Bruxelles, 20.7.2021

COM(2021) 421 final

2021/0240(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2021) 190, 191}
{SEC(2021) 391}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l'integrità dell'economia e del sistema finanziario dell'UE e per la sicurezza dei suoi cittadini. Secondo le stime di Europol, circa l'1 % del prodotto interno lordo annuo dell'UE è notoriamente coinvolto in attività finanziarie sospette 1 . Nel luglio 2019, a seguito di numerosi casi rilevanti di presunto riciclaggio verificatisi presso enti creditizi dell'Unione, la Commissione ha adottato una serie di documenti 2 che analizzava l'efficacia e l'efficienza del regime dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) quale si configurava in quel momento, concludendo che era necessaria l'introduzione di riforme, anche nel settore della supervisione e della cooperazione tra unità di informazione finanziaria (FIU). In tale contesto, la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza per il periodo 2020-2025 3 sottolineava l'importanza di rafforzare il quadro dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo al fine di proteggere i cittadini europei dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.

Il 7 maggio 2020 la Commissione ha presentato un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 4 . In tale piano d'azione la Commissione si è impegnata ad adottare misure volte a rafforzare le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e ha definito sei priorità o pilastri:

1.garantire l'effettiva attuazione del quadro esistente dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;

2.istituire un corpus normativo unico dell'UE in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

3.realizzare a livello UE la vigilanza in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

4.istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria;

5.attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale; e

6.rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo.

La presente proposta legislativa mira ad attuare le azioni 3 e 4 di tale piano, mentre due proposte legislative di accompagnamento sono destinate ad attuare l'azione 2 e a contribuire all'azione 6. Le azioni 1 e 5 non richiedono un'azione legislativa.

La creazione di una supervisione in materia di AML/CFT a livello di Unione e di un meccanismo di sostegno e coordinamento per le unità di informazione finanziaria ha ricevuto il sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio:

il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 10 luglio 2020 in merito a una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo 5 ha valutato positivamente il piano d'azione della Commissione e la sua intenzione di presentare un'autorità di vigilanza AML/CFT e un meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE per le unità di informazione finanziaria. Il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione a considerare la possibilità di istituire il meccanismo di sostegno e coordinamento dell'UE sotto forma di unità di informazione finanziaria dell'UE e a garantire che le responsabilità dell'autorità di vigilanza in materia di AML/CFT includano i soggetti obbligati finanziari e non finanziari e prevedano poteri di vigilanza diretta su alcuni soggetti obbligati in funzione delle loro dimensioni e del rischio che rappresentano. Il Parlamento europeo ha chiesto inoltre di stabilire una netta distinzione tra i poteri dell'autorità di vigilanza dell'UE e delle autorità di vigilanza nazionali, così come che l'autorità di vigilanza AML/CFT dell'UE e le unità di informazione finanziaria dell'UE siano indipendenti sul piano finanziario e operativo. In tale contesto, il Parlamento europeo ha osservato che le risorse umane e di bilancio proposte non sono sufficienti per offrire un pieno sostegno alle indagini antiriciclaggio e ai meccanismi di coordinamento esistenti e ha concluso che maggiori risorse umane e finanziarie dovrebbero essere destinate alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Consiglio è altrettanto favorevole al piano d'azione della Commissione nelle sue conclusioni del Consiglio in materia di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo del 5 novembre 2020 6 . Tra l'altro il Consiglio ha invitato la Commissione a dare priorità all'istituzione di una vigilanza a livello dell'UE in materia di AML/CFT e al meccanismo di coordinamento e di sostegno per le FIU. All'autorità di vigilanza dell'UE in materia di AML/CFT dovrebbero essere conferite competenze determinate unicamente in funzione dei rischi 7 . Tale autorità dovrebbe essere messa in posizione di assistere le autorità nazionali di vigilanza e promuovere la convergenza in materia di vigilanza, anche nel settore non finanziario. Al fine di adempiere il suo compito di vigilanza diretta, tale autorità dovrebbe istituire gruppi di vigilanza congiunti, intraprendere ispezioni generali e imporre misure di vigilanza e sanzioni amministrative, nel rispetto delle specificità dei sistemi e dei dispositivi di esecuzione nazionali. Il nuovo supervisore dovrebbe disporre di una struttura di governance indipendente e autonoma e cooperare con le altre autorità nazionali e dell'UE pertinenti. Ai fini dell'istituzione di un meccanismo di coordinamento e di sostegno delle FIU, il Consiglio suggerisce di conferire alla nuova autorità un ruolo centrale nel rafforzamento e nell'agevolazione dell'analisi congiunta tra le FIU, sostenendo l'analisi delle FIU e promuovendo gli scambi e lo sviluppo di capacità tra le FIU e anche con altre autorità competenti. La governance del meccanismo di coordinamento e di sostegno dovrebbe basarsi su una governance che coinvolga pienamente le FIU e rispetti i ruoli e le responsabilità fondamentali delle stesse in materia di indipendenza e autonomia operative nonché di sicurezza e riservatezza dell'informazione finanziaria.

La presente proposta istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA" o "l'Autorità"). Questa nuova autorità europea è essenziale per affrontare le attuali carenze in materia di supervisione AML/CFT riscontrate nell'Unione: la supervisione AML/CFT all'interno dell'UE è attualmente basata sugli Stati membri. La sua qualità ed efficacia non sono uniformi, in ragione delle notevoli variazioni in termini di risorse e prassi tra gli Stati membri 8 . Come dimostrano i recenti casi di presunto riciclaggio che coinvolgono enti creditizi dell'UE, l'approccio a situazioni transfrontaliere non è coerente. La relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) sugli approcci delle autorità competenti alla supervisione AML/CFT 9 ha confermato che, nonostante i progressi, non tutte le autorità competenti sono in grado di cooperare efficacemente con i portatori di interessi nazionali e internazionali. Anche i metodi per individuare i rischi e applicare l'approccio basato sul rischio alla supervisione divergono. Mentre alcuni rischi rimangono di natura nazionale, altri sono di natura orizzontale o sono suscettibili di incidere su tutto il sistema finanziario dell'Unione. Gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di una metodologia comune e coerente per valutare e individuare i rischi in risposta al questionario mirato diffuso dalla Commissione nel contesto della consultazione pubblica avviata in occasione dell'adozione del piano d'azione del 7 maggio 2020 10 . Oltre alle divergenze in termini di poteri di supervisione già descritte, l'ABE ha altresì osservato che i supervisori AML/CFT nazionali potrebbero non essere sempre disposti a impiegare l'intera serie di poteri disponibili. Ciò conduce non soltanto a una supervisione inadeguata a livello nazionale, ma anche a una supervisione insufficiente dei professionisti che prestano servizi a livello transfrontaliero; una circostanza questa che crea rischi per tutto il mercato unico. Tali conclusioni sono state altresì ampiamente riaffermate dall'ultima relazione della Corte dei conti europea 11 .

Per affrontare tali carenze, l'Autorità diventerà il fulcro di un sistema integrato di supervisione AML/CFT, composto dall'Autorità stessa e dalle autorità nazionali aventi un mandato in materia di supervisione AML/CFT (in seguito "le autorità di supervisione"). Supervisionando direttamente e prendendo decisioni nei confronti di alcuni dei soggetti obbligati più rischiosi del settore finanziario transfrontaliero, l'Autorità contribuirà direttamente a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nell'Unione. Nel corso degli ultimi anni, diversi episodi di mancanza di attuazione adeguata da parte delle imprese e/o di contromisure opportune adottate dai supervisori sono stati oggetto di discussione da parte del pubblico in generale. L'istituzione di una supervisione europea diretta dei soggetti a rischio elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo colmerà tali lacune, in particolare per quanto concerne la supervisione transfrontaliera. Allo stesso tempo, tale soluzione consentirà il coordinamento delle autorità di supervisione e le assisterà nell'aumentare la loro efficacia nell'applicazione del corpus normativo unico e nel garantire livelli di supervisione, approcci e metodologie di valutazione del rischio omogenei e di qualità elevata.

Tutti i recenti grandi casi di riciclaggio segnalati nell'UE presentavano una dimensione transfrontaliera. Il rilevamento di tali movimenti finanziari è comunque lasciato alle FIU nazionali e alla cooperazione tra di esse. Sebbene ciò rifletta l'indipendenza operativa e l'autonomia delle FIU, l'assenza di una struttura comune a sostegno di tale cooperazione determina situazioni nelle quali le analisi congiunte non vengono effettuate per mancanza di strumenti o risorse comuni. Tali divergenze ostacolano la cooperazione transfrontaliera e riducono pertanto la capacità di individuare precocemente ed efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Ciò si traduce in un approccio frammentato che è esposto a un uso improprio a favore del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che non è in grado di individuare tempestivamente le tendenze e le tipologie di eventi a livello di Unione 12 .

La nuova Autorità dovrebbe svolgere altresì un ruolo vitale nel migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU. L'Autorità fungerà da centro di sostegno e coordinamento destinato a fornire assistenza al lavoro di queste ultime, tra l'altro, in materia di analisi congiunte di segnalazioni di operazioni sospette e segnalazioni di attività sospette aventi una natura marcatamente transfrontaliera, fornendo altresì un hosting stabile della piattaforma FIU.net. L'Autorità consentirà altresì lo sviluppo di modelli e norme di segnalazione comuni che dovranno essere utilizzati dalle FIU dell'UE.

Infine, ma non meno importante, l'Autorità avrà la facoltà di redigere norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché orientamenti e raccomandazioni rientranti nell'ambito di applicazione dei suoi compiti, nonché di fornire consulenza e contributi alla Commissione e ai colegislatori in merito a numerosi aspetti della politica AML/CFT, compresi i rischi legati a giurisdizioni al di fuori dell'Unione.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale quadro giuridico in materia di AML/CFT nell'Unione è costituito dalla direttiva AML/CFT 13 e dal regolamento sui trasferimenti di fondi 14 . La presente proposta è accompagnata da altre tre proposte destinate a modificare il diritto dell'Unione applicabile in materia di AML/CFT:

i.un nuovo regolamento che stabilisce un corpus normativo unico in materia di AML/CFT;

ii.una nuova direttiva AML/CFT, che integra il regolamento; e

iii.una rifusione del regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Tale pacchetto composto da quattro proposte legislative è considerato come un unico insieme coerente, in attuazione del piano d'azione in materia di AML/CFT della Commissione, del 7 maggio 2020, che crea un nuovo e più rigoroso quadro di applicazione per le norme in materia di AML/CFT nell'Unione.

Disporre di norme AML/CFT direttamente applicabili in un regolamento, con un livello di dettaglio maggiore rispetto alla direttiva AML/CFT esistente, non solo promuoverà la convergenza delle prassi di supervisione e applicazione negli Stati membri, ma fornirà anche norme che l'Autorità potrà applicare in veste di supervisore diretto di taluni dei soggetti obbligati selezionati. Nel settore della supervisione indiretta e del coordinamento e sostegno per le FIU, le proposte che accompagnano la presente contengono disposizioni che conferiscono all'Autorità la facoltà di redigere varie norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché di adottare orientamenti e raccomandazioni, stabilendo così un ruolo e una funzione definiti dell'Autorità. Il sostegno fornito dall'Autorità in materia di valutazioni e verifiche del rischio alle autorità di supervisione e alle FIU sarà una funzione fondamentale anche nella nuova architettura di applicazione AML/CFT. L'Autorità sosterrà inoltre la politica dell'Unione sui paesi terzi per quanto concerne le minacce di riciclaggio/finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione. Inoltre l'Autorità coopererà a questo proposito con i servizi pertinenti della Commissione, il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), gli organismi e le agenzie dell'UE.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

Anche se la competenza dell'Autorità sarà limitata all'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di AML/CFT, quest'ultima interagisce ed è coerente con altre normative nei settori dei servizi finanziari e del diritto penale. Tra queste figura la legislazione dell'UE sui pagamenti e sui trasferimenti di fondi (ad esempio direttiva sui servizi di pagamento, direttiva sui conti di pagamento, direttiva sulla moneta elettronica 15 ). Per quanto concerne le FIU, è stata presa in considerazione anche la direttiva che agevola l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati 16 . Le competenze dell'Autorità nel settore delle cripto-attività sono coerenti con il pacchetto sulla finanza digitale pubblicato dalla Commissione il 24 settembre 2020.

A tale fine le disposizioni del progetto di regolamento prevedono una buona cooperazione tra l'Autorità e altre agenzie decentrate dell'UE pertinenti nonché altri organismi UE e nazionali; Tra questi figurano, a livello di Unione, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO) e il meccanismo di vigilanza unico (SSM), oltre a varie autorità nazionali, compresi i supervisori prudenziali di enti finanziari. Per migliorare la supervisione e l'applicazione della legge in tutti i settori, l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra le autorità summenzionate e creare sinergie con tali autorità laddove ciò possa migliorare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 114 TFUE, ossia sulla stessa base giuridica dell'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di AML/CFT. L'articolo 114 è stato ritenuto adeguato per la legislazione AML/CFT considerando, da un lato, che uno sviluppo divergente dai diritti nazionali potrebbe perturbare l'ordinato funzionamento del mercato interno; dall'altro, che le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo potrebbero cercare di trarre vantaggio dalla libera circolazione di capitali e dalla libertà di prestare servizi finanziari, causando così perdite economiche, perturbazioni del funzionamento del mercato unico e danni alla reputazione a livello di Unione.

Secondo la giurisprudenza costante, il legislatore dell'UE, agendo ai sensi dell'articolo 114 TFUE, può ritenere necessario prevedere l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione 17 .

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Il pacchetto AML/CFT del 2019 della Commissione 18 , composto da una comunicazione e quattro relazioni, ha messo in evidenza come i criminali abbiano sfruttato le differenze nell'attuazione nazionale del regime AML/CFT europeo nei vari Stati membri. La natura transfrontaliera delle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rende essenziale una buona cooperazione tra i supervisori nazionali e le FIU per prevenire tali reati. Numerosi soggetti tenuti a rispettare gli obblighi in materia di AML/CFT svolgono attività transfrontaliere e i soggetti pertinenti sono ostacolati nell'applicazione di prassi ottimali di AML/CFT a livello di gruppo a causa dei diversi approcci adottati dalle autorità di supervisione e dalle FIU. Per affrontare tali questioni transfrontaliere e massimizzare la capacità del sistema finanziario dell'UE di prevenire e individuare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è necessario un maggiore coordinamento a livello di Unione, compresa una componente di supervisione diretta dell'UE sui soggetti più rischiosi.

   Proporzionalità

La natura transfrontaliera del riciclaggio e/o del finanziamento del terrorismo richiede un'azione rafforzata a livello di Unione per realizzare una maggiore cooperazione tra i supervisori e le FIU. Tuttavia come descritto nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, le opzioni che prevedono l'assoggettamento di tutti gli enti finanziari di grandi dimensioni o transfrontalieri alla supervisione AML/CFT a livello UE e la creazione di una FIU a livello UE sono state respinte in quanto ritenute sproporzionate.

   Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento necessario per la creazione di una nuova agenzia dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Una valutazione completa ex post dell'attuale regime dell'UE in materia di AML/CFT, e dell'esercizio da parte dell'Autorità bancaria europea delle competenze AML/CFT che ha assunto all'inizio del 2020 19 , non ha ancora avuto luogo nel contesto di una serie di recenti sviluppi legislativi. La quarta direttiva antiriciclaggio è stata adottata il 20 maggio 2015, con un termine di recepimento per gli Stati membri fissato al 26 giugno 2017. La quinta direttiva antiriciclaggio 20 è stata adottata il 30 maggio 2018, con un termine di recepimento fissato al 10 gennaio 2020. Il controllo del recepimento è ancora in corso. Tuttavia la comunicazione della Commissione del luglio 2019 e le relazioni di accompagnamento di cui sopra fungono da valutazione dell'efficacia del regime dell'UE in materia di AML/CFT quale si configurava in quel momento.

   Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione in merito al piano di azione AML/CFT della Commissione è stata costituita da una serie di elementi:

-una consultazione sulla tabella di marcia che annunciava il piano d'azione della Commissione. La consultazione, effettuata sul portale della Commissione "Dite la vostra", si è svolta tra l'11 febbraio e il 12 marzo 2020 e ha ricevuto 42 contributi da una serie di portatori di interessi;

-una consultazione pubblica sulle azioni proposte nel piano d'azione, aperta al pubblico e a tutti i gruppi di portatori di interessi, avviata il 7 maggio 2020 e aperta fino al 26 agosto. La consultazione ha ricevuto 202 contributi ufficiali;

-una consultazione mirata degli Stati membri e delle autorità competenti in materia di AML/CFT. Gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro parere in varie riunioni del gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e le FIU dell'UE hanno contribuito nell'ambito di riunioni della piattaforma FIU e attraverso documenti scritti;

-una richiesta di consulenza presentata all'Autorità bancaria europea (ABE) nel marzo 2020; l'ABE ha formulato il suo parere il 10 settembre 2020;

-il 23 luglio 2020 il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sul piano d'azione della Commissione;

-il 30 settembre 2020 la Commissione ha organizzato una conferenza ad alto livello che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità nazionali e dell'UE, deputati al Parlamento europeo, rappresentanti del settore privato e della società civile ed esponenti del mondo accademico.

Il riscontro da parte dei portatori di interessi sul piano d'azione è stato in generale molto favorevole dato che la maggioranza ha sostenuto un supervisore dell'UE con competenza su tutti i soggetti obbligati, finanziari e non finanziari, e con poteri di supervisione diretta su almeno alcuni soggetti obbligati del settore finanziario.

   Assunzione e uso di perizie

Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione si è basata su prove qualitative e quantitative raccolte da fonti riconosciute, tra cui la consulenza tecnica dell'Autorità bancaria europea. Informazioni sull'applicazione delle norme antiriciclaggio sono state ottenute anche dagli Stati membri attraverso questionari, così come in seno al gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

   Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto 21 , che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 6 novembre 2020 e approvata il 4 dicembre 2020. La stessa valutazione d'impatto accompagna anche le altre due proposte legislative che sono presentate unitamente alla presente, ossia un progetto di regolamento in materia di AML/CFT e una rifusione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di AML/CFT. Nel suo parere positivo, il comitato per il controllo normativo ha proposto vari miglioramenti della presentazione della valutazione d'impatto, che sono stati effettivamente apportati.

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha considerato separatamente le opzioni strategiche riguardanti il miglioramento dell'efficacia e della coerenza della supervisione in materia di antiriciclaggio e l'aumento del livello di cooperazione e dello scambio di informazioni tra le FIU.

Per quanto concerne la supervisione, le opzioni considerate sono:

1)la supervisione antiriciclaggio continuerebbe ad essere svolta a livello nazionale e l'Autorità bancaria europea resterebbe incaricata di controllare tale supervisione nel settore finanziario (scenario di base);

2)l'istituzione di una sorveglianza indiretta su tutti i soggetti obbligati;

3)poteri di supervisione diretta su determinati soggetti obbligati a rischio nel settore finanziario tenuti a rispettare i requisiti in materia di AML/CFT e sorveglianza indiretta su tutti gli altri soggetti;

4)supervisione diretta antiriciclaggio a livello UE nei confronti di tutti i soggetti obbligati.

Sulla base dell'esito della valutazione d'impatto, l'opzione prescelta è la numero 3, una combinazione di poteri di supervisione diretta e indiretta conferiti a un organismo di supervisione a livello UE avente la forma di un'agenzia decentrata.

Per quanto concerne la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le FIU, le opzioni considerate sono state:

1)le unità di informazione finanziaria continuerebbero a cooperare nel contesto della piattaforma delle FIU dell'UE, che sarebbe classificata come una rete (scenario di base);

2)trasformazione della piattaforma delle FIU dell'UE in un comitato di comitatologia, lasciando alla Commissione l'incarico di adottare atti di esecuzione che definiscano le norme per le FIU;

3)trasformazione della piattaforma delle FIU dell'UE in un meccanismo dell'UE avente la facoltà di emanare orientamenti e norme tecniche, nonché di organizzare analisi congiunte e formazione, effettuare analisi delle tendenze e dei rischi;

4)trasformazione della piattaforma delle FIU dell'UE in una FIU a livello UE che sostituisce le FIU nazionali.

L'opzione 3, un meccanismo di coordinamento e sostegno delle FIU a livello UE, facente parte di un organismo UE, è l'opzione prescelta.

Il raggruppamento di tutti questi compiti in un'autorità nuova costituisce un passo essenziale per assicurare il corretto funzionamento del nuovo organismo, in quanto dovrà cooperare con vari portatori di interessi del settore finanziario e non finanziario nonché coordinare le funzioni distinte di supervisione e di informazione finanziaria. In seguito a un'attenta analisi 22 , l'opzione che prevedeva l'assegnazione dei nuovi compiti a organismi esistenti (ad esempio l'Autorità bancaria europea) è stata scartata per diversi motivi: sono state riscontrate difficoltà nell'esercizio di alcuni dei poteri attualmente conferiti all'ABE, in particolare quelli relativi all'applicazione, in ragione delle specificità del modello di governance dell'ABE: l'ABE dovrebbe disporre di un doppio modello decisionale, uno per le funzioni esistenti diverse dall'antiriciclaggio e un altro per i soli compiti di antiriciclaggio. Inoltre gli effetti sinergici sarebbero molto limitati dato che l'ABE non dispone di esperienza nella supervisione diretta di soggetti e dovrebbe sviluppare le competenze pertinenti, non soltanto per il settore finanziario ma anche per quello non finanziario. Ciò è altresì in linea con le conclusioni tratte dalla consultazione pubblica dalle quali emerge un basso sostegno a favore dell'Autorità bancaria europea come futuro supervisore in materia di AML/CFT dell'UE. Mentre un terzo dei partecipanti alla consultazione non ha espresso alcuna opinione in merito, soltanto il 19 % di coloro che lo hanno fatto ha sostenuto l'ABE.

Inoltre, in ragione della nuova natura dei compiti del meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU e del fatto che nessun organismo dell'Unione esistente dispone di un mandato giuridico adeguato per svolgere tali compiti, sarebbe probabilmente necessaria una nuova agenzia specifica per tale meccanismo 23 . La combinazione di entrambe le funzioni (supervisione e coordinamento delle FIU) in seno a una nuova autorità dovrebbe produrre risparmi sui costi rispetto a due agenzie e si possono prevedere sinergie. Disporre di un'unica autorità antiriciclaggio a livello di Unione che riunisca sotto la stessa veste istituzionale fasi ed elementi diversi per contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sembra l'unica risposta politica capace di soddisfare la richiesta di una politica globale dell'UE in materia di AML/CFT.

   Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta è un'iniziativa volta a creare una nuova agenzia dell'UE e non abroga o semplifica alcuna legislazione esistente. È stato esaminato se le agenzie dell'UE esistenti sarebbero state in grado di assumere l'intera gamma di compiti proposti per la nuova Autorità antiriciclaggio ed è stato concluso che per ragioni giuridiche e di altra natura, ciò non era possibile. Per quanto riguarda la semplificazione, si può osservare che i soggetti finanziari transfrontalieri a rischio elevato che saranno sottoposti a supervisione diretta da parte dell'autorità antiriciclaggio dell'UE non dovranno più interagire con molteplici supervisori AML in Stati membri diversi, una circostanza questa che semplificherà la supervisione antiriciclaggio per loro. Inoltre la creazione di un meccanismo di coordinamento delle FIU semplificherà e agevolerà la cooperazione tra le stesse.

   Diritti fondamentali

L'UE si è impegnata a garantire elevati livelli di protezione dei diritti fondamentali. In veste di organismo dell'UE, l'Autorità sarà soggetta al regolamento pertinente in materia di protezione dei dati 24 nella misura in cui essa possa trattare dati personali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Autorità sarà un'agenzia decentrata dell'Unione creata ex novo, finanziata in parte dal bilancio dell'UE e in parte dalle commissioni imposte ai soggetti obbligati che saranno sottoposti a supervisione diretta o indiretta da parte dell'Autorità. La metodologia per la selezione dei soggetti tenuti a versare tali commissioni, così come per la determinazione dell'ammontare delle stesse, sarà stabilita in un atto delegato della Commissione.

Le risorse umane e di bilancio di cui l'Autorità necessita sono determinate dai suoi compiti. Oltre all'amministrazione centrale e ai compiti di gestione, tali compiti rientrano in tre categorie principali:

i.supervisione diretta di alcuni soggetti obbligati selezionati del settore finanziario;

ii.supervisione indiretta di soggetti obbligati afferenti tanto al settore finanziario quanto a quello non finanziario attraverso la sorveglianza di supervisori o organi di autoregolamentazione; e

iii.un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria dell'UE.

Quando il personale sarà a pieno regime, si prevede che l'organico dell'Autorità, considerando tutte le categorie di personale congiuntamente, sarà di 250 persone.

L'Autorità assumerà altresì la gestione di due infrastrutture esistenti: i. la banca dati AML/CFT, attualmente gestita dall'Autorità bancaria europea 25 ; e ii. la rete di comunicazione sicura per le FIU, FIU.net 26 . Tali due infrastrutture sono già finanziate dal bilancio dell'UE. La loro incidenza complessiva sul bilancio dell'UE dovrebbe quindi variare soltanto nella misura in cui vengono sviluppate funzionalità aggiuntive e altri miglioramenti.

La spesa annua totale dell'Autorità a pieno regime è stata calcolata ammontare a 45,6 milioni di EUR, di cui circa tre quarti dovrebbero essere finanziati dalle commissioni versate da soggetti obbligati. L'Autorità sarà istituita all'inizio del 2023, la supervisione diretta inizierà all'inizio del 2026, e l'Autorità raggiungerà quindi la sua piena dotazione di risorse alla fine del 2025; il 2026 sarà il primo anno in cui l'Autorità sarà pienamente dotata di risorse per un intero anno civile.

L'impatto finanziario e sul bilancio della presente proposta è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'Autorità sarà un'agenzia decentrata dell'Unione creata ex novo, finanziata in parte dal bilancio dell'UE e in parte dalle commissioni imposte ai soggetti obbligati che saranno sottoposti a supervisione diretta o indiretta da parte dell'Autorità. La metodologia per la selezione dei soggetti tenuti a versare tali commissioni, così come per la determinazione dell'ammontare delle stesse, sarà stabilita in un atto delegato della Commissione.

Le risorse umane e di bilancio di cui l'Autorità necessita sono determinate dai suoi compiti. Oltre all'amministrazione centrale e ai compiti di gestione, tali compiti rientrano in tre categorie principali:

supervisione diretta di alcuni soggetti obbligati selezionati del settore finanziario;

supervisione indiretta di soggetti obbligati afferenti tanto al settore finanziario quanto a quello non finanziario attraverso la sorveglianza di supervisori e organi di autoregolamentazione; e

un meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria dell'UE.

Quando il personale sarà a pieno regime, si prevede che l'organico dell'Autorità, considerando tutte le categorie di personale congiuntamente, sarà di 250 persone.

L'Autorità assumerà altresì la gestione di due infrastrutture esistenti: i. la banca dati AML/CFT, attualmente gestita dall'Autorità bancaria europea 27 ; e ii. la rete di comunicazione sicura per le FIU, FIU.net 28 . Tali due infrastrutture sono già finanziate dal bilancio dell'UE. La loro incidenza complessiva sul bilancio dell'UE dovrebbe quindi variare soltanto nella misura in cui vengono sviluppate funzionalità aggiuntive e altri miglioramenti.

La spesa annua totale dell'Autorità a pieno regime è stata calcolata ammontare a 45,6 milioni di EUR, di cui circa tre quarti dovrebbero essere finanziati dalle commissioni versate da soggetti obbligati. L'Autorità sarà istituita all'inizio del 2023, la supervisione diretta inizierà all'inizio del 2026, e l'Autorità raggiungerà quindi la sua piena dotazione di risorse alla fine del 2025; il 2026 sarà il primo anno in cui l'Autorità sarà pienamente dotata di risorse per un intero anno civile.

