Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 571 final

2021/0202(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030

{SWD(2021) 552 final}


 RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione sul Green Deal europeo 1 ha varato una nuova strategia di crescita per l'UE che mira a trasformarla in una società equa e prospera con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Nella comunicazione la Commissione riafferma la propria intenzione di porsi degli obiettivi più ambiziosi e di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Mira inoltre a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. La necessità e il valore del Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID‑19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione.

La lotta contro i cambiamenti climatici è una sfida pressante. In linea con i dati scientifici della relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), è necessario raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050 e la neutralità per tutti gli altri gas a effetto serra il più presto possibile nel corso del secolo. Questa sfida urgente presuppone che l'UE intensifichi la sua azione e dia prova di leadership a livello mondiale diventando climaticamente neutra entro il 2050. Questo obiettivo è stabilito nella comunicazione - "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" 2 .

Sulla base della strategia per il Green Deal europeo e di una valutazione d'impatto globale, la comunicazione della Commissione del settembre 2020 "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" 3 (Piano per l'obiettivo climatico 2030) propone di innalzare il livello di ambizione dell'UE e presenta un piano globale per portare l'obiettivo vincolante dell'Unione europea per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % in modo responsabile. Gli obiettivi più ambiziosi per il 2030 contribuiscono adesso a dare certezza ai responsabili politici e agli investitori, in modo che le decisioni prese nei prossimi anni non determino livelli di emissione incompatibili con l'obiettivo dell'UE di diventare climaticamente neutra entro il 2050. L'obiettivo per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 ºC e di adoperarsi per mantenerlo a 1,5 ºC.

Nella riunione del dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 4 . Ha inoltre invitato la Commissione a "valutare in che modo tutti i settori economici possano contribuire al meglio all'obiettivo 2030 e a presentare le proposte necessarie, accompagnate da un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima e rivedendo i meccanismi di flessibilità esistenti".

A tal fine, la normativa europea sul clima 5 , come concordato con i colegislatori, renderà giuridicamente vincolante l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e rafforzerà l'ambizione per il 2030 fissando l'obiettivo di una riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Al fine di seguire il percorso proposto dalla normativa europea sul clima e conseguire questi obiettivi più ambiziosi per il 2030, la Commissione ha riesaminato la legislazione attualmente in vigore in materia di clima ed energia con la quale si prevede di ridurre le emissioni di gas a effetto serra solo del 40 % entro il 2030 e del 60 % entro il 2050. Questo pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"), annunciato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, è l'elemento costitutivo più completo negli sforzi volti ad attuare l'ambizioso nuovo obiettivo climatico per il 2030 e tutte le politiche e i settori economici dovranno apportare il loro contributo.

Nell'ambito di questo pacchetto, la Commissione deve aumentare il contributo ambientale del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) modificando la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 (direttiva EU ETS) in modo commisurato all'obiettivo generale. Inoltre, sono necessari investimenti a breve termine straordinari per superare l'impatto negativo della crisi COVID‑19 sull'occupazione, sui redditi e sulle imprese, anche nei settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS).

Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato e migliorare la resilienza del sistema EU ETS agli shock più forti, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 (decisione RSM) ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato (RSM). La RSM è in funzione dal 2019.

La riserva funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. Per garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 (decisione MSR) ha fissato regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa.

Queste regole sono state modificate dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 . La direttiva (UE) 2018/410 ha raddoppiato fino al 2023 il tasso di immissione (la percentuale del numero totale di quote in circolazione – TNAC - che è integrato nella riserva) dal 12 % al 24 % e l'importo minimo da integrare nella riserva da 100 a 200 milioni di quote.

Va osservato che il quantitativo minimo di quote da integrare nella riserva determina indirettamente il TNAC minimo necessario per attivare un'immissione di quote nella riserva (ossia la soglia superiore della riserva). Il TNAC deve essere pari almeno a 833 milioni, in modo che il 12 % di tale importo comporti l'integrazione di almeno 100 milioni di quote nella riserva. Questo importo minimo è stato raddoppiato contemporaneamente al raddoppio della percentuale di immissione, in modo che la soglia superiore della riserva rimanga invariata (il 24 % di 833 è 200).

