Bruxelles, 6.7.2021

COM(2021) 391 final

2021/0191(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle obbligazioni verdi europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 390 final} - {SWD(2021) 181 final} - {SWD(2021) 182 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta rientra nel contesto dell'agenda di più ampio respiro della Commissione europea in materia di finanza sostenibile. Essa pone le basi per un quadro comune di norme relative all'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per le obbligazioni che perseguono obiettivi ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 1 (regolamento sulla tassonomia). Istituisce inoltre un sistema per la registrazione delle imprese che fungono da revisori esterni per le obbligazioni verdi in linea con il presente quadro, nonché per la vigilanza su tali imprese. Faciliterà l'ulteriore sviluppo del mercato delle obbligazioni verdi di qualità elevata, contribuendo così all'Unione dei mercati dei capitali, riducendo al minimo le perturbazioni dei mercati delle obbligazioni verdi esistenti e riducendo il rischio di greenwashing. La denominazione "obbligazione verde europea" è disponibile per tutti gli emittenti, all'interno o all'esterno dell'Unione, che soddisfano i requisiti di cui alla presente proposta.

La presente proposta legislativa mira a sfruttare meglio il potenziale del mercato unico e dell'Unione dei mercati dei capitali per contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dell'accordo di Parigi del 2016 sui cambiamenti climatici 2 e al Green Deal europeo 3 .

Il Green Deal europeo ha chiarito che sono necessari investimenti significativi in tutti i settori dell'economia per passare a un'economia climaticamente neutra e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Unione. Nel periodo 2021-2030 il conseguimento degli attuali obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 richiederà investimenti nel sistema energetico (esclusi i trasporti) di 336 miliardi di EUR l'anno (a prezzi costanti del 2015), pari al 2,3 % del PIL 4 . Una parte sostanziale di questi flussi finanziari dovrà provenire dal settore privato. Per ovviare alla carenza di investimenti occorre riorientare in modo significativo i flussi di capitale privato verso investimenti più ecosostenibili e procedere a un ripensamento globale del quadro finanziario europeo.

In particolare il Green Deal europeo ha sottolineato che dovrebbe essere più facile per investitori e imprese individuare gli investimenti ecosostenibili e garantire che siano credibili. Tra le possibilità al vaglio ci sono un'etichettatura chiara dei prodotti di investimento al dettaglio e la definizione di una norma per le obbligazioni verdi europee che favorisca gli investimenti ecosostenibili nel modo più appropriato. Nonostante la forte crescita del mercato, l'emissione di obbligazioni verdi rimane a una frazione dell'emissione complessiva di obbligazioni, rappresentando circa il 4 % dell'emissione complessiva di obbligazioni societarie nel 2020 5 . L'ulteriore crescita del mercato delle obbligazioni verdi di qualità elevata sarà una fonte di investimenti verdi significativi, contribuendo così a colmare la carenza di investimenti del Green Deal europeo.

A tal fine il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020 6 ha annunciato l'istituzione di una norma per le obbligazioni verdi. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020 sui cambiamenti climatici, il Consiglio europeo 7 ha sottolineato l'importanza di sviluppare norme mondiali comuni per la finanza verde e ha invitato la Commissione europea a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi entro giugno 2021. Infine, nel suo programma di lavoro per il 2021, la Commissione ha indicato come priorità "un'economia al servizio delle persone" e ha sottolineato l'importanza di continuare a compiere progressi in materia di finanza sostenibile, in particolare proponendo di stabilire una norma UE per le obbligazioni verdi 8 .

In ragione dell'uso diffuso di quadri di mercato proprietari per le obbligazioni verdi e nonostante il fatto che alcuni di tali quadri siano comunemente accettati definire standard, può essere costoso e difficile per gli investitori stabilire l'impatto ambientale positivo degli investimenti basati su obbligazioni e confrontare obbligazioni verdi diverse sul mercato. Per gli emittenti, la mancanza di definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili crea incertezza su quali attività economiche possono essere considerate legittimamente verdi. In tali condizioni gli emittenti possono essere esposti a rischi reputazionali derivanti da potenziali accuse di greenwashing, soprattutto nei settori di transizione. Inoltre la frammentazione delle pratiche nel settore della revisione esterna può creare loro costi aggiuntivi per tali soggetti. Tali ostacoli possono incidere sulla redditività di progetti aventi un impatto climatico e ambientale notevole, riducendo così l'offerta di tali opportunità di investimento e ostacolando il conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.

La presente proposta mira ad affrontare tali ostacoli stabilendo una norma per le obbligazioni verdi di qualità elevata. Ciò dovrebbe: 1) migliorare la capacità degli investitori di individuare tali obbligazioni e di fidarsi delle stesse; 2) facilitare l'emissione di tali obbligazioni verdi di qualità elevata chiarendo le definizioni di attività economiche verdi e riducendo i potenziali rischi reputazionali per gli emittenti nei settori di transizione; nonché 3) normalizzare la pratica della revisione esterna e migliorare la fiducia nei revisori esterni introducendo un regime volontario di registrazione e vigilanza.

La presente proposta per una obbligazione verde europea è ancorata al regolamento sulla tassonomia. Il regolamento sulla tassonomia definisce una classificazione delle attività economiche come ecosostenibili, includendo tra i criteri di definizione il pieno rispetto delle garanzie minime di salvaguardia a livello sociale. Questo quadro può essere utilizzato come parametro di riferimento per classificare se un'attività economica e, per estensione, i relativi attivi o progetti sono verdi. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulla tassonomia 9 , l'Unione deve applicare i criteri della tassonomia nella definizione di eventuali norme per obbligazioni societarie ecosostenibili 10 . Di conseguenza, ai fini delle obbligazioni verdi europee, la Commissione propone che il regolamento sulla tassonomia e, man mano che vengono sviluppati, i suoi atti delegati definiscano ciò che va considerato come "verde".

La presente proposta fornisce un quadro per tutti gli emittenti di obbligazioni verdi, compresi quelli del settore pubblico e privato, nonché le imprese finanziarie e non finanziarie. Il quadro mira altresì ad essere utilizzabile per gli emittenti di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, i cui titoli sono emessi da una società veicolo 11 . Il collegamento con il regolamento sulla tassonomia consente l'utilizzo dei proventi delle obbligazioni verdi europee per un'ampia gamma di attività economiche che forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Basandosi sulle attuali migliori pratiche di mercato per le obbligazioni verdi, la presente proposta offre numerosi usi potenziali come nel caso di una banca che emette una obbligazione verde europea per finanziare mutui ipotecari verdi, di un fabbricante di acciaio che emette una obbligazione verde europea per finanziare una nuova tecnologia di produzione a emissioni più basse o di un soggetto sovrano che emette una obbligazione verde europea per finanziare un regime di sovvenzioni a favore di impianti per l'energia da fonti rinnovabili, solo per citarne alcuni.

La presente proposta si basa sulle migliori pratiche di mercato, nonché sul riscontro e sulle raccomandazioni ricevuti da un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile. La relazione di tale gruppo, pubblicata il 31 gennaio 2018 12 , ha raccomandato l'introduzione di una norma UE ufficiale per le obbligazioni verdi, come veniva denominata all'epoca. Come seguito, la Commissione si è impegnata a sviluppare una norma UE per le obbligazioni verdi nel proprio piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile 13 adottato l'8 marzo 2018. Ha incaricato il gruppo di esperti tecnici (TEG) sulla finanza sostenibile, costituito da partecipanti al mercato afferenti a settori diversi, di elaborare raccomandazioni per una norma UE per le obbligazioni verdi. Il TEG ha proceduto in tal senso nella sua relazione finale nel giugno del 2019, seguita da una guida all'usabilità per una bozza di norma nel marzo del 2020. Infine la Commissione ha raccolto ulteriori approfondimenti e contributi sulle obbligazioni verdi nella sua consultazione pubblica sulla strategia rinnovata per la finanza sostenibile (aperta da aprile a luglio del 2020) e nella sua consultazione mirata sulla norma UE per le obbligazioni verdi (aperta da giugno a ottobre del 2020).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta introduce una serie di norme che gli emittenti di obbligazioni verdi devono seguire per poter chiamare un'obbligazione "obbligazione verde europea" o "EuGB". Si basa sulle migliori pratiche di mercato esistenti e mette in atto obblighi aggiuntivi basati sulla legislazione pertinente già in vigore. Tali obblighi sono coerenti con gli obiettivi delle disposizioni politiche esistenti nel settore e in particolare con il regolamento sulla tassonomia. Tale proposta prevede che un emittente di una obbligazione verde europea garantisca che i proventi di tale obbligazione siano destinati ad attivi e spese nel pieno rispetto dei requisiti del regolamento sulla tassonomia, al fine di garantire che l'obbligazione stessa sia pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale. La presente proposta è altresì coerente con altre iniziative in materia di finanza sostenibile, compresa la proposta della Commissione per una direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità 14 , che promuoverà la comunicazione di informazioni relative alla sostenibilità da parte di tutte le grandi società e della maggior parte delle società quotate nei mercati regolamentati, circostanza questa che riguarda quindi anche numerosi emittenti di obbligazioni.

La presente proposta è inoltre coerente con l'Unione dei mercati dei capitali che mira a migliorare la capacità dei mercati dei capitali dell'Unione di mobilitare e canalizzare gli investimenti, che possono contribuire a finanziare la transizione verde.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è conforme agli obiettivi strategici generali del Green Deal europeo. Il Green Deal europeo costituisce la risposta dell'Unione alle sfide relative al clima e all'ambiente che definiscono questa generazione. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra 15 . Inoltre mettere a disposizione un ambiente regolamentato affidabile che sostenga l'emissione e la creazione di obbligazioni verdi europee avrà un ruolo di primo piano nella promozione del ruolo internazionale dell'euro e contribuirà al conseguimento dell'obiettivo di trasformare i mercati finanziari dell'Unione in un nuovo polo di "finanza verde", sostenendo così ulteriormente gli investimenti verdi dell'UE 16 . La Commissione potrebbe fornire sostengo tecnico agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2021/240 17 al fine di promuovere le obbligazioni verdi europee a livello nazionale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") e si fonda sull'articolo 114 del trattato, che conferisce la competenza per prevedere disposizioni appropriate che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 114 del trattato consente all'Unione di adottare misure non soltanto destinate ad eliminare gli ostacoli esistenti all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche per prevenire il probabile emergere di tali ostacoli in futuro. Rientrano in tale contesto anche quegli ostacoli che rendono difficile ai partecipanti al mercato, quali gli emittenti di obbligazioni verdi o gli investitori, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

L'attuale mercato delle obbligazioni verdi è interamente basato su norme e pratiche definite dal mercato, con garanzie per gli investitori fornite da imprese che agiscono in qualità di revisori esterni. Tali norme esistenti stabiliscono orientamenti o raccomandazioni di alto livello basate su processi, tuttavia le definizioni sottostanti di progetti verdi non sono sufficientemente normalizzate, rigorose ed esaustive. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con o contribuiscono agli obiettivi ambientali, compreso in particolare l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi. Tale situazione limita altresì la capacità degli emittenti di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.

Le norme basate sul mercato utilizzate attualmente non assicurano inoltre adeguatamente la trasparenza e la responsabilità dei revisori esterni; inoltre non vi è alcuna vigilanza continua sulle imprese che agiscono in qualità di revisori esterni. Di conseguenza gli investitori incontrano ulteriori difficoltà nell'individuare obbligazioni ecosostenibili, nel fidarsi delle stesse, così come nel confrontarle.

Pertanto in tutta l'Unione coesistono pratiche diverse, il che rende costoso per gli investitori individuare le obbligazioni verdi effettive e allo stesso tempo impedisce al mercato delle obbligazioni verdi di crescere secondo il suo potenziale.

Finora nessuno Stato membro ha ancora legiferato per stabilire una norma ufficiale per le obbligazioni verdi a livello nazionale. Tuttavia i sistemi di marchi nazionali stabiliscono già vari requisiti per i prodotti finanziari ecosostenibili, che in alcuni casi possono comportare requisiti per le obbligazioni, ad esempio nel caso dei requisiti per i fondi obbligazionari. Quando si confrontano le obbligazioni verdi sovrane emesse dagli Stati membri dell'UE, si rilevano già esempi nei quali sono state applicate definizioni divergenti di attivi ecosostenibili tra gli Stati membri. Inoltre, alla luce della continua crescita del mercato delle obbligazioni verdi e del suo ruolo nel finanziare il tipo di investimenti fissi necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, è probabile che alcuni Stati membri prenderanno in considerazione la possibilità di creare norme o di definire orientamenti a livello nazionale.

È probabile che tali iniziative nazionali cercherebbero di affrontare i medesimi problemi che la proposta iniziativa EuGB intende affrontare, ma i risultati potrebbero divergere tra gli Stati membri. Di conseguenza è probabile che emergano disparità tra le legislazioni nazionali, che ostacolerebbero la libera circolazione di capitali, pregiudicherebbero la parità di condizioni a livello europeo e agirebbero contro gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Risulta pertanto evidente la necessità di applicare in tutta l'Unione una norma armonizzata per le obbligazioni verdi da parte degli emittenti di obbligazioni verdi tanto pubblici quanto privati. L'adozione del presente regolamento mirerebbe ad assicurare tali requisiti armonizzati. L'articolo 114 del trattato costituisce pertanto la base giuridica appropriata.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente.

Il mercato delle obbligazioni verdi è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni oltre i confini nazionali. Gli emittenti e gli investitori in prodotti finanziari necessitano di parametri e definizioni comuni per stabilire quali progetti e quali attività sono ecosostenibili e per confrontarli/e tra loro. Data questa circostanza, un'azione legislativa nazionale destinata ad affrontare le carenze individuate nel mercato delle obbligazioni verdi avrebbe l'effetto potenziale di frammentare il mercato europeo delle obbligazioni verdi.

Inoltre il mercato dei revisori esterni delle obbligazioni verdi è un mercato transfrontaliero. Al fine di preservare la parità di condizioni per i soggetti che forniscono tali servizi, a livello europeo è necessario un regime centralizzato di registrazione e vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni verdi europee, coordinato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Di conseguenza una tale iniziativa non può essere limitata al territorio di un singolo Stato membro ed è necessaria un'azione coordinata a livello di Unione. Soltanto un intervento a livello di Unione può definire requisiti coerenti e normalizzati per le obbligazioni verdi europee al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico ed evitare distorsioni di mercato.

Infine, date le numerose interazioni tra la proposta sulle obbligazioni verdi europee e altre normative pertinenti a livello di Unione, come il regolamento sulla tassonomia, uno strumento dell'Unione sembra essere più adatto per affrontare la situazione attuale.

Per le ragioni di cui sopra, l'uniformità e la certezza del diritto dell'esercizio delle libertà del trattato possono essere meglio assicurate da un'azione a livello di Unione.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE. Le misure proposte sono necessarie per conseguire gli obiettivi, oltre ad essere anche le più idonee.

