Bruxelles, 30.6.2021

COM(2021) 357 final

2021/0177(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania 1 istituisce un quadro di buona governance giuridica, ambientale, economica e sociale delle attività di pesca svolte dalle navi dell'Unione nelle acque soggette alla giurisdizione mauritana. Il protocollo relativo all'attuazione dell'accordo 2 prevede, per le navi dell'Unione, possibilità di pesca suddivise in sette categorie.

Il 15 novembre 2020 il protocollo è stato prorogato mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania 3 .

Ad oggi, il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio 4 , che ripartisce le possibilità di pesca a norma dell'accordo tra gli Stati membri dell'UE, comprende ancora il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il 31 gennaio 2021 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea sulla base dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Nell'accordo di recesso 5 è stato stabilito un periodo di transizione che si è concluso il 31 dicembre 2020. Dal 1º gennaio 2021, pertanto, il diritto dell'Unione non è più applicabile al Regno Unito.

Di conseguenza, le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere soppresse dal regolamento (UE) 2019/1919 e riassegnate a decorrere dal 1º gennaio 2021. La presente proposta modifica il regolamento in modo da ridistribuire le possibilità di pesca del Regno Unito tra gli Stati membri che beneficiano di possibilità di pesca nella stessa categoria in proporzione alle ripartizioni degli Stati membri. Tale ripartizione non pregiudica future assegnazioni nell'ambito dei prossimi protocolli. La presente proposta modifica il regolamento in modo tale da revocare le licenze trimestrali detenute dal Regno Unito.

Totali ammissibili di catture (TAC) provvisori ai sensi dell'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda le possibilità di pesca relative al 2021 e, per determinati stock, relative al 2022, a norma dei regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Dal gennaio 2021 la situazione del settore pesca dell'Unione è cambiata, anche per quanto riguarda il quadro giuridico dell'UE e del Regno Unito applicabile alla sua gestione nelle rispettive zone di regolamentazione. Quali firmatari dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione 6 e tenuto conto delle loro potenziali divergenze a livello di valutazioni e orientamenti politici, sia l'Unione che il Regno Unito hanno esercitato per la prima volta i loro rispettivi ruoli nell'ambito di consultazioni interminabili, ma alla fine proficue, culminate in un'intesa sui TAC definitivi per il 2021 e, per determinati stock, per il 2022.

In mancanza di un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca a decorrere dagli inizi del 2021, ogni parte ha applicato TAC provvisori ai sensi dell'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per gli stock condivisi tra l'Unione e il Regno Unito. Nei regolamenti (UE) 2021/91 7 e (UE) 2021/92 8 del Consiglio, l'Unione aveva fissato TAC provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 per le navi che esercitavano attività di pesca nelle acque dell'Unione, di paesi terzi e internazionali. Tali TAC provvisori miravano a garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell'UE in vista delle consultazioni UE-Regno Unito allora in corso.

Consultazioni con il Regno Unito sulla possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'Unione ha intavolato con il Regno Unito una serie di consultazioni, ai sensi delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento relativo alla politica comune della pesca (regolamento sulla PCP) 9 , degli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali 10 e per il Mare del Nord 11 e della decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022 12 .

La Commissione ha svolto le consultazioni in totale coordinamento con il Consiglio. La commissione per la pesca (PECH) del Parlamento europeo è stata coinvolta tramite l'organizzazione periodica di riunioni informative e di aggiornamento.

Durante le consultazioni la Commissione, nel concordare i livelli dei TAC per gli stock bersaglio e per gli stock di catture accessorie, si è basata su quanto stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sul quadro giuridico dell'Unione applicabile. Analogamente, nel concordare l'approccio analitico e precauzionale sugli stock nel corso delle medesime consultazioni, essa si è basata sui migliori pareri scientifici a disposizione, in particolare quello del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Il 2 giugno 2021 la Commissione ha concordato con il Regno Unito, in linea di principio, la fissazione di numerosi TAC ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'articolo 498, paragrafo 4, lettere da a) a d), e dell'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per il 2021 (stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo). L'accordo di massima è stato redatto sotto forma di verbale scritto, firmato l'11 giugno 2021 dal capo delegazione del Regno Unito e dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione, ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ed è stato approvato dal Consiglio in data 11 giugno mediante decisione basata sul suo documento 9512/21 PECHE 184/UK 145.

La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite sia per l'Unione che per il Regno Unito per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) nel quadro di disposizioni concernenti l'accesso che consentono alle navi di ciascuna parte di sfruttare reciprocamente tali possibilità di pesca nelle acque della controparte.

In mancanza di una conclusione concordata delle consultazioni e di soluzioni di compromesso ad essa associate, necessarie in alcuni casi specifici, sarebbero stati applicati TAC non concordati. La fissazione unilaterale dei TAC da parte dell'Unione e del Regno Unito avrebbe messo a rischio sia la gestione sostenibile di tali stock condivisi sia la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dall'articolo 33 del regolamento sulla PCP.

È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con possibilità di pesca definitive, tenuto conto del verbale concordato con il Regno Unito. Grazie a tali possibilità di pesca per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) sarà possibile esercitare le attività di pesca in modo sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo periodo, gestendole coerentemente all'obiettivo di ottenere benefici economici, sociali e occupazionali e di contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e promuovendo nel contempo la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione in caso di stock condivisi con i paesi terzi nelle acque sia di questi ultimi che dell'Unione.

I TAC per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano nel 2021, mentre i TAC per determinati stock di acque profonde riguardano il periodo 2021-2022.

Proposta della Commissione mirante all'attuazione del verbale concordato ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ai fini della modifica dei regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Nell'adottare la sua proposta di attuazione del verbale concordato per particolari livelli di TAC, la Commissione ha tenuto conto di vari parametri, tra cui: i) le flessibilità previste dal regolamento sulla PCP a causa dell'applicazione dell'obbligo di sbarco; ii) la necessità di tener conto di situazioni di pesca multispecifica e di contingente limitante; iii) le possibilità di trasferire i contingenti sia all'interno dell'UE sia con il Regno Unito; iv) le detrazioni dei TAC derivanti dalle deroghe all'obbligo di sbarco; v) il livello della quota UE dello stock in una particolare zona geografica; vi) l'utilizzo dello stock nel 2020; vii) l'esigenza di garantire una crescita significativa della biomassa negli stock al di sotto del Blim; e viii) l'approccio precauzionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento sulla PCP.

