COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 547 final
2021/0291(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2021) 318 final} - {SWD(2021) 244 final} - {SWD(2021) 245 final} - {SWD(2021) 246 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Dal 2009 la Commissione sta cercando di limitare la frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica per telefoni cellulari e dispositivi analoghi. Tali iniziative hanno tuttavia portato solo a sistemi volontari che non sono giuridicamente vincolanti e quindi non garantiscono un'applicazione coerente e uniforme.
Nel giugno 2009, in seguito a una richiesta della Commissione, i principali produttori di telefoni cellulari hanno convenuto di firmare un memorandum d'intesa sull'armonizzazione dei caricabatteria per i telefoni cellulari "data-enabled" venduti nell'UE. I firmatari hanno convenuto di sviluppare una specifica comune basata sull'interfaccia USB 2.0 Micro B, che avrebbe consentito la totale compatibilità di carica con i telefoni cellulari da immettere sul mercato.
Il memorandum d'intesa ha ridotto la frammentazione del mercato e ha provocato un allineamento quasi globale. La sua attuazione ha portato a una effettiva riduzione del numero di soluzioni di ricarica per i telefoni cellulari da 30 a solo tre. Tuttavia il memorandum d'intesa consentiva anche l'uso di interfacce di ricarica proprietarie e una di queste soluzioni ha continuato ad essere utilizzata (e lo è tutt'ora) da un importante fabbricante di telefoni cellulari, impedendo in tal modo la piena interoperabilità. Il memorandum d'intesa non ha inoltre mai affrontato le questioni ambientali derivanti dal persistere di queste diverse interfacce di ricarica e protocolli di comunicazione per la ricarica.
Senza l'intervento dell'UE, si prevede che questa frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica persisterà e gli impatti ambientali rimarranno irrisolti.
Dalla scadenza del memorandum d'intesa nel 2014 (dopo due lettere di rinnovo), la Commissione europea ha cercato di promuovere l'adozione di un nuovo accordo volontario. Nel marzo 2018, dopo vari cicli di discussioni tra i fabbricanti pertinenti e di scambi di opinioni con la Commissione, l'industria ha proposto un nuovo memorandum d'intesa su una futura soluzione di ricarica standardizzata per gli smartphone. La Commissione non ha tuttavia ritenuto soddisfacente il nuovo memorandum d'intesa in quanto non è in linea con gli obiettivi di armonizzazione dell'UE, che mirano a limitare la frammentazione delle soluzioni di ricarica (sia le interfacce di ricarica che i protocolli di comunicazione per la ricarica) per telefoni cellulari e apparecchiature radio analoghe. Il nuovo memorandum d'intesa proposto ha continuato a consentire soluzioni proprietarie (mezzi di connessione specifici per produttore), che la Commissione non ritiene più giustificate alla luce dei vantaggi tecnici offerti dall'introduzione dell'interfaccia USB tipo C.
In tale contesto, nel 2018 la Commissione ha avviato uno studio di valutazione d'impatto per un'eventuale proposta volta ad attuare una soluzione standardizzata per la ricarica dei telefoni cellulari (ed eventualmente di altre categorie o classi analoghe di apparecchiature radio). Sebbene l'obiettivo originario di questa iniziativa fosse quello di migliorare la convenienza dei consumatori, lo studio ha concluso che imporre un'interfaccia di ricarica e un protocollo di comunicazione per la ricarica standardizzati dal lato dell'apparecchiatura radio (smartphone, ma eventualmente anche tablet, macchine fotografiche, lettori, ecc.), incoraggiando o imponendo nel contempo la vendita separata o unbundling (ossia la fornitura all'utente finale dell'apparecchiatura radio senza il dispositivo di ricarica), gioverebbe ai consumatori e ridurrebbe i rifiuti elettronici. Lo studio ha altresì concluso che la sola armonizzazione dell'interfaccia di ricarica (nel caso delle apparecchiature radio caricate con cavo è la presa di ricarica sul dispositivo) non consentirebbe di raggiungere la piena interoperabilità. Attualmente, infatti, esistono vari protocolli di comunicazione per la ricarica che non garantiscono tutte le stesse prestazioni di ricarica in caso di utilizzo di un dispositivo di ricarica di un'altra marca. Lo studio ha inoltre concluso che disporre di un dispositivo di ricarica standardizzato per diversi tipi di apparecchiature radio aumenterebbe la convenienza per i consumatori in generale. Per quanto riguarda la ricarica senza fili (ossia, più in generale, le tecnologie di ricarica diverse dalla ricarica con cavo), lo studio ha concluso che, se dovessero verificarsi progressi nella tecnologia di ricarica senza fili, ciò potrebbe compromettere la logica di una soluzione che prevede un connettore standardizzato, poiché ridurrebbe notevolmente la rilevanza delle soluzioni di ricarica con cavo in generale. Alla luce di tali conclusioni, nell'ottobre 2020 la Commissione ha avviato due studi complementari relativi all'unbundling dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici portatili analoghi e alle tecnologie di ricarica senza fili al fine di rafforzare la base di elementi concreti per la proposta.
