di applicazione;

e)una serie di misure correttive;

f)una strategia di comunicazione.

8.Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valutino la credibilità e la fattibilità dei piani preventivi di risanamento, in particolare del quadro di indicatori di cui al paragrafo 8 e delle misure correttive, rispetto a una serie di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario rilevanti per le condizioni specifiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi gli eventi sistemici, gli eventi di stress specifici che possono incidere in modo rilevante sul profilo di attività e passività e le combinazioni di tali eventi di stress.

9.Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscano che i loro piani preventivi di risanamento contengano un quadro di indicatori qualitativi e quantitativi che identifichino i punti in cui dovrebbero essere prese in considerazione le misure correttive. Tali indicatori possono includere criteri relativi, tra l'altro, al capitale, alla liquidità, alla qualità delle attività, alla redditività, alle condizioni di mercato, alle condizioni macroeconomiche e agli eventi operativi. Gli indicatori relativi alla posizione patrimoniale comprendono quanto meno qualsiasi violazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità di vigilanza garantiscano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettano in atto meccanismi adeguati per il monitoraggio periodico degli indicatori di cui al primo comma.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che decide di adottare le misure correttive contenute nel piano preventivo di risanamento o decide di astenersi dall'adottare tali misure correttive nonostante sia stato soddisfatto un indicatore di cui al primo comma notifica senza indugio tale decisione all'autorità di vigilanza.

10.L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 valuta e approva il piano preventivo di risanamento prima di sottoporlo al riesame dell'autorità di vigilanza.

11.Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera c), e, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), la serie degli scenari di cui al paragrafo 8.

12.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, fatto salvo l'articolo 4, le informazioni che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui al paragrafo 1 deve includere nel piano preventivo di risanamento, anche per quanto riguarda le misure correttive di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera e), e la loro attuazione.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 6

Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento da parte
delle autorità di vigilanza

1.Entro sei mesi dalla presentazione, le autorità di vigilanza riesaminano ciascun piano preventivo di risanamento di cui agli articoli 5 e 7 e valutano in che misura esso soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 7, nonché tutti i seguenti elementi:

a)se è ragionevolmente probabile che l'attuazione delle misure proposte nel piano mantenga o ripristini la sostenibilità economica e la situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo;

b)se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute siano attuati in modo rapido ed efficace in situazioni di stress finanziario;

c)se è ragionevolmente probabile che il piano e le opzioni specifiche ivi contenute evitino quanto più possibile effetti negativi significativi sul sistema finanziario, anche in scenari che indurrebbero altre imprese di assicurazione e di riassicurazione a mettere in atto piani preventivi di risanamento nello stesso periodo.

2.Le autorità di vigilanza forniscono alle autorità di risoluzione tutti i piani preventivi di risanamento ricevuti. Le autorità di risoluzione possono esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sulla possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione interessate e formulare raccomandazioni all'autorità di vigilanza in merito a tali questioni.

3.Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge attività transfrontaliere significative, l'autorità di vigilanza del paese d'origine, su richiesta dell'autorità di vigilanza di un paese ospitante, fornisce il piano preventivo di risanamento a tale autorità di vigilanza del paese ospitante. L'autorità di vigilanza del paese ospitante può esaminare il piano preventivo di risanamento per individuare eventuali misure ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria del suo Stato membro e formulare raccomandazioni all'autorità di vigilanza del paese d'origine in merito a tali questioni.

4.Le autorità di vigilanza che, dopo aver valutato il piano preventivo di risanamento, concludono che il piano presenta carenze sostanziali o impedimenti sostanziali alla sua attuazione notificano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata, o all'impresa madre apicale interessata, il contenuto della loro valutazione e richiedono all'impresa interessata di presentare, entro due mesi, un piano modificato che dimostri in che modo sono affrontate tali carenze o impedimenti. Il termine di due mesi può essere prorogato di un mese previo accordo dell'autorità di vigilanza.

Prima di richiedere a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di ripresentare un piano preventivo di risanamento, l'autorità di vigilanza dà all'impresa l'opportunità di esporre il proprio parere su tale richiesta.

Un'autorità di vigilanza che ritenga che le carenze e gli impedimenti non siano stati adeguatamente affrontati nel piano modificato può dare istruzione all'impresa di apportarvi modifiche specifiche.

5.Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non presenta un piano preventivo di risanamento modificato o se l'autorità di vigilanza stabilisce che il piano modificato non pone rimedio in maniera adeguata alle carenze o ai potenziali impedimenti individuati nella prima valutazione e se non è possibile porre adeguato rimedio a carenze e impedimenti con l'istruzione di apportare modifiche specifiche, l'autorità di vigilanza impone all'impresa di individuare in tempi ragionevoli le modifiche che può apportare alla sua attività al fine di porre rimedio alle carenze o agli impedimenti all'attuazione del piano stesso.

Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non individua tali modifiche nei tempi fissati dall'autorità di vigilanza o se l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che le misure da essa proposte non porrebbero adeguato rimedio alle carenze o impedimenti, l'autorità di vigilanza può adottare una decisione motivata per ingiungere all'impresa di prendere le misure ritenute necessarie e proporzionate, tenendo conto della gravità delle carenze e degli impedimenti e dell'effetto delle misure sull'attività dell'impresa.

La decisione motivata di cui al secondo comma è notificata per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è impugnabile.

Articolo 7

Piani preventivi di risanamento di gruppo

1.Gli Stati membri provvedono a che l'impresa madre apicale predisponga e presenti all'autorità di vigilanza del gruppo un piano preventivo di risanamento di gruppo.

I piani preventivi di risanamento di gruppo consistono in un piano preventivo di risanamento per il gruppo guidato dall'impresa madre apicale. Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua le misure correttive che potrebbe essere necessario attuare a livello dell'impresa madre apicale e delle singole imprese figlie.

2.Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure correttive miranti alla stabilizzazione del gruppo nel suo complesso o di una sua impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si trovino in una situazione di stress, in modo da risolvere o eliminare le cause della difficoltà e ripristinare la situazione finanziaria del gruppo o dell'impresa in questione, tenendo altresì conto della situazione finanziaria degli altri soggetti del gruppo.

Il piano preventivo di risanamento di gruppo contiene misure per garantire il coordinamento e la coerenza delle misure proporzionate da adottare a livello del gruppo e dei soggetti del gruppo.

3.Il piano preventivo di risanamento di gruppo e qualunque piano predisposto per una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia comprende gli elementi precisati all'articolo 5.

Il piano preventivo di risanamento di gruppo individua gli eventuali ostacoli all'attuazione di misure correttive all'interno del gruppo, anche a livello dei singoli soggetti coperti dal piano, ed eventuali ostacoli pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.

4.Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), di predisporre e presentare piani preventivi di risanamento nelle seguenti situazioni:

a)non esiste un piano preventivo di risanamento di gruppo;

b)l'autorità di vigilanza interessata dimostra che il soggetto interessato non è sufficientemente preso in considerazione dal piano preventivo di risanamento di gruppo alla luce della rilevanza del soggetto in questione nello Stato membro interessato e degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro.

5.Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti all'articolo 64, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette i piani preventivi di risanamento di gruppo:

a)all'EIOPA;

b)alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri o partecipano al collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;

c)all'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

d)alle autorità di risoluzione delle imprese figlie.

6.L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del soggetto che predispone il piano preventivo di risanamento di gruppo di cui al paragrafo 1 o 4 valuta e approva tale piano prima di sottoporlo al riesame dell'autorità di vigilanza del gruppo.

Articolo 8

Riesame e valutazione dei piani preventivi di risanamento di gruppo da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo

1.Dopo aver consultato le autorità di vigilanza pertinenti che sono membri o partecipano al collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo riesamina il piano preventivo di risanamento di gruppo e valuta in che misura soddisfa i requisiti e i criteri di cui all'articolo 6 e al presente articolo. La valutazione, effettuata secondo la procedura prevista dall'articolo 6 e in conformità del presente articolo, tiene conto dell'impatto potenziale delle misure correttive sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria di tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

2.L'autorità di vigilanza del gruppo si adopera per giungere, nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, a una decisione congiunta di cui all'articolo 17:

a)sul riesame e sulla valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo e sull'opportunità di predisporre un piano di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3;

b)sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Sezione 3
Pianificazione della risoluzione

Articolo 9

Piani di risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, predispongano un piano di risoluzione per ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 e che non fa parte di un gruppo soggetto a un piano di risoluzione ai sensi degli articoli 10 e 11. Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfi le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.

2.Le autorità di risoluzione predispongono piani di risoluzione per imprese di assicurazione e di riassicurazione da selezionare in base alle dimensioni, al modello di business, al profilo di rischio, all'interconnessione, alla sostituibilità e al probabile impatto del dissesto sui contraenti. Nel selezionare le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a un piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione tiene conto in particolare dell'attività transfrontaliera dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dell'esistenza di funzioni essenziali.

Le autorità di risoluzione assicurano che almeno il 70 % rispettivamente del mercato vita e non vita e del mercato riassicurativo dello Stato membro, dove la quota di mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde, sia soggetto agli obblighi di pianificazione della risoluzione. Nel calcolo del livello di copertura del mercato, le imprese figlie di un gruppo possono essere prese in considerazione se sono incluse nel piano di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 10.

Le imprese a basso profilo di rischio non sono soggette ad obblighi di pianificazione della risoluzione su base individuale.

3.Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata svolge attività transfrontaliere significative, l'autorità di risoluzione del paese d'origine, su richiesta dell'autorità di vigilanza o di risoluzione di un paese ospitante, fornisce il progetto di piano di risoluzione all'autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante. L'autorità di vigilanza o di risoluzione del paese ospitante può esaminare il progetto di piano di risoluzione per individuare eventuali azioni ivi contenute che potrebbero incidere negativamente sui contraenti, sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria del suo Stato membro e formulare raccomandazioni all'autorità di risoluzione del paese d'origine in merito a tali questioni.

4.Nello specificare le opzioni per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e dei poteri di risoluzione, i piani di risoluzione tengono conto degli scenari di risoluzione pertinenti, compreso lo scenario in cui il dissesto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è specifico oppure si verifica in un momento di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a carattere sistemico.

I piani di risoluzione non presuppongono alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.

5.Le autorità di risoluzione riesaminano e, se del caso, aggiornano i piani di risoluzione, almeno una volta all'anno e a seguito di cambiamenti sostanziali nella struttura giuridica o organizzativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nella sua attività o nella sua situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sull'efficacia del piano o rendere altrimenti necessaria una sua revisione.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le autorità di vigilanza comunicano tempestivamente alle autorità di risoluzione qualsiasi evento che richieda una revisione o un aggiornamento del piano di risoluzione.

6.Fatto salvo l'articolo 4, i piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e dei poteri di risoluzione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. I piani di risoluzione contengono, con dati quantitativi ove opportuno e possibile, tutti i seguenti elementi:

a)la sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b)la sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nell'impresa dall'ultima presentazione delle informazioni sulla risoluzione;

c)la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di business principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria a garantire la continuità in caso di dissesto dell'impresa;

d)l'identificazione delle attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali;

e)la stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

f)la descrizione particolareggiata della valutazione della possibilità di risoluzione effettuata a norma dell'articolo 13;

g)la descrizione delle misure richieste dall'articolo 15 per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione individuati nella valutazione effettuata a norma dell'articolo 13;

h)la spiegazione delle modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcun sostegno finanziario pubblico straordinario oltre al ricorso, ove possibile, a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento;

i)la descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare alla luce dei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

j)la descrizione delle interdipendenze critiche;

k)l'analisi dell'impatto del piano di risoluzione sui dipendenti dell'impresa, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle procedure di consultazione del personale previste durante il processo di risoluzione, tenendo conto, se del caso, dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

l)il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

m)la descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali necessari per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell'impresa;

n)ove applicabile, qualsiasi parere espresso dall'impresa in merito al piano di risoluzione.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

7.L'autorità di risoluzione trasmette i piani di risoluzione e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.

8.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto del piano di risoluzione, fatto salvo l'articolo 4.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

9.Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per specificare ulteriormente i criteri per l'identificazione delle funzioni essenziali.

Articolo 10

Piani di risoluzione di gruppo

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo predispongano piani di risoluzione di gruppo.

2.Il piano di risoluzione di gruppo:

a)espone le azioni di risoluzione da avviare in relazione a ciascun soggetto qualora siano necessarie misure per garantire la continuità delle funzioni essenziali;

b)esamina in che misura gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e i poteri di risoluzione potrebbero essere applicati ed esercitati in maniera coordinata e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;

c)nel caso di un gruppo che comprende soggetti costituiti in paesi terzi, definisce modalità opportune per la cooperazione e il coordinamento con le autorità pertinenti di tali paesi terzi e le implicazioni della risoluzione nell'Unione;

d)indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo tenuto conto delle interdipendenze intra-gruppo;

e)individua le fonti di finanziamento disponibili per finanziare le azioni di risoluzione a livello di gruppo e, qualora fosse richiesto il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a qualsiasi meccanismo di finanziamento, stabilisce i principi per la ripartizione delle responsabilità di tale finanziamento tra fonti di finanziamento in diversi Stati membri. Il piano di risoluzione di gruppo non presuppone un sostegno finanziario pubblico straordinario;

f)contiene gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 6.

3.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione di gruppo e ogni eventuale modifica degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.

4.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti dei piani di risoluzione di gruppo, tenendo conto della diversità dei modelli di business dei gruppi nel mercato interno.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 11

Obblighi e procedura riguardanti i piani di risoluzione di gruppo

1.Gli Stati membri assicurano che le imprese madri apicali presentino all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni che possono essere richieste a norma dell'articolo 12. Le informazioni riguardano l'impresa madre apicale e, nella misura necessaria, ciascun soggetto del gruppo, compresi i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti fornite a norma del presente paragrafo:

a)all'EIOPA;

b)alle autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione;

c)alle autorità di vigilanza pertinenti che sono membri o partecipano al collegio delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

2.Gli Stati membri provvedono a che, nei collegi di risoluzione, le autorità di risoluzione a livello di gruppo, agendo congiuntamente con le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate che sono membri del collegio di vigilanza di cui all'articolo 248, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE o vi partecipano, predispongano e mantengano piani di risoluzione di gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo hanno facoltà, se lo desiderano, e fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 77 della presente direttiva, di coinvolgere nella predisposizione e nella tenuta dei piani di risoluzione di gruppo le autorità di risoluzione dei paesi terzi nella cui giurisdizione il gruppo ha stabilito imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o società di partecipazione assicurativa o succursali significative.

3.Gli Stati membri assicurano che i piani di risoluzione di gruppo siano riesaminati e, ove opportuno, aggiornati almeno una volta all'anno e dopo qualsiasi cambiamento nella struttura giuridica o organizzativa, nell'attività o nella situazione finanziaria del gruppo (compreso ogni soggetto del gruppo) che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne necessaria la modifica.

4.L'adozione del piano di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta di cui all'articolo 17 dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle autorità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione figlie e dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).

Articolo 12

Informazioni per i piani di risoluzione e cooperazione da parte dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione o all'impresa madre apicale, a seconda dei casi:

a)di assicurare la necessaria cooperazione ai fini della predisposizione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo;

b)di trasmettere loro, direttamente o per il tramite dell'autorità di vigilanza, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o dei piani di risoluzione di gruppo.