Le modifiche apportate all'EU ETS per aumentare il livello di ambizione per il 2030, nonché l'impatto di fattori esterni come la COVID‑19 o misure nazionali quali l'eliminazione graduale del carbone, implicano che le norme di base della riserva stabilizzatrice del mercato devono rimanere idonee a far fronte agli squilibri strutturali tra domanda e offerta per tutto il decennio. Inoltre, l'articolo 3 della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato incarica la Commissione di riesaminare il funzionamento della RSM entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento, alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio. Il riesame deve incentrarsi in particolare sui principali parametri numerici e sulla regola di invalidamento della RSM 9 , nonché valutare l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'Unione e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Dall'analisi effettuata nella valutazione d'impatto, nel contesto del riesame, emerge che la riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbe essere adattata alle nuove condizioni politiche e di mercato e agli shock. L'analisi indica inoltre che la RSM dovrebbe includere l'offerta e la domanda del settore dell'aviazione Un altro punto emerso dall'analisi è che l'immissione è soggetta a un effetto soglia, che dovrebbe essere corretto 10 .

La revisione di questi elementi dovrebbe essere considerata tenendo conto degli effetti per la stabilità del mercato derivanti dall'aumento del livello di ambizione dell'EU ETS. Questa revisione è in corso nell'ambito della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva EU ETS e la decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato al fine di rafforzare l'EU ETS 11 .

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato, il tasso di immissione torna al 12 % dopo il 2023. Se i parametri della RSM non vengono adeguati correttamente e tempestivamente, sussiste il rischio che si verifichi un aumento potenzialmente dannoso dell'eccedenza. Pertanto, il mantenimento degli attuali parametri della RSM, stabiliti a norma della direttiva (UE) 2018/410 (tasso di immissione del 24 % e quantità minima da integrare nella riserva di 200 milioni di quote) dovrebbe essere adottato separatamente dal riesame generale del sistema EU ETS nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %" al fine di garantire la prevedibilità del mercato.

Di conseguenza, occorre modificare la decisione RSM per effettuare questo adeguamento essenziale al fine di mantenere un sistema EU ETS adeguatamente funzionante e ambizioso.

   Coerenza con le disposizioni vigenti 

La riserva stabilizzatrice del mercato è uno strumento per la stabilità del mercato istituito dall'EU ETS. In quanto tale, la coerenza della RSM rispetto ad altre politiche dell'Unione è garantita principalmente dalla coerenza dell'EU ETS con altre politiche dell'Unione. Poiché comporta solo modifiche dell'impostazione della RSM, la presente proposta non incide direttamente su altre politiche dell'Unione.

La coerenza con le altre politiche dell'Unione è garantita dalla coerenza della valutazione d'impatto per il riesame dell'EU ETS e della RSM con le valutazioni del resto del pacchetto "Pronti per il 55 %" in materia di clima ed energia: in particolare le valutazioni d'impatto concernenti il regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR); il regolamento sull'uso del suolo, sui cambiamento di uso del suolo e sulla silvicoltura (LULUCF); le norme relative ai livelli di prestazione di autovetture e furgoni per quanto riguarda le emissioni di CO2; la nuova direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (RED II); la direttiva sull'efficienza energetica; e, in una fase successiva, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. La riserva stabilizzatrice del mercato tiene conto delle variazioni della domanda dovute a tali politiche complementari.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192 TFUE. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, tra l'altro dei seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La legittimazione dell'Unione europea ad agire deriva dal fatto che l'EU ETS opera come un sistema armonizzato in tutta l'Unione. La direttiva EU ETS è uno strumento politico vigente dell'UE introdotto nel 2003.

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e sia l'azione internazionale che quella dell'UE possono efficacemente integrare e rafforzare l'azione a livello regionale, nazionale e locale. Il rafforzamento dell'obiettivo 2030 di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE inciderà su molti settori dell'economia dell'UE; l'azione coordinata a livello dell'UE è pertanto indispensabile e ha di gran lunga maggiore possibilità di portare alla trasformazione necessaria, fungendo da potente motore per un cambiamento efficiente sotto il profilo dei costi e per una convergenza verso l'alto.

Gli obiettivi della direttiva EU ETS non possono essere realizzati in misura sufficiente con interventi unilaterali degli Stati membri, ma possono, in ragione della portata e degli effetti della direttiva, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. Per estensione, poiché la RSM è uno strumento per la stabilità del mercato istituito dalla direttiva ETS, il suo obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente con un'azione unilaterale degli Stati membri. Si tratta di uno strumento politico vigente dell'UE adottato nel 2015. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TFUE, gli obiettivi della proposta che modifica questo strumento possono essere conseguiti solo tramite una proposta della Commissione a livello di Unione.

Proporzionalità

Come illustrato nella sezione 7 della valutazione d'impatto, la proposta soddisfa il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030 in maniera efficace sotto il profilo dei costi garantendo nel contempo l'adeguato funzionamento del mercato interno.

