Bruxelles, 24.3.2021

COM(2021) 201 final

2021/0077(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 1 del Consiglio (di seguito "il regolamento") per un importo di 484 199 841 EUR per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia a seguito di catastrofi naturali regionali verificatesi in tali paesi nel corso del 2020, nonché ad altri 20 Stati membri e paesi candidati all'adesione (Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria) in risposta alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020.

La mobilitazione è accompagnata dal progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 2/2021 2 che propone di riportare l'importo di 47 981 598 EUR dalla dotazione 2020 non utilizzata direttamente alla linea di bilancio operativa del FSUE e dal DEC n. 03/2021 che propone di trasferire l'importo di 427 543 750 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (di seguito "SEAR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, sia in impegni sia in pagamenti. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Questi stanziamenti saranno utilizzati per il pagamento di 8 674 493 EUR in relazione agli anticipi per le catastrofi naturali regionali avvenute in Grecia e in Francia. Gli anticipi per i casi connessi alla COVID-19, pari a 132 736 830 EUR, sono stati versati a titolo della dotazione del FSUE per il 2020.

2.Informazioni e condizioni

2.1Grecia - Alluvioni nella Sterea Ellada nell'agosto 2020

1)Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni verificatesi nella regione della Sterea Ellada nell'agosto 2020.

2) La domanda, che è stata presentata entro la scadenza di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ovvero il 9 agosto 2020, contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Nella domanda l'evento è stato indicato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità greche hanno stimato in 132 004 000 EUR il totale dei danni diretti. I danni causati rappresentano l'1,54 % del PIL della regione di livello NUTS 2 interessata, la Sterea Ellada, e superano quindi la soglia di 128 286 000 EUR (1,5 % del PIL regionale). La domanda presentata dalla Grecia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, fatta eccezione per la lettera e).

6)Nella domanda del 29 ottobre 2020 la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo, come previsto dall'articolo 4 bis del regolamento. Il 2 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1507, con cui ha concesso un anticipo di 330 010 EUR. L'importo dell'anticipo sarà preso in considerazione per il calcolo del saldo del contributo allo Stato beneficiario. La Commissione recupererà gli anticipi versati indebitamente.

7)La domanda descrive in dettaglio l'evento e l'entità del danno. Il 9 agosto 2020 la tempesta estiva "Thalia", che due giorni prima aveva colpito la Grecia settentrionale, si è intensificata spostandosi verso la Grecia continentale centrale e sud-orientale, provocando lo sviluppo di attività meteorologiche verticali e fenomeni meteorologici estremi. Le condizioni meteorologiche estreme hanno provocato piogge torrenziali (300 mm di pioggia in 8 ore), temporali intensi e forti venti. Le piogge torrenziali hanno provocato la rottura degli argini di due fiumi, il blocco di varie strade e l'allagamento di 3 000 abitazioni, intrappolando turisti e residenti. I sei ponti principali sul fiume Lilas sono crollati tutti, mentre diversi rilevati stradali sono stati erosi. Le condizioni meteorologiche estreme hanno causato danni ingenti alla rete elettrica, alle infrastrutture pubbliche e agli alloggi privati e gran parte della rete stradale regionale è diventata temporaneamente o definitivamente inutilizzabile. In ragione della pendenza topografica dell'area, le precipitazioni rapide hanno causato inondazioni improvvise e frane catastrofiche (principalmente nei bacini idrografici dei fiumi). Le alluvioni e le colate di fango hanno provocato la morte di 8 persone. Anche le imprese e il comparto agricolo hanno subito danni considerevoli. Nel complesso, i danni materiali a carico delle infrastrutture di rete (acqua/acque reflue, trasporti, ponti, rete di telecomunicazioni ed energia) hanno causato i costi maggiori del totale dei danni diretti totali stimati inclusi nella domanda.

8)La Grecia ha stimato in 106 124 000 EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 69 milioni di EUR) riguarda i costi per il ripristino delle infrastrutture di trasporto (strade e ponti), cui seguono i costi per gli interventi di ripulitura delle zone danneggiate (oltre 27 milioni di EUR).