2.Le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati cooperano con le autorità di risoluzione per verificare se alcune o tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 siano già disponibili e le trasmettono alle autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione ottengono tutte le informazioni pertinenti dalle autorità di vigilanza prima di richiedere informazioni alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e una serie minima di moduli e modelli standard per la presentazione delle informazioni di cui al presente articolo e per precisare il contenuto di tali informazioni.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO II
Possibilità di risoluzione

Articolo 13

Valutazione della possibilità di risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.

La risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione s'intende possibile quando è fattibile e credibile che l'impresa sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o che l'autorità di risoluzione la sottoponga a risoluzione applicando i diversi strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52.

2.L'autorità di risoluzione effettua la valutazione della possibilità di risoluzione di cui al paragrafo 1 contestualmente e ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 9.

3.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli aspetti e i criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione o dei relativi gruppi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 14.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 14

Valutazione della possibilità di risoluzione per i gruppi

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e delle autorità di vigilanza delle imprese figlie, valutino in che misura sia possibile la risoluzione di gruppi senza presupporre un sostegno finanziario pubblico straordinario oltre, ove possibile, al ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni o a meccanismi di finanziamento.

2.La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando è fattibile e credibile per le autorità di risoluzione liquidare i soggetti del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza, oppure sottoporre il gruppo a risoluzione applicando gli strumenti di risoluzione ai soggetti del gruppo ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione, quando questi possono essere facilmente separati in modo tempestivo, oppure ricorrendo a qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto nazionale.

I collegi di risoluzione di cui all'articolo 68 tengono conto della valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo nell'esercizio delle loro funzioni.

3.Le autorità di risoluzione a livello di gruppo effettuano la valutazione della possibilità di risoluzione di gruppo contestualmente e ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 10. La valutazione è effettuata nell'ambito del processo decisionale stabilito all'articolo 11.

Articolo 15

Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione

1.Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 13 o 14 emergano rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata, l'autorità di risoluzione ne dia notifica per iscritto a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione e all'autorità di vigilanza interessata.

2.L'obbligo per le autorità di risoluzione di predisporre piani di risoluzione e per le pertinenti autorità di risoluzione di giungere ad una decisione congiunta a norma dell'articolo 17 sui piani di risoluzione di gruppo, di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, è sospeso dopo la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fin quando le misure per la rimozione effettiva dei rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione siano state accettate dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o decise a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

3.Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica.

Il calendario per l'attuazione delle misure di cui al primo comma preparato dall'impresa interessata tiene conto dei motivi dell'impedimento rilevante.

L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, valuta se le misure di cui al primo comma siano in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.

4.Le autorità di risoluzione che reputano che le misure proposte da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma del paragrafo 3, primo comma, non siano idonee per ridurre o rimuovere gli impedimenti in questione impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità di vigilanza, di adottare una delle misure alternative di cui al paragrafo 5 e notificano dette misure per iscritto a tale soggetto, che propone un piano per conformarsi a tali obblighi entro un mese dal ricevimento della notifica.

Nell'individuare misure alternative, le autorità di risoluzione rendono conto dei motivi per cui le misure proposte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostrano perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. Le autorità di risoluzione tengono conto dell'effetto delle misure sull'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.

5.Rientrano tra le misure alternative di cui al paragrafo 4 i seguenti provvedimenti:

a)imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di rivedere eventuali accordi di finanziamento intra-gruppo o riconsiderarne l'assenza oppure di elaborare contratti di servizio, intra-gruppo o con terzi;

b)imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare le esposizioni massime, singole e aggregate;

c)imporre obblighi aggiuntivi di informativa specifici o periodici che siano pertinenti ai fini della risoluzione;

d)imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cedere attività specifiche o di ristrutturare passività;

e)imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

f)limitare o impedire lo sviluppo di linee di business o la vendita di prodotti, sia nuovi che esistenti;

g)imporre all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di modificare la strategia di riassicurazione;

h)imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto del gruppo direttamente o indirettamente sotto il suo controllo, in modo da ridurne la complessità, affinché le funzioni essenziali possano essere separate da altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

i)imporre a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un'impresa madre di costituire una società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro oppure una società di partecipazione assicurativa madre nell'Unione;

j)se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa mista, imporre alla società di partecipazione assicurativa mista di costituire una società di partecipazione assicurativa distinta per controllare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove ciò sia necessario per agevolare la risoluzione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed evitare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione abbiano effetti negativi sulla parte non finanziaria del gruppo.

6.Prima di individuare le misure alternative di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, prende debitamente in considerazione il potenziale effetto di tali misure sulla solidità e sulla stabilità dell'attività corrente di tale particolare impresa di assicurazione o di riassicurazione e sul mercato interno.

7.Una notifica o una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 4:

a)contiene le motivazioni della valutazione o determinazione in questione;

b)indica in che modo la notifica o la decisione soddisfa il requisito dell'applicazione proporzionale di cui al paragrafo 4, secondo comma;

c)può essere impugnata.

8.Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le misure previste al paragrafo 5 e, per ciascuna di esse, le circostanze in cui è possibile l'applicazione.

Articolo 16

Potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione:
regime di gruppo

1.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle imprese figlie e previa consultazione del collegio di vigilanza, prende in considerazione la valutazione di cui all'articolo 14 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta di cui all'articolo 17 sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, in relazione a tutti i soggetti del gruppo interessati.

2.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza del gruppo e con l'EIOPA conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre apicale e alle autorità di risoluzione delle imprese figlie, che la trasmettono alle imprese figlie che rientrano nel loro mandato. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità di vigilanza e analizza gli impedimenti rilevanti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'esercizio dei poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52 in relazione al gruppo. La relazione raccomanda le misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti, tenendo conto dell'impatto di tali misure sul modello di business del gruppo.

3.Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre apicale può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento rilevante.

4.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica qualsiasi misura proposta dall'impresa madre apicale alle autorità che sono membri del collegio di risoluzione o vi partecipano. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle imprese figlie si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità di vigilanza, per giungere a una decisione congiunta di cui all'articolo 17 in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre apicale e le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti. A tal fine tengono conto dell'impatto potenziale delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

CAPO III
Decisioni congiunte

Articolo 17

Decisioni congiunte

1.Le autorità di vigilanza del gruppo, le autorità di vigilanza, le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione si adoperano per giungere alle decisioni congiunte di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 4, a seconda dei casi, entro quattro mesi:

a)dalla data della trasmissione, da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo, del piano preventivo di risanamento di gruppo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4;

b)dalla data della trasmissione, da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma;

c)dalla data della trasmissione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre apicale o dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui all'articolo 16, paragrafo 3, se precedente.

Su richiesta di un'autorità di vigilanza o di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di vigilanza del gruppo, alle autorità di vigilanza, alle autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle autorità di risoluzione ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1 su uno degli aspetti di cui al secondo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, adotta una propria decisione al riguardo.

Gli aspetti di cui al primo comma sono i seguenti:

a)la verifica e la valutazione del piano preventivo di risanamento di gruppo di cui all'articolo 8;

b)le misure che l'impresa madre apicale è tenuta ad adottare conformemente all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;

c)il piano di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 10;

d)le misure di cui all'articolo 16.

La decisione presa dall'autorità di vigilanza del gruppo o dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a seconda dei casi, è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, durante il periodo di quattro mesi. La decisione è trasmessa all'impresa madre apicale e alle altre autorità interessate.

3.In mancanza di una decisione congiunta entro il termine di cui al paragrafo 1 tra le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione su uno degli aspetti di cui al secondo comma, ciascuna autorità di vigilanza o autorità di risoluzione, a seconda dei casi, di un'impresa figlia adotta una propria decisione al riguardo.

Gli aspetti di cui al primo comma sono i seguenti:

a)l'opportunità di predisporre un piano di risanamento su base individuale per le imprese di assicurazione o di riassicurazione di loro competenza come indicato all'articolo 8, paragrafo 2;

b)l'applicazione, a livello di impresa figlia, delle misure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4;

c)l'individuazione degli impedimenti rilevanti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre apicale e delle misure richieste dalle autorità per affrontare o rimuovere gli impedimenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

4.In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione in merito all'adozione del piano di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, entro il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità di risoluzione responsabile di una impresa figlia adotta la propria decisione e predispone e tiene aggiornato un piano di risoluzione per le imprese soggette alla sua giurisdizione. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.

5.Ciascuna delle decisioni delle autorità di vigilanza o di risoluzione a norma del paragrafo 3 o 4 è pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve delle altre autorità di vigilanza, autorità di risoluzione o autorità del gruppo, a seconda dei casi.

6.Le autorità di vigilanza o le autorità di risoluzione che non sono in disaccordo con una decisione di cui ai paragrafi 3 e 4 possono giungere a una decisione congiunta su un piano preventivo di risanamento di gruppo o su un piano di risoluzione di gruppo per i soggetti del gruppo rientranti nella loro giurisdizione.

7.Qualora, al termine del periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1, una delle autorità di vigilanza o delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'EIOPA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, l'autorità di vigilanza o l'autorità di risoluzione interessata, a seconda dei casi, rimanda la propria decisione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in attesa della decisione dell'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'EIOPA. Il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1 è considerato la fase di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento. L'EIOPA prende la propria decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'EIOPA una volta scaduto il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1 o se è stata raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di una decisione dell'EIOPA entro un mese dal rinvio all'EIOPA, si applica la decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo, dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, dell'autorità di vigilanza o dell'autorità di risoluzione per il gruppo o l'impresa figlia a livello individuale, a seconda dei casi.

8.La decisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 4, e al paragrafo 6 del presente articolo e le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono riconosciute come definitive e applicate dalle altre autorità di vigilanza o autorità di risoluzione interessate negli Stati membri interessati.

9.Se sono adottate decisioni congiunte a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e, per quanto riguarda i piani di risoluzione di gruppo, del paragrafo 6 del presente articolo e se un'autorità di risoluzione valuta che l'oggetto del disaccordo in merito ai piani di risoluzione di gruppo incide sulle competenze di bilancio del suo Stato membro, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia una nuova valutazione del piano di risoluzione di gruppo.

TITOLO III
RISOLUZIONE

CAPO I
Obiettivi, condizioni e principi generali della risoluzione

Articolo 18

Obiettivi della risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, nell'applicare gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitare i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52, tengano conto degli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 2 e scelgano gli strumenti e i poteri più adatti a conseguire gli obiettivi pertinenti nelle circostanze del caso.

2.Gli obiettivi della risoluzione cui rimanda il paragrafo 1 sono i seguenti:

a)tutelare i contraenti, i beneficiari e coloro che vantano crediti di assicurazione;

b)mantenere la stabilità finanziaria, in particolare prevenendo il contagio e mantenendo la disciplina di mercato;

c)garantire la continuità delle funzioni essenziali;

d)salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario.

Gli Stati membri provvedono a che, nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione cerchino di ridurre al minimo il costo della risoluzione e di evitare la distruzione di valore, a meno che ciò sia necessario per conseguire tali obiettivi.

3.Gli obiettivi della risoluzione di cui al paragrafo 2 rivestono pari importanza e gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione li ponderino opportunamente a seconda della natura e delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 19

Condizioni per la risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)l'autorità di vigilanza, previa consultazione dell'autorità di risoluzione, o, alle condizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, ha stabilito che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto;

b)non vi sono prospettive ragionevoli d'impedire in tempi ragionevoli il dissesto dell'impresa tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un'azione di vigilanza, comprese misure preventive e correttive;

c)l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

2.Gli Stati membri prevedono che l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità di vigilanza, disponga degli strumenti necessari per stabilire quanto previsto al paragrafo 1, lettera a), in particolare un accesso adeguato alle informazioni pertinenti. L'autorità di vigilanza fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione.

3.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto in una delle seguenti circostanze:

a)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione viola o probabilmente violerà il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità;

b)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta, o vi sono elementi oggettivi a sostegno del fatto che l'impresa, in un prossimo futuro, sarà gravemente inadempiente ai propri obblighi in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione;

c)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che l'impresa si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro;

d)è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario.

4.Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'impresa con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura.

Articolo 20

Condizioni per la risoluzione di imprese madri e società di partecipazione madri

1.Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano avviare un'azione di risoluzione in relazione a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), se il soggetto soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.

2.Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie di una società di partecipazione assicurativa mista sono detenute direttamente o indirettamente da una società di partecipazione assicurativa intermedia, gli Stati membri provvedono a che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione assicurativa intermedia e non in relazione alla società di partecipazione assicurativa mista.

3.Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a uno dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a e), anche se tali soggetti non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, se si applicano tutte le seguenti condizioni:

a)una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

b)le attività e le passività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie sono tali che il loro dissesto minaccia un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo o il gruppo nel suo complesso, o la legislazione in materia di insolvenza dello Stato membro impone che i gruppi siano trattati come un tutt'uno;

c)l'azione di risoluzione in relazione ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da c) a e), è necessaria per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione figlie o per la risoluzione del gruppo nel suo complesso.

Articolo 21

Procedura di insolvenza nei confronti di imprese che non sono soggette
a un'azione di risoluzione

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e che soddisfano il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE siano liquidate in modo ordinato secondo una procedura ordinaria di insolvenza che assicuri un'uscita ordinata dal mercato.

Articolo 22

Principi generali che disciplinano la risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, quando applicano gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitano i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52, adottino tutte le misure opportune per garantire che l'azione di risoluzione sia avviata conformemente ai seguenti principi:

a)gli azionisti dell'impresa soggetta a risoluzione sostengono per primi le perdite;

b)i creditori dell'impresa soggetta a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di priorità dei loro crediti con procedura ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a norma della presente direttiva;

c)l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui il mantenimento della totalità o di parte di tale organo o dell'alta dirigenza sia considerato necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;

d)l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione forniscono tutta l'assistenza necessaria per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione;

e)le persone fisiche e giuridiche sono tenute a rispondere a norma del diritto civile o penale delle loro responsabilità per il dissesto dell'impresa soggetta a risoluzione;

f)salvo disposizione contraria nella presente direttiva, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;

g)nessun azionista o creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie di cui agli articoli da 53 a 55;

h)l'azione di risoluzione è adottata conformemente alle salvaguardie di cui alla presente direttiva.

2.Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte di un gruppo, le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitano i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52 in modo da ridurre al minimo, in particolare nei paesi in cui il gruppo opera:

a)l'impatto su altri soggetti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso;

b)gli effetti negativi sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria nell'Unione e nei suoi Stati membri.

3.Nell'applicare gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitare i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52, gli Stati membri provvedono a che essi siano conformi alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile.

4.Qualora siano applicati gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, il soggetto al quale tali strumenti sono applicati è considerato oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio 31 .

5.Nell'applicare gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitare i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52, le autorità di risoluzione informano e consultano i rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, ove applicabile.

6.Le autorità di risoluzione applicano gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, ed esercitano i poteri di risoluzione di cui agli articoli da 40 a 52 fatte salve le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti negli organi direttivi ai sensi del diritto nazionale o in base alle prassi vigenti.

