Bruxelles, 15.9.2021

COM(2021) 574 final

2021/0293(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale"

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2021) 247 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 9 marzo 2021 la Commissione ha adottato la comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" ("comunicazione sulla bussola per il digitale") 1 . La Commissione ha presentato la visione, gli obiettivi e le modalità per conseguire la trasformazione digitale dell'Unione europea entro il 2030. Tale trasformazione è fondamentale anche ai fini della transizione verso un'economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente. L'ambizione dell'UE è conseguire la sovranità digitale in un mondo aperto e interconnesso e perseguire politiche per il digitale che conferiscano ai cittadini e alle imprese l'autonomia e la responsabilità necessarie per conseguire un futuro digitale antropocentrico, sostenibile e più prospero. A tal fine è necessario porre rimedio alle vulnerabilità e alle dipendenze, come pure accelerare gli investimenti. La comunicazione rispondeva all' appello del Consiglio europeo per la creazione di una "bussola per il digitale" e si basava sulla strategia digitale della Commissione di febbraio 2020 2 . La comunicazione proponeva di concordare un insieme di principi digitali, di avviare rapidamente importanti progetti multinazionali e di preparare una proposta legislativa che istituisse una governance solida attraverso un meccanismo di monitoraggio e cooperazione con gli Stati membri per garantire il progresso: il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" ("programma strategico").

Nelle sue conclusioni del 25 marzo 2021 il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della trasformazione digitale per la ripresa, la prosperità, la sicurezza e la competitività dell'Unione, come anche per il benessere delle nostre società. Ha evidenziato inoltre la necessità di rafforzare la sovranità digitale dell'UE in modo aperto e autodeterminato, facendo leva sui punti di forza e riducendo le debolezze nonché attraverso un'azione intelligente e selettiva, preservando mercati aperti e la cooperazione globale. Ha individuato nella comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" un passo avanti nel delineare lo sviluppo digitale dell'Europa per il prossimo decennio. Ha invitato a esaminarla rapidamente in vista della preparazione del previsto programma strategico "Percorso per il decennio digitale". Ha inoltre invitato la Commissione ad ampliare il pacchetto di strumenti politici dell'Unione europea per la trasformazione digitale, sia a livello di UE che a livello nazionale, e a fare ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle politiche in materia di industria, commercio e concorrenza, competenze e istruzione, ricerca e innovazione, così come agli strumenti di finanziamento a lungo termine al fine di agevolare la trasformazione digitale.

La comunicazione sulla bussola per il digitale ha anche annunciato che la Commissione avrebbe presentato un insieme di diritti e principi digitali in una dichiarazione solenne interistituzionale tra la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione europea. La proposta si baserà sull'esperienza del pilastro europeo dei diritti sociali e sulle recenti iniziative degli Stati membri in questo settore, in particolare la "Dichiarazione di Lisbona – Democrazia digitale con uno scopo" avviata dalla presidenza portoghese del Consiglio.

Lo scopo del "Percorso per il decennio digitale" è garantire che l'Unione europea consegua le finalità e gli obiettivi per la trasformazione digitale della nostra società e della nostra economia nel rispetto dei valori dell'UE, rafforzando la nostra leadership digitale e promuovendo politiche digitali antropocentriche, inclusive e sostenibili che conferiscano maggiore autonomia e responsabilità ai cittadini e alle imprese. L'obiettivo è conseguire la trasformazione digitale dell'UE in linea con questa visione, mettendo in atto un processo chiaro, strutturato e collaborativo per raggiungere tale risultato.

A tal fine, il "Percorso per il decennio digitale" fissa gli obiettivi digitali concreti che l'Unione nel suo insieme dovrebbe conseguire entro la fine del decennio, obiettivi delineati per la prima volta nella comunicazione sulla bussola per il digitale. Istituisce poi una nuova forma di governance con gli Stati membri, attraverso un meccanismo di cooperazione annuale tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri volto a garantire che l'Unione realizzi collettivamente la propria ambizione. Gli obiettivi digitali per il 2030 si basano su quattro punti cardinali: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.

Nel mondo di domani, le competenze digitali di base e avanzate saranno fondamentali per aumentare la resilienza collettiva della nostra società: solo dei cittadini dotati di autonomia e capacità digitali e una forza lavoro con elevate competenze digitali potranno plasmare il proprio destino ed essere decisi e sicuri dei propri mezzi, valori e scelte. Benché naturalmente l'intenzione sia dotare l'intera popolazione dell'Unione europea di competenze digitali di base, il "Percorso per il decennio digitale", in linea con il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e il piano d'azione per l'istruzione digitale 3 , prevede come obiettivo che nel 2030 l'80 % dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 74 anni disporrà almeno delle competenze digitali di base. Inoltre, la formazione e l'istruzione in campo digitale dovrebbero sostenere la forza lavoro, consentendo alle persone di acquisire competenze digitali specialistiche con l'obiettivo di ottenere posti di lavoro di qualità e intraprendere percorsi professionali gratificanti. Sarà fondamentale anche far fronte alla grave carenza di competenze in materia di cibersicurezza tra la forza lavoro dell'UE, poiché si tratta di un aspetto importante per proteggere l'UE dalle minacce informatiche. Perciò, oltre all'obiettivo sulle competenze digitali di base stabilito nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, l'UE mirerà anche ad avere 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE, con una convergenza tra donne e uomini.

Se le competenze sono un prerequisito necessario, un'infrastruttura digitale sostenibile per quanto riguarda la connettività, la microelettronica e la capacità di elaborare grandi quantità di dati sarà un fattore abilitante fondamentale per sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, per favorire ulteriori sviluppi tecnologici e per assicurare la leadership digitale dell'Europa. Una connettività sicura e di altissima qualità per tutti e ovunque in Europa, anche nelle aree rurali e isolate 4 , consentirà a tutti i cittadini e a tutte le imprese d'Europa di sfruttare appieno le opportunità offerte dal decennio digitale. Le esigenze della società in termini di larghezza di banda per il download e l'upload sono in costante crescita. Entro il 2030 le reti a velocità Gigabit dovrebbero essere disponibili a condizioni accessibili per tutti coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità, e in tutte le aree abitate coperte dal 5G. Analogamente, i microprocessori sono l'elemento da cui inizia gran parte delle catene del valore strategiche più importanti, quali i veicoli connessi, i telefoni, l'Internet delle cose, i computer ad alte prestazioni, i sistemi di edge computing e l'intelligenza artificiale. La produzione europea di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili, compresi i processori, dovrebbe pertanto rappresentare entro il 2030 almeno il 20 % del valore della produzione mondiale (vale a dire processi produttivi con nodi inferiori a 5 nm, con l'obiettivo di raggiungere i 2 nm, e 10 volte più efficienti sotto il profilo energetico rispetto a oggi). Inoltre entro il 2030 nell'UE dovrebbero essere installati 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri 5 , in modo da garantire l'accesso a servizi di dati a bassa latenza ovunque si trovino le imprese.

Tutte le tecnologie menzionate, oltre a essere fattori abilitanti, saranno al centro di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi modelli commerciali basati su un'equa condivisione dei dati 6 nell'economia dei dati. In questo contesto nessuna impresa potrà essere lasciata indietro. La trasformazione delle imprese dipenderà dalla loro capacità di adottare rapidamente e in modo generalizzato nuove tecnologie digitali, anche negli ecosistemi industriale e dei servizi che attualmente stanno registrando un certo ritardo. Ciò è particolarmente importante per le piccole imprese, che costituiscono la colonna portante dell'economia europea. È per questo che entro il 2030 almeno il 75 % delle imprese europee dovrebbe utilizzare servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale, e più del 90 % delle PMI europee dovrebbe aver raggiunto almeno un livello base di intensità digitale. Occorre prestare particolare attenzione alle innovazioni dirompenti e all'avanguardia che mirano a raddoppiare il numero di imprese "unicorno" presenti in Europa entro il 2030 facendo aumentare il numero di scale-up innovative e migliorandone l'accesso ai finanziamenti.

Non da ultimo, entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici online dovranno essere completamente accessibili a tutti, e tutti dovranno poter beneficiare di un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti e personalizzati, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata. Il modello di governo come piattaforma (Government as a Platform) è il nuovo modo di costruire i servizi pubblici digitali 7 . L'obiettivo ambizioso è che entro il 2030 tutti i servizi pubblici fondamentali siano disponibili online per le imprese e i cittadini europei, che tutti i cittadini europei abbiano accesso alle cartelle cliniche (cartelle elettroniche) e che l'80 % dei cittadini utilizzi l'identificazione digitale 8 .

Conseguire tali obiettivi richiede uno sforzo congiunto da parte di tutti gli Stati membri e dell'Unione, se necessario anche attraverso investimenti comuni, e sarà possibile solo in modo armonioso, inclusivo e sostenibile, attraverso una convergenza appositamente coordinata a livello di Unione. È questo l'obiettivo del nuovo sistema di governance istituito nel "Percorso per il decennio digitale".

Tale sistema prevede il monitoraggio dei progressi digitali e la presentazione di un resoconto in una relazione annuale sullo stato del decennio digitale, da presentare al Parlamento e al Consiglio. In tale relazione la Commissione condividerà la propria valutazione strategica della trasformazione digitale dell'UE con il Consiglio e il Parlamento, indicherà agli Stati membri azioni o misure raccomandate o discuterà degli impegni congiunti assunti dalla Commissione e dagli Stati membri.

Per realizzare la visione europea per il decennio digitale sono necessarie capacità digitali nei quattro settori che costituiscono la bussola per il digitale; ciò sarà possibile solo se gli Stati membri e l'UE mettono in comune le rispettive risorse. Investire in progetti multinazionali che abbiano la portata e la massa critica necessaria è fondamentale per consentire all'industria di essere all'avanguardia nel settore dell'innovazione ed essere competitiva a livello mondiale, e all'Unione di rafforzare la propria sovranità digitale. La sfida consisterà tuttavia nell'agevolare il coordinamento e nel mettere in atto processi efficienti e rapidi per incentivare gli Stati membri a unire le forze, anche "attraverso mezzi adeguati volti a sostenere progetti multinazionali", come auspicato dal Consiglio europeo. Benché esistano diversi strumenti, vi è una lacuna nel pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE per combinare finanziamenti provenienti dagli Stati membri, dal bilancio dell'UE e da investimenti privati ai fini della realizzazione e del funzionamento di infrastrutture e servizi di interesse comune al di fuori del settore della ricerca.

A tal fine, il "Percorso per il decennio digitale" mira a sostenere e coordinare la realizzazione e il funzionamento di progetti multinazionali. Fornisce una struttura giuridica che consente di mettere a punto e attuare in modo rapido e flessibile i progetti cofinanziati da diversi Stati membri, dalla Commissione, dal Gruppo BEI, da investitori pubblici e privati e da altri soggetti privati, in particolare per quanto riguarda la realizzazione nei diversi paesi di infrastrutture e/o servizi digitali di ampia portata, garantendo nel contempo che tali progetti rimangano aperti a tutti gli Stati membri o ad altri soggetti interessati.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il presente programma strategico "Percorso per il decennio digitale" integra, rispetta e attua la visione, le azioni e gli obiettivi delineati nella comunicazione sulla bussola per il digitale e mira a consolidarli e a garantire che le azioni definite nella strategia "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 2019 9 siano effettivamente realizzate. La presente proposta è inoltre coerente con la comunicazione della Commissione "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020" 10 , che individua aree di dipendenze strategiche che potrebbero comportare vulnerabilità come la carenza di offerta o rischi di cibersicurezza. La presente proposta è anche in linea con gli obiettivi dell'osservatorio sulle tecnologie critiche, il cui scopo è contribuire a individuare le dipendenze strategiche digitali attuali dell'Unione e quelle che potrebbero manifestarsi in futuro, nonché contribuire a rafforzare la sovranità digitale dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente decisione si basa altresì su proposte strategiche già presentate (ad esempio l'atto sulla governance dei dati 11 , la legge sui servizi digitali 12 , la legge sui mercati digitali 13 e gli atti che rientrano nella strategia sulla cibersicurezza 14 ) e strumenti di bilancio dell'Unione (ad esempio i programmi di coesione, lo strumento di sostegno tecnico, il programma Europa digitale 15 , Orizzonte Europa 16 e InvestEU 17 ), nonché sullo stanziamento minimo del 20 % per la transizione digitale previsto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza 18 . La presente proposta è inoltre coerente con la strategia per l'Unione della sicurezza 19 , l'agenda per le competenze dell'UE e il piano d'azione per l'istruzione digitale 20 , e si fonda sulla relazione di previsione strategica 2021 21 , che intende gettare le basi per la leadership mondiale dell'UE in vista del 2050.