L'impatto finanziario e sul bilancio della presente proposta è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'Autorità sarà un organismo con personalità giuridica, avente la forma di un'agenzia decentrata dell'UE. Agirà nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di AML/CFT, nonché di un nuovo regolamento sul medesimo tema che la Commissione sta proponendo insieme alla presente proposta, alle modifiche della direttiva (UE) 2015/849 esistente e alle modifiche al regolamento (UE) 2015/847. Il suo obiettivo è la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nell'Unione, contribuendo a rafforzare la supervisione e a migliorare la cooperazione tra le FIU e le autorità di supervisione. La decisione in merito alla sede dell'Autorità dovrebbe essere presa conformemente alle disposizioni pertinenti dell'approccio congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea in materia di agenzie decentrate 29 .

   Compiti e poteri dell'Autorità (articoli da 5 a 44) 

I compiti dell'Autorità possono essere suddivisi in cinque aree:

i.per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità assicura il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dalla direttiva e dal regolamento antiriciclaggio e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. Effettua revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo, partecipa alla supervisione a livello di gruppo e sviluppa e mantiene aggiornato un sistema per valutare i rischi e le vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati;

ii.per quanto concerne i supervisori del settore finanziario, l'Autorità effettua riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Agevola il funzionamento dei collegi e contribuisce alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di standard elevati di supervisione. Coordina gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore finanziario dell'Unione e fornisce assistenza ai supervisori;

iii.per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità coordina le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiede ai supervisori del settore non finanziario di indagare su eventuali violazioni degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati e di prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni o azioni correttive in relazione a tali violazioni. Effettua riesami periodici e fornisce assistenza ai supervisori. Laddove la supervisione in relazione a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione agli enti pubblici che sorvegliano l'attività di tali organi di autoregolamentazione;

iv.per quanto concerne le FIU degli Stati membri, l'Autorità svolge un ruolo significativo nella conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU, ossia nell'individuazione di casi pertinenti e nello sviluppo di metodi adeguati per lo svolgimento di analisi congiunte di casi transfrontalieri. Mette inoltre a disposizione delle FIU servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net. Promuove le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette, fornisce formazione e assistenza specializzata alle FIU e prepara e coordina le valutazioni delle minacce;

v.i poteri generali dell'Autorità che si riferiscono a tutti i suddetti compiti comprenderanno la facoltà di adottare norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione laddove ciò sia previsto dalla legislazione AML/CFT applicabile, così come un ampio potere di adottare orientamenti o raccomandazioni indirizzati ai soggetti obbligati, ai supervisori AML/CFT o alle FIU. Nel contesto della supervisione diretta, l'Autorità ha il potere di adottare decisioni vincolanti, misure amministrative e sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta. Per quanto attiene il contesto della sorveglianza indiretta, per quanto concerne le autorità di supervisione finanziaria e non finanziaria, l'Autorità ha, tra l'altro, il potere di emettere richieste di azione e istruzioni relative all'esercizio dei loro poteri di supervisione.

   Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati del settore finanziario (articoli da 12 a 27)

L'Autorità agirà in veste di supervisore di un numero limitato di soggetti obbligati del settore finanziario che operano su base transfrontaliera e sono i più a rischio ("soggetti obbligati selezionati"). Inoltre è prevista una procedura che le consente, in circostanze di emergenza, di assumere la supervisione svolta da un'autorità di supervisione nazionale in relazione a qualsiasi soggetto obbligato del settore finanziario, qualora vi siano indizi di violazioni della legislazione in materia di AML/CFT non trattate in modo efficiente ed adeguato da un'autorità di supervisione. Ogni tre anni, sulla base di criteri oggettivi, avrà luogo una selezione periodica dei soggetti da sottoporre a supervisione diretta. Ai fini di tale selezione, i soggetti devono svolgere attività in un numero minimo di Stati membri e, in almeno un determinato numero di tali Stati membri, devono essere classificati nella categoria di rischio più elevato dall'autorità di supervisione, sulla base di una metodologia armonizzata di valutazione del rischio.

L'Autorità può assumere la supervisione in merito a un singolo soggetto obbligato del settore finanziario qualora vi siano stati problemi in termini di rispetto degli obblighi applicabili a livello di soggetto e l'autorità di supervisione pertinente non abbia adottato misure adeguate per affrontare il mancato rispetto in modo tempestivo. Tale assunzione di supervisione può avvenire soltanto dopo lo svolgimento di una procedura che si sia conclusa con una decisione della Commissione che conferma detta assunzione di incarico. Prima che ciò avvenga, l'Autorità deve aver ingiunto all'autorità di supervisione di intraprendere un'azione specifica per porre rimedio alle carenze individuate a livello del soggetto obbligato, l'autorità nazionale deve non aver intrapreso tale azione entro un termine previsto e l'Autorità deve aver sottoposto la questione alla Commissione, chiedendo una decisione di trasferimento della competenza per la supervisione. La supervisione dei soggetti obbligati selezionati sottoposti a sorveglianza diretta sarà intrapresa da gruppi di supervisione congiunti guidati dall'Autorità ma che comprendono personale delle autorità di supervisione nazionali. Le visite in loco faranno parte della supervisione. L'Autorità avrà il potere di indirizzare decisioni vincolanti a tali soggetti obbligati selezionati e di imporre sanzioni amministrative a persone giuridiche fino a un massimo del 10 % del fatturato o di 10 milioni di EUR, a seconda di quale dei due importi sia superiore.

   Supervisione indiretta di soggetti obbligati non selezionati (articoli da 25 a 27) e soggetti obbligati selezionati non finanziari (articoli 28 e 29)

Il ruolo di supervisione indiretta dell'Autorità è di coordinamento e sorveglianza dei supervisori nazionali AML/CFT, compresi gli organi di autoregolamentazione in alcuni Stati membri per determinati soggetti obbligati non finanziari. Le valutazioni inter pares e le verifiche tematiche saranno strumenti importanti per individuare le prassi buone e meno buone e garantire standard elevati di supervisione in tutta l'Unione. L'Autorità avrà il potere di indirizzare orientamenti, pareri e raccomandazioni ai supervisori nazionali e agli organi di autoregolamentazione.

   Meccanismo di coordinamento e sostegno per le unità di informazione finanziaria (articoli da 33 a 37)

L'Autorità avrà il potere di adottare, attraverso norme tecniche di attuazione, modelli vincolanti per la segnalazione di operazioni e attività sospette da parte dei soggetti obbligati alle FIU, agevolando così una maggiore rapidità ed efficienza nella cooperazione e nello scambio di informazioni tra le FIU. Promuoverà e parteciperà all'organizzazione di analisi congiunte di alcune operazioni e attività transfrontaliere sospette. Effettuerà riesami della condotta, dei metodi e delle procedure al fine di condurre tali analisi congiunte, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'efficacia di queste ultime. Infine, ospiterà e gestirà FIU.net, una rete di comunicazione sicura tra le FIU.

   Organizzazione e governance dell'Autorità (articoli da 45 a 63)

L'Autorità sarà composta da due organi direttivi collegiali, ossia un comitato esecutivo, costituito da cinque membri indipendenti a tempo pieno più il presidente dell'Autorità, e un consiglio generale costituito da rappresentanti degli Stati membri. Al fine di affrontare i vari compiti assegnati all'Autorità, il consiglio generale avrà due composizioni alternative: una composizione di supervisione, con i capi delle autorità pubbliche responsabili della sorveglianza antiriciclaggio, e una composizione FIU, con i capi delle FIU negli Stati membri. Entrambe le composizioni del consiglio generale saranno presiedute dal presidente dell'Autorità.

Il consiglio generale, nella composizione adeguata a seconda della materia, adotterà tutti gli strumenti normativi, i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti e raccomandazioni. Il consiglio generale nella composizione di supervisione può inoltre fornire il suo parere in merito a qualsiasi decisione nei confronti di soggetti obbligati selezionati sottoposti a supervisione diretta preparata dal gruppo di supervisione congiunto prima dell'adozione della decisione finale da parte del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo sarà l'organo direttivo dell'Autorità. Prenderà tutte le decisioni nei confronti dei singoli soggetti obbligati o delle singole autorità di supervisione nei casi in cui l'Autorità agirà in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati o come supervisore indiretto di soggetti obbligati non selezionati o di soggetti obbligati non finanziari, avendo poteri di sorveglianza specifici nei confronti delle loro autorità di supervisione. Il comitato esecutivo prenderà anche le decisioni riguardanti il progetto di bilancio e altre questioni relative all'amministrazione, alle operazioni e al funzionamento dell'Autorità. Per quanto concerne tali decisioni particolari, un rappresentante della Commissione avrà diritto di voto.

L'Autorità avrà un presidente e un direttore esecutivo. Il presidente rappresenterà l'Autorità e sarà responsabile della preparazione del lavoro del consiglio generale e del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo sarà incaricato della gestione quotidiana dell'Autorità e sarà responsabile amministrativamente per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, le risorse, il personale e gli approvvigionamenti presso l'Autorità. Il presidente dell'Autorità e il direttore esecutivo saranno scelti secondo le loro procedure di selezione individuali.

Ci sarà una commissione amministrativa del riesame incaricata di trattare eventuali ricorsi contro decisioni vincolanti dell'Autorità indirizzate a soggetti obbligati sottoposti alla sua supervisione diretta; le decisioni della commissione amministrativa del riesame saranno impugnabili adendo la Corte di giustizia dell'Unione europea. La commissione amministrativa del riesame sarà composta da persone di indubbio prestigio che avranno il compito di esaminare i ricorsi amministrativi dei soggetti obbligati selezionati in relazione alle decisioni vincolanti loro indirizzate dall'Autorità. La commissione amministrativa del riesame potrà proporre di modificare o sostituire la decisione originale del comitato esecutivo soggetta a ricorso amministrativo. Il comitato esecutivo terrà conto del parere della commissione amministrativa del riesame, ma non ne sarà vincolato.

   Disposizioni finanziarie (articoli da 64 a 72)

L'Autorità redigerà un bilancio annuale, che dovrà essere equilibrato, per l'adozione da parte dell'autorità di bilancio. Adotterà un regolamento finanziario interno e misure antifrode. La Corte dei Conti formulerà osservazioni sul progetto di bilancio e sarà competente per l'audit dell'Autorità. Il Parlamento europeo concederà il discarico di bilancio, come avviene per altre agenzie decentrate.

Le entrate dell'Autorità proverranno tanto dal bilancio dell'UE quanto dalle commissioni riscosse presso determinati soggetti obbligati selezionati e non selezionati del settore finanziario. Le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e non selezionati corrisponderanno ai costi sostenuti dall'Autorità per la supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati del settore finanziario. Un atto delegato della Commissione specificherà il sottoinsieme dei soggetti obbligati tenuti a versare commissioni e stabilirà la metodologia di calcolo di tali commissioni per ciascun soggetto obbligato.

   Statuto del personale (articoli da 73 a 76) e cooperazione (articoli da 77 a 81) 

L'Autorità applicherà lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (RAA), anche per quanto concerne il segreto professionale, i privilegi e le immunità. Le norme in materia di protezione dei dati e l'accesso ai documenti istituiranno l'obbligo di collaborare strettamente con il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati.

L'Autorità è tenuta a cooperare in buona fede con gli organismi esterni pertinenti, compresi gli organismi dell'UE (Europol, le autorità europee di vigilanza, il meccanismo di vigilanza unico e la procura europea), altre autorità nazionali competenti pertinenti, quali le autorità prudenziali, di risoluzione e competenti per i sistemi di garanzia dei depositi, nonché le autorità di paesi terzi, se del caso.

   Disposizioni finali (articoli da 82 a 93) 

Le competenze dell'Autorità bancaria europea nel settore AML/CFT sono rimosse e trasferite all'Autorità.

L'Autorità sarà istituita all'inizio del 2023 e l'attività di supervisione diretta comincerà all'inizio del 2026. Una valutazione sarà effettuata entro dicembre 2029.

2021/0240 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati 31 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)L'esperienza con l'attuale quadro di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che si basa marcatamente sull'attuazione nazionale delle misure AML/CFT, ha rivelato debolezze non soltanto per quanto riguarda il funzionamento efficiente del quadro AML/CFT dell'Unione ma anche per quanto concerne l'integrazione delle raccomandazioni internazionali. Tali carenze determinano l'emergere di nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, tanto in ragione dei rischi nel contesto del mercato interno quanto delle minacce esterne affrontate dal mercato interno.

2)La natura transfrontaliera della criminalità e dei proventi di attività criminose mette in pericolo gli sforzi del sistema finanziario dell'Unione relativi alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali sforzi devono essere affrontati a livello di Unione attraverso la creazione di un'autorità incaricata di contribuire all'attuazione di norme armonizzate. Inoltre tale autorità dovrebbe perseguire un approccio armonizzato al rafforzamento dell'attuale quadro preventivo AML/CFT dell'Unione e in particolare della supervisione e della cooperazione tra le FIU in materia di antiriciclaggio. Tale approccio dovrebbe ridurre le divergenze nelle legislazioni nazionali e nelle prassi di supervisione nonché introdurre strutture che favoriscano il corretto funzionamento del mercato interno in modo determinato e dovrebbe di conseguenza essere basato sull'articolo 114 TFUE.

3)Di conseguenza dovrebbe essere istituita un'Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'Autorità antiriciclaggio ("l'Autorità"). La creazione di questa nuova Autorità è fondamentale per assicurare una supervisione efficiente e adeguata dei soggetti obbligati che presentano un rischio intrinseco elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rafforzando gli approcci comuni di supervisione per i soggetti obbligati non selezionati e agevolando le analisi congiunte e la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU).

4)Questo nuovo strumento fa parte di un pacchetto completo volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Insieme, il presente strumento, la direttiva [inserire il riferimento – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio], il regolamento [inserire il riferimento – proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847] e il regolamento [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio] costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell'Unione in materia di AML/CFT.

5)Per portare la supervisione AML/CFT a un livello efficiente e uniforme in tutta l'Unione, è necessario fornire all'Autorità i seguenti poteri: la supervisione diretta di un determinato numero di soggetti obbligati selezionati del settore finanziario; il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore finanziario; il coordinamento e la sorveglianza dei supervisori AML/CFT del settore non finanziario, compresi gli organi di autoregolamentazione e il coordinamento e il sostegno delle FIU.

6)Combinando le competenze di supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, e fungendo anche da meccanismo di sostegno e cooperazione per le FIU, tale Autorità costituisce il mezzo più adeguato per attuare la supervisione e la cooperazione tra le FIU a livello di Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito creando un'autorità che dovrebbe combinare indipendenza e un livello elevato di competenza tecnica e che dovrebbe essere stabilita in linea con la dichiarazione congiunta e l'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate 32 .

7)L'Autorità e lo Stato membro ospitante dovrebbero concludere un accordo relativo alla sede che stipuli le condizioni di stabilimento della sede e i vantaggi conferiti dallo Stato membro all'Autorità e al suo personale.

8)I poteri dell'Autorità dovrebbero consentirle di migliorare la supervisione AML/CFT nell'Unione in vari modi. Per quanto concerne i soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe assicurare il rispetto a livello di gruppo degli obblighi stabiliti dal quadro AML/CFT e da qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli enti finanziari obblighi in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti. Dovrebbe agevolare il funzionamento dei collegi di supervisione antiriciclaggio e contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione nonché alla promozione di livelli elevati di supervisione. Per quanto concerne i supervisori del settore non finanziario, compresi, se del caso, gli organi di autoregolamentazione, l'Autorità dovrebbe coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione e chiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a eventuali violazioni dei requisiti in materia di AML/CFT. L'Autorità dovrebbe inoltre coordinare la conduzione di analisi congiunte da parte delle FIU e mettere a disposizione di queste ultime servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per una condivisione sicura delle informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net.

9)Con l'obiettivo di rafforzare le norme AML/CFT a livello di Unione e di migliorarne la chiarezza, assicurando nel contempo la coerenza con le norme internazionali e altre normative, è necessario stabilire il ruolo di coordinamento dell'Autorità a livello di Unione in relazione a tutti i tipi di soggetti obbligati al fine di assistere le autorità di supervisione nazionali e promuovere la convergenza della supervisione, in modo da aumentare l'efficienza dell'attuazione delle misure AML/CFT, anche nel settore non finanziario. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe essere incaricata di preparare norme tecniche di regolamentazione, di adottare orientamenti, raccomandazioni e pareri con l'obiettivo di fare sì che, laddove la supervisione rimanga a livello nazionale, le stesse prassi e norme di supervisione si applichino in linea di principio a tutti i soggetti comparabili. L'Autorità dovrebbe essere incaricata, grazie alle sue competenze altamente specializzate, di sviluppare una metodologia di supervisione, in linea con un approccio basato sul rischio. Alcuni aspetti della metodologia, che possono integrare parametri quantitativi armonizzati, quali gli approcci per classificare il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati, dovrebbero essere dettagliati in misure di regolamentazione vincolanti direttamente applicabili: norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. Altri aspetti, che richiedono una più ampia discrezione di supervisione, come gli approcci destinati a valutare il profilo di rischio residuo e i controlli interni in seno ai soggetti obbligati, dovrebbero essere oggetto di orientamenti, raccomandazioni e pareri non vincolanti dell'Autorità. La metodologia di supervisione armonizzata dovrebbe tenere in debito conto e, se del caso, sfruttare le metodologie di supervisione esistenti relative ad altri aspetti della supervisione di soggetti obbligati del settore finanziario, in particolare quando vi è un'interazione tra la supervisione AML/CFT e la vigilanza prudenziale. In particolare la metodologia di supervisione che sarà sviluppata dall'Autorità dovrebbe essere complementare agli orientamenti e agli altri strumenti sviluppati dall'Autorità bancaria europea che specificano gli approcci delle autorità di vigilanza prudenziale in relazione alla considerazione di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella vigilanza prudenziale, al fine di assicurare un'efficace interazione tra la vigilanza prudenziale e la supervisione AML/CFT.

10)All'Autorità dovrebbe essere conferito il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione per completare il corpus normativo armonizzato stabilito nella [inserire i riferimenti – proposta relativa alla sesta direttiva antiriciclaggio, regolamento antiriciclaggio e proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847]. È opportuno che la Commissione approvi tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. Essi dovrebbero essere modificati soltanto in circostanze molto limitate e straordinarie, dal momento che l'Autorità è l'attore a stretto contatto con i mercati finanziari che ne conosce meglio il quadro AML/CFT. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione di tali norme, è opportuno imporre alla Commissione un termine per deliberare sull'approvazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione.

11)La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

12)Poiché non esistono accordi sufficientemente efficaci per gestire gli incidenti AML/CFT che presentano aspetti transfrontalieri, è necessario mettere in atto un sistema integrato di supervisione AML/CFT a livello di Unione che assicuri un'applicazione coerente e di qualità elevata della metodologia di supervisione AML/CFT e promuova una cooperazione efficiente tra tutte le autorità competenti pertinenti. Per questi motivi, l'Autorità e le autorità nazionali di supervisione AML/CFT ("autorità di supervisione") dovrebbero costituire un sistema di supervisione AML/CFT. Ciò apporterebbe vantaggi anche alle autorità di supervisione nel momento in cui si trovano ad affrontare sfide specifiche, ad esempio nei confronti di un rischio maggiore di AML/CFT o in ragione di una mancanza di risorse, dato che all'interno di tale sistema, su richiesta, dovrebbe essere possibile l'assistenza reciproca. Ciò potrebbe comportare scambi e distacchi di personale, attività di formazione e scambi di buone prassi. La Commissione potrebbe inoltre fornire sostegno tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di promuovere riforme destinate a rafforzare la lotta al riciclaggio 33 .

13)Considerando l'importante ruolo delle verifiche tematiche nella supervisione AML/CFT in tutta l'Unione, in quanto consentono di individuare e confrontare il livello di esposizione ai rischi e le tendenze in relazione ai soggetti obbligati sottoposti a supervisione, e che attualmente i supervisori in diversi Stati membri non beneficiano di tali verifiche, occorre che l'Autorità individui le verifiche tematiche nazionali che hanno una portata e un calendario simili e ne assicuri il coordinamento a livello di Unione. Al fine di evitare situazioni di possibili comunicazioni conflittuali con i soggetti sottoposti a supervisione, il ruolo di coordinamento dell'Autorità dovrebbe essere limitato all'interazione con le autorità di supervisione pertinenti e non dovrebbe contemplare alcuna interazione diretta con soggetti obbligati non selezionati. Per lo stesso motivo, l'Autorità dovrebbe esaminare la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario delle verifiche tematiche nazionali e agevolare qualsiasi attività che le autorità di supervisione pertinenti potrebbero voler svolgere congiuntamente o in modo analogo.

14)L'uso efficiente dei dati determina un monitoraggio e una conformità migliori delle aziende. Di conseguenza tanto la supervisione diretta quanto quella indiretta da parte dell'Autorità e delle autorità di supervisione di tutti i soggetti obbligati in tutto il sistema dovrebbero basarsi su un accesso rapido ai dati e alle informazioni pertinenti sui soggetti obbligati stessi così come sulle azioni e sulle misure di supervisione adottate nei loro confronti. A tal fine l'Autorità dovrebbe stabilire una banca dati AML/CFT centrale con informazioni raccolte da tutte le autorità di supervisione e dovrebbe rendere tali informazioni selettivamente disponibili a qualsiasi autorità di supervisione all'interno del sistema. Tali dati dovrebbero riguardare anche le procedure di revoca delle autorizzazioni, le valutazioni della professionalità ed idoneità degli azionisti e dei membri dei singoli soggetti obbligati, in quanto ciò consentirà alle autorità competenti di considerare debitamente le possibili carenze di specifici soggetti e individui che potrebbero essersi concretizzate in altri Stati membri. La banca dati dovrebbe altresì comprendere informazioni statistiche sulle autorità di supervisione e su altre autorità pubbliche coinvolte nella supervisione AML/CFT. Tali informazioni consentirebbero all'Autorità di sorvegliare efficacemente il corretto funzionamento e l'efficacia del sistema di supervisione AML/CFT. Le informazioni della banca dati consentirebbero all'Autorità di reagire tempestivamente a potenziali debolezze e casi di non conformità da parte di soggetti obbligati non selezionati. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 34 , l'Autorità comunicherà senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , l'Autorità trasmetterà senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

15)Con l'obiettivo di assicurare una tutela più efficace e meno frammentata del quadro finanziario dell'Unione, è opportuno che un numero limitato dei soggetti obbligati più a rischio sia sottoposto alla supervisione diretta dell'Autorità. Dato che i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non sono proporzionali alle dimensioni dei soggetti sottoposti a supervisione, si dovrebbero applicare altri criteri per individuare i soggetti più a rischio. Occorre in particolare considerare due categorie: enti creditizi e finanziari transfrontalieri a rischio elevato con attività in un numero significativo di Stati membri, selezionati periodicamente; e, in casi eccezionali, qualsiasi soggetto le cui violazioni sostanziali degli obblighi applicabili non siano sufficientemente o tempestivamente affrontate dal suo supervisore nazionale. Tali soggetti rientrerebbero nella categoria dei "soggetti obbligati selezionati".

16)La prima categoria di enti creditizi e finanziari, o gruppi di tali enti, dovrebbe essere valutata ogni tre anni, sulla base di una combinazione di criteri oggettivi relativi alla loro presenza e attività a livello transfrontaliero e di criteri relativi al loro profilo intrinseco di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Soltanto i grandi gruppi finanziari complessi presenti in numerosi Stati membri che potrebbero essere sottoposti a supervisione più efficacemente a livello di Unione dovrebbero essere inclusi nel processo di selezione. Per quanto concerne gli enti creditizi, la presenza transfrontaliera minima per l'inclusione nel processo di selezione dovrebbe essere basata sul numero di filiazioni e succursali in diversi Stati membri, dato che le attività bancarie rischiose di volume significativo richiedono una presenza locale sotto forma di stabilimento. Altri soggetti del settore finanziario possono invece svolgere attività che possono essere sufficientemente rischiose dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la fornitura diretta di servizi, ad esempio tramite una rete di agenti, ma possono non aver stabilito filiazioni o succursali in un gran numero di Stati membri. Di conseguenza l'applicazione degli stessi criteri transfrontalieri, ossia quelli relativi alla libertà di stabilimento, porterebbe a escludere i soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario che possono presentare un profilo di rischio significativo in diversi Stati membri, senza esservi stabiliti. Dato che il volume di attività attraverso la fornitura diretta di servizi è generalmente inferiore al volume di attività svolte in una succursale o in una filiazione, è opportuno considerare soltanto i gruppi che sono stabiliti in almeno due Stati membri, ma che forniscono servizi direttamente o attraverso una rete di agenti in almeno altri otto Stati membri.

17)Al fine di garantire che solo i soggetti obbligati più a rischio tra quelli che svolgono operazioni significative a livello transfrontaliero siano supervisionati direttamente a livello di Unione, la valutazione del loro rischio intrinseco dovrebbe essere armonizzata. Attualmente esistono vari approcci nazionali e le autorità di supervisione utilizzano parametri di riferimento distinti per la valutazione e la classificazione del rischio intrinseco di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei soggetti obbligati. L'utilizzo di tali metodologie nazionali per la selezione dei soggetti da sottoporre alla supervisione diretta a livello di Unione potrebbe portare a una disparità di condizioni tra di essi. Di conseguenza all'Autorità dovrebbe essere conferito il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una metodologia e parametri di riferimento armonizzati per classificare il rischio intrinseco di riciclaggio e finanziamento del terrorismo come basso, medio, sostanziale o elevato. Tale metodologia dovrebbe essere adattata a tipi particolari di rischio e quindi dovrebbe seguire diverse categorie di soggetti obbligati che sono enti finanziari in conformità con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [OP inserire il numero successivo per COM(2021) 420 final]. Tale metodologia dovrebbe essere sufficientemente dettagliata e dovrebbe stabilire parametri di riferimento quantitativi e qualitativi specifici considerando quanto meno i fattori di rischio relativi ai tipi di clienti serviti, ai prodotti e servizi offerti e alle zone geografiche, comprese le giurisdizioni di paesi terzi nelle quali i soggetti obbligati operano o alle quali sono collegati. In particolare, ogni soggetto obbligato valutato dovrebbe avere il suo profilo di rischio intrinseco classificato in ogni Stato membro in cui opera in modo coerente con la classificazione di qualsiasi altro soggetto obbligato nell'Unione. I parametri di riferimento quantitativi e qualitativi consentirebbero a tale classificazione di essere oggettiva e non dipendente dalla discrezione di una determinata autorità di supervisione in uno Stato membro oppure dalla discrezione dell'Autorità stessa.

18)Il criterio di selezione finale dovrebbe garantire parità di condizioni tra i soggetti obbligati sottoposti a supervisione diretta e, a tal fine, non dovrebbe essere lasciata alcuna discrezione all'Autorità o alle autorità di supervisione nel decidere l'elenco dei soggetti obbligati che dovrebbero essere sottoposti a supervisione diretta. Di conseguenza, quando un determinato soggetto obbligato valutato opera su base transfrontaliera e rientra nella categoria di rischio elevato secondo la metodologia armonizzata in un numero minimo di Stati membri, dovrebbe essere considerato un soggetto obbligato selezionato. Nel caso degli enti creditizi, l'aspetto transfrontaliero dovrebbe essere affrontato includendo quegli enti creditizi che sono classificati a rischio elevato in almeno quattro Stati membri e in almeno uno Stato membro di tali quattro sono stati sottoposti a un'indagine della supervisione o ad altra indagine pubblica per violazioni sostanziali degli obblighi AML/CFT. Nel caso di altri enti finanziari, l'aspetto transfrontaliero dovrebbe essere affrontato includendo gli enti finanziari classificati a rischio elevato in almeno uno Stato membro in cui sono stabiliti e in almeno altri cinque Stati membri in cui operano attraverso la fornitura diretta di servizi.