Mettere in atto una norma volontaria armonizzata per un'obbligazione verde a livello di Unione stabilirà il parametro di riferimento per le obbligazioni verdi di qualità elevata sui mercati europei ed eventualmente globali, senza imporre l'uso della norma ai partecipanti attuali al mercato. Consentendo l'eliminazione di taluni ostacoli al corretto funzionamento del mercato delle obbligazioni verdi di qualità elevata, il presente regolamento potrebbe contribuire a indirizzare i flussi di capitale verso progetti ecosostenibili e a facilitare gli investimenti verdi transfrontalieri. Dato il rischio che l'inazione porti alla frammentazione del mercato e alla confusione degli investitori, la presente proposta garantirà chiarezza giuridica, trasparenza e comparabilità delle obbligazioni verdi europee in tutta l'Unione.

Il riscontro dei portatori di interessi e la valutazione d'impatto per la presente proposta hanno individuato i fattori principali che causano detto problema nella mancanza di una definizione coerente di quali siano i modi ecosostenibili di utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi e nella mancanza di una vigilanza continua sui revisori esterni. La presente proposta si limita a quanto necessario per affrontare e porre rimedio a ciascuno di tali problemi, ossia: 1) la creazione di una norma volontaria per le obbligazioni verdi che richieda che l'utilizzo dei proventi sia in linea con i requisiti del regolamento sulla tassonomia e 2) la richiesta agli emittenti di obbligazioni verdi europee di ottenere una revisione prima e dopo l'emissione da parte di un revisore esterno registrato e sottoposto a vigilanza in linea con i requisiti del presente regolamento. I revisori statali o altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani non sono soggetti agli obblighi di registrazione e vigilanza di cui al presente regolamento, in quanto sono soggetti statutari aventi responsabilità di vigilanza sulla spesa pubblica e in genere godono di indipendenza garantita dalla legge.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta mira a mettere in atto una serie comune di requisiti per una norma armonizzata per le obbligazioni verdi europee, che semplificherà ulteriormente gli investimenti ecosostenibili e sosterrà un modo coordinato per migliorare il funzionamento del mercato unico. Per conseguire questi obiettivi strategici è necessario un regolamento direttamente applicabile, che costituisce il modo migliore per ottenere la massima armonizzazione evitando divergenze legate a un'attuazione disomogenea.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Attualmente non esiste un regime giuridico a livello UE per le obbligazioni verdi.

Consultazioni dei portatori di interessi

L'8 aprile 2020 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta sulla strategia rinnovata per la finanza sostenibile che è rimasta aperta per 16 settimane. Tale consultazione comprendeva oltre 100 domande, tra cui diverse su norme e marchi per prodotti finanziari, nonché sulla norma UE per le obbligazioni verdi, come era nota all'epoca. Alla Commissione sono pervenute oltre 600 risposte a tale consultazione da un'ampia gamma di portatori di interessi. Una sintesi dei riscontri contenente una panoramica dei contributi ricevuti è stata pubblicata sul sito web della Commissione 18 .

Nel contesto di tale processo, il 12 giugno 2020 la Commissione ha avviato altresì una consultazione mirata per chiedere ulteriori contributi ai portatori di interessi sulle obbligazioni verdi europee. Tale consultazione è rimasta aperta per 16 settimane e si è chiusa il 2 ottobre 2020 dopo aver ricevuto 167 risposte. Le risposte sono state pubblicate online 19 . Il documento di consultazione consisteva in 19 domande in totale e si concentrava su due temi principali, ossia le obbligazioni verdi europee, da un lato, e le obbligazioni a impatto sociale e la COVID‑19, dall'altro. Contributi sono pervenuti da un'ampia gamma di portatori di interessi, tra i quali organizzazioni imprenditoriali, associazioni di imprese, associazioni dei consumatori, ONG e autorità pubbliche. Geograficamente sono pervenute risposte da 20 Stati membri, da altri 2 paesi europei e da 2 paesi terzi.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha svolto colloqui strutturati e approfonditi con 11 portatori di interessi selezionati afferenti a settori e Stati membri diversi a maggio e giugno del 2020.

Inoltre, tra il 2 dicembre e il 23 dicembre del 2020, la Commissione ha svolto una breve consultazione dei funzionari nazionali incaricati della gestione del debito attraverso il sottogruppo del Comitato economico e finanziario (CEF) del Consiglio sul gruppo di lavoro sulle obbligazioni verdi dei mercati europei del debito sovrano (ESDM), utilizzando un questionario mirato. Tale questionario è stato distribuito anche al gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (MSEG) e ai rispondenti è stato chiesto di coordinare le loro risposte per Stato membro. 17 Stati membri hanno fornito un riscontro.

La Commissione ha inoltre effettuato regolarmente chiamate con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per chiedere pareri e consulenza a quest'ultima, anche in merito a un potenziale regime di registrazione e vigilanza per i revisori esterni a livello di Unione.

Il Centro comune di ricerca della Commissione ha preparato diversi documenti accademici, documenti di lavoro, nonché relazioni sulle obbligazioni verdi: 1) Green bonds and companies' environmental performance: a feasibility study; 2) Green bonds and use of proceeds reporting: what do we know from market data providers?; 3) The pricing of green bonds. Are financial institutions special?; 4) Green Bonds as a tool against climate change.

L'iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee è stata discussa in occasione delle riunioni periodiche del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile sin dal 2019: gli Stati membri sono stati aggiornati regolarmente e hanno preso parte a discussioni su questioni specifiche, quali il collegamento al regolamento sulla tassonomia e il formato e la natura di una potenziale iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di opzioni strategiche in tre dimensioni politiche fondamentali, oltre alla situazione di base nella quale non viene intrapresa alcuna azione dell'Unione:

(1)per quanto concerne l'ambito di applicazione della norma per gli emittenti di obbligazioni verdi, le opzioni prese in considerazione sono state: 1) un approccio volontario nel contesto del quale gli emittenti di obbligazioni verdi sarebbero liberi di scegliere (o meno) di allinearsi a tale norma; o 2) un approccio obbligatorio nel contesto del quale tutte le obbligazioni verdi emesse nell'UE o da un emittente con sede nell'UE dovrebbero fare uso dell'iniziativa futura relativa alle obbligazioni verdi europee;

(2)per quanto riguarda il trattamento normativo dei revisori esterni delle obbligazioni verdi europee, le opzioni considerate sono state: 1) conferimento dell'incarico all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di autorizzare i revisori esterni di obbligazioni verdi europee, nel rispetto di un controllo di vigilanza e di requisiti limitati; e 2) conferimento dell'incarico all'ESMA di autorizzare i revisori esterni di obbligazioni verdi europee e di vigilare sugli stessi nel contesto di un quadro più rigoroso;

(3)per quanto riguarda la flessibilità potenziale offerta agli emittenti sovrani che desiderano emettere obbligazioni verdi europee, rispetto agli emittenti non sovrani, le opzioni considerate sono state: 1) nessuna flessibilità; 2) flessibilità per quanto riguarda i requisiti relativi alle obbligazioni ma non in relazione all'applicazione e all'attuazione del regolamento sulla tassonomia; e 3) flessibilità per quanto concerne i requisiti relativi alle obbligazioni e anche in relazione al regolamento sulla tassonomia.

Dai risultati di due consultazioni online su questo tema è emerso che la grande maggioranza dei portatori di interessi ha sostenuto il concetto di una norma UE per le obbligazioni verdi, come era noto allora, come proposto dal gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile, compresa la prescrizione di una norma volontaria. Soltanto una minoranza molto esigua ha espresso sostegno a favore di una norma obbligatoria.

La grande maggioranza dei rispondenti ha espresso il proprio sostegno a favore di un regime normativo per i revisori esterni soggetto alla vigilanza dell'ESMA e numerosi rispondenti hanno chiesto un regime proporzionato. Ciò indica che la maggior parte dei portatori di interessi preferirebbe principalmente l'opzione di un regime di vigilanza più leggero o più mirato.

Gli emittenti sovrani attuali e potenziali di obbligazioni verdi nell'Unione sono stati consultati in merito alla flessibilità potenziale per gli emittenti sovrani e si sono divisi equamente in merito alla domanda concernente la possibilità o meno di disporre di flessibilità in relazione al regolamento sulla tassonomia. Tuttavia è stato registrato un forte sostegno al mantenimento di un approccio coerente nei confronti degli emittenti sovrani e di quelli societari.

Sulla base di un'analisi delle varie opzioni e dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi, la valutazione d'impatto ha individuato come opzione prescelta quella che prevede di:

(1)istituire l'iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee come norma volontaria allineata alle migliori pratiche del mercato e al regolamento sulla tassonomia;

(2)incaricare l'ESMA di autorizzare i revisori esterni di obbligazioni verdi europee, con obblighi di vigilanza limitati; e

(3)concedere agli emittenti sovrani una certa flessibilità in relazione all'applicazione delle obbligazioni verdi europee, ma non per quanto riguarda la loro applicazione e interpretazione del regolamento sulla tassonomia. 

L'opzione prescelta si basa sulle migliori pratiche del mercato nel settore della rendicontazione e della revisione esterna nonché sull'allineamento rispetto al regolamento sulla tassonomia. Tali elementi posizionerebbero l'iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee come la norma più importante in termini di trasparenza e credibilità ambientale, in linea con l'obiettivo di sviluppare e sostenere il mercato delle obbligazioni verdi di qualità superiore. La norma volontaria proposta in associazione a un approccio di vigilanza leggero garantirebbe che gli obiettivi dell'Unione siano conseguiti nel modo più efficace e più efficiente in termini di costi.

Una norma volontaria attrarrebbe gli emittenti di obbligazioni verdi di qualità elevata, numerosi dei quali hanno espresso il loro sostegno a favore dell'iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee, dato che consentirebbero loro di comunicare più chiaramente con gli investitori e gli altri soggetti in merito alle loro credenziali e ai loro impegni in materia di ambiente. Allo stesso tempo contribuirebbe ad evitare impatti perturbanti sui mercati esistenti delle obbligazioni verdi, che possono continuare a funzionare liberamente. Ciò faciliterebbe la creazione di un contesto di mercato competitivo che consentirebbe alla domanda degli investitori piuttosto che ai requisiti normativi di guidare le emissioni future.

Un approccio di vigilanza più leggero e mirato nei confronti dei revisori esterni aumenterebbe la trasparenza per gli emittenti e gli investitori di procedure di revisione esterna, migliorerebbe l'armonizzazione di taluni aspetti dei vari approcci e affronterebbe questioni relative ai conflitti di interesse, senza scoraggiare i prestatori esistenti dal registrarsi e dall'agire in qualità di revisori per le obbligazioni verdi europee.

Attuando l'opzione di una flessibilità limitata per i soggetti sovrani, gli Stati membri sarebbero in grado di emettere obbligazioni verdi europee a parità di condizioni rispetto alle imprese, beneficiando comunque di una certa flessibilità che tenga conto delle loro specificità istituzionali. Proprio come per altri utenti, la decisione di allinearsi ai requisiti dell'iniziativa relativa alle obbligazioni verdi europee sarebbe volontaria per i soggetti sovrani interessati ad applicarla.

Complessivamente la norma fornirebbe vantaggi evidenti in termini di fiducia, che possono tradursi in vantaggi di fissazione dei prezzi nel contesto delle obbligazioni e fornire un nuovo incentivo per gli emittenti a farne uso. Analogamente gli emittenti potrebbero voler dimostrare un impegno ecologico più marcato effettuando emissioni conformi alla norma.

Gli investitori disporrebbero di un segmento di obbligazioni verdi che assicura un livello elevato di integrità del mercato, trasparenza e comparabilità e fornisce una definizione comune di "verdi", aumentando così la comparabilità e la fiducia. L'iniziativa offrirebbe agli investitori una scelta più ampia e concederebbe vantaggi in particolare agli investitori maggiormente impegnati a favore dell'ambiente, che apprezzano una definizione più rigorosa di ciò che si intende per "verde". Gli investitori istituzionali potrebbero distinguersi in maniera chiara dal resto del mercato concentrando i loro investimenti obbligazionari sulle obbligazioni verdi europee.

I revisori esterni possono dover sostenere costi aggiuntivi se desiderano conformarsi alla norma. Oltre ai diritti di vigilanza, che per il momento dovrebbero essere mantenuti al minimo, i revisori dovrebbero sostenere alcuni costi diretti di conformità e di consulenza legale, oltre a costi organizzativi al fine di ottenere l'autorizzazione da parte dell'ESMA.

Gli emittenti sarebbero comunque in grado di emettere obbligazioni verdi secondo norme di mercato diverse. I costi relativi all'utilizzo della norma sono principalmente costi che possono essere trasferiti a valle dai revisori esterni, nonché costi relativi all'applicazione della tassonomia. Tuttavia i costi relativi all'applicazione della tassonomia sarebbero già sostenuti nel contesto di altre iniziative (ad esempio la direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 20 ), il che significa che alcune parti di tali costi sarebbero compensate.

L'iniziativa fornisce una definizione chiara di "sostenibilità ambientale" e facilita l'individuazione di obbligazioni verdi di qualità elevata nel mercato. L'aumento della trasparenza dovrebbe migliorare l'efficienza del mercato e attirare ulteriori investimenti a favore di progetti e attività verdi di qualità più elevata, in particolare in combinazione con i nuovi obblighi di informativa derivanti da altre parti del piano di azione per una finanza sostenibile di più ampia portata. Una maggiore fiducia del mercato può inoltre portare a vantaggi in termini di prezzo, che possono promuovere il finanziamento di attivi e progetti allineati alla tassonomia. Tali fattori dovrebbero aiutare l'economia europea a passare più rapidamente a processi di produzione e tecnologie complessivamente meno inquinanti e neutrali in termini di emissioni di carbonio, generando impatti positivi tanto sul contesto quanto sulla società in generale.

Efficienza normativa e semplificazione

Questa proposta non è rientrata nel contesto di un controllo dell'adeguatezza.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta conferisce all'ESMA la facoltà di svolgere una nuova funzione per registrare i revisori esterni che forniscono i loro servizi ai sensi del presente regolamento e per vigilare sugli stessi. Ciò imporrà all'ESMA di addebitare diritti ai revisori esterni, che dovrebbero coprire tutti i costi amministrativi sostenuti da tale autorità per le sue attività in relazione alla registrazione e alla vigilanza in merito a un revisore esterno.