La presente proposta è inoltre coerente con le iniziative presentate dalla Commissione nel quadro del pacchetto del Green Deal 22 .

Benché il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" riguardi soltanto gli Stati membri dell'UE, la cooperazione con i paesi terzi continuerà in parallelo, come previsto anche dalla comunicazione sulla bussola per il digitale. In particolare, la cooperazione con i partner del vicinato e dell'allargamento riguarderà anche aspetti pertinenti del programma strategico "Percorso per il decennio digitale" e sarà influenzata da quest'ultimo, aprendo la strada, se del caso, a una piena integrazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente decisione è l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 173, paragrafo 3, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Tale base giuridica è appropriata in quanto la presente decisione mira ad accelerare la trasformazione digitale dell'industria dell'UE, rafforzare la sovranità digitale, accrescere le capacità industriali, agevolare lo sviluppo di start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, e promuovere nuovi investimenti nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo tecnologico.

In tale contesto, è particolarmente pertinente che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza preveda riforme e investimenti in tecnologie, infrastrutture, competenze e processi digitali per aumentare la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuire a rendere quest'ultima più resiliente, più innovativa e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. Le riforme e gli investimenti dovrebbero in particolare promuovere la digitalizzazione dei servizi, lo sviluppo di infrastrutture digitali e di dati, cluster e poli di innovazione digitale nonché soluzioni digitali aperte. La transizione digitale dovrebbe inoltre incentivare la digitalizzazione delle PMI. Gli investimenti in tecnologie digitali dovrebbero rispettare i principi di interoperabilità, efficienza energetica e protezione dei dati personali, consentire la partecipazione delle PMI e delle start-up e promuovere il ricorso a soluzioni open source.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'iniziativa rientra in un settore di competenza concorrente nel quale è opportuno affrontare i pertinenti problemi transfrontalieri e transnazionali.

La trasformazione digitale riguarda tutti i settori e richiede l'azione congiunta di una varietà di portatori di interessi, nonché il coinvolgimento degli Stati membri, anche a livello transfrontaliero. Le sfide da affrontare per raggiungere le finalità e gli obiettivi richiederanno una risposta rapida e coordinata a livello di UE. L'adesione a principi e obiettivi comuni, la messa in comune delle risorse, l'aumento delle capacità e un'ampia diffusione in tutta l'Unione possono rafforzare l'intera economia dell'UE, e consentire all'Unione di essere competitiva a livello mondiale e di plasmare una trasformazione digitale mondiale ancorata ai valori e ai diritti europei fondamentali. L'incapacità di investire e diffondere le tecnologie e di potenziare le competenze digitali dei cittadini per dar loro la possibilità di trarre il massimo beneficio dalle tecnologie digitali potrebbe limitare la capacità dell'UE di affrontare le urgenti sfide in materia di clima e altre questioni di sostenibilità.

L'azione a livello di UE è senza dubbio il modo migliore per incoraggiare gli attori europei a realizzare visioni, finalità e obiettivi comuni e ad adottare tabelle di marcia comuni in materia di tecnologia che gettino le basi per l'elaborazione di norme e standard mondiali. Ciò è fondamentale per creare economie di scala e di diversificazione e generare la massa critica necessaria per capacità all'avanguardia, limitando (o evitando) così la frammentazione degli sforzi nell'UE e il ricorso a soluzioni nazionali non ottimali.

Ci si attende che questa nuova forma di governance, attraverso il quadro di rendicontazione e un meccanismo funzionale di monitoraggio e cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, porterà maggiori vantaggi economici, sociali e ambientali per gli Stati membri e i portatori di interessi. Il solido meccanismo di monitoraggio e cooperazione contribuirà a far sì che l'UE e gli Stati membri conseguano collettivamente le finalità del decennio digitale e trovino soluzioni coordinate ed efficaci alle sfide comuni a costi accessibili. Un'ampia attività di rendicontazione garantirà la trasparenza per tutti i portatori di interessi. Si tratta di un aspetto fondamentale considerato l'ingente bisogno di investimenti nella trasformazione digitale nei prossimi dieci anni.

Proporzionalità

La presente proposta si basa su iniziative politiche e quadri giuridici esistenti ed è proporzionata al raggiungimento dei propri obiettivi e traguardi. Innanzitutto, il presente programma strategico integra la comunicazione sulla bussola per il digitale, che ne ha anticipato la preparazione e ha la piena approvazione del Consiglio europeo.

Si limita inoltre a quanto necessario per raggiungere le proprie finalità e i propri obiettivi poiché istituisce un nuovo meccanismo di cooperazione strutturata e trasparente tra gli Stati membri e la Commissione; tale meccanismo dovrebbe condurre a politiche, misure e azioni concordate, da attuare a livello nazionale e a livello di UE. La presente proposta prevede altresì che la Commissione possa raccomandare agli Stati membri politiche, misure e azioni da adottare a livello nazionale e a livello di Unione, in particolare agli Stati membri in cui i progressi compiuti verso le finalità e gli obiettivi prefissati sono insufficienti o in cui sono state individuate lacune in base alla relazione sullo stato del decennio digitale e al successivo processo di cooperazione. Qualora uno Stato membro non adotti gli adeguamenti della propria tabella di marcia strategica per il decennio digitale prendendo in considerazione le politiche, le misure o le azioni raccomandate dalla Commissione, o qualora le motivazioni addotte per il mancato adeguamento siano ritenute insufficienti, la Commissione può adottare una raccomandazione che includa un'analisi specifica del modo in cui tale mancanza potrebbe influire sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero tenere in massima considerazione tali raccomandazioni e, qualora decidessero di non attenersi a una di esse o a una sua parte consistente, dovrebbero indicarne le ragioni e renderle pubbliche.

Scelta dell'atto giuridico

La comunicazione sulla bussola per il digitale include un riferimento a una bussola per il digitale sotto forma di un programma di politica digitale da adottare dal Parlamento europeo e dal Consiglio tramite la "procedura legislativa ordinaria". 

Poiché il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" si rivolge principalmente agli Stati membri e istituisce un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, lo strumento giuridico più opportuno è la decisione. Una decisione renderà obbligatorio un meccanismo di monitoraggio e cooperazione che coinvolge la Commissione e gli Stati membri al fine di sostenere e conseguire gli obiettivi indicativi dell'UE delineati nella decisione. Una decisione ha effetti diretti immediati sui soggetti ai quali è rivolta.

Si propone pertanto di adottare il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" sotto forma di decisione, sulla base dell'articolo 288, paragrafo 4, TFUE. Tale decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, specifica i soggetti ai quali è rivolta ed è obbligatoria solo per questi ultimi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha incoraggiato i portatori di interessi e i cittadini a fornire contributi in merito allo scopo e all'ambito di applicazione del programma strategico e alle misure concrete previste dal programma, e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute. La Commissione ha pubblicato una tabella di marcia 23 per un periodo di quattro settimane per l'invio di commenti (dal 24 giugno al 22 luglio 2021). La Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica mirata di sei settimane 24 (dal 22 giugno al 3 agosto 2021) per consentire a tutti i soggetti interessati di fornire un contributo e per misurare e generare il sostegno di una pluralità di portatori di interessi in relazione allo sviluppo del programma strategico. È stato altresì creato uno spazio sulla piattaforma Futurium 25 per interagire con i portatori di interessi riguardo a questioni specifiche. Per fare in modo che vi fosse il più ampio coinvolgimento possibile di tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti del settore industriale, della società, del Parlamento europeo e degli Stati membri, la Commissione ha inoltre organizzato un evento di altro livello (l'Assemblea digitale del 1º giugno), ha avviato una discussione interistituzionale con i colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) e ha svolto una consultazione con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni.

I portatori di interessi consultati si sono mostrati complessivamente favorevoli all'iniziativa della Commissione e alla sua intenzione di realizzare le ambizioni digitali dell'UE con un meccanismo concreto di monitoraggio e rendicontazione. Approvano la decisione della Commissione di procedere all'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e cooperazione per organizzare la collaborazione tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. Le strutture e i sistemi di monitoraggio e rendicontazione attualmente esistenti dovrebbero essere uniformati e potenziati a livello di UE, e pertanto un monitoraggio e una rendicontazione strutturati relativi alla cooperazione e ai progressi compiuti a livello di UE rappresenterebbero un valore aggiunto significativo per una visione comune per un'Europa pronta per l'era digitale.

Molti soggetti consultati hanno sottolineato che il successo della trasformazione digitale è strettamente legato alle tecnologie identificate nella bussola per il digitale. I punti cardinali scelti sono pertinenti, ben equilibrati e sufficientemente concreti. Tengono conto del fatto che il programma strategico di prossima adozione introdurrà un nuovo meccanismo di monitoraggio e cooperazione per una stretta collaborazione e un coordinamento efficace tra la Commissione e gli Stati membri. Tale approccio strategico è fondamentale per creare gli opportuni collegamenti tra gli Stati membri a livello politico e di esperti, al fine di attuare in maniera efficace i progetti multinazionali. Oltre quanto considerato sugli obiettivi, i portatori di interessi consultati ritengono che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adoperarsi maggiormente per incentivare e coordinare gli investimenti a livello di UE riguardanti alcune priorità contenute nella più ampia agenda digitale dell'UE. Un quadro normativo completo e adeguato è necessario per garantire una piena ed efficace trasformazione digitale in tutta l'UE e per consentire ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni europee di beneficiare dei relativi vantaggi. Tale quadro garantirà la visibilità e la sicurezza necessarie affinché i soggetti pubblici e privati possano attuare gli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi digitali comuni dell'UE per il 2030. Molti tra i soggetti interpellati ritengono che il sostegno e la promozione dello scambio di cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche tra Stati membri siano azioni prioritarie per accelerare il progresso verso il conseguimento degli obiettivi del decennio digitale.

Alcuni di loro hanno altresì sottolineato che il contributo al conseguimento di finalità sociali di ordine superiore dovrebbe essere una priorità per far sì che l'impatto della trasformazione digitale sulle finalità sociali sia valutato in modo costante; la qualità e la direzione della crescita digitale sono infatti importanti e devono essere assicurate attraverso priorità e principi strategici da affiancare agli indicatori quantitativi. In molti hanno sottolineato che è importante tenere conto dell'impatto ambientale della digitalizzazione nella trasformazione digitale e ottenerne una valutazione più precisa, al fine di ridurre tale impatto e, nel contempo, fare in modo che le tecnologie digitali sostengano la transizione verde.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione disponeva di un insieme di prove ampio e solido a sostegno dell'approccio proposto nella comunicazione sulla bussola per il digitale e concretizzato attraverso il presente programma strategico "Percorso per il decennio digitale".

