COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2021
COM(2021) 434 final
2021/0248(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)
PROGETTO DI RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Scopo della presente proposta è attuare nel diritto dell'UE le misure di conservazione e di gestione adottate nel 2018 e nel 2019 dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), di cui l'Unione è parte contraente dal 1998. La precedente attuazione delle misure della CGPM è stata effettuata con il regolamento (UE) 2019/982, che ha modificato due precedenti atti di recepimento: il regolamento (UE) 2015/2102 e il regolamento (UE) 1343/2011. Poiché si rendono ora necessarie nuove modifiche del regolamento del 2019, che ha già subito varie e sostanziali modifiche, è ora opportuno procedere alla sua rifusione a fini di chiarezza semplificazione e certezza del diritto.
La CGPM è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo e nel Mar Nero. I suoi obiettivi principali sono: promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l'utilizzo ottimale delle risorse marine vive e garantire lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. L'Unione e dieci dei suoi Stati membri (Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna e Romania) sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
La CGPM ha il potere di adottare decisioni vincolanti ("raccomandazioni") riguardanti la conservazione e la gestione della pesca nella sua zona di competenza. Tali atti sono destinati alle parti contraenti, ma possono anche contenere obblighi per gli operatori (ad esempio, i comandanti delle navi). Le raccomandazioni della CGPM diventano vincolanti 120 giorni dopo la data della prima notifica, purché non siano state presentate obiezioni. Spetta all'Unione garantire che le suddette misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore.
La presente proposta conferisce alla Commissione poteri delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta integra ed è in linea generale coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore. In alcuni casi, tuttavia, sono previste deroghe agli atti vigenti a causa della natura delle misure più specifiche proposte.
Non essendo ancora contemplate dalla legislazione dell'UE in vigore, le decisioni della CGPM adottate nel 2018 e nel 2019 devono essere attuate nell'ordinamento giuridico dell'UE per poter essere applicate in maniera uniforme ed efficace in tutta l'UE.
La presente proposta, che tiene conto del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, persegue gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e sarà applicata lasciando impregiudicato il regolamento (CE) n. 1967/2006.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•
Base giuridica
La presente proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca riformata.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La presente proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE) e, di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La presente proposta garantirà la conformità del diritto dell'Unione agli obblighi internazionali adottati dalla CGPM, di cui l'Unione è parte contraente. Essa attua tali obblighi limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.
•Scelta dello strumento
L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale scelta tiene conto degli obiettivi della politica comune della pesca e degli altri obblighi internazionali dell'UE.
La presente proposta rappresenta il quarto recepimento delle raccomandazioni della CGPM nel diritto dell'UE. Tenuto conto della natura, dell'entità e del numero delle modifiche da apportare, i servizi giuridici hanno chiesto una rifusione quale procedura più idonea a garantire chiarezza giuridica e leggibilità sufficienti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta intende attuare le misure della CGPM in vigore, che sono vincolanti per le parti contraenti. Prima e durante i negoziati svoltisi in occasione della 42a e della 43a sessione annuale della CGPM sono stati consultati sia esperti nazionali che rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione al presente regolamento.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Le misure adottate dalla CGPM si basano sui pareri del suo comitato scientifico consultivo. Non si procederà ad un'ulteriore valutazione d'impatto in quanto non sarà definita alcuna nuova politica (che vada oltre quanto stabilito dalle misure della CGPM) né si prevede alcun nuovo impatto significativo derivante dal recepimento proposto.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta intende affrontare aspetti relativi alla conservazione e alla gestione sostenibili della pesca e all'impatto delle attività alieutiche su talune specie marine nelle zone del Mediterraneo e del Mar Nero. Come sopra indicato, l'atto proposto consisterà in una rifusione a fini di chiarezza giuridica.
Il titolo I contiene disposizioni di carattere generale riguardanti l'oggetto, l'ambito di applicazione, i collegamenti con altri atti dell'Unione e le definizioni. La proposta si applica alle attività di pesca e acquacoltura a fini commerciali, nonché alle attività di pesca ricreativa, effettuate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
Il titolo II riguarda le misure di gestione, conservazione e controllo della pesca per determinate specie. È suddiviso in capi riguardanti specificamente l'anguilla, il gambero rosso, il gambero viola, il corallo rosso, la pesca demersale, la pesca di piccoli pelagici, l'occhialone, la lampuga, il rombo chiodato e lo spinarolo.
Il titolo III, oltre ad enunciare disposizioni comuni, stabilisce misure riguardanti la conservazione, il controllo, la cooperazione, l'informazione e la comunicazione e i programmi regionali di ricerca. Il capo I è incentrato essenzialmente su misure tecniche e di conservazione miranti, in particolare, a ridurre l'impatto delle attività di pesca su talune specie marine (tra cui gli squali e le razze) e le catture accidentali, ad istituire zone di restrizione della pesca e periodi di fermo e a stabilire quale attrezzo da pesca è possibile utilizzare. Il capo II contiene le misure di controllo riguardanti, in particolare, il registro delle navi autorizzate, le misure di competenza dello Stato di approdo e le misure applicabili alle navi che si presume abbiano esercitato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Il capo III comprende le misure riguardanti la cooperazione, lo scambio di informazioni e la comunicazione. Il capo IV, infine, istituisce programmi regionali di ricerca sul granchio nuotatore nel Mediterraneo e sulla rapana venosa nel Mar Nero.
Il titolo IV stabilisce le disposizioni finali, tra cui la delega di poteri e l'entrata in vigore.
Le tempistiche per la presentazione delle relazioni previste nel quadro della presente proposta sono state stabilite sulla base di quelle convenute a livello della CGPM al fine di permettere all'UE di conformarsi ai requisiti previsti per la presentazione delle relazioni al segretariato della CGPM.
🡻 1343/2011 (adattato)
2021/0248 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
🡻 2019/982, considerando 2
(2)Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
🡻 1343/2011 considerando 1
(3)La Comunità europea ha aderito all'accordo relativo all'istituzionealla creazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM"), ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM").
🡻 1343/2011 considerando 2
(4)L'accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.
🡻 1343/2011 considerando 3 (adattato)
(5)L'Unione europea, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, ⌦ la Croazia, ⌫ l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
🡻 1343/2011 considerando 4
(6)Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l'Unione è parte contraente dell'accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto non sia già contemplato dallo stesso.
🡻 1343/2011 considerando 6
⇨ nuovo
(7)Per ⇨ tali ⇦ ragioni, di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile giuridico permanente per la loro attuazione nel diritto dell'Unione, è opportuno attuare le raccomandazioni in oggetto mediante un unico atto legislativo, cui future raccomandazioni possono possano essere aggiunte mediante modifiche dello stesso.
🡻 1343/2011 considerando 12
(8)Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso scientifico dei pertinenti dati pertinenti sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca. Tali dati dovrebbero essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri.
🡻 1343/2011 considerando 5 (adattato)
Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente attuate nel diritto dell'Unione mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006
.
⇩ nuovo
(9)In occasione delle sessioni annuali della CGPM svoltesi a decorrere dal 2005 sono state adottate numerose raccomandazioni e risoluzioni riguardanti alcuni tipi di pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM che sono state attuate nel diritto dell'Unione principalmente mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011 e relative modifiche.
🡻 1343/2011 considerando 13 (adattato)
Nella sessione annuale del 2008, la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se, da un lato, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
, comprende in termini generali il contenuto di tale raccomandazione e si applica dal 1° gennaio 2010, vi sono, dall'altro lato, alcune parti, quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto, che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di adattarle alle particolari caratteristiche della zona dell'accordo CGPM.
⇩ nuovo
(10)In occasione della sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/8 che modifica il punto 13 e l'allegato I della raccomandazione CGPM/33/2009/8. Sebbene il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata copra parzialmente il contenuto di tale raccomandazione, è opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non sono ancora contemplate dalla legislazione dell'Unione.
🡻 1343/2011 considerando 10 (adattato)
Nella sessione annuale dal 23 al 27 marzo 2009, la CGPM ha adottato, sulla base del parere scientifico del comitato scientifico consultivo ("CSC"), contenuto nella relazione della sua undicesima sessione (relazione FAO n. 890), una raccomandazione sull'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone. È opportuno applicare la presente misura mediante un sistema di gestione dello sforzo di pesca.
⇩ nuovo
(11)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/35/2011/2, CGPM/36/2012/1, CGPM/40/2016/7 e CGPM/41/2017/5. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(12)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/2 relativa a misure di gestione delle attività di pesca ai fini della conservazione degli squali e delle razze nella zona di competenza della CGPM, che modifica la raccomandazione CGPM/36/2012/3. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(13)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, che sostituisce la raccomandazione CGPM/38/2014/1. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
🡻 2015/2102 considerando 10 (adattato)
(14)LaLe misurae della CGPM stabilitae nelle raccomandazioni GFCMCGPM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1 ⌦ CGPM/43/2018/8 ⌫ comprendeono inoltre un divieto di conservazione a bordo o di sbarco, che è opportuno attuare nella legislazione dell'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(
). Ai fini di una corretta attuazione, si dovrebbero elaborare programmi nazionali di controllo, monitoraggio e sorveglianza, che la Commissione dovrebbe comunicare annualmente alla CGPM.
⇩ nuovo
(15)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/5 relativa all'istituzione di un piano di gestione pluriennale degli stock demersali nel Canale di Sicilia, che abroga le raccomandazioni CGPM/39/2015/2 e CGPM/40/2016/4. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(16)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
🡻 1343/2011 considerando 7 (adattato)
Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nel preambolo dell'accordo CGPM, e, pertanto, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, le stesse dovrebbero essere attuate mediante un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.
🡻 1343/2011 considerando 8 (adattato)
Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 dovrebbero applicarsi non solo al Mare Mediterraneo ma all'intera zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e includerle nel presente regolamento. Inoltre, alcune disposizioni riguardo alla dimensione minima delle maglie stabilita in detto regolamento dovrebbero essere ulteriormente precisate.
🡻 1343/2011 considerando 9 (adattato)
Le "zone di restrizione della pesca" cui fanno riferimento le raccomandazioni della CGPM per le misure di gestione dello spazio sono equivalenti alle "zone di pesca protette" nell'accezione del regolamento (CE) n. 1967/2006.
⇩ nuovo
(17)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone nel Mare di Alboràn. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
🡻 1343/2011 considerando 11
Per le attività di pesca miste del Mediterraneo, la selettività di alcuni attrezzi di pesca non è consentita oltre un certo livello. Oltre al controllo globale e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock, allo scopo di garantire che il rischio di ostacolare la riproduzione sia sufficientemente basso da consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile, riguardo alle zone esaminate dal CSC, in primo luogo limitare lo sforzo di pesca ai livelli precedenti e in secondo luogo non consentire alcun aumento di tale livello.
⇩ nuovo
(18)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per l'anguilla nel Mar Mediterraneo. Tale raccomandazione istituisce un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca dell'anguilla nel Mar Mediterraneo, in linea con l'approccio precauzionale alla gestione della pesca. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(19)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca con reti da traino del gambero rosso e del gambero viola nel Mar di Levante. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(20)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mar Ionio. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(21)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/7 relativa a un programma regionale di ricerca sul granchio nuotatore nel Mar Mediterraneo. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(22)Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/9 relativa a un programma regionale di ricerca sulla pesca della rapana venosa nel Mar Nero. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dalla legislazione dell'Unione.
(23)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l'uso di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo. Tale raccomandazione integra la raccomandazione CGPM/30/2006/2 relativa all'istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e stabilisce una serie di misure di gestione per l'uso di FAD ancorati nella pesca della lampuga esercitata nella zona di applicazione dell'accordo CGPM. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non sono ancora contemplate dalla legislazione dell'Unione.
(24)Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca con reti da traino del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell'Unione le misure stabilite in detta raccomandazione che non sono ancora contemplate dalla legislazione dell'Unione.
🡻 1343/2011 considerando 14 (adattato)
(25)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione della relazione sulle attività di pesca svolte nelle zone di restrizione, delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, della relazione nell'ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga, le informazioni relative all'uso della dimensione minima delle maglie per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero e i dati sulle matrici statistiche, nonché per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
🡻 1343/2011 considerando 15 (adattato)
⇨ nuovo
(26)Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare agli ai suoi obblighi a titolo da essa assunti nell'ambito dell'accordo CGPM, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuazione relativamente all'attuazione nel diritto dell'Unione di modifiche, divenute vincolanti per l'Unione, di misure CGPM vigenti già attuate nel diritto dell'Unione, riguardanti per la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM di informazioni sulla dimensione minima delle maglie nel Mar Nero, la trasmissione al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM dell'elenco delle navi autorizzate ai fini del registro CGPM, ⇨ le deroghe alle misure di conservazione per il corallo rosso, l'attuazione del sistema permanente di certificazione delle catture di corallo rosso, ⇦ le misure relative allo Stato di approdo, la cooperazione, l'informazione e la rendicontazionecomunicazione, la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche (Geographical Sub-Areas, GSA) della CGPM, le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,
🡻 1343/2011 (adattato)
🡺1 982/2019, articolo 1, paragrafo 1
🡺2 982/2019, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
⇨ nuovo
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell'Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM").
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.
🡺1 Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura a fini commerciali, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall' di applicazione dell'accordo CGPM. 🡸
Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006 ⌦ del Consiglio ⌫
.
2.
In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati ⇨ , salvo diversamente specificato nel presente regolamento ⇦. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute danell'ambito di tali operazioni di pesca.
Articolo 3
Definizioni
🡺2 Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⇨ , all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⇦ , si applicano le definizioni seguenti: 🡸
a)1)"zona coperta dall'di applicazione dell'accordo CGPM": il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definite dall'accordo CGPM;
🡻 1343/2011
b) "sforzo di pesca": il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l'attività espressa in numero di giorni in mare;
🡻 1343/2011 (adattato)
e) 2) ⌦ "zona tampone": una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l'accesso accidentale, rafforzando la protezione dell'area delimitata; ⌫
🡻 1343/2011
c) "giorni in mare": ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona;
⇩ nuovo
3)"manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati": il manuale predisposto dal comitato scientifico consultivo (CSC) e approvato dalla CGPM riguardante l'applicazione del quadro di riferimento per la raccolta dati;
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
d) 4)"⇨ numero nel registro comune della flotta (numero CFR) ⇦ numero di registro della flotta UE": il numero del ⌦ indicato nel ⌫ registro ⌦ comune ⌫ della flotta comunitaria(Common Fleet Register, CFR) quale definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
;
⇩ nuovo
5)"dispositivo di concentrazione del pesce" o "FAD" (fish aggregating device): qualsiasi attrezzo ancorato, galleggiante sulla superficie del mare, avente lo scopo di attirare pesci;
6) "peso vivo": il peso delle catture fresche calcolato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o, nel caso di bordate di pesca giornaliere, al più tardi prima dello sbarco nel porto designato;
7) "banco di corallo rosso": zona di dimensioni variabili in cui le colonie di corallo rosso (Corallium rubrum) sono relativamente abbondanti;
8) "colonia di corallo rosso": unità biologica sfruttata nella pesca del corallo rosso (Corallium rubrum) che rappresenta un'unità genetica costituita da centinaia/migliaia di polipi di corallo rosso e che può assumere la forma di un albero ramificato.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
f) "dedito alla pesca dell'occhialone": che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.
