COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.9.2021
COM(2021) 579 final
2021/0297(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
{SEC(2021) 330 final} - {SWD(2021) 266 final} - {SWD(2021) 267 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), che fa parte della politica commerciale comune dell'Unione, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE.
Il sistema di preferenze generalizzate è uno dei principali strumenti commerciali dell'UE destinati ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei diritti fondamentali umani e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo. Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:
·SPG ordinario: per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;
·SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG ordinario ed è concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato le 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo;
·"Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA): il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.
Il sistema attuale si applica fino al 31 dicembre 2023. A meno che non sia adottato un nuovo regolamento, i regimi SPG ordinario e SPG+ cesseranno di applicarsi il 1º gennaio 2024. Alle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo beneficiari dei regimi SPG ordinario e SPG+ sarebbero pertanto applicati dazi più alti, mentre le importazioni dai paesi meno sviluppati continuerebbero a essere regolate dal regime EBA che non ha una data di scadenza. La proposta di un nuovo regolamento SPG intende rinnovare il sistema per un ulteriore periodo di dieci anni. Il sistema di preferenze generalizzate è uno strumento maturo della politica commerciale dell'UE. Il suo riesame è volto a perfezionare il funzionamento del sistema, migliorandone l'efficienza e l'efficacia. Pertanto le opzioni strategiche scelte, definite e ulteriormente approfondite anche nello studio esterno e nella valutazione d'impatto, hanno un alto livello di granularità. Esse mirano a miglioramenti specifici e circoscritti, volti a garantire che l'SPG nel suo insieme continui ad essere adeguato e raggiunga gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità.
Con il regolamento SPG rivisto, l'Unione si pone come obiettivo fondamentale confermare gli elementi essenziali del regolamento attuale, in particolare l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo, continuando a salvaguardare anche gli interessi dell'UE. Nel contempo, il riesame del regolamento ha lo scopo di migliorare il sistema in termini di efficienza ed efficacia complessive per far fronte alle sfide future:
a)facilitare l'accesso al regime SPG+ per il numero crescente di paesi meno sviluppati che sono esclusi dal regime EBA;
b)adattare le soglie di graduazione dei prodotti, al fine di concentrare maggiormente le preferenze sui paesi e sui prodotti meno competitivi;
c)tener conto delle nuove priorità dell'Unione, come quelle su cui si fonda il Green Deal europeo, estendendo la condizionalità negativa anche alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo;
d)aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali in modo mirato e gestibile, senza compromettere il processo di monitoraggio;
e)rendere più rapida la procedura di revoca delle preferenze in casi urgenti;
f)migliorare il monitoraggio e l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'SPG+, ad esempio tramite una maggiore trasparenza e partecipazione dei portatori di interessi, anche attraverso il nuovo sportello unico per la presentazione di denunce per segnalare violazioni degli impegni.
La presente iniziativa rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Gli obiettivi generali dell'SPG sono coerenti con l'analisi e il punto di vista della comunicazione della Commissione Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva del 18 febbraio 2021, che conferma l'obiettivo del riesame del sistema di preferenze generalizzate (SPG) di aumentare le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali. Tale comunicazione sottolinea inoltre l'interesse dell'UE ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, nonché a sostenere il multilateralismo e a garantire il rispetto dei valori universali, con una particolare attenzione per le sfide climatiche e ambientali, ribadendo nel contempo che l'Unione è anche pronta ad agire con risolutezza per difendere i propri interessi.
L'iniziativa è coerente con l'istituzione del responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali e dello sportello unico, con la nuova normativa sugli obblighi di diligenza riguardanti le catene di approvvigionamento, con il nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e con l'attuale programmazione della cooperazione allo sviluppo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La continuazione dell'SPG è parte integrante dell'impegno politico in favore dello sviluppo sostenibile a livello globale, assunto dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 e degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) si sono impegnati a perseguire. Gli obiettivi dell'SPG sono anche in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE, che rappresenta un pilastro fondamentale degli sforzi dell'UE per aumentare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Il sistema è inoltre coerente con le disposizioni del trattato sull'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani attraverso l'azione esterna, nonché con le disposizioni commerciali che regolano le importazioni, con le iniziative del Green Deal europeo e con il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica per il nuovo regolamento SPG è costituita dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che definisce la politica commerciale comune.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La politica commerciale comune è inclusa nell'articolo 3 TFUE tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.
•Proporzionalità
Il principio di proporzionalità è soddisfatto, in quanto la proposta contiene solo lievi adeguamenti in termini di efficacia ed efficienza. La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che tratta la proporzionalità nei capitoli 3 (Perché l'UE dovrebbe agire?), 6 (Gli effetti delle opzioni strategiche) e 7 (Confronto tra le opzioni). Le implicazioni pratiche dell'iniziativa sono commentate nell'allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa (Chi è interessato e in che modo?). Le scelte strategiche contenute nella proposta sono illustrate nel capitolo 8 della valutazione d'impatto (Capitolo 8: opzioni prescelte) e possono essere sintetizzate nel modo seguente:
–mantenere l'attuale architettura costituita da tre regimi;
–modificare i criteri di vulnerabilità (ammissibilità economica) per l'SPG+ per consentire ai paesi che non sono più classificati come paesi meno sviluppati di accedere al regime SPG+;
–rivedere le soglie di graduazione dei prodotti;
–estendere la condizionalità negativa alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo e riesaminare l'elenco delle convenzioni internazionali;
–sviluppare e migliorare la procedura di revoca (effettuare una valutazione dell'impatto socioeconomico, prevedere un meccanismo di risposta rapido che possa essere attivato nei casi di violazioni di eccezionale gravità, estendere l'ambito di applicazione dello strumento anche ai principi delle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo e ad altri settori, quali quello riguardante la migrazione);
–migliorare la trasparenza e l'inclusione della società civile e razionalizzare il ciclo di monitoraggio (relazione ogni 3 anni).
•Scelta dello strumento
Il regolamento SPG è l'unica azione appropriata che l'Unione può intraprendere per stabilire un accesso al mercato unilaterale, non reciproco e preferenziale per i paesi in via di sviluppo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2018 è stata effettuata una valutazione intermedia dell'attuale regolamento SPG. La valutazione intermedia ha concluso che in linea generale l'SPG stava raggiungendo i propri obiettivi e non risultava necessario modificare il regolamento prima della sua scadenza prevista per il 31 dicembre 2023. Tuttavia la valutazione intermedia conteneva anche una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, sulla base delle quali sono stati individuati i problemi definiti in dettaglio nella sezione 2 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta.
Le raccomandazioni presentate nella valutazione intermedia sono le seguenti: 1) migliorare la trasparenza e conoscenza del monitoraggio dell'SPG e dell'SPG+ dell'UE; 2) utilizzare in modo più efficace le disposizioni di salvaguardia; 3) utilizzare in modo più efficace la revoca temporanea delle preferenze tariffarie; 4) aggiornare l'elenco delle convenzioni relative ai diritti fondamentali umani e del lavoro, nonché sull'ambiente e sui principi del buon governo; 5) valutare se il regime SPG ordinario separato e distinto dall'SPG+ sia ancora pertinente e prendere in esame la possibilità di estendere la condizionalità relativa alle convenzioni; 6) fare il punto sulla deroga nel settore dei servizi per i paesi meno sviluppati adottata dall'OMC; e 7) considerare la questione della coerenza tra l'SPG e gli accordi di libero scambio/accordi commerciali preferenziali. Molti di questi aspetti sono stati affrontati durante l'attuazione del regolamento SPG, in particolare tramite il progetto GSP Hub sulla trasparenza e la conoscenza. In seguito alla valutazione intermedia sono stati applicati anche i meccanismi di salvaguardia e di revoca; le lezioni apprese dalla loro applicazione sono contenute nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Dall'11 marzo al 15 luglio 2020 è stata condotta una consultazione pubblica sull'SPG e sulle opzioni di riforma proposte. L'allegato 2 della valutazione d'impatto contiene una sintesi dettagliata della consultazione dei portatori di interessi.
Le risposte alla consultazione pubblica sono state 512. Hanno partecipato alla consultazione portatori di interessi dell'UE (54 %), dei paesi SPG (41 %) e di altri paesi (5 %), incluso il Regno Unito. Per quanto riguarda il tipo di partecipanti, la quota maggiore è rappresentata da "imprese e organizzazioni" (28 %), seguite dalle associazioni di imprese (24 %), dai cittadini dell'UE (17 %), dal settore pubblico (12 %), dalla società civile (ONG, organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e mondo accademico, 8 %) e da altri (inclusi i sindacati, 7 %).
Un'ampia maggioranza dei rispondenti, circa il 70 %, ritiene che il commercio internazionale possa dare un importante contributo all'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo e un altro 10 % pensa che possa incidere modestamente; il 17 % pensa che non possa contribuire a ridurre la povertà. I paesi beneficiari dell'SPG hanno evidentemente un'opinione più positiva del ruolo del commercio nella riduzione della povertà: infatti il 92 % dei rispondenti ha dichiarato che il commercio può dare un importante contributo, rispetto al 52 % dei rispondenti UE. Al contrario il 19 % di questi ultimi non crede che il commercio possa contribuire a eliminare la povertà, rispetto al 2 % nei paesi beneficiari dell'SPG. Alla domanda su come il commercio abbia contribuito alla riduzione della povertà, la maggior parte dei rispondenti ha indicato la creazione di posti di lavoro e, nel lungo termine, lo sviluppo di competenze attraverso le esportazioni.
