COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 317 final
2021/0220(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che proroga le priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di associazione
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (l'"accordo di associazione"), è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005. L'accordo di associazione costituisce la base giuridica delle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e l'Algeria. L'accordo è inteso a:
–costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,
–intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
–favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative,
–promuovere l'integrazione magrebina favorendo gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,
–promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
2.2.Il consiglio di associazione
L'accordo di associazione istituisce un consiglio di associazione che ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo nei casi ivi specificati. Le decisioni sono vincolanti per le parti. In conformità del regolamento interno, il consiglio di associazione è presieduto a turno, per periodi di dodici mesi, dall'UE e dall'Algeria. Il consiglio di associazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. Possono aver luogo riunioni straordinarie del consiglio di associazione su richiesta di una delle parti e con il consenso di entrambe.
2.3.L'atto previsto del consiglio di associazione
Il consiglio di associazione deve adottare una decisione che proroghi le priorità del partenariato UE-Algeria 2016-2020 finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati. A norma dell'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione, la decisione sarà adottata mediante procedura scritta.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La posizione che l'Unione europea dovrà assumere nel consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione in merito all'adozione di una decisione riguardante la proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria si basa sul testo della decisione allegata alla presente decisione.
Con decisione n. 1/2017 del consiglio di associazione del 13 marzo 2017, l'UE e l'Algeria hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2016-2020.
Nel quadro del processo di rinnovo del partenariato dell'UE con il vicinato meridionale attualmente in corso e a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), per il 2021 sono previste l'elaborazione e l'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati con i paesi del vicinato meridionale, compresa l'Algeria. In tale contesto e per evitare un divario tra la scadenza delle priorità del partenariato UE-Algeria e l'adozione di nuove priorità, è nell'interesse delle parti prorogare le attuali priorità del partenariato fino all'adozione di nuove priorità aggiornate.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il consiglio di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione.
L'atto che il consiglio di associazione è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici poiché prorogherà le attuali priorità del partenariato finché non saranno adottati nuovi documenti congiunti aggiornati.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la cooperazione con un paese terzo nell'ambito di un accordo di associazione e della politica europea di vicinato.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 217 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del consiglio di associazione apporterà modifiche al periodo di validità delle priorità del partenariato UE-Algeria e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2021/0220 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005.
(2)Le priorità del partenariato UE-Algeria sono state adottate dal consiglio di associazione nel marzo 2017.
(3)In uno scambio di lettere, entrambe le parti hanno convenuto di prorogare il periodo di validità delle priorità del partenariato UE-Algeria.
(4)A norma dell'articolo 94 dell'accordo euromediterraneo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
(5)Il consiglio di associazione deve adottare mediante procedura scritta la decisione che proroga le priorità del partenariato finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati.
(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Algeria accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 317 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in merito alla proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria finché non saranno adottati dall'UE e dall'Algeria nuovi documenti congiunti aggiornati
ALLEGATO
DECISIONE N. XX/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA
del [gg/mm/aaa]
che approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Algeria
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra ("l'accordo euromediterraneo"),
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, è stato concluso il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005.
(2)L'articolo 94 dell'accordo euromediterraneo conferisce al consiglio di associazione il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.
(3)Con decisione n. 1/2017 del consiglio di associazione del 13 marzo 2017, l'UE e l'Algeria hanno definito di comune accordo le priorità del partenariato per il periodo 2016-2020.
(4)In uno scambio di lettere, le parti hanno ribadito la validità delle priorità del partenariato UE-Algeria quale documento di riferimento per consolidare il partenariato in attesa dell'adozione di nuove priorità del partenariato aggiornate.
(5)L'articolo 10 del regolamento interno del consiglio di associazione prevede che tra una riunione e l'altra possano essere adottate decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti,
DECIDE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione, deliberando mediante procedura scritta, decide che le priorità del partenariato UE-Algeria allegate alla decisione n. 1/2017 del 13 marzo 2017 sono prorogate fino all'adozione di nuovi documenti congiunti aggiornati da parte dell'UE e dell'Algeria.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a xx, il [giorno, mese, anno].
Per il consiglio di associazione