Bruxelles, 12.8.2021

COM(2021) 477 final

2021/0270(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2018/1091 1 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole prescrive che gli Stati membri svolgano indagini integrate sulle aziende agricole nel 2020, nel 2023 e nel 2026.

Il regolamento (UE) 2018/1091 definisce la dotazione finanziaria (ossia la dotazione di bilancio) per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP). Comprende altresì una disposizione relativa alla definizione del bilancio destinato alla rilevazione dei dati per le indagini da svolgere nel 2023 e nel 2026. Il suo articolo 14 stipula che, dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo 2021-2027, la dotazione per il periodo successivo al 2020 dovrebbe essere determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Il riferimento finanziario della presente proposta è il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 2 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

Gli Stati membri riceveranno dall'Unione europea un contributo finanziario massimo pari al 75 % dei costi ammissibili (entro gli importi massimi definiti specificati all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1091) per il costo dello svolgimento delle indagini. La dotazione per il periodo successivo al 2020 dovrebbe essere determinata a norma delle disposizioni del QFP.

La presente proposta legislativa definisce un bilancio pari a 40 000 000,00 EUR per il periodo 2021-2027 (dei quali 36 400 000,00 EUR destinati a sovvenzioni per gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali).

Secondo l'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1091, il contributo finanziario dell'Unione europea per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo dovrebbe essere a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure del regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le statistiche devono essere affidabili e di elevata qualità al fine di consentire ai responsabili politici, alle imprese e al pubblico in generale di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

La strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre comprende i seguenti obiettivi principali:

·produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le esigenze degli utenti;

·migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.

La presente proposta persegue direttamente i suddetti obiettivi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Fornire statistiche di qualità a sostegno delle politiche europee costituisce un obiettivo primario delle statistiche europee nell'ambito del programma per il mercato unico 3 . Le statistiche ambientali e agricole costituiscono uno dei tre ambiti di rilevazione statistica nel quadro di tale programma. Sussiste anche l'esigenza di dati tempestivi e pertinenti per la politica agricola comune (PAC).

La presente iniziativa realizza il suddetto obiettivo per il periodo 2021-2026.

Il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche a perseguire almeno due delle sei priorità della Commissione a guida von der Leyen, vale a dire

·un Green Deal europeo con le correlate strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità; e

·un'economia al servizio delle persone,

fornendo dati migliori per valutare la sostenibilità del settore, che interessino l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia. Le statistiche agricole sono di ausilio anche in relazione ad altre priorità, dell'UE o degli Stati membri, che incidono sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale o ne sono influenzate.

Le politiche dell'UE necessitano del supporto di informazioni statistiche di elevata qualità, comparabili e affidabili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'intera UE. Le statistiche europee possono altresì aiutare il grande pubblico a comprendere il processo democratico, a parteciparvi e a riflettere sull'attuale stato e sul futuro dell'UE. In riferimento alle statistiche agricole, l'accento è posto sulla fornitura di dati tempestivi e pertinenti al fine di soddisfare le esigenze della PAC, della politica comune della pesca e di altre politiche relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

Le statistiche agricole forniscono i dati di elevata qualità che occorrono per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE. La politica per lo sviluppo rurale, parte integrante della PAC, oltre che a conseguire i suoi obiettivi sociali, punta a migliorare la competitività e la sostenibilità della produzione agricola. All'interno del QFP per il periodo 2014-2020, la PAC rappresentava oltre il 37 % del bilancio totale dell'Unione europea.

Le statistiche agricole sono sempre più necessarie anche in relazione ad altre politiche vitali per l'UE quali il Green Deal europeo e le politiche incentrate sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, nonché le politiche commerciali, sociali e regionali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario perché l'UE possa svolgere il proprio ruolo. L'articolo 338 stabilisce i caratteri che le statistiche europee devono presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 istituisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti e per sostenere il processo decisionale nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE, garantendo meglio nel contempo la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole.