Mediamente i rispondenti ritengono che l'SPG incida positivamente su tutti i settori dello sviluppo sostenibile.
L'86 % dei rispondenti ritiene importante che l'UE continui a monitorare il livello di attuazione delle 27 convenzioni internazionali da parte dei paesi beneficiari dell'SPG+, mentre l'8 % lo considera irrilevante. I rispondenti ritengono che ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni internazionali da parte della Commissione sia utile un ampio ventaglio di fonti di informazioni. Le relazioni degli organi di controllo delle convenzioni, vale a dire le Nazioni Unite, l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le altre organizzazioni internazionali, sono considerate la fonte di gran lunga più rilevante, seguita dalle informazioni fornite da imprese e parti sociali dei paesi beneficiari, nonché da organizzazioni non governative (ONG).
I contributi ricevuti sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, in particolare per quanto riguarda la definizione dei problemi (capitolo 2), gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa (capitolo 4) e le opzioni strategiche disponibili (capitolo 5).
•Assunzione e uso di perizie
Un consulente esterno, BKP Economic Advisors GmbH, ha effettuato uno studio che ha fornito elementi per la bozza della valutazione d'impatto (lo "studio"). La relazione finale dello studio è stata pubblicata a maggio 2021 ed è disponibile sul sito web della DG Trade. Partendo dalle conclusioni della valutazione intermedia, lo studio si è concentrato sulle varie opzioni strategiche che potrebbero favorire il raggiungimento degli obiettivi generali dello strumento SPG. Lo studio ha tenuto conto della letteratura esistente e dei risultati della consultazione pubblica sopra descritti. Una sintesi delle raccomandazioni dello studio è consultabile sul sito web della DG Trade.
I risultati dello studio sono stati presentati al gruppo di esperti SPG il 20 ottobre 2020, il 7 dicembre 2020 e il 23 febbraio 2021, mentre il 12 aprile 2021 vi è stata una presentazione a porte chiuse per la commissione per il commercio internazionale.
Gli elementi chiave della presente proposta sono stati in seguito discussi con gli esperti SPG il 19 aprile e il 14 giugno 2021.
•Valutazione d'impatto
La sintesi della valutazione d'impatto è contenuta nel pacchetto della proposta. Il 9 aprile 2021 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sulla valutazione d'impatto.
La valutazione d'impatto ha preso in esame le opzioni strategiche nell'ambito di cinque poli tematici: 1) regimi SPG e paesi beneficiari, 2) prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti; 3) condizioni per ottenere/mantenere le preferenze tariffarie; 4) trasparenza nell'attuazione dell'SPG e 5) misure di salvaguardia. Per ciascun polo tematico sono state valutate diverse opzioni rispetto allo scenario di riferimento di mantenimento del sistema SPG com'è attualmente.
1)Regimi SPG e paesi beneficiari (classificazione dei paesi)
Questo polo tematico tratta la costante diminuzione del numero dei paesi beneficiari dell'SPG. I paesi che siglano un accordo commerciale preferenziale con l'UE o che passano nella categoria dei paesi a reddito medio alto possono perdere l'accesso alle tariffe preferenziali del sistema. La valutazione d'impatto prende in esame le opzioni di modificare la struttura dell'SPG, costituita da tre regimi, e i paesi coperti dal sistema. Dall'analisi non è emerso alcun valido motivo per modificare l'attuale struttura o i paesi coperti dall'SPG, in quanto il sistema è già concentrato sui paesi più bisognosi e i tre regimi permettono di rispondere alle diverse esigenze di sviluppo dei beneficiari.
L'opzione che meglio soddisfa l'obiettivo generale di contribuire a eliminare la povertà e l'obiettivo specifico di aumentare le esportazioni dai paesi in via di sviluppo è la modifica dei criteri di vulnerabilità economica dell'SPG+. Tale opzione mira ad attenuare le notevoli conseguenze negative causate dalla perdita delle preferenze accordate nell'ambito del regime EBA a seguito dell'uscita dalla categoria di paese meno sviluppato.
La possibilità di continuare ad accedere all'SPG (in particolare all'SPG+) è importante per un numero relativamente alto di paesi meno sviluppati beneficiari che nei prossimi anni dovrebbero perdere lo status di paesi beneficiari dell'EBA. Secondo lo studio, dei 12 paesi che potrebbero perdere i benefici dell'EBA durante il periodo di applicazione del prossimo regolamento, sei potrebbero risentirne fortemente, in particolare il Bangladesh.
Al fine di garantire che tutti i paesi beneficiari dell'EBA che probabilmente usciranno dalla categoria di paese meno sviluppato possano passare al regime SPG+, lo studio e la valutazione d'impatto suggeriscono le opzioni seguenti: 1) mantenere l'attuale architettura costituita da tre regimi; e 2) modificare i criteri di vulnerabilità (ammissibilità) per agevolare l'accesso al regime SPG+ da parte di un numero maggiore di paesi che escono dalla categoria di paese meno sviluppato.
2)Prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti
Lo studio e la valutazione d'impatto hanno valutato se il meccanismo di graduazione dei prodotti sia orientato in maniera soddisfacente sui prodotti e sui paesi più competitivi (opzione di estendere il meccanismo di graduazione dei prodotti dai beneficiari dell'SPG ordinario ai beneficiari dell'SPG+ o dell'EBA). È stato inoltre valutato se i prodotti contemplati rispecchiano il potenziale di esportazione dei beneficiari dell'SPG.
L'analisi socioeconomica ha concluso che l'attuale definizione del meccanismo di graduazione potrebbe essere mantenuta e continuare ad essere applicata solo per l'SPG ordinario. L'analisi non ha evidenziato un impatto economico e sociale rilevante in caso di applicazione del meccanismo di graduazione dei prodotti anche ai beneficiari dell'SPG+ o dell'EBA o di inserimento di nuovi settori o prodotti tra i prodotti contemplati.
Pertanto si propone di mantenere la graduazione dei prodotti solo per il regime SPG ordinario, ma di rivedere le soglie di graduazione. Si propone di mantenere l'attuale metodo di graduazione per sezioni e di abbassare le soglie di graduazione dei prodotti di 10 punti percentuale.
3)Condizioni per ottenere/mantenere le preferenze tariffarie
La condizionalità ai fini dell'SPG rimane uno degli strumenti chiave dell'UE per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle norme umanitarie internazionali, dei diritti del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo nei paesi beneficiari dell'SPG: se un paese non rispetta le norme e i principi internazionali e va pertanto contro le sue stesse esigenze di sviluppo, non dovrebbe beneficiare dei regimi commerciali preferenziali. La valutazione d'impatto ha preso in esame le opzioni di estendere la condizionalità positiva e negativa tramite la modifica dell'elenco delle convenzioni pertinenti e l'introduzione di cambiamenti nelle procedure di revoca delle preferenze.
Sulla base della valutazione intermedia e dello studio, la valutazione d'impatto è giunta alla conclusione di estendere la condizionalità negativa (cioè le disposizioni di revoca di cui all'articolo 19, paragrafo1, lettera a), dell'attuale regolamento (UE) n. 978/2012) anche alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo (attualmente tali disposizioni riguardano solo i diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro delle convenzioni ONU/ILO). Un altro obiettivo è rafforzare il contributo dell'SPG allo sviluppo sostenibile tramite l'aggiornamento dell'elenco delle convenzioni internazionali e il miglioramento della procedura di revoca.
L'esperienza tratta dall'applicazione dei meccanismi di monitoraggio e di revoca alle convenzioni sui diritti umani e del lavoro con le modalità attualmente in vigore suggerisce che estendendo la condizionalità negativa alle convenzioni relative all'ambiente e al buon governo si creerebbero opportunità analoghe di impegnarsi su tali temi a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e del contributo dell'agenda verde europea nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG.
Per quanto riguarda la procedura di revoca dell'SPG, l'esperienza ha finora dimostrato che la procedura per giungere a una decisione finale può essere lenta; tutte le precedenti procedure di revoca sono durate due anni, comprese le fasi preparatorie prima dell'avvio dell'inchiesta. In caso di violazioni di eccezionale gravità tuttavia è necessario che la Commissione abbia gli strumenti per rispondere prontamente. Si propone pertanto un meccanismo di risposta rapida, in considerazione delle specifiche circostanze nel paese beneficiario.
L'esperienza della revoca temporanea e parziale delle preferenze tariffarie EBA della Cambogia nel 2020 ha dimostrato che è necessario valutare attentamente l'impatto socioeconomico della revoca delle preferenze sui settori di produzione interessati, per non arrecare danno alla parte più vulnerabile della popolazione.
4)Trasparenza del monitoraggio e attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'SPG
Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali con il compito di migliorare l'applicazione della politica commerciale. Nel quadro degli sforzi crescenti per rafforzare l'esecuzione e l'attuazione degli impegni in materia commerciale, nel novembre 2020 la Commissione ha lanciato un nuovo meccanismo per la presentazione di denunce, lo sportello unico. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, comprese le violazioni degli impegni connessi all'SPG. È pertanto necessario che il nuovo sistema di presentazione delle denunce sia integrato nel quadro del regolamento SPG, in particolare per quanto riguarda la procedura di revoca.