⇩ nuovo
TITOLO II
Misure di gestione, conservazione e controllo relative
a determinate specie
CAPO I
Anguilla
Articolo 4
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 9 e 10]
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), segnatamente la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo indicate nell'allegato I, comprese le acque dolci e le acque salmastre di transizione, quali lagune ed estuari.
Articolo 5
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punto 19]
Fermo pesca
1.Gli Stati membri stabiliscono un periodo di fermo annuale della pesca di tre mesi consecutivi durante i quali sono vietati la pesca e lo sbarco di anguilla.
2.Gli Stati membri definiscono il periodo di fermo nei rispettivi piani di gestione nazionali, specificando le attività e gli attrezzi da pesca per la cattura dell'anguilla. Il periodo di fermo pesca è coerente con la riduzione dello sforzo di pesca o delle catture di anguilla stabilita nei piani di gestione nazionali in vigore e con i modelli di migrazione temporale di tale specie.
Articolo 6
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punto 20]
Zone di restrizione dell'attività di pesca
1.Gli Stati membri possono istituire zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca per proteggere ulteriormente l'anguilla. L'ubicazione e i confini di tali zone sono coerenti con la distribuzione dei principali habitat dell'anguilla nello Stato membro interessato.
2.Nelle zone di cui al paragrafo 1 è vietata la pesca dell'anguilla. Gli esemplari catturati accidentalmente in tali zone sono rilasciati immediatamente al momento della cattura.
Articolo 7
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punto 23]
Misure tecniche
Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1241, i piani di gestione nazionali e le misure di gestione nazionali adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1100/2007 stabiliscono misure tecniche atte a garantire una riduzione della mortalità.
Articolo 8
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 24 e 25]
Misure supplementari
1.Gli Stati membri possono adottare misure intese ad integrare i rispettivi piani di gestione nazionali o misure di gestione nazionali, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, tenendo conto, tra l'altro, dello stato di conservazione dell'anguilla nelle loro acque, dell'impatto delle attività di pesca dell'anguilla nelle loro acque e di altri fattori antropogenici che sono causa di mortalità.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro e non oltre due settimane dalla loro entrata in vigore e la Commissione trasmette tali misure al segretariato della CGPM entro un mese dalla loro entrata in vigore.
Articolo 9
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punto 32]
Attuazione delle misure
1.Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente capo al più tardi quattro mesi prima della quarantacinquesima sessione della CGPM.
2.La Commissione trasmette al segretariato della CGPM la relazione di cui al paragrafo 1 prima della quarantacinquesima sessione della CGPM. Tale relazione può includere una stima degli effetti delle misure incluse nei piani di gestione nazionali e di qualsiasi altra misura.
Articolo 10
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 36, 37 e 39]
Autorizzazione di pesca
1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco di tutti i pescherecci autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1100/2007. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
2.Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 11
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 38 e 39]
Acque di transizione e salmastre autorizzate
1.Entro il 1º gennaio 2020 gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di tutte le acque di transizione e salmastre autorizzate, quali le lagune e gli estuari, in cui sono collocati attrezzi da posta permanenti tradizionali ai fini della cattura dell'anguilla.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui al paragrafo 1 entro il 31 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
3.Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 12
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 40 e 41]
Punti di sbarco autorizzati
Lo sbarco di anguille è autorizzato solo nei punti di sbarco designati a tal fine da ciascuno Stato membro.
Articolo 13
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punti 42, 43 e 44]
Registrazione delle catture
1.I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere anguilla registrano le loro catture in peso vivo, a prescindere dal peso vivo delle catture e della raccolta.
2.Nel caso delle acque di transizione e salmastre, quali le lagune e gli estuari, in cui la cattura dell'anguilla continua ad essere praticata con attrezzi da posta tradizionali permanenti, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati registrano le loro catture in peso vivo.
3.Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti delle navi registrano nel giornale di bordo le loro catture giornaliere di anguilla, indipendentemente dal peso vivo della raccolta.
Articolo 14
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/1, punto 47]
Pesca ricreativa
Gli Stati membri effettuano periodicamente una stima del numero di pescatori che praticano la pesca ricreativa e delle rispettive catture di anguille cieche, gialle e argentine.
CAPO II
Gambero rosso e gambero viola
Sezione I
Mar di Levante
Articolo 15
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 1]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I.
Articolo 16
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 17]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione.
Articolo 17
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punti 26, 31 e 32]
Elenco delle navi autorizzate e in attività
1.Entro il 30 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno successivo, l'elenco di tutti i pescherecci che saranno autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 15 e che praticheranno la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all'allegato VIII.
2.I pescherecci non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie di cui all'articolo 15.
3.Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 18
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 27]
Attività di pesca
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell'ambito di applicazione della presente sezione relative all'anno precedente. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
(1)giorni d'esercizio;
(2)zona operativa;
(3)catture totali.
Articolo 19
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 28]
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1.Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.
2.Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.
Articolo 20
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 36]
Obblighi di comunicazione
Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie, indipendentemente dal loro volume.
Articolo 21
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punti 38, 39, 41 e 42]
Punti di sbarco designati
1.Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui le navi che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi. Per ciascun punto designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.
2.È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione.
3.Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
Articolo 22
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 45]
Sistema di controllo dei pescherecci
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di lunghezza fuori tutto (length overall, LOA) superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (vessel monitoring system, VMS).
Articolo 23
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/3, punto 46]
Giornale di bordo
In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell'ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.
Sezione II
Mar Ionio
Articolo 24
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punti 1 e 3]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 di cui all'allegato I.
Articolo 25
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 17]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie di cui all'articolo 24.
Articolo 26
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punti 25, 26, 31 e 32]
Elenco delle navi autorizzate e in attività
1.Entro il 30 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno successivo, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 24 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all'allegato VIII.
2.I pescherecci non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie di cui all'articolo 24.
3.Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 27
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 27]
Attività di pesca
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell'ambito di applicazione della presente sezione relative all'anno precedente. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
(1)giorni d'esercizio;
(2)zona operativa;
(3)catture totali.
Articolo 28
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 28]
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1.Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.
2.Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.
Articolo 29
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 36]
Obblighi di dichiarazione
Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie, indipendentemente dal loro volume.
Articolo 30
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punti 38, 39, 41 e 42]
Punti di sbarco designati
1.Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui le navi che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi. Per ciascun punto designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.
2.È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione.
3.Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
Articolo 31
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 45]
Sistema di controllo dei pescherecci
In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotate di un sistema VMS.
Articolo 32
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/4, punto 46]
Giornale di bordo
In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell'ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all'articolo 29 del presente regolamento.
Sezione III
Canale di Sicilia
Articolo 33
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punto 1]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all'allegato I.
Articolo 34
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punto 13]
Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri provvedono affinché, per lo sfruttamento delle specie che rientrano nell'ambito della presente sezione, la capacità delle loro flotte sia mantenuta ai livelli stabiliti nella tabella A dell'allegato XII.
Articolo 35
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punto 5]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie di cui all'articolo 33.
Articolo 36
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punti 7, 8 e 14]
Elenco delle navi autorizzate e in attività
1.Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 33 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all'allegato VIII.
2.Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 37
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punto 9]
Attività di pesca
Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione relative all'anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
(1)giorni d'esercizio;
(2)zona operativa;
(3)catture totali.
Articolo 38
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punto 10]
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1.Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.
2.Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.
Articolo 39
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/6, punti 17, 18 e 19]
Punti di sbarco
1.Gli Stati membri designano i punti in cui le navi che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano gli sbarchi.
2.È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie di cui all'articolo 33.
3.I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture delle specie di cui all'articolo 33, indipendentemente dal loro volume.
CAPO III
Corallo rosso
Articolo 40
Ambito di applicazione
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 2]
1.
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca per la raccolta di corallo rosso (Corallium rubrum) a fini commerciali, segnatamente la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, come previsto nell'allegato I.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
⇨ nuovo
CAPO IV
Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso
Articolo 16 bis
2. Il presente capo si applica fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006, ⇨ l'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 ⇦ o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
⇩ nuovo
Articolo 41
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 8]
Piani di gestione nazionali
1.Gli Stati membri adottano piani di gestione nazionali per il corallo rosso.
2.In funzione delle informazioni scientifiche disponibili, la gestione ha luogo a livello del banco di corallo rosso o del riquadro statistico della CGPM, oppure su scala nazionale. I piani di gestione nazionali comprendono almeno gli elementi di cui agli articoli 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 58.
3.Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di gestione del corallo rosso dieci giorni lavorativi dopo la loro adozione e la Commissione li trasmette al segretariato della CGPM entro e non oltre 15 giorni dalla loro adozione. Gli Stati membri ripresentano immediatamente alla Commissione i piani nazionali di gestione del corallo rosso eventualmente aggiornati. La Commissione trasmette tali piani aggiornati al segretariato della CGPM, in particolare laddove siano decise nuove chiusure o nuove aperture dei banchi di corallo rosso.
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 42 16 quinquies
Attrezzi e dispositivi
1. Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da ⌦ navi autorizzate o ⌫ pescatori autorizzati o riconosciuti dall'autorità nazionale competente. ⇨ Durante la raccolta il pescatore autorizzato fa sì che la base della colonia di corallo non venga staccata dal substrato. ⇦
3.
In deroga al paragrafo 2, l'uso di ROV che sono stati autorizzati da uno Stato membro prima del 30 settembre 2011 a fini di osservazione e di ricerca continua ad essere consentito nelle zone soggette alla giurisdizione di tale Stato membro a condizione che i ROV in questione non possano essere equipaggiati con bracci manipolatori o qualsiasi altro dispositivo che consenta il taglio e la raccolta del corallo rosso.
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che lo Stato membro interessato non abbia ottenuto risultati scientifici da cui risulta che l'uso dei ROV oltre il 2015 non avrebbe alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.
4.
In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare l'uso di ROV privi di bracci manipolatori a fini di osservazione e di ricerca nelle zone soggette alla sua giurisdizione purché abbia ottenuto risultati scientifici nel contesto di un quadro di gestione nazionale da cui non risulta alcun impatto negativo sullo sfruttamento sostenibile del corallo rosso.
Tali autorizzazioni scadono o sono revocate entro il 31 dicembre 2015, a meno che i risultati scientifici di cui al primo comma non siano convalidati dalla CGPM.
5.
In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare, per un periodo di tempo limitato che non vada oltre il 31 dicembre 2015, l'uso di ROV per campagne scientifiche sperimentali di osservazione e di raccolta del corallo rosso, a condizione che tali campagne si svolgano sotto la supervisione di un istituto di ricerca nazionale o in collaborazione con organismi scientifici nazionali o internazionali competenti ed altre parti interessate pertinenti.
Articolo 4316 ter
Profondità minima per ladi raccolta
1. La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri finché la CGPM non indichi diversamente.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 145 del presente regolamento27 del regolamento (UE) n. 1343/2011 e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
al fine di concedere deroghe al paragrafo 1.
3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:
(a)informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;
(b)le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;
(c)l'elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e
(d)l'elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)è stato istituito un idoneo quadro nazionale di gestione che comprende un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e
b)adeguati divieti spazio-temporali garantiscono che sia sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo rosso.
⇩ nuovo
(a)tali deroghe devono essere state applicate in modo continuativo mediante norme di gestione per almeno 5 anni prima del 18 aprile 2020; oppure,
(b)se si tratta di una nuova deroga, questa deve essere suffragata dal comitato scientifico consultivo della CGPM dimostrando che la richiesta è in linea con gli obiettivi del presente capo.
🡻 1343/2011
5.
Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/35/2011/2, a condizione che:
a)tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
b)lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
6.
Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
🡻 1343/2011 (adattato)
57. La Commissione comunica al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM le misure adottate a norma dei paragrafidel paragrafo 2 e 5.
Articolo 4416 quater
⌦ Taglia minima di riferimento per la conservazione ⌫ Diametro di base minimo delle colonie
1. Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservatotenuto a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14527 del presente regolamento e dell'all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm).
3. Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga.
Le eventuali raccomandazioni comuni degli Stati membri di cui al primo comma sono presentate entro il 29 novembre 2018.
4. La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)
è stato istituito un quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
b)sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo.
5.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 e a titolo di misura transitoria, gli Stati membri possono adottare misure per l'attuazione della raccomandazione GFCM/36/2012/1, a condizione che:
a)tali misure facciano parte di un idoneo quadro nazionale di gestione; e
b)lo Stato membro interessato informi debitamente la Commissione dell'adozione di tali misure.
Gli Stati membri interessati garantiscono che le eventuali deroghe cessino di applicarsi al più tardi alla data di applicazione del pertinente atto delegato adottato a norma del paragrafo 2.
6.
Ove la Commissione ritenga, in base alle notifiche fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5, lettera b), che una misura nazionale adottata successivamente al 28 novembre 2015 non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4, essa, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare la misura.
47.La Commissione comunica al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM le misure adottate a norma del paragrafo dei paragrafi 2 e 5.
⇩ nuovo
Articolo 45
Trasmissione dei dati relativi alla raccolta e allo sforzo
Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alla raccolta e allo sforzo esercitato nell'anno precedente. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
⇨ nuovo
TITOLO II BIS
CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 46 16 quaterdecies
Limiti di cattura per il corallo rosso
1. Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo ⇨ , per i propri pescatori e pescherecci autorizzati, ⇦ un sistema di limiti individuali, giornalieri e/o annuali, ⇨ per la raccolta e/o lo sforzo di pesca ⇦ di cattura per il corallo rosso. ⇨ Tali limiti sono coerenti con il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e con i limiti di raccolta e di sforzo di pesca annuali fissati per lo Stato membro interessato ⇦ .
⇩ nuovo
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 21]
2. Quando, per un dato anno e per un banco di corallo rosso debitamente identificato, oppure a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM nel caso in cui il banco di corallo rosso non sia stato debitamente identificato, la percentuale di colonie raccolte al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione (minimum conservation reference size, MCRS), quale definita all'articolo 44, è
(a)inferiore al 10 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri che non dispongono di un piano di gestione nazionale attuano misure di controllo più rigorose nella zona interessata;
(b)superiore al 10 % e inferiore al 25 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri effettuano controlli più rigorosi nella zona interessata e rilevano la struttura dimensionale della popolazione di corallo rosso, indipendentemente dall'esistenza di un piano di gestione nazionale.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 8 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 16 quater bis
Fermi precauzionali per il corallo rosso
31.
Al raggiungimento di un del livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 24 e 35, gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da ad eventuali attività di pesca del corallo rosso la zona interessata.
42.
Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate raccolte da un dato banco in un determinato anno.
53.
Qualora i banchi di corallo non siano stati ancora stati debitamente individuatiidentificati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 31 si applicano a livello del riquadro statistico ⌦ pertinente ⌫ della CGPM.
64.