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, il programma strategico si basa in particolare su un indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) potenziato, un indice composito che monitora le prestazioni digitali dell'Europa e segue l'evoluzione degli Stati membri dell'UE in materia di competitività digitale, analizzando anche le politiche nazionali sul digitale. Anche i principali studi che raccolgono dati per l'indice DESI in materia di copertura e prezzi della banda larga, le analisi comparative dell'e-government e le indagini sulle imprese contribuiscono al processo di raccolta dei dati pertinenti. I quadri operativi della resilienza digitale 26 offrono una prospettiva olistica delle capacità e delle vulnerabilità digitali dell'UE, che sono collegate anche ad altre dimensioni della resilienza (la dimensione ecologica, la dimensione sociale ed economica e la dimensione geopolitica).

Insieme a molti altri studi a cui fa riferimento la comunicazione, uno studio pubblicato da McKinsey a settembre 2020 27 presenta un'analisi aggiornata e approfondita delle sfide che attendono l'UE nella trasformazione digitale e delle azioni necessarie per sfruttarla appieno.

Valutazione d'impatto

Seguendo gli orientamenti del pacchetto di strumenti per legiferare meglio, la Commissione non ha ritenuto necessaria una valutazione d'impatto e ha invece elaborato un documento di lavoro per accompagnare la proposta di decisione. La comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", approvata dal Consiglio europeo, aveva già definito un meccanismo dettagliato di monitoraggio e cooperazione che è stato seguito attentamente nella proposta di decisione. Poiché la comunicazione delineava già in modo molto preciso una serie di elementi (ad esempio gli obiettivi, il meccanismo di monitoraggio e cooperazione, il quadro per l'attuazione dei progetti multinazionali), rimaneva un margine di manovra molto limitato in termini di opzioni strategiche, la cui analisi costituisce il fulcro di una valutazione d'impatto.

In linea con la comunicazione, la decisione proposta elenca gli obiettivi digitali comuni ripartiti in quattro punti cardinali per tradurre in finalità comuni concrete l'ambizione dell'UE di ottenere un'Unione perfettamente digitalizzata entro il 2030. La proposta di decisione si limita a specificare il modo in cui gli obiettivi saranno misurati. Inoltre la nuova forma di governance, attraverso il meccanismo di monitoraggio e cooperazione, si basa in particolare sull'indice DESI, un indice composito già in uso che monitora le prestazioni digitali dell'UE e che sarà potenziato affinché rispecchi i nuovi obiettivi. Sebbene la decisione proposta preveda un meccanismo di monitoraggio e cooperazione volto a consentire il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, le possibili azioni concrete eventualmente suggerite a seguito di tale monitoraggio potranno derivare soltanto da un processo di ripetuta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, che dovrà avvenire in un secondo momento sotto forma di azioni raccomandate. Poiché le azioni concrete saranno inevitabilmente identificate soltanto dopo l'istituzione del meccanismo di monitoraggio e cooperazione, e in particolare come conseguenza del processo di monitoraggio, non è possibile identificare ex ante l'impatto preciso del programma sotto questo particolare aspetto.

Dato che lo spettro è un fattore cruciale per il progresso verso il conseguimento degli obiettivi del decennio digitale, in particolare per garantire infrastrutture digitali sicure, sostenibili e ad alte prestazioni, gli Stati membri dovrebbero altresì riferire quali politiche e misure hanno già adottato o intendono adottare riguardo alla disponibilità e alla possibilità di utilizzo dello spettro radio per gli utenti attuali e per i potenziali investitori e operatori. La Commissione potrebbe fornire orientamenti su come organizzare al meglio tali politiche e misure per raggiungere le finalità generali e gli obiettivi digitali della presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di proporre nuovi orientamenti o meccanismi strategici relativi alla politica in materia di spettro a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018.

Il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" prevede inoltre un meccanismo per una struttura giuridica che consenta l'istituzione e l'attuazione rapida e flessibile di progetti multinazionali, in particolare per la realizzazione nei paesi di infrastrutture e/o servizi digitali su vasta scala. Dovrebbe essere possibile combinare i finanziamenti provenienti da programmi dell'Unione gestiti a livello centrale con le risorse messe a disposizione dagli Stati membri, compresi, a determinate condizioni, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, come spiegato nella parte 3 degli orientamenti che la Commissione ha fornito agli Stati membri in materia di piani per la ripresa e la resilienza 28 . La struttura giuridica stabilirà disposizioni standard per gestire questioni comuni, come la governance dei progetti, le responsabilità, la proprietà e la gestione dei dati nonché la messa in comune di molteplici fonti di finanziamento, che possono includere, tra l'altro, programmi gestiti direttamente o indirettamente dall'Unione, contributi erogati dagli Stati membri e finanziamenti privati. La struttura giuridica costituirà un'opzione per l'attuazione dei progetti multinazionali, e il meccanismo rimarrà volontario per gli Stati membri. I dettagli precisi relativi ai finanziamenti, all'attuazione e alla partecipazione a progetti specifici, così come alle aree specifiche, non saranno definiti in questo programma strategico, ma saranno disponibili soltanto negli anni a venire e dipenderanno dal sostegno ottenuto dagli Stati membri.

Come risulta da quanto precede, la proposta non definisce scelte politiche concrete e sostanziali, bensì un quadro metodologico e di governance che prescinde da qualunque futura misura concreta basata su di esso. I dettagli relativi all'impatto del quadro proposto dipendono dalla sua successiva attuazione (e conseguente operatività) a livello nazionale e di UE. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha consolidato gli elementi a sua disposizione in un documento di lavoro che accompagna la proposta. In particolare, in relazione ai progetti multinazionali il documento di lavoro mostra in primo luogo che è necessario un quadro procedurale per accelerare l'attuazione di tali progetti e, in secondo luogo, che occorre fornire agli Stati membri la possibilità di attuare i progetti multinazionali tramite un nuovo strumento che possa essere utilizzato laddove gli strumenti a disposizione non siano adatti a un determinato progetto multinazionale. Il nuovo strumento, il consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), non comprende l'effettiva istituzione di un nuovo organismo dell'Unione e non riguarda uno specifico progetto multinazionale, ma intende colmare una lacuna presente nel pacchetto di strumenti a disposizione dell'UE per combinare finanziamenti provenienti dagli Stati membri, dal bilancio dell'UE e da investimenti privati ai fini della realizzazione e del funzionamento di infrastrutture e servizi di interesse comune al di fuori dell'area di ricerca.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha incidenza sul bilancio dell'UE. In particolare, la Commissione svolgerà le nuove mansioni collegate al suo ruolo di acceleratore dei progetti multinazionali impiegando risorse che sarebbero state altrimenti utilizzate per fornire sostegno ad hoc ai progetti degli Stati membri nei settori contemplati dai progetti multinazionali. Mettendo in comune le risorse per evitarne la dispersione si otterrà un guadagno in termini di efficienza senza costi aggiuntivi per il bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio dell'attuazione, la valutazione e l'informazione sono illustrati in maniera più dettagliata di seguito, nella descrizione delle singole disposizioni. In sintesi, ogni anno la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al progresso del percorso per il decennio digitale tramite la "relazione sullo stato del decennio digitale". A sua volta, tale relazione avvia un meccanismo di monitoraggio e cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, descritto in modo più dettagliato nell'illustrazione delle singole disposizioni riportata di seguito.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'oggetto e l'ambito di applicazione della decisione sono stabiliti nell'articolo 1, che istituisce il programma strategico "Percorso per il decennio digitale", che comprende il relativo meccanismo di monitoraggio e cooperazione. L'articolo 2 descrive le finalità generali della decisione, che consistono nel promuovere un ambiente digitale antropocentrico, sicuro e aperto; nel potenziare la resilienza collettiva degli Stati membri; nel garantire infrastrutture digitali sicure e accessibili; nel promuovere la diffusione e l'utilizzo delle capacità digitali; nel garantire l'accessibilità della vita democratica e dei servizi pubblici online; nel fare in modo che le infrastrutture e le tecnologie digitali diventino più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, nonché nel garantire che tutte le attuali politiche pertinenti al conseguimento degli obiettivi digitali siano prese in considerazione per contribuire pienamente alla transizione digitale.

L'articolo 3 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nella decisione.

L'articolo 4 stabilisce gli obiettivi in vista dei quali le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare; tali obiettivi si articolano in quattro "punti cardinali", ovvero: una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale; infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti; trasformazione digitale delle imprese; digitalizzazione dei servizi pubblici. I quattro punti cardinali comprendono varie dimensioni e sottodimensioni. La Commissione dovrà riesaminare gli obiettivi entro il mese di giugno 2026 per tenere conto degli sviluppi tecnologici, economici e sociali.

I progressi compiuti a livello di UE verso il conseguimento degli obiettivi saranno monitorati (articolo 5) mediante l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI). A tal fine, parte delle dimensioni e degli indicatori dell'indice DESI saranno allineati con gli obiettivi definiti nella decisione. Il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi per il 2030 si basa su indicatori chiave di prestazione, definiti su base annua dalla Commissione consultando gli Stati membri e inseriti nell'indice DESI, nonché sulle traiettorie previste a livello di UE, individuate dalla Commissione attraverso una stretta cooperazione con gli Stati membri. Ove necessario per un monitoraggio efficace o per tenere conto degli sviluppi tecnologici, alla Commissione sono conferite le competenze per stabilire l'elenco degli indicatori chiave di prestazione necessari per monitorare ciascun obiettivo digitale attraverso un atto di esecuzione. Il monitoraggio potrebbe includere anche un sistema di valutazione a "semafori": un sistema di rendicontazione in cui i colori del semaforo (verde, giallo e rosso) indicano se le tendenze effettive rilevate a livello di UE sono in linea con le tendenze previste per conseguire l'obiettivo di un determinato indicatore chiave di prestazione.

Come descritto nell'articolo 6, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di avanzamento della trasformazione digitale dell'Unione, ossia la relazione sullo "stato del decennio digitale". L'indice DESI sarà incluso nella relazione. La relazione riguarderà la transizione digitale, in particolare i progressi compiuti verso la visione per il 2030 e il conseguimento dei corrispondenti obiettivi digitali, nonché la conformità complessiva alle finalità generali e ai principi digitali sanciti dalla [inserire titolo della dichiarazione solenne]. La relazione riguarderà anche le politiche, le misure e le azioni raccomandate agli Stati membri, nonché gli impegni congiunti proposti e assunti dalla Commissione e dagli Stati membri. Nella relazione la Commissione può individuare azioni raccomandate in termini di politiche, misure e azioni che gli Stati membri sono chiamati a intraprendere in settori in cui i progressi verso il conseguimento degli obiettivi digitali sono considerati insufficienti e che dovrebbero essere incluse anche nelle tabelle di marcia strategiche nazionali degli Stati membri per il decennio digitale. Qualunque azione raccomandata terrà conto dell'esito del dialogo avvenuto in fase di cooperazione, comprese le osservazioni formulate dagli Stati membri in seguito alla relazione precedente. In particolare, la Commissione può suggerire l'attuazione di specifiche misure normative o interventi pubblici per promuovere ulteriori investimenti nelle tecnologie e nelle capacità digitali, anche attraverso lo sviluppo di progetti multinazionali.

