Bruxelles, 2.6.2021

COM(2021) 278 final

2021/0140(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

{SEC(2021) 225 final} - {SWD(2021) 119 final} - {SWD(2021) 120 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Lo spazio Schengen 1 è una delle conquiste più significative dell'Unione europea. Ha rafforzato la libertà di movimento permettendo a più di 420 milioni di persone di circolare senza essere soggetti a controlli alle frontiere interne e facilitando la consegna transfrontaliera di beni e servizi, con notevoli vantaggi sociali ed economici per le nostre società.

La cooperazione Schengen, iniziata tra cinque Stati membri in un quadro intergovernativo con la firma dell'"Accordo di Schengen" il 14 giugno 1985, si è da allora notevolmente ampliata. Negli ultimi 35 anni l'UE ha assistito a un'evoluzione costante verso l'istituzione di uno spazio ben funzionante senza controlli alle frontiere interne, con un senso rafforzato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Oggi la realtà e le sfide sono diverse da quelle di allora. L'instabilità nel vicinato dell'Europa e oltre, la crisi dei rifugiati del 2015 e le sue conseguenze, la persistente minaccia terroristica e la pandemia di COVID‑19 hanno sottoposto lo spazio Schengen a forte pressione e indotto alcuni Stati membri a ripristinare addirittura i controlli di frontiera per un periodo prolungato.

Per affrontare le difficoltà dello spazio Schengen, la presidente della Commissione von der Leyen ha annunciato nel discorso sullo stato dell'Unione del 2020 una strategia su Schengen 2 . Nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 3  la Commissione ha indicato che la strategia su Schengen combinerà iniziative legislative e operative volte a creare uno spazio più forte e più resiliente senza controlli alle frontiere interne, rafforzando nel contempo le strutture di governance e monitoraggio. Una di queste iniziative è la revisione del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen (qui di seguito: "meccanismo di valutazione Schengen" o "meccanismo").

Lo spazio Schengen è sostenuto da un insieme significativo di misure che compensano la mancanza di controlli alle frontiere interne, facilitano la libera circolazione e garantiscono un livello elevato di sicurezza e giustizia. L'acquis di Schengen comprende le disposizioni integrate nell'ambito dell'Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi. Include quindi (1) le misure alle frontiere esterne (gestione delle frontiere esterne), (2) le misure compensative (politica comune dei visti, cooperazione di polizia, politica di rimpatrio e sistema d'informazione Schengen), (3) un solido meccanismo di valutazione e monitoraggio. L'acquis di Schengen comprende anche requisiti in materia di protezione dei dati e il rispetto di altri diritti fondamentali. Sono questi tre pilastri essenziali e complementari a sostenere Schengen e a rendere possibile lo spazio senza controlli alle frontiere interne. La stabilità generale di questa complessa architettura dipende dalla forza di ogni singolo pilastro e dalla coerenza e coesione dell'intero sistema.

Il buon funzionamento dello spazio Schengen dipende dall'attuazione corretta ed efficiente delle norme comuni, ossia dell'acquis di Schengen, e più in generale dalla fiducia reciproca tra gli Stati membri. L'attuazione carente o la mancanza di attuazione in uno Stato membro può ripercuotersi su tutti gli altri e di conseguenza mettere in pericolo lo spazio Schengen. Il monitoraggio del modo in cui gli Stati membri attuano l'acquis di Schengen e il follow-up basato su raccomandazioni comunemente concordate ai fini del miglioramento sono un elemento centrale delle strutture di governance di Schengen. Fin dal 1998 le parti contraenti della convenzione di Schengen hanno istituito una Commissione permanente, assegnandole il mandato di individuare le carenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen e di proporre soluzioni 4 . In seguito all'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro giuridico dell'UE, la decisione che istituisce la Commissione permanente è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio 5 (qui di seguito: "regolamento"), che attualmente costituisce la base giuridica del meccanismo. Il regolamento è diventato operativo nel 2015.

Scopo del meccanismo di valutazione Schengen è mantenere un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri partecipanti e contribuire così al corretto funzionamento dello spazio Schengen, garantendo che gli Stati membri applicano efficacemente le norme Schengen. Il meccanismo dovrebbe conseguire questi obiettivi mediante valutazioni imparziali e obiettive che permettano di individuare carenze nell'applicazione pratica della legislazione e di correggerle prontamente.

Anche se giuridicamente il meccanismo può coprire l'intero acquis di Schengen, nella pratica i settori da valutare sono decisi per ogni ciclo di valutazione pluriennale dalla Commissione, insieme agli Stati membri. In base a questa pratica, il primo e il secondo ciclo di valutazione pluriennale hanno riguardato valutazioni specifiche sull'attuazione di misure nei settori della gestione delle frontiere interne, del rimpatrio, della politica comune dei visti, della cooperazione di polizia, del sistema d'informazione Schengen (SIS), della protezione dei dati e dell'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. Altri settori che rientrano nell'acquis di Schengen potrebbero far parte in futuro del meccanismo se così fosse deciso nel programma di valutazione pluriennale stabilito dalla Commissione. In tale contesto e sulla base di questa pratica, il meccanismo copre anche, ma solo per appurare se uno Stato membro sia pronto ad applicare integralmente o parzialmente il quadro giuridico Schengen, la cooperazione giudiziaria in materia penale, la normativa sulle armi da fuoco e la politica in materia di droga.

In virtù del regolamento, la Commissione è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione generale della valutazione e del monitoraggio, e deve informare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei risultati delle valutazioni. A norma dell'articolo 70 TFUE, il meccanismo resta una responsabilità condivisa: la Commissione svolge le valutazioni insieme a esperti degli Stati membri e con il sostegno di istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Questo approccio tra pari è cruciale per garantire la responsabilità, la titolarità dei risultati e la fiducia reciproca. Gli esperti degli Stati membri controllano il lavoro dei loro pari, raccomandando soluzioni e incitando all'azione se gli Stati membri non le eseguono. Inoltre il Consiglio è associato al processo decisionale in quanto adotta raccomandazioni su proposta della Commissione.

Motivi e obiettivi della proposta

Date le difficoltà affrontate dallo spazio Schengen negli ultimi anni e il ruolo del meccanismo nella governance di Schengen, è importante che il meccanismo stesso rimanga adeguato allo scopo ed esprima pienamente il suo potenziale per potersi adattare ai recenti sviluppi legislative, affrontare nuove sfide e includere nuovi Stati membri che applicano integralmente o parzialmente l'acquis di Schengen.

A norma dell'articolo 22 del regolamento, la Commissione era tenuta a procedere a un riesame del funzionamento del regolamento entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni relative alle valutazioni completate dal primo programma di valutazione pluriennale (2015‑2019). Il 25 novembre 2020 la Commissione ha presentato il suo riesame in una relazione 6 accompagnata da un documento di lavoro 7 , che riguarda tutti gli elementi del regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo.

Il riesame conclude che il meccanismo ha apportato miglioramenti tangibili. Nel complesso gli Stati membri stanno attuando adeguatamente l'acquis di Schengen e le carenze gravi sono state prontamente affrontate. Conferma che il meccanismo in quanto tale fornisce un solido quadro per valutare e monitorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.

Constata però significative carenze nel processo gravoso del meccanismo, nel quale il processo di valutazione e follow-up e l'attuazione dei piani d'azione occupano tempi eccessivamente lunghi. Le raccomandazioni del Consiglio non si sono dimostrate uno strumento abbastanza efficiente da assicurare che gli Stati membri agiscano rapidamente, in quanto la natura tecnica del processo non ha generato una pressione politica sufficiente per spingerli a intervenire. Benché le valutazioni abbiano individuato gravi carenze in occasione di 10 visite 8 , solo in un caso, quello delle gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte della Grecia, ha avuto luogo una discussione a livello ministeriale.

Il meccanismo non sembra inoltre generare abbastanza fiducia tra gli Stati membri, dato che alcuni di essi continuano a prorogare da cinque anni controlli alle frontiere interne, malgrado le valutazioni positive nella gestione delle frontiere esterne, della cooperazione di polizia e del sistema d'informazione Schengen, e malgrado la valutazione generale attesti che gli Stati membri stanno attuando adeguatamente l'acquis di Schengen. Inoltre dal riesame risulta che l'attuale rigidità del meccanismo non gli permette di adeguarsi alle nuove circostanze e ai nuovi sviluppi operativi e legislativi.

Il riesame conclude che una serie di carenze ha impedito che il meccanismo funzionasse con l'efficacia che potrebbe e dovrebbe avere, e che esprimesse il pieno potenziale. Tali carenze sono:

1.la lunghezza eccessiva del processo di valutazione (10-12 mesi) e il tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare le raccomandazioni (due anni);

2.l'insufficiente capacità da parte degli Stati membri di fornire un numero adeguato di esperti per le valutazioni (cinque Stati membri hanno fornito un terzo di tutti gli esperti e si registra una cronica mancanza di esperti in determinati settori);

3.l'uso e l'efficienza non ottimali delle visite senza preavviso e di altri strumenti di valutazione e monitoraggio, in particolare le valutazioni tematiche;

4.la lentezza del follow-up e dell'attuazione dei piani d'azione e la mancanza di un approccio completo e coerente nel monitoraggio dell'attuazione; e

5.il fatto che, a prescindere dalla valutazione del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione dell'acquis di Schengen non sia stata sufficientemente integrata nel meccanismo.

Secondo il riesame, alcune di queste carenze potrebbero essere affrontate a livello operativo, ma altre richiederebbero modifiche legislative.

Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno rilevato la necessità di riformare il meccanismo. Il Parlamento europeo nella sua relazione del 2017 9 , e il Consiglio, già attraverso la consultazione avviata dalla presidenza finlandese del Consiglio nel 2019 10 , hanno invitato la Commissione a intervenire. Più di recente il Consiglio ha adottato conclusioni sul meccanismo 11 , invitando la Commissione a presentare iniziative per migliorare l'efficienza generale del meccanismo e fare in modo che rimanga flessibile, adattabile alle circostanze mutevoli e agli sviluppo dell'acquis di Schengen in modo da affrontare le nuove sfide e adeguarsi a nuove realtà.

A seguito delle conclusioni del riesame quinquennale, la Commissione ha concluso che le suddette carenze potevano essere sintetizzate come tre sfide interconnesse:

la concentrazione strategica limitata e la significativa frammentazione che impediscono una visione d'insieme del funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso, che potrebbe altrimenti facilitare la discussione politica;

l'insufficiente capacità di individuare nuove circostanze, sviluppi legislativi e operativi e di adattarsi e reagire; e

la lentezza nell'adozione e nell'attuazione di misure correttive, dovuta al sistema paritetico che non esercita la pressione desiderata.

Sulla base dei contributi raccolti dai portatori di interessi nella valutazione d'impatto, la Commissione ha individuato diverse opzioni strategiche, sintetizzate nella sezione 3, volte ad aumentare l'efficacia del meccanismo e quindi a rendere più trasparente, efficace e coerente l'attuazione dell'acquis di Schengen.

Per risolvere i problemi di cui sopra, la presente proposta intende: 1) aumentare l'orientamento strategico del meccanismo e garantire un uso più proporzionato dei diversi strumenti di valutazione; 2) abbreviare e semplificare le procedure per rendere il processo più efficace ed efficiente e aumentare la pressione tra pari; 3) ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la cooperazione con istituzioni, organi e organismi dell'Unione; 4) rafforzare la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro dell'acquis di Schengen. Per conseguire tali obiettivi sarà adottato l'approccio esposto qui di seguito.

1) Aumentare l'orientamento strategico del meccanismo e garantire un uso più proporzionato e strategico dei diversi strumenti di valutazione e monitoraggio

Aumentare la flessibilità per adeguare la portata delle specifiche valutazioni e le priorità di valutazione alle nuove realtà dell'acquis di Schengen eliminando l'attuale elenco di settori specifici da valutare e istituendo una procedura per decidere in merito ai settori prioritari all'inizio di ciascun ciclo di valutazione. A norma dell'attuale regolamento, ogni Stato membro è stato valutato in sei settori attraverso sei valutazioni individuali che hanno dato luogo a sei relazioni di valutazione e sei serie di raccomandazioni. Tali settori, tuttavia, non sono più pienamente adeguati alle nuove realtà. Ad esempio, nel 2023 diventerà operativa una nuova serie di sistemi informatici che integrerà il sistema d'informazione Schengen. Con l'evolversi dell'acquis in materia di sicurezza, le valutazioni dovranno tener conto di ulteriori elementi, in particolare nell'ambito della cooperazione di polizia. Alla luce degli sviluppi legislativi, vari settori stanno diventando sempre più interconnessi e interdipendenti (ad esempio il sistema d'informazione Schengen e i rimpatri, o il sistema d'informazione Schengen e la cooperazione di polizia): articolare le valutazioni in specifiche valutazioni settoriali potrebbe non essere il modo più appropriato per valutare tali attività interconnesse. Eliminando l'elenco dei settori d'intervento, la proposta aumenta la flessibilità permettendo di articolare le valutazioni in modo diverso e di valutare diversi aspetti o possibili nuovi elementi, consentendo così al meccanismo di adeguarsi rapidamente alla natura dinamica dell'acquis di Schengen. Allo stesso tempo, la proposta crea certezza giuridica in merito alla procedura per concordare le priorità della valutazione all'inizio di ciascun ciclo di valutazione.

Creare una programmazione flessibile. La proposta crea un quadro legislativo flessibile per la programmazione. Adegua le norme relative alla programmazione pluriennale e annuale per poter reagire più rapidamente ai problemi e alle sfide emergenti, riducendo i dettagli attualmente inclusi nei programmi di valutazione pluriennali e annuali e riducendo la necessità di modifiche.

Procedere gradualmente verso valutazioni completamente basate sui rischi. La proposta introduce l'obbligo di tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti nonché di altri meccanismi di valutazione e monitoraggio dell'Unione e nazionali (ad esempio la valutazione delle vulnerabilità di Frontex o la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT)). Inoltre (come spiegato di seguito) introduce obblighi aggiuntivi per richiedere valutazioni dei rischi e conoscenza situazionale agli organi e organismi dell'Unione, se del caso. Il nuovo quadro flessibile e gli obblighi aggiuntivi consentirebbero col tempo, ad esempio, di effettuare una valutazione globale degli Stati membri basata sul rischio, che riguardi solo gli elementi individuati attraverso l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale, con un'unica valutazione per Stato membro che comprenda tutti i settori pertinenti in un'unica relazione di valutazione. Ciò consentirebbe anche di valutare contemporaneamente diversi Stati membri che sperimentano le stesse difficoltà.

Garantire che non vi siano lacune nella valutazione dell'attuazione dell'acquis di Schengen in uno Stato membro. Man mano che il quadro giuridico Schengen evolve e diventa più complesso, gli Stati membri si rivolgono ad altri soggetti per essere sostenuti nell'attuazione dei loro compiti, ad esempio a imprese private nel settore della politica dei visti (quali fornitori esterni di servizi) o delle frontiere esterne (quali compagnie aeree o aeroporti gestiti da società private). Negli ultimi anni è stato inoltre rafforzato il mandato di organi e organismi dell'Unione affinché forniscano sostegno agli Stati membri, ad esempio nell'esecuzione dei controlli di frontiera o della sorveglianza di frontiera o dei controlli di sicurezza in seconda linea. Poiché il meccanismo mira a fornire una panoramica della situazione in uno Stato membro, la proposta chiarisce che esso può sostenere la verifica delle attività degli organi e organismi dell'Unione nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri per assistere nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. L'obiettivo non è quindi quello di valutare tali organi e organismi di per sé. La verifica di tali attività sarà integrata nella valutazione degli Stati membri, analogamente a quanto avviene nella situazione attuale quando, ad esempio, durante le valutazioni nel settore della politica comune dei visti, le squadre controllano le attività delle società private (fornitori esterni di servizi) che partecipano al ricevimento delle domande di visto; o alle frontiere esterne quando le squadre controllano l'infrastruttura di un aeroporto gestito da una società privata. Questo aspetto delle valutazioni sarà svolto nel pieno rispetto delle competenze attribuite alla Commissione e ai pertinenti organi decisionali degli organi e organismi interessati. Qualora dalle valutazioni risultino carenze relative ad attività eseguite o sostenute da organi e organismi dell'Unione, la Commissione informerà i pertinenti organi decisionali.

