Bruxelles, 22.12.2021

COM(2021) 565 final

2021/0434(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali
e che modifica la direttiva 2011/16/UE

{SEC(2021) 565 final} - {SWD(2021) 577 final} - {SWD(2021) 578 final} - {SWD(2021) 579 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 18 maggio 2021 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo 1 al fine di promuovere un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nell'Unione europea. La comunicazione delinea una visione sia a breve che a lungo termine per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19 e per garantire entrate pubbliche adeguate nei prossimi anni. Essa mira a creare un contesto imprenditoriale equo e stabile, in grado di stimolare una crescita sostenibile e fonte di occupazione nell'Unione. La presente proposta è una delle iniziative mirate a breve termine annunciate nella comunicazione come mezzo per migliorare l'attuale sistema fiscale, con particolare attenzione a garantire una tassazione equa ed efficace.

Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione della direttiva anti-elusione 2 e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa 3 , perdura il rischio che le persone giuridiche con una sostanza o un'attività economica assenti o minime siano usate a fini fiscali impropri, quali l'evasione e l'elusione fiscali, come confermato dalle recenti importanti rivelazioni dei media 4 . Sebbene vi possano essere valide ragioni per ricorrere a tali entità, è necessario adottare ulteriori misure per far fronte alle situazioni in cui i contribuenti eludono gli obblighi previsti dal diritto tributario o agiscono contro la vera finalità del diritto tributario utilizzando impropriamente imprese che non svolgono alcuna attività economica effettiva. Tali situazioni hanno l'effetto di ridurre l'obbligo fiscale complessivo dei contribuenti, causando lo spostamento del carico fiscale a scapito dei contribuenti onesti e distorsioni delle decisioni commerciali nel mercato interno. Se non affrontata in modo efficace, questa situazione crea un contesto di concorrenza fiscale sleale e di iniqua distribuzione del carico fiscale. La presente direttiva si applica a tutte le imprese che sono considerate fiscalmente residenti e possono ricevere un certificato di residenza fiscale in uno Stato membro.

Con l'obiettivo di contrastare le pratiche di elusione e di evasione fiscali che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme anti-elusione e anti-evasione in un settore specifico. Essa risponde a una richiesta del Parlamento europeo di un'azione dell'UE volta a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e, più in generale, alla richiesta di diversi Stati membri, delle imprese e della società civile di un approccio dell'UE più forte e più coerente contro l'elusione e l'evasione fiscali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva fa parte della strategia centrale dell'UE in materia di tassazione diretta delle società volta a garantire che tutti paghino la loro giusta quota. Nell'ultimo decennio la Commissione ha perseguito con coerenza le politiche di lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali.

In particolare, e a titolo di esempio, nel 2012 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva, raccomandando agli Stati membri misure specifiche contro la doppia non imposizione e le costruzioni artificiose a fini fiscali. Nel 2016 è stata adottata la direttiva anti-elusione per garantire un'attuazione coordinata negli Stati membri delle principali misure contro l'elusione fiscale derivanti dalle azioni del progetto internazionale sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Parallelamente, la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa è stata rivista e ampliata in diverse occasioni, dalla sua adozione nel 2011, per consentire uno scambio su vasta scala e tempestivo di informazioni in materia fiscale in tutta l'UE, anche per quanto riguarda i ruling fiscali e la notifica obbligatoria dei meccanismi da parte degli intermediari fiscali. Da un punto di vista internazionale, nel 2017 è stata adottata la lista UE delle giurisdizioni non cooperative in materia fiscale, tra l'altro, per proteggere le basi imponibili degli Stati membri dalle pratiche fiscali dannose dei paesi terzi.

Gli strumenti fiscali esistenti a livello dell'UE non contengono tuttavia disposizioni esplicite riguardanti le entità di comodo, ossia le entità che non svolgono alcuna attività economica effettiva, pur esercitandone presumibilmente una, e che possono essere usate impropriamente a fini di elusione o di evasione fiscali. Il rischio che tali entità possono comportare per il mercato unico e in particolare per le basi imponibili degli Stati membri è stato messo in luce dai recenti scandali di natura fiscale.

Coerenza con le altre normative dell'Unione (possibili iniziative future pertinenti al settore normativo)

La presente direttiva fa seguito alla comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo per un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nell'UE e rispecchia una delle iniziative strategiche previste in tale comunicazione. In quanto tale, essa integra una serie di altre iniziative strategiche a breve e a lungo termine promosse in parallelo dalla Commissione, tra cui una proposta di direttiva volta a garantire un livello minimo di imposizione su scala mondiale per i gruppi multinazionali nell'Unione. La presente direttiva, che mira a scoraggiare l'uso di entità di comodo stabilite nell'Unione a fini fiscali, ha un ambito di applicazione più ampio rispetto alla direttiva relativa a un livello minimo di imposizione, in quanto comprende tutte le entità e tutti gli istituti giuridici residenti a fini fiscali nell'Unione, senza alcuna soglia basata sui ricavi. D'altro canto, il quadro giuridico relativo al livello minimo di imposizione si applica solo ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala con ricavi combinati superiori a 750 milioni di EUR, i quali rientrano anche nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò è dovuto al fatto che le due iniziative perseguono finalità diverse.

Il quadro giuridico relativo al livello minimo di imposizione riguarda esclusivamente l'aliquota, vale a dire il livello di imposizione. Esso non affronta le caratteristiche potenzialmente dannose della base imponibile, né esamina se un'entità disponga di una sostanza sufficiente per l'attività che dovrebbe svolgere. È vero che l'attuazione delle norme relative al livello minimo di imposizione può scoraggiare gradualmente, in una certa misura, la costituzione di entità di comodo. Tuttavia si tratta di un esito ancora ignoto che non può essere garantito in questa fase.

Inoltre l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa a un livello minimo di imposizione creerebbe disparità di trattamento nei confronti delle entità "di comodo" appartenenti a gruppi di piccole dimensioni che non raggiungono la soglia di 750 milioni di EUR. In particolare si tratterebbe perlopiù di grandi gruppi di imprese multinazionali che sarebbero esonerati dagli obblighi di trasparenza e dalle conseguenze fiscali ai sensi della presente direttiva.

Altre iniziative annunciate comprendono proposte volte a obbligare tutte le entità dell'UE a pubblicare l'aliquota fiscale effettiva su base annua e ad affrontare la distorsione fiscale a favore del finanziamento tramite debito, ponendo il finanziamento tramite capitale nel mercato unico su un piano di parità con il finanziamento tramite debito. Inoltre la presente direttiva è coerente con le politiche dell'Unione in materia di trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva e complementare ad esse.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La normativa in materia di imposte dirette rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma di tale articolo, le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La natura dell'argomento richiede un'iniziativa comune a tutto il mercato interno.

Le norme della presente direttiva hanno lo scopo di contrastare le pratiche di elusione e di evasione fiscali transfrontaliere e di fornire un quadro comune destinato ad essere attuato in modo coordinato nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in modo soddisfacente attraverso l'azione intrapresa da ciascuno Stato membro singolarmente.

L'uso di entità e istituti giuridici privi di una sostanza minima a fini di elusione o di evasione fiscali non è generalmente limitato al territorio di un solo Stato membro. Una caratteristica fondamentale dei regimi pertinenti è che essi coinvolgono i sistemi fiscali di più di uno Stato membro alla volta. Diversi Stati membri potrebbero pertanto subire gli effetti di un regime che includerebbe l'uso di un'entità di comodo situata in un altro Stato membro.

Il riesame delle norme in materia di elusione e di evasione fiscali degli Stati membri indica una frammentazione. Alcuni Stati membri hanno elaborato norme o pratiche mirate, compresi criteri relativi alla sostanza, per contrastare gli abusi da parte di entità di comodo nel settore fiscale. Tuttavia la maggior parte degli Stati membri non applica norme mirate, ma può avvalersi di norme generali anti-abuso che sono tendenzialmente applicate caso per caso. Anche tra i pochi Stati membri che hanno elaborato norme mirate a livello nazionale, le norme differiscono notevolmente e riflettono maggiormente i sistemi e le priorità fiscali nazionali, piuttosto che mirare alla dimensione del mercato interno.

La frammentazione esistente potrebbe essere replicata ed eventualmente peggiorata se gli Stati membri dovessero agire individualmente. Tale approccio perpetuerebbe le attuali inefficienze e distorsioni nell'interazione tra misure distinte. Se l'obiettivo è quello di adottare soluzioni che funzionino per il mercato interno nel suo complesso e ne migliorino la resilienza (interna ed esterna) contro le pratiche di evasione e di elusione fiscali che interessano o possono interessare in egual misura tutti gli Stati membri, la via giusta da seguire consiste in un'iniziativa coordinata a livello dell'UE.

Inoltre un'iniziativa dell'UE apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quello che una pluralità di azioni intraprese a livello nazionale può conseguire. Dato che le norme previste hanno una dimensione transfrontaliera e che le entità di comodo sono comunemente usate per erodere la base imponibile di uno Stato membro diverso da quello in cui è localizzata l'entità di comodo, è indispensabile che qualsiasi proposta trovi un equilibrio tra interessi divergenti nel mercato interno e consideri il quadro generale, al fine di individuare obiettivi e soluzioni comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo se la legislazione è elaborata a livello centrale. Inoltre un approccio comune nei confronti delle entità di comodo garantirebbe la certezza del diritto e ridurrebbe i costi di conformità per le imprese che operano all'interno dell'UE.

Tale approccio è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Le misure previste si limitano ad assicurare il livello minimo di protezione necessario per il mercato interno. La direttiva non prescrive quindi la piena armonizzazione, ma soltanto una protezione minima per i sistemi fiscali degli Stati membri.

In particolare la direttiva stabilisce un test per aiutare gli Stati membri a individuare in modo coordinato in tutta l'UE i casi manifesti di entità di comodo usate impropriamente a fini fiscali. Le norme nazionali, comprese le norme di recepimento del diritto dell'UE, continuano ad applicarsi per identificare le entità di comodo non contemplate dalla presente direttiva. Anche l'applicazione di tali norme nazionali dovrebbe essere agevolata dalle misure della presente direttiva, in quanto gli Stati membri avranno accesso a nuove informazioni relative alle entità di comodo. Inoltre la direttiva stabilisce le conseguenze per le entità di comodo tenendo debitamente conto degli accordi e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri e i paesi terzi per l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale.

La direttiva garantisce quindi il livello essenziale di coordinamento nell'Unione ai fini della realizzazione degli obiettivi. Alla luce di quanto precede, la proposta non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento disponibile in virtù della base giuridica dell'articolo 115 TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'attuale legislazione anti-elusione non comprende misure riguardanti le imprese che non hanno una sostanza minima a fini fiscali. Pertanto la valutazione non è pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 4 giugno 2021 la DG TAXUD ha avviato una consultazione pubblica su una potenziale iniziativa volta a contrastare l'uso di entità e istituti di comodo a fini fiscali. Essa comprendeva 32 domande volte, tra l'altro, a delineare il problema e le sue cause e a individuare la forma appropriata di intervento dell'UE e le caratteristiche chiave delle entità di comodo che presentano un rischio di uso improprio a fini fiscali. La consultazione si è conclusa il 27 agosto 2021 con un totale di 50 risposte.

Tutti i rispondenti riconoscono che, nonostante le recenti misure anti-elusione dell'UE, il problema dell'elusione e dell'evasione fiscali persiste, anche a causa dell'uso improprio di entità di comodo. Mentre alcuni accolgono con favore nuove misure mirate per contrastare gli abusi nel settore fiscale, altri ritengono che siano potenzialmente premature.

I rispondenti indicano come principali cause del problema la scarsa capacità delle amministrazioni fiscali degli Stati membri e l'inadeguata cooperazione amministrativa.

Per quanto riguarda le caratteristiche comuni delle entità di comodo che presentano un rischio di uso improprio a fini fiscali, vi è un ampio consenso sul fatto che l'assenza di un conto bancario proprio sia una di esse e sia indicativa. Vi è inoltre un'ampia convergenza su un'altra caratteristica comune, vale a dire il fatto che la maggioranza degli amministratori non risieda nel paese in cui è localizzata l'entità. Manca tuttavia un ampio consenso sulla pertinenza di altri fattori, come il numero di dipendenti.

Inoltre i rispondenti concordano sul fatto che è più probabile che le entità di comodo che presentano un rischio di uso improprio siano identificate tra quelle impegnate nell'attività di detenzione e gestione di capitale proprio o di proprietà intellettuale o nell'attività di finanziamento e locazione. Pur ritenendo che un'entità di comodo suscettibile di uso improprio possa essere costituita in qualsiasi forma giuridica, i rispondenti sembrano attribuire un rischio leggermente più elevato ai trust. Il fatto che un'entità sia una piccola o media impresa (PMI) non si pone come elemento rilevante da prendere in considerazione.