Tra i principali criteri per i dati statistici rientrano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono conseguire la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia senza un atto legislativo dell'UE che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni. Il criterio della comparabilità è di particolare importanza per le statistiche agricole a motivo della PAC.

Agendo da soli, gli Stati membri non possono conseguire appieno questi obiettivi. Sarebbe più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'UE che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. La rilevazione dei dati in sé, invece, è effettuata al meglio dagli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La proposta garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole europee basate su rilevazioni e compilate applicando in tutti gli Stati membri gli stessi principi. Analogamente, provvederà affinché le statistiche agricole europee rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche e rispetterà al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi degli Stati membri.

In linea con il principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, una modifica del regolamento vigente costituisce l'atto giuridico più appropriato.

Importanti politiche dell'UE, come la PAC, comportano un'esigenza di statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale. L'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1091 prevede già una modifica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione del sistema europeo di statistiche agricole ai fini della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre (SWD (2017) 96 final) ha evidenziato la necessità di un approccio più sistematico in tale settore.

Dalla valutazione del sistema delle statistiche agricole è emerso che:

·l'attuale legislazione in materia di statistiche agricole non soddisfa adeguatamente le esigenze nuove ed emergenti in fatto di dati, in quanto gli atti giuridici non comprendono tali statistiche quale requisito. Gli atti inoltre non sono sufficientemente flessibili e integrati da poter rispondere tempestivamente alle esigenze emergenti.

·Il sistema europeo di statistiche agricole non è sufficientemente flessibile e non risponde con la necessaria tempestività alle esigenze emergenti. Ciò si deve in parte alla natura dell'acquisizione delle statistiche, ma anche al modo in cui sono stati formulati i regolamenti e alla carenza di risorse umane e finanziarie.

·La rilevazione dei dati non è sufficientemente armonizzata o coerente. Ciò accade in quanto stanno emergendo nuove esigenze in materia di dati, la legislazione da molti anni si evolve in direzioni divergenti e nei diversi settori dell'agricoltura le definizioni e i concetti risultano in parte differenti.

·Le statistiche potrebbero essere prodotte in modo più efficiente se la legislazione fosse adattata in modo da includere varie fonti di informazione e se gli Stati membri si adeguassero alle moderne tecnologie.

Nell'ambito della preparazione del regolamento (UE) 2018/1091, si è proceduto a una consultazione pubblica e i risultati sono spiegati in dettaglio in un'apposita relazione 5 .

La strategia per le statistiche agricole connessa ha concluso che queste devono essere concepite e funzionare come un sistema le cui parti si integrano a vicenda e rendono la produzione più significativa della loro semplice somma. Le statistiche agricole inoltre devono integrarsi perfettamente nell'intero SSE e le fonti di dati devono essere diversificate, utilizzando ove possibile altre fonti di dati. Nella rilevazione dei dati devono essere integrate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altre nuove tecnologie (ad esempio big data, innovazioni basate sulla ricerca); inoltre, l'efficacia e l'efficienza dei metodi di rilevazione dei dati devono essere valutate in rapporto alle esigenze in materia di dati e ai criteri di qualità e l'attuale compartimentazione dovrebbe essere superata.

Consultazioni dei portatori di interessi

Eurostat sviluppa, produce e diffonde statistiche agricole europee grazie a una collaborazione stretta, coordinata e regolare in seno al SSE e al suo consolidato partenariato con gli istituti nazionali di statistica (INS) e tutte le altre autorità competenti.

In generale, e in linea con la strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, i principali gruppi e individui che le statistiche agricole europee interessano o coinvolgono sono i seguenti: i soggetti produttori di dati (gli INS, altre autorità nazionali ed Eurostat); i rispondenti (gli agricoltori, le organizzazioni di agricoltori e le imprese); e gli utenti (i decisori pubblici e privati, in particolare altri servizi della Commissione, ricercatori e giornalisti). I suddetti portatori di interessi sono stati ampiamente consultati in ordine ai problemi che affrontano, ai cambiamenti che desiderano vedere, alle loro esigenze e priorità in fatto di dati, alle possibili soluzioni politiche, all'impatto delle azioni proposte, nonché alla stessa strategia.