CAPO II
Valutazione

Articolo 23

Valutazione ai fini della risoluzione

1.Le autorità di risoluzione provvedono a che l'azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica di attività, passività, diritti e obblighi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

2.Prima di sottoporre a risoluzione un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione previste all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.

3.Una volta deciso di sottoporre a risoluzione un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

a)orientare la decisione sull'adeguata azione di risoluzione da avviare;

b)assicurare il rilevamento integrale delle perdite dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione;

c)orientare la decisione sulla portata della cancellazione o diluizione dei titoli di proprietà;

d)orientare la decisione sull'entità della svalutazione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

e)se è applicato lo strumento dell'impresa-ponte di cui all'articolo 32, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono esserle ceduti e la decisione sulla quantificazione dell'eventuale corrispettivo versato all'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione o, nel caso, ai possessori dei titoli di proprietà;

f)se è applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa di cui all'articolo 31, orientare la decisione su attività, passività, diritti e obblighi o su titoli di proprietà che possono essere ceduti all'acquirente terzo e orientare l'autorità di risoluzione nell'accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell'articolo 31.

4.Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è proponibile impugnazione ai sensi dell'articolo 65 solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l'applicazione dello strumento di risoluzione o l'esercizio del potere di risoluzione.

Articolo 24

Requisiti per la valutazione

1.Gli Stati membri provvedono a che le valutazioni previste all'articolo 23 siano effettuate da uno dei soggetti seguenti:

a)un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b)l'autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

2.Le valutazioni di cui all'articolo 23 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti ai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo.

3.Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ove applicabile, una valutazione definitiva si basa su ipotesi prudenti e non presuppone la potenziale erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario dal momento in cui è avviata l'azione di risoluzione.

4.La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e):

a)un bilancio aggiornato e una valutazione economica aggiornata, in base al quadro di Solvibilità II, dello stato patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

b)una relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresa una valutazione da parte di una funzione attuariale indipendente delle riserve tecniche di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

c)eventuali informazioni supplementari sul valore di mercato e contabile delle attività, delle riserve tecniche di cui al titolo I, capo VI, sezione 2, della direttiva 2009/138/CE e delle altre passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).

5.La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in classi in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Essa contiene inoltre una stima del trattamento che ciascuna classe di azionisti e creditori avrebbe prevedibilmente ricevuto se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.

La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all'articolo 54.

6.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai fini del paragrafo 1;

b)la metodologia per valutare il valore delle attività e passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel contesto della risoluzione;

c)la separazione delle valutazioni previste agli articoli 23 e 54 della presente direttiva.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 25

Valutazioni provvisorie e definitive

1.Le valutazioni di cui all'articolo 23 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

Le valutazioni provvisorie includono una riserva per perdite aggiuntive con la relativa adeguata giustificazione.

2.Le autorità di risoluzione che avviano l'azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvedono a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

L'autorità di risoluzione provvede a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:

a)consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei libri contabili;

b)orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

3.Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l'autorità di risoluzione ha facoltà di:

a)aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

b)ordinare all'impresa-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione o, a seconda del caso, di versarlo ai possessori dei titoli di proprietà.

4.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

CAPO III
Strumenti di risoluzione

Sezione 1
Principi generali

Articolo 26

Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che soddisfano le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3.

2.Qualora l'autorità di risoluzione decida di applicare uno strumento di risoluzione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), e tale azione di risoluzione comporti che i creditori, in particolare i contraenti, subiscano le perdite o la ristrutturazione o la conversione dei loro crediti, l'autorità di risoluzione esercita il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili conformemente all'articolo 34 immediatamente prima o al momento dell'applicazione dello strumento di risoluzione.

La conversione delle passività ammissibili in strumenti di capitale non si applica ai crediti di assicurazione.

3.Gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)lo strumento del solvent run-off;

b)lo strumento della vendita dell'attività d'impresa;

c)lo strumento dell'impresa-ponte;

d)lo strumento della separazione di attività e passività;

e)lo strumento della svalutazione o conversione.

Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione singolarmente o in qualsiasi combinazione, ad eccezione dello strumento della separazione di attività e passività, che può essere utilizzato solo insieme a un altro strumento di risoluzione.

4.Qualora siano utilizzati solo lo strumento della vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte, e qualora tali strumenti siano utilizzati per cedere solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'impresa soggetta a risoluzione, la residua impresa di assicurazione o di riassicurazione o soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), da cui sono state cedute le attività, i diritti o le passività, è liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell'eventuale necessità che tale residua impresa di assicurazione o di riassicurazione o soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), fornisca servizi o assistenza a norma dell'articolo 43 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione, e di altri eventuali motivi per cui la continuazione della residua impresa o soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 o conformarsi ai principi di cui all'articolo 22.

Se è utilizzato lo strumento del solvent run-off e se il valore patrimoniale netto dell'impresa soggetta a risoluzione nel solvent run-off è diventato negativo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

5.L'autorità di risoluzione può recuperare le spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'applicazione di strumenti di risoluzione o all'esercizio di poteri di risoluzione secondo una o più delle modalità seguenti:

a)detraendole da eventuali corrispettivi pagati da un ricevente all'impresa soggetta a risoluzione o, a seconda dei casi, ai proprietari di azioni o altri titoli di proprietà;

b)recuperandole dall'impresa soggetta a risoluzione come creditore privilegiato;

c)detraendole da eventuali proventi derivanti dalla cessazione dell'attività dell'impresa-ponte, della società veicolo per la gestione di attività e passività o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in stato di solvent run-off, come creditore privilegiato.

6.Gli Stati membri assicurano che le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullamento o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applichino alle cessioni di attività, diritti o passività da un'impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto disposte in virtù dell'applicazione di uno strumento di risoluzione o dell'esercizio di un potere di risoluzione.

7.Gli Stati membri possono conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, purché:

a)ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali strumenti e poteri non siano di ostacolo ad un'efficace risoluzione di gruppo;

b)tali strumenti e poteri siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e con i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui agli articoli 18 e 22.

Sezione 2
Strumento del solvent run-off

Articolo 27

Strumento del solvent run-off

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di revocare l'autorizzazione dell'impresa soggetta a risoluzione a stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e di porre l'impresa soggetta a risoluzione in una procedura di solvent run-off per mettere fine alle sue attività.

2.Le autorità di risoluzione provvedono a che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sia in grado di trattenere personale adeguatamente formato e competente per assicurare il regolare proseguimento delle sue attività assicurative durante il run-off fino alla liquidazione.

3.Le autorità di risoluzione monitorano, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza, i costi e le spese dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione per preservarne il valore e la commerciabilità.

4.Le autorità di risoluzione, in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza, valutano le modifiche previste della composizione delle attività, sorvegliano attentamente gli accordi di riassicurazione e impongono revisioni attuariali indipendenti delle riserve e delle riserve tecniche almeno su base trimestrale.

5.In applicazione dello strumento del solvent run-off, le autorità di risoluzione limitano o vietano qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, compresi i pagamenti di dividendi, e limitano o vietano qualsiasi pagamento di remunerazione variabile e di benefici pensionistici discrezionali.

6.Le autorità di risoluzione adottano una decisione di liquidazione di un'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off non appena si verifica una delle situazioni seguenti:

a)l'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off si fonde con un altro soggetto;

b)la totalità o la sostanziale totalità delle attività, diritti o passività dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono vendute a un acquirente terzo;

c)le attività dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off sono completamente liquidate e le sue passività sono completamente assolte;

d)il valore patrimoniale netto dell'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off è diventato negativo.

7.Qualora le operazioni di un'impresa soggetta a risoluzione in stato di solvent run-off cessino nelle circostanze di cui al paragrafo 6, lettera b), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione residua è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 6, i proventi derivanti dalla cessazione dell'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in stato di solvent run-off vanno a vantaggio dei suoi azionisti.

Sezione 3
Strumento della separazione di attività e passività,

strumento della vendita dell'attività d'impresa e strumento dell'impresa-ponte

Articolo 28

Principi per l'applicazione dello strumento della separazione di attività e passività, dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e dello strumento dell'impresa-ponte

1.Gli Stati membri assicurano che, fatti salvi l'articolo 31, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 65, le autorità di risoluzione abbiano il potere di utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte senza ottenere il consenso degli azionisti dell'impresa soggetta a risoluzione o di terzi diversi dall'acquirente o dall'impresa-ponte e senza rispettare gli obblighi procedurali previsti dal diritto societario o mobiliare diversi da quelli di cui all'articolo 29.

2.Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dall'acquirente o dall'impresa-ponte vanno a beneficio:

a)dei proprietari delle azioni o di altri titoli di proprietà, qualora tali azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione siano stati ceduti dai possessori di tali azioni o titoli all'acquirente o all'impresa-ponte;

b)dell'impresa soggetta a risoluzione, qualora una parte o la totalità delle attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione siano state cedute all'acquirente o all'impresa-ponte.

3.Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, eventuali corrispettivi pagati dalla società veicolo per la gestione di attività e passività di cui all'articolo 30, paragrafo 2, per attività, diritti o passività acquisiti direttamente dall'impresa soggetta a risoluzione vanno a beneficio di quest'ultima. Il corrispettivo può essere pagato sotto forma di debito emesso dalla società veicolo per la gestione di attività e passività.

4.Le cessioni effettuate tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'impresa-ponte sono soggette alle salvaguardie di cui al titolo III, capo V.

5.Le autorità di risoluzione possono utilizzare lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa e lo strumento dell'impresa-ponte più di una volta per effettuare cessioni supplementari, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18.

6.Gli Stati membri assicurano che l'acquirente o l'impresa-ponte di cui al paragrafo 1 possa continuare a esercitare i diritti di appartenenza e accesso, ove pertinente, ai sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, alle borse valori e ai sistemi di garanzia delle assicurazioni dell'impresa soggetta a risoluzione, a condizione che questa soddisfi i criteri per l'appartenenza e la partecipazione a detti sistemi.

Qualora non siano soddisfatti tutti i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché:

a)l'appartenenza o la partecipazione a sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, borse valori e sistemi di garanzia delle assicurazioni non sia negata per il fatto che l'acquirente o l'impresa-ponte non possiede un rating di un'agenzia di rating del credito o che tale rating non è commisurato ai livelli di rating richiesti per ottenere l'accesso a tali sistemi;

b)qualora l'acquirente o l'impresa-ponte non risponda ai criteri di appartenenza o partecipazione a un sistema di pagamento, compensazione o regolamento, alle borse valori o a un sistema di garanzia delle assicurazioni, i diritti di cui al primo comma sono esercitati per un periodo specificato dalle autorità di risoluzione, che non supera i 24 mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'acquirente o dell'impresa-ponte all'autorità di risoluzione.

7.Fatto salvo il titolo III, capo V, gli azionisti o i creditori dell'impresa soggetta a risoluzione e altri terzi le cui attività, diritti o passività non sono ceduti tramite lo strumento della separazione di attività e passività, lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'impresa-ponte non vantano diritti o crediti su o in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti o su o in relazione all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o all'alta dirigenza dell'impresa-ponte o della società veicolo per la gestione di attività o passività.

Articolo 29

Obblighi procedurali relativi alla vendita dell'attività d'impresa, di attività, di diritti
o di passività nella risoluzione

1.Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità di risoluzione tentino di applicare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o di vendere un'impresa-ponte o le sue attività, diritti o passività, l'impresa soggetta a risoluzione, l'impresa-ponte o le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà interessati siano commercializzati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli aggregati (pool) di diritti, attività e passività possono essere commercializzati separatamente.

2.Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

a)è improntata alla massima trasparenza e non rappresenta in modo sostanzialmente errato le attività, i diritti, le passività, le azioni o altri titoli di proprietà dell'impresa o dell'impresa-ponte che l'autorità di risoluzione intende cedere;

b)non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

c)è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

d)non conferisce alcun vantaggio indebito a un potenziale acquirente;

e)tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell'azione di risoluzione;

f)mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività in questione.

I principi di cui al presente paragrafo non ostano a che le autorità di risoluzione sollecitino determinati acquirenti potenziali.

Qualsiasi divulgazione al pubblico della commercializzazione dell'impresa soggetta a risoluzione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), o dell'impresa-ponte che sarebbe altrimenti richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 può essere ritardata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento.

3.Le autorità di risoluzione possono decidere di non rispettare l'obbligo di commercializzazione di una vendita qualora accertino che l'ottemperanza ai requisiti di cui al paragrafo 2 potrebbe compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18.

Articolo 30

Strumento della separazione di attività e passività

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di cedere attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione o di un'impresa-ponte a uno o più società veicolo per la gestione di attività e passività.

2.Ai fini dello strumento della separazione di attività e passività, per società veicolo per la gestione di attività e passività si intende una persona giuridica che risponde a tutti i seguenti requisiti:

a)è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione ed è controllata dall'autorità di risoluzione;

b)è stata costituita al fine di ricevere, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di una o più imprese soggette a risoluzione o di un'impresa-ponte.

3.La società veicolo per la gestione di attività e passività gestisce i portafogli ad essa ceduti al fine di massimizzarne il valore attraverso la vendita o la liquidazione ordinata.

4.Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento della società veicolo per la gestione di attività e passività sia conforme ai requisiti seguenti:

a)l'autorità di risoluzione interessata ha approvato gli atti costitutivi della società veicolo per la gestione di attività e passività;

b)in base all'assetto proprietario della società veicolo per la gestione di attività e passività, l'autorità di risoluzione interessata nomina o approva l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza della società veicolo;

c)l'autorità di risoluzione interessata approva la remunerazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne specifica le responsabilità;

d)l'autorità di risoluzione interessata approva la strategia e il profilo di rischio della società veicolo per la gestione di attività e passività.

5.Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 1 di cedere attività, diritti o passività solo in combinazione con altri strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a)la situazione del particolare mercato per le attività, i diritti o le passività in questione è tale che una loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o più mercati finanziari;

b)tale cessione è necessaria per facilitare l'uso dello strumento del solvent run-off o per garantire il corretto funzionamento dell'impresa soggetta a risoluzione o dell'impresa-ponte;

c)tale cessione è necessaria per massimizzare i proventi della liquidazione.

6.Nell'applicare lo strumento della separazione di attività e passività, le autorità di risoluzione, conformemente all'articolo 23 e conformemente alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, stabiliscono il corrispettivo per la cessione di attività, diritti e passività alla società veicolo per la gestione di attività e passività. Il presente paragrafo non osta a che il corrispettivo abbia un valore nominale o negativo.

7.Se le autorità di risoluzione hanno applicato lo strumento dell'impresa-ponte, le società veicolo per la gestione di attività e passività possono, a seguito dell'applicazione di tale strumento, acquisire attività, diritti o passività dall'impresa-ponte.

8.Le autorità di risoluzione possono cedere a più riprese attività, diritti o passività dell'impresa soggetta a risoluzione a una o più società veicolo per la gestione di attività e passività e ritrasferire attività, diritti o passività da una o più società veicolo all'impresa soggetta a risoluzione in una delle seguenti situazioni:

a)la possibilità di ritrasferire le attività, i diritti o le passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)le attività, i diritti o le passività non rientrano nelle classi di attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali attività, diritti o passività.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), il ritrasferimento può essere effettuato entro i termini prescritti in detto strumento per lo scopo pertinente e soddisfa le altre condizioni ivi previste.