Scelta dello strumento

Una decisione è lo strumento appropriato per modificare la decisione che istituisce la riserva stabilizzatrice del mercato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In ragione della fase iniziale di attuazione della legislazione vigente e, dunque, della limitata disponibilità di dati, non è stata effettuata una valutazione ex post né un controllo dell'adeguatezza relativi a tali proposte.

Consultazioni dei portatori di interessi

La consultazione generale sulla revisione dell'EU ETS ha raccolto le opinioni dei portatori di interessi sulla revisione della riserva stabilizzatrice del mercato.

La Commissione ha in primis invitato i portatori di interessi a fornire un feedback su una valutazione d'impatto iniziale, illustrando le considerazioni iniziali e le opzioni strategiche del riesame. La consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale è rimasta aperta dal 29 ottobre al 26 novembre 2020 e sono pervenuti circa 250 contributi 12 . La Commissione ha successivamente organizzato una consultazione pubblica online contenente un questionario che è rimasta aperta 12 settimane (dal 13 novembre 2020 al 5 febbraio 2021) per la quale sono pervenute quasi 500 risposte 13 . La Commissione ha inoltre incaricato il contraente Vivid Economics di organizzare due seminari di esperti 14 sulla revisione della riserva stabilizzatrice del mercato.

La riserva stabilizzatrice del mercato gode di ampio sostegno tra i gruppi di portatori di interessi, ma non emerge un consenso sulle modifiche che occorre apportare ai suoi parametri, in particolare le soglie e il tasso di immissione. Rispetto al settore privato, la società civile ha espresso un sostegno relativamente maggiore al rafforzamento dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato. La proposta di mantenere un tasso di immissione del 24 % e un importo minimo da integrare nella riserva di 200 milioni di quote dopo il 2023 e fino alla fine della fase IV del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE nel 2030 costituisce un compromesso ragionevole, in quanto rispecchia anche il fatto che la riserva stabilizzatrice del mercato con i parametri attuali ha funzionato adeguatamente in passato.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa sui dati raccolti nel contesto della valutazione d'impatto 15 che accompagna il piano per l'obiettivo climatico 2030. Si avvale dello scenario di riferimento aggiornato dell'UE 16 , che comprende l'impatto della COVID‑19, e di scenari strategici aggiornati, sulla base di quelli messi a punto per il piano per l'obiettivo climatico 2030.

Inoltre, la Commissione si basa sul corpus crescente di ricerche empiriche sottoposte a valutazione inter pares sull'EU ETS e si avvale di diversi contratti di sostegno. Tra i contratti di sostegno, Vivid Economics ha condotto uno studio per coadiuvare la Commissione nella revisione della riserva stabilizzatrice del mercato 17 . Nel contesto di questo studio, Vivid Economics ha organizzato due seminari di esperti cui hanno partecipato analisti, esperti di mercato e portatori di interessi. Questo studio è a favore del mantenimento dell'attuale tasso di immissione anche dopo il 2023.

Valutazione d'impatto

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che si fonda sui risultati della valutazione d'impatto globale sul piano per l'obiettivo climatico 2030 18 . Si basa su scenari di modellizzazione integrati che riflettono l'interazione di diversi strumenti strategici sugli operatori economici, al fine di garantire complementarità, coerenza ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi ambiziosi in materia di clima per il 2030 e il 2050. Una sintesi e il parere positivo del comitato per il controllo normativo saranno resi accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la presente proposta, dalla valutazione d'impatto è emerso che, al fine di mantenere l'adeguamento funzionamento dell'EU ETS, il tasso di immissione non dovrebbe essere riportato a 12 % dopo il 2023, ma dovrebbe essere mantenuto a 24 % fino a quando non sarà possibile effettuare il riesame completo.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non comporterà oneri amministrativi diretti per le imprese in quanto sarà attuata dalla Commissione.

In linea con l'impegno della Commissione nel quadro dell'iniziativa "Legiferare meglio", la proposta è stata elaborata in maniera inclusiva, all'insegna della piena trasparenza e del coinvolgimento costante dei portatori di interessi, tenendo conto del feedback esterno e dei controlli esterni per garantire che costituisca un adeguato compromesso (cfr. anche la sezione sul ricorso al parere di esperti).