Le opinioni dei portatori di interessi sono state acquisite in sede i) di riunioni e seminari del comitato permanente di statistica agraria (CPSA) e del gruppo dei direttori per le statistiche agricole (DGAS) (per i direttori delle statistiche agricole) che lo ha sostituito, che rappresentano spesso l'occasione per sentire il punto di vista dei servizi della Commissione, delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni di agricoltori, ii) di riunioni del comitato del sistema statistico europeo (per i direttori generali degli INS) e iii) di consultazioni e audizioni periodiche (per i servizi della Commissione).

I risultati di tali consultazioni sono stati presi in considerazione nella valutazione di cui sopra.

Sulla pagina web "Di' la tua" della Commissione europea è stata inoltre condotta, per quattro settimane, una consultazione sulla tabella di marcia per la proposta.

Assunzione e uso di perizie

Per preparare il regolamento (UE) 2018/1091, Eurostat ha tenuto ampie discussioni sul contenuto della proposta con gli INS in seno ai gruppi di esperti competenti, anche al livello dei direttori.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre ( SWD (2016)430 ), della quale fanno parte integrante le statistiche integrate sulle aziende agricole, ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo 6 .

La normativa in campo statistico interessa in prevalenza gli utenti dei dati a livello amministrativo (ad esempio, i servizi della Commissione che elaborano le politiche), i soggetti produttori dei dati (gli INS) e i rispondenti delle indagini (gli agricoltori), pertanto essa ha limitati effetti diretti di carattere economico, sociale e ambientale. I principali costi diretti a carico dei portatori di interessi si riferiscono all'adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici. Nel medio e nel lungo termine, si attendeva che le misure di modernizzazione avrebbero comportato una lieve riduzione dell'onere amministrativo, come pure dei costi. La maggior parte dei risparmi sui costi deriverebbe dalla riduzione dei requisiti di copertura del regolamento (UE) 2018/1091. Il costo dell'acquisizione delle statistiche deve comunque essere ponderato in rapporto ai loro benefici per la società, ma anche al costo di disporre di statistiche di scarsa qualità o di non disporre di alcuna statistica.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta rientra nella strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, un importante programma di modernizzazione delle statistiche agricole dell'UE, prodotte dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri. La strategia è sostenuta dal comitato del sistema statistico europeo e rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), con l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il sistema europeo di statistiche agricole.

La presente proposta concerne il finanziamento delle statistiche integrate sulle aziende agricole per il periodo 2021-2027, in linea con il regolamento (UE) 2018/1091.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZE SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria della proposta è di durata limitata e si riferisce al cofinanziamento della rilevazione dei dati relativi alle statistiche integrate sulle aziende agricole per il periodo 2021-2027 (gli esercizi di rilevazione dei dati 2023 e 2026).

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1091 definisce il contributo finanziario dell'UE ai fini dell'esecuzione di tale regolamento. La presente proposta definisce un bilancio di 40 000 000,00 EUR per il periodo 2021-2027 (dei quali 36 400 000,00 EUR destinati a sovvenzioni per gli INS).

Il contributo finanziario dell'UE per le sovvenzioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1091 sarà a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure del regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il più presto possibile e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza alcuna necessità di un piano attuativo.

Gli Stati membri dovranno fornire i dati alla Commissione nel 2024 e nel 2027.

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe, previa consultazione del comitato dell'SSE, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi entro il 31 dicembre 2024.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La modifica proposta si applica all'articolo 13, paragrafi 4, 5 e 7, e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, che definiscono gli importi massimi da assegnare a ciascuno Stato membro, nonché l'ammontare e la fonte della dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027.

2021/0270 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 prevede che gli Stati membri debbano raccogliere e fornire i dati strutturali di base ("dati di base") e i dati dei moduli relativi alle aziende agricole nel 2023 e nel 2026.