Gli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio hanno istituito misure tecniche, tra cui misure correttive previste dal piano pluriennale per le acque occidentali, miranti a diminuire le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti e di gadidi nel Mare d'Irlanda e nelle acque a ovest della Scozia. Si trattava di misure funzionalmente collegate ai livelli dei TAC per le specie bersaglio catturate nel corso di attività di pesca multispecifica, dal momento che, senza di esse, tali livelli di TAC avrebbero dovuto essere ridotti per consentire la ricostituzione degli stock oggetto di catture accessorie. Sebbene non siano state concordate ulteriori misure tecniche con il Regno Unito, in particolare per gli stock catturati nelle attività di pesca multispecifica, queste misure tecniche rimangono necessarie per consentire la fissazione dei TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento. La Commissione propone pertanto di mantenere le misure tecniche funzionalmente collegate alle possibilità di pesca di cui agli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che comportano una maggior selettività nella pesca di stock bersaglio sani senza danneggiare lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione. Tali misure si applicano fino alla data in cui diventerà applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 13 , che modifichi l'allegato VI di tale regolamento introducendo misure tecniche corrispondenti per le acque nordoccidentali. La raccomandazione congiunta presentata dagli Stati membri che propone l'adozione delle misure tecniche corrispondenti mediante un atto delegato è stata valutata positivamente dallo CSTEP. In mancanza di qualsiasi misura tecnica concordata con il Regno Unito, le misure proposte in tale raccomandazione congiunta non sono condizionate dal verbale e possono essere incluse nell'atto delegato attualmente in fase di preparazione.

Altre disposizioni relative alle possibilità di pesca per il 2021

La proposta tiene anche conto dei risultati delle consultazioni annuali tra l'UE e le Isole Fær Øer sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche.

La proposta risponde inoltre alla necessità di fissare possibilità di pesca definitive per l'acciuga nelle zone CIEM 9 e 10 in seguito alla pubblicazione del parere scientifico.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate secondo gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono coerenti con la politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive discendono dagli obblighi di cui all'articolo 2 del regolamento sulla PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

La modifica non incide sulle condizioni di pesca stabilite nell'accordo e nel protocollo di attuazione. Non sono pertanto necessarie una valutazione ex post, una consultazione dei portatori di interessi o una valutazione d'impatto.

Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative. Durante le consultazioni con il Regno Unito sulle possibilità di pesca, si è provveduto ad informare e consultare i portatori di interessi (segnatamente, i rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle organizzazioni del settore pesca) e sono stati mantenuti contatti con le amministrazioni nazionali grazie ad un coordinamento assiduo. I consigli consultivi sono stati periodicamente informati dei progressi delle consultazioni.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sul parere scientifico del CIEM.

Valutazione d'impatto

La proposta intende evitare l'adozione di strategie a breve termine per privilegiare, al contrario, decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine che includano i piani pluriennali vigenti per la gestione della pesca nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali. Tiene inoltre conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi, nel caso in cui esse abbiano ricevuto il parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione, tra l'altro, è stata debitamente elaborata sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011)891), nell'ambito della quale l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (Maximum Sustainable Yield, MSY) è stato oggetto di analisi approfondita. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi pertinenti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio

La proposta non modifica le condizioni stabilite nell'accordo e nel relativo protocollo di attuazione.

Regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio

Totale ammissibile di catture

In linea con l'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC e i contingenti concordati con il Regno Unito e riportati nel verbale scritto corrispondono alle quote dell'Unione concordate nel quadro dell'accordo, come indicato negli allegati 35 e 36 di quest'ultimo. I TAC e i contingenti in questione si basano sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, e sono in linea con gli obiettivi e i principi enunciati nella rubrica "Pesca" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

In linea con l'obiettivo principale di conservazione della politica comune della pesca stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP e dall'articolo 3, paragrafo 1, dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord, l'Unione ha concordato con il Regno Unito i TAC per gli stock con un parere FMSY (parere con livelli di possibilità di pesca che esprimono una pressione di pesca tale da garantire l'MSY).

Quattro TAC per gli stock con valutazione MSY e i TAC con parere di zero catture sono fissati a livelli che tengono conto delle catture accessorie inevitabili e della prevenzione dei rigetti in mare in situazioni di pesca multispecifica con altre specie. Tre di questi stock hanno livelli di TAC e di catture accessorie concordati (merluzzo bianco nel Mar Celtico, merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia, merlano nel Mare d'Irlanda), mentre per uno stock (aringa nel Mar Celtico) è stato fissato un TAC di monitoraggio/TAC sentinella a seguito delle indicazioni del CIEM per il livello di tale TAC. Per i tre stock demersali del gruppo è stata garantita l'applicazione di requisiti aggiuntivi nel quadro dei piani pluriennali tramite l'applicazione continuativa di misure tecniche correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca per gli stock bersaglio in questi tipi di attività di pesca multispecifica. In tre dei quattro stock, la biomassa crescerà nel contesto dei TAC concordati. Per alcuni stock correlati rientranti nella pesca multispecifica, i risultati delle consultazioni hanno inoltre garantito possibilità di pesca nel livello inferiore dell'FMSY (ad esempio, nel Mar Celtico) allo scopo di ridurre la pressione generale nelle attività di pesca interessate.

La proposta elenca 43 TAC per stock con parere precauzionale. Su questi TAC l'Unione ha cercato di raggiungere un'intesa tenendo conto dei pareri di riferimento del CIEM corrispondenti e dell'approccio precauzionale stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulla PCP. Sebbene i TAC siano per la maggior parte concordati a livelli conformi o inferiori a quelli suggeriti dai pareri del CIEM, alcuni di essi sono stati fissati a livelli atti ad evitare il fenomeno dei contingenti limitanti e a tener conto delle specificità della pesca multispecifica, come indicato all'articolo 4, paragrafo 5, dei piani pluriennali. Inoltre, alcuni dei livelli dei TAC sono stati concordati nell'ottica degli obiettivi socioeconomici e di stabilità enunciati dalla politica comune della pesca.

Per un numero molto esiguo di stock condivisi si è ritenuto doveroso rimodulare la posizione dell'UE al fine di conseguire un risultato generale reputato necessario e auspicabile dal punto di vista sia della sostenibilità che di considerazioni socioeconomiche, inclusa l'esigenza di promuovere la parità di condizioni.

Nell'applicare i risultati delle consultazioni con il Regno Unito all'interno del quadro giuridico dell'UE è opportuno rispettare quanto previsto dagli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento sulla PCP e le disposizioni applicabili dei rispettivi piani pluriennali.