19)Al fine di fornire trasparenza e chiarezza agli enti pertinenti, l'Autorità dovrebbe pubblicare un elenco dei soggetti obbligati selezionati entro un mese dall'inizio di una tornata di selezione, dopo aver verificato la corrispondenza delle informazioni fornite dai supervisori del settore finanziario rispetto ai criteri delle attività transfrontaliere e alla metodologia del rischio intrinseco. Di conseguenza è importante che all'inizio di ciascun periodo di selezione, i pertinenti supervisori del settore finanziario forniscano all'Autorità informazioni statistiche aggiornate per determinare l'elenco degli enti finanziari ammissibili alla valutazione in conformità con i criteri di accesso alla valutazione relativi alle loro transazioni transfrontaliere. In tale contesto i supervisori del settore finanziario dovrebbero informare l'Autorità in merito alla categoria di rischio intrinseco nella quale rientra un ente finanziario nelle loro giurisdizioni, conformemente alla metodologia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità dovrebbe quindi assumere i compiti relativi alla supervisione diretta cinque mesi dopo la pubblicazione di tale elenco. Tale periodo di tempo è necessario per preparare adeguatamente il trasferimento dei compiti di supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione, compresa la formazione di un gruppo di supervisione congiunto e l'adozione di eventuali accordi di lavoro pertinenti con i supervisori del settore finanziario pertinenti.

20)Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni tra i soggetti selezionati, ciascun soggetto selezionato dovrebbe rimanere oggetto della supervisione diretta dell'Autorità per almeno tre anni, anche se dal momento della selezione e nel corso dei tre anni esso cessa di soddisfare uno dei criteri di attività transfrontaliera o relativi al rischio in ragione ad esempio di un consolidamento, un'espansione o una riallocazione eventuale delle attività svolte attraverso gli stabilimenti o la libera prestazione di servizi. L'Autorità dovrebbe altresì assicurare che venga allocato un tempo sufficiente alla preparazione da parte dei soggetti obbligati e delle loro autorità di supervisione al trasferimento della supervisione dal livello nazionale a quello dell'Unione. Di conseguenza ogni selezione successiva dovrebbe iniziare sei mesi prima della data di fine del periodo di tre anni di supervisione dei soggetti precedentemente selezionati.

21)Gli attori pertinenti coinvolti nell'applicazione del quadro AML/CFT dovrebbero cooperare tra loro in conformità con il dovere di leale cooperazione sancito dai trattati. Al fine di assicurare che il sistema di supervisione antiriciclaggio composto dall'Autorità e dalle autorità di supervisione funzioni come un meccanismo integrato e che i rischi specifici di una giurisdizione e le competenze locali in materia di supervisione siano debitamente presi in considerazione e ben utilizzati, la supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati dovrebbe avere luogo ricorrendo a gruppi di supervisione congiunti. Tali gruppi dovrebbero essere guidati da un membro del personale dell'Autorità che coordina tutte le attività di supervisione di un gruppo. Al fine di assicurare una comprensione adeguata delle possibili specificità nazionali, il capogruppo ("coordinatore del gruppo di supervisione congiunto") dovrebbe essere di stanza presso lo Stato membro in cui ha sede il soggetto selezionato. L'Autorità dovrebbe essere responsabile dell'istituzione e della composizione del gruppo di supervisione congiunto e le autorità di supervisione locali dovrebbero assicurare che un numero sufficiente di membri del loro personale sia nominato a far parte di tale gruppo, tenendo conto del profilo di rischio del soggetto selezionato nella loro giurisdizione.

22)Al fine di assicurare di poter adempiere i suoi obblighi di supervisione in maniera efficiente nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dovrebbe essere in grado di ottenere tutti i documenti e le informazioni interni necessari per l'esercizio dei suoi compiti e, a tal fine, disporre di poteri generali di indagine riconosciuti a tutte le autorità di supervisione dal diritto amministrativo nazionale.

23)L'Autorità dovrebbe disporre del potere di richiedere azioni, da adottare in seno al soggetto, con l'obiettivo di migliorare la conformità dei soggetti obbligati rispetto al quadro AML/CFT, compreso il rafforzamento delle procedure interne e modifiche della struttura di governance, giungendo fino a sollevare dall'incarico membri dell'organo di gestione, fatti salvi i poteri di altre autorità di supervisione pertinenti dello stesso soggetto selezionato. A seguito di conclusioni pertinenti relative alla non conformità o alla conformità parziale con i requisiti applicabili da parte del soggetto obbligato, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre misure o procedure specifiche per particolari clienti o categorie di clienti che presentano rischi elevati. Le ispezioni in loco dovrebbero rappresentare una caratteristica regolare di tale supervisione. Laddove un tipo specifico di ispezione in loco richieda un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria nazionale, l'Autorità dovrebbe richiedere tale autorizzazione.

24)L'Autorità dovrebbe disporre di una gamma completa di poteri di supervisione in relazione ai soggetti sottoposti a supervisione diretta, al fine di garantire il rispetto degli obblighi applicabili. Tali poteri dovrebbero applicarsi nei casi in cui il soggetto selezionato non soddisfi i suoi requisiti, nei casi in cui è improbabile che determinati requisiti siano soddisfatti, così come nei casi in cui il processo e i controlli interni non siano appropriati per assicurare una sana gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo posti dal soggetto obbligato selezionato. L'esercizio di tali poteri potrebbe avvenire per mezzo di decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati.

25)Oltre ai poteri di supervisione e al fine di garantire la conformità, in caso di violazioni rilevanti di obblighi direttamente applicabili, l'Autorità dovrebbe essere in grado di imporre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, dovrebbero avere un effetto punitivo e deterrente, e dovrebbero rispettare il principio del ne bis in idem. Gli importi massimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti da [inserire il riferimento – sesta direttiva antiriciclaggio] e disponibili per tutte le autorità di supervisione dell'Unione. Gli importi di base di tali sanzioni dovrebbero essere determinati entro i limiti stabiliti dal quadro AML/CFT, tenendo conto della natura degli obblighi che sono stati violati. Affinché l'Autorità possa prendere adeguatamente in considerazione circostanze aggravanti o attenuanti, dovrebbero essere possibili aggiustamenti del corrispondente importo di base. Con l'obiettivo di conseguire una modifica tempestiva della pratica commerciale dannosa, il comitato esecutivo dell'Autorità dovrebbe disporre del potere di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di costringere la persona fisica o giuridica interessata a cessare la condotta in questione. Al fine di aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti obbligati, incoraggiandoli ad adottare prassi commerciali in linea con il quadro AML/CFT, tali sanzioni dovrebbero essere rese note. La Corte di giustizia dovrebbe avere competenza per esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni adottate dall'Autorità, dal Consiglio e dalla Commissione, in conformità dell'articolo 263 TFUE, nonché per determinare la loro responsabilità extracontrattuale.

26)Affinché l'Autorità e i supervisori del settore finanziario comunichino in modo rapido ed efficiente nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT così come per consentire processi decisionali più coerenti, è necessario disporre di accordi specifici per la comunicazione all'interno di tale sistema.

27)Per i soggetti obbligati non selezionati, la supervisione AML/CFT deve rimanere principalmente a livello nazionale; in tale contesto le autorità nazionali competenti manterrebbero la piena competenza e responsabilità per la supervisione diretta. Si dovrebbero concedere all'Autorità adeguati poteri di supervisione indiretta al fine di assicurare che le azioni di supervisione a livello nazionale siano coerenti e di alta qualità in tutta l'Unione. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe effettuare valutazioni dello stato di convergenza della supervisione e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni. Dovrebbe avere il potere di emanare orientamenti e raccomandazioni, rivolti tanto ai soggetti obbligati quanto alle autorità di supervisione, al fine di garantire prassi di supervisione armonizzate e di alto livello in tutta l'Unione.

28)Alcuni soggetti obbligati nel settore finanziario che non soddisfano i requisiti per la selezione regolare potrebbero comunque presentare un profilo intrinseco di rischio elevato dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo oppure potrebbero intraprendere, modificare o espandere attività che comportano un rischio elevato, non mitigato da un livello commisurato di controlli interni, determinando così violazioni rilevanti dei loro obblighi AML/CFT. Eventuali indizi di possibili violazioni rilevanti degli obblighi AML/CFT applicabili potrebbero configurare negligenza grave da parte del soggetto obbligato. Nella maggior parte dei casi l'autorità di supervisione dovrebbe essere in grado di rispondere adeguatamente a qualsiasi possibile violazione e di impedire che i rischi si concretizzino e determinino una negligenza grave rispetto agli obblighi AML/CFT. Tuttavia in alcuni casi una risposta a livello nazionale potrebbe non essere sufficiente o tempestiva, specialmente quando ci sono indizi del fatto che si siano verificate violazioni rilevanti a livello di soggetto. In tali casi l'Autorità dovrebbe poter chiedere al supervisore locale di adottare misure specifiche per porre rimedio alla situazione, compresa la richiesta di comminare sanzioni finanziarie. Al fine di evitare che i rischi di riciclaggio e di terrorismo si materializzino, il termine per l'azione a livello nazionale dovrebbe essere sufficientemente breve.

29)L'Autorità dovrebbe avere l'opportunità di richiedere un trasferimento di compiti e poteri di supervisione relativi a uno specifico soggetto obbligato di propria iniziativa in caso di inerzia o mancato rispetto delle sue istruzioni entro il termine previsto. Dato che il trasferimento di compiti e poteri su un soggetto obbligato senza la richiesta specifica del supervisore del settore finanziario all'Autorità richiederebbe una decisione discrezionale da parte di quest'ultima, l'Autorità dovrebbe indirizzare una richiesta specifica a tal fine alla Commissione. Affinché la Commissione possa adottare una decisione coerente con il quadro dei compiti assegnati all'Autorità nel contesto del quadro AML/CFT, la richiesta dell'Autorità dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata motivazione e dovrebbe indicare una durata precisa della riassegnazione di compiti e poteri all'Autorità. L'orizzonte temporale per la riassegnazione dei poteri dovrebbe corrispondere al tempo di cui l'Autorità necessita per affrontare i rischi a livello di soggetto e non dovrebbe superare i tre anni. La Commissione dovrebbe adottare una decisione che trasferisca i poteri e i compiti di supervisione del soggetto all'Autorità rapidamente e, in ogni caso, entro un mese.

30)Al fine di migliorare le prassi di supervisione nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe effettuare verifiche inter pares delle autorità di supervisione nel settore non finanziario, comprese le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione, e pubblicare relazioni contenenti le sue conclusioni; tali relazioni potrebbero essere accompagnate da orientamenti o raccomandazioni indirizzati alle autorità pubbliche competenti, comprese le autorità pubbliche che supervisionano gli organi di autoregolamentazione. Questi ultimi dovrebbero essere in grado di partecipare alle verifiche inter pares caso per caso, qualora abbiano espresso la loro volontà di partecipare.

31)Con l'obiettivo di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle misure AML/CFT anche nel settore non finanziario, l'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di indagare in merito a eventuali violazioni o applicazioni scorrette del diritto dell'Unione da parte delle autorità di supervisione di tale settore, comprese le autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione.

32)Al fine di analizzare le attività sospette che interessano più giurisdizioni, le FIU pertinenti che hanno ricevuto segnalazioni collegate dovrebbero essere in grado di condurre in modo efficiente analisi congiunte di casi di interesse comune. A tal fine l'Autorità dovrebbe essere in grado di proporre, coordinare e sostenere con tutti i mezzi adeguati le analisi congiunte di operazioni o attività transfrontaliere sospette. Le analisi congiunte dovrebbero essere attivate quando vi è la necessità di condurre specificamente tali analisi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione. Su esplicito consenso delle FIU che partecipano alle analisi congiunte, il personale dell'Autorità che sostiene lo svolgimento di tali analisi dovrebbe poter ricevere ed elaborare tutti i dati e tutte le informazioni necessari, compresi i dati e le informazioni relativi ai casi analizzati.

33)Al fine di migliorarne l'efficacia, l'Autorità dovrebbe essere in grado di avviare riesami dei metodi, delle procedure e dello svolgimento delle analisi congiunte, allo scopo di individuare gli insegnamenti tratti e di migliorare e promuovere tali analisi. Il riscontro ottenuto in merito all'analisi congiunta dovrebbe consentire all'Autorità di emanare conclusioni e raccomandazioni che, in ultima analisi, porterebbero al regolare perfezionamento e miglioramento dei metodi e delle procedure per lo svolgimento di analisi congiunte.

34)Al fine di agevolare e migliorare la cooperazione tra le FIU e l'Autorità, anche con l'obiettivo di condurre analisi congiunte, le FIU dovrebbero essere in grado di delegare un membro del personale per ciascuna FIU all'Autorità su base volontaria. I delegati delle FIU nazionali dovrebbero sostenere il personale dell'Autorità nello svolgimento di tutti i compiti relativi alle FIU, compresi lo svolgimento di analisi congiunte e la preparazione di valutazioni delle minacce e analisi strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Oltre alle analisi congiunte, l'Autorità dovrebbe incoraggiare e agevolare varie forme di assistenza reciproca tra le FIU, compresa la formazione e gli scambi di personale al fine di migliorare lo sviluppo di capacità e consentire lo scambio di conoscenze e buone prassi tra le FIU.

35)L'Autorità dovrebbe gestire, ospitare e sottoporre a manutenzione FIU.net, il sistema informatico dedicato che consente alle FIU di cooperare e scambiarsi informazioni tra di loro e, se del caso, con le loro controparti di paesi terzi e con terze parti. In cooperazione con gli Stati membri, l'Autorità dovrebbe mantenere il sistema aggiornato. A tal fine l'Autorità dovrebbe garantire che in ogni momento, per lo sviluppo di FIU.net, venga utilizzata la tecnologia allo stato dell'arte più avanzata disponibile, previo svolgimento di un'analisi costi-benefici.

36)Al fine di stabilire prassi uniformi, efficienti ed efficaci in materia di supervisione e di FIU e assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe poter emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate a tutti i soggetti obbligati o a una categoria di essi e a tutte le autorità di supervisione e le FIU o a una categoria di esse. Tali orientamenti e raccomandazioni potrebbero essere emanati in virtù di un conferimento specifico di poteri negli atti applicabili dell'Unione, oppure su iniziativa dell'Autorità, laddove vi sia la necessità di rafforzare il quadro AML/CFT a livello di Unione.

37)L'istituzione di una struttura di governance solida all'interno dell'Autorità è essenziale per assicurare l'esercizio efficace dei compiti assegnati all'Autorità e un processo decisionale efficiente ed obiettivo. In ragione della complessità e della varietà dei compiti conferiti all'Autorità tanto nel settore della supervisione quanto in quello delle FIU, le decisioni non possono essere prese da un unico organo direttivo, come spesso accade in seno alle agenzie decentrate. Mentre alcuni tipi di decisioni, come le decisioni sull'adozione di strumenti comuni, devono essere prese dai rappresentanti delle autorità competenti o delle FIU, e rispettare le modalità di voto di cui al TFUE, alcune altre decisioni, quali quelle indirizzate a singoli soggetti obbligati selezionati o singole autorità, richiedono un organo decisionale più ridotto, i cui membri dovrebbero essere soggetti a disposizioni adeguate di materia di responsabilità. Di conseguenza l'Autorità dovrebbe comprendere un consiglio generale e un comitato esecutivo composto da cinque membri indipendenti a tempo pieno e dal presidente dell'Autorità.

38)Al fine di garantire la competenza pertinente, il consiglio generale dovrebbe disporre di due composizioni. Per tutte le decisioni sull'adozione di atti di applicazione generale quali le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e i pareri relativi alle FIU, dovrebbe essere composto dai capi delle FIU degli Stati membri ("consiglio generale nella composizione FIU"). Per gli stessi tipi di atti relativi alla supervisione diretta o indiretta di soggetti obbligati finanziari e non finanziari, tale consiglio dovrebbe essere composto dai capi dei supervisori AML/CFT che sono autorità pubbliche ("consiglio generale nella composizione di supervisione"). Tutte le parti rappresentate nel consiglio generale si dovrebbero sforzare di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori di tale consiglio. Tutte le parti dovrebbero adoperarsi per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in seno al consiglio generale.

39)Ai fini di un processo decisionale agevole, si dovrebbero suddividere i compiti in maniera chiara: il consiglio generale nella composizione FIU dovrebbe pronunciarsi in merito alle misure pertinenti per le FIU, mentre il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe emettere una decisione in merito agli atti delegati, agli orientamenti e alle misure analoghe rivolti ai soggetti obbligati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbe inoltre essere in grado di formulare il proprio parere e fornire la propria consulenza al comitato esecutivo in relazione a tutti i progetti di decisione rivolti a singoli soggetti obbligati selezionati proposti dai gruppi di supervisione congiunti. In assenza di tale parere o consulenza, le decisioni dovrebbero essere prese dal comitato esecutivo. Ogni volta che, nella decisione finale, il comitato esecutivo si discosta da quanto consigliato dal consiglio generale nella composizione di supervisione, esso dovrebbe spiegarne i motivi per iscritto.

40)Ai fini delle operazioni di voto e dell'adozione di decisioni, ogni Stato membro dovrebbe disporre di un rappresentante votante. Di conseguenza i capi delle autorità pubbliche dovrebbero nominare un rappresentante permanente in veste di membro votante in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. In alternativa, a seconda dell'oggetto della decisione o dell'ordine del giorno di una determinata riunione del consiglio generale, le autorità pubbliche di uno Stato membro possono decidere di nominare un rappresentante ad hoc. Le disposizioni pratiche relative al processo decisionale e al voto da parte dei membri del consiglio generale nella composizione di supervisione dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del consiglio generale, che sarà elaborato dall'Autorità.

41)Il presidente dell'Autorità dovrebbe presiedere le riunioni del consiglio generale e avere diritto di voto quando le decisioni sono prese a maggioranza semplice. La Commissione dovrebbe fungere da membro senza diritto di voto in seno al consiglio generale. Al fine di stabilire una buona cooperazione con altre istituzioni pertinenti, il consiglio generale dovrebbe altresì essere in grado di ammettere altri osservatori senza diritto di voto, quali un rappresentante del meccanismo di vigilanza unico e di ciascuna delle tre autorità europee di vigilanza (l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)) per il consiglio generale nella sua composizione di supervisione e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), della Procura europea (EPPO) e di Eurojust per il consiglio generale nella sua composizione FIU, quando vengono discusse o decise questioni rientranti nei loro rispettivi mandati. Al fine di consentire un processo decisionale agevole, le decisioni del consiglio generale dovrebbero essere prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per le decisioni riguardanti i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni che dovrebbero essere prese a maggioranza qualificata dei rappresentanti degli Stati membri conformemente alle modalità di voto del TFUE.

42)L'organo direttivo dell'Autorità dovrebbe essere il comitato esecutivo composto dal presidente dell'Autorità e da cinque membri a tempo pieno, nominati dal consiglio generale sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Al fine di assicurare un processo decisionale rapido ed efficiente, il comitato esecutivo dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione di tutti i compiti dell'Autorità, fatta eccezione nei casi in cui l'adozione di decisioni specifiche è esplicitamente assegnata al consiglio generale. Al fine di garantire l'obiettività e l'adeguata rapidità del processo decisionale nel settore della supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati, il comitato esecutivo dovrebbe prendere tutte le decisioni vincolanti indirizzate ai soggetti obbligati selezionati. Inoltre, unitamente a un rappresentante della Commissione, il comitato esecutivo dovrebbe essere collettivamente responsabile delle decisioni amministrative e di bilancio dell'Autorità. Il comitato esecutivo dovrebbe richiedere il consenso della Commissione quando prende decisioni relative all'amministrazione del bilancio, ad appalti, ad assunzioni e all'audit dell'Autorità, dato che una parte del finanziamento dell'Autorità sarà fornita dal bilancio dell'Unione.

43)Al fine di consentire decisioni rapide, tutte le decisioni del comitato esecutivo, comprese quelle in cui la Commissione ha diritto di voto, dovrebbero essere prese a maggioranza semplice e il voto del presidente dovrebbe essere decisivo in caso di parità. Al fine di assicurare una sana gestione finanziaria dell'Autorità, si dovrebbe richiedere il consenso della Commissione per le decisioni relative al bilancio, all'amministrazione e alle assunzioni. I membri votanti del comitato esecutivo diversi dal presidente dovrebbero essere selezionati dal consiglio generale, sulla base di un elenco ristretto definito dalla Commissione.

44)Al fine di assicurare il funzionamento indipendente dell'Autorità, i cinque membri del comitato esecutivo e il presidente dell'Autorità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Tanto durante quanto in seguito al loro mandato, dovrebbero comportarsi con integrità e discrezione per quanto concerne l'accettazione di determinate funzioni o di determinati vantaggi. Al fine di evitare di dare l'impressione che un membro del comitato esecutivo possa sfruttare la propria posizione di membro del comitato esecutivo dell'Autorità per ottenere una nomina di alto livello nel settore privato in seguito al suo mandato e per prevenire qualsiasi conflitto di interessi dopo l'impiego pubblico, dovrebbe essere introdotto un periodo di riflessione per i cinque membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità.

45)Il presidente dell'Autorità dovrebbe essere nominato sulla base di criteri oggettivi dal Consiglio in seguito ad approvazione da parte del Parlamento europeo. La persona scelta dovrebbe rappresentare l'Autorità nei confronti dell'esterno e dovrebbe riferire sull'esecuzione dei compiti dell'Autorità.

46)Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere nominato dal comitato esecutivo sulla base di un elenco ristretto presentato dalla Commissione. Il direttore esecutivo dell'Autorità dovrebbe essere un alto funzionario amministrativo dell'Autorità, incaricato della gestione quotidiana della stessa e responsabile dell'amministrazione del bilancio, degli appalti, delle assunzioni e del personale.

47)Al fine di tutelare efficacemente i diritti delle parti interessate, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Autorità dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni prese in virtù dei poteri di supervisione diretta conferiti all'Autorità dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente. L'indipendenza e l'obiettività delle decisioni prese dalla commissione amministrativa del riesame dovrebbero essere garantite tra l'altro dalla sua composizione di cinque persone indipendenti e adeguatamente qualificate. Le decisioni della commissione amministrativa del riesame dovrebbero a loro volta essere impugnabili adendo la Corte di giustizia dell'Unione europea.

48)Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Autorità, il finanziamento dovrebbe essere assicurato da una combinazione di commissioni imposte a determinati soggetti obbligati e da un contributo del bilancio dell'Unione, a seconda dei compiti e delle funzioni. Il bilancio dell'Autorità dovrebbe far parte del bilancio dell'Unione, confermato dall'autorità di bilancio sulla base di una proposta della Commissione. L'Autorità dovrebbe presentare alla Commissione un progetto di bilancio e un regolamento finanziario interno per l'approvazione.

49)Al fine di assicurare che l'Autorità possa altresì adempiere i suoi compiti di supervisore diretto e indiretto dei soggetti obbligati, dovrebbe essere introdotto un meccanismo adeguato per la determinazione e la riscossione delle commissioni. Per quanto concerne le commissioni riscosse presso i soggetti obbligati selezionati e alcuni soggetti obbligati non selezionati, la metodologia per il loro calcolo e il processo per la loro riscossione dovrebbero essere stabiliti in un atto delegato della Commissione. La metodologia dovrebbe essere basata sul rischio dei soggetti sottoposti a supervisione diretta e indiretta nonché sul loro fatturato o sulle loro entrate.

50)Le norme sull'istituzione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, così come sulla presentazione dei conti annuali della stessa, dovrebbero rispettare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 36 della Commissione per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

51)Al fine di prevenire e contrastare efficacemente le frodi interne, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale in seno all'Autorità, quest'ultima dovrebbe essere soggetta al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto concerne la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'Autorità dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne dell'OLAF, che dovrebbe essere in grado di effettuare controlli in loco nel suo settore di competenza.

52)Come dichiarato nella strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza 37 , è essenziale garantire un livello elevato di ciberresilienza presso tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi dell'UE in ragione del contesto sempre più ostile in termini di minacce. Il direttore esecutivo dovrebbe quindi garantire un'adeguata gestione del rischio informatico, una solida governance informatica interna e un finanziamento sufficiente della sicurezza informatica. L'Autorità dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea (CERT-UE) e segnalare gli incidenti gravi entro 24 ore a tale squadra e alla Commissione.

53)L'Autorità dovrebbe rispondere tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio dell'esecuzione dei suoi compiti e dell'attuazione del presente regolamento. Il presidente dell'Autorità dovrebbe presentare ogni anno una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

54)Il personale dell'Autorità dovrebbe essere composto da agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, nonché da delegati nazionali messi a disposizione dell'Autorità dalle FIU dell'Unione. L'Autorità, in accordo con la Commissione, dovrebbe adottare le misure di esecuzione pertinenti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari 38 .

55)Al fine di assicurare che le informazioni riservate siano trattate di conseguenza, tutti i membri degli organi direttivi dell'Autorità, tutto il personale dell'Autorità, compreso quello distaccato e quello messo a disposizione dell'Autorità, nonché tutte le persone che svolgono compiti per conto dell'Autorità su base contrattuale, dovrebbero essere soggetti all'obbligo del segreto professionale, compresi gli obblighi e le restrizioni di riservatezza derivanti dalle pertinenti disposizioni della legislazione dell'Unione e relativi ai compiti specifici dell'Autorità. Tuttavia, gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale non dovrebbero impedire all'Autorità di cooperare con, scambiare informazioni con o divulgarle ad altre autorità od organismi nazionali o dell'Unione pertinenti, laddove ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e qualora tale cooperazione e tali obblighi di scambio di informazioni siano previsti dal diritto dell'Unione.

56)Fatti salvi gli obblighi di riservatezza che si applicano al personale e ai rappresentanti dell'Autorità conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, l'Autorità dovrebbe essere soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 . In linea con le restrizioni relative alla riservatezza e al segreto professionale concernenti i compiti di supervisione nonché di sostegno e coordinamento delle FIU dell'Autorità, tale accesso non dovrebbe essere esteso alle informazioni riservate trattate dal personale dell'Autorità. In particolare tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU dell'UE che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU dovrebbero essere considerati riservati. Per quanto concerne i compiti di supervisione, in linea di principio, l'accesso alle informazioni o ai dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività relativi alla supervisione diretta dovrebbe essere trattato come riservato e non soggetto ad alcuna divulgazione. Tuttavia le informazioni riservate elencate che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali.

57)Fatto salvo qualsiasi regime linguistico specifico che potrebbe essere adottato nell'ambito del sistema di supervisione antiriciclaggio e con soggetti obbligati selezionati, il regolamento n. 1 40 del Consiglio dovrebbe applicarsi all'Autorità e i servizi di traduzione eventualmente necessari per il funzionamento dell'Autorità dovrebbero essere forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

58)Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e delle loro autorità, il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dovrebbe essere considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 . Nello sviluppare qualsiasi strumento o nell'adottare qualsiasi decisione che possa incidere in maniera significativa sulla protezione dei dati personali, l'Autorità dovrebbe cooperare strettamente, se del caso, con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e con il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 al fine di evitare duplicazioni di sforzi.

59)L'Autorità dovrebbe stabilire relazioni di cooperazione con le agenzie e gli organi dell'Unione pertinenti, tra i quali Europol, Eurojust, la Procura europea e le autorità europee di vigilanza, ossia l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Al fine di migliorare la supervisione intersettoriale e conseguire una migliore cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziale e i supervisori AML/CFT, l'Autorità dovrebbe inoltre stabilire relazioni di cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza prudenziale dei soggetti obbligati del settore finanziario, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 43 , nonché con le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 e le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 45 . A tal fine, l'Autorità dovrebbe essere in grado di concludere accordi o protocolli d'intesa con tali organismi, anche per quanto concerne qualsiasi scambio di informazioni necessario all'adempimento dei rispettivi compiti dell'Autorità e di tali organismi. L'Autorità dovrebbe fare del suo meglio per condividere le informazioni con tali organismi su loro richiesta, entro i limiti posti dai vincoli giuridici, compresa la normativa in materia di protezione dei dati. Inoltre l'Autorità dovrebbe consentire un efficace scambio di informazioni tra tutti i supervisori del settore finanziario nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT e le suddette autorità; tale cooperazione e scambio di informazioni dovrebbe avvenire in modo strutturato ed efficiente.

