Bruxelles, 22.9.2021

COM(2021) 579 final

2021/0297(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo 1 nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), che fa parte della politica commerciale comune dell'Unione, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE 2 .

Il sistema di preferenze generalizzate è uno dei principali strumenti commerciali dell'UE destinati ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei diritti fondamentali umani e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo. Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:

·SPG ordinario: per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;

·SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG ordinario ed è concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato le 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo;

·"Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA): il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Il sistema attuale si applica fino al 31 dicembre 2023. A meno che non sia adottato un nuovo regolamento, i regimi SPG ordinario e SPG+ cesseranno di applicarsi il 1º gennaio 2024. Alle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo beneficiari dei regimi SPG ordinario e SPG+ sarebbero pertanto applicati dazi più alti, mentre le importazioni dai paesi meno sviluppati continuerebbero a essere regolate dal regime EBA che non ha una data di scadenza. La proposta di un nuovo regolamento SPG intende rinnovare il sistema per un ulteriore periodo di dieci anni. Il sistema di preferenze generalizzate è uno strumento maturo della politica commerciale dell'UE. Il suo riesame è volto a perfezionare il funzionamento del sistema, migliorandone l'efficienza e l'efficacia. Pertanto le opzioni strategiche scelte, definite e ulteriormente approfondite anche nello studio esterno e nella valutazione d'impatto, hanno un alto livello di granularità. Esse mirano a miglioramenti specifici e circoscritti, volti a garantire che l'SPG nel suo insieme continui ad essere adeguato e raggiunga gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità.

Con il regolamento SPG rivisto, l'Unione si pone come obiettivo fondamentale confermare gli elementi essenziali del regolamento attuale, in particolare l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo, continuando a salvaguardare anche gli interessi dell'UE. Nel contempo, il riesame del regolamento ha lo scopo di migliorare il sistema in termini di efficienza ed efficacia complessive per far fronte alle sfide future:

a)facilitare l'accesso al regime SPG+ per il numero crescente di paesi meno sviluppati che sono esclusi dal regime EBA;

b)adattare le soglie di graduazione dei prodotti, al fine di concentrare maggiormente le preferenze sui paesi e sui prodotti meno competitivi;

c)tener conto delle nuove priorità dell'Unione, come quelle su cui si fonda il Green Deal europeo, estendendo la condizionalità negativa anche alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo;

d)aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali in modo mirato e gestibile, senza compromettere il processo di monitoraggio;

e)rendere più rapida la procedura di revoca delle preferenze in casi urgenti;

f)migliorare il monitoraggio e l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'SPG+, ad esempio tramite una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi, anche attraverso il nuovo sportello unico per la presentazione di denunce per segnalare violazioni degli impegni.

La presente iniziativa rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi generali dell'SPG sono coerenti con l'analisi e il punto di vista della comunicazione della Commissione Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva 3 del 18 febbraio 2021, che conferma l'obiettivo del riesame del sistema di preferenze generalizzate (SPG) di aumentare le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali. Tale comunicazione sottolinea inoltre l'interesse dell'UE ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, nonché a sostenere il multilateralismo e a garantire il rispetto dei valori universali, con una particolare attenzione per le sfide climatiche e ambientali, ribadendo nel contempo che l'Unione è anche pronta ad agire con risolutezza per difendere i propri interessi.

L'iniziativa è coerente con l'istituzione del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali e dello sportello unico, con la nuova normativa sugli obblighi di diligenza riguardanti le catene di approvvigionamento, con il nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e con l'attuale programmazione della cooperazione allo sviluppo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La continuazione dell'SPG è parte integrante dell'impegno politico in favore dello sviluppo sostenibile a livello globale, assunto dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 e degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati a perseguire. Gli obiettivi dell'SPG sono anche in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE, che rappresenta un pilastro fondamentale degli sforzi dell'UE per aumentare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo 4 . Il sistema è inoltre coerente con le disposizioni del trattato sull'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani attraverso l'azione esterna, nonché con le disposizioni commerciali che regolano le importazioni, con le iniziative del Green Deal europeo e con il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per il nuovo regolamento SPG è costituita dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce la politica commerciale comune.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica commerciale comune è inclusa nell'articolo 3 TFUE tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

Proporzionalità

Il principio di proporzionalità è soddisfatto, in quanto la proposta contiene solo lievi adeguamenti in termini di efficacia ed efficienza. La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che tratta la proporzionalità nei capitoli 3 (Perché l'UE dovrebbe agire?), 6 (Gli effetti delle opzioni strategiche) e 7 (Confronto tra le opzioni). Le implicazioni pratiche dell'iniziativa sono commentate nell'allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa (Chi è interessato e in che modo?). Le scelte strategiche contenute nella proposta sono illustrate nel capitolo 8 della valutazione d'impatto (Capitolo 8: opzioni prescelte) e possono essere sintetizzate nel modo seguente:

mantenere l'attuale architettura costituita da tre regimi;

modificare i criteri di vulnerabilità (ammissibilità economica) per l'SPG+ per consentire ai paesi che non sono più classificati come paesi meno sviluppati di accedere al regime SPG+;

rivedere le soglie di graduazione dei prodotti;

estendere la condizionalità negativa alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo e riesaminare l'elenco delle convenzioni internazionali;

sviluppare e migliorare la procedura di revoca (effettuare una valutazione dell'impatto socioeconomico, prevedere un meccanismo di risposta rapido che possa essere attivato nei casi di violazioni di eccezionale gravità, estendere l'ambito di applicazione dello strumento anche ai principi delle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo e ad altri settori, quali quello riguardante la migrazione);

migliorare la trasparenza e l'inclusione della società civile e razionalizzare il ciclo di monitoraggio (relazione ogni 3 anni).

Scelta dello strumento

Il regolamento SPG è l'unica azione appropriata che l'Unione può intraprendere per stabilire un accesso al mercato unilaterale, non reciproco e preferenziale per i paesi in via di sviluppo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2018 è stata effettuata una valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG 5 . La valutazione intermedia ha concluso che in linea generale l'SPG stava raggiungendo i propri obiettivi 6 e non risultava necessario modificare il regolamento prima della sua scadenza prevista per il 31 dicembre 2023. Tuttavia la valutazione intermedia conteneva anche una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, sulla base delle quali sono stati individuati i problemi definiti in dettaglio nella sezione 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta.

Le raccomandazioni presentate nella valutazione intermedia sono le seguenti: 1) migliorare la trasparenza e conoscenza del monitoraggio dell'SPG e dell'SPG+ dell'UE; 2) utilizzare in modo più efficace le disposizioni di salvaguardia; 3) utilizzare in modo più efficace la revoca temporanea delle preferenze tariffarie; 4) aggiornare l'elenco delle convenzioni relative ai diritti fondamentali umani e del lavoro, nonché sull'ambiente e sui principi del buon governo; 5) valutare se il regime SPG ordinario separato e distinto dall'SPG+ sia ancora pertinente e prendere in esame la possibilità di estendere la condizionalità relativa alle convenzioni; 6) fare il punto sulla deroga nel settore dei servizi per i paesi meno sviluppati adottata dall'OMC; e 7) considerare la questione della coerenza tra l'SPG e gli accordi di libero scambio/accordi commerciali preferenziali. Molti di questi aspetti sono stati affrontati durante l'attuazione del regolamento SPG, in particolare tramite il progetto GSP Hub sulla trasparenza e la conoscenza. In seguito alla valutazione intermedia sono stati applicati anche i meccanismi di salvaguardia e di revoca; le lezioni apprese dalla loro applicazione sono contenute nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Consultazioni dei portatori di interessi

Dall'11 marzo al 15 luglio 2020 è stata condotta una consultazione pubblica sull'SPG e sulle opzioni di riforma proposte. L'allegato 2 della valutazione d'impatto contiene una sintesi dettagliata della consultazione dei portatori di interessi.

Le risposte alla consultazione pubblica sono state 512. Hanno partecipato alla consultazione portatori di interessi dell'UE (54 %), dei paesi SPG (41 %) e di altri paesi (5 %), incluso il Regno Unito. Per quanto riguarda il tipo di partecipanti, la quota maggiore è rappresentata da "imprese e organizzazioni" (28 %), seguite dalle associazioni di imprese (24 %), dai cittadini dell'UE (17 %), dal settore pubblico (12 %), dalla società civile (ONG, organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e mondo accademico, 8 %) e da altri (inclusi i sindacati, 7 %).

Un'ampia maggioranza dei rispondenti, circa il 70 %, ritiene che il commercio internazionale possa dare un importante contributo all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo e un altro 10 % pensa che possa incidere modestamente; il 17 % pensa che non possa contribuire a ridurre la povertà. I paesi beneficiari dell'SPG hanno evidentemente un'opinione più positiva del ruolo del commercio nella riduzione della povertà: infatti il 92 % dei rispondenti ha dichiarato che il commercio può dare un importante contributo, rispetto al 52 % dei rispondenti UE. Al contrario il 19 % di questi ultimi non crede che il commercio possa contribuire a eliminare la povertà, rispetto al 2 % nei paesi beneficiari dell'SPG. Alla domanda su come il commercio abbia contribuito alla riduzione della povertà, la maggior parte dei rispondenti ha indicato la creazione di posti di lavoro e, nel lungo termine, lo sviluppo di competenze attraverso le esportazioni.

Mediamente i rispondenti ritengono che l'SPG incida positivamente su tutti i settori dello sviluppo sostenibile.

L'86 % dei rispondenti ritiene importante che l'UE continui a monitorare il livello di attuazione delle 27 convenzioni internazionali da parte dei paesi beneficiari dell'SPG+, mentre l'8 % lo considera irrilevante. I rispondenti ritengono che ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni internazionali da parte della Commissione sia utile un ampio ventaglio di fonti di informazioni. Le relazioni degli organi di controllo delle convenzioni, vale a dire le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni internazionali, sono considerate la fonte di gran lunga più rilevante, seguita dalle informazioni fornite da imprese e parti sociali dei paesi beneficiari, nonché da organizzazioni non governative (ONG).

I contributi ricevuti sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, in particolare per quanto riguarda la definizione dei problemi (capitolo 2), gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa (capitolo 4) e le opzioni strategiche disponibili (capitolo 5).

Assunzione e uso di perizie

Un consulente esterno, BKP Economic Advisors GmbH, ha effettuato uno studio che ha fornito elementi per la bozza della valutazione d'impatto (lo "studio"). La relazione finale dello studio è stata pubblicata a maggio 2021 ed è disponibile sul sito web della DG Trade 7 . Partendo dalle conclusioni della valutazione intermedia, lo studio si è concentrato sulle varie opzioni strategiche che potrebbero favorire il raggiungimento degli obiettivi generali dello strumento SPG. Lo studio ha tenuto conto della letteratura esistente e dei risultati della consultazione pubblica sopra descritti. Una sintesi delle raccomandazioni dello studio è consultabile sul sito web della DG Trade 8 .