L'impresa soggetta a risoluzione è obbligata a riprendere le attività, i diritti o le passività ceduti conformemente alle lettere a) e b).

9.Gli obiettivi di una società veicolo per la gestione di attività e passività non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell'impresa soggetta a risoluzione. I membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza della società veicolo per la gestione di attività e passività non sono responsabili nei confronti di tali azionisti o creditori per atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che tali atti od omissioni implichino negligenze gravi o colpa grave ai sensi del diritto nazionale che abbiano pregiudicato direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di una società veicolo per la gestione di attività e passività e dei membri del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o della sua alta dirigenza per atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 31

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un'impresa-ponte:

a)azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione;

b)tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, dell'impresa soggetta a risoluzione.

2.La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Le autorità di risoluzione prendono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 23, tenuto conto delle circostanze del caso.

3.Le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell'acquirente, revocare le cessioni eseguite ove giustificato dalle circostanze del caso. L'impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le azioni o altri titoli di proprietà o le attività, i diritti o le passività ceduti.

4.Gli acquirenti sono tenuti a disporre di un'adeguata autorizzazione per l'esercizio dell'attività che acquisiscono al momento della cessione di cui al paragrafo 1. Le autorità di vigilanza provvedono a che una siffatta domanda di autorizzazione possa essere presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.

5.In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora una cessione di azioni o di altri titoli di proprietà in virtù dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa comporti l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua la valutazione richiesta a norma di tali articoli in maniera tempestiva, in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e non impedire che l'azione di risoluzione consegua gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 della presente direttiva.

6.Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità di vigilanza non abbia completato la valutazione di cui al paragrafo 5 entro la data della cessione, si applichino le seguenti disposizioni:

a)tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente ha effetto giuridico immediato;

b)nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di dismissione di cui alla lettera f), i diritti di voto dell'acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà sono sospesi e conferiti esclusivamente all'autorità di risoluzione, che non ha l'obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall'esercitare tali diritti di voto;

c)nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di dismissione di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 62 della direttiva 2009/138/CE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;

d)una volta completata la valutazione da parte dell'autorità di vigilanza, quest'ultima comunica tempestivamente per iscritto all'autorità di risoluzione e all'acquirente se approva o, conformemente all'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente;

e)se l'autorità di vigilanza approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considerano conferiti interamente all'acquirente non appena l'autorità di risoluzione e l'acquirente ricevono tale approvazione dall'autorità di vigilanza;

f)se l'autorità di vigilanza si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all'acquirente:

i)i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;

ii)l'autorità di risoluzione può imporre all'acquirente di dismettere tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di dismissione stabilito dall'autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti;

iii)se l'acquirente non ottempera alla richiesta di cui al punto ii), l'autorità di vigilanza può, con il consenso dell'autorità di risoluzione, imporre all'acquirente sanzioni e altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 62 della direttiva 2009/138/CE.

7.Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, l'acquirente è considerato una continuazione dell'impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultima in relazione alle attività, diritti o passività ceduti.

Articolo 32

Strumento dell'impresa-ponte

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un'impresa-ponte:

a)azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione;

b)tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.

2.Per impresa-ponte s'intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche che possono includere l'autorità di risoluzione o, ove applicabile, un sistema di garanzia delle assicurazioni ed è controllata dall'autorità di risoluzione;

b)è costituita al fine di ricevere e detenere, in tutto o in parte, le azioni o altri titoli di proprietà emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, ovvero la totalità o parte delle attività, diritti e passività di una o più imprese soggette a risoluzione al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione e vendere l'impresa o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera da b) a e).

3.Nell'applicare lo strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione assicurano che il valore complessivo delle passività cedute all'impresa-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività trasferiti dall'impresa soggetta a risoluzione.

4.In seguito all'applicazione dello strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono, ove giustificato dalle circostanze, revocare le cessioni eseguite e l'impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le attività, i diritti o le passività, le azioni o altri titoli di proprietà ceduti ove giustificato dalle circostanze del caso, in una delle seguenti situazioni:

a)la possibilità di ritrasferire le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività è prevista espressamente dallo strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione;

b)le specifiche azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività non rientrano nelle classi di azioni o altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività definiti nello strumento mediante il quale è stata effettuata la cessione o non rispettano le condizioni per la cessione di tali azioni o altri titoli di proprietà, ovvero attività, diritti o passività.

Il ritrasferimento di cui al primo comma può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite nello strumento mediante il quale era stata effettuata la cessione.

5.In seguito all'applicazione dello strumento dell'impresa-ponte, le autorità di risoluzione possono trasferire azioni o altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività dall'impresa-ponte a un acquirente terzo.

6.Un'impresa-ponte è considerata una continuazione dell'impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest'ultima in relazione alle attività, diritti o passività trasferiti.

Un'impresa-ponte non conclude nuovi contratti di assicurazione né modifica i contratti di assicurazione esistenti in un modo che determini un aumento dei crediti di assicurazione.

7.Gli obiettivi dell'impresa-ponte non comportano obblighi né responsabilità nei confronti degli azionisti o creditori dell'impresa soggetta a risoluzione e i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza non hanno, nei confronti degli azionisti o creditori, responsabilità per atti od omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione non implichi negligenze gravi o colpa grave in conformità del diritto nazionale che pregiudichino direttamente i diritti di tali azionisti o creditori.

Gli Stati membri possono limitare ulteriormente la responsabilità di un'impresa-ponte e del suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza in conformità del diritto nazionale relativo agli atti e alle omissioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 33

Funzionamento dell'impresa-ponte

1.Gli Stati membri provvedono a che il funzionamento dell'impresa-ponte sia conforme ai requisiti seguenti:

a)l'autorità di risoluzione ha approvato gli atti costitutivi dell'impresa-ponte;

b)a seconda dell'assetto proprietario dell'impresa-ponte, l'autorità di risoluzione nomina o approva l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa-ponte;

c)l'autorità di risoluzione approva la remunerazione dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e ne stabilisce le responsabilità;

d)l'autorità di risoluzione approva la strategia e il profilo di rischio dell'impresa-ponte;

e)l'impresa-ponte è autorizzata conformemente alla direttiva 2009/138/CE ed è in possesso dell'autorizzazione necessaria a norma del diritto nazionale applicabile per svolgere le attività o prestare i servizi acquisiti in virtù di una cessione effettuata conformemente all'articolo 40 della presente direttiva;

f)l'impresa-ponte soddisfa i requisiti della direttiva 2009/138/CE ed è soggetta a vigilanza a norma della stessa;

g)il funzionamento dell'impresa-ponte è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione e l'autorità di risoluzione può stabilire di conseguenza eventuali restrizioni al suo funzionamento.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, lettere d) ed e), e laddove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18, l'impresa-ponte può essere costituita e autorizzata anche se all'inizio del suo funzionamento non ottempera alla direttiva 2009/138/CE. A tal fine l'autorità di risoluzione presenta una richiesta all'autorità di vigilanza. Se decide di rilasciare tale autorizzazione, l'autorità di vigilanza indica il periodo durante il quale l'impresa-ponte beneficia della deroga all'ottemperanza ai requisiti della direttiva 2009/138/CE.

2.Fatte salve le restrizioni imposte conformemente alle regole di concorrenza dell'Unione o nazionali, la dirigenza dell'impresa-ponte gestisce l'impresa-ponte per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e vendere l'impresa soggetta a risoluzione e le sue attività, diritti o passività a uno o più acquirenti del settore privato non appena le condizioni di mercato lo permettano.

3.Le autorità di risoluzione decidono che il soggetto non è più un'impresa-ponte non appena si verifica una delle seguenti situazioni:

a)l'impresa-ponte si fonde con un altro soggetto;

b)l'impresa-ponte cessa di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

c)la totalità o la quasi totalità delle attività, dei diritti o delle passività dell'impresa-ponte è venduta a un acquirente terzo;

d)le attività dell'impresa-ponte sono liquidate nella loro interezza e le sue passività sono completamente assolte.

4.In caso di cessazione delle sue operazioni nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera c), l'impresa-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 7, i proventi derivanti dal cessato funzionamento dell'impresa-ponte vanno a beneficio degli azionisti della stessa.

Sezione 4
Strumento della svalutazione o conversione

Articolo 34

Obiettivo e ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 per uno dei seguenti fini:

a)ricapitalizzare un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 3, in misura sufficiente ad applicare lo strumento del solvent run-off di cui all'articolo 27 e a mantenere la sua autorizzazione a norma della direttiva 2009/138/CE;

b)convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, compresi i crediti di assicurazione, o dei titoli di debito ceduti:

i)a un'impresa-ponte al fine di fornirle capitale; oppure

ii)nell'ambito dello strumento della separazione di attività e passività di cui all'articolo 30 o dello strumento della vendita dell'attività d'impresa di cui all'articolo 31.

Nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione, le autorità di risoluzione possono anche ristrutturare i termini dei relativi contratti di assicurazione per conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18.

2.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione determinino l'importo di cui gli strumenti di capitale, i titoli di debito e le altre passività ammissibili devono essere svalutati o convertiti ai fini del paragrafo 1 sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 23.

3.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione a tutte le passività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), mantenendo la loro forma giuridica o considerandone la modifica, se necessario.

4.Gli Stati membri assicurano che lo strumento della svalutazione o conversione possa essere applicato a tutti gli strumenti di capitale e a tutte le passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che non sono esclusi dall'ambito d'applicazione di tale strumento a norma del paragrafo 5 o 6 del presente articolo.

5.Le autorità di risoluzione non applicano lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo:

a)passività garantite;

b)passività nei confronti di enti creditizi, imprese di investimento e imprese di assicurazione o di riassicurazione, ad eccezione dei soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;

c)passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

d)passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

ii)un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, che abbia fornito all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;

iii)autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;

iv)sistemi di garanzia delle assicurazioni derivanti dai contributi dovuti in conformità della legislazione nazionale applicabile.

Il primo comma, lettera a), non osta a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, lo strumento della svalutazione o conversione in relazione a qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia che supera il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie a fronte dei quali è stata costituita.

6.In circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento della svalutazione o conversione, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione di tale strumento nelle situazioni seguenti:

a)non è possibile svalutare o convertire tale passività entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione;

b)l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali in modo tale da preservare la capacità dell'impresa soggetta a risoluzione di proseguire le attività, i servizi e le operazioni chiave;

c)l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio, che potrebbe provocare un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione; oppure

d)l'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dall'applicazione di tale strumento.

Articolo 35

Trattamento degli azionisti e dei possessori di altri titoli di proprietà nell'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione

1.Gli Stati membri assicurano che, nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione di cui all'articolo 34, le autorità di risoluzione adottano nei confronti degli azionisti e dei possessori di altri titoli di proprietà una delle seguenti azioni o entrambe:

a)cancellare le azioni o altri titoli di proprietà esistenti o trasferirli a creditori i cui crediti sono stati convertiti;

b)a condizione che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 23 dimostri che l'impresa soggetta a risoluzione ha un valore netto positivo, diluire gli azionisti e i possessori di altri titoli di proprietà esistenti convertendo gli strumenti di capitale pertinenti o i titoli di debito emessi dall'impresa soggetta a risoluzione, o altre passività ammissibili dell'impresa soggetta a risoluzione, in azioni o altri titoli di proprietà conformemente all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione.

Con riferimento al primo comma, lettera b), la conversione è effettuata a un tasso di conversione tale da diluire fortemente le quote di partecipazione in azioni e altri titoli di proprietà.

2.Nel valutare quale delle azioni di cui al paragrafo 1 adottare, le autorità di risoluzione tengono conto:

a)della valutazione effettuata conformemente all'articolo 23;

b)dell'importo per cui l'autorità di risoluzione ha stimato che gli elementi di livello 1 debbano essere svalutati e gli strumenti di capitale pertinenti debbano essere svalutati o convertiti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.

3.In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito emessi dall'impresa soggetta a risoluzione o altre passività ammissibili di tale impresa comporti l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione qualificata in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza effettuano la valutazione richiesta a norma di tali articoli in maniera tempestiva, in modo da non ritardare la conversione degli strumenti di capitale o impedire che l'azione di risoluzione consegua i pertinenti obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18.

4.Se l'autorità di vigilanza di tale impresa non ha completato la valutazione richiesta al paragrafo 3 alla data della conversione degli strumenti di capitale, l'articolo 31, paragrafo 6, si applica a qualsiasi acquisizione o incremento di una partecipazione qualificata da parte di un acquirente derivante dalla conversione degli strumenti di capitale.

Articolo 36

Tasso di conversione del debito in capitale

Gli Stati membri provvedono a che, quando applicano gli strumenti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, ed esercitano i poteri di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera g), le autorità di risoluzione possano applicare tassi di conversione diversi a classi diverse di strumenti di capitale e passività conformemente a uno o entrambi i principi seguenti:

a)il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore interessato per perdite subite a causa dell'esercizio dei poteri di svalutazione o conversione;

b)il tasso di conversione applicabile alle passività ritenute di primo rango in virtù del diritto fallimentare applicabile è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

Articolo 37

Ulteriori disposizioni riguardanti lo strumento della svalutazione o conversione

1.Le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione secondo l'ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza, in modo da ottenere i risultati seguenti:

a)gli elementi di livello 1 sono svalutati per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità e l'autorità di risoluzione adotta una o entrambe le azioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, in relazione ai loro possessori;

b)il valore nominale degli strumenti di livello 2 è svalutato o/e convertito in strumenti di livello 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

c)il valore nominale degli strumenti di livello 3 è svalutato o convertito in strumenti di livello 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;

d)il valore nominale o l'importo da pagare non ancora corrisposto relativo alle restanti passività ammissibili conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compreso il rango dei crediti di assicurazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, è svalutato o convertito in strumenti di livello 1 o entrambi, nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18.

Qualora il livello di svalutazione basato sulla valutazione provvisoria di cui all'articolo 25 risulti superiore ai requisiti stabiliti con la valutazione definitiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2, può essere applicato un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i creditori e, successivamente, gli azionisti nella misura necessaria.

Quando decidono se le passività debbano essere svalutate o convertite in capitale, le autorità di risoluzione non convertono una classe di passività quando una classe di passività a essa subordinata rimanga non convertita in capitale o non svalutata.

Gli Stati membri assicurano che tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità inferiore a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri. Ai fini del presente comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da elementi di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.

2.In caso di svalutazione del valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di un titolo di debito o altra passività ammissibile si applicano le condizioni seguenti:

a)la riduzione risultante dall'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione è permanente, fatta salva un'eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso di cui al paragrafo 1;

b)non resta alcun obbligo nei confronti del possessore dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o della passività ammissibile, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un'impugnazione avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;

c)ai possessori dello strumento di capitale pertinente, del titolo di debito o di altra passività ammissibile non è versata alcuna compensazione se non in conformità del paragrafo 3.

3.Per effettuare la conversione degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o delle altre passività ammissibili interessate conformemente al paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità di risoluzione possono imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di emettere strumenti di livello 1 per i possessori degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o delle altre passività ammissibili in questione.