⇨ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare i fermi precauzionali di cui al paragrafo 3. ⇦ Nella decisione che istituisce unil fermo a norma del paragrafo 1 gli Stati membri definiscono la zona geografica ⇨ del fondale di raccolta interessato ⇦ interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della pesca in tale zona durante il fermo ⇨ e alla riapertura di questo tipo di pesca ⇦ .
⇩ nuovo
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 26]
7. Gli Stati membri possono applicare la regola dell'allontanamento affinché i pescherecci sospendano l'attività di pesca e si spostino nella direzione in cui è meno probabile rinvenire altre colonie, al fine di evitare il raggiungimento del livello limite di cui al paragrafo 4 e di ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie.
8. Gli Stati membri che attuano la regola dell'allontanamento ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM.
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 27]
9. Gli Stati membri possono attuare un sistema di raccolta a rotazione tra i loro banchi di corallo rosso per ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie.
10. Gli Stati membri che attuano il sistema di raccolta a rotazione ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 4716 quater ter
Fermi spaziali ⌦ o ⌫ /temporali
1. ⇨ Oltre ai fermi già istituiti a livello nazionale, ⇦ Ggli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso ⇨ possono ⇦ stabilisconostabilire ,entro l'11 gennaio 2020, ulteriori fermi ⇨ spaziali o temporali ⇦ per la protezione didel corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.
25.
⌦ Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza indugio il segretariato della CGPM e la Commissione. ⌫
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 48
⌦ Veicoli sottomarini telecomandati ⌫
2.
È vietato l'uso di veicoli sottomarini telecomandati (remotely operated underwater vehicles, ROV) per lo sfruttamento del corallo rosso ⇨ nella zona di cui all'articolo 40 ⇦ .
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 4922 bis
Autorizzazioni di pesca del corallo rosso ⌦ Misure di gestione della flotta ⌫
1.
Le navi o i pescatori ⌦ sono ⌫ autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo ⌦ solo se ⌫ sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in corso di validità ⇨ rilasciata rispettivamente dall'autorità dello Stato membro di bandiera o dalle autorità dello Stato membro costiero in cui esercitano l'attività di pesca. Tale autorizzazione ⇦ che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio della pesca.
2.
In assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, de tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.
⇩ nuovo
3.
L'autorizzazione di pesca può essere rilasciata solo a un pescatore (subacqueo) che rispetti le norme in materia di immersione professionale conformemente alla legislazione nazionale.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
34. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo ⇨ maggio ⇦ di ogni anno, l'elenco ⇨ dei pescatori e ⇦ delle navi per le quali hanno rilasciato l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile ⇨ giugno ⇦ di ogni anno. Per ogni nave, l'elenco comprende ⇨ almeno ⇦ i seguenti dati ⌦ di cui all'allegato VIII ⌫ .:
a)nome della nave;
b)numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente);
c)numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
d)porto di immatricolazione (nome del porto per esteso);
e)nome precedente (se del caso);
f)bandiera precedente (se del caso);
g)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
h)indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
i)VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no);
j)tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW;
k)attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l'osservatore/gli osservatori (indicare sì/no);
l)periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso;
m)zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM;
n)partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).
54.
Gli Stati membri non aumentano il numero di ⇨ pescatori e pescherecci autorizzati ⇦ autorizzazioni di pesca fino a quando dai pareri scientifici ⇨ convalidati dal comitato scientifico consultivo della CGPM ⇦ non risulti che lo stato del le popolazioni di corallo rosso è soddisfacente ⇨ si sono ricostituite a livelli sostenibili che consentono loro di sopportare un maggiore sfruttamento ⇦.
⇩ nuovo
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 31]
6. È vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare corallo rosso per finalità di pesca ricreativa.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 5022 quinquies
Porti designati per il corallo rosso
I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano effettuano lo sbarco ⇨ e il trasbordo delle ⇦ le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di sbarcare ⇨ e trasbordare ⇦ corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti alla ⇨ Commissione entro il 31 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al ⇦ segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile ⇨ giugno ⇦ di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati. ⇨ Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali aggiornamenti di tale elenco. La Commissione comunica senza indugio tali aggiornamenti al segretariato della CGPM. ⇦
Articolo 5122 quater
Notifica preventiva per il corallo rosso
⇨ Prima dell'ingresso in porto e almeno quattro ore ⇦ Tra due e quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, ⇨ o almeno un'ora se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, ⇦ i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti ⇨ o i pescatori autorizzati ⇦ notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
1)a)l'ora di arrivo ⌦ in porto ⌫ prevista;
2)b)il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio della nave ⇨ autorizzata ⇦ ⇨ o della nave utilizzata per la raccolta ⇦ ;
3)c)il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
(4)d)le informazioni relative alla zona geografica ⇨ di raccolta ⇦ ⇨ , preferibilmente con le coordinate geografiche corrispondenti ⇦ in cui le catture sono state effettuate.
Articolo 5222 ter
Registrazione delle catture di corallo rosso
1.
Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, iI pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie ⇨ , dopo ogni operazione di raccolta, il corallo rosso raccolto ⇦.
2.
I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del quantitativo raccolto, e l'attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
Articolo 23 bis
Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione
13.
Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione:
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 11, lettera a) (adattato)
a)
i dati relativi al corallo rosso di cui ⌦ al presente ⌫ all' articolo. 22 ter; e
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
b)
mediante relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente.
2.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette le ⌦ tali ⌫ informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
⇩ nuovo
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 36]
Articolo 53
Progetti pilota
Gli Stati membri possono attuare progetti pilota per far sì che tutti i pescatori o pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso utilizzino un sistema VMS o qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità responsabili del controllo di monitorare la loro attività in qualunque momento di una bordata di pesca.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10
Articolo 5422 sexies
Controllo degli sbarchi di corallo rosso
Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un'analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
Articolo 5522 septies
⌦ Operazioni di ⌫ Ttrasbordo di corallo rosso
Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.
⇩ nuovo
[Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punto 40]
Articolo 56
Piani di ispezione
Ogni Stato membro elabora un piano di ispezione contenente le misure di controllo ed esecuzione di cui al presente capo, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato V. Il piano di ispezione è comunicato entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, che a sua volta lo trasmette al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 57
Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/4, punti da 41 a 47 e 49]
1. Per un periodo transitorio di tre anni (2020-2022), gli Stati membri possono partecipare alla fase pilota del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme, SDC) al fine di individuare l'origine del corallo rosso raccolto nella zona di applicazione dell'accordo CGPM e di attuare le seguenti misure di tracciabilità:
(a)tutti gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di corallo rosso raccolto sono accompagnati dal certificato SDC convalidato di cui all'allegato X, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;
(b)ogni certificato reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio autorizzato. Il certificato non è trasferibile a un altro pescatore o peschereccio autorizzato;
(c)gli Stati membri convalidano i certificati SDC relativi alla raccolta del corallo rosso solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.
2. Gli Stati membri che partecipano alla fase pilota riferiscono alla Commissione, che a sua volta riferisce alla CGPM, in merito all'attuazione della fase pilota nel contesto di un sistema permanente di documentazione delle catture relativo al corallo rosso.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 del presente regolamento al fine di istituire un sistema permanente di documentazione delle catture mirante all'identificazione dell'origine del corallo rosso.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10
Articolo 5822 octies
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
⇩ nuovo
1. Oltre alle disposizioni relative al corallo rosso contenute nel manuale del quadro di riferimento per la raccolta dati, gli Stati membri comunicano, se disponibili, i dati elencati di seguito a livello del banco di corallo rosso e del riquadro statistico della CGPM, nonché su scala nazionale:
(a)numero di autorizzazioni di pesca del corallo rosso rilasciate ai pescatori e ai pescherecci autorizzati;
(b)numero di immersioni per pescatore autorizzato e per bordata di pesca;
(c)numero di pescatori autorizzati a bordo, per ogni bordata di pesca; e,
(d)se possibile, diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta.
Entro il 31 maggio gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione, che li trasmette al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
2. Gli Stati membri aventi flotte dedite alla ⇨ i cui pescatori o pescherecci autorizzati praticano la ⇦ pesca didel corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato della attività di pesca e delle catture ⇨ raccolta ⇦ ⌦ , ⌫ per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli su aspetti seguenti ⇨ quali ⇦:
(a)lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di ⇨ bordate di pesca o ⇦ ⇨ il tempo di ⇦ immersionie a settimana ⇨ , al mese o all'anno ⇦ ) e i livelli di cattura globali per stock ⇨ a livello di banco di corallo, di riquadro statistico della CGPM o ⇦ su scala locale,nazionale o sovranazionale;
(b)i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l'obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
(c)gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;
(d)possibili fermi spaziali ⌦ o ⌫ /temporali ⇨ ulteriori ⇦ intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
⇩ nuovo
3. È vietato commercializzare colonie di corallo rosso raccolte nell'ambito di programmi di ricerca sul corallo rosso.
4. Gli Stati membri possono inviare osservatori scientifici nazionali sui pescherecci che hanno raccolto il corallo rosso. In caso di invio di osservatori, gli Stati membri possono comunicare le informazioni raccolte alla Commissione, che le trasmette al segretariato della CGPM.
CAPO IV
Pesca demersale
Sezione I
Canale di Sicilia
Articolo 59
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/5, punti 1 e 2]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca praticate dai pescherecci a strascico dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri per la cattura di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius merluccius) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all'allegato I.
Articolo 60
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/5, punti 24 e 25]
Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali
1.Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento degli stock demersali, in particolare di nasello e gambero rosa mediterraneo, raggiungano e mantengano l'MSY.
2.Entro il 30 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette le misure e i piani di gestione al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 61
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/5, punto 11]
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1.Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame.
2.Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali/temporali nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. La Commissione trasmette l'elenco di tali restrizioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 62
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/5, punto 34]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato delle specie di cui all'articolo 59.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 6322 duodecies
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia
1.
Le navi ⇨ che praticano attivamente la pesca a strascico delle specie di cui all'articolo 59 ⇦ dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio di tali attività. ⇨ Tali navi sono dotate di un sistema VMS. ⇦
2.
L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione
, i dati seguenti:
(a)numero di immatricolazione CGPM;
(b)nome precedente (se del caso);
(c)precedentebandiera precedente (se del caso);
(d)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).
3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all'organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
4.
Gli Stati membri comunicano trasmettono alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto ⌦ , entro il 31 luglio ⌫ di ogni anno, ⌦ e la Commissione trasmette a sua volta al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, ⌫ una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
a) i)numero di giorni di pesca,
b) ii)zona di sfruttamento, e
c) iii)catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.
Articolo 6422 terdecies
Porti designati
1.
Ogni Stato membro designa porti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, in conformità dell'conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione un elenco di porti di sbarco designati entro il 30 novembre 2018. Qualsiasi successiva modifica di tale elenco è tempestivamente notificata alla Commissione e al segretariato della CGPM e alla Commissione.
2.
È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei porti di sbarco designati dagli Stati membri.
⇩ nuovo
3. Gli Stati membri specificano, per ogni porto di sbarco designato, gli orari di sbarco e di trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
Articolo 6522 quaterdecies
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia
1.
Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza ("programma") applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").
2.
Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell'ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell'Unione.
3.
La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4.
Ogni Stato membroGli Stati membri notificano alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, come pure nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.
5.
Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una'apposita carta d'ispettoredi identità della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6.
Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.
7.
Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8.
Ciascuno Stato membro con una presenza che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito in conformità dell' conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di 10dieci giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 6622 quindecies
Svolgimento didelle ispezioni
1.
Gli ispettori assegnati al programma:
(a)prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
(b)espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell'allegato V;
(c)limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2.
Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio il documento la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.
3.
Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato IV VI.
4.
Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, e che deve altresì apporvi la sua firma.
5.
Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.
6.
Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
Articolo 6722 sexdecies
Infrazioni
1.
Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:
(a)le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
(b)ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
(c)l'esercizio della pesca in assenza di un VMS.
2.
In caso di infrazione accertata nell'ambito di un abbordaggio e di un'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
3.
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione nell'ambito della quale si è accertata un'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.
4.
Nel caso in cui sia accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5.
Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 6622 quindecies, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.
⇩ nuovo
Sezione II
Mare Adriatico
Articolo 68
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2019/5, punti 1 e 26]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius merluccius), lo scampo (Nephrops norvegicus), la sogliola (Solea solea), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e la triglia di fango (Mullus barbatus), praticate con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nelle sottozone geografiche 17 e 18 di cui all'allegato I.
Articolo 69
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punto 27]
Fermi spaziali e temporali
1.Gli Stati membri:
(a)chiudono la zona costiera, indipendentemente dalla profondità, fino a sei miglia nautiche, o quattro miglia nautiche per le navi che non sono autorizzate a pescare al di là delle sei miglia nautiche, ad attrezzi trainati destinati alla cattura di stock demersali, per un periodo continuativo di almeno otto settimane su base annua; oppure
(b)dispongono un fermo di almeno 30 giorni consecutivi su base annua che copra almeno il 20 % delle acque territoriali per le attività di pesca con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto del peschereccio, nelle zone e nei periodi che gli Stati membri ritengono importanti per la protezione del novellame degli stock demersali e tenendo conto delle rotte migratorie e dei modelli spaziali di distribuzione del novellame.
2.Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali di cui al paragrafo 1 che essi applicano alle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame degli stock demersali di cui all'articolo 68.
3.La Commissione trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 2 al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 70
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punti 56 e 57]
Piani di gestione nazionali
1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento degli stock demersali, in particolare di nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango, raggiungano e mantengano l'MSY.
2. In caso di modifiche delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le comunicano senza indugio alla Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 71
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punti 28 e 29]
Misure di gestione della flotta
1.Gli Stati membri provvedono affinché la capacità utile totale della flotta operante nell'ambito della presente sezione, relativamente alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di navi, riportata sia nel registro dell'UE che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2015 o la media corrispettiva tra il 2015 e il 2017.
2.Il paragrafo 1 non si applica alle flotte nazionali operanti con reti da traino a divergenti e che abbiano esercitato l'attività di pesca per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. La capacità di pesca di tali flotte non deve aumentare di oltre il 50 % rispetto al periodo di riferimento.
Articolo 72
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punti 30, 31, 32, 33 e 36]
Autorizzazioni di pesca
1.Gli Stati membri redigono un elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare le specie di cui all'articolo 68.
2.Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione. L'elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all'allegato VIII. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio.
3.Le navi operanti nell'ambito della presente sezione sono autorizzate a svolgere attività di pesca specifiche solo se provviste di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. Le navi autorizzate di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri sono dotate di un sistema VMS a decorrere dal 1º gennaio 2021 e di un giornale di bordo elettronico a decorrere dal 1º gennaio 2022.
4.Gli Stati membri provvedono all'istituzione di meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l'iscrizione in un registro nazionale della flotta, l'annotazione delle catture e dello sforzo di pesca nel giornale di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli sbarchi mediante indagini a campione delle catture e dello sforzo, secondo le norme stabilite dall'Unione europea o da ciascuno Stato membro.