Nel gennaio 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede l'adozione urgente di una norma relativa a un caricabatteria standardizzato per i telefoni cellulari al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno. In particolare la risoluzione ha invitato la Commissione ad adottare, se del caso, una misura legislativa per l'introduzione di un caricabatteria standardizzato. Essa ha inoltre esortato la Commissione a garantire che i consumatori non siano più costretti ad acquistare un nuovo caricabatteria con ogni nuova apparecchiatura radio e che siano introdotte misure di unbundling (consistenti nella fornitura all'utente finale di apparecchiature radio senza il dispositivo di ricarica) insieme a una soluzione di ricarica standardizzata, poiché diversamente non sarebbe possibile conseguire l'obiettivo di ridurre il volume di dispositivi di ricarica prodotti ogni anno e, di conseguenza, di ridurre i rifiuti elettronici.
La Commissione, nel suo programma di lavoro adattato 2020, afferma in modo specifico che sarà presentata una nuova proposta relativa a caricabatteria comuni per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio.
Al fine di conseguire l'obiettivo ultimo relativo all'utilizzo di un caricabatteria standardizzato e come prerequisiti per un unbundling efficace e significativo, i tre studi di supporto condotti hanno rilevato che le apparecchiature radio devono integrare: un'interfaccia di ricarica armonizzata dal lato dell'apparecchiatura radio (la presa di ricarica nel caso di apparecchiature radio caricate con cavo), un'interoperabilità minima comune della ricarica mediante un protocollo di comunicazione per la ricarica armonizzato e informazioni dettagliate sui requisiti di ricarica dell'apparecchiatura radio.
La progettazione delle apparecchiature radio rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. D'altro canto, le caratteristiche dell'alimentatore esterno rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
La presente proposta mira a prevenire la frammentazione del mercato per quanto riguarda le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica, a migliorare la convenienza dei consumatori e a ridurre i rifiuti elettronici. In particolare essa:
- armonizzerà l'interfaccia di ricarica per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio (tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili) ricaricabili con cavo, in modo che possano essere ricaricati utilizzando una presa di ricarica standardizzata;
- garantirà che tali dispositivi, qualora supportino la ricarica rapida, includano almeno lo stesso protocollo di comunicazione per la ricarica;
- consentirà la futura armonizzazione in questo settore in risposta agli sviluppi tecnologici, compresa l'armonizzazione di tutti i tipi di interfaccia di ricarica diversi dalla ricarica con cavo;
- introdurrà requisiti affinché gli utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analoga; e
- introdurrà requisiti in modo che, al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analoga, gli utenti finali ricevano le informazioni necessarie sulle caratteristiche delle sue prestazioni di ricarica e sul dispositivo di ricarica che può essere utilizzato con essi.
È stata effettuata una valutazione d'impatto per esaminare le opzioni strategiche per:
a) l'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica delle apparecchiature radio;
b) il sostegno al pertinente protocollo di comunicazione per la ricarica sulle apparecchiature radio e l'informazione dei consumatori sulle prestazioni di ricarica; e
c) la messa a disposizione sul mercato di almeno una soluzione che preveda la vendita separata del caricabatteria.
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Opzione strategica
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(A) Armonizzazione del connettore del dispositivo finale
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(B) Sostegno al pertinente protocollo di ricarica sul dispositivo finale e informazione dei consumatori sulle prestazioni di ricarica
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(C) Messa a disposizione sul mercato di almeno una soluzione che preveda la vendita separata del caricabatteria
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Opzione 0
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Nessuna azione
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Nessuna azione
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Nessuna azione
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Opzione 1
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Obbligatorio
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Nessuna azione
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Nessuna azione
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Opzione 2
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Nessuna azione
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Obbligatorio
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Nessuna azione
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Opzione 3
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Nessuna azione
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Obbligatorio
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Obbligatorio
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Opzione 4
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Obbligatorio
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Obbligatorio
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Nessuna azione
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Opzione 5
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Obbligatorio
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Obbligatorio
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Obbligatorio
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Per tutte le opzioni vi sono sotto-opzioni di portata limitata (ad esempio relative ai soli telefoni cellulari) o di portata più ampia (ad esempio comprendenti anche alcuni dispositivi con caratteristiche di ricarica paragonabili a quelle di un telefono cellulare). L'opzione prescelta è l'opzione 5 con un ampio ambito di applicazione, in quanto comporta il compromesso più equo tra tutti gli obiettivi e consente di conseguire una situazione vantaggiosa per la maggior parte dei portatori di interessi e per l'ambiente.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta introduce requisiti aggiuntivi, da applicare ai telefoni cellulari e a categorie o classi analoghe di apparecchiature radio, nella direttiva 2014/53/UE, che istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione e garantisce per tali apparecchiature il corretto funzionamento del mercato interno.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta fa riferimento al piano d'azione per l'economia circolare della Commissione, che annuncia iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti, ad esempio che riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.
