Bruxelles, 21.6.2021

COM(2021) 325 final

2018/0248(COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione


2018/0248 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea


riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

1.Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2018) 471 final – 2018/0248 COD): 

13 giugno 2018

Data di adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo

sulla proposta:

17 ottobre 2018

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

13 marzo 2019

Data di adozione dell'orientamento generale parziale del Consiglio:

7 giugno 2019

Data di adozione dell'orientamento generale del Consiglio:

12 ottobre 2020

Data del sesto trilogo in cui è stato raggiunto un accordo politico provvisorio sugli elementi politici essenziali:

9 dicembre 2020

Data di adozione della posizione del Consiglio:

14 giugno 2021

2.Finalità della proposta della Commissione

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha presentato una proposta relativa a un Fondo Asilo e migrazione ("AMF"), che fornirà un sostegno rinnovato e rafforzato alla gestione efficace della migrazione da parte degli Stati membri. La proposta era volta a rafforzare in modo significativo il bilancio complessivo dell'Unione per la gestione della migrazione e delle frontiere esterne.

L'obiettivo del Fondo è quello di contribuire a una politica migratoria dell'UE che sia solida ed equa. Il Fondo risponde principalmente alle esigenze interne degli Stati membri dell'UE; tuttavia riconosce anche le esigenze al di là delle frontiere esterne dell'UE, dove può operare con adeguate garanzie. Attraverso la gamma di modalità di attuazione di cui dispone, può sostenere azioni al di fuori dell'UE attraverso organizzazioni internazionali e soggetti ammissibili stabiliti in paesi terzi (ad esempio ONG) o con paesi terzi che soddisfano i criteri di ammissibilità per essere associati al Fondo.

Il Fondo garantirà che l'UE continui ad ottemperare agli obblighi nei confronti di coloro che necessitano di protezione internazionale, sostenendo il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e l'integrazione dei richiedenti asilo e dei migranti aventi titolo a beneficiarne. Il Fondo può inoltre agevolare il rimpatrio dignitoso di coloro che non hanno diritto a soggiornare nell'UE e favorire soluzioni che sostituiscano alla migrazione irregolare percorsi sicuri e ben gestiti di migrazione legale.

Come rilevato nel precedente periodo di programmazione, era necessaria una maggiore flessibilità nella gestione del fondo precedente per sostenerne meglio gli obiettivi. Oltre a introdurre tale flessibilità, la proposta relativa al nuovo Fondo garantisce anche che i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell'Unione con un significativo valore aggiunto per quest'ultima. Per affrontare le nuove sfide operative e le nuove priorità sono stati quindi proposti nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti per i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta.

3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso il 9 dicembre 2020.

Di seguito i principali punti dell'accordo.

Denominazione del Fondo: il Fondo è stato denominato "Fondo Asilo, migrazione e integrazione" (AMIF), riprendendo il nome del fondo precedente relativo al periodo di finanziamento 2014-2020.

Obiettivi: un obiettivo politico globale e obiettivi specifici, compresa l'aggiunta di un nuovo obiettivo specifico "solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri".

Bilancio: la dotazione finanziaria è stata allineata agli importi concordati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ossia 9,9 miliardi di EUR a prezzi correnti. La quota assegnata allo strumento tematico nella dotazione finanziaria complessiva è stata ridotta dal 40 % al 36,5 %. È stata inoltre stata accolta la proposta della Commissione relativa alla condizionalità per ricevere finanziamenti supplementari nella fase di revisione intermedia. Come proposto, uno Stato membro deve presentare domande di pagamento che coprano almeno il 10 % della dotazione iniziale affinché il suo programma possa beneficiare di una dotazione supplementare nel quadro della revisione intermedia.

Percentuali minime di finanziamento: sono state introdotte le seguenti percentuali minime per l'assegnazione dei fondi per gli obiettivi specifici:

(a)almeno il 15 % delle risorse destinate ai programmi degli Stati membri assegnato all'obiettivo specifico "sistema europeo comune di asilo (CEAS)";

(b)almeno il 15 % delle risorse destinate ai programmi degli Stati membri assegnato all'obiettivo specifico sulla migrazione legale, l'integrazione e l'inclusione sociale;

(c)almeno il 20 % delle risorse dello strumento tematico assegnato all'obiettivo specifico sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità;

(d)almeno il 5 % della dotazione iniziale dello strumento tematico destinato agli enti locali e regionali che attuano misure di integrazione.

In casi debitamente motivati, gli Stati membri possono discostarsi dalle percentuali minime di finanziamento nei loro programmi.

Ambito di intervento: le azioni ammissibili elencate nell'allegato III (ambito di intervento) dell'AMIF saranno gestite come segue:

(a)l'allegato III rimane un elenco non esaustivo di azioni ("elenco aperto") ai fini dei programmi elaborati dagli Stati membri;

(b)l'allegato III, ad eccezione dell'assistenza emergenziale, diventa un elenco esaustivo di azioni ("elenco chiuso") ai fini dei programmi di lavoro dello strumento tematico. La Commissione può aggiungere azioni all'allegato III mediante un atto delegato.

Paesi terzi e dimensione esterna del Fondo: è stato raggiunto un accordo in base a quanto segue:

(a)ulteriori garanzie per le azioni che si svolgono nei paesi terzi e in relazione ad essi (ad esempio, i progetti degli Stati membri nei paesi terzi o in relazione ad essi dovranno essere approvati preventivamente dalla Commissione; le entità ammissibili stabilite nei paesi terzi potranno beneficiare dei finanziamenti solo se fanno parte di un consorzio con almeno un'entità stabilita in uno Stato membro);

(b)solo i paesi terzi che hanno concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo possono essere associati al Fondo nell'ambito di uno specifico accordo che disciplini tale partecipazione;

(c)anche se rimangono possibili azioni svolte nei paesi terzi e in relazione ad essi, nuove disposizioni sottolineano la natura interna del Fondo e prevedono che i programmi debbano essere principalmente in funzione della politica interna dell'Unione.

Procedure di adozione degli atti di esecuzione: i programmi di lavoro dello strumento tematico saranno adottati mediante atti di esecuzione nel quadro della procedura d'esame (con la "clausola relativa alla mancanza di parere"). Per l'assistenza emergenziale è stata inclusa una procedura più rapida per rendere gli atti di esecuzione immediatamente applicabili. Il modello per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sarà adottato mediante un atto di esecuzione oggetto della procedura consultiva.

Sostegno operativo: la percentuale della dotazione che può essere destinata al sostegno operativo è passata dal 10 % della proposta della Commissione al 15 % ed è stata estesa alle azioni nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici.

Reinsediamento, ammissione umanitaria e ricollocazione: gli importi fissi da assegnare agli Stati membri sono stati concordati come segue:

(a)sono stati mantenuti 10 000 EUR per ogni persona ammessa attraverso il reinsediamento, compresi i familiari;

(b)sono stati introdotti 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria; l'importo sale a 8 000 EUR per le persone vulnerabili; possono essere ammessi a beneficiarne anche i familiari;

(c)sono stati mantenuti 10 000 EUR per ciascun richiedente/beneficiario di protezione internazionale trasferito da uno Stato membro a un altro, compresi i familiari; è stato inoltre concordato un approccio più semplice di pagamenti unici per le ricollocazioni;

(d)la Commissione può adeguare gli importi di cui sopra mediante atti delegati per tenere conto dei tassi di inflazione e degli sviluppi nei settori pertinenti.

Organizzazioni internazionali: nel testo sono state inserite nuove disposizioni in materia di audit e controllo delle organizzazioni internazionali.

Indicatori di prestazione: sono stati razionalizzati gli indicatori di risultato e di output di cui agli allegati V e VIII.

Retroattività: sono state inserite disposizioni relative alla retroattività per tener conto del fatto che l'atto non sarebbe stato adottato prima della fine del 2020.

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi: è stato raggiunto un accordo sull'allegato I dell'AMIF per quanto riguarda:

(a)l'assegnazione iniziale alle società insulari, la ripartizione complessiva ponderata tra asilo, migrazione legale e integrazione e migrazione irregolare e rimpatrio, e i sottocriteri per l'asilo e la migrazione legale e per l'integrazione;

(b)la ripartizione ponderata dei sottocriteri per la migrazione irregolare sulla base del 70 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio e del 30 % in proporzione al numero di quelli che hanno effettivamente lasciato il territorio;

(c)l'introduzione di una base di riferimento per le comunicazioni.

Nel complesso, l'accordo raggiunto mantiene gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, anche se la posizione concordata presenta una flessibilità e una semplificazione leggermente inferiori rispetto a quelle inizialmente proposte. L'accordo mantiene lo stesso livello di ambizione della proposta iniziale e fornisce una base giuridica effettivamente applicabile ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Fondo.

Nell'ultimo trilogo politico del 9 dicembre 2020 la Commissione ha segnalato di poter accettare gli elementi concordati tra il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo globale definitivo.

4.Conclusioni

La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.

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