In particolare 33 rispondenti, soprattutto associazioni di imprese e professionali, hanno fornito un ampio contributo che va oltre le domande della consultazione. Una parte significativa di tali rispondenti, diversamente dagli altri, teme che una nuova legislazione dell'UE riguardante l'elusione e l'evasione fiscali attraverso l'uso improprio di entità di comodo potrebbe non essere opportuna in questo momento, anche alla luce delle discussioni internazionali in vista di un livello minimo di imposizione effettiva su scala mondiale.

Inoltre questi rispondenti rilevano che è difficile fornire una definizione di entità di comodo e che la valutazione della mancanza di sostanza dipende dai fatti e dalle circostanze di ciascuna entità specifica. A tale riguardo sottolineano che i contribuenti dovrebbero avere un diritto effettivo di fornire le prove della loro situazione specifica. I rispondenti hanno inoltre fornito utili esempi specifici di strutture che potrebbero essere considerate prive di sostanza, e quindi classificate come entità di comodo, ma che non sono istituite per ottenere vantaggi fiscali quanto piuttosto per valide ragioni commerciali.

Oltre alla consultazione pubblica, sono stati consultati in modo mirato esperti nazionali in materia di imposizione diretta. Il 22 giugno 2021 si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro IV sulle questioni fiscali, cui sono seguite consultazioni bilaterali. Nel complesso gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno a una nuova iniziativa dell'UE riguardante l'uso improprio di entità di comodo per ottenere vantaggi fiscali. Hanno accolto con favore la definizione di norme comuni sull'uso improprio di entità di comodo, unitamente a un quadro per la cooperazione amministrativa. Si sono inoltre detti favorevoli a un ampio ambito di applicazione delle nuove misure e hanno sottolineato che dovrebbero essere incluse anche le PMI. Tra le opzioni strategiche disponibili, gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno all'azione normativa.

Nel formulare la sua proposta la Commissione ha tenuto conto dei risultati della consultazione. In particolare, tra le varie opzioni strategiche, ha deciso di presentare una proposta di azione normativa e vincolante, vale a dire una direttiva ai sensi dell'articolo 115 TFUE. Inoltre la direttiva proposta identifica le entità che presentano un rischio di configurarsi come entità di comodo e di essere usate impropriamente per ottenere vantaggi fiscali facendo riferimento a una serie di caratteristiche comuni. Entità di comodo specifiche sono tuttavia escluse in anticipo, in quanto sono comunemente usate per valide ragioni commerciali. Nell'elaborare i criteri distintivi che identificherebbero le entità a rischio e nel definire i casi che dovrebbero essere esclusi perché non presentano rischi di elusione o di evasione fiscali, la Commissione si è basata sul contributo dei portatori di interessi. Le PMI non sono escluse dalla proposta in quanto esiste un ampio consenso sul fatto che presentino rischi significativi. In considerazione del fatto che la sostanza è in definitiva una questione di fatti e di circostanze, la direttiva prevede un meccanismo per consentire ai contribuenti di contestare l'esito del test ivi stabilito, anche dimostrando le motivazioni commerciali e non fiscali alla base di una determinata struttura. Nella stessa ottica, le strutture che non sono istituite con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale possono avvalersi di un meccanismo per richiedere un'esenzione anticipata.

Per quanto riguarda la questione se le misure riguardanti l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali siano opportune in questo momento o siano premature, la Commissione ritiene che vi sia effettivamente una chiara necessità di tali misure, come risulta in modo evidente dai continui scandali sull'uso improprio di entità di comodo in tutto il mondo e in particolare nel mercato unico. La futura applicazione delle norme sul livello minimo di imposizione effettiva su scala mondiale non affronterebbe pienamente la questione delle società di comodo, in quanto tali norme si applicherebbero solo alle società multinazionali che raggiungono la soglia di 750 milioni di EUR, lasciando quindi escluse dall'ambito di applicazione tutte le società al di sotto di tale soglia. Nella stessa ottica, la Commissione riconosce che la protezione delle basi imponibili degli Stati membri per garantire un'economia sostenibile è tanto più importante alla luce delle circostanze eccezionali imposte dalla crisi sanitaria.

Assunzione e uso di perizie

Nell'individuare le misure appropriate per contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, la Commissione si è basata su un ampio studio condotto dall'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Lo studio, presentato alla Commissione nell'ambito della consultazione pubblica, conclude che le attuali misure anti-elusione dell'UE non sono sufficienti per affrontare le questioni fiscali legate alle società di comodo e che è auspicabile un'azione coordinata volta a promuovere la coerenza transfrontaliera del trattamento fiscale applicabile agli istituti di comodo. Esso osserva anche che le norme degli Stati membri riguardanti specificamente gli istituti di comodo sono relativamente poco comuni. Inoltre la Commissione si è basata su uno studio sulle società di comodo realizzato da un contraente esterno e commissionato indipendentemente da questa iniziativa.

La Commissione si è avvalsa dei risultati di questi studi per definire le caratteristiche specifiche che dovrebbero identificare le entità che presentano un chiaro rischio di configurarsi come entità di comodo e di essere usate impropriamente per ottenere vantaggi fiscali.

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata realizzata una valutazione di impatto.

Il 22 ottobre 2021 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve sulla valutazione d'impatto presentata in merito alla presente proposta, comprendente varie proposte di miglioramento 5 . La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ulteriormente rivista in questo senso, come spiegato di seguito.

La valutazione d'impatto esamina quattro opzioni strategiche oltre allo scenario di base, che non prevede nessuna azione. L'opzione 1 consiste nel perseguire azioni non vincolanti ampliando il mandato di uno strumento di valutazione inter pares esistente, il Codice di condotta (tassazione delle imprese). In alternativa, la valutazione d'impatto ha esaminato la possibilità che la Commissione adotti una raccomandazione diretta agli Stati membri. Tuttavia è prevedibile che gli strumenti non vincolanti abbiano un effetto limitato nel risolvere il problema dell'uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali; si tratta infatti di una questione transfrontaliera che richiede un approccio coerente in tutta l'UE, approccio che non può essere garantito mediante atti non vincolanti.

Le opzioni 2, 3 e 4 sono opzioni di carattere normativo e prescrivono una serie di norme che dovrebbero essere attuate in tutti gli Stati membri. Esse differiscono per quanto riguarda il grado di coordinamento perseguito. L'opzione 2 prevede il coordinamento dei criteri e dei processi volti a identificare le entità di comodo, nonché il coordinamento del loro trattamento. L'opzione 3 comprende un meccanismo per lo scambio automatico di informazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'opzione 2. L'opzione 4 integra l'opzione 3 con la prescrizione di sanzioni nei confronti delle entità inadempienti.

Le varie opzioni sono state confrontate alla luce dei seguenti criteri: a) l'efficacia nel ridurre l'uso improprio delle entità di comodo; b) i guadagni fiscali per le finanze pubbliche; c) i costi di conformità per le imprese; d) i costi di conformità per le amministrazioni fiscali; e) gli effetti indiretti sul mercato unico; f) gli effetti indiretti sulla concorrenza tra imprese; g) gli effetti indiretti sulla competitività dell'UE; h) gli effetti indiretti in termini di impatti sociali; e i) la coerenza. Dal confronto è emerso che le opzioni 2, 3 e 4 possono essere considerate efficaci, nonostante i loro costi, nel conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. Tra queste, l'opzione 4 sembra dare i risultati migliori. Nello specifico dovrebbe essere quella che garantisce il massimo livello di conformità da parte delle entità interessate, mantenendosi nello stesso tempo coerente con l'attuale agenda dell'UE per la lotta all'elusione e all'evasione fiscali e basandosi sui sistemi esistenti per lo scambio di informazioni.

Impatti sull'economia

La valutazione degli impatti sull'economia è soggetta a limitazioni in materia di dati, in quanto l'iniziativa riguarda un tipo di entità per la quale vi è una grave carenza di dati e non esiste una definizione comunemente accettabile.

Benefici

L'opzione prescelta (opzione 4) dovrebbe comunque avere un impatto positivo sull'economia. Quale principale beneficio diretto si prevede un aumento della riscossione del gettito fiscale grazie alla riduzione dell'uso improprio di entità di comodo nell'UE. Anche una lieve riduzione dell'attuale perdita fiscale stimata (che si stima ammontare a circa 20 miliardi di EUR nell'UE) rappresenterà notevoli risorse pubbliche supplementari. L'opzione 4 è la più efficace in quanto dall'individuazione dell'esistenza di un'entità di comodo scaturiscono implicazioni quali lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e un regime sanzionatorio comune a livello dell'UE. Grazie alle sanzioni si potrebbero ottenere alcuni benefici diretti supplementari dagli oneri normativi. L'iniziativa apporterà inoltre notevoli benefici indiretti. Grazie a questa azione saranno raccolte informazioni preziose per comprendere meglio il fenomeno delle entità di comodo a fini fiscali. Essa segnalerà inoltre che l'UE si è impegnata a porre fine all'elusione e all'evasione fiscali entro i suoi confini, incoraggiando l'adempimento degli obblighi fiscali.

Costi

I principali costi connessi all'opzione prescelta consistono in un aumento dei costi di conformità per le imprese e le amministrazioni fiscali. Si prevede un aumento limitato dei costi di adempimento fiscale per le imprese. Nel complesso i costi dovrebbero essere relativamente limitati, in quanto il numero di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente iniziativa sarà presumibilmente basso (meno dello 0,3 % di tutte le imprese dell'UE) e i dati aggiuntivi che devono essere comunicati da tali imprese dovrebbero essere facilmente reperibili e relativamente semplici da fornire. Anche per le amministrazioni fiscali i costi dovrebbero aumentare in misura modesta. Le amministrazioni fiscali dovrebbero ampliare le loro capacità al fine di gestire le informazioni alle quali avranno accesso, attuare i sistemi a sostegno dello scambio di informazioni e applicare le sanzioni proposte. La presente proposta mira nella sua concezione a trovare un equilibrio tra gli impatti positivi e gli oneri aggiuntivi. Esistono rischi legati alla capacità degli Stati membri di far fronte alle nuove responsabilità, ad esempio per quanto riguarda la gestione dei ruling fiscali.

Principali modifiche attuate

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve sulla valutazione d'impatto. In particolare ha osservato che la valutazione d'impatto non è chiara sul motivo per cui l'elusione e l'evasione fiscali dovrebbero essere affrontate congiuntamente e su ciò che distingue le entità di comodo legittime da quelle usate impropriamente a fini fiscali. Ha anche rilevato che la valutazione d'impatto non fornisce una sufficiente visione d'insieme delle possibili misure alternative e/o complementari, al di là dell'introduzione della legislazione dell'UE. Inoltre ha osservato che la valutazione d'impatto dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda le stime quantitative, in particolare i costi di conformità per le imprese, e dovrebbe rispecchiare meglio i diversi punti di vista dei portatori di interessi nell'analisi principale. L'allegato I della valutazione d'impatto spiega come sono state affrontate le riserve del comitato per il controllo normativo. Diverse parti della valutazione d'impatto sono state riviste e sono state aggiunte nuove parti per rispondere alle preoccupazioni sollevate dal comitato. In primo luogo è stata aggiunta una nuova sezione per spiegare, anche tramite esempi, in che modo le entità di comodo possono essere usate per pratiche sia di elusione che di evasione fiscali e per quale motivo è dunque possibile trattarle allo stesso tempo. Inoltre la valutazione d'impatto è stata rivista al fine di chiarire che la distinzione tra entità di comodo legittime e non legittime è una questione di modalità di utilizzo piuttosto che di costruzione. In secondo luogo la valutazione d'impatto è stata ampliata al fine di riflettere nel dettaglio le varie alternative prese in considerazione in una fase precoce per affrontare il problema dell'uso di entità di comodo nel settore fiscale. A tale riguardo è stato spiegato per quale motivo l'opzione di regolamentare i prestatori di servizi relativi a società e trust, come misura autonoma o complementare, non è stata considerata. Sono stati inoltre ulteriormente analizzati i motivi per cui l'introduzione dei requisiti di sostanza è stata considerata l'opzione adatta allo scopo. In terzo luogo la valutazione d'impatto è stata rivista per includere ulteriori dettagli sui costi di conformità stimati per le imprese e le amministrazioni e, in particolare, dettagli sulla motivazione alla base delle stime, ulteriori argomentazioni e nuovi elementi di prova. Inoltre diverse sezioni della parte principale della valutazione d'impatto sono state riviste al fine di includere i contributi dei portatori di interessi, raccolti mediante procedure di consultazione pubblica e procedure specifiche di consultazione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Fare riferimento alla scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Una volta adottata come direttiva, la presente proposta dovrebbe essere recepita nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 30 giugno 2023 ed entrare in vigore il 1º gennaio 2024. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione le informazioni pertinenti per esercizio fiscale, compreso un elenco di dati statistici. Le informazioni pertinenti sono riportate nell'articolo 12 della direttiva.