I risultati dello studio sono stati presentati al gruppo di esperti SPG il 20 ottobre 2020, il 7 dicembre 2020 e il 23 febbraio 2021, mentre il 12 aprile 2021 vi è stata una presentazione a porte chiuse per la commissione per il commercio internazionale.

Gli elementi chiave della presente proposta sono stati in seguito discussi con gli esperti SPG il 19 aprile e il 14 giugno 2021.

Valutazione d'impatto

La sintesi della valutazione d'impatto è contenuta nel pacchetto della proposta. Il 9 aprile 2021 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sulla valutazione d'impatto.

La valutazione d'impatto ha preso in esame le opzioni strategiche nell'ambito di cinque poli tematici: 1) regimi SPG e paesi beneficiari, 2) prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti; 3) condizioni per ottenere/mantenere le preferenze tariffarie; 4) trasparenza nell'attuazione dell'SPG e 5) misure di salvaguardia. Per ciascun polo tematico sono state valutate diverse opzioni rispetto allo scenario di riferimento di mantenimento del sistema SPG com'è attualmente.

1)Regimi SPG e paesi beneficiari (classificazione dei paesi)

Questo polo tematico tratta la costante diminuzione del numero dei paesi beneficiari dell'SPG. I paesi che siglano un accordo commerciale preferenziale con l'UE o che passano nella categoria dei paesi a reddito medio alto possono perdere l'accesso alle tariffe preferenziali del sistema. La valutazione d'impatto prende in esame le opzioni di modificare la struttura dell'SPG, costituita da tre regimi, e i paesi coperti dal sistema. Dall'analisi non è emerso alcun valido motivo per modificare l'attuale struttura o i paesi coperti dall'SPG, in quanto il sistema è già concentrato sui paesi più bisognosi e i tre regimi permettono di rispondere alle diverse esigenze di sviluppo dei beneficiari.

L'opzione che meglio soddisfa l'obiettivo generale di contribuire a eliminare la povertà e l'obiettivo specifico di aumentare le esportazioni dai paesi in via di sviluppo è la modifica dei criteri di vulnerabilità economica dell'SPG+. Tale opzione mira ad attenuare le notevoli conseguenze negative causate dalla perdita delle preferenze accordate nell'ambito del regime EBA a seguito dell'uscita dalla categoria di paese meno sviluppato.

La possibilità di continuare ad accedere all'SPG (in particolare all'SPG+) è importante per un numero relativamente alto di paesi meno sviluppati beneficiari che nei prossimi anni dovrebbero perdere lo status di paesi beneficiari dell'EBA. Secondo lo studio, dei 12 paesi che potrebbero perdere i benefici dell'EBA durante il periodo di applicazione del prossimo regolamento, sei potrebbero risentirne fortemente, in particolare il Bangladesh.

Al fine di garantire che tutti i paesi beneficiari dell'EBA che probabilmente usciranno dalla categoria di paese meno sviluppato possano passare al regime SPG+, lo studio e la valutazione d'impatto suggeriscono le opzioni seguenti: 1) mantenere l'attuale architettura costituita da tre regimi; e 2) modificare i criteri di vulnerabilità (ammissibilità) per agevolare l'accesso al regime SPG+ da parte di un numero maggiore di paesi che escono dalla categoria di paese meno sviluppato.

2)Prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti

Lo studio e la valutazione d'impatto hanno valutato se il meccanismo di graduazione dei prodotti sia orientato in maniera soddisfacente sui prodotti 9 e sui paesi più competitivi (opzione di estendere il meccanismo di graduazione dei prodotti dai beneficiari dell'SPG ordinario ai beneficiari dell'SPG+ o dell'EBA). È stato inoltre valutato se i prodotti contemplati rispecchiano il potenziale di esportazione dei beneficiari dell'SPG.

L'analisi socioeconomica ha concluso che l'attuale definizione del meccanismo di graduazione potrebbe essere mantenuta e continuare ad essere applicata solo per l'SPG ordinario. L'analisi non ha evidenziato un impatto economico e sociale rilevante in caso di applicazione del meccanismo di graduazione dei prodotti anche ai beneficiari dell'SPG+ o dell'EBA o di inserimento di nuovi settori o prodotti tra i prodotti contemplati.

Pertanto si propone di mantenere la graduazione dei prodotti solo per il regime SPG ordinario, ma di rivedere le soglie di graduazione. Si propone di mantenere l'attuale metodo di graduazione per sezioni e di abbassare le soglie di graduazione dei prodotti di 10 punti percentuale.

3)Condizioni per ottenere/mantenere le preferenze tariffarie

La condizionalità ai fini dell'SPG rimane uno degli strumenti chiave dell'UE per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle norme umanitarie internazionali, dei diritti del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo nei paesi beneficiari dell'SPG: se un paese non rispetta le norme e i principi internazionali e va pertanto contro le sue stesse esigenze di sviluppo, non dovrebbe beneficiare dei regimi commerciali preferenziali. La valutazione d'impatto ha preso in esame le opzioni di estendere la condizionalità positiva e negativa tramite la modifica dell'elenco delle convenzioni pertinenti e l'introduzione di cambiamenti nelle procedure di revoca delle preferenze.

Sulla base della valutazione intermedia e dello studio, la valutazione d'impatto è giunta alla conclusione di estendere la condizionalità negativa (cioè le disposizioni di revoca di cui all'articolo 19, paragrafo1, lettera a), dell'attuale regolamento (UE) n. 978/2012) anche alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo (attualmente tali disposizioni riguardano solo i diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro delle convenzioni ONU/ILO). Un altro obiettivo è rafforzare il contributo dell'SPG allo sviluppo sostenibile tramite l'aggiornamento dell'elenco delle convenzioni internazionali e il miglioramento della procedura di revoca.

L'esperienza tratta dall'applicazione dei meccanismi di monitoraggio e di revoca alle convenzioni sui diritti umani e del lavoro con le modalità attualmente in vigore suggerisce che estendendo la condizionalità negativa alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo si creerebbero opportunità analoghe di impegnarsi su tali temi a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e del contributo dell'agenda verde europea nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG.

Per quanto riguarda la procedura di revoca dell'SPG, l'esperienza ha finora dimostrato che la procedura per giungere a una decisione finale può essere lenta; tutte le precedenti procedure di revoca sono durate due anni, comprese le fasi preparatorie prima dell'avvio dell'inchiesta. In caso di violazioni di eccezionale gravità tuttavia è necessario che la Commissione abbia gli strumenti per rispondere prontamente. Si propone pertanto un meccanismo di risposta rapida, in considerazione delle specifiche circostanze nel paese beneficiario.

L'esperienza della revoca temporanea e parziale 10 delle preferenze tariffarie EBA della Cambogia nel 2020 ha dimostrato che è necessario valutare attentamente l'impatto socioeconomico della revoca delle preferenze sui settori di produzione interessati, per non arrecare danno alla parte più vulnerabile della popolazione.

4)Trasparenza del monitoraggio e attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'SPG

Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali con il compito di migliorare l'applicazione della politica commerciale. Nel quadro degli sforzi crescenti per rafforzare l'esecuzione e l'attuazione degli impegni in materia commerciale, nel novembre 2020 la Commissione ha lanciato un nuovo meccanismo per la presentazione di denunce, lo sportello unico. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, comprese le violazioni degli impegni connessi all'SPG. È pertanto necessario che il nuovo sistema di presentazione delle denunce sia integrato nel quadro del regolamento SPG, in particolare per quanto riguarda la procedura di revoca.

I portatori di interessi consultati per la redazione della valutazione intermedia del 2018 e dello studio di sostegno alla valutazione d'impatto del 2021 hanno sostenuto la necessità di migliorare la trasparenza e la comunicazione nelle varie fasi dell'attività di monitoraggio e di attuazione dell'SPG. Ciò potrebbe contribuire a rendere il sistema di monitoraggio più solido e favorirebbe un dialogo più efficace con i paesi beneficiari, nonché un maggiore coinvolgimento dei portatori di interessi.

La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni relative al miglioramento del processo di monitoraggio e del coinvolgimento della società civile e all'adeguamento del ciclo di monitoraggio dell'SPG+. Pertanto si propone di pubblicare linee guida sul processo di monitoraggio, sviluppate attraverso la prassi amministrativa, sugli attori coinvolti e sulle opportunità di coinvolgimento della società civile. Nella proposta legislativa è ulteriormente precisata l'ampia inclusione di diverse fonti di informazione ai fini del monitoraggio dell'SPG+ e si suggerisce di portare la durata del ciclo di monitoraggio da due a tre anni.

5)Applicazione delle misure di salvaguardia

Lo studio e la valutazione d'impatto hanno preso in considerazione due tipi di estensione delle misure automatiche di salvaguardia: in termini di prodotti contemplati e in termini di paesi beneficiari dell'SPG coperti, giungendo alla conclusione che nessuna delle due opzioni porterebbe a un'applicazione più frequente del meccanismo di salvaguardia. Pertanto non sembrano necessarie modifiche sostanziali del meccanismo. È stato quindi proposto di procedere solo ad alcuni adeguamenti e miglioramenti tecnici, tesi a migliorare l'allineamento delle misure automatiche di salvaguardia alla graduazione dei prodotti, in particolare: 1) basare il calcolo degli aumenti delle importazioni a livello di sezioni SPG sul valore delle importazioni e non sui volumi, data l'eterogeneità dei prodotti inclusi nelle sezioni; in tal modo si potranno individuare meglio i casi di aumento delle importazioni che possono arrecare danno all'industria dell'UE; 2) allineare le soglie di salvaguardia automatica e di graduazione dei prodotti affinché siano complementari.

Impatto generale delle opzioni prescelte

L'impatto generale in termini economici e non economici (sociale, ambientale, diritti umani) delle opzioni strategiche proposte è limitato, in quanto si propone di mantenere i tre regimi attuali dell'SPG. Tale scelta è stata adottata precisamente con lo scopo di limitare gli effetti in termini di diminuzione del PIL reale, di benessere, di esportazioni totali verso l'UE e di entrate per lo stato, che i paesi beneficiari dei regimi SPG ordinario e SPG+ potrebbero subire rispetto all'attuale scenario di riferimento se l'attuale struttura fosse modificata. In caso di soppressione del regime SPG ordinario, del regime SPG+ o di entrambi, si avrebbe una significativa riduzione delle esportazioni in settori specifici, quali il tessile e l'abbigliamento, cuoi e calzature, prodotti agroalimentari, chimici, gomma e materie plastiche. L'analisi economica contenuta nello studio è stata condotta sulla base di simulazioni, utilizzando il modello informatizzato di equilibrio generale. Essa ha evidenziato (in tutti gli scenari diversi dal mantenimento della struttura attuale) gli effetti negativi sul PIL e sul commercio sia per l'UE che per i paesi beneficiari dell'SPG (alcuni dei quali potrebbero essere più duramente colpiti) 11 , confermando pertanto l'importanza della scelta fondamentale in favore della continuità del sistema e della sua attuale struttura.