L'articolo 7 prevede che al massimo cinque mesi prima della pubblicazione della relazione sullo stato del decennio digitale gli Stati membri debbano presentare alla Commissione delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale ("tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale"). In tali tabelle di marcia gli Stati membri definiranno le principali politiche, misure e azioni in essere e pianificate per conseguire le finalità e gli obiettivi del decennio digitale; le traiettorie previste a livello nazionale sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri; un calendario per l'attuazione delle politiche, misure e azioni pianificate, compresa una valutazione sulle tempistiche entro le quali ci si attende che tali politiche e misure diano dei risultati per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi; una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire le finalità, gli obiettivi e i contributi definiti nelle tabelle di marcia nazionali, nonché una valutazione generale in merito alle fonti di tali investimenti. Le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale possono includere anche una proposta di uno o più progetti multinazionali. Se necessario, per tenere conto dei risultati della relazione annuale sullo stato del decennio digitale, gli Stati membri dovrebbero presentare un adeguamento delle proprie tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale sotto forma di politiche, misure e azioni che intendono adottare per stimolare i progressi nei settori interessati dagli obiettivi digitali. La Commissione fornirà orientamenti per aiutare gli Stati membri a preparare le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale; tali orientamenti riguarderanno, ad esempio, il legame tra le traiettorie previste a livello di UE e a livello nazionale e le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero trasporre le traiettorie previste a livello di UE in traiettorie nazionali per tenere conto delle differenze nazionali in termini di punti di partenza, risorse, vantaggi comparativi e altri fattori pertinenti.

L'articolo 8 prevede una cooperazione annuale tra la Commissione e gli Stati membri volta a garantire che le finalità e gli obiettivi del decennio digitale siano conseguiti attraverso una combinazione di iniziative dell'Unione e politiche nazionali pertinenti, che tengano conto delle dimensioni transnazionali delle politiche digitali e degli obiettivi da conseguire a livello di UE, in particolare lo sviluppo del mercato interno. Gli Stati membri e la Commissione lavoreranno a stretto contatto per individuare le modalità tramite cui affrontare le carenze nei settori in cui i progressi si sono rivelati insufficienti per il conseguimento di uno o più obiettivi digitali, o in cui le relazioni sullo stato di avanzamento e i dati disponibili più recenti indicano che vi sono lacune e mancanze significative. In tale contesto, gli Stati membri avranno l'obbligo di presentare le politiche e le misure che hanno pianificato, adottato o attuato.

Nell'ambito della loro cooperazione, la Commissione e gli Stati membri esamineranno inoltre il modo in cui hanno attuato, collettivamente e singolarmente, le politiche, le misure e le azioni raccomandate, presentate nella relazione dell'anno precedente. La valutazione descriverà gli effetti delle azioni e misure intraprese dagli Stati membri e/o fornirà una stima in merito al momento in cui è probabile che tali effetti si manifesteranno. Sarà inoltre valutata la necessità di adottare misure o azioni che adeguino o completino quelle già in vigore.

In qualunque momento della cooperazione annuale, la Commissione e uno o più Stati membri potranno assumere impegni congiunti, come l'istituzione di progetti multinazionali, e concordare misure e azioni da intraprendere a livello di UE o a livello nazionale, tenendo conto, tra l'altro, dell'attuazione di altre politiche e iniziative nel settore digitale. Tali impegni congiunti e le altre misure saranno intrapresi allo scopo di progredire verso il conseguimento degli obiettivi del decennio digitale, in linea con le traiettorie previste menzionate nella relazione sullo stato del decennio digitale. La Commissione e i singoli Stati membri potranno richiedere una riunione tra la Commissione e gli Stati membri. Tale riunione avrà luogo in particolare nel caso in cui uno Stato membro proponga di intraprendere un nuovo progetto multinazionale o un'azione congiunta che richiede la partecipazione di altri Stati membri. Gli Stati membri interessati o la Commissione potranno inoltre richiedere l'avvio di una revisione tra pari.

L'articolo 9 consente alla Commissione di adottare raccomandazioni specifiche se uno Stato membro non modifica le proprie tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale conformemente alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate o se non fornisce spiegazioni sufficienti sul perché non intende adottare le azioni raccomandate. Lo Stato membro interessato sarà tenuto a tenere nella massima considerazione tali raccomandazioni e a spiegare in che modo intende attuarle. Le raccomandazioni pubblicate dalla Commissione saranno trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Le politiche, le misure e le azioni raccomandate incluse nella relazione e le raccomandazioni specifiche della Commissione dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sarà aperta, efficace e trasparente grazie a una struttura adeguata predisposta dalla Commissione (articolo 10). Tale struttura servirà anche come forum per la revisione tra pari tra Stati membri. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica, la Commissione e gli Stati membri collaboreranno anche con tutti i portatori di interessi che ne abbiano l'intenzione (anche a livello nazionale, regionale e locale, in particolare con gli organismi del settore pubblico degli Stati membri che si occupano di trasformazione digitale e con i partner sociali, i cittadini e la società civile) (articolo 11).

L'articolo 12, primo di una serie di disposizioni relative ai progetti multinazionali, definisce gli obiettivi che caratterizzano un progetto multinazionale. Al livello più alto, tali obiettivi includono il contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi per la trasformazione digitale dell'Unione entro il 2030. Gli obiettivi si traducono poi in requisiti di natura più operativa. L'articolo 12 conferisce alla Commissione il potere di formulare una raccomandazione per istituire un progetto multinazionale o invitare uno Stato membro a partecipare a un progetto multinazionale, nonché la facoltà di avviare un progetto multinazionale o di parteciparvi con un impegno congiunto. L'elenco indicativo dei possibili settori di attività in cui potrebbero essere elaborati progetti multinazionali è riportato nell'allegato.

Le norme relative alla selezione e all'attuazione dei progetti multinazionali sono elencate all'articolo 13. In primo luogo l'articolo stabilisce che la Commissione includerà un allegato alla relazione sullo stato del decennio digitale, nel quale indicherà le priorità e i principi strategici per l'attuazione dei progetti multinazionali e fornirà un elenco aggiornato dei progetti selezionati per l'attuazione. In secondo luogo l'articolo riporta un elenco aperto di potenziali strumenti di attuazione. Qualora vengano scelti strumenti di attuazione già esistenti, le norme applicabili a tali strumenti non sono modificate dalla presente decisione e devono essere rispettate in tutti i loro elementi.

Il quadro procedurale per accelerare l'attuazione dei progetti multinazionali è definito all'articolo 14. È previsto un meccanismo di coordinamento in due fasi, che dovrà essere attuato attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. In una prima fase tutti gli Stati membri sono invitati a manifestare il proprio interesse nell'attuazione di specifici progetti multinazionali. In una seconda fase la Commissione fornisce orientamenti in merito al meccanismo di attuazione che ritiene più adeguato per l'attuazione di un determinato progetto e in merito ad altri aspetti strategici della sua attuazione, a condizione che vi sia un interesse sufficiente da parte degli Stati membri. Durante tutta l'attuazione del progetto sarà possibile ottenere assistenza tecnica e altre forme di sostegno.

L'articolo 15 istituisce un meccanismo di attuazione sotto forma di consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC). Si prevede che l'EDIC sarà utilizzato principalmente nel caso di progetti multinazionali che non possono essere attuati nell'ambito dei meccanismi di attuazione esistenti. Come stabilito più dettagliatamente in detto articolo, l'EDIC sarà dotato di personalità giuridica. Ciò significa che al momento di richiedere una sovvenzione dell'UE, il richiedente sarà l'EDIC stesso, che dovrà quindi presentare la domanda trasmettendo le proprie proposte in risposta a un invito o a un bando dell'organismo che eroga le sovvenzioni. La domanda non può essere presentata da terzi, per esempio da uno Stato membro per conto dell'EDIC, tranne nel caso di una convenzione di sovvenzione avente più beneficiari.

L'articolo 16 stabilisce che l'EDIC può essere costituito su richiesta degli Stati membri mediante una decisione della Commissione adottata con procedura di comitato.

Gli articoli successivi definiscono le norme necessarie per garantire il buon funzionamento dell'EDIC. L'articolo 17 riguarda le norme relative ai membri e stabilisce che gli Stati membri che forniscono contributi finanziari o non finanziari sono membri con diritto di voto, mentre gli altri Stati membri possono essere osservatori. L'articolo 18 istituisce un meccanismo di governance in merito al quale la Commissione ha diritto di veto in circostanze molto specifiche. L'articolo 19 stabilisce una serie di requisiti minimi che devono essere rispettati dallo statuto.

Da ultimo, le norme in materia di responsabilità applicabili a un EDIC sono illustrate all'articolo 20, la legge applicabile e il foro competente all'articolo 21, le norme in materia di scioglimento all'articolo 22 e quelle su relazioni e controllo all'articolo 23.

2021/0293 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale"

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" del 9 marzo 2021 31 ("comunicazione sulla bussola per il digitale"), la Commissione ha illustrato la propria visione per il 2030: conferire maggiore autonomia e responsabilità ai cittadini e alle imprese attraverso la transizione digitale. Il modello dell'Unione per la trasformazione digitale dell'economia e della società dovrebbe comprendere la sovranità digitale, l'inclusione, l'uguaglianza, la sostenibilità, la resilienza, la sicurezza, il miglioramento della qualità della vita, il rispetto dei diritti e delle aspirazioni dei cittadini e dovrebbe contribuire alla costruzione di un'economia e una società dinamiche, eque ed efficienti in termini di risorse nell'Unione europea.

(2)Nella dichiarazione del 25 marzo 2021, il Consiglio europeo considerava la comunicazione sulla bussola per il digitale un passo avanti nel delineare lo sviluppo digitale dell'Europa per il prossimo decennio e ne confermava la visione, tra cui l'idea di un programma strategico con una solida struttura di governance e un quadro per favorire l'attuazione di progetti multinazionali necessari per la transizione digitale dell'Europa in settori fondamentali. Invitava altresì la Commissione ad ampliare il pacchetto di strumenti politici dell'Unione europea per la trasformazione digitale, sia a livello di Unione europea che a livello nazionale, e a fare ricorso a tutti gli strumenti messi a disposizione dalle politiche in materia di industria, commercio e concorrenza, competenze e istruzione, ricerca e innovazione, così come agli strumenti di finanziamento a lungo termine al fine di agevolare la trasformazione digitale.

(3)Come illustrato nella comunicazione della Commissione sull'aggiornamento della nuova strategia industriale 2020 32 , è necessario che l'Unione europea identifichi sistemi di tecnologie critiche e settori strategici al fine di affrontare le debolezze strategiche e le dipendenze ad alto rischio che potrebbero comportare carenze nell'approvvigionamento o rischi di cibersicurezza, e che promuova la transizione digitale. Ciò evidenzia quanto sia importante per gli Stati membri unire le forze e sostenere gli sforzi compiuti dall'industria per far fronte a tali dipendenze e per sviluppare le capacità strategiche in funzione delle esigenze. Risponde inoltre all'analisi contenuta nella relazione di previsione strategica 2021 33 . Nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a coordinare gli sforzi per l'attuazione di progetti multinazionali nel settore digitale. Tale esperienza ha evidenziato che, affinché i progetti multinazionali si concretizzino, è necessario che la Commissione sostenga gli sforzi di coordinamento degli Stati membri e che l'Unione disponga di meccanismi di attuazione che possano agevolare gli investimenti congiunti. Unitamente ad altre iniziative della Commissione, come l'osservatorio sulle tecnologie critiche 34 , dovrebbe essere messa a punto una struttura di governance per l'attuazione della comunicazione sulla bussola digitale che dovrebbe aiutare a individuare le dipendenze digitali strategiche attuali dell'Unione, e quelle possibili in futuro, e contribuire a rafforzare la sovranità digitale dell'UE.

(4)La comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo 35 ha sottolineato che l'Europa dovrebbe fare leva sulle potenzialità della trasformazione digitale, fattore determinante per conseguire gli obiettivi del Green Deal. L'Unione dovrebbe inoltre promuovere, e sostenere con investimenti, la necessaria trasformazione digitale, poiché le tecnologie digitali offrono gli strumenti essenziali per realizzare gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal in molti settori diversi. Le tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, il 5G, il cloud e l'edge computing e l'Internet delle cose possono accelerare e massimizzare l'impatto delle politiche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente. La digitalizzazione presenta inoltre nuove opportunità per il monitoraggio a distanza dell'inquinamento atmosferico e idrico o per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle modalità di utilizzo dell'energia e delle risorse naturali. L'Europa ha bisogno di un settore digitale che ponga al centro la sostenibilità, facendo sì che le infrastrutture e le tecnologie digitali diventino, in modo verificabile, più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, e contribuiscano a creare un'economia e una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo.