Su base quinquennale, a partire dal [1° gennaio 2024], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. I risultati delle presente proposta saranno inclusi nella relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio che sarà presentata entro il [1° gennaio 2029].

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La direttiva è ampiamente inclusiva e mira a ricomprendere tutte le imprese che possono essere considerate residenti in uno Stato membro a fini fiscali, indipendentemente dalla loro forma giuridica. In quest'ottica, essa contempla anche gli istituti giuridici, come le società di persone, che sono considerati residenti a fini fiscali in uno Stato membro.

La direttiva riguarda un regime specifico utilizzato a fini di elusione o di evasione fiscali. Il regime di cui trattasi consiste nella costituzione di imprese all'interno dell'UE presumibilmente impegnate un'attività economica ma che in realtà non svolgono alcuna attività economica. Al contrario, il motivo per cui esistono è fare in modo che determinati vantaggi fiscali vadano al loro titolare effettivo o al gruppo cui appartengono, nel suo complesso. Ad esempio un'impresa di partecipazione finanziaria può riscuotere tutti i pagamenti derivanti dalle attività finanziarie di imprese situate in diversi Stati membri dell'UE, approfittando delle esenzioni dalle ritenute alla fonte previste dalla direttiva sugli interessi e sui canoni 6 , e poi trasferire tali redditi a un'impresa associata in una giurisdizione di un paese terzo a bassa imposizione, avvalendosi di trattati fiscali favorevoli o persino del diritto tributario nazionale di uno specifico Stato membro. Al fine di contrastare tale regime, la presente direttiva stabilisce un test che aiuterà gli Stati membri a identificare le imprese impegnate in un'attività economica, ma che non hanno una sostanza minima e sono usate impropriamente al fine di ottenere vantaggi fiscali. Tale test può essere comunemente denominato "test della sostanza". Inoltre la direttiva attribuisce conseguenze fiscali alle imprese che non hanno una sostanza minima (entità di comodo). Essa prevede anche lo scambio automatico di informazioni e l'eventuale richiesta, da parte di uno Stato membro a un altro, di audit fiscali su un gruppo più ampio di imprese che sono considerate a rischio (in quanto soddisfano determinate condizioni) ma che non sono necessariamente carenti in termini di sostanza ai fini della presente direttiva. La definizione del trattamento fiscale appropriato e lo scambio di informazioni dovrebbero scoraggiare il regime in questione, neutralizzando eventuali vantaggi fiscali ottenuti o che possono essere ottenuti.

Alla luce di quanto precede, la direttiva è strutturata in modo da rispecchiare essenzialmente la sequenza logica di ciascuna fase del suddetto test della sostanza. Le fasi sono sette: imprese tenute alla comunicazione (in quanto considerate "a rischio"); comunicazione; possibilità di ottenere l'esenzione dalla comunicazione per mancanza di motivazioni fiscali; presunzione di mancanza di sostanza minima; possibilità di confutazione; conseguenze fiscali; scambio automatico di informazioni tramite la messa a disposizione dei dati in un registro centrale ed eventuale richiesta di effettuare un audit fiscale.

Imprese tenute alla comunicazione

La prima fase divide i vari tipi di imprese tra quelle a rischio, per mancanza di sostanza e per poter essere usate impropriamente a fini fiscali, e quelle a basso rischio. I casi a rischio sono quelli che presentano contemporaneamente una serie di caratteristiche in genere presenti nelle imprese prive di sostanza. Tali criteri sono denominati criteri di "entrata" ("gateway"). I casi a basso rischio sono quelli che non presentano nessuno di questi criteri o che ne presentano solo alcuni, ossia quelli che non superano gli accessi.

I criteri pertinenti che soddisfano i criteri di entrata mirano a identificare come a rischio le imprese che apparentemente esercitano attività transfrontaliere che sono geograficamente mobili e si affidano inoltre ad altre imprese per la propria amministrazione, in particolare prestatori di servizi professionali terzi o equivalenti.

I casi a basso rischio che non soddisfano i criteri di entrata sono irrilevanti ai fini della direttiva. Le risorse possono pertanto essere concentrate sui casi più rischiosi, ossia quelli che presentano tutte le caratteristiche pertinenti e quindi soddisfano i criteri di entrata.

Ai fini della certezza fiscale, le imprese che svolgono determinate attività sono esplicitamente escluse e sono pertanto considerate sin dall'inizio come a basso rischio e irrilevanti ai fini della direttiva. Tra queste figurano le imprese che non soddisfano i criteri di entrata o, se lo facessero, risulterebbero irrilevanti ai fini della direttiva in una fase successiva del test. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di una qualsiasi delle esclusioni non devono valutare se soddisfano i criteri di entrata.

Comunicazione

Solo le imprese considerate a rischio nella prima fase procedono alla seconda fase, che costituisce il fulcro stesso del test della sostanza. Essendo a rischio, tali imprese sono invitate a comunicare la loro sostanza nella dichiarazione dei redditi.

Per comunicazione della sostanza si intende la fornitura di informazioni specifiche, normalmente già risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa, in modo da facilitare la valutazione dell'attività svolta da quest'ultima. L'accento è posto su circostanze specifiche normalmente presenti in un'impresa che svolge un'attività economica sostanziale.

Tre elementi sono considerati importanti: in primo luogo, i locali disponibili per l'uso esclusivo dell'impresa; in secondo luogo, almeno un conto bancario proprio e attivo nell'Unione; e, in terzo luogo, almeno un amministratore residente in prossimità dell'impresa e concentrato sulle sue attività o, in alternativa, un numero sufficiente di dipendenti dell'impresa impegnati nelle sue attività principali generatrici di reddito e residenti in prossimità dell'impresa. La concentrazione di un amministratore sulle attività dell'impresa può essere dimostrata attraverso le sue qualifiche, che dovrebbero essere tali da consentirgli di svolgere un ruolo attivo nei processi decisionali, i poteri formali che gli sono conferiti e la sua partecipazione effettiva alla gestione quotidiana dell'impresa. Se nessun amministratore in possesso delle qualifiche necessarie è residente in prossimità dell'impresa, in alternativa ci si aspetta che l'impresa abbia un legame sufficiente con lo Stato membro di asserita residenza fiscale se la maggior parte dei suoi dipendenti che svolgono funzioni quotidiane è residente a fini fiscali in prossimità di tale Stato membro. Anche il processo decisionale dovrebbe avere luogo nello Stato membro dell'impresa. Questi elementi specifici sono stati selezionati sulla base della norma internazionale sulle attività economiche sostanziali a fini fiscali.

Occorre tenere presente che tali elementi sono fissati per le imprese con attività transfrontaliere che sono geograficamente mobili e che non dispongono di risorse proprie per l'amministrazione.

Inoltre la comunicazione deve essere accompagnata da prove documentali soddisfacenti, da allegare anche alla dichiarazione dei redditi, se non già incluse. Le prove richieste sono intese a consentire alle amministrazioni fiscali di verificare direttamente la veridicità delle informazioni comunicate e di farsi un'idea generale della situazione dell'impresa al fine di valutare l'opportunità di avviare un audit fiscale.

Presunzione di mancanza di sostanza minima e di abusi fiscali

La terza fase del test prescrive l'opportuna valutazione delle informazioni che l'impresa ha comunicato nella seconda fase in termini di sostanza. Essa stabilisce in che modo dovrebbe essere qualificato, almeno a prima vista, l'esito della comunicazione, vale a dire la dichiarazione dell'impresa di essere o no in possesso degli elementi pertinenti.

Un'impresa che è un caso a rischio, avendo soddisfatto i criteri di entrata, e la cui comunicazione porta a sua volta alla conclusione che le manchi almeno uno degli elementi pertinenti per la sostanza, dovrebbe essere considerata un'entità "di comodo" ai fini della direttiva, vale a dire un'entità priva di sostanza e usata impropriamente a fini fiscali.

Un'impresa che è un caso a rischio, ma la cui comunicazione rivela che possiede tutti gli elementi pertinenti per la sostanza, non dovrebbe essere considerata un'entità "di comodo" ai fini della direttiva. Tuttavia tale presunzione non esclude che le amministrazioni fiscali ritengano comunque che tale impresa:

·sia un'entità di comodo ai fini della direttiva perché le prove documentali prodotte non confermano le informazioni comunicate; o

·sia un'entità di comodo o non svolga un'attività economica sostanziale ai sensi di norme nazionali diverse dalla presente direttiva, tenuto conto delle prove documentali prodotte e/o di elementi aggiuntivi; o

·non sia il titolare effettivo di alcun flusso di reddito ad essa versato.

Confutazione

La quarta fase riguarda il diritto dell'impresa che si presume essere un'entità di comodo e usata impropriamente a fini fiscali, ai fini della direttiva, di provare il contrario, vale a dire di dimostrare che possiede una sostanza o, in ogni caso, non è usata impropriamente a fini fiscali. Questa possibilità è molto importante perché il test della sostanza si basa su indicatori e, in quanto tale, può non cogliere i fatti e le circostanze specifici di ogni singolo caso. I contribuenti avranno quindi un diritto effettivo a rivendicare di non essere un'entità di comodo ai sensi della direttiva.

Per confutare la presunzione di essere un'entità di comodo, i contribuenti dovrebbero produrre prove concrete delle attività svolte e del modo in cui le svolgono. Le prove prodotte dovrebbero includere informazioni sulle ragioni commerciali (ossia non fiscali) per la costituzione e il mantenimento dell'impresa che non necessita di locali propri e/o di conti bancari e/o di dirigenti o dipendenti dedicati. Inoltre dovrebbero includere informazioni sulle risorse utilizzate da tale impresa per svolgere effettivamente la propria attività, nonché informazioni che consentano di verificare il legame tra l'impresa e lo Stato membro in cui essa dichiara di essere residente a fini fiscali, vale a dire di verificare che le decisioni fondamentali sulle attività generatrici di valore dell'impresa sono prese in tale paese.

Sebbene le informazioni di cui sopra siano essenziali e debbano essere fornite dall'impresa che si oppone, quest'ultima è libera di fornire informazioni supplementari per far valere la propria posizione. Tali informazioni dovrebbero quindi essere valutate dall'amministrazione fiscale dello Stato di residenza fiscale dell'impresa. Una volta accettata la confutazione da parte di un'impresa della presunzione che si tratti di un'entità di comodo ai fini della direttiva, l'amministrazione fiscale dovrebbe essere in grado di certificare l'esito del processo di confutazione per l'esercizio fiscale in questione. Poiché è probabile che il processo di confutazione crei un onere sia per l'impresa che per l'amministrazione fiscale, pur concludendo che esiste una sostanza minima a fini fiscali, sarà possibile prorogare la validità della confutazione per altri cinque anni (ossia per un periodo complessivo massimo di sei anni), dopo l'esercizio fiscale in questione, a condizione che non intervengano cambiamenti nella situazione di fatto e di diritto dimostrata dall'impresa. Trascorso tale periodo, l'impresa dovrà rinnovare il processo di confutazione se lo desidera.

Esenzione per mancanza di motivazioni fiscali

Un'impresa che potrebbe soddisfare i criteri di entrata e/o che non ha una sostanza minima potrebbe essere usata per attività reali senza creare un beneficio fiscale per se stessa, per il gruppo di società di cui fa parte o per il titolare effettivo finale. Tale impresa dovrebbe avere la possibilità di dimostrare, in qualsiasi momento, tale posizione e di chiedere un'esenzione dagli obblighi della presente direttiva.

Per richiedere tale esenzione, l'impresa dovrebbe produrre elementi che consentano di confrontare il debito d'imposta della struttura o del gruppo cui appartiene con e senza la sua interposizione. Si tratta di un esercizio analogo a quello raccomandato per valutare qualsiasi tipo di regime di pianificazione fiscale aggressiva (raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva 7 ).

Come nel caso della confutazione della presunzione, l'amministrazione fiscale del luogo di asserita residenza fiscale dell'impresa può essere considerata nella posizione migliore per valutare gli elementi di prova pertinenti prodotti dall'impresa. L'amministrazione fiscale, se ritiene che l'interposizione di una determinata impresa all'interno del gruppo non incida sul debito d'imposta del gruppo, dovrebbe essere in grado di certificare che l'impresa non rischia di essere dichiarata un'entità "di comodo" ai sensi della presente direttiva per un esercizio fiscale. Poiché la procedura per ottenere l'esenzione potrebbe creare un onere sia per l'impresa che per l'amministrazione fiscale, pur concludendo che non vi è alcuna finalità di elusione o di evasione fiscali, sarà possibile prorogare la validità dell'esenzione per altri cinque anni (ossia per un periodo complessivo massimo di sei anni), a condizione che non intervengano cambiamenti nella situazione di fatto e di diritto dimostrata dall'impresa. Trascorso tale periodo, l'impresa dovrà ripetere il processo di richiesta di esenzione se desidera continuare a essere esentata e può dimostrare di averne ancora il diritto.