La scelta di creare un ponte verso il regime SPG+ per i paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA (modificando i criteri economici di ammissibilità al regime SPG+) rafforza la scelta di continuità e riduce le ripercussioni negative subite dai paesi meno sviluppati.

Un utilizzo più attivo della condizionalità legata a revoche (parziali o di settore) potenziali dovrebbe incidere positivamente sull'efficacia dell'SPG, contribuendo ulteriormente all'obiettivo di sviluppo sostenibile del sistema. Esso sarebbe inoltre coerente con gli altri obiettivi strategici dell'UE, in particolare per quanto riguarda i temi della cooperazione allo sviluppo, della promozione sociale e dei diritti umani, nonché con il contributo dell'UE all'agenda 2030.

Impatto complessivo sulle relazioni politiche

La continuazione dell'SPG con i cambiamenti mirati proposti sarà un importante segnale di incoraggiamento dell'UE verso i partner in via di sviluppo, in quanto si manterrà una piattaforma di collaborazione con i paesi beneficiari per la realizzazione di un cambiamento che sia coerente con i valori dell'agenda dell'UE e con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo.

L'impatto politico delle opzioni prescelte è di fondamentale importanza. In merito a questo ambito è stata effettuata un'analisi qualitativa basata su consultazioni formali e informali. Si prevede che la scelta di mantenere l'attuale architettura del sistema SPG sia ben accolta dai paesi beneficiari e dai paesi membri sviluppati dell'OMC. Tale scelta soddisfa il principio espresso nella clausola di abilitazione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che permette ai paesi sviluppati di derogare in modo permanente al principio di nazione più favorita (principio di non discriminazione) e concedere unilateralmente la soppressione o la riduzione delle tariffe sulle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo con le stesse esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo. La continuazione dell'SPG è in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE (sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che rappresenta un pilastro fondamentale degli sforzi dell'UE per amplificare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Essa inoltre rientra nell'impegno politico in favore dello sviluppo sostenibile a livello globale, assunto dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 e degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che tutti i membri dell'OMC si sono impegnati a perseguire.

Efficienza normativa e semplificazione

Le tabelle complete dei costi e benefici sono riportate nell'allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. È difficile quantificare i potenziali benefici degli obiettivi proposti, in quanto spesso essi implicano miglioramenti tecnici alla struttura e alle disposizioni vigenti del quadro dell'SPG, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e di aumentare il potenziale di sviluppo economico sostenibile dei paesi beneficiari. La proposta mantiene lo status quo laddove non vi sono validi motivi di cambiamento, al fine di assicurare la prevedibilità e la stabilità del sistema. Per quanto riguarda i cambiamenti proposti, di seguito sono esposte, per ciascun polo tematico, le implicazioni pratiche, i benefici e i relativi costi dell'iniziativa rispetto allo scenario di riferimento.

g)Regimi e paesi beneficiari: tutti i paesi che escono dal regime EBA sarebbero ammissibili a priori al regime SPG+, qualora le autorità di tali paesi desiderino presentare domanda. Si tratta di una misura di mitigazione che non prevede alcun guadagno, ma mira a evitare perdite e pesanti conseguenze negative per i paesi che escono dalla categoria di paesi meno sviluppati e che potrebbero perdere le preferenze EBA. Essa sostiene inoltre l'obiettivo di sviluppo dell'SPG, garantendo che i paesi più bisognosi continuino ad avere accesso al sistema. Tale misura determinerà anche una parziale semplificazione del sistema e la riduzione degli oneri amministrativi per il calcolo e il monitoraggio dei criteri pertinenti.

h)Prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti: la modifica delle soglie di graduazione dei prodotti mira a migliorare l'efficacia del meccanismo di graduazione dei prodotti orientandolo verso specifici prodotti competitivi. Si prevede che ciò contribuirà a far sì che il sistema si concentri maggiormente sui prodotti e sui paesi più bisognosi.

i)Condizionalità: l'estensione della condizionalità negativa contribuisce a combattere i cambiamenti climatici incoraggiando tutti i paesi beneficiari a migliorare l'applicazione delle convenzioni relative al clima e all'ambiente e al buon governo. L'SPG può svolgere un ruolo importante, in quanto il degrado ambientale tende a colpire più duramente i paesi in via di sviluppo a causa della diffusa fabbricazione di prodotti dipendenti dalle risorse naturali (come i prodotti tessili), a cui si aggiunge spesso la mancanza, in questi paesi, di leggi e programmi per la difesa dell'ambiente. L'aggiornamento dell'elenco delle convenzioni internazionali accresce l'effetto leva e l'attenzione per i diritti umani (ad es. i diritti delle persone con disabilità, i diritti dei bambini) e le norme fondamentali (ad es. relative all'ispezione del lavoro) e sostiene la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'inserimento dell'accordo di Parigi (e l'eliminazione del protocollo di Kyoto ormai superato).

L'introduzione di una valutazione d'impatto prima della revoca delle preferenze permetterà di conciliare gli obiettivi generali dell'SPG di contribuire alla riduzione della povertà e di promuovere lo sviluppo sostenibile. In particolare, essa garantisce che una possibile revoca sia adattata alla situazione del paese beneficiario considerato, alle sue esigenze di sviluppo economico e all'impatto socioeconomico di eventuali misure di revoca.

L'introduzione di una procedura di revoca più rapida fornisce uno strumento specifico per far fronte a situazioni specifiche caratterizzate da violazioni di eccezionale gravità che richiedono una reazione urgente. Tale modifica inoltre migliora l'efficacia della revoca, in quanto esercita una maggiore pressione sui beneficiari affinché reagiscano alle problematiche evidenziate.

j)Trasparenza: l'allungamento del ciclo di monitoraggio dell'SPG+ migliora l'efficacia e l'efficienza in quanto lo avvicina, in termini di durata, al ciclo di monitoraggio delle convenzioni internazionali da parte dei rispettivi organi di controllo competenti e concede più tempo ai paesi beneficiari per risolvere eventuali problemi di attuazione delle convenzioni.

k)Misure di salvaguardia: le modifiche tecniche proposte garantiscono la coerenza tra le misure volte a proteggere l'industria dell'UE e permettono di semplificare la procedura automatica di salvaguardia riducendo gli oneri amministrativi.

Le tecnologie digitali non dovrebbero avere un impatto significativo sull'evoluzione del regolamento SPG. Nell'attuazione della proposta, l'UE può utilizzare i processi e le soluzioni commerciali esistenti per la gestione sicura delle informazioni in formato elettronico, (cioè scambio di informazioni con le autorità dei paesi beneficiari, gli organi di controllo delle convenzioni internazionali, la società civile; consultazioni pubbliche; dichiarazioni del sistema degli esportatori registrati (REX) sulle importazioni dai paesi terzi ecc.).

Diritti fondamentali

La promozione del rispetto dei diritti fondamentali nei paesi beneficiari dell'SPG è parte integrante degli obiettivi generali del regolamento SPG, vale a dire: 1) sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e 2) promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile. Pertanto gli aspetti pertinenti e l'impatto sui diritti fondamentali sono stati attentamente considerati nella valutazione d'impatto. È stata riservata una particolare attenzione agli strumenti internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, che sono inclusi anche nell'elenco delle convenzioni di cui all'allegato VI della proposta. Sulla presente proposta, che si prevede avrà un impatto generale positivo sui diritti fondamentali, sono stati consultati i servizi competenti della Commissione (SJ, DG JUST, HOME, EMPL, INTPA) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE. La sua applicazione comporta tuttavia la perdita di entrate doganali. Sulla base degli ultimi dati disponibili (2019) 12 , le preferenze nell'ambito del regolamento SPG proposto rappresentano una perdita di entrate per l'UE pari a 2 977,6 milioni di EUR. Il nuovo regolamento manterrebbe sostanzialmente le preferenze esistenti, ma con condizioni più stringenti per la graduazione delle singole sezioni di prodotti. Di conseguenza la perdita di entrate nell'ambito del nuovo regolamento sarebbe leggermente inferiore a quella registrata a norma del regolamento attuale 13 . Inoltre la possibilità che i paesi siano esclusi dal sistema perché hanno raggiunto lo status di paese a reddito alto o medio-alto o perché hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE contribuirebbe a ridurre le perdite di entrate.

Una scheda finanziaria dettagliata è contenuta nella proposta.

Impatto complessivo sui costi amministrativi

La proposta privilegia la continuità e pertanto avrà un impatto generale moderato in termini di oneri amministrativi per l'UE e per i paesi beneficiari. Gli aspetti delle opzioni prescelte che probabilmente avranno un impatto maggiore sono la condizionalità e i conseguenti maggiori sforzi di monitoraggio che saranno necessari. In particolare per quanto riguarda il polo tematico della condizionalità (illustrato nella sezione 6.3.1 della valutazione d'impatto) le opzioni strategiche seguenti possono generare costi amministrativi supplementari: aggiungere nuove convenzioni come condizione per continuare a beneficiare dell'SPG; estendere la condizionalità negativa alle convenzioni sull'ambiente e il buon governo; ridurre la durata della procedura di revoca in circostanze eccezionali; redigere la valutazione d'impatto socioeconomico come fase ulteriore, successiva all'avvio della procedura di revoca dell'SPG o aggiungere elementi collegati all'obbligo per i paesi beneficiari di riammettere i propri cittadini avrebbe costi amministrativi (principalmente di coinvolgimento del personale). Gli oneri amministrativi (valutati nella tabella 6 della valutazione d'impatto) sono evitati escludendo la scelta di estendere la condizionalità positiva, vale a dire la ratifica di convenzioni e obblighi di monitoraggio efficaci per i paesi beneficiari dell'SPG ordinario e dell'EBA.

Le opzioni strategiche riguardanti il monitoraggio (riportate in dettaglio nella sezione 6.4 della valutazione d'impatto) hanno un'incidenza diretta anche sui costi amministrativi. In particolare, possono contribuire ad aumentare gli oneri amministrativi sostenuti dall'UE. Tali costi addizionali sono tuttavia difficili da quantificare, in quanto costituiscono una codifica delle prassi già esistenti. Tale cambiamento inoltre risponderebbe alle richieste dei portatori di interessi, quali i sindacati e le ONG, di avere un ruolo più attivo nel processo di monitoraggio.

Un ulteriore costo sarebbe rappresentato dall'assistenza tecnica e dal sostegno dell'UE ai paesi beneficiari dell'SPG per migliorare la loro capacità istituzionale di ratificare e attuare le convenzioni internazionali. Tali elementi di costo sono tuttavia molto difficili da stimare data la carenza di informazioni pertinenti in questa fase.

L'estensione del ciclo di monitoraggio da due a tre anni dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi sia per l'UE che per i paesi beneficiari.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché la proposta introduce modifiche minime, tese a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, l'attuazione del regolamento SPG potrà proseguire senza importanti adeguamenti sulla base delle prassi correnti fino all'entrata in vigore del regolamento proposto.