60)I partenariati pubblico-privato ("PPP") sono diventati consessi sempre più importanti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le FIU, varie autorità nazionali di supervisione e di contrasto e i soggetti obbligati in alcuni Stati membri. Qualora l'Autorità agisca in veste di supervisore diretto di soggetti obbligati selezionati che fanno parte di un partenariato pubblico-privato in uno Stato membro, potrebbe essere utile che anche l'Autorità vi partecipi, alle condizioni stabilite dalla o dalle autorità pubbliche nazionali pertinenti che hanno istituito il partenariato in questione e con il loro esplicito accordo.

61)Considerando che la cooperazione tra le autorità di supervisione, amministrative e di contrasto è fondamentale per contrastare con successo il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e che alcune autorità e organismi dell'Unione svolgono compiti o mandati specifici in questo settore, l'Autorità dovrebbe assicurarsi di essere in grado di cooperare con tali autorità e organismi, in particolare con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. Laddove sia necessario stabilire accordi di lavoro specifici o concludere protocolli d'intesa tra l'Autorità e tali organismi e autorità, l'Autorità dovrebbe essere in grado di procedere in tal senso. L'accordo dovrebbe avere natura strategica e tecnica, non dovrebbe comportare la condivisione di informazioni riservate od operative in possesso dell'Autorità e dovrebbe tener conto dei compiti già svolti dalle altre istituzioni, dagli altri organi od organismi dell'Unione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

62)Poiché tanto i reati presupposti quanto il reato stesso di riciclaggio hanno spesso natura globale e dato che i soggetti obbligati dell'Unione operano anche con e in paesi terzi, una cooperazione efficace con tutte le autorità pertinenti di paesi terzi nei settori di supervisione e funzionamento delle FIU è fondamentale per rafforzare il quadro dell'Unione in materia di AML/CFT. Data la combinazione unica della supervisione diretta e indiretta e di compiti e poteri legati alla cooperazione con le FIU, l'Autorità dovrebbe essere in grado di assumere un ruolo attivo in tali accordi di cooperazione esterna. In particolare l'Autorità dovrebbe avere il potere di sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU. Il ruolo dell'Autorità potrebbe essere particolarmente utile nei casi in cui l'interazione di diverse autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguardi questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità. In tali casi l'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell'agevolare tale interazione.

63)Dato che l'Autorità disporrà di una gamma completa di poteri e compiti relativi alla supervisione diretta e indiretta e alla sorveglianza di tutti i soggetti obbligati, è necessario che tali poteri rimangano consolidati all'interno di un unico organismo dell'Unione e non diano luogo a competenze in conflitto con quelle di altri organismi dell'Unione. Di conseguenza l'Autorità bancaria europea non dovrebbe mantenere i suoi compiti e poteri relativi alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e i rispettivi articoli del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 dovrebbero essere soppressi. Le risorse assegnate all'Autorità bancaria europea per l'adempimento di tali compiti dovrebbero essere trasferite all'Autorità. Considerando che tutte e tre le autorità europee di vigilanza (ABE, ESMA ed EIOPA) collaboreranno con l'Autorità e potranno partecipare alle riunioni del consiglio generale nella composizione di supervisione in qualità di osservatori, occorre conferire all'Autorità la stessa possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio di ciascuna delle autorità europee di vigilanza. Nei casi in cui i rispettivi consigli delle autorità europee di vigilanza discutono o decidono in merito a questioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità, quest'ultima dovrebbe poter partecipare alle loro riunioni in veste di osservatore. Gli articoli sulla composizione del consiglio delle autorità europee di vigilanza contenuti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, nel regolamento (UE) n. 1094/2010 47 e nel regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

64)L'Autorità dovrebbe essere pienamente operativa entro l'inizio del 2024. Tale termine dovrebbe conferire all'Autorità il tempo sufficiente per stabilire la propria sede nello Stato membro, come stabilito dal presente regolamento.

65)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 [e ha espresso un parere il ....],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.L'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("l'Autorità") è istituita a partire dal 1° gennaio 2023.

2.L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento, in particolare quelli di cui all'articolo 6, e nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 , della direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 423 final] e del regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 422 final], comprese tutte le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, quelli di cui a qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che conferisca compiti all'Autorità nonché quelli di cui alla legislazione nazionale di attuazione della direttiva antiriciclaggio [OP: inserire il numero successivo di COM(2021) 423 final] o quelli di cui ad altre direttive che conferiscono compiti alle autorità di supervisione.

3.L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno:

a)prevenendo l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b)contribuendo ad individuare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno, nonché i rischi e le minacce provenienti dall'esterno dell'Unione che incidono o sono suscettibili di incidere sul mercato interno;

c)assicurando una supervisione di qualità elevata nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AML/CFT") in tutto il mercato interno;

d)contribuendo a una convergenza in materia di supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in tutto il mercato interno;

e)contribuendo all'armonizzazione delle prassi nell'individuazione di flussi di denaro o attività transfrontalieri sospetti da parte delle unità di informazione finanziaria ("FIU");

f)sostenendo e coordinando lo scambio di informazioni tra le FIU e tra le FIU e altre autorità competenti.

Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell'articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del [OP: inserire il riferimento al regolamento antiriciclaggio COM(2021) 420] e all'articolo 2 del [OP: inserire il riferimento alla sesta direttiva antiriciclaggio COM(2021) 423], si applicano le seguenti definizioni:

1)"soggetto obbligato selezionato": ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;

2)"soggetto obbligato non selezionato": ente creditizio, ente finanziario o gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione che non è un soggetto obbligato selezionato;

3)"sistema di supervisione AML/CFT": l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;

4)"supervisore del settore non finanziario": supervisore incaricato dei soggetti obbligati elencati all'articolo 3 del [regolamento antiriciclaggio] che non sono enti creditizi e enti finanziari;

5)"autorità non preposta all'AML/CFT":

a)autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 ;

b)la Banca centrale europea, quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

c)autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d)autorità designata per i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Status giuridico

1.L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.

2.L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.L'Autorità è rappresentata dal suo presidente.

Articolo 4

Sede

L'Autorità ha sede a [...].

CAPO II

COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

SEZIONE 1

Compiti e poteri

Articolo 5

Compiti

1.L'Autorità svolge i seguenti compiti in relazione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il mercato interno:

a)monitorare gli sviluppi nel mercato interno e valutare le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b)monitorare gli sviluppi in paesi terzi e valutare le minacce, le vulnerabilità e i rischi in relazione ai loro sistemi AML/CFT;

c)raccogliere informazioni dalle proprie attività di supervisione e da quelle dei supervisori e delle autorità di supervisione in merito alle carenze individuate nell'applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, la loro esposizione al rischio, le sanzioni comminate e le azioni correttive applicate;

d)istituire una banca dati centrale AML/CFT di informazioni raccolte da supervisori e autorità di supervisione e tenerla aggiornata;

e)analizzare le informazioni raccolte nella banca dati centrale e condividere tali analisi con i supervisori e le autorità di supervisione su base confidenziale e secondo il principio della necessità di sapere;

f)monitorare e sostenere l'attuazione dei congelamenti di beni nel contesto delle misure restrittive dell'Unione in tutto il mercato interno;

g)sostenere, agevolare e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i soggetti obbligati e le autorità pubbliche al fine di sviluppare una comprensione comune dei rischi e delle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui il mercato interno è esposto;

h)intraprendere ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento e da altri atti legislativi.

2.L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti di soggetti obbligati selezionati:

a)garantire il rispetto a livello di gruppo degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati selezionati ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di qualsiasi altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga agli istituti finanziari obblighi in materia di AML/CFT;

b)effettuare revisioni e valutazioni della supervisione a livello di singolo soggetto e di gruppo per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dai soggetti obbligati selezionati siano adeguati per mitigare i loro rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e sulla base di tali revisioni della supervisione imporre obblighi specifici, misure di supervisione e sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 20, 21 e 22;

c)partecipare alla supervisione a livello di gruppo, in particolare nei collegi dei supervisori, anche quando un soggetto obbligato selezionato fa parte di un gruppo che ha sede, filiazioni o succursali al di fuori dell'Unione;

d)sviluppare e mantenere aggiornato un sistema di valutazione dei rischi e delle vulnerabilità dei soggetti obbligati selezionati per informare le attività di supervisione dell'Autorità e delle autorità di supervisione, anche attraverso la raccolta di dati da tali soggetti.

3.L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei supervisori del settore finanziario:

a)tenere un elenco aggiornato dei supervisori del settore finanziario all'interno dell'Unione;

b)effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;

c)svolgere valutazioni delle strategie, delle capacità e delle risorse dei supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT e rendere i risultati di tali valutazioni disponibili a tutti i supervisori del settore finanziario;

d)agevolare il funzionamento dei collegi di supervisori del settore finanziario in materia di AML/CFT;

e)contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;

f)coordinare gli scambi di personale e di informazioni tra i supervisori del settore finanziario dell'Unione;

g)fornire assistenza ai supervisori del settore finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di risolvere eventuali disaccordi sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato.

4.L'Autorità svolge i seguenti compiti nei confronti dei supervisori del settore non finanziario:

a)tenere un elenco aggiornato dei supervisori del settore non finanziario all'interno dell'Unione;

b)coordinare le verifiche inter pares delle norme e delle prassi di supervisione in materia di AML/CFT;

c)richiedere ai supervisori del settore non finanziario di indagare in merito a possibili violazioni degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati, nonché di considerare l'eventualità di imporre sanzioni o azioni correttive in relazione a tali violazioni;

d)effettuare riesami periodici per assicurare che tutti i supervisori del settore non finanziario dispongano delle risorse e dei poteri adeguati necessari allo svolgimento dei loro compiti in materia di AML/CFT;

e)contribuire alla convergenza delle prassi di supervisione e alla promozione di livelli elevati di supervisione in materia di AML/CFT;

f)fornire assistenza ai supervisori del settore non finanziario, in seguito alle loro richieste specifiche, comprese le richieste di risolvere eventuali disaccordi sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato.

Laddove la supervisione in merito a settori specifici sia delegata a livello nazionale a organi di autoregolamentazione, l'Autorità esercita i compiti di cui al primo comma in relazione alle autorità di supervisione che sorvegliano l'attività di tali organi;

5.L'Autorità svolge i seguenti compiti per quanto concerne le FIU e le loro attività negli Stati membri:

a)sostenere e coordinare il lavoro delle FIU e contribuire a migliorare la cooperazione tra le FIU;

b)contribuire all'individuazione e alla selezione di casi pertinenti per lo svolgimento di analisi congiunte da parte delle FIU;

c)sviluppare metodi e procedure adeguati per lo svolgimento di tali analisi congiunte in relazione a casi transfrontalieri;

d)istituire, coordinare, organizzare e agevolare lo svolgimento di analisi congiunte effettuate dalle FIU;

e)sviluppare e mettere a disposizione delle FIU servizi e strumenti informatici e di intelligenza artificiale per la condivisione sicura di informazioni, anche attraverso l'hosting di FIU.net;

f)sviluppare, condividere e promuovere le conoscenze di esperti sui metodi di rilevamento, analisi e disseminazione relativi alle operazioni sospette;

g)fornire formazione e assistenza specializzata alle FIU, anche mediante sostegno finanziario, nel contesto dell'ambito di applicazione dei suoi obiettivi e in funzione delle risorse in termini di personale e di bilancio di cui dispone;

h)sostenere l'interazione delle FIU con i soggetti obbligati fornendo formazione specializzata ai soggetti obbligati, compreso il miglioramento della loro consapevolezza e delle procedure per rilevare attività e operazioni finanziarie sospette e la loro segnalazione alle FIU;

i)preparare e coordinare le valutazioni di minacce, le verifiche strategiche delle minacce, dei rischi e dei metodi individuati dalle FIU in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

6.Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, l'Autorità applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

Articolo 6

Poteri dell'Autorità

1.Nei confronti dei soggetti obbligati selezionati, l'Autorità dispone dei poteri di supervisione e di indagine di cui agli articoli da 16 a 20 e del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento di cui agli articoli 21 e 22.

Ai fini dell'esercizio di tali poteri, l'Autorità può emettere decisioni vincolanti indirizzate a singoli soggetti selezionati. L'Autorità ha il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni prese nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 20, conformemente all'articolo 21.

2.Per quanto concerne i supervisori e le autorità di supervisione, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

a)richiedere la presentazione di qualsiasi informazione o documento, comprese spiegazioni scritte o orali, necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, nonché informazioni statistiche e informazioni riguardanti i processi o le disposizioni interni delle autorità nazionali;

b)emanare orientamenti e raccomandazioni;

c)emettere richieste di azione e istruzioni sulle misure da adottare nei confronti di soggetti obbligati non selezionati ai sensi del capo II, sezione 4.

3.Per quanto concerne le FIU negli Stati membri, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

a)richiedere alle FIU dati e analisi che siano pertinenti per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi che il mercato interno si trova ad affrontare in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

b)raccogliere informazioni e statistiche in relazione ai compiti e alle attività delle FIU;

c)ottenere e trattare le informazioni e i dati necessari per il coordinamento di analisi congiunte, come specificato all'articolo 33;

d)emanare orientamenti e raccomandazioni.

4.Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'Autorità dispone dei seguenti poteri:

a)elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 38;

b)elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 42;

c)emanare orientamenti e raccomandazioni come previsto all'articolo 43;

d)emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all'articolo 44.

SEZIONE 2

Sistema di supervisione AML/CFT

Articolo 7

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1.L'Autorità è responsabile del funzionamento efficace e coerente del sistema di supervisione AML/CFT.

2.Tanto l'Autorità quanto le autorità di supervisione sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

Articolo 8

Metodologia di supervisione AML/CFT 

1.L'Autorità elabora e gestisce una metodologia di supervisione antiriciclaggio aggiornata e armonizzata che descrive in dettaglio l'approccio basato sul rischio per la supervisione di soggetti obbligati nell'Unione. Tale metodologia comprende orientamenti, raccomandazioni e altre misure e strumenti adeguati, tra cui in particolare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, sulla base dei poteri conferiti negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.Nell'elaborare la metodologia di supervisione, l'Autorità opera una distinzione tra i soggetti obbligati in base ai settori in cui operano. La metodologia di supervisione contiene come minimo i seguenti elementi:

a)parametri di riferimento e metodologia per la classificazione dei soggetti obbligati in categorie di rischio sulla base del loro profilo di rischio residuo, separatamente per ogni categoria di soggetti obbligati;

b)approcci alla revisione della supervisione delle autovalutazioni del rischio di riciclaggio dei soggetti obbligati;

c)approcci alla revisione della supervisione delle politiche e procedure interne dei soggetti obbligati, nonché delle politiche in materia di adeguata verifica della clientela;

d)approcci alla valutazione della supervisione dei fattori di rischio inerenti o collegati a clienti, rapporti d'affari, operazioni e canali di distribuzione dei soggetti obbligati, così come dei fattori di rischio geografici.

3.La metodologia riflette gli standard elevati di supervisione a livello di Unione e si basa su norme e orientamenti internazionali pertinenti. L'Autorità riesamina e aggiorna periodicamente la sua metodologia di supervisione, tenendo conto dell'evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno.

Articolo 9

Verifiche tematiche 

1.Entro il 31 ottobre di ogni anno, le autorità di supervisione presentano all'Autorità i loro programmi di lavoro annuali per l'anno successivo. Qualora tali programmi di lavoro comprendano revisioni della supervisione effettuate su base tematica allo scopo di valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o un aspetto specifico di tali rischi cui sono esposti contemporaneamente più soggetti obbligati, le autorità di supervisione forniscono le seguenti informazioni:

a)l'ambito di applicazione di ciascuna verifica tematica prevista in termini di categoria e numero di soggetti obbligati inclusi nonché l'argomento o gli argomenti della verifica;

b)l'arco di tempo di ciascuna verifica tematica prevista;

c)i tipi, la natura e la frequenza previsti delle attività di supervisione da svolgere in relazione a ciascuna verifica tematica, comprese eventuali ispezioni in loco o altri tipi di interazione diretta con i soggetti obbligati, se del caso.

2.Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità presenta al consiglio generale nella composizione di supervisione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, una pianificazione consolidata delle verifiche tematiche che le autorità di supervisione intendono effettuare nell'anno successivo.

3.Quando l'ambito di applicazione e la rilevanza a livello di Unione delle verifiche tematiche giustificano un coordinamento a livello di Unione, tali analisi sono condotte congiuntamente dalle autorità di supervisione pertinenti e sono coordinate dall'Autorità. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige un elenco di verifiche tematiche congiunte. Il consiglio generale nella composizione di supervisione redige una relazione in merito allo svolgimento, all'oggetto e all'esito di ciascuna verifica tematica congiunta. L'Autorità pubblica le relazioni sul proprio sito web.

4.L'Autorità coordina le attività delle autorità di supervisione e agevola la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche tematiche congiunte selezionate di cui al paragrafo 3. Qualsiasi interazione diretta con i soggetti obbligati non selezionati nel contesto di qualsiasi verifica tematica rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione dei soggetti obbligati non selezionati e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali soggetti all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

5.Quando le verifiche tematiche previste a livello nazionale non sono oggetto di un approccio coordinato a livello di Unione, l'Autorità, insieme alle autorità di supervisione, esamina la necessità e la possibilità di allineare o sincronizzare il calendario di tali verifiche tematiche e agevola lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità di supervisione che effettuano tali verifiche tematiche. L'Autorità agevola inoltre le attività che le autorità di supervisione pertinenti possono voler svolgere congiuntamente o in modo analogo nel contesto delle loro rispettive verifiche tematiche.

6.L'Autorità assicura la condivisione con tutte le autorità di supervisione degli esiti e delle conclusioni delle verifiche tematiche condotte a livello nazionale da diverse autorità di supervisione, fatta eccezione per le informazioni riservate relative a singoli soggetti obbligati. La condivisione delle informazioni comprende qualsiasi conclusione comune derivante da scambi di informazioni o qualsiasi attività congiunta o coordinata tra più autorità di supervisione.

Articolo 10

Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT

1.L'Autorità può elaborare, se del caso:

a)nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di supervisione;

b)strumenti e metodi pratici per l'assistenza reciproca a seguito di:

i)richieste specifiche delle autorità di supervisione;

ii)rinvio di disaccordi tra le autorità di supervisione sulle misure che devono essere adottate congiuntamente da diverse autorità di supervisione in relazione a un soggetto obbligato.

2.L'Autorità agevola e incoraggia almeno le attività che seguono:

a)programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;

b)scambi di personale e ricorso a regimi di distacco, gemellaggi e visite di breve termine;

c)scambi di prassi di supervisione tra le autorità di supervisione, quando un'autorità ha sviluppato competenze in un settore specifico delle prassi di supervisione AML/CFT.

3.Ogni autorità di supervisione può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai suoi compiti di supervisione, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più autorità di supervisione o da una combinazione di entrambi. Se la richiesta riguarda attività che si riferiscono alla supervisione di soggetti obbligati specifici, l'autorità di supervisione richiedente assicura che possa essere concesso l'accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle autorità di supervisione di prestare assistenza reciproca.

4.Laddove all'Autorità pervenga una richiesta di assistenza per lo svolgimento di compiti specifici di supervisione a livello nazionale nei confronti di soggetti obbligati non selezionati, l'autorità di supervisione richiedente precisa nella sua richiesta i compiti per i quali è richiesto tale sostegno. L'assistenza non è interpretata come il trasferimento di compiti di supervisione, poteri o responsabilità per la supervisione di soggetti obbligati non selezionati dall'autorità di supervisione richiedente all'Autorità.

5.L'Autorità compie ogni sforzo per prestare l'assistenza richiesta, anche mobilitando risorse umane proprie e assicurando la mobilitazione di risorse presso le autorità di supervisione su base volontaria.

6.Entro la fine di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione di supervisione in merito alle risorse che l'Autorità destinerà alla prestazione di tale assistenza.

7.Qualsiasi interazione tra il personale dell'Autorità e il soggetto obbligato rimane soggetta alla responsabilità esclusiva dell'autorità di supervisione competente per la supervisione del soggetto in questione e non è interpretata come un trasferimento di compiti e poteri relativi a tali singoli soggetti obbligati all'interno del sistema di supervisione AML/CFT.

Articolo 11

Banca dati centrale AML/CFT

1.L'Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2. L'Autorità analizza le informazioni ricevute e assicura che siano messe a disposizione in via riservata alle autorità di supervisione che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità può condividere i risultati della sua analisi di propria iniziativa con le autorità di supervisione al fine di agevolare le loro attività di supervisione.

2.Le autorità di supervisione trasmettono all'Autorità quanto meno le informazioni che seguono, nonché i dati relativi ai singoli soggetti obbligati:

a)un elenco di tutte le autorità di supervisione e degli organi di autoregolamentazione incaricati della supervisione di soggetti obbligati, comprese informazioni sul loro mandato, sui loro compiti e sui loro poteri;

b)informazioni statistiche sul tipo e sul numero di soggetti obbligati sottoposti a supervisione in ogni Stato membro e informazioni di base sul profilo di rischio;

c)misure vincolanti e sanzioni adottate durante la supervisione dei singoli soggetti obbligati;

d)qualsiasi consulenza fornita ad altre autorità nazionali in relazione alle procedure di autorizzazione, alla revoca delle procedure di autorizzazione e alle valutazioni di professionalità e idoneità degli azionisti o dei membri dell'organo di gestione dei singoli soggetti obbligati;

e)relazioni sugli esiti delle attività di supervisione;

f)risultati delle ispezioni di supervisione di fascicoli riguardanti persone politicamente esposte, i loro familiari e le persone con le quali intrattengono notoriamente stretti legami;

g)informazioni statistiche riguardanti le attività di supervisione svolte durante l'anno civile trascorso, compreso il numero di ispezioni extra loco e in loco;

h)informazioni statistiche sul personale e su altre risorse delle autorità pubbliche.

3.L'Autorità può chiedere alle autorità di supervisione di fornire altre informazioni oltre a quelle di cui al paragrafo 2. Le autorità di supervisione aggiornano le informazioni fornite.

4.Ogni autorità di supervisione o ogni autorità non preposta all'AML può rivolgere all'Autorità una richiesta motivata in merito a informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 2 che siano pertinenti per le sue attività di supervisione. L'Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità di supervisione o dalle autorità non preposte all'AML che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. L'Autorità comunica all'autorità che ha inizialmente fornito le informazioni richieste l'identità dell'autorità di supervisione richiedente o di qualsiasi altra autorità, l'identità del soggetto obbligato interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state fornite all'autorità richiedente.

SEZIONE 3

Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati

Articolo 12

Valutazione di soggetti obbligati ai fini della selezione per la supervisione diretta

1.Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità effettua una valutazione periodica dei seguenti soggetti obbligati, sulla base dei criteri e seguendo il processo specificato nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e nell'articolo 13:

a)gli enti creditizi stabiliti in almeno sette Stati membri, compreso lo Stato membro di stabilimento e gli Stati membri nei quali essi operano tramite filiazioni o succursali;

b)altri enti finanziari che operano in almeno dieci Stati membri, compreso lo Stato membro di stabilimento, un altro Stato membro in cui operano tramite una filiazione o una succursale e tutti gli altri Stati membri nei quali operano mediante fornitura diretta di servizi o tramite una rete di agenti rappresentanti.

2.Il profilo di rischio intrinseco dei soggetti obbligati valutati di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), è classificato come basso, medio, sostanziale o elevato in ciascuna giurisdizione in cui operano, sulla base dei parametri di riferimento e secondo la metodologia stabilita nella norma tecnica di regolamentazione di cui al paragrafo 5.

3.La metodologia per la classificazione del profilo di rischio intrinseco è stabilita separatamente almeno per le seguenti categorie di soggetti obbligati:

a)enti creditizi;

b)cambiavalute (bureau de change);

c)organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi di investimento alternativi;

d)fornitori di credito diversi dagli enti creditizi;

e)istituti di moneta elettronica;

f)imprese di investimento;

g)prestatori di servizi di pagamento;

h)imprese di assicurazione vita;

i)intermediari assicurativi vita;

j)altri enti finanziari.

4.Per ciascuna categoria di soggetti obbligati di cui al paragrafo 4, i parametri di riferimento nella metodologia di valutazione si basano sulle categorie di fattori di rischio relativi a clienti, prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione e zone geografiche. I parametri di riferimento sono stabiliti almeno per i seguenti indicatori di rischio intrinseco in ogni Stato membro in cui detti soggetti operano:

a)in relazione al rischio legato ai clienti: la quota di clienti non residenti, la presenza e la quota di clienti identificati come persone politicamente esposte;

b)in relazione ai prodotti e ai servizi offerti:

i)l'importanza e il volume degli scambi di prodotti e servizi identificati come i più potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello del mercato interno nella valutazione sovranazionale del rischio o a livello di paese nella valutazione nazionale del rischio;

ii)il volume dei servizi di deposito e di conto di pagamento forniti in regime di libera prestazione dei servizi;

iii)per i prestatori di servizi di rimessa di denaro, l'importanza dell'attività aggregata annua di emissione e ricezione di ogni prestatore in una giurisdizione;

c)in relazione alle zone geografiche:

i)il volume annuo di servizi bancari di corrispondenza forniti da soggetti del settore finanziario dell'Unione in paesi terzi;

ii)il numero e la quota di clienti di banche corrispondenti di paesi terzi che presentano debolezze strutturali nei loro sistemi antiriciclaggio individuate da organismi globali di definizione di norme;

iii)il volume di attività di fornitori di servizi per cripto-valute registrati o autorizzati in paesi terzi e che operano in veste di enti finanziari nell'Unione.

5.L'Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia con i parametri di riferimento di cui al paragrafo 4 per classificare il profilo di rischio intrinseco di ogni ente creditizio o finanziario transfrontaliero in ciascuno Stato membro in cui quest'ultimo opera come basso, medio, sostanziale o elevato.

L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [1° gennaio 2025].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 38 del presente regolamento.

6.L'Autorità riesamina i parametri di riferimento e la metodologia almeno ogni tre anni. Laddove si rendano necessarie modifiche, l'Autorità presenta alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione modificate.

Articolo 13

Il processo di definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati

1.I seguenti soggetti obbligati si qualificano come soggetti obbligati selezionati:

a)ogni ente creditizio valutato ai sensi dell'articolo 12 che presenta un profilo di rischio intrinseco elevato in almeno quattro Stati membri e che è stato sottoposto a supervisione o ad altra indagine pubblica per violazioni rilevanti degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in almeno uno di tali Stati membri nei tre anni precedenti;

b)ogni ente finanziario valutato a norma dell'articolo 12 che presenti un rischio intrinseco elevato in almeno uno degli Stati membri in cui è stabilito od opera tramite una filiazione o una succursale e in almeno altri cinque Stati membri in cui opera mediante fornitura diretta di servizi o tramite una rete di agenti rappresentanti.

2.L'Autorità avvia il primo processo di selezione il 1° luglio 2025 e lo conclude entro un mese. La selezione viene effettuata ogni tre anni a partire dalla data di avvio della prima selezione e, per ogni periodo di selezione, si conclude entro un mese. L'elenco dei soggetti obbligati selezionati viene pubblicato dall'Autorità senza indebito ritardo una volta completato il processo di selezione. L'Autorità inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati cinque mesi dopo la pubblicazione di tale elenco.

3.Un soggetto obbligato selezionato rimane soggetto a supervisione diretta da parte dell'Autorità finché quest'ultima non inizia la supervisione diretta dei soggetti obbligati selezionati sulla base di un elenco definito per la successiva tornata di selezione che non comprenda più tale soggetto obbligato.

Articolo 14

Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta 

1.Fatto salvo il potere dell'Autorità ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), di ricevere direttamente o di avere accesso diretto alle informazioni comunicate su base continuativa da soggetti obbligati selezionati, i supervisori del settore finanziario forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa conferiti.