Conseguenze

Quando un'impresa è ritenuta un'entità di comodo ai fini della direttiva e non è in grado di confutare tale presunzione, dovrebbero scattare conseguenze fiscali. Tali conseguenze dovrebbero essere proporzionate e mirare a neutralizzarne l'impatto fiscale, vale a dire eliminare qualsiasi vantaggio fiscale ottenuto, o che potrebbe essere ottenuto, tramite l'impresa conformemente agli accordi o alle convenzioni in vigore nello Stato membro dell'impresa o alle pertinenti direttive dell'UE, in particolare la direttiva 2011/96/UE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi e la direttiva 2003/49/CE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Tali vantaggi sarebbero di fatto eliminati se gli accordi, le convenzioni e le direttive dell'Unione in questione non fossero tenuti in conto con riguardo all'impresa che è risultata priva di una sostanza minima e non ha dimostrato il contrario.

Dato che per ottenere tali vantaggi un'impresa deve di norma fornire un certificato di residenza fiscale, al fine di consentire un processo efficiente, lo Stato membro di residenza fiscale dell'entità di comodo non rilascerà affatto il certificato di residenza fiscale o lo rilascerà con un avvertimento, vale a dire includendo una dichiarazione esplicita per impedirne l'uso ai fini dell'ottenimento dei vantaggi di cui sopra. Il mancato rilascio di un certificato di residenza fiscale o il rilascio di un certificato speciale, comprendente l'avvertimento di cui sopra, non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali dello Stato membro in cui l'entità di comodo è fiscalmente residente per quanto riguarda gli obblighi fiscali ad essa connessi, bensì servirà solo come prassi amministrativa per informare il paese di origine che non dovrebbe concedere i benefici della sua convenzione fiscale con lo Stato membro dell'entità di comodo (o delle direttive UE applicabili) ai pagamenti a favore di tale entità.

Se i vantaggi fiscali concessi all'impresa sono eliminati, si dovrebbe determinare in che modo i flussi di reddito da e verso l'impresa, nonché gli eventuali attivi di proprietà dell'impresa, debbano essere effettivamente tassati. In particolare si dovrebbe determinare quale giurisdizione debba avere il diritto di tassare tali flussi di reddito e/o attivi. Tale determinazione non dovrebbe incidere su eventuali imposte applicabili a livello dell'entità di comodo stessa; lo Stato membro dell'entità di comodo rimarrebbe quindi libero di continuare a considerare quest'ultima come residente a fini fiscali nel suo territorio e di applicare l'imposta sui pertinenti flussi di reddito e/o attivi conformemente al proprio diritto nazionale.

L'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale dovrebbe tenere conto di tutte le giurisdizioni che possono essere interessate da operazioni che coinvolgono l'entità di comodo. Tali giurisdizioni, ad eccezione dello Stato membro dell'entità di comodo, sono:

i)nel caso di flussi di reddito: da un lato, la giurisdizione di origine o la giurisdizione in cui è situato il pagatore del reddito e, dall'altro, la giurisdizione di destinazione finale del flusso, ossia la giurisdizione dell'azionista dell'impresa;

ii)nel caso di beni immobili: da un lato, la giurisdizione di origine o la giurisdizione in cui si trovano i beni e, dall'altro, la giurisdizione in cui risiede il proprietario, ossia la giurisdizione dell'azionista dell'impresa;

iii)nel caso di beni mobili di valore, quali collezioni d'arte, yacht ecc.: la giurisdizione del proprietario, ossia dell'azionista dell'impresa.

L'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale riguarda necessariamente solo gli Stati membri, che sono vincolati dalla presente direttiva, e quindi non incide e non può incidere sui paesi terzi. È tuttavia probabile che si verifichino situazioni che coinvolgono paesi terzi, ad esempio quando il reddito proveniente da un paese terzo confluisce nell'entità di comodo o l'azionista o gli azionisti dell'entità di comodo si trovano in un paese terzo o l'entità di comodo possiede attivi situati in un paese terzo. In questi casi gli accordi per evitare la doppia imposizione tra uno Stato membro e un paese terzo dovrebbero essere debitamente rispettati per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale. In mancanza di tali accordi lo Stato membro interessato applicherà il proprio diritto nazionale.

In particolare si possono ipotizzare quattro scenari:

1)Un paese terzo è la giurisdizione di origine del pagatore — l'UE è la giurisdizione dell'entità di comodo — l'UE è la giurisdizione dell'azionista o degli azionisti

In questo caso la giurisdizione di origine non è vincolata dalla direttiva, mentre le giurisdizioni dell'entità di comodo e dell'azionista rientrano nel suo ambito di applicazione.

oOrigine/pagatore di un paese terzo: potrà applicare l'imposta nazionale sul pagamento in uscita o potrà decidere di applicare la convenzione in vigore con la giurisdizione dell'azionista dell'UE.

oEntità di comodo dell'UE: continuerà a essere residente a fini fiscali nel rispettivo Stato membro e dovrà adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto; può essere in grado di fornire le prove dell'imposta applicata al pagamento.

oAzionista/i dell'UE: includeranno il pagamento ricevuto dall'entità di comodo nel proprio reddito imponibile, conformemente al diritto nazionale, e potranno chiedere lo sgravio per qualsiasi imposta pagata alla fonte, conformemente alla convenzione applicabile con la giurisdizione di origine del paese terzo. Inoltre prenderanno in considerazione e dedurranno le imposte pagate dall'entità di comodo.

2)L'UE è la giurisdizione di origine del pagatore — l'UE è la giurisdizione dell'entità di comodo — l'UE è la giurisdizione dell'azionista o degli azionisti

In questo caso tutte le giurisdizioni rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e sono pertanto da essa vincolate.

oOrigine/pagatore dell'UE: non avrà il diritto di tassare il pagamento, ma potrà applicare l'imposta nazionale sul pagamento in uscita nella misura in cui non sia in grado di determinare se l'azionista o gli azionisti dell'impresa sono situati nell'UE.

oEntità di comodo dell'UE: continuerà a essere residente a fini fiscali nel rispettivo Stato membro e dovrà adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto; può essere in grado di fornire le prove dell'imposta applicata al pagamento.

oAzionista/i dell'UE: includeranno il pagamento ricevuto dall'entità di comodo nel proprio reddito imponibile, conformemente al diritto nazionale, e potranno chiedere lo sgravio per qualsiasi imposta pagata alla fonte, anche in virtù di direttive dell'UE. Inoltre prenderanno in considerazione e dedurranno le imposte pagate dall'entità di comodo.

3)L'UE è la giurisdizione di origine del pagatore — l'UE è la giurisdizione dell'entità di comodo — un paese terzo è la giurisdizione dell'azionista o degli azionisti

In questo caso solo la giurisdizione di origine e quella dell'entità di comodo sono vincolate dalla direttiva, mentre la giurisdizione dell'azionista non lo è.

oOrigine/pagatore dell'UE: tasserà il pagamento in uscita conformemente alla convenzione in vigore con il paese terzo di giurisdizione dell'azionista o degli azionisti o, in assenza di tale convenzione, conformemente al diritto nazionale.

oEntità di comodo dell'UE: continuerà a essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e dovrà adempiere ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto; può essere in grado di fornire le prove dell'imposta applicata al pagamento.

oAzionista o azionisti di un paese terzo: sebbene il paese terzo di giurisdizione dell'azionista o degli azionisti non sia obbligato ad applicare alcuna conseguenza, può essergli chiesto di applicare una convenzione fiscale in vigore con lo Stato membro di origine al fine di concedere uno sgravio.

4)Un paese terzo è la giurisdizione di origine del pagatore — l'UE è la giurisdizione dell'entità di comodo — un paese terzo è la giurisdizione dell'azionista o degli azionisti

oOrigine/pagatore di un paese terzo: potrà applicare l'imposta nazionale sul pagamento in uscita o potrà decidere di applicare l'imposta conformemente alla convenzione fiscale in vigore con il paese terzo di giurisdizione dell'azionista o degli azionisti, se desidera valutare a sua volta l'entità di comodo dell'UE.

oEntità di comodo dell'UE: continuerà a essere residente a fini fiscali in uno Stato membro e adempierà ai pertinenti obblighi previsti dal diritto nazionale, anche comunicando il pagamento ricevuto; può essere in grado di fornire le prove dell'imposta applicata al pagamento.

oAzionista o azionisti di un paese terzo: sebbene il paese terzo di giurisdizione dell'azionista non sia obbligato ad applicare alcuna conseguenza, può valutare l'opportunità di applicare una convenzione fiscale in vigore con la giurisdizione di origine al fine di concedere uno sgravio.

Gli scenari in cui le imprese di comodo sono residenti al di fuori dell'UE non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Scambio di informazioni

Tutti gli Stati membri avranno accesso alle informazioni sulle entità di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni. A tale scopo le informazioni saranno scambiate tra gli Stati membri fin dalla prima fase, quando un'impresa è classificata come a rischio ai fini della presente direttiva. Lo scambio si applicherà anche quando l'amministrazione fiscale di uno Stato membro effettua una valutazione sulla base dei fatti e delle circostanze dei singoli casi e decide di certificare che una determinata impresa ha confutato la presunzione di essere un'entità di comodo o dovrebbe essere esentata dagli obblighi previsti dalla direttiva. Ciò garantirà che tutti gli Stati membri siano in grado di venire a conoscenza, in modo tempestivo, della discrezionalità esercitata e dei motivi alla base di ciascuna valutazione. Gli Stati membri potranno inoltre chiedere allo Stato membro dell'impresa di effettuare audit fiscali qualora abbiano motivo di sospettare che l'impresa non abbia una sostanza minima ai fini della direttiva.

Per garantire che siano disponibili in tempo utile a tutti gli Stati membri che potrebbero avervi interesse, le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso un registro centrale utilizzando il meccanismo esistente di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri si scambieranno le informazioni in tutti gli scenari di cui sopra senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui l'amministrazione dispone di tali informazioni. Ciò significa entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni dei redditi o entro 30 giorni dalla data in cui l'amministrazione emette una decisione per certificare che un'impresa ha confutato una presunzione o dovrebbe essere esentata. Lo scambio automatico avverrà inoltre entro 30 giorni dalla conclusione di un audit di un'impresa a rischio ai fini della direttiva, se l'esito di tale audit ha un impatto sulle informazioni già scambiate o che avrebbero dovuto essere scambiate per tale impresa. Le informazioni da scambiare sono indicate all'articolo 13 della presente direttiva. Il principio è che tali informazioni dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri di ricevere le informazioni comunicate dalle imprese a rischio ai fini della presente direttiva. Inoltre, qualora l'amministrazione di uno Stato membro sottoponga a valutazione la confutazione di una presunzione o un'esenzione dagli obblighi della direttiva, le informazioni scambiate dovrebbero consentire agli altri Stati membri di comprendere i motivi di tale valutazione. Gli altri Stati membri dovrebbero sempre poter chiedere a un altro Stato membro di effettuare un audit fiscale su qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di entrata della presente direttiva, qualora nutrano dubbi sul fatto che questa abbia la sostanza minima richiesta. Lo Stato membro interpellato dovrebbe effettuare l'audit fiscale entro un termine ragionevole e condividere l'esito con lo Stato membro richiedente. Se si riscontra l'esistenza di un'entità "di comodo", lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire automaticamente a norma dell'articolo 13 della presente direttiva.

Sanzioni

La legislazione proposta lascia agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili contro la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva, quali recepiti nell'ordinamento giuridico nazionale. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno raggiungere un livello minimo di coordinamento tra gli Stati membri mediante la fissazione di una sanzione pecuniaria minima conformemente alle disposizioni vigenti nel settore finanziario. Le sanzioni dovrebbero comprendere una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad almeno il 5 % del fatturato dell'impresa. Tale importo minimo dovrebbe tenere conto delle circostanze della specifica entità che effettua la comunicazione.