(5)È opportuno attuare le misure previste dalla comunicazione sulla bussola per il digitale al fine di intensificare le azioni definite nella strategia "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", facendo leva su strumenti dell'Unione esistenti (come i programmi di coesione, lo strumento di sostegno tecnico, il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 e il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ) e sui finanziamenti assegnati per la transizione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 . Con la presente decisione dovrebbe pertanto essere istituito un programma strategico denominato "Percorso per il decennio digitale" allo scopo di conseguire, accelerare e plasmare una trasformazione digitale efficace dell'economia e della società dell'Unione.

(6)Al fine di tenere sotto controllo la traiettoria dell'UE in relazione al ritmo della trasformazione digitale, è opportuno definire degli obiettivi digitali. Tali obiettivi dovrebbero essere collegati a settori concreti, nei quali è opportuno compiere progressi collettivi all'interno dell'Unione. Gli obiettivi seguono i quattro punti cardinali individuati nella comunicazione sulla bussola per il digitale, identificati come i quattro settori fondamentali per la trasformazione digitale dell'Unione: competenze digitali, infrastrutture digitali, digitalizzazione delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici.

(7)Le competenze digitali di base e avanzate sono fondamentali per aumentare la resilienza collettiva della società dell'Unione. Una popolazione digitalmente autonoma, responsabile e competente sarà in grado di sfruttare le opportunità offerte dal decennio digitale. La formazione e l'istruzione in campo digitale dovrebbero inoltre sostenere la forza lavoro, consentendo alle persone di acquisire competenze digitali specialistiche per ottenere posti di lavoro di qualità e intraprendere percorsi professionali gratificanti in numero molto maggiore rispetto ad oggi, con una convergenza tra uomini e donne. Inoltre, un'infrastruttura digitale sostenibile per la connettività, la microelettronica e la capacità di elaborare grandi quantità di dati è un fattore abilitante fondamentale per sfruttare i vantaggi della digitalizzazione, per favorire ulteriori sviluppi tecnologici e per la leadership digitale dell'Europa. È necessaria una connettività sicura e di altissima qualità per tutti e ovunque in Europa, anche nelle aree rurali e isolate 40 . Le esigenze della società in termini di larghezza di banda per l'upload e il download sono in costante crescita. Entro il 2030 le reti a velocità Gigabit dovrebbero essere disponibili a condizioni accessibili per tutti coloro che hanno bisogno o desiderano usufruire di tale capacità. Ci si attende inoltre che in futuro la domanda di microprocessori, che già oggi sono l'elemento da cui iniziano quasi tutte le catene del valore strategiche più importanti, crescerà ulteriormente, in particolare per quanto riguarda quelli più innovativi. Si prevede che anche i nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri, che garantiscono l'accesso a servizi di dati a bassa latenza ovunque si trovino le imprese, e le capacità quantistiche saranno fattori abilitanti fondamentali.

(8)Oltre ad essere fattori abilitanti, tutte le tecnologie menzionate saranno al centro di nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e nuovi modelli commerciali basati su un'equa condivisione dei dati nell'economia dei dati. La trasformazione delle imprese dipenderà dalla loro capacità di adottare rapidamente e in modo generalizzato nuove tecnologie digitali, anche negli ecosistemi industriale e dei servizi che attualmente stanno registrando un certo ritardo.

(9)Anche la vita democratica e i servizi pubblici dipenderanno essenzialmente dalle tecnologie digitali, e dovrebbero perciò essere pienamente accessibili a tutti, come pure dovrebbe essere accessibile un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti e personalizzati, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata.

(10)La Commissione dovrebbe riesaminare tali obiettivi digitali entro il mese di giugno 2026, per valutare se riflettono ancora l'alto livello di ambizione della trasformazione digitale, e aggiornarli o introdurne altri, se necessario.

(11)Un progresso armonioso, inclusivo e costante verso la trasformazione digitale e verso il conseguimento degli obiettivi digitali nell'Unione richiede una forma di governance completa, solida, affidabile, flessibile e trasparente, basata su una collaborazione e un coordinamento molto stretti tra le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione e gli Stati membri. Un meccanismo adeguato dovrebbe garantire il coordinamento della convergenza, nonché la coerenza e l'efficacia delle politiche e delle misure a livello di Unione e a livello nazionale. È pertanto necessario stabilire disposizioni su un meccanismo di monitoraggio e cooperazione che attui la comunicazione sulla bussola per il digitale.

(12)Tale meccanismo dovrebbe includere un sistema di monitoraggio rafforzato per individuare le lacune nelle capacità digitali strategiche dell'Unione. Dovrebbe includere anche un meccanismo di rendicontazione relativo, tra l'altro, ai progressi compiuti verso la visione per il 2030 e il conseguimento de corrispondenti obiettivi digitali, nonché la conformità complessiva agli obiettivi stabiliti nella presente decisione. Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe istituire anche un quadro di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri volto a individuare soluzioni per ovviare alle carenze e proporre azioni mirate per rimedi efficaci.

(13)L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 41 dovrebbe essere incluso nella relazione sullo stato del decennio digitale e utilizzato per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali. Tale monitoraggio dovrebbe includere un'analisi degli indicatori che misurano i progressi a livello di Stati membri, le politiche e le iniziative nazionali volte a conseguire le finalità e gli obiettivi della presente decisione, nonché analisi orizzontali e tematiche che seguano l'andamento della trasformazione digitale delle economie europee e una classifica dei progressi compiuti dagli Stati membri al riguardo. In particolare, le dimensioni e gli indicatori dell'indice DESI dovrebbero essere allineati con gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione. Per ciascun obiettivo digitale è opportuno definire indicatori chiave di prestazione (ICP) in atti di esecuzione che saranno adottati dalla Commissione. Gli ICP dovrebbero essere aggiornati quando necessario, al fine di garantire un monitoraggio efficace e continuo e per tenere conto degli sviluppi tecnologici. Il meccanismo di raccolta dei dati all'interno degli Stati membri dovrebbe essere rafforzato per presentare un quadro completo dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, e fornire informazioni sulle politiche, i programmi e le iniziative pertinenti a livello nazionale. Sulla base dei riesami e ove necessario, la Commissione dovrebbe preparare, dopo aver consultato gli Stati membri, una tabella di marcia per definire le esigenze future in termini di raccolta dei dati. Nel definire l'indice DESI la Commissione dovrebbe basarsi in gran parte su statistiche ufficiali raccolte in diverse indagini dell'Unione sulla società dell'informazione 42 . La Commissione dovrebbe utilizzare studi specifici per raccogliere i dati per gli indicatori pertinenti che non sono misurati nelle indagini dell'Unione.

(14)Per tenere informati i colegislatori in merito ai progressi compiuti verso la trasformazione digitale nell'Unione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo "stato del decennio digitale", che comprenda una panoramica e un'analisi della trasformazione digitale dell'Unione e una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento delle finalità del decennio digitale e degli obiettivi digitali per il periodo fino al 2030. La relazione sullo "stato del decennio digitale", e in particolare l'indice DESI, dovrebbe essere utilizzata nell'ambito del semestre europeo, anche per quanto riguarda alcuni aspetti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(15)In particolare, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali, illustrando nel dettaglio il livello dei progressi compiuti nell'Unione rispetto alle traiettorie previste per ciascun obiettivo, la valutazione degli sforzi necessari per conseguire ciascun obiettivo, comprese le carenze per quanto riguarda gli investimenti nelle capacità digitali, e sensibilizzando in merito alle azioni necessarie per aumentare la sovranità digitale. La relazione dovrebbe includere anche una valutazione dell'attuazione delle proposte normative pertinenti, nonché delle azioni intraprese a livello di Unione e di Stati membri.

(16)Sulla base di tale analisi la relazione dovrebbe includere specifiche politiche, misure e azioni raccomandate. Nel raccomandare politiche, misure o azioni nella relazione, la Commissione dovrebbe tener conto dei più recenti dati disponibili, degli impegni congiunti assunti, delle politiche e delle misure definite dagli Stati membri, nonché dei progressi compiuti riguardo alle azioni raccomandate individuate nelle relazioni precedenti e affrontate nel corso della cooperazione annuale. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione le differenze tra i singoli Stati membri in termini di potenzialità per contribuire agli obiettivi digitali, nonché le politiche, le misure e le azioni già adottate e considerate adeguate al conseguimento degli obiettivi, anche se i loro effetti non si sono ancora manifestati.

(17)La relazione annuale sullo "stato del decennio digitale" dovrebbe presentare l'attuazione dei principi digitali approvati nella [inserire titolo della dichiarazione solenne].

(18)Per fare in modo che le finalità e gli obiettivi del decennio digitale definiti nella presente decisione siano conseguiti e che tutti gli Stati membri offrano a tal fine un contributo efficace, il meccanismo di monitoraggio e cooperazione dovrebbe essere concepito e attuato in modo da garantire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche attraverso un dialogo costruttivo e inclusivo tra gli Stati membri e la Commissione.

(19)È opportuno che la Commissione, insieme agli Stati membri, preveda delle traiettorie che consentano all'Unione di conseguire gli obiettivi digitali definiti nella presente decisione. Ove possibile, tali traiettorie previste dovrebbero poi essere trasposte dagli Stati membri in traiettorie nazionali. Le traiettorie nazionali dovrebbero prendere in considerazione e rispecchiare le differenze tra gli Stati membri in termini di potenzialità per contribuire agli obiettivi digitali. Tali traiettorie dovrebbero contribuire alla valutazione dei progressi compiuti nel tempo rispettivamente a livello di Unione e a livello nazionale.

(20)Per garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero presentare alla Commissione delle tabelle di marcia strategiche nazionali relative al periodo fino al 2030 ("tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale"); tali tabelle di marcia dovrebbero proporre, laddove sia possibile e misurabile a livello nazionale, traiettorie nazionali che descrivano tutti gli strumenti adottati, pianificati o attuati allo scopo di contribuire al conseguimento, a livello di Unione, delle finalità della presente decisione e degli obiettivi digitali. Le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale dovrebbero essere uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche degli Stati membri e per garantire prevedibilità per il mercato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle iniziative settoriali pertinenti, sia a livello di Unione che a livello nazionale, e garantire la coerenza con queste ultime. Durante il ciclo annuale di cooperazione, gli Stati membri potrebbero proporre adeguamenti delle proprie tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale per tenere conto dell'evoluzione della transizione digitale a livello di Unione e a livello nazionale e per rispondere, in particolare, alle politiche, misure e azioni raccomandate dalla Commissione.

(21)La tempestività in termini di disponibilità dello spettro radio e relativo accesso è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di connettività del percorso per il decennio digitale. In tale contesto, gli Stati membri e gli utilizzatori dello spettro hanno bisogno di prevedibilità e certezze e nel contempo di flessibilità (in virtù dell'evoluzione delle esigenze) per pianificare i traguardi da conseguire relativi alla disponibilità dello spettro. Informazioni tempestive sulla futura disponibilità dello spettro e un contributo da parte dei principali portatori di interessi (quali autorità pubbliche, industrie e utenti) in merito alla pianificazione di traguardi determinerebbero, in particolare nel contesto di un processo di trasformazione ecologica e digitale in rapida evoluzione, un incremento della certezza del diritto e della prevedibilità degli investimenti.