5.A decorrere dal 1º gennaio 2021, ai fini della raccolta di dati sullo sforzo di pesca in vista dell'istituzione di un futuro regime di gestione di tale sforzo, gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro il 31 maggio, i dati relativi all'anno precedente espressi in kW/giorni di pesca, per attrezzo e lunghezza della nave. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Articolo 73
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punti da 43 a 48]
Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN
1.I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nel Mare Adriatico dichiarano tutte le catture e le catture accessorie degli stock di cui all'articolo 68. L'obbligo di dichiarazione elettronica delle catture si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022, indipendentemente dal volume delle catture, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri.
2.Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva delle specie di cui all'articolo 68 effettuano gli sbarchi. Per ciascun porto designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati.
3.È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di catture rientranti nell'ambito della presente sezione, pescate utilizzando reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nel Mare Adriatico, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2.
4.Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare gli sbarchi degli stock di cui al paragrafo 2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica tali modifiche al segretariato della CGPM.
Articolo 74
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/5, punti 51, 52 e 53]
Comunicazione delle catture
1.I pescherecci da traino autorizzati operanti nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato. I pescherecci da traino autorizzati di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri sono dotati di un sistema VMS. Per i pescherecci da traino autorizzati di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema di geolocalizzazione prescelto.
2.Tutte le catture, indipendentemente dal loro peso vivo, e le catture di specie non bersaglio il cui peso superi i 50 kg sono registrate nel giornale di bordo.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
CAPO VI
Misure applicabili alla pesca di stock di pPiccoli pelagici nel Mare Adriatico
⌦ Sezione I ⌫
⌦ Mare Adriatico ⌫
⇩ nuovo
Articolo 75
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di piccoli pelagici, tra cui la sardina (Sardina pilchardus) e l'acciuga (Engraulis encrasicolus), nelle sottozone geografiche 17 e 18 di cui all'allegato I.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 7616 terdecies
Gestione della capacità di pesca
1.
Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura ⇨ che praticavano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione nel 2014. ⇦ che sono autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolati in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18, di cui all'allegato I del presente regolamento o che, pur essendo immatricolati in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013, operano nella sottozona geografica 17 o 18, ovvero in entrambe.
2.
I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo.
3.
Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e che praticano dediti alla pesca attiva di piccoli pelagici ⌦ nell'ambito della presente sezione ⌫ nella sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) o di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW), quali figurano nei registri della flotta nazionalei della flotta e dell'UE ⇨ nel registro CFR ⇦ , non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di cui al paragrafo 1 ⌦ di cui alla tabella B dell'allegato XII ⌫ .
⇩ nuovo
4. Il paragrafo 3 non si applica alle flotte nazionali comprendenti meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici che praticano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici. In tali casi la capacità delle flotte attive non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di GT e kW.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
⇨ nuovo
54.
Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all'anno.
65.I pescherecci che non figurano nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservaretenere a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine insieme se il peschereccio effettua una bordata di pesca nella sottozona geografica 17 o 18 o in entrambe ⌦ nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 ⌫ .
76.Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. ⇨ Entro il 31 gennaio ogni anno ⇦ la Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
Articolo 7723 ter
Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici
nel Mare Adriatico
1.
Entro il 1° ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto dell'articolo 7616 terdecies mediante un adeguato sistema di monitoraggio e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente.
2.
Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
⇩ nuovo
CAPO VI
Occhialone
Articolo 78
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/2, punti 2 e 4]
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) praticate con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 8
Articolo 16 quindecies
Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l'occhialone nel Mare di Alboran
Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell'occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell'allegato I).
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 3
Articolo 9 sexies
Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran
1.
Sulla base dei pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell'allegato I) in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone.
2.
Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM e alla Commissione, entro l'11 gennaio 2020, le zone e le restrizioni da essi applicate.
⇩ nuovo
Articolo 79
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/2, punti 9 e 10]
Livello massimo delle catture
Gli Stati membri mantengono il livello massimo delle catture di occhialone effettuate con palangari e lenze a mano, espresse in tonnellate di peso vivo, conformemente alla tabella di cui all'allegato XIII.
⇩ nuovo
Articolo 80
Misure tecniche e di conservazione
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/2, punti 11, 12 e 13]
Gli Stati membri che partecipano alla pesca dell'occhialone possono sperimentare e adottare attrezzi alternativi o misure di mitigazione per attrezzi o materiali allo scopo di evitare un impatto negativo sul fondale marino.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 8122 decies
Autorizzazioni di pesca e attività di pesca ⌦ Misure di gestione della flotta ⌫
1.
Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati ⇨ ad operare con palangari e lenze a mano e a tenere a bordo o sbarcare quantitativi non superiori al ⇦ a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20 % delle catture ⌦ di occhialone ⌫ in peso vivo dopo la cernita per marea. Tale registro viene conservato e aggiornato.
2.
I pescherecci che praticano la pesca dell'occhialone sono autorizzati a ⇨ catturare o tenere a bordo esemplari di tale specie unicamente se sono in possesso di ⇦ svolgere attività di pesca unicamente se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competentiche specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio di tali attività. L'autorizzazione contiene i dati di cui all'allegato VIII.
3.
Gli Stati membri:
(a)comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione per l'anno in corso o per l'anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L'elenco contiene i dati di cui all'allegato VIII;
(b)comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:
i)numero di giorni di pesca,
ii)zona di sfruttamento, e
iii)catture di occhialone ⇨ per attrezzo ⇦ .
4. Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri autorizzate a pescare l' occhialone sono dotate di VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività ⇨ in qualunque momento della bordata di pesca ⇦ .
Articolo 22 nonies
Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone
Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell'allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri si adoperano per registrare o formulare stime delle catture di tale specie.
⇩ nuovo
Articolo 82
Misure di controllo ed esecuzione
1. Gli Stati membri designano i porti in cui è autorizzato lo sbarco di occhialone e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi aggiornamento di tale elenco. La Commissione trasmette l'elenco al segretariato della CGPM. Gli sbarchi di occhialone sono effettuati esclusivamente nei porti designati.
2. Prima dell'ingresso in porto, salvo nel caso di piccoli pescherecci, e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i pescatori o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
(a)ora di arrivo prevista;
(b)numero d'identificazione esterno e nome del peschereccio; e
(c)peso vivo stimato delle catture tenute a bordo.
3. I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 fino a un'ora prima dell'ora di arrivo prevista, nel caso in cui le zone di pesca siano ubicate a meno di quattro ore dal porto di arrivo.
4. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture di tale specie.
5. Ogni Stato membro istituisce un programma di controllo basato su un'analisi dei rischi al fine di verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.
6. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 8322 undecies
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri aventi flotte che praticano la pesca dell'occhialone provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sui seguenti aspetti:
1)a)le caratteristiche dell'attrezzo da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse, e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami ⇨ utilizzati nelle lenze a mano e nei palangari ⇦ ;
2)b)lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca per settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;
3)c)i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di ⇨ garantire la sostenibilità della ⇦ istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l'obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
4)d)gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;
5)e)possibili fermi spaziali ⌦ o ⌫ /temporali intesi a ⇨ garantire ⇦ preservare la sostenibilità della pesca ⇨ dello stock e delle attività di pesca che lo sfruttano ⇦ ;
6)f)il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli ⇨ stato di conservazione ⇦ dello/degli stock di occhialone.
🡻 1343/2011 (adattato)
CAPO IIVII
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lLampugacondotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce
⇩ nuovo
Articolo 84
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punto 5]
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (Fishing Aggregate Devices, FAD) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 8512
Fermo stagionale
1.
La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce ("FAD") è vietata dal 1° gennaio al 14 agosto di ogni anno.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l'uso di FAD fino al 31 gennaio dell'anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
4.
La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:
(a)una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative pertinenti di tipo meteorologico;
(b)il nome della nave e il numero di registro della flotta UE ⇨ CFR ⇦ della nave.
5.
La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione.
6.
La Commissione comunica al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il Anteriormente al 1° novembre di ciascun ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell'anno precedente come indicato al paragrafo 2.
7.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
⇩ nuovo
Articolo 86
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punto 12]
Misure di gestione transitorie
Gli Stati membri che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla Commissione, che le trasmette senza indugio al segretariato della CGPM.
Articolo 87
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punti 16 e 21]
Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione
1. Gli Stati membri monitorano gli effetti biologici e ambientali dei FAD utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga.
2. Al fine di agevolare l'attività di consulenza del comitato scientifico consultivo in merito alla revisione delle misure di cui al presente capo, gli Stati membri raccolgono i dati pertinenti disponibili, compresi quelli scaturiti dalle campagne di ricerca, così da contribuire al riscontro dei dati da parte del comitato stesso.
Articolo 88
Misure di gestione nazionali
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punti 37, 38 e 40]
Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali adottano misure di gestione nazionali che includano almeno l'insieme di misure contenenti gli elementi elencati nell'allegato IX.
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 1389
Autorizzazioni di pesca
1. Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero ⇨ CFR ⇦ della nave, di registro della flotta UEche lo Stato membro fornisce alla Commissione ⇨ entro il 30 giugno di ogni anno ⇦ . ⇨ La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 luglio di ogni anno. ⇦
2. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un'autorizzazione di pesca. Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Articolo 9014
Raccolta dei dati ⌦ Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD ⌫
1.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca
, gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
⇩ nuovo
1.
Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1004 del Consiglio, gli Stati membri istituiscono un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
🡻 1343/2011 (adattato)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così comenonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte leciascuna delle sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicatoe nell'allegato I.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
34.
La Commissione trasmette le informazioni inviate ricevute dagli Stati membri al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
⇩ nuovo
5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca della lampuga nell'ambito della presente sezione registrano le loro attività di pesca con FAD.
Articolo 91
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punti da 25 a 32 e 36]
Struttura, ubicazione, manutenzione e sostituzione dei FAD
1. Qualora il FAD sia ricoperto di materiale in superficie, lo Stato membro provvede affinché questo sia rimosso o la struttura sia ricoperta solo di materiale che comporti un rischio minimo di impigliare specie non bersaglio, in particolare specie vulnerabili, o di danneggiare altre navi.
2. I componenti presenti sotto la superficie del FAD devono essere costituiti esclusivamente da materiali in cui le specie non bersaglio non restino impigliate.
3. Nel progettare un FAD viene data la priorità ai materiali biodegradabili.
4. Il FAD è saldamente posizionato nel luogo di utilizzo. Nel progettare un FAD si prevede il posizionamento di un numero adeguato di contrappesi lungo la sagola, in modo da garantire che questa sprofondi sul fondale nel caso in cui la zattera si stacchi e vada alla deriva.
5. I pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga garantiscono la manutenzione periodica, la sostituzione a seconda delle necessità e la rimozione dei FAD quando questi non sono utilizzati. Il FAD sostitutivo è dello stesso tipo e materiale del FAD sostituito ed è progettato, costruito e identificato nello stesso modo. Il FAD sostitutivo ancorato deve essere ubicato nella stessa posizione del FAD sostituito.
6. Nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile recuperarlo a bordo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione che consenta l'identificazione del suo proprietario.
7. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i FAD obsoleti e inutilizzati siano recuperati.
8. A una nave battente bandiera di uno Stato membro è vietato catturare pesce attratto da un FAD che non sia stato posizionato da tale nave.
Articolo 92
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2019/1, punti 33 e 34]
Identificazione e marcatura dei FAD
1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga provvedono affinché ogni FAD rechi un contrassegno che ne faciliti l'identificazione.
2. Ogni FAD è contrassegnato esternamente dal numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci che lo utilizzano. Tale contrassegno deve essere visibile senza smontare il segnalatore e deve essere a tenuta stagna e leggibile per tutta la durata di vita del segnalatore. La distanza di visibilità deve essere la più ravvicinata possibile.
🡻1343/2011
CAPO VIII
Rombo chiodato
⇩ nuovo
Articolo 93
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nella sottozona geografica 29 di cui all'allegato I.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 10 (adattato)
Articolo 9422 septdecies
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero
1.
Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita ⌦ di cui ⌫ nell' ⌦ all' ⌫ allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM.
2.
L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:
(a)numero di immatricolazione CGPM;
(b)nome precedente (se del caso);
(c)precedente bandiera precedente (se del caso);
(d)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
(e)principali specie bersaglio;
(f)principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all'allegato III, sezione C;
(g)periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).
3.
Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.
4.
Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.
5.
Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, in conformità dell' conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L'elenco di tali punti di sbarco è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno.
6.
Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.
Articolo 9522 octodecies
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
1.
Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza ("piani nazionali") intesi ad attuare le disposizioni dell'articolo 94 22 septdecies, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.
2.
I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:
(a)una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l'attuazione dei piani nazionali;
(b)una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;
(c)piani d'azione per il controllo dei mercati e del trasporto;
(d)definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;
(e)orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l'insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:
i)
norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;
ii)
misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;
iii)
strategie di campionamento;
iv)
meccanismi di controllo incrociato;
(f)formazione di ispettori nazionali in vista dell'esecuzione dei compiti di cui all'allegato II.
3.
Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani nazionali alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
Articolo 9622 novodecies
Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPMe alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 5 (adattato)
CAPO II BIS
Fermo temporaneo nel Mar Nero
Articolo 9714 bis
Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero
1.
Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro interessato istituisce nel Mar Nero un periodo di fermo della durata minima di due mesi.
⇩ nuovo
1.
Ogni Stato membro stabilisce ogni anno, sulla base dei pareri scientifici forniti dal comitato scientifico consultivo, un periodo di fermo di almeno due mesi durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 5 (adattato)
2.
Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali ⌦ o ⌫ / temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 7 (adattato)
CAPO IV BISIX
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello sSpinarolo del Mar Nero
⇩ nuovo
Articolo 98
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dello spinarolo (Squalus acanthias) nella sottozona geografica 29 di cui all'allegato I.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 7 (adattato)
Articolo 9916 quinquies bis
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero
Non sono conservati tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pescabordo le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti dellodi spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo per la pesca e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.
⇩ nuovo
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Misure tecniche e di conservazione
Sezione I
Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine
Sottosezione 1
Squali e razze
Articolo 100
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/43/2018/2, punto 3]
Ambito di applicazione
La presente sottosezione si applica a tutte le attività di pesca miranti alla cattura di qualunque specie di elasmobranchi, nonché specie di squali e razze, di cui agli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità (SPA/BD) della Convenzione di Barcellona , in tutte le sottozone geografiche di cui all'allegato I.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
Articolo 10116 undecies
Squali e razze di specie protette ⌦ Specie protette di elasmobranchi ⌫
⇩ nuovo
1. Gli Stati membri garantiscono un'elevata protezione dalle attività di pesca delle specie di elasmobranchi elencate nell'allegato II del protocollo SPA/BD della Convenzione di Barcellona.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
⇨ nuovo
12. Gli squali e le razze delleLe specie ⌦ di elasmobranchi ⌫ incluse nell'allegato II del protocollo ⌦ SPA/BD della Convenzione di Barcellona ⌫ relativo alle zone particolarmente specialmente protette e alla biodiversità biologica nel Mediterraneo
("protocollo della convenzione di Barcellona") non sono tenutie a bordo, trasbordatie, sbarcatie, trasferitie, immagazzinatie, vendutie o espostie o messie in vendita.