La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento ogni tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2027. La Commissione presenterà periodicamente al gruppo di esperti della Commissione e al gruppo di lavoro sull'SPG del Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. Una valutazione intermedia del regolamento è proposta per il 1° gennaio 2030, vale a dire dopo cinque anni dall'effettiva applicazione del sistema.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Una tabella di concordanza dettagliata è contenuta nell'allegato VIII della proposta.

Di seguito sono illustrate, capo per capo, le singole disposizioni della proposta.

Capo I - Disposizioni generali

Nell'articolo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti: 13) denuncia; 14) cumulo regionale e 15) cumulo ampliato.

Nell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la possibilità di aggiornare l'elenco dei paesi ammissibili in base alle mutate esigenze commerciali e di sviluppo. Non si propone alcuna altra modifica sostanziale.

Capo II - Regime ordinario (SPG ordinario)

Nell'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso in quanto disposizione transitoria del regolamento del 2012. Non si propone alcuna altra modifica sostanziale.

Capo III - Regime speciale di incentivazione (SPG+)

Nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il requisito per i paesi candidati all'SPG+ di presentare unitamente alla domanda un piano di azione per l'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti.

Nell'articolo 9 il paragrafo 2 è soppresso, in quanto collegato al criterio di vulnerabilità in termini di competitività delle esportazioni per l'SPG+, che si propone di eliminare alla luce della valutazione d'impatto e dello studio.

Nell'articolo 10 è inserito il paragrafo 8 con disposizioni transitorie per i paesi attualmente beneficiari dell'SPG+, che dovrebbero presentare una nuova domanda al fine di soddisfare le nuove condizioni per l'SPG+ (ratificare le altre sei convenzioni che si propone di aggiungere all'elenco delle convenzioni pertinenti ai fini dell'SPG+).

All'articolo 14 il periodo di rendicontazione è portato a tre anni a fini di semplificazione e per una migliore sincronia con le relazioni degli organi di controllo.

Nell'articolo 15, paragrafo 9, è introdotta una disposizione affinché, quando è proposta la revoca temporanea delle preferenze tariffarie per un paese, la Commissione consideri l'impatto socioeconomico sul paese beneficiario.

L'articolo 16 introduce la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di revoca qualora sussistano ragioni o violazioni ulteriori.

Capo IV - Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA)

Nell'articolo 18 i paragrafi 2 e 3 sono soppressi in quanto non più necessari.

Capo V - Disposizioni di revoca temporanea

Nell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), è introdotta una procedura di revoca in relazione alla riammissione dei propri cittadini.

Nell'articolo 19, paragrafo 10, è inserita una disposizione affinché, quando è proposta la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la Commissione consideri l'impatto socioeconomico sul paese beneficiario.

Nell'articolo 19, è inserito il paragrafo 14 per dare maggiore flessibilità alla revisione dell'ambito di applicazione della revoca o della proroga o sospensione della sua applicazione in circostanze eccezionali, quali un'emergenza sanitaria mondiale.

Nell'articolo 19 sono aggiunti i paragrafi 16 e 17 per prevedere una procedura di revoca urgente in caso di gravi violazioni delle convenzioni pertinenti dell'SPG, quando è necessaria una risposta rapida in considerazione della situazione specifica del paese beneficiario.

L'articolo 20 introduce la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di revoca qualora sussistano ragioni o violazioni ulteriori.

Capo VI - Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza

All'articolo 29, paragrafo 1, le disposizioni per la fissazione delle soglie di salvaguardia sulla base del volume delle importazioni sono sostituite con il calcolo basato sul valore delle importazioni.

Capo VII - Disposizioni finali

Nell'articolo 33 i paragrafi 3 e 4 introducono una procedura specifica per garantire che il cumulo risponda alle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese richiedente.

L'articolo 40 estende da due a tre anni il periodo per la presentazione della relazione al Parlamento e al Consiglio.

Capo VIII - Disposizioni finali

Elenco degli allegati

Allegato I: fornisce l'elenco dei paesi ammissibili e il sistema di cui beneficiano in un unico allegato, sostituendo l'allegato I e le parti positive degli allegati II, III e IV del precedente regolamento SPG. Elimina dall'elenco dei paesi ammissibili quelli da non considerarsi paesi in via di sviluppo nell'ambito dell'SPG (Russia, Cina, Hong Kong, Macao) per garantire che i benefici dell'SPG siano limitati ai paesi in via di sviluppo con esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo simili.

Allegato II: fornisce un unico elenco dei paesi per i quali le preferenze dell'SPG sono state revocate, sostituendo gli elenchi specifici corrispondenti dei precedenti allegati II, III e IV.

Allegato III: fornisce un elenco dei prodotti contemplati nei regimi SPG e SPG+.

Allegato IV: (ex allegato VI) abbassa del 10 % le soglie di graduazione dei prodotti e di salvaguardia per un migliore orientamento verso i prodotti competitivi.

Allegato V: (ex allegato V) elimina il criterio di vulnerabilità in termini di competitività delle esportazioni di cui sopra.

Allegato VI: (ex allegato VIII) aggiunge altre sei convenzioni internazionali come suggerito dalla valutazione d'impatto e dallo studio.

Allegato VII: fornisce un elenco dei prodotti inclusi solo nel regime SPG+.

Allegato VIII: (ex allegato X) presenta una tavola di concordanza.

2021/0297 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG").

(2)La politica commerciale comune dell'Unione si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione, fissati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(3)La politica commerciale comune dell'Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), adottata dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

(4)Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 14  dispone l'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("il sistema") fino al 31 dicembre 2023, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza. 

(5)L'SPG ha come obiettivi generali il sostegno all'eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con l'Agenda 2030 e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.12, e la promozione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile, senza arrecare danno agli interessi dell'industria dell'UE. La valutazione intermedia dell'SPG del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d'impatto del presente regolamento hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi principali, che rappresentavano l'essenza della revisione effettuata nel 2012 con il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio 15 . 

(6)Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" 16 . Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19 e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo 17 .

(7)Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

(8)Il sistema dovrebbe contemplare un regime di base ("regime SPG ordinario") e due regimi speciali, vale a dire il "regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo – SPG+" e il "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati – EBA" (Everything But Arms – tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del decennio precedente, ritenuta un successo in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei beneficiari in termini di sviluppo.

(9)È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

(10)Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime SPG ordinario non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi. Tuttavia, per dare ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, il regime SPG ordinario dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

(11)Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ad assicurarne l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030 18 . A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(12)I paesi che grazie al loro sviluppo abbandonano la categoria dei paesi meno sviluppati stabilita dall'ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati.

(13)Le preferenze dovrebbero essere volte a promuovere l'ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

(14)I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte.

(15)I paesi cui è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 dovranno presentare una nuova domanda entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria presentate da paesi richiedenti in relazione alla ratifica e all'attuazione delle convenzioni possono essere considerate favorevolmente.

(16)La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

(17)Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

(18)Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.

(19)Il regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA) dovrebbe continuare a garantire l'accesso in esenzione dai dazi al mercato dell'Unione europea per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall'ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di detto regime. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione.

(20)Per quanto riguarda il regime SPG ordinario, è opportuno continuare a differenziare le preferenze tariffarie a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all'interno dell'Unione.

(21)È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell'Unione europea.

(22)Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. La riduzione generale dei dazi ad valorem dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5% dell'aliquota del dazio della "nazione più favorita", mentre per i tessili e i prodotti tessili tali dazi dovrebbero essere ridotti del 20%. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

(23)I dazi dovrebbero essere sospesi totalmente nei casi in cui dal trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione derivi un dazio ad valorem pari o inferiore all'1% o un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(24)La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) e ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA), in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d'esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari in conformità alle norme di origine disposte dal codice doganale dell'Unione e dagli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto codice, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 19 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 20 . È opportuno concedere il cumulo regionale tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e ha quindi come effetti anche la crescita economica, l'eliminazione della povertà, la diversificazione delle esportazioni e l'industrializzazione, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell'EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario dal paese fornitore e delle prospettive future riguardanti i prodotti in questione.

(25)Tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dei regimi previsti dal sistema dovrebbero figurare le violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni internazionali concernenti i diritti umani fondamentali (inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali sanciti da dette convenzioni), i diritti del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente e il buon governo, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l'impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l'attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell'Unione stabilite nel presente regolamento. La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell'approccio di tolleranza zero praticato dall'Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l'esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti di cui all'allegato VI.

(26)Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità.

(27)Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono una sfida comune per l'Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l'obbligo di riammettere i propri cittadini a norma del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali multilaterali, quale la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Migliorare il reinserimento sostenibile e il rafforzamento delle capacità potenzierebbe in misura notevole lo sviluppo locale nei paesi partner.

(28)A norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e dei regolamenti precedenti sono state revocate preferenze tariffarie riguardanti le importazioni di prodotti originari della Bielorussia (revoca totale) e della Cambogia (revoca parziale) a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi di determinate convenzioni relative ai diritti umani e del lavoro. I motivi della revoca delle preferenze sono ancora validi e pertanto la revoca temporanea per la Bielorussia e la Cambogia dovrebbe rimanere in vigore ai sensi del presente regolamento.

(29)Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 21 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria mondiale o ad altre circostanze eccezionali.

(30)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(31)Si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione sulla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell'SPG per i paesi beneficiari e sull'apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l'impatto di tali atti.

(32)Si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e sulla sospensione dei regimi tariffari preferenziali laddove le importazioni possano causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione.

(33)Al fine di garantire l'integrità ed il corretto funzionamento del sistema, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, ove sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(34)Per fornire un quadro stabile agli operatori economici, alla conclusione del periodo massimo di sei mesi, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, ove sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(35)La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora ciò sia reso necessario, in casi debitamente giustificati connessi ad inchieste di salvaguardia, da imperativi motivi d'urgenza connessi al deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione, cui sarebbe difficile porre rimedio.

(36)La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento mediante i comitati istituzionali competenti. Entro il 1º gennaio 2030 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema. La relazione è necessaria per analizzare l'impatto del sistema sulle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo dei beneficiari oltre che sul commercio bilaterale e sul gettito tariffario dell'Unione, con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(37)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 978/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1.Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate mediante il quale l'Unione concede l'accesso preferenziale al proprio mercato (il "sistema" o "SPG") si applica in conformità al presente regolamento.

2.Il sistema prevede i seguenti regimi di preferenze tariffarie:

a)un regime ordinario ("SPG ordinario");

b)un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+");

c)un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (Everything But Arms – tutto tranne le armi, "EBA").