(2)La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione.

(3)Gli Stati membri riceveranno dall'Unione un contributo finanziario massimo pari al 75 % a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli del 2023 e del 2026, entro gli importi massimi specificati nel regolamento (UE) 2018/1091.

(4)Il regolamento (UE) 2018/1091 definisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP) e comprende una disposizione per definire l'importo da erogare per le ulteriori rilevazioni dei dati nell'ambito del successivo QFP, che include le indagini nel 2023 e nel 2026.

(5)Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 8 ha stabilito il suddetto successivo QFP per il periodo 2021-2027.

(6)Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1091, l'importo del contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del QFP per il periodo 2021-2027 dovrebbe essere determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

(7)L'importo proposto per il periodo 2021-2027 dovrebbe finanziare le sole indagini sulla struttura delle aziende agricole svolte nel 2023 e nel 2026, compresi i costi collegati alla gestione, alla manutenzione e all'elaborazione delle banche dati utilizzate della Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri.

(8)Oltre a ciò, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno cancellare il riferimento a tale ex-Stato membro.

(9)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo, istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

(10)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1091,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/1091 è così modificato:

(1)L'articolo 13 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è così modificato:

(i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per il totale dei costi relativi alle rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2023 e il 2026, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:";

(ii)La lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria e il Portogallo;";

(b)il paragrafo 5 è soppresso;

(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure di un successivo regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.";

(2)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazioni dei dati per gli anni di riferimento 2023 e 2026, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2021-2027, a valere sul QFP 2021-2027.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Coerenza con le altre normative dell'Unione

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Proporzionalità

Scelta dell'atto giuridico

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Consultazioni dei portatori di interessi

Assunzione e uso di perizie

Valutazione d'impatto

Efficienza normativa e semplificazione

Diritti fondamentali

4.INCIDENZE SUL BILANCIO

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Documenti esplicativi (per le direttive)

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori normativo/i interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessata/interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1091 per quanto riguarda il contributo dell'Unione per le statistiche integrate sulle aziende agricole nell'ambito del quadro finanziario per il periodo 2021-2027

1.2.Settore/settori normativo/i interessati 

Produzione di statistiche europee.

Agricoltura e sviluppo rurale.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La presente proposta legislativa definisce un bilancio pari a 40 000 000,00 EUR per il periodo 2021-2027 (dei quali 36 400 000,00 EUR destinati a sovvenzioni per gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali).

Le statistiche devono essere affidabili e di elevata qualità al fine di consentire ai responsabili politici, alle imprese e al pubblico in generale di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti. L'attuale proposta persegue due obiettivi della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre:

produrre statistiche di elevata qualità che soddisfino in maniera efficiente ed efficace le esigenze degli utenti; e

migliorare l'armonizzazione e la coerenza delle statistiche agricole europee.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

finanziamento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole svolte nel 2023, compresi i costi collegati alla gestione, alla manutenzione e all'elaborazione delle banche dati utilizzate dalla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri per il periodo di riferimento 2023, e miglioramento dell'interoperabilità tra le statistiche integrate sulle aziende agricole e la rete d'informazione contabile agricola (RICA)/FSDN

Obiettivo specifico 2

finanziamento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole svolte nel 2026, compresi i costi collegati alla gestione, alla manutenzione e all'elaborazione delle banche dati utilizzate dalla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri per il periodo di riferimento 2026, e miglioramento dell'interoperabilità tra le statistiche integrate sulle aziende agricole e la rete d'informazione contabile agricola (RICA)/FSDN

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Impatto sugli istituti nazionali di statistica e altro: La normativa in campo statistico interessa in prevalenza gli utenti dei dati a livello amministrativo (ad esempio, i servizi della Commissione che elaborano le politiche), i soggetti produttori dei dati (gli INS) e i rispondenti delle indagini (gli agricoltori), pertanto essa ha limitati effetti diretti di carattere economico, sociale e ambientale. I principali costi diretti a carico dei portatori di interessi si riferiscono all'adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici. Nel medio e nel lungo termine, le misure di modernizzazione dovrebbero comportare una riduzione dell'onere amministrativo e dei costi.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Il regolamento (UE) 2018/1091 prevede che, per gli anni di riferimento 2023 e 2026, gli Stati membri trasmettano i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul conseguimento degli obiettivi di tale regolamento (articolo 18).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta è finalizzata a garantire che sia offerto agli Stati membri un ulteriore sostegno finanziario per la rilevazione dei dati sulla struttura delle aziende agricole, fissando la dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027.