La seconda priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2020 ("Un'Europa pronta per l'era digitale") include una proposta legislativa relativa a caricabatteria standardizzati per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sulla stessa base giuridica dell'atto legislativo che viene modificato, ossia l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri.
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva, che si applica in caso di adozione di un pertinente atto delegato della Commissione, fa riferimento ai caricabatteria standardizzati.
In base al considerando 12 della direttiva, l'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l'uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili.
L'assenza di armonizzazione in questo settore condurrà a sostanziali differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi degli Stati membri sull'interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con un dispositivo di ricarica standardizzato e sulla vendita separata (unbundling) dei caricabatteria.
Se per affrontare i problemi si adottano interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Gli interventi a livello nazionale sono inoltre limitati al territorio dello Stato membro o degli Stati membri in questione. Data la crescente internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Un'azione coordinata a livello dell'UE permetterà di conseguire gli obiettivi concordati in modo molto più efficiente e, in particolare, renderà più efficace la vigilanza del mercato. È pertanto opportuno intervenire a livello dell'UE.
•Proporzionalità
Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
I requisiti, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Laddove siano stati individuati impatti negativi, l'analisi dell'opzione prescelta propone la risposta più proporzionata.
•Scelta dello strumento
Le pertinenti disposizioni della direttiva 2014/53/UE possono essere modificate mediante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/53/UE. La direttiva modificativa dovrebbe essere recepita dagli Stati membri mediante strumenti giuridici nazionali.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Tra maggio 2019 e aprile 2021 sono state condotte le seguenti attività di consultazione al fine di valutare i potenziali ambiti di revisione e l'impatto dell'opzione proposta in vari settori:
–una valutazione d'impatto iniziale (2018-2019) ha riguardato i cittadini, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative (ONG), i singoli fabbricanti e le associazioni degli stessi;
–una consultazione pubblica (2019) ha riguardato gli Stati membri, i cittadini, le associazioni dei consumatori, le ONG, i singoli fabbricanti e le associazioni degli stessi;
–due sondaggi presso i consumatori (2019 e 2021) hanno riguardato i cittadini;
–un sondaggio presso i portatori di interessi (2020-2021) ha riguardato gli Stati membri, i cittadini, le associazioni dei consumatori e i fabbricanti;
–interviste mirate (2021) hanno riguardato le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste, le autorità di vigilanza del mercato, le ONG, i fabbricanti e le associazioni degli stessi;
–riunioni del gruppo di esperti hanno riguardato le associazioni dei consumatori, gli Stati membri, le autorità di vigilanza del mercato, le ONG, i fabbricanti e le associazioni degli stessi.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha avviato uno studio di valutazione d'impatto sostenuto da tre studi per una possibile proposta legislativa volta a: eliminare la frammentazione per aumentare la convenienza dei consumatori; ridurre i rifiuti elettronici, guardare al futuro e monitorare lo stato di avanzamento delle future tecnologie di ricarica (ad esempio senza fili), al fine di evitare la frammentazione senza ostacolare l'innovazione. I tre studi di supporto sono: uno studio di valutazione d'impatto su una soluzione standardizzata per la ricarica dei telefoni cellulari ed eventualmente di altri dispositivi portatili di piccole e medie dimensioni ("primo studio"); una valutazione dello stato delle tecnologie di ricarica senza fili utilizzate per telefoni cellulari e dispositivi analoghi ("secondo studio"); uno studio di valutazione d'impatto sulla vendita separata (unbundling) dei caricabatteria ("terzo studio").
•Valutazione d'impatto
Il primo studio di supporto ha rilevato che il memorandum d'intesa del 2009 si è rivelato efficace nell'armonizzare le soluzioni di ricarica (sia l'interfaccia di ricarica che i protocolli di comunicazione per la ricarica) e nel migliorare la convenienza dei consumatori. Esso non aveva tuttavia raggiunto la piena armonizzazione delle soluzioni di ricarica. L'unbundling non era inoltre stato raggiunto in misura significativa e solo alcuni fabbricanti nell'Unione hanno offerto ai consumatori la possibilità di acquistare un telefono senza un dispositivo di ricarica, limitando così i benefici attesi per l'ambiente.
Il primo studio ha rilevato che la maggioranza dei cittadini dell'UE che hanno partecipato alla consultazione pubblica della Commissione sui caricabatteria per telefoni cellulari era insoddisfatta (41 %) o molto insoddisfatta (22 %) della situazione attuale per quanto riguarda i caricabatteria di telefoni cellulari e la loro agevole interconnessione e il 76 % era d'accordo o pienamente d'accordo sul fatto che la situazione attuale comporti inconvenienti per gli utenti della telefonia mobile. Tra i rispondenti è emerso inoltre il sostegno a favore di un caricabatteria standardizzato. Il 63 % si è espresso a favore dell'esercizio da parte dell'Unione del potere regolamentare di imporre uno standard per i caricabatteria, mentre il 31 % ritiene che l'Unione debba promuovere un accordo con l'industria nel suo complesso. Solo il 6 % dei cittadini intervistati ha suggerito che l'Unione dovrebbe astenersi da qualsiasi forma di intervento. Anche le autorità pubbliche, le ONG e le organizzazioni dei consumatori si sono espresse a favore di una soluzione di ricarica standardizzata.