Sulla base di una stima di 0,2 equivalenti a tempo pieno per entità e un totale di tre revisori esterni che chiedono la registrazione nel primo quadriennio 21 , sarebbero necessari soltanto 0,6 equivalenti a tempo pieno per svolgere le attività di registrazione e vigilanza continua. Tuttavia vi dovrebbero essere forti sinergie potenziali con le responsabilità esistenti dell'ESMA derivanti dal riesame delle operazioni delle autorità europee di vigilanza per svolgere le quali l'ESMA è stata dotata di personale e risorse di bilancio aggiuntivi 22 . Inoltre, nel contesto della pianificazione del progetto di bilancio dell'Unione per il 2022, tutte le agenzie sono state incoraggiate a realizzare ragionevoli incrementi di efficienza annui compresi tra l'1 % e il 2 %. In tale contesto si prevede che non sarebbero necessarie risorse aggiuntive specifiche per la presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nel valutare la presente iniziativa, la Commissione terrà conto delle fonti e degli indicatori menzionati di seguito e farà affidamento su una consultazione pubblica e su discussioni con l'ESMA e le autorità competenti. La valutazione sarà realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Indicatori:

(1)importo totale emesso, importo totale in essere, volume totale e prezzi delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" e delle obbligazioni contrassegnate come "verdi" (ma che non fanno necessariamente uso della denominazione "obbligazione verde europea") emesse ogni anno e in essere [a livello UE e nel mondo];

(2)dati sulla liquidità nei mercati delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazioni verdi europee", obbligazioni contrassegnate come "verdi" e altre obbligazioni in essere (a titolo di riferimento ossia di emittenti uguali/analoghi);

(3)numero di revisori esterni registrati ai sensi del presente regolamento;

(4)dati sui diritti normativi versati da tali revisori esterni;

(5)reclami e/o segnalazioni di vigilanza concernenti il rispetto del presente regolamento.

Fonti:

(1)banca dati ESMA dei revisori esterni registrati;

(2)banca dati ESMA delle commissioni e degli oneri normativi;

(3)banca dati ESMA delle notifiche e dei reclami;

(4)banche dati esterne relative al mercato obbligazionario;

(5)contributo diretto e consultivo da parte di portatori di interessi.

Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cybersicurezza della Commissione europea.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il titolo I, mediante l'articolo 1, stabilisce l'oggetto del regolamento, in particolare requisiti uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green bond) per le loro obbligazioni ecosostenibili che mettono a disposizione di investitori nell'Unione, nonché l'istituzione di un sistema di registrazione e di un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni verdi europee.

L'articolo 2 fissa le definizioni ai fini del regolamento.

Il titolo II del regolamento stabilisce le condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB".

Il capo 1 riguarda i requisiti relativi alle obbligazioni.

L'articolo 3 limita l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" agli emittenti di obbligazioni che soddisfano i requisiti di cui a tale titolo, fino alla scadenza dell'obbligazione. Il quadro mira ad essere utilizzabile da qualsiasi emittente di obbligazioni, compresi gli emittenti di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, i cui titoli sono emessi da una società veicolo. Inoltre il quadro mira ad essere utilizzabile da emittenti aventi sede tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, quando rendono le obbligazioni disponibili agli investitori dell'Unione.

L'articolo 4 prevede che gli emittenti debbano destinare i proventi esclusivamente al finanziamento di immobilizzazioni ammissibili, spese ammissibili o attività finanziarie ammissibili, oppure di una combinazione di tali destinazioni. L'articolo sostiene che agli emittenti di obbligazioni non è consentito dedurre i costi dai proventi raccolti ai fini di tale assegnazione. Consente inoltre agli emittenti sovrani di destinare i proventi delle obbligazioni a determinati altri tipi di spesa, oltre a quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 5 stabilisce a quali categorie devono appartenere le attività finanziarie ammissibili ai fini del presente regolamento e quali tipi di attività e spese devono finanziare tali attività finanziarie.

L'articolo 6 prevede che qualsiasi utilizzo dei proventi delle obbligazioni riguardi attività economiche che soddisfano i requisiti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, ossia che: 1) contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 di tale regolamento; 2) non arrecano un danno significativo a nessuno di tali obiettivi ambientali; 3) sono svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 di tale regolamento; e 4) sono conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

In considerazione dei previsti progressi tecnologici nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 che stabiliscono i criteri di vaglio vengano riesaminati e modificati nel corso del tempo. Questo è il motivo per cui l'articolo 7 stabilisce quali criteri di tassonomia di cui agli articoli da 4 a 6 devono essere utilizzati dagli emittenti.

Ai fini di tale capo occorre osservare che l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" lascia impregiudicati i requisiti di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 575/2013 23 , (UE) n. 806/2014 24 , (UE) 2017/1129 25 , (UE) 2019/2033 26 , nonché di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36/UE 27 , 2014/59/UE 28 e (UE) 2019/2034 29 . Inoltre, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come una restrizione della capacità dell'emittente di utilizzare le obbligazioni per coprire perdite derivanti da altre attività, altri attivi o parti dell'entità. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe altresì essere interpretata come una restrizione del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale o le passività pertinenti di un ente ai sensi della direttiva 2014/59/UE o al verificarsi di un evento attivatore ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 o regolamento (UE) 2019/2033 a seconda dei casi.

Ai fini di tale capo occorre altresì rilevare che l'obbligo di destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee al finanziamento di attività o spese ammissibili non dovrebbe vietare all'emittente di tali obbligazioni di utilizzare immobilizzazioni o attività finanziarie come garanzia per l'obbligazione, né dovrebbe vietare a tali emittenti di legare il rendimento pagato ai detentori dell'obbligazione all'esecuzione del progetto finanziato dall'obbligazione.

Il capo II stabilisce gli obblighi di trasparenza e revisione esterna per le obbligazioni verdi europee.

L'articolo 8 chiarisce che l'obbligazione può essere offerta al pubblico nell'Unione soltanto previa pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, redatta conformemente all'allegato I, sul sito web dell'emittente unitamente alla revisione pre‑emissione da parte di un revisore esterno di detta scheda informativa.

L'articolo 9 impone all'emittente l'obbligo di redigere annualmente relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee, in conformità all'allegato II, fino all'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione, e di pubblicarle entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. L'emittente è inoltre tenuto a ottenere la revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della prima relazione sull'assegnazione dei proventi successiva all'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo per l'emittente di redigere una relazione sull'impatto conformemente all'allegato III dopo l'assegnazione integrale dei proventi almeno una volta durante la vita dell'obbligazione.

Ai sensi dell'articolo 11, gli emittenti sovrani possono altresì ottenere revisioni pre- e post-emissione da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare l'allineamento rispetto al presente regolamento.

L'articolo 12 stabilisce i requisiti per le obbligazioni verdi europee per le quali è necessario emettere un prospetto.

L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli emittenti di mantenere sui propri siti web fino alla scadenza delle obbligazioni tutti i documenti redatti dall'emittente soggetti agli articoli da 8 a 12, comprese le rispettive revisioni pre-emissione e post-emissione. Questo articolo introduce altresì obblighi concernenti l'uso delle lingue e impone la notifica all'ESMA di determinati documenti redatti a norma del presente regolamento.

Il titolo III del regolamento stabilisce le condizioni per intraprendere l'attività di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee. Tale titolo non si applica ai revisori statali e ad altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani di valutare la conformità al regolamento.

Il capo I introduce le condizioni per intraprendere l'attività di revisore esterno. Figurano in tale contesto l'obbligo di essere registrati e di soddisfare le condizioni per la registrazione su base continuativa. L'articolo 15 prevede mandati relativi a norme tecniche di regolamentazione e norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente alcuni criteri per la registrazione di revisori esterni nonché alcuni moduli standard, modelli e procedure. Una volta registrato, un revisore esterno può svolgere le proprie attività su tutto il territorio dell'Unione. Un revisore esterno deve presentare domanda di registrazione all'ESMA. Un revisore esterno deve notificare all'ESMA eventuali modifiche sostanziali alle condizioni per la sua registrazione iniziale prima che tali modifiche vengano attuate. L'ESMA ha la possibilità di rifiutare di registrare un revisore esterno ai sensi dell'articolo 15 e di revocare la sua registrazione a determinate condizioni ai sensi dell'articolo 51. L'articolo 59 introduce l'obbligo per l'ESMA di mantenere una banca dati sul proprio sito web contenente tutti i revisori esterni registrati, compresi quelli a cui è temporaneamente vietato svolgere tale attività ai sensi del presente regolamento e la cui registrazione è stata revocata.

Il capo II stabilisce gli obblighi relativi all'organizzazione, ai processi e ai documenti concernenti la governance per i revisori esterni. Delinea i principi generali dell'articolo 18 richiedendo al revisore esterno di impiegare sistemi, risorse e procedure adeguati e richiedendo al revisore esterno di monitorare e valutare quanto meno una volta l'anno l'adeguatezza e l'efficacia dei propri sistemi, meccanismi e dispositivi di controllo interno nonché di adottare misure adeguate per risolvere eventuali carenze. Gli articoli da 19 a 28 stabiliscono più in dettaglio i requisiti riguardanti alta dirigenza; analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione; funzione di conformità; politiche e procedure interne; metodologie di valutazione e informazioni utilizzate; errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione; esternalizzazione; obblighi di tenuta di registri; prevenzione di conflitti di interesse; e prestazione di altri servizi. Gli articoli da 18 a 23 e l'articolo 25 stabiliscono i mandati in termini di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri necessari per valutare i requisiti organizzativi, i processi e i documenti relativi alla governance dei revisori esterni.

Il capo III stabilisce gli obblighi concernenti le revisioni pre-emissione e post-emissione. L'articolo 29 chiarisce che né una revisione pre-emissione né una revisione post-emissione possono fare riferimento all'ESMA o a qualsiasi autorità competente in modo tale da indicare o suggerire l'avallo o l'approvazione da parte dell'ESMA o di qualsiasi autorità competente del documento pertinente o di qualsiasi attività di valutazione del revisore esterno. L'articolo 30 stabilisce gli obblighi riguardanti le informazioni che i revisori esterni mettono a disposizione gratuitamente sui loro siti web, tra le quali figurano le revisioni pre- e post-emissione ai sensi del presente regolamento.

Il capo IV stabilisce norme sulla prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi.

Il titolo IV stabilisce, nel suo capo I, i poteri delle autorità nazionali competenti di vigilare sugli emittenti di obbligazioni al fine di assicurare l'applicazione degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento. Comprende inoltre diverse disposizioni che specificano le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che le autorità competenti possono imporre, nonché norme concernenti la pubblicazione e la comunicazione all'ESMA di tali sanzioni.

Nel suo capo II, tale titolo definisce i poteri dell'ESMA in materia di vigilanza dei revisori esterni. Tra essi figurano la facoltà di richiedere informazioni tramite semplice richiesta o decisione, il potere di svolgere indagini generali e quello di condurre ispezioni in loco. Tale capo stabilisce inoltre le condizioni alle quali l'ESMA può esercitare i suoi poteri di vigilanza. Diverse disposizioni specificano le misure di vigilanza, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento che l'ESMA può imporre. L'ESMA è altresì autorizzata ad addebitare diritti di registrazione e di vigilanza.

Il titolo V sugli atti delegati conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni di cui all'articolo 60.

Il titolo VI sulle disposizioni finali prevede una disposizione transitoria per i revisori esterni nei primi 30 mesi successivi all'entrata in applicazione del presente regolamento.

2021/0191 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle obbligazioni verdi europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, circolare ed equa è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi 31 . L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)Il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020 32 prevede l'istituzione di una norma per obbligazioni ecosostenibili con l'obiettivo di accrescere ulteriormente le opportunità di investimento agevolando l'individuazione dei prodotti di investimento sostenibili attraverso marchi chiari. Nelle sue conclusioni del dicembre del 2020, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a una norma UE per le obbligazioni verdi 33 .

(3)Le obbligazioni ecosostenibili sono uno dei principali strumenti per finanziare gli investimenti relativi alle tecnologie a basse emissioni di carbonio, all'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle infrastrutture di trasporto sostenibili e alle infrastrutture di ricerca. Tali obbligazioni possono essere emesse da imprese finanziarie o non finanziarie oppure da soggetti sovrani. Diverse iniziative esistenti a favore delle obbligazioni ecosostenibili non assicurano definizioni comuni di attività economiche ecosostenibili. Ciò impedisce agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni i cui proventi sono allineati con gli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi oppure contribuiscono a detti obiettivi.

(4)Norme divergenti in materia di comunicazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei revisori esterni che rivedono le obbligazioni ecosostenibili, così come in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili ammissibili impediscono agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, avere fiducia nelle stesse e confrontarle così come di utilizzare obbligazioni ecosostenibili per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.

(5)Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi dell'accordo di Parigi e date le divergenze esistenti e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adottino misure e approcci divergenti, che avranno un impatto negativo diretto e creeranno ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuoceranno agli emittenti di obbligazioni ecosostenibili. Lo sviluppo parallelo di pratiche di mercato basate su priorità dettate da considerazioni commerciali che producono risultati divergenti provoca la frammentazione del mercato e rischia di esacerbare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno. Norme e pratiche di mercato divergenti rendono difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli all'interno del mercato interno e rischiano di falsare le decisioni di investimento.

(6)La mancanza di norme armonizzate per le procedure utilizzate dai revisori esterni per rivedere le obbligazioni ecosostenibili e le definizioni divergenti di attività ecosostenibili rendono sempre più difficile per gli investitori confrontare efficacemente le obbligazioni nel mercato interno rispetto ai loro obiettivi ambientali. Il mercato delle obbligazioni ecosostenibili è intrinsecamente internazionale, dato che nel suo contesto i partecipanti negoziano obbligazioni e si avvalgono di servizi di revisione esterna erogati da prestatori terzi a livello transfrontaliero. Un'azione a livello di Unione potrebbe ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno delle obbligazioni ecosostenibili e dei servizi di revisione esterna legati alle obbligazioni nonché assicurare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 nel mercato di tali obbligazioni.

(7)È pertanto opportuno stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie o non finanziarie o da soggetti sovrani che desiderano volontariamente utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per tali obbligazioni. La specificazione dei requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un regolamento dovrebbe assicurare l'esistenza di condizioni uniformi per l'emissione di tali obbligazioni, prevenendo requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva, e dovrebbe altresì garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni. Gli emittenti che utilizzano volontariamente la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero seguire le medesime norme in tutta l'Unione, in maniera da aumentare l'efficienza del mercato riducendo le discrepanze e quindi anche i costi di valutazione di tali obbligazioni per gli investitori.

(8)Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852, e al fine di fornire agli investitori definizioni chiare, quantitative, dettagliate e comuni, i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento dovrebbero essere utilizzati per determinare se un'attività economica si qualifica o meno come ecosostenibile. I proventi delle obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per finanziare attività economiche ecosostenibili e che siano quindi in linea con gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 oppure contribuiscano alla trasformazione delle attività per renderle ecosostenibili. Tali obbligazioni possono tuttavia essere utilizzate tanto direttamente per finanziare tali attività ecosostenibili attraverso il finanziamento di attivi e spese relativi ad attività economiche che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, quanto indirettamente tramite attività finanziarie che finanziano attività economiche che soddisfino tali criteri. Occorre quindi precisare le categorie di spese e di attivi finanziabili con i proventi di obbligazioni che utilizzano la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB".