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"paesi": i paesi e i territori che dispongono di un'amministrazione doganale;

2)"paesi ammissibili": i paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato I;

3)"paesi beneficiari dell'SPG ordinario": i paesi beneficiari del regime ordinario elencati nell'allegato I;

4)"paesi beneficiari dell'SPG+": i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell'allegato I;

5)"paesi beneficiari dell'EBA": i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I;

6)"dazi della tariffa doganale comune": i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 23 , ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

7)"sezione": una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

8)"capitolo": un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

9)"sezione SPG": una sezione figurante nell'allegato III, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;

10)"regime di accesso preferenziale al mercato": l'accesso preferenziale al mercato dell'Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall'Unione;

11)"attuazione effettiva": l'attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all'allegato VI, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell'intero territorio del paese beneficiario;

12)"denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;

13)"cumulo regionale fra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali": il cumulo dell'origine di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

14)"cumulo ampliato": il cumulo dell'origine di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Articolo 3

1.L'elenco dei paesi ammissibili figura nell'allegato I, alle colonne A e B.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare le colonne A e B della tabella dell'allegato I in modo da tenere conto dei cambiamenti di stato internazionale o di classificazione dei paesi, del loro sviluppo economico o delle loro necessità sul piano commerciale, finanziario e dello sviluppo.

3.La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.

CAPO II

Regime ordinario

Articolo 4

1.Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:

a)se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari; oppure

b)se beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli.

2.Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati, individuati dalle Nazioni Unite.

Articolo 5

1.Un elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario che soddisfano i criteri enunciati all'articolo 4 figura nell'allegato I, colonna C.

2.Entro il 1º gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riesamina l'allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

a)la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica con decorrenza dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore di tale decisione;

b)la decisione di sopprimere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica con decorrenza dal 1º gennaio del terzo anno successivo alla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.

3.Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare la colonna C dell'allegato I sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4.

4.La Commissione informa i paesi beneficiari dell'SPG ordinario circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 6

1.I prodotti inclusi nel regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) sono elencati nell'allegato III.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1.I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne per i componenti agricoli.

2.I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato III la riduzione è del 20 %.

3.Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

5.Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.

6.Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.

Articolo 8

1.Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto riguarda i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell'SPG ordinario se, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell'Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ordinario eccede le soglie fissate nell'allegato IV. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.

2.Prima dell'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell'SPG ordinario. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.

3.Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.

4.L'elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1º settembre dell'anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti quello del riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato I applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5.La Commissione notifica al paese interessato l'atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.

6.Se l'allegato I è modificato sulla base dei criteri definiti all'articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato IV al fine di adattare le modalità figuranti in tale allegato in modo da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono state sospese a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

Articolo 9

Un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se soddisfa le seguenti condizioni:

a)è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione, quale definita nell'allegato V;

b)ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

c)non ha formulato, in relazione alle convenzioni pertinenti, una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione. 

Ai fini del presente articolo, le riserve sono ritenute incompatibili con l'oggetto e lo scopo di una convenzione in uno dei casi seguenti:

i)qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato;

ii)in mancanza di una procedura siffatta, qualora l'Unione, se parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l'oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all'entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione sul diritto dei trattati firmata a Vienna il 23 maggio 1969;

d)assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione per l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti;

e)accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si impegna in modo vincolante ad accettare che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti;

f)si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di rendicontazione e controllo dell'Unione di cui all'articolo 13.

Articolo 10

1.Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:

a)un paese beneficiario dell'SPG ha presentato una domanda a tale fine;

b)la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

2.Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

3.Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

5.Se un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9, lettere a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese dalla possibilità di beneficiare del regime SPG+.

6.La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo che l'atto delegato di modifica dell'allegato I è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è informato della data in cui comincia ad applicarsi il rispettivo atto delegato.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande.

8.I paesi che alla data del 31 gennaio 2023 sono paesi beneficiari dell'SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 possono chiedere la concessione del regime SPG+ a norma del presente regolamento entro il 31 dicembre 2025. Il regime SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 viene mantenuto in favore di tali paesi richiedenti fino alla scadenza del termine indicato e durante il periodo di valutazione della loro domanda da parte della Commissione nonché, ove applicabile, durante il periodo nel quale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano l'atto delegato di modifica dell'allegato I adottato in conformità alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 5.

Articolo 11

1.I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati negli allegati III e VII.

2.Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VII allo scopo di tenere conto delle modifiche della nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.

Articolo 12

1.Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

2.Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne per i prodotti per i quali la tariffa doganale comune comprende dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti della nomenclatura combinata classificati con il codice 1704 10 90 è limitato al 16% del valore in dogana.

Articolo 13

1.A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

2.I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Articolo 14

1.Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

2.Tale relazione contiene:

a)le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e

b)le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse.

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.

3.Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.

Articolo 15

1.Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

2.Al paese beneficiario dell'SPG+ incombe l'onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), e alla sua situazione in relazione all'articolo 9, lettera c).

3.Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+ interessato. Tale avviso:

a)indica i motivi del ragionevole dubbio di cui al paragrafo 3, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario dell'SPG+ di continuare a godere delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo;

b)fissa il periodo, di tre mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell'avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.

5.La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).

6.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7.Entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato nell'avviso, la Commissione decide:

a)di chiudere la procedura di revoca temporanea; 

b)di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

8.Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

9.Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

10.Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile sei mesi dopo la sua adozione.

11.Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che diventi applicabile l'atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l'atto adottato di revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.

12.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e le condizioni per il riesame.

Articolo 16

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea mentre altre decadono, oppure se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, sono adattate di conseguenza.

CAPO IV

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

Articolo 17

1.Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se tale paese è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato.

2.La Commissione riesamina costantemente l'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, figurante nell'allegato I, colonna C, sulla base degli ultimi dati disponibili.

Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di escludere il paese in questione dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell'EBA non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA.

Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati immediatamente, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese da detto allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.La Commissione informa i paesi beneficiari dell'EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.

Articolo 18

I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell'EBA.

CAPO V

Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Articolo 19

1.I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

a)violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;

b)esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti;

c)gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

d)pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario. Per dette pratiche commerciali sleali che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell'OMC, l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;

e)violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l'Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.

2.Il paragrafo 1, lettera d), non si applica ai prodotti di un paese beneficiario che siano oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 24  o del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

3.Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

a)indica, in relazione all'atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l'apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3;

b)dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

5.La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

6.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

7.Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

8.Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

a)di chiudere la procedura di revoca temporanea;

b)di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

9.Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

10.Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

11.Per quanto riguarda i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l'atto adottato si basa, tra l'altro, sulle prove raccolte e ricevute.

12.Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile sei mesi dopo la sua adozione.

13.Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che sia applicabile l'atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l'atto adottato di revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.

14.Se la Commissione ritiene che, in circostanze eccezionali quali un'emergenza sanitaria di portata mondiale, una catastrofe naturale o altri eventi imprevisti, sia opportuno riesaminare la portata della revoca temporanea oppure ritardarne o sospenderne l'applicazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'atto delegato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.

15.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate.

16.Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a 2 mesi e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a 5 mesi.

17.Se la Commissione decide una revoca temporanea a norma del paragrafo 16 del presente articolo, il corrispondente atto delegato è adottato in conformità all'articolo 37 e si applica un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea mentre altre decadono, o se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafo 10, sono adattate di conseguenza.

Articolo 21

1.I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o dell'obbligo di garantirne il rispetto, nonché in caso di mancata prestazione della cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 richiede tra l'altro che il paese beneficiario:

a)comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

b)assista l'Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;

c)assista l'Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell'Unione in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l'inclusione nei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

d)svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;

e)rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale qualora il paese usufruisca di tali norme;

f)assista l'Unione nella verifica di comportamenti per i quali esiste una presunzione di frode connessa all'origine; si può presumere l'esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

3.Se ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione a tutti i prodotti o a determinati prodotti originari del paese beneficiario.

4.Prima di adottare tali atti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicando i motivi del dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.

5.La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque atto adottato ai sensi del paragrafo 3 prima che questo diventi applicabile.

6.Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 4, al fine di porre termine alla revoca temporanea o di estenderne la durata.

7.Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la sua proroga o la sua cessazione.

CAPO VI

Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza

Sezione I

Salvaguardia generale

Articolo 22

1.Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti totalmente o parzialmente per detto prodotto.

2.Ai fini del presente capo, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

3.Ai fini del presente capo, per "parti interessate" si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione o vendita dei prodotti importati di cui al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame delle misure.

Articolo 23

Si considera che esistano gravi difficoltà, come indicato all'articolo 22, paragrafo 1, qualora i produttori dell'Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica o finanziaria. Nel valutare se esista tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell'Unione, ove tali informazioni siano disponibili:

a)quota di mercato;

b)produzione;

c)scorte;

d)capacità produttiva;

e)fallimenti;

f)redditività;

g)utilizzazione degli impianti;

h)occupazione;

i)importazioni;

j)prezzi.

Articolo 24

1.Se ravvisa elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione avvia un'inchiesta per decidere se i normali dazi della tariffa doganale comune debbano essere reintrodotti totalmente o in parte.

2.Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

3.Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di apertura di un'inchiesta, l'avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea. L'apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2.

4.L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro 12 mesi dall'apertura.

Articolo 25

Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di 12 mesi.

Articolo 26

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l'inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 25 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.

Articolo 28

I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.

Sezione II

Salvaguardia nei settori tessile, dell'agricoltura e della pesca

Articolo 29

1.Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1º gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S11b o ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993, e 38249996, qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:

a)per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, e 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 e 38249996 superi la quota di cui all'allegato IV, punto 1, del valore delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonne A e B, nel corso di un anno civile;

b)per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b, superi la quota di cui all'allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell'Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonne A e B, nel corso di un anno civile.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % delle importazioni totali nell'Unione dei medesimi prodotti.

3.L'abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30

Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 31

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa diventi applicabile.

Sezione III

Sorveglianza nei settori dell'agricoltura e della pesca

Articolo 32

1.Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell'Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

2.Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

a)qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l'ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 21;

b)qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.

CAPO VII

Disposizioni comuni

Articolo 33

1.Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

2.Ai fini dei regimi di preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine preferenziale sono quelle stabilite in conformità all'articolo 64, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

3.Fatte salve le norme di cui al paragrafo 2 e su richiesta di un paese beneficiario, la Commissione concede il cumulo regionale tra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali o il cumulo ampliato se e fintanto che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)la domanda presentata dal paese beneficiario fornisce prove sufficienti a dimostrare che tale cumulo è necessario in funzione delle specifiche necessità del paese in questione sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze;

b)il cumulo non crea indebite difficoltà commerciali ad altri paesi ammissibili, in particolare beneficiari del regime EBA, considerata la possibile deviazione dei flussi commerciali;

c)il paese beneficiario dimostra di non poter rispettare le norme di origine applicabili ai prodotti in questione senza la concessione di tale cumulo.

4.Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell'impatto di tale dipendenza sul paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l'economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione.

5.Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare il proprio parere.

Articolo 34

1.Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso.

2.Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

3.Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.

Articolo 35

1.Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.

2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici pertinenti relativi alle sezioni SPG siano regolarmente resi disponibili in una banca dati pubblica.

3.A norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

4.La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 99 56, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 e 38249996, onde stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.

Articolo 36

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1º gennaio 2024.

3.La delega di poteri di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 38

1.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.Non possono essere divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.

3.Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, qualora il soggetto che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.Un'informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per il soggetto che l'ha fornita o che ne è la fonte o sulle relazioni internazionali bilaterali dell'Unione.