9)Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

11)Nel contesto dell'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, sono state portate a termine le seguenti azioni: la relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (marzo 2012), l'individuazione delle zone ad alto rischio di alluvione nei 14 distretti idrografici del paese e un aggiornamento della relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (novembre 2012). Nel marzo 2017 sono state completate le valutazioni sulla pericolosità e il rischio di alluvioni per i 14 distretti idrografici del paese. Sono stati completati i piani di gestione del rischio di alluvioni di tutti i distretti idrografici del paese.

2.2Grecia - Il ciclone Ianos del settembre 2020

1)Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito dei danni causati dal ciclone mediterraneo Ianos nel settembre 2020.

2)La domanda, che è stata presentata entro la scadenza di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ovvero il 19 settembre 2020, contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Nella domanda l'evento è stato indicato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione, o all'1,5 % del PIL ponderato in caso di catastrofe multiregionale. La domanda riguarda cinque regioni greche di livello NUTS 2 (Ionia Nisia (EL62), Sterea Ellada (EL64), Ditiki Ellada (EL63), Thessalia (EL61), Peloponneso (EL65)). Le autorità greche hanno stimato in 863 540 756 EUR il totale dei danni diretti. I danni causati rappresentano l'11,08 % del PIL ponderato di cinque regioni di livello NUTS 2 interessate e superano quindi la soglia. La domanda presentata dalla Grecia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, fatta eccezione per la lettera e).

6)Nella domanda del 9 dicembre 2020 la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo, come previsto dall'articolo 4 bis del regolamento. Il 2 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1511, con cui ha concesso un anticipo di 2 158 852 EUR. L'importo dell'anticipo sarà preso in considerazione per il calcolo del saldo del contributo allo Stato beneficiario. La Commissione recupererà gli anticipi versati indebitamente.

7)La domanda descrive in dettaglio l'evento e l'entità del danno. Il ciclone Ianos, noto anche come Medicane Ianos, è un raro ciclone mediterraneo di tipo tropicale che ha colpito la Grecia tra il 17 e il 20 settembre 2020. Questa rara tempesta simile a un uragano si è abbattuta sulla Tessaglia, nella Grecia centrale, colpendo alcune aree con venti forti che hanno raggiunto i 120 km/h, piogge torrenziali e inondazioni che hanno causato la morte di quattro persone e ingenti danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Forti precipitazioni si sono abbattute su diversi bacini fluviali caratterizzati da morfologia ripida, determinando grosse ondate di piena. Le città di Karditsa e Mouzaki sono state invase da enormi quantità di acqua e sono rimaste allagate per diversi giorni. Nella città di Karditsa sono state allagate complessivamente 5 000 proprietà, il 97 % dei negozi è stato danneggiato e 15 località della zona hanno subito gravi distruzioni. Si sono verificate molte interruzioni della fornitura di elettricità e dell'approvvigionamento idrico in numerose località. L'infrastruttura ferroviaria e la rete stradale hanno subito gravi danni. Nella zona montuosa sono state registrate 100 frane e sono crollati 40 ponti. Tonnellate di fango e macerie, centinaia di rami e alberi sradicati hanno causato problemi alla rete stradale. È stato dichiarato lo stato di emergenza per le isole di Itaca, Cefalonia e Zante a causa delle inondazioni diffuse e delle interruzioni dell'energia elettrica. I servizi di emergenza hanno riferito di aver ricevuto oltre 2 500 richieste di assistenza da parte di persone intrappolate all'interno di case e automobili inondate e i vigili del fuoco della Grecia hanno salvato quasi 1 000 persone nelle regioni colpite.

8)La Grecia ha stimato in 507 660 619 EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 293 milioni di EUR) riguarda i costi per il ripristino delle infrastrutture di trasporto, cui seguono i costi per il ripristino dell'infrastruttura relativa all'acqua e quella per le acque reflue (oltre 13 milioni di EUR).

9)Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

11)Nel contesto dell'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, sono state portate a termine le seguenti azioni: la relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (marzo 2012), l'individuazione delle zone ad alto rischio di alluvione nei 14 distretti idrografici del paese e un aggiornamento della relazione di valutazione preliminare del rischio di alluvioni (novembre 2012). Nel marzo 2017 sono state completate le valutazioni sulla pericolosità e il rischio di alluvioni per i 14 distretti idrografici del paese. Sono stati completati i piani di gestione del rischio di alluvioni di tutti i distretti idrografici del paese.

