COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.4.2021
COM(2021) 198 final
2021/0103(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona
della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica
il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Scopo della proposta è recepire nel diritto dell'Unione europea (UE) le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Fisheries Commission - WCPFC). L'UE è parte contraente della WCPFC dal 2004, quando ha ratificato la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (la "convenzione"). La WCPFC è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche nell'Oceano Pacifico centro-occidentale. Le misure di conservazione e di gestione della WCPFC si applicano all'intera zona della convenzione WCPFC.
Nel 2019 l'UE contava cinque pescherecci in attività nella zona della convenzione WCPFC. La WCPFC ha il potere di adottare misure di conservazione e di gestione (CMM), vincolanti per le parti contraenti, per le risorse biologiche marine che rientrano nella sfera di sua competenza.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 5, della convenzione, le CMM adottate sotto forma di decisione della WCPFC entrano in vigore 60 giorni dopo la data di adozione. Prima di ogni riunione della WCPFC la Commissione europea, a nome dell'UE, redige direttive di negoziato basate su un mandato di cinque anni fissato da una decisione del Consiglio e sulla base di pareri scientifici. Conformemente al mandato le direttive sono presentate, discusse e approvate nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio. Sono ulteriormente modificate per tenere conto dell'evolversi della situazione in tempo reale, nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono in occasione delle riunioni annuali della WCPFC.
Alle riunioni annuali della WCPFC partecipano i membri della WCPFC, compresa l'Unione europea rappresentata dalla Commissione, e i rappresentanti dei portatori di interessi. Tutte le misure sono vincolanti, salvo quando viene sollevata un'obiezione conformemente alla convenzione. L'obiezione può essere successivamente ritirata da una parte contraente, nel qual caso detta parte è vincolata dalle misure. La procedura di obiezione rientra inoltre nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE in quanto le CMM hanno effetti giuridici, ossia diventano vincolanti per le parti contraenti. Prima di decidere di sollevare un'obiezione a una misura, la Commissione invita gli organi competenti del Consiglio ad approvare la decisione in tal senso. L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'UE è tenuta ad agire nel rigoroso rispetto del diritto internazionale, che comprende anche le CMM. La presente proposta si riferisce alle misure adottate dalla WCPFC a partire dal 2008.
Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti della WCPFC, le CMM impongono obblighi anche agli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le CMM della WCPFC possono essere modificate ogni anno e da una panoramica storica delle riunioni della WCPFC emerge che è possibile modificare qualsiasi parte delle MCC. L'UE è tenuta ad assicurare che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore. La presente proposta è pertanto intesa ad attuare la versione più recente delle CMM della WCPFC. Essa comprende altresì un meccanismo volto a facilitare, in futuro, l'attuazione delle misure della WCPFC.
La presente proposta prevede il conferimento di poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò consentirà di apportare modifiche (che si prevede saranno frequenti) alle misure della WCPFC e di garantire che i pescherecci dell'Unione siano posti su un piano di parità con quelli delle altre parti contraenti della WCPFC. Sono stati pertanto stabiliti poteri delegati riguardanti: la dichiarazione di trasbordo della WCPFC, le notifiche di trasbordo, le migliori pratiche di manipolazione delle Mobulidae e degli squali balena, il riferimento alla descrizione dei palangari per squali, le pratiche di manipolazione dei cetacei e delle tartarughe marine, la trasmissione delle informazioni sui pescherecci, i requisiti VMS, la percentuale della copertura di osservazione nell'ambito del programma di osservazione regionale, le mansioni degli osservatori, i termini per la presentazione delle relazioni, i formati per la comunicazione dei trasbordi e gli allegati da 1 a 3 riguardanti le misure di mitigazione in favore degli uccelli, la marcatura e altre specifiche per i pescherecci nonché le norme per i comunicatori automatici di posizione utilizzati nel sistema di controllo dei pescherecci della WCPFC.
I termini per la presentazione delle relazioni stabiliti dalla presente proposta sono stati decisi in base al calendario della WCPFC. L'obiettivo è consentire all'UE di trasmettere prontamente le relazioni al segretariato della WCPFC.
Il progetto segue fedelmente la struttura e la formulazione delle CMM della WCPFC per evitare di discostarsi dagli obblighi internazionali dell'UE in quanto parte contraente e per rendere il testo più fruibile per i funzionari preposti al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza nonché per gli operatori.