Il primo studio ha inoltre rilevato che il consumo di materie prime per la produzione di dispositivi di ricarica ha un impatto ambientale nonché un impatto in termini di produzione di rifiuti elettronici alla fine del ciclo di vita del prodotto. In esso si stima che nel 2018 i dispositivi di ricarica dei telefoni cellulari siano stati all'origine di circa 11 000 tonnellate di rifiuti elettronici e che le emissioni associate rilasciate durante ciclo di vita del prodotto siano state pari a circa 600 ktCO2e. Si prevede un aumento di tali cifre nei prossimi anni, principalmente a causa di un maggiore utilizzo di caricabatteria veloci e più pesanti.
Lo studio fa riferimento ad un altro importante sviluppo tecnologico: la ricarica senza contatto elettrico (senza fili). Questa tecnologia si basa su un'interfaccia di ricarica che non utilizza una presa di ricarica dedicata (a differenza delle apparecchiature radio caricate con cavo). Dall'introduzione dei telefoni compatibili con la ricarica senza fili, l'adozione di questa tecnologia da parte dei consumatori è aumentata costantemente. Tra il 2016 e il 2018, le vendite sono aumentate di sei volte, raggiungendo circa 44 milioni di unità, o circa il 28 % delle vendite nel 2018. Al momento questa tecnologia non è tuttavia considerata un sostituto della ricarica con cavo a causa dei tassi di efficienza di tali caricabatteria. Inoltre, data l'attuale coesistenza della ricarica senza fili e della ricarica convenzionale con cavo, il potenziale di riduzione dei rifiuti elettronici è limitato, poiché i caricabatteria senza fili fanno un uso più intensivo dei materiali rispetto ai caricabatteria con cavo.
Il primo studio ha inoltre esaminato in che misura un'iniziativa relativa a un caricabatteria standardizzato potrebbe sostenere l'attuale tendenza all'unbundling volontario (vale a dire gli operatori economici che offrono telefoni senza dispositivi di ricarica), al fine di garantire benefici ambientali e offrire agli acquirenti tale possibilità. Esso ha concluso che tale iniziativa, accompagnata da altre misure volte a stimolare l'unbundling, potrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE. Quanto più elevato è il tasso di unbundling, tanto maggiori sono i benefici per l'ambiente e per i consumatori, in termini di convenienza e di risparmi sui costi.
Secondo il secondo studio, la ricarica senza fili è ancora una tecnologia in via di sviluppo che presenta una bassa frammentazione per quanto riguarda le interfacce di ricarica e un buon livello di interoperabilità tra le soluzioni di ricarica; sembrerebbe pertanto prematuro introdurre requisiti obbligatori per tale tecnologia. Man mano che la tecnologia si sviluppa e viene incorporata in un maggior numero di prodotti, la frammentazione potrebbe crearsi se si utilizzano interfacce di ricarica e protocolli di comunicazione per ricarica diversi.
Secondo il terzo studio, le opzioni di unbundling comportano compromessi molto chiari ed evidenti, in particolare per quanto riguarda i benefici ambientali rispetto ai costi finanziari e alla perdita di convenienza per i consumatori. La maggioranza dei rispondenti ai sondaggi dei portatori di interessi (autorità pubbliche, organizzazioni della società civile e privati cittadini) ha preferito l'opzione che prevede di imporre ai fabbricanti e ai distributori di far scegliere agli acquirenti se acquistare o meno un nuovo alimentatore esterno e/o un cavo con un nuovo telefono cellulare. Tuttavia sei rispondenti su dieci ritengono che ogni fabbricante o distributore di telefoni cellulari debba essere libero di scegliere come vendere i propri telefoni cellulari e caricabatteria (vale a dire cosa includere nella confezione del prodotto).
Il terzo studio ha indicato che, a ottobre 2020, alcuni fabbricanti (che rappresentavano il 30-40 % della quota di mercato) avevano annunciato l'eliminazione degli alimentatori esterni (e di altri accessori) dalla confezione di alcuni dei loro nuovi modelli. Altri produttori stanno valutando le loro opzioni e sembra molto probabile che nel prossimo futuro almeno alcuni di essi inizieranno a offrire soluzioni che prevedono la vendita separata dei caricabatteria. I fabbricanti che hanno investito molto nella tecnologia di ricarica proprietaria sembrano tuttavia meno inclini alla vendita separata, in quanto le elevate prestazioni di ricarica dei loro telefoni, utilizzati insieme ai rispettivi alimentatori esterni, costituiscono una parte importante della loro strategia di marketing. I fabbricanti che hanno sviluppato tali soluzioni non hanno però dimostrato che ciò sia dovuto allo sviluppo e non al fatto che la loro soluzione blocchi o limiti l'efficienza dell'uso di altri caricabatteria.