2.3Grecia - Il terremoto nelle isole di Samos, Ikaria e Chios dell'ottobre 2020

1)Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per il finanziamento di operazioni di emergenza e recupero a seguito dei danni causati dal terremoto che ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios nell'ottobre 2020.

2)La domanda, che è stata presentata entro la scadenza di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ovvero il 30 ottobre 2020, contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Nella domanda l'evento è stato indicato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità greche hanno stimato in 101 252 020 EUR il totale dei danni diretti. I danni causati rappresentano il 39,72 % del PIL della regione di livello NUTS 2 interessata, Voreio Aigaio, e superano quindi la soglia di 38 239 500 EUR (1,5 % del PIL regionale). La domanda presentata dalla Grecia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, fatta eccezione per la lettera e).

6)Nella domanda del 22 gennaio 2021 la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo, come previsto dall'articolo 4 bis del regolamento. L'8 marzo 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1623, con cui ha concesso un anticipo di 253 131 EUR. L'importo dell'anticipo sarà preso in considerazione per il calcolo del saldo del contributo allo Stato beneficiario. La Commissione recupererà gli anticipi versati indebitamente.

7)La domanda descrive in dettaglio l'evento e l'entità del danno. Il 30 ottobre 2020 si è verificato un terremoto di magnitudo 7,0 con epicentro a circa 14 km a nord-est dell'isola greca di Samos. Tre giorni dopo il terremoto principale sono state registrate circa 150 scosse di assestamento di intensità variabile. La rottura durante il primo terremoto ha provocato un netto cambiamento del fondale marino e una frana sottomarina. Di conseguenza il terremoto iniziale è stato seguito da tre onde gravitazionali (tsunami) che hanno raggiunto l'altezza di 1,5 metri e hanno interessato diverse zone nella parte settentrionale di Samos. Il terremoto e gli tsunami hanno causato danni alle isole dell'Egeo settentrionale di Samos, Ikaria e Chios. Il crollo di alcuni edifici e la caduta di frammenti hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre 19. Ingenti danni sono stati causati a chiese, scuole, musei e case private. A Vathi, sull'isola di Samos, si sono registrati gravi danni e 2 000-3 000 persone hanno dovuto fare fronte a problemi abitativi. Tutti i vecchi edifici in pietra esistenti hanno subito danni di varia entità, da lievi alla distruzione totale. A Samos il terremoto ha causato danni a 300 abitazioni. Il terremoto ha distrutto una parte importante della rete stradale.

8)La Grecia ha stimato in 23 785 020 EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 10 milioni di EUR) riguarda i costi per il ripristino delle infrastrutture di trasporto, cui seguono i costi per il ripristino delle infrastrutture per l'istruzione (oltre 6,6 milioni di EUR) e i costi per gli interventi di ripulitura delle zone danneggiate (oltre 4,5 milioni di EUR).

9)Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

11)La domanda della Grecia contiene una descrizione dell'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura della catastrofe. In seguito ai forti terremoti che hanno colpito la Grecia tra il 1978 e il 1981, il governo greco ha istituito una strategia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunità locali mediante un quadro per l'attuazione di strategie destinate a ridurre i rischi noti, la gestione dell'impatto dei terremoti e procedure/misure intese a prevenire nuovi rischi. Il codice greco per l'edilizia antisismica contiene la mappa aggiornata del pericolo sismico.

2.4Francia - La tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur dell'ottobre 2020

1)Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per il finanziamento di operazioni di emergenza e recupero a seguito dei danni causati dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur nell'ottobre 2020.

2)La domanda, che è stata presentata entro la scadenza di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ovvero il 2 ottobre 2020, contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 4 del regolamento.

3)La catastrofe è di origine naturale e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

4)Nella domanda l'evento è stato indicato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità francesi hanno stimato in 2 373 000 000 EUR il totale dei danni diretti. I danni causati rappresentano l'1,5% del PIL della regione di livello NUTS 2 interessata Provence-Alpes-Côtes d'Azur e superano quindi la soglia di 2 372 040 600 EUR (1,5 % del PIL regionale). La domanda presentata dalla Francia è pertanto ammissibile a un contributo del FSUE.