I portatori di interessi consultati per la redazione della valutazione intermedia del 2018 e dello studio di sostegno alla valutazione d'impatto del 2021 hanno sostenuto la necessità di migliorare la trasparenza e la comunicazione nelle varie fasi dell'attività di monitoraggio e di attuazione dell'SPG. Ciò potrebbe contribuire a rendere il sistema di monitoraggio più solido e favorirebbe un dialogo più efficace con i paesi beneficiari, nonché un maggiore coinvolgimento dei portatori di interessi.
La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni relative al miglioramento del processo di monitoraggio e del coinvolgimento della società civile e all'adeguamento del ciclo di monitoraggio dell'SPG+. Pertanto si propone di pubblicare linee guida sul processo di monitoraggio, sviluppate attraverso la prassi amministrativa, sugli attori coinvolti e sulle opportunità di coinvolgimento della società civile. Nella proposta legislativa è ulteriormente precisata l'ampia inclusione di diverse fonti di informazione ai fini del monitoraggio dell'SPG+ e si suggerisce di portare la durata del ciclo di monitoraggio da due a tre anni.
5)Applicazione delle misure di salvaguardia
Lo studio e la valutazione d'impatto hanno preso in considerazione due tipi di estensione delle misure automatiche di salvaguardia: in termini di prodotti contemplati e in termini di paesi beneficiari dell'SPG coperti, giungendo alla conclusione che nessuna delle due opzioni porterebbe a un'applicazione più frequente del meccanismo di salvaguardia. Pertanto non sembrano necessarie modifiche sostanziali del meccanismo. È stato quindi proposto di procedere solo ad alcuni adeguamenti e miglioramenti tecnici, tesi a migliorare l'allineamento delle misure automatiche di salvaguardia alla graduazione dei prodotti, in particolare: 1) basare il calcolo degli aumenti delle importazioni a livello di sezioni SPG sul valore delle importazioni e non sui volumi, data l'eterogeneità dei prodotti inclusi nelle sezioni; in tal modo si potranno individuare meglio i casi di aumento delle importazioni che possono arrecare danno all'industria dell'UE; 2) allineare le soglie di salvaguardia automatica e di graduazione dei prodotti affinché siano complementari.
Impatto generale delle opzioni prescelte
L'impatto generale in termini economici e non economici (sociale, ambientale, diritti umani) delle opzioni strategiche proposte è limitato, in quanto si propone di mantenere i tre regimi attuali dell'SPG. Tale scelta è stata adottata precisamente con lo scopo di limitare gli effetti in termini di diminuzione del PIL reale, di benessere, di esportazioni totali verso l'UE e di entrate per lo stato, che i paesi beneficiari dei regimi SPG ordinario e SPG+ potrebbero subire rispetto all'attuale scenario di riferimento se l'attuale struttura fosse modificata. In caso di soppressione del regime SPG ordinario, del regime SPG+ o di entrambi, si avrebbe una significativa riduzione delle esportazioni in settori specifici, quali il tessile e l'abbigliamento, cuoi e calzature, prodotti agroalimentari, chimici, gomma e materie plastiche. L'analisi economica contenuta nello studio è stata condotta sulla base di simulazioni, utilizzando il modello informatizzato di equilibrio generale. Essa ha evidenziato (in tutti gli scenari diversi dal mantenimento della struttura attuale) gli effetti negativi sul PIL e sul commercio sia per l'UE che per i paesi beneficiari dell'SPG (alcuni dei quali potrebbero essere più duramente colpiti), confermando pertanto l'importanza della scelta fondamentale in favore della continuità del sistema e della sua attuale struttura.
La scelta di creare un ponte verso il regime SPG+ per i paesi meno sviluppati che escono dal regime EBA (modificando i criteri economici di ammissibilità al regime SPG+) rafforza la scelta di continuità e riduce le ripercussioni negative subite dai paesi meno sviluppati.
Un utilizzo più attivo della condizionalità legata a revoche (parziali o di settore) potenziali dovrebbe incidere positivamente sull'efficacia dell'SPG, contribuendo ulteriormente all'obiettivo di sviluppo sostenibile del sistema. Esso sarebbe inoltre coerente con gli altri obiettivi strategici dell'UE, in particolare per quanto riguarda i temi della cooperazione allo sviluppo, della promozione sociale e dei diritti umani, nonché con il contributo dell'UE all'agenda 2030.
Impatto complessivo sulle relazioni politiche
La continuazione dell'SPG con i cambiamenti mirati proposti sarà un importante segnale di incoraggiamento dell'UE verso i partner in via di sviluppo, in quanto si manterrà una piattaforma di collaborazione con i paesi beneficiari per la realizzazione di un cambiamento che sia coerente con i valori dell'agenda dell'UE e con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo.
L'impatto politico delle opzioni prescelte è di fondamentale importanza. In merito a questo ambito è stata effettuata un'analisi qualitativa basata su consultazioni formali e informali. Si prevede che la scelta di mantenere l'attuale architettura del sistema SPG sia ben accolta dai paesi beneficiari e dai paesi membri sviluppati dell'OMC. Tale scelta soddisfa il principio espresso nella clausola di abilitazione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che permette ai paesi sviluppati di derogare in modo permanente al principio di nazione più favorita (principio di non discriminazione) e concedere unilateralmente la soppressione o la riduzione delle tariffe sulle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo con le stesse esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo. La continuazione dell'SPG è in linea con il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo dell'UE (sancito dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che rappresenta un pilastro fondamentale degli sforzi dell'UE per amplificare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo. Essa inoltre rientra nell'impegno politico in favore dello sviluppo sostenibile a livello globale, assunto dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 e degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che tutti i membri dell'OMC si sono impegnati a perseguire.
•Efficienza normativa e semplificazione
Le tabelle complete dei costi e benefici sono riportate nell'allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. È difficile quantificare i potenziali benefici degli obiettivi proposti, in quanto spesso essi implicano miglioramenti tecnici alla struttura e alle disposizioni vigenti del quadro dell'SPG, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e di aumentare il potenziale di sviluppo economico sostenibile dei paesi beneficiari. La proposta mantiene lo status quo laddove non vi sono validi motivi di cambiamento, al fine di assicurare la prevedibilità e la stabilità del sistema. Per quanto riguarda i cambiamenti proposti, di seguito sono esposte, per ciascun polo tematico, le implicazioni pratiche, i benefici e i relativi costi dell'iniziativa rispetto allo scenario di riferimento.
g)Regimi e paesi beneficiari: tutti i paesi che escono dal regime EBA sarebbero ammissibili a priori al regime SPG+, qualora le autorità di tali paesi desiderino presentare domanda. Si tratta di una misura di mitigazione che non prevede alcun guadagno, ma mira a evitare perdite e pesanti conseguenze negative per i paesi che escono dalla categoria di paesi meno sviluppati e che potrebbero perdere le preferenze EBA. Essa sostiene inoltre l'obiettivo di sviluppo dell'SPG, garantendo che i paesi più bisognosi continuino ad avere accesso al sistema. Tale misura determinerà anche una parziale semplificazione del sistema e la riduzione degli oneri amministrativi per il calcolo e il monitoraggio dei criteri pertinenti.
h)Prodotti contemplati e meccanismo di graduazione dei prodotti: la modifica delle soglie di graduazione dei prodotti mira a migliorare l'efficacia del meccanismo di graduazione dei prodotti orientandolo verso specifici prodotti competitivi. Si prevede che ciò contribuirà a far sì che il sistema si concentri maggiormente sui prodotti e sui paesi più bisognosi.
i)Condizionalità: l'estensione della condizionalità negativa contribuisce a combattere i cambiamenti climatici incoraggiando tutti i paesi beneficiari a migliorare l'applicazione delle convenzioni relative al clima e all'ambiente e al buon governo. L'SPG può svolgere un ruolo importante, in quanto il degrado ambientale tende a colpire più duramente i paesi in via di sviluppo a causa della diffusa fabbricazione di prodotti dipendenti dalle risorse naturali (come i prodotti tessili), a cui si aggiunge spesso la mancanza, in questi paesi, di leggi e programmi per la difesa dell'ambiente. L'aggiornamento dell'elenco delle convenzioni internazionali accresce l'effetto leva e l'attenzione per i diritti umani (ad es. i diritti delle persone con disabilità, i diritti dei bambini) e le norme fondamentali (ad es. relative all'ispezione del lavoro) e sostiene la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'inserimento dell'accordo di Parigi (e l'eliminazione del protocollo di Kyoto ormai superato).
L'introduzione di una valutazione d'impatto prima della revoca delle preferenze permetterà di conciliare gli obiettivi generali dell'SPG di contribuire alla riduzione della povertà e di promuovere lo sviluppo sostenibile. In particolare, essa garantisce che una possibile revoca sia adattata alla situazione del paese beneficiario considerato, alle sue esigenze di sviluppo economico e all'impatto socioeconomico di eventuali misure di revoca.