Estendere il ciclo di valutazione da cinque a sette anni, consentendo agli Stati membri di essere valutati almeno due volte durante il ciclo settennale. Ciò consentirebbe fra l'altro un uso più equilibrato, flessibile e strategico di tutti gli strumenti di valutazione e monitoraggio disponibili, permettendo di monitorare gli Stati membri in modo più attento e mirato.

Rafforzare le forme e i metodi delle attività di valutazione e monitoraggio. Le visite periodiche programmate rimangono il metodo principale di valutazione, ma sarà possibile aumentare la percentuale di visite senza preavviso. Diventeranno possibili attività di valutazione e monitoraggio da remoto (ad es. videoconferenza). Le "valutazioni tematiche" avranno un ruolo crescente, con l'obbligo di effettuare almeno una valutazione tematica all'anno. Finora sono state effettuate solo due valutazioni tematiche (una relativa alle strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere e una riguardante la cooperazione locale Schengen nel settore della politica comune dei visti). Le disposizioni sulle attività di monitoraggio (nuove visite e un nuovo strumento denominato "visite di verifica") sono rese più chiare e flessibili.

Le valutazioni senza preavviso non richiederebbero, in linea di massima, alcuna notifica preliminare. Ciò permetterebbe di usare meglio le valutazioni senza preavviso, in particolare per le valutazioni finalizzate a indagare sul rispetto degli obblighi derivanti dall'acquis di Schengen, specialmente in risposta a segnalazioni di problemi che hanno un impatto significativo sul funzionamento dello spazio Schengen o a gravi accuse di violazioni dei diritti fondamentali. Una notifica preliminare limitata rimarrà applicabile alle visite senza preavviso, il cui scopo è effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Le visite senza preavviso non saranno soggette a programmazione e potranno essere organizzate con breve preavviso a seconda delle circostanze.

Le relazioni annuali sui risultati delle valutazioni effettuate e sullo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate dagli Stati membri previste dal regolamento dovrebbero far parte della relazione annuale sullo stato di Schengen. È fondamentale che la discussione politica tratti in maniera esaustiva tutti gli elementi della complessa architettura su cui si basa il funzionamento corretto dello spazio Schengen. A tal fine la Commissione rilancerà l'adozione della "relazione sullo stato di Schengen" che fungerà da base per le discussioni in occasione del forum Schengen di recente istituzione. Le valutazioni Schengen, la situazione relativa all'assenza di controlli alle frontiere interne e lo stato di attuazione delle raccomandazioni costituiranno una parte importante di tale relazione.

2) Abbreviare e semplificare le procedure per rendere il processo più efficace ed efficiente e aumentare la pressione tra pari

Accelerare notevolmente il processo di valutazione, con scadenze procedurali chiare. Come regola generale, la Commissione adotterà le relazioni di valutazione e le raccomandazioni in un unico atto entro quattro mesi dall'attività di valutazione (e ancor più velocemente nel caso in cui la valutazione individui una carenza grave). Oltre a chiarire meglio il nesso causale tra le conclusioni della relazione e le raccomandazioni, questa scadenza accelererebbe il processo. Eviterebbe ritardi nell'adozione delle raccomandazioni, che attualmente segue un processo decisionale in due fasi (le relazioni di valutazione adottate dalla Commissione e le raccomandazioni adottate dal Consiglio). Rimane assicurato il pieno coinvolgimento del Consiglio nel processo di valutazione e nelle raccomandazioni attraverso la procedura d'esame (parere positivo del comitato Schengen a cui partecipano tutti gli Stati membri e voto sull'atto unico comprendente sia i risultati della valutazione, sia le raccomandazioni). 

Aumentare la pressione tra pari concentrando i poteri decisionali del Consiglio sui casi politicamente rilevanti e rafforzando il suo ruolo nel follow-up e nel monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni. Se l'attuale procedura in due fasi era intesa a promuovere il dibattito politico a livello di Consiglio e a esercitare una pressione tra pari in caso di gravi carenze o quando uno Stato membro non attua le raccomandazioni, l'esperienza finora maturata ha dimostrato chiaramente che ricorrere a tale approccio in tutti i casi e per tutte le relazioni non ha permesso di raggiungere l'obiettivo desiderato, contribuendo notevolmente alla lunghezza e alla complessità del processo e compromettendone l'efficacia.

Gli Stati membri sono già fortemente coinvolti nel processo di valutazione (esecuzione delle valutazioni con la Commissione, co-redazione delle relazioni di valutazione e dei progetti di raccomandazioni) e nel processo di adozione della relazione di valutazione attraverso la procedura d'esame del comitato. Inoltre, la maggior parte dei problemi individuati nel corso delle valutazioni sono di natura tecnica piuttosto che politica. Il pesante carico di lavoro in seno al Consiglio (esame di 40 relazioni all'anno e conseguenti decisioni di esecuzione del Consiglio, con centinaia di raccomandazioni) e la natura molto dettagliata e localizzata delle raccomandazioni hanno impedito una discussione reale. Il riesame quinquennale ha dimostrato che il fatto che Consiglio adotti le raccomandazioni in ogni caso non ha generato la prevista pressione tra pari e che il meccanismo non ha fornito la base per una discussione politica sullo stato di Schengen. Anche quando il meccanismo ha individuato gravi carenze, le discussioni sui risultati hanno raggiunto il livello ministeriale una sola volta. Inoltre, il Consiglio svolge un ruolo molto limitato nel follow-up e nel monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione degli Stati membri.

La revisione proposta intende porre rimedio a tali carenze prevedendo che il Consiglio adotti raccomandazioni nei casi che si ritiene abbiano il maggior valore aggiunto ed esercitino il maggiore impatto, in modo da orientare il dibattito politico su questioni di interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Si tratta dei seguenti casi: valutazioni tematiche, "prime valutazioni" (svolte al momento di decidere se uno Stato membro è pronto ad applicare l'acquis di Schengen integralmente o in un settore specifico) e in caso di carenze gravi, al fine di aumentare la pressione tra pari e il dibattito politico a livello di Consiglio. Parallelamente si propone di semplificare le procedure per i casi di natura più tecnica.

La proposta rafforza inoltre in misura significativa il ruolo del Consiglio nel follow-up e nel monitoraggio dei progressi compiuti in questi casi, prevedendo anche un meccanismo progressivo qualora non si registrino progressi. In particolare, in caso di gravi carenze, il Consiglio fisserà termini per l'attuazione delle raccomandazioni e specificherà la frequenza con cui lo Stato membro dovrà presentare sia alla Commissione che al Consiglio le relazioni di avanzamento. Il Consiglio dovrà esprimere la sua posizione sulla relazione della Commissione a seguito della nuova visita, nonché sulla chiusura dei piani d'azione. Disposizioni analoghe si applicano alla chiusura dei piani d'azione relativi alle "prime valutazioni".

Il Consiglio avrà in ogni caso un ruolo più importante nella fase di monitoraggio: la proposta prevede che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno sullo stato di attuazione dei piani d'azione. Inoltre, la Commissione adotterà ogni anno una relazione completa sulle valutazioni effettuate, che dovrebbe essere discussa dal Consiglio in vista dell'adozione di conclusioni in materia. Infine, la Commissione informerà il Consiglio qualora uno Stato membro non compia progressi adeguati nell'attuazione del piano d'azione.

Rafforzare e accelerare le disposizioni relative ai casi in cui le valutazioni individuano una carenza grave: è introdotta una procedura accelerata per le carenze gravi, in modo da garantire che siano affrontate tempestivamente. La proposta integra nel testo normativo la definizione di carenza grave, attualmente contenuta negli orientamenti per la valutazione Schengen, al fine di aumentare la certezza del diritto e garantire un'interpretazione comune del concetto. Lo Stato membro valutato dovrà avviare immediatamente azioni di attuazione per porre rimedio alla carenza già prima che sia adottata la relazione e dovrà informare senza indugio la Commissione e gli Stati membri delle misure adottate. In caso di carenze gravi, le raccomandazioni dovrebbero essere adottate dal Consiglio entro due mesi e mezzo dalla fine dell'attività di valutazione; entro un anno dalla valutazione (o prima, a seconda dei termini fissati dal Consiglio per l'attuazione dei provvedimenti correttivi) sarà eseguita una nuova visita per verificare l'attuazione dei provvedimenti correttivi; la Commissione informerà immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo dell'esistenza di una carenza grave ai fini di un più attento esame politico, come indicato al punto precedente.

Eliminare e semplificare le disposizioni che creano inutili ostacoli procedurali. Secondo la proposta le relazioni di valutazione non dovrebbero essere più trattate come documenti "EU Restricted". Questa modifica aumenterà la trasparenza, semplificherà e accelererà la procedura, consentendo una gestione più rapida delle relazioni e facilitandone la trasmissione ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo 12 . Le relazioni di valutazione sarebbero tuttavia considerate "sensibili" 13 e gli Stati membri manterrebbero la possibilità di chiedere che siano trattati come documenti classificati. La proposta semplificherebbe la valutazione dell'adeguatezza dei piani d'azione degli Stati membri: la Commissione non adotterà più una comunicazione sulle valutazioni, ma continuerà a informare lo Stato membro interessato (e il Consiglio) delle sue osservazioni, ad esempio mediante una lettera amministrativa. Infine, una riduzione della frequenza delle relazioni di follow-up (articolo 16, paragrafi 3 e 4), con l'obbligo di presentare una relazione sui progressi compiuti ogni sei mesi invece che ogni tre mesi, ridurrebbe l'onere amministrativo complessivo a carico degli Stati membri.

3) Rafforzare la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro dell'acquis di Schengen

Rafforzare la valutazione dei diritti fondamentali nell'attuazione dell'acquis di Schengen (in aggiunta alla protezione dei dati, che è valutata come un settore specifico) in tutto il meccanismo, anche con una maggiore presentazione di analisi dei rischi da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; rafforzare il riferimento ai diritti fondamentali nella disposizione sulla formazione e includere nel regolamento una disposizione specifica riguardante l'uso delle prove fornite da terzi, compresi i meccanismi nazionali di monitoraggio, nonché la possibilità di effettuare valutazioni senza preavviso, qualora vi siano indizi di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

4) Ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la cooperazione con gli organi e organismi dell'Unione, nonché le sinergie con altri meccanismi di valutazione e monitoraggio, per valutazioni più mirate, strategiche e su misura

Creazione di un gruppo di esperti. Attualmente la Commissione invita a nominare esperti prima di ciascuna valutazione (tre mesi prima della specifica valutazione). Si tratta di un esercizio molto dispendioso in termini di tempo e gli Stati membri non sono sempre in grado di designare un numero sufficiente di esperti qualificati, in quanto la procedura attuale lascia loro pochissimo tempo per la programmazione. In simili casi la Commissione deve estendere più volte le richieste di esperti per le valutazioni. Inoltre, alcuni settori registrano una cronica carenza di esperti.

Questo sistema sarà sostituito da un invito annuale a designare esperti che partecipino a un gruppo. Gli Stati membri dovranno designare almeno un esperto all'anno per ciascun settore indicato nel programma di valutazione pluriennale (ad esempio, visti, gestione delle frontiere esterne, rimpatrio, protezione dei dati) e garantirne la disponibilità per le valutazioni. La Commissione confermerà la selezione degli esperti e terrà aggiornato l'elenco dei membri del gruppo. Il gruppo costituirà quindi la principale fonte di valutatori Schengen per le valutazioni specifiche (ad esempio grazie alla creazione di squadre per valutazioni specifiche) e faciliterà notevolmente l'organizzazione delle visite senza preavviso. Nell'istituire le squadre si terrà debitamente conto della capacità delle amministrazioni nazionali e della necessità di garantire l'equilibrio geografico. Non tutti gli esperti designati a far parte del gruppo saranno necessari in tutte le occasioni. Il gruppo garantirà che le squadre siano costituite in modo meno oneroso e permetterà una maggiore prevedibilità e flessibilità sia per la Commissione che per gli esperti degli Stati membri, anche perché la pianificazione delle valutazioni sarà distribuita a tutti gli Stati membri con largo anticipo. Prima di ogni valutazione la Commissione potrà rivolgersi direttamente ai singoli membri del gruppo per creare le squadre, rendendo il processo notevolmente più rapido e più semplice. Nell'istituire le squadre specifiche, la Commissione dovrebbe garantire il più possibile l'equilibrio geografico. Se per una valutazione specifica è necessario un profilo particolare e non è possibile mobilitare un esperto del gruppo, la Commissione può comunque ricorrere a specifiche richieste di esperti. La creazione di un gruppo di esperti consentirebbe, a lungo termine, di costituire una squadra interdisciplinare incaricata di valutare tutti i settori pertinenti dell'acquis di Schengen.

Rafforzare la cooperazione con Frontex, eu-LISA, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Garante europeo della protezione dei dati. La proposta prevede che la cooperazione sia reciproca, in modo che gli organi e organismi sopra elencati possano utilizzare anche le informazioni raccolte nel corso del processo di valutazione. La Commissione sarà inoltre in grado di ottenere dagli organi e organismi una gamma più ampia di informazioni e di prodotti di analisi dei rischi.

La proposta inoltre aumenta le sinergie con i meccanismi di valutazione e monitoraggio attuati da organi e organismi dell'Unione. Negli ultimi anni sono stati istituiti, a livello nazionale e dell'UE, altri meccanismi di controllo della qualità e di monitoraggio che possono integrare il meccanismo. La proposta prevede una maggiore coerenza e sinergie con le attività di Frontex e in particolare con il processo di valutazione delle vulnerabilità. La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è uno strumento complementare al meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen volto a garantire il controllo di qualità a livello dell'UE e una preparazione costante a livello sia europeo che nazionale per rispondere a eventuali sfide alle frontiere esterne. La valutazione delle vulnerabilità offre una fotografia istantanea della capacità operativa di uno Stato membro nel settore delle frontiere esterne al fine di individuare potenziali carenze del sistema, con un approccio orientato al futuro per prevenire le crisi. La Commissione sta già condividendo i risultati del processo di valutazione delle vulnerabilità con la squadra di esperti degli Stati membri in vista di una valutazione a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2019/1896 14 e ha stabilito canali formali per lo scambio di informazioni con Frontex. Per aumentare ulteriormente le sinergie, la proposta prevede disposizioni specifiche per massimizzare le informazioni raccolte attraverso il processo di valutazione delle vulnerabilità al fine di creare un quadro situazionale migliore sul funzionamento dello spazio Schengen. L'obiettivo è anche quello di evitare, nella misura del possibile, la duplicazione degli sforzi e le raccomandazioni confliggenti.

Esempi rilevanti in altri settori in cui saranno possibili maggiori sinergie in base alle nuove disposizioni previste dalla proposta sono la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'attuazione dei sistemi informatici del settore. I meccanismi nazionali di controllo della qualità (incoraggiati a norma del regolamento (UE) 2019/1896) potrebbero diventare altrettanto importanti in futuro e la proposta getta le basi per garantire sinergie e scambi di informazioni. Nelle valutazioni si terrebbe conto anche dei risultati del meccanismo di monitoraggio indipendente sviluppato nell'ambito della proposta che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne.

La proposta fissa un termine ambizioso per la piena applicazione del regolamento (dal [1º settembre 2022]).