32.
Per quanto possibile, iI pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze delle specie ⌦ di elasmobranchi ⌫ incluse nell'allegato II del protocollo ⌦ SPA/BD ⌫ della cConvenzione di Barcellona.
Articolo 10216 duodecies
Identificazione degli squali
1. ⇨ Fatto salvo l'articolo 101, ⇦ Ssono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono ⌦ devono ⌫ essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.
⇩ nuovo
2. Fatto salvo l'articolo 101, gli Stati membri provvedono affinché gli squali siano tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e commercializzati su mercati di prima vendita in modo che la specie sia riconoscibile e identificabile e che le catture, le catture accidentali e, se del caso, il rilascio di esemplari di tale specie possano essere monitorati e registrati.
Articolo 103
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/2, punto 5]
Obblighi di dichiarazione
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di applicazione delle deroghe al divieto di esercitare attività di pesca con reti da traino conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione notifica tali modalità al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica comprende:
(1)l'elenco dei pescherecci da traino autorizzati, unitamente alle loro caratteristiche;
(2)le zone pertinenti identificate da coordinate geografiche, sia terrestri che marittime, e dai riquadri statistici della CGPM;
(3)le misure adottate per monitorare e mitigare gli effetti sull'ambiente marino.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
CAPO V
Riduzione dell'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine
⌦ Sottosezione 2
Catture accidentali ⌫
⌦ Catture accidentali di determinate specie marine ⌫
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2 (adattato)
Articolo 10416 sexies
Ambito di applicazione
IlLa presentecapo ⌦ sottosezione ⌫ si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglioe dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio
.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 2
Articolo 10516 septies
Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca
1.
I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.
2.
Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell'intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini.
Articolo 10616 octies
Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca
1.
Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.
2.
I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò non sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
3.
Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine.
4.
I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta ancorate fisse a imbrocco hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, separaredisimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.
Articolo 10716 nonies
Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus)
1.
I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.
2.
Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici, o distrutte dalle autorità nazionali competenti.
Articolo 10816 decies
Catture accidentali di cetacei
1. I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
24. Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere raccolgono informazioni affidabili sull'impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta ancoratefisse a imbrocco e trasmettono tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio le ⌦ dette ⌫ informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)
CAPO I BIS
Obblighi di registrazione
Articolo 10917 ter
⌦ Registrazione delle ⌫ cCatture accidentali di determinate specie marine
1.
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all'articolo 14 di detto regolamento le seguenti informazioni:
(a)i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;
(b)i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;
(c)i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;
(d)i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;
(e)i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo ⌦ SPA/BD ⌫ della cConvenzione di Barcellona.
2.
Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo (SAC) contengono inoltre:
(a)riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:
-i) tipo di attrezzo da pesca,
-ii) momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
-iii) durata dell'immersione,
-iv) profondità e luogo,
-v) specie bersaglio,
-vi) specie di tartarughe marine, e
-vii) se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;
(b)riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:
-i) caratteristiche del tipo di attrezzo,
-ii) momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,
-(iii) luogo (per sottozona geografica o rettangolo ⌦ riquadro ⌫ statistico di cui all'allegato I del presente regolamento) e
-iv) se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.
3.
Entro il 31 dicembre 2015 gGli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all'obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
⇩ nuovo
4. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione, sotto forma di relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e di rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno.
🡻 1343/2011 (adattato)
TITOLO II
MISURE TECNICHE
⌦ Sezione II ⌫CAPO I
Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca
Sezione I
Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca nel Golfo del Leone
⌦ Sottosezione 1
Golfo del Leone ⌫
Articolo 1104
Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
È istituita una zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI , parte A. ⌫ :
-42° 40′ N, 4° 20′ E
-42° 40′ N, 5° 00′ E
-43° 00′ N, 4° 20′ E
-43° 00′ N, 5° 00′ E
Articolo 1115
Sforzo di pesca
Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità, e reti da fondo e reti da posta fisse nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1104, non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.
Articolo 6112
Attività di pesca comprovate
Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentanoaventi per il 2008 un'attività comprovata di pesca comprovata nella zona di cui all'articolo 1104 e nella sottozona geografica 7della CGPM, quale definita nell'allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero della flotta UE ⇨ CFR ⇦ , il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1104 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 1104.
🡻 1343/2011
Articolo 1137
Navi autorizzate
1.
Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1104 gli Stati membri di bandiera rilasciano un'autorizzazione di pesca in conformità dell' conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
.
2.
Le navi che non hanno comprovatoun'attività di pesca comprovata nella zona di cui all'articolo 1104 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3.
Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
(a)al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l'attività di pesca;
(b)al numero massimo di giorni per settimana che per cui una nave è autorizzata a trascorrere restare in mare e a essere assente dal porto; e
(c)ai terminilimiti di tempo obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.
Articolo 1148
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all'articolo 1104 sia protetta dall'impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.
🡻 1343/2011
Articolo 1159
Informazioni
Entro ilAnteriormente al 1° febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all'articolo 1104.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
⇩ nuovo
Articolo 116
Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri interessati provvedono affinché la capacità delle loro flotte sia mantenuta, per lo sfruttamento del gambero viola (Aristeus antennatus), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus) e della triglia di fango (Mullus barbatus), ai livelli stabiliti nella tabella C dell'allegato XII, nella zona di restrizione della pesca di cui all'articolo 110.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 3 (adattato)
⇨ nuovo
Sezione I bis
Zone soggette a restrizione dell'attività di pesca al fine di proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili
⌦ Sottosezione 2
Canale di Sicilia ⌫
Articolo 1179 bis
Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia
La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:
(1)zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte B ⌫ ;
-37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
-37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
-37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
-37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
(2)zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte B ⌫ ;
-37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
-37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
-36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
-36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
(3)zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte B. ⌫
-36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
-36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
-35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
-35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.
Articolo 1189 ter
Zone tampone nel Canale di Sicilia
1.
Attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" di cui all'articolo 117 9 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte C. ⌫
-37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
-37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
-37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
-37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E
2.
Attorno alla zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" di cui all'articolo 117 9 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte C. ⌫
-37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
-37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
-36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
-36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E
3.
Attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" di cui all'articolo 117 9 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌦ specificate nell'allegato XI, parte C. ⌫
-36° 13 624′ N, 15° 12 102′ E
-36° 13 624′ N, 15° 27 298′ E
-35° 58 342′ N, 15° 27 294′ E
-35° 58 342′ N, 15° 12 106′ E
4.
Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un'adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS). Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.
⌦ Sottosezione 3
Mare Adriatico ⌫
Articolo 1199 quater
Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico
1.
La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte D ⌫ . :
-43° 32 044′ N, 15° 16 501′ E
-43° 05 452′ N, 14° 58 658′ E
-43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E
-42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E
-42° 55 618′ N, 15° 18 194′ E
-43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E
-43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E
2.
Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte D ⌫ . :
-43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E
-42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E
-42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E
-42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E
-42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E
3.
Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte D ⌫ . :
-43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E
-43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E
-43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E
-43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E
-43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E
-43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E
-43° 13,494′ N, 15° 40,040′ E.
Articolo 1209 quinquies
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
1.
Fatto salvo l'articolo 1199 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un'autorizzazione specifica e se ha un'attività di pesca comprovata nelle zone in questione.
2.
Nella zona di cui all'articolo 1199 quater, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana.
3.
Nella zona di cui all'articolo 1199 quater, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.
4.
Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all'articolo 1199 quater, paragrafi 2 e 3, con l'attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un'autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro in conformità dell'conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l'autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate per l'anno successivo. Per ciascuna nave, l'elenco contiene le seguenti informazioni ⌦ di cui all'allegato VIII ⌫ . :
a)nome della nave;
b)numero di immatricolazione della nave;
c)identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
d)nome precedente (se del caso);
e)bandiera precedente (se del caso);
f)informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
g)indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
h)tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);
i)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,
j)attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;
k)periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;
l)numero di giorni di pesca cui ciascuna nave ha diritto;
m)porto designato.
6.
I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L'elenco di questi porti è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno, ⌦ 31 marzo ⌫ . ⌦ La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno. ⌫
7.
Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all'articolo 1199 quater, paragrafi 2 e 3, con l'attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System, AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.
8.
I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.
🡻 1343/2011 (adattato)
Sezione II
Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
⌦ Sottosezione 4
Habitat vulnerabili di acque profonde ⌫
Articolo 12110
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca ⌦ in habitat vulnerabili di acque profonde ⌫
La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:
1)a)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte E ⌫ ;:
-39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E
-39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E
-39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E
-39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E
2)b)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte E ⌫ ;:
-31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E
-31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E
-32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E
-32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E
3)c)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti ⌦ specificate nell'allegato XI, parte E ⌫ .:
-33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E
-33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E
-34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E
-34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E
Articolo 12211
Protezione degli habitat vulnerabili
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all'articolo 12110, in particolare dall'impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
Sezione III
Fermoi ⌦ spaziali o ⌫ temporaneoli del Golfo di Gabes
Articolo 12311 bis
Fermo temporalenodel Golfo di Gabes
Dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l'isobata di profondità di 200 metri della sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabessecondo la definizione di cui all' ⌦ , quale specificata nell' ⌫ allegato I).
🡻 1343/2011 (adattato)
CAPO III
⌦ Sezione IV ⌫
Attrezzi da pesca
Articolo 15
Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero
1.
La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm. Non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.
2.
Entro il 1° febbraio 2012, le reti di cui al paragrafo 1 sono sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell'armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.
3.
Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 16 febbraio 2012, e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi che conducono tali attività nel Mar Nero e che sono equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm, così come la percentuale che tali navi rappresentano sull'insieme della flotta nazionale demersale.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4.
La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 al segretario esecutivo della CGPM.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 1 (adattato)
Articolo 12415 bis
Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero
1.
L'utilizzo di reti da traino è vietato:
(a)a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l'isobata di 50 metri; o
(b)entro l'isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
2.
Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all'interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe ⌦ conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 ⌫ conformemente alla raccomandazione GFCM/36/2012/3, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe.
3.
Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a detto Stato membro di modificare tale deroga.
4.
La Commissione informa il segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2.
5.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancoratefisse a imbrocco non supera 0,5 mm.
⇩ nuovo
CAPO II
FINANZIAMENTO RELATIVO ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE CHE COMPORTANO L'ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
Articolo 125
Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l'arresto temporaneo delle attività di pesca
Le misure di cui agli articoli 5, 6, 19, 28, 38, 47, 61, 69, 85, 97 e 123 del presente regolamento che comportano l'arresto temporaneo delle attività di pesca sono considerate misure di conservazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del finanziamento dell'arresto temporaneo conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [XXXX/2021] [Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)].
🡻 1343/2011 (adattato)
Articolo 16
Pesca con draghe trainate e reti da traino
È proibito l'uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1000 metri di profondità.
🡻 1343/2011 (adattato)
⇨ nuovo
TITOLO III⌦ CAPO III ⌫
MISURE DI CONTROLLO
CAPO I⌦ Sezione I ⌫
Registro delle navi ⌦ autorizzate ⌫
Articolo 12617
Registro delle navi autorizzate
1. Entro ilAnteriormente al 1° dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro ⌦ gli Stati membri ⌫ trasmetteono alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua loro bandiera e registrate nel suoloro territorio, autorizzate a pescare nella zona dell'accordo CGPM tramite il rilascio di una'autorizzazione di pesca.
2.
L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni seguenti:
(a)il numero ⇨ CFR ⇦ di registro della flotta UE della nave e la sua marcatura esterna, quale definita ⌦ nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione ⌫ nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio;
(b)il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;
(c)gli attrezzi da pesca utilizzati.
3.
La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM entro il 1° gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dall'dell'accordo CGPM ("registro CGPM").
4.
Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno 10 dieci giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell'accordo CGPM.
5.
Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservaretenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona dell'accordo CGPM.
6.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
(a)solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengonohanno a bordo un'autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell'accordo CGPM;
(b)nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("pesca INN") nella zona dell'accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatoriproprietari non forniscano prove documentariedocumentali adeguate che dimostrino che gli armatori e i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
(c)nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori ai proprietari e agli operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall' di applicazione dell'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
(d)nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatorii proprietari di navi battenti la loro bandiera incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
(e)le loro navi siano conformi alrispettino l'insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.
7.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell'accordo CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.
8.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall'di applicazione dell'accordo CGPM.
🡻 1343/2011 (adattato)
CAPO II⌦ Sezione II ⌫
Misure relative allo Stato di approdo
Articolo 12718
Ambito di applicazione
IlLa presente capo ⌦ sezione ⌫ si applica ai pescherecci di paesi terzi.
Articolo 12819
Notifica preliminare
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto.
Articolo 12920
Ispezioni in porto
1.
In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono ogni anno a ispezione nei loro porti designati almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.
2.
In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggetti a ispezione.
Articolo 13021
Procedura di ispezione
Oltre che alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 13122
Rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare ilDiniego di utilizzo di un porto
1.
Gli Stati membri non consentono a una nave di un paesie terzio di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, e le rifiutano l'accesso ai servizi portuali, quali tra l'altro i servizi di rifornimento carburante e di riapprovvigionamento, se la nave:
(a)non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;
(b)è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure
(c)non dispone di un'autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell'articolo 18 della cConvenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
, di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
2.
Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il diniego di utilizzo di un porto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3.
Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l'utilizzo dei propri porti in conformità ai sensi dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM.
4.
Ove i motivi del rifiutodiniego di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiutodiniego e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.
⇩ nuovo
Sezione III
Pesca INN
Articolo 132
Obbligo di comunicazione di presunta attività INN
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/33/2009/8, punti 3 e 8]
1. Fatto salvo l'articolo 48, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM, le seguenti informazioni:
(a)informazioni sulle navi che si presume stiano esercitando o abbiano esercitato la pesca INN nella zona di applicazione dell'accordo CGPM durante l'anno in corso e l'anno precedente;
(b)prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN.
La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest'ultima.
2. Se del caso, la Commissione trasmette al segretariato della CGPM, almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest'ultima, eventuali informazioni supplementari ricevute dagli Stati membri che potrebbero essere pertinenti per la compilazione dell'elenco delle navi INN.
[Raccomandazione CGPM/43/2019/8, punto 2]
3. Fatte salve le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono, se disponibili, i seguenti dati:
(a)nome attuale e nome/i precedente/i della nave;
(b)bandiera attuale e bandiera/e precedente/i della nave;
(c)nome e indirizzo del proprietario attuale e dei proprietari precedenti, compresi i proprietari effettivi;
(d)luogo di registrazione del proprietario;
(e)operatore attuale e operatore/i precedente/i della nave;
(f)indicativo di chiamata della nave, attuale e precedente;
(g)numero IMO;
(h)identificativo del servizio di radiomobile marittimo (maritime mobile service identity, numero MMSI);
(i)lunghezza fuori tutto;
(j)fotografie della nave;
(k)data in cui la nave è stata inclusa per la prima volta nell'elenco INN della CGPM;
(l)data della presunta attività di pesca INN;
(m)posizione durante la presunta attività di pesca INN;
(n)sintesi delle attività che giustificano l'inserimento della nave nell'elenco, corredata dei riferimenti a tutti i documenti pertinenti che le illustrano e le comprovano; e
(o)esito di qualsiasi azione intrapresa.