L'introduzione di una procedura di revoca più rapida fornisce uno strumento specifico per far fronte a situazioni specifiche caratterizzate da violazioni di eccezionale gravità che richiedono una reazione urgente. Tale modifica inoltre migliora l'efficacia della revoca, in quanto esercita una maggiore pressione sui beneficiari affinché reagiscano alle problematiche evidenziate.
j)Trasparenza: l'allungamento del ciclo di monitoraggio dell'SPG+ migliora l'efficacia e l'efficienza in quanto lo avvicina, in termini di durata, al ciclo di monitoraggio delle convenzioni internazionali da parte dei rispettivi organi di controllo competenti e concede più tempo ai paesi beneficiari per risolvere eventuali problemi di attuazione delle convenzioni.
k)Misure di salvaguardia: le modifiche tecniche proposte garantiscono la coerenza tra le misure volte a proteggere l'industria dell'UE e permettono di semplificare la procedura automatica di salvaguardia riducendo gli oneri amministrativi.
Le tecnologie digitali non dovrebbero avere un impatto significativo sull'evoluzione del regolamento SPG. Nell'attuazione della proposta, l'UE può utilizzare i processi e le soluzioni commerciali esistenti per la gestione sicura delle informazioni in formato elettronico, (cioè scambio di informazioni con le autorità dei paesi beneficiari, gli organi di controllo delle convenzioni internazionali, la società civile; consultazioni pubbliche; dichiarazioni del sistema degli esportatori registrati (REX) sulle importazioni dai paesi terzi ecc.).
•Diritti fondamentali
La promozione del rispetto dei diritti fondamentali nei paesi beneficiari dell'SPG è parte integrante degli obiettivi generali del regolamento SPG, vale a dire: 1) sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e 2) promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile. Pertanto gli aspetti pertinenti e l'impatto sui diritti fondamentali sono stati attentamente considerati nella valutazione d'impatto. È stata riservata una particolare attenzione agli strumenti internazionali riguardanti i diritti umani e del lavoro, che sono inclusi anche nell'elenco delle convenzioni di cui all'allegato VI della proposta. Sulla presente proposta, che si prevede avrà un impatto generale positivo sui diritti fondamentali, sono stati consultati i servizi competenti della Commissione (SJ, DG JUST, HOME, EMPL, INTPA) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il regolamento proposto non comporta costi per il bilancio dell'UE. La sua applicazione comporta tuttavia la perdita di entrate doganali. Sulla base degli ultimi dati disponibili (2019), le preferenze nell'ambito del regolamento SPG proposto rappresentano una perdita di entrate per l'UE pari a 2 977,6 milioni di EUR. Il nuovo regolamento manterrebbe sostanzialmente le preferenze esistenti, ma con condizioni più stringenti per la graduazione delle singole sezioni di prodotti. Di conseguenza la perdita di entrate nell'ambito del nuovo regolamento sarebbe leggermente inferiore a quella registrata a norma del regolamento attuale. Inoltre la possibilità che i paesi siano esclusi dal sistema perché hanno raggiunto lo status di paese a reddito alto o medio-alto o perché hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE contribuirebbe a ridurre le perdite di entrate.
Una scheda finanziaria dettagliata è contenuta nella proposta.
Impatto complessivo sui costi amministrativi
La proposta privilegia la continuità e pertanto avrà un impatto generale moderato in termini di oneri amministrativi per l'UE e per i paesi beneficiari. Gli aspetti delle opzioni prescelte che probabilmente avranno un impatto maggiore sono la condizionalità e i conseguenti maggiori sforzi di monitoraggio che saranno necessari. In particolare per quanto riguarda il polo tematico della condizionalità (illustrato nella sezione 6.3.1 della valutazione d'impatto) le opzioni strategiche seguenti possono generare costi amministrativi supplementari: aggiungere nuove convenzioni come condizione per continuare a beneficiare dell'SPG; estendere la condizionalità negativa alle convenzioni sull'ambiente e il buon governo; ridurre la durata della procedura di revoca in circostanze eccezionali; redigere la valutazione d'impatto socioeconomico come fase ulteriore, successiva all'avvio della procedura di revoca dell'SPG o aggiungere elementi collegati all'obbligo per i paesi beneficiari di riammettere i propri cittadini avrebbe costi amministrativi (principalmente di coinvolgimento del personale). Gli oneri amministrativi (valutati nella tabella 6 della valutazione d'impatto) sono evitati escludendo la scelta di estendere la condizionalità positiva, vale a dire la ratifica di convenzioni e obblighi di monitoraggio efficaci per i paesi beneficiari dell'SPG ordinario e dell'EBA.
Le opzioni strategiche riguardanti il monitoraggio (riportate in dettaglio nella sezione 6.4 della valutazione d'impatto) hanno un'incidenza diretta anche sui costi amministrativi. In particolare, possono contribuire ad aumentare gli oneri amministrativi sostenuti dall'UE. Tali costi addizionali sono tuttavia difficili da quantificare, in quanto costituiscono una codifica delle prassi già esistenti. Tale cambiamento inoltre risponderebbe alle richieste dei portatori di interessi, quali i sindacati e le ONG, di avere un ruolo più attivo nel processo di monitoraggio.
Un ulteriore costo sarebbe rappresentato dall'assistenza tecnica e dal sostegno dell'UE ai paesi beneficiari dell'SPG per migliorare la loro capacità istituzionale di ratificare e attuare le convenzioni internazionali. Tali elementi di costo sono tuttavia molto difficili da stimare data la carenza di informazioni pertinenti in questa fase.
L'estensione del ciclo di monitoraggio da due a tre anni dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi sia per l'UE che per i paesi beneficiari.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Poiché la proposta introduce modifiche minime, tese a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, l'attuazione del regolamento SPG potrà proseguire senza importanti adeguamenti sulla base delle prassi correnti fino all'entrata in vigore del regolamento proposto.
La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento ogni tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2027. La Commissione presenterà periodicamente al gruppo di esperti della Commissione e al gruppo di lavoro sull'SPG del Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento. Una valutazione intermedia del regolamento è proposta per il 1° gennaio 2030, vale a dire dopo cinque anni dall'effettiva applicazione del sistema.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Una tabella di concordanza dettagliata è contenuta nell'allegato VIII della proposta.
Di seguito sono illustrate, capo per capo, le singole disposizioni della proposta.
Capo I - Disposizioni generali
Nell'articolo 2 sono aggiunte le definizioni seguenti: 13) denuncia; 14) cumulo regionale e 15) cumulo ampliato.
Nell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la possibilità di aggiornare l'elenco dei paesi ammissibili in base alle mutate esigenze commerciali e di sviluppo. Non si propone alcuna altra modifica sostanziale.
Capo II - Regime ordinario (SPG ordinario)
Nell'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso in quanto disposizione transitoria del regolamento del 2012. Non si propone alcuna altra modifica sostanziale.
Capo III - Regime speciale di incentivazione (SPG+)
Nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), è aggiunto il requisito per i paesi candidati all'SPG+ di presentare unitamente alla domanda un piano di azione per l'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti.
Nell'articolo 9 il paragrafo 2 è soppresso, in quanto collegato al criterio di vulnerabilità in termini di competitività delle esportazioni per l'SPG+, che si propone di eliminare alla luce della valutazione d'impatto e dello studio.
Nell'articolo 10 è inserito il paragrafo 8 con disposizioni transitorie per i paesi attualmente beneficiari dell'SPG+, che dovrebbero presentare una nuova domanda al fine di soddisfare le nuove condizioni per l'SPG+ (ratificare le altre sei convenzioni che si propone di aggiungere all'elenco delle convenzioni pertinenti ai fini dell'SPG+).
All'articolo 14 il periodo di rendicontazione è portato a tre anni a fini di semplificazione e per una migliore sincronia con le relazioni degli organi di controllo.
Nell'articolo 15, paragrafo 9, è introdotta una disposizione affinché, quando è proposta la revoca temporanea delle preferenze tariffarie per un paese, la Commissione consideri l'impatto socioeconomico sul paese beneficiario.
L'articolo 16 introduce la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di revoca qualora sussistano ragioni o violazioni ulteriori.
Capo IV - Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA)
Nell'articolo 18 i paragrafi 2 e 3 sono soppressi in quanto non più necessari.
Capo V - Disposizioni di revoca temporanea
Nell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), è introdotta una procedura di revoca in relazione alla riammissione dei propri cittadini.
Nell'articolo 19, paragrafo 10, è inserita una disposizione affinché, quando è proposta la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la Commissione consideri l'impatto socioeconomico sul paese beneficiario.
Nell'articolo 19, è inserito il paragrafo 14 per dare maggiore flessibilità alla revisione dell'ambito di applicazione della revoca o della proroga o sospensione della sua applicazione in circostanze eccezionali, quali un'emergenza sanitaria mondiale.
Nell'articolo 19 sono aggiunti i paragrafi 16 e 17 per prevedere una procedura di revoca urgente in caso di gravi violazioni delle convenzioni pertinenti dell'SPG, quando è necessaria una risposta rapida in considerazione della situazione specifica del paese beneficiario.
L'articolo 20 introduce la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione delle misure di revoca qualora sussistano ragioni o violazioni ulteriori.
Capo VI - Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza
All'articolo 29, paragrafo 1, le disposizioni per la fissazione delle soglie di salvaguardia sulla base del volume delle importazioni sono sostituite con il calcolo basato sul valore delle importazioni.