(9)I proventi delle obbligazioni verdi europee dovrebbero essere utilizzati per finanziare attività economiche che presentano un impatto positivo duraturo sull'ambiente. Tale impatto positivo duraturo può essere ottenuto in diversi modi. Dato che le immobilizzazioni sono attività a lungo termine, una prima modalità consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni verdi europee per finanziare immobilizzazioni materiali o immateriali che non sono attività finanziarie, a condizione che tali immobilizzazioni riguardino attività economiche che soddisfino i criteri previsti per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ("criteri di tassonomia"). Dato che le attività finanziarie possono essere utilizzate per finanziare attività economiche aventi un impatto positivo duraturo sull'ambiente, una seconda modalità consiste nell'utilizzare tali proventi per finanziare attività finanziarie, a condizione che i proventi di queste ultime siano destinati ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia. Poiché le attività delle famiglie possono anch'esse presentare un impatto positivo a lungo termine sull'ambiente, dette attività finanziarie dovrebbero comprendere anche le attività delle famiglie. Dato che le spese in conto capitale e spese operative selezionate possono essere utilizzate per acquisire, ammodernare o mantenere immobilizzazioni, un terzo modo consiste nell'utilizzare i proventi di tali obbligazioni per finanziare spese in conto capitale e operative relative ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che soddisfano tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile tuttavia ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati. Per le ragioni di cui sopra, le spese in conto capitale e le spese operative dovrebbero includere anche le spese delle famiglie.

(10)I soggetti sovrani sono emittenti frequenti di obbligazioni ecosostenibili e dovrebbero pertanto essere autorizzati anche a emettere "obbligazioni verdi europee", a condizione che i proventi di tali obbligazioni siano utilizzati per finanziare attività o spese che soddisfano i criteri di tassonomia, oppure attività o spese che soddisfino tali criteri entro un termine ragionevolmente breve dall'emissione dell'obbligazione in questione, prorogabile comunque ove debitamente giustificato dalle specificità delle attività economiche e degli investimenti interessati.

(11)L'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/852 impone agli Stati membri e all'Unione di applicare i criteri stabiliti all'articolo 3 di tale regolamento per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili. È pertanto logico che i criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero determinare quali immobilizzazioni, spese e attività finanziarie possono essere finanziate con i proventi delle obbligazioni verdi europee. In considerazione dei previsti progressi tecnologici nel settore della sostenibilità ambientale, è probabile che atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 debbano essere riesaminati e modificati nel corso del tempo. Indipendentemente da tali modifiche, al fine di fornire certezza del diritto agli emittenti e agli investitori ed evitare che le modifiche dei criteri di vaglio tecnico incidano negativamente sul prezzo delle obbligazioni verdi europee già emesse, gli emittenti dovrebbero poter applicare tali criteri applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione verde europea quando assegnano i proventi di tali obbligazioni a immobilizzazioni o spese ammissibili, fino alla scadenza dell'obbligazione. Per garantire la certezza del diritto per le obbligazioni verdi europee i cui proventi sono assegnati ad attività finanziarie, è necessario chiarire che le attività economiche sottostanti finanziate da tali attività finanziarie dovrebbero rispettare i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento della creazione delle attività finanziarie. In caso di modifica degli atti delegati pertinenti, l'emittente dovrebbe destinare i proventi applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni.

(12)Il tempo necessario per trasformare un attivo per allineare l'attività economica cui si riferisce ai criteri di tassonomia non dovrebbe ragionevolmente superare i cinque anni, fatta eccezione in alcune circostanze nelle quali possono essere necessari fino a dieci anni. Per tale motivo, le spese in conto capitale ammissibili dovrebbero riguardare attività economiche che soddisfano o soddisferanno i criteri di tassonomia entro cinque anni dall'emissione dell'obbligazione, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo fino a dieci anni sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche e degli investimenti interessati.

(13)Agli investitori dovrebbero essere fornite tutte le informazioni necessarie per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee e per confrontare tali obbligazioni tra loro. A tal fine, è necessario stabilire obblighi di informativa specifici e standardizzati che forniscano trasparenza sul modo in cui l'emittente intende assegnare i proventi delle obbligazioni a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili, così come sul modo in cui tali proventi sono stati effettivamente assegnati. Tale trasparenza può essere conseguita al meglio mediante schede informative sulle obbligazioni verdi europee e relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

(14)Gli investitori dovrebbero beneficiare di un accesso efficace in termini di costi a informazioni affidabili sulle obbligazioni verdi europee. Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto incaricare revisori esterni di fornire una revisione pre-emissione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, così come revisioni post-emissione delle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee.

(15)Gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero rispettare i loro impegni nei confronti degli investitori e assegnare i proventi delle loro obbligazioni entro un tempo ragionevolmente breve in seguito all'emissione. Allo stesso tempo, gli emittenti non dovrebbero essere penalizzati per l'assegnazione dei proventi delle obbligazioni ad attività economiche che non soddisfano ancora i criteri di tassonomia, ma che lo faranno entro il quinquennio (o il decennio in caso di proroga). Gli emittenti dovrebbero in ogni caso assegnare tutti i proventi delle loro obbligazioni verdi europee prima della scadenza di ciascuna obbligazione.

(16)A differenza degli emittenti che sono imprese finanziarie o imprese non finanziarie, gli emittenti che sono soggetti sovrani possono utilizzare i proventi delle obbligazioni verdi europee per finanziare indirettamente attività economiche allineate ai criteri di tassonomia attraverso l'utilizzo di programmi di spese fiscali o programmi di trasferimento, comprese le sovvenzioni. In tali casi i soggetti sovrani assicurano che le attività economiche finanziate da tali programmi siano conformi ai termini e alle condizioni di detti programmi. Per questo motivo, quando forniscono revisioni pre- e post-emissione di obbligazioni verdi europee emesse da soggetti sovrani e i cui proventi sono destinati a spese fiscali o sovvenzioni secondo termini e condizioni allineati con i criteri di tassonomia, non dovrebbe essere necessario ricorrere ai revisori esterni per valutare l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica finanziata da tali programmi. In tal caso dovrebbe essere sufficiente che i revisori esterni valutino l'allineamento dei termini e delle condizioni dei programmi di finanziamento interessati ai criteri di tassonomia.

(17)Alcune imprese finanziarie che detengono un portafoglio di obbligazioni verdi europee potrebbero non essere in grado di individuare, per ciascuna obbligazione verde europea, le distinte attività finanziarie a cui sono stati assegnati i proventi di tale obbligazione. Ciò è dovuto a un disallineamento tra, da un lato, la data di scadenza e il volume di finanziamenti di tali obbligazioni e, dall'altro, la data di scadenza e il volume delle attività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale dell'impresa finanziaria. In tali casi le imprese finanziarie dovrebbero essere tenute a indicare nello stato patrimoniale dell'impresa l'assegnazione dei proventi aggregati del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie ecosostenibili. Tali imprese finanziarie dovrebbero quindi dimostrare nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi che le corrispondenti attività finanziarie ecosostenibili rispettavano i criteri di tassonomia al momento della loro creazione. Al fine di garantire che tutti i proventi delle obbligazioni verdi europee siano destinati ad attività economiche ecosostenibili, le imprese finanziarie dovrebbero altresì dimostrare che l'importo di tali attività finanziarie ecosostenibili è superiore o uguale a quello delle obbligazioni verdi europee non ancora scadute. Al fine di assicurare che le informazioni fornite rimangano complete e aggiornate, un revisore esterno dovrebbe rivedere ogni anno le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi. Tale revisore esterno dovrebbe in particolare concentrarsi su quelle attività finanziarie che non erano iscritte nello stato patrimoniale dell'emittente nella relazione sull'assegnazione dei proventi dell'anno precedente.

(18)Per migliorare la trasparenza, gli emittenti dovrebbero altresì comunicare l'impatto ambientale delle loro obbligazioni mediante la pubblicazione di relazioni sull'impatto, che dovrebbero essere pubblicate almeno una volta durante la vita dell'obbligazione. Al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni utili per valutare l'impatto ambientale delle obbligazioni verdi europee, le relazioni sull'impatto dovrebbero specificare chiaramente le metriche, le metodologie e le ipotesi applicate nella valutazione degli impatti ambientali. Per rafforzare la comparabilità delle obbligazioni verdi europee e per facilitare la localizzazione delle informazioni pertinenti, è necessario stabilire modelli per la divulgazione di tali informazioni.

(19)I revisori statali o qualsiasi altro ente pubblico incaricato da un soggetto sovrano di valutare se i proventi delle obbligazioni verdi europee sono effettivamente destinati a immobilizzazioni, spese e attività finanziarie ammissibili sono soggetti statutari aventi competenza ed esperienza in materia di vigilanza sulla spesa pubblica e in genere godono di un'indipendenza garantita dalla legge. I soggetti sovrani che emettono obbligazioni verdi europee dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a tali revisori o enti statali ai fini della revisione esterna delle obbligazioni emesse da tali soggetti sovrani. Tali revisori o enti statali non dovrebbero essere registrati o sottoposti a vigilanza ai sensi del presente regolamento.

(20)Al fine di assicurare l'efficienza del mercato delle obbligazioni verdi europee, gli emittenti dovrebbero pubblicare sui propri siti web i dettagli relativi alle obbligazioni verdi europee che emettono. Per garantire l'affidabilità delle informazioni e la fiducia degli investitori, gli emittenti dovrebbero pubblicare altresì la revisione pre-emissione e qualsiasi eventuale revisione post-emissione.

(21)Al fine di migliorare la trasparenza sulle modalità secondo le quali i revisori esterni giungono alle loro conclusioni, per assicurare che i revisori esterni dispongano di qualifiche, esperienza professionale e indipendenza adeguate nonché per ridurre il rischio di potenziali conflitti di interesse e pertanto assicurare un'adeguata protezione degli investitori, gli emittenti di obbligazioni verdi europee dovrebbero avvalersi esclusivamente di revisori esterni, anche di paesi terzi, che sono stati registrati e sono soggetti a vigilanza continua da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(22)Per rafforzare la trasparenza nei confronti degli investitori sulle modalità secondo le quali viene valutato l'allineamento dell'uso dei proventi delle obbligazioni rispetto ai criteri di tassonomia, i revisori esterni dovrebbero comunicare agli utenti delle revisioni pre-emissione e delle revisioni post-emissione le metodologie e le ipotesi chiave che utilizzano nelle loro attività di revisione esterna in modo sufficientemente dettagliato, tenendo debitamente conto della protezione dei dati proprietari e della proprietà intellettuale.

(23)I revisori esterni dovrebbero disporre di solidi dispositivi di governo societario al fine di assicurare che le loro revisioni pre- e post-emissione siano indipendenti, obiettive e di buona qualità. L'alta dirigenza dei revisori esterni dovrebbe pertanto disporre di competenze sufficienti in materia di servizi finanziari e questioni ambientali e garantire che un numero sufficiente di dipendenti aventi le conoscenze e l'esperienza necessarie si occupino della revisione esterna. Per lo stesso motivo, la funzione di controllo della conformità dovrebbe essere in grado di riferire i propri risultati a un organo di sorveglianza o a un organo di amministrazione.

(24)Al fine di assicurare l'indipendenza dei revisori esterni, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. I revisori esterni dovrebbero pertanto segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse. Dovrebbero altresì tenere un registro di tutte le minacce significative alla loro indipendenza, a quella dei loro dipendenti e a quella di altre persone coinvolte nel processo di revisione esterna. Dovrebbero inoltre tenere un registro delle misure di salvaguardia applicate per attenuare tali minacce.

(25)È necessario evitare applicazioni divergenti del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Allo stesso tempo occorre ridurre i costi operativi e di transazione dei revisori esterni, rafforzare la fiducia degli investitori e aumentare la certezza del diritto. Di conseguenza è opportuno conferire all'ESMA la competenza generale per la registrazione e la vigilanza continua dei revisori esterni registrati nell'Unione. Affidare all'ESMA la responsabilità esclusiva di tali questioni dovrebbe garantire parità di condizioni in termini di obblighi di registrazione e vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare tra gli Stati membri. Allo stesso tempo tale responsabilità esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello di Unione, rendendo così l'ESMA il centro di competenza e migliorando l'efficienza della vigilanza.

(26)L'ESMA dovrebbe poter richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza. Dovrebbe pertanto essere in grado di richiedere tali informazioni a revisori esterni, persone coinvolte in attività di revisione esterna, entità oggetto di revisione e terze parti correlate, terze parti a cui i revisori esterni hanno esternalizzato funzioni operative e persone altrimenti strettamente e sostanzialmente legate o collegate a revisori esterni o attività di revisione esterna.

(27)Per consentire all'ESMA di svolgere i propri compiti di vigilanza e, in particolare, di obbligare i revisori esterni a porre fine a una violazione, a fornire informazioni complete e corrette o a svolgere un'indagine o un'ispezione in loco, l'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

(28)Gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono richiedere l'accesso ai servizi di revisori esterni di paesi terzi. Di conseguenza è necessario stabilire un regime per i revisori esterni di paesi terzi sulla base di una valutazione dell'equivalenza, di un riconoscimento o di un avallo ai sensi della o del quale i revisori esterni di paesi terzi possono fornire servizi di revisione esterna.

(29)Al fine di agevolare l'accesso dei revisori esterni di paesi terzi in assenza di una decisione in materia di equivalenza, è necessario stabilire una procedura per il riconoscimento da parte dell'ESMA di revisori esterni situati in un paese terzo.

(30)Con l'obiettivo di agevolare la prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi a favore di emittenti di obbligazioni verdi europee, dovrebbe essere stabilito un sistema di avallo che consenta, a determinate condizioni, a revisori esterni registrati con sede nell'Unione di avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo. Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati da un revisore esterno di un paese terzo dovrebbe essere pienamente responsabile di tali servizi avallati e garantire che tale revisore esterno di un paese terzo rispetti le prescrizioni di cui al presente regolamento.

(31)Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato"), si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di specificare la procedura per l'esercizio del potere di comminare sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di diritti da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali diritti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 35 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(32)Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organo con una competenza altamente specializzata, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(33)L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri secondo i quali è possibile valutare una domanda di registrazione da parte di un revisore esterno e le informazioni che il revisore esterno deve fornire affinché si possa stabilirne il livello di conformità rispetto alle prescrizioni del presente regolamento 36 .

(34)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

(35)L'ESMA dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni per la registrazione dei revisori esterni. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

(36)Al fine di incoraggiare i revisori esterni a prestare i propri servizi agli emittenti di obbligazioni verdi europee a partire dall'entrata in applicazione del presente regolamento, quest'ultimo stabilisce un regime transitorio per i primi 30 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

(37)Gli obiettivi del presente regolamento sono duplici: da un lato, mira a garantire che requisiti uniformi si applichino all'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"; dall'altro, mira a stabilire un sistema di registrazione semplice e un quadro di vigilanza per i revisori esterni affidando a un'unica autorità di vigilanza la registrazione dei revisori esterni nell'Unione e la vigilanza sugli stessi. Entrambi questi obiettivi dovrebbero facilitare la raccolta di capitale per progetti che perseguono obiettivi ecosostenibili. Dato che tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I
Oggetto e definizioni

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino utilizzare la denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" (European green bond) per le obbligazioni ecosostenibili da loro messe a disposizione di investitori nell'Unione, e istituisce un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni di obbligazioni verdi europee.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"emittente", qualsiasi soggetto giuridico che emette obbligazioni;

(2)"impresa finanziaria", un GEFIA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , una società di gestione di OICVM ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 42 o un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

(3)"soggetto sovrano", una delle seguenti entità:

(a)l'Euratom, l'Unione o una delle loro agenzie;

(b)uno Stato, compresi un dipartimento governativo, un'agenzia o una società veicolo di tale Stato;

(c)in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

(d)un'entità regionale o comunale;

(e)un'impresa collettiva di più Stati sotto forma di organizzazione o società veicolo;

(f)una società di diritto privato interamente di proprietà di uno o più soggetti di cui alle lettere da a) a e);

(4)"criteri di tassonomia", i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

(5)"mercato regolamentato", un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 .