TAC che si discostano di oltre il 20 % dai livelli dei TAC fissati in precedenza

Al momento dell'adozione dei piani pluriennali per le acque occidentali e per il Mare del Nord la Commissione ha dichiarato che, nel caso in cui avesse proposto di fissare TAC che si discostassero di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi sarebbero stati elencati nella relazione di tale sua proposta, presentando se del caso le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. Pertanto, nell'ambito degli stock condivisi con il Regno Unito, la Commissione fornisce di seguito le spiegazioni per le variazioni principali dei TAC incluse nella presente proposta.

Codice TAC

Nome

TAC 2020 (t)

TAC 2021 (t) 14

Variazione in percentuale (arrotondata)

Motivazione

ARU/1/2.

Argentina (1, 2)

90

59

-34 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

ARU/3A4-C

Argentina (Mare del Nord)

1 234

809

-34 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

BLI/03A-

Molva azzurra (3a)

5

4

-30 %

A seguito di parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

BLI/12INT-

Molva azzurra (acque internazionali della zona 12)

137

96

-30 %

A seguito di parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

BSF/56712-

Pesce sciabola nero (acque occidentali)

2 470

1 929

-22 %

Sulla base di un parere scientifico, con riduzione delle fluttuazioni interannuali, e d'intesa con il Regno Unito

HAD/7X7A34

Eglefino (Mar Celtico)

10 859

15 000

+38 %

Fissato al di sotto del parere MSY del CIEM nel quadro di considerazioni sulla pesca multispecifica nel Mar Celtico e d'intesa con il Regno Unito

NEP/*07U16

Scampi (Banco Porcupine)

2 637

3 290

+24 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

NOP/2A3A4

Busbana norvegese (Mare del Nord)

72 500

128 300

+77 %

Fissato al di sotto del valore FMSY, d'intesa con il Regno Unito. Forti fluttuazioni rispetto allo scorso anno, motivate dal ciclo vitale breve della specie.

PLE/7DE

Passera di mare (Manica)

9 154

11 920

+30 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

POK/56-14

Merluzzo carbonaro (acque ad ovest della Scozia)

8 280

6 175

-25 %

A seguito di decisione adottata durante le consultazioni tra UE, Regno Unito e Norvegia.

POL/07

Merluzzo giallo (7)

12 163

9 426

-23 %

Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

POL/56-14

Merluzzo giallo (acque ad ovest della Scozia)

238

184

-23 %

Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

PRA/2AC4-C

Gamberetto boreale (Mare del Nord)

1 200

660

-45 %

Sulla base di un parere scientifico, con limitazioni delle fluttuazioni interannuali e d'intesa con il Regno Unito

RJE/7FG

Razza dagli occhi piccoli (7fg)

192

123

-36 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

RNG/8X14-

Granatiere di roccia (zone 8, 9, 10, 12, 14)

2 281

1 545

-32 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

SAN/2A3A4

Cicerello (Mare del Nord, tutti i banchi)

228 837

92 500

-60 %

Fissato al di sotto del parere FMSY, d'intesa con il Regno Unito. Forti fluttuazioni rispetto allo scorso anno, motivate dal ciclo vitale breve della specie.  

SOL/07A

Sogliola (Mare d'Irlanda)

457

768

+68 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

SOL/07E

Sogliola (Manica occidentale)

1 478

1 925

+ 30 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

SOL/24-C

Sogliola (Mare del Nord)

17 535

21 361

+23 %

A seguito di parere scientifico, d'intesa con il Regno Unito

LIN/1/2

Molva (1, 2)

117

43

-63 %

A seguito di parere scientifico formulato dal Regno Unito

Flessibilità interannuale

La Commissione ha concordato con il Regno Unito che la flessibilità interannuale non si applichi agli stock seguenti: merluzzo bianco, acque ad ovest della Scozia (COD/5BE6A); merlano, acque ad ovest della Scozia (WHG/56-14); merlano, Mar Celtico (WHG/07A); passera di mare (PLE/7HJK). La Commissione ha concordato con la Norvegia che la flessibilità interannuale non si applichi agli stock seguenti: gamberetto boreale Skagerrak (PRA/03A) e merluzzo bianco Kattegat (COD/03AS).

Deroghe in materia di rigetti

In caso di differenze tra l'Unione e il Regno Unito relativamente alle deroghe all'obbligo di sbarco si è convenuto di avvalersi delle deroghe applicabili nelle acque della controparte in riferimento alle attività di pesca effettuate in tali acque.

Scambi di contingenti

L'Unione ha inoltre cercato di agevolare gli scambi di contingenti con il Regno Unito, nell'ottica dell'istituzione del meccanismo di scambio di contingenti da parte del comitato specializzato per la pesca previsto dall'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di contribuire alla stabilizzazione delle attività di pesca e di facilitare tali scambi prima dell'istituzione formale del meccanismo citato. È quindi opportuno istituire la procedura da seguire per effettuare i suddetti scambi.

Spigola

Per quanto riguarda la spigola occorre introdurre le modifiche seguenti: 1) la flessibilità per la pesca commerciale con reti da traino/sciabiche sarà ridotta dal tetto massimo di 520 kg a bimestre a un tetto massimo di 380 kg al mese, entro il limite del 5 % di spigola per bordata di pesca; 2) le catture accessorie di spigola nella pesca commerciale con reti da riva sono eliminate dall'ambito di applicazione del divieto generale di pesca della spigola. Tale deroga si applica soltanto ai numeri storici delle reti da spiaggia disciplinate a livello locale fissati ai livelli precedenti al 2017; 3) le attività commerciali che prevedono l'uso di reti da spiaggia non dovrebbero mirare alla cattura della spigola e possono sbarcare soltanto le catture accessorie inevitabili di tale specie.

Risultato delle consultazioni UE-Isole Fær Øer

Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e sull'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.

Il trattato di Parigi del 1920

Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è limitata al 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare gli interessi legittimi sia suoi che dei suoi Stati membri in forza del trattato di Parigi del 1920. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

Acciuga nelle sottozone 9 e 10

L'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 è una specie dal ciclo vitale breve per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il periodo del TAC è fissato dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo in modo da garantire che le possibilità di pesca si basino sulla miglior valutazione possibile del reclutamento annuale di tale specie caratterizzata da un ciclo vitale breve.

In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca. Il parere scientifico è stato pubblicato il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1º luglio 2021 per allinearlo al parere scientifico del CIEM più recente.

2021/0177 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio 15 ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania 16 . Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno 17 , firmato mediante la decisione (UE) 2019/1918 18 , che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.

(2)Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704 19 su una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.

(3)L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.

(4)Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1º febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1º gennaio 2021.

(5)Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.

(7)Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio 20 stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio 21 fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi. 

