Bruxelles, 19.5.2021

COM(2021) 248 final

2021/0128(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea è stato firmato il 4 giugno 2007 ed è entrato in vigore l'11 giugno 2007 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, di durata triennale, è entrato in vigore il 24 luglio 2013 ed è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti 1 , la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica gabonese (di seguito "Gabon") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo protocollo di attuazione dell'APP (2021-2026). In esito a tali negoziati, un protocollo è stato siglato dai negoziatori il 10 febbraio 2021. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 24, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

La presente proposta mira ad autorizzare la firma del protocollo di attuazione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è assegnare alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca del Gabon in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2013-2016) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo, entrambe effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle due parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

-    27 tonniere con reti da circuizione;

-    6 tonniere con lenze e canne.

-    navi di appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione gabonese;

-    4 pescherecci da traino per la pesca di crostacei di profondità, che potrà essere eventualmente autorizzata in funzione dei risultati di campagne esplorative.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con il Gabon si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2015 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post del protocollo 2013-2016 dell'APP con il Gabon e una valutazione ex-ante di un suo eventuale rinnovo.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nelle acque del Gabon e il rinnovo del protocollo è nell'interesse delle due parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con il Gabon è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre potere nuovamente accedere a un'importante zona di pesca in cui attuare strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro giuridico internazionale pluriennale. Un ulteriore elemento che contribuisce alla rilevanza del nuovo protocollo sia per il settore della pesca dell'Unione che per il paese partner è la posizione di Libreville al centro di una zona di intenso sfruttamento, che ne fa un possibile porto di sbarco. Per le autorità gabonesi l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione al fine di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività delle navi, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Gabon. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento si applica non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito del protocollo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria dello stesso.

2021/0128 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea 2 (di seguito "accordo"), approvato dal regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio 3 , è entrato in vigore l'11 giugno 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 23 luglio 2016.

(2)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di durata quinquennale (di seguito "protocollo").

(3)A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 10 febbraio 2021.

(4)Il […] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/... 4 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.

(6)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca gabonese e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

(7)Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione (2021-2026) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (di seguito "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)tonniere con reti da circuizione:

Spagna:    [15]    unità

Francia:    [12]    unità

b)tonniere con lenze e canne:

Spagna:    [5]    unità

Francia:    [1]    unità

c)pescherecci da traino:

Spagna:    [p.m.]    unità

xx:    [p.m.]    unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Adottate nella 3418a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.
(2)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3)
(3)    Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 1).
(4)    Decisione (UE) 2021/… del Consiglio, del … 2021, relativa a … (GU C […] del […], pag. […]).