Gli strumenti di capitale, i titoli di debito o altre passività ammissibili interessate possono essere convertiti solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)gli strumenti di livello 1 sono emessi dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dal soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), o dall'impresa madre con l'accordo della pertinente autorità di risoluzione;

b)gli strumenti di livello 1 sono emessi prima che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), emettano azioni o altri titoli di proprietà a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di entità statali;

c)gli strumenti di livello 1 sono attribuiti e trasferiti senza indugio in seguito all'esercizio del potere di conversione;

d)il tasso di conversione che determina il numero degli strumenti di livello 1 forniti per ciascuno strumento di capitale pertinente, titolo di debito o altra passività ammissibile è conforme all'articolo 36.

4.Ai fini della fornitura di strumenti di livello 1 a norma del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di mantenere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione preliminare necessaria per l'emissione del numero pertinente di strumenti di livello 1.

Articolo 38

Effetto della svalutazione o conversione

1.Gli Stati membri provvedono a che, qualora l'autorità di risoluzione applichi lo strumento e i poteri di svalutazione o conversione conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 40, paragrafo 1, lettere da f) a j), la svalutazione del capitale o dell'importo dovuto non ancora corrisposto, la conversione o la cancellazione abbiano effetto e siano vincolanti immediatamente per l'impresa soggetta a risoluzione e per i creditori e azionisti interessati.

2.L'autorità di risoluzione esegue o dispone l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all'applicazione dello strumento della svalutazione o conversione, tra cui:

a)la modifica di tutti i registri pertinenti;

b)la cancellazione dal listino di borsa o la rimozione dalle negoziazioni di azioni o altri titoli di proprietà o di debito;

c)l'iscrizione nel listino di borsa o l'ammissione alla negoziazione di nuove azioni o altri titoli di proprietà;

d)la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetto di svalutazione senza l'obbligo di pubblicare il prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 .

3.Se un'autorità di risoluzione azzera il valore nominale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'impresa soggetta a risoluzione né a qualsiasi soggetto che le succeda nell'ambito di una futura liquidazione.

4.Qualora un'autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l'importo da pagare non ancora corrisposto relativo a una passività esercitando il potere di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera f):

a)la passività è assolta nella misura dell'importo ridotto;

b)il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all'importo da pagare ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell'importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera k).

Articolo 39

Eliminazione degli ostacoli procedurali alla svalutazione o conversione

1.Qualora sia applicato lo strumento della svalutazione o conversione, gli Stati membri impongono, se del caso, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di mantenere in ogni momento un importo sufficiente di capitale azionario autorizzato o di altri strumenti di livello 1 per garantire che a tali imprese e soggetti non sia impedito di emettere un numero sufficiente di nuove azioni o altri titoli di proprietà per assicurare che la conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà possa essere effettuata in modo efficace.

Le autorità di risoluzione valutano il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1 nel contesto dell'elaborazione e della tenuta dei piani di risoluzione conformemente agli articoli 9 e 10.

2.Gli Stati membri provvedono ad assicurare che non vi siano impedimenti procedurali alla conversione delle passività in azioni o altri titoli di proprietà esistenti in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto delle imprese, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o i requisiti riguardanti il consenso degli azionisti a un aumento di capitale.

CAPO IV
Poteri di risoluzione

Articolo 40

Poteri generali

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano di tutti i poteri necessari per applicare gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che soddisfano le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, a seconda dei casi. In particolare le autorità di risoluzione dispongono dei seguenti poteri di risoluzione, che esse possono esercitare singolarmente o in combinazione:

a)potere di esigere da qualunque persona le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti ed integrazioni delle informazioni comunicate nei piani di risoluzione e compresa l'acquisizione di informazioni tramite ispezioni in loco;

b)potere di assumere il controllo dell'impresa soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti agli azionisti, agli altri proprietari e all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tale impresa;

c)potere di revocare l'autorizzazione a stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e di porre l'impresa soggetta a risoluzione in una procedura ordinata di solvent run-off per mettere fine alle sue attività;

d)potere di trasferire azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'impresa soggetta a risoluzione;

e)potere di cedere a un altro soggetto, con il consenso di quest'ultimo, diritti, attività o passività dell'impresa soggetta a risoluzione;

f)potere di ristrutturare i crediti di assicurazione o di ridurre, anche a zero, il valore nominale o l'importo dovuto non ancora corrisposto dei titoli di debito o altre passività ammissibili, compresi i crediti di assicurazione, di un'impresa soggetta a risoluzione;

g)ad eccezione dei crediti di assicurazione, il potere di convertire i titoli di debito e le passività ammissibili di un'impresa soggetta a risoluzione in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà di tale impresa o soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di un'impresa madre pertinente o di un'impresa-ponte alla quale sono ceduti le attività, i diritti o le passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

h)potere di cancellare i titoli di debito emessi da un'impresa soggetta a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite soggette alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 5;

i)potere di ridurre, anche a zero, l'importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di un'impresa soggetta a risoluzione e di cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;

j)potere d'imporre all'impresa soggetta a risoluzione o a un'impresa madre pertinente di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

k)potere di modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dall'impresa soggetta a risoluzione oppure di modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

l)potere di liquidare per close-out ed estinguere contratti finanziari o contratti derivati ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

m)potere di rimuovere o sostituire l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e l'alta dirigenza dell'impresa soggetta a risoluzione;

n)potere di imporre all'autorità di vigilanza di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 58 della direttiva 2009/138/CE.

2.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che, nell'applicare gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e nell'esercitare i poteri di risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di risoluzione non siano soggette ad alcuno dei seguenti obblighi che sarebbero altrimenti d'applicazione a norma di legge o contratto o altro:

a)fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 8, e l'articolo 65, paragrafo 1, l'obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti, i creditori o i contraenti dell'impresa soggetta a risoluzione;

b)prima dell'esercizio del potere, l'obbligo procedurale di notificarlo a soggetti, compreso l'obbligo di pubblicare eventuali avvisi o prospetti, ovvero di depositare o registrare documenti presso altre autorità.

Il primo comma, lettera b), lascia impregiudicati gli obblighi stabiliti agli articoli 61 e 63 e gli obblighi di notifica previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

3.Gli Stati membri provvedono a che, nella misura in cui uno qualsiasi dei poteri elencati al paragrafo 1 del presente articolo non sia applicabile a un soggetto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva a causa della sua forma giuridica specifica, le autorità di risoluzione abbiano poteri il più possibile simili, anche riguardo ai loro effetti.

4.Gli Stati membri provvedono a che, quando le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 3, le salvaguardie di cui al capo V della presente direttiva, o salvaguardie aventi il medesimo effetto, si applichino alle persone interessate, compresi gli azionisti, i creditori, i contraenti e le controparti.

Articolo 41

Poteri accessori

1.Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio del potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di:

a)prevedere che la cessione avvenga, fatto salvo l'articolo 58, scevra da qualsiasi passività o gravame sugli strumenti finanziari, i diritti, attività o passività che ne sono oggetto;

b)cancellare i diritti ad acquisire ulteriori azioni o altri titoli di proprietà;

c)imporre all'autorità pertinente di interrompere o sospendere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o la quotazione ufficiale di strumenti finanziari a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ;

d)prevedere che il ricevente sia trattato alla stregua dell'impresa soggetta a risoluzione per quanto riguarda tutti i suoi diritti o obbligazioni ovvero le azioni da essa avviate, compresi, in caso di applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e dell'impresa-ponte di cui agli articoli 31 e 32, gli eventuali diritti o obbligazioni relativi alla partecipazione alle infrastrutture del mercato;

e)imporre all'impresa soggetta a risoluzione o al ricevente di fornirsi vicendevolmente informazioni e assistenza;

f)annullare o modificare le clausole di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte, o sostituire una delle parti con il ricevente;

g)trasferire i diritti di riassicurazione a copertura dei crediti di assicurazione ceduti senza il consenso dell'impresa di riassicurazione se l'autorità di risoluzione trasferisce le attività e le passività dell'impresa soggetta a risoluzione, in tutto o in parte, a un altro soggetto.

Ai fini della lettera a), qualsiasi diritto di compensazione riconosciuto ai sensi della presente direttiva non è considerato passività o gravame.

2.Le autorità di risoluzione esercitano i poteri di cui al paragrafo 1, laddove lo reputino opportuno per assicurare l'efficacia di un'azione di risoluzione o la realizzazione di uno o più obiettivi della risoluzione.

3.Gli Stati membri provvedono a che, nell'esercizio di un potere di risoluzione, le autorità di risoluzione abbiano il potere di prevedere i meccanismi di garanzia della continuità operativa necessari per assicurare che l'azione di risoluzione sia efficace e, se del caso, che il ricevente possa esercitare l'attività d'impresa che gli è stata ceduta. I meccanismi di garanzia della continuità operativa comprendono in particolare:

a)la continuità dei contratti stipulati dall'impresa soggetta a risoluzione, in modo che il ricevente ne assuma diritti e passività riguardo a ciascuno strumento finanziario, diritto, attività o passività ceduti e si sostituisca, esplicitamente o implicitamente, all'impresa soggetta a risoluzione in tutti i pertinenti atti contrattuali;

b)la sostituzione dell'impresa soggetta a risoluzione con il ricevente nei procedimenti giudiziari vertenti su strumenti finanziari, diritti, attività o passività ceduti.

4.I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera b), lasciano impregiudicati:

a)il diritto del dipendente dell'impresa soggetta a risoluzione di porre termine al contratto di lavoro;

b)fatti salvi gli articoli 47, 48 e 49, il diritto di una parte contrattuale di esercitare i diritti che dal contratto derivano, compreso il diritto di recesso, se le clausole dello stesso gliene conferiscono il diritto in conseguenza di un atto o di un'omissione compiuti dall'impresa soggetta a risoluzione prima della cessione in questione ovvero dal ricevente dopo di essa.

Articolo 42

Amministrazione speciale

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale in sostituzione dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa soggetta a risoluzione. Gli Stati membri assicurano inoltre che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

2.L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può limitare l'azione dell'amministratore speciale o subordinare determinati atti al suo consenso preliminare.

L'autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

3.L'amministratore speciale ha la funzione attribuita per legge di adottare tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e attuare azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto dell'impresa o dal diritto nazionale.

4.Gli Stati membri impongono che l'amministratore speciale trasmetta relazioni all'autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all'inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria dell'impresa soggetta a risoluzione e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

5.L'autorità di risoluzione può revocare l'amministratore speciale in qualsiasi momento.

Articolo 43

Potere di richiedere la fornitura di servizi e strumenti operativi

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre a un'impresa soggetta a risoluzione o a uno dei soggetti del suo gruppo di fornire tutti i servizi o strumenti operativi necessari per consentire al ricevente di svolgere efficacemente l'attività d'impresa ad esso ceduta, anche nel caso in cui l'impresa soggetta a risoluzione o il soggetto del gruppo pertinente sia stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza.

2.Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare i soggetti del gruppo stabiliti nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.

3.I servizi e strumenti operativi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:

a)alle stesse condizioni, se i servizi e strumenti operativi erano forniti, in forza di un accordo, all'impresa soggetta a risoluzione prima dell'avvio dell'azione di risoluzione, per la durata di tale accordo;

b)a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

Articolo 44

Potere di dare esecuzione alle misure di gestione della crisi da parte di altri Stati membri

1.Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione, la cessione abbia efficacia in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.

2.Gli Stati membri forniscono all'autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l'assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, i diritti e le passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

3.Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività di cui al paragrafo 1 conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di tali azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.

4.Gli Stati membri assicurano che il valore nominale degli strumenti di capitale, dei titoli di debito o di altre passività ammissibili sia ridotto o che tali passività o strumenti siano convertiti conformemente all'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte di un'autorità di risoluzione di un altro Stato membro rispetto a un'impresa soggetta a risoluzione, qualora le passività o gli strumenti pertinenti:

a)siano disciplinati dal diritto dello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione;

b)siano dovuti a creditori situati nello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione.

5.Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall'esercizio dei poteri di svalutazione o conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro diverso da quello dell'autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, a seconda del caso, la sua conversione.

6.Ciascuno Stato membro assicura che gli aspetti seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:

a)il diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, mediante impugnazione a norma dell'articolo 65, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)il diritto dei creditori di contestare, mediante impugnazione a norma dell'articolo 65, la riduzione del valore nominale o la conversione di uno strumento o di una passività di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), del presente articolo;

c)le salvaguardie per le cessioni parziali di cui al capo V in relazione alle attività, ai diritti o alle passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati
in paesi terzi o soggetti al diritto di paesi terzi

1.Gli Stati membri provvedono a che, laddove l'azione di risoluzione comporti iniziative riguardo ad attività ubicate in un paese terzo ovvero ad azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:

a)la persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia dell'azione di risoluzione;

b)la persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero assolva le passività per conto del ricevente fino a che l'azione di risoluzione acquisti efficacia;

c)le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui alle lettere a) e b) siano coperte con una delle modalità di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

2.Al fine di agevolare l'azione potenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di includere nei relativi contratti clausole in base alle quali azionisti, creditori o parti del contratto che crea la passività riconoscono che la passività può essere soggetta ai poteri di svalutazione o conversione e accettano di rispettare qualsiasi riduzione del capitale o del saldo dovuto, conversione o cancellazione effettuati mediante l'esercizio di tali poteri da parte di un'autorità di risoluzione.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di trasmettere a tali autorità un parere legale motivato di un esperto giuridico indipendente che confermi l'applicabilità giuridica e l'efficacia di tali clausole contrattuali.

3.Qualora l'autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dalla persona che esercita il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che l'azione di risoluzione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l'autorità di risoluzione non procede con l'azione di risoluzione. Se l'autorità di risoluzione ha già ordinato l'azione di risoluzione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.

Articolo 46

Esclusione di talune clausole contrattuali

1.Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi adottata in relazione a un soggetto, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all'applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell'ambito di un contratto stipulato dal soggetto interessato, come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi di tale contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

Inoltre una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE nell'ambito di un contratto stipulato da:

a)un'impresa figlia se l'impresa madre o un soggetto del gruppo garantisce o sostiene in altro modo gli obblighi derivanti da tale contratto; oppure

b)un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

2.Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all'articolo 73 o, in assenza di tale riconoscimento, se un'autorità di risoluzione lo decide, tale procedura costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.

3.A condizione che continuino ad essere adempiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:

a)esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:

i)un'impresa figlia i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un soggetto del gruppo;

ii)un soggetto del gruppo se il contratto contiene disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;

b)entrare in possesso di beni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), interessato o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;

c)incidere sui diritti contrattuali dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), interessato o di un soggetto del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il diritto di una persona di avviare un'azione di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura.

5.Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 47 o 48 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 49, paragrafo 1.

6.Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

Articolo 47

Potere di sospendere taluni obblighi

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte.

2.Qualora scadesse nel corso del periodo di sospensione di cui al paragrafo 1, l'obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente dopo la fine del periodo di sospensione.

3.Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un'impresa soggetta a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell'impresa soggetta a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

4.La sospensione a norma del paragrafo 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti di:

a)sistemi e operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;

b)CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.

5.Nell'esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere.

Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso.

Articolo 48

Potere di restringere l'opponibilità dei diritti di garanzia

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di restringere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'impresa soggetta a risoluzione in relazione alle sue attività.

2.La restrizione a norma del paragrafo 1 non si applica a:

a)diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;

b)CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.