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 19 . In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 20 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'EU ETS dell'UE genera entrate significative per i bilanci degli Stati membri. La maggior parte dei proventi delle aste va agli Stati membri. La proposta incide sui bilanci e le amministrazioni nazionali principalmente a causa di questo legame. Il mantenimento dell'attuale tasso di immissione della riserva stabilizzatrice del mercato ridurrà i volumi d'asta degli Stati membri. Tuttavia, ciò dovrebbe essere compensato dall'effetto sui prezzi della riduzione dell'eccedenza di quote sul mercato dovuta alla maggiore ambizione dell'EU ETS e dall'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva ETS proposto per includere il trasporto marittimo, il trasporto stradale e l'edilizia. Gli adeguamenti del quadro di bilancio dell'UE saranno presentati dalla Commissione nell'ambito del prossimo pacchetto sulle risorse proprie, che includerà una proposta di modifica del quadro finanziario pluriennale.

Le scelte in materia di sviluppo IT e di appalti saranno effettuate conformemente alla comunicazione sugli orientamenti in materia di finanziamento delle tecnologie dell'informazione e della cibersicurezza, del 10 settembre 2020 21 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione continuerà a monitorare e valutare il funzionamento dell'EU ETS, compresa la riserva stabilizzatrice del mercato, nella sua relazione annuale sul mercato del carbonio, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva ETS. L'iniziativa si fonda sul processo basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e su un solido quadro di trasparenza per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . La Commissione utilizzerà inoltre le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri ai sensi del regolamento sulla governance come base per la valutazione periodica dei progressi compiuti. Si tratterà di informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, sulle politiche e sulle misure, sulle proiezioni e sull'adattamento. La Commissione si avvarrà inoltre di tali informazioni per i riesami dell'attuazione delle politiche ambientali e per il monitoraggio dei programmi di azione per l'ambiente.

Inoltre, la valutazione dei progressi compiuti nell'applicazione della direttiva EU ETS è disciplinata dall'articolo 21 della direttiva stessa, che impone agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale che riservi un'attenzione particolare a questioni quali l'assegnazione delle quote, il funzionamento del registro, l'applicazione del monitoraggio, della comunicazione, della verifica e dell'accreditamento e le questioni relative alla conformità.

Inoltre, l'articolo 3 della decisione MSR impone alla Commissione di riesaminare periodicamente la riserva stabilizzatrice del mercato dopo questo primo riesame.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Allo stato attuale della decisione MSR, il tasso di immissione del 24 % della riserva stabilizzatrice del mercato e il quantitativo minimo da integrare nella riserva di 200 milioni di quote scadranno nel 2023. A partire dal 2024, il tasso di immissione diventerebbe 12 %. Dalla valutazione d'impatto è emerso che il tasso di immissione del 12 % non sarebbe sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi della RSM in termini di riduzione dell'eccedenza e di garanzia della resilienza del mercato. L'obiettivo della presente proposta è garantire che gli attuali parametri della riserva stabilizzatrice del mercato (tasso di immissione del 24 % e quantitativo minimo da integrare nella riserva di 200 milioni di quote) siano mantenuti anche dopo il 2023 e fino alla fine della fase IV dell'EU ETS il 31 dicembre 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato. Il tasso di immissione della riserva stabilizzatrice del mercato ritornerà al 12 % dopo il 2030. 

2021/0202 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi") 25 . Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2019 26 .

(3)Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'UE entro il 2050, e definisce una nuova strategia di crescita che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse. Intende inoltre proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al tempo stesso, questa transizione incide sulle donne e gli uomini in modo diverso e ha un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, come gli anziani, le persone con disabilità e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. Si deve pertanto garantire che la transizione sia giusta e inclusiva e che non lasci indietro nessuno.

(4)La necessità e il valore del Green Deal europeo sono ulteriormente aumentati alla luce degli effetti molto gravi della pandemia di COVID19 sulla salute, le condizioni di vita e di lavoro e il benessere dei cittadini dell'Unione, effetti che hanno dimostrato che la nostra società e la nostra economia devono migliorare la loro resilienza agli shock esterni e agire tempestivamente per prevenirli o attenuarli. I cittadini europei continuano a esprimersi con forza sostenendo che ciò vale in particolare per i cambiamenti climatici 27 .

(5)L'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'intera economia dell'Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 nel contributo aggiornato determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020 28 .

(6)Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni previa deduzione degli assorbimenti) entro il 2030 di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

(7)Tutti i settori dell'economia devono contribuire al conseguimento di tali riduzioni di emissioni. Pertanto, l'ambizione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , dovrebbe essere adeguata per essere in linea con l'impegno di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori dell'economia.

(8)Per far fronte allo squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato, nel 2018 la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato ("la riserva") che è operativa dal 2019.

(9)La riserva funziona attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. Per garantire la massima prevedibilità, la decisione (UE) 2015/1814 ha fissato regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla stessa.