La presente proposta di revisione completa del regolamento si basa sull'analisi della Commissione presentata nella valutazione d'impatto 15 che l'accompagna, sintetizzata nella sezione 3.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta accompagna la comunicazione "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" 16 , che propone un approccio globale per rendere lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia più forte e più resiliente di fronte alle sfide e alle minacce future.

Il meccanismo dovrebbe fornire un solido quadro giuridico che copra l'intera legislazione in evoluzione su cui si basa il funzionamento dello spazio Schengen. In tale contesto, uno degli obiettivi specifici della proposta è aumentare la concentrazione strategica nel processo di valutazione e monitoraggio. Per questo è necessario garantire la coerenza con le attuali e future disposizioni che fanno parte dell'acquis di Schengen. A tale scopo il meccanismo dovrebbe essere adattato alle trasformazioni dell'ambito di applicazione del pertinente diritto dell'UE. Negli ultimi anni l'Unione ha intrapreso diverse iniziative per rendere lo spazio Schengen più forte e più resiliente, introducendo diversi nuovi elementi, in particolare riguardo alla gestione delle frontiere esterne. Oltre che dal sistema d'informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, entro la fine del 2023 la gestione delle frontiere esterne sarà sostenuta da nuovi sistemi informatici, quali il sistema di ingressi/uscite 17 e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 18 . Sarà inoltre assicurata l'interoperabilità 19 tra le banche dati pertinenti. Inoltre l'adozione, nel corso del 2021, di una proposta relativa a un codice di cooperazione di polizia dell'UE nell'ambito della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza 20 e l'adozione della proposta di modifica del codice frontiere Schengen 21 per tenere conto degli insegnamenti tratti dalla COVID‑19 e dai negoziati sulla proposta di modifica del codice frontiere Schengen del 2017 saranno iniziative importanti per aumentare la sicurezza e ripristinare l'integrità dello spazio Schengen.

Il ruolo delle agenzie dell'UE coinvolte nell'attuazione dell'acquis di Schengen è diventato più importante. Nel 2019 la creazione della guardia di frontiera e costiera europea, che prevede l'istituzione di un corpo permanente di 10 000 unità entro il 2027, ha rappresentato un passo fondamentale verso un effettivo controllo europeo delle frontiere esterne e la progressiva creazione di un sistema comune dell'UE per i rimpatri. Una proposta della Commissione del 9 dicembre 2020 ha avviato il potenziamento del mandato di Europol 22 .

Come si è detto, alcuni degli atti giuridici nei vari settori coperti dal meccanismo contengono i rispettivi strumenti di valutazione e monitoraggio a livello europeo o nazionale. È pertanto necessario creare e garantire sinergie per evitare duplicazioni e utilizzare al meglio gli strumenti di monitoraggio settoriali. Mantenere e perfezionare questa interazione è un elemento importante della presente proposta. A tale riguardo la proposta prevede disposizioni per aumentare ulteriormente la coerenza, in particolare con le attività di Frontex e il processo di valutazione delle vulnerabilità. Il meccanismo e le sue raccomandazioni dovrebbero integrare quelli previsti nell'ambito del processo di valutazione delle vulnerabilità. Tra gli esempi pertinenti, in altri settori strategici in cui saranno possibili maggiori sinergie, figurano EMPACT (azioni prioritarie nel settore della cooperazione di polizia) o il responsabile dei diritti fondamentali di Frontex (monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne da parte di Frontex). I meccanismi nazionali di controllo della qualità (incoraggiati a norma del regolamento (UE) 2019/1896), che sono meccanismi "nazionali" di valutazione e monitoraggio Schengen, potrebbero diventare altrettanto importanti in futuro. Nelle valutazioni si terrebbe conto anche dei risultati del meccanismo di monitoraggio indipendente nazionale sviluppato nell'ambito della proposta che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne 23 . 

La proposta è stata elaborata in modo da essere coerente con le disposizioni attualmente vigenti nel settore (ossia i settori coperti dall'acquis di Schengen) e tenendo debitamente conto delle iniziative in corso e previste che non sono ancora in vigore. In termini più generali, collegando meglio i diversi settori, l'iniziativa può rafforzare l'efficacia dell'approccio olistico proposto dalle strategie della Commissione e rafforzare la complementarità di tutti gli strumenti sviluppati nell'ambito delle nuove iniziative legislative.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con gli obiettivi e le iniziative previsti nell'ambito della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza che vanno al di là dell'acquis di Schengen, come la proposta di rafforzare lo scambio automatizzato di categorie importanti di dati nel quadro delle decisioni di Prüm del Consiglio 24 e con le future iniziative nell'ambito della strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata per il periodo 2021-2025 25 . È altresì coerente con le iniziative previste dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 26 .

Al di là dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, lo spazio Schengen contribuisce al funzionamento del mercato unico e la sua creazione ha apportato benefici sociali ed economici alla società europea 27 in molti settori, dal commercio all'occupazione, all'istruzione, alla cultura, al turismo, ai trasporti e così via. Le misure volte ad aumentare l'efficacia del meccanismo e quindi a migliorare il funzionamento dello spazio Schengen sono, per loro natura, coerenti con gli obiettivi di questi settori strategici. Le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID‑19 ha mostrato meglio di qualsiasi crisi precedente quanto sia importante preservare l'integrità di Schengen. Il buon funzionamento dello spazio Schengen è essenziale per la ripresa economica post-COVID. Un meccanismo solido ed efficace contribuirà alla ripresa e quindi aumenterà gli effetti economici e sociali positivi che Schengen comporta per i cittadini e per la società in tutta Europa.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 70 attribuisce al Consiglio la specifica competenza del Consiglio per adottare, su proposta della Commissione, misure che stabiliscano le modalità con cui gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, effettuano una valutazione obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'Unione da parte delle autorità degli Stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La proposta abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 1053/2013, anch'esso basato su questa disposizione del trattato.

In linea con la dichiarazione 28 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che accompagna il regolamento, la proposta deve essere sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto del suo parere prima dell'adozione di un testo definitivo. Tuttavia deve essere adottata secondo una procedura legislativa speciale.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'articolo 70 TFUE costituisce la base giuridica della misura in quanto prevede che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedano a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pur apportando molti cambiamenti, la presente proposta non modifica sostanzialmente gli obiettivi e la portata del meccanismo. La proposta rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 70 TFUE.

Il suo obiettivo è sviluppare, migliorare e rendere più efficiente il meccanismo già esistente. Il riesame del regolamento effettuato nel 2020 ha confermato la necessità di un meccanismo solido a livello dell'UE. Resta il fatto che il valore aggiunto dell'UE del meccanismo deriva principalmente dalla condivisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri, che crea una solida base per la fiducia reciproca. Le valutazioni effettuate a livello dell'UE possono permettere di individuare tempestivamente carenze derivanti da asimmetrie, divergenze e da un'attuazione non corretta dell'acquis di Schengen, che potrebbero altrimenti mettere a rischio l'integrità di Schengen. Inoltre, la pressione tra pari esercitata a livello dell'UE crea l'incentivo necessario per garantire che gli Stati membri pongano rapidamente rimedio alle carenze, specialmente se queste ultime sono gravi.

L'iniziativa tiene debitamente conto del principio di sussidiarietà, gettando le basi per un migliore coordinamento con le valutazioni effettuate nell'ambito dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e monitoraggio. Uno dei suoi obiettivi è spostare l'attenzione del meccanismo sulle carenze che possono incidere negativamente sul corretto funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. Le questioni di portata limitata dovrebbero piuttosto essere trattate a livello nazionale. Si tratta di un approccio coerente con il regolamento (UE) 2019/1896, che incoraggia lo sviluppo di meccanismi nazionali di controllo della qualità nell'ambito delle componenti della gestione europea integrata delle frontiere.

In conclusione, per affrontare efficacemente le carenze individuate dal riesame e analizzate ulteriormente nella valutazione d'impatto sono necessarie modifiche legislative.

Proporzionalità

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione deve permettere alla proposta di conseguire il suo obiettivo ed essere attuata con la maggiore efficacia possibile.

Il meccanismo è stato istituito nel 2013 mediante un regolamento, poiché questo specifico meccanismo, attuato a livello dell'UE e coordinato dalla Commissione, richiede norme chiare in merito alle responsabilità e alle procedure. L'iniziativa proposta costituisce una revisione di un regolamento e deve pertanto assumere anch'essa la forma di un regolamento.

Per quanto riguarda il contenuto, la proporzionalità dei principali nuovi aspetti è stata esaminata nella valutazione d'impatto allegata (sezione 7.3).

La proposta intende, tra l'altro, razionalizzare il processo di valutazione semplificando l'attuale processo decisionale in due fasi, facendo in modo che, come regola generale, la Commissione adotti non solo le relazioni di valutazione ma anche le raccomandazioni mediante un unico atto di esecuzione (attualmente la Commissione adotta la relazione e una proposta di raccomandazione del Consiglio). L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che l'adozione delle raccomandazioni da parte del Consiglio rende la procedura notevolmente più lunga (media di 2-3 mesi), mentre l'eccessivo carico di lavoro limita il potere del Consiglio di esercitare la necessaria pressione tra pari e di tenere discussioni generali sullo stato di Schengen. Il nuovo approccio intende rimediare in modo proporzionato a tali carenze facendo sì che le raccomandazioni del Consiglio siano adottate nei casi che si ritiene abbiano il maggiore valore aggiunto e la maggiore incidenza per orientare il dibattito politico su questioni di interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen, vale a dire le valutazioni per la prima volta e le gravi carenze nonché le valutazioni tematiche, semplificando parallelamente la procedura nei casi di natura più tecnica. La proposta rafforza inoltre in misura significativa il ruolo del Consiglio nel follow-up e nel monitoraggio dei progressi compiuti in questi casi, prevedendo anche un meccanismo progressivo qualora non si registrino progressi.

In conclusione, nessuna delle modifiche proposte nella presente iniziativa va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di cui alla sezione 1 e pertanto la proposta rispetta il principio di proporzionalità. Diversi elementi della proposta ridurranno di fatto gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché è intesa a rivedere e aggiornare un meccanismo di valutazione già esistente istituito da un regolamento (regolamento (UE) n. 1053/2013), l'iniziativa proposta assumerà anch'essa la forma di un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

A norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013, la Commissione ha riesaminato il funzionamento del regolamento e ha presentato una relazione e un documento di lavoro dei suoi servizi il 25 novembre 2020 29 . Come illustrato nella sezione 1, questo è stato il punto di partenza per l'elaborazione della proposta.

Consultazioni dei portatori di interessi

La consultazione dei portatori di interessi è illustrata dettagliatamente nella valutazione d'impatto 30 che accompagna la presente proposta. I portatori di interesse sono in generale favorevoli al rafforzamento del meccanismo per aumentarne l'efficacia e garantire che sia in grado di adattarsi ai recenti sviluppi legislativi e di affrontare nuove sfide.

Valutazione d'impatto 31

Sulla base dei dati disponibili e dei risultati di un'ampia consultazione dei portatori di interessi, la Commissione ha elaborato quattro opzioni strategiche contenenti ciascuna una serie di misure volte a conseguire gli obiettivi. L'opzione 1 prevede solo misure operative per allineare l'attuazione alle esigenze attuali. L'opzione 2 consiste in modifiche legislative mirate del regolamento volte a chiarire l'ambito di applicazione di disposizioni specifiche per aumentare la certezza del diritto in merito agli obblighi dei diversi attori coinvolti e razionalizzare e semplificare le procedure esistenti. L'opzione 3 è un approccio più ambizioso che comporterebbe la semplificazione delle prime due opzioni e importanti cambiamenti nel funzionamento del meccanismo. L'opzione 4 è un approccio combinato che unisce diversi elementi delle varie opzioni a seconda del settore di intervento. Le opzioni si basano l'una sull'altra essendo, nella maggior parte dei casi, cumulative piuttosto che alternative, a seconda del grado di ambizione. Il pacchetto di opzioni prescelto (opzione 4) combina una serie di misure previste dalle opzioni 1, 2 e 3.

Obiettivo specifico 1: evitare lacune nei risultati delle valutazioni e aumentare la concentrazione strategica

L'opzione prescelta consiste nel mantenere l'attuale campo di applicazione, che copre tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen, ma adattando le priorità (settori di intervento) alle nuove realtà con una programmazione più flessibile ed estendendo il ciclo di valutazione da cinque a sette anni. L'ipotesi di allargare l'ambito di applicazione del meccanismo per comprendere questioni che vanno al di là dell'acquis di Schengen (ad esempio la politica di asilo) è stata scartata per motivi principalmente giuridici ma anche politici, in quanto molti Stati membri non la sostenevano. L'attuale articolazione delle valutazioni per settore sarà mantenuta, ma resa più flessibile. Il passaggio a un'unica valutazione globale per Stato membro non è stato ritenuto immediatamente fattibile nella pratica (ma è considerato possibile a medio termine). Tuttavia si propongono modifiche legislative ambiziose per quanto riguarda le forme e i metodi delle attività di valutazione e monitoraggio per ampliare la gamma di strumenti disponibili e chiarire i criteri e le condizioni per il loro utilizzo: valutazioni tematiche sistematiche, due tipi di visite senza preavviso con o senza preavviso di 24 ore a seconda dello scopo e due tipi di nuove visite ("nuove visite per gravi carenze" e "visite di verifica").

Obiettivo specifico 2: Razionalizzare i ruoli e la ripartizione delle responsabilità e semplificare processi e procedure

Il pacchetto di opzioni prescelto contiene modifiche volte ad accelerare i processi e semplificare le procedure, nonché modifiche giuridiche ambiziose per cambiare il processo decisionale. La declassificazione, di norma, delle relazioni di valutazione, la fissazione di termini legali per l'adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, la semplificazione della valutazione dei piani d'azione da parte della Commissione e la riduzione della frequenza degli obblighi di comunicazione per gli Stati membri accelereranno e semplificheranno le procedure e sono misure ampiamente sostenute dai portatori di interessi. Per quanto riguarda la proposta di modifica della procedura decisionale, secondo cui la Commissione adotterebbe sia le relazioni di valutazione che le raccomandazioni (anche se il Consiglio manterrebbe un ruolo nella maggior parte dei casi politicamente rilevanti), gli Stati membri continueranno a essere pienamente coinvolti nell'adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni attraverso la procedura d'esame.

Obiettivo specifico 3: Rafforzare l'attuazione delle garanzie in materia di diritti fondamentali previste dall'acquis di Schengen

L'opzione prescelta consiste nell'introdurre cambiamenti per aumentare la certezza del diritto su elementi rilevanti per i diritti fondamentali e sottolinearne l'importanza. Si propone di includere un riferimento alla presentazione periodica di analisi dei rischi da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, di rafforzare il riferimento ai diritti fondamentali nella disposizione relativa alla formazione, di aumentare la partecipazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali alle visite di valutazione e di introdurre un articolo specifico sull'uso delle prove fornite da terzi.

Oltre agli elementi suddetti, la proposta contiene diverse modifiche tecniche volte ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del meccanismo. Ciascuna di esse, singolarmente, produce un impatto positivo piuttosto limitato (ed è per questo motivo che tali modifiche non sono state oggetto della valutazione d'impatto), ma l'impatto complessivo è positivo.

Obiettivo specifico 4: Ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la partecipazione degli organi e organismi dell'Unione

Il pacchetto di opzioni prescelte contiene modifiche giuridiche volte a modificare il processo di designazione degli esperti mediante la creazione, su base annuale, di un gruppo di esperti permanente gestito dalla Commissione, garantendo nel contempo flessibilità nella determinazione delle dimensioni delle squadre. Le modifiche proposte massimizzano inoltre i contributi e migliorano il coordinamento con gli organi e organismi dell'Unione e altri meccanismi di controllo della qualità migliorando l'analisi dei rischi, intensificando il coordinamento e rafforzando la partecipazione con nuovi obblighi giuridici. I portatori di interessi hanno espresso un ampio sostegno nei confronti di tali misure.