Un'interfaccia di ricarica armonizzata dal lato dell'apparecchiatura radio (ossia la presa di ricarica nel caso di apparecchiature radio caricate con cavo), un'interoperabilità minima comune della ricarica mediante un protocollo di comunicazione per la ricarica armonizzato e la fornitura di informazioni sui requisiti di ricarica delle apparecchiature radio costituiscono pertanto i prerequisiti per un unbundling efficace e significativo.
È stata effettuata una valutazione d'impatto che ha esaminato le opzioni strategiche che combinano le tre (3) diverse misure: a) l'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica delle apparecchiature radio; b) il sostegno al pertinente protocollo di comunicazione per la ricarica sulle apparecchiature radio e l'informazione dei consumatori sulle prestazioni di ricarica; e c) la messa a disposizione sul mercato di almeno una soluzione che preveda la vendita separata del caricabatteria.
Per tutte le opzioni vi sono sotto-opzioni di portata limitata (vale a dire relative ai soli telefoni cellulari) o di portata più ampia (comprendenti alcuni dispositivi con caratteristiche di ricarica paragonabili a quelle di un telefono cellulare). L'opzione prescelta è l'opzione 5 con un ampio ambito di applicazione, in quanto comporta il compromesso più equo tra tutti gli obiettivi e consente di conseguire una situazione vantaggiosa per la maggior parte dei portatori di interessi e per l'ambiente.
L'opzione 5 dovrebbe generare benefici ambientali riducendo di circa 180 ktCO2e l'anno le emissioni di gas a effetto serra, l'uso dei materiali di circa 2 600 t l'anno e i rifiuti elettronici di 980 t l'anno. L'unbundling degli alimentatori esterni è la misura che dà il contributo maggiore, poiché comporta una diminuzione dell'estrazione delle risorse, della fabbricazione, del trasporto, dell'uso e dello smaltimento dei caricabatteria.
Per quanto riguarda la convenienza per i consumatori, l'opzione prescelta garantirà l'interoperabilità attraverso un'interfaccia e prestazioni di ricarica standardizzate, riducendo le vendite di alimentatori esterni e cavi e promuovendone il riutilizzo. Per quanto riguarda l'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica, imporre una porta di ricarica USB tipo C sulle apparecchiature radio è sufficiente per far fronte ai disagi dei consumatori che non possono caricare il loro dispositivo perché non hanno a disposizione un caricabatteria compatibile. Ciò si tradurrà anche in una riduzione della spesa dei consumatori per caricabatteria e cavi di circa 250 milioni di EUR l'anno.
L'opzione prescelta dovrebbe migliorare il fatturato complessivo degli operatori economici di 105 milioni di EUR l'anno. L'aumento del fatturato dei dettaglianti e dei distributori (457 milioni di EUR l'anno) di dispositivi di ricarica che, non essendo inclusi nella confezione del prodotto, sono acquistati più spesso separatamente supera la diminuzione del fatturato dei fabbricanti di dispositivi (352 milioni di EUR l'anno) dovuta all'implementazione di un connettore standardizzato, e anche la perdita di profitto dei fabbricanti di alimentatori esterni.
I costi diretti per i fabbricanti che non utilizzano il connettore standardizzato e che devono riprogettare le loro apparecchiature saranno attenuati da un periodo transitorio e sono pertanto considerati trascurabili. I costi diretti per i fabbricanti che attualmente utilizzano protocolli proprietari di comunicazione per la ricarica rapida non compatibili con la soluzione standardizzata sono stimati a 30 milioni di EUR.I costi indiretti sono difficili da stimare (a causa della riluttanza dei fabbricanti a divulgare tali informazioni) e deriveranno solo dalla perdita di royalties per i fabbricanti che non utilizzano già il connettore standardizzato per i loro prodotti.
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Benefici (annuali)
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Costi (annuali)
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Emissioni di gas a effetto serra
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180 ktCO2e
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Uso di materiali
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2 600 tonnellate
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Rifiuti elettronici
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980 tonnellate
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Spesa dei consumatori
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250 milioni di EUR
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Fatturato di dettaglianti e distributori
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457 milioni di EUR
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Fatturato dei fabbricanti a livello mondiale
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352 milioni di EUR
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Riprogettazione delle apparecchiature per l'implementazione del connettore standardizzato
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Inclusi in quanto riportato sopra.
Attenuato dal periodo di transizione, poiché un numero sempre maggiore di fabbricanti si orienterà verso il connettore standardizzato anche nei prodotti di riferimento
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Implementazione del protocollo di comunicazione per la ricarica standardizzato
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Inclusi in quanto riportato sopra.
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Attuazione della soluzione di vendita separata (unbundling)
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Inclusi in quanto riportato sopra.