(10)Se il numero di quote in circolazione supera la soglia massima stabilita, dal volume di quote da mettere all'asta e da immettere nella riserva viene detratto un quantitativo corrispondente a una determinata percentuale di tali quote. Nel frattempo, un numero corrispondente di quote viene svincolato dalla riserva per gli Stati membri, e aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta se il numero totale di quote in circolazione scende al di sotto della soglia inferiore stabilita.

(11)La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 raddoppiando la percentuale da utilizzare per determinare il numero di quote da integrare ogni anno nella riserva dal 12 % al 24 % fino al 31 dicembre 2023.

(12)Conformemente alla decisione (UE) 2015/1814, entro tre anni dall'entrata in funzione della riserva, la Commissione deve effettuare il primo riesame sulla base di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13)Il riesame si è soffermato in particolare sulla percentuale che determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva.

(14)L'analisi effettuata nel contesto del riesame della riserva e gli sviluppi previsti riguardanti il mercato del carbonio dimostrano che un tasso del 12 % del numero totale di quote in circolazione da integrare nella riserva ogni anno dopo il 2023 è insufficiente per evitare un aumento significativo dell'eccedenza di quote nell'EU ETS. Pertanto, dopo il 2023 la percentuale dovrebbe continuare a essere del 24 % e anche il numero minimo di quote da immettere nella riserva dovrebbe continuare a essere di 200 milioni.

(15)Se la percentuale del numero totale di quote in circolazione da integrare ogni anno nella riserva tornasse al 12 % dopo il 2023, un'eccedenza potenzialmente dannosa di quote nell'ambito del sistema EU ETS potrebbe perturbare la stabilità del mercato. Inoltre, la percentuale del 24 % dopo il 2023 dovrebbe essere stabilita indipendentemente dalla revisione generale della direttiva 2003/87/CE e della decisione (UE) 2015/1814 al fine di rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, in linea con gli obiettivi più ambiziosi dell'Unione in materia di clima per il 2030, al fine di garantire la prevedibilità del mercato.

(16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione (UE) 2015/1814

All'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, della decisione (UE) 2015/1814, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"In deroga alla prima e alla seconda frase, fino al 31 dicembre 2030, le percentuali e i 100 milioni di quote menzionati in tali frasi sono raddoppiati."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2018) 773 final.
(3)    COM(2020) 562 final.
(4)    Conclusioni del Consiglio europeo del 10 e11 dicembre 2020 EUCO 22/20 CO 17 EUR CONCL 8.
(5)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(6)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(7)    Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(8)    Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).
(9)    La regola di invalidamento è stabilita all'articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato. Questa regola determina che, a partire dal 2023, le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente saranno annullate.
(10)    A titolo di esempio per l'effetto soglia, se il TNAC è pari a 834 milioni di quote, ossia leggermente superiore alla soglia massima di 833 milioni, secondo le regole della RSM, il 24 % del TNAC è integrato nella RSM. Tuttavia, se il TNAC è appena al di sotto della soglia, a 832 milioni di quote, nella RSM non sono integrate quote.
(11)    Direttiva (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(12)    Il risultato è disponibile nel sito web seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
(13)    Il risultato è disponibile nel sito web seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation
(14)     https://ec.europa.eu/clima/events/expert-workshop-market-stability-reserve_en , https://ec.europa.eu/clima/events/2nd-expert-workshop-market-stability-reserve_en .
(15)    In particolare Vivid Economics, (2021) – "Review of the EU ETS' Market Stability Reserve", relazione preparata per la DG CLIMA.
(16)    Proiezioni basate sulla modellazione delle tendenze in materia di energia, trasporti e emissioni di gas a effetto serra fino al 2050, fondate su un insieme coerente di ipotesi per tutta l'UE, le politiche dell'UE e degli Stati membri, nonché sulle caratteristiche specifiche degli Stati membri, sulla base della consultazione di esperti degli Stati membri.
(17)    Vivid Economics, (2021) — Review of the EU ETS' Market Stability Reserve, relazione preparata per la DG CLIMA.
(18)    SWD(2020) 176 final.
(19)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(20)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(21)    C(2020) 6126 final.
(22)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(23)    GU C , , p. .
(24)    GU C , , p. .
(25)    Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(26)    COM(2019) 640 final.
(27)    Speciale Eurobarometro 513 sui cambiamenti climatici, 2021 ( https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en ).
(28)     https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European %20Union %20First/EU_NDC_Submission_December %202020.pdf  
(29)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(30)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(31)    Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).
(32)    Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).