Efficienza normativa e semplificazione

Diversi elementi della proposta ridurranno gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio, soprattutto nella fase decisionale (poiché il Consiglio non sarà tenuto a formulare raccomandazioni in ogni singolo caso) e nella fase di monitoraggio, riducendo la frequenza degli obblighi di comunicazione sull'attuazione dei piani d'azione e semplificando la valutazione di tali piani da parte della Commissione. Sono proposte procedure semplificate e più rapide anche in fase di valutazione per quanto riguarda i metodi e gli strumenti di valutazione, l'istituzione delle squadre e l'adozione delle relazioni di valutazione. Nella valutazione d'impatto sono state fornite, per quanto possibile, stime quantificate.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e introduce modifiche legislative specifiche per garantire che il meccanismo comprenda chiari obblighi in materia di diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta è corredata, in allegato, di una scheda finanziaria. I costi annuali necessari per la gestione del meccanismo da parte della Commissione ammontano a circa 2 milioni di EUR. Questo livello di spesa sarà mantenuto; la proposta non richiede un aumento delle risorse umane e finanziarie già assegnate alla Commissione. Ciò è dovuto principalmente alla serie di cambiamenti che hanno permesso di ridurre gli oneri amministrativi a carico della Commissione e alle disposizioni che consentono valutazioni più mirate (e anche più brevi) con squadre più piccole. Nel corso dei lavori sulla valutazione d'impatto, la Commissione si è basata sul principio secondo cui occorre aumentare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo senza richiedere ulteriori risorse umane e finanziarie.

I costi sostenuti dagli esperti degli Stati membri continueranno ad essere rimborsati e neanche a questo riguardo sono previsti aumenti. Le modifiche proposte permetteranno di fare di più in modo più efficiente con le stesse risorse.

5.ALTRI ELEMENTI

Monitoraggio

La Commissione esaminerà il funzionamento del regolamento e presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro 6 mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione riguardanti le valutazioni che rientrano nel primo ciclo di valutazione pluriennale di sette anni a norma del nuovo regolamento.

Nell'ambito della valutazione d'impatto e in linea con le norme per legiferare meglio, è stato elaborato un elenco non esaustivo di indicatori qualitativi e quantitativi che saranno utilizzati per il riesame. La Commissione sta inoltre sviluppando un nuovo strumento informatico per modernizzare il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione degli Stati membri. Tale strumento dovrebbe diventare operativo già nel 2021.

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con i paesi terzi

Poiché la base giuridica della presente proposta si trova nella parte terza, titolo V, del TFUE, si applica il sistema di "geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione della Danimarca e dell'Irlanda e nel protocollo Schengen. La proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Occorre pertanto esaminare le sue conseguenze per i vari protocolli e accordi di associazione Schengen nei confronti della Danimarca e dell'Irlanda; dell'Islanda e della Norvegia; e della Svizzera e del Liechtenstein. Allo stesso modo, occorre esaminare le conseguenze per i vari atti di adesione. Gli ultimi considerando della proposta illustrano nei dettagli la situazione di ciascuno degli Stati interessati.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Confronto articolo per articolo con le disposizioni dell'attuale regolamento:

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo rimane sostanzialmente invariato, ma chiarisce lo scopo del meccanismo ("garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne"). Il paragrafo 3 è stato spostato nell'articolo 15 ("esperti degli Stati membri").

Articolo 2 - Definizioni

È stata aggiunta una serie di nuove definizioni per apportare chiarezza del diritto e migliorare la leggibilità del regolamento. È aggiunta la definizione di "grave carenza" per aumentare la certezza del diritto e garantire un'interpretazione comune del concetto. La definizione si basa su quella attualmente utilizzata nella guida alla valutazione Schengen della Commissione. L'articolo contiene inoltre le definizioni di "prima valutazione", "valutazione periodica", "valutazione senza preavviso", "valutazione tematica", "visita", "nuova visita", "visita di verifica", "attività di valutazione" e "squadra".

Articolo 3 — Responsabilità e dovere di cooperazione

Non sono introdotte modifiche significative. I nuovi paragrafi 4 e 5 sono stati spostati dall'articolo 13 in quanto contengono essenzialmente responsabilità in capo agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 4 — Forme di valutazione

A fini di chiarezza, l'articolo integra le definizioni elencando le forme di valutazione e specifica le condizioni per le valutazioni senza preavviso e le valutazioni tematiche.

Articolo 5 — Forme di attività di monitoraggio

A fini di chiarezza, l'articolo elenca le varie forme di attività di monitoraggio.

Articolo 6 — Metodi di valutazione e monitoraggio

Analogamente, a fini di chiarezza, l'articolo elenca i metodi da utilizzare per le attività di valutazione e monitoraggio, ossia le visite (con o senza preavviso), questionari o altri metodi da remoto, ad esempio videoconferenze. Specifica che tali metodi possono essere utilizzati separatamente o in combinazione tra loro.

Articolo 7 — Cooperazione con gli organi e organismi dell'Unione

Questo nuovo articolo rafforza l'importanza di instaurare una stretta cooperazione ai fini del presente regolamento con gli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen (in particolare Frontex, eu-LISA ed Europol). Fa esplicito riferimento alla necessità di rafforzare la cooperazione anche con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Sulla base dell'articolo, la Commissione chiederà (o continuerà a chiedere) informazioni, dati statistici e analisi dei rischi pertinenti a tali organi e organismi. La condivisione delle informazioni sarà reciproca: un articolo successivo (articolo 10) prevede che la Commissione possa condividere con tali organismi, uffici e agenzie i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione, al fine di aumentare le sinergie ed evitare la duplicazione degli sforzi.

Articolo 8 — Cooperazione con Frontex

L'articolo è una versione adattata dell'articolo 7 dell'attuale regolamento, che tiene conto dell'evoluzione del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Articolo 9 — Cooperazione con Europol

Sulla base della proposta di modifica del regolamento Europol presentata dalla Commissione 32 , l'articolo contiene un riferimento incrociato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794 33 , in base al quale Europol dovrà sostenere l'attuazione del presente regolamento con competenze, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti. La proposta non è stata ancora adottata.

Articolo 10 — Sinergie con altre attività di valutazione e monitoraggio

Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la valutazione della progettazione, l'articolo intensifica le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità o dei meccanismi di monitoraggio indipendenti. L'articolo prevede inoltre che gli organi e organismi non si limitino a fornire informazioni ma ne ricevano: la Commissione dovrebbe poter condividere con loro i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione.

Articolo 11 — Informazioni fornite da terzi

L'articolo fornisce una base giuridica per l'uso delle informazioni fornite da terzi (ad esempio difensori civici, le autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali, le organizzazioni non governative e internazionali) per rendere più efficiente la programmazione e l'attuazione delle attività di valutazione. Tali informazioni potrebbero essere particolarmente utili per valutare il rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione dell'acquis di Schengen.

Articolo 12 — Programma di valutazione pluriennale

Per essere in grado di effettuare tutte le valutazioni necessarie nel modo più efficace, di reagire alle sfide emergenti, di utilizzare in modo più flessibile ed equilibrato tutti gli strumenti disponibili e di prevedere un monitoraggio più attento e mirato, la durata del programma pluriennale è estesa da cinque a sette anni. L'articolo delinea il contenuto del programma di valutazione pluriennale, che individuerà i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Stabilirà inoltre un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazioni periodiche in un determinato anno. È inoltre introdotta una procedura semplificata per adeguare il programma, in base alla quale gli adeguamenti resi necessari da eventi e circostanze di forza maggiore non richiedono necessariamente una modifica del programma, vale a dire dell'atto di esecuzione in questione. L'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato chiaramente la necessità di tale flessibilità. A causa della pandemia di COVID‑19, il programma di valutazione annuale 2020 ha dovuto essere modificato. Inoltre le valutazioni nel settore della politica comune dei visti sono soggette a eventi imprevisti, dato che si svolgono in paesi terzi. Tali eventi impongono anche una modifica del programma, che è un esercizio dispendioso in termini di tempo.

Articolo 13 — Programma di valutazione annuale

Non sono introdotte modifiche di rilievo rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 6). Il programma di valutazione annuale conterrà proposte di valutazioni periodiche degli Stati membri, come specificato nel programma di valutazione pluriennale; una prima valutazione di uno Stato membro (se necessario) e almeno una valutazione tematica. Comprenderà inoltre un calendario provvisorio di tali valutazioni, ma non necessariamente i luoghi da visitare/valutare. Le valutazioni senza preavviso non saranno più programmate, ma saranno organizzate in tempi brevi se necessario. Ciò non ha alcun impatto sugli Stati membri, ma faciliterà la pianificazione e le procedure interne della Commissione e aumenterà la flessibilità e la capacità di reagire a nuove circostanze. Come per il programma pluriennale, viene introdotta una procedura semplificata per adeguare il programma se necessario a causa di eventi e circostanze di forza maggiore.

Articolo 14 – Questionario standard

Non sono introdotte modifiche di rilievo rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 9). Non sarà necessario adottare un nuovo questionario standard a seguito dell'adozione del nuovo regolamento (articolo 31), ma si dovrà continuare a usare quello attuale. Il termine per l'invio del questionario e per il ricevimento delle risposte degli Stati membri è stato adeguato per garantire che la maggior parte del lavoro a carico degli Stati membri non debba essere svolta (necessariamente) durante le vacanze estive. Inoltre si precisa che, su richiesta della Commissione, gli Stati membri dovrebbero aggiornare le loro risposte al questionario standard, rispondere, se richiesto, a domande complementari prima delle valutazioni specifiche, e fornire i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni. Questa disposizione garantisce che le squadre dispongano di tutte le informazioni pertinenti e aggiornate per effettuare efficacemente le valutazioni specifiche.

Articolo 15 — Esperti degli Stati membri

Non sono introdotte modifiche di rilievo rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 12). Il paragrafo 2 è stato spostato in questo articolo dall'attuale articolo 1.

Articolo 16 — Formazione degli esperti

Si è ritenuto opportuno rafforzare la disposizione in materia di formazione introducendo un articolo specifico in materia, sottolineando l'importanza di tutte le considerazioni pertinenti in materia di diritti fondamentali nei corsi di formazione e il coinvolgimento sistematico dell'Agenzia per i diritti fondamentali. Si fa specifico riferimento alla necessità di mantenere aggiornati i programmi di formazione iniziale e di organizzare corsi di aggiornamento. Inoltre, ciascuna squadra di valutazione può comprendere un "osservatore" di uno Stato membro o della Commissione. Questi esperti "junior" assisteranno ad alcune valutazioni prima di parteciparvi in qualità di membri della squadra a pieno titolo. In qualità di osservatori, potrebbero essere incaricati di fornire assistenza tecnica (come specificato all'articolo 18), ma non dovrebbero essere coinvolti nei lavori essenziali delle squadre (valutazione dei risultati e redazione). I costi saranno comunque sostenuti dalla Commissione conformemente all'articolo 3.

Articolo 17 — Gruppo di esperti degli Stati membri

Questo nuovo articolo, come già illustrato in dettaglio nella sezione 1, mira a garantire che un numero sufficiente di esperti partecipi alle attività di valutazione e monitoraggio e che le squadre siano costituite in modo più rapido e meno oneroso. Il gruppo garantirà maggiore prevedibilità e flessibilità. L'articolo stabilisce norme dettagliate e scadenze per la costituzione del gruppo e definisce gli obblighi della Commissione e degli Stati membri. Si prevede che i membri del gruppo e le autorità nazionali rispondano positivamente a specifici inviti; dovrebbero essere respinti unicamente per gravi motivi professionali o personali.

Articolo 18 — Formazione delle squadre

L'articolo fonde e modifica gli attuali articoli 10 e 11 corrispondenti. Prevede, come regola generale, che i membri della squadra siano selezionati a partire dal gruppo di esperti (istituito ex novo dall'articolo 17) tenendo conto della capacità delle amministrazioni nazionali più piccole. È tuttavia mantenuta la pubblicazione di un invito rivolto a tutti gli Stati membri, che è la modalità attuale di reperimento di esperti, in quanto possibilità supplementare per i casi in cui la Commissione non è in grado di ottenere un numero sufficiente di esperti attingendo al gruppo. Sarà garantita una certa flessibilità per quanto riguarda il numero di esperti nelle squadre. La Commissione definirà le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e monitoraggio. Nel costituire le squadre, la Commissione garantirà l'equilibrio e la rotazione geografici e terrà conto delle capacità delle amministrazioni nazionali e della necessità di profili diversi. L'articolo stabilisce inoltre le norme per la designazione e la selezione degli esperti principali e ne definisce le responsabilità fondamentali.

Articolo 19 — Svolgimento delle visite

La principale modifica rispetto all'attuale articolo corrispondente (articolo 13) consiste nel fatto che, di norma, le visite in loco senza preavviso avranno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato, soprattutto se lo scopo della visita è valutare le pratiche alle frontiere interne (come avviene attualmente), se la Commissione viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere un impatto negativo significativo sul funzionamento dello spazio Schengen, o se si presume che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, anche a seguito di gravi accuse di potenziali violazioni dei diritti fondamentali connesse all'attuazione dell'acquis di Schengen. Eccezionalmente potrà essere dato un preavviso di 24 ore qualora lo scopo principale della visita senza preavviso sia una verifica ordinaria dell'attuazione dell'acquis di Schengen. L'articolo precisa inoltre che il programma dettagliato delle visite può comprendere incontri e riunioni con autorità e organismi nazionali, organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen, o partecipanti o interessati a tale attuazione nell'ambito della loro cooperazione con lo Stato membro valutato.

Articolo 20 — Metodi da remoto

A norma dell'articolo la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto (ad es. videoconferenze). Esistono già linee guida sullo svolgimento delle visite, ma non sullo svolgimento di valutazioni con questionari o metodi da remoto. Una disposizione analoga esiste già (ed è mantenuta nell'articolo 19) per quanto riguarda lo svolgimento di visite senza preavviso.

Articolo 21 - Relazioni di valutazione

Sono introdotte modifiche importanti per accelerare la procedura e renderla più efficiente, in particolare prevedendo scadenze più brevi e nuove scadenze e imponendo che le relazioni siano adottate entro quattro mesi dalla valutazione.

Le relazioni di valutazione saranno più mirate e conterranno i risultati sostanziali: principalmente, o le migliori pratiche o quelle non conformi. La categoria "conforme ma richiede miglioramenti" è tuttavia mantenuta, anche perché si è dimostrata uno strumento utile per elevare il livello di attuazione dell'acquis di Schengen, garantendo nel contempo un'ulteriore armonizzazione. Le relazioni, di norma, conterranno anche raccomandazioni e continueranno ad essere adottate come atti di esecuzione nel quadro della procedura d'esame. Ulteriori spiegazioni al riguardo sono fornite nella sezione 2 ("Proporzionalità") e le eccezioni alla regola generale sono stabilite agli articoli 23, 24 e 25 (cfr. qui di seguito).