Titolo II
Condizioni per l'uso della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB"

Capo I
Requisiti relativi alle obbligazioni

Articolo 3
Denominazione

La denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" è utilizzata soltanto per obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo fino alla loro scadenza.

Articolo 4
Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee

1.Prima della scadenza delle obbligazioni, i proventi delle obbligazioni verdi europee sono assegnati esclusivamente e integralmente, senza dedurre costi, a uno dei seguenti elementi o a una combinazione degli stessi:

(a)immobilizzazioni, comprese quelle delle famiglie, che non siano attività finanziarie;

(b)spese in conto capitale, comprese quelle delle famiglie;

(c)spese operative sostenute in un arco di tempo più recente di tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;

(d)attività finanziarie di cui all'articolo 5.

Ai fini del presente paragrafo, il termine "spese in conto capitale" indica le aggiunte a immobilizzazioni materiali e immateriali durante l'esercizio finanziario considerato prima del deprezzamento, dell'ammortamento e di eventuali nuove misurazioni, comprese le aggiunte derivanti da rivalutazioni e riduzioni di valore per l'esercizio finanziario interessato, ed esclusi il fair value o aggiunte a immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

Ai fini del presente paragrafo, il termine "spese operative" indica costi diretti non capitalizzati relativi a ricerca e sviluppo, istruzione e formazione, misure di ristrutturazione di edifici, locazione finanziaria a breve termine, interventi di manutenzione e riparazione, nonché qualsiasi altra spesa diretta relativa alla manutenzione quotidiana di immobilizzazioni materiali e immateriali di immobili, impianti e attrezzature necessaria per assicurare il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

2.A titolo di deroga al paragrafo 1, un soggetto sovrano può assegnare i proventi delle obbligazioni verdi europee che ha emesso anche a uno dei seguenti elementi o a qualsiasi combinazione degli stessi:

(a)capitale fisso di cui al punto 7.22 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 ;

(b)attività non finanziarie non prodotte di cui al punto 7.24 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013;

(c)sgravi fiscali di cui al punto 20.167 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 concessi più di recente rispetto a tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;

(d)contributi di cui al punto 4.30 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 trasferiti più di recente rispetto a tre anni prima dell'emissione dell'obbligazione verde europea;

(e)uscite in conto capitale di cui al punto 20.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

3.Una obbligazione verde europea può essere rifinanziata emettendo una nuova obbligazione verde europea.

Articolo 5
Attività finanziarie

1.Le attività finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sono una delle seguenti attività o qualsiasi loro combinazione:

(a)debito;

(b)capitale proprio.

2.I proventi delle attività finanziarie di cui al paragrafo 1 sono assegnati soltanto ad immobilizzazioni che non siano attività finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), spese in conto capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o spese operative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

3.A titolo di deroga al paragrafo 2, i proventi delle attività finanziarie di cui al paragrafo 1 possono essere assegnati ad altre attività finanziarie a condizione che i proventi di tali attività finanziarie siano assegnati conformemente al paragrafo 2.

Articolo 6
Allineamento dell'uso dei proventi alla tassonomia

1.I proventi di cui all'articolo 4 sono utilizzati per le attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia o che li soddisferanno entro un periodo di tempo definito, come stabilito in un piano di allineamento alla tassonomia.

Il piano di allineamento alla tassonomia di cui al primo comma descrive le azioni e le spese necessarie affinché un'attività economica soddisfi i criteri di tassonomia entro il periodo di tempo specificato.

Il periodo di cui al primo e al secondo comma non supera i cinque anni dall'emissione delle obbligazioni, fatto salvo il caso in cui un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate come documentato in un piano di allineamento alla tassonomia.

2.Laddove i proventi di una obbligazione verde europea siano assegnati mediante attività finanziarie a spese in conto capitale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), o a spese operative di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il periodo di tempo definito di cui al paragrafo 1, primo comma, inizia a decorrere dal momento della creazione dell'attività finanziaria.

Articolo 7
Applicazione dei criteri di tassonomia

1.Gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e c), all'articolo 4, paragrafo 2, o al capitale proprio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), applicando gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento dell'emissione dell'obbligazione.

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati dopo l'emissione dell'obbligazione, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni agli usi di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

2.Se assegnano i proventi delle obbligazioni al debito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), gli emittenti applicano gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 applicabili al momento della creazione del debito.

Laddove, al momento della creazione del debito di cui al primo comma, non sia in vigore alcun atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, gli emittenti applicano i primi atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

Se gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 vengono modificati in seguito alla creazione del debito di cui al primo comma, l'emittente assegna i proventi delle obbligazioni al debito di cui al primo comma applicando gli atti delegati modificati entro cinque anni dalla loro entrata in applicazione.

Capo II
Obblighi di trasparenza e revisione esterna

Articolo 8
Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e revisione pre-emissione di detta scheda

1.Prima dell'emissione di una obbligazione verde europea gli emittenti:

(a)compilano la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato I;

(b)si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.

2.Una scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee può riguardare una o più emissioni di obbligazioni verdi europee.

3.La revisione pre-emissione della scheda informativa di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene tutte le seguenti informazioni:

(a)una valutazione del fatto che detta scheda informativa compilata sia conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento e all'allegato I di quest'ultimo;

(b)gli elementi di cui all'allegato IV.

Articolo 9
Relazioni sull'assegnazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi

1.Ogni anno e fino a concorrenza dell'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione verde europea interessata, gli emittenti di obbligazioni verdi europee redigono una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee utilizzando il modello di cui all'allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni verdi europee interessate dalla data della loro emissione e fino alla fine dell'anno cui la relazione si riferisce sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 7.

2.Una relazione sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee può riguardare una o più emissioni di obbligazioni verdi europee.

3.Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull'assegnazione dei proventi redatta dopo l'assegnazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee in conformità agli articoli da 4 a 7.

4.Se, dopo la pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), l'assegnazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull'assegnazione e ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull'assegnazione modificata.

5.A titolo di deroga al paragrafo 3, ogni relazione sull'assegnazione dei proventi degli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi generati da un portafoglio di diverse obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5 è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività finanziarie che non sono state incluse in alcuna relazione sull'assegnazione dei proventi precedentemente pubblicata.

6.Gli emittenti di obbligazioni verdi europee forniscono le relazioni sull'assegnazione dei proventi di cui ai paragrafi 3, 4, e 5 a un revisore esterno entro 30 giorni dalla fine dell'anno al quale tali relazioni fanno riferimento. La revisione post-emissione viene resa pubblica entro 90 giorni dal ricevimento della relazione sull'assegnazione dei proventi.

7.La revisione post-emissione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contiene tutti i seguenti elementi:

(a)la valutazione dell'assegnazione o meno, da parte dell'emittente, dei proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

(b)la valutazione del rispetto, da parte dell'emittente, delle norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

(c)gli elementi di cui all'allegato IV.

8.Laddove i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), o a contributi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), la revisione post-emissione valuta soltanto la conformità agli articoli da 4 a 7 dei termini e delle condizioni secondo i quali tali spese o trasferimenti sono stati erogati.

Articolo 10
Relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee

1.Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l'assegnazione integrale dei proventi di tali obbligazioni e almeno una volta durante la vita dell'obbligazione in questione, redigono una relazione sull'impatto ambientale dell'uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all'allegato III.

2.Una singola relazione sull'impatto può riferirsi a diverse emissioni di obbligazioni verdi europee.

Articolo 11
Emittenti sovrani

Un emittente che è un soggetto sovrano può ottenere revisioni pre-emissione e post-emissione da un revisore esterno oppure da un revisore statale o da qualsiasi altro ente pubblico incaricato dal soggetto sovrano di valutare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 12
Prospetto per le obbligazioni verdi europee

1.Laddove sia necessario pubblicare un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto indica chiaramente, qualora sia necessario fornire informazioni sull'utilizzo dei proventi, che l'obbligazione verde europea è emessa conformemente al presente regolamento.

2.Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, la nozione di "informazioni previste dalla regolamentazione" comprende le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 13
Pubblicazione sul sito web dell'emittente e notifica all'ESMA e alle autorità nazionali competenti

1.Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web, in una sezione distinta denominata "Obbligazioni verdi europee", e rendono disponibili gratuitamente, fino alla scadenza delle obbligazioni interessate, tutti i seguenti documenti:

(a)la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8 compilata, prima dell'emissione dell'obbligazione;

(b)la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 8, prima dell'emissione dell'obbligazione;

(c)le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 9, ogni anno fino all'assegnazione integrale dei proventi dell'obbligazione verde europea interessata, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno di riferimento;

(d)le revisioni post-emissione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 9;

(e)la relazione sull'impatto delle obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 10.

2.Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella seguente lingua o nelle seguenti lingue:

(a)se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 36 del presente regolamento di tale Stato membro;

(b)se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono quotate su un mercato in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di cui all'articolo 37 del presente regolamento di ciascuno Stato membro oppure in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente.

3.A titolo di deroga al paragrafo 2, se è necessario pubblicare un prospetto per l'obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), ed e), sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

4.Gli emittenti di obbligazioni verdi europee notificano all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 36 la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.

5.Gli emittenti di obbligazioni verdi europee notificano all'ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni.

Titolo III
Revisori esterni per le obbligazioni verdi europee

Capo I
Condizioni per l'esercizio dell'attività di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee

Articolo 14
Registrazione

1.Prima di intraprendere l'attività in questione, i revisori esterni per le obbligazioni verdi europee si registrano presso l'ESMA.

2.I revisori esterni registrati presso l'ESMA soddisfano le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, in qualsiasi momento.

3.I revisori statali ed altri enti pubblici incaricati da emittenti sovrani di valutare il rispetto del presente regolamento non sono soggetti al titolo III e al titolo IV del presente regolamento.

Articolo 15
Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee

1.Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee contiene tutte le informazioni che seguono:

(a)il nome completo del richiedente, l'indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI);

(b)il nome e gli estremi di contatto della persona di contatto;

(c)la forma giuridica del richiedente;

(d)l'assetto proprietario del richiedente;

(e)l'identità dei membri dell'alta dirigenza del richiedente e il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;

(f)il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione presso il richiedente e il loro livello di esperienza e formazione;

(g)una descrizione delle procedure e delle metodologie attuate dal richiedente per emanare revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8 e revisioni post-emissione di cui all'articolo 9;

(h)le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 27;

(i)laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione;

(j)laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente.

2.L'ESMA registra un richiedente in qualità di revisore esterno soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)l'alta dirigenza del richiedente:

i)gode di sufficiente buona reputazione;

ii)dispone di competenze sufficienti per assicurare che il richiedente possa svolgere i compiti richiesti ai revisori esterni ai sensi del presente regolamento;

iii)dispone di qualifiche professionali sufficienti;

iv)ha esperienza in materia di garanzia della qualità, controllo della qualità, svolgimento di revisioni pre- e post-emissione, nonché servizi finanziari;

(b)il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione e il loro livello di esperienza e formazione sono sufficienti per lo svolgimento dei compiti richiesti ai revisori esterni ai sensi del presente regolamento;

(c)le disposizioni interne attuate per assicurare il rispetto dei requisiti di cui al capo II della presente sezione sono appropriate ed efficaci.

3.Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

4.L'ESMA registra o si rifiuta di registrare un richiedente entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa.

L'ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il richiedente intenda fare ricorso all'esternalizzazione per svolgere le sue attività di revisore esterno.

L'ESMA notifica per iscritto a un richiedente la sua registrazione in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare un richiedente. La decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

5.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16
Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione

1.Un revisore esterno notifica all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, o dei fatti relativi alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate.

L'ESMA analizza tali modifiche sostanziali. Nel caso in cui l'ESMA si opponga a tali modifiche sostanziali, ne informa il revisore esterno entro due mesi dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell'obiezione. Le modifiche di cui al primo comma possono essere attuate soltanto a condizione che l'ESMA non sollevi obiezioni alle modifiche entro tale periodo.

2.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17
Regime linguistico

Un revisore esterno presenta la domanda di registrazione di cui all'articolo 15 in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea 45 si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'ESMA e i revisori esterni e relativo personale.

Capo II
Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

Articolo 18
Principi generali

1.I revisori esterni impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

2.I revisori esterni monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure da loro stabiliti conformemente al presente regolamento con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per affrontare eventuali carenze.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse, dei meccanismi e delle procedure dei revisori esterni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19
Alta dirigenza

1.L'alta dirigenza del revisore esterno assicura tutto quanto segue:

(a)una gestione sana e prudente del revisore esterno;

(b)l'indipendenza delle attività di valutazione;

(c)l'adeguata individuazione, gestione e comunicazione di conflitti di interesse;

(d)il rispetto da parte del revisore esterno degli obblighi del presente regolamento in ogni momento.

2.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la gestione sana e prudente del revisore esterno di cui paragrafo 1, lettera a).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20
Analisti e dipendenti di revisori esterni e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione dei revisori esterni

1.I revisori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a loro disposizione o soggetti al loro controllo e che siano direttamente coinvolti nelle attività di valutazione, dispongano delle conoscenze e delle esperienze necessarie per i doveri loro assegnati.

2.I revisori esterni garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti ai diritti o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all'entità valutata da un legame di controllo.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze delle persone di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21
Funzione di controllo della conformità

1.I revisori esterni istituiscono e mantengono una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità per le attività svolte ai sensi del presente regolamento.

2.I revisori esterni assicurano che la funzione di controllo della conformità:

(a)disponga dei mezzi per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente;

(b)disponga delle risorse e delle competenze necessarie nonché dell'accesso a tutte le informazioni pertinenti;

(c)non monitori o valuti le proprie attività;

(d)non riceva compensi in relazione alle prestazioni del revisore esterno.

3.Le risultanze della funzione di controllo della conformità sono messe a disposizione di un organo di sorveglianza oppure, ove applicabile, di un organo di amministrazione del revisore esterno.

4.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone di mezzi per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente come previsto al paragrafo 2, lettera a), nonché i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone delle risorse e delle competenze necessarie ed ha accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22
Politiche e procedure interne

1.I revisori esterni adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che gli interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.

2.I revisori esterni adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare le procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 23
Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni pre- e post-emissione

1.I revisori esterni adottano e attuano misure destinate ad assicurare che le loro revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8 e le loro revisioni post-emissione di cui all'articolo 9 si basino su un'analisi approfondita di tutte le informazioni di cui dispongono e che, secondo le loro metodologie, sono rilevanti per la loro analisi.