Articolo 133
Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/33/2009/8, punto 4]
1. Qualora riceva dal segretariato della CGPM elementi di prova a supporto della presunzione di attività di pesca INN da parte di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2. Almeno 45 giorni prima della sessione annuale della CGPM, lo Stato membro interessato può fornire alla Commissione elementi di prova, inclusi riscontri atti a dimostrare che le navi figuranti nell'elenco non hanno esercitato attività di pesca in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CGPM né hanno avuto la possibilità di pescare nella zona di applicazione dell'accordo CGPM. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale di quest'ultima.
Articolo 134
Progetto di elenco INN della CGPM
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/33/2009/8, punto 5]
Appena ricevono il progetto di elenco delle navi INN dal segretariato della CGPM, gli Stati membri monitorano da vicino le navi che vi sono incluse e ne rilevano le attività e le eventuali modifiche del nome, della bandiera e/o del proprietario registrato.
🡻 1343/2011 (adattato)
⌦ CAPO IV ⌫ TITOLO IV
Cooperazione, informazione e rendicontazionecomunicazione
Articolo 13523
Cooperazione e informazione
1.
La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM, in particolare:
(a)chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;
(b)chiedendo cooperazione e cooperando e fornendo collaborazione per promuovere un'efficace attuazione del presente regolamento.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM, lo scambio diretto per via elettronica di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III ⌦ , capo II, sezione II, ⌫ tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.
3.
Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure stabilite nel capo II del titolo IIIal titolo III, capo II.
4.
Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM e alle parti contraenti della CGPM
5.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
🡻 2102/2015 articolo 1, paragrafo 4 (adattato)
Articolo 13623 bis
Trasmissione di dati pertinenti ⌦ Formato e trasmissione delle informazioni ⌫ alla Commissione
3
Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1.
5
Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai cambiamenti apportati alle mappe e agli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5.
7.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai ⌦ all'articolo 52, all'articolo 109 e all'articolo 108, ⌫ paragrafi 1, 3, 4 e 5. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
🡻 982/2019 articolo 1, paragrafo 11, lettera b)
Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta al segretariato della CGPM e alla Commissione una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca riguardanti il corallo rosso. Tale relazione comprende informazioni almeno per quanto riguarda le catture totali e le zone di sfruttamento e, se possibile, il numero di immersioni e la media delle catture per immersione.
🡻 1343/2011 (adattato)
Articolo 13724
Trasmissione delle matrici statistiche
1.
Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM, entro il 1° maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato III, sezione C.
2.
Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM e disponibile sul sito Internet di quest'ultima.
3.
Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14325, paragrafo 2.
⇩ nuovo
Articolo 138
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/10, punti 2, 4 e 6]
Accesso alle informazioni e ai dati relativi al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza nell'ambito di programmi congiunti di ispezione e sorveglianza
1.Il presente articolo si applica agli Stati membri impegnati in progetti pilota o in programmi internazionali congiunti di ispezione e sorveglianza nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
2.Gli Stati membri garantiscono il trattamento sicuro delle informazioni, dei dati, delle relazioni e dei messaggi relativi al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza attuati nell'ambito di programmi congiunti di ispezione e sorveglianza.
3.Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione.
CAPO V
Programmi regionali di ricerca
Sezione I
Granchio nuotatore nel Mediterraneo
Articolo 139
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/7, punti 1, 2, 3, 5 e 6]
Programma regionale di ricerca
Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore (Portunus segnis e Callinectes sapidus) nel Mediterraneo partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mediterraneo (di seguito, "programma regionale di ricerca riguardante il granchio nuotatore") al fine di garantire la sostenibilità socioeconomica.
Articolo 140
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/7, punto 11]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie nel Mar Mediterraneo che faciliti l'attuazione del programma regionale di ricerca per quanto riguarda:
1) lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale; e
2) gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi.
Sezione II
Rapana venosa nel Mar Nero
Articolo 141
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/9, punti 1, 2, 3, 5 e 6]
Programma regionale di ricerca
Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale della rapana venosa (Rapana venosa) nella sottozona geografica 29 partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mar Nero (di seguito, "programma regionale di ricerca riguardante la rapana venosa") al fine di garantire la sostenibilità socioeconomica.
Articolo 142
[Nuovo articolo. Raccomandazione CGPM/42/2018/9, punto 10]
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale per la cattura di rapana venosa monitorano le catture di tale specie nel Mar Nero e facilitano l'attuazione del programma regionale di ricerca e le attività del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero per quanto riguarda:
1) lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale;
2)
i dati sui quantitativi totali di catture accessorie per attrezzo da pesca e specie, escluse le immersioni subacquee;
3)
gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi; e
4)
eventuali fermi spaziali o temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
🡻 1343/2011 (adattato)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14325
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002
. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011
.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 14426
Delega di poteri
Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell'Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l'Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell'Unione,laAlla Commissione ha ⌦ è conferito ⌫ il potere di adottare atti delegati ⌦ che modificano o integrano il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, relativamente alle misure adottate dalla CGPM ⌫ ai sensi dell'articolo 27, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:
1a) la trasmissione al segretario esecutivo ⌦ segretariato ⌫ della CGPM delle informazioni di cui all'articolo 12415, paragrafo 4;
2b) la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell'elenco delle navi autorizzate ⌦ da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli articoli 126, 10, 17, 26 e 36, dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'articolo 72, dell'articolo 81, paragrafo 2, e dell'articolo 89 ⌫ di cui all'articolo 17;
⇩ nuovo
3)le deroghe alle misure di conservazione per il corallo rosso di cui all'articolo 43, paragrafo 2;
4)l'attuazione del sistema permanente di certificazione delle catture di corallo rosso ai sensi dell'articolo 57;
🡻 1343/2011
5c)le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 12718 a 13122;
6d)la cooperazione, l'informazione e la rendicontazionecomunicazione di cui agli articoli 13523 e 13624;
🡻 1343/2011 (adattato)
🡺1 2102/2015 articolo 1, paragrafo 5, lettera a)
🡺2 2102/2015 articolo 1, paragrafo 5, lettera b)
7e)la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM ("GSA") ⌦ (GSA) ⌫ di cui all'allegato I;
8f)le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II; e
9g)le matrici statistiche della CGPM di cui all'allegato III.
Articolo 14527
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui 🡺1 agli articoli ⌦ all'articolo 144 ⌫ 16 ter, 16 quater e 26 🡸 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere ⌦ dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ⌫ 🡺2 dal 28 November 2015 🡸. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.
La delega di poteri di cui 🡺1 agli articoli ⌦ all'articolo 144 ⌫ 16 ter, 16 quater e 26 🡸 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificatoa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adottatoadotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
L'atto delegato adottato ai sensi 🡺1 degli articoli ⌦ dell'articolo 144 ⌫ 16 ter, 16 quater e 26 🡸 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 28
Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
1)all'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;
2)all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
a)una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o
b)a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).
I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.";
3)l'articolo 24 è soppresso;
4)all'articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.
🡻
Articolo 146
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.
🡻 1343/2011
Articolo 14729
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.7.2021
COM(2021) 434 final
ALLEGATI
del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (rifusione)
1343/2011 (adattato)
ALLEGATO I
A)Tabella delle sottozone geografiche (Geographical Sub-Areas, GSA) della CGPM (GSA)
|
SOTTOZONA FAO
|
DIVISIONI STATISTICHE FAO
|
GSA
|
|
OCCIDENTALE
|
1.1
BALEARI
|
1
Mare di Alboran Alborán settentrionale
|
|
|
|
2
Isola di Alboran Alborán
|
|
|
|
3
Mare di Alboran Alborán meridionale
|
|
|
|
4
Algeria
|
|
|
|
5
Isole Baleari
|
|
|
|
6
Spagna settentrionale
|
|
|
|
11.1
Sardegna (occidentale)
|
|
|
1.2
GOLFO DEL LEONE
|
7
Golfo del Leone
|
|
|
1.3
SARDEGNA
|
8
Corsica
|
|
|
|
9
Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
|
|
|
|
10
Mar Tirreno meridionale
|
|
|
|
11.2
Sardegna (orientale)
|
|
|
|
12
Tunisia settentrionale
|
|
CENTRALE
|
2.1
ADRIATICO
|
17
Adriatico settentrionale
|
|
|
|
18
Adriatico meridionale (parte)
|
|
|
2.2
IONIO
|
13
Golfo di Hammamet
|
|
|
|
14
Golfo di Gabes
|
|
|
|
15
Isola di Malta
|
|
|
|
16
Sicilia meridionale
|
|
|
|
18
Adriatico meridionale (parte)
|
|
|
|
19
Mar Ionio occidentale
|
|
|
|
20
Mar Ionio orientale
|
|
|
|
21
Mar Ionio meridionale
|
|
ORIENTALE
|
3.1
EGEO
|
22
Mar Egeo
|
|
|
|
23
Isola di Creta
|
|
|
3.2
LEVANTE
|
24
Levante settentrionale
|
|
|
|
25
Isola di Cipro
|
|
|
|
26
Levante meridionale
|
|
|
|
27
Levante
|
|
MAR NERO
|
4.1
MARMARA
|
28
Mar di Marmara
|
|
|
4.2
MAR NERO
|
29
Mar Nero
|
|
|
4.3
MAR D'AZOV
|
30
Mar d'Azov
|
B)Mappa delle GSA della CGPMCGPM GSA)(CGPM, 2009)
—Divisione statistica della FAO (in rosso) — GSA della CGPMCGPM GSA (in nero)
|
01
|
—
|
Mare di Alboran Alborán settentrionale
|
|
02
|
—
|
Isola di Alboran Alborán
|
|
03
|
—
|
Mare di Alboran Alborán meridionale
|
|
04
|
—
|
Algeria
|
|
05
|
—
|
Isole Baleari
|
|
06
|
—
|
Spagna settentrionale
|
|
07
|
—
|
Golfo del Leone
|
|
08
|
—
|
Corsica
|
|
09
|
—
|
Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale
|
|
10
|
—
|
Mar Tirreno centrale e meridionale
|
|
11.1
|
—
|
Sardegna (occidentale)
|
|
11.2
|
—
|
Sardegna (orientale)
|
|
12
|
—
|
Tunisia settentrionale
|
|
13
|
—
|
Golfo di Hammamet
|
|
14
|
—
|
Golfo di Gabes
|
|
15
|
—
|
Isola di Malta
|
|
16
|
—
|
Sicilia meridionale
|
|
17
|
—
|
Adriatico settentrionale
|
|
18
|
—
|
Adriatico meridionale
|
|
19
|
—
|
Mar Ionio occidentale
|
|
20
|
—
|
Mar Ionio orientale
|
|
21
|
—
|
Mar Ionio meridionale
|
|
22
|
—
|
Mar Egeo
|
|
23
|
—
|
Isola di Creta
|
|
24
|
—
|
Levante settentrionale
|
|
25
|
—
|
Isola di Cipro
|
|
26
|
—
|
Levante meridionale
|
|
27
|
—
|
Levante
|
|
28
|
—
|
Mar di Marmara
|
|
29
|
—
|
Mar Nero
|
|
30
|
—
|
Mar d'Azov
|
C)Coordinate geografiche delle GSA della CGPMCGPM GSA (CGPM, 2009)
|
GSA
|
LIMITI
|
|
1
|
Linea costiera
36° N 5° 36′ O
36° N 3° 20′ O
36° 05′ N 3° 20′ O
36° 05′ N 2° 40′ O
36° N 2° 40′ O
36° N 1° 30′ O
36° 30′ N 1° 30′ O
36° 30′ N 1° O
37° 36′ N 1° O
|
|
2
|
36° 05′ N 3° 20′ O
36° 05′ N 2° 40′ O
35° 45′ N 3° 20′ O
35° 45′ N 2° 40′ O
|
|
3
|
Linea costiera
36° N 5° 36′ O
35° 49′ N 5° 36′ O
36° N 3° 20′ O
35° 45′ N 3° 20′ O
35° 45′ N 2° 40′ O
36° N 2° 40′ O
36° N 1° 13′ O
Confine Marocco-Algeria
|
|
4
|
Linea costiera
36° N 2° 13′ O
36° N 1° 30′ O
36° 30′ N 1° 30′ O
36° 30′ N 1° O
37° N 1° O
37° N 0° 30′ E
38° N 0° 30′ E
38° N 8° 35′ E
Confine Algeria-Tunisia
Confine Marocco-Algeria
|
|
5
|
38° N 0° 30′ E
39° 30′ N 0° 30′ E
39° 30′ N 1° 30′ O
40° N 1° 30′ E
40° N 2° E
40° 30′ N 2° E
40° 30′ N 6° E
38° N 6° E
|
|
6
|
Linea costiera
37° 36′ N 1° O
37° N 1° O
37° N 0° 30′ E
39° 30′ N 0° 30′ E
39° 30′ N 1° 30′ O
40° N 1° 30′ E
40° N 2° E
40° 30′ N 2° E
40° 30′ N 6° E
41° 47′ N 6° E
42° 26′ N 3° 09′ E
|
|
7
|
Linea costiera
42° 26′ N 3° 09′ E
41° 20′ N 8° E
Confine Francia-Italia
|
|
8
|
43° 15′ N 7° 38′ E
43° 15′ N 9° 45′ E
41° 18′ N 9° 45′ E
41° 20′ N 8° E
41° 18′ N 8° E
|
|
9
|
Linea costiera
Confine Francia-Italia
43° 15′ N 7° 38′ E
43° 15′ N 9° 45′ E
41° 18′ N 9° 45′ E
41° 18′ N 13° E
|
|
10
|
Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale)
41° 18′ N 13° E
41° 18′ N 11° E
38° N 11° E
38° N 12° 30′ E
|
|
11
|
41° 47′ N 6° E
41° 18′ N 6° E
41° 18′ N 11° E
38° 30′ N 11° E
38° 30′ N 8° 30′ E
38° N 8° 30′ E
38° N 6° E
|
|
12
|
Linea costiera
Confine Algeria-Tunisia
38° N 8° 30′ E
38° 30′ N 8° 30′ E
38° 30′ N 11° E
38° N 11° E
37° N 12° E
37° N 11° 04′ E
|
|
13
|
Linea costiera
37° N 11° 04′ E
37° N 12° E
35° N 13° 30′ E
35° N 11° E
|
|
14
|
Linea costiera
35° N 11° E
35° N 15° 18′ E
Confine Tunisia-Libia
|
|
15
|
36° 30′ N 13° 30′ E
35° N 13° 30′ E
35° N 15° 18′ E
36° 30′ N 15° 18′ E
|
|
16
|
Linea costiera
38° N 12° 30′ E
38° N 11° E
37° N 12° E
35° N 13° 30′ E
36° 30′ N 13° 30′ E
36° 30′ N 15° 18′ E
37° N 15° 18′ E
|
|
17
|
Linea costiera
41° 55′ N 15° 08′ E
Confine Croazia-Montenegro
|
|
18
|
CosteLinee costiere (entrambi i lati)
41° 55′ N 15° 08′ E
40° 04′ N 18° 29′ E
Confine Croazia-Montenegro
Confine Albania-Grecia
|
|
19
|
Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)
40° 04′ N 18° 29′ E
37° N 15° 18′ E
35° N 15° 18′ E
35° N 19° 10′ E
39° 58′ N 19° 10′ E
|
|
20
|
Linea costiera
Confine Albania-Grecia
39° 58′ N 19° 10′ E
35° N 19° 10′ E
35° N 23° E
36° 30′ N 23° E
|
|
21
|
Linea costiera
Confine Tunisia-Libia
35° N 15° 18′ E
35° N 23° E
34° N 23° E
34° N 25° 09′ E
Confine Libia-Egitto
|
|
22
|
Linea costiera
36° 30′ N 23° E
36° N 23° E
36° N 26° 30′ E
34° N 26° 30′ E
34° N 29° E
36° 43′ N 29° E
|
|
23
|
36° N 23° E
36° N 26° 30′ E
34° N 26° 30′ E
34° N 23° E
|
|
24
|
Linea costiera
36° 43′ N 29° E
34° N 29° E
34° N 32° E
35° 47′ N 32° E
35° 47′ N 35° E
Confine Turchia-Siria
|
|
25
|
35° 47′ N 32° E
34° N 32° E
34° N 35° E
35° 47′ N 35° E
|
|
26
|
Linea costiera
Confine Libia-Egitto
34° N 25° 09′ E
34° N 34° 13′ E
Confine Egitto - Striscia di Gaza
|
|
27
|
Linea costiera
Confine Egitto - Striscia di Gaza
34° N 34° 13′ E
34° N 35° E
35° 47′ N 35° E
Confine Turchia-Siria
|
|
28
|
|
|
29
|
|
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30
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ALLEGATO II
Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo
1.Identificazione della nave
Gli ispettori del porto:
1a)verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;
2b)se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;
3c)verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell'organizzazione marittima internazionale ("IMO"), se disponibile] e l'indicativo internazionale di chiamata siano corretti;
4d)per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;
5e)annotano il porto di immatricolazione, il nome e l'indirizzo dell'armatore proprietario (nonché dell'operatore e del beneficiario proprietario effettivo, se diversi dall'armatore proprietario), dell'agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l'identificativo unico della società e dell'armatore proprietario registrato; e
6f)annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori proprietari precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.