5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario a titolo del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, fatta eccezione per la lettera e).

6)Nella domanda del 21 dicembre 2020 la Francia ha chiesto il versamento di un anticipo, come previsto dall'articolo 4 bis del regolamento. Il 22 febbraio 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 1340, con cui ha concesso un anticipo di 5 932 500 EUR. L'importo dell'anticipo sarà preso in considerazione per il calcolo del saldo del contributo allo Stato beneficiario. La Commissione recupererà gli anticipi versati indebitamente.

7)La domanda descrive in dettaglio l'evento e l'entità del danno. La tempesta Alex si è abbattuta sulla Francia tra 1° e il 4 ottobre 2020, provocando danni particolarmente gravi nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur. Precipitazioni di entità eccezionale si sono riversate su diverse valli alpine situate a nord della città di Nizza, con un'intensità superiore a quella che si registra "una volta ogni 100 anni" in diverse località. La combinazione tra l'intensità delle precipitazioni e la morfologia locale (caratterizzata da valli strette con pendii ripidi) ha innescato molteplici processi pericolosi quali frane, flussi di detriti, inondazioni improvvise e gravi processi di erosione lungo i corsi d'acqua. I quantitativi cumulativi delle precipitazioni hanno raggiunto volumi mai registrati in precedenza. Di conseguenza tutte le reti infrastrutturali hanno subito gravi danni e distruzioni e diverse città sono state isolate per via del crollo di ponti e strade principali. Centinaia di abitazioni sono state colpite e 9 persone hanno perso la vita. L'intensità e la portata delle piogge corrispondono a quelle di eventi che si verificano una volta ogni secolo o meno e sono state accompagnate da forti venti (con velocità rilevate fino a 161 km/h). I comuni particolarmente colpiti sono situati nelle valli Roya, Tiné e Vésubia. Anche le valli dell'Estéron e del Var sono state colpite, ma in misura minore. Nei primi giorni della tempesta, tutte le reti (idrica, elettrica e stradale) sono state interrotte nelle valli Roya, Tiné e Vésubia isolando i relativi abitanti dal mondo esterno. Nel complesso la tempesta ha causato danni devastanti a proprietà pubbliche e private e notevoli danni alle infrastrutture stradali e ferroviarie e alle reti elettriche. La catastrofe ha avuto gravi ripercussioni sulle imprese e sul turismo.

8)La Francia ha stimato in 1 805 243 000 EUR il costo delle operazioni di emergenza e recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e ha presentato una ripartizione per tipo di intervento. La quota maggiore (oltre 663 milioni di EUR) riguarda i costi per il ripristino dell'infrastruttura stradale, cui seguono i costi per la riparazione di edifici o strutture pubbliche (oltre 340 milioni di EUR).

9)Le autorità francesi hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

10)Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe, attualmente non sono in corso procedure di infrazione.

11)La direttiva 2007/60/CE è stata recepita nell'ordinamento francese dall'articolo 221 della legge n. 2010-788 del 12 luglio 2010, che istituisce un impegno nazionale in materia ambientale, e dal decreto n. 2011-227 del 2 marzo 2011, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Ai fini del recepimento di questa direttiva, lo Stato francese ha scelto di affidarsi ad azioni nazionali elaborando una strategia nazionale di gestione del rischio di alluvioni e ad azioni territoriali con piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) messi a punto a livello di distretto idrografico. Il PGRA è lo strumento per attuare la direttiva sulle alluvioni a livello locale.

2.5Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Ungheria - Grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020

Nel dicembre 2019 all'OMS fu segnalata da Wuhan, in Cina, un'epidemia di polmonite di origine ignota, che è stata successivamente identificata come un nuovo ceppo di coronavirus precedentemente ignoto negli esseri umani: la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato un'emergenza epidemica di portata internazionale a causa della nuova epidemia di coronavirus.

Nel 2020, nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), il regolamento FSUE è stato modificato 3 con l'inclusione, nell'ambito di applicazione del principio di solidarietà dell'UE, delle emergenze gravi di sanità pubblica.