Articolo 22 — Follow-up e monitoraggio

Sono introdotte diverse modifiche sostanziali, in primo luogo per garantire che le carenze siano corrette più rapidamente e per ridurre l'onere amministrativo che attualmente deriva dalla frequenza dell'obbligo di riferire. Tutte le relazioni di valutazione saranno seguite da un piano d'azione. I servizi della Commissione trasmetteranno osservazioni sui piani d'azione mediante, ad esempio, lettere amministrative anziché comunicazioni ufficiali, come impone il regolamento in vigore. Se i servizi della Commissione ritengono che il piano d'azione non sia adeguato, lo Stato membro dovrà presentare un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento delle osservazioni. La frequenza delle relazioni di follow-up sarà ridotta di norma da tre a sei mesi. Le relazioni di follow-up dovranno però essere presentate non solo alla Commissione, ma anche al Consiglio: si tratta di un obbligo nuovo. Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio, la Commissione può organizzare nuove visite e visite di verifica. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, tali visite saranno meno onerose delle visite di valutazione. Nella fase di monitoraggio sarà rafforzato il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio: la Commissione li informerà almeno due volte l'anno in merito allo stato di attuazione dei piani d'azione, ai risultati delle nuove visite e delle visite di verifica, e se rileverà una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.

Articolo 23 — Disposizioni specifiche in caso di grave carenza rilevata nella relazione di valutazione

L'articolo prevede disposizioni specifiche nel caso in cui la valutazione individui una grave carenza: un maggiore coinvolgimento del Consiglio, procedure più rapide e scadenze più ravvicinate. La relazione di valutazione è adottata dalla Commissione, mentre le raccomandazioni saranno adottate dal Consiglio separatamente dalla relazione di valutazione. Saranno imposti termini rigorosi sia alla Commissione (per l'adozione della relazione) che al Consiglio (per l'adozione delle raccomandazioni). Nella fase di monitoraggio si applicheranno norme procedurali più rigorose: lo Stato membro inizierà ad attuare provvedimenti correttivi subito dopo essere stato informato della grave carenza e ne informerà senza indugio la Commissione e gli Stati membri. Lo Stato membro sarà tenuto a presentare il suo piano d'azione entro un mese e la Commissione organizzerà una nuova visita da svolgere entro un anno dalla data dell'attività di valutazione. A seguito della nuova visita la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, che esprimerà la sua posizione in merito. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di chiudere il piano d'azione e il Consiglio sarà invitato a esprimere la sua posizione sulla chiusura proposta. Per le gravi carenze alle frontiere esterne potranno applicarsi gli articoli 21 e 29 del codice frontiere Schengen.

Articolo 24 — Disposizioni specifiche per le prime valutazioni

Occorrono norme specifiche sulle prime valutazioni. Come nei casi in cui la valutazione individua una carenza grave, sono previsti un maggiore coinvolgimento del Consiglio, procedure rapide e scadenze strette (ma non come quelle di cui all'articolo 23), e norme più rigorose nella fase di monitoraggio.

Articolo 25 — Disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche

Per le valutazioni tematiche, in modo analogo alle prime valutazioni, è previsto un coinvolgimento più stretto del Consiglio. Per la fase di monitoraggio non sono state ritenute necessarie disposizioni specifiche.

Articolo 26 — Informazioni sensibili

Le relazioni di valutazione e di nuova visita non saranno più classificate, in linea di principio, come documenti "EU RESTRICTED". Il loro statuto sarà determinato in base alle norme di sicurezza applicabili. La classificazione rimane inoltre possibile su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.

Articolo 27 — Condizioni di partecipazione dell'Irlanda

L'articolo riprende l'attuale articolo corrispondente (articolo 18) senza menzionare il Regno Unito.

Articolo 28 — Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

L'articolo riprende il corrispondente articolo attuale (articolo 20). La relazione annuale completa integra gli obblighi rafforzati di comunicazione di cui all'articolo 22. Il Consiglio discute la relazione e adotta conclusioni.

Articolo 29 - Procedura di comitato

L'articolo riprende, in larga misura, il corrispondente articolo attuale (articolo 21).

Articolo 30 — Riesame

L'articolo riprende il corrispondente articolo attuale (articolo 22).

Articolo 31 - Abrogazione

L'articolo abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 con effetto dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Articolo 32 - Disposizioni transitorie

L'articolo contiene una disposizione transitoria per l'adozione di un nuovo programma pluriennale, che sarà stabilito entro il 1º novembre 2022 e inizierà il 1º gennaio 2023. Tali date possono essere adattate in funzione del ritmo dei negoziati sulla proposta.

Dato che il programma pluriennale in corso si concluderebbe a metà periodo (nel gennaio 2023), la disposizione specifica che il nuovo programma pluriennale dovrebbe tenere conto delle valutazioni già effettuate nell'ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento in vigore. In pratica, ciò significa che il nuovo programma pluriennale di sette anni inizierebbe con la valutazione degli Stati membri che non sono stati valutati nell'ambito del ciclo attuale, mentre quelli già valutati tra il 2020 e l'entrata in vigore delle nuove norme saranno aggiunti alla fine del nuovo ciclo di valutazione.

L'articolo chiarisce inoltre che il questionario standard adottato a norma dell'attuale regolamento sarà utilizzato fino all'elaborazione del questionario standard di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 33 - Entrata in vigore e applicazione

Al fine di sfruttare al più presto tutti gli incrementi di efficienza del nuovo regolamento, l'articolo fissa un termine ambizioso per la sua applicazione (a decorrere dal [1º settembre 2022]), che potrà essere adeguato nel corso dei negoziati sulla proposta.

2021/0140 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 70,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 34 ,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme facilitano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

(2)La valutazione inter pares e il monitoraggio dell'applicazione di tale acquis costituiscono dal 1998 un elemento centrale dello spazio Schengen, in quanto strumenti per mantenere un elevato livello di responsabilità e titolarità dei risultati e per rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(3)Il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio 35 ha istituito uno specifico meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, che è diventato operativo nel 2015.

(4)È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.

(5)Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(6)Il meccanismo di valutazione e monitoraggio può riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen — presenti e futuri — ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.

(7)È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi.

(8)Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere mirate e tenere conto dei risultati delle valutazioni precedenti e dei meccanismi nazionali di controllo della qualità. Esse dovrebbero essere sostenute da una cooperazione rafforzata con gli organi e organismi dell'Unione, dal loro sistematico coinvolgimento nelle valutazioni Schengen, da migliori analisi dei rischi e da una migliore condivisione delle informazioni. Tale cooperazione e tale coinvolgimento riguardano in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), l'Agenzia dell'Unione per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Garante europeo della protezione dei dati. La cooperazione dovrebbe inoltre diventare più reciproca e le agenzie dovrebbero non solo contribuire al meccanismo di valutazione e monitoraggio, ma anche trarre giovamento dal coinvolgimento in tale meccanismo.

(9)La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

(10)Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali.

(11)È opportuno che il meccanismo di valutazione e monitoraggio instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto alle forme e ai metodi da applicare nelle attività di valutazione e monitoraggio, al ricorso a esperti altamente qualificati e al seguito da dare ai risultati delle valutazioni.

(12)Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

(13)Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.

(14)Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, senza notifica preliminare allo Stato membro interessato o solo con notifica preliminare breve. Le visite senza preavviso senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi a fini di "indagine", per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen, o a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni gravi dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi con notifica preliminare di 24 ore se lo scopo principale è effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte dello Stato membro.

(15)La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.

(16)Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio.

(17)È opportuno prevedere maggiore flessibilità per quanto riguarda le dimensioni delle squadre di valutazione e monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi. Pertanto la Commissione dovrebbe definire e adattare le dimensioni delle squadre in funzione delle esigenze e delle sfide relative a ciascuna attività di valutazione e monitoraggio. Nel costituire le squadre la Commissione dovrebbe provvedere, nella misura del possibile, all'equilibrio geografico e alla rotazione, tenendo conto della capacità delle amministrazioni nazionali e della necessità di disporre di una varietà di profili. Il principio della responsabilità condivisa, della prevedibilità e dell'impegno assunto al momento della nomina degli esperti presso il gruppo implica che gli esperti invitati per valutazioni specifiche e le rispettive autorità nazionali debbano rispondere positivamente agli inviti, che dovrebbero essere rifiutati unicamente per gravi motivi professionali o personali.

(18)I costi operativi delle attività di valutazione e monitoraggio (viaggio, vitto e alloggio) dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione. Eventuali indennità giornaliere aggiuntive di esperti nazionali che partecipano alle missioni di valutazione e monitoraggio e i costi di personale sostenuti per sostituire tali esperti in caso di assenza potrebbero essere coperti dai programmi nazionali degli Stati membri nell'ambito dei pertinenti fondi dell'Unione, conformemente agli obiettivi e alle norme applicabili a tali fondi.

(19)Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.

(20)Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 36 . Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.

(21)Dato il suo ruolo cruciale nell'esercitare la pressione inter pares e la necessità di una discussione politica, il Consiglio dovrebbe tuttavia adottare raccomandazioni nei casi che presentano un'importanza politica e un interesse generale per il funzionamento dello spazio Schengen. Dovrebbero essere considerati tali i casi in cui la valutazione conclude che esiste una grave carenza, per le valutazioni tematiche, o in cui lo scopo della valutazione è verificare se uno Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l'acquis di Schengen, o verificare se uno Stato membro non vincolato dall'acquis di Schengen e che ha optato per l'applicazione parziale dell'acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis.

(22)Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e organizzare una nuova visita "per grave carenza" entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio.

(23)L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne, o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

(24)Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe comprendere una forte componente di follow-up e monitoraggio cui dovrebbe provvedere la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e il Parlamento europeo, senza creare un onere sproporzionato per i soggetti coinvolti. Le valutazioni dovrebbero essere seguite da piani d'azione. Nel redigere i piani d'azione, gli Stati membri valutati dovrebbero tenere pienamente conto delle possibilità di finanziamento offerte dall'Unione e utilizzare al meglio tali risorse. Per accelerare il processo la Commissione dovrebbe trasmettere osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione, ad esempio in forma di lettera. Per garantire un follow-up tempestivo, qualora i servizi della Commissione non considerino adeguato il piano d'azione, lo Stato membro interessato dovrebbe essere tenuto a presentare un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento delle osservazioni. La frequenza delle relazioni di follow-up sull'attuazione dei piani d'azione trasmesse dallo Stato membro alla Commissione e al Consiglio dovrebbe essere, di norma, di sei mesi.

(25)È opportuno che la Commissione abbia la possibilità di organizzare nuove visite e visite di verifica nell'ambito delle sue attività di monitoraggio. Le nuove visite dovrebbero essere finalizzate a monitorare i progressi di attuazione di un piano d'azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una valutazione che preceda l'adesione integrale di uno Stato membro a Schengen ("prima valutazione") e abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per applicare l'acquis di Schengen nel settore valutato. La relazione di nuova visita dovrebbe limitarsi a esporre i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni. Le visite di verifica invece possono essere svolte per monitorare l'attuazione di un piano d'azione a seguito di una valutazione che non abbia rivelato una grave carenza, se ritenuto necessario. È opportuno organizzare sempre una visita di verifica prima di chiudere un piano d'azione a seguito di una prima valutazione. In termini di obblighi organizzativi e di rendicontazione, le visite di verifica dovrebbero essere meno onerose delle visite di valutazione. In particolare dovrebbero mobilitare squadre più piccole e non dovrebbero evidenziare nuovi risultati né richiedere l'adozione di una relazione separata. È opportuno che il Consiglio sia coinvolto più attivamente nella fase di monitoraggio ed esprima la sua posizione sulla proposta di chiusura di un piano d'azione.

(26)È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo "Stato di Schengen". Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il "forum Schengen", in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.

(27)Il meccanismo di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento dovrebbe svolgere una funzione complementare di monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione pratica delle politiche dell'Unione attraverso una valutazione inter pares. Non dovrebbe essere compromessa la competenza generale della Commissione di sovrintendere l'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea mediante le procedure di infrazione.

(28)Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 38 . Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili.

(29)Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno 39 , deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.

(30)Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione nell'assolvimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 .

(31)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di programmi di valutazione pluriennali e annuali, l'elaborazione e l'aggiornamento di un questionario standard e l'adozione di relazioni di valutazione e di nuova visita. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 .

(32)Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a una grave carenza, imperativi motivi d'urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(33)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(34)L'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio 43 .

(35)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 44 .

(36)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 45 .

(37)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 46 .

(38)Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(39)Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria, Cipro, la Romania e la Croazia è già stata completata ai sensi dei rispettivi atti di adesione, la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento non dovrebbe essere nuovamente effettuata nei confronti di tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

2.Il meccanismo istituito prevede lo svolgimento di attività di valutazione e monitoraggio oggettive e imparziali finalizzate a:

(a)verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri in cui si applica integralmente e negli Stati membri in cui, a norma dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE, si applica in parte;

(b)verificare che negli Stati membri nei cui confronti non è stata presa una decisione del Consiglio in base alla quale le disposizioni dell'acquis di Schengen devono applicarsi integralmente o parzialmente, siano soddisfatte le condizioni necessarie per l'applicazione di tutte le parti pertinenti dell'acquis di Schengen.

3.Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)"acquis di Schengen": le disposizioni integrate nell'ambito dell'Unione ai sensi del protocollo n. 19 allegato al TUE e al TFUE, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi;

(b)"prima valutazione": la valutazione intesa a verificare se uno Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen e per il quale non sono stati eliminati i controlli alle frontiere interne soddisfa le condizioni per applicare integralmente l'acquis di Schengen, o a verificare se uno Stato membro non vincolato dall'acquis di Schengen e che ha optato per l'applicazione parziale dell'acquis di Schengen soddisfa le condizioni per applicare in parte detto acquis;

(c)"valutazione periodica": una valutazione inclusa nel programma di valutazione pluriennale e nei programmi di valutazione annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive nell'applicazione dell'acquis di Schengen;

(d)"valutazione senza preavviso": una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori;

(e)"valutazione tematica": una valutazione intesa a fornire un'analisi comparativa della legislazione o delle pratiche degli Stati membri, o dell'applicazione di parti specifiche dell'acquis di Schengen in più Stati membri;

(f)"visita": una visita presso uno Stato membro o i suoi consolati intesa a effettuare una valutazione o un'attività di monitoraggio;

(g)"nuova visita": una visita effettuata per monitorare i progressi di attuazione di un piano d'azione a seguito di una valutazione che abbia rilevato una grave carenza o di una prima valutazione che abbia concluso che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen;

(h)"visita di verifica": una visita, diversa da una nuova visita, effettuata per monitorare i progressi di attuazione di un piano d'azione;

(i)"grave carenza": una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace di elementi fondamentali dell'acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen;

(j)"attività di valutazione": una visita specifica, una valutazione basata su un questionario o un'altra valutazione effettuata da remoto;

(k)"squadra": un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio.

Articolo 3

Responsabilità e dovere di cooperazione

1.Gli Stati membri e la Commissione sono responsabili congiuntamente dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio, con il contributo degli organi e organismi dell'Unione secondo i rispettivi mandati.

2.La Commissione è responsabile della stesura dei programmi di valutazione annuali e pluriennali, dell'elaborazione dei questionari e dei calendari delle visite, dello svolgimento delle visite e della stesura delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni. Essa provvede inoltre alle attività di follow-up e di monitoraggio.

3.Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento.

4.Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta a sostenere e assistere la Commissione e le squadre nell'esecuzione delle attività di valutazione e monitoraggio.

Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati.

5.Spetta alla Commissione provvedere all'organizzazione pratica del viaggio da e verso lo Stato membro visitato, dei rappresentanti della Commissione e degli esperti degli Stati membri partecipanti alle squadre.

Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e dell'osservatore di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che partecipano alle visite.

Spetta allo Stato membro visitato provvedere al necessario trasporto sul posto.

Articolo 4

Forme di valutazione

1.Le valutazioni possono assumere una delle seguenti forme:

(a)prima valutazione;

(b)valutazioni periodiche;

(c)valutazioni senza preavviso;

(d)valutazioni tematiche.

2.La Commissione può organizzare valutazioni senza preavviso, in particolare:

(a)per valutare le pratiche alle frontiere esterne;

(b)quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen;

(c)quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, anche con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.

3.La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.