Capo VII - Disposizioni finali
Nell'articolo 33 i paragrafi 3 e 4 introducono una procedura specifica per garantire che il cumulo risponda alle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo del paese richiedente.
L'articolo 40 estende da due a tre anni il periodo per la presentazione della relazione al Parlamento e al Consiglio.
Capo VIII - Disposizioni finali
Elenco degli allegati
Allegato I: fornisce l'elenco dei paesi ammissibili e il sistema di cui beneficiano in un unico allegato, sostituendo l'allegato I e le parti positive degli allegati II, III e IV del precedente regolamento SPG. Elimina dall'elenco dei paesi ammissibili quelli da non considerarsi paesi in via di sviluppo nell'ambito dell'SPG (Russia, Cina, Hong Kong, Macao) per garantire che i benefici dell'SPG siano limitati ai paesi in via di sviluppo con esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo simili.
Allegato II: fornisce un unico elenco dei paesi per i quali le preferenze dell'SPG sono state revocate, sostituendo gli elenchi specifici corrispondenti dei precedenti allegati II, III e IV.
Allegato III: fornisce un elenco dei prodotti contemplati nei regimi SPG e SPG+.
Allegato IV: (ex allegato VI) abbassa del 10 % le soglie di graduazione dei prodotti e di salvaguardia per un migliore orientamento verso i prodotti competitivi.
Allegato V: (ex allegato V) elimina il criterio di vulnerabilità in termini di competitività delle esportazioni di cui sopra.
Allegato VI: (ex allegato VIII) aggiunge altre sei convenzioni internazionali come suggerito dalla valutazione d'impatto e dallo studio.
Allegato VII: fornisce un elenco dei prodotti inclusi solo nel regime SPG+.
Allegato VIII: (ex allegato X) presenta una tavola di concordanza.
2021/0297 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG").
(2)La politica commerciale comune dell'Unione si fonda sui principi e persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione, fissati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
(3)La politica commerciale comune dell'Unione deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale e del buon governo nei paesi in via di sviluppo, e deve adoperarsi per il consolidamento degli stessi. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare la decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), adottata dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.
(4)Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone l'applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("il sistema") fino al 31 dicembre 2023, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, al quale detta scadenza non si applica. Successivamente, è opportuno che il sistema di preferenze continui ad applicarsi per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di applicazione delle preferenze di cui al presente regolamento, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che dovrebbe continuare ad essere applicato senza scadenza.
(5)L'SPG ha come obiettivi generali il sostegno all'eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con l'Agenda 2030 e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.12, e la promozione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile, senza arrecare danno agli interessi dell'industria dell'UE. La valutazione intermedia dell'SPG del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d'impatto del presente regolamento hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi principali, che rappresentavano l'essenza della revisione effettuata nel 2012 con il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.
(6)Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva". Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19 e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo.
(7)Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.
(8)Il sistema dovrebbe contemplare un regime di base ("regime SPG ordinario") e due regimi speciali, vale a dire il "regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo – SPG+" e il "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati – EBA" (Everything But Arms – tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del decennio precedente, ritenuta un successo in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei beneficiari in termini di sviluppo.
(9)È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.
(10)Ai fini della coerenza, le preferenze tariffarie concesse a titolo del regime SPG ordinario non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre loro almeno lo stesso livello di preferenze tariffarie per la quasi totalità degli scambi. Tuttavia, per dare ai paesi beneficiari e agli operatori economici il tempo di adattarsi, il regime SPG ordinario dovrebbe continuare ad essere concesso per due anni a decorrere dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.
(11)Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ad assicurarne l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
(12)I paesi che grazie al loro sviluppo abbandonano la categoria dei paesi meno sviluppati stabilita dall'ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati.
(13)Le preferenze dovrebbero essere volte a promuovere l'ulteriore crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.
(14)I paesi che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione stabilisca che le relative condizioni sono soddisfatte.
(15)I paesi cui è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 dovranno presentare una nuova domanda entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. Le domande di assistenza tecnica e finanziaria presentate da paesi richiedenti in relazione alla ratifica e all'attuazione delle convenzioni possono essere considerate favorevolmente.
(16)La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.
(17)Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.
(18)Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.
(19)Il regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA) dovrebbe continuare a garantire l'accesso in esenzione dai dazi al mercato dell'Unione europea per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite, fatta eccezione per il commercio delle armi. Qualora un paese non sia più classificato dall'ONU come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell'abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell'ambito di detto regime. È opportuno che le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati continuino ad essere concesse ai paesi meno sviluppati che beneficiano di un altro regime di accesso preferenziale al mercato dell'Unione.
(20)Per quanto riguarda il regime SPG ordinario, è opportuno continuare a differenziare le preferenze tariffarie a seconda della natura sensibile o non sensibile dei prodotti, in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all'interno dell'Unione.
(21)È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell'Unione europea.
(22)Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. La riduzione generale dei dazi ad valorem dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5% dell'aliquota del dazio della "nazione più favorita", mentre per i tessili e i prodotti tessili tali dazi dovrebbero essere ridotti del 20%. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.
(23)I dazi dovrebbero essere sospesi totalmente nei casi in cui dal trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d'importazione derivi un dazio ad valorem pari o inferiore all'1% o un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.
(24)La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) e ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA), in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d'esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari in conformità alle norme di origine disposte dal codice doganale dell'Unione e dagli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto codice, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. È opportuno concedere il cumulo regionale tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e ha quindi come effetti anche la crescita economica, l'eliminazione della povertà, la diversificazione delle esportazioni e l'industrializzazione, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell'EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario dal paese fornitore e delle prospettive future riguardanti i prodotti in questione.
(25)Tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dei regimi previsti dal sistema dovrebbero figurare le violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni internazionali concernenti i diritti umani fondamentali (inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali sanciti da dette convenzioni), i diritti del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente e il buon governo, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l'impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l'attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell'Unione stabilite nel presente regolamento. La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell'approccio di tolleranza zero praticato dall'Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l'esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti di cui all'allegato VI.
(26)Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità.
(27)Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono una sfida comune per l'Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l'obbligo di riammettere i propri cittadini a norma del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali multilaterali, quale la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Migliorare il reinserimento sostenibile e il rafforzamento delle capacità potenzierebbe in misura notevole lo sviluppo locale nei paesi partner.
(28)A norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e dei regolamenti precedenti sono state revocate preferenze tariffarie riguardanti le importazioni di prodotti originari della Bielorussia (revoca totale) e della Cambogia (revoca parziale) a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi di determinate convenzioni relative ai diritti umani e del lavoro. I motivi della revoca delle preferenze sono ancora validi e pertanto la revoca temporanea per la Bielorussia e la Cambogia dovrebbe rimanere in vigore ai sensi del presente regolamento.
(29)Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria mondiale o ad altre circostanze eccezionali.
(30)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(31)Si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione sulla sospensione delle preferenze tariffarie di determinate sezioni dell'SPG per i paesi beneficiari e sull'apertura di una procedura di revoca temporanea, tenendo in considerazione la natura e l'impatto di tali atti.
(32)Si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione sulle inchieste di salvaguardia e sulla sospensione dei regimi tariffari preferenziali laddove le importazioni possano causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione.
(33)Al fine di garantire l'integrità ed il corretto funzionamento del sistema, in casi debitamente giustificati connessi a revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, ove sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(34)Per fornire un quadro stabile agli operatori economici, alla conclusione del periodo massimo di sei mesi, in casi debitamente giustificati connessi alla cessazione o alla proroga delle revoche temporanee dovute al mancato rispetto delle procedure e degli obblighi doganali, ove sussistano imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
(35)La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora ciò sia reso necessario, in casi debitamente giustificati connessi ad inchieste di salvaguardia, da imperativi motivi d'urgenza connessi al deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione, cui sarebbe difficile porre rimedio.
(36)La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento mediante i comitati istituzionali competenti. Entro il 1º gennaio 2030 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema. La relazione è necessaria per analizzare l'impatto del sistema sulle esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo dei beneficiari oltre che sul commercio bilaterale e sul gettito tariffario dell'Unione, con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
(37)È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 978/2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
1.Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate mediante il quale l'Unione concede l'accesso preferenziale al proprio mercato (il "sistema" o "SPG") si applica in conformità al presente regolamento.
2.Il sistema prevede i seguenti regimi di preferenze tariffarie:
a)un regime ordinario ("SPG ordinario");
b)un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+");
c)un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (Everything But Arms – tutto tranne le armi, "EBA").