2.Se del caso, i supervisori del settore finanziario sono competenti per assistere l'Autorità nella preparazione e nell'attuazione di qualsiasi atto relativo ai compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), per quanto concerne tutti i soggetti obbligati selezionati, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Essi seguono le istruzioni fornite dall'Autorità nell'assolvimento di tali compiti.

3.L'Autorità elabora norme tecniche di attuazione che specifichino le condizioni alle quali i supervisori del settore finanziario devono prestare assistenza all'Autorità ai sensi del paragrafo 2.

4.L'Autorità presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2025.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 42.

Articolo 15

Gruppi di supervisione congiunti

1.Un gruppo di supervisione congiunto è istituito per la supervisione di ogni soggetto obbligato selezionato. Ogni gruppo di supervisione congiunto è composto da personale dell'Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell'Autorità ("coordinatore del gruppo di supervisione congiunto").

2.Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto assicura il coordinamento del lavoro all'interno di tale gruppo. A tale scopo i membri del gruppo di supervisione congiunto si attengono alle istruzioni di tale coordinatore per quanto attiene ai loro compiti in seno a detto gruppo. Ciò non pregiudica i loro compiti e doveri all'interno dei rispettivi supervisori del settore finanziario. Il coordinatore del gruppo di supervisione congiunto è delegato dall'Autorità al supervisore del settore finanziario dello Stato membro in cui ha sede un soggetto obbligato selezionato, previo accordo dei supervisori del settore finanziario pertinenti. La durata della delega è limitata al periodo durante il quale l'Autorità svolge compiti di supervisione nei confronti del soggetto obbligato selezionato.

3.I compiti di un gruppo di supervisione congiunto comprendono quanto segue:

a)svolgimento di revisioni e valutazioni della supervisione per i soggetti obbligati selezionati;

b)svolgimento e coordinamento di ispezioni in loco presso i soggetti obbligati selezionati e preparazione di relazioni, comprese le proposte per l'adozione di misure di supervisione a seguito di tali relazioni, se necessario;

c)tenendo conto delle revisioni, delle valutazioni e delle ispezioni in loco di cui alle lettere a) e b), partecipazione alla preparazione di progetti di decisioni applicabili al rispettivo soggetto obbligato selezionato da proporre al consiglio generale e al comitato esecutivo;

d)gestione dei contatti con i supervisori del settore finanziario, se necessario, per l'esercizio dei compiti di supervisione in qualsiasi Stato membro in cui è stabilito un soggetto obbligato selezionato.

4.L'Autorità è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di supervisione congiunti. I rispettivi supervisori del settore finanziario nominano una o più persone del loro personale come membro o membri di un gruppo di supervisione congiunto. Un membro del personale del supervisore del settore finanziario può essere nominato come membro di più di un gruppo di supervisione congiunto.

5.L'Autorità e i supervisori del settore finanziario si consultano e si accordano in merito all'uso del personale per quanto concerne i gruppi di supervisione congiunti.

Articolo 16

Richiesta di informazioni

1.L'Autorità può chiedere ai soggetti obbligati selezionati e alle persone fisiche o giuridiche ad essi appartenenti, nonché a terzi ai quali i soggetti obbligati selezionati abbiano esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone fisiche o giuridiche ad essi affiliate, di fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti conferitile dal presente regolamento.

2.Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

3.Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, l'Autorità mette tali informazioni a disposizione del supervisore del settore finanziario interessato.

Articolo 17

Indagini generali

1.Al fine di svolgere i compiti che le sono conferiti dal presente regolamento, l'Autorità può effettuare tutte le indagini necessarie in merito a qualsiasi soggetto obbligato selezionato o a qualsiasi persona fisica o giuridica impiegata da un soggetto obbligato selezionato o appartenente allo stesso e stabilita o situata in uno Stato membro.

A tal fine, l'Autorità può:

a)richiedere l'esibizione di documenti;

b)esaminare i libri e i documenti contabili di persone e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

c)ottenere accesso alle relazioni di audit interno, alla certificazione dei conti e a qualsiasi software, banca dati, strumento informatico o altro mezzo elettronico di registrazione di informazioni;

d)ottenere spiegazioni scritte od orali dai soggetti di cui all'articolo 16 o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

e)organizzare audizioni per ascoltare altre persone che acconsentano ad essere interpellate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.

2.Le persone di cui all'articolo 16 sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Autorità. Quando una persona ostacola lo svolgimento dell'indagine, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro nel quale sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente al diritto nazionale, l'assistenza necessaria, anche agevolando l'accesso dell'Autorità ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 16, in modo che i predetti diritti di cui al paragrafo 1 possano essere esercitati.

Articolo 18

Ispezioni in loco

1.Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità può, previa notifica al supervisore del settore finanziario interessato, effettuare tutte le ispezioni in loco necessarie nei locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 16. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'Autorità può svolgere l'ispezione in loco senza darne preavviso alle suddette persone giuridiche.

2.Il personale dell'Autorità e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'Autorità e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 20.

3.Le persone giuridiche di cui all'articolo 16, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco decise dall'Autorità.

4.I membri del personale del supervisore del settore finanziario e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dal supervisore stesso dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano, sotto la supervisione e il coordinamento dell'Autorità, attivamente assistenza ai funzionari di quest'ultima e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche il personale dei supervisori del settore finanziario dello Stato membro interessato ha diritto di partecipare alle ispezioni in loco.

5.Qualora i membri del personale dell'Autorità e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'Autorità stessa constatino che una persona si oppone ad un'ispezione in loco ordinata a norma del presente articolo, il supervisore del settore finanziario dello Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria conformemente al diritto nazionale. Nella misura necessaria all'espletamento dell'ispezione, tale assistenza include l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili. Se il supervisore del settore finanziario interessato non dispone di tale potere, utilizza i propri poteri per chiedere l'assistenza necessaria di altre autorità nazionali.

Articolo 19

Autorizzazione di un'autorità giudiziaria

1.Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 18 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, l'Autorità richiede tale autorizzazione.

2.Qualora sia richiesta un'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'Autorità e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Autorità di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali essa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'Autorità. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione dell'Autorità.

Articolo 20

Poteri di supervisione

1.Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'Autorità dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo per imporre a qualsiasi soggetto obbligato selezionato di adottare le misure necessarie qualora:

a)il soggetto obbligato selezionato non soddisfi i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

b)l'Autorità disponga di prove del fatto che il soggetto obbligato selezionato rischia di violare i requisiti degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, entro i successivi dodici mesi;

c)i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dal soggetto obbligato selezionato non garantiscono, sulla base di una determinazione dell'Autorità, una sana gestione e la copertura dei suoi rischi.

2.Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità ha, in particolare, i seguenti poteri:

a)chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;

b)esigere la presentazione di un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di supervisione a norma degli atti dell'Unione e della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e fissare un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;

c)richiedere l'applicazione di una politica specifica o di un trattamento specifico di clienti, operazioni o canali di distribuzione;

d)restringere o limitare l'attività, le operazioni o la rete di enti che compongono il soggetto obbligato selezionato oppure richiedere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

e)esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività, ai prodotti e ai sistemi dei soggetti obbligati selezionati;

f)esigere modifiche della struttura di governance;

g)esigere la fornitura di qualsiasi dato necessario o informazione necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché richiedere la presentazione di qualsiasi documento o imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi o più frequenti;

h)imporre requisiti specifici in relazione a singoli clienti, operazioni o attività che presentano rischi elevati;

i)proporre il ritiro della licenza di un soggetto obbligato selezionato all'autorità che ha concesso tale licenza.

3.L'Autorità ha inoltre i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell'Unione conferisce alle autorità di supervisione, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità di supervisione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri all'Autorità, in particolare nel caso in cui tali poteri derivino dall'articolo 41, paragrafo 1, lettere da a) ad f) e paragrafi 2 e 3 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423]. Tali autorità di supervisione informano l'Autorità in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

Articolo 21

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.Ai fini dello svolgimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, se un soggetto obbligato selezionato viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo di cui all'allegato II in virtù di atti direttamente applicabili del diritto dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure non si conforma a una decisione vincolante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, l'Autorità può imporre sanzioni amministrative pecuniarie alle condizioni specificate ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

2.Se il comitato esecutivo dell'Autorità ritiene che un soggetto obbligato selezionato abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione rilevante degli obblighi direttamente applicabili contenuti in [OP inserire il numero successivo al regolamento antiriciclaggio (COM(2021) 420] o [OP inserire il numero successivo al regolamento sui trasferimenti di fondi, COM(2021) 422], adotta una decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al paragrafo 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle richieste di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o in luogo di tali misure.

3.L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è compreso entro i seguenti limiti:

a)per violazioni rilevanti di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche e alle procedure di gruppo e/o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 1 000 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR oppure l'1 % del fatturato annuo, se superiore;

b)per violazioni rilevanti di uno o più obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela, alle politiche, ai controlli e alle procedure interni e/o agli obblighi di segnalazione, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 500 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR oppure lo 0,5 % del fatturato annuo, se superiore;

c)per violazioni rilevanti di tutti gli altri obblighi, individuate in due o più Stati membri in cui opera un soggetto obbligato selezionato, la sanzione ammonta ad almeno 1 000 000 EUR e non supera 2 000 000 EUR;

d)per violazioni rilevanti di tutti gli altri obblighi, individuate in uno Stato membro la sanzione ammonta ad almeno 500 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR;

e)per violazioni rilevanti delle decisioni dell'Autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, la sanzione ammonta ad almeno 100 000 EUR e non supera 1 000 000 EUR.

4.Gli importi di base definiti entro i limiti di cui al paragrafo 3 sono adeguati, se necessario, tenendo conto delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato I. I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base. Quando è possibile determinare il profitto ricavato dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile oppure i danni a terzi causati dalla violazione, tali importi sono aggiunti all'ammontare totale della sanzione, dopo l'applicazione dei coefficienti.

5.I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se sono applicabili più coefficienti attenuanti, la differenza tra l'importo di base e quello risultante dall'applicazione di ogni singolo coefficiente attenuante è sottratta dall'importo di base.

6.L'importo massimo di una sanzione per violazioni rilevanti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), non supera il 10 % del fatturato annuo totale del soggetto obbligato nell'esercizio finanziario precedente, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.L'importo massimo di una sanzione per violazioni rilevanti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), non supera il 10 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale, previa applicazione dei coefficienti di cui ai paragrafi 4 e 5.

8.Se il soggetto obbligato selezionato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 , il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità delle norme contabili pertinenti applicabili agli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa madre apicale;

9.Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo, laddove necessario all'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità può chiedere ai supervisori del settore finanziario di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni amministrative pecuniarie appropriate in virtù degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione. Le sanzioni applicate dai supervisori del settore finanziario sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie da imporre ai soggetti obbligati selezionati per le violazioni del diritto nazionale che recepisce [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] e alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie da imporre ai membri del consiglio di amministrazione dei soggetti obbligati selezionati che, in base al diritto nazionale, sono responsabili di una violazione commessa da un soggetto obbligato.

10.Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 22

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento 

1.Il comitato esecutivo impone, mediante decisione, una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta ad obbligare:

a)un soggetto obbligato selezionato a porre fine a una violazione, conformemente a una decisione presa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;

b)una persona di cui all'articolo 16, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c)una persona di cui all'articolo 16, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine avviata a norma dell'articolo 17.

2.La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che il soggetto obbligato selezionato o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio finanziario precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4.Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Autorità.

Articolo 23

Audizione di persone interessate dal procedimento 

1.Prima di prendere qualsiasi decisione che imponga una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 21 e 22, il comitato esecutivo dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere ascoltate in merito alle conclusioni dell'Autorità. Il comitato esecutivo basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'Autorità, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Autorità.

Articolo 24

Divulgazione, natura, applicazione e allocazione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.L'Autorità divulga al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell'inadempimento che è stata inflitta a un soggetto obbligato selezionato a norma degli articoli 21 e 22, fatto salvo il caso in cui tale divulgazione al pubblico possa causare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

2.Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte a norma degli articoli 21 e 22 sono esecutive.

L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Autorità e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

3.Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 25

Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1.Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato II, l'Autorità nomina al suo interno un gruppo investigativo incaricato delle indagini in merito alla questione. Tale gruppo investigativo non è coinvolto o non deve essere stato coinvolto nella supervisione diretta relativa al soggetto obbligato selezionato interessato e svolge le sue funzioni in maniera indipendente dal comitato esecutivo dell'Autorità.

2.Il gruppo investigativo indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle persone soggette all'indagine e invia al comitato esecutivo dell'Autorità un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo può avvalersi del potere di esigere informazioni in forza dell'articolo 16 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 17 e 18.

Nello svolgimento dei propri compiti, il gruppo investigativo ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dal gruppo di supervisione congiunto durante le sue attività di supervisione.

3.Al termine della propria indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo dell'Autorità, il gruppo investigativo dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il gruppo investigativo basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4.Al momento della presentazione del fascicolo con le relative conclusioni al comitato esecutivo dell'Autorità, il gruppo investigativo notifica tale circostanza alle persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti commerciali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5.In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del gruppo investigativo e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo X, l'Autorità decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato II, e in questo caso adotta una misura di supervisione conformemente all'articolo 20 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 21.

6.Il gruppo investigativo non può partecipare alle delibere del comitato esecutivo o intervenire in qualsiasi altro modo nel processo decisionale di quest'ultimo.

7.La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 85.

8.L'Autorità si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'Autorità si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 26

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale illimitata anche di merito al controllo giurisdizionale delle decisioni dell'Autorità che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento comminata.

Articolo 27

Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta

1.L'Autorità e i supervisori del settore finanziario adottano accordi per la loro comunicazione nel contesto del sistema di supervisione AML/CFT, anche per quanto concerne la lingua o le lingue da utilizzare.

2.Qualsiasi documento che un soggetto obbligato selezionato o qualsiasi altra persona fisica o giuridica sottoposta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità presenta a quest'ultima può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto obbligato selezionato o dalla persona fisica o giuridica interessata.

3.L'Autorità, i soggetti obbligati selezionati e qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta individualmente alle procedure di supervisione dell'Autorità possono convenire di utilizzare esclusivamente una delle lingue ufficiali dell'Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche per quanto concerne le decisioni di supervisione dell'Autorità.

4.La revoca di tale accordo sull'uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di supervisione dell'Autorità che non sono stati ancora trattati.

5.Ove i partecipanti a un'audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua della procedura di supervisione dell'Autorità, la richiesta è comunicata a quest'ultima con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

SEZIONE 4

SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI

Articolo 28

Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione

1.L'Autorità effettua valutazioni periodiche di una parte o della totalità delle attività di una, di più o di tutti i supervisori del settore finanziario, valutando altresì i loro strumenti e le loro risorse per assicurare un livello elevato delle norme e delle prassi di supervisione. Le valutazioni comprendono una revisione dell'applicazione della metodologia di supervisione AML/CFT sviluppata ai sensi dell'articolo 8 e coprono tutti i supervisori del settore finanziario in un unico ciclo di valutazione. La durata di ogni ciclo di valutazione è determinata dall'Autorità e non supera i sette anni.

2.Le valutazioni sono effettuate dal personale dell'Autorità con la partecipazione volontaria del personale dei supervisori del settore finanziario non soggetti a revisione, previo accordo in merito a tale partecipazione da parte del comitato esecutivo. Le valutazioni tengono debitamente conto di tutte le valutazioni, gli accertamenti o le relazioni pertinenti elaborati da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3.L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati di ciascuna valutazione. La relazione è preparata dal personale dell'Autorità o da tale personale congiuntamente a quello dei supervisori del settore finanziario, laddove il personale dei supervisori del settore finanziario abbia partecipato alla revisione su base ad hoc. La relazione è adottata dal comitato esecutivo, tenendo conto delle osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione. La relazione spiega e indica le eventuali misure specifiche di follow-up che il supervisore o i supervisori del settore finanziario sottoposti a valutazione devono adottare e che sono ritenute adeguate, proporzionate e necessarie a seguito della valutazione. Le misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 43, comprese raccomandazioni indirizzate a tutti o a diversi supervisori del settore finanziario o a uno specifico supervisore del settore finanziario, se del caso.

4.I supervisori del settore finanziario compiono ogni sforzo per rispettare le misure specifiche di follow-up loro indirizzate a seguito della valutazione.

Articolo 29

Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi antiriciclaggio

1.Nel contesto dei suoi poteri e fatti salvi i poteri dei pertinenti supervisori del settore finanziario ai sensi dell'articolo 36 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], l'Autorità assicura che i collegi di supervisione antiriciclaggio siano istituiti e funzionino in modo uniforme per i soggetti obbligati non selezionati che operano in vari Stati membri conformemente all'articolo 36 di detta direttiva. A tal fine, l'Autorità può:

a)istituire collegi, convocare e organizzare le riunioni di collegi, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all'articolo 36 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423];

b)fornire assistenza nell'organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;

c)fornire assistenza nell'organizzazione di piani di supervisione congiunta e di esami congiunti;

d)raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità nel collegio;

e)promuovere attività di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati sono o potrebbero essere esposti;

f)supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario.

2.Ai fini del paragrafo 1, il personale dell'Autorità ha pieni diritti di partecipazione ai collegi di supervisione antiriciclaggio e può partecipare alle loro attività, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più supervisori del settore finanziario.

Articolo 30

Richieste di agire in circostanze eccezionali

1.I supervisori del settore finanziario notificano all'Autorità le circostanze in cui la situazione di qualsiasi soggetto obbligato non selezionato per quanto concerne l'osservanza degli obblighi applicabili e la sua esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si deteriora rapidamente e significativamente, in particolare se tale deterioramento potrebbe causare un danno significativo alla reputazione dello Stato membro in cui il soggetto opera, di vari Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

2.Laddove disponga di indizi di violazioni rilevanti da parte di un soggetto obbligato non selezionato, l'Autorità può chiedere al suo supervisore del settore finanziario di:

a)indagare su eventuali violazioni, da parte di un soggetto obbligato non selezionato, del diritto dell'Unione e, se tale diritto è composto di direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; e

b)prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni conformemente al diritto dell'Unione direttamente applicabile o al diritto nazionale che recepisce le direttive su tale soggetto in relazione a dette violazioni.

Se necessario, l'Autorità può altresì chiedere ad un supervisore del settore finanziario di adottare una decisione individuale che imponga a tale soggetto di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

3.Il supervisore del settore finanziario interessato si conforma alle richieste ad esso rivolte in conformità del paragrafo 2 e informa l'Autorità, il più presto possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla data della notifica di tale richiesta, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

4.Se il supervisore del settore finanziario interessato non dà seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 e non informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, l'Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all'Autorità.

5.La richiesta dell'Autorità contiene:

a)una descrizione delle violazioni rilevanti degli obblighi direttamente applicabili da parte di un soggetto obbligato non selezionato identificato e la giustificazione del fatto che tali violazioni rientrano nell'ambito di competenza dell'Autorità, ai sensi del paragrafo 2;

b)una giustificazione del motivo per cui la richiesta indirizzata al supervisore del settore finanziario di cui al paragrafo 2 non ha dato luogo ad alcuna azione entro il termine fissato al paragrafo 3;

c)un termine, non superiore a tre anni, per il trasferimento richiesto dei compiti e dei poteri pertinenti;

d)una descrizione delle misure che l'Autorità intende adottare nei confronti del soggetto obbligato non selezionato al momento del trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti per affrontare le violazioni rilevanti di cui al paragrafo 2.

6.La Commissione dispone di un mese dalla data di ricevimento della richiesta dell'Autorità per adottare una decisione che autorizza o meno il trasferimento dei compiti e dei poteri pertinenti oppure opporsi ad esso. La decisione è notificata all'Autorità, che ne informa immediatamente il supervisore del settore finanziario e il soggetto obbligato non selezionato.

7.Il decimo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione che autorizza il trasferimento di compiti e poteri in relazione al soggetto obbligato non selezionato, quest'ultimo soggetto di cui al paragrafo 2 è considerato un soggetto obbligato selezionato ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e dei poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 16 a 22. La decisione della Commissione fissa un termine per l'esercizio di tali compiti e poteri, alla scadenza del quale essi sono automaticamente ritrasferiti al supervisore del settore finanziario interessato.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO

Articolo 31

Verifiche inter pares

1.L'Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività dei supervisori del settore non finanziario o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità e l'efficacia degli esiti in materia di supervisione. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi dei supervisori del settore non finanziario verificati. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo al supervisore del settore non finanziario interessato, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all'Autorità in conformità dell'articolo 11, nonché di valutazioni o relazioni redatte da organizzazioni internazionali od organismi intergovernativi competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2.Ai fini del presente articolo l'Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell'Autorità e da membri dei supervisori del settore non finanziario. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell'Autorità. Il presidente dell'Autorità in esito a un invito a presentare proposte, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares, che il comitato esecutivo approva.

3.La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

a)l'adeguatezza dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche, il grado di indipendenza, gli accordi di governance e le norme professionali del supervisore del settore non finanziario per garantire l'applicazione effettiva del capo IV [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423];

b)l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di supervisione, nonché la misura in cui le pratiche di supervisione conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;

c)l'applicazione delle migliori prassi sviluppate da supervisori del settore non finanziario la cui adozione potrebbe essere utile per altri supervisori del settore non finanziario;

d)l'efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all'osservanza delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4.L'Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione di verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza dell'applicazione della metodologia con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 3 e di pareri a norma dell'articolo 44. I supervisori del settore non finanziario compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni emanate, conformemente all'articolo 43.

5.L'Autorità pubblica le conclusioni della verifica inter pares sul proprio sito web e presenta un parere alla Commissione se, visto l'esito di tale verifica o qualsiasi altra informazione acquisita dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell'Unione, sia necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai soggetti obbligati nel settore non finanziario o ai supervisori del settore non finanziario.

6.L'Autorità fornisce una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. Tale relazione è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal comitato esecutivo, dopo aver ricevuto le osservazioni del consiglio generale nella composizione di supervisione sulla coerenza con altre relazioni di verifica inter pares. La relazione di follow-up include una valutazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese dai supervisori del settore non finanziario che erano soggetti alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares. L'Autorità pubblica le conclusioni della relazione di follow-up sul proprio sito web.

7.Ai fini del presente articolo, il comitato esecutivo adotta un piano di lavoro concernente le verifiche inter pares ogni due anni, che riflette gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni tenute in seno al consiglio generale nella composizione di supervisione. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale ed è incluso nel documento unico di programmazione. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l'Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.

8.Quando la supervisione è esercitata dagli organi di autoregolamentazione, la verifica inter pares comprende la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure ai sensi dell'articolo 38 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] che sono adottate dall'autorità pubblica incaricata della sorveglianza in merito a tali organi per garantire che svolgano la loro funzione secondo le norme richieste dal diritto dell'Unione.

9.Caso per caso, quando gli organi di autoregolamentazione indicano un interesse a partecipare a un esercizio di verifica inter pares, i rappresentanti di tali organi incaricati di funzioni di supervisione possono essere invitati a partecipare a tale verifica.

Articolo 32

Poteri sulle autorità di supervisione nel settore non finanziario

1.Se un'autorità di supervisione del settore non finanziario non ha applicato gli atti dell'Unione o la legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare omettendo di assicurare che un soggetto sottoposto alla sua supervisione o sorveglianza soddisfi gli obblighi stabiliti in detti atti o in detta legislazione, l'Autorità agisce conformemente ai poteri di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo.

2.Su richiesta di una o più autorità di supervisione nel settore non finanziario, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l'autorità di supervisione nel settore non finanziario interessata, l'Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.

L'autorità di supervisione fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che quest'ultima considera necessarie per le sue indagini, incluse le informazioni sulle modalità di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell'Unione.

Se la richiesta di informazioni all'autorità di supervisione interessata si è rivelata o è considerata essere insufficiente per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione, l'Autorità, dopo averne informato l'autorità di supervisione, può rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità di supervisione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all'Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.

3.Non oltre sei mesi dall'avvio dell'indagine, l'Autorità può trasmettere all'autorità di supervisione nel settore non finanziario una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.

Prima di emettere tale raccomandazione, l'Autorità interagisce con l'autorità di supervisione interessata, laddove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell'Unione, nell'intento di trovare un accordo sulle azioni necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l'autorità di supervisione nel settore non finanziario informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell'Unione.

4.Se l'autorità di supervisione nel settore non finanziario non si conforma al diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità di supervisione nel settore non finanziario di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare detto termine di un mese.

L'Autorità e l'autorità di supervisione nel settore non finanziario forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5.Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 5, l'autorità di supervisione nel settore non finanziario informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6.Se il parere formale di cui al paragrafo 4 è indirizzato a un'autorità di supervisione che è un'autorità pubblica che sorveglia un organo di autoregolamentazione e se quest'ultimo non si conforma al parere formale entro il termine ivi specificato, per porre rimedio in modo tempestivo a tale inosservanza, l'Autorità può adottare una decisione individuale indirizzata a un organo di autoregolamentazione imponendogli di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi impostigli dal diritto dell'Unione.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dall'autorità di supervisione sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 5 o di una decisione a norma del paragrafo 7, le autorità di supervisione si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda dei casi.

SEZIONE 6

MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU

Articolo 33

Conduzione di analisi congiunte

1.Qualora, ai sensi dell'articolo 25 del [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], una FIU di uno Stato membro individui la potenziale necessità di effettuare un'analisi congiunta con una o più FIU di altri Stati membri, ne informa l'Autorità. L'Autorità informa le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti e le invita a partecipare all'analisi congiunta entro cinque giorni dalla notifica iniziale. A tal fine l'Autorità utilizza canali di comunicazione sicuri. Le FIU di tutti gli Stati membri pertinenti considerano la possibilità di partecipare all'analisi congiunta. L'Autorità assicura che l'analisi congiunta sia avviata entro 20 giorni dalla notifica iniziale.

2.Qualsiasi FIU che si rifiuti di partecipare all'analisi congiunta fornisce le motivazioni della propria decisione per iscritto all'Autorità, entro cinque giorni dal ricevimento dell'invito. L'Autorità fornisce senza indugio tale spiegazione alla FIU che ha individuato la necessità di un'analisi congiunta.

3.Su esplicito consenso delle FIU che partecipano all'analisi congiunta, il personale dell'Autorità che sostiene l'analisi congiunta ha accesso a tutti i dati relativi all'oggetto dell'analisi congiunta e può trattarli.

4.L'Autorità fornisce tutti gli strumenti necessari e il sostegno operativo richiesto per lo svolgimento della particolare analisi congiunta, in conformità con i metodi e le procedure sviluppate. In particolare l'Autorità istituisce un canale di comunicazione dedicato e sicuro per lo svolgimento dell'analisi congiunta e fornisce l'adeguato coordinamento tecnico, compreso il sostegno informatico, di bilancio e logistico.

Articolo 34

Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte

1.L'Autorità assicura che i metodi e le procedure stabiliti per la conduzione delle analisi congiunte siano periodicamente rivisti e aggiornati, se del caso.

2.Le FIU che hanno partecipato o sono state altrimenti coinvolte in una o più analisi congiunte possono fornire il loro riscontro sulla conduzione dell'analisi, anche in merito al sostegno operativo fornito dall'Autorità nel processo di analisi congiunta, così come il riscontro sull'esito dell'analisi, sui metodi di lavoro e sui dispositivi in vigore, sugli strumenti disponibili e sul coordinamento tra le FIU partecipanti. Tale riscontro può essere etichettato come confidenziale, nel qual caso non sarà condiviso con altre FIU.

3.Sulla base del riscontro di cui al paragrafo 2 oppure di propria iniziativa, l'Autorità può pubblicare relazioni di follow-up relative alla conduzione di analisi congiunte, compresi suggerimenti specifici sugli adeguamenti relativi ai metodi e alle procedure per la conduzione delle analisi congiunte, nonché conclusioni sull'esito delle analisi congiunte. Gli aspetti procedurali e operativi della relazione di follow-up sono condivisi con tutte le FIU, senza rivelare informazioni confidenziali o riservate in merito al caso. Le conclusioni e le raccomandazioni relative alla conduzione delle analisi congiunte sono condivise con le FIU che hanno partecipato alle analisi congiunte pertinenti e con tutte le altre FIU nella misura in cui tali conclusioni non contengano informazioni confidenziali o riservate.