(22)Poiché lo spettro è essenziale per conseguire gli obiettivi digitali, in particolare per la creazione di infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti, gli Stati membri dovrebbero riferire anche in merito alle politiche e alle misure che hanno adottato o intendono adottare riguardo alla disponibilità e alla possibilità di usare lo spettro radio per gli utenti esistenti e i potenziali investitori e operatori. Fatta salva la possibilità per la Commissione di proporre nuovi orientamenti o meccanismi strategici relativi alla politica in materia di spettro a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 , la Commissione potrebbe a tal proposito fornire orientamenti adeguati per conseguire le finalità generali e gli obiettivi digitali stabiliti nella presente decisione.

(23)Il dialogo cooperativo tra la Commissione e gli Stati membri dovrebbe iniziare con la valutazione delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dovrebbe essere basato sui dati forniti nella relazione sullo stato del decennio digitale e sulla valutazione ivi effettuata, nonché sui contributi ricevuti dai portatori di interessi pertinenti.

(24)La cooperazione dovrebbe in seguito essere strutturata nell'arco di un ciclo annuale. Il calendario della cooperazione annuale dovrebbe tener conto dell'esigenza di rispecchiare i risultati della cooperazione fino a quel momento, nonché delle misure, delle azioni e degli adeguamenti delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale proposti nella relazione dell'anno successivo.

(25)Per compiere passi avanti verso il conseguimento degli obiettivi in linea con le traiettorie previste, gli Stati membri i cui progressi in un determinato settore sono ritenuti insufficienti nella relazione dovrebbero proporre le misure e le azioni di adeguamento che intendono intraprendere per favorire i progressi nel settore critico in questione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero altresì valutare in che modo le politiche, le misure e le azioni raccomandate presentate nella relazione dell'anno precedente sono state affrontate dagli Stati membri, sia singolarmente sia a livello collettivo. Uno Stato membro può richiedere l'avvio di una revisione tra pari per dare ad altri Stati membri l'opportunità di commentare le proposte che intende presentare nella propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale, in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza di tali proposte ai fini del conseguimento di un obiettivo specifico. Anche la Commissione può proporre di avviare una revisione tra pari in merito alla tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale di uno Stato membro.

(26)La Commissione e uno o più Stati membri possono assumere impegni congiunti riguardo ad azioni coordinate che vorrebbero intraprendere allo scopo di conseguire gli obiettivi, istituire progetti multinazionali e concordare altre misure o azioni a livello di UE o a livello nazionale al fine di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi in linea con le traiettorie previste.

(27)L'attuazione efficace delle politiche, delle misure e delle azioni raccomandate e delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dei relativi adeguamenti è fondamentale per conseguire delle finalità e degli obiettivi digitali. Qualora uno Stato membro non attui efficacemente tali misure e le motivazioni fornite per questa mancanza siano ritenute insufficienti, la Commissione può adottare una raccomandazione specifica, fatte salve le competenze conferite alla Commissione dal trattato. Tali raccomandazioni dovrebbero tenere conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo ed essere complementari a queste ultime.

(28)Lo Stato membro interessato dovrebbe tenere nella massima considerazione tali raccomandazioni ed eventualmente adeguare la propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale. Qualora uno Stato membro non intenda attuare la raccomandazione proposta, tale Stato membro dovrebbe spiegare le relative motivazioni e renderle pubbliche.

(29)Al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica, la Commissione dovrebbe avviare un dialogo con tutti i portatori di interessi. A tal fine, la Commissione dovrebbe lavorare a stretto contatto con i portatori di interessi, compresi soggetti privati e pubblici come gli organismi di diritto pubblico dei settori dell'istruzione o della sanità, e consultarli in merito a misure volte ad accelerare la trasformazione digitale a livello di Unione. Il coinvolgimento dei portatori di interessi sarebbe importante anche a livello di Stati membri, in particolare al momento di adottare le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e i relativi adeguamenti.

(30)I progetti multinazionali che coinvolgono diversi Stati membri dovrebbero consentire interventi su vasta scala in settori chiave, necessari per il conseguimento degli obiettivi digitali, in particolare mediante la messa in comune delle risorse dell'Unione e degli Stati membri, ed eventualmente di risorse provenienti da fonti private. Tali progetti dovrebbero essere attuati in maniera coordinata, attraverso una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Per tale ragione la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'accelerare la realizzazione di progetti multinazionali tramite l'identificazione di progetti multinazionali pronti per essere attuati nelle categorie di progetti incluse a titolo indicativo nell'allegato, nel fornire consulenza agli Stati membri in merito alla scelta del meccanismo di attuazione, alla scelta delle fonti di finanziamento e della loro combinazione, ad altre questioni strategiche collegate all'attuazione di tali progetti e, se del caso, alla selezione di un consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC) come meccanismo di attuazione.

(31)È opportuno utilizzare il sostegno pubblico ai progetti multinazionali, in particolare per far fronte a carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in maniera proporzionata, senza duplicazione o esclusione di finanziamenti privati e apportando un chiaro valore aggiunto europeo, nel rispetto della normativa applicabile dell'UE e della normativa nazionale coerente con la normativa dell'Unione.

(32)I progetti multinazionali dovrebbero essere in grado di attrarre e combinare, in modo efficiente, varie fonti di finanziamento dell'Unione e degli Stati membri. In particolare, dovrebbe essere possibile combinare i finanziamenti provenienti da programmi dell'Unione gestiti a livello centrale e le risorse messe a disposizione dagli Stati membri, compresi, a determinate condizioni, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, come spiegato nella parte 3 degli orientamenti che la Commissione ha fornito agli Stati membri in materia di piani per la ripresa e la resilienza 44 , e i contributi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione. Ogniqualvolta ciò sia giustificato dalla natura di un progetto specifico, i progetti multinazionali dovrebbero essere aperti anche a contributi provenienti da soggetti diversi dall'Unione e dagli Stati membri, compresi contributi privati.

(33)La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e in qualità di coordinatrice dei progetti multinazionali, dovrebbe aiutare gli Stati membri a individuare i loro interessi nei progetti multinazionali, fornire orientamenti in merito alla selezione di meccanismi di attuazione ottimali e offrire assistenza nell'attuazione, al fine di stimolare la più ampia partecipazione possibile.

(34)La Commissione dovrebbe avere la facoltà di costituire un consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC) per attuare un progetto multinazionale, su richiesta degli Stati membri e laddove lo ritenga opportuno, in particolare nelle situazioni in cui non vi sono meccanismi di attuazione alternativi adeguati.

(35)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli indicatori chiave di prestazione e per costituire il consorzio EDIC al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Capo 1

Oggetto, finalità e definizioni

Articolo 1

Oggetto

(1)La presente decisione istituisce il programma strategico "Percorso per il decennio digitale" e definisce un meccanismo di monitoraggio e cooperazione per tale programma, consistente in misure volte a:

(a)fissare una direzione chiara per la trasformazione digitale dell'Unione e per il conseguimento degli obiettivi digitali;

(b)strutturare e stimolare la cooperazione tra istituzioni dell'Unione e Stati membri;

(c)garantire la coerenza, la comparabilità e la completezza del monitoraggio e delle relazioni dell'Unione.

(2)La presente decisione istituisce inoltre un quadro per i progetti multinazionali.

Articolo 2

Finalità generali

Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri cooperano per sostenere e conseguire le seguenti finalità generali:

(a)promuovere un ambiente digitale antropocentrico, inclusivo, sicuro e aperto, in cui le tecnologie e i servizi digitali rispettino e rafforzino i principi e i valori dell'Unione;

(b)rafforzare la resilienza collettiva degli Stati membri e colmare il divario digitale, in particolare promuovendo le competenze digitali di base e specialistiche per tutti e stimolando lo sviluppo di sistemi di istruzione e formazione digitali ad alte prestazioni;

(c)garantire la sovranità digitale, in particolare mediante un'infrastruttura digitale sicura e accessibile che permetta di trattare grandi volumi di dati e che consenta altri sviluppi tecnologici, sostenendo la competitività dell'industria dell'Unione;

(d)promuovere la diffusione e l'uso di capacità digitali che diano accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni semplici ed eque, al fine di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese dell'Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese;

(e)garantire che la vita democratica, i servizi pubblici e i servizi sanitari e di assistenza siano accessibili online a tutti, in particolare ai gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, offrendo servizi e strumenti inclusivi, efficienti e personalizzati con standard elevati in materia di sicurezza e privacy;

(f)garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali diventino più sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse e contribuiscano a un'economia e a una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo;

(g)agevolare condizioni convergenti per gli investimenti nella trasformazione digitale in tutta l'Unione, anche rafforzando le sinergie tra l'uso dei fondi dell'Unione e l'uso dei fondi nazionali e sviluppando approcci normativi prevedibili;

(h)garantire che tutte le politiche e i programmi pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi digitali siano presi in considerazione in modo coordinato e coerente per contribuire pienamente alla transizione digitale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

(1)"indice di digitalizzazione dell'economia e della società ("DESI")": un insieme annuale di analisi e indicatori di misurazione sulla cui base la Commissione monitora le prestazioni digitali complessive dell'Unione e degli Stati membri in diverse dimensioni programmatiche, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4;

(2)"progetti multinazionali": progetti su larga scala che agevolano il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, che comprendono i finanziamenti dell'Unione e degli Stati membri e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12;

(3)"statistiche": statistiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 ;

(4)"revisione tra pari": un meccanismo di revisione tramite cui gli Stati membri possono formulare osservazioni su aspetti specifici delle politiche, misure e azioni proposte da un determinato Stato membro, e in particolare sulla loro idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale tra quelli stabiliti all'articolo 4, nel contesto della cooperazione annuale istituita dall'articolo 8, e che può essere utile ai fini dello scambio di migliori prassi;

(5)"traiettoria prevista": il percorso ipotizzato per ciascun obiettivo digitale fino al 2030 per conseguire gli obiettivi digitali di cui all'articolo 4; tale percorso è basato su dati storici, ove disponibili.

Capo 2

Obiettivi digitali

Articolo 4

Obiettivi digitali

(1)Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri cooperano per conseguire i seguenti obiettivi digitali nell'Unione entro il 2030:

(1)una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale;

(a)almeno l'80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni dotata di competenze digitali di base;

(b)almeno 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con una convergenza tra donne e uomini;

(2)infrastrutture digitali sicure, performanti e sostenibili;

(a)l'estensione a tutte le famiglie europee della rete Gigabit e la copertura di tutte le zone abitate con il 5G.

(b)la produzione di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili nell'Unione rappresenta almeno il 20 % del valore della produzione mondiale;

(c)almeno 10 000 "nodi periferici" a impatto climatico zero e altamente sicuri installati nell'UE e distribuiti in modo da garantire l'accesso a servizi di dati a bassa latenza (pochi millisecondi) ovunque si trovino le imprese;

(d)entro il 2025, l'Unione dispone del suo primo computer quantistico, che le consente di svolgere un ruolo d'avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030;

(3)trasformazione digitale delle imprese:

(a)almeno il 75 % delle imprese dell'Unione fa uso di

(1)servizi di cloud computing;

(2) big data;

(3) intelligenza artificiale;

(b)oltre il 90 % delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione raggiunge almeno un livello base di intensità digitale;

(c)l'Unione aumenta il numero di scale-up innovative e favorisce il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di imprese "unicorno";

(4)digitalizzazione dei servizi pubblici:

(a)il 100 % dei servizi pubblici principali è accessibile online per le imprese e i cittadini dell'Unione;

(b)il 100 % dei cittadini dell'Unione ha accesso alle proprie cartelle cliniche (cartelle cliniche elettroniche);

(c)almeno l'80 % dei cittadini dell'Unione utilizza l'identificazione digitale (ID).

(2)La Commissione sottopone a revisione gli obiettivi digitali di cui al paragrafo 1 entro il 2026. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito della revisione e presenta una proposta legislativa per rivedere gli obiettivi digitali di cui al paragrafo 1 qualora lo ritenga necessario per far fronte agli sviluppi tecnici, economici e sociali ai fini del conseguimento della trasformazione digitale dell'Unione.