Successivamente, entro il termine del 24 giugno 2020, la Commissione ha ricevuto 22 domande di contributo finanziario a titolo del FSUE. Nel complesso, hanno richiesto assistenza 19 Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria) e tre paesi candidati all'adesione (Albania, Montenegro e Serbia).

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito di tutte le domande ricevute conformemente al regolamento FSUE, in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione sono riportati in appresso.

1)Tutte le 22 domande sono state presentate entro il termine ufficiale finale del 24 giugno 2020 per la grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 (ossia entro dodici settimane dall'entrata in vigore del regolamento modificativo (UE) 2020/461).

2)La pandemia di COVID-19 costituisce una grave emergenza di sanità pubblica e rientra quindi nell'ambito di applicazione del FSUE.

3)Le 22 domande ricevute contengono tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 del regolamento.

4)Nelle loro domande, sette Stati membri dell'UE hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del FSUE (Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Ungheria). L'articolo 4 bis del regolamento prevede la possibilità di chiedere pagamenti anticipati a valere sul FSUE solo per gli Stati membri. I servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione preliminare delle domande ricevute da questi sette Stati membri e hanno concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a valere sul FSUE erano soddisfatte per tutte e sette le domande.

5)Nel 2020, sulla base della valutazione preliminare, i servizi della Commissione hanno stabilito la spesa totale provvisoriamente accettata per Croazia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Ungheria al solo scopo di determinare l'anticipo. L'ultima modifica del FSUE ha aumentato il livello massimo dell'anticipo portandolo al 25 % dell'importo del contributo finanziario, per un massimo di 100 milioni di EUR.

6)Il 27 novembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2020) 8574 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 23 279 441 EUR e lo ha successivamente versato all'Irlanda.

7)Il 2 dicembre 2020 la Commissione ha adottato:

la decisione di esecuzione C(2020) 8686 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 8 462 280 EUR, successivamente versato, alla Croazia;

la decisione di esecuzione C(2020) 8667 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 15 499 409 EUR, successivamente versato, alla Germania;

la decisione di esecuzione C(2020) 8687 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 4 535 700 EUR, successivamente versato, alla Grecia;

la decisione di esecuzione C(2020) 8683 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 26 587 069 EUR, successivamente versato, all'Ungheria;

la decisione di esecuzione C(2020) 8688 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 37 528 511 EUR, successivamente versato, al Portogallo;

la decisione di esecuzione C(2020) 8696 che concede un anticipo a valere sul FSUE pari a 16 844 420 EUR, successivamente versato, alla Spagna.

8)A norma del regolamento l'importo dell'anticipo è stato preso in considerazione per il calcolo del saldo del contributo allo Stato beneficiario. La Commissione recupererà gli anticipi versati indebitamente.

9)Tutte le domande ricevute sono state valutate in un unico pacchetto per garantire un trattamento coerente e paritario. La Commissione ha esaminato in modo approfondito diversi aspetti, quali l'ammissibilità della spesa (con un'analisi finalizzata a valutare se le spese presentate erano a copertura di operazioni ammissibili e se rientravano nel periodo di ammissibilità), la natura di emergenza della spesa, il legame diretto con la pandemia di COVID-19 e la coerenza della valutazione globale. Ove necessario, la Commissione ha chiesto ai paesi che avevano presentato domanda di fornire ulteriori informazioni, spiegazioni e giustificazioni.

10)Una serie di scambi con le autorità nazionali competenti ha consentito alla Commissione di chiarire le questioni relative all'ammissibilità di alcuni tipi di spese dichiarate e di completare la sua valutazione. Di conseguenza i servizi della Commissione hanno stabilito che la spesa pubblica totale per le misure di risposta all'emergenza per ciascuna domanda era accettabile.

11)Nel corso della valutazione e a seguito degli scambi con le autorità polacche, i servizi della Commissione hanno stabilito che la spesa pubblica diretta totale indicata dalle autorità polacche nella domanda per il FSUE presentata il 22 giugno 2020 era sovrastimata e doveva pertanto essere ridotta, con l'accordo di dette autorità. Poiché la soglia per grave emergenza di sanità pubblica per la Polonia nel 2020 è pari a 1 430,574 milioni di EUR e la spesa pubblica totale riveduta rimane notevolmente al di sotto della rispettiva soglia, la domanda presentata dalla Polonia non è ammissibile al sostegno del FSUE.