(8)Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi internazionali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito 22 , dall'altra, l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo e le relative condizioni per il 2021 e, per determinati TAC di acque profonde, per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 23 . L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.

(9)La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021 (e per alcuni stock di acque profonde per il 2022) nel quadro delle disposizioni concernenti la parità di accesso reciproco alle acque della controparte ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In assenza di tale accordo sulle possibilità di pesca, l'Unione e il Regno Unito fisserebbero i TAC in modo unilaterale, mettendo a rischio la gestione sostenibile di questi stock condivisi. Anche la parità di condizioni per gli operatori dell'Unione ne risulterebbe compromessa.

(10)È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni UE-Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la modifica dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 del Consiglio in funzione delle possibilità di pesca che rispettano i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.

(11)Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente al regolamento relativo alla politica comune della pesca (regolamento sulla PCP) 24 e ai piani pluriennali per le acque occidentali 25 e per il Mare del Nord 26 , i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli FMSY di cui all'articolo 2 di tale regolamento dovevano essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli FMSY, conformemente all'articolo 4 di tale regolamento.

(12)Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'UE che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'UE e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo ad una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(13)Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli da 15 a 17 del regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.

(14)Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del Blim e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale che è necessario non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock.

(15)Dato che la biomassa degli stock di COD/03AS e PRA/03A è al di sotto del Blim, l'Unione e la Norvegia hanno concordato che è necessario non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti dal 2020 al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock.

(16)La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua ad essere al di sotto dell'MSY Btrigger e appena sopra il Blim. Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino/sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.

(17)Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate. Sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tali specie vietate.

(18)Ai sensi dell'articolo 498 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli dovrebbero essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare i suddetti scambi.

(19)Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.

(20)In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca. Il parere scientifico è stato pubblicato il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1º luglio 2021 per allinearlo al parere scientifico del CIEM più recente.

(21)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

(22)Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo alle Spitzbergen (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è limitata al 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare gli interessi legittimi sia suoi che dei suoi Stati membri in forza del trattato di Parigi del 1920. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(23)I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

"f) categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania

13 038,4 tonnellate

Francia

2 714,6 tonnellate

Lettonia

55 966,6 tonnellate

Lituania

59 837,6 tonnellate

Paesi Bassi

64 976,1 tonnellate

Polonia

27 106,6 tonnellate

Irlanda

8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania

4

Francia

2

Lettonia

20

Lituania

22

Paesi Bassi

16

Polonia

8

Irlanda

2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;".

Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

(1)l'articolo 8 è soppresso;

(2)la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3
Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

(1)l'articolo 7 è soppresso;

(2)l'articolo 11 è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

    i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) con reti demersali (*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

_____________________

       (*)    Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).";

   ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con sciabiche (*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

______________________

       (*)    Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).";

(3)dopo l'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera d), l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non si applicano agli stock seguenti: merluzzo bianco, Kattegat (COD/03AS); merluzzo bianco, acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A); merlano, acque a ovest della Scozia (WHG/56-14); merlano, Mar Celtico (WHG/07A); gamberetto boreale, Skagerrak (PRA/03A); e passera di mare, Mar Celtico (PLE/7HJK).";

(4)dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 53 bis
Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione europea e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2.Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo uno schema di massima per tale trasferimento o scambio.

3.Qualora approvi lo schema di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatole dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

(5) L'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

(6)L'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento.

(7)L'allegato V è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(2)    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).
(3)    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 3).
(4)    Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 5).
(5)    Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(6)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(7)    Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag 20).
(8)    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
(9)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(10)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).
(12)    Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, doc. n. 6414/21.
(13)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(14)    Come indicato nel verbale scritto prima delle detrazioni dei TAC risultanti dalle deroghe relative all'obbligo di sbarco.
(15)    Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 5).
(16)    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).
(17)    Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 3).
(18)    Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297I del 18.11.2019, pag. 1).
(19)    Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).
(20)    Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).
(21)    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
(22)    Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(23)    Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito al fine di concordare le possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per determinati stock di acque profonde, per il 2021 e il 2022, doc, n. 6414/21.
(24)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(25)    Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).
(26)    Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

Bruxelles, 30.6.2021

COM(2021) 357 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione


ALLEGATO

Parte A: modifiche della parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91 le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:

Pesce sciabola nero

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12

 

Aphanopus carbo

 

 

(BSF/56712-)

 

Anno

2021

TAC precauzionale

Germania

22

Estonia

11

Irlanda

55

Spagna

110

Francia

1 541

Lettonia

72

Lituania

1

Polonia

1

Altri

6

(1)

Unione

1 819

Regno Unito

110

TAC

1 929

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Specie:

Berici

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione europea e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

 

Beryx spp.

 

 

(ALF/3X14-)

 

Anno

2021

TAC precauzionale

Irlanda

7

(1)

Spagna

51

(1)

Francia

14

(1)

Portogallo

145

(1)

Unione

217

(1)

Regno Unito

7

(1)

TAC

224

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Granatiere di roccia

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/5B67-)

Anno

2021

TAC precauzionale

Germania

4

(1)(2)

Estonia

34

(1)(2)

Irlanda

150

(1)(2)

Spagna

37

(1)(2)

Francia

1 910

(1)(2)

Lituania

44

(1)(2)

Polonia

22

(1)(2)

Altri

4

(1)(2)(3)

Unione

2 205

(1)(2)

Regno Unito

112

(1)(2)

TAC

2 317

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

(3)

Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG5B67_AMS per il granatiere berglax).

Specie:

Granatiere di roccia

Zona:

8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/8X14-)

Anno

2021

TAC precauzionale

 

 

Germania

10

(1)(2)(3)

Irlanda

2

(1)(2)(3)

Spagna

1 111

(1)(2)(3)

Francia

51

(1)(2)(3)

Lettonia

18

(1)(2)(3)

Lituania

2

(1)(2)(3)

Polonia

347

(1)(2)(3)

Unione

1 541

(1)(2)(3)

Regno Unito

4

(1)(2)

TAC

1 545

(1)(2)

(1)

Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

(2)

(3)

Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax.

Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

Specie:

Occhialone

 

Zona:

6, 7 e 8

 

Pagellus bogaraveo

 

(SBR/678-)

 

Anno

2021

TAC precauzionale

 

Irlanda

3

(1)

Spagna

84

(1)

Francia

4

(1)

Altri

3

(1)(2)

Unione

95

(1)

Regno Unito

11

(1)

TAC

105

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

 

 

".