2.Autorizzazioni
Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.
3.Altra documentazione
Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell'di equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato conformemente ai piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.
4.Attrezzi da pesca
1a)
Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.
2b)
Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.
5.Pesce e prodotti della pesca
1a)
Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati conformemente alle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
2b)
Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l'integrità delle stive.
3c)
Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati tenuti a bordo.
4d)
Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.
6.Controllo delle attività di pesca INN
Si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
7.RendicontazioneRapporto di ispezione
Al termine dell'ispezione l'ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.
8.Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo
I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni:
1)dati relativi all'ispezione
–autorità di ispezione (nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato),
–nome dell'ispettore,
–data e ora dell'ispezione,
–porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta a ispezione), e
–data (data di compilazione del rapporto);
2)identificazione della nave
–nome della nave,
–tipo di nave,
–tipo di attrezzo,
–numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero,
–indicativo internazionale di chiamata,
–numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity number, identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile,
–Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata),
–nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti,
–porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti,
–armatoreproprietario della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
–beneficiario proprietario effettivo della nave, se diverso dall'armatoreproprietario (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
–operatore responsabile dell'utilizzo della nave, se diverso dall'armatoredal proprietario (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
–agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),
–nomi e indirizzi degli eventuali armatoriproprietari precedenti,
–nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca, e
–ruolo dell'di equipaggio;
3)autorizzazione di pesca (licenze/permessi)
–autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca,
–Stati che rilasciano le autorizzazioni,
–condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata,
–organizzazione regionale competente di gestione della pesca,
–zone, campo di applicazione e durata delle autorizzazioni,
–dati relativi all'assegnazione autorizzata - contingente, sforzo di pesca o altro,
–specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e
–registri e documenti di trasbordo (se del caso);
4)Informazioni relative alla bordata di pesca
–data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata,
–zone visitate (entrata e uscita da diverse zone),
–attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato),
–ultimo porto visitato,
–data e ora in cui si è conclusa la bordata di pescaconsiderata, e
–prossimo porto di scalo previsto, se del caso;
5)risultati dell'ispezione delle catture
–inizio e conclusione dell'operazione di scarico (ore e data),
–specie ittiche,
–tipo di prodotto,
–peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo),
–fattore di conversione applicabile,
–peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione),
–equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in "peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione"),
–destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti a ispezione, e
–quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso;
6)risultati dell'ispezione degli attrezzi
–dati relativi ai tipi di attrezzi;
7)conclusioni
–conclusioni dell'ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.
ALLEGATO III
A)Segmentazione della flotta CGPM/CSC
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Gruppi
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< 6 metri
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6-12 metri
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12-24 metri
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>Superiori a 24 metri
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1.
Piccoli pescherecci polivalenti senza motore
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A
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2.
Piccoli pescherecci polivalenti a motore
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B
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C
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3.
Pescherecci da traino
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D
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E
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F
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|
4.
Pescherecci con reti a circuizione
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G
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H
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5.
Pescherecci con palangari
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I
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6.
Pescherecci da traino pelagici
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J
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7.
Tonniere con reti a circuizione
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K
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8.
Draghe
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L
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9.
Navi polivalenti
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M
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Descrizione dei segmenti
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A
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Piccoli pescherecci polivalenti senza motore
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—
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Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).
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B
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Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri
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—
|
Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) inferiore a 6 metri.
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C
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Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri
|
—
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Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
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D
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Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri
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—
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Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
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|
E
|
Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri
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—
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Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
|
|
F
|
Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri
|
—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.
|
|
G
|
Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri
|
—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.
|
|
H
|
Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri
|
—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonnierauna rete a circuizione per tonni in qualsiasi periodo dell'anno.
|
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I
|
Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri
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—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.
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J
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Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri
|
—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.
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K
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Tonniere con reti a circuizione
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—
|
Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonnierauna rete a circuizione per tonni in qualsiasi periodo dell'anno.
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L
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Draghe di lunghezza superiore a 6 metri
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—
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Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.
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|
M
|
Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri
|
—
|
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT LOA) superiore a 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.
|
Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che iI riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possanopossono essere ritenuti indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un "riquadro lasciato in bianco" con quelle del "riquadro grigio" vicino più appropriato.
B)Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale
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Attrezzo
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Numero e dimensioni
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Capacità
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Attività
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Sforzo nominale
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Draghe (per la pesca dei molluschi)
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Apertura, larghezza dell'apertura
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GT
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Tempo di pesca
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Superficie di fondale dragata
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Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)
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Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico)
GT e/o TSL
Potenza del motore
Dimensione delle maglie
Dimensioni della rete (larghezza dell'apertura)
Velocità
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GT
|
Tempo di pesca
|
GT × giorni
GT × ore
KW × giorni
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Reti a circuizione
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Lunghezza e altezza della rete
GT
IlluminazionePotenza luminosa
Numero di piccoli pescherecci
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GT
Lunghezza e altezza della rete
|
Tempo di ricerca
Cala
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GT × cale di pesca
Durata della caleLunghezza della rete × numero di cale
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|
Reti
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Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.)
Lunghezza delle reti (regolamentare)
GT
Superficie netta
Dimensione delle maglie
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Lunghezza e altezza delle reti
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Tempo di pesca
|
Lunghezza della rete × giorni
Superficie × giorni
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Palangari
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Numero di ami
GT
Numero di palangari
Caratteristiche degli ami
Esche
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Numero di ami
Numero di palangari
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Tempo di pesca
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Numero di ami × ore
Numero di ami × giorni
Numero di palangari × giorni/ore
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Trappole
|
GT
|
Numero di trappole
|
Tempo di pesca
|
Numero di trappole × giorni
|
|
Pescherecci con reti a circuizione/FAD
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Numero di FAD
|
Numero di FAD
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Numero di uscite in marebordate
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Numero di FAD × Nnumero di uscite in marebordate
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C)Compito 1 della CGPM - Unità operative
982/2019 articolo 1, paragrafo 12, e allegato
ALLEGATO IV
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MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM
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Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo
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CGPM
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CGPM
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Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell'ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.
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CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE
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Fotografia
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Parte contraente
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Nome dell'ispettore
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Carta n.
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… Autorità emittente
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… Ispettore
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Data di emissione:
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Validità quinquennale
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ALLEGATO V
MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM
ALLEGATO VI
RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM
1.ISPETTORE(I)
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
Nome … Parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …
2.NAVE CHE TRASPORTA L'ISPETTORE/GLI ISPETTORI
2.1
Nome e numero di immatricolazione …
2.2
Bandiera …
3.INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA
3.1
Nome e numero di immatricolazione …
3.2
Bandiera …
3.3
Comandante (nome e indirizzo) …
3.4
Armatore Proprietario (nome e indirizzo) …
3.5
Numero di immatricolazione CGPM …
3.6
Tipo di nave …
4.POSIZIONE
4.1
Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; Llatitudine … Llongitudine …
4.2
Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; Llatitudine … Llongitudine …
5.DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL'ISPEZIONE
5.1
Data … Ora di arrivo a bordo … UTC - Ora di partenza … UTC
6.TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO
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Rete a strascico a divergenti – OTB
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Rete da traino pelagica a divergenti – OTM
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Rete da traino per gamberi – TBS
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Cianciolo – PS
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Reti da posta ancorate (calate)fisse a imbrocco – GNS
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Palangari fissi – LLS
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Attrezzi per la pesca ricreativa – RG
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|
Altro (specificare)
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7.MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI
7.1
Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm
7.2
Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm
7.3
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
8.ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO
8.1Risultati dell'ispezione del pescato presente a bordo
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SPECIE
(codice FAO alpha-3)
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Totale (Kg)
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Presentazione
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Campione ispezionato
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% di pesce sotto taglia
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8.2
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS
9.1
Giornale di pesca: SÌ ◻ - NO ◻
9.2
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.3
Licenza di pesca: SÌ ◻ - NO ◻
9.4
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.5
Autorizzazione specifica: SÌ ◻ - NO ◻
9.6
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
9.7
VMS: SÌ ◻ - NO ◻ … in funzione: SÌ ◻ - NO ◻
9.8
Infrazione: SÌ ◻ - NO ◻ … In caso affermativo, riferimento giuridico:
10.ELENCO DELLE INFRAZIONI
◻
Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:
◻
Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi in conformitàemente ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi:
◻
Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:
◻
Pesca in un periodo di divietofermo stagionale – riferimento giuridico:
◻
Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:
◻
Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:
◻
Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione – riferimento giuridico:
◻
Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:
◻
Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l'operato o a interferire con esso:
◻
Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il sistema VMS – riferimento giuridico:
11.ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO
……
……
……
……
……
……
……
……
12.OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE
……
……
……
……
……
……
……
……
Firma del comandante: …
13.OSSERVAZIONI E FIRMA DELL'ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI
……
……
……
……
……
……
……
……
Firma dell'ispettore/degli ispettori: …
ALLEGATO VII
RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM
1.
Data dell'avvistamento: ……/……/…… Ora: … UTC
2.
Posizione della nave avvistata:
Latitudine … – Longitudine …
3.
Rotta: … – Velocità …
4.
Nome della nave avvistata:
5.
Bandiera della nave avvistata:
6.
Numero/marcatura esterna:
7.
Tipo di nave:
Peschereccio
Nave da trasporto
Nave congelatrice
Altro (specificare)
8.
Indicativo internazionale di chiamata;
9.
Numero IMO (se applicabile):
10.
Attività:
Pesca
Navigazione
Pesca con rete derivante
Trasbordo
11.
Contatto radio: SÌ ◻ - NO ◻
12.
Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …
13.
Numero di persone a bordo della nave avvistata: …
14.
Catture a bordo della nave avvistata: …
15.
Informazioni raccolte da:
Nome dell'ispettore:
Parte contraente:
Numero di carta di identità CGPM:
Nome della nave pattuglia:
982/2019 articolo 1, paragrafo 12, e allegato (adattato)
ALLEGATO VIII
DATI DA INSERIRE NELL'ELENCO DELLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DELL'OCCHIALONE
L'elenco di cui all'articolo 22 decies ⌦ agli articoli 17, 18, 36, 49, 72, 81 e 120 ⌫ comprende, per ogni nave, le seguenti informazioni:
1)-
Nome della nave ⌦ (nave autorizzata o nave autorizzata utilizzata per la cattura) ⌫
2)-
Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato ⌦ dagli Stati membri ⌫ dalle PCC)
3)-
Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)
4)-
Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)
5)-
Nome precedente (se del caso)
6)-
Bandiera precedente (se del caso)
7)-
Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)
8)-
Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)
9)-
VMS (indicare sì/no)
10)-
Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW
⌦ 11)
Attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l'osservatore/gli osservatori (indicare sì/no) ⌫
⌦ 12)
Principali specie bersaglio ⌫
13)-
Nome e indirizzo del proprietario/dei proprietari e dell'operatore/degli operatori
14)-
Attrezzo o attrezzi principali utilizzati per la pesca dell'occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati
15)-
Periodo stagionale in cui è autorizzata per la pesca ⌦ (se del caso) ⌫ dell'occhialone".
⌦ 16)
Zona di pesca autorizzata (GSA e/o riquadri della griglia statistica della GCPM) ⌫
⌦ 17)
Partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare SÌ/NO; fornire una descrizione). ⌫
nuovo
ALLEGATO IX
DEFINIZIONE DI MISURE DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)
Le misure di gestione dei FAD per le navi degli Stati membri includono quanto segue.
(1)descrizione delle misure di gestione dei FAD:
(a)tipo di FAD/segnalatore/boa;
(b)numero massimo di FAD posizionabili per nave;
(c)distanza minima tra un FAD e l'altro;
(d)riduzione delle catture accidentali e politica di utilizzo;
(e)potenziali interazioni con altri tipi di attrezzi;
(f)dichiarazione o politica in materia di proprietà dei FAD;
(2)disposizioni istituzionali:
(a)responsabilità istituzionali per le misure di gestione dei FAD;
(b)procedure di domanda per l'approvazione della posa dei FAD;
(c)obblighi per i proprietari e i comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l'uso dei FAD;
(d)politica di sostituzione dei FAD;
(e)obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento;
(f)politica di risoluzione dei conflitti riguardanti i FAD;
(g)dettagli relativi alle zone di divieto o ai periodi di fermo, ad esempio, acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale, ecc.;
(3)specifiche e requisiti di costruzione dei FAD:
(a)caratteristiche costruttive del FAD (descrizione);
(b)requisiti in materia di illuminazione;
(c)riflettori radar;
(d)distanza di visibilità;
(e)contrassegno e identificatore del FAD:
(f)contrassegno e identificatore della radioboa (prescrizione relativa ai numeri di serie);
(g)contrassegno e identificatore della boa con ecoscandaglio (prescrizione relativa ai numeri di serie);
(h)ricerche condotte sui FAD biodegradabili;
(i)prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD;
(j)gestione del recupero dei FAD;
(4)periodo di applicabilità delle misure di gestione dei FAD;
e
(5)strumenti di monitoraggio e analisi dell'applicazione delle misure di gestione dei FAD.