3.Nei casi in cui si applica l'articolo 60, le autorità di risoluzione provvedono a che le restrizioni imposte mediante il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti per tutti i soggetti del gruppo in relazione ai quali è stata avviata un'azione di risoluzione.

Articolo 49

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un'impresa soggetta a risoluzione, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'impresa, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere adempiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.

2.Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con un'impresa figlia di un'impresa soggetta a risoluzione in uno dei seguenti casi:

a)gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall'impresa soggetta a risoluzione;

b)i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull'insolvenza o sulla situazione finanziaria dell'impresa soggetta a risoluzione;

c)qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all'impresa soggetta a risoluzione:

i)tutte le attività e passività dell'impresa figlia relative a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; oppure

ii)l'autorità di risoluzione prevede in altro modo una tutela adeguata per tali obblighi.

La sospensione dei diritti di recesso decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 3, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa figlia dell'impresa soggetta a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

3.La sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 non si applica a:

a)sistemi o operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE; oppure

b)CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.

4.Una persona può esercitare il diritto di recesso nell'ambito di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall'autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non devono essere:

a)ceduti ad altro soggetto; oppure

b)soggetti a svalutazione o conversione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a).

5.Laddove l'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al paragrafo 1 o 2 e se non è stato dato alcun avviso di cui al paragrafo 4, tali diritti di recesso possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 46, come segue:

a)se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un altro soggetto, una controparte può esercitare tali diritti di recesso a norma delle clausole di detto contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l'escussione della garanzia da parte del ricevente;

b)se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell'impresa soggetta a risoluzione e l'autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento della svalutazione o conversione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), una controparte può esercitare tali diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza della sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 50

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

1.Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi a norma degli articoli 47, 48 e 49, e riconoscono di essere vincolate dalle prescrizioni dell'articolo 46.

2.Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri apicali di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione o soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), includano nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa madre apicale, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

3.Il paragrafo 1 si applica ai contratti finanziari che:

a)introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;

b)prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 46, 47, 48 o 49 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.

4.Il fatto che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), non includa nei suoi contratti finanziari le clausole contrattuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non impedisce all'autorità di risoluzione di applicare i poteri di cui agli articoli 46, 47, 48 o 49 in relazione a tale contratto finanziario.

5.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei soggetti.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 51

Potere di sospendere temporaneamente i diritti di riscatto

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano il potere di restringere o sospendere temporaneamente i diritti di riscatto dei contraenti in relazione ai contratti di assicurazione vita stipulati dall'impresa soggetta a risoluzione, a condizione che continuino ad essere assolti gli obblighi sostanziali previsti dai contratti, in particolare gli obblighi di pagamento a favore dei contraenti, dei beneficiari o delle parti lese.

2.Il potere di cui al paragrafo 1 è esercitato solo per il tempo necessario ad agevolare l'applicazione di uno o più degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Tale potere è valido per il periodo specificato nell'avviso di sospensione pubblicato a norma dell'articolo 63, paragrafo 3.

Articolo 52

Esercizio dei poteri di risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull'impresa soggetta a risoluzione in modo da:

a)fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell'impresa soggetta a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;

b)gestirne e liquidarne le attività e i beni.

Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da uno o più soggetti da questa nominati. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell'impresa soggetta a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo della risoluzione.

2.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, fatto salvo il diritto di impugnazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, possano avviare un'azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conformemente alle competenze e alle procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull'impresa soggetta a risoluzione.

3.Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell'opportunità di attuare l'azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e dei principi generali che la disciplinano di cui all'articolo 22, delle circostanze specifiche dell'impresa soggetta a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un'efficace risoluzione in caso di gruppi transfrontalieri.

4.Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.

CAPO V
Salvaguardie

Articolo 53

Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione
dello strumento della svalutazione o conversione

1.Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, tranne nelle situazioni descritte al secondo comma, quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell'impresa soggetta a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevano, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all'articolo 62.

2.Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento della svalutazione o conversione, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata immediatamente con procedura ordinaria di insolvenza al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all'articolo 62.

Articolo 54

Valutazione della differenza di trattamento

1.Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, gli Stati membri assicurano che una persona indipendente effettui quanto prima una valutazione dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell'articolo 23.

2.La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:

a)il trattamento che gli azionisti e i creditori o i pertinenti sistemi di garanzia delle assicurazioni avrebbero ricevuto se l'impresa soggetta a risoluzione interessata dall'azione o dalle azioni di risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 62;

b)il trattamento effettivo che azionisti e creditori hanno ricevuto nell'ambito della risoluzione dell'impresa soggetta a risoluzione;

c)l'eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.La valutazione:

a)presuppone che l'impresa soggetta a risoluzione interessata dall'azione o dalle azioni di risoluzione sarebbe stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 62;

b)presuppone che l'azione o le azioni di risoluzione non erano state eseguite;

c)prescinde dall'eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all'impresa soggetta a risoluzione.

4.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza all'atto di adozione della decisione di cui all'articolo 62.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 55

Salvaguardia per azionisti e creditori

Gli Stati membri garantiscono che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 54 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all'articolo 53 o, ove pertinente, il sistema di garanzia delle assicurazioni conformemente al diritto nazionale applicabile hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza.

Articolo 56

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1.Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:

a)accordi di garanzia in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;

b)contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell'adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia trasferisce le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;

c)accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l'impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;

d)accordi di netting;

e)polizze unit-linked o altri portafogli separati;

f)accordi di riassicurazione;

g)contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura, che costituiscono parte integrante del cover pool e sono garantiti secondo il diritto nazionale, nell'ambito dei quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte del contratto o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.

La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo è scelta conformemente agli articoli da 57 a 60.

2.Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 1 si applichino nelle circostanze seguenti:

a)quando un'autorità di risoluzione trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un'impresa soggetta a risoluzione a un altro soggetto oppure, nell'ambito dell'applicazione di uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, da un'impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività a un'altra persona;

b)quando un'autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all'articolo 41, paragrafo 1, lettera f).

3.L'obbligo previsto al paragrafo 1 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:

a)siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;

b)emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.

Articolo 57

Protezione dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione,
degli accordi di netting e degli accordi di riassicurazione

1.Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per gli accordi di compensazione, per gli accordi di netting e per gli accordi di riassicurazione, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività protetti dal contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, dall'accordo di compensazione, dall'accordo di netting o dall'accordo di riassicurazione fra l'impresa soggetta a risoluzione e un'altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività protetti da un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordo di compensazione, accordo di netting o accordo di riassicurazione, mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere trattati come protetti da un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, da un accordo di compensazione, da un accordo di netting e da un accordo di riassicurazione in cui le parti del contratto o dell'accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di tali diritti e passività.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e in particolare per assicurare una migliore protezione dei contraenti, le autorità di risoluzione possono trasferire, modificare o estinguere attività, diritti o passività che fanno parte di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un accordo di compensazione, di un accordo di netting o di un accordo di riassicurazione.

Articolo 58

Protezione degli accordi di garanzia

1.Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata delle passività garantite da un accordo di garanzia al fine di impedire:

a)la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

b)la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;

c)la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

d)la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e in particolare per assicurare una migliore protezione dei contraenti, le autorità di risoluzione possono trasferire, modificare o estinguere attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo.

Articolo 59

Protezione dei contratti di finanza strutturata e di altri portafogli separati

1.Gli Stati membri provvedono a una protezione adeguata dei contratti di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e g), per impedire:

a)la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all'articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte;

b)l'estinzione o la modifica, mediante l'esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata o di altri portafogli separati, compresi gli accordi previsti all'articolo 56, paragrafo 1, lettere e) e g), di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, se necessario per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e in particolare per assicurare una migliore protezione dei contraenti, le autorità di risoluzione possono trasferire, modificare o estinguere attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo.

Articolo 60

Cessioni parziali: protezione dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.Gli Stati membri provvedono a che l'applicazione di uno strumento di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l'autorità di risoluzione:

a)ceda a un altro soggetto una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un'impresa soggetta a risoluzione;

b)eserciti i poteri accessori di cui all'articolo 41 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l'impresa soggetta a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.

2.La cessione, la cancellazione o la modifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono:

a)revocare un ordine di trasferimento in violazione dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

b)modificare o negare l'esecutività degli ordini di trasferimento e del netting di cui agli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito di cui all'articolo 4 di tale direttiva o la protezione dei titoli dati in garanzia di cui all'articolo 9 di tale direttiva.

CAPO VI
Obblighi procedurali

Articolo 61

Obblighi di notifica

1.Gli Stati membri impongono all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di notificare all'autorità di vigilanza se reputa che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

2.Le autorità di vigilanza informano le autorità di risoluzione interessate:

a)delle notifiche ricevute a norma del paragrafo 1 del presente articolo, dell'articolo 136, dell'articolo 138, paragrafo 1, e dell'articolo 139, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;

b)delle azioni che l'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a qualsiasi soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), conformemente all'esercizio dei poteri di cui dispone a norma dell'articolo 15 o 16 della presente direttiva e dell'articolo 137, dell'articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 139, paragrafo 3, e degli articoli 140, 141 e 144 della direttiva 2009/138/CE;

c)di eventuali proroghe del periodo di ristabilimento a norma dell'articolo 138, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.

Le autorità di vigilanza forniscono inoltre alle autorità di risoluzione una copia del piano di risanamento presentato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da qualsiasi soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, una copia del piano di finanziamento presentato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da qualsiasi soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), a norma dell'articolo 139, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, nonché il parere delle autorità di vigilanza su tali documenti, a seconda dei casi.

3.L'autorità di vigilanza o l'autorità di risoluzione che stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), comunica senza indugio tale determinazione alle seguenti autorità, se diverse:

a)l'autorità di risoluzione per l'impresa o il soggetto in questione;

b)l'autorità di vigilanza dell'impresa o del soggetto in questione;

c)l'autorità di vigilanza di ogni Stato membro in cui tale impresa o soggetto svolge attività transfrontaliere significative;

d)l'autorità di risoluzione di ogni Stato membro in cui tale impresa o soggetto svolge attività transfrontaliere significative;

e)il sistema di garanzia delle assicurazioni cui l'impresa di assicurazione è affiliata, ove applicabile e ove necessario per consentire l'assolvimento delle funzioni del sistema di garanzia delle assicurazioni;

f)ove applicabile, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

g)il ministero competente;

h)ove applicabile, l'autorità di vigilanza del gruppo;

i)il Comitato europeo per il rischio sistemico e l'autorità macroprudenziale nazionale designata.

Articolo 62

Decisione dell'autorità di risoluzione

1.Quando riceve una comunicazione dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, o di propria iniziativa, l'autorità di risoluzione determina se le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, sono soddisfatte nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), in questione.

2.La decisione di avviare o meno un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), contiene le seguenti informazioni:

a)la motivazione della decisione;

b)l'azione di risoluzione che l'autorità di risoluzione intende adottare, compresa, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 8, dal diritto nazionale.

Articolo 63

Obblighi procedurali dell'autorità di risoluzione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 non appena ragionevolmente possibile dopo l'avvio di un'azione di risoluzione.

2.Le autorità di risoluzione notificano l'azione di risoluzione di cui al paragrafo 1 all'impresa soggetta a risoluzione e, se diverse, alle seguenti autorità:

a)l'autorità di vigilanza dell'impresa soggetta a risoluzione;

b)l'autorità di vigilanza di una succursale dell'impresa soggetta a risoluzione;

c)la banca centrale dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa soggetta a risoluzione;

d)ove applicabile, il sistema di garanzia delle assicurazioni cui è affiliata l'impresa soggetta a risoluzione;

e)ove applicabile, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

f)il ministero competente;

g)ove applicabile, l'autorità di vigilanza del gruppo;

h)l'autorità macroprudenziale nazionale designata e il Comitato europeo per il rischio sistemico;

i)la Commissione, la Banca centrale europea, l'EIOPA, l'ESMA e l'ABE;

j)se l'impresa soggetta a risoluzione è un ente ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.

3.L'autorità di risoluzione pubblica, ovvero dispone che sia pubblicata, una copia del provvedimento o dello strumento con il quale l'azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui contraenti e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 47, 48 e 49, mediante:

a)il proprio sito internet ufficiale;

b)il sito internet dell'autorità di vigilanza, se diversa dall'autorità di risoluzione, e il sito internet dell'EIOPA;

c)il sito internet dell'impresa soggetta a risoluzione;

d)se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell'impresa soggetta a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all'impresa soggetta a risoluzione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

4.Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 3 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell'impresa soggetta a risoluzione che sono noti tramite i registri o le banche dati dell'impresa stessa e che sono a disposizione dell'autorità di risoluzione.

Articolo 64

Riservatezza

1.Gli Stati membri assicurano che l'obbligo del segreto professionale sia vincolante per le persone, le autorità e gli organismi seguenti e che nessuna informazione riservata sia divulgata da alcuno di essi:

a)autorità di risoluzione;

b)autorità di vigilanza ed EIOPA;

c)ministeri competenti;

d)amministratori speciali nominati a norma dell'articolo 42 della presente direttiva;

e)potenziali acquirenti contattati dalle autorità di vigilanza o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;

f)revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, un incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità di vigilanza, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

g)organismi di gestione dei sistemi di garanzia delle assicurazioni;

h)organo responsabile dei meccanismi di finanziamento;

i)banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

j)impresa-ponte o società veicolo per la gestione di attività e passività;

k)qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a j);

l)alta dirigenza, membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e dipendenti degli organismi o dei soggetti di cui alle lettere da a) a j) prima, durante o dopo la loro nomina.

2.Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che alle persone ivi citate sia fatto divieto di comunicare a qualsiasi persona o autorità le informazioni riservate ricevute nel corso delle loro attività professionali o provenienti da un'autorità di vigilanza o da un'autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni, eccezion fatta per le situazioni seguenti:

a)la comunicazione avviene nell'esercizio delle loro funzioni a norma della presente direttiva;

b)la comunicazione è effettuata in forma sommaria o aggregata in modo tale che le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione o i singoli soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), non possano essere identificati;

c)la comunicazione è effettuata previo l'espresso consenso dell'autorità, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che ha fornito le informazioni.

Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1 valutino i possibili effetti della comunicazione sull'interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulla finalità delle ispezioni, sulle indagini e gli audit.

La procedura di valutazione degli effetti di cui al secondo comma comprende una specifica valutazione degli effetti di un'eventuale comunicazione dei contenuti e dei dettagli relativi al piano di risanamento e al piano di risoluzione di cui agli articoli 5, 7, 9, 10 e 12 e all'esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 13.

Gli Stati membri assicurano che le persone e i soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili in caso di violazione del presente articolo.

3.Gli Stati membri provvedono a che le persone di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), i) e j), dispongano di regole interne per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese regole volte a garantire la segretezza delle informazioni tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.

4.I paragrafi da 1 a 3 non impediscono:

a)ai dipendenti e agli esperti degli organismi o dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), di condividere informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o soggetto;

b)alle autorità di risoluzione e alle autorità di vigilanza, compresi i loro dipendenti ed esperti, di condividere, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell'Unione, altre autorità di vigilanza dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia delle assicurazioni, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l'EIOPA o, fatto salvo l'articolo 77, autorità di paesi terzi che svolgono funzioni equivalenti a quelle svolte dalle autorità di risoluzione, oppure, nel rispetto di obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

5.Gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con uno dei seguenti soggetti:

a)fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;

b)commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro, corti dei conti dello Stato membro e altri organismi di indagine dello Stato membro, alle opportune condizioni;

c)autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali.