Articolo 35

Delegati nazionali delle FIU

1.La FIU di ogni Stato membro può delegare un membro del personale all'Autorità. Il delegato nazionale della FIU ha il suo posto di lavoro regolare presso la sede dell'Autorità.

2.I delegati delle FIU hanno lo status di personale della FIU delegante al momento della loro nomina e per tutta la durata della loro delega. Gli Stati membri nominano il loro delegato della FIU sulla base di una comprovata esperienza pratica di alto livello pertinente nel settore dei compiti delle FIU. Gli stipendi e gli emolumenti del delegato della FIU sono a carico della FIU delegante.

3.Il mandato dei delegati delle FIU è di tre anni, rinnovabile una volta con il consenso della FIU delegante.

4.I delegati delle FIU sostengono l'Autorità nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5. A tal fine i delegati delle FIU nazionali hanno accesso ai dati e alle informazioni dell'Autorità necessari allo svolgimento dei loro compiti per la durata della delega.

5.I delegati delle FIU possono avere accesso a tutti i dati accessibili dalla loro FIU delegante ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 4, previo consenso della loro FIU delegante.

6.Il comitato esecutivo determina i diritti e gli obblighi dei delegati delle FIU in relazione all'Autorità.

Articolo 36

Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU

1.Nel contesto della promozione della cooperazione e del sostegno al lavoro delle FIU, l'Autorità organizza e agevola quanto meno le seguenti attività:

a)programmi di formazione, anche per quanto concerne l'innovazione tecnologica;

b)scambi di personale e regimi di distacco, compreso il distacco di personale delle FIU da uno Stato membro all'Autorità;

c)scambi di prassi tra le FIU, compresa la condivisione di competenze in un settore specifico.

2.Ogni FIU può presentare all'Autorità una richiesta di assistenza reciproca relativa ai compiti della FIU stessa, specificando il tipo di assistenza che può essere fornita dal personale dell'Autorità, dal personale di una o più FIU o da una combinazione di entrambi. La FIU che richiede assistenza garantisce accesso a tutte le informazioni e ai dati necessari per la prestazione di tale assistenza. L'Autorità conserva e aggiorna regolarmente le informazioni sui settori specifici di competenza e sulle capacità delle FIU di prestare assistenza reciproca.

3.L'Autorità compie ogni sforzo per fornire l'assistenza richiesta, anche considerando il sostegno da fornire con le proprie risorse umane, nonché coordinando e agevolando la prestazione di qualsiasi forma di assistenza da parte di altre FIU su base volontaria.

4.All'inizio di ogni anno, il presidente dell'Autorità informa il consiglio generale nella composizione FIU in merito alle risorse che l'Autorità può destinare alla prestazione dell'assistenza di cui al paragrafo precedente. Quando si verificano variazioni in relazione alla disponibilità di risorse umane in ragione dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, il presidente dell'Autorità ne informa il consiglio generale nella composizione FIU.

Articolo 37

FIU.net

1.L'Autorità assicura l'hosting, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo adeguati e senza interruzioni di FIU.net. L'Autorità, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che per FIU.net sia utilizzata la tecnologia più avanzata disponibile, fatta salva un'analisi costi-benefici.

2.L'Autorità assicura il funzionamento senza interruzioni di FIU.net e la mantiene aggiornata. Se necessario al fine di sostenere o rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le FIU e sulla base delle esigenze delle FIU, l'Autorità progetta e attua, o rende altrimenti disponibili, funzionalità aggiornate o aggiuntive di FIU.net.

3.L'Autorità è competente per i seguenti compiti relativi alla FIU.net:

a)assicurare il livello richiesto di sicurezza del sistema, compresa l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate per affrontare e mitigare i rischi relativi alla protezione dei dati;

b)coordinare, gestire e sostenere qualsiasi attività di prova;

c)assicurare risorse finanziarie adeguate;

d)fornire formazione sull'utilizzo dal punto di vista tecnico di FIU.net da parte degli utenti finali.

4.Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, all'Autorità è conferito il potere di concludere o stipulare contratti o accordi giuridicamente vincolanti con terzi prestatori di servizi.

5.L'Autorità adotta e attua le misure necessarie all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per la FIU.net.

SEZIONE 7

STRUMENTI COMUNI

Articolo 38

Norme tecniche di regolamentazione

1.Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate.

La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.

3.Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dell'Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione "norma tecnica di regolamentazione". Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 39

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 38 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [OP inserire la data = dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata.

2.Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38, 40 e 41.

Articolo 40

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest'ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 41

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1.Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all'articolo 35, la Commissione ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2.Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a un'apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 42

Norme tecniche di attuazione

1.Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L'Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l'adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all'Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.Ove l'Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L'Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.

3.Solo ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell'Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all'Autorità. Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L'Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l'Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l'Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall'Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l'espressione "norma tecnica di attuazione". Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.

Articolo 43

Orientamenti e raccomandazioni

1.Al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle FIU uniformi, efficienti ed efficaci, e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità di supervisione, alle FIU o a tutti i soggetti obbligati e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità di supervisione o a uno o più soggetti obbligati.

2.L'Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Se non effettua consultazioni pubbliche aperte, l'Autorità fornisce le proprie motivazioni.

3.Le autorità di supervisione e i soggetti obbligati compiono ogni sforzo per conformarsi a tali orientamenti e a tali raccomandazioni.

Entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità di supervisione conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità di supervisione non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione.

L'Autorità pubblica l'informazione secondo cui l'autorità di supervisione non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L'Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un'autorità di supervisione riguardo alla mancata conformità all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'autorità di supervisione riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, i soggetti obbligati riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all'orientamento o alla raccomandazione in parola.

Articolo 44

Pareri

1.Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con il suo settore di competenza.

2.La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un'analisi tecnica.

3.L'Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

Articolo 45

Struttura amministrativa e di gestione

La struttura dell'Autorità prevede:

1)un consiglio generale, che svolge i compiti di cui all'articolo 49;

2)un comitato esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 53;

3)un presidente dell'Autorità, che svolge i compiti di cui all'articolo 57;

4)un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all'articolo 59;

5)una commissione amministrativa del riesame, che svolge i compiti di cui all'articolo 62.

SEZIONE 1

CONSIGLIO GENERALE

Articolo 46

Composizione del consiglio generale

1.Il consiglio generale assume, alternativamente, la composizione di supervisione di cui al paragrafo 2 o la composizione FIU di cui al paragrafo 3.

2.Il consiglio generale nella composizione di supervisione è composto da:

a)il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;

b)i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto;

c)un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

I capi delle autorità di supervisione di cui al primo comma, lettera b), in ogni Stato membro condividono un unico voto e si accordano su un unico rappresentante comune per ogni riunione e procedura di voto. Tale rappresentante comune è il membro votante ad hoc ai fini di tale riunione o procedura di voto. Le autorità pubbliche di uno Stato membro possono anch'esse concordare un unico rappresentante comune permanente che è un membro votante permanente. Se i temi che il consiglio generale nella composizione di supervisione deve discutere riguardano la competenza di più autorità pubbliche, il membro con diritto di voto ad hoc o permanente può essere accompagnato da un rappresentante al massimo di fino a due altre autorità pubbliche, senza diritto di voto.

Ogni autorità pubblica che abbia un membro votante in virtù di un accordo ad hoc o permanente è competente per la nomina di un supplente di alto livello della sua autorità, che può sostituire il membro votante in seno al consiglio generale di cui al secondo comma in caso di impedimento a partecipare di tale persona.

3.Il consiglio generale nella composizione FIU è composto da:

a)il presidente dell'Autorità, avente diritto di voto;

b)i capi delle FIU, aventi diritto di voto;

c)un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto.

4.Il consiglio generale può decidere di ammettere osservatori. In particolare, il consiglio generale nella composizione FIU ammette come osservatore un rappresentante dell'OLAF, di Europol, di Eurojust e della Procura europea alle proprie riunioni laddove le questioni da trattare rientrino nei loro rispettivi mandati. Il consiglio generale nella composizione di supervisione ammette un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea e un rappresentante di ciascuna delle autorità europee di vigilanza, quando vengono discusse questioni che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati.

5.I membri del comitato esecutivo possono partecipare alle riunioni del consiglio generale in entrambe le composizioni, senza diritto di voto, quando vengono discussi temi che rientrano nei loro settori di competenza, come stabilito dal presidente dell'Autorità e di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 47

Comitati interni del consiglio generale

Il consiglio generale può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente dell'Autorità, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Il consiglio generale può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al comitato esecutivo o al presidente. Il consiglio generale può revocare tale delega in qualsiasi momento.

Articolo 48

Indipendenza del consiglio generale

1.Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio generale in entrambe le composizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 46, paragrafo 3, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi od organismi dell'Unione, né da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2.Né gli Stati membri, né le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio generale nell'assolvimento dei loro compiti.

3.Il consiglio generale stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 49

Compiti del consiglio generale

1.Il consiglio generale nella composizione di supervisione adotta le decisioni relative ai compiti di cui agli articoli da 7 a 10, nonché le decisioni esplicitamente previste dal presente regolamento per il consiglio generale nella composizione di sorveglianza.

2.Il consiglio generale nella composizione di supervisione può fornire la propria consulenza e il proprio parere in merito a qualsiasi progetto di decisione preparato dal comitato esecutivo nei confronti di soggetti obbligati selezionati in conformità con la sezione 3 del capo II.

3.Il consiglio generale nella composizione FIU svolge i compiti e adotta le decisioni di cui alla sezione 6 del capo II.

4.Il consiglio generale adotta i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell'Autorità di cui alla sezione 7 del capo II, in una composizione adeguata, a seconda dell'oggetto dello strumento. Quando un determinato strumento riguarda questioni relative tanto alle FIU quanto a quelle concernenti la supervisione, l'adozione è richiesta da entrambe le composizioni del consiglio generale in modo indipendente. I progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, i pareri, le raccomandazioni e gli orientamenti sono adottati sulla base di una proposta del comitato interno pertinente.

5.Il consiglio generale, nell'una o nell'altra composizione, è consultato in merito ai progetti di decisione che il comitato esecutivo deve adottare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, lettere a), c), e) ed m). Laddove la conseguente decisione presa dal comitato esecutivo si discosti dal parere del consiglio generale, il comitato esecutivo ne fornisce le motivazioni per iscritto.

6.Il consiglio generale adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.Fatti salvi l'articolo 52, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 56, paragrafi 1 e 2, i poteri dell'autorità investita del potere di nomina sul presidente e sui cinque membri permanenti del comitato esecutivo per tutta la durata del loro mandato sono esercitati dal consiglio generale.

Articolo 50

Modalità di voto in seno al consiglio generale

1.Le decisioni del consiglio generale sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro avente diritto di voto come stabilito dall'articolo 47, paragrafo 2, dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente dell'Autorità è determinante.

2.Per quanto concerne gli atti di cui agli articoli 38, 42, 43 e 44 del presente regolamento e in deroga al paragrafo 1, il consiglio generale adotta decisioni a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, TUE.

Il presidente dell'Autorità non vota in relazione alle decisioni di cui al primo comma e alle decisioni relative alla valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 52, paragrafo 4.

3.I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio generale nella composizione di supervisione relative a singoli soggetti obbligati, salvo se diversamente disposto negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.Il paragrafo 3 non si applica ai membri del comitato esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.

5.Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio generale si adopera per giungere all'adozione delle decisioni per consenso.

Articolo 51

Riunioni del consiglio generale

1.Il presidente dell'Autorità convoca le riunioni del consiglio generale.

2.Il consiglio generale tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

3.Il consiglio generale può invitare ad assistere alle proprie riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.

4.I membri del consiglio generale e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

5.L'Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio generale.

6.Il presidente dell'Autorità e i cinque membri permanenti del comitato esecutivo non partecipano alle riunioni del consiglio generale in cui vengono discusse o decise questioni relative all'esercizio del loro mandato.

SEZIONE 2

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 52

Composizione e nomina del comitato esecutivo

1.Il comitato esecutivo è composto da:

a)il presidente dell'Autorità;

b)cinque membri a tempo pieno;

c)un rappresentante della Commissione quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l). Il rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti.

2.Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

3.I cinque membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti mediante una procedura di selezione aperta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi sono nominati dal consiglio generale sulla base dell'elenco ristretto stilato dalla Commissione. La selezione rispetta i principi di esperienza, qualifica e, per quanto possibile, equilibrio di genere e geografico.

4.La durata del mandato dei cinque membri del comitato esecutivo è di quattro anni. Nel corso dei 12 mesi che precedono la fine del mandato quadriennale del presidente dell'Autorità e dei cinque membri del comitato esecutivo, il consiglio generale in entrambe le composizioni o un comitato più ristretto scelto tra i membri del consiglio generale, compreso un rappresentante della Commissione, effettua una valutazione delle prestazioni del comitato esecutivo. La valutazione tiene conto del rendimento dei membri del comitato esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Autorità. Sulla base della valutazione, il consiglio generale in entrambe le composizioni può rinnovare il loro mandato una volta.

5.I membri del comitato esecutivo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni, organi od organismi dell'Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.

6.Se uno o più membri del comitato esecutivo, ad eccezione del presidente dell'Autorità, non soddisfano più le condizioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni o si sono resi colpevoli di una colpa grave, il consiglio generale può, su proposta della Commissione, rimuovere qualsiasi membro del comitato esecutivo dal suo incarico.

7.Per un periodo di un anno dopo la cessazione del mandato, gli ex membri del comitato esecutivo, compreso il presidente dell'Autorità, non possono esercitare un'attività professionale lucrativa presso

a)un soggetto obbligato selezionato;

b)qualsiasi altro soggetto nel quale esiste o potrebbe essere percepito esistere un conflitto di interessi.

Nelle sue norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettera e), il comitato esecutivo specifica le circostanze in cui tale conflitto di interessi esiste o potrebbe essere percepito come tale.

Articolo 53

Compiti del comitato esecutivo

1.Il comitato esecutivo è competente per la pianificazione generale e l'esecuzione dei compiti conferiti all'Autorità ai sensi dell'articolo 5. Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di quelle prese dal consiglio generale conformemente all'articolo 49.

2.Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati su proposta del gruppo di supervisione congiunto dei soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 15 e tenendo conto del parere fornito dal consiglio generale su tale proposta di decisione. Se il comitato esecutivo si discosta da tale parere, ne fornisce le motivazioni per iscritto.

3.Il comitato esecutivo adotta tutte le decisioni indirizzate a singole autorità pubbliche ai sensi degli articoli 28, 31 e 32.

4.Il comitato esecutivo svolge inoltre i seguenti compiti:

a)entro il 30 novembre di ogni anno, adotta su proposta del direttore esecutivo, il progetto di documento unico di programmazione e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, così come qualsiasi altra versione aggiornata del documento;

b)adotta il progetto di bilancio annuale dell'Autorità ed esercita altre funzioni relative al bilancio dell'Autorità;

c)valuta e adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Autorità, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le spettano, e la trasmette entro il 1° luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica;

d)adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

e)adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri nonché ai membri della commissione amministrativa del riesame;

f)adotta il proprio regolamento interno;

g)esercita, nei confronti del personale dell'Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

h)adotta le opportune norme di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

i)nomina il direttore esecutivo e lo rimuove dal suo incarico, in conformità con l'articolo 58;

j)nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

k)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

l)adotta le regole finanziarie applicabili all'Autorità;

m)prende ogni decisione relativa alla costituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità.

5.Il comitato esecutivo sceglie un vicepresidente dell'Autorità tra i suoi membri votanti. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente quando quest'ultimo è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

6.Per quanto concerne i poteri di cui al paragrafo 4, lettera h), il comitato esecutivo adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7.In circostanze eccezionali il comitato esecutivo può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità investita del potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 54

Programmazione annuale e pluriennale

1.Entro il 30 novembre di ogni anno il comitato esecutivo adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale e annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.

2.Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.Quando all'Autorità è assegnato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4.Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso presenta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ogni anno.

Articolo 55

Modalità di voto in seno al comitato esecutivo

1.Il comitato esecutivo decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro del comitato esecutivo dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente dell'Autorità è decisivo.

2.Un rappresentante della Commissione ha diritto di voto ogni volta che vengono discusse e decise questioni relative all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da a) a l). Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere f) e g), il rappresentante della Commissione dispone di un voto. Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettere da b) a e) e da h) a l), possono essere adottate soltanto se il rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 53, paragrafo 4, lettera a), il consenso del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità.

3.Il regolamento interno del comitato esecutivo stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 3

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

Articolo 56

Nomina del presidente dell'Autorità

1.Il presidente dell'Autorità è scelto in base ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, al prestigio riconosciuto e all'esperienza nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad altre qualifiche pertinenti, a seguito di una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di presidente dell'Autorità. Il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente dell'Autorità.

2.Qualora il presidente dell'Autorità non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, a seguito di una proposta del consiglio generale in una delle sue composizioni, adottare una decisione di esecuzione per destituire il presidente dal suo incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3.Se il presidente si dimette o non è in grado di adempiere le sue funzioni per qualsiasi altra ragione, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Articolo 57

Responsabilità del presidente dell'Autorità

1.Il presidente dell'Autorità rappresenta l'Autorità ed è competente per la preparazione dei lavori del consiglio generale e del comitato esecutivo, compresa la fissazione dell'ordine del giorno, la convocazione e la presidenza di tutte le riunioni e la presentazione di questioni da decidere.

2.Il presidente assegna ai cinque membri del comitato esecutivo settori specifici di competenza nel contesto dei compiti dell'Autorità per la durata del loro mandato.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 58

Nomina del direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

2.Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni nell'interesse dell'Unione e indipendentemente da qualsiasi interesse specifico.

3.Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità. Il direttore esecutivo risponde al comitato esecutivo. Fatte salve le competenze della Commissione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

4.Il direttore esecutivo è scelto in base al merito e a documentate capacità amministrative, di bilancio e di gestione di alto livello, mediante una procedura di selezione aperta che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, su altri organi di stampa o siti internet. La Commissione stila un elenco ristretto di due candidati qualificati per la posizione di direttore esecutivo. Il comitato esecutivo nomina il direttore esecutivo.

5.Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Nel corso dei nove mesi che precedono la fine del mandato del direttore esecutivo, il comitato esecutivo effettua una valutazione che tiene conto delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'agenzia. Il comitato esecutivo, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico dal comitato esecutivo su proposta della Commissione.

6.Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato rinnovato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine del mandato prorogato.

Articolo 59

Compiti del direttore esecutivo

1.Il direttore esecutivo assicura la gestione quotidiana dell'Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. In particolare il direttore esecutivo è competente per:

a)attuare le decisioni adottate dal comitato esecutivo;

b)preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo previa consultazione della Commissione;

c)attuare il documento unico di programmazione e riferire al comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;

d)redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

e)elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e riferire in merito ai progressi compiuti, due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio generale e al comitato esecutivo;

f)tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

g)elaborare una strategia antifrode per l'Autorità e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;

h)predisporre il progetto di regole finanziarie applicabili all'Autorità;

i)predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità e dare esecuzione al bilancio;

j)preparare e attuare una strategia di sicurezza informatica, assicurando un'adeguata gestione dei rischi per tutte le infrastrutture, i sistemi e i servizi informatici, che sono sviluppati o acquistati dall'Autorità, nonché un sufficiente finanziamento della sicurezza informatica;

k)attuare il programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto il controllo del comitato esecutivo;

l)redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità nel quadro del documento unico di programmazione dell'Autorità a norma dell'articolo 66 e dare esecuzione al bilancio dell'Autorità a norma dell'articolo 67;

m)preparare un progetto di relazione che descriva tutte le attività dell'Autorità con una sezione sulle questioni finanziarie e amministrative.

2.Il direttore esecutivo prende altre misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.

3.Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Autorità in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del comitato esecutivo e degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità. Può essere concluso un accordo di sede con gli Stati membri interessati.

SEZIONE 5

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Articolo 60

Creazione e composizione della commissione amministrativa del riesame

1.L'Autorità istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dall'Autorità nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 20, 21 e 22. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento.

2.La commissione amministrativa del riesame è composta da cinque persone di indubbio prestigio, in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della supervisione nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, escluso il personale in servizio dell'Autorità nonché quello delle autorità di supervisione AML/CFT e delle FIU e di altre istituzioni, altri organi e organismi nazionali o dell'Unione coinvolti nell'assolvimento dei compiti attribuiti all'Autorità dal presente regolamento. La commissione amministrativa del riesame dispone di risorse e competenze sufficienti per valutare l'esercizio dei poteri dell'Autorità a norma del presente regolamento.

3.La commissione amministrativa del riesame decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

Articolo 61

Membri della commissione amministrativa del riesame

1.I membri della commissione amministrativa del riesame e due membri supplenti sono nominati dal consiglio generale nella composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, che può essere rinnovato una volta, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione.

2.I membri della commissione amministrativa del riesame agiscono in modo indipendente e nel pubblico interesse e non esercitano altre funzioni all'interno dell'Autorità. A tal fine, essi rendono una dichiarazione pubblica d'impegni e una dichiarazione pubblica di interessi con la quale indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere ritenuti in contrasto con la loro indipendenza o l'assenza di tali interessi.

3.I membri della commissione amministrativa del riesame non possono essere rimossi dalle loro funzioni o dall'elenco dei candidati qualificati durante il loro mandato, fatto salvo il caso in cui vi siano motivi gravi per tale rimozione dall'incarico e il consiglio generale nella composizione di supervisione prenda una decisione in tal senso, su proposta della Commissione.

Articolo 62

Decisioni soggette a riesame

1.Una richiesta di riesame rispetto a decisioni adottate dall'Autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 20, 21 e 22 può essere presentata alla commissione amministrativa del riesame da qualsiasi persona fisica o giuridica cui sia rivolta la decisione o che sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione.

2.La richiesta di riesame è presentata per iscritto, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, all'Autorità entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notificazione, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.

3.Dopo essersi pronunciata sull'ammissibilità del riesame, la commissione amministrativa del riesame esprime un parere entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla ricezione della richiesta, e rinvia il caso al comitato esecutivo affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il comitato esecutivo tiene conto del parere della commissione amministrativa del riesame e adotta senza indugio una nuova decisione. La nuova decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una decisione modificata.

4.Una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 2 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il comitato esecutivo può, su proposta della commissione amministrativa del riesame, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

5.Il parere espresso dalla commissione amministrativa del riesame e la nuova decisione adottata dal comitato esecutivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.

6.L'Autorità adotta una decisione che stabilisce il regolamento interno operativo della commissione amministrativa del riesame.

Articolo 63

Esclusione e ricusazione

1.I membri della commissione amministrativa del riesame non partecipano al procedimento di riesame se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

2.Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro della commissione amministrativa del riesame ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di riesame, tale membro ne informa la commissione amministrativa del riesame.

3.Qualsiasi membro della commissione amministrativa del riesame può essere ricusato da una delle parti del procedimento di riesame per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora la parte del procedimento di riesame abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza di un motivo per la ricusazione. La ricusazione non può essere basata sulla cittadinanza dei membri.

4.Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, la commissione amministrativa del riesame decide come procedere senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini dell'adozione della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione amministrativa del riesame dal suo supplente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 64

Bilancio

1.Tutte le entrate e le spese dell'Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.

2.Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità sono in pareggio.

3.Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità sono costituite da una combinazione dei seguenti elementi:

a)un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;

b)le commissioni versate dai soggetti obbligati selezionati e non selezionati conformemente all'articolo 65, per i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c);

c)gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.

4.Le spese dell'Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi di esercizio.

Articolo 65

Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati

1.L'Autorità impone una commissione annuale per le attività di supervisione a tutti i soggetti obbligati selezionati di cui all'articolo 13 e ai soggetti obbligati non selezionati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e non soddisfano i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in uno Stato membro. Le commissioni coprono le spese sostenute dall'Autorità in relazione ai compiti di supervisione di cui alle sezioni 3 e 4 del capo II. Tali commissioni non superano le spese relative a detti compiti. Qualora detti criteri non siano pienamente rispettati in un dato anno, gli aggiustamenti necessari vengono apportati al momento del calcolo delle commissioni per i due anni successivi.

2.L'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo le modalità stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 6.

3.Le commissioni sono calcolate al livello di consolidamento più elevato dell'Unione.

4.La base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione per un dato anno civile è la spesa relativa alla supervisione diretta e indiretta dei soggetti obbligati selezionati e non selezionati tenuti a corrispondere detta commissione nell'anno in questione. L'Autorità può richiedere pagamenti anticipati della commissione annuale per le attività di supervisione, basati su stime ragionevoli. L'Autorità comunica con il supervisore del settore finanziario pertinente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della supervisione restino sostenibili e ragionevoli per tutti i soggetti obbligati del settore finanziario. L'Autorità comunica ai rispettivi soggetti obbligati del settore finanziario la base di calcolo della commissione annuale per le attività di supervisione. Gli Stati membri provvedono a che l'obbligo di versare le commissioni previste nel presente articolo sia opponibile a norma del diritto nazionale e che le commissioni siano versate integralmente.

5.Il presente articolo non pregiudica il diritto dei supervisori del settore finanziario di imporre il pagamento di commissioni conformemente al diritto nazionale, nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di supervisione all'Autorità, o relativamente ai costi di cooperazione con l'Autorità e di assistenza a questa fornita e di intervento su istruzioni della stessa, conformemente al pertinente diritto dell'Unione.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 86 per integrare il presente regolamento specificando la metodologia di calcolo dell'importo della commissione riscossa presso ciascun soggetto obbligato selezionato e non selezionato tenuto a versare commissioni conformemente al paragrafo 1, nonché la procedura di riscossione di tali commissioni. Nell'elaborare la metodologia per determinare l'importo individuale delle commissioni, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente dei soggetti obbligati al livello più alto di consolidamento nell'Unione, conformemente alle norme contabili pertinenti;

b)la classificazione del profilo di rischio intrinseco AML/CFT dei soggetti obbligati conformemente alla metodologia di cui all'articolo 12, paragrafo 5;

c)l'importanza del soggetto obbligato per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia di uno o più Stati membri o dell'Unione;

d)l'ammontare della commissione da riscuotere da qualsiasi soggetto obbligato non selezionato in proporzione al suo reddito o fatturato di cui alla lettera a), che non supera 1/5 dell'importo della commissione da riscuotere da qualsiasi soggetto obbligato selezionato in relazione allo stesso livello di reddito o fatturato.

La Commissione adotta gli atti delegati di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2025.

Articolo 66

Formazione del bilancio

1.Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.

2.Sulla base di tale progetto, il comitato esecutivo adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo.

3.Il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4.La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

5.Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.

6.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Autorità.

7.L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Autorità.

8.Il comitato esecutivo adotta il bilancio dell'Autorità. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

Articolo 67

Esecuzione del bilancio

1.Il direttore esecutivo dà esecuzione al bilancio dell'Autorità rispettando i principi di economia, efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

2.Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 68

Rendicontazione e discarico

1.Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N+1), il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2.Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.

3.Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , il comitato esecutivo formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

4.Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato esecutivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

5.Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.

6.Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al comitato esecutivo.

7.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario N, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

8.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 69

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Autorità sono adottate dal comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.

Articolo 70

Misure antifrode

1.Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali, si applica all'Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché l'articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2019/715.

2.L'Autorità aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.

3.Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di attuazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l'OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità.

Articolo 71

Sicurezza informatica

1.L'Autorità istituisce una governance informatica interna a livello del direttore esecutivo che stabilisce e gestisce il bilancio per le tecnologie dell'informazione e assicura la presentazione di relazioni periodiche al comitato esecutivo in merito al rispetto delle regole e delle norme applicabili in materia di sicurezza informatica.

