COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.7.2021
COM(2021) 356 final
2021/0176(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca stabilisce, per la zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri (acque territoriali), una deroga alla norma generale che conferisce ai pescherecci dell'Unione parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione, stabilita al paragrafo 1 dello stesso articolo. La deroga autorizza gli Stati membri a limitare le attività di pesca nella zona delle 12 miglia nautiche a determinate navi. Le restrizioni imposte dagli Stati membri sulla base della deroga hanno ridotto la pressione di pesca nelle zone più sensibili dal punto di vista biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività costiere su piccola scala.
L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce una deroga analoga per le acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato. La deroga consente agli Stati membri interessati di limitare l'esercizio della pesca alle navi immatricolate nei porti di tali territori.
Le deroghe sono in vigore fino al 31 dicembre 2022 e la proposta mira a evitare l'interruzione del regime di accesso specifico previsto all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento. Si propone di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento per estendere il periodo durante il quale gli Stati membri possono limitare l'accesso alle loro acque a norma di tali disposizioni.
Tenuto conto dell'attuale stato di conservazione di numerosi stock e della persistente vulnerabilità delle acque costiere sotto il profilo della conservazione, nonché delle difficoltà esistenti nelle zone costiere che dipendono fortemente dalla pesca e hanno scarse possibilità di beneficiare di un altro tipo di sviluppo economico, gli obiettivi del regime specifico rimangono altrettanto validi di quanto lo erano nei decenni precedenti. Modificando le disposizioni esistenti si rischierebbe di perturbare l'equilibrio attuale, raggiunto con l'introduzione del regime speciale.
La proposta mira pertanto a prorogare le deroghe attuali per altri dieci anni.
Si propone inoltre di modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'allegato I stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui detto Stato può esercitare attività di pesca nonché le specie che è autorizzato a pescare. Tale modifica tiene conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea nonché di una comunicazione congiunta dell'Italia e della Grecia alla Commissione, del 9 giugno 2020, relativa all'accesso dei pescherecci italiani alle acque territoriali greche ai sensi dell'accordo bilaterale tra gli Stati membri interessati. Infine, a seguito della sentenza nella causa C‑457/18, le note a piè di pagina che rimandano all'accordo arbitrale tra Slovenia e Croazia, firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009, dovrebbero essere rimosse dall'allegato I per mancanza di competenza dell'UE in materia di frontiere.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche marine nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). La proposta rientra in tale competenza esclusiva e, pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
Poiché concerne essenzialmente una proroga limitata nel tempo di una misura già prevista dal regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta non suscita preoccupazioni riguardo al principio di proporzionalità.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Assunzione e uso di perizie
Nel secondo semestre del 2020 gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere informazioni sulle restrizioni applicate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. I contributi, pervenuti da 16 Stati membri, hanno confermato la necessità di mantenere il regime di deroga vigente senza modificarlo. L'unica eccezione riguarda una modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013, chiesta dall'Italia e dalla Grecia per tener conto dell'accesso alle acque territoriali greche nei mari Egeo, Ionio e Libico.
Nel dicembre 2020 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha presentato una relazione sulla dimensione sociale della PCP. La relazione esamina, in particolare, se le restrizioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento hanno contribuito a preservare le attività di pesca tradizionali delle flotte costiere per mantenere le infrastrutture sociali ed economiche di tali zone.
Lo CSTEP ha osservato che in assenza di un'analisi più approfondita, che tenga conto di numerosi altri fattori concorrenti, non era possibile valutare il contributo offerto dalle restrizioni. Tuttavia, gli esperti hanno concluso che nessuno Stato membro ha segnalato conflitti in relazione all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Lo CSTEP ha osservato che tale disposizione, in vigore dall'inizio degli anni '70 e inclusa nel primo regolamento di base della PCP nel 1982 e in ogni sua revisione successiva (1992, 2002, 2013), è ampiamente accettata e consente di evitare conflitti tra gli Stati membri.
•Valutazione d'impatto
Come indicato nella tabella di marcia per la presente iniziativa, la proposta mira a prorogare il regime vigente, come è stato fatto nel 2012 con una modifica del precedente regolamento sulla PCP. Le modifiche dell'allegato I si limitano a rispecchiare i recenti sviluppi nella governance delle acque territoriali. Di conseguenza non è stato necessario effettuare una valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.