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Perdita di royalties
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Non stimabile
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•Efficienza normativa e semplificazione
La direttiva 2014/53/UE impone già ai fabbricanti di garantire che le apparecchiature radio immesse sul mercato dell'Unione siano progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali ivi stabiliti e che siano accompagnate da informazioni (ad esempio sulla sicurezza, sull'uso previsto delle apparecchiature radio e sulle restrizioni d'uso). I nuovi requisiti si applicheranno solo ad alcune categorie o classi di apparecchiature radio e pertanto non si prevede che creeranno un onere aggiuntivo.
Le modifiche non sono ampie e non alterano in modo significativo l'attuale quadro giuridico in materia di apparecchiature radio.
•Diritti fondamentali
L'armonizzazione dell'interfaccia per i telefoni cellulari e altri dispositivi analoghi, nella misura in cui sono ricaricati con cavo, in modo da consentire la ricarica utilizzando una presa di ricarica e un protocollo di comunicazione per la ricarica standardizzati, e la vendita separata (unbundling) di tali dispositivi dai relativi caricabatteria aumenteranno il livello di tutela dell'ambiente (articolo 37 della Carta) e di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta).
Si stima che nel 2018 i caricabatteria dei telefoni cellulari siano stati all'origine di circa 11 000 tonnellate di rifiuti elettronici e che le emissioni associate rilasciate durante ciclo di vita del prodotto siano state pari a circa 600 ktCO2e. Si prevede che tali cifre aumenteranno nei prossimi anni, principalmente a causa della tendenza a utilizzare caricabatteria veloci e più pesanti.
La proposta ridurrà quindi i rifiuti ambientali e garantirà la convenienza dei consumatori.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta intende modificare la direttiva 2014/53/UE, che all'articolo 47 già prevede che:
– la Commissione riesamini il funzionamento della direttiva e presenti una relazione in merito due anni dopo la data di applicabilità della direttiva e successivamente ogni cinque anni; e
–gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva un anno dopo la data di applicabilità della stessa e successivamente ogni due anni.
L'articolo 2 della proposta prevede che gli Stati membri informino la Commissione in merito al recepimento delle modifiche.
•Spazio economico europeo
L'atto proposto è rilevante ai fini del SEE al quale è quindi opportuno estenderlo.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 della proposta modifica alcune disposizioni della direttiva 2014/53/UE.
Le principali modifiche che la proposta intende apportare alla direttiva 2014/53/UE sono le seguenti.
1)All'articolo 3 è aggiunto un nuovo paragrafo (che stabilisce i requisiti essenziali) ed è inserito un nuovo allegato.
Nuovo paragrafo 4 (articolo 3): questo paragrafo prevede che le apparecchiature radio, elencate in un nuovo allegato (parte I) aggiunto dalla proposta, siano conformi all'interfaccia di ricarica e al protocollo di comunicazione per la ricarica descritti nel nuovo allegato. Lo stesso paragrafo conferisce alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, il contenuto del nuovo allegato, in modo da consentire in futuro, se necessario, l'estensione a qualsiasi altro tipo supplementare di tecnologie di ricarica diverse dalla ricarica con cavo.
Nuovo allegato (parte I): il nuovo paragrafo prevede che i telefoni cellulari e i dispositivi radio analoghi, se possono essere ricaricati con cavo, siano dotati di una presa USB tipo C e, qualora richiedano anche una carica con tensione superiore a 5 volt o corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt, integrino il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery.
2)È inserito un nuovo articolo 3 bis relativo alla fornitura di determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica.
3)Questo nuovo articolo prevede che, se un operatore economico fornisce agli utenti finali un'apparecchiatura radio insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico è tenuto a offrire a tutti gli utenti finali anche la stessa apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.
4)L'articolo 10, paragrafo 8, è modificato in modo da aggiungere un nuovo obbligo di informazione.
5)Più specificamente, nel caso di apparecchiature radio cui si applicheranno i nuovi requisiti della proposta, devono essere fornite informazioni sulle sue caratteristiche di prestazione di carica nonché sulla potenza erogata dal dispositivo di ricarica che può essere utilizzato con tale apparecchiatura radio. I dettagli delle informazioni sono specificati nel nuovo allegato (parte II) e alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati, il contenuto di tale nuovo allegato (parte II).
6)L'articolo 17, che stabilisce le procedure di valutazione della conformità applicabili per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, è modificato al fine di aggiungere riferimenti, nel paragrafo 2, ai nuovi requisiti di cui si propone l'inserimento nell'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE (requisiti essenziali).
7)Il fabbricante potrà quindi sempre scegliere di seguire la procedura di controllo interno del prodotto per dimostrare la conformità a tali nuovi requisiti (requisiti essenziali).
8)Gli articoli 40 e 43 sono modificati per allinearli ai nuovi requisiti aggiunti dalla proposta.
9)In tal modo gli Stati membri avranno la facoltà di adottare misure nei confronti di quei prodotti che non sono conformi ai nuovi requisiti.