Parte B: modifiche dell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione europea della zona 3a(1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

86 651

(2)(3)

TAC analitico

 

 

Germania

132

(2)(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

3 182

(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

89 965

(2)

Regno Unito

2 535

(2)

TAC

92 500

(2)

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

5 118

4 684

12 091

64 627

0

131

0

Germania

8

7

18

99

0

0

0

Svezia

188

172

444

2 373

0

5

0

Unione

5 314

4 863

12 553

67 099

0

136

0

Regno Unito

150

137

354

1 890

0

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

5 464

5 000

12 907

68 989

0

140

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

16

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

5

Paesi Bassi

13

Unione

34

Regno Unito

25

TAC

 

59

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque dell'Unione europea della zona 3a

 

 

Argentina silus

 

 

(ARU/3A4-C)

 

Danimarca

 

717

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

7

Francia

5

Irlanda

5

Paesi Bassi

34

Svezia

28

Unione

796

Regno Unito

13

TAC

 

809

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

283

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

6

Irlanda

262

Paesi Bassi

2 958

Unione

3 509

Regno Unito

220

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

6

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

6

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Altri

3

(1)(2)

Unione

16

(1)

Regno Unito

6

(1)

TAC

22

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

68

TAC precauzionale

 

 

Germania

20

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

47

(1)

Svezia

7

Altri

7

(2)

Unione

149

Regno Unito

102

(1)

TAC

251

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

60

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

208

Francia

2 471

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

238

Altri

60

(2)

Unione

3 037

Norvegia

0

Regno Unito

1 257

(1)

TAC

4 294

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce tamburo

 

 

Zona:

6, 7 e 8

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

4 700

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

13 234

Unione

17 934

Regno Unito

1 218

TAC

19 152

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danimarca

 

9 080

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

145

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

9 498

(2)

Unione

18 723

(2)

Norvegia

2 881

Isole Fær Øer

0

(3)

TAC

21 604

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4 (HER/*04‑C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danimarca

 

52 831

TAC analitico

 

 

Germania

35 994

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

19 821

Paesi Bassi

49 145

Svezia

3 626

Unione

213 814

Isole Fær Øer

0

Norvegia

103 344

(2)

Regno Unito

52 397

TAC

356 357

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unione

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danimarca

 

5 692

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

51

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

916

(2)

Unione

6 659

(2)

TAC

6 659

(2)

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04‑C‑BC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgio

 

38

TAC analitico

 

 

Danimarca

7 421

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

38

Francia

38

Paesi Bassi

38

Svezia

36

Unione

7 609

Regno Unito

141

TAC

7 750

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4c, 7d(2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgio

 

8 427

(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

689

(3)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

470

(3)

Francia

9 427

(3)

Paesi Bassi

16 579

(3)

Unione

39 199

(3)

Regno Unito

3 607

(3)

TAC

356 357

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

353

(2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

67

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

478

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

353

(2)

Unione

1 251

(2)

Regno Unito

2 229

(2)

TAC

3 480

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6aS (1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

1 236

 

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

124

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

1 360

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

TAC

1 360

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56º 00' N e a ovest di 07º 00' O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a(1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

808

 

TAC analitico

 

 

Unione

808

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Regno Unito

6 533

TAC

7 341

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7e e 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

 

 

Unione

465

Regno Unito

465

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

10

(2)

TAC analitico

 

 

Francia

54

(2)

Irlanda

750

(2)

Paesi Bassi

54

(2)

Unione

868

(2)

Regno Unito

1

(2)

TAC

869

(2)

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,

- a sud dalla latitudine 52° 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:

Acciuga

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

7 176

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

7 829

(1)

Unione

15 005

(1)

TAC

15 005

(1)

 (1)

 Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

1

(1)

Francia

8

(1)

Irlanda

16

(1)

Unione

25

(1)

Regno Unito

49

(1)

TAC

74

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b a est di 12° 00' O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

12

(1)

Francia

130

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

243

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

387

(1)

Regno Unito

892

(1)

TAC

1 279

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgio

 

3

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

7

(1)

Irlanda

104

(1)

Paesi Bassi

1

(1)

Unione

115

(1)

Regno Unito

91

(1)

TAC

206

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione europea

Gadus morhua

 

della zona Copace 34.1.1

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

18

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

290

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

422

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

730

(1)

Regno Unito

75

(1)

TAC

805

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgio

 

33

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

649

(1)

Paesi Bassi

19

(1)

Unione

701

(1)

Regno Unito

71

(1)

TAC

772

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/2A3X4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

8

TAC analitico

 

 

Danimarca

7

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

7

Francia

42

(1)

Paesi Bassi

33

Unione

97

Regno Unito

2 490

(1)

TAC

2 587

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lepidorhombus spp.

 

(LEZ/56-14)

Spagna

 

526

TAC analitico

 

 

Francia

2 053

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

600

Unione

3 179

Regno Unito

2 046

(1)

TAC

5 225

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea delle zone 2a e 4 (LEZ/* 2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

464

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

5 154

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

6 256

(2)

Irlanda

2 844

(2)

Unione

14 718

Regno Unito

3 421

(2)

TAC

18 365

(1)

Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lepidorhombus spp.

 

 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 005

 

TAC analitico

 

 

Francia

811

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

1 816

TAC

1 816

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

312

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

688

(2)

Germania

336

(1)(2)

Francia

64

(1)(2)

Paesi Bassi

236

(1)(2)

Svezia

8

(2)

Unione

1 644

(2)

Regno Unito

10 328

(1)(2)

TAC

11 972

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58' 30'', nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b, e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

202

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

230

(1)

Spagna

216

Francia

2 485

(1)

Irlanda

562

Paesi Bassi

194

(1)

Unione

3 889

Regno Unito

2 488

(1)

TAC

6 377

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

3 384

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

377

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

1 345

(1)

Francia

21 714

(1)

Irlanda

2 775

(1)

Paesi Bassi

438

(1)

Unione

30 033

(1)

Regno Unito

8 090

(1)

TAC

38 123

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea delle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rane pescatrici

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 556

TAC analitico

 

 

Francia

8 659

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

10 215

TAC

10 215

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/03A.)