Capo 3

Governance: meccanismo di monitoraggio e cooperazione

Articolo 5

Monitoraggio dei progressi

(1)La Commissione monitora i progressi compiuti dall'Unione rispetto alle finalità e agli obiettivi digitali di cui agli articoli 2 e 4. La Commissione si basa a tal fine sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e, ai fini della presente decisione, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, definisce in un atto di esecuzione gli indicatori chiave di prestazione (ICP) per ciascun obiettivo digitale.

(2)Gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione le statistiche e i dati necessari per un monitoraggio efficace della transizione digitale e del livello di conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4. Ciò include le informazioni pertinenti sulla disponibilità e l'accessibilità dello spettro. Se le statistiche pertinenti degli Stati membri non sono disponibili, la Commissione può utilizzare una metodologia alternativa per la raccolta dei dati, avvalendosi ad esempio di studi o della raccolta diretta di dati dagli Stati membri, in consultazione con questi ultimi. L'uso di tale metodologia alternativa per la raccolta dei dati non pregiudica i compiti di Eurostat stabiliti nella decisione 2012/504/UE della Commissione 47 .

(3)La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, definisce le traiettorie previste a livello di Unione per il conseguimento di ciascuno degli obiettivi digitali, che fungeranno da base per il monitoraggio e le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale. Ove necessario, alla luce degli sviluppi tecnici, economici o sociali, la Commissione aggiorna una o più di tali traiettorie previste.

(4)Gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei principi sanciti dalla [inserire il titolo della dichiarazione solenne].

Articolo 6

Relazione sullo "stato del decennio digitale"

(1)La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo "stato del decennio digitale". Tale relazione è la relazione completa della Commissione sullo stato di avanzamento della trasformazione digitale dell'Unione e comprende l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI).

(2)Nella relazione sullo "stato del decennio digitale" la Commissione fornisce una valutazione dei progressi compiuti ai fini della transizione digitale dell'Unione rispetto agli obiettivi digitali di cui all'articolo 4, nonché della conformità alle finalità generali di cui all'articolo 2 e ai principi sanciti dalla [inserire il titolo della dichiarazione solenne]. La valutazione dei progressi compiuti si basa, in particolare, sull'analisi e sugli indicatori chiave di prestazione contenuti nel DESI in rapporto alle traiettorie previste a livello di Unione e, ove applicabile, a livello nazionale, nonché, se del caso, sull'istituzione e sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali.

(3)Nella relazione sullo "stato del decennio digitale" la Commissione può raccomandare agli Stati membri di adottare politiche, misure o azioni nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati emersi dalla relazione sullo "stato del decennio digitale". Tali politiche, misure o azioni raccomandate possono riguardare in particolare:

(a)il livello di ambizione delle iniziative e dei contributi proposti dagli Stati membri, nell'ottica del conseguimento collettivo delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 4;

(b)le politiche, le misure e le azioni a livello di Stati membri e altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(c)le eventuali politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero rendersi necessarie negli adeguamenti delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;

(d) le interazioni e la coerenza tra le politiche, le misure e le azioni poste in essere e quelle previste.

(4)La relazione tiene conto degli impegni congiunti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché della loro attuazione.

(5)La relazione contiene inoltre informazioni sui progressi compiuti riguardo alle politiche, alle misure o alle azioni raccomandate di cui al paragrafo 3, nonché sulle raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 9 e sulla relativa attuazione.

(6)Nella relazione si può anche vagliare la necessità di politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero essere necessarie a livello di Unione.

Articolo 7

Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale

(1)Entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione — data specifica da inserire a cura dell'OP] gli Stati membri presentano alla Commissione le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale, che devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi digitali di cui alla presente decisione e contribuire al loro conseguimento a livello di Unione. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle pertinenti iniziative settoriali e garantiscono la coerenza con tali iniziative.

(2)Gli Stati membri definiscono nelle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale:

(a)le principali politiche, misure e azioni attuate, adottate e pianificate che contribuiscono al conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali di cui agli articoli 2 e 4;

(b)le traiettorie previste a livello nazionale che contribuiscono al conseguimento dei pertinenti obiettivi digitali misurabili a tale livello;

(c)l'impatto previsto su ciascun obiettivo digitale a seguito delle politiche, delle misure e delle azioni attuate, adottate e pianificate;

(d)il calendario relativo all'attuazione delle politiche, delle misure e delle azioni adottate e pianificate, nonché una stima dei tempi in cui ci si attende che tali politiche, misure e azioni influiscano sul conseguimento degli obiettivi digitali.

(3)Le politiche, le misure e le azioni di cui alla lettera a) riguardano il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali della presente decisione per i quali, alla data della presentazione delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale o dell'adeguamento di tali tabelle di marcia, si applica una o più delle seguenti condizioni:

(a)sono in vigore atti normativi dell'Unione direttamente applicabili o leggi nazionali;

(b)sono stati assunti uno o più impegni per l'adozione di politiche, misure o azioni;

(c)sono state stanziate risorse finanziarie;

(d)sono state messe a disposizione risorse umane;

(e)le autorità nazionali competenti hanno allocato o assegnato le risorse dello spettro radio o si sono impegnate a farlo;

(f)le politiche, le misure e le azioni costituiscono altri importanti fattori abilitanti relativi alle finalità e agli obiettivi digitali.

(4)Gli Stati membri forniscono una panoramica generale degli investimenti necessari per contribuire al conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali stabiliti nelle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale, nonché una descrizione generale delle fonti di tali investimenti, compreso, se del caso, l'uso previsto di programmi e strumenti dell'Unione. Le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale possono includere proposte di progetti multinazionali.

(5)Gli Stati membri garantiscono che le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. Gli adeguamenti delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale tengono conto delle politiche, delle misure e delle azioni raccomandate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e delle raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 9.

(6)La Commissione fornisce orientamenti e sostegno agli Stati membri nella preparazione delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale, anche sulle modalità per stabilire, ove possibile, traiettorie previste a livello nazionale che siano adeguate e offrano un contributo efficace al conseguimento delle traiettorie previste a livello di Unione.

Articolo 8

Collaborazione annuale fra la Commissione e gli Stati membri

(1) Gli Stati membri e la Commissione cooperano strettamente al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento di uno o più degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sullo "stato del decennio digitale". Tale analisi tiene conto in particolare delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi in relazione ad alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali.

(2)Entro due mesi dalla pubblicazione della relazione sullo "stato del decennio digitale", la Commissione e gli Stati membri si adoperano per discutere le osservazioni preliminari dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le politiche, le misure e le azioni raccomandate dalla Commissione nella relazione sullo "stato del decennio digitale".

(3)Entro cinque mesi dalla pubblicazione della relazione sullo "stato del decennio digitale" gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale, che consistono nelle politiche, misure e azioni che intendono intraprendere, comprese, ove pertinente, proposte di progetti multinazionali, al fine di stimolare i progressi nei settori interessati dagli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 e di conseguire le finalità di cui all'articolo 2. Se uno Stato membro ritiene che non sia necessaria alcuna azione e che la propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale non richieda un aggiornamento, detto Stato membro fornisce le relative motivazioni per iscritto.

(4)In qualsiasi momento della cooperazione annuale, la Commissione e uno o più Stati membri possono assumere impegni congiunti, consultare altri Stati membri in merito a politiche, misure o azioni o istituire progetti multinazionali come previsto all'articolo 12. La Commissione o uno Stato membro che ha proposto una politica, una misura o un'azione può altresì chiedere l'avvio di un processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici di tale politica, misura o azione, e in particolare in relazione alla sua idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale. L'esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sullo "stato del decennio digitale".

(5)La Commissione si adopera per informare gli Stati membri in merito alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate che intende includere nella relazione sullo "stato del decennio digitale" prima della pubblicazione della stessa.

Articolo 9

Raccomandazioni

(1)Se uno Stato membro non attua gli opportuni adeguamenti della propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale a seguito delle politiche, delle misure o delle azioni raccomandate dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, senza fornire motivazioni sufficienti, la Commissione può adottare una raccomandazione, che può includere un'analisi specifica del modo in cui tale inadempienza potrebbe incidere sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali della presente decisione.

(2)Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione e, ove opportuno, adegua di conseguenza la propria tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale entro tre mesi. Se ritiene di non dover adeguare la tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale conformemente alla raccomandazione o a una parte sostanziale della stessa, lo Stato membro interessato fornisce le relative motivazioni per iscritto alla Commissione e le rende pubbliche entro tre mesi.

(3)Le raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

(4)Inoltre, se la Commissione conclude che le misure nazionali sono insufficienti e mettono a rischio il conseguimento tempestivo delle finalità e degli obiettivi digitali di cui alla presente decisione, la Commissione può proporre misure adeguate ed esercitare i poteri conferitile dai trattati per garantire il conseguimento collettivo di tali finalità e obiettivi.

(5)Qualora uno Stato membro si discosti costantemente dalla traiettoria prevista a livello nazionale per diversi anni, o in alternativa non intenda adottare misure correttive sulla base di una precedente raccomandazione della Commissione, quest'ultima può avviare un dialogo mirato con tale Stato membro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio.

(6)La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi raccomandazione adottata a norma del presente articolo.

Articolo 10

Cooperazione

(1)La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente ai fini dell'adempimento degli obblighi e dei compiti stabiliti nella presente decisione. A tal fine gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione o con la Commissione e gli Stati membri su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutti i servizi di assistenza tecnica e le competenze del caso e organizza il coordinamento e uno scambio strutturato di informazioni e migliori prassi.

Articolo 11

Consultazioni dei portatori di interessi

(1)La Commissione coopera strettamente con i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, comprese le parti sociali, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell'attuazione della presente decisione.

(2)Gli Stati membri cooperano con i portatori di interessi del settore pubblico e privato, comprese le parti sociali, in linea con la legislazione nazionale, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dei relativi adeguamenti.

Capo 4

Quadro per i progetti multinazionali

Articolo 12

Progetti multinazionali

(1)La finalità generale dei progetti multinazionali è agevolare il conseguimento degli obiettivi digitali.

(2)I progetti multinazionali perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

(a)migliorare la cooperazione a livello di Unione e di Stati membri nel conseguimento delle finalità del decennio digitale;

(b)rafforzare l'eccellenza tecnologica e la competitività industriale dell'Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, i prodotti, i servizi e le infrastrutture digitali essenziali per la ripresa economica e la prosperità, nonché per la sicurezza e la protezione dei cittadini;

(c)affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell'Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali;

(d)ampliare la diffusione e l'uso ottimale di soluzioni digitali nei settori di interesse pubblico e nel settore privato;

(e)contribuire a una trasformazione digitale sostenibile della società e dell'economia a vantaggio di tutte le imprese e di tutti i cittadini dell'Unione.

(f)

L'allegato stabilisce un elenco indicativo dei settori di attività in cui potrebbe essere possibile istituire progetti multinazionali relativi a tali finalità specifiche.

(3)Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri.

(4)Ai progetti multinazionali continuano ad applicarsi il pertinente diritto dell'Unione e il diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

(5)La Commissione può adottare una raccomandazione per l'istituzione di un progetto multinazionale o invitare uno Stato membro a partecipare a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione delle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e dell'adesione alle azioni raccomandate dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un impegno congiunto.

Articolo 13

Selezione e attuazione dei progetti multinazionali

(1)Tenendo conto delle proposte di progetti multinazionali previste nelle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale e degli impegni congiunti, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prepara e pubblica, in allegato alla relazione sullo "stato del decennio digitale", le priorità e i principi strategici nell'attuazione dei progetti multinazionali e una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali che sono stati selezionati per l'attuazione al momento della pubblicazione della relazione.