ALLEGATO X
CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM
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CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM RELATIVO AL CORALLO ROSSO
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Numero del documento di raccolta
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Autorità responsabile della convalida
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1. Nome del comandante del peschereccio, se del caso
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Indirizzo – tel. / fax / e-mail
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Firma e timbro del comandante del peschereccio
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2. Nome e numero di immatricolazione del peschereccio
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Bandiera e porto d'origine
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Indicativo di chiamata / numero IMO (se del caso)
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Numero Inmarsat / fax / tel. / e-mail
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3. Porto
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Porto di partenza e paese
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Porto di sbarco e paese
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4. Pescatore/i autorizzato/i a bordo
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Nome/i – indirizzo – tel. / fax / e-mail
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Numero/i della/e licenza/e di pesca – valida/e fino al (data), se del caso
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Numero di autorizzazione alla raccolta di corallo rosso – valida fino al (data)
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Firma del titolare
|
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5. Zona di raccolta (coordinate: longitudine, latitudine)
|
Data di raccolta
|
Peso vivo stimato (kg)
|
Peso vivo sbarcato (kg)
|
|
a.
|
|
|
|
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b.
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|
|
c.
|
|
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|
|
d.
|
|
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|
|
e.
|
|
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|
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6. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera
|
|
|
|
Nome e qualifica
|
Firma
|
Data e timbro
|
|
7. Nome dell'esportatore, se del caso
|
Indirizzo – tel. / fax / e-mail
|
|
Firma e timbro dell'esportatore – data
|
|
8. Convalida dell'autorità di esportazione
-
Nome e qualifica
|
Firma
|
Data e timbro
|
|
9. Nome dell'importatore
|
Indirizzo – tel. / fax / e-mail
|
|
Firma e timbro dell'importatore – data
|
|
10. Convalida dell'autorità di importazione
-
Nome e qualifica
|
Firma
|
Data e timbro
|
1343/2011 (adattato)
⌦ ALLEGATO XI ⌫
⌦ COORDINATE DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA E DELLE ZONE TAMPONE ⌫
⌦ A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ⌫
⌦ Zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 42° 40′ N, 4° 20′ E ⌫
⌦ — 42° 40′ N, 5° 00′ E ⌫
⌦ — 43° 00′ N, 4° 20′ E ⌫
⌦ — 43° 00′ N, 5° 00′ E. ⌫
⌦ B. Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia ⌫
⌦ 1) zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E ⌫
⌦ — 37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E ⌫
⌦ — 37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E ⌫
⌦ — 37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E ⌫
⌦ 2)
zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E ⌫
⌦ — 37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E ⌫
⌦ — 36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E ⌫
⌦ — 36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E ⌫
⌦ 3)
zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E ⌫
⌦ — 36° 12,621′ N, 15° 26,062 ′ E ⌫
⌦ — 35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E ⌫
⌦ — 35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E. ⌫
⌦ C. Zone tampone nel Canale di Sicilia ⌫
⌦ 1)
zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E ⌫
⌦ — 37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E ⌫
⌦ — 37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E ⌫
⌦ — 37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E ⌫
⌦ 2)
zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E ⌫
⌦ — 37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E ⌫
⌦ — 36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E ⌫
⌦ — 36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E ⌫
⌦ 3)
zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E ⌫
⌦ — 36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E ⌫
⌦ — 35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E ⌫
⌦ — 35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E ⌫
⌦ D. Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico ⌫
⌦ 1)
zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E ⌫
⌦ — 43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E ⌫
⌦ — 43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E ⌫
⌦ — 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E ⌫
⌦ — 42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E ⌫
⌦ — 43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E ⌫
⌦ — 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E ⌫
⌦ 2)
zona di divieto della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E ⌫
⌦ — 42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E ⌫
⌦ — 42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E ⌫
⌦ — 42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E ⌫
⌦ — 42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E ⌫
⌦ 3)
zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ — 43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E ⌫
⌦ — 43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E ⌫
⌦ — 43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E ⌫
⌦ — 43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E ⌫
⌦ — 43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E ⌫
⌦ — 43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E ⌫
⌦ E. Zona di restrizione della pesca in habitat vulnerabili di acque profonde ⌫
⌦ 1)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ - 39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E ⌫
⌦ - 39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E ⌫
⌦ - 39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E ⌫
⌦ - 39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E; ⌫
⌦ 2)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ - 31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E ⌫
⌦ - 31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E ⌫
⌦ - 32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E ⌫
⌦ - 32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E; ⌫
⌦ 3)zona di restrizione della pesca in acque profonde "Montagna sottomarina di Eratostene", delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: ⌫
⌦ - 33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E ⌫
⌦ - 33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E ⌫
⌦ - 34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E ⌫
⌦ - 34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E. ⌫
nuovo
ALLEGATO XII
CAPACITÀ DELLA FLOTTA NEL CANALE DI SICILIA (GSA DA 12 A 16), NEL MARE ADRIATICO (GSA 17 E 18) E NELLA ZONA DI RESTRIZIONE DELLA PESCA NEL GOLFO DEL LEONE
A - Capacità della flotta nel Canale di Sicilia
|
Stato membro
|
Numero di pescherecci
|
|
|
Gambero rosso nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16
|
Gambero viola nelle acque dell'Unione delle GSA 12-13-14-15-16
|
|
Spagna
|
2
|
2
|
|
Italia
|
320
|
320
|
|
Cipro
|
1
|
1
|
|
Malta
|
15
|
15
|
B - Capacità della flotta nel Mare Adriatico
|
Stato membro
|
Attrezzo
|
Numero di pescherecci
|
kW
|
GT
|
|
Croazia
|
PS
|
249
|
77 145,52
|
18 537,72
|
|
Italia
|
PTM-OTM-PS
|
685
|
134 556,7
|
22 852
|
|
Slovenia
|
PS
|
4
|
433,7
|
38,5
|
C - Capacità della flotta nella zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone
|
Stato membro
|
Numero di pescherecci
|
|
Francia
|
10
|
|
Spagna
|
10
|
ALLEGATO XIII
LIVELLO MASSIMO DELLE CATTURE
Livello massimo delle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell'Unione del Mare di Alboràn (GSA 1-3)
|
Spagna
|
225 tonnellate
|
in deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
|
|
Unione
|
225 tonnellate
|
|
🡹
ALLEGATO XIV
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
|
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)
|
|
|
Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1)
|
|
|
Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1)
|
|
ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (UE) n. 1343/2011
|
Presente regolamento
|
|
Articoli 1 e 2
|
Articoli 1 e 2
|
|
Articolo 3, lettera a)
|
Articolo 3, punto 1
|
|
Articolo 3, lettere b) e c)
|
-
|
|
Articolo 3, lettera d)
|
Articolo 3, punto 4
|
|
Articolo 3, lettera e)
|
Articolo 3, punto 2
|
|
-
|
Articolo 3, punto 3
|
|
-
|
Articolo 3, punti da 5 a 8
|
|
Articolo 3, lettera f)
|
-
|
|
-
|
Articoli da 4 a 39
|
|
Articolo 4
|
Articolo 110
|
|
Articolo 5
|
Articolo 111
|
|
Articolo 6
|
Articolo 112
|
|
Articolo 7
|
Articolo 113
|
|
Articolo 8
|
Articolo 114
|
|
Articolo 9
|
Articolo 115
|
|
-
|
Articolo 116
|
|
Articolo 9 bis
|
Articolo 117
|
|
Articolo 9 ter
|
Articolo 118
|
|
Articolo 9 quater
|
Articolo 119
|
|
Articolo 9 quinquies
|
Articolo 120
|
|
Articolo 9 sexies
|
-
|
|
Articolo 10
|
Articolo 121
|
|
Articolo 11
|
Articolo 122
|
|
Articolo 11 bis
|
Articolo 123
|
|
-
|
Articolo 125
|
|
-
|
Articolo 84
|
|
Articolo 12
|
Articolo 85
|
|
-
|
Articoli 86, 87 e 88
|
|
Articolo 13
|
Articolo 89
|
|
-
|
Articolo 90, paragrafo 1
|
|
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3
|
Articolo 90, paragrafi 2, 3 e 4
|
|
-
|
Articolo 90, paragrafo 5
|
|
-
|
Articoli 91 e 92
|
|
Articolo 14 bis
|
Articolo 97
|
|
Articolo 15
|
-
|
|
Articolo 15 bis
|
Articolo 124
|
|
Articolo 16
|
-
|
|
-
|
Articolo 40, paragrafo 1
|
|
Articolo 16 bis
|
Articolo 40, paragrafo 2
|
|
-
|
Articolo 41
|
|
Articolo 16 ter, paragrafi da 1 a 4
|
Articolo 43, paragrafi da 1 a 4
|
|
Articolo 16 ter, paragrafi 5 e 6
|
-
|
|
Articolo 16 ter, paragrafo 7
|
Articolo 43, paragrafo 5
|
|
Articolo 16 quater, paragrafi 1, 2 e 3
|
Articolo 44, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 16 quater, paragrafi 4, 5 e 6
|
-
|
|
Articolo 16 quater, paragrafo 7
|
Articolo 44, paragrafo 4
|
|
-
|
Articolo 45
|
|
Articolo 16 quater bis, paragrafi da 1 a 4
|
Articolo 46, paragrafi da 3 a 6
|
|
-
|
Articolo 46, paragrafi da 7 a 10
|
|
Articolo 16 quater bis, paragrafo 5
|
Articolo 47, paragrafo 2
|
|
Articolo 16 quater ter
|
Articolo 47, paragrafo 1
|
|
Articolo 16 quinquies, paragrafo 1
|
Articolo 42, paragrafo 1
|
|
Articolo 16 quinquies, paragrafo 2
|
Articolo 48
|
|
Articolo 16 quinquies, paragrafi 3, 4 e 5
|
-
|
|
-
|
Articolo 98
|
|
Articolo 16 quinquies bis
|
Articolo 99
|
|
Articolo 16 sexies
|
Articolo 104
|
|
Articolo 16 septies
|
Articolo 105
|
|
Articolo 16 octies
|
Articolo 106
|
|
Articolo 16 nonies
|
Articolo 108
|
|
Articolo 16 decies
|
Articolo 109
|
|
-
|
Articolo 100
|
|
-
|
Articolo 101, paragrafo 1
|
|
Articolo 16 undecies, paragrafi 1 e 2
|
Articolo 101, paragrafi 2 e 3
|
|
Articolo 16 duodecies
|
Articolo 102, paragrafi 1 e 2
|
|
-
|
Articolo 103
|
|
-
|
Articolo 75
|
|
Articolo 16 terdecies, paragrafi 1, 2 e 3
|
Articolo 76, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
-
|
Articolo 76, paragrafo 4
|
|
Articolo 16 terdecies, paragrafi 4, 5 e 6
|
Articolo 76, paragrafi 5, 6 e 7
|
|
Articolo 16 quaterdecies
|
Articolo 46, paragrafo 1
|
|
-
|
Articolo 46, paragrafo 2
|
|
-
|
Articolo 78
|
|
Articolo 16 quindecies
|
Articolo 79
|
|
-
|
Articolo 80
|
|
Articolo 17
|
Articolo 126
|
|
Articolo 17 ter
|
Articolo 109, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
-
|
Articolo 109, paragrafo 4
|
|
Articolo 18
|
Articolo 127
|
|
Articolo 19
|
Articolo 128
|
|
Articolo 20
|
Articolo 129
|
|
Articolo 21
|
Articolo 130
|
|
Articolo 22
|
Articolo 131
|
|
-
|
Articoli 132, 133 e 134
|
|
Articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2
|
Articolo 49, paragrafi 1 e 2
|
|
-
|
Articolo 49, paragrafo 3
|
|
Articolo 22 bis, paragrafo 3
|
Articolo 49, paragrafo 4
|
|
Articolo 22 bis, paragrafo 4
|
Articolo 49, paragrafo 5
|
|
-
|
Articolo 49, paragrafo 6
|
|
Articolo 22 ter
|
Articolo 52, paragrafi 1 e 2
|
|
-
|
Articolo 52, paragrafo 3
|
|
-
|
Articolo 53
|
|
Articolo 22 quater
|
Articolo 51
|
|
Articolo 22 quinquies
|
Articolo 50
|
|
Articolo 22 sexies
|
Articolo 54
|
|
Articolo 22 septies
|
Articolo 55
|
|
-
|
Articoli 56 e 57
|
|
-
|
Articolo 58, paragrafo 1
|
|
Articolo 22 octies
|
Articolo 58, paragrafo 2
|
|
-
|
Articolo 58, paragrafi 3 e 4
|
|
-
|
Articoli da 59 a 62
|
|
Articolo 22 nonies
|
-
|
|
Articolo 22 decies
|
Articolo 81
|
|
-
|
Articolo 82
|
|
Articolo 22 undecies
|
Articolo 83
|
|
Articolo 22 duodecies
|
Articolo 63
|
|
Articolo 22 terdecies
|
Articolo 64, paragrafi 1 e 2
|
|
-
|
Articolo 64, paragrafo 3
|
|
Articolo 22 quaterdecies
|
Articolo 65
|
|
Articolo 22 quindecies
|
Articolo 66
|
|
Articolo 22 sexdecies
|
Articolo 67
|
|
-
|
Articoli da 68 a 74
|
|
-
|
Articolo 93
|
|
Articolo 22 septdecies
|
Articolo 94
|
|
Articolo 22 octodecies
|
Articolo 95
|
|
Articolo 22 novodecies
|
Articolo 96
|
|
Articolo 23
|
Articolo 135
|
|
Articolo 23 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6
|
-
|
|
Articolo 23 bis, paragrafo 7
|
Articolo 136
|
|
Articolo 23 bis, paragrafo 8
|
-
|
|
Articolo 23 ter
|
Articolo 77
|
|
Articolo 24
|
Articolo 137
|
|
-
|
Articoli da 138 a 142
|
|
Articolo 25
|
Articolo 143
|
|
Articolo 26, lettere a) e b)
|
Articolo 144, punti 1 e 2
|
|
-
|
Articolo 144, punti 3 e 4
|
|
Articolo 26, lettere da c) a g)
|
Articolo 144, punti da 5 a 9
|
|
Articolo 27
|
Articolo 145
|
|
Articolo 28
|
-
|
|
-
|
Articolo 146
|
|
Articolo 29
|
Articolo 147
|
|
Allegati da I a VIII
|
Allegati da I a VIII
|
|
-
|
Allegati da IX a XV
|