12)Nel corso della valutazione e a seguito degli scambi con le autorità slovene, i servizi della Commissione hanno stabilito che la spesa pubblica totale indicata dalle autorità slovene nella domanda per il FSUE presentata il 17 giugno 2020 era sovrastimata e doveva pertanto essere ridotta. Poiché la soglia per grave emergenza di sanità pubblica per la Slovenia nel 2020 è pari a 135 102 milioni di EUR e la spesa pubblica totale riveduta rimane notevolmente al di sotto della rispettiva soglia, la domanda presentata dalla Slovenia non è ammissibile al sostegno del FSUE.

2.6Conclusioni

Per i motivi sopra esposti, le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Grecia e dalla Francia, nonché le 20 domande relative alla pandemia di COVID-19, soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento.

3.Finanziamenti del FSUE - Dotazioni 2021

Il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 4 (di seguito "il regolamento sul QFP"), in particolare l'articolo 9, consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 5 (AII), nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Ciò significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi 2011) dovrebbe dare luogo a un'intensità di aiuto maggiore rispetto ai danni inferiori alla soglia. Il tasso applicato in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi è pari al 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e al 6 % per la parte dei danni al di sopra di tale soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5 %.

Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili. La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Alla luce delle domande presentate dalla Grecia e dalla Francia, il calcolo del contributo finanziario del FSUE, basato sulla stima dei danni diretti totali subiti, è il seguente:

Stati membri

Qualifica della catastrofe

Danni diretti totali

(in EUR)

Soglia per catastrofe regionale applicata
[1,5 % del PIL] 

(in EUR)

Importo totale dell'aiuto proposto

(in EUR)

2,5 % dei danni diretti totali

Anticipi

(in EUR)

GRECIA

Alluvioni nella Sterea Ellada

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

132 004 000

128 286 000

3 300 100

330 010

GRECIA

Ciclone Ianos

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

863 540 756

116 933 271 6

21 588 519

2 158 852

GRECIA

Terremoto

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

101 252 020

38 239 500

2 531 301

253 131

FRANCIA

Tempesta Alex

Regionale

(articolo 2, paragrafo 3)

2 373 000 000

2 372 040 600

59 325 000

5 932 500

TOTALE

86 744 920

8 674 493

In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, la Commissione applica, per determinare gli importi degli aiuti, un metodo analogo a quello utilizzato per le catastrofi naturali: un paese riceve il 2,5 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile fino alla soglia specifica per paese per le emergenze sanitarie gravi, più il 6 % della parte di spesa pubblica che supera la soglia. Ne è stata data comunicazione anche attraverso il sito web della Commissione 7 . Poiché tale calcolo ha dato come risultato un importo totale per tutti i paesi superiore alle risorse di bilancio disponibili, gli importi per paese sono stati ridotti proporzionalmente.

Per quanto riguarda le domande per il FSUE presentate da Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19, i servizi della Commissione propongono quindi all'autorità di bilancio di mobilitare i seguenti importi:

Paese

Spesa pubblica totale dichiarata
(in EUR)

Spesa pubblica totale ammissibile accettata dalla CE (in EUR)

Soglia per emergenza sanitaria grave

(in milioni di EUR)

Possibile importo dell'aiuto

(in EUR)

Importo

 dell'aiuto pro rata

(in EUR)

Anticipo versato

Importo per il pagamento del saldo da mobilitare

(in EUR)