Esistono in ogni caso aspettative che anche nel nuovo sistema sia mantenuto il contributo finanziario dell'Unione a sostegno delle rilevazioni nazionali dei dati statistici nel settore dell'agricoltura, a livelli e in proporzione invariati rispetto allo status quo, e che anche la spesa a livello nazionale si attesti su importi analoghi a quelli odierni. Una volta attuate completamente, le azioni volte alla riduzione dei costi e dell'onere, parallelamente al previsto calo del numero delle aziende agricole (secondo le tendenze osservate), potranno comportare un minore fabbisogno di rilevazione di dati e, di conseguenza, di bilancio.

Il regolamento (UE) 2018/1091 mira al miglioramento della qualità, della comparabilità e della coerenza delle statistiche agricole europee, al fine di consentire ai responsabili politici, alle imprese e al pubblico in generale di prendere decisioni appropriate basate su dati concreti.

Interessa le statistiche agricole strutturali e assume la forma di un regolamento quadro principale accompagnato da atti di esecuzione. In quanto regolamento, è direttamente applicabile negli Stati membri dell'UE, mentre gli atti di esecuzione specificano gli elenchi e le descrizioni delle variabili e i requisiti metodologici. Non appena gli atti saranno adottati, ciascuno Stato membro includerà nelle proprie banche dati nazionali, nei propri questionari nazionali, ecc. le variabili e gli altri requisiti.

Il censimento dell'agricoltura per il 2020 è già in corso di svolgimento. La rilevazione dei dati per il 2023 è in corso di preparazione e sarà seguita dalla rilevazione dei dati per il 2026.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Con le statistiche integrate sulle aziende agricole, l'UE e i suoi Stati membri disporranno di statistiche agricole strutturali europee di elevata qualità, comparabili e coerenti, che gravano i rispondenti e i soggetti produttori di dati di un onere accettabile in rapporto ai benefici che offrono. L'elaborazione di politiche basate su dati concreti è fondamentale per il successo di politiche quali la PAC e costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE.

La normativa in campo statistico interessa in prevalenza gli utenti dei dati a livello amministrativo (ad esempio, i servizi della Commissione che elaborano le politiche), i soggetti produttori dei dati (gli INS) e i rispondenti delle indagini (gli agricoltori), pertanto essa ha limitati effetti diretti di carattere economico, sociale e ambientale. I principali costi diretti a carico dei portatori di interessi insorgono in relazione all'adattamento ai nuovi sistemi statistici, organizzativi e tecnici; tali costi e oneri tuttavia trovano giustificazione economica a medio-lungo termine in quanto essi riducono l'onere della rilevazione dei dati e conseguono numerose forme di aumenti di efficienza e risparmi di risorse.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Da parecchi decenni le statistiche agricole europee costituiscono una pietra angolare della PAC e di molte altre politiche chiave dell'UE. Il regolamento (UE) 2018/1091 è stato concepito per far fronte ai mutamenti nel settore agricolo e per porre rimedio alle principali criticità individuate in sede di valutazione del sistema europeo di statistiche agricole. Le criticità individuate consistono nel fatto che:

1. la precedente normativa sulle statistiche agricole non soddisfaceva adeguatamente le esigenze nuove ed emergenti in materia di dati;

2. il sistema europeo di statistiche agricole non risultava sufficientemente flessibile e non rispondeva con la necessaria tempestività alle esigenze emergenti;