Articolo 5

Forme di attività di monitoraggio

Le attività di monitoraggio possono assumere le seguenti forme:

(a)revisione di piani d'azione e di relazioni di follow-up presentate dagli Stati membri valutati;

(b)nuove visite;

(c)visite di verifica.

Articolo 6

Metodi di valutazione e monitoraggio

Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto.

Ogni metodo di valutazione e monitoraggio può essere usato indipendentemente o in combinazione con un altro, a seconda dei casi.

Articolo 7

Cooperazione con organi e organismi dell'Unione

1.La Commissione coopera con gli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione.

2.La Commissione può chiedere agli organi e organismi dell'Unione di cui al paragrafo 1, conformemente ai rispettivi mandati, di fornire informazioni, dati statistici o analisi dei rischi al fine di migliorare la conoscenza situazionale ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896 in merito all'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri.

Articolo 8

Cooperazione con Frontex

1.Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

2.L'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni per le visite senza preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12.

Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE 47 , e altre informazioni utili.

Articolo 9

Cooperazione con Europol

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 , Europol fornisce consulenza, analisi, relazioni e altre informazioni pertinenti a sostegno dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Sinergie con altre attività di valutazione e monitoraggio

1.La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti.

2.Le raccomandazioni a norma del presente regolamento sono complementari alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896 nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità.

3.La Commissione può condividere con gli organi e organismi dell'Unione e nazionali di cui al paragrafo 1, in modo sicuro e tempestivo, i dettagli delle relazioni di valutazione, dei piani d'azione e degli aggiornamenti sull'attuazione dei piani d'azione.

Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati.

Articolo 11

Informazioni trasmesse da terzi

Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, la Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Articolo 12

Programma di valutazione pluriennale

1.La Commissione, se del caso previa consultazione dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di sette anni, non oltre sei mesi prima dell'inizio del successivo settennato.

In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o a una valutazione tematica.

2.La Commissione adotta il programma di valutazione pluriennale con atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3. La Commissione trasmette il programma di valutazione pluriennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.Il programma di valutazione pluriennale indica i settori prioritari specifici che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.

Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri.

4.In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 3, la Commissione può, d'intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali eventi e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell'ambito del programma di valutazione pluriennale.

Articolo 13

Programma di valutazione annuale

1.La Commissione stabilisce con atto di esecuzione un programma di valutazione annuale entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce, in particolare sulla base delle analisi dei rischi e di altre informazioni ottenute dalla Commissione stessa a norma degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

2.Il programma di valutazione annuale comprende un calendario provvisorio delle valutazioni seguenti:

(a)valutazioni periodiche degli Stati membri come indicati nel programma di valutazione pluriennale;

(b)la prima valutazione di uno Stato membro che si è dichiarato pronto per essere valutato;

(c)almeno una valutazione tematica.

3.La Commissione trasmette il programma di valutazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.

In caso di forza maggiore che impedisca lo svolgersi delle valutazioni secondo il calendario provvisorio stabilito a norma del paragrafo 2, la Commissione può, d'intesa con gli Stati membri interessati, adeguare il calendario delle valutazioni in questione.

La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali eventi e alla loro incidenza prevista sulla programmazione delle valutazioni nell'ambito del programma di valutazione annuale.

Articolo 14

Questionario standard

1.La Commissione elabora e aggiorna un questionario standard con atto di esecuzione.

Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

3.Il questionario standard verte sull'attuazione della legislazione pertinente e sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen, compresi quelli indicati nei manuali e cataloghi Schengen, e sui dati statistici di rilievo.

4.Entro il 1° agosto di ogni anno la Commissione trasmette il questionario standard agli Stati membri che devono essere soggetti a valutazione periodica nell'anno successivo secondo il programma di valutazione annuale.

Gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi dal ricevimento del questionario standard per inviare le loro risposte alla Commissione.

La Commissione mette le risposte a disposizione degli altri Stati membri.

5.Su richiesta della Commissione gli Stati membri valutati aggiornano le loro risposte al questionario standard, rispondono se richiesto a domande complementari prima delle valutazioni specifiche e trasmettono i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Articolo 15

Esperti degli Stati membri

1.Gli esperti degli Stati membri che partecipano alle attività di valutazione e monitoraggio possiedono adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto del meccanismo di valutazione e monitoraggio, e una solida conoscenza dei principi, delle procedure e tecniche di valutazione, e sanno comunicare efficacemente in una lingua comune.

2.Gli esperti degli Stati membri che ai sensi del pertinente atto di adesione sono vincolati dall'acquis di Schengen ma non lo applicano ancora integralmente possono partecipare alle attività di valutazione e monitoraggio di tutte le parti dell'acquis di Schengen.

Articolo 16

Formazione degli esperti

1.Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.

I corsi di formazione per valutatori Schengen comprendono elementi di diritti fondamentali, sviluppati con la partecipazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

La Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, tiene aggiornati i programmi di formazione iniziale e ove necessario dispensa corsi di follow-up e aggiornamento.

2.A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un "osservatore" di uno Stato membro o della Commissione.

Articolo 17

Gruppo di esperti degli Stati membri

1.La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.

2.Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun settore specifico stabilito nel programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo.

3.In funzione delle valutazioni incluse nel programma di valutazione annuale, la Commissione può specificare ulteriormente nell'invito i requisiti professionali per gli esperti da designare.

4.Gli Stati membri designano gli esperti entro quattro settimane dal ricevimento dell'invito di cui al paragrafo 2.

5.Gli Stati membri garantiscono che gli esperti designati soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15 e i requisiti specifici stabiliti nell'invito a costituire il gruppo.

6.Gli esperti che hanno ricevuto la formazione adeguata di cui all'articolo 16 sono designati per partecipare al gruppo di esperti istituito per l'anno successivo a quello in cui hanno ricevuto il corso di formazione.

7.La Commissione può inoltre invitare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 a designare i rispettivi esperti per partecipare al gruppo.

8.La Commissione valuta gli esperti designati ed entro una settimana conferma la scelta degli esperti del gruppo.

9.Se nessuno degli esperti per i settori specifici soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo esperto per il settore prioritario specifico in questione.

10.Gli Stati membri provvedono affinché gli esperti designati siano disponibili per le valutazioni.

Se un esperto non è più disponibile per partecipare al gruppo, lo Stato membro interessato designa senza ritardo un sostituto.

11.La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.

Articolo 18

Costituzione delle squadre

1.La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.

2.Nel selezionare gli esperti la Commissione tiene conto dei profili necessari per una particolare attività di valutazione o monitoraggio, considerando la necessità di garantire l'equilibrio geografico, l'equilibrio per quanto riguarda l'esperienza professionale e le capacità delle amministrazioni nazionali.

Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.

3.La Commissione invita gli esperti selezionati immediatamente dopo che è stata fissata la data dell'attività di valutazione o monitoraggio e al più tardi 10 settimane prima dell'inizio previsto dell'attività. Gli esperti invitati rispondono entro una settimana dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

4.In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.

5.La Commissione può invitare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 a designare un rappresentante con esperienza professionale e sul campo che partecipi, in qualità di osservatore, a un'attività di valutazione o monitoraggio. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano all'invito e alla risposta.

6.Lo Stato membro che desideri designare un osservatore ai fini della formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lo comunica alla Commissione almeno sei settimane prima dell'inizio previsto della valutazione.

7.Gli osservatori di cui ai paragrafi 5 e 6 sostengono la squadra su richiesta degli esperti principali, ma non partecipano al processo decisionale interno alla squadra.

8.La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno una settimana in caso di visite senza preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti.

9.Gli Stati membri rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito.

La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.

L'esperto principale è responsabile in particolare della pianificazione generale, delle attività preparatorie, dell'organizzazione della squadra, dello svolgimento della valutazione, di coordinare la stesura della relazione di valutazione, del controllo della qualità e del follow-up, e se del caso delle pertinenti attività di monitoraggio.

Articolo 19

Svolgimento delle visite

1.Le squadre intraprendono tutti i preparativi necessari per garantire l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza delle visite.

2.Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.

Esso può comprendere visite e riunioni con autorità e organismi nazionali, organizzazioni non governative e internazionali, altri soggetti, organi e organismi coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen, partecipanti o interessati all'attuazione dell'acquis di Schengen nell'ambito della loro cooperazione con lo Stato membro soggetto all'attività di valutazione o monitoraggio.

3.Per le visite con preavviso la Commissione consulta lo Stato membro interessato e gli comunica il calendario e il programma dettagliato almeno quattro settimane prima della data prevista della visita. Essa trasmette in anticipo i nomi dei membri della squadra e degli osservatori. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.

4.Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. In via eccezionale la Commissione può informare lo Stato membro interessato almeno 24 ore prima della visita senza preavviso, quando lo scopo principale di quest'ultima è una verifica a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen.

La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui gli Stati membri sono informati, la Commissione può consultare il calendario e il programma dettagliato con lo Stato membro interessato.

5.La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso.

Articolo 20

Metodi da remoto

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto.

Articolo 21

Relazioni di valutazione

1.Al termine di ogni valutazione la squadra stende una relazione di valutazione.

La Commissione adotta la relazione di valutazione con atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3. La relazione di valutazione è adottata al più tardi quattro mesi dopo la conclusione dell'attività di valutazione.

La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.Nell'elaborare la relazione di valutazione le squadre tengono conto delle risposte al questionario standard, di ogni informazione supplementare ottenuta a norma degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e dei risultati dell'attività di valutazione. Le relazioni di valutazione possono comprendere materiale documentario e digitale a sostegno dei risultati. Se la valutazione è effettuata mediante una visita, la squadra stende la relazione di valutazione durante la visita.

Le squadre hanno la responsabilità generale della stesura della relazione di valutazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo la squadra cerca di raggiungere un compromesso.

3.La relazione di valutazione esamina gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi ed elenca le carenze, gli ambiti da migliorare e le migliori pratiche riscontrate durante la valutazione.

4.Ai risultati è applicata una delle valutazioni seguenti:

(a)migliore pratica;

(b)conforme ma richiede miglioramenti;

(c)non conforme.

5.La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23.

6.La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione.

Articolo 22

Follow-up e monitoraggio

1.Entro due mesi dall'adozione della relazione di valutazione lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni contenute nella relazione.

2.La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio può invitare gli Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione.

Se la Commissione ritiene che non siano state adeguatamente seguite tutte le raccomandazioni, lo Stato membro valutato presenta un piano d'azione riveduto entro un mese dal ricevimento delle osservazioni.

3.Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa.

Se ritiene che il piano d'azione sia attuato, la Commissione informa lo Stato membro valutato della chiusura del piano d'azione.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.

CAPO IV

GRAVE CARENZA E FORME SPECIFICHE DI VALUTAZIONE

Articolo 23

Disposizioni specifiche in caso di grave carenza riscontrata nella relazione di valutazione

1.Le norme di cui ai paragrafi da 2 a 7 si applicano in relazione a valutazioni che abbiano rilevato una grave carenza.

2.Al termine dell'attività di valutazione la Commissione e gli esperti principali dello Stato membro, a nome della squadra, informano lo Stato membro valutato che è stata riscontrata una grave carenza.

Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa anche il Consiglio e il Parlamento europeo.

3.La relazione di valutazione stesa a norma dell'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4, si concentra sui risultati che hanno portato a riscontrare una grave carenza. Essa non contiene raccomandazioni. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro due settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione.

Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro cinque giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla grave carenza, la Commissione adotta la relazione di valutazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione dell'attività di valutazione con atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

4.Alla luce dei risultati la squadra elabora raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare la grave carenza individuata nel progetto di relazione di valutazione.

La Commissione presenta al Consiglio una proposta di adozione delle raccomandazioni in questione.

5.Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro due settimane dal ricevimento della proposta.

Esso trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio fissa termini per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.

6.Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo.

La Commissione trasmette allo Stato membro valutato osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione entro due settimane dalla sua presentazione. La Commissione trasmette le sue osservazioni al Consiglio e al Parlamento europeo.

7.Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

La Commissione adotta una relazione di nuova visita con atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio.

8.Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione.

9.La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione di chiudere il piano d'azione.

La Commissione invita il Consiglio a esprimere la sua posizione sulla chiusura proposta.

Nel decidere se chiudere o meno il piano d'azione, la Commissione tiene conto di tale posizione.

10.Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.

Articolo 24

Disposizioni specifiche per le prime valutazioni

1.Le norme di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano in relazione alle prime valutazioni.

2.La relazione di valutazione stesa conformemente all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 4, non contiene raccomandazioni. Alla luce dei risultati la squadra elabora raccomandazioni relative a provvedimenti correttivi indicati nel progetto di relazione di valutazione. Si applicano i termini di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 6.

La Commissione presenta al Consiglio una proposta di adozione delle raccomandazioni in questione.

3.Il Consiglio adotta le raccomandazioni entro due mesi dal ricevimento della proposta.

Esso trasmette le raccomandazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio può fissare termini per l'attuazione di determinate raccomandazioni.

La Commissione organizza una nuova visita qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'acquis di Schengen. La Commissione adotta la relazione di nuova visita con atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3. La Commissione trasmette la relazione di nuova visita al Consiglio.

4.La Commissione effettua una visita di verifica prima della chiusura del piano d'azione.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito della visita di verifica e della sua intenzione di chiudere il piano d'azione.

5.La Commissione invita il Consiglio a esprimere la sua posizione sulla chiusura proposta.

Nel decidere se chiudere o meno il piano d'azione, la Commissione tiene conto di tale posizione.

Articolo 25

Disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche

Alle valutazioni tematiche si applica l'articolo 24, paragrafi 2 e 3.

Se la valutazione tematica rileva una grave carenza, si applica l'articolo 23.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Informazioni sensibili

1.Le squadre considerano riservata ogni informazione acquisita nell'esecuzione dei propri compiti.

2.Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Esse possono anche essere classificate "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.

3.Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.

Articolo 27

Condizioni di partecipazione dell'Irlanda

1.Gli esperti dell'Irlanda partecipano solo alla valutazione della parte dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda è stata autorizzata a partecipare.

2.Le valutazioni coprono solo l'applicazione effettiva ed efficace da parte dell'Irlanda della parte dell'acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

3.L'Irlanda partecipa all'adozione delle raccomandazioni del Consiglio solo per quanto riguarda la parte dell'acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare.

Articolo 28

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esauriente sulle valutazioni svolte conformemente al presente regolamento. Tale relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti le valutazioni dell'anno precedente, le conclusioni tratte e lo stato d'avanzamento dei provvedimenti correttivi adottati dagli Stati membri. La Commissione trasmette tale relazione ai parlamenti nazionali. Il Consiglio discute la relazione e adotta conclusioni.

Articolo 29

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 30

Riesame

La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.Il primo programma di valutazione pluriennale a norma del presente regolamento è istituito entro il [1º novembre 2022] e ha inizio il [1º gennaio 2023].

Tale programma tiene conto delle valutazioni già svolte nell'ambito del secondo programma pluriennale adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 ed è steso in continuità con detto secondo programma pluriennale.

2.Il questionario standard adottato a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 è utilizzato finché non sia stabilito il questionario standard di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1053/2013 è abrogato a decorrere dal [1° settembre 2022].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [1° settembre 2022].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013

1.2.Settore/settori interessati 

Rubrica 4 — Migrazione e gestione delle frontiere

1.3.Titolo 11 — Gestione delle frontiere

La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 49  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Un insieme significativo di misure che compensano l'assenza di controlli alle frontiere interne e garantiscono effettivamente un elevato livello di sicurezza sostiene Schengen. L'obiettivo generale della presente proposta è garantire che gli Stati membri attuino pienamente, correttamente ed efficacemente questa serie di atti legislativi noti come acquis di Schengen che consentono il corretto funzionamento dello spazio Schengen.