•Coerenza con le disposizioni vigenti
La presente proposta integra ed è in linea generale coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione in questo settore. In alcuni casi tuttavia sono previste deroghe agli atti vigenti a causa della natura delle misure più specifiche proposte.
Le CMM della WCPFC sono state attuate da ultimo tramite il titolo V del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007. Esso ha stabilito misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e abrogato il regolamento (CE) n. 973/2001.
Le CMM della WCPFC adottate tra il 2008 e il 2019 (ossia dopo l'ultima attuazione di grande portata) hanno modificato misure adottate in precedenza e ne hanno stabilito di nuove.
Di conseguenza, per motivi di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto è preferibile abrogare il titolo V del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio per tenere conto delle modifiche adottate a partire dal 2008 e non ancora disciplinate dal diritto dell'UE.
La proposta è pienamente in linea con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP). Tale parte dispone che l'Unione conduca le sue attività di pesca esterna conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le attività di pesca dell'UE sulla cooperazione regionale per la pesca.
La proposta integra il regolamento (UE) 2017/2403 sulla gestione delle flotte esterne. Tale regolamento dispone che i pescherecci dell'Unione siano soggetti alle autorizzazioni di pesca dell'ORGP in base alle condizioni e alle norme stabilite da determinate ORGP e al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
La presente proposta non riguarda le possibilità di pesca per l'UE decise dalla WCPFC. Le possibilità di pesca sono attuate mediante decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE. È prerogativa del Consiglio adottare misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta è fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e stabilisce disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta garantirà che il diritto dell'Unione sia conforme agli obblighi internazionali in relazione alle misure adottate dalla WCPFC e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle ORGP di cui è parte contraente. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Scopo della presente proposta è l'attuazione delle misure della WCPFC in vigore, che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore dei paesi dell'UE sono consultati sia nella fase preparatoria delle riunioni della WCPFC in cui sono adottate tali CMM, sia durante tutti i negoziati che si svolgono in occasione della riunione annuale della WCPFC. Di conseguenza non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione al presente regolamento.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Non pertinente. L'atto proposto costituisce l'attuazione di una CMM direttamente applicabile agli Stati membri.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I, oltre a comprendere le disposizioni generali sull'oggetto, sull'ambito di applicazione e sulla finalità del regolamento, contiene le definizioni. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'UE che svolgono attività di pesca nella zona della convenzione WCPFC e alle norme relative all'autorizzazione di pesca.
Il capo II riguarda le misure di conservazione e di gestione, comprese le disposizioni concernenti: i pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca dei tonnidi tropicali e i pescherecci con palangari che praticano la pesca del pesce spada; la chiusura delle attività di pesca; il divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati; le disposizioni riguardanti la pesca nelle vicinanze di dispositivi di concentrazione del pesce, nonché l'utilizzo e la progettazione di tali dispositivi; infine la definizione di norme per il trasbordo in porto.
Il capo III stabilisce misure intese a proteggere le specie marine nella zona della convenzione WCPFC, quali: lo squalo alalunga, lo squalo seta e lo squalo martello; le Mobulidae, comprese disposizioni relative alla raccolta e alla comunicazione di dati su tali razze, nonché al loro rilascio; le tartarughe marine, gli uccelli marini e i cetacei.
Il capo IV stabilisce norme riguardanti: i requisiti per i pescherecci e per la loro marcatura e identificazione; il sistema di controllo dei pescherecci, compreso il sistema di registro regionale delle navi della WCPFC; i doveri di rifornimento e il sistema di notifica delle navi noleggiate.
Il capo V contiene disposizioni riguardanti: il programma di osservazione regionale della WCPFC, comprese le norme sulla copertura del programma di osservazione; i diritti e le responsabilità degli operatori e dei comandanti dei pescherecci; la sicurezza degli osservatori nonché i doveri e gli obblighi di comunicazione degli osservatori.
Il capo VI disciplina le procedure di imbarco e di ispezione, l'elenco delle infrazioni gravi, le disposizioni relative alle prove nonché le misure di esecuzione e l'uso della forza.
Il capo VII riguarda le misure di competenza dello Stato di approdo e la procedura in caso di sospette attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Il capo VIII contiene le disposizioni finali, in particolare su aspetti quali la riservatezza delle relazioni e dei messaggi elettronici, la procedura di presentazione delle modifiche, i poteri delegati e le modifiche della normativa UE vigente.