2.I revisori esterni utilizzano informazioni di qualità sufficiente e provenienti da fonti affidabili quando forniscono revisioni pre-emissione o revisioni post-emissione.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 2 siano di qualità sufficiente e se le fonti di cui al paragrafo 2 siano affidabili.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24
Errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione

1.I revisori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione pre-emissione di cui all'articolo 8 o su una revisione post-emissione di cui all'articolo 9 notificano immediatamente e spiegano tali errori all'ESMA e agli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate.

2.I revisori esterni pubblicano gli errori di cui al paragrafo 1 sui loro siti web, insieme, se del caso, a una revisione pre-emissione o una revisione post-emissione riveduta. I documenti riveduti indicano i motivi delle modifiche.

Articolo 25
Esternalizzazione

1.I revisori esterni che esternalizzano le loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori abbiano l'abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale. Tali revisori esterni assicurano inoltre che l'esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali revisori esterni del presente regolamento.

2.I revisori esterni non esternalizzano la propria funzione di controllo della conformità.

3.I revisori esterni notificano all'ESMA le proprie attività di valutazione che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività.

4.I revisori esterni che esternalizzano le attività di valutazione garantiscono che tale esternalizzazione non riduca o comprometta la loro capacità di svolgere la loro funzione o i loro ruoli di membri dell'alta dirigenza o dell'organo di gestione del revisore esterno.

5.I revisori esterni assicurano che i prestatori di servizi terzi cooperino con l'ESMA in relazione a qualsiasi attività di valutazione esternalizzata.

6.I revisori esterni rimangono responsabili per qualsiasi attività esternalizzata e adottano misure organizzative per garantire quanto segue:

(a)la valutazione se il prestatore di servizi terzo esegue le attività di valutazione esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari dell'Unione e nazionali applicabili e provvede a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;

(b)l'individuazione di eventuali rischi potenziali in relazione alle attività di valutazione esternalizzate;

(c)il monitoraggio periodico adeguato delle attività di valutazione esternalizzate;

(d)le procedure di controllo adeguate rispetto alle attività di valutazione esternalizzate, compresa un'efficace vigilanza sulle attività di valutazione esternalizzate e su qualsiasi rischio potenziale all'interno del prestatore di servizi terzo;

(e)l'assicurazione di un'adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.

Ai fini della lettera e), i revisori esterni ottengono informazioni sulle modalità di continuità operativa dei prestatori di servizi terzi, valutano la loro qualità e richiedono miglioramenti di tali modalità se necessario.

7.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

(a)i criteri per valutare l'abilità e la capacità di prestatori di servizi terzi di svolgere le attività di valutazione in maniera affidabile e professionale;

(b)i criteri per garantire che l'esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei revisori esterni o la capacità dell'ESMA di controllare la conformità dei revisori esterni al presente regolamento.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26
Obblighi di conservazione delle registrazioni

1.I revisori esterni tengono registrazioni adeguate di tutti i seguenti elementi:

(a)l'identità delle persone che partecipano alla determinazione e all'approvazione delle revisioni pre-emissione di cui all'articolo 8 e delle revisioni post-emissione di cui all'articolo 9, nonché la data in cui sono state adottate le decisioni che approvano le revisioni pre-emissione e post-emissione;

(b)la documentazione riguardante le procedure e le metodologie utilizzate dai revisori esterni per svolgere e redigere le revisioni pre-emissione e quelle post-emissione;

(c)i documenti interni, comprese le informazioni non pubbliche e documenti di lavoro, utilizzati per formare la base di qualsiasi revisione pre-emissione o revisione post-emissione;

(d)le registrazioni delle procedure e delle misure attuate dai revisori esterni per conformarsi al presente regolamento;

(e)copie di comunicazioni interne ed esterne relative alle attività di valutazione, comprese le comunicazioni elettroniche, ricevute e inviate dal revisore esterno e dai suoi dipendenti, che si riferiscono alle attività di valutazione.

2.Le registrazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'ESMA su richiesta.

3.Laddove l'ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell'emittente dell'obbligazione verde europea ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.

Articolo 27
Conflitti di interesse e riservatezza delle informazioni

1.I revisori esterni individuano, eliminano, gestiscono e comunicano in maniera trasparente eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, indipendentemente dal fatto che tale conflitto di interessi riguardi i loro analisti o dipendenti, qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai revisori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione oppure qualsiasi persona che approvi revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione.

2.I corrispettivi addebitati da revisori esterni per i servizi di valutazione non dipendono dall'esito della revisione pre-emissione o da quello della revisione post-emissione né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.

3.Gli analisti, i dipendenti del revisore esterno e qualsiasi altra persona contrattualmente legata ai revisori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione sono vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

4.I revisori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti o qualsiasi altra persona fisica contrattualmente legata ai revisori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione:

(a)adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del revisore esterno da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di valutazione;

(b)non divulghino informazioni sulle revisioni pre-emissione o post-emissione, possibili future revisioni pre-emissione o post-emissione, a qualsiasi parte diversa dagli emittenti che hanno richiesto la valutazione da parte del revisore esterno;

(c)non utilizzino o condividano informazioni riservate per qualsiasi altra finalità diversa dalle attività di valutazione.

Articolo 28
Prestazione di altri servizi

I revisori esterni che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione garantiscono che tali altri servizi non creino conflitti di interesse con le loro attività di valutazione relative alle obbligazioni verdi europee. Tali revisori esterni comunicano nelle loro revisioni pre-emissione e post-emissione qualsiasi altro servizio previsto per l'entità valutata o qualsiasi terza parte correlata.

Capo III
Revisioni pre-emissione e post-emissione

Articolo 29
Riferimenti all'ESMA o ad altre autorità competenti

Nella loro revisione pre-emissione o nelle loro revisioni post-emissione, i revisori esterni non fanno riferimento all'ESMA né ad alcuna autorità competente in maniera tale da indicare o suggerire che l'ESMA o qualsiasi autorità competente avalli o approvi tale revisione o qualsiasi attività di valutazione del revisore esterno.

Articolo 30
Pubblicazione di revisioni pre-emissione e revisioni post-emissione

1.I revisori esterni pubblicano e rendono disponibili gratuitamente sui loro siti web tutti i seguenti documenti:

(a)in una sezione separata denominata "Norma per le obbligazioni verdi europee - Revisioni pre-emissione" le revisioni pre-emissione da loro emesse;

(b)in una sezione separata denominata "Norma per le obbligazioni verdi europee - Revisioni post-emissione" le revisioni post-emissione da loro emesse.

2.Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono messe a disposizione del pubblico entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dell'obbligazione verde europea interessata.

3.Le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione del pubblico senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull'assegnazione dei proventi da parte del revisore esterno.

4.Le revisioni pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera a), e le revisioni post-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), rimangono pubblicamente disponibili quanto meno fino alla scadenza dell'obbligazione dopo la loro pubblicazione sul sito web del revisore esterno.

5.I revisori esterni che decidono di interrompere la messa a disposizione di una revisione pre-emissione o di una revisione post-emissione forniscono informazioni sui motivi di tale decisione nelle sezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), senza indugio dopo tale decisione.

Capo IV
Prestazione di servizi da parte di revisori esterni di paesi terzi

Articolo 31
Disposizioni generali

1.Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti che emettono obbligazioni verdi europee laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA conformemente all'articolo 59.

2.L'ESMA registra un revisore esterno di un paese terzo che ha presentato domanda per prestare servizi di revisione esterna conformemente al presente regolamento in tutta l'Unione a norma del paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1;

(b)il revisore esterno di un paese terzo è registrato o autorizzato a prestare i servizi di revisione esterna da erogare nell'Unione ed è soggetto a una vigilanza ed un'applicazione delle norme efficaci che garantiscono il pieno rispetto degli obblighi applicabili in tale paese terzo;

(c)sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3.

3.Laddove un revisore esterno di un paese terzo sia registrato conformemente al presente articolo, non vengono imposti obblighi aggiuntivi al revisore esterno del paese terzo in relazione alle questioni trattate dal presente regolamento.

4.Il revisore esterno del paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria domanda all'ESMA dopo l'adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all'articolo 32 che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale il revisore esterno del paese terzo è registrato o autorizzato è equivalente ai requisiti enunciati all'articolo 32, paragrafo 1.

5.Il revisore esterno del paese terzo presenta la sua domanda di cui al primo comma utilizzando i moduli e i modelli di cui all'articolo 15.

6.Il revisore esterno richiedente del paese terzo fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione.

7.Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la richiesta non è completa, l'ESMA fissa un termine entro il quale il revisore esterno richiedente del paese terzo è tenuto a fornire le informazioni supplementari.

8.La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.

9.Entro 45 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il revisore esterno richiedente del paese terzo in merito all'accettazione o meno della domanda, fornendogli spiegazioni esaurienti.

10.I revisori esterni di un paese terzo che prestano servizi conformemente al presente articolo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni verdi europee stabiliti nell'Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale o di un collegio arbitrale in uno Stato membro.

Articolo 32
Decisione di equivalenza

1.La Commissione può adottare una decisione in relazione a un paese terzo affermando che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di tale paese terzo assicurano che i revisori esterni registrati o autorizzati in tale paese terzo rispettino requisiti organizzativi e norme di comportamento legalmente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti previsti nel presente regolamento e nelle misure di esecuzione adottate ai sensi del presente regolamento, così come che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema equivalente efficace per il riconoscimento dei revisori esterni registrati o autorizzati ai sensi dei regimi giuridici di paesi terzi.

2.Il quadro delle norme di comportamento e organizzativo di un paese terzo può essere considerato avere effetti equivalenti se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a)le entità che prestano servizi di revisione esterna in tale paese terzo sono soggette a registrazione od autorizzazione e a una vigilanza e applicazione delle norme efficace e permanente;

(b)le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nel settore delle funzioni di controllo interno; e

(c)le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a norme di comportamento adeguate.

3.L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano tutti i seguenti elementi:

(a)il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, compreso l'accesso a tutte le informazioni concernenti i revisori esterni di paesi terzi registrati o autorizzati nei paesi terzi richieste dall'ESMA;

(b)il meccanismo per la notifica tempestiva all'ESMA nel caso in cui l'autorità competente del paese terzo ritenga che il revisore esterno di un paese terzo soggetto alla sua vigilanza, e che l'ESMA ha registrato nel registro di cui all'articolo 59, violi le condizioni della sua registrazione o autorizzazione o altre norme che il revisore esterno è tenuto a osservare;

(c)le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

4.Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1, e che è registrato nel registro di cui all'articolo 59, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni verdi europee in tutta l'Unione.

5.Un revisore esterno di un paese terzo non utilizza più i diritti ai sensi dell'articolo 31, se la Commissione revoca la sua decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in relazione a tale paese terzo.

Articolo 33
Revoca della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo

1.L'ESMA revoca la registrazione di un revisore esterno di un paese terzo nel registro stabilito conformemente all'articolo 59 se è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:

(a)l'ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi nell'Unione, il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento dei mercati;

(b)l'ESMA ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi nell'Unione, il revisore esterno del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili allo stesso nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1;

(c)l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato le misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che il revisore esterno del paese terzo in questione si conforma ai requisiti applicabili allo stesso in quel paese;

(d)l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di revocare la registrazione del revisore esterno del paese terzo almeno 30 giorni prima della revoca.

2.L'ESMA informa senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito web.

3.La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.

Articolo 34
Riconoscimento di un revisore esterno situato in un paese terzo

1.Fino al momento dell'adozione di una decisione in materia di equivalenza conformemente all'articolo 32, paragrafo 1, un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento, a condizione che il revisore esterno del paese terzo acquisisca il riconoscimento preliminare dall'ESMA conformemente al presente articolo.

2.Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 rispetta i requisiti di cui agli articoli da 15 a 30 e agli articoli da 47 a 49.

3.Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 ha un rappresentante legale situato nell'Unione. Tale rappresentante legale:

(a)è responsabile, unitamente al revisore esterno del paese terzo, per assicurare che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 e in tal senso è responsabile nei confronti dell'ESMA per la condotta del revisore esterno del paese terzo nell'Unione;

(b)agisce per conto del revisore esterno del paese terzo in qualità di punto di contatto principale nei confronti dell'ESMA e di qualsiasi altra persona nell'Unione per quanto concerne gli obblighi del revisore esterno ai sensi del presente regolamento;

(c)dispone di conoscenze, competenze e risorse sufficienti per adempiere i suoi obblighi in base al presente paragrafo.

4.Una domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni necessarie per convincere l'ESMA che il revisore esterno del paese terzo ha attuato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, indica l'autorità competente responsabile della vigilanza sullo stesso nel paese terzo.

5.Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di riconoscimento preliminare da parte dell'ESMA, quest'ultima ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa di cui al primo comma del presente paragrafo, l'ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

L'ESMA notifica a un richiedente il suo riconoscimento in qualità di revisore esterno di un paese terzo oppure il suo rifiuto a rilasciare tale riconoscimento. La decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

6.L'ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi servizi o l'ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione delle prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

7.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [PO: inserire la data corrispondente a 16 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 35
Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo

1.Un revisore esterno situato nell'Unione registrato conformemente all'articolo 15 e iscritto nel registro ai sensi dell'articolo 59 può presentare domanda all'ESMA per avallare servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo su base continuativa nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)il revisore esterno avallante ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, all'ESMA che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo oggetto dell'avallo soddisfa, su base obbligatoria o volontaria, requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli del presente regolamento;

(b)il revisore esterno avallante dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l'attività di prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte di tale revisore esterno del paese terzo nonché per gestire i rischi associati;

(c)si fa affidamento sul revisore esterno del paese terzo per uno qualsiasi dei seguenti motivi obiettivi:

i.specificità dei mercati o investimenti sottostanti;

ii.prossimità di detto revisore oggetto di avallo a mercati, emittenti o investitori del paese terzo;

iii.competenza del revisore del paese terzo nel prestare i servizi di revisione esterna o nel contesto di mercati o investimenti specifici.

2.Un revisore esterno che presenta una domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.

3.Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA ne verifica la completezza.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Se la domanda è completa, l'ESMA lo notifica al richiedente.

Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l'ESMA la esamina e adotta una decisione per autorizzare l'avallo o per rifiutarlo.

L'ESMA notifica a un richiedente la sua decisione in merito all'avallo di cui al paragrafo 1. La decisione specifica i motivi e acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.

4.I servizi prestati ai sensi del presente regolamento da un revisore esterno di un paese terzo oggetto dell'avallo sono considerati servizi forniti dal revisore esterno avallante. Il revisore esterno avallante non vi fa ricorso con l'intento di eludere gli obblighi introdotti dal presente regolamento.

5.Un revisore esterno che ha avallato i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno di un paese terzo è pienamente responsabile per tali servizi e per il rispetto degli obblighi ai sensi del presente regolamento.

6.Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, l'ESMA ha il potere di imporre al revisore esterno avallante la cessazione dell'avallo.

7.Un revisore esterno che avalla i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno del paese terzo pubblica le informazioni di cui all'articolo 13 sul proprio sito web.