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)"paesi": i paesi e i territori che dispongono di un'amministrazione doganale;
2)"paesi ammissibili": i paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato I;
3)"paesi beneficiari dell'SPG ordinario": i paesi beneficiari del regime ordinario elencati nell'allegato I;
4)"paesi beneficiari dell'SPG+": i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo elencati nell'allegato I;
5)"paesi beneficiari dell'EBA": i paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I;
6)"dazi della tariffa doganale comune": i dazi specificati nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
7)"sezione": una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
8)"capitolo": un qualsiasi capitolo della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
9)"sezione SPG": una sezione figurante nell'allegato III, stabilita sulla base delle sezioni e dei capitoli della tariffa doganale comune;
10)"regime di accesso preferenziale al mercato": l'accesso preferenziale al mercato dell'Unione in virtù di un accordo commerciale, applicato a titolo provvisorio o in vigore, o in virtù di preferenze autonome accordate dall'Unione;
11)"attuazione effettiva": l'attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all'allegato VI, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell'intero territorio del paese beneficiario;
12)"denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;
13)"cumulo regionale fra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali": il cumulo dell'origine di cui all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
14)"cumulo ampliato": il cumulo dell'origine di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 3
1.L'elenco dei paesi ammissibili figura nell'allegato I, alle colonne A e B.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare le colonne A e B della tabella dell'allegato I in modo da tenere conto dei cambiamenti di stato internazionale o di classificazione dei paesi, del loro sviluppo economico o delle loro necessità sul piano commerciale, finanziario e dello sviluppo.
3.La Commissione informa i paesi ammissibili interessati circa i cambiamenti pertinenti del loro stato in relazione al sistema.
CAPO II
Regime ordinario
Articolo 4
1.Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti:
a)se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari; oppure
b)se beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato dell'Unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli.
2.Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati, individuati dalle Nazioni Unite.
Articolo 5
1.Un elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario che soddisfano i criteri enunciati all'articolo 4 figura nell'allegato I, colonna C.
2.Entro il 1º gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riesamina l'allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:
a)la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica con decorrenza dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore di tale decisione;
b)la decisione di sopprimere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG ordinario, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica con decorrenza dal 1º gennaio del terzo anno successivo alla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato.
3.Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare la colonna C dell'allegato I sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4.
4.La Commissione informa i paesi beneficiari dell'SPG ordinario circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
Articolo 6
1.I prodotti inclusi nel regime ordinario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) sono elencati nell'allegato III.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.
Articolo 7
1.I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne per i componenti agricoli.
2.I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato III la riduzione è del 20 %.
3.Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi e massimi sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.
5.Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell'allegato III come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti.
6.Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.
Articolo 8
1.Le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto riguarda i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell'SPG ordinario se, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni nell'Unione di tali prodotti provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ordinario eccede le soglie fissate nell'allegato IV. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell'SPG.
2.Prima dell'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7 sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell'SPG ordinario. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.
3.Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.
4.L'elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1º settembre dell'anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti quello del riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato I applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
5.La Commissione notifica al paese interessato l'atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3.
6.Se l'allegato I è modificato sulla base dei criteri definiti all'articolo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato IV al fine di adattare le modalità figuranti in tale allegato in modo da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie sono state sospese a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
CAPO III
Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo
Articolo 9
Un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), se soddisfa le seguenti condizioni:
a)è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione, quale definita nell'allegato V;
b)ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;
c)non ha formulato, in relazione alle convenzioni pertinenti, una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione.
Ai fini del presente articolo, le riserve sono ritenute incompatibili con l'oggetto e lo scopo di una convenzione in uno dei casi seguenti:
i)qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato;
ii)in mancanza di una procedura siffatta, qualora l'Unione, se parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l'oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all'entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione sul diritto dei trattati firmata a Vienna il 23 maggio 1969;
d)assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione per l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti;
e)accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si impegna in modo vincolante ad accettare che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti;
f)si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di rendicontazione e controllo dell'Unione di cui all'articolo 13.
Articolo 10
1.Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso alle seguenti condizioni:
a)un paese beneficiario dell'SPG ha presentato una domanda a tale fine;
b)la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.
2.Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).
3.Dopo aver ricevuto la domanda, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4.Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.
5.Se un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9, lettere a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese dalla possibilità di beneficiare del regime SPG+.
6.La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo dopo che l'atto delegato di modifica dell'allegato I è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è informato della data in cui comincia ad applicarsi il rispettivo atto delegato.
7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande.
8.I paesi che alla data del 31 gennaio 2023 sono paesi beneficiari dell'SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 possono chiedere la concessione del regime SPG+ a norma del presente regolamento entro il 31 dicembre 2025. Il regime SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 viene mantenuto in favore di tali paesi richiedenti fino alla scadenza del termine indicato e durante il periodo di valutazione della loro domanda da parte della Commissione nonché, ove applicabile, durante il periodo nel quale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano l'atto delegato di modifica dell'allegato I adottato in conformità alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 5.
Articolo 11
1.I prodotti interessati dal regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo sono elencati negli allegati III e VII.
2.Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato VII allo scopo di tenere conto delle modifiche della nomenclatura combinata che riguardano i prodotti elencati in detto allegato.
Articolo 12
1.Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+.
2.Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne per i prodotti per i quali la tariffa doganale comune comprende dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti della nomenclatura combinata classificati con il codice 1704 10 90 è limitato al 16% del valore in dogana.
Articolo 13
1.A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.
2.I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).
Articolo 14
1.Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.
2.Tale relazione contiene:
a)le conclusioni o le raccomandazioni degli organi di controllo competenti per ciascuno dei paesi beneficiari dell'SPG+; e
b)le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse.
La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.
3.Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.
Articolo 15
1.Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).
2.Al paese beneficiario dell'SPG+ incombe l'onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), e alla sua situazione in relazione all'articolo 9, lettera c).
3.Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4.La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ne informa il paese beneficiario dell'SPG+ interessato. Tale avviso:
a)indica i motivi del ragionevole dubbio di cui al paragrafo 3, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario dell'SPG+ di continuare a godere delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo;
b)fissa il periodo, di tre mesi al massimo dalla data di pubblicazione dell'avviso, durante il quale il paese beneficiario dell'SPG+ può presentare le sue osservazioni.
5.La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).
6.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.
7.Entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato nell'avviso, la Commissione decide:
a)di chiudere la procedura di revoca temporanea;
b)di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
8.Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.
9.Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.
10.Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile sei mesi dopo la sua adozione.
11.Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che diventi applicabile l'atto delegato di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l'atto adottato di revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.
12.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e le condizioni per il riesame.
Articolo 16
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea mentre altre decadono, oppure se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, sono adattate di conseguenza.
CAPO IV
Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
Articolo 17
1.Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se tale paese è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato.
2.La Commissione riesamina costantemente l'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, figurante nell'allegato I, colonna C, sulla base degli ultimi dati disponibili.
Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di escludere il paese in questione dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell'EBA non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.In attesa che un nuovo paese indipendente sia definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA.
Se tale nuovo paese indipendente non è stato definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati immediatamente, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese da detto allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4.La Commissione informa i paesi beneficiari dell'EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
Articolo 18
I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata, esclusi quelli di cui al capitolo 93, originari di un paese beneficiario dell'EBA.
CAPO V
Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi
Articolo 19
1.I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:
a)violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;
b)esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti;
c)gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;
d)pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario. Per dette pratiche commerciali sleali che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell'OMC, l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;
e)violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l'Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.
2.Il paragrafo 1, lettera d), non si applica ai prodotti di un paese beneficiario che siano oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.
4.La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:
a)indica, in relazione all'atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l'apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3;
b)dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.
5.La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
6.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.
7.Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.
8.Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:
a)di chiudere la procedura di revoca temporanea;
b)di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
9.Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.
10.Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.
11.Per quanto riguarda i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, l'atto adottato si basa, tra l'altro, sulle prove raccolte e ricevute.
12.Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile sei mesi dopo la sua adozione.
13.Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che sia applicabile l'atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l'atto adottato di revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.
14.Se la Commissione ritiene che, in circostanze eccezionali quali un'emergenza sanitaria di portata mondiale, una catastrofe naturale o altri eventi imprevisti, sia opportuno riesaminare la portata della revoca temporanea oppure ritardarne o sospenderne l'applicazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare l'atto delegato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37.
15.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate.
16.Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a 2 mesi e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a 5 mesi.
17.Se la Commissione decide una revoca temporanea a norma del paragrafo 16 del presente articolo, il corrispondente atto delegato è adottato in conformità all'articolo 37 e si applica un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20
Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea mentre altre decadono, o se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea, le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafo 10, sono adattate di conseguenza.
Articolo 21
1.I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o dell'obbligo di garantirne il rispetto, nonché in caso di mancata prestazione della cooperazione amministrativa richiesta per l'attuazione e il controllo del rispetto dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2.La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 richiede tra l'altro che il paese beneficiario:
a)comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l'attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;
b)assista l'Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell'origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;
c)assista l'Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell'Unione in detto paese volte a verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni utili per l'inclusione nei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
d)svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;
e)rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale qualora il paese usufruisca di tali norme;
f)assista l'Unione nella verifica di comportamenti per i quali esiste una presunzione di frode connessa all'origine; si può presumere l'esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
3.Se ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione a tutti i prodotti o a determinati prodotti originari del paese beneficiario.
4.Prima di adottare tali atti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicando i motivi del dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.
5.La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque atto adottato ai sensi del paragrafo 3 prima che questo diventi applicabile.
6.Il periodo di revoca temporanea non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 4, al fine di porre termine alla revoca temporanea o di estenderne la durata.
7.Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la sua proroga o la sua cessazione.
CAPO VI
Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza
Sezione I
Salvaguardia generale
Articolo 22
1.Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere reintrodotti totalmente o parzialmente per detto prodotto.