2021/0434 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali
e che modifica la direttiva
2011/16/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 8 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)Garantire una tassazione equa ed efficace nel mercato interno e lottare contro l'elusione e l'evasione fiscali rimangono priorità politiche assolute nell'Unione. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione della direttiva 2016/1164 del Consiglio 10 relativa alla lotta contro l'elusione fiscale e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio 11 relativa alla cooperazione amministrativa, sono necessarie ulteriori misure per contrastare le pratiche specificamente individuate di elusione e di evasione fiscali, che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione. In particolare i gruppi multinazionali spesso costituiscono imprese prive di una sostanza minima per ridurre il loro obbligo fiscale complessivo, anche trasferendo gli utili da determinati Stati membri ad alta imposizione in cui svolgono un'attività economica e creano valore per le loro attività. La presente proposta integra i progressi compiuti in materia di trasparenza delle imprese attraverso i requisiti relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva introdotti dal quadro antiriciclaggio, che affrontano le situazioni in cui le imprese sono costituite per occultare la proprietà effettiva, che sia delle imprese stesse o degli attivi che esse gestiscono e possiedono, quali beni immobili o beni di valore elevato.

2)È noto che imprese prive di una sostanza minima possono essere costituite in uno Stato membro con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale, in particolare attraverso l'erosione della base imponibile di un altro Stato membro. Sebbene alcuni Stati membri abbiano elaborato un quadro legislativo o amministrativo per proteggere la propria base imponibile da tali regimi, le norme pertinenti hanno spesso un effetto limitato, in quanto si applicano solo nel territorio di un singolo Stato membro e non contemplano efficacemente le situazioni che coinvolgono più di uno Stato membro. Inoltre le norme nazionali che si applicano in questo settore variano notevolmente all'interno dell'Unione, e alcuni Stati membri non dispongono neppure di norme per contrastare l'uso improprio di imprese prive di sostanza o con una sostanza minima a fini fiscali.

3)È necessario stabilire un quadro comune al fine di rafforzare la resilienza degli Stati membri contro le pratiche di elusione e di evasione fiscali connesse all'uso di imprese che non svolgono un'attività economica, pur esercitandone presumibilmente una, e che pertanto sono prive di sostanza o hanno solo una sostanza minima a fini fiscali. Ciò mira a garantire che le imprese prive di una sostanza minima non siano usate come strumenti di evasione o di elusione fiscali. Poiché tali imprese possono essere stabilite in uno Stato membro ma possono essere usate con l'effetto di erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è fondamentale concordare un insieme comune di norme per determinare ciò che dovrebbe essere considerato una sostanza insufficiente a fini fiscali nel mercato interno e per delineare le conseguenze fiscali specifiche connesse a tale sostanza insufficiente. Il fatto che un'impresa risulti avere una sostanza sufficiente ai sensi della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di continuare ad applicare norme contro l'elusione e l'evasione fiscali, a condizione che siano coerenti con il diritto dell'Unione.

4)Al fine di garantire un approccio globale, le norme dovrebbero applicarsi a tutte le imprese dell'Unione che sono imponibili in uno Stato membro, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal loro status, purché abbiano la residenza fiscale in uno Stato membro e possano ottenere un certificato di residenza fiscale in tale Stato membro.

5)Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, nonché la proporzionalità e l'efficacia delle potenziali norme, sarebbe auspicabile limitarne l'ambito di applicazione alle imprese che rischiano di essere dichiarate prive di una sostanza minima e usate con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale. Sarebbe pertanto importante stabilire un criterio di entrata, sotto forma di una serie di tre condizioni cumulative e indicative, al fine di determinare quali imprese sono sufficientemente a rischio come sopra indicato per giustificare il loro assoggettamento a obblighi di comunicazione. Una prima condizione dovrebbe consentire di identificare le imprese presumibilmente impegnate soprattutto in attività economiche geograficamente mobili, in quanto il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte è in genere più difficile da individuare. Tali attività danno luogo di norma a importanti flussi di reddito passivo. Pertanto le imprese il cui reddito è costituito prevalentemente da flussi di reddito passivo soddisferebbero tale condizione. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che le entità che detengono attivi solo per uso privato, come beni immobili, yacht, jet, opere d'arte o capitale proprio, possono non avere alcun reddito per lunghi periodi di tempo, ma traggono comunque notevoli benefici fiscali attraverso la proprietà di tali attivi. Poiché le situazioni puramente nazionali non comporterebbero un rischio per il buon funzionamento del mercato interno e sarebbero affrontate meglio a livello nazionale, una seconda condizione dovrebbe concentrarsi sulle imprese che svolgono attività transfrontaliere. L'esercizio di attività transfrontaliere dovrebbe essere stabilito tenendo conto, da un lato, della natura delle operazioni dell'impresa, nazionali o estere, e, dall'altro, dei suoi beni, essendo possibile che le entità che detengono solo attivi per uso privato, non commerciale, non effettuino operazioni per un periodo di tempo considerevole. Inoltre una terza condizione dovrebbe identificare le imprese che non dispongono di risorse proprie o dispongono di risorse proprie inadeguate per svolgere le attività di gestione principali. A tale riguardo le imprese che non dispongono di risorse proprie adeguate tendono a rivolgersi a terzi prestatori di servizi di amministrazione, gestione, corrispondenza e conformità giuridica o a concludere accordi pertinenti con imprese associate per la fornitura di tali servizi al fine di istituire e mantenere una presenza giuridica e fiscale. Il fatto che l'impresa esternalizzi solo alcuni servizi accessori, come i servizi di contabilità, continuando a svolgere internamente le attività principali, non sarebbe di per sé sufficiente per soddisfare tale condizione. Sebbene tali prestatori di servizi possano essere regolamentati per altri fini non fiscali, i loro obblighi per tali altri fini non possono sempre attenuare il rischio che essi consentano la costituzione e il mantenimento di imprese usate impropriamente per pratiche di elusione e di evasione fiscali.

6)Sarebbe giusto escludere dalla normativa prevista le imprese le cui attività sono soggette a un adeguato livello di trasparenza e non presentano pertanto un rischio di mancanza di sostanza a fini fiscali. È altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione o quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, nonché talune imprese finanziarie fortemente regolamentate nell'Unione, direttamente o indirettamente, e soggette a maggiori obblighi di trasparenza e a vigilanza. Anche le imprese di partecipazione pure situate nella stessa giurisdizione della controllata operativa e del loro titolare effettivo o dei loro titolari effettivi sono difficilmente idonee a perseguire l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale. Lo stesso vale per le sub-holding situate nella stessa giurisdizione del loro azionista o dell'entità controllante capogruppo. Su tale base dovrebbero essere escluse anch'esse. Anche le imprese che impiegano un numero adeguato di persone, a tempo pieno e in via esclusiva, per svolgere le loro attività non dovrebbero essere considerate prive di una sostanza minima. Sebbene non si possa ragionevolmente prevedere che soddisfino il criterio di entrata, esse dovrebbero essere esplicitamente escluse ai fini della certezza del diritto.

7)Per distinguere tra le imprese che rischiano di essere dichiarate prive di sostanza a fini fiscali e garantire che le norme contemplino solo le imprese prive di sostanza a fini fiscali, le imprese dovrebbero fornire informazioni sulle loro risorse nello Stato membro in cui sono residenti a fini fiscali. Tali informazioni sono necessarie per verificare che l'impresa disponga di risorse e svolga effettivamente un'attività economica nello Stato membro di residenza fiscale e che esista un legame sufficiente tra il reddito o gli attivi dell'impresa e tale Stato membro.

8)Per facilitare l'attuazione della presente direttiva, le imprese che rischiano di essere dichiarate prive di sostanza e usate con l'obiettivo principale di ottenere un vantaggio fiscale dovrebbero dichiarare, nella loro dichiarazione dei redditi annuale, di possedere un livello minimo di risorse quali persone e locali nello Stato membro di residenza fiscale e, se del caso, fornire prove documentali. Sebbene si riconosca che attività diverse possono richiedere un livello o un tipo di risorse differente, ci si aspetterebbe un livello minimo comune di risorse in tutte le circostanze. La valutazione dovrebbe mirare esclusivamente a constatare la sostanza delle imprese a fini fiscali e non mette in discussione il ruolo dei "prestatori di servizi relativi a società o trust", quali definiti nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , nell'individuazione del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Per contro, l'assenza di un livello minimo di risorse può essere considerata indicativa di una mancanza di sostanza quando un'impresa è già a rischio di essere dichiarata priva di sostanza a fini fiscali. Al fine di garantire la compatibilità con le pertinenti norme internazionali, un livello minimo comune dovrebbe basarsi sulle norme esistenti dell'Unione e internazionali in materia di attività economica sostanziale nel contesto di regimi fiscali preferenziali o in assenza di tassazione delle società 13 , quali sviluppate nel contesto del forum sulle pratiche fiscali dannose. È necessario prevedere la presentazione di prove documentali, unitamente alla dichiarazione dei redditi, a sostegno della dichiarazione dell'impresa di disporre di risorse minime. Tali prove documentali sono altresì necessarie per consentire all'amministrazione di formarsi un'opinione basata sui fatti e sulle circostanze dell'impresa e di decidere se avviare una procedura di audit.

9)Per garantire la certezza fiscale, è indispensabile stabilire norme comuni sul contenuto delle dichiarazioni delle imprese. Si dovrebbe presumere che le imprese che soddisfano il criterio di entrata e sono pertanto tenute alla comunicazione non abbiano una sostanza sufficiente a fini fiscali se dichiarano anche di non possedere uno o più degli elementi che costituiscono cumulativamente un livello minimo di sostanza o non forniscono le prove a sostegno richieste. Si dovrebbe invece presumere che le imprese che dichiarano di possedere tutti gli elementi del livello minimo di sostanza e che forniscono i documenti giustificativi richiesti abbiano una sostanza minima a fini fiscali e tali imprese non dovrebbero incorrere in ulteriori obblighi e conseguenze ai sensi della presente direttiva. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la legislazione applicabile e il diritto dell'amministrazione di effettuare un audit, anche sulla base dei documenti giustificativi, e giungere eventualmente a conclusioni diverse.

10)È riconosciuto che il fatto che un'impresa svolga effettivamente attività economiche a fini fiscali o serva principalmente a fini di evasione o di elusione fiscali è in definitiva una questione di fatti e di circostanze. Ciò dovrebbe essere valutato caso per caso per ciascuna impresa specifica. Pertanto le imprese che si presume non abbiano una sostanza minima a fini fiscali dovrebbero avere il diritto di dimostrare il contrario, anche di dimostrare che non perseguono principalmente finalità fiscali, e confutare tale presunzione. Una volta adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva, esse dovrebbero fornire informazioni supplementari all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali. Sebbene possano fornire tutte le informazioni supplementari che ritengono appropriate, è essenziale fissare requisiti comuni riguardo a ciò che può costituire una prova supplementare adeguata e dovrebbe pertanto essere richiesto in tutti i casi. Se sulla base di tali prove supplementari ritiene che un'impresa abbia confutato in modo soddisfacente una presunzione di mancanza di sostanza, lo Stato membro dovrebbe poter adottare una decisione per certificare che l'impresa ha una sostanza minima a fini fiscali a norma della presente direttiva. Tale decisione può rimanere valida per il periodo durante il quale la situazione di fatto e di diritto dell'impresa resta immutata e fino a sei anni dalla data di adozione della decisione. Ciò consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi per i quali è stato dimostrato che non sono un'entità di comodo ai fini della direttiva.

11)Poiché l'obiettivo della presente direttiva è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali che possono prosperare attraverso le azioni di imprese prive di una sostanza minima, e al fine di garantire la certezza fiscale e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, è fondamentale prevedere la possibilità di esenzioni per le imprese che soddisfano il criterio di entrata ma la cui interposizione non ha un impatto effettivo favorevole sulla situazione fiscale complessiva del gruppo dell'impresa o del titolare effettivo o dei titolari effettivi. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero avere il diritto di chiedere all'amministrazione dello Stato membro in cui risiedono a fini fiscali di adottare una decisione che le dispensi integralmente e anticipatamente dal rispettare le norme proposte. Tale esenzione dovrebbe inoltre essere limitata nel tempo, per consentire all'amministrazione di verificare regolarmente che la situazione di fatto e di diritto che giustifica la decisione di esenzione rimanga valida. Al tempo stesso, un eventuale prolungamento della durata di tale decisione consentirà di limitare le risorse assegnate ai casi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

12)Al fine di garantire la certezza fiscale e una tassazione equa nel mercato interno, sarebbe opportuno stabilire esplicitamente le norme che specificano il trattamento, a fini fiscali, dei redditi provenienti da o destinati a imprese per le quali è stata accertata la mancanza di una sostanza minima a fini fiscali e che non hanno fornito prove del contrario né prove del fatto che esse non perseguono l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale. Tali redditi dovrebbero essere imponibili nello Stato membro in cui l'azionista o gli azionisti dell'impresa risiedono a fini fiscali, come se fossero versati direttamente a tale o tali azionisti. Per evitare il rischio di doppia imposizione, l'eventuale imposta versata su tali redditi nello Stato membro dell'impresa dovrebbe essere presa in considerazione e dedotta dall'imposta dovuta nello Stato membro dell'azionista o degli azionisti dell'impresa. Se gli azionisti dell'impresa non risiedono a fini fiscali in uno Stato membro, tali redditi dovrebbero essere imponibili nella giurisdizione di residenza fiscale del pagatore, come se fossero versati direttamente all'azionista o agli azionisti dell'impresa. Norme di effetto equivalente dovrebbero applicarsi alle situazioni in cui non vi sono flussi di reddito. In particolare ciò potrebbe verificarsi nel caso della detenzione di beni immobili o di altri beni di valore molto elevato esclusivamente a fini privati o di semplici partecipazioni azionarie. Considerando il rischio che diverse imprese prive di una sostanza minima siano costituite in una catena, è altresì essenziale escludere che i redditi siano considerati imponibili nella giurisdizione di un azionista che è esso stesso un'impresa priva di una sostanza minima. La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'attribuzione dei diritti di imposizione fiscale conformemente agli accordi e alle convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo.