L'acquis di Schengen comprende i tre pilastri seguenti:

1) misure alle frontiere esterne (gestione delle frontiere esterne),

2) misure compensative (politica comune in materia di visti, cooperazione di polizia, politica di rimpatrio e sistema d'informazione Schengen), nonché requisiti per la protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali, e

3) un solido meccanismo di monitoraggio.

L'obiettivo generale della presente iniziativa è migliorare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen che rappresenta il terzo pilastro. La proposta mira ad accrescere l'efficacia del meccanismo rendendolo più flessibile alle realtà in continua evoluzione e più rapido, in modo da poterlo adattare in modo tempestivo e adeguato senza che siano necessarie frequenti modifiche successive.

1.4.2.Obiettivi specifici

In linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2021, la presente proposta rientra nell'obiettivo strategico "Promozione del nostro stile di vita europeo", in particolare nell'iniziativa 34 sul pacchetto Schengen, lettera b), modifica del regolamento che istituisce il meccanismo di valutazione Schengen.

Conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, la Commissione ha effettuato un riesame del funzionamento del regolamento entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione nell'ambito del primo programma di valutazione pluriennale (2015-2019). Tale riesame ha riguardato tutti gli elementi del regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo. Il 25 novembre 2020 la Commissione ha presentato il riesame in una relazione 50 corredata di un documento di lavoro dei servizi 51 . La revisione ha mostrato che il meccanismo ha già apportato miglioramenti tangibili nell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Ha tuttavia individuato diverse carenze che dovrebbero essere affrontate:

1) la lunghezza eccessiva del processo di valutazione (10-12 mesi) e il tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare le raccomandazioni (due anni);

2) l'insufficiente numero di esperti per le valutazioni (cinque Stati membri hanno fornito un terzo di tutti gli esperti e si registra una cronica mancanza di esperti in determinati settori);

3) l'uso e l'efficienza non ottimali delle visite senza preavviso e di altri strumenti di valutazione e monitoraggio, in particolare le valutazioni tematiche;

4) la lentezza del follow-up e dell'attuazione dei piani d'azione e la mancanza di un approccio completo e coerente nel monitoraggio dell'attuazione;

5) il fatto che, a prescindere dalla valutazione dei requisiti in materia di protezione dei dati di carattere personale, la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione dell'acquis di Schengen non sia sufficientemente integrata nel meccanismo.

La relazione indica che alcune di queste carenze potrebbero essere affrontate a livello operativo, mentre altre richiederebbero modifiche legislative per chiarire e rafforzare le norme e le procedure esistenti al fine di rendere il meccanismo pienamente adatto allo scopo.

Di seguito, in linea con le conclusioni del primo forum Schengen del 30 novembre 2020, la Commissione ha avviato una serie di consultazioni tecniche con le parti interessate e ha preparato una valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Sulla base dei risultati di tali iniziative e delle conclusioni della relazione Schengen, la Commissione ha individuato i seguenti obiettivi specifici da affrontare con la presente proposta:

1.    Obiettivo specifico 1: aumentare l'orientamento strategico del meccanismo e garantire un uso più proporzionato e strategico dei diversi strumenti di valutazione e monitoraggio: tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto mantenendo l'ambito di applicazione delle valutazioni ma migliorandone l'adattabilità a realtà nuove e in costante evoluzione, prevedendo norme di programmazione più flessibili e una durata più lunga del ciclo di valutazione.

2.    Obiettivo specifico 2: abbreviare e semplificare le procedure per rendere il processo più efficace ed efficiente e aumentare la pressione inter pares per affrontare la durata eccessiva delle procedure e gli oneri amministrativi ad esse collegati. Occorre per questo una revisione del processo decisionale incentrata sul ruolo del Consiglio nei casi più rilevanti dal punto di vista politico, migliori norme di follow-up e notevoli semplificazioni (ad esempio declassificazione, di norma, delle relazioni di valutazione, riduzione della frequenza degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri, limiti temporali vincolanti per accelerare il processo).

3.    Obiettivo specifico 3: rafforzare la valutazione del rispetto delle garanzie in materia di diritti fondamentali nell'ambito dell'acquis di Schengen introducendo misure mirate per integrare e razionalizzare meglio la protezione dei diritti fondamentali nel meccanismo in risposta agli appelli di lunga data dei portatori di interessi.

4.    Obiettivo specifico 4: ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la cooperazione con gli organi e organismi dell'Unione, nonché le sinergie con altri meccanismi di valutazione e monitoraggio, per valutazioni più mirate, strategiche e su misura: ciò è necessario per far fronte alla carenza di esperti qualificati per le valutazioni e lo squilibrio per quanto riguarda i contributi degli Stati membri, nonché per utilizzare meglio le risorse disponibili a livello nazionale e dell'UE e per rafforzare le sinergie con altri strumenti. La proposta istituisce un gruppo permanente annuale di esperti gestito dalla Commissione, offre flessibilità in merito alle dimensioni delle squadre e aumenta gli incentivi alla partecipazione. Le modifiche proposte massimizzano i contributi e migliorano il coordinamento con gli organi e organismi dell'Unione e altri meccanismi di controllo della qualità migliorando l'analisi dei rischi, intensificando il coordinamento e rafforzando la partecipazione con nuovi obblighi giuridici.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La libera circolazione fa parte del nostro stile di vita europeo e, per preservarla, l'UE deve garantire che gli Stati membri applichino correttamente e integralmente l'acquis di Schengen.

Negli ultimi anni lo spazio Schengen di libera circolazione è stato messo alla prova da una serie di sfide di varia natura connesse a crisi migratorie, minacce terroristiche e conseguenze della diffusione della COVID‑19. Le nuove realtà affrontate hanno messo in luce la necessità di migliorare la struttura di governance e gli strumenti disponibili per il corretto funzionamento di Schengen. Per affrontare queste sfide, la presidente della Commissione von der Leyen ha annunciato nel il discorso del 2020 sullo stato dell'Unione 52 una nuova strategia Schengen per garantire uno spazio di libera circolazione pienamente funzionante. Nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo la Commissione ha annunciato che la strategia Schengen combinerà iniziative legislative e operative volte a creare uno spazio Schengen più forte e più resiliente. Una di queste iniziative è la revisione del meccanismo.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 53 conferma che, per preservare e migliorare il funzionamento dello spazio Schengen, è necessario introdurre nuove norme. Nell'ambito dell'obiettivo strategico "Promozione del nostro stile di vita europeo", la Commissione si impegna a presentare un pacchetto Schengen (azione 34) tra le cui componenti figura la modifica del regolamento che istituisce il meccanismo di valutazione Schengen, che sarà adottato nel secondo trimestre del 2021.

La presente proposta è un elemento centrale della nuova strategia Schengen della Commissione e mira a garantire che gli Stati membri applichino efficacemente le norme Schengen, migliorando così la fiducia reciproca tra di loro e contribuendo al buon funzionamento dello spazio di libera circolazione.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

È stato elaborato un elenco non esaustivo di indicatori qualitativi e quantitativi per monitorare il conseguimento delle modifiche proposte, che sarà utilizzato per la revisione del regolamento.

Per misurare i settori della semplificazione amministrativa, vengono presentati i seguenti indicatori:

   Numero di modifiche del programma di valutazione

   Numero di inviti a presentare proposte per esperti

   Numero di proposte di raccomandazioni della Commissione

   Numero di raccomandazioni del Consiglio

   Numero di piani d'azione di valutazione (comunicazioni della Commissione)

   Numero di relazioni sullo stato di avanzamento

Per misurare il successo ottenuto per ciascun obiettivo specifico, al quale corrisponde un obiettivo operativo, sono stati elaborati i seguenti indicatori:

   Numero di valutazioni senza preavviso e di valutazioni tematiche (media annua del ciclo) — obiettivo specifico 1

   Discussione a livello ministeriale sui risultati o sullo stato di avanzamento delle raccomandazioni — obiettivo specifico 1

   Durata media del processo di valutazione — obiettivo specifico 2

   Carenze individuate dal meccanismo di valutazione Schengen non ancora corrette alla fine dell'anno — obiettivo specifico 2

   Numero di osservatori della FRA nelle valutazioni Schengen — obiettivo specifico 3

   Numero di esperti con formazione sui diritti fondamentali — obiettivo specifico 3

   Numero medio di esperti richiesti per visita di valutazione — obiettivo specifico 4

   Rapporto tra esperti designati ed esperti richiesti — obiettivo specifico 4

   Numero di analisi dei rischi o altre relazioni — obiettivo specifico 4

La Commissione sta inoltre sviluppando un nuovo strumento informatico per modernizzare il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione degli Stati membri. Tale strumento dovrebbe diventare operativo già nel 2021.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'obiettivo generale del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen è verificare la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e, se necessario, raccomandare miglioramenti e garantirne l'attuazione.

Il mantenimento dello spazio Schengen come spazio di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne dipende da un meccanismo efficace ed efficiente di valutazione delle misure da attuare alle frontiere esterne dell'UE e da misure compensative volte a garantire la libertà di circolazione e un elevato livello di sicurezza e giustizia in uno spazio senza controlli alle frontiere interne.

Lo spazio Schengen si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri nella loro capacità di attuare pienamente talune misure alle frontiere esterne e misure compensative all'interno dei rispettivi territori, che consentono la soppressione dei controlli alle frontiere interne. All'origine il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen ha un carattere intergovernativo che risale agli anni '90, quando le valutazioni erano interamente di competenza degli Stati membri, con la partecipazione della Commissione in qualità di osservatore. L'acquis di Schengen è entrato a far parte del quadro dell'Unione europea con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, che ha aperto la possibilità di adottare la base giuridica del meccanismo attualmente in vigore trasferendo alla Commissione la responsabilità del suo coordinamento e della sua organizzazione globale.

Dall'adozione del regolamento sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen 54 nel 2013, l'UE ha dovuto affrontare una serie di nuove sfide. Ha attraversato una crisi migratoria senza precedenti, le cui ripercussioni hanno portato a nuove realtà e a una serie di attacchi terroristici. Si è trovata di fronte alla pandemia di COVID‑19, tuttora in corso, che blocca il normale funzionamento della vita quotidiana dei cittadini. Tutti questi elementi hanno rivelato che le norme attualmente in vigore non sono sufficienti per aiutare Schengen a far fronte alle nuove pressioni emergenti. Di conseguenza, l'UE ha adottato un numero significativo di iniziative, compresi atti legislativi, nel settore degli affari interni per contribuire efficacemente a far fronte alle nuove necessità emergenti.

Il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, tuttavia, è rimasto invariato e la sua capacità di tenere conto dei recenti sviluppi legislativi e politici è stata messa in discussione.

Conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2012 del Consiglio, la Commissione ha effettuato un'analisi del funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen. I risultati di tale riesame 55 hanno portato a concludere che il meccanismo ha già dimostrato il suo significativo valore aggiunto e ha contribuito a migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Hanno confermato che, nel complesso, gli Stati membri stanno attuando adeguatamente l'acquis di Schengen e che le gravi carenze sono state prontamente affrontate. Nonostante questi progressi, la relazione ha concluso che vi sono ancora alcune carenze e molte pratiche divergenti tra gli Stati membri, che potrebbero avere un impatto sull'integrità e sul funzionamento dello spazio Schengen in futuro.

Dando seguito all'annuncio della presidente von der Leyen relativo alla presentazione di una nuova strategia Schengen e alle discussioni ad alto livello politico in occasione del primo forum Schengen del 30 novembre 2020, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto approfondita e ampie consultazioni con le parti interessate. I risultati hanno mostrato che gli effetti positivi del meccanismo possono essere definitivamente confermati e che il suo valore aggiunto può essere dimostrato. Hanno tuttavia suggerito che, per rendere il meccanismo più efficace ed efficiente, occorre rivederlo in modo da renderlo idoneo ad affrontare le sfide emergenti e ad adattarsi alle nuove realtà. Alla luce dell'esperienza del primo ciclo di valutazione di 5 anni sono stati individuati anche alcuni aspetti procedurali per migliorarne il funzionamento pratico.

Su questa base, la Commissione prende l'iniziativa di presentare la presente proposta. Il regolamento proposto deve essere adottato secondo una procedura legislativa speciale a norma dell'articolo 70 del TFUE.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il valore aggiunto dell'iniziativa dell'UE deriva in primo luogo dalla partecipazione coordinata degli Stati membri, direttamente e attraverso il Consiglio, che crea una solida base per generare fiducia reciproca tra gli Stati membri rispetto alle valutazioni a livello di Stati membri. Le valutazioni coordinate a livello dell'UE facilitano il confronto tra le pratiche di attuazione degli Stati membri e la valutazione degli effetti combinati dell'attuazione nei diversi Stati membri. Consentono inoltre di individuare le carenze derivanti da asimmetrie e divergenze nell'attuazione dell'acquis di Schengen che possono metterne a repentaglio l'integrità. La pressione inter pares derivante dal meccanismo può creare un ulteriore incentivo alla corretta attuazione dell'acquis di Schengen. L'iniziativa riduce il rischio che pochi Stati membri debbano sostenere un onere sproporzionato per il funzionamento del meccanismo.

Uno dei suoi obiettivi è spostare l'attenzione del meccanismo sulle carenze che possono incidere negativamente sul corretto funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. Le questioni di portata limitata dovrebbero essere trattate a livello nazionale.

Le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi generali e specifici, tenendo conto del principio di sussidiarietà, stabilendo le basi per un migliore coordinamento con le valutazioni effettuate nell'ambito dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La presente proposta si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, che prevede lo svolgimento di valutazioni Schengen sulla base di un ciclo di valutazione di 5 anni. Dopo il primo ciclo di valutazione relativo al periodo 2014-2019, la Commissione ha fatto il punto dei progressi compiuti e delle carenze individuate e ha presentato i risultati in una relazione Schengen 56 . Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni di tale riesame, nonché del parere delle parti interessate consultate a seguito del primo forum Schengen. Tiene inoltre conto delle conclusioni del Consiglio 57 , adottate di recente, sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen (regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio) del 19 aprile 2021, che confermano il ruolo cruciale del meccanismo per garantire l'applicazione efficace ed efficiente dell'acquis di Schengen e un elevato livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri nel settore della libera circolazione. Tali conclusioni invitano inoltre la Commissione a presentare iniziative per migliorare l'efficienza complessiva del meccanismo, garantendone nel contempo la flessibilità.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La Commissione presenta la presente proposta come elemento essenziale della strategia Schengen che comprende anche, fra l'altro, una comunicazione politica su Schengen. Essa fa seguito al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020.

La presente proposta, che rappresenta il terzo pilastro della governance Schengen, non incide sulla legislazione pertinente per i primi due pilastri di Schengen (frontiere esterne e misure compensative), ma mira a contribuire a una migliore attuazione da parte degli Stati membri.

Negli ultimi anni il ruolo degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen ha acquisito ulteriore importanza. Per rispecchiare tale evoluzione, la proposta prevede la valutazione e il monitoraggio, in una certa misura, delle attività dei pertinenti organi e organismi dell'Unione, nella misura in cui il loro personale eserciti attività per conto degli Stati membri.

Il meccanismo fornisce un solido quadro giuridico che copra l'intera legislazione in evoluzione su cui si basa il funzionamento dello spazio Schengen. Poiché la legislazione in questione ha recentemente subito sviluppi dinamici che dovrebbero proseguire in futuro, la presente proposta è concepita in modo tale da rendere il meccanismo adattabile alla futura evoluzione dell'acquis di Schengen, senza che sia necessario modificare successivamente le norme per la sua valutazione e il suo monitoraggio.

Alcuni degli atti giuridici nei settori coperti dal meccanismo contengono strumenti propri di valutazione e monitoraggio. La proposta prevede sinergie per evitare duplicazioni e utilizzare al meglio gli strumenti di monitoraggio settoriale.