6.I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicato il diritto nazionale in materia di comunicazione di informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

7.Entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore] l'EIOPA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 2.

CAPO VII
Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 65

Approvazione ex ante delle autorità giudiziarie e diritti di impugnare le decisioni

1.Gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un'approvazione ex ante delle autorità giudiziarie, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l'esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.

2.Gli Stati membri prevedono nel diritto nazionale il diritto di impugnazione avverso una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare un potere diverso da una misura di gestione della crisi a norma della presente direttiva.

3.Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone interessate da una decisione di adottare una misura di gestione della crisi abbiano il diritto di impugnazione avverso tale decisione.

Gli Stati membri assicurano che il ricorso avverso una misura di gestione della crisi sia celere e che i tribunali nazionali ricorrano alle valutazioni economiche dei fatti svolte dall'autorità di risoluzione quale base per la propria valutazione.

4.Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è soggetto alle disposizioni seguenti:

a)la presentazione dell'impugnazione non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata; e

b)la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell'esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico.

Ove ciò sia necessario per tutelare gli interessi dei terzi che hanno acquisito in buona fede azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività di un'impresa soggetta a risoluzione in virtù del ricorso agli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, o dell'esercizio dei poteri di risoluzione da parte di un'autorità di risoluzione, l'annullamento di una decisione di un'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o transazioni conclusi dall'autorità di risoluzione interessata e basati sulla decisione annullata. In tal caso le misure correttive applicate a una decisione o azione indebita delle autorità di risoluzione sono limitate alla compensazione della perdita subita dal ricorrente in conseguenza della decisione o azione annullata.

Articolo 66

Restrizioni applicabili ad altre procedure

1.Fatto salvo l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri assicurano che, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che la decisione di avviare una procedura ordinaria di insolvenza per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), sia adottata unicamente con il consenso dell'autorità di risoluzione.

2.Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che:

a)le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione ricevano notifica senza indugio in merito a domande di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), indipendentemente dal fatto che tale impresa o soggetto siano soggetti a risoluzione o che sia stata resa pubblica una decisione a norma dell'articolo 63, paragrafi 3 e 4;

b)si decida sulla domanda di apertura della procedura ordinaria di insolvenza soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle situazioni seguenti:

i)l'autorità di risoluzione ha notificato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un'azione di risoluzione in relazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o al soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

ii)è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).

3.Fatte salve tutte le restrizioni all'opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell'articolo 48, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l'effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo in funzione dell'obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un'impresa soggetta a risoluzione è o diventa parte.

TITOLO IV
RISOLUZIONE DI GRUPPI TRANSFRONTALIERI

Articolo 67

Principi generali relativi all'adozione di decisioni che coinvolgono più Stati membri

Gli Stati membri assicurano che, nell'adottare decisioni o avviare azioni a norma della presente direttiva che possono avere un impatto in uno o più altri Stati membri, le loro autorità si attengano ai seguenti principi generali:

a)quando si avvia un'azione di risoluzione, il processo decisionale è efficiente e i costi di risoluzione sono tenuti al più basso livello possibile;

b)le decisioni sono adottate e l'azione è avviata in modo tempestivo e, se necessario, con la dovuta sollecitudine;

c)le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l'azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

d)i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro sono definiti chiaramente;

e)si tiene debitamente conto degli interessi, dell'impatto potenziale di eventuali decisioni, azioni o inazioni e degli effetti negativi sui contraenti, sulla stabilità finanziaria, sulle risorse di bilancio e sui sistemi di garanzia delle assicurazioni e degli effetti economici e sociali negativi in tutti gli Stati membri in cui l'impresa madre apicale e le sue imprese figlie operano o svolgono attività transfrontaliere significative;

f)è preso debitamente in considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei vari Stati membri coinvolti e di evitare un'ingiusta penalizzazione o tutela degli interessi di determinati Stati membri;

g)le autorità di risoluzione, quando intraprendono azioni di risoluzione, tengono conto dei piani di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 11 e li applicano, a meno che reputino, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tali piani;

h)la decisione o l'azione proposta è trasparente ogniqualvolta sia probabile che tale decisione o azione abbia implicazioni per i contraenti, l'economia reale, la stabilità finanziaria, le risorse di bilancio e, se del caso, i sistemi di garanzia delle assicurazioni e i meccanismi di finanziamento di qualsiasi Stato membro interessato.

Articolo 68

Collegi di risoluzione

1.Le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 10, 11, 14, 16, 70 e 71 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

In particolare, i collegi di risoluzione rappresentano un quadro in cui l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e, se del caso, le autorità di vigilanza e le autorità di vigilanza del gruppo possono svolgere i compiti seguenti:

a)scambiare informazioni pertinenti per l'elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo e per l'applicazione dei poteri di risoluzione ai gruppi;

b)elaborare piani di risoluzione di gruppo conformemente agli articoli 10 e 11;

c)valutare la possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 14;

d)esercitare il potere di affrontare o rimuovere impedimenti alla possibilità di risoluzione di gruppo a norma dell'articolo 16;

e)decidere circa la necessità di stabilire un programma di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 70 o 71;

f)raggiungere l'accordo su un programma di risoluzione di gruppo proposto a norma dell'articolo 70 o 71;

g)coordinare la comunicazione al pubblico delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo;

h)coordinare l'impiego dei sistemi di garanzia delle assicurazioni o dei meccanismi di finanziamento.

Inoltre i collegi di risoluzione possono essere utilizzati quali forum di discussione di questioni inerenti alla risoluzione di un gruppo transfrontaliero.

2.Sono membri del collegio di risoluzione:

a)l'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

b)le autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia interessata dalla vigilanza di gruppo;

c)le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui è stabilita un'impresa madre di una o più imprese del gruppo che sia un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d) o e);

d)l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità di vigilanza degli Stati membri laddove l'autorità di risoluzione è membro del collegio di risoluzione;

e)i ministeri competenti, laddove le autorità di risoluzione che sono membri del collegio di risoluzione non sono i ministeri competenti;

f)ove pertinente, l'autorità responsabile dei sistemi di garanzia delle assicurazioni di uno Stato membro, laddove l'autorità di risoluzione di tale Stato membro è membro del collegio di risoluzione;

g)l'EIOPA, fatto salvo il paragrafo 4;

h)le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo svolgono attività transfrontaliere significative.

Ai fini della lettera g), l'EIOPA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi di risoluzione e la convergenza tra essi. Essa è invitata a tal fine a partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione. L'EIOPA non ha diritto di voto.

Ai fini della lettera h), la partecipazione delle autorità di risoluzione è limitata al conseguimento degli obiettivi di un efficace scambio di informazioni.

3.Le autorità di risoluzione di paesi terzi nei quali un'impresa madre o un'impresa stabilite nell'Unione hanno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia o una succursale che, se fosse situata nell'Unione, sarebbe considerata significativa possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, purché siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti all'articolo 77.

4.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo è il presidente del collegio di risoluzione. In tale veste:

a)stabilisce per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio di risoluzione, modalità e procedure per il funzionamento del collegio stesso;

b)coordina tutte le attività del collegio di risoluzione;

c)ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali in discussione e ai punti da prendere in considerazione;

d)comunica ai membri del collegio di risoluzione le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

e)decide, in funzione delle necessità specifiche, quali membri e osservatori invitare a partecipare a determinate riunioni del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza che la questione da discutere riveste per tali membri e osservatori;

f)tiene tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle decisioni e all'esito di dette riunioni.

In deroga alla lettera e), le autorità di risoluzione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del collegio di risoluzione ogniqualvolta siano all'ordine del giorno questioni oggetto di un processo decisionale congiunto o relative a un soggetto del gruppo ubicato nel loro Stato membro.

5.Le autorità di risoluzione a livello di gruppo non sono tenute a costituire un collegio di risoluzione se altri gruppi o collegi svolgono le funzioni o eseguono i compiti previsti al paragrafo 1 e rispettano tutte le condizioni e procedure, incluse quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 69. In tal caso tutti i riferimenti ai collegi di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

6.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità operative dei collegi di risoluzione nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 69

Scambio di informazioni

1.Fatto salvo l'articolo 64, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva.

2.L'autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a h).

3.L'autorità di risoluzione non trasmette le informazioni fornite da un'autorità di vigilanza o di risoluzione di un paese terzo a meno che tale autorità del paese terzo abbia acconsentito a tale trasmissione.

Le autorità di risoluzione non hanno l'obbligo di trasmettere tali informazioni se l'autorità di vigilanza o di risoluzione del paese terzo non ha dato il proprio assenso alla loro trasmissione.

Articolo 70

Risoluzione di gruppo che interessa un'impresa figlia del gruppo

1.L'autorità di risoluzione che decide che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), che è un'impresa figlia di un gruppo soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, notifica senza indugio all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa, all'autorità di vigilanza del gruppo e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le seguenti informazioni:

a)la decisione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19 o 20;

b)le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e).

2.Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione degli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), sul gruppo e sui soggetti del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro.

3.Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), non renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, l'autorità di risoluzione responsabile dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure da essa notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

4.Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 1, lettera b), renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, propone, entro 24 ore dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di 24 ore può essere prorogato con il consenso dell'autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1.

5.In assenza di una valutazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro 24 ore, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1 può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure notificate dalla stessa a norma della lettera b) di tale paragrafo.

6.Il programma di risoluzione di gruppo di cui al paragrafo 4:

a)delinea le azioni di risoluzione che le autorità di risoluzione interessate dovrebbero adottare in relazione all'impresa madre apicale o a determinati soggetti del gruppo per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e rispettare i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui all'articolo 22;

b)specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione di cui alla lettera a);

c)stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione di gruppo e dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in tale piano a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).

7.Fatto salvo il paragrafo 8, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.

8.Un'autorità di risoluzione che è in disaccordo con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di tutela dei contraenti, dell'economia reale o della stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione autonome o misure diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e):

a)espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o i motivi per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;

b)notifica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);

c)informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni di risoluzione o misure che adotterà.

Nell'esporre i motivi del disaccordo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 11, del potenziale impatto delle azioni o misure che adotterà sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o misure su altre parti del gruppo.

9.Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo nei rispettivi Stati membri senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.

10.Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 7 e 9 e le azioni di risoluzione o misure adottate a norma del paragrafo 8 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

11.Le autorità eseguono tutte le azioni e misure di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

12.Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.

13.Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

Articolo 71

Risoluzione di gruppo che coinvolge un'impresa madre apicale

1.Se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo decide che un'impresa madre apicale di cui è responsabile soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, comunica senza indugio le informazioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), all'autorità di vigilanza del gruppo e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione.

Le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), possono comprendere l'attuazione di un programma di risoluzione di gruppo predisposto conformemente all'articolo 70, paragrafo 6, in qualsiasi delle seguenti circostanze:

a)le azioni di risoluzione o le altre misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), rendono probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro;

b)le azioni di risoluzione o altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;

c)le autorità di risoluzione hanno stabilito che una o più imprese figlie di cui sono responsabili soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3;

d)le azioni di risoluzione o altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle imprese figlie del gruppo in modo tale da rendere opportuno un programma di risoluzione di gruppo.

2.Qualora le azioni o misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 non includano un programma di risoluzione di gruppo, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione.

3.Qualora le azioni o misure proposte dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo ai sensi del paragrafo 1 includano un programma di risoluzione di gruppo, quest'ultimo assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.

Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.Un'autorità di risoluzione che è in disaccordo o si discosta dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione autonome o misure diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o a un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e):

a)espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;

b)notifica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);

c)informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni o misure che adotterà.

Nell'esporre i motivi del disaccordo, l'autorità di risoluzione interessata tiene conto dei piani di risoluzione di gruppo di cui all'articolo 11, del potenziale impatto delle azioni o misure che adotterà sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o misure su altre parti del gruppo.

5.Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo nei rispettivi Stati membri senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.

6.Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 3 o 5 e le azioni e misure di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.

7.Le autorità eseguono tutte le azioni e misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 senza indugio e tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.

8.Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo interessati.

9.Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.

TITOLO V
RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 72

Accordi con paesi terzi

1.Conformemente all'articolo 218 TFUE la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi ai fini, tra l'altro, dello scambio di informazioni in relazione ai piani di risanamento e di risoluzione riguardanti imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e gruppi.

2.Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri di cui all'articolo 76.

3.Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all'entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo.

Articolo 73

Riconoscimento ed esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi

1.Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione di paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all'articolo 72, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 72, paragrafo 1, con il paese terzo interessato, se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione del paese terzo.

2.L'autorità di risoluzione interessata decide se riconoscere e dare esecuzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 74, alle procedure di risoluzione di un paese terzo relative a un'impresa figlia nell'Unione o a una succursale nell'Unione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un'impresa madre di un paese terzo.

La decisione tiene in debita considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui opera l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'impresa madre di un paese terzo, in particolare gli effetti sulle altre parti del gruppo e sui contraenti, sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria in tali Stati membri.

3.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di:

a)esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

i)alle attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un'impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro;

ii)ai diritti o alle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell'Unione nel loro Stato membro o disciplinati dal diritto del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro;

b)perfezionare, anche imponendo ad un'altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o altri titoli di proprietà in relazione a una impresa figlia nell'Unione stabilita in tale Stato membro;

c)esercitare i poteri di cui all'articolo 47, 48 o 49 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se tali poteri sono necessari ai fini dell'esecuzione della procedura di risoluzione di un paese terzo; e

d)rendere non eseguibili i diritti di recesso, liquidazione o anticipazione dei contratti, oppure influire sui diritti contrattuali, di soggetti di cui al paragrafo 1 e altri soggetti del gruppo, qualora detto diritto derivi da un'azione di risoluzione intrapresa in relazione a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, impresa madre di tali soggetti o altri soggetti del gruppo di un paese terzo, sia da parte di un'autorità di risoluzione di un paese terzo che in conformità degli obblighi legali o regolamentari relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere adempiti.

4.Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell'interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un'impresa madre quando l'autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia dell'impresa madre e costituita in tale paese terzo soddisfa le condizioni per la risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti di tale impresa madre; si applica inoltre al riguardo l'articolo 46.

5.Il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione di un paese terzo non pregiudicano eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.

Articolo 74

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione delle procedure
di risoluzione di paesi terzi

L'autorità di risoluzione può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi a norma dell'articolo 73 se ritiene che:

a)la procedura di risoluzione del paese terzo abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l'autorità di risoluzione ovvero che la procedura abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro;

b)per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 sia necessaria un'azione di risoluzione autonoma a norma dell'articolo 75 in relazione a una succursale nell'Unione;

c)i creditori non riceverebbero, in base alla procedura di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

d)il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; oppure

e)gli effetti di tale riconoscimento o esecuzione siano contrari al diritto nazionale.

Articolo 75

Risoluzione di succursali nell'Unione

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell'Unione non soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ovvero soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ove si applichi una delle circostanze di cui all'articolo 74.

Gli Stati membri assicurano che l'articolo 46 si applichi all'esercizio di tali poteri.