(2)Tutti i programmi e i regimi di investimento dell'Unione, se consentito dalle norme specificate nella base giuridica del programma, possono contribuire a un progetto multinazionale, a seconda delle tipologie di azioni necessarie al conseguimento dello scopo previsto.

(3)Ove opportuno, possono contribuire ai progetti multinazionali anche altri soggetti, pubblici o privati.

(4)I progetti multinazionali possono essere attuati mediante i meccanismi di attuazione seguenti:

(a)imprese comuni;

(b)consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca;

(c)agenzie dell'Unione;

(d)dagli Stati membri interessati, in maniera indipendente;

(e)per promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato;

(f)consorzi per un'infrastruttura digitale europea conformemente al capo 5 della presente decisione;

(g)qualsiasi altro meccanismo di attuazione appropriato.

Articolo 14

Acceleratore dei progetti multinazionali

(1)A seguito di una raccomandazione della Commissione, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, di impegni congiunti o su richiesta degli Stati membri partecipanti, la Commissione coordina l'attuazione di un progetto multinazionale, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto.

(2)In una prima fase di coordinamento, la Commissione pubblica un invito a manifestare interesse rivolto a tutti gli Stati membri. L'invito a manifestare interesse mira a stabilire se uno Stato membro intenda partecipare al progetto multinazionale e quale contributo finanziario o non finanziario proponga di fornire.

(3)In una seconda fase di coordinamento, se almeno tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e nel contempo propongono impegni finanziari o non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell'ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all'attuazione di tale progetto. La Commissione può altresì proporre di propria iniziativa agli Stati membri partecipanti di coordinare un progetto multinazionale conformemente alle fasi descritte ai paragrafi 2 e 3.

(4)La Commissione può fornire orientamenti in merito alla costituzione di un nuovo consorzio per l'infrastruttura digitale europea, conformemente all'articolo 15.

(5)La Commissione sostiene l'attuazione dei progetti multinazionali fornendo, secondo opportunità, i servizi e le risorse di cui all'articolo 10.

Capo 5

Consorzio per l'infrastruttura digitale europea

Articolo 15

Finalità e status del consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC)

(1)Gli Stati membri possono attuare un progetto multinazionale mediante un consorzio per l'infrastruttura digitale europea ("EDIC").

(2)L'EDIC è dotato di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).

(3)In ciascuno Stato membro l'EDIC ha la massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

(4)L'EDIC ha una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 16

Costituzione di un EDIC

(1)Gli Stati membri che chiedono la costituzione di un EDIC ("richiedenti") presentano una domanda alla Commissione. La domanda è trasmessa per iscritto e contiene le seguenti informazioni:

(a)una domanda di costituzione dell'EDIC indirizzata alla Commissione;

(b)la proposta di statuto dell'EDIC;

(c)una descrizione tecnica del progetto multinazionale che sarà attuato dall'EDIC;

(d)una dichiarazione dello Stato membro ospitante che riconosce l'EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio 48 e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio 49 a decorrere dalla sua costituzione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell'EDIC.

(2)La Commissione valuta la domanda tenendo conto delle finalità della presente decisione e di considerazioni pratiche relative all'attuazione del progetto multinazionale demandata all'EDIC.

(3)La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2, adotta, mediante atti di esecuzione, una delle seguenti decisioni:

(a)costituire l'EDIC dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti;

(b)respingere la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente capo non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). In tal caso, gli Stati membri possono comunque costituire un consorzio mediante un accordo, ma tale consorzio non reca la denominazione EDIC né beneficia della struttura di attuazione di cui al presente capo.

(4)La decisione di cui al paragrafo 2 è notificata ai richiedenti. Se la domanda è respinta, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.

(5)La decisione di costituzione dell'EDIC è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)Gli elementi essenziali dello statuto dell'EDIC, quali definiti all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e c), e, se del caso, contenuti nella domanda, sono allegati alla decisione di costituzione dell'EDIC.

Articolo 17

Membri

(1)L'EDIC è composto da almeno tre Stati membri. Solo gli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario sono membri dell'EDIC aventi diritto di voto.

(2)Dopo l'adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono aderire in qualsiasi momento al consorzio in qualità di membri, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto.

(3)Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire agli EDIC in qualità di osservatori senza diritto di voto.

(4)L'EDIC può essere aperto alla partecipazione di soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare anche organizzazioni internazionali e soggetti privati, come specificato nello statuto. In tal caso gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dei membri, indipendentemente dall'importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.

Articolo 18

Governance

(1)L'EDIC dispone quanto meno dei due organi seguenti:

(a)un'assemblea dei membri composta dagli Stati membri, dagli altri soggetti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e dalla Commissione quale organo dotato di pieni poteri decisionali, anche per quanto riguarda l'adozione del bilancio;

(b)un direttore, nominato dall'assemblea dei membri, quale organo esecutivo e rappresentante legale dell'EDIC.

(2)La Commissione partecipa alle deliberazioni dell'assemblea dei membri senza diritto di voto. La Commissione ha tuttavia diritto di veto sulle decisioni dell'assemblea nel caso in cui un programma dell'Unione gestito a livello centrale contribuisce finanziariamente a un progetto multinazionale.

(3)Lo statuto dell'EDIC stabilisce disposizioni specifiche relative alla governance, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Statuto dell'EDIC

(1)Lo statuto dell'EDIC contiene almeno gli elementi seguenti:

(a)un elenco dei membri e degli osservatori e la procedura per modificare la composizione e la rappresentanza, che deve rispettare il diritto degli Stati membri non partecipanti di aderire a un EDIC;

(b)la descrizione dettagliata del progetto multinazionale, i compiti dei membri, se del caso, e un calendario indicativo;

(c)la sede legale e la denominazione;

(d)i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l'obbligo di contribuire al bilancio;

(e)i diritti di voto;

(f)le norme sulla proprietà delle infrastrutture e di altre risorse, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, se del caso.

(2)Le modifiche dello statuto sono soggette alla procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 20

Responsabilità

(1)L'EDIC è responsabile dei propri debiti.

(2)La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'EDIC è limitata ai rispettivi contributi all'EDIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

(3)L'Unione non è responsabile dei debiti degli EDIC.

Articolo 21

Legge applicabile e foro competente

(1)La costituzione e il funzionamento interno degli EDIC sono disciplinati:

(a)dal diritto dell'Unione, in particolare dalla presente decisione;

(b)dalla legge dello Stato in cui l'EDIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

(c)dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(2)Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato in cui l'EDIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le vertenze tra i membri in relazione all'EDIC, tra i membri e l'EDIC e tra un EDIC e i terzi.

Articolo 22

Scioglimento

(1)Lo statuto determina la procedura da seguire per lo scioglimento dell'EDIC a seguito di una decisione dell'assemblea dei membri. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività a un'altra entità giuridica.

(2)Nel caso in cui l'EDIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato in cui l'EDIC ha la propria sede legale.

Articolo 23

Relazioni e controllo

(1)L'EDIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una relazione finanziaria. Tale relazione è approvata dall'assemblea dei membri e trasmessa alla Commissione. La relazione è resa pubblica.

(2)La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

Capo 6

Disposizioni finali

Articolo 24

Fornitura di informazioni

(1)Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le informazioni necessarie per l'attuazione degli articoli 7, 8 e 9. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta di uno Stato membro, tali imprese ne sono informate.

Articolo 25

Comitato

(1)La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per le comunicazioni"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto dell'articolo 8 dello stesso.

Articolo 26

Entrata in vigore

(1)La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", del 9.3.2021, COM(2021) 118 final. 

(2)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, del 19.2.2020, COM(2020) 67 final.

(3)

   Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 - Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale, COM(2020) 624 final.

(4)

   Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, COM(2021) 345 final.

(5)

   I "nodi periferici" sono computer connessi alla rete e situati in prossimità (o in corrispondenza) dell'endpoint fisico in cui sono generati i dati. I nodi periferici offrono un'elaborazione distribuita dei dati e capacità di conservazione a bassa latenza senza bisogno di trasferire i dati a centri di dati lontani e centralizzati o a infrastrutture cloud.

(6)

   I principi FAIR in materia di dati stabiliscono che, in linea di principio, i dati dovrebbero essere reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples.

(7)

   Si veda anche la dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori (2020). 

(8)

   La futura proposta relativa allo spazio europeo dei dati sanitari contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.

(9)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa, del 19.2.2020, COM(2020) 67 final.

(10)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa, COM(2021) 350 final.

(11)

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), COM(2020) 767 final.

(12)

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final.

(13)

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), COM(2020) 842 final.

(14)

   Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, JOIN(2020) 18 final.

(15)

   Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(16)

   Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(17)

   Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(18)

   Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(19)

   Comunicazione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, COM(2020) 605 final.

(20)

   Comunicazione sul piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027, COM(2020) 624 final.

(21)

   Relazione di previsione strategica 2021 - Capacità e libertà di azione dell'UE, dell'8.9.2021, COM(2021) 750 final.

(22)

   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.

(23)

   https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13089-Policy-programme-Digital-Decade-Compass_it.

(24)

   https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-and-discussion-forum-eus-2030-digital-decade-vision.

(25)

   https://futurium.ec.europa.eu/it/digital-compass.

(26)    Quadri operativi della resilienza | Commissione europea (europa.eu).
(27)

   Relazione di McKinsey " Shaping the digital transformation in Europe" , settembre 2020 .

(28)    Bruxelles, 22.1.2021, SWD(2021) 12 final.
(29)    GU C […] del […], pag. […].
(30)    GU C […] del […], pag. […].
(31)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale", COM(2021) 118 final.
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa, del 5.5.2021, COM(2021) 350 final.
(33)    Relazione di previsione strategica 2021 - Capacità e libertà di azione dell'UE, dell'8.9.2021, COM(2021) 750 final.
(34)    Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, del 22.2.2021, COM(2021) 70 final, azione 4.
(35)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – "Il Green Deal europeo", dell'11.12.2019, COM(2019) 640 final.
(36)    Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(37)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(39)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(40)    Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE. COM(2021) 345 final.
(41)    L'indice DESI è una serie annuale di analisi e indicatori di misurazione; dal 2014 è utilizzato per monitorare i progressi complessivi dell'Europa e per confrontare i progressi dei singoli Stati membri nel settore digitale, ed è impiegato nell'ambito del semestre europeo e delle raccomandazioni specifiche per paese.
(42)    Regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 31).
(43)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(44)    Bruxelles, 22.1.2021, SWD(2021) 12 final.
(45)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(46)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(47)    Decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).
(48)

   Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 

(49)

   Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).


Bruxelles, 15.9.2021

COM(2021) 574 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale"




{SWD(2021) 247 final}


ALLEGATO - Settori di attività

Settori di attività:

(a)infrastruttura e servizi comuni europei per i dati;

(b)approvvigionamento nell'UE di processori affidabili a basso consumo di prossima generazione;

(c)promozione della diffusione paneuropea dei corridoi 5G;

(d)acquisizione di supercomputer e computer quantistici, in connessione con l'EuroHPC;

(e)sviluppo e diffusione di infrastrutture ultrasicure di comunicazione quantistica e basata sullo spazio;

(f)dispiegamento di una rete di centri operativi di sicurezza;

(g)pubblica amministrazione connessa;

(h)infrastruttura europea di servizi blockchain;

(i)poli europei di innovazione digitale;

(j)partenariati di alta tecnologia per le competenze digitali attraverso il patto per le competenze;

(k)altri progetti che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 12 della presente decisione e che si rendono necessari nel corso del tempo per il conseguimento delle finalità del programma strategico per il decennio digitale a seguito dell'emergere di questioni sociali, economiche o ambientali.