2.Ai fini del presente capo, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
3.Ai fini del presente capo, per "parti interessate" si intendono le parti coinvolte nella produzione, distribuzione o vendita dei prodotti importati di cui al paragrafo 1 e dei prodotti simili o direttamente concorrenti.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di adozione di misure di salvaguardia generale, in particolare per quanto concerne le scadenze, i diritti delle parti, la riservatezza, la divulgazione, le visite, la verifica e il riesame delle misure.
Articolo 23
Si considera che esistano gravi difficoltà, come indicato all'articolo 22, paragrafo 1, qualora i produttori dell'Unione subiscano un deterioramento della loro situazione economica o finanziaria. Nel valutare se esista tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi concernenti i produttori dell'Unione, ove tali informazioni siano disponibili:
a)quota di mercato;
b)produzione;
c)scorte;
d)capacità produttiva;
e)fallimenti;
f)redditività;
g)utilizzazione degli impianti;
h)occupazione;
i)importazioni;
j)prezzi.
Articolo 24
1.Se ravvisa elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, la Commissione avvia un'inchiesta per decidere se i normali dazi della tariffa doganale comune debbano essere reintrodotti totalmente o in parte.
2.Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
3.Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di apertura di un'inchiesta, l'avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio della Commissione europea. L'apertura avviene entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2.
4.L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro 12 mesi dall'apertura.
Articolo 25
Per motivi di urgenza debitamente giustificati legati a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 39, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di 12 mesi.
Articolo 26
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l'inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 25 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.
Articolo 28
I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.
Sezione II
Salvaguardia nei settori tessile, dell'agricoltura e della pesca
Articolo 29
1.Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1º gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S‑11b o ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993, e 38249996, qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:
a)per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, e 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 e 38249996 superi la quota di cui all'allegato IV, punto 1, del valore delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonne A e B, nel corso di un anno civile;
b)per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b, superi la quota di cui all'allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell'Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonne A e B, nel corso di un anno civile.
2.Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % delle importazioni totali nell'Unione dei medesimi prodotti.
3.L'abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 30
Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
Articolo 31
La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata conformemente agli articoli 29 o 30 prima che questa diventi applicabile.
Sezione III
Sorveglianza nei settori dell'agricoltura e della pesca
Articolo 32
1.Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell'Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.
2.Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:
a)qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l'ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 21;
b)qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
CAPO VII
Disposizioni comuni
Articolo 33
1.Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.
2.Ai fini dei regimi di preferenze tariffarie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine preferenziale sono quelle stabilite in conformità all'articolo 64, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.Fatte salve le norme di cui al paragrafo 2 e su richiesta di un paese beneficiario, la Commissione concede il cumulo regionale tra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali o il cumulo ampliato se e fintanto che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)la domanda presentata dal paese beneficiario fornisce prove sufficienti a dimostrare che tale cumulo è necessario in funzione delle specifiche necessità del paese in questione sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze;
b)il cumulo non crea indebite difficoltà commerciali ad altri paesi ammissibili, in particolare beneficiari del regime EBA, considerata la possibile deviazione dei flussi commerciali;
c)il paese beneficiario dimostra di non poter rispettare le norme di origine applicabili ai prodotti in questione senza la concessione di tale cumulo.
4.Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell'impatto di tale dipendenza sul paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l'economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione.
5.Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare il proprio parere.
Articolo 34
1.Se l'aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore all'1 %, il dazio è totalmente sospeso.
2.Se l'aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d'importazione, ridotta conformemente al presente regolamento, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.
3.Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l'aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento è arrotondata per difetto al primo decimale.
Articolo 35
1.Le statistiche del commercio estero della Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.
2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici pertinenti relativi alle sezioni SPG siano regolarmente resi disponibili in una banca dati pubblica.
3.A norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4.La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 3824 99 56, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 e 38249996, onde stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 22, 29 e 30.
Articolo 36
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1º gennaio 2024.
3.La delega di poteri di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 o 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 37
1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 38
1.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2.Non possono essere divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.
3.Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, qualora il soggetto che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4.Un'informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per il soggetto che l'ha fornita o che ne è la fonte o sulle relazioni internazionali bilaterali dell'Unione.
5.I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità tengono tuttavia conto degli interessi legittimi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.
Articolo 39
1.La Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate istituito dal regolamento (CE) n. 732/2008. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
Articolo 40
Entro il 1º gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Entro il 1º gennaio 2030 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione può essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.
Articolo 41
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2024.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento conformemente alla tavola di concordanza che figura all'allegato VIII.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Articolo 42
1.Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte conformemente al presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 se l'inchiesta o la procedura concerne soltanto i benefici accordati a titolo di detto regime speciale di incentivazione. Tale inchiesta o procedura è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione a titolo del presente regolamento prima del 1º gennaio 2025.
2.Le informazioni ottenute nel corso di un'inchiesta aperta a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.
Articolo 43
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2033. Tale termine finale non si applica tuttavia al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati stabilito al capo IV, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale capo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
1.
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012
2.
LINEE DI BILANCIO:
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): articolo 120
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione: n.p.
(solo in caso di entrate con destinazione specifica):
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): n.p.
3.INCIDENZA FINANZIARIA
Proposta senza incidenza finanziaria
X
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica
L'effetto è il seguente:
Mio EUR (al primo decimale)
|
Linea delle entrate
|
Incidenza sulle entrate
|
Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2024 (se applicabile)
|
Anno 2024
|
|
/Articolo/ 120
|
Incidenza sulle risorse proprie
|
|
-2 977,6
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea delle entrate
|
[N+1]
|
[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
|
[N+5]
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
|
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
|
|
(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota): n.p.
|
Linea di spesa
|
Anno N
|
Anno N+1
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
Situazione a seguito dell'azione
|
|
Linea di spesa
|
[N+1]
|
[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
|
[N+5]
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
|
|
|
Capitolo/articolo/voce ...
|
|
|
|
|
|
1.MISURE ANTIFRODE
N/P
ALTRE OSSERVAZIONI
Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) fornisce, a determinate condizioni, preferenze doganali a determinati prodotti che entrano nel mercato dell'UE.
Sulla base degli ultimi dati disponibili (2019), tali preferenze rappresentano nel quadro dell'attuale regolamento SPG una perdita di entrate per l'UE pari a 2 978 milioni di EUR (allegato 1).
Il nuovo regolamento manterrebbe sostanzialmente le preferenze esistenti, ma con condizioni più stringenti per la graduazione delle singole sezioni di prodotti. Di conseguenza la perdita di entrate nell'ambito del nuovo regolamento sarebbe in una certa misura inferiore a quella rilevata nell'ambito del regolamento attuale. Inoltre la possibilità che i paesi siano esclusi dal sistema perché hanno raggiunto lo status di paese a reddito alto o medio-alto o perché hanno sottoscritto un accordo di libero scambio con l'UE contribuirebbe a ridurre le perdite di entrate.
La perdita totale di entrate sarebbe di 3 970 milioni di EUR (importo lordo). Dedotto il 25 %, che è trattenuto dagli Stati membri per le spese di riscossione, la perdita di entrate per il bilancio dell'UE sarebbe pari a 2 978 milioni di EUR distribuiti tra i diversi regimi nel modo seguente:
|
Mio EUR
|
Importaz. pref.