 

Belgio

 

12

TAC analitico

 

 

Danimarca

2 120

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

135

Paesi Bassi

2

Svezia

250

Unione

2 519

TAC

2 630

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

287

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 970

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

1 254

(1)

Francia

2 185

(1)

Paesi Bassi

215

Svezia

169

Unione

6 080

Norvegia

9 841

Regno Unito

26 872

(1)

TAC

42 793

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

Unione

4 523

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito, acque dell'Unione europea e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

16

TAC analitico

 

 

Germania

19

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

799

Irlanda

570

Unione

1 404

Regno Unito

6 971

TAC

8 375

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

6

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

6

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

264

(1)

Irlanda

648

Unione

924

Regno Unito

3 843

(1)

TAC

4 767

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione europea della zona Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

148

TAC analitico

 

 

Francia

8 876

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

2 959

Unione

11 983

Regno Unito

2 400

TAC

15 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgio

 

49

TAC analitico

 

 

Francia

221

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

1 322

Unione

1 592

Regno Unito

1 779

TAC

3 371

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danimarca

 

649

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

2

Svezia

69

Unione

720

TAC

929

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

283

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 225

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

319

Francia

1 841

Paesi Bassi

708

Svezia

2

Unione

4 376

Norvegia

2 131

(1)

Regno Unito

11 962

TAC

21 306

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

Unione

 

4 518

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

3

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

50

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

299

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

352

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

585

(1)

TAC

937

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

2

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

22

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

280

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

305

(1)

Regno Unito

416

(1)

TAC

721

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

95

TAC analitico

 

 

Francia

5 842

Irlanda

2 707

Paesi Bassi

47

Unione

8 692

Regno Unito

1 134

TAC

10 259

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/03A.)

 

Danimarca

 

2 741

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

233

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

2 974

TAC

2 974

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

36

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 473

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

169

(1)

Francia

326

(1)(2)

Paesi Bassi

85

(1)(2)

Unione

2 089

(1)

Regno Unito

1 354

(1)(2)

TAC

3 443

(1)

Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merluccius merluccius

 

(HKE/571214)

Belgio

498

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

15 974

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

24 669

(1)

Irlanda

2 989

Paesi Bassi

321

(1)

Unione

44 451

Regno Unito

10 884

(1)

TAC

55 335

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente alla controparte su base annuale. Gli Stati membri ne danno notifica preliminare alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

 

Belgio

66

Spagna

2 632

Francia

2 632

Irlanda

329

Paesi Bassi

33

Unione

5 691

Regno Unito

1 480

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

16

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

11 356

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

25 501

Paesi Bassi

33

(1)

Unione

36 906

TAC

36 906

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

3

Spagna

3 289

Francia

5 921

Paesi Bassi

10

Unione

9 223

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danimarca

 

45 680

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

17 761

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

38 726

(1) (2)

Francia

31 789

(1)

Irlanda

35 373

(1)

Paesi Bassi

55 700

(1)

Portogallo

3 598

(1) (2)

Svezia

11 300

(1)

Unione

239 927

(1) (3)

Norvegia

37 500

Isole Fær Øer

0

Regno Unito

71 670

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

141 648

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvegia

 

141 648

(1) (2)

TAC analitico

 

 

Isole Fær Øer

0

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

TAC

Non pertinente

(1)

Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 4, 6 e 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Microstomus kitt e

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

272

TAC precauzionale

Danimarca

748

Germania

96

Francia

205

Paesi Bassi

623

Svezia

8

Unione

1 952

Regno Unito

3 476

TAC

 

5 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

116

TAC analitico

 

 

Estonia

18

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

366

Francia

8 333

Irlanda

32

Lituania

7

Polonia

4

Altri

32

(1)

Unione

8 908

Norvegia

0

(2)

Isole Fær Øer

0

(3)

Regno Unito

2 614

TAC

11 522

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

(2)

Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona 12

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

0

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

92

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

2

(1)

Lituania

1

(1)

Altri

0

(1)(2)

Unione

95

(1)

Regno Unito

1

(1)

TAC

96

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

2

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Irlanda

2

Francia

12

Altri

2

(1)

Unione

20

Regno Unito

7

TAC

27

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03A-)

Danimarca

 

1

TAC precauzionale

 

 

Germania

1

Svezia

1

Unione

4

TAC

 

4

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

9

TAC precauzionale

 

 

Germania

9

Francia

9

Altri

5

(1)

Unione

33

Regno Unito

10

TAC

43

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione europea della zona 3a

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/03A-C.)

Belgio

 

13

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

97

Germania

13

Svezia

39

Unione

162

Regno Unito

13

TAC

175

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

23

(1)(2)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

351

(1)(2)

Germania

217

(1)(2)

Francia

195

(1)

Paesi Bassi

8

Svezia

15

(2)

Unione

809

Regno Unito

3 004

(1)(2)

TAC

3 813

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A‑C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

8

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Unione

26

Regno Unito

6

TAC

 

32

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

66

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

12

(1)

Germania

241

(1)

Irlanda

4 867

Spagna

5 188

Francia

1 301

(1)

Portogallo

12

Unione

11 687

Norvegia

0

(2)(3)(4)

Isole Fær Øer

0

(5)(6)

Regno Unito

6 669

(1)

TAC

18 356

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

0

(3)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-) 0

brosme (USK/*5B67-) 0

(4)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

0

(5)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

997

TAC analitico

 

 

Danimarca

997

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

15

Francia

29

Paesi Bassi

514

Unione

2 553

Regno Unito

16 524

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

30

TAC analitico

 

 

Francia

121

Irlanda

202

Unione

353

Regno Unito

14 592

TAC

14 945

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

993

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

4 023

(1)

Irlanda

6 102

(1)

Unione

11 118

(1)

Regno Unito

6 908

(1)

TAC

18 026

(1)

(1)

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

992

Francia

621

Irlanda

1 194

Unione

2 807

TAC

5 016

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

490

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

5

Svezia

20

Unione

515

Regno Unito

145

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

640

TAC analitico

Germania

7

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Svezia

72

Unione

719

TAC

 

719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

2 938

TAC analitico

 

 

Danimarca

9 548

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

2 754

Francia

551

Paesi Bassi

18 362

Unione

34 154

Norvegia

10 039

Regno Unito

24 940

TAC

143 419

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

39 153

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e

Pleuronectes platessa

 

(PLE/56-14)

Francia

 

10

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

248

Unione

258

Regno Unito

400

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

62

TAC analitico

Francia

27

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

1 069

Paesi Bassi

19

Unione

1 177

Regno Unito

1 455

TAC

 

2 846

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

4

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

15

Unione

19

TAC

 

19

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

1 537

TAC analitico

Francia

6 850

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

8 387

Regno Unito

3 533

TAC

11 920

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

360

TAC precauzionale

Francia

648

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

240

Unione

1 249

Regno Unito

480

 

TAC

 

1 911

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

4

(1)

TAC precauzionale

Francia

8

(1)

Si applica l'articolo 9 del presente regolamento

Irlanda

28

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

16

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

56

(1)

Regno Unito

11

(1)

TAC

67

(1)

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

3

TAC precauzionale

Francia

88

Irlanda

26

Unione

117

Regno Unito

67

TAC

 

184

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

277

(1)

TAC precauzionale

Spagna

17

(1)

Francia

6 381

(1)

Irlanda

680

(1)

Unione

7 355

(1)

Regno Unito

2 071

(1)

TAC

9 426

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgio

19

TAC analitico

Danimarca

2 287

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

5 776

(1)

Francia

13 594

(1)

Paesi Bassi

58

Svezia

314

Unione

22 048

Norvegia

31 096

(2)

Regno Unito

6 367

(1)

TAC

59 511

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione europea e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30''.