2.L'Autorità assicura che almeno il 10 % della sua spesa in tecnologie dell'informazione sia assegnata in modo trasparente alla sicurezza informatica diretta. Il contributo alla squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea (CERT-UE) può essere conteggiato in questo obbligo di spesa minima.

3.È istituito un servizio adeguato di monitoraggio, rilevamento e risposta in materia di sicurezza informatica, utilizzando i servizi del CERT-UE. Eventuali incidenti gravi devono essere comunicati al CERT-UE e alla Commissione entro 24 ore dal rilevamento.

Articolo 72

Responsabilità e relazioni

1.L'Autorità risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento.

2.L'Autorità trasmette annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei compiti attribuitile dal presente regolamento, incluse informazioni sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo delle commissioni per le attività di supervisione di cui all'articolo 66. Il presidente dell'Autorità presenta tale relazione in pubblico al Parlamento europeo.

3.Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente dell'Autorità partecipa ad audizioni riguardo all'esecuzione dei compiti di supervisione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

4.L'Autorità risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni presentate dal Parlamento europeo.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE 1

PERSONALE

Articolo 73

Disposizione generale

1.Al personale dell'Autorità, in relazione a tutte le questioni non disciplinate nel presente regolamento, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2.In deroga al paragrafo 1, il presidente dell'Autorità e i cinque membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 53 sono equiparati rispettivamente a un membro e al cancelliere del Tribunale per quanto riguarda gli emolumenti e l'età pensionabile, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio 53 . Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dal regolamento 2016/300, si applicano per analogia lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.

3.Il comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, adotta le misure di esecuzione necessarie a norma delle disposizioni dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.L'Autorità può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Autorità, compresi delegati delle FIU.

5.Il comitato esecutivo adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Autorità e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Dette norme tengono conto del fatto che il personale è distaccato e deve essere impiegato come personale dell'Autorità. Sono incluse disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il comitato esecutivo mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

Articolo 74

Privilegi e immunità

All'Autorità e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità del TUE e del TFUE.

Articolo 75

Obbligo del segreto professionale

1.I membri del consiglio generale e del comitato esecutivo e tutto il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e all'articolo 50 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423], anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

2.Il comitato esecutivo garantisce che le persone che forniscono direttamente o indirettamente, su base permanente o occasionale, servizi relativi ai compiti dell'Autorità, compresi i funzionari del comitato esecutivo e altre persone autorizzate dallo stesso o incaricate dalle autorità pubbliche e dalle FIU a tale fine, siano vincolati a obblighi in materia di segreto professionale equivalenti a quelli che figurano al paragrafo 1.

3.Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento, l'Autorità è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell'Unione nei casi in cui tali atti consentano ai supervisori del settore finanziario di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell'Unione.

4.L'Autorità definisce disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.L'Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 54 .

Articolo 76
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.L'Autorità adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 55 e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Autorità comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni. Il comitato esecutivo adotta le norme di sicurezza dell'Autorità, previa approvazione della Commissione.

2.Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è approvato dalla Commissione in via preliminare.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE

Articolo 77

Cooperazione con le autorità europee di vigilanza e il comitato europeo per la protezione dei dati

1.L'Autorità istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

2.Nell'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità collabora strettamente con il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 al fine di evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nella sfera della protezione dei dati.

Articolo 78

Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT 

1.Laddove necessario per l'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 5, l'Autorità coopera, se del caso, con le autorità non preposte all'AML/CFT.

2.Se necessario l'Autorità conclude un protocollo d'intesa con le autorità di cui al paragrafo 1 che stabilisca in termini generali le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni nell'esecuzione dei loro compiti di supervisione ai sensi del diritto dell'Unione in relazione a soggetti obbligati selezionati.

3.L'Autorità assicura una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra tutti i supervisori del settore finanziario nel sistema di supervisione AML/CFT e le pertinenti autorità non preposte all'AML/CFT di cui al paragrafo 1, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e ai dati della banca dati centrale AML/CFT di cui all'articolo 11.

Articolo 79

Cooperazione nel contesto dei partenariati pubblico-privato (PPP)

Se pertinente per l'adempimento dei compiti di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II, l'Autorità può partecipare ad accordi di cooperazione esistenti conclusi in uno o più Stati membri dalle autorità di supervisione o dalle FIU, qualora tali accordi comportino, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le suddette autorità e soggetti obbligati selezionati. La partecipazione dell'Autorità è soggetta al consenso della pertinente autorità nazionale che ha stabilito detto accordo.

Articolo 80

Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea

1.L'Autorità può concludere accordi di lavoro con le istituzioni dell'Unione, le agenzie decentrate dell'Unione e altri organismi dell'Unione che operano nel settore del contrasto e della cooperazione giudiziaria. Tali accordi di lavoro possono essere di carattere strategico o tecnico e hanno, in particolare, l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.

2.L'Autorità stabilisce e mantiene una stretta relazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea. A tal fine, l'Autorità conclude accordi di lavoro separati con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea che stabiliscono i dettagli della loro cooperazione. Tale rapporto mira in particolare a garantire lo scambio di informazioni e tendenze strategiche in relazione alle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione.

Articolo 81

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità competenti in materia di AML/CFT di paesi terzi aventi competenze in materia di regolamentazione, supervisione e FIU nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché con organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali con tali paesi terzi.

2.L'Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e per rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionali in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le autorità pubbliche e le FIU si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

3.Nei casi in cui l'interazione di varie autorità pubbliche e FIU dell'Unione con le autorità di paesi terzi riguarda questioni che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 5, quest'ultima svolge un ruolo guida nell'agevolare tale interazione, se del caso. Tale ruolo dell'Autorità lascia impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.

4.Nel contesto dei poteri conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità contribuisce a rappresentare in maniera unitaria, comune, coerente ed efficace gli interessi dell'Unione nei consessi internazionali, anche assistendo la Commissione nei suoi compiti relativi all'adesione di quest'ultima al Gruppo di azione finanziaria internazionale e sostenendo i lavori e gli obiettivi del gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 82

Accesso ai documenti

1.Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.Le decisioni adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.

3.Il diritto di accesso ai documenti non si estende alle informazioni riservate tra le quali figurano:

a)informazioni o dati dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o dei soggetti obbligati ottenuti nel processo di svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e al capo II, sezione 3;

b)tutti i dati o le informazioni di natura operativa concernenti tali dati operativi dell'Autorità e delle FIU che sono in possesso dell'Autorità in ragione dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al capo II, sezione 6.

4.Le informazioni riservate di cui al paragrafo 3, lettera a), che si riferiscono a una procedura di supervisione possono essere rivelate in tutto o in parte ai soggetti obbligati che sono parti di tale procedura, fatto salvo l'interesse legittimo delle persone fisiche e giuridiche diverse dalla parte in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. Tale accesso non si estende ai documenti interni dell'Autorità, dei supervisori del settore finanziario o alla corrispondenza tra di essi.

5.Il comitato esecutivo adotta misure pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle norme relative alla divulgazione delle informazioni concernenti procedure di supervisione.

Articolo 83

Regime linguistico generale

1.All'Autorità si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.

2.Il comitato esecutivo decide in merito al regime linguistico interno dell'Autorità, che è coerente con il regime linguistico della supervisione diretta adottato ai sensi dell'articolo 27.

3.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio 56 .

Articolo 84

Protezione dei dati

1.Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 53 [OP inserire il numero successivo alla direttiva antiriciclaggio, COM(2021) 423] e all'articolo 55 del [OP inserire il numero successivo al regolamento antiriciclaggio, COM(2021) 420] è considerato necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Autorità è investita a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Nell'elaborare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 43, aventi un impatto significativo sulla protezione dei dati personali, l'Autorità, previa autorizzazione della Commissione, consulta il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L'Autorità può altresì invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al processo di elaborazione di tali orientamenti e raccomandazioni in veste di osservatrici.

2.Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Autorità adotta norme interne che possono limitare l'applicazione dei diritti degli interessati laddove tali restrizioni siano necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 53 [direttiva antiriciclaggio] e all'articolo 55 del [regolamento antiriciclaggio].

Articolo 85

Responsabilità dell'Autorità 

1.In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2.La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.

Articolo 86

Atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25 e 65 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP inserire la data = 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

3.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 25 e 65 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 25 e 65 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 87

Accordo sulla sede e condizioni operative

1.Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell'Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del comitato esecutivo, tra l'Autorità e il predetto Stato membro.

2.Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 88

Valutazione e riesame

3.Entro il 31 dicembre 2029, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Autorità in relazione agli obiettivi, al mandato, ai compiti, alle procedure e all'ubicazione di questa, in conformità degli orientamenti della Commissione. La valutazione considera in particolare:

a)l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità e le implicazioni finanziarie di tale modifica;

b)l'impatto di tutte le attività e di tutti i compiti di supervisione dell'Autorità sugli interessi dell'Unione nel suo complesso, e in particolare l'efficacia di:

i)compiti e attività di supervisione relativi alla supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati;

ii)supervisione indiretta dei soggetti obbligati non selezionati;

iii)sorveglianza indiretta di altri soggetti obbligati;

c)l'impatto delle attività relative al sostegno e al coordinamento delle FIU, e in particolare il coordinamento delle analisi congiunte delle attività e delle operazioni transfrontaliere condotte dalle FIU;

d)l'imparzialità, l'obiettività e l'autonomia dell'Autorità;

e)l'adeguatezza delle disposizioni di governance, compresa la composizione e le disposizioni di voto del comitato esecutivo e la sua relazione con il consiglio generale;

f)l'efficacia dei costi dell'Autorità, se del caso, separatamente in relazione alle sue fonti distinte di finanziamento;

g)l'efficacia del meccanismo di ricorso nei confronti di decisioni dell'Autorità e degli accordi di indipendenza e responsabilità applicabili all'Autorità;

h)l'efficacia degli accordi di cooperazione e di condivisione delle informazioni tra l'Autorità e le autorità non preposte all'AML;

i)l'interazione tra l'Autorità e le altre autorità e gli altri organismi di vigilanza e supervisione dell'Unione, compresi l'Autorità bancaria europea, Europol, Eurojust, l'OLAF e la Procura europea;

j)l'efficacia dei poteri di supervisione e sanzionatori dell'Autorità;

k)l'efficacia e la convergenza delle prassi di supervisione raggiunte dalle autorità di supervisione e il ruolo dell'Autorità in tale contesto.

4.La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

a)se le risorse dell'Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere le sue responsabilità;

b)se sia opportuno conferire ulteriori compiti di supervisione in merito a soggetti obbligati del settore non finanziario, specificando, se del caso, i tipi di soggetti che dovrebbero essere sottoposti a compiti aggiuntivi di supervisione;

c)se sia opportuno conferire ulteriori compiti nel settore del sostegno e del coordinamento del lavoro delle FIU;

d)se sia opportuno conferire all'Autorità ulteriori poteri sanzionatori.

5.Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato e compiti.

6.La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 89

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)l'articolo 1 è così modificato:

a)al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b)al paragrafo 5, la lettera h) è soppressa;

2)l'articolo 4 è così modificato:

a)il punto 1 bis) è soppresso;

b)al punto 2), il punto iii) è soppresso;

3)all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera l) è soppressa;

4)gli articoli 9 bis e 9 ter sono soppressi;

5)all'articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.";

6)all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l'Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.";

7)all'articolo 33, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

8)all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):

"g) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";

9)    all'articolo 81, il paragrafo 2 ter è soppresso.

Articolo 90

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"f) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";

3)all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

Articolo 91

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2)all'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"f) un rappresentante dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, senza diritto di voto.";

3)all'articolo 54, il paragrafo 2 bis è soppresso.

Articolo 92

Inizio delle attività dell'Autorità

La Commissione è competente per l'istituzione e il funzionamento iniziale dell'Autorità fino alla data in cui essa diventa operativa, ossia il 1° gennaio 2024 a norma dell'articolo 93. A tal fine:

a)la Commissione può designare un funzionario della Commissione affinché funga da direttore esecutivo ad interim ed eserciti le funzioni assegnate al direttore esecutivo fino a quando l'Autorità non sia in grado di dare esecuzione al proprio bilancio e il direttore esecutivo non abbia assunto le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del comitato esecutivo a norma dell'articolo 58;

b)in deroga all'articolo 53, paragrafo 4, e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 58, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità investita del potere di nomina;

c)la Commissione può offrire assistenza all'Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;

d)il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del comitato esecutivo, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.

Articolo 93

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, gli articoli 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 e 87 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di seguito "l'Autorità"

1.2.Settore/settori interessati

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

Attività: stabilità finanziaria

1.3.La proposta riguarda: 

una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 57

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

2. Un'economia al servizio delle persone

1.4.2.Obiettivi specifici 

Obiettivo specifico 1.2

La stabilità finanziaria è preservata e migliorata da una supervisione efficiente e da meccanismi di gestione delle crisi, da mezzi per assorbire gli shock e diversificare i rischi, ed è in atto un approccio globale per contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Nel settore della supervisione, l'Autorità mira a migliorare la qualità complessiva della supervisione AML/CFT che ha luogo nell'UE, in parte esercitando essa stessa la supervisione diretta su un numero limitato di soggetti obbligati del settore finanziario che operano su base transfrontaliera più a rischio (ed eventualmente alcuni altri soggetti per i quali può assumere la competenza per la supervisione in circostanze di emergenza), e in parte esercitando la sorveglianza e il coordinamento sui supervisori nazionali, per quanto concerne tanto soggetti obbligati del settore finanziario quanto quelli del settore non finanziario ai sensi della legislazione dell'Unione in materia di AML/CFT.

Nel settore delle unità di informazione finanziaria (FIU), l'Autorità promuoverà una maggiore efficienza e cooperazione tra le FIU stesse, anche adottando modelli armonizzati per la segnalazione e lo scambio di informazioni, effettuando analisi congiunte con le FIU e assumendo l'hosting di un'infrastruttura esistente per lo scambio di informazioni, FIU.net.

Entrambi questi obiettivi dovrebbero contribuire indirettamente a un aumento della quantità di attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE che vengono rilevati ed impediti grazie alla deterrenza e alla maggiore probabilità di essere rilevati.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Indicatori generali

• rapporto tra bilancio proposto e bilancio definitivo adottato (su base annua)

Supervisione indiretta e coordinamento dei supervisori

• numero di norme tecniche adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

• numero di progetti di norme tecniche sottoposti all'approvazione della Commissione entro i termini previsti

• numero di norme tecniche proposte ma respinte dalla Commissione

• numero di raccomandazioni non vincolanti adottate rispetto al numero di cui si richiede l'elaborazione

• numero di ore di formazione per il personale delle autorità di supervisione

• numero di membri del personale partecipanti agli scambi / ai distacchi

• numero di verifiche inter pares effettuate

• numero di ostacoli alla convergenza individuati ed eliminati

• nuovi strumenti pratici per promuovere la convergenza

• numero di banche dati popolate

Supervisione diretta di determinati soggetti obbligati

• numero di ispezioni in loco e di indagini specifiche

• numero di riunioni con i soggetti sottoposti a supervisione

• numero di decisioni indirizzate a soggetti sottoposti a supervisione

• numero di sanzioni imposte a soggetti sottoposti a supervisione

• numero di denunce / ricorsi da parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza

Coordinamento e sostegno delle unità di informazione finanziaria

• numero di analisi congiunte svolte

• numero di norme tecniche adottate

• numero di orientamenti/raccomandazioni indirizzate alle FIU.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Come analizzato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta legislativa, i due problemi principali che l'iniziativa mira ad affrontare sono l'incoerenza della supervisione AML/CFT nel mercato interno nonché un coordinamento e uno scambio di informazioni insufficienti tra le unità di informazione finanziaria. Per quanto riguarda la supervisione, l'efficacia dell'applicazione varia da uno Stato membro all'altro, a causa delle differenze nelle risorse e nelle prassi. Attualmente le FIU non dispongono di metodi comuni e di modelli armonizzati, il che ostacola l'analisi congiunta e si traduce in un'individuazione non ottimale delle operazioni e delle attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il pacchetto antiriciclaggio del 2019, adottato dalla Commissione, ha posto in evidenza come i criminali siano stati in grado di sfruttare le differenze tra i regimi in materia di AML/CFT degli Stati membri. La natura transfrontaliera di gran parte delle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo rende essenziale una buona cooperazione tra i supervisori nazionali e le FIU per prevenire tali reati. Numerosi soggetti tenuti a rispettare obblighi in materia di antiriciclaggio svolgono attività transfrontaliere e sono ostacolati nel conseguimento di prassi ottimali di AML/CFT a livello di gruppo a causa della diversità di approcci dei supervisori nazionali e delle FIU. Per affrontare tali questioni transfrontaliere e massimizzare la capacità del sistema finanziario dell'UE di prevenire e individuare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, è necessario un maggiore coordinamento a livello dell'UE, compresa una componente di supervisione diretta dell'UE sui soggetti più rischiosi.

La proposta per un'autorità antiriciclaggio dell'UE viene adottata insieme a una proposta per un corpus normativo dell'UE in materia di AML/CFT sotto forma di un regolamento dell'UE. Congiuntamente, queste due iniziative sono destinate ad aumentare considerevolmente la convergenza della supervisione e dell'applicazione in materia di AML/CFT negli Stati membri nonché a rafforzare l'intensità della supervisione, in particolare stabilendo una supervisione a livello di UE per i soggetti che operano su base transfrontaliera più a rischio. Una migliore cooperazione transfrontaliera tra le FIU e migliori prassi nazionali, dalla generalizzazione delle migliori prassi, costituiranno una risposta adeguata alla natura transfrontaliera del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le esperienze passate rilevanti comprendono la creazione delle tre autorità europee di vigilanza (AEV), il meccanismo di vigilanza unico per le banche (che non è un'agenzia dell'UE ma un ramo della Banca centrale europea) e la Procura europea.

Dall'esperienza delle autorità europee di vigilanza, è stata tratta l'osservazione secondo la quale una combinazione di risorse dal bilancio dell'UE e direttamente dagli Stati membri attraverso i supervisori nazionali è complicata da gestire e può costituire un onere per i supervisori degli Stati membri di dimensioni inferiori; può altresì compromettere l'indipendenza di un'Autorità. Non si propone pertanto un finanziamento diretto dell'Autorità da parte degli Stati membri.

In relazione al meccanismo di vigilanza unico è stato osservato che la supervisione di soggetti sottoposti a supervisione diretta può essere effettuata efficacemente utilizzando gruppi di supervisione congiunti, guidati da personale del supervisore dell'UE con sede nello Stato membro di un soggetto sottoposto a supervisione diretta, ma coinvolgendo anche il personale del supervisore nazionale. Questo modello è stato applicato all'attività di supervisione diretta dell'Autorità.

In relazione alla Procura europea è stato osservato che può essere necessario un tempo significativo prima che un nuovo organismo raggiunga l'autonomia amministrativa e di bilancio e questo aspetto deve essere pianificato, con il sostegno della Commissione durante questo periodo, anche attraverso un direttore esecutivo ad interim distaccato.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Sarà necessario creare una nuova linea di bilancio, corrispondente all'istituzione di una nuova agenzia dell'UE. Inoltre il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrà essere programmato in maniera tale da fornire le risorse necessarie per l'attuazione del presente atto legislativo.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Nei casi in cui un organismo dell'UE supervisiona direttamente soggetti del settore privato, è frequente che tale supervisione sia finanziata da commissioni versate dai soggetti sottoposti a supervisione. Questo è il caso del meccanismo di vigilanza unico e della supervisione da parte dell'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) delle controparti centrali dell'UE, dei repertori di dati sulle negoziazioni e delle agenzie di rating del credito. Nel caso del meccanismo di vigilanza unico, tali commissioni sono sostenute non soltanto dalle banche sottoposte a vigilanza diretta, ma anche da tutte le banche al di sopra di determinate soglie di dimensione e attività, non tutte sorvegliate direttamente dal meccanismo di vigilanza unico.

Il presente progetto di regolamento abroga la disposizione del regolamento (UE) 2019/2175, che attribuiva talune competenze in materia di AML/CFT all'Autorità bancaria europea (ABE) modificandone il regolamento istitutivo (regolamento (UE) 2010/1093) e riattribuisce le medesime competenze all'Autorità. Tale regolamento era accompagnato da una scheda finanziaria legislativa che assegnava all'ABE 4 agenti temporanei e 4 agenti contrattuali e il corrispondente contributo richiesto di 529 000 EUR, che, dato il modello di finanziamento delle autorità europee di vigilanza, rappresentava il 40 % del costo [il restante 60 % del costo era a carico delle autorità nazionali competenti degli Stati membri]. Si propone di riassegnare tale bilancio dall'ABE all'Autorità antiriciclaggio.

FIU.net è una rete di comunicazione tra le FIU dell'UE che è attualmente ospitata da Europol, ma dovrebbe essere presto (prima del settembre 2021) trasferita alla Commissione su base temporanea, in attesa della creazione dell'Autorità; ciò fa seguito a una decisione del dicembre del 2019 del Garante europeo della protezione dei dati secondo la quale l'hosting di FIU.net da parte di Europol va oltre il mandato di quest'ultima in termini di trattamento dei dati personali. Il costo annuo dell'hosting di FIU.net in seno alla Commissione, dopo il completamento del trasferimento da Europol ad essa, è previsto in bilancio per 2 milioni di EUR ed è assegnato alla DG FISMA della Commissione. Si propone di finanziare questa attività dal bilancio dell'UE, dato che il costo non sarà più sostenuto dalla Commissione. L'effetto complessivo sul bilancio dell'UE non sarà tuttavia esattamente neutro dal punto di vista del bilancio, dato che l'Autorità antiriciclaggio svilupperebbe ulteriormente FIU.net determinando un aumento del costo annuo equivalente a 3 milioni di EUR a prezzi del 2021.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

durata illimitata

◻ Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2025,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 58

Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

✓agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Nessuna

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

A norma delle disposizioni standard attuate presso le agenzie esistenti, l'Autorità antiriciclaggio elaborerà relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i consigli e la relazione annuale) e sarà sottoposta alle verifiche della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I sistemi di gestione e controllo sono previsti nel capo IV del progetto di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio. L'Autorità assicurerà che le norme adeguate siano rispettate in tutti i settori del quadro di controllo interno. Inoltre in ogni esercizio finanziario, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà a ciascuna agenzia dell'UE il discarico per l'esecuzione del suo bilancio; questa procedura si applicherà anche all'Autorità antiriciclaggio.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'istituzione di un quadro di controllo interno sarà una priorità dell'Autorità antiriciclaggio subito dopo la sua istituzione.

I rischi già individuati prima dell'adozione del progetto di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio sono i seguenti:

-    mancata riscossione tempestiva delle commissioni dovute all'Autorità dai soggetti obbligati;

-    casi di riciclaggio verificatisi presso soggetti obbligati sottoposti alla supervisione diretta dall'Autorità antiriciclaggio durante il periodo di tale supervisione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Le stime effettuate in questa sede si basano sull'esperienza acquista dalla DG FISMA in relazione alla sorveglianza delle tre agenzie europee di vigilanza per i servizi finanziari (ABE, EIOPA, ESMA), che sono tutte agenzie di regolamentazione decentrate, come si prevede sia la futura Autorità antiriciclaggio.

Costi dei controlli - Supervisione di agenzie

Storicamente i costi della DG FISMA per la supervisione generale dell'Autorità sono stati stimati corrispondere allo 0,5 % dei contributi annuali versati alle stesse. Tali costi comprendono, ad esempio, ma non esclusivamente, i costi relativi alla valutazione della programmazione e del bilancio annuali, la partecipazione dei rappresentanti della DG FISMA ai consigli di amministrazione, ai consigli delle autorità di vigilanza e ai relativi lavori preparatori.

Costi dei controlli - Pagamento dei contributi annuali

I costi di controllo strettamente legati all'elaborazione dei pagamenti annuali effettuati all'Autorità si basano sulla metodologia utilizzata per calcolare i costi relativi ad altre operazioni finanziarie nel contesto della DG FISMA. Rappresentano una frazione esigua e irrilevante dei pagamenti effettuati.



2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Autorità antiriciclaggio si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'Autorità disporrà di un'apposita strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Le sue azioni in materia di attività antifrode devono essere conformi alle norme e agli orientamenti previsti dal regolamento finanziario (misure antifrode come parte della sana gestione finanziaria), alle politiche di prevenzione delle frodi dell'OLAF, alle disposizioni previste dalla "Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE" (COM(2019) 196 final), nonché all'approccio comune in materia di agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e alla relativa tabella di marcia.

Inoltre la proposta di regolamento che istituisce l'AMLA stabilisce le disposizioni relative all'esecuzione e al controllo del suo bilancio e alle regole finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire le frodi e le irregolarità. Il suo futuro regolamento finanziario interno stabilirà questo aspetto in modo più dettagliato.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 59

di paesi EFTA 60

di paesi candidati 61

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

7

20.020101.01-C1-PMO(FISMA)

20.020601.01-C1-FISMA

Non diss.

NO

NO

NO

NO

1

03.020106-C1-FISMA

Diss.

NO

NO

NO

1

03.100200-C1-FISMA

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

03.10.YY.YY - Agenzia antiriciclaggio dell'UE

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale

03.10.YY.YY: Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Pagamenti

(2)

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,252

3,974

4,742

1,726

1,761

12,455

Pagamenti

(2a)

0,252

3,974

4,742

1,726

1,761

12,455

Titolo 3:

Impegni

(3a)

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

Pagamenti

(3b)

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

TOTALE stanziamenti 
per AMLA

Impegni

=1+1a+3a

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138

Pagamenti

=2+2a

+3b

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138

 

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

Dettagli sulle fonti di riassegnazione degli stanziamenti di impegno

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

03.02.01.06 Attuazione e sviluppo del mercato interno dei servizi finanziari (prezzi correnti) - rif. FIU.net

Impegni

4

1,000

2,000

2,000

5,000

03.10.02 Autorità bancaria europea (ABE)

Impegni

5

0,550

0,561

0,573

0,584

2,268

Margine della rubrica 1

Impegni

6

1,061

15,158

28,851

10,277

10,523

65,870

TOTALE riassegnazioni

Impegni

=4+5+6

1,061

15,708

30,412

12,850

13,107

73,138





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale) A prezzi costanti 2021

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: FISMA

• Funzionari

1,216

1,216

2,432

• Agenti contrattuali

0,328

0,328

0,656

• Altre spese amministrative – Missioni

0,040

0,090

0,130

TOTALE DG FISMA

Stanziamenti

1,584

1,634

3,218

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,584

1,634

3,218

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o che sono stati riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023 62

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2,645

17,342

30,412

12,850

13,107

76,356

Pagamenti

2,645

17,342

30,412

12,850

13,107

76,356

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'AMLA 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

RISULTATI

Tipo 63

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 64

- Banche dati e sistemi informatici (compresi i costi di transizione)

Banca dati / Tecnologie dell'informazione

2,918

3,951

3,312

3,379

13,560

- Traduzioni

Traduzioni

0,265

0,406

0,110

0,113

0,894

- Missioni

Missioni

1,062

1,624

0,442

0,450

3,578

- Rappresentanza legale

Consulente esterno

0,541

0,166

0,168

0,875

COSTO TOTALE

4,245

6,522

4,030

4,110

18,907

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AMLA 

3.2.3.1.Sintesi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) Prezzi correnti – Solo la parte finanziata dall'Unione

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

Agenti temporanei (gradi AD)

0,518

5,682

14,354

5,362

5,468

31,384

Agenti temporanei (gradi AST)

0,462

2,493

0,962

0,982

4,899

Agenti contrattuali

0,291

1,186

1,815

0,308

0,315

3,915

Esperti nazionali distaccati

0,159

0,486

0,462

0,471

1,578

TOTALE

0,809

7,489

19,148

7,094

7,236

41,776

Fabbisogno di personale (ETP): Totale posti finanziati dall'Unione e finanziati da commissioni o canoni

2023

2024

2025

2026 65

2027

TOTALE 66

Agenti temporanei (gradi AD)

8

58

155

180

180

180

Agenti temporanei (gradi AST)

7

30

30

30

30

Agenti contrattuali

10

30

30

30

30

30

Esperti nazionali distaccati

5

10

10

10

10

TOTALE

18

100

225

250

250

250

Si presume che tutto il personale assunto nel 2023 lavori per 6 mesi, dato che la procedura di assunzione sarà avviata prima dell'istituzione giuridica dell'agenzia affinché i contratti possano essere firmati non appena l'agenzia viene istituita. Allo stesso modo, si presume che 20 agenti temporanei che prenderanno servizio nel 2024 lavoreranno per tutto l'anno, dato che il processo di assunzione sarà svolto nel 2023. Tutto il resto del personale aggiuntivo si presume sarà assunto nel corso dell'anno e di conseguenza il costo è calcolato in media al 50 % dei posti. Si presume quindi che il livello di organico completo sarà conseguito entro la metà del 2026.