1

Albania

54 998 000

54 755 654

38,852

1 925 519

905 271

0

905 271

2

Austria

2 111 595 244

1 798 883 065

1 153,959

67 544 419

31 755 580

0

31 755 580

3

Belgio

2 192 550 000

2 132 102 000

1 388,322

79 334 850

37 298 777

0

37 298 777

4

Croazia

658 771 839

358 524 373

151,638

16 204 132

7 618 270

8 462 280

0 8

5

Cechia

1 832 510 000

959 231 097

588,597

36 952 971

17 373 205

0

17 373 205

6

Estonia

173 328 000

171 932 664

76,647

7 633 315

3 588 755

0

3 588 755

7

Francia

7 011 813 781

4 284 611 574

1 792,639

194 334 329

91 365 053

0

91 365 053

8

Germania

2 079 000 000

2 079 000 000

1 792,639

61 997 635

29 147 795

15 499 409

13 648 386

9

Grecia

623 925 000

623 925 000

551,220

18 142 800

8 529 722

4 535 700

3 994 022

10

Ungheria

1 997 208 000

1 632 956 193

385,263

84 493 167

39 723 926

26 587 069

13 136 857

11

Irlanda

1 997 000 000

1 996 328 000

762,921

93 077 445

43 759 771

23 279 441

20 480 330

12

Italia

3 755 558 000

3 749 558 000

1 792,639

162 231 115

76 271 930

0

76 271 930

13

Lettonia

178 626 000

91 884 602

85,947

2 504 931

1 177 677

0

1 177 677

14

Lituania

176 974 000

176 932 597

131,433

6 015 801

2 828 291

0

2 828 291

15

Lussemburgo

168 230 000

168 230 000

114,768

6 076 920

2 857 025

0

2 857 025

16

Montenegro

15 329 000

15 329 000

14,154

424 350

199 505

0

199 505

17

Portogallo

3 470 870 000

2 318 870 000

598,233

118 194 045

55 568 181

37 528 511

18 039 670

18

Romania

848 631 000

841 391 000

596,025

29 622 585

13 926 870

0

13 926 870

19

Serbia

495 400 765

495 400 765

121,926

25 456 636

11 968 276

0

11 968 276

20

Spagna

15 750 543 061

2 941 717 381

1 792,639

113 760 678

53 483 861

16 844 420

36 639 441

TOTALE

1 125 927 643

529 347 741

132 736 830

397 454 921

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento sul QFP, il massimale annuo globale della SEAR è pari a 1 200 000 000 EUR a prezzi 2018 o a 1 273 450 000 EUR a prezzi correnti. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP stabilisce che il 25 % della dotazione complessiva della SEAR per il 2021 (318 362 500 EUR a prezzi correnti) deve essere trattenuto fino al 1º ottobre 2021, ma viene reso disponibile per tutte le componenti della SEAR a partire da tale data. Inoltre, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento sul QFP, l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE fino al 1º settembre è pari al 50 % della dotazione complessiva della SEAR, previa detrazione del suddetto 25 %. Pertanto l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE dalla dotazione 2021 fino al 1º settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Tale importo sarà utilizzato per il pagamento degli anticipi relativi alle quattro catastrofi naturali e l'importo rimanente (ovvero 41 325 507 EUR) sarà disponibile per eventuali esigenze future di anticipi nel corso dell'anno.

Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021.

Pertanto l'importo massimo disponibile a valere sul FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione, come indicato in precedenza (484 199 841 EUR, di cui 86 744 920 EUR relativi alle catastrofi naturali in Grecia e Francia e 397 454 921 EUR alle domande connesse alla COVID-19).

Importo attualmente disponibile a valere sul FSUE

 

Dotazione SEAR annuale 2021

1 273 450 000 EUR

Meno il 25 % della dotazione SEAR per il 2021 che deve essere trattenuto fino al 1º ottobre 2021

-318 362 500 EUR

Dotazione totale SEAR disponibile fino al 1º ottobre

955 087 500 EUR

Importo disponibile per il FSUE fino al 1º settembre a titolo della dotazione SEAR 2021 (50 % della dotazione SEAR disponibile per il 2021)

477 543 750 EUR

Di cui importo accantonato per gli anticipi

50 000 000 EUR

Più l'importo della dotazione 2020 inutilizzata riportata al 2021

47 981 598 EUR

Importo totale disponibile per il FSUE fino al 1º settembre 2021

525 525 348 EUR

Importo totale di cui si propone la mobilitazione per le catastrofi naturali in Grecia e in Francia, nonché per le domande relative alla COVID-19

484 199 841 EUR

Disponibilità residue fino al 1° settembre

41 325 507 EUR

2021/0077 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 9 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 10 , in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti dall'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio 11 . Conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul QFP, l'importo massimo che può essere mobilitato dal FSUE dalla dotazione del 2021 fino al 1º settembre 2021 è di 477 543 750 EUR. Conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale 2021 (in impegni e pagamenti) per il versamento di anticipi. Inoltre, un importo di 47 981 598 EUR della dotazione del 2020 non è stato utilizzato entro la fine di tale anno ed è stato riportato al 2021. Pertanto l'importo massimo disponibile a titolo del FSUE a questo punto nel 2021 è di 525 525 348 EUR, sufficiente a coprire il fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione.