Le azioni aventi implicazioni finanziarie pertinenti alla presente proposta sono pienamente in linea con il quadro finanziario pluriennale. Tali azioni comprendono il finanziamento delle visite di valutazione per gli esperti degli Stati membri e della Commissione. Le visite di valutazione a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio sono state finora finanziate con il Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti, azioni dell'Unione. Una volta entrato in vigore il regolamento proposto, le visite di valutazione organizzate nell'ambito del suo mandato saranno ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento tematico per la gestione delle frontiere e i visti. Inoltre, gli Stati membri hanno l'obbligo di utilizzare le risorse dei loro programmi nell'ambito dello strumento tematico per la gestione delle frontiere e i visti nell'attuazione delle raccomandazioni per affrontare adeguatamente eventuali vulnerabilità o rischi individuati a seguito di una valutazione Schengen. Infine, estendendo i cicli di valutazione da 5 a 7 anni, il meccanismo offre un potenziale per garantire migliori sinergie con il quadro finanziario pluriennale.

La proposta non comporta alcun aumento dei finanziamenti necessari rispetto al finanziamento delle visite di valutazione a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. Essa propone nuove norme volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia al fine di ottenere risultati migliori con risorse finanziarie inalterate.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La riforma intende rendere il meccanismo più efficiente per tutte le parti interessate (Stati membri, Commissione, organi e organismi pertinenti dell'Unione). L'obiettivo di fondo, dal punto di vista delle risorse, è quello di utilizzare meglio le risorse disponibili pur rimanendo entro le risorse umane e di bilancio esistenti.

È fondamentale chiarire che il meccanismo non è uno strumento costoso. Infatti, l'organizzazione delle visite di valutazione e monitoraggio costa alla Commissione circa 2 milioni di euro l'anno.

Le nuove norme proposte per lo svolgimento delle visite di valutazione e monitoraggio comprendono l'estensione dei cicli di valutazione da 5 a 7 anni, nonché la riduzione della durata media delle visite e delle dimensioni medie delle squadre di valutazione e monitoraggio. Si prevede che tali cambiamenti ridurranno i costi complessivi delle visite.

La Commissione ha stimato che i costi delle valutazioni annunciate (quelle più costosi a causa della loro durata e del numero di esperti coinvolti) saranno ridotti di circa un terzo rispetto alla situazione attuale grazie all'effetto combinato della riduzione della durata delle visite, della riduzione del numero di esperti (flessibilità delle dimensioni della squadra) e del minor numero di valutazioni annunciate (estensione del ciclo di valutazione). Occorre inoltre tener conto del fatto che il nuovo meccanismo è concepito in modo da valutare i nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen, che negli ultimi anni ha subito una significativa evoluzione. L'efficienza del nuovo meccanismo sarà quindi ulteriormente migliorata in quanto valuterà un maggior numero di obblighi legislativi per gli Stati membri con costi ridotti rispetto al meccanismo attualmente in funzione.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dall'entrata in vigore, seguita da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 58   

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La Commissione sarà responsabile della gestione globale delle azioni aventi implicazioni finanziarie e direttamente collegate all'attuazione operativa del regolamento. Si tratta principalmente di finanziare l'organizzazione di visite di valutazione e monitoraggio, ad esempio le spese di viaggio e di soggiorno per gli esperti degli Stati membri e della Commissione, anche per gli esperti che hanno lo status di osservatori.

Si stima che il livello di spesa rispetto alle risorse utilizzate per effettuare le visite di valutazione e monitoraggio a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio resti invariato.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme in materia di monitoraggio e relazioni sono stabilite all'articolo 28 e all'articolo 30 della proposta.

La Commissione si impegna a preparare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sulle valutazioni effettuate nel corso dell'anno precedente, sulle conclusioni da esse tratte e sullo stato di avanzamento dei provvedimenti correttivi adottati dagli Stati membri. La relazione deve essere trasmessa ai parlamenti nazionali.

Il nuovo meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen funzionerà sulla base di cicli di valutazione pluriennali di 7 anni. Una volta completato il primo ciclo e sei mesi dopo l'adozione di tutte le relazioni di valutazione nell'ambito di tale ciclo, la Commissione procederà a un riesame del funzionamento del regolamento.

Nell'ambito della valutazione d'impatto e in linea con le norme per legiferare meglio, è stato elaborato un elenco non esaustivo di indicatori qualitativi e quantitativi che saranno utilizzati per il riesame del regolamento. La Commissione sta inoltre sviluppando un nuovo strumento informatico per modernizzare il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione degli Stati membri. Tale strumento dovrebbe diventare operativo già nel 2021.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Sulla base dell'esperienza positiva acquisita nell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e del suo finanziamento nell'ambito delle azioni dell'Unione del Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti mediante gestione diretta, la Commissione prevede di mantenere i principi di finanziamento del nuovo meccanismo. In linea con il nuovo QFP, sarà sostenuto dallo strumento tematico per la gestione di frontiere e visti mediante gestione diretta.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La DG HOME ha istituito un sistema di controllo interno adattato alle sue particolari caratteristiche e circostanze e ne valuta regolarmente l'attuazione e il funzionamento generale.

La DG HOME non ha incontrato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa. Lo conferma la ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti.

Attraverso la gestione diretta, la Commissione sostiene azioni che contribuiscono agli obiettivi politici comuni dell'Unione. Uno di questi obiettivi è l'attuazione corretta, tempestiva ed efficace dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, garantita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen.

Il finanziamento del meccanismo attuale è stato coperto dalle azioni dell'Unione del Fondo sicurezza interna - Frontiere e visti per il periodo 2014-2020. A partire dal 2021 sarà coperto dallo strumento tematico per la gestione delle frontiere e i visti mediante gestione diretta. Il futuro meccanismo riveduto continuerà ad essere finanziato mediante gestione diretta nell'ambito del nuovo strumento tematico.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La Commissione si adopera per conseguire i livelli più elevati di gestione finanziaria. La DG HOME ha introdotto controlli rigorosi e chiare catene di responsabilità per garantire che le risorse siano utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e che i controlli efficaci sotto il profilo dei costi forniscano le necessarie garanzie sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Per dimostrare il proprio impegno a utilizzare al meglio le risorse finanziarie, la Commissione fissa un tasso di errore molto basso come uno dei suoi obiettivi strategici. Per conseguire tale obiettivo, la DG HOME ha messo in atto misure volte a garantire una sana gestione finanziaria in tutta la gestione delle operazioni.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF e in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS). Si impegnerà a garantire che i suoi controlli interni antifrode siano pienamente allineati con la CAFS e che il suo approccio alla gestione del rischio di frode sia orientato a individuare i settori a rischio di frode e a fornire risposte adeguate.

La relazione annuale di attività 2019 della DG HOME ha concluso che i processi di prevenzione e individuazione delle frodi hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno pertanto contribuito a garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo interno.

La strategia antifrode della DG HOME è attualmente oggetto di una revisione volta ad allinearla alla strategia antifrode aggiornata della Commissione, adattando al contempo i controlli antifrode ai settori e alle operazioni della DG e aumentandone in tal modo l'efficacia e l'efficienza.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non-diss. 59

di paesi EFTA 60

di paesi candidati 61

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

4

11 02 01 - Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI)

Diss.

NO

NO

NO

Osservazioni: Va osservato che gli stanziamenti richiesti nel contesto della proposta sono coperti dagli stanziamenti già previsti nella scheda finanziaria legislativa su cui si basa il regolamento BMVI. Non sono richieste risorse finanziarie o umane supplementari nel contesto della presente proposta legislativa.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

Migrazione e gestione delle frontiere

DG: HOME

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 62 11 02 01 Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI)

Impegni

(1 a)

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Pagamenti

(2a)

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Impegni

Pagamenti

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 63  

N/A

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG HOME

Impegni

=1a+1b +3

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Pagamenti

=2a+2b

+3

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti  
per la RUBRICA 4 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Pagamenti

=5+ 6

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Pagamenti

5)

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025

Pagamenti

=5+ 6

2,005

2,005

2,005

2,005

2,005

10,025




Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: HOME

• Risorse umane

N/A

2,488

2,488

2,488

2,488

2,488

12,440

• Altre spese amministrative

N/A

TOTALE DG HOME

Stanziamenti

N/A

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

N/A

2,488

2,488

2,488

2,488

2,488

12,440

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

4,493

4,493

4,493

4,493

4,493

22,465

Pagamenti

4,493

4,493

4,493

4,493

4,493

22,465

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 64

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 65  Colmare le lacune e aumentare la concentrazione strategica

- Risultato

Discussioni a livello ministeriale per anno sui risultati o sullo stato di avanzamento delle raccomandazioni

1

- Risultato

Relazione annuale della Commissione sul meccanismo

1

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Razionalizzare la ripartizione dei compiti e delle responsabilità e semplificare e accelerare il processo e le procedure

- Risultato

Durata media del processo di valutazione — adozione della relazione di valutazione entro 4 mesi dalla visita di valutazione

4 mesi

-Risultato

Numero di valutazioni tematiche all'anno

0,142

 

-

 

-

1

0,142

1

0,142

1

0,142

1

0,142

1

0,142

5

0,710

-Risultato

Numero di esperti che partecipano alle visite con preavviso e alle nuove visite

0,005

 

 

 

-

338

1,601

338

1,601

338

1,601

338

1,601

338

1,601

1,687,5

8,005

-Risultato

Procedura di follow-up — Gli Stati membri devono presentare un piano d'azione per dare seguito alle raccomandazioni 2 mesi dopo l'adozione della relazione di valutazione

2 mesi

Totale parziale obiettivo specifico 2

 

1,743

 

1,743

 

1,743

 

1,743

 

1,743

 

8,715

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Rafforzare l'attuazione delle garanzie in materia di diritti fondamentali previste dall'acquis di Schengen

- Risultato

Numero di analisi dei rischi o di altre relazioni per anno

4

- Risultato

Numero di formazioni sui diritti fondamentali all'anno

1

Totale parziale obiettivo specifico 3

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Ottimizzare la partecipazione degli esperti degli Stati membri e la partecipazione degli organi e organismi dell'Unione

- Risultato

Rapporto esperti designati/esperti richiesti

1 o più

- Risultato

Strumento informatico Koel

0,110

1

0,110

1

0,110

1

0,110

1

0,110

1

0,110

1

0,550

- Risultato

Numero di formazioni, anche sui diritti fondamentali, all'anno

0,012

 

-

 

-

1

0,012

1

0,012

1

0,012

1

0,012

1

0,012

5

0,060

- Risultato

Formazione in materia di visti

0,140

 

-

 

-

1

0,140

1

0,140

1

0,140

1

0,140

1

0,140

5

0,700

Totale parziale obiettivo specifico 4

0,262

0,262

0,262

0,262

0,262

1,310

TOTALI

2,005

2,005

2,005

 

2,005

 

2,005

10,025

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2021 66

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

2,488

2,488

2,488

2,488

2,488

12,440

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

2,488

2,488

2,488

2,488

2,488

12,440

Esclusa la RUBRICA 7 67  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale - Esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

2,488

2,488

2,488

2,488

2,488

12,440

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.


3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

14,7

14,7

14,7

14,7

14,7

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 68

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

3

3

3

3

3

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  69

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

17,7

17,7

17,7

17,7

17,7

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale AD: Definire, attuare e coordinare gli sviluppi politici, legislativi e operativi riguardanti il meccanismo di valutazione Schengen, la gestione delle frontiere esterne e la governance Schengen e l'attuazione dell'acquis di Schengen nei settori pertinenti.

Personale AST: Occuparsi del sostegno operativo e amministrativo e gestire le attività e la pianificazione per la valutazione Schengen

Personale SC: Fornire supporto operativo e amministrativo all'unità e assistere il capounità

Personale esterno

Definire, attuare e coordinare gli sviluppi politici, legislativi e operativi riguardanti il meccanismo di valutazione Schengen, la gestione delle frontiere esterne e la governance Schengen e l'attuazione dell'acquis di Schengen nei settori pertinenti.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

non prevede cofinanziamenti da terzi

prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 70

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

(2)indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 71

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Oltre agli Stati membri, lo spazio Schengen comprende anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein (i cosiddetti "paesi associati Schengen"). L'Irlanda non fa parte dello spazio Schengen ma applica in parte l'acquis di Schengen dal 1° gennaio 2021. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania sono vincolate dall'acquis di Schengen, ma per tali Stati membri i controlli alle frontiere interne non sono ancora stati revocati.
(2)    Discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente von der Leyen nella sessione plenaria del Parlamento europeo, 16 settembre 2020.
(3)    COM(2020) 609 final del 23.9.2020, pagg. 14-15.
(4)    Decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.
(5)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(6)    Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. COM(2020)779 final.
(7)    SWD (2020)327 final.
(8)    Come indicato nel riesame quinquennale, il meccanismo ha individuato gravi carenze in dieci valutazioni in tre settori: gestione delle frontiere esterne (Grecia, Islanda, Spagna e Svezia); politica comune dei visti (Finlandia e Paesi Bassi); sistema d'informazione Schengen (Belgio, Francia, Spagna e Regno Unito).
(9)    Relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen (2017/2256(INI)).
(10)    Documento del Consiglio 13244/2019.
(11)    Documento del Consiglio 7939/21.
(12)    Il Parlamento europeo e le ONG hanno chiesto un accesso più agevole alle relazioni di valutazione.
(13)    In particolare in relazione all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti.
(14)    GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(15)    SWD (2021)119 final.
(16)    COM(2021) 277 final.
(17)    Regolamento (UE) 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(18)    Regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(19)    Regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
(20)    COM (2020) 605 final del 24.7.2020.
(21)    Regolamento (UE) 2016/399, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
(22)    COM(2020) 796 final.
(23)    COM(2020) 612 final. Cfr. l'articolo 7.
(24)    Decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI.
(25)    SWD (2021) 74 final del 14.4.2021.
(26)    COM(2020) 605 final.
(27)    Nel 2016 è stato stimato che il pieno ripristino dei controlli alle frontiere interne genererebbe costi diretti immediati compresi tra 5 e 18 miliardi di EUR l'anno (COM(2016) 120 final, pag. 3).
(28)    GU L 295 del 6.11.2013, pag. 37.
(29)    Cfr. note 6 e 7.
(30)    Cfr. in particolare l'allegato 2 della valutazione d'impatto.
(31)    La scheda di sintesi della valutazione d'impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono disponibili al seguente indirizzo:    
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/?lang=en .
(32)    COM(2020) 796 final del 9.12.2020.
(33)    GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(34)    GU C  del , pag. .
(35)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
(36)    GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(37)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(38)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(39)    Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
(40)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(42)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(43)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ).
(44)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(45)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(46)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(47)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(48)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
(49)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(50)    Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio. COM(2020)779 final.
(51)    SWD (2020)327 final.
(52)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655 .
(53)    COM(2020) 690 final.
(54)    Regolamento (UE) n. 1053/2012 del Consiglio.
(55)    COM(2020) 779 final.
(56)    COM(2020) 779 final.
(57)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7939-2021-INIT/en/pdf  
(58)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(59)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(60)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(61)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(62)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(63)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(64)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(65)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(66)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(67)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE
(ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(68)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(69)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(70)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(71)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 2.6.2021

COM(2021) 278 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Consiglio

sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013






{SEC(2021) 225 final} - {SWD(2021) 119 final} - {SWD(2021) 120 final}


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Il presente regolamento

Regolamento (UE) n. 1053/2013

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 5

Articolo 13

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 17

-

Articolo 18

Articoli 10 e 11

Articolo 19

Articolo 13

Articolo 20

-

Articolo 21

Articoli 14 e 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Articolo 18

-

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 22

Articolo 31

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24