8.Un revisore esterno che avalla i servizi forniti ai sensi del presente regolamento da parte di un revisore esterno di un paese terzo presenta ogni anno una relazione all'ESMA in merito ai servizi che ha avallato nei dodici mesi precedenti.

Titolo IV
Vigilanza da parte delle autorità competenti e dell'ESMA

Capo 1
Autorità competenti

Articolo 36
Vigilanza da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti designate conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129 garantiscono che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano applicati.

Articolo 37
Poteri delle autorità competenti

1.Per adempiere i compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

(a)richiedere agli emittenti di includere le informazioni di cui all'allegato I nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee;

(b)richiedere agli emittenti di pubblicare annualmente relazioni sull'assegnazione dei proventi o di includere nelle relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi le informazioni su tutti gli elementi di cui all'allegato II;

(c)richiedere agli emittenti di pubblicare una relazione sull'impatto o di includere nella relazione sull'impatto le informazioni su tutti gli elementi di cui all'allegato III;

(d)richiedere a revisori e alta dirigenza dell'emittente di fornire informazioni e documenti;

(e)sospendere un'offerta di obbligazioni verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

(f)proibire o sospendere pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di cessare o sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che gli articoli da 8 a 13 del presente regolamento siano stati violati;

(g)rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non rispetta i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 8 a 13 del presente regolamento;

(h)eseguire indagini o ispezioni in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

Se necessario, in base alla legislazione nazionale, l'autorità competente può chiedere all'organo giurisdizionale competente di decidere in merito all'esercizio dei poteri di cui al primo comma.

2.Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con una qualsiasi delle seguenti modalità:

(a)direttamente;

(b)in collaborazione con altre autorità;

(c)sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

(d)rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3.Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4.La segnalazione di informazioni all'autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale notifica.

Articolo 38 
Cooperazione tra autorità competenti

1.Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano deciso, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati in ordine a possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro ai fini del presente regolamento.

2.Un'autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell'ambito di un'indagine unicamente in una delle seguenti circostanze eccezionali:

(a)l'accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o a un'indagine penale;

(b)è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;

(c)qualora nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.

3.L'autorità competente può chiedere l'assistenza dell'autorità competente di un altro Stato membro ai fini di indagini o ispezioni in loco.

Quando un'autorità competente riceve da un'autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un'ispezione in loco o a un'indagine, può adottare una delle seguenti misure:

(a)effettuare l'indagine o l'ispezione in loco direttamente;

(b)consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'indagine o all'ispezione in loco;

(c)consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l'indagine o l'ispezione in loco;

(d)nominare revisori o esperti che eseguano l'indagine o l'ispezione in loco;

(e)condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all'attività di vigilanza.

4.Le autorità competenti possono deferire all'ESMA le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l'articolo 258 TFUE, nelle situazioni di cui alla prima frase del presente paragrafo l'ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.All'ESMA è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39 
Segreto professionale

1.Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.

2.Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge dell'Unione o nazionali.

Articolo 40
Misure cautelari

1.Un'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi evidenti e dimostrabili per ritenere che l'emittente di una obbligazione verde europea abbia commesso irregolarità oppure che tale soggetto abbia violato i propri obblighi ai sensi del presente regolamento riferisce tali risultanze all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ESMA.

2.Laddove, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine, un emittente di una obbligazione verde europea persista nel violare il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'ESMA, prende tutte le misure adeguate per proteggere gli investitori e informa senza indebito ritardo la Commissione e l'ESMA in merito a tale circostanza.

3.Un'autorità competente che sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un'altra autorità competente a norma del paragrafo 2 può sottoporre la questione all'ESMA. L'ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 41
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37 e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano a quanto segue:

(a)violazioni degli articoli da 8 a 13;

(b)mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta di cui all'articolo 37.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al [data di applicazione del presente regolamento]. In questo caso gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il [data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano, in dettaglio, le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Informano inoltre senza indugio la Commissione e l'ESMA in merito a tutte le successive modifiche di dette norme.

2.Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative e altre misure amministrative seguenti in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

(a)una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera g);

(b)un'ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

(c)sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(d)in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a [500 000] EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [inserire data di entrata in vigore], o allo 0,5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione;

(e)in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a [50 000] EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Ai fini della lettera d), se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , il pertinente fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile, che risulta negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di gestione dell'impresa capogruppo.

3.Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni amministrative pecuniarie più elevate di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 42
Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

1.Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

(a)la gravità e la durata della violazione;

(b)il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

(c)la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

(d)le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

(e)l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

(f)il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

(g)le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

(h)le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

2.Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 41, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 43
Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.

Articolo 44
Pubblicazione delle decisioni

1.La decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa per violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che il soggetto destinatario di tale decisione è stato informato di tale decisione. La pubblicazione contiene le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.Quando la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia considerata dalle autorità competenti sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti provvedano in uno dei modi seguenti:

(a)differiscano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino; o

(b)pubblichino la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

(c)non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;

ii)la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.

3.Laddove la decisione di imporre una sanzione o una misura sia soggetta a un ricorso dinanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

4.Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

Articolo 45
Segnalazione di sanzioni all'ESMA

1.L'autorità competente trasmette annualmente all'ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 41. L'ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le loro autorità competenti inviano all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.

2.Un'autorità competente che ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali segnala contemporaneamente tali sanzioni o misure all'ESMA.

3.Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative inflitte ma non pubblicate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale inflitta e le trasmettano all'ESMA. L'ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

Capo 2
ESMA

Articolo 46
Esercizio dei poteri di cui agli articoli 47, 48 e 49

I poteri conferiti dagli articoli 47, 48 e 49 all'ESMA, ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 47
Richiesta di informazioni

1.L'ESMA, mediante richiesta semplice o decisione, può richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

(a)persone che conducono effettivamente l'attività di revisore esterno;

(b)membri dell'organo di sorveglianza, dell'organo di gestione o dell'organo di amministrazione del revisore esterno;

(c)membri dell'alta dirigenza del revisore esterno;

(d)qualsiasi persona direttamente coinvolta nelle attività di valutazione del revisore esterno;

(e)rappresentanti legali e dipendenti di soggetti ai quali un revisore esterno ha esternalizzato determinate funzioni ai sensi dell'articolo 25;

(f)persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale al processo di gestione del revisore esterno.

(g)chiunque agisca come o finga di essere un revisore esterno, senza essere registrato come tale, nonché qualsiasi persona che svolga una delle funzioni di cui alle lettere da a) ad f) per tale persona.

2.Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:

(a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

(b)dichiara la finalità della richiesta;

(c)specifica le informazioni richieste;

(d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

(e)informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;

(f)indica la sanzione pecuniaria potenziale prevista all'articolo 52 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.

3.Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:

(a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

(b)dichiara la finalità della richiesta;

(c)specifica le informazioni richieste;

(d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

(e)indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

(f)indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 52 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;

(g)indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi la commissione di ricorso conformemente agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61 del medesimo regolamento.

4.Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 48
Indagini generali

1.Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:

(a)esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

(b)fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

(c)convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'ispezione e al suo oggetto e registrarne le risposte;

(d)organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

(e)richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dalla stessa ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 52 qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.Le persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 53, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.L'ESMA informa con debito anticipo, prima dell'indagine, l'autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 36 dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine in merito allo svolgimento di detta indagine nonché all'identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell'ESMA, i funzionari dell'autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati come previsto al paragrafo 1, lettera e), un'autorità competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA richiede tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

6.Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 49
Ispezioni in loco

1.Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche di cui all'articolo 47, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'ESMA può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

2.I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e dispongono di tutti i poteri di cui all'articolo 48, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, gli immobili e i libri e la documentazione aziendale per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità di vigilanza competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4.I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.

5.Le persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 53, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

6.I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7.L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 48, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall'articolo 48, paragrafo 1.

8.Qualora i funzionari dell'ESMA e le altre persone che li accompagnano, autorizzate dall'ESMA, constatino che una persona si oppone ad un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9.Se le norme nazionali applicabili richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 8, l'ESMA presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

10.Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità di dette misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 50
Scambio di informazioni

1.Le autorità competenti di cui all'articolo 36, l'ESMA e altre autorità pertinenti si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.Le autorità competenti di cui all'articolo 36, l'ESMA, altre autorità pertinenti e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 51
Misure di vigilanza dell'ESMA

1.Qualora constati, conformemente all'articolo 55, paragrafo 8, che una persona ha commesso una violazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, l'ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

(a)revoca della registrazione di un revisore esterno;

(b)revoca del riconoscimento di un revisore esterno situato in un paese terzo;

(c)divieto temporaneo per il revisore esterno di esercitare le attività ai sensi del presente regolamento in tutta l'Unione fino alla cessazione della violazione;

(d)adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

(e)adozione di una decisione che infligga sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 52;

(f)adozione di una decisione che infligga sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi dell'articolo 53;

(g)emissione di comunicazioni pubbliche.

2.L'ESMA revoca la registrazione o il riconoscimento di un revisore esterno nelle seguenti circostanze:

(a)il revisore esterno ha espressamente rinunciato alla registrazione o al riconoscimento o non ha utilizzato la registrazione o il riconoscimento entro 36 mesi dalla concessione della registrazione o del riconoscimento;

(b)il revisore esterno ha ottenuto la registrazione o il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c)il revisore esterno non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione o cui era subordinato il riconoscimento.

Laddove revochi la registrazione o il riconoscimento del revisore esterno, l'ESMA fornisce motivazioni esaurienti nella sua decisione. La revoca ha effetto immediato.

3.L'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

(a)la durata e la frequenza della violazione;

(b)se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

(c)se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

(d)il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

(e)la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

(f)le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

(g)l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

(h)il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;

(i)le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

(j)le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

4.L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

(a)una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

(b)se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

(c)una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 52
Sanzioni pecuniarie

1.Qualora, conformemente all'articolo 55, paragrafo 8, constati che un revisore esterno e persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1, abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2.Le violazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

(a)il mancato rispetto degli articoli da 18 a 30;

(b)la presentazione di false dichiarazioni all'atto della presentazione della domanda di registrazione in qualità di revisore esterno o l'uso di qualsiasi altro mezzo irregolare per ottenere tale registrazione;

(c)la mancata trasmissione di informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47 o la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione;

(d)il fatto di ostruire o non conformarsi ad un'indagine ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere a), b), c), o e);

(e)la non conformità all'articolo 49, a causa della mancanza di una spiegazione in merito a fatti o documenti relativi all'argomento e alla finalità di un'ispezione, oppure a causa di una spiegazione errata o fuorviante;

(f)il fatto di esercitare l'attività di revisore esterno o fingere di essere un revisore esterno senza avere ottenuto la registrazione in tale veste.

3.L'importo minimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000 EUR. L'importo massimo è pari a 200 000 EUR.

Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

4.Qualora una persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

5.Se un atto o un'omissione costituisce una combinazione di più violazioni, si applica soltanto la sanzione pecuniaria per la violazione sanzionata con l'importo più elevato.

Articolo 53
Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

(a)una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera c);

(b)una persona di cui all'articolo 47, paragrafo 1:

i)a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 47;

ii)a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 48;

iii)a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 49.

2.La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.L'importo della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4.Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

Articolo 54
Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 52 e 53, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 52 e 53 sono di natura amministrativa.

3.Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 52 e 53 costituiscono titolo esecutivo.

Ai fini dell'esecuzione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA applica le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo l'esecuzione.

5.Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione.

Articolo 55
Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1.Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2.Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

3.Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 47 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 e 49. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 46.

4.Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

5.Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

6.Nel corso delle indagini ai sensi del presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

7.Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 56, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 51 e impone una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 52.

9.Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

10.La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 60 entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente la procedura per l'esercizio del potere di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, nonché norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

11.L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 56
Audizione delle persone interessate dal procedimento

1.Prima di prendere una decisione in forza degli articoli da 51 a 53, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le proprie decisioni soltanto sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 51 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3.Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'ESMA.

Articolo 57
Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha imposto una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Articolo 58
Diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza

1.L'ESMA addebita ai revisori esterni le spese relative alla loro registrazione, al loro riconoscimento e alla loro vigilanza così come i costi che potrebbe dover sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento.

2.Qualsiasi diritto addebitato dall'ESMA a un revisore esterno richiedente, registrato o riconosciuto copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue attività in relazione a tale particolare richiedente o revisore esterno. Qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato.

3.La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 60 entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare il tipo di diritti, le questioni per le quali tali diritti sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.

Articolo 59
Registro dei revisori esterni e dei revisori esterni di paesi terzi tenuto dall'ESMA

1.L'ESMA gestisce sul proprio sito web un registro accessibile al pubblico che contiene i seguenti elenchi:

(a)i revisori esterni registrati a norma dell'articolo 15;

(b)i revisori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all'articolo 51;

(c)i revisori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all'articolo 51;

(d)i revisori esterni di paesi terzi autorizzati a prestare servizi nell'Unione conformemente all'articolo 31;

(e)i revisori esterni di paesi terzi riconosciuti conformemente all'articolo 34;

(f)i revisori esterni registrati conformemente all'articolo 15 che avallano i servizi di revisori esterni di paesi terzi conformemente all'articolo 35;

(g)i revisori esterni di paesi terzi soggetti a revoca della registrazione e che non utilizzano più i diritti ai sensi dell'articolo 31, laddove la Commissione adotti una decisione di revoca in relazione a tale paese di cui all'articolo 32;

(h)i revisori esterni di paesi terzi soggetti a sospensione o revoca del riconoscimento e i revisori esterni registrati a norma dell'articolo 15 che non avallano più i servizi di revisori esterni di paesi terzi.

2.Il registro contiene i dettagli di contatto dei revisori esterni, i loro siti web e le date in cui le decisioni dell'ESMA relative a detti revisori esterni acquisiscono efficacia.

3.Per i revisori esterni di paesi terzi, il registro contiene altresì informazioni sui servizi che detti revisori possono prestare e i dettagli di contatto dell'autorità competente responsabile della vigilanza sugli stessi nel paese terzo corrispondente.

Titolo V
Atti delegati

Articolo 60
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza, di cui all'articolo 55, paragrafo 10, e all'articolo 58, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [PO: inserire la data di entrata in vigore].

3.La delega di potere di cui agli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli sulle norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie, diritti di registrazione, riconoscimento e vigilanza entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno informato la Commissione di non intendere sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 61
Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione 47 . Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 .

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 62
Disposizioni transitorie

1.Un revisore esterno che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dalla sua entrata in vigore fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie], presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all'ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.Fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] i revisori esterni di cui al paragrafo 1 rispettano gli articoli da 16 a 30, fatta eccezione per i requisiti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 7.

3.Dopo il [GU, inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] i revisori esterni di cui al paragrafo 1 prestano servizi conformemente al presente regolamento soltanto dopo essere stati registrati conformemente all'articolo 15 e si conformano all'articolo 14 e agli articoli da 16 a 30 come integrati dagli atti delegati di cui al paragrafo 2.