|
Perdita di entrate
|
Deduzione del 25% "spese di riscossione degli Stati membri"
|
|
EBA
|
25 171
|
2 764
|
2 073
|
|
SPG+
|
8 406
|
776
|
582
|
|
SPG
|
13 005
|
430
|
323
|
|
Totale
|
46 583
|
3 970
|
2 978
|
Allegato 1 - Incidenza sulle entrate dell'UE per paese beneficiario dell'SPG
|
Paesi EBA
|
Importazioni totali (in migliaia di EUR)
|
Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)
|
Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)
|
Media NPF
|
Media del tasso EBA
|
Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
|
|
Afghanistan
|
49 655
|
19 501
|
14 802
|
2,9 %
|
-
|
434
|
|
Angola
|
3 520 990
|
37 270
|
31 004
|
7,7 %
|
-
|
2 378
|
|
Bangladesh
|
15 927 629
|
15 874 498
|
15 366 176
|
11,7 %
|
-
|
1 805 019
|
|
Benin
|
19 183
|
2 854
|
2 059
|
7,0 %
|
-
|
145
|
|
Bhutan
|
10 022
|
9 817
|
9 435
|
5,7 %
|
-
|
542
|
|
Burkina Faso
|
242 090
|
20 944
|
20 000
|
6,1 %
|
-
|
1 225
|
|
Burundi
|
31 505
|
262
|
142
|
5,3 %
|
-
|
7
|
|
Cambogia
|
4 574 251
|
4 428 234
|
4 173 909
|
11,9 %
|
-
|
497 288
|
|
Repubblica centrafricana
|
12 149
|
66
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Ciad
|
135 515
|
1 950
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Comore
|
23 416
|
9 408
|
8 691
|
6,6 %
|
-
|
573
|
|
Congo (Repubblica democratica del Congo)
|
822 182
|
8 453
|
1 794
|
11,1 %
|
-
|
200
|
|
Gibuti
|
3 184
|
874
|
81
|
11,5 %
|
-
|
9
|
|
Guinea equatoriale
|
886 116
|
16 843
|
7 407
|
0,7 %
|
-
|
52
|
|
Eritrea
|
1 962
|
1 737
|
1 681
|
11,9 %
|
-
|
200
|
|
Etiopia
|
520 210
|
255 691
|
246 854
|
8,8 %
|
-
|
21 684
|
|
Gambia
|
13 247
|
10 897
|
10 145
|
8,0 %
|
-
|
808
|
|
Guinea
|
732 435
|
4 534
|
1 738
|
5,9 %
|
-
|
103
|
|
Guinea-Bissau
|
64 299
|
515
|
411
|
8,4 %
|
-
|
35
|
|
Haiti
|
33 890
|
10 672
|
8 747
|
11,0 %
|
-
|
962
|
|
Kiribati
|
66
|
65
|
12
|
11,0 %
|
-
|
1
|
|
Laos
|
285 962
|
240 844
|
212 040
|
10,0 %
|
-
|
21 274
|
|
Lesotho
|
299 445
|
4 710
|
597
|
9,1 %
|
-
|
54
|
|
Liberia
|
327 056
|
3 113
|
2 001
|
4,5 %
|
-
|
90
|
|
Madagascar
|
906 173
|
698 620
|
8 151
|
6,9 %
|
-
|
566
|
|
Malawi
|
259 579
|
246 715
|
238 199
|
0,1 %
|
-
|
199
|
|
Mali
|
30 942
|
5 873
|
3 700
|
5,1 %
|
-
|
189
|
|
Mauritania
|
675 106
|
336 957
|
332 825
|
8,8 %
|
-
|
29 243
|
|
Mozambico
|
1 619 461
|
1 144 760
|
1 099 775
|
3,0 %
|
-
|
33 386
|
|
Myanmar/Birmania
|
2 731 998
|
2 593 015
|
2 470 859
|
11,0 %
|
-
|
273 017
|
|
Nepal
|
67 719
|
59 535
|
55 329
|
7,9 %
|
-
|
4 377
|
|
Niger
|
6 185
|
3 927
|
2 583
|
1,0 %
|
-
|
26
|
|
Ruanda
|
52 002
|
10 968
|
10 046
|
5,9 %
|
-
|
593
|
|
Sao Tomé e Principe
|
7 659
|
877
|
740
|
3,4 %
|
-
|
25
|
|
Senegal
|
471 995
|
337 004
|
330 186
|
10,0 %
|
-
|
32 859
|
|
Sierra Leone
|
265 673
|
2 927
|
1 455
|
3,3 %
|
-
|
48
|
|
Isole Salomone
|
61 559
|
61 419
|
61 272
|
22,2 %
|
-
|
13 612
|
|
Somalia
|
23 119
|
301
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Sud Sudan
|
1 862
|
1 447
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Sudan
|
272 348
|
7 975
|
6 998
|
1,6 %
|
-
|
113
|
|
Tanzania
|
419 033
|
232 563
|
225 134
|
4,0 %
|
-
|
9 052
|
|
Timor Leste
|
4 187
|
1 256
|
0
|
12,3 %
|
-
|
0
|
|
Togo
|
211 711
|
17 563
|
16 359
|
6,4 %
|
-
|
1 045
|
|
Tuvalu
|
224
|
88
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Uganda
|
416 610
|
131 769
|
129 242
|
7,6 %
|
-
|
9 798
|
|
Vanuatu
|
742
|
77
|
22
|
4,0 %
|
-
|
1
|
|
Yemen
|
95 481
|
9 726
|
8 723
|
13,2 %
|
-
|
1 148
|
|
Zambia
|
352 622
|
54 298
|
49 852
|
2,8 %
|
-
|
1 371
|
|
Totale EBA
|
37 490 449
|
26 923 416
|
25 171 176
|
11,0 %
|
|
2 763 751
|
|
Paesi SPG+
|
Importazioni totali (in migliaia di EUR)
|
Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)
|
Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)
|
Media NPF
|
Media del tasso SPG+
|
Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
|
|
Armenia
|
334 119
|
200 580
|
196 657
|
4,6 %
|
-
|
9 028
|
|
Bolivia
|
547 509
|
83 017
|
78 203
|
1,7 %
|
-
|
1 319
|
|
Cabo Verde
|
84 537
|
68 040
|
61 240
|
20,1 %
|
-
|
12 288
|
|
Kirghizistan
|
104 734
|
7 444
|
4 541
|
5,5 %
|
-
|
249
|
|
Mongolia
|
74 705
|
17 351
|
14 060
|
11,0 %
|
-
|
1 542
|
|
Pakistan
|
5 917 043
|
5 268 942
|
5 116 967
|
10,1 %
|
-
|
514 803
|
|
Filippine
|
7 075 078
|
2 437 012
|
1 766 682
|
7,6 %
|
-
|
133 553
|
|
Sri Lanka
|
2 266 802
|
1 922 801
|
1 167 843
|
8,9 %
|
-
|
103 391
|
|
Totale SPG+
|
16 404 528
|
10 005 187
|
8 406 193
|
9,2 %
|
|
776 174
|
|
Paesi SPG ordinario
|
Importazioni totali (in migliaia di EUR)
|
Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)
|
Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)
|
Media NPF
|
Media del tasso SPG
|
Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
|
|
Congo
|
737 147
|
2 623
|
236
|
7,4 %
|
4,1 %
|
8
|
|
Isole Cook
|
6 385
|
1 083
|
|
-
|
-
|
|
|
India
|
38 052 127
|
8 626 452
|
7 929 033
|
9,6 %
|
6,5 %
|
247 014
|
|
Indonesia
|
13 531 056
|
6 140 299
|
4 835 094
|
8,2 %
|
4,6 %
|
174 707
|
|
Kenya
|
971 904
|
334 198
|
1 640
|
4,9 %
|
1,9 %
|
50
|
|
Micronesia
|
39
|
24
|
4
|
11,5 %
|
7,0 %
|
0
|
|
Nauru
|
202
|
10
|
|
-
|
-
|
|
|
Nigeria
|
17 072 490
|
161 796
|
129 049
|
7,3 %
|
2,8 %
|
5 726
|
|
Niue
|
269
|
35
|
|
-
|
-
|
|
|
Samoa
|
879
|
457
|
|
-
|
-
|
|
|
Siria
|
44 378
|
23 635
|
4 143
|
8,3 %
|
4,4 %
|
162
|
|
Tagikistan
|
42 091
|
14 082
|
12 517
|
11,5 %
|
9,1 %
|
299
|
|
Tonga
|
237
|
177
|
127
|
9,7 %
|
3,2 %
|
8
|
|
Uzbekistan
|
172 288
|
106 678
|
93 595
|
6,7 %
|
4,3 %
|
2 220
|
|
Totale SPG ordinario
|
70 631 494
|
15 411 550
|
13 005 438
|
9,1 %
|
5,8 %
|
430 195
|
Allegato 2 - Effetti dell'abbassamento delle soglie per la graduazione dei prodotti
|
Paesi SPG
|
Sezioni dei prodotti graduati
|
Importazioni totali (in migliaia di EUR)
|
Importazioni ammissibili (in migliaia di EUR)
|
Importazioni preferenziali (in migliaia di EUR)
|
Media NPF
|
Media del tasso SPG
|
Perdita di entrate per l'UE (in migliaia di EUR)
|
|
Congo
|
S-05
|
71 854
|
3 850
|
3 849
|
0,7 %
|
0,7 %
|
27
|
|
India
|
S-03
|
273 555
|
262 840
|
254 663
|
5,3 %
|
3,5 %
|
8 923
|
|
India
|
S-07a
|
985 329
|
960 287
|
848 855
|
6,5 %
|
5,2 %
|
44 061
|
|
India
|
S-07b
|
760 733
|
725 509
|
692 450
|
3,7 %
|
3,6 %
|
25 000
|
|
India
|
S-08a
|
136 918
|
112 623
|
108 055
|
4,8 %
|
3,4 %
|
3 719
|
|
India
|
S-08b
|
1 082 753
|
1 082 730
|
1 015 073
|
3,9 %
|
3,3 %
|
33 782
|
|
India
|
S-13
|
641 617
|
433 108
|
380 132
|
4,6 %
|
3,0 %
|
11 527
|
|
India
|
S-16
|
5 105 031
|
3 480 980
|
2 633 846
|
2,9 %
|
2,9 %
|
75 580
|
|
India
|
S-17a
|
19 403
|
19 219
|
11 907
|
1,8 %
|
1,8 %
|
213
|
|
Indonesia
|
S-05
|
431 569
|
343
|
323
|
1,2 %
|
1,2 %
|
4
|
|
Indonesia
|
S-06b
|
1 270 998
|
1 095 728
|
1 003 957
|
4,9 %
|
4,9 %
|
49 309
|
|
Indonesia
|
S-09a
|
367 846
|
89 453
|
87 438
|
6,0 %
|
3,3 %
|
2 883
|
|
Indonesia
|
S-09b
|
37 718
|
37 616
|
35 473
|
3,7 %
|
3,7 %
|
1 301
|
|
Nigeria
|
S-05
|
16 185 680
|
167
|
|
|
|
|
|
Somma
|
|
27 371 004
|
8 304 453
|
7 076 020
|
4,1 %
|
3,6 %
|
256 328
|