3. gli esercizi di rilevazione dei dati non erano sufficientemente armonizzati o coerenti;

4. la produzione di statistiche accusava una carenza di efficienza;

5. l'onere di fornire i dati era percepito come elevato.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Il regolamento (UE) 2018/1091 rientra nella strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre di Eurostat, che dovrà essere integrata da un regolamento sulle statistiche sugli input e sugli output agricoli e da un regolamento aggiornato sui conti economici dell'agricoltura (CEA). Tutti e tre i regolamenti avranno un campo di applicazione comune e condivideranno la documentazione tecnica e metodologica. Considerati insieme, abbracceranno tutti gli aspetti delle statistiche agricole.

Da statistiche agricole comparabili, armonizzate e di elevata qualità a livello europeo, nonché dalla loro compatibilità/complementarità con svariate fonti di dati connesse, quali la rete d'informazione contabile agricola, dipendono importanti politiche comuni dell'UE quali la PAC, il Green Deal europeo e le strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

L'attuale modifica è prevista nel regolamento (UE) 2018/1091 e riguarda unicamente il finanziamento della rilevazione dei dati per il 2023 e il 2026.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non applicabile

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dall'1.1.2022 (a titolo provvisorio) fino al 31.12.2027

   Incidenza finanziaria dal 2022 al 2025 per gli stanziamenti di impegno e dal 2024 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 11   

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando i compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o a organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (da precisare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Non applicabile

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati rilevati e le pertinenti relazioni sulla qualità, come precisato all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1091.

In linea con l'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1091, entro il 31 dicembre 2024 la Commissione dovrebbe, previa consultazione del comitato dell'SSE, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul conseguimento degli obiettivi di tale regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Poiché la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'UE, si applica il principio di sussidiarietà. Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti e per sostenere il processo decisionale nelle società democratiche. La presente proposta di regolamento è stata elaborata per tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE, garantendo meglio nel contempo la qualità e la comparabilità delle statistiche agricole.

Tra i principali criteri per i dati statistici rientrano la coerenza e la comparabilità. Gli Stati membri non possono assicurare la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia un atto legislativo dell'UE che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni.

Agendo da soli, gli Stati membri non possono conseguire appieno questi obiettivi. Sarebbe più efficace un intervento a livello europeo, basato su un atto giuridico dell'UE che garantisca la comparabilità delle informazioni statistiche negli ambiti statistici oggetto dell'atto proposto. La rilevazione dei dati in sé, invece, è effettuata al meglio dagli Stati membri.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I rischi individuati comprendono una qualità dei dati inferiore alla norma e un ritardo nella trasmissione dei dati.

Tali rischi sarebbero attenuati trasmettendo in anticipo la documentazione e gli orientamenti di carattere tecnico e metodologico agli Stati membri, nonché tramite controlli automatizzati dei dati, il monitoraggio del rispetto delle scadenze e un esame delle relazioni sulla qualità per ciascuna indagine.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli saranno effettuati da funzionari della Commissione nel quadro delle loro mansioni correnti, al fine di valutare la qualità e la comparabilità dei dati. Il livello di rischio di errore previsto è basso, in quanto la rilevazione dei dati nelle statistiche agricole è effettuata in buona collaborazione con gli Stati membri fin dagli anni '50 e i sistemi in atto sono stati modernizzati in linea con le norme tecniche più recenti.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Oltre ai controlli normativi, Eurostat applicherà una strategia antifrode in linea con la politica antifrode generale della Commissione. Ciò garantirà che l'approccio alla gestione dei rischi di frode sia orientato a individuare i settori a rischio di frode e a fornire risposte adeguate. Ove necessario, verranno istituiti gruppi in rete e specifici strumenti informatici dedicati all'analisi dei potenziali casi di frode.