Dettagli sulla ridistribuzione dall'Autorità bancaria europea

Fabbisogno di personale (ETP):

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

4

4

4

4

4

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

4

4

4

4

4

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

8

8

8

Lo stanziamento per il personale dell'Autorità bancaria europea (posti della tabella dell'organico e stanziamenti per agenti contrattuali) sarà ridotto di 4 agenti temporanei (AD 7) e 4 agenti contrattuali (FG IV) in quanto i compiti di antiriciclaggio assegnati all'ABE nel contesto della revisione delle autorità europee di vigilanza saranno svolti dall'AMLA.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 + 20 01 02 02 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

8

8

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 67

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

4

4

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare) 68

- in sede 69  

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

12

12

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Una "task force" di 12 persone (di cui 8 funzionari o agenti temporanei e 4 agenti contrattuali) dovrà essere istituita presso la DG FISMA per garantire la rapida istituzione e operatività dell'Agenzia antiriciclaggio dell'UE (AMLA). Tale task force contribuirà alla rapida assunzione del personale dell'AMLA e all'istituzione delle procedure amministrative, logistiche, relative a risorse umane, di bilancio e finanziarie, nonché dei sistemi necessari per assicurare che il finanziamento richiesto tramite commissioni/canoni sia disponibile per l'AMLA nei tempi previsti. Senza l'istituzione di questa task force, non sarebbe possibile istituire completamente l'AMLA e quest'ultima non potrebbe essere pronta a svolgere tutti i suoi compiti di supervisione e di coordinamento entro l'inizio del 2026.

Personale esterno

Una "task force" di 12 persone (di cui 8 funzionari o agenti temporanei e 4 agenti contrattuali) dovrà essere istituita presso la DG FISMA per garantire la rapida istituzione e operatività dell'Agenzia antiriciclaggio dell'UE (AMLA). Tale task force contribuirà alla rapida assunzione del personale dell'AMLA e all'istituzione delle procedure amministrative, logistiche, relative a risorse umane, di bilancio e finanziarie, nonché dei sistemi necessari per assicurare che il finanziamento richiesto tramite commissioni/canoni sia disponibile per l'AMLA nei tempi previsti. Senza l'istituzione di questa task force, non sarebbe possibile istituire completamente l'AMLA e quest'ultima non potrebbe essere pronta a svolgere tutti i suoi compiti di supervisione e di coordinamento entro l'inizio del 2026.

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Sarà necessario creare una nuova linea di bilancio, corrispondente all'istituzione di una nuova agenzia dell'UE. Inoltre il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrà essere programmato in maniera tale da fornire le risorse necessarie per l'attuazione del presente atto legislativo. In particolare, come illustrato in precedenza, il bilancio aggiuntivo proposto sarà finanziato mediante una riassegnazione di una piccola parte del contributo (e dei posti) dell'Unione dall'Autorità bancaria europea (ABE), una piccola riassegnazione dalla dotazione per il programma per il mercato unico (in relazione ai costi di hosting del sistema informatico FIU.net) e principalmente mediante un utilizzo del margine della rubrica 1.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 70 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

   La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

2021 – 2027

Commissioni da soggetti sottoposti a supervisione diretta e commissioni/prelievi per la supervisione indiretta di enti finanziari 71

36,179

39,302

75,481

TOTALE stanziamenti cofinanziati

36,179

39,302

75,481

 
Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 72

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.



ALLEGATO - IPOTESI

1. Ipotesi generali

L'Autorità antiriciclaggio

Titolo I – Spese relative al personale

Nel calcolo delle spese relative al personale sono state applicate le ipotesi specifiche seguenti, basate sul fabbisogno di personale individuato illustrato di seguito:

·la data di istituzione giuridica dell'Autorità sarà immediatamente successiva all'entrata in vigore del presente regolamento (probabilmente all'inizio del 2023), ma nel 2023 l'Autorità non svolgerà alcun compito operativo, soltanto quelli amministrativi associati alla sua istituzione. Il personale assunto nel 2023 (18 membri del personale) sarà esclusivamente afferente all'area amministrativa e delle risorse umane;

·la supervisione diretta di tutti i soggetti selezionati inizierà nel 2026, di conseguenza un pieno complemento di 100 persone per la supervisione diretta dovrà essere in atto entro la fine del 2025;

·entro la metà del 2025, saranno completati il processo di selezione dei soggetti da sottoporre a supervisione diretta e la determinazione di commissioni/prelievi (l'elenco dei soggetti tenuti a versare commissioni/prelievi sarà più vasto rispetto a quello dei soggetti sottoposti a supervisione diretta). Dal 2026 in poi, l'Autorità sarà finanziata principalmente da commissioni/prelievi;

·per quanto concerne le attività operative diverse dalla supervisione diretta, l'Autorità comincerà ad esercitare le sue funzioni nel 2024 e crescerà fino a raggiungere il pieno organico in un periodo di tre anni, con il conseguimento del livello di organico completo previsto entro la fine del 2026. Il personale assunto nel corso del 2026 lavorerà alla supervisione indiretta del settore non finanziario e al sostegno delle FIU. Il 2027 sarà quindi il primo anno in cui l'Autorità disporrà di un organico completo per un intero anno.

·I costi dei nuovi assunti nel 2023, 2024, 2025 e 2026 sono calcolati per 6 mesi, dato il tempo presunto necessario per assumere il personale aggiuntivo, tuttavia i costi per 20 nuovi assunti all'inizio del 2024 sono calcolati per 12 mesi completi, dato che la procedura di assunzione verrebbe condotta nel 2023;

·il costo medio annuo per il 2021 di un agente temporaneo è di 152 000 EUR, di un agente contrattuale è di 82 000 EUR e di un esperto nazionale distaccato è di 86 000 EUR, tutti comprensivi di 25 000 EUR di costi "habillage" del titolo II (edifici, informatica, ecc.) e tali dati sono stati indicizzati secondo un tasso del 2 % annuo a partire dal 2023 affinché la scheda finanziaria legislativa possa essere presentata a prezzi correnti;

·Non si applica alcun coefficiente correttivo positivo o negativo, poiché la sede dell'Autorità è sconosciuta (è usuale che una proposta della Commissione per l'istituzione di una nuova agenzia non venga completata per quanto riguarda l'ubicazione della sede);

·i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro per gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali sono stati basati sugli stipendi base standard inclusi nei costi medi annui standard per il 2021, ossia 96 724 EUR e 54 200 EUR rispettivamente, sempre indicizzati al 2 % annuo a partire dal 2023 per arrivare ai prezzi correnti.

Titolo II – Spese per infrastrutture e di funzionamento

I costi sono basati sulla moltiplicazione del numero di membri del personale per la proporzione dell'anno impiegato per il costo standard per l'"habillage", ossia 25 000 EUR più 2 500 EUR per ciascun membro del personale 73 per coprire altre spese amministrative, entrambi gli importi sono espressi secondo i prezzi del 2021 e indicizzati per arrivare ai prezzi correnti.

Tuttavia, durante l'anno 1 delle operazioni effettive (2024) sarà necessario affittare uno spazio per uffici sufficientemente grande per tutto il personale dell'Agenzia. Di conseguenza, oltre al calcolo standard dell'habillage (25 000 EUR moltiplicato per 82,5 ETP del personale), sono stati messi a bilancio altri 2 milioni di EUR (a prezzi correnti) per consentire l'affitto e i potenziali costi di allestimento degli edifici.

La Commissione

Sulla base dell'esperienza recente dell'istituzione di nuove agenzie, per il 2023 e il 2024 sarà necessaria una task force a durata fissa di 12 persone (8 funzionari AD e 4 agenti contrattuali) al fine di istituire in modo efficiente e rapido l'Autorità, compreso un direttore esecutivo ad interim distaccato dalla Commissione e un gruppo di specialisti in risorse umane, informatica, finanza e appalti. Tali persone saranno messe a disposizione tramite riassegnazione interna alla Commissione europea. Parte del personale della task force (quattro nella presente stima) dovrà essere personale a contratto, in ragione della natura a breve termine della task force. Saranno necessarie missioni, soprattutto dopo che l'Autorità inizierà ad operare presso la propria sede dal 2024. Il personale per tale task force è stato calcolato al costo medio per il 2021 di 152 000 EUR per membro del personale per un funzionario (un tasso che include i costi di edificio e informativa, il cosiddetto "habillage") e 82 000 EUR per un agente contrattuale.

2. Informazioni specifiche

Livelli di personale

L'organico totale dell'Autorità a pieno regime, come indicato nell'allegato 5 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, è previsto in 250 persone, di cui 100 impegnate nella supervisione diretta di alcuni soggetti obbligati. Tuttavia se l'Autorità è situata vicino a un'agenzia UE esistente con la quale può condividere funzioni di sostegno, allora il livello totale di personale potrebbe essere leggermente inferiore a 250; qualora questo fosse il caso, la presente scheda finanziaria legislativa dovrebbe essere modificata durante il processo legislativo.

Il numero di 100 persone impegnate nella supervisione diretta è basato su una stima del numero di soggetti da sottoporre a supervisione diretta dell'Autorità che va da 12 a 20 e un numero medio di personale dell'Autorità che lavora a ogni soggetto sottoposto a supervisione diretta che va da 5 a 8. Quasi tutti i 100 membri del personale saranno basati negli Stati membri, non presso la sede dell'Autorità, in quanto saranno a capo di gruppi di supervisione congiunti con la partecipazione di membri del personale dei supervisori AML/CFT nazionali.

Per quanto concerne i 150 dipendenti non impegnati nella supervisione diretta, tale numero è fissato al livello minimo necessario per svolgere l'intera gamma di compiti dell'Autorità. Tale valore è significativamente inferiore al livello medio dell'organico del 2020 delle tre autorità europee di vigilanza. I 150 membri del personale dell'Autorità che è previsto saranno addetti alla supervisione non diretta possono essere ripartiti nelle seguenti attività:

·membri del comitato esecutivo, direttore esecutivo e presidente (7 ETP);

·amministrazione centrale e personale di sostegno (bilancio, appalti, risorse umane, informatica, affari legali, ecc.);

supervisione indiretta (coordinamento e sorveglianza dei supervisori nazionali) nel settore finanziario;

supervisione indiretta (coordinamento e sorveglianza dei supervisori nazionali) nel settore non finanziario;

·coordinamento e sostegno al lavoro delle FIU.

Il progetto di regolamento che istituisce l'Autorità stabilisce il numero di membri del comitato esecutivo a 5, più il presidente; non saranno membri permanenti del personale dell'Autorità, ma titolari di cariche pubbliche indipendenti a tempo pieno. Sulla base dell'esperienza acquisita con le autorità europee di vigilanza, il numero di personale necessario per l'amministrazione centrale e il sostegno può essere stimato a 20 persone (meno se i servizi di sostegno sono condivisi con un'altra agenzia). L'esatta allocazione dei restanti 123 membri del personale nelle altre attività sarà affidata all'Autorità stessa, ma si stima che circa 70 ETP lavoreranno alla supervisione indiretta del settore finanziario (questo dato è rilevante per le commissioni/i prelievi – cfr. in appresso).

Costi del titolo III – spese operative

I costi sono stimati sulla base delle ipotesi generali che seguono:

·i costi per le traduzioni a pieno regime sono stimati a poco più di 0,5 milioni di EUR l'anno a prezzi del 2021 e indicizzati per arrivare ai prezzi attuali. I tassi ipotizzati per il 2024 e il 2025 sono rispettivamente del 50 % e del 75 %;

·i costi transitori per le tecnologie dell'informazione comprendono: i costi informatici una tantum per il trasferimento dei sistemi informatici all'AMLA e altri costi di avviamento a livello informatico per l'AMLA, ipotizzati a 1 milione di EUR nel 2023 e a 400 000 EUR nel 2024 (entrambi a prezzi del 2021);

·il costo della supervisione in loco è di 2 500 EUR a persona per visita. Il bilancio delle missioni di 2 milioni di EUR (a prezzi del 2021) a pieno regime (ossia dal 2027 in poi) considera 800 missioni individuali (il bilancio delle missioni per il 2024 è pari al 50 % di quello a pieno regime e mentre nel 2025 è pari al 75 % di quello a pieno regime);

·le spese di contenzioso si riferiscono all'uso di consulenti esterni per contenziosi con soggetti sottoposti a supervisione diretta in merito a decisioni ad essi indirizzate, con soggetti tenuti a corrispondere commissioni/prelievi in merito al livello di tali commissioni/prelievi e con i supervisori nazionali nei casi in cui l'Autorità ritenga che presentino carenze nella supervisione di un soggetto e proponga il trasferimento della competenza di supervisione all'Autorità. Le spese annuali di contenzioso sono stimate a 0,75 milioni di EUR a pieno regime (ai prezzi del 2021).

L'Autorità assumerà dall'Autorità bancaria europea (ABE) la banca dati antiriciclaggio che tale autorità era stata incaricata di produrre a norma del regolamento (UE) 2019/2175 (regolamento di revisione delle autorità europee di vigilanza), di cui all'articolo 9 bis del regolamento ABE (cfr. punto 1.5.5. della scheda finanziaria legislativa), che per la prima volta ha attribuito all'ABE competenze in materia di antiriciclaggio, insieme agli 8 posti assegnati all'ABE per le attività antiriciclaggio a norma di tale legislazione. L'importo previsto per l'ABE nella scheda finanziaria legislativa della proposta della Commissione che conferiva tali poteri aggiuntivi all'ABE (COM(2018) 646 final), era di 0,53 milioni di EUR l'anno dal bilancio dell'Unione su base continuativa (40 % del costo totale, in ragione della natura di finanziamento misto delle autorità europee di vigilanza). Tale finanziamento (opportunamente indicizzato) verrebbe trasferito all'Autorità antiriciclaggio.

L'Autorità antiriciclaggio assumerà anche l'hosting del sistema di scambio di informazioni per le FIU noto come FIU.net. L'hosting di tale rete sarà trasferito da Europol alla Commissione nel corso del 2021, ma l'hosting da parte di quest'ultima è previsto come temporaneo fino a quando l'Autorità potrà assumere il suo ruolo di responsabile permanente dell'hosting. Il costo di hosting di FIU.net, indipendentemente dai costi relativi al trasferimento, consiste sostanzialmente in costi di natura informatica (manutenzione di hardware e software sicuri per lo scambio transfrontaliero di informazioni sensibili tra FIU). Il costo annuale dell'hosting di FIU.net presso la Commissione è di circa 2 milioni di EUR, ma questa è una stima prudente per garantire soltanto un sistema sicuro per il momento. L'Autorità dovrà sviluppare funzionalità aggiuntive per fornire strumenti efficaci per lo scambio di informazioni tra le FIU e il bilancio stimato per il sistema FIU.net in questo caso è quindi di 3 milioni di EUR (a prezzi del 2021), di cui circa 2 milioni di EUR (a prezzi correnti) corrisponderanno a un risparmio sul bilancio UE dovuto al trasferimento di FIU.net dalla Commissione all'AMLA a partire dalla metà del 2025 (primo anno in cui il trasferimento di FIU.net dalla Commissione all'Autorità è realisticamente possibile).

Entrate da commissioni/prelievi

Le attività dell'Autorità da finanziare con le entrate da commissioni/prelievi sono i costi relativi alla supervisione diretta e indiretta del settore finanziario. Per quanto concerne il titolo I e il titolo II, il numero totale di personale ETP a pieno regime impegnato in queste due attività è stimato a 192. Per quanto concerne il titolo III, i costi che si considerano rientrare in questa categoria sono tutti i costi del titolo III con l'esclusione del funzionamento di FIU.net e il 20 % dei costi di traduzione, missioni e contenzioso. Per un anno intero a pieno regime, tali costi ammontano a 4,9 milioni di EUR su 9 milioni di EUR imputati al titolo III (entrambi gli importi a prezzi correnti). Complessivamente tali stime danno un'entrata da commissioni pari a circa 40 milioni di EUR in un anno di pieno funzionamento, corrispondente a circa il 75 % delle spese dell'Autorità, un dato che lascia poco più di 13,3 milioni di EUR di spese al bilancio dell'Unione.

Negli anni 1 e 2 di operazioni effettive (2024 e 2025) sono previste zero entrate da commissioni/prelievi, dato che l'Autorità non sarà ancora in grado di riscuotere commissioni/imporre prelievi; la selezione dei soggetti tenuti a versare commissioni/prelievi occuperà il primo anno e mezzo di attività dell'Autorità, l'elenco dei soggetti sarà pubblicato nell'agosto 2025 e le fatture per i contributi ex ante per il 2026 saranno inviate subito dopo. L'effetto complessivo di tali ipotesi è che il costo dell'Autorità per il bilancio dell'Unione (escluso il costo della task force temporanea della Commissione che dovrebbe essere creata per istituire l'Autorità) è dell'ordine di poco più di 1 milione di EUR nel 2023, poco meno di 16 milioni di EUR nel 2024 e 30 milioni di EUR nel 2025, per poi scendere a 12,8 milioni di EUR nel 2026 e poco più di 13 milioni di EUR nel 2027 e successivamente.

Le commissioni/i prelievi corrispondenti alle spese ammissibili nell'anno N saranno riscossi nell'anno N-1 sulla base del progetto di bilancio per l'anno N. Se la spesa stimata per la supervisione diretta in un certo anno è superiore o inferiore a quella preventivata, le commissioni/prelievi riscossi nell'anno successivo dovrebbero essere adattati per correggere tale circostanza.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati tenuti a versare commissioni/prelievi, il progetto di regolamento che istituisce l'Autorità esclude i soggetti obbligati del settore non finanziario e limita le commissioni/prelievi a una selezione di soggetti del settore finanziario, da determinare in un atto delegato della Commissione.

La tabella che segue riepiloga l'evoluzione prevista delle entrate da commissioni/prelievi per l'Autorità.

Autorità antiriciclaggio dell'UE (AMLA) - Finanziamento da commissioni e prelievi

2024

2025

2026

2027

TOTALE

2023 – 2027

Titolo 1: (compresi i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro)

Impegni

(1)

26,033

28,573

54,606

Pagamenti

(2)

26,033

28,573

54,606

Titolo 2:

Impegni

(1a)

5,343

5,830

11,173

Pagamenti

(2a)

5,343

5,830

11,173

Titolo 3:

Impegni

(3a)

4,803

4,899

9,702

Pagamenti

(3b)

4,803

4,899

9,702

TOTALE stanziamenti finanziati da commissioni e prelievi 
per AMLA

Impegni

=1+1a+3a

36,179

39,302

75,481

Pagamenti

=2+2a

+3b

36,179

39,302

75,481

(1)    Europol, From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact, 2017.
(2)    Comunicazione della Commissione "Verso una migliore attuazione del quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" (COM(2019) 360 final); relazione della Commissione sulla valutazione di recenti presunti casi di riciclaggio di denaro concernenti enti creditizi dell'UE (COM(2019) 373 final) e altre relazioni.
(3)    COM(2020) 605 final.
(4)    Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (2020/C 164/06) (C/2020/2800). GU C 164 del 13.5.2020, pag. 21:    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03) .
(5)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2020, su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti (2020/2686 (RSP)), P9_TA(2020)0204.    
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_IT.html
(6)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12608-2020-INIT/it/pdf
(7)    In questa fase, l'ambito di applicazione della supervisione per il supervisore AML/CFT dell'UE dovrebbe concentrarsi su: enti creditizi, istituti di pagamento, cambiavalute (bureau de change), istituti di moneta elettronica, fornitori di servizi per cripto-valute soggetti alle raccomandazioni del GAFI, tra gli altri, con l'opzione di valutare un'espansione della supervisione ad altri soggetti obbligati a rischio in futuro, ma anche in considerazione della natura più omogenea del settore finanziario e della natura più omogenea dell'elevato livello di armonizzazione per quanto riguarda i requisiti prudenziali rispetto al settore non finanziario. La supervisione basata sul rischio dell'UE dovrebbe prendere in considerazione i seguente parametri: il rischio derivante dalla natura dell'attività del soggetto obbligato, in particolare la sua clientela, i suoi prodotti, i suoi canali di distribuzione, la sua esposizione geografica, tenendo altresì conto degli aspetti transfrontalieri; i rischi emergenti associati all'evoluzione dei metodi di distribuzione, in particolare le sfide poste per l'AML/CFT dalla digitalizzazione dei servizi finanziari e le conseguenze qualora tali rischi si materializzassero.
(8)    Per ulteriori dettagli cfr. valutazione d'impatto di accompagnamento. [OP inserire il collegamento a SWD(2021) 190 final].
(9)    EBA/Rep/2020/06, disponibile all'indirizzo: https://eba.europa.eu/file/744071/download?token=Tf9XDqWX .
(10)    Non disponibile al pubblico.
(11)    Relazione speciale della Corte dei conti europea "Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente":    
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_IT.pdf .
(12)    Per ulteriori dettagli cfr. valutazione d'impatto di accompagnamento [OP inserire il collegamento a SWD(2021) 190 final].
(13)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(14)    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(15)    Direttive (UE) 2015/2366, (UE) 2014/92 e (UE) 2009/110.
(16)    Direttiva (UE) 2019/1153.
(17)    Causa C-217/04 Regno Unito/Parlamento e Consiglio, EU:C:2006:279, punto 44 e causa C-270/12 Regno Unito/Parlamento e Consiglio, EU:C:2014:18, punto 104.
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/190724-anti-money-laundering-terrorism-financing-communication_it .
(19)    Conferite all'Autorità bancaria europea dal regolamento (UE) 2019/2175 (regolamento sulla revisione delle autorità europee di vigilanza).
(20)    Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
(21)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2021) 190 final) - Impact Assessment Report Accompanying the package of Commission legislative proposals regarding Anti-Money Laundering and Countering of Financing of Terrorism (AML/CFT), and law enforcement [relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il pacchetto di proposte legislative della Commissione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e attività di contrasto], comprendente: un progetto di regolamento in materia di AML/CFT, che modifica anche l'attuale regolamento sui trasferimenti di fondi (regolamento (UE) 2015/847); un progetto di modifica della direttiva (UE) 2015/849 in materia di AML/CFT; un progetto di regolamento che istituisce un'autorità dell'UE per l'AML/CFT sotto forma di agenzia di regolamentazione; un progetto di modifica della direttiva (UE) 2019/1153 per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.
(22)    Cfr. valutazione d'impatto di accompagnamento [OP inserire il collegamento a SWD(2021) 190 final].
(23)    Per ulteriori riflessioni sul meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU cfr. valutazione d'impatto di accompagnamento [OP inserire il collegamento a SWD(2021) 190 final].
(24)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(25)    Tale banca dati è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/2175 (regolamento di revisione delle autorità europee di vigilanza) che allo stesso tempo ha esteso la competenza dell'ABE nel settore dell'AML/CFT.
(26)    L'hosting della piattaforma FIU.net è gestito da Europol dal 2016, ma dovrebbe essere trasferito alla Commissione su base temporanea prima del mese di settembre del 2021, in attesa della creazione dell'Autorità. Ciò fa seguito a una decisione del Garante europeo della protezione dei dati del dicembre del 2019 secondo la quale l'hosting di FIU.net da parte di Europol va oltre il mandato di quest'ultima in termini di trattamento dei dati personali.
(27)    Tale banca dati è stata istituita dal regolamento (UE) 2019/2175 (regolamento di revisione delle autorità europee di vigilanza) che allo stesso tempo ha esteso la competenza dell'ABE nel settore dell'AML/CFT.
(28)    L'hosting della piattaforma FIU.net è gestito da Europol dal 2016, ma dovrebbe essere trasferito alla Commissione su base temporanea prima del mese di settembre del 2021, in attesa della creazione dell'Autorità. Ciò fa seguito a una decisione del Garante europeo della protezione dei dati del dicembre del 2019 secondo la quale l'hosting di FIU.net da parte di Europol va oltre il mandato di quest'ultima in termini di trattamento dei dati personali.
(29)    https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf.
(30)    GU C […] del […], pag. […].
(31)    [aggiungere riferimento] GU C […] del […], pag. […].
(32)     https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf .
(33)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(36)    Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
(37)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001 .
(38)    Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).
(39)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(40)    Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(41)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(42)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(43)    Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(44)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(45)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(46)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(47)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(48)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(49)    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(50)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(51)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(52)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(53)    Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).
(54)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(55)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(56)    Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).
(57)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(58)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(59)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(60)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(61)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(62)    Approssimazione per il 2023 e il 2024 date le diverse basi (indicate sopra) da applicare alle spese della rubrica 1 e della rubrica 7.
(63)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(64)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(65)    A partire dal 2026, 192 dei 250 posti totali (ossia il 77 %) saranno finanziati da commissioni/canoni, di cui 164 agenti temporanei (141 ADS e 23 AST), 25 agenti contrattuali e 3 esperti nazionali distaccati. 
(66)    Totale a livello di organico completo previsto.
(67)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(68)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(69)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(70)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(71)    Costo completo del personale (compresi i costi associati al titolo II e i contributi pensionistici) e i costi operativi derivanti dalle attività di supervisione diretta e dalla supervisione indiretta di enti finanziari. 
(72)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(73)    Nei loro bilanci per il 2021 i costi del titolo II delle autorità europee di vigilanza, esclusi gli edifici e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), variano da 1 700 EUR a quasi 5 000 EUR per dipendente.

Bruxelles, 20.7.2021

COM(2021) 421 final

ALLEGATI

della

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010


ALLEGATO I

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 20.

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 20, paragrafo 6, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti.

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

1. se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

2. se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi, si applica un coefficiente di 1,5;

3. in caso di evidenziazione, attraverso la violazione, di carenze sistemiche nell'organizzazione del soggetto obbligato selezionato, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni dello stesso, si applica un coefficiente di 2,2;

4. se la violazione è stata commessa intenzionalmente, si applica un coefficiente di 3;

5. se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione, si applica un coefficiente di 1,7;

6. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato non ha cooperato con l'Autorità nello svolgimento delle indagini, si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

1. se l'alta dirigenza del soggetto obbligato selezionato può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, si applica un coefficiente di 0,7;

2. se il soggetto obbligato selezionato ha portato rapidamente, efficacemente e completamente all'attenzione dell'Autorità la violazione, si applica un coefficiente di 0,4;

3. se il soggetto obbligato selezionato ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, si applica un coefficiente di 0,6.

ALLEGATO II

Elenco degli obblighi direttamente applicabili di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 3

1.Gli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del [regolamento antiriciclaggio].

2.Gli obblighi relativi alle politiche e alle procedure di gruppo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), sono quelli previsti agli: articoli 13 e 14 del [regolamento antiriciclaggio].

3.Gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), sono quelli previsti agli: articoli 50, 51 e 52 del [regolamento antiriciclaggio] e agli articoli 9, 13 e 18 della [rifusione del regolamento sui trasferimenti di fondi].

4.Gli obblighi relativi alle politiche, ai controlli e alle procedure interni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), sono quelli previsti agli: articoli 7, 8, 9, 38, 39 e 40 del [regolamento antiriciclaggio].

5.Altri obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere c) e d), sono quelli previsti agli: articoli 54, 56, 57 e 58 del [regolamento antiriciclaggio] e articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 e 21 del [regolamento sui trasferimenti di fondi].