13)Per garantire l'efficacia del quadro proposto, è necessario stabilire adeguate conseguenze fiscali per le imprese che non hanno una sostanza minima a fini fiscali. Le imprese che hanno soddisfatto il criterio di entrata e che si presume siano prive di sostanza a fini fiscali, e inoltre non hanno fornito prove del contrario né prove che esse non perseguono l'obiettivo di ottenere un vantaggio fiscale, non dovrebbero essere autorizzate a beneficiare delle disposizioni di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, di cui lo Stato membro di residenza fiscale è parte, né di qualsiasi altro accordo, comprese le disposizioni degli accordi internazionali per la promozione e la protezione degli investimenti, con finalità o effetto equivalente. Tali imprese non dovrebbero poter beneficiare della direttiva 2011/96/UE del Consiglio 14 e della direttiva 2003/49/CE del Consiglio 15 . A tal fine tali imprese non dovrebbero avere diritto a un certificato di residenza fiscale nella misura in cui questo serva a ottenere tali benefici. Lo Stato membro in cui l'impresa è residente a fini fiscali dovrebbe pertanto rifiutare il rilascio di un certificato di residenza fiscale. In alternativa, tale Stato membro dovrebbe poter rilasciare il certificato indicando, mediante un avvertimento, che questo non dovrebbe essere utilizzato dall'impresa per ottenere i benefici fiscali di cui sopra. Il rifiuto di un certificato di residenza fiscale o, in alternativa, il rilascio di un certificato speciale di residenza fiscale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali dello Stato membro dell'impresa per quanto riguarda la residenza fiscale e gli obblighi ad essa connessi. Piuttosto serve a comunicare agli altri Stati membri e ai paesi terzi che non dovrebbero essere concessi sgravi o rimborsi per le operazioni che coinvolgono tale impresa sulla base di convenzioni con lo Stato membro dell'impresa o, se del caso, di direttive dell'Unione.

14)Considerando che le imprese prive di una sostanza minima possono essere usate per ottenere un vantaggio fiscale a danno di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono a fini fiscali, le informazioni pertinenti dovrebbero essere condivise con le autorità competenti di altri Stati membri. Per garantire che tutti gli Stati membri interessati vi abbiano accesso tempestivo, tali informazioni dovrebbero essere scambiate automaticamente attraverso la rete comune di comunicazione ("CCN") sviluppata dall'Unione. In tale contesto le informazioni dovrebbero essere registrate in un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale a disposizione di tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN. Se necessario, dopo la fase dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro dovrebbe poter invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari sulle imprese tenute alla comunicazione dallo Stato membro al quale tali imprese sarebbero tenute a comunicare le informazioni. Considerando che le risposte alle richieste di informazioni sono tanto più efficaci quanto prima sono ricevute, è opportuno garantire che siano fornite rapidamente.

15)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE.

16)Al fine di migliorare l'efficacia, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per garantire la certezza fiscale e un livello minimo di coordinamento in tutti gli Stati membri, è necessario fissare una sanzione pecuniaria minima, tenendo conto anche della situazione di ciascuna impresa specifica. Le norme previste si basano sull'autovalutazione da parte delle imprese per stabilire se soddisfano o meno i criteri di entrata. Per garantire l'efficacia delle disposizioni, incentivando un'adeguata conformità in tutta l'Unione e tenendo conto del fatto che un'impresa di comodo in uno Stato membro può essere usata per erodere la base imponibile di un altro Stato membro, è importante che ciascuno Stato membro abbia il diritto di chiedere a un altro Stato membro di effettuare audit fiscali delle imprese a rischio per il fatto di non soddisfare la sostanza minima quale definita nella presente direttiva. Pertanto, per rafforzare l'efficacia, è essenziale che lo Stato membro interpellato abbia l'obbligo di effettuare tale audit e di condividere le informazioni sull'esito, anche se non riscontra l'esistenza di un'entità "di comodo".

17)Poiché la corretta attuazione e applicazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro è fondamentale per la protezione della base imponibile degli altri Stati membri, l'attuazione e l'applicazione dovrebbero essere monitorate dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specifiche, comprese statistiche, sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva.

18)Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme proposte, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata.

19)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e della direttiva 2011/16/UE, in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di componenti, inclusi il regime linguistico e le modalità pratiche necessarie per aggiornare il registro centrale relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. È altresì opportuno che tali competenze, come previsto nella direttiva 2011/16/UE, siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

20)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

21)Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati è stabilito nella direttiva 2011/16/UE al solo scopo di servire l'interesse pubblico generale, vale a dire le questioni fiscali e le finalità di lotta contro la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri.

22)Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che le imprese in questione sono di norma stabilite in uno Stato membro ma sono usate in modo da incidere sulla base imponibile di uno o più altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 
Oggetto

La presente direttiva stabilisce indicatori di sostanza minima per le imprese negli Stati membri e norme relative al trattamento fiscale delle imprese che non soddisfano tali indicatori.

Articolo 2 
Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le imprese che sono considerate fiscalmente residenti e che sono ammissibili a ricevere un certificato di residenza fiscale in uno Stato membro.

La presente direttiva non pregiudica altri atti giuridici dell'Unione.

Articolo 3 
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1)"impresa": qualsiasi entità che esercita un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è un soggetto fiscalmente residente in uno Stato membro;

(2)"esercizio fiscale": un esercizio fiscale, un anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali;

(3)"ricavi": la somma del fatturato netto, degli altri redditi operativi, dei proventi da partecipazioni, compresi i dividendi percepiti da imprese collegate, dei proventi di altri investimenti e prestiti che fanno parte del capitale fisso, degli altri interessi da ricevere e dei redditi analoghi elencati negli allegati V e VI della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

(4)"Stato membro dell'impresa": lo Stato membro in cui l'impresa è residente a fini fiscali;

(5)"titolare effettivo": il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(6)"azionisti dell'impresa": le persone fisiche o le entità che detengono direttamente azioni, interessi, quote, partecipazioni, diritti di appartenenza, diritti a prestazioni o altri diritti equivalenti nell'impresa e, nel caso di partecipazioni indirette, le persone fisiche o le entità che detengono interessi nell'impresa attraverso un'impresa o una catena di imprese, nessuna delle quali soddisfa gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 4 
Redditi pertinenti

Ai fini dei capi II e III, per "redditi pertinenti" si intendono i redditi che rientrano in una delle seguenti categorie:

a)interessi o altri redditi generati da attività finanziarie, comprese le criptoattività, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 20 ;

b)canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale, beni immateriali o permessi negoziabili;

c)dividendi e redditi derivanti dalla cessione di azioni;

d)redditi da leasing finanziario;

e)redditi derivanti da beni immobili;

f)redditi da beni mobili, diversi da contanti, azioni o titoli, detenuti per scopi privati e con un valore contabile superiore a un milione di euro;

g)redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;

h)redditi da servizi che l'impresa ha esternalizzato ad altre imprese associate.

Articolo 5 
Impresa associata

1.Ai fini degli articoli 4 e 7, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in uno dei modi seguenti:

a)una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;

b)una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;

c)una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;

d)una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.

2.Se più persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, come previsto al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.

Se le stesse persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più persone, come previsto al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.

3.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per persona si intende sia una persona giuridica che una persona fisica. Una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'integralità del capitale di tale entità detenuti dall'altra persona.

4.In caso di partecipazioni indirette, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 %.

Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati un'unica persona.

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE CHE

NON SODDISFANO GLI INDICATORI DI SOSTANZA MINIMA A FINI FISCALI

Articolo 6 
Imprese tenute alla comunicazione

1.Gli Stati membri dispongono che le imprese che soddisfano i seguenti criteri siano tenute alla comunicazione nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 7:

a)oltre il 75 % dei ricavi conseguiti dall'impresa nei due esercizi fiscali precedenti costituiscono redditi pertinenti;

b)l'impresa svolge attività transfrontaliera per uno dei seguenti motivi:

i)oltre il 60 % del valore contabile degli attivi dell'impresa che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, lettere e) ed f), era situato al di fuori dello Stato membro dell'impresa nei due esercizi fiscali precedenti;

ii)almeno il 60 % dei redditi pertinenti dell'impresa è generato o versato mediante operazioni transfrontaliere;

c)nei due esercizi fiscali precedenti l'impresa ha esternalizzato la gestione delle operazioni ordinarie e il processo decisionale relativo a funzioni significative.

Si considera che un'impresa che detiene attivi in grado di generare redditi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, lettere e) ed f), soddisfi il criterio di cui al primo comma, lettera a), indipendentemente dal fatto che i redditi derivanti da tali attivi siano stati maturati dall'impresa nei due esercizi fiscali precedenti, se il valore contabile di tali attivi è superiore al 75 % del valore contabile totale degli attivi dell'impresa.

Si considera che un'impresa che detiene attivi in grado di generare redditi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, lettera c), soddisfi il criterio di cui al primo comma, lettera a), indipendentemente dal fatto che i redditi derivanti da tali attivi siano stati maturati dall'impresa nei due esercizi fiscali precedenti, se il valore contabile di tali attivi è superiore al 75 % del valore contabile totale degli attivi dell'impresa.

2.In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che le imprese che rientrano in una delle seguenti categorie non siano soggette agli obblighi di cui all'articolo 7:

a)le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione o quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ;

b)le imprese finanziarie regolamentate;

c)le imprese la cui attività principale consiste nel detenere azioni in attività operative nello stesso Stato membro, i cui titolari effettivi sono anch'essi residenti a fini fiscali nello stesso Stato membro;

d)le imprese con attività di partecipazione che sono residenti a fini fiscali nello stesso Stato membro dell'azionista o degli azionisti dell'impresa o della controllante capogruppo quale definita nell'allegato III, sezione I, punto 7, della direttiva 2011/16/UE;

e)le imprese con almeno cinque dipendenti o membri del personale equivalenti a tempo pieno che svolgono esclusivamente le attività che generano i redditi pertinenti.

Il primo comma, lettera b), si applica alle seguenti "imprese finanziarie regolamentate":

a)un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ;

b)un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

c)un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi un gestore di EuVECA a norma del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , un gestore di EuSEF a norma del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 e un gestore di ELTIF a norma del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ;

d)un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ;

e)un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

f)un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

g)un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 1, punto 6, della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

h)istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi;

i)un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

j)un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

k)una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

l)un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 ;

m)una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;

n)una "società veicolo per la cartolarizzazione" quale definita all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 ;

o)una società di partecipazione assicurativa quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/138/CE, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell'articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

p)un istituto di pagamento quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 ;

q)un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 ;

r)un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ;

s)un fornitore di servizi per le criptoattività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 38 ] che presta uno o più servizi per le criptoattività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937].

Articolo 7 
Indicatori di sostanza minima a fini fiscali

1.Gli Stati membri dispongono che le imprese che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dichiarino nella loro dichiarazione dei redditi annuale, per ciascun esercizio fiscale, se soddisfano i seguenti indicatori di sostanza minima:

a)l'impresa dispone di locali propri o di locali ad uso esclusivo nello Stato membro;

b)l'impresa ha almeno un conto bancario proprio e attivo nell'Unione;

c)uno dei seguenti indicatori:

i)uno o più amministratori dell'impresa:

1)sono residenti a fini fiscali nello Stato membro dell'impresa o a una distanza da tale Stato membro che non sia superiore alla distanza compatibile con il corretto esercizio delle loro funzioni;

2)sono qualificati e autorizzati a prendere decisioni in relazione alle attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa o in relazione agli attivi dell'impresa;

3)utilizzano regolarmente in modo attivo e indipendente l'autorizzazione di cui al punto 2;

4)non sono dipendenti di un'impresa che non è un'impresa associata e non svolgono la funzione di amministratore o equivalente di altre imprese che non sono imprese associate;

ii)la maggior parte dei dipendenti equivalenti a tempo pieno dell'impresa sono residenti a fini fiscali nello Stato membro dell'impresa, o a una distanza da tale Stato membro che non sia superiore alla distanza compatibile con il corretto svolgimento delle loro funzioni, e tali dipendenti sono qualificati a svolgere le attività che generano i redditi pertinenti per l'impresa.