5.I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto degli interessi legittimi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

Articolo 39

1.La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 40

Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Entro il 1º gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.

Articolo 41

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2024.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all'allegato VIII.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 42

1.Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 se l'inchiesta o la procedura concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta o procedura è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1º gennaio 2025.

2.Le informazioni ottenute nel corso di un'inchiesta aperta a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2033. Tale termine finale non si applica tuttavia al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati stabilito al capo IV, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale capo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1.    DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

2.    LINEE DI BILANCIO:

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: n.p.

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): n.p.

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   Proposta senza incidenza finanziaria

X    La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate

   La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'effetto è il seguente: 

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate

Incidenza sulle entrate 28 29

Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2024 (se applicabile)

Anno 2024

/Articolo/ 120

Incidenza sulle risorse proprie

-2 977,6

Capitolo/articolo/voce ...

Situazione a seguito dell'azione

Linea delle entrate

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota): n.p.

Linea di spesa 30

Anno N

Anno N+1

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

Situazione a seguito dell'azione

Linea di spesa

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

1.MISURE ANTIFRODE

N/P

ALTRE OSSERVAZIONI

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) fornisce, a determinate condizioni, preferenze doganali a determinati prodotti che entrano nel mercato dell'UE.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (2019) 31 , tali preferenze rappresentano nel quadro dell'attuale regolamento SPG una perdita di entrate per l'UE pari a 2 978 milioni di EUR (allegato 1).

Il nuovo regolamento manterrebbe sostanzialmente le preferenze esistenti, ma con condizioni più stringenti per la graduazione delle singole sezioni di prodotti. Di conseguenza la perdita di entrate nell'ambito del nuovo regolamento sarebbe in una certa misura inferiore a quella rilevata nell'ambito del regolamento attuale 32 . Inoltre la possibilità che i paesi siano esclusi dal sistema perché hanno raggiunto lo status di paese a reddito alto o medio-alto o perché hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE contribuirebbe a ridurre le perdite di entrate.

La perdita totale di entrate sarebbe di 3 970 milioni di EUR (importo lordo). Dedotto il 25 %, che è trattenuto dagli Stati membri per le spese di riscossione, la perdita di entrate per il bilancio dell'UE sarebbe pari a 2 978 milioni di EUR distribuiti tra i diversi regimi nel modo seguente:

Mio EUR

Importaz. pref.

Perdita di entrate

Deduzione del 25% "spese di riscossione degli Stati membri"

EBA

25 171

2 764

2 073

SPG+

8 406

776

582

SPG

13 005

430

323

Totale

46 583

3 970

2 978

Allegato 1 - Incidenza sulle entrate dell'UE per paese beneficiario dell'SPG

Paesi EBA

Importazioni totali (in migliaia di EUR)

Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)

Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)

Media NPF

Media del tasso EBA

Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)

Afghanistan

49 655

19 501

14 802

2,9 %

-

434

Angola

3 520 990

37 270

31 004

7,7 %

-

2 378

Bangladesh

15 927 629

15 874 498

15 366 176

11,7 %

-

1 805 019

Benin

19 183

2 854

2 059

7,0 %

-

145

Bhutan

10 022

9 817

9 435

5,7 %

-

542

Burkina Faso

242 090

20 944

20 000

6,1 %

-

1 225

Burundi

31 505

262

142

5,3 %

-

7

Cambogia

4 574 251

4 428 234

4 173 909

11,9 %

-

497 288

Repubblica centrafricana

12 149

66

-

-

-

-

Ciad

135 515

1 950

-

-

-

-

Comore

23 416

9 408

8 691

6,6 %

-

573

Congo (Repubblica democratica del Congo)

822 182

8 453

1 794

11,1 %

-

200

Gibuti

3 184

874

81

11,5 %

-

9

Guinea equatoriale

886 116

16 843

7 407

0,7 %

-

52

Eritrea

1 962

1 737

1 681

11,9 %

-

200

Etiopia

520 210

255 691

246 854

8,8 %

-

21 684

Gambia

13 247

10 897

10 145

8,0 %

-

808

Guinea

732 435

4 534

1 738

5,9 %

-

103

Guinea-Bissau

64 299

515

411

8,4 %

-

35

Haiti

33 890

10 672

8 747

11,0 %

-

962

Kiribati

66

65

12

11,0 %

-

1

Laos

285 962

240 844

212 040

10,0 %

-

21 274

Lesotho

299 445

4 710

597

9,1 %

-

54

Liberia

327 056

3 113

2 001

4,5 %

-

90

Madagascar

906 173

698 620

8 151

6,9 %

-

566

Malawi

259 579

246 715

238 199

0,1 %

-

199

Mali

30 942

5 873

3 700

5,1 %

-

189

Mauritania

675 106

336 957

332 825

8,8 %

-

29 243

Mozambico

1 619 461

1 144 760

1 099 775

3,0 %

-

33 386

Myanmar/Birmania

2 731 998

2 593 015

2 470 859

11,0 %

-

273 017

Nepal

67 719

59 535

55 329

7,9 %

-

4 377

Niger

6 185

3 927

2 583

1,0 %

-

26

Ruanda

52 002

10 968

10 046

5,9 %

-

593

Sao Tomé e Principe

7 659

877

740

3,4 %

-

25

Senegal

471 995

337 004

330 186

10,0 %

-

32 859

Sierra Leone

265 673

2 927

1 455

3,3 %

-

48

Isole Salomone

61 559

61 419

61 272

22,2 %

-

13 612

Somalia

23 119

301

-

-

-

 

Sud Sudan

1 862

1 447

-

-

-

 

Sudan

272 348

7 975

6 998

1,6 %

-

113

Tanzania

419 033

232 563

225 134

4,0 %

-

9 052

Timor Leste

4 187

1 256

0

12,3 %

-

0

Togo

211 711

17 563

16 359

6,4 %

-

1 045

Tuvalu

224

88

-

-

-

 

Uganda

416 610

131 769

129 242

7,6 %

-

9 798

Vanuatu

742

77

22

4,0 %

-

1

Yemen

95 481

9 726

8 723

13,2 %

-

1 148

Zambia

352 622

54 298

49 852

2,8 %

-

1 371

Totale EBA

37 490 449

26 923 416

25 171 176

11,0 %

2 763 751

Paesi SPG+

Importazioni totali (in migliaia di EUR)

Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)

Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)

Media NPF

Media del tasso SPG+

Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)

Armenia

334 119

200 580

196 657

4,6 %

-

9 028

Bolivia

547 509

83 017

78 203

1,7 %

-

1 319

Cabo Verde

84 537

68 040

61 240

20,1 %

-

12 288

Kirghizistan

104 734

7 444

4 541

5,5 %

-

249

Mongolia

74 705

17 351

14 060

11,0 %

-

1 542

Pakistan

5 917 043

5 268 942

5 116 967

10,1 %

-

514 803

Filippine

7 075 078

2 437 012

1 766 682

7,6 %

-

133 553

Sri Lanka

2 266 802

1 922 801

1 167 843

8,9 %

-

103 391

Totale SPG+

16 404 528

10 005 187

8 406 193

9,2 %

776 174

Paesi SPG ordinario

Importazioni totali (in migliaia di EUR)

Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)

Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)

Media NPF

Media del tasso SPG

Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)

Congo

737 147

2 623

236

7,4 %

4,1 %

8

Isole Cook

6 385

1 083

 

-

-

 

India

38 052 127

8 626 452

7 929 033

9,6 %

6,5 %

247 014

Indonesia

13 531 056

6 140 299

4 835 094

8,2 %

4,6 %

174 707

Kenya

971 904

334 198

1 640

4,9 %

1,9 %

50

Micronesia

39

24

4

11,5 %

7,0 %

0

Nauru

202

10

 

-

-

 

Nigeria

17 072 490

161 796

129 049

7,3 %

2,8 %

5 726

Niue

269

35

 

-

-

 

Samoa

879

457

 

-

-

 

Siria

44 378

23 635

4 143

8,3 %

4,4 %

162

Tagikistan

42 091

14 082

12 517

11,5 %

9,1 %

299

Tonga

237

177

127

9,7 %

3,2 %

8

Uzbekistan

172 288

106 678

93 595

6,7 %

4,3 %

2 220

Totale SPG ordinario

70 631 494

15 411 550

13 005 438

9,1 %

5,8 %

430 195

Allegato 2 - Effetti dell'abbassamento delle soglie per la graduazione dei prodotti 33

Paesi SPG

Sezioni dei prodotti graduati

Importazioni totali (in migliaia di EUR)

Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)

Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)

Media NPF

Media del tasso SPG

Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)

Congo

S-05

71 854

3 850

3 849

0,7 %

0,7 %

27

India

S-03

273 555

262 840

254 663

5,3 %

3,5 %

8 923

India

S-07a

985 329

960 287

848 855

6,5 %

5,2 %

44 061

India

S-07b

760 733

725 509

692 450

3,7 %

3,6 %

25 000

India

S-08a

136 918

112 623

108 055

4,8 %

3,4 %

3 719

India

S-08b

1 082 753

1 082 730

1 015 073

3,9 %

3,3 %

33 782

India

S-13

641 617

433 108

380 132

4,6 %

3,0 %

11 527

India

S-16

5 105 031

3 480 980

2 633 846

2,9 %

2,9 %

75 580

India

S-17a

19 403

19 219

11 907

1,8 %

1,8 %

213

Indonesia

S-05

431 569

343

323

1,2 %

1,2 %

4

Indonesia

S-06b

1 270 998

1 095 728

1 003 957

4,9 %

4,9 %

49 309

Indonesia

S-09a

367 846

89 453

87 438

6,0 %

3,3 %

2 883

Indonesia

S-09b

37 718

37 616

35 473

3,7 %

3,7 %

1 301

Nigeria

S-05

16 185 680

167

 

 

 