(2)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Germania

319

(1)

TAC analitico

Francia

3 160

(1)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

369

Unione

3 848

Norvegia

0

Regno Unito

2 327

(1)

TAC

6 175

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione europea delle zone 2a e 4 (POK/*2C3A4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione europea della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

5

TAC precauzionale

Francia

1 196

Irlanda

1 493

Unione

2 695

Regno Unito

481

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Scophthalmus maximus e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scophthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgio

413

TAC precauzionale

Danimarca

883

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

225

Francia

106

Paesi Bassi

3 130

Svezia

6

Unione

4 763

Regno Unito

1 063

TAC

 

5 848

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione europea e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

257

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

10

(1) (2) (3)

Germania

13

(1) (2) (3)

Francia

40

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

220

(1) (2) (3) (4)

Unione

540

(1) (3)

Regno Unito

1 110

(1) (2) (3) (4)

TAC

1 650

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che il Regno Unito ha mantenuto.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

(4)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e alla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D2) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D2) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

35

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

10

(1)

Unione

45

(1)

TAC

45

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A‑C.) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

837

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

5

(1) (2) (3) (4)

Francia

3 757

(1) (2) (3) (4)

Germania

11

(1) (2) (3) (4)

Irlanda

1 210

(1) (2) (3) (4)

Lituania

19

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

4

(1) (2) (3) (4)

Portogallo

21

(1) (2) (3) (4)

Spagna

1 011

(1) (2) (3) (4)

Unione

6 875

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

2 800

(1) (2) (3) (4)

TAC

9 675

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi
piccoli (
Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) ((RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

8

TAC precauzionale

Estonia

0

Francia

39

Germania

0

Irlanda

12

Lituania

0

Paesi Bassi

0

Portogallo

0

Spagna

10

Unione

69

Regno Unito

54

TAC

123

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento e i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7d

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

125

(1) (2) (3) (4)

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 051

(1) (2) (3) (4)

Paesi Bassi

7

(1) (2) (3) (4)

Unione

1 183

(1) (2) (3) (4)

Regno Unito

217

(1) (2) (3) (4)

TAC

1 400

(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata).

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata).

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

 

Zona:

7d e 7e

 

Raja undulata

 

 

(RJU/7DE.)

 

 

Belgio

19

(1)

TAC precauzionale

Estonia

0

(1)

Francia

97

(1)

Germania

0

(1)

Irlanda

25

(1)

Lituania

0

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Spagna

21

(1)

Unione

162

(1)

Regno Unito

72

(1)

TAC

234

(1)

(1)

Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per le navi dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Per le navi del Regno Unito, ciò lascia impregiudicati i divieti pertinenti previsti dalla legislazione del Regno Unito per le zone ivi specificate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

29

TAC analitico

 

 

Germania

51

Estonia

29

Spagna

29

Francia

478

Irlanda

29

Lituania

29

Polonia

29

Unione

703

Norvegia

0

Regno Unito

1 868

TAC

2 571

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgio

 

544

(2)(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

18 666

(2)(3)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

567

(1)(2)(3)

Francia

1 713

(1)(2)(3)

Paesi Bassi

1 724

(1)(2)(3)

Svezia

5 108

(2)(3)(4)

Unione

28 322

(2)(3)

Norvegia

Non pertinente

(5)

Regno Unito

Non pertinente

(1)(2)(3)

TAC

852 284

(1)

Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2CX14.).

(2)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

 

acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

Belgio

0

0

Danimarca

0

0

Germania

0

0

Francia

0

0

Paesi Bassi

0

0

Svezia

0

0

Unione

0

0

(3)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(4)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

251

Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(5)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

0

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

0

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori

a quelli indicati di seguito:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6; acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4130

0

0

11 200

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

2 914

Regno Unito

0

Non pertinente

0

0

0

Norvegia

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2CX14-)

 

Germania

 

18 254

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Spagna

19

(2)

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Estonia

152

(2)

Francia

12 171

(1)(2)

Irlanda

60 847

(2)

Lettonia

112

(2)

Lituania

112

(2)

Paesi Bassi

26 620

(1)(2)

Polonia

1 285

(2)

Unione

119 573

(2)

Norvegia

0

(3) (4)

Isole Fær Øer

0

(5)

Regno Unito

Non pertinente

(1)(2)

TAC

852 284

(1)

Condizione speciale: fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4a (MAC/*4A) esclusivamente nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(3)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(4)

Il seguente quantitativo aggiuntivo al contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al rispettivo limite di cattura (MAC/*N5630):

0

(5)

Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer (contingente di accesso). Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59º (zona dell'UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre

 

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Fær Øer

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Germania

18 254

 

0

 

0

 

Francia

12 171

 

0

 

0

 

Irlanda

60 847

 

0

 

0

 

Paesi Bassi

26 620

 

0

 

0

 

Unione

71 744

 

0

 

0

 

Regno Unito

Non pertinente

 

0

 

0

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgio

 

1 614

TAC analitico

 

 

Danimarca

738

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

1 291

Francia

323

Paesi Bassi

14 569

Unione

18 534

Norvegia

10

(1)

Regno Unito

2 544

TAC

21 361

(1)

Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (MAC/*04‑C.).