2.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputano necessaria, nell'interesse pubblico, un'azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)la succursale nell'Unione non soddisfa più, o probabilmente non soddisferà più, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e l'esercizio dell'attività in tale Stato membro e non vi è la prospettiva che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza ovvero un'azione pertinente di un paese terzo permetterebbe alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;

b)secondo il parere dell'autorità di risoluzione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è disposta o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell'Unione o le obbligazioni create o contabilizzate mediante la succursale, ad esempio i pagamenti ai contraenti o ai beneficiari, e l'autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza;

c)l'autorità pertinente del paese terzo ha avviato una procedura di risoluzione in relazione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo, ovvero ha notificato all'autorità di risoluzione l'intenzione di procedere in tal senso.

3.L'autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell'Unione, un'azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 18 e avvia tale azione nel rispetto dei principi e obblighi seguenti, nella misura in cui sono pertinenti:

a)principi stabiliti all'articolo 22;

b)requisiti relativi all'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo III, capo II.

Articolo 76

Cooperazione con le autorità di paesi terzi

1.Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all'articolo 72, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 72, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.

2.L'EIOPA può concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi. Gli accordi quadro di cooperazione stabiliscono, tra le autorità che ne sono parte, procedure e modalità per lo scambio delle informazioni necessarie e la cooperazione per l'esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l'esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o ai relativi gruppi:

a)elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 9 a 12 e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

b)valutazione della possibilità di risoluzione di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione e gruppi, in conformità degli articoli 13 e 14, e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

c)esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli articoli 15 e 16, e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi;

d)applicazione delle misure preventive a norma dell'articolo 141 della direttiva 2009/138/CE e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo pertinente;

e)applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi a disposizione delle autorità pertinenti dei paesi terzi.

3.Se del caso, le autorità di vigilanza o di risoluzione possono concludere accordi di cooperazione in linea con l'accordo quadro dell'EIOPA di cui al paragrafo 2 con le pertinenti autorità dei paesi terzi.

4.Gli Stati membri notificano all'EIOPA gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza in conformità del presente articolo.

Articolo 77

Scambio di informazioni riservate

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani preventivi di risanamento predisposti e mantenuti conformemente agli articoli 5 e 7, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

a)tali autorità dei paesi terzi sono soggette a obblighi e norme in materia di segreto professionale considerate, secondo il parere di tutte le autorità interessate, almeno equivalenti a quelle stabilite dall'articolo 64;

b)le informazioni sono necessarie affinché le autorità pertinenti dei paesi terzi possano svolgere le funzioni di risoluzione previste dal diritto nazionale analoghe a quelle previste dalla presente direttiva, e, fatta salva la lettera a), non sono utilizzate per altri scopi.

Ai fini della lettera a), se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all'autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

2.Qualora le informazioni riservate provengano da un altro Stato membro, le autorità di risoluzione, le autorità di vigilanza e i ministeri competenti le rendono note alle autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)l'autorità pertinente dello Stato membro da cui provengono le informazioni ("autorità d'origine") ne autorizza la divulgazione;

b)le informazioni sono divulgate unicamente ai fini autorizzati dall'autorità d'origine.

TITOLO VI
SANZIONI

Articolo 78

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.Fatti salvi i poteri delle autorità di risoluzione e di vigilanza previsti nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare le sanzioni penali di cui al secondo comma, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.

Qualora decidano di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale.

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione, possano essere applicate sanzioni amministrative o altre misure amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o alle autorità di vigilanza a seconda del tipo di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni e altre misure amministrative conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

a)direttamente;

b)in collaborazione con altre autorità;

c)sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;

d)ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti.

5.Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza a norma del presente titolo siano impugnabili.

Articolo 79

Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e
altre misure amministrative

1.Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:

a)violazione dell'articolo 5 o 7 per non aver predisposto, mantenuto e aggiornato piani preventivi di risanamento e piani preventivi di risanamento di gruppo;

b)violazione dell'articolo 12 per mancata trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione;

c)violazione dell'articolo 61, paragrafo 1, per mancata notifica all'autorità di vigilanza da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), quando tale impresa o soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto.

2.Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), l'impresa madre apicale o altra persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;

b)un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

c)un divieto temporaneo, a carico di qualsiasi membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell'alta dirigenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile, di esercitare funzioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e);

d)per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente;

e)per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al [OP - inserire data di entrata in vigore della presente direttiva];

f)ammende amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Ai fini della lettera d), se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel bilancio consolidato dell'impresa madre apicale nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 80

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

1.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblichino sul loro sito internet ufficiale almeno le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva che non siano state oggetto di impugnazione o qualora il diritto all'impugnazione sia stato esaurito. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata della sanzione amministrativa o altra misura amministrativa. La pubblicazione contiene informazioni sulla tipologia e sulla natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative avverso le quali è stata presentata impugnazione, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito internet ufficiale le informazioni sullo stato di tale impugnazione e sul relativo esito.

2.Se l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza ritiene che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza procede in uno dei modi seguenti:

a)rinvia la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio;

b)pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c)non pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa qualora l'autorità di risoluzione o l'autorità di vigilanza ritenga che la pubblicazione ai sensi della lettera a) o b) sia insufficiente per garantire:

i)che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari;

ii)la proporzionalità della pubblicazione di tali dati rispetto a misure ritenute di natura minore.

Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito internet ufficiale per almeno cinque anni a decorrere dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità di risoluzione o dell'autorità di vigilanza soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

Articolo 81

Tenuta della banca dati centrale da parte dell'EIOPA

1.Fatto salvo il rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 64, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza informano l'EIOPA in merito a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative da loro irrogate a norma dell'articolo 79, nonché allo stato dell'eventuale impugnazione e al relativo esito.

L'EIOPA tiene una banca dati centrale aggiornata delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di risoluzione, all'esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni che siano accessibili solo ad esse.

L'EIOPA tiene una banca dati centrale aggiornata delle sanzioni e delle altre misure amministrative che le sono comunicate dalle autorità di vigilanza, all'esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni accessibili solo ad esse.

2.L'EIOPA cura e tiene aggiornata una pagina internet contenente le seguenti informazioni o link a tali informazioni:

a)la pubblicazione delle sanzioni di ciascuna autorità di risoluzione;

b)la pubblicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 di ciascuna autorità di vigilanza;

c)il periodo per il quale ogni Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 82

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni
da parte delle autorità di vigilanza e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui se del caso:

a)la gravità e la durata della violazione;

b)il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d)l'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

e)le perdite a carico di terzi, compresi i contraenti, causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate;

f)il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità di vigilanza e con l'autorità di risoluzione;

g)le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile.

Ai fini della lettera c), gli indicatori della capacità finanziaria di una persona fisica o giuridica comprendono il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo della persona fisica responsabile.

TITOLO VII
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 E DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1094/2010 E (UE) n. 648/2012

Articolo 83

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

"Articolo 141

Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

1.    Dopo una notifica a norma dell'articolo 136 o dopo il rilevamento di un deterioramento delle condizioni finanziarie ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, laddove le decisioni, anche finanziarie, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione comporterebbero nei tre mesi successivi o già comportano il mancato rispetto di uno degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere da a) a e), le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare le misure necessarie per ripristinare il rispetto.

2.    Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al rischio e alla portata del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla regolamentazione e possono consistere in quanto segue:

a)imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di aggiornare il piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*1, qualora le circostanze siano cambiate rispetto alle ipotesi contenute nel piano;

b)imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di adottare misure previste nel piano preventivo di risanamento predisposto conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD]. Se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), le misure adottate comprendono i relativi aggiornamenti;

c)imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa che non dispone di un piano preventivo di risanamento di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD] di individuare le cause del mancato rispetto o del probabile mancato rispetto dei requisiti previsti dalla regolamentazione e di individuare misure adeguate e un calendario per ripristinarne il rispetto;

d)imporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa di sospendere o limitare la remunerazione variabile e i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri e il rimborso o il riacquisto di elementi dei fondi propri.

3.    Se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, dopo aver ricevuto l'informazione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, o all'articolo 139, paragrafo 1, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure, comprese quelle di cui al paragrafo 2, necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o gli obblighi derivanti dai contratti di riassicurazione.

Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

_________________________________________________________________

*1    Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

2)all'articolo 267 sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD] ed esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, di tale direttiva, il presente titolo si applica anche alle imprese di riassicurazione e ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale direttiva.

Gli articoli 270 e 272 della presente direttiva non si applicano qualora si applichi l'articolo 63 della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].

L'articolo 295 della presente direttiva non si applica qualora si applichi l'articolo 64 della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

3)all'articolo 268, il paragrafo 1 è così modificato:

a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    "autorità competenti", le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione, o le autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 7, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD] in relazione ai provvedimenti di risanamento adottati a norma di tale direttiva;"

b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    "provvedimenti di risanamento", i provvedimenti che implicano un intervento delle autorità competenti intesi a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa, compresi la sospensione dei pagamenti o dei provvedimenti esecutivi, la riduzione dei crediti, l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD] e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al titolo III, capo IV, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD];".

Articolo 84

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

1)all'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.    Gli articoli da 4 a 7 della presente direttiva non si applicano ai vincoli sull'applicazione dei contratti di garanzia finanziaria o ai vincoli sugli effetti dei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, alle disposizioni di netting per close-out o di compensazione imposti in forza del titolo IV, capo V o VI, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*2 o del titolo V, capo III, sezione 3, o capo IV, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio*3 o del titolo III, capo III, sezione 4, o capo IV, della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*4, o a qualsiasi vincolo di questo tipo imposto in forza di analoghi poteri previsti dal diritto di uno Stato membro per facilitare la risoluzione ordinata dei soggetti di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo oggetto di salvaguardie almeno equivalenti a quelle indicate al titolo IV, capo VII, della direttiva 2014/59/UE e al titolo V, capo V, del regolamento (UE) 2021/23;

______________________________________________________________

*2Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

*3Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

*4[OP - inserire il riferimento all'IRRD].";

2)l'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 bis

Direttiva 2008/48/CE, direttiva 2014/59/UE, direttiva (UE) xx/xx e regolamento (UE) 2021/23

La presente direttiva non pregiudica la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/59/UE, la direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*5 [OP - inserire il numero dell'IRRD] e il regolamento (UE) 2021/23.

_______________________________________________________

*5    Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [OP - inserire il numero dell'IRRD]".

Articolo 85

Modifica della direttiva 2004/25/CE

All'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2004/25/CE, è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva non si applichi in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio*6 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo o del Consiglio*7 [OP - inserire il numero dell'IRRD].

___________________________________________________________

*6Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

*7Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [OP - inserire il numero dell'IRRD]".

Articolo 86

Modifiche della direttiva 2007/36/CE

All'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Gli Stati membri garantiscono che la presente direttiva non si applichi in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*8, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio*9 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*10 [OP - inserire il numero dell'IRRD].

______________________________________________________

*8Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

*9Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

*10Direttiva (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio [OP - inserire il numero dell'IRRD]".

Articolo 87

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è modificata come segue:

1)all'articolo 84, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli articoli 79, 80 e 81 della presente direttiva non si applichino in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*11, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio*12 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*13.

______________________________________________________

*11Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

*12Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

*13Direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

2)l'articolo 86 bis è modificato come segue:

a)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    società soggette a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

b)al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    sottoposte a misure di prevenzione della crisi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23 o dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 75, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

3)all'articolo 87, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alle società che sono soggette all'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

4)l'articolo 120 è modificato come segue:

a)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

b)al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23 o dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 75, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

5)l'articolo 160 bis è modificato come segue:

a)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD].";

b)al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 2, punto 48, del regolamento (UE) 2021/23 o dell'articolo 2, paragrafo 2, punto 75, della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD]".

Articolo 88

Modifica del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)all'articolo 4, punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

"i)    autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE, autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*14 e autorità competenti ai sensi dell'articolo 6, punto 8, della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio*15 e di cui alla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio*16;"

2)all'articolo 40, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini della direttiva (UE) xx/xx [OP - inserire il numero dell'IRRD], il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione di ogni Stato membro.

_________________________________________________________________

*14    [OP - inserire il numero dell'IRRD].

*15    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

*16    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).".

Articolo 89

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

All'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 è aggiunta la lettera seguente:

"r)    le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio*17.

_______________________________________________________________

*17    [OP - inserire il numero dell'IRRD].".

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Comitato per la risoluzione dell'EIOPA

1.L'EIOPA istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1094/2010 ai fini della preparazione delle sue decisioni di cui all'articolo 44 di tale regolamento, comprese le decisioni relative ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione riguardanti i compiti che sono stati conferiti alle autorità di risoluzione conformemente alla presente direttiva. Tale comitato è composto dalle autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della presente direttiva.

2.Ai fini della presente direttiva l'EIOPA collabora con l'ABE e l'ESMA nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.Ai fini della presente direttiva l'EIOPA garantisce la separazione strutturale tra il comitato per la risoluzione e le altre funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1094/2010. Il comitato per la risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e sviluppa metodi per la risoluzione dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva che sono in dissesto.

Articolo 91

Collaborazione con l'EIOPA

1.Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione forniscano senza indugio all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Articolo 92

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 87 e agli articoli 9091 della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Tuttavia gli articoli 88 e 89 sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Essi applicano gli articoli da 1 a 87 e gli articoli 90 e 91 a decorrere dal [OP - inserire la data corrispondente a 18 mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri a recepimento degli articoli da 1 a 87 e degli articoli 90 e 91 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 93

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 94

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2021) 581 final.
(2)    Cfr. parere dell'EIOPA alle istituzioni dell'Unione europea sull'armonizzazione di quadri di risanamento e risoluzione per i (ri)assicuratori negli Stati membri, luglio 2017.
(3)    https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-2020-review-of-solvency-ii_en.
(4)    Relazione del CERS, Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective, agosto 2017. Relazione del CERS, Macroprudential provisions, measures and instruments for insurance, novembre 2018.
(5)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
(6)    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.
(7)    Aggiungere un riferimento alla valutazione d'impatto.
(8)    https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-2020-review-of-solvency-ii_en.
(9)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-/public-consultation_it .
(10)    Cfr. sezioni 11.6 e 12 della valutazione d'impatto dell'EIOPA e sezione 12 del documento di riferimento . Il parere dell'EIOPA sul riesame della direttiva Solvibilità II è stato preceduto da un parere sull'armonizzazione dei quadri di risanamento e risoluzione per i (ri)assicuratori negli Stati membri (5 luglio 2017) e da un documento di discussione sul finanziamento della risoluzione e sui sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni (EIOPA, luglio 2018).
(11)    L'EIOPA ha preso in considerazione ed è stata consultata in merito a queste opzioni nel documento di discussione sul fondo di risoluzione e sui sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni (EIOPA, 30 luglio 2018).
(12)    GU C […] del […], pag. […].
(13)    GU C […] del […], pag. […].
(14)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(15)    Consiglio per la stabilità finanziaria, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 2014.
(16)    Consiglio per la stabilità finanziaria, Developing Effective Resolution Strategies and Plans for Systemically Important Insurers, 2016.
(17)    Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups, 2019.
(18)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(19)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(20)    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(21)    Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).
(22)    Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(23)    Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).
(24)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(25)    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).
(26)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(27)    Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(28)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(29)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(30)    Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(31)    Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(32)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(34)    Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
(35)    Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(36)    Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).