(3)Il 29 ottobre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni dell'agosto 2020 nella Sterea Ellada.

(4)Il 9 dicembre 2020 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati dal ciclone Ianos che nel settembre 2020 ha colpito le regioni di Ionia Nisia, Sterea Ellada, Ditiki Ellada, Thessalia e Peloponneso.

(5)Il 22 gennaio 2021 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto che nell'ottobre 2020 ha colpito le isole di Samos, Ikaria e Chios.

(6)Il 21 dicembre 2020 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei danni causati nell'ottobre 2020 dalla tempesta Alex nella regione Provence-Alpes-Côtes d'Azur.

(5)Entro il 24 giugno 2020 Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria hanno presentato domanda di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020.

(6)Le domande degli Stati membri sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(7)È pertanto opportuno mobilitare il Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia e alla Francia in relazione alle catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.

(8) Nel caso della Croazia, poiché l'importo definitivo dell'aiuto supera l'anticipo già versato, non è necessario mobilitare altri importi e l'anticipo indebitamente versato sarà recuperato a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(9)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

a)alla Grecia è erogato l'importo di 3 300 100 EUR, comprensivo dell'importo di 330 010 EUR a titolo di anticipo, in relazione alle alluvioni nella Sterea Ellada;

b)alla Grecia è erogato l'importo di 21 588 519 EUR, comprensivo dell'importo di 2 158 852 EUR a titolo di anticipo, in relazione al ciclone Ianos;

c)alla Grecia è erogato l'importo di 2 531 301 EUR, comprensivo dell'importo di 253 131 EUR a titolo di anticipo, in relazione al terremoto che ha colpito le isole di Samos, Chios e Ikaria;

d)alla Francia è erogato l'importo di 59 325 000 EUR, comprensivo dell'importo di 5 932 500 EUR a titolo di anticipo, in relazione alla tempesta Alex.

Articolo 2

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

a)all'Albania è erogato l'importo di 905 271 EUR;

b)all'Austria è erogato l'importo di 31 755 580 EUR;

c)al Belgio è erogato l'importo di 37 298 777 EUR;

d)alla Cechia è erogato l'importo di 17 373 205 EUR;

e)all'Estonia è erogato l'importo di 3 588 755 EUR;

f)alla Francia è erogato l'importo di 91 365 053 EUR;

g)alla Germania è erogato l'importo di 13 648 386 EUR;

h)alla Grecia è erogato l'importo di 3 994 022 EUR;

i)all'Ungheria è erogato l'importo di 13 136 857 EUR;

j)all'Irlanda è erogato l'importo di 20 480 330 EUR;

k)all'Italia è erogato l'importo di 76 271 930 EUR;

l)alla Lettonia è erogato l'importo di 1 177 677 EUR;

m)alla Lituania è erogato l'importo di 2 828 291 EUR;

n) al Lussemburgo è erogato l'importo di 2 857 025 EUR;

o) al Montenegro è erogato l'importo di 199 505 EUR;

p) al Portogallo è erogato l'importo di 18 039 670 EUR;

q) alla Romania è erogato l'importo di 13 926 870 EUR;

r) alla Serbia è erogato l'importo di 11 968 276 EUR;

s) alla Spagna è erogato l'importo di 36 639 441 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal … [data dell'adozione] 12**.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143) e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9).
(2)    COM(2021) 200.
(3)    Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020.
(4)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.
(5)    GU C 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(6)    Nel caso del ciclone Ianos, poiché la catastrofe ha colpito più regioni, la base per calcolare la soglia è la media del PIL di tali regioni, ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione, come stabilito dal regolamento FSUE, articolo 2, paragrafo 3.
(7)    https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/covid-19.
(8)    Dalla Croazia sarà recuperato un importo di 844 010 EUR.
(9)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(10)    GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.
(11)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(12) ** Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.