2.Le imprese di cui al paragrafo 1 corredano la dichiarazione dei redditi di documenti giustificativi. Tali documenti giustificativi comprendono le seguenti informazioni:

a)indirizzo e tipo dei locali;

b)ammontare dei ricavi lordi e loro natura;

c)ammontare dei costi d'impresa e loro natura;

d)tipo di attività svolte per generare i redditi pertinenti;

e)numero di amministratori, loro qualifiche e autorizzazioni e luogo di residenza a fini fiscali o numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno che svolgono le attività che generano i redditi pertinenti e loro qualifiche e luogo di residenza a fini fiscali;

f)attività esternalizzate;

g)numero di conto bancario, eventuali mandati conferiti per accedere al conto bancario e per utilizzare o emettere istruzioni di pagamento e prove dell'attività del conto.

Articolo 8 
Presunzione di sostanza minima a fini fiscali

1.Si presume che un'impresa che dichiara di soddisfare tutti gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che fornisce prove documentali soddisfacenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.

2.Si presume che l'impresa che dichiara di non soddisfare uno o più degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o che non fornisce prove documentali soddisfacenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, non disponga di una sostanza minima per l'esercizio fiscale.

Articolo 9 
Confutazione della presunzione

1.Gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire alle imprese che si presume non dispongano di una sostanza minima ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, di confutare tale presunzione fornendo qualsiasi ulteriore prova delle attività svolte per generare i redditi pertinenti.

2.Ai fini del paragrafo 1, le imprese forniscono le seguenti prove supplementari:

a)un documento che consenta di accertare la logica commerciale alla base della costituzione dell'impresa;

b)informazioni sui profili dei dipendenti, compresi il livello di esperienza, il potere decisionale nell'organizzazione generale, il ruolo e la posizione nell'organigramma, il tipo di contratto di lavoro, le qualifiche e la durata dell'impiego;

c)prove concrete del fatto che il processo decisionale relativo all'attività che genera i redditi pertinenti ha luogo nello Stato membro dell'impresa.

3.Uno Stato membro considera che un'impresa abbia confutato la presunzione se le prove che l'impresa ha fornito a norma del paragrafo 2 dimostrano che essa ha svolto le attività che hanno generato i redditi pertinenti o, in assenza di reddito, il patrimonio dell'impresa, ha costantemente esercitato il controllo su tali attività e ne ha sostenuto i rischi.

4.Al termine dell'esercizio fiscale per il quale l'impresa ha confutato con successo la presunzione in conformità del paragrafo 3, uno Stato membro può considerare per un periodo di cinque anni che l'impresa ha confutato la presunzione a condizione che la situazione di fatto e di diritto dell'impresa rimanga invariata durante tale periodo.

Articolo 10 
Esenzione

1.Uno Stato membro adotta le misure appropriate per consentire a un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di chiedere un'esenzione dagli obblighi che le incombono in virtù della presente direttiva se l'esistenza dell'impresa non riduce l'obbligo fiscale del suo o dei suoi titolari effettivi o del gruppo, nel suo insieme, di cui l'impresa fa parte.

2.Uno Stato membro può concedere tale esenzione per un esercizio fiscale se l'impresa fornisce prove sufficienti e oggettive del fatto che la sua interposizione non comporta un vantaggio fiscale per il suo o i suoi titolari effettivi o il gruppo, nel suo insieme, a seconda dei casi. Tali prove comprendono informazioni sulla struttura del gruppo e sulle sue attività. Tali prove consentono di confrontare l'importo complessivo dell'imposta dovuta dal o dai titolari effettivi o dal gruppo nel suo complesso, a seconda dei casi, tenuto conto dell'interposizione dell'impresa, con l'importo che sarebbe dovuto nelle stesse circostanze in assenza dell'impresa.

3.Al termine dell'esercizio fiscale per il quale è stata concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, uno Stato membro può prorogare di cinque anni la validità dell'esenzione a condizione che la situazione di fatto e di diritto dell'impresa, inclusa quella del o dei titolari effettivi e del gruppo, a seconda dei casi, rimanga invariata nel periodo di riferimento.

CAPO III
TRATTAMENTO FISCALE DELLE IMPRESE CHE

NON HANNO UNA SOSTANZA MINIMA A FINI FISCALI

Articolo 11 
Conseguenze fiscali derivanti dal fatto di non avere una sostanza minima a fini fiscali
in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'impresa

1.Gli Stati membri diversi dallo Stato membro dell'impresa non tengono conto di accordi e convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore nello Stato membro dell'impresa, nonché degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2011/96/UE e dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE, nella misura in cui tali direttive si applicano in quanto l'impresa è considerata residente a fini fiscali in uno Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)si presume che l'impresa non abbia una sostanza minima;

b)l'impresa non confuta la presunzione di cui alla lettera a) per un esercizio fiscale.

2.Lo Stato membro dell'azionista o degli azionisti dell'impresa assoggetta a imposizione i redditi pertinenti dell'impresa conformemente al suo diritto nazionale come se fossero stati direttamente maturati dagli azionisti dell'impresa e detrae le eventuali imposte versate su tali redditi nello Stato membro dell'impresa, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)i redditi in questione sono generati da un'impresa che si presume non abbia una sostanza minima;

b)l'impresa non confuta la presunzione di cui alla lettera a);

c)sia gli azionisti dell'impresa che il pagatore sono residenti a fini fiscali in uno Stato membro.

Il primo comma si applica fatti salvi eventuali accordi o convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore con un altro Stato membro.

Se il pagatore non è residente a fini fiscali in uno Stato membro, lo Stato membro dell'azionista o degli azionisti dell'impresa tassa i redditi pertinenti maturati dall'impresa conformemente al suo diritto nazionale come se fossero stati direttamente maturati dall'azionista o dagli azionisti dell'impresa, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore tra lo Stato membro degli azionisti dell'impresa e la giurisdizione del paese terzo del pagatore.

Se l'azionista o gli azionisti dell'impresa non sono residenti a fini fiscali in uno Stato membro, lo Stato membro del pagatore di tali redditi applica la ritenuta alla fonte conformemente al suo diritto nazionale, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore nella giurisdizione del paese terzo dell'azionista o degli azionisti dell'impresa.

3.Se i beni di cui all'articolo 4 sono di proprietà di un'impresa che si presume non abbia una sostanza minima e che non confuta tale presunzione:

a)lo Stato membro in cui sono situati i beni di cui all'articolo 4, lettera e), li assoggetta a imposizione conformemente al proprio diritto nazionale, come se tali beni fossero di proprietà diretta dell'azionista o degli azionisti dell'impresa, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore con la giurisdizione dell'azionista o degli azionisti dell'impresa;

b)lo Stato membro dell'azionista o degli azionisti dell'impresa assoggetta tali beni a imposizione conformemente al proprio diritto nazionale, come se tali beni fossero di proprietà diretta dell'azionista o degli azionisti dell'impresa, fatti salvi eventuali accordi o convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, in vigore con la giurisdizione in cui i beni sono situati.

Articolo 12 
Conseguenze fiscali derivanti dal fatto di non avere una sostanza minima a fini fiscali
nello Stato membro dell'impresa

Qualora un'impresa non abbia una sostanza minima a fini fiscali nello Stato membro in cui è residente a fini fiscali, tale Stato membro adotta una delle decisioni seguenti:

a)respinge una richiesta di certificato di residenza fiscale da parte dell'impresa per un uso al di fuori della giurisdizione di tale Stato membro;

b)rilascia un certificato di residenza fiscale attestante che l'impresa non ha diritto ai benefici degli accordi e delle convenzioni che prevedono l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale, e degli accordi internazionali aventi finalità o effetti analoghi nonché degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2011/96/UE e dell'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE.

CAPO IV
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 13 
Modifiche della direttiva 2011/16/UE

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)all'articolo 3, il punto 9 è modificato come segue:

a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;";

b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quinquies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.";

2)nel capo II, sezione II, è aggiunto il seguente articolo 8 bis quinquies:

"Articolo 8 bis quinquies
Campo di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle imprese tenute a comunicare gli indicatori di sostanza minima

1.L'autorità competente di uno Stato membro che riceve informazioni da un'impresa stabilita nel suo territorio a norma dell'articolo 7 della direttiva [OP] del Consiglio (inserire titolo completo e riferimento GU)* comunica tali informazioni, mediante scambio automatico ed entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri conformemente al paragrafo 4 e alle modalità pratiche applicabili adottate a norma dell'articolo 21.

2.L'autorità competente di uno Stato membro che certifica che un'impresa ha confutato la presunzione a norma dell'articolo 9 della direttiva [OP] o che un'impresa è esente a norma dell'articolo 10 della stessa direttiva comunica tali informazioni, mediante scambio automatico ed entro 30 giorni dalla certificazione, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate a norma dell'articolo 21.

3.L'autorità competente di uno Stato membro che conclude, anche mediante audit, a norma del diritto nazionale di tale Stato membro, che un'impresa non soddisfa gli indicatori di sostanza minima di cui all'articolo 7 della direttiva [OP] comunica tali informazioni, mediante scambio automatico ed entro 30 giorni dalla data in cui il risultato dell'audit diventa definitivo, alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, conformemente alle modalità pratiche applicabili adottate a norma dell'articolo 21.

4.Le informazioni che l'autorità competente di uno Stato membro è tenuta a comunicare a norma del paragrafo 1 per ciascuna impresa comprendono quanto segue:

a)il numero di identificazione fiscale (NIF) dell'impresa tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 6 della direttiva [OP];

b)il numero IVA, ove disponibile, dell'impresa tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 6 della direttiva [OP];

c)l'identificazione degli azionisti dell'impresa e del suo o dei suoi titolari effettivi, quali definiti all'articolo 3, punti 5 e 6;

d)l'identificazione degli eventuali altri Stati membri che potrebbero essere interessati dalla comunicazione dell'impresa;

e)l'identificazione di qualsiasi persona negli altri Stati membri che potrebbe essere interessata dalla comunicazione dell'impresa;

f)la dichiarazione fornita dall'impresa a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;

g)una sintesi delle prove fornite dall'impresa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

5.Fatto salvo il paragrafo 4, le informazioni che l'autorità competente di uno Stato membro è tenuta a comunicare a norma del paragrafo 2 comprendono anche quanto segue:

h)la certificazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro che l'impresa ha confutato la presunzione di cui all'articolo 9 della direttiva [OP] o che l'impresa è esentata dalla comunicazione a norma dell'articolo 10 di tale direttiva;

i)una sintesi delle prove aggiuntive considerate pertinenti dall'autorità competente per rilasciare la certificazione attestante che la presunzione è stata confutata a norma dell'articolo 9 della direttiva [OP] o che l'impresa è esentata dalla comunicazione a norma dell'articolo 10 di tale direttiva. 

6.Fatto salvo il paragrafo 4, le informazioni che l'autorità competente di uno Stato membro è tenuta a comunicare a norma del paragrafo 3 comprendono anche la relazione di audit, ove tale relazione sia rilasciata dall'autorità competente.

7.Per agevolare lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, comprese le misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

8.Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per "impresa" si intende un'impresa quale definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva [OP].

9.Le informazioni trattate sono conservate per 5 anni e in ogni caso non oltre il tempo necessario per conseguire gli obiettivi della presente direttiva.

10.Le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati.

11.In caso di divulgazione non autorizzata di informazioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a f), gli Stati membri possono decidere di sospendere, come misura attenuante, gli scambi di informazioni a norma della presente direttiva con lo Stato membro in cui si è verificata la divulgazione non autorizzata.";

3)all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, formulari tipo, incluso il regime linguistico, nei casi seguenti:

a)per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;

b)per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter anteriormente al 30 giugno 2019;

c)per lo scambio automatico di informazioni sulle imprese tenute a comunicare gli indicatori di sostanza minima a norma dell'articolo 8 bis quinquies anteriormente al 1° gennaio 2024.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 4, 5 e 6, e ad altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente degli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quater.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 bis ter e 8 bis quinquies in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.";

4)all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis ter, paragrafo 17. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8 bis ter, paragrafi 13, 14 e 16, e all'articolo 8 bis quinquies, paragrafi 1, 2 e 3, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.".

CAPO V
ESECUZIONE

Articolo 14 
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad almeno il 5 % del fatturato dell'impresa nell'esercizio fiscale pertinente, se l'impresa tenuta alla comunicazione a norma dell'articolo 6 non rispetta tale obbligo per un esercizio fiscale entro il termine prescritto o dichiara il falso nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 7.