10)L'articolo 44, relativo ai poteri delegati, è modificato al fine di aggiungere riferimenti ai poteri delegati conferiti alla Commissione tramite la proposta.
L'articolo 2 impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il [OP: inserire la data — 12 mesi dopo l'adozione] e di applicarle a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la fine del periodo di recepimento indicato nel paragrafo precedente].
I requisiti che saranno introdotti dalla proposta non si applicheranno ai dispositivi radio immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data di applicabilità della presente direttiva.
2021/0291 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è garantire il corretto funzionamento del mercato interno. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è quello di interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. A tal proposito il considerando 12 della direttiva 2014/53/UE stabilisce che l'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l'uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili.
(2)Dal 2009 sono stati compiuti sforzi a livello dell'Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe. Le recenti iniziative volontarie non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione di ridurre i rifiuti elettronici, garantire la convenienza dei consumatori ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.
(3)L'Unione è impegnata a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare mediante iniziative quali la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, più di recente, attraverso l'introduzione del Green Deal europeo. La presente direttiva mira a ridurre i rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e a ridurre l'estrazione di materie prime e le emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo un'economia circolare.
(4)Il piano d'azione per l'economia circolare della Commissione ha previsto iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti, che riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.
(5)La Commissione ha completato uno studio di valutazione d'impatto, che ha dimostrato che il mercato interno non sta sfruttando appieno il suo potenziale, in quanto la persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e altre apparecchiature radio analoghe comporta una mancanza di convenienza per i consumatori e un aumento dei rifiuti elettronici.
(6)L'interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori come i caricabatteria è ostacolata dal fatto che esistono diverse interfacce di ricarica per determinate categorie o classi di apparecchiature radio che sono ricaricate con cavo quali telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili. Esistono inoltre diversi tipi di protocolli di comunicazione per la ricarica rapida per i quali non sempre è garantito un livello minimo di prestazioni. Di conseguenza è necessaria un'azione dell'Unione per promuovere un livello comune di interoperabilità e la fornitura agli utenti finali di informazioni relative alle caratteristiche di ricarica delle apparecchiature radio. È pertanto necessario introdurre nella direttiva 2014/53/UE requisiti adeguati per quanto riguarda i protocolli di comunicazione per la ricarica e l'interfaccia di ricarica (ossia la presa di ricarica) di determinate categorie o classi di apparecchiature radio, nonché le informazioni da fornire agli utenti finali in merito alle caratteristiche di ricarica di tali categorie o classi di apparecchiature radio.
(7)L'assenza di armonizzazione in questo settore può portare a sostanziali differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi degli Stati membri sull'interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con i relativi dispositivi di ricarica e sulla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica.
(8)Le dimensioni del mercato interno dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio ricaricabili, la proliferazione di diversi tipi di dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio e il significativo commercio transfrontaliero di tali prodotti richiedono un'azione legislativa più incisiva a livello dell'Unione piuttosto che misure volontarie o nazionali, al fine di conseguire il buon funzionamento del mercato interno.
(9)È pertanto necessario armonizzare l'interfaccia di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili con cavo. È inoltre necessario fornire la base per l'adeguamento a qualsiasi progresso tecnologico futuro introducendo un'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica in relazione alle apparecchiature radio che possono essere caricate con mezzi diversi dal cavo, compresa la ricarica mediante onde radio (ricarica senza fili). Tale armonizzazione dovrebbe ridurre i rifiuti ambientali, garantire la convenienza dei consumatori ed evitare la frammentazione del mercato tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché tra le iniziative a livello nazionale che potrebbero creare ostacoli agli scambi nel mercato interno.
(10)Tale armonizzazione sarebbe tuttavia incompleta se non fosse accompagnata da requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricabatteria e alle informazioni da fornire agli utenti finali. Una frammentazione degli approcci tra gli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione delle categorie o delle classi di apparecchiature radio interessate e dei relativi dispositivi di ricarica ostacolerebbe il commercio transfrontaliero di tali prodotti, ad esempio obbligando gli operatori economici a riconfezionare i loro prodotti a seconda dello Stato membro in cui devono essere forniti. Ciò comporterebbe a sua volta maggiori disagi per i consumatori e genererebbe rifiuti elettronici inutili, annullando così i benefici derivanti dall'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica e del protocollo di comunicazione per la ricarica. È pertanto necessario imporre requisiti affinché gli utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analoga. Per garantire l'efficacia di tali requisiti, gli utenti finali dovrebbero ricevere le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche di ricarica al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analoga.
(11)È tecnicamente fattibile indicare la tecnologia USB tipo C quale presa di ricarica standardizzata per le pertinenti categorie o classi di apparecchiature radio. La tecnologia USB tipo C, utilizzata a livello mondiale, è stata adottata a livello di normazione internazionale e recepita nel sistema europeo dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) nell'ambito della serie di norme europee EN IEC 62680-1.