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlanda

 

46

TAC precauzionale

 

 

Unione

46

Regno Unito

11

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

356

TAC analitico

 

 

Francia

5

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Irlanda

104

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

113

Unione

578

Regno Unito

176

TAC

768

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

Francia

 

6

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

28

Unione

34

TAC

 

34

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

830

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 659

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

2 489

Regno Unito

640

TAC

 

3 248

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgio

 

63

TAC analitico

 

 

Francia

671

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

733

Regno Unito

1 175

TAC

 

1 925

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

830

TAC analitico

 

 

Francia

83

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

42

Unione

955

Regno Unito

433

TAC

 

1 413

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

23

TAC precauzionale

 

 

Francia

47

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Irlanda

126

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Paesi Bassi

37

Unione

233

Regno Unito

47

TAC

 

280

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

4

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

284

Germania

4

Francia

61

Paesi Bassi

61

Unione

414

Regno Unito

1 032

TAC

 

1 446

 

 

 

 

 

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

18

(1)

TAC precauzionale

Germania

4

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

9

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

76

(1)

Irlanda

48

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Unione

155

(1)

Regno Unito

115

(1)

TAC

270

(1)

(1)

Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dalla presente cattura accessoria autorizzata. Solamente le navi che partecipano a programmi
di gestione delle catture accessorie possono sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese per nave di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui
l'attrezzo da pesca è salpato a bordo nell'ambito di questo contingente. Ciascuna parte decide in modo autonomo come ripartire
il suo contingente tra le navi che partecipano ai suoi programmi di gestione delle catture accessorie. Ciascuna parte garantisce che il totale annuo di spinaroli sbarcati sulla base delle catture accessorie autorizzate non superi i quantitativi sopra indicati. Le parti dovrebbero scambiarsi gli elenchi delle navi partecipanti prima di autorizzare eventuali sbarchi.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea delle zone 4b, 4c e 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

12

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

5 249

(1)

Germania

464

(1) (2)

Spagna

97

(1)

Francia

435

(1) (2)

Irlanda

330

(1)

Paesi Bassi

3 160

(1) (2)

Portogallo

11

(1)

Svezia

75

(1)

Unione

9 835

Norvegia

0

(3)

Regno Unito

4 000

(1) (2)

TAC

14 014

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

 

 

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4a; 6, 7a‑c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

6 758

(1) (3)

TAC analitico

Germania

5 273

(1) (2) (3)

Spagna

7 192

(3) (5)

Francia

2 714

(1) (2) (3) (5)

Irlanda

17 561

(1) (3)

Paesi Bassi

21 156

(1) (2) (3)

Portogallo

693

(3) (5)

Svezia

675

(1) (3)

Unione

62 021

(3)

Isole Fær Øer

0

(4)

Regno Unito

6 597

(1) (2) (3)

TAC

70 254

(1)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.

(5)

Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

9 963

(1)

TAC analitico

Francia

173

Portogallo

985

(1)

Unione

11 121

TAC

11 121

(1)

Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

 

 

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione europea della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Anno

2021

2022

Danimarca

116 447

(1)(3)

pm

(1) (6)

TAC analitico

Germania

22

(1) (2) (3)

pm

(1) (2) (6)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

86

(1)(2)(3)

pm

(1) (2) (6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

116 555

(1)(3)

pm

(1) (6)

Regno Unito

11 745

(2)(3)

pm

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

pm

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

pm

(5)

TAC

Non pertinente

Non pertinente

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

0

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

1 000

(1) (2)

Isole Fær Øer

0

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Specie non coperte da altri TAC.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56º 30' N (OTH/*46AN.).

 

 

 

 

".

 

Parte C: Modifiche dell'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

L'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

Le voci sono sostituite dalle voci seguenti:

"

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

 

(C/H/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Francia

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer

 

Micromesistius poutassou

 

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

0

TAC analitico

Germania

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

Unione

0

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

Molva molva e molva dypterygia

 

(B/L/05B-F.)

 

 

 

 

 

Germania

0

TAC analitico

Francia

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

 

0

 

 

 

Specie:

Gamberetto boreale

Zona:

Acque della Groenlandia delle zone 5 e 14

 

Pandalus borealis

 

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 925

TAC analitico

Francia

1 925

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

3 850

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

1 000

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

Isole Fær Øer

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Pollachius virens

 

(POK/05B-F.)

Belgio

0

TAC analitico

Germania

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque della Groenlandia delle zone 5, 12 e 14

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/5-14GL)

Germania

4 300

TAC analitico

Unione

4 300

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

650

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Isole Fær Øer

0

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

TAC

Non pertinente

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

 

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

Acque della Groenlandia della zona NAFO 1F e acque della Groenlandia delle zone 5, 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14P)

Germania

0

(1) (2) (3)

TAC analitico

Francia

0

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Norvegia

0

(1) (2)

Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento

Isole Fær Øer

0

(1) (2) (4)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2)

Può essere pescato soltanto nelle acque della Groenlandia all'interno della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64° 45' N

28° 30' O

2

62° 50' N

25° 45' O

3

61° 55' N

26° 45' O

4

61° 00' N

26° 30' O

5

59° 00' N

30° 00' O

6

59° 00' N

34° 00' O

7

61° 30' N

34° 00' O

8

62° 50' N

36° 00' O

9

64° 45' N

28° 30' O

(3)

Condizione speciale: questo contingente può essere pescato anche nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano sopra indicata (RED/*5‑14P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque della Groenlandia delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

Sebastes spp.

 

(RED/05B-F.)

Belgio

0

TAC analitico

Germania

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

0

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

(1)

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

 

 

 

(OTH/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Francia

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

0

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

TAC

Non pertinente

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

 

 

 

 

 

Specie:

Pesci piatti

 

Zona:

Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b

 

 

 

 

(FLX/05B-F.)

Germania

0

TAC analitico

Francia

0

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Regno Unito

0

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

0

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

".

Parte D: modifiche dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/92

L'allegato V (tabella riguardante le autorizzazioni di pesca) è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00' N

69

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

Specie demersali, a nord di 62° 00' N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non assegnate

2



Sgombro(1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

450

DK

450

141

Acque delle Isole Fær Øer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer

0

BE

0

0

DE

0

FR

0

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O

0 (2)

Non pertinente

0

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, tali navi possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

0

BE

0

0

DE

0

FR

0

Pesca al traino della molva azzurra con una dimensione di maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O

0

DE(3)

0

0 (4)

FR(3)

0

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

0

Non pertinente

0 (4)



Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di quattro unità affinché le navi formino delle coppie qualora le autorità delle Isole Fær Øer stabiliscano norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"

0

DE

0

0

DK

0

FR

0

NL

0

SE

0

ES

0

IE

0

PT

0

Sgombro

0

DK

0

0

BE

0

DE

0

FR

0

IE

0

NL

0

SE

0



Aringa, a nord di 62° 00' N

0

DK

0

0

DE

0

IE

0

FR

0

NL

0

PL

0

SE

0

1, 2b(5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

20

EE

1

Non applicabile

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

(1)Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)Tali dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer.

(3)Tali dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)Tali dati sono inclusi nei dati relativi alle "Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Fær Øer".

(5)La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

".


PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00' N

Da fissare

Da fissare

Isole Fær Øer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30' N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Suri/sugarelli, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h

0

0

Aringa, a nord di 62° 00' N

0

0

Aringa, 3a

0

0

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

0

0

Molva e brosme

0

0

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30' N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00' O)

0

0

Molva azzurra

0

0

Venezuela(1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

45

45

(1)Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario della nave richiedente l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.