Somma

27 371 004

8 304 453

7 076 020

4,1 %

3,6 %

256 328

(1)    L'espressione "paesi in via di sviluppo" è utilizzata in base alla terminologia dell'OMC, si veda ad esempio il preambolo dell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC ("Riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico") e la clausola di abilitazione GATT ("Decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo").
(2)    Trattato sull'Unione europea, TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, capo 1: Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione - articolo 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M021 .
(3)    COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/IT/COM-2021-66-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF.
(4)    L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo".
(5)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione Midterm Evaluation of the Generalised Scheme of Preferences ( SWD(2018) 430 final ), http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156085.pdf.
(6)    Ad esempio dal 2011 il Bangladesh, paese beneficiario dell'EBA, ha quasi raddoppiato le esportazioni verso l'UE, che sono passate da 9 miliardi di EUR a circa 18 miliardi di EUR nel 2018. Negli ultimi anni le esportazioni dei paesi beneficiari dell'SPG, in particolare dei paesi meno sviluppati, sono notevolmente aumentate. Sono state utilizzate le misure di salvaguardia del sistema. L'SPG ha contribuito concretamente alla promozione e alla difesa dei diritti umani e del lavoro attraverso la promozione dello sviluppo socioeconomico, nel rispetto dei valori fondamentali. La valutazione intermedia ha rilevato tuttavia che l'impatto dell'SPG sull'ambiente è stato meno evidente.
(7)     https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/706f539c-f0db-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-221478841 e https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/be174994-f337-11eb-aeb9-01aa75ed71a1/language-en
(8)    https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f7031da3-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
(9)    Calcolati come quota percentuale di un determinato gruppo di prodotti importati nell'UE da un paese beneficiario sul totale delle importazioni dell'UE di tale gruppo di prodotti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.
(10)    La possibilità di revoca parziale delle preferenze è stata introdotta con la riforma dell'SPG del 2012.
(11)    L'analisi ha dimostrato che il PIL dell'UE diminuirebbe anche dello 0,01 %, mentre le perdite dei paesi beneficiari dell'SPG sarebbero maggiori in termini relativi, cioè tra lo 0,04 % e lo 0,07 %. Malgrado si tratti di una media relativamente modesta, resta il fatto che alcuni singoli paesi sarebbero colpiti più duramente, in particolare il Pakistan e il Bangladesh, con una diminuzione del PIL che arriverebbe rispettivamente allo 0,3 % e allo 0,36 %.
(12)    I dati per il 2020 sono disponibili, ma non sono stati utilizzati come base di calcolo in quanto il 2020 è stato considerato un anno particolare e non rappresentativo.
(13)    Per approfondimenti si veda la scheda finanziaria.
(14)    Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(15)    Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1º gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).
(16)    COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021.
(17)    L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."
(18)    Nazioni Unite (2015), risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld .
(19)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(20)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(21)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(22)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(23)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(25)    Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(26)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).
(28)    Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.
(29)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(30)    Da utilizzare soltanto se necessario.
(31)    I dati per il 2020 sono disponibili, ma non sono stati utilizzati come base di calcolo in quanto il 2020 è stato considerato un anno particolare e non rappresentativo.
(32)    Per approfondimenti cfr. l'allegato 2.
(33)    Oltre a quelli riportati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/249 della Commissione.

Bruxelles, 22.9.2021

COM(2021) 579 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}


ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato

Indice

I

Paesi ammissibili all'SPG e beneficiari dell'SPG 

II

Paesi beneficiari per i quali le preferenze SPG sono state temporaneamente revocate o sospese per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

III

Elenco di prodotti inclusi nel regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

IV

Modalità di applicazione dell'articolo 8

V

Modalità di applicazione del capo III

VI

Convenzioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

VII

Elenco di prodotti inclusi solo nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

VIII

Tavola di concordanza

ALLEGATO I

Paesi ammissibili all'SPG e beneficiari dell'SPG

Colonna A:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B:

Colonna C

Nome

Regime SPG di cui beneficia il paese 

A

B

C

AE

Emirati arabi uniti

AF

Afghanistan

EBA

AG

Antigua e Barbuda

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

EBA

AR

Argentina

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia- Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

EBA

BF

Burkina Faso

EBA

BH

Bahrein

BI

Burundi

EBA

BJ

Benin

EBA

BN

Brunei

BO

Bolivia

SPG+

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

EBA

BW

Botswana

BY

Bielorussia

*

BZ

Belize

CD

Repubblica democratica del Congo

EBA

CF

Repubblica centrafricana

EBA

CG

Congo

SPG ordinario

CI

Costa d'Avorio

CK

Isole Cook

SPG ordinario

CL

Cile

CM

Camerun

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cabo Verde

SPG+

DJ

Gibuti

EBA

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

EG

Egitto

ER

Eritrea

EBA

ET

Etiopia

EBA

FJ

Figi

FM

Micronesia

SPG ordinario

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Georgia

GH

Ghana

GM

Gambia

EBA

GN

Guinea

EBA

GQ

Guinea equatoriale

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

EBA

GY

Guyana

HN

Honduras

HT

Haiti

EBA

ID

Indonesia

SPG ordinario

IN

India

SPG ordinario

IQ

Iraq

IR

Iran

JM

Giamaica

JO

Giordania

KE

Kenya

SPG ordinario

KG

Kirghizistan

SPG+

KH

Cambogia

EBA 1

KI

Kiribati

EBA

KM

Comore

EBA

KN

Saint Kitts e Nevis

KW

Kuwait

KZ

Kazakhstan

LA

Laos

EBA

LB

Libano

LC

Santa Lucia

LK

Sri Lanka

SPG+

LR

Liberia

EBA

LS

Lesotho

EBA

LY

Libia

MA

Marocco

MD

Moldova

ME

Montenegro

MG

Madagascar

EBA

MH

Isole Marshall

MK

Macedonia del Nord

ML

Mali

EBA

MM

Myanmar/Birmania

EBA

MN

Mongolia

SPG+

MR

Mauritania

EBA

MU

Maurizio

MV

Maldive

MW

Malawi

EBA

MX

Messico

MY

Malaysia

MZ

Mozambico

EBA

NA

Namibia

NE

Niger

EBA

NG

Nigeria

SPG ordinario

NI

Nicaragua

NP

Nepal

EBA

NR

Nauru

NU

Niue

SPG ordinario

OM

Oman

PA

Panama

PE

Perù

PG

Papua Nuova Guinea

PH

Filippine

SPG+

PK

Pakistan

SPG+

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RW

Ruanda

EBA

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

EBA

SC

Seychelles

SD

Sudan

EBA

SL

Sierra Leone

EBA

SN

Senegal

EBA

SO

Somalia

EBA

SR

Suriname

SS

Sud Sudan

EBA

ST

Sao Tomé e Principe

EBA

SV

El Salvador

SY

Siria

SPG ordinario

SZ

Eswatini

TD

Ciad

EBA

TG

Togo

EBA

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

SPG ordinario

TL

Timor Leste

EBA

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

EBA

TZ

Tanzania

EBA

UA

Ucraina

UG

Uganda

EBA

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

SPG+

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

EBA

WS

Samoa

XK

Kosovo*

RS

Serbia

YE

Yemen

EBA

ZA

Sud Africa

ZM

Zambia

EBA

ZW

Zimbabwe

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO II

Paesi beneficiari per i quali le preferenze SPG sono state temporaneamente revocate o sospese per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi

Colonna A:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione

Colonna B:

Colonna C

nome 

regime ritirato o sospeso per il paese

A

B

C

BY

Bielorussia

SPG ordinario

KH

Cambogia

EBA 2

ALLEGATO III

Elenco di prodotti inclusi nel regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

La colonna "Sensibile/Non sensibile" si riferisce ai prodotti inclusi nel regime ordinario (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Sezione SPG

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

Sensibile/ non sensibile

S-1a

01

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

S

0101 30 00

Asini vivi

S

0101 90 00

Muli e bardotti, vivi

S

0104 20 10*

Riproduttori di razza pura della specie caprina

S

0106 14 10

Conigli domestici vivi

S

0106 39 10

Piccioni vivi

S

02

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata

S

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0207 14 91

Fegati, congelati, di galli o di galline della specie Gallus domesticus

S

0207 27 91

Fegati, congelati, di tacchine e di tacchini, congelati

S

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

S

0208 90 70

Cosce di rane

NS

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

S

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dal lombatello sottile e dal lombatello

S

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

S

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

S

04

0403 10 51

Yogurt, aromatizzato o addizionati di frutta o di cacao

S

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao

S

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

S

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

S

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

S

05

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

S

S-1b

03

ex capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00

S

0301 19 00

Pesci ornamentali di mare, vivi

NS

S-2 a

06

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40

S

0603 12 00

Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

NS

0604 20 40

Rami di conifere, freschi

NS

S-2b

07

0701

Patate, fresche o refrigerate

S

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

S

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

S

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

S

0705

Lattuga (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

S

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

S

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

S

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

S

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

S

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

S

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

S

0709 51 00

ex 0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

S

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

S

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

S

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

S

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1º luglio al 31 ottobre

S

0709 92 10*

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

S

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

S

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

S

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

S

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

S

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

S

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

S

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

S

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

S

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

S

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

S

0714 20 10*

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

NS

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

S

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

NS

08

0802 11 90

Mandorle fresche o essiccate, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

S

0802 12 90

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 22 00

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

S

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 90 85

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

NS

0803 10 10

Banane plantano (banane da cuocere), fresche

S

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le banane plantano, essiccate

S

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

S

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

S

0804 20 90

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

S

0804 40 00

Avocadi, freschi o secchi

S

ex 0805 21

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre

S

ex 0805 22

ex 0805 29

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

NS

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

S

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

S

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1° al 31 dicembre

S

0806 10 90

Altre uve fresche

S

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

S

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

S

0807 19 00

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

S

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre

S

ex 0808 30 90

Altre pere, fresche, dal 1º maggio al 30 giugno

S

0808 40 00

Cotogne, fresche

S

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1º gennaio al 31 maggio e dal 1º agosto al 31 dicembre

S

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

S

ex 0809 29

Ciliege, fresche, dal 1º gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1º gennaio al 10 giugno e dal 1º ottobre al 31 dicembre

S

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1º gennaio al 10 giugno e dal 1º ottobre al 31 dicembre

S

0809 40 90

Prugnole, fresche

S

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1º gennaio al 30 aprile e dal 1º agosto al 31 dicembre

S

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

S

0810 30

Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi

S

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

S

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

S

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

S

0810 50 00

Kiwi, freschi

S

0810 60 00

Durian, freschi

S

0810 70 00

0810 90 75

Cachi

Altra frutta fresca

S

ex 0811

Frutta e frutta a guscio anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

S

ex 0812

Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inadatte in tale stato per il consumo immediato, esclusi i prodotti della sottovoce 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaie

NS

0813 10 00

Albicocche, secche

S

0813 20 00

Prugne

S

0813 30 00

Mele, secche

S

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

S

0813 40 30

Pere, secche

S

0813 40 50

Papaie, secche

NS

0813 40 95

Altra frutta, secca, diversa da quella delle voci da 0801 a 0806

NS

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, ma non contenenti prugne

S

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne

S

0813 50 19

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne

S

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

S

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali

S

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca e di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

S

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca e di frutta a guscio del capitolo 8

S

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze

NS

S-2c

09

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 21 10, delle voci 0905 e 0907 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99

NS

0901 12 00

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 21 00

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

S

0901 22 00

Caffè torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 90 90

Succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

S

0904 21 10

Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati

S

0905

Vaniglia

S

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

S

0910 91 90

Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati

S

0910 99 33

Timo; foglie di alloro

S

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

S

S-2d

10

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

S

11

1104 29 17

Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento

S

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

S

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

S

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

S

1108 20 00

Inulina

S

12

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

S

1209 21 00

Semi di erba medica, da sementa

NS

1209 23 80

Altri semi di festuca, da sementa

NS

1209 29 50

Semi di lupini, da sementa

NS

1209 29 80

Altri semi da foraggio, da sementa

NS

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

NS

1209 91 80

Altri semi di ortaggi, da sementa

NS

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

NS

1211 90 30

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

NS

13

ex capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

S

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

NS

S-3

15

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

S

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

S

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1505 00 10

Grasso di lana greggio

S

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio

S

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

S

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"