(12)La tecnologia USB tipo C è già comune a molte categorie o classi di apparecchiature radio in quanto consente ricarica e trasferimento dati di elevata qualità. La presa di ricarica USB tipo C, se combinata con il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery, è in grado di fornire fino a 100 W di potenza e lascia quindi un ampio margine per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di ricarica rapida, consentendo nel contempo al mercato di soddisfare le esigenze dei telefoni di fascia bassa che non necessitano di ricarica rapida. I telefoni cellulari e le apparecchiature radio analoghe che supportano una ricarica rapida possono integrare le caratteristiche USB Power Delivery descritte nella norma EN IEC 62680-1-2:2020 "Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - Parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB".
(13)Per quanto riguarda la ricarica con mezzi diversi dal cavo, è possibile che in futuro siano sviluppate soluzioni divergenti che potrebbero avere ripercussioni negative sull'interoperabilità, sulla convenienza dei consumatori e sull'ambiente. Sebbene sia prematuro in questa fase imporre requisiti specifici a tali soluzioni, la Commissione dovrebbe poter intervenire per armonizzarle in futuro, qualora si osservasse una frammentazione del mercato interno.
(14)L'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificato al fine di includere le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tale nuova disposizione dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato della direttiva 2014/53/UE.
(15)La direttiva 2014/53/UE dovrebbe inoltre essere modificata al fine di inserire un nuovo articolo riguardante i requisiti relativi alla fornitura di determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio interessate e le specifiche relative alle soluzioni di ricarica dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato della direttiva 2014/53/UE.
(16)L'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE prevede che le informazioni siano incluse nelle istruzioni per l'uso e pertanto in tale articolo dovrebbero essere inseriti requisiti di informazione supplementari. I dettagli dei nuovi requisiti dovrebbero essere specificati nel nuovo allegato della direttiva 2014/53/UE. Tali requisiti di informazione consentirebbero ai consumatori di scegliere l'alimentatore esterno più appropriato necessario per ricaricare le loro apparecchiature radio. Dovrebbe essere possibile adattare tali requisiti in futuro per tener conto di eventuali modifiche dei requisiti di etichettatura per gli alimentatori esterni, che possono essere introdotti a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17)L'articolo 17 della direttiva 2014/53/UE, che stabilisce le procedure di valutazione della conformità, dovrebbe essere modificato al fine di aggiungere riferimenti ai nuovi requisiti essenziali da inserire nell'articolo 3 di tale direttiva. Il fabbricante dovrebbe quindi poter scegliere di seguire la procedura di controllo interno per dimostrare la conformità a tali nuovi requisiti essenziali.
(18)Gli articoli 40, 43 e 44 della direttiva 2014/53/UE dovrebbero essere modificati per adeguare i riferimenti alle nuove disposizioni introdotte dalla presente direttiva.
(19)Al fine di affrontare eventuali sviluppi futuri delle tecnologie di ricarica e di garantire la minima interoperabilità comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di modificare le categorie o le classi di apparecchiature radio e le specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché i dettagli sulle informazioni relative alla ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE.
(21)Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che intendono immettere sul mercato dell'Unione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2014/53/UE è così modificata:
1)l'articolo 3 è così modificato:
a)al paragrafo 3, primo comma, lettera a), la frase comprensiva di virgola ", in particolare con caricabatteria standardizzati" è sostituita dalla frase "diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al paragrafo 4 del presente articolo";
b)è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis alla luce del progresso tecnico e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica mediante:
a)la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;
b)la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione alla presa o alle prese di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate con mezzi diversi dal cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis alla luce del progresso tecnico e di garantire l'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i loro dispositivi di ricarica mediante:
a)l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;
b)l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione all'interfaccia o alle interfacce di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.";
2)è inserito il seguente articolo 3 bis:
"Articolo 3 bis
Possibilità per gli utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica
Se un operatore economico offre agli utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, all'utente finale è offerta anche la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.";
3)all'articolo 10, paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:
"Le apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, sono accompagnate da informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica e al dispositivo di ricarica, come descritto nell'allegato I bis, parte II. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parte II, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione a tali informazioni o alle modalità di indicazione di tali informazioni.";
4)all'articolo 17, paragrafo 2, la frase "articolo 3, paragrafo 1" è sostituita da "articolo 3, paragrafi 1 e 4";
5)l'articolo 40 è così modificato:
a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali";
b)al paragrafo 1, primo comma, dopo le parole: "protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva" sono aggiunte le parole: "o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3";
6)l'articolo 43, paragrafo 1, è così modificato:
a)alla lettera h), le parole "delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio" sono sostituite dalle parole "delle informazioni";
b)la lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) gli articoli 3 bis e 5 non sono rispettati.";
7)l'articolo 44 è così modificato:
a)al paragrafo 2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:
"Per quanto riguarda gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]";
b)ai paragrafi 3 e 5, la frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2" è sostituita dalla frase "all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 8, terzo comma";
8)il testo figurante nell'allegato della presente direttiva è inserito come allegato I bis.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la fine del periodo di recepimento di cui al comma precedente].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente