Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 318 final

2021/0221(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che proroga le priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di associazione

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (l'"accordo di associazione"), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004. L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Egitto. L'accordo è inteso a:

costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti;

creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,

contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto,

incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica,

promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

2.2.Il consiglio di associazione

L'accordo di associazione istituisce un consiglio di associazione che ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo nei casi ivi specificati. Le decisioni sono vincolanti per le parti. Il consiglio di associazione può altresì formulare raccomandazioni. In conformità del regolamento interno, il consiglio di associazione è presieduto a turno, per periodi di dodici mesi, dall'UE e dall'Egitto. Il consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. Possono aver luogo riunioni straordinarie del consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.

2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione

Il consiglio di associazione deve adottare una decisione che proroghi le priorità del partenariato UE-Egitto 2017-2020 finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati. A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la decisione sarà adottata mediante procedura scritta.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione in merito all'adozione di una decisione riguardante la proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.

L'UE e l'Egitto hanno adottato le priorità congiunte del partenariato per il periodo 2017-2020 in occasione del 7o consiglio di associazione UE-Egitto il 25 luglio 2017.

Nel quadro del processo di rinnovo del partenariato dell'UE con il vicinato meridionale attualmente in corso e a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per il 2021 sono previste l'elaborazione e l'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati con i paesi del vicinato meridionale, compreso l'Egitto. In tale contesto e per evitare un divario tra la scadenza delle priorità del partenariato UE-Egitto e l'adozione di nuove priorità, è nell'interesse delle parti prorogare le attuali priorità del partenariato fino all'adozione di nuove priorità aggiornate.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione". 1

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.

L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici poiché prorogherà le attuali priorità del partenariato finché non saranno adottati nuovi documenti congiunti aggiornati.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del consiglio di associazione apporterà modifiche al periodo di validità delle priorità del partenariato UE-Egitto e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0221 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004 2 .

(2)Le priorità del partenariato UE-Egitto sono state adottate dal consiglio di associazione il 25 luglio 2017 3 .

(3)Le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Egitto quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(4)A norma dell'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(5)Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga le priorità del partenariato finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Egitto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).
(3)    Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU L 255 del 3.10.2017, pag. 26).

Bruxelles, 16.7.2021

COM(2021) 318 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto finché non saranno adottati dall'UE e dall'Egitto nuovi documenti congiunti aggiornati



ALLEGATO

DECISIONE N. XX/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO 

del [gg/mm/aaa] 

che approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004 1 .

(2)A norma dell'articolo 76 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo e adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.

(4)Nel consiglio di associazione del 25 luglio 2017, l'UE e l'Egitto hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2017-2020 2 .

(5)A seguito di una lettera dell'UE, le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Egitto quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati.

(6)L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Egitto adottate durante il consiglio di associazione UE-Egitto il 25 luglio 2017 sono prorogate fino all'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati da parte dell'UE e dell'Egitto.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a xx, il [giorno, mese, anno].

   Per il consiglio di associazione

(1)    Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag.38).
(2)    Raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione UE-Egitto del 25 luglio 2017 che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU L 255 del 3.10.2017, pag. 26).