NS

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del Capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

S

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

S

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

S

S-4 a

16

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

S

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

S

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

S

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

S

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

S

1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

S

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

S

S-4b

17

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

S

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

S

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

S

18

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

S

19

ex capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

S

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

NS

1901 90 91

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

NS

20

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19, 2008 20 39, e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, da 2008 40 51 a 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, da 2008 70 61 a 2008 70 98

S

2008 20 19

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

NS

2008 20 39

21

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

NS

2102 20 19

Altri lieviti morti

NS

22

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

S

23

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

S

2307 00 19

Altre fecce di vino

S

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

S

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

NS

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

S

2309 90 10

Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

NS

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

S

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

S

S-4c

24

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60

S

2401 10 60

Tabacchi "sun cured" del tipo orientale, non scostolati

NS

S-5

25

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

NS

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

NS

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati

NS

27

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

NS

S-6 a

28

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

NS

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

NS

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

NS

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

NS

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

NS

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

NS

2807 00

Acido solforico; oleum

NS

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

NS

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

NS

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

NS

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

NS

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

NS

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

NS

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

S

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

S

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

NS

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

S

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

S

2818 20

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

NS

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

S

2820

Ossidi di manganese

S

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

NS

2823 00 00

Ossidi di titanio

S

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

NS

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

S

2825 80 00

Ossidi di antimonio

S

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

NS

ex 2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

NS

2827 10 00

Cloruro di ammonio

S

2827 32 00

Cloruro di alluminio

S

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

NS

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

NS

ex 2830

Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

NS

2830 10 00

Solfuri di sodio

S

2831

Ditioniti e solfossilati

NS

2832

Solfiti; tiosolfati

NS

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

Nitrati

NS

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2836

Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

NS

2836 20 00

Carbonato di disodio

S

2836 40 00

Carbonati di potassio

S

2836 60 00

Carbonato di bario

S

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

NS

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

NS

2840

Borati; perossoborati (perborati)

NS

ex 2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganato di potassio

S

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

NS

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

NS

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

NS

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

NS

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

NS

ex 2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

S

2849 90 30

Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2850 00

Idruri, nitruri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

NS

ex 2850 00 60

Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

S

2852

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

NS

2853

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi

NS

29

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

S

ex 2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

S

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

NS

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2907

Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00; fenoli-alcoli

NS

2907 15 90

Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo

S

ex 2907 22 00

Idrochinone

S

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

NS

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)

S

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

NS

ex 2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, ex 2914 29 e 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

ex 2914 29

Canfora

S

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

S

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

ex 2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acido acrilico

S

2916 12

Esteri dell'acido acrilico

S

2916 14

Esteri dell'acido metacrilico

S

ex 2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2917 12 00

Acido adipico e suoi sali

S

2917 14 00

Anidride maleica

S

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

S

2917 35 00

Anidride ftalica

S

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

S

ex 2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e ex 2918 29 00

NS

2918 14 00

Acido citrico

S

2918 15 00

Sali ed esteri dell'acido citrico

S

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

S

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

S

ex 2918 29 00

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

S

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2921

Composti a funzione ammina

S

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

S

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

NS

ex 2924

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

S

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

NS

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

NS

ex 2926

Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrile

S

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

S

2928 00 90

Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

NS

2929 10

Isocianati

S

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

NS

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

NS

2930 30 00

ex 2930 90 98

2930 40 90

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

S

2930 80 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 70 00

2930 60 00

ex 2930 90 98

2931

Altri composti organo-inorganici

NS

ex 2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e ex 2932 20 90

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

S

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

S

ex 2932 20 90

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

S

ex 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

NS

2935 00

Solfonammidi

S

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

NS

ex 2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnosio, raffinosio, mannosio

NS

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

NS

2942 00 00

Altri composti organici

NS

S-6b

31

3102 21

Solfato di ammonio

NS

3102 40

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

NS

3102 50

Nitrato di sodio

NS

3102 60

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

NS

3103 11 00

3103 19 00

Perfosfati

S

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

S

32

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirabolano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

NS

3201 20 00

Estratto di mimosa

NS

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

S

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del Capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita

S

33

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche

NS

34

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

NS

35

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

S

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

NS

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

NS

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

NS

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

NS

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

NS

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

S

36

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

NS

37

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

NS

38

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

NS

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

S

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

S

3823 12 00

Acido oleico

S

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

S

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38

S

S-7 a

39

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 61, 3907 69 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00

NS

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

S

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

S

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

S

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

S

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 69

Poli(etilene tereftalato) , altro

S

3907 61 00

Poli(etilene tereftalato) in forme primarie, con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

NS

3907 99

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

S

3908

Poliammidi in forme primarie

S

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

S

Ex 3921 90 10

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

S

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene

S

S-7b

40

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

NS

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

S

S-8 a

41

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

S

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

NS

4106 32 00

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

ex 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

NS

4113 10 00

di caprini

S

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

S

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

S

S-8b

42

ex capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

NS

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

S

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

S

43

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

NS

S-9 a

44

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 74 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna

NS

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

S

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

S

4418 20 10

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4418 74 00

Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

S

4420 10 11

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

NS

4503

Lavori di sughero naturale

S

46

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

S

S-11 a

50

Capitolo 50

Seta

S

51

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine

S

52

Capitolo 52

Cotone

S

53

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

S

54

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

S

55

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

S

56

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

S

57

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

S

58

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

S

59

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

S

60

Capitolo 60

Stoffe a maglia

S

S-11b

61

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

S

62

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

S

63

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

S

S-12 a

64

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

S

S-12b

65

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

NS

66

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

S

67

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

NS

S-13

68

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

NS

69

Capitolo 69

Prodotti ceramici

S

70

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

S

S-14

71

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

NS

7117

Minuterie di bigiotteria

S

S-15 a

72

7202

"Ferro-leghe"

S

73

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

NS

S-15b

74

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

S

75

7505 12 00

Barre, profilati, di leghe di nichel

NS

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

NS

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

NS

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

NS

76

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

S

78

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

S

7801 99

Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

NS

79

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

S

81

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 e 8108 30 00

S

8101 94 00

Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione

NS

8104 11 00

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

NS

8104 19 00

Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00

NS

8107 20 00

Cadmio greggio; polveri

NS

8108 20 00

Titanio greggio; polveri

NS

8108 30 00

Cascami e avanzi di titanio

NS

82

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

S

83

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

S

S-16

84

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reattori nucleari

S

8407 21 10

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

S

85

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8519 20, 8519 30, delle voci 8521, 8525 and 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Forni a microonde

S

8519 20

Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

S

8519 30

ex 8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00

S

8521 90 00

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione (esclusi quelli a nastri magnetici); apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici, nonché videocamere)

NS

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

S

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

S

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

S

8528 59

8528 69 - 8528 72

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

S

8540 11

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie

S

8540 12 00

S-17 a

86

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

NS

S-17b

87

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714

NS

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

S

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "station wagon" e le auto da corsa

S

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

S

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

S

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

S

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

S

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

S

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

S

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")

S

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

S

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

S

88

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

NS

89

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

NS

S-18

90

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

S

91

Capitolo 91

Orologi e loro parti

S

92

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

NS

S-20

94

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

NS

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

S

95

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99

NS

9503 00 35 - 9503 00 99

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

S

96

Capitolo 96

Lavori diversi

NS 

ALLEGATO IV

Modalità di applicazione dell'articolo 8

1.L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47 %.

2.L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.

3.L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 37 %.

ALLEGATO V

Modalità di applicazione del capo III

1.Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s'intende un paese:

le cui sette sezioni principali delle importazioni nell'Unione coperte dall'SPG di prodotti elencati nell'allegato III rappresentano più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati in tale allegato, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

2.Ai fini dell'articolo 9, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1º settembre dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3.Ai fini dell'articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1º settembre dell'anno precedente a quello in cui è adottato l'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

ALLEGATO VI

Convenzioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Convenzioni essenziali ONU/ILO sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1.

Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)

2.

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

4.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5.

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

6.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

7.

8.

Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000)

9.

10.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2007)

Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, n. 29 (1930)

11.


12.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

Convenzione sull'ispezione del lavoro, n. 81 (1947)

13.

Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)

14.

Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)

15.

Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)

16.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professione, n. 111 (1958)

17.

18.

Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)

Convenzione concernente le consultazioni tripartite, n. 144 (1976)

19.

Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)



Convenzioni relative ai principi climatici, ambientali e di buon governo

20.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973)

21.

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987)

22.

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989)

23.

Convenzione sulla biodiversità (1992)

24.

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992)

25.

Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000)

26.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001)

27.

Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015)

28.

Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

29.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

30.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

31.

32.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)

ALLEGATO VII

Elenco di prodotti inclusi solo nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi; questi potrebbero comprendere anche prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.



Sezione SPG

Capitolo

Codice NC

Designazione delle merci

S-1a

02

ex 0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20

04

0409 00 00

Miele naturale

S-1b

03

Capitolo 3 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

S-2b

08

0811 10

Fragole

0811 20

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina

S-4 a

16

1602 50 31

1602 50 95

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S-4b

17

1704 4

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

20

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

2008 40 19

Pere con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altro

2008 40 31

Pere con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:

2008 40 51 - 2008 40 90

Pere senza aggiunta di alcole

2008 70 19

Pesche, comprese le pesche noci con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altro

2008 70 51

Pesche, comprese le pesche noci con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %:

2008 70 61 - 2008 70 98

Pesche, comprese le pesche noci, senza aggiunta di alcole

S-6b

31

3102

Concimi minerali o chimici azotati

S-15b

78

7801 10

Piombo raffinato

7801 91

Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 978/2012

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

-

Articolo 2, lettere da b) a l)

Articolo 2, punti da 1 a 11

-

Articolo 2, punti da 12 a 14

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 2

-

Articolo 10, paragrafi da 1 a 7

Articolo 10, paragrafi da 1 a 7

-

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafo 3

-

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi da 2 a 13

Articolo 19, paragrafi da 2 a 13

Articolo 19, paragrafo 14

Articolo 19, paragrafo 14

Articolo 19, paragrafo 15

-

Articolo 19, paragrafo 16

-

Articolo 19, paragrafo 17

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

-

-

Articolo 33, paragrafi da 2 a 5

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 36, paragrafi da 1 a 3

Articolo 36, paragrafi da 1 a 3

-

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafi 4 e 5

Articolo 36, paragrafi 5 e 6

Articolo 37

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 43

Allegato I, parte positiva degli allegati II, III, IV

Allegato I

Parte negativa degli allegati II, III, IV

Allegato II

Allegato V

Allegato III

Allegato VI

Allegato IV

Allegato VII

Allegato V

Allegato VIII, parte A e parte B

Allegato VI

Allegato IX

Allegato III e Allegato VII

Allegato X

Allegato VIII

(1)    Revoca parziale
(2)    Revoca parziale
(3)    Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.
(4)    Il dazio specifico per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.