Articolo 15 
Richiesta di audit fiscali

Se l'autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che un'impresa residente a fini fiscali in un altro Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che le incombono a norma della presente direttiva, il primo Stato membro può chiedere all'autorità competente del secondo Stato membro di effettuare un audit fiscale dell'impresa.

L'autorità competente dello Stato membro interpellato avvia l'audit entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta ed effettua l'audit fiscale conformemente alle norme che disciplinano gli audit fiscali nello Stato membro interpellato.

L'autorità competente che ha effettuato l'audit fiscale fornisce un riscontro sull'esito di tale audit all'autorità competente dello Stato membro richiedente non appena possibile e comunque entro un mese dalla data in cui l'esito dell'audit fiscale è noto.

Articolo 16 
Monitoraggio

1.Per ciascun esercizio fiscale gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a)numero di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b)numero di imprese che hanno comunicato informazioni a norma dell'articolo 7;

c)sanzioni imposte a norma dell'articolo 14 in caso di inosservanza degli obblighi della presente direttiva;

d)numero di imprese che si presume non abbiano una sostanza minima a norma dell'articolo 8 e numero di imprese che hanno confutato tale presunzione a norma dell'articolo 9;

e)numero di imprese esentate dagli obblighi previsti dalla presente direttiva a norma dell'articolo 10;

f)numero di audit di imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

g)numero di casi in cui si è riscontrato, in particolare a seguito di un audit, che un'impresa che si presumeva avesse una sostanza minima non esercita un'attività sostanziale;

h)numero di richieste di scambio di informazioni trasmesse e numero di richieste ricevute;

i)numero di richieste di audit fiscali trasmesse e numero di richieste ricevute.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le altre informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della presente direttiva.

2.Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base semestrale entro il 31 dicembre dell'esercizio fiscale successivo alla fine del periodo semestrale.

Articolo 17 
Relazioni

1.Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

2.Nell'elaborare la relazione, la Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15.

3.La Commissione pubblica la relazione sul suo sito web.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [30 giugno 2023] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2024].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19 
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 20 
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

UNSHELL

1.2.Settore/settori interessati 

Politica fiscale.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 39  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a ridurre la perdita di gettito fiscale connessa all'elusione e all'evasione fiscali dovute all'uso di entità di comodo nell'UE. Inoltre consentirà agli Stati membri di descrivere e quantificare con precisione la portata degli abusi fiscali delle entità di comodo nell'UE. In ultima analisi, la proposta dovrebbe scoraggiare ulteriormente la costituzione di entità di comodo nell'UE.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivi specifici

1)    Identificazione delle entità di comodo nell'UE a rischio di abusi fiscali mediante l'uso di criteri oggettivi relativi alla sostanza. Una volta identificata un'entità di comodo come a rischio di abusi fiscali, la proposta stabilirà conseguenze fiscali chiare, predeterminate e comuni in tutta l'UE al fine di prevenire perdite fiscali.

2)    Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni per essere in grado di identificare le entità di comodo residenti/stabilite in altri Stati membri, in modo da poter prevenire gli abusi fiscali transfrontalieri, ad esempio negando i benefici derivanti dalle convenzioni fiscali sulle ritenute alla fonte.

3)    La proposta mira innanzitutto a scoraggiare il ricorso ai prestatori di servizi relativi a società o trust per creare entità di comodo nell'UE. I criteri relativi alla sostanza di cui al precedente punto 1) sono intesi a contrastare proprio i servizi offerti dai prestatori di servizi relativi a società o trust, come la creazione di indirizzi postali, che questi ultimi forniscono alle entità di comodo.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Le entità interessate dovranno comunicare alle amministrazioni fiscali se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Vi saranno conseguenze fiscali per le entità che non soddisfano tali indicatori.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi

Indicatori

Strumenti di misurazione/fonti di dati

Usare criteri comuni relativi alla sostanza per identificare le entità di comodo al fine di evitare perdite di gettito fiscale dovute all'evasione e all'elusione fiscali.

Gettito fiscale supplementare ottenuto grazie all'iniziativa che impedisce alle entità di comodo di ottenere un beneficio fiscale a livello nazionale o transfrontaliero.

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Fornire informazioni agli Stati membri per identificare le entità di comodo usate a fini di abusi fiscali.

Numero di scambi effettuati sulle entità di comodo e attività di conformità degli Stati membri.

Dati che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione a fini di monitoraggio (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

Ottenere un effetto deterrente rispetto alla costituzione di entità di comodo nell'UE da parte dei prestatori di servizi relativi a società o trust.

Valutazione qualitativa da parte degli Stati membri dell'impatto dell'iniziativa nello scoraggiare i prestatori di servizi relativi a società o trust dall'offrire servizi per la costituzione di entità di comodo.

Valutazione annuale dello scambio automatico di informazioni (fonte: amministrazioni fiscali degli Stati membri)

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le entità e gli istituti giuridici tenuti alla comunicazione ai sensi della proposta si autovaluteranno utilizzando i criteri relativi alla sostanza per determinare se sono a rischio di abusi fiscali. Le informazioni sulle entità e sugli istituti tenuti all'autovalutazione in uno Stato membro saranno trasmesse automaticamente alle autorità competenti di altri Stati membri. In questo contesto alle autorità competenti sarà chiesto di inserire le informazioni comunicate in un registro centrale al quale avranno accesso tutti gli Stati membri. Alla Commissione verrà dato un accesso limitato al registro al fine di garantire che sia sufficientemente informata per monitorare il funzionamento della direttiva. La proposta utilizzerà le modalità pratiche attualmente previste dalla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ("DAC").

In termini di tempistica per la costituzione di altri registri centrali a fini di scambi di informazioni fiscali, come DAC3 e DAC6, gli Stati membri e la Commissione necessiterebbero di almeno 18 mesi dopo l'adozione della proposta per essere in grado di porre in essere i sistemi atti a consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. L'attuazione con un periodo di avviamento è prevista per gennaio 2024.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La proposta non intende sostituire le norme nazionali e internazionali in vigore per combattere gli abusi fiscali delle entità di comodo nell'UE. Essa mira piuttosto a rafforzare e integrare le misure esistenti stabilendo criteri di sostanza oggettivi per prevenire gli abusi fiscali in un contesto transfrontaliero. Il fatto di disporre di norme uniformi garantirebbe la coerenza dei requisiti in materia di sostanza a fini fiscali nell'UE e delle contromisure da applicare, comprese le conseguenze fiscali e le sanzioni in caso di non conformità.

Per le società appartenenti a gruppi in tutta l'UE si realizzerebbero economie di scala in quanto sarebbe necessario applicare un solo insieme di norme in materia di sostanza. In tal modo si garantirebbero condizioni di parità e una concorrenza leale per le imprese nell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa è un meccanismo nuovo. L'opzione prescelta nella valutazione d'impatto si basa sull'approccio seguito dall'UE nel valutare la sostanza nei paesi terzi interessati nell'ambito del processo che ha portato all'istituzione e all'aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Essa mira a riprodurre alcune delle caratteristiche di tale processo.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2021 una proposta legislativa che stabilisca norme dell'Unione per neutralizzare l'uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali. La proposta utilizzerà le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della DAC.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione dell'iniziativa saranno finanziati dal bilancio dell'UE solo per quanto riguarda le componenti centrali del sistema di scambio automatico di informazioni. Per il resto, spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 40  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

La presente proposta si basa sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni attraverso l'utilizzo di un registro centrale per i ruling preventivi transfrontalieri ("DAC3") e i meccanismi fiscali transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ("DAC6"), elaborati a norma dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE nel contesto di queste precedenti modifiche della DAC. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce formulari e formati tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile del suo sviluppo e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare il funzionamento dell'intervento e valutarlo rispetto ai principali obiettivi strategici. Dato che "Unshell" comporta una modifica della DAC, il monitoraggio e la valutazione potrebbero essere effettuati in linea con gli altri elementi della cooperazione amministrativa.

Gli Stati membri presenteranno alla Commissione, su base annuale, dati per le informazioni di cui alla tabella precedente sugli indicatori di prestazione che saranno utilizzati per monitorare la conformità alla proposta.

Quando saranno disponibili dati di monitoraggio, la Commissione riesaminerà la portata dell'intervento per valutare la possibilità di estenderlo ad altri settori e/o rivederne alcune caratteristiche.

Cinque anni dopo l'attuazione della proposta sarà effettuata una valutazione che consentirà alla Commissione di riesaminare i risultati della politica in relazione ai suoi obiettivi e gli impatti complessivi in termini di gettito fiscale, imprese e mercato interno.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Queste saranno responsabili di finanziare i propri sistemi nazionali e gli adeguamenti necessari per gli scambi con il registro centrale da istituire ai fini della proposta.

La Commissione istituirà l'infrastruttura, compreso il registro centrale, che consentirà gli scambi tra gli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle entità di comodo. Per la DAC sono stati istituiti sistemi informatici che saranno utilizzati per questa iniziativa. La Commissione finanzierà i sistemi necessari per consentire gli scambi, compreso il registro centrale, che saranno sottoposti ai principali elementi di controllo: per i contratti di appalto, per la verifica tecnica degli appalti, per la verifica ex ante degli impegni e per la verifica ex ante dei pagamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'intervento proposto si baserà su un sistema dichiarativo, che comporta il rischio di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione da parte di entità e istituti giuridici che sono tenuti all'autovalutazione sulla base dei criteri relativi alla sostanza di cui alla proposta. Gli Stati membri saranno tenuti a sottoporre ad audit tali autovalutazioni e a comunicare annualmente alla Commissione statistiche sul numero di entità sottoposte ad audit e sulle sanzioni in caso di non conformità.

Al fine di affrontare il rischio di non conformità delle entità e degli istituti giuridici, la proposta prevede un quadro sanzionatorio. Le autorità fiscali nazionali saranno incaricate di applicare le sanzioni e, più in generale, di garantire il rispetto della direttiva "Unshell". Le sanzioni sono fissate a un livello sufficientemente elevato da fungere da deterrente. Inoltre le amministrazioni fiscali nazionali saranno in grado di effettuare audit per individuare e scoraggiare la non conformità.

Al fine di monitorare la corretta applicazione della proposta, la Commissione avrà accesso limitato al registro centrale in cui gli Stati membri scambieranno informazioni sulle entità e sugli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi della proposta.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati è coperto dalla verifica ex ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati.

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis – non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 42 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

14.03.01

Diss./Non diss 43 .

di paesi EFTA 44

di paesi candidati 45

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali 

Diss./Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

N.P.

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

14.03.2001

DG: TAXUD

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 14.03.01

Impegni

(1a)

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

1,088

Pagamenti

(2a)

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

1,008

TOTALE stanziamenti 
per la DG TAXUD

Impegni

=1a+1b +3

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

1,088

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,680

0,082

0,082

0,082

0,082

1,008

 



Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale): prezzi correnti

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: TAXUD

• Risorse umane

0,300

0,036

0,036

0,036

0,036

0,444

• Altre spese amministrative – Missioni

0,020

0,002

0,002

0,002

0,002

0,028

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,472

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,472

Mio EUR (al terzo decimale): prezzi correnti

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1

0,120

0,120

0,120

0,120

1,480

Pagamenti

0,320

0,718

0,120

0,120

0,120

1,398

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Anno 
2029

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,300

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,036

0,516

Altre spese amministrative

0,020

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,032

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,548

Esclusa la RUBRICA 7 46  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,320

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,038

0,548

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Totale

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

0,4

0,2

0,1

0,1

2,8

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 47

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  48

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1

1

0,4

0,2

0,1

0,1

2,8

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione delle riunioni e della corrispondenza con gli Stati membri, lavoro sui formulari, sui formati informatici e sul registro centrale.

Personale esterno

N.P.

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 49

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 50

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    COM(2021) 251 final.
(2)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(3)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(4)    Cfr. ad esempio l'indagine OpenLux e, più di recente, i Pandora Papers.
(5)    [OP: inserire i link alla scheda riepilogativa e al parere positivo del comitato per il controllo normativo dopo la loro pubblicazione.]
(6)    Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(7)    GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.
(8)    GU C ... del ..., pag. ... Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(9)    GU C ... del ..., pag. ... Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(10)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(11)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(12)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(13)    Segretariato generale del Consiglio, 9637/18 FISC 241 ECOFIN 555, Codice di condotta (tassazione delle imprese), nota orientativa sull'interpretazione del terzo criterio; OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: Final Report.
(14)    Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
(15)    Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(16)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(18)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(20)    COM/2020/593 final.
(21)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(22)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(24)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(26)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(27)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(28)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(29)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(30)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(31)    Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(32)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)
(35)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(36)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(37)    Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
(38)    COM/2020/593 final.
(39)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(40)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(41)    Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
(42)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(43)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(44)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(45)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(46)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(48)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(49)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(50)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.