4.Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] l'ESMA esamina se i revisori esterni di cui al paragrafo 1 e i servizi prestati da tali prestatori fino al [GU inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Laddove ritenga che il revisore esterno o i servizi prestati di cui al primo comma non siano conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di cui all'articolo 52.

Articolo 63
Disposizione transitoria per i revisori esterni di paesi terzi

1.Un revisore esterno di un paese terzo che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dalla sua entrata in vigore fino al [GU, inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie], presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all'ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.I revisori esterni di paesi terzi di cui al paragrafo 1:

(a)rispettano gli articoli da 16 a 30, fatta eccezione per i requisiti stabiliti dagli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 7;

(b)hanno un rappresentante legale situato nell'Unione che ottempera all'articolo 34, paragrafo 3, lettere da a) a c).

3.Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] si applicano gli articoli 32, 34 e 35.

4.Dopo il [GU inserire la data del giorno successivo a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] l'ESMA esamina se i revisori esterni di cui al paragrafo 1 e i servizi prestati da tali prestatori fino al [GU inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la prima data di applicazione del presente regolamento, grazie] rispettano le condizioni stabilite nel presente regolamento.

Laddove ritenga che il revisore esterno o i servizi prestati di cui al primo comma non siano conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di cui all'articolo 52.

Articolo 64
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Per il Parlamento

Il presidente Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(2)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(3)    Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(4)    Valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini"
(
SWD(2020) 176 final ).
(5)     European Financial Stability and Integration Review 2021 .
(6)    Comunicazione della Commissione, Piano di investimenti per un'Europa sostenibile/Piano di investimenti del Green Deal europeo (COM(2020) 21 final).
(7)    Conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2020. (EUCO 22/20).
(8)    Programma di lavoro della Commissione per il 2021, 19.10.2020 (COM(2020) 690 final).
(9)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
(10)    Articolo 4 del regolamento sulla tassonomia dell'UE: "[g]li Stati membri e l'Unione applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili".
(11)    In tale contesto si può osservare che il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID‑19 richiede che la Commissione riferisca in merito alla creazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili, sulla base di una relazione dell'Autorità bancaria europea, in stretta collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali entro il 1° novembre 2021. La presente proposta non pregiudica tale relazione. Laddove auspicabile, un quadro specifico per le cartolarizzazioni sostenibili potrebbe differire in termini di ambito di applicazione e altri aspetti rispetto ai titoli di cartolarizzazione che si qualificano come EuGB
(12)    https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_it.
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, 8.3.2018 (COM(2018) 97 final).
(14)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0189.
(15)    Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (2020/0036(COD)), proponendo di rendere giuridicamente vincolante per l'UE l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
(16)    Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza, 19.1.2021 (COM(2021) 32 final).
(17)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.
(18)    https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_it.
(19)    https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-eu-green-bond-standard_it.
(20)    Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(21)    Secondo una ricerca condotta da CBI nel 2018, il mercato delle revisioni esterne era dominato da un gruppo di prestatori europei di servizi che detengono attualmente oltre il 90 % del mercato e nel contesto del quale sei prestatori specifici rappresentano quasi il 75 % del mercato: CICERO, Sustainalytics, Vigeo Eiris, EY, ISS-oekom e DNV GL. La stima si basa su un'ipotesi secondo la quale metà di loro sceglierebbe di registrarsi presso l'ESMA nel contesto del quadro delle obbligazioni verdi europee, cfr. l'allegato 9 della valutazione d'impatto sulla revisione esterna.
(22)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2175.
(23)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).
(26)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(27)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(28)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(29)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(30)    GU C  del , pag. .
(31)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(32)    COM(2020) 21 final.
(33)    EUCO 22/20.
(34)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(35)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(36)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(37)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(38)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(39)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(42)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(43)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(44)    Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(45)    GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(46)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(47)    Decisione 2001/528/CE della Commissione del 6 giugno 2001 che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari.
(48)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Bruxelles, 6.7.2021

COM(2021) 391 final

ALLEGATI

della

proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulle obbligazioni verdi europee



{SEC(2021) 390 final} - {SWD(2021) 181 final} - {SWD(2021) 182 final}


ALLEGATO I

SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

1.Informazioni generali

[Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee]

[Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI)] [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]

[Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN)]

[Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2.Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione che dimostri che l'emittente della specifica obbligazione aderisce volontariamente ai requisiti del presente regolamento]

3.Strategia e logica ambientale

[Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente]

[Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

4. Assegnazione prevista per i proventi delle obbligazioni

4.1Tempo stimato fino all'assegnazione integrale dei proventi

[Periodo entro il quale si prevede di assegnare i proventi]

[Data entro la quale si prevede che i proventi saranno completamente assegnati]

[Se la data di cui sopra è superiore a cinque anni dalla data di emissione dell'obbligazione: indicare una giustificazione per il periodo più lungo, basata sulle caratteristiche specifiche delle attività economiche interessate, accompagnata da relativa documentazione in allegato]

4.2Processo di selezione di progetti verdi e impatto ambientale stimato

[Descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ai criteri di tassonomia]

[Descrizione dei criteri di vaglio tecnico pertinenti di cui agli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) 2020/852 e specificazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 presi in considerazione]

[Se disponibili: informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi da utilizzare per il calcolo delle metriche principali relative all'impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all'impatto. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

[Se applicabile, informazioni su qualsiasi processo di normazione o certificazione correlato nella selezione dei progetti]

[Laddove disponibile, una stima degli impatti ambientali positivi e avversi attesi in forma aggregata. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

4.3 Progetti verdi ammissibili previsti

[Laddove disponibili all'emittente, occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

Per progetti ammissibili previsti:

i loro obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

i loro tipi, settori e i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 1 ;

i loro paesi;

il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi da assegnare rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;

laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e sia previsto che i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume previsto di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;

se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili previsti, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;

se disponibili, link a siti web con informazioni pertinenti;

se disponibili, link a documenti pubblici pertinenti con informazioni più dettagliate.]

4.4 Proventi non assegnati

[Informazioni su come l'uso temporaneo dei proventi non assegnati non inciderà sul conseguimento degli obiettivi ambientali]

5.Informazioni sulle relazioni

[Un link al sito web sul quale saranno pubblicate le relazioni sull'assegnazione dei proventi e quelle sull'impatto]

[Un'indicazione del fatto che le relazioni sull'assegnazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi degli esborsi e sugli impatti ambientali positivi e negativi attesi]

6.Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO II

RELAZIONE ANNUALE SULL'ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'assegnazione dei proventi è riveduta]

1.Informazioni generali

[Data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi] [laddove applicabile, data della pubblicazione della relazione finale sull'assegnazione dei proventi o data della pubblicazione della relazione sull'assegnazione dei proventi riveduta]

[Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]

[Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]

[Se la relazione sull'assegnazione dei proventi è stata oggetto di revisione post-emissione, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2.Adesione ai requisiti del regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione dalla quale risulti che i proventi sono stati assegnati conformemente a quanto richiesto dal presente regolamento]

3. Assegnazione dei proventi delle obbligazioni

A. Per gli emittenti ad eccezione di quelli di cui alla lettera B sottoriportata:

[Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

i tipi e i settori dei progetti, nonché i rispettivi codici NACE in conformità con la classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 2 ;

i paesi nei quali sono stati assegnati i proventi delle obbligazioni;

il rispettivo importo assegnato dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;

laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;

se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;

per le attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia: i progressi nell'attuazione del piano durante il periodo di riferimento e la data stimata di completamento;

conferma della conformità all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia);

un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e le loro date di applicazione.]

B. Per gli emittenti che sono imprese finanziarie che assegnano proventi da un portafoglio di più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività finanziarie di cui all'articolo 5:

[La sezione "Assegnazione dei proventi delle obbligazioni" deve contenere le seguenti informazioni:

una panoramica di tutte le obbligazioni verdi europee in essere, indicando il loro valore individuale e combinato;

una panoramica sulle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5 nello stato patrimoniale dell'emittente, indicando:

a)il loro valore ammortizzato totale;

b)gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

c)i loro tipi, settori e paesi;

d)se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione, se disponibile;

e)un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia, quanto meno a livello di settore e di paese, e, ove applicabile, a livello di singola attività;

f)ove pertinente, il valore di ciascuna attività o di ciascun gruppo di attività;

un raffronto del valore totale delle obbligazioni verdi europee in essere e del valore totale ammortizzato delle attività finanziarie ammissibili di cui all'articolo 5. Dal raffronto deve risultare che quest'ultimo è uguale o superiore al primo;

ai fini del raffronto di cui sopra, il valore totale in essere delle obbligazioni verdi europee si basa sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali obbligazioni emesse da detto emittente, mentre il valore ammortizzato totale delle attività finanziarie deve essere basato sulla media annua dei valori di fine trimestre di tali attività nello stato patrimoniale dell'emittente.]

4.Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

[Non è richiesta alcuna informazione in questa rubrica per questa relazione]

5.Altre informazioni pertinenti

ALLEGATO III

RELAZIONE SULL'IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

[Indicare nel titolo se la relazione sull'impatto è riveduta]

1.Informazioni generali

[Data della pubblicazione della relazione sull'impatto] [ove applicabile, data della pubblicazione della relazione sull'impatto riveduta]

[Denominazione legale dell'emittente] [se disponibile, LEI], [indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto nonché un numero di telefono]

[Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]

[Se la relazione sull'impatto è stata oggetto di valutazione da parte di un revisore esterno, identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

2.Strategia e logica ambientale

[Informazioni sulle modalità con cui l'obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell'emittente di cui alla scheda informativa]

[Qualora applicabile, una spiegazione di eventuali modifiche alla strategia ambientale più ampia dell'emittente dalla pubblicazione della scheda informativa]

[Obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione]

3.Assegnazione dei proventi delle obbligazioni

[Occorre fornire le seguenti informazioni a livello di progetto, fatti salvi accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o il caso in cui un gran numero di progetti ammissibili sottostanti limiti il grado di dettaglio che può essere reso disponibile, nel qual caso le informazioni devono essere fornite quanto meno a livello aggregato, con una spiegazione del motivo per cui non vengono fornite informazioni a livello di progetto:

gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

i tipi e i settori dei progetti nonché i paesi in cui sono stati assegnati proventi delle obbligazioni;

il rispettivo importo da assegnare dai proventi delle obbligazioni e la percentuale di proventi assegnata rispettivamente a progetti finanziati dopo l'emissione dell'obbligazione e a progetti finanziati prima dell'emissione dell'obbligazione;

laddove l'emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), una stima del volume di perdita di entrate associato agli sgravi fiscali ammissibili;

se un'obbligazione cofinanzia progetti ammissibili, un'indicazione della quota finanziata dall'obbligazione;

ove applicabile, un'indicazione delle attività interessate da un piano di allineamento alla tassonomia, la durata di ciascun piano e la data di completamento di ciascuna attività;

un'indicazione degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico relativi alla tassonomia e la loro data di applicazione.]

4.Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

[Una stima degli impatti ambientali positivi e avversi in forma aggregata]

[Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee relativa all'obbligazione non includesse tali informazioni]

[Informazioni sugli impatti ambientali positivi e negativi dei progetti e, se disponibili, metriche correlate. Laddove tali informazioni non siano disponibili a livello di progetto occorre fornire una giustificazione]

5.Altre informazioni pertinenti



ALLEGATO IV:

CONTENUTO DELLE REVISIONI PRE-EMISSIONE E POST-EMISSIONE

Il titolo "Revisione pre-emissione" o "Revisione post-emissione" deve apparire in modo evidente nella parte superiore della prima pagina del documento.

1.Informazioni generali

[Data della pubblicazione della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione]

[Denominazione legale dell'emittente]

[Denominazione dell'obbligazione assegnata dall'emittente] [ove disponibile, ISIN]

[Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l'indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni sulle modalità di contatto e un numero di telefono]

[Nome e titolo dell'analista capo nel contesto di una determinata attività di valutazione]

[Nome e posizione della persona responsabile in via principale dell'approvazione della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione]

[Data in cui la revisione pre-emissione o la revisione post-emissione è stata emanata per la prima volta a fini di distribuzione e, se pertinente, data dell'ultimo aggiornamento]

2.Dichiarazioni introduttive

[Per le revisioni pre-emissione: 

una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata di cui all'allegato I conformemente al presente regolamento;

una dichiarazione attestante che la presente revisione pre-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;

una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

[Per le revisioni post-emissione:

una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull'assegnazione dei proventi compilata di cui all'allegato II conformemente al presente regolamento;

una dichiarazione attestante che la presente revisione post-emissione rappresenta un parere indipendente del revisore esterno;

una dichiarazione attestante che si può fare affidamento sul parere indipendente derivante dalla revisione esterna soltanto in misura limitata.]

3.Dichiarazioni sulla conformità al regolamento sulle obbligazioni verdi europee

[Una dichiarazione relativa alla conformità della obbligazione verde europea al presente regolamento, e in particolare:

(a)se il parere espresso dal revisore indipendente è positivo, una dichiarazione attestante che l'obbligazione soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere applicata a tale obbligazione;

(b)se il parere espresso dal revisore indipendente è negativo, una dichiarazione attestante che l'obbligazione non soddisfa i requisiti del presente regolamento e che la denominazione "obbligazione verde europea" non può essere applicata a tale obbligazione;

(c)se il parere espresso dal revisore indipendente indica che l'emittente non intende rispettare gli articoli da 3 a 7 o non sarà in grado di farlo, una dichiarazione attestante che la denominazione "obbligazione verde europea" può essere utilizzata per l'obbligazione in questione soltanto qualora vengano intraprese le azioni necessarie per assicurare che l'obbligazione rispetti i requisiti del presente regolamento.]

4.Fonti, metodologie di valutazione e ipotesi principali

[Informazioni sulle fonti impiegate per preparare la revisione pre-emissione o la revisione post-emissione, compresi link a dati di misurazione e alla metodologia applicata, se disponibili]

[Una spiegazione delle metodologie di valutazione e delle ipotesi principali]

[Una spiegazione delle ipotesi e dei criteri di tassonomia utilizzati, dei limiti e delle incertezze concernenti le metodologie utilizzate e una dichiarazione chiara attestante che il revisore esterno ritiene che la qualità delle informazioni fornite dall'emittente o da una parte correlata sia sufficiente per lo svolgimento della revisione pre-emissione o della revisione post-emissione e la misura in cui, se del caso, il revisore esterno ha tentato di verificare le informazioni così fornite.]

5.Valutazione e parere

[Per le revisioni pre-emissione:

una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi compilata sia o meno conforme agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento;

il parere del revisore esterno sulla valutazione di cui sopra.]

[Per le revisioni post-emissione:

una valutazione dettagliata del fatto che l'emittente abbia o meno assegnato i proventi dell'obbligazione in conformità agli articoli da 4 a 7 del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

una valutazione del fatto che l'emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

il parere del revisore esterno sulle due valutazioni di cui immediatamente sopra.]

6.Altre eventuali informazioni

[Qualsiasi altra informazione che il revisore possa ritenere pertinente per la sua revisione pre-emissione o post-emissione]

(1)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).    
(2)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).