2021/0176 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca.
(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce deroghe alla norma relativa alla parità di accesso nelle circostanze indicate di seguito.
(3)Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle loro linee di base gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che tradizionalmente pescano in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente.
(4)Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a limitare l'accesso alle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato alle navi immatricolate nei porti di tali territori.
(5)Le norme esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno apportato benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.
(6)Le restrizioni esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato hanno contribuito alla salvaguardia dell'economia locale di tali territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica.
(7)Le deroghe esistenti relative alle restrizioni di accesso alle acque dell'Unione scadranno il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per assicurare la continuità delle misure di protezione vigenti e per non perturbare l'equilibrio raggiunto con l'introduzione del regime speciale, tali deroghe dovrebbero essere prorogate per un ulteriore periodo di dieci anni.
(8)A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e di una richiesta congiunta dell'Italia e della Grecia riguardante l'accesso delle navi italiane ai mari Ionio, Egeo e Libico, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(9)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato:
(1)All'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, i termini "31 dicembre 2022" sono sostituiti dai termini "31 dicembre 2032".
(2)L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.7.2021
COM(2021) 356 final
ALLEGATO
della proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione
ALLEGATO
"ALLEGATO I
ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
(1)Acque costiere dell'Irlanda
(a)ACCESSO PER LA FRANCIA
Zona geografica
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
1. Erris Head north-west Sybil Point west
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
Scampi
|
Illimitato
|
2. Mizen Head south Stags south
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
Scampi
|
Illimitato
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
3. Stags south Cork south
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
Scampi
|
Illimitato
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
4. Cork south, Carnsore Point south
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east
|
Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi
|
Illimitato
|
(b)ACCESSO PER I PAESI BASSI
Zona geografica
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
1. Stags south
Carnsore Point south
|
Aringa
|
Illimitato
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
(c)ACCESSO PER LA GERMANIA
Zona geografica
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south
|
Aringa
|
Illimitato
|
2. Cork south
Carnsore Point south
|
Sgombro
|
Illimitato
|
(d)ACCESSO PER IL BELGIO
Zona geografica
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
1. Cork south
Carnsore Point south
|
Demersali
|
Illimitato
|
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east
|
Demersali
|
Illimitato
|
(2)Acque costiere del Belgio
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
3-12 miglia nautiche
|
Paesi Bassi
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
|
Francia
|
Aringa
|
Illimitato
|
(3)Acque costiere della Danimarca
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)
(6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
|
|
|
|
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk
|
Germania
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Gamberi e gamberetti
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Pesce tondo
|
Illimitato
|
Blåvands Huk fino a Bovbjerg
|
Belgio
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
|
|
|
Eglefino
|
Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
|
|
Germania
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Passera di mare
|
Illimitato
|
|
|
Sogliola
|
Illimitato
|
Thyborøn fino a Hanstholm
|
Belgio
|
Merlano
|
Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
|
|
|
Passera di mare
|
Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
|
|
Germania
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Merluzzo carbonaro
|
Illimitato
|
|
|
Eglefino
|
Illimitato
|
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
|
|
Merlano
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Passera di mare
|
Illimitato
|
|
|
Sogliola
|
Illimitato
|
Skagerrak
(Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)
|
Belgio
|
Passera di mare
|
Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
|
|
Germania
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Merluzzo carbonaro
|
Illimitato
|
|
|
Eglefino
|
Illimitato
|
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
|
|
Merlano
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Passera di mare
|
Illimitato
|
|
|
Sogliola
|
Illimitato
|
Kattegat (3-12 miglia)
|
Germania
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Scampi