Eurostat ha elaborato una strategia di controllo volta ad accompagnare la spesa degli Stati membri per la rilevazione dei dati, con misure e strumenti che risultano idonei al regolamento proposto. La riduzione della complessità, l'applicazione di procedure di monitoraggio efficaci sotto il profilo dei costi, nonché lo svolgimento di controlli preliminari e finali basati sui rischi dovrebbero concorrere a ridurre e prevenire le frodi. La strategia prevede misure di sensibilizzazione e iniziative di formazione in materia di prevenzione delle frodi.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessata/interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 12

di paesi EFTA 13

di paesi candidati 14

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

08.02 06 03 - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica operativa

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

08.02 06 03 - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Assistenza tecnica operativa

DG: AGRI

Anno 
2021 15

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Successivamente al 2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

08.02 06 03 16

Impegni

(1a)

20,000

20,000

40,000

Pagamenti

(2a)

9,100

1,800

18,200

1,800

9,100

40,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 17  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG AGRI

Impegni

=1a+1b +3

20,000

20,000

40,000

Pagamenti

=2a+2b

+3

9 ,100

1 ,800

18,200

1,800

9,100

40 ,000

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

20,000

20,000

40,000

Pagamenti

(5)

9,100

1,800

18,200

1,800

9,100

40,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti a titolo della rubrica 3 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

20,000

20,000

40,000

Pagamenti

=5+ 6

9,100

1,800

18,200

1,800

9,100

40,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricata su DECIDE a fini di consultazioni interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: ESTAT

• Risorse umane

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

5,426

• Altre spese amministrative

0,030

0,530

0,280

0,280

0,280

0,280

0,030

0,210

TOTALE DG ESTAT

Stanziamenti

0,805

1,305

1,055

1,055

1,055

1,055

0,805

5,636

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,805

1,305

1,055

1,055

1,055

1,055

0,805

5,636

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021 18

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

5,426

Pagamenti

0,030

0,530

0,280

0,280

0,280

0,280

0,030

0,210

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Successivamente al 
2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 19

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 20 : IFS2023

- Risultato

Dati

9,100

9,100

18,200

- Risultato

altro

1,800

1,800

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico n. 1

9,100

1,800

9,100

20,000

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2:

IFS2026

- Risultato

Dati

9,100

9,100

18,200

- Risultato

altro

1,800

1,800

Totale parziale obiettivo specifico n. 2

9,100

1,800

9,100

20,000

TOTALE

9,100

1,800

18,200

1,800

9,100

40,000

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021 21

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

7

7

7

7

7

7

7

7

Risorse umane

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

0,775

5,426

Altre spese amministrative

0,030

0,530

0,280

0,280

0,280

0,280

0,030

1,710

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0 805

1,305

1,055

1,055

1,055

1,055

0,805

7,136

Al di fuori della RUBRICA 7 22  
of the multiannual financial framework

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale al di fuori della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,805

1,305

1,055

1,055

1,055

1,055

0,805

7,136

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative sarà coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nel quadro della procedura annuale di assegnazione, alla luce dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01  (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 23

20 02 01 (AC, END, INT dalla dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   24

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

XX è il settore normativo o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

I compiti da espletare comprendono:

- gestione delle sovvenzioni connesse all'iniziativa

- convalida dei dati

- supporto e attività metodologica

- analisi delle relazioni

- diffusione dei dati

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante la riassegnazione all'interno della rubrica pertinente del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'utilizzo del margine non assegnato della rubrica del QFP pertinente e/o l'utilizzo degli strumenti speciali quali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti di terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 25

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 26

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non applicabile

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo utilizzata/o per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

Non applicabile

(1)    Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
(2)

   Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(3)

   Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014. (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(4)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(5)    Pagina web dedicata alla consultazione pubblica di Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass    Relazione sulla consultazione pubblica aperta:     http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx .
(6)     Valutazione d'impatto , Sintesi della valutazione d'impatto , Parere del comitato per il controllo normativo
(7)

   Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

(8)

   Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(10)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Le spiegazioni dettagliate sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono reperibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(12)    Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(16)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(17)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(18)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(19)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(20)    Come descritto al punto 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(21)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(22)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(24)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(25)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(26)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.