|
Illimitato
|
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs
|
Germania
|
Spratto
|
Illimitato
|
Mar Baltico
(inclusi Belts, Sound, Bornholm)
(3-12 miglia nautiche)
|
Germania
|
Pesce piatto
|
Illimitato
|
|
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Anguilla
|
Illimitato
|
|
|
Salmone
|
Illimitato
|
|
|
Merlano
|
Illimitato
|
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
Skagerrak
(4-12 miglia)
|
Svezia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
Kattegat
(3-12 miglia)
|
Svezia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
Mar Baltico
(3-12 miglia)
|
Svezia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(4)Acque costiere della Germania
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa del Mare del Nord
(3-12 miglia nautiche) tutta la costa
|
Danimarca
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Cicerello
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
|
Gamberi e gamberetti
|
Illimitato
|
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N
|
Danimarca
|
Gamberi e gamberetti
|
Illimitato
|
Costa del Mar Baltico
(3-12 miglia)
|
Danimarca
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Passera di mare
|
Illimitato
|
|
|
Aringa
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Anguilla
|
Illimitato
|
|
|
Merlano
|
Illimitato
|
|
|
Sgombro
|
Illimitato
|
(5)Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d'oltremare
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa dell'Atlantico nordorientale
(6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)
|
Belgio
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
|
Pettinidi
|
Illimitato
|
|
Paesi Bassi
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
Dunkerque (2º 20 ′ E) fino a
Cap d'Antifer (0º 10 ′ E)
|
Germania
|
Aringa
|
Illimitato solo dal 1° ottobre al 31 dicembre
|
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N
|
Spagna
|
Acciughe
|
Pesca specializzata,
illimitato solo dal 1°
|
|
|
|
marzo al 30 giugno
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesca con esche vive
|
|
|
|
solo dal 1º luglio al 31
|
|
|
|
ottobre
|
|
|
Sardine
|
Illimitato, solo dal 1°
|
|
|
|
gennaio al 28 febbraio
|
|
|
|
e dal 1º luglio al 31
|
|
|
|
dicembre
|
|
|
|
Inoltre, le attività
|
|
|
|
concernenti le
|
|
|
|
specie sopra indicate
|
|
|
|
sono esercitate in
|
|
|
|
conformità e
|
|
|
|
nei limiti
|
|
|
|
delle attività praticate
|
|
|
|
nel corso del 1984
|
Costa mediterranea
(6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
Frontiera Spagna/Capo Leucate
|
Spagna
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(6)Acque costiere della Spagna
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
Frontiera Francia/Spagna fino al
faro del Cap Mayor (3° 47' O)
|
Francia
|
Pelagiche
|
Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
|
Costa mediterranea
(6-12 miglia nautiche)
|
|
|
|
Frontiera Francia/Capo Creus
|
Francia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(7)Acque costiere della Croazia
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)
|
Slovenia
|
Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga
|
100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico
|
(8)Acque costiere dei Paesi Bassi
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa
|
Belgio
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
|
Danimarca
|
Demersali
|
Illimitato
|
|
|
Spratto
|
Illimitato
|
|
|
Cicerello
|
Illimitato
|
|
|
Suro
|
Illimitato
|
|
Germania
|
Merluzzo bianco
|
Illimitato
|
|
|
Gamberi e gamberetti
|
Illimitato
|
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa
|
Francia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(9)Acque costiere della Slovenia
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)
|
Croazia
|
Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga
|
100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti a strascico
|
(10)Acque costiere della Finlandia
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Mar Baltico (4-12 miglia)
|
Svezia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(11)Acque costiere della Svezia
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)
|
Danimarca
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
Kattegat (3-12 miglia)
|
Danimarca
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
Mar Baltico (4-12 miglia)
|
Danimarca
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
|
Finlandia
|
Tutte le specie
|
Illimitato
|
(12)Acque costiere della Grecia
Zona geografica
|
Stato membro
|
Specie
|
Volume o caratteristiche particolari
|
Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche)
|
Italia
|
Cefalopodi
Crostacei
Demersali
Grandi specie pelagiche
|
Un numero massimo di 68 navi
|
A sud-sudest dell'isola di Creta (a est di
26º00' 00' E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca
|
|
|
|
A sud-sudest dell'isola di Koufonisi, tra
6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca
|
|
|
|
A sud-sudovest dell'isola di Kasos, tra
6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca
|
|
|
|
A sud-sudest dell'isola di Karpathos, tra
6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca
|
|
|
|
A sud-sudovest (a ovest di 27˚59'02.00'' E) dell'isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca.
|
|
|
|
"