2021/0103 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona
della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica
il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo della politica comune della pesca ("PCP"), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è assicurare uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in modo tale da garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.
(3)Con la decisione 2005/75/CE del Consiglio la Comunità europea ha approvato la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (la "convenzione"), che ha istituito la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC).
(4)La WCPFC ha il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti ("misure di conservazione e di gestione", "CMM") per la conservazione delle risorse alieutiche che rientrano nella sfera di sua competenza. Sebbene siano rivolti essenzialmente alle parti contraenti della WCPFC, tali atti contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci).
(5)Una volta entrate in vigore, le misure di conservazione e di gestione della WCPFC sono vincolanti per tutte le parti contraenti della WCPFC, compresa l'Unione.
(6)Sebbene le pertinenti disposizioni fondamentali delle CMM siano attuate su base annuale nel contesto del regolamento sulle possibilità di pesca, le restanti disposizioni sono state attuate da ultimo tramite il titolo V del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori. È pertanto necessario assicurare che le CMM adottate dalla WCPFC siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.
(7)Tenendo conto della probabilità che le decisioni della WCPFC siano oggetto, in futuro, di ulteriori modifiche nel corso delle sue riunioni annuali, al fine di integrare rapidamente tali decisioni nel diritto dell'Unione, rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i seguenti aspetti: la dichiarazione di trasbordo della WCPFC, le notifiche di trasbordo, le migliori pratiche di manipolazione delle Mobulidae, degli squali balena e di altri squali, il riferimento alla descrizione dei palangari per squali, le pratiche di manipolazione dei cetacei e delle tartarughe marine, la trasmissione delle informazioni sui pescherecci, i requisiti del sistema di controllo dei pescherecci ("VMS"), la percentuale della copertura di osservazione nell'ambito del programma di osservazione regionale ("POR"), le mansioni degli osservatori, i termini per la presentazione delle relazioni, i formati per la comunicazione dei trasbordi e gli allegati da 1 a 3 riguardanti le misure di mitigazione in favore degli uccelli, la marcatura e altre specifiche per i pescherecci nonché le norme per i comunicatori automatici di posizione utilizzati nel sistema di controllo dei pescherecci della WCPFC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(8)È opportuno che gli atti delegati previsti dal presente regolamento non incidano sul recepimento nel diritto dell'Unione delle future modifiche delle CMM mediante la procedura legislativa ordinaria.
(9)È opportuno sopprimere l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio in quanto le disposizioni del presente regolamento attuano tutte le misure della WCPFC,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure di gestione e di conservazione riguardanti le attività di pesca svolte nella zona alla quale si applica la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, relativamente alle specie ittiche contemplate da tale convenzione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca nella zona della convenzione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a)"convenzione": la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, e relative modifiche periodiche;
(b)"zona della convenzione": la zona alla quale si applica la convenzione, descritta all'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima;
(c)"WCPFC": la commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione;
(d)"peschereccio dell'Unione": qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività;
(e)"pesca":
–la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;
–il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;
–l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità;
–l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o le apparecchiature elettroniche associate, compresi i radiofari;
–ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nei punti da i) a iv), compreso il trasbordo;
–l'impiego di qualsiasi altra imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante per le attività descritte nei punti da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;
(f)"CMM": le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC attualmente in vigore e relative modifiche periodiche;
(g)"possibilità di pesca": i contingenti e lo sforzo di pesca assegnati a uno Stato membro o i periodi di chiusura stabiliti in un atto dell'Unione in vigore per la zona della convenzione;
(h)"inadatto al consumo umano" comprende, ma non esclusivamente, il pesce:
–impigliato o schiacciato nella rete a circuizione; o
–danneggiato per predazione di squali o balene; o
–morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo;
(i)"inadatto al consumo umano" non comprende il pesce:
–considerato inidoneo in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie; o
–deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un'omissione dell'equipaggio del peschereccio;
(j)"dispositivo di concentrazione del pesce" o "FAD" (fish aggregating device): qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti, di qualsiasi dimensione, che sia stato o no calato in mare, biologico o non biologico, compresi, a titolo non esaustivo, boe, galleggianti, reti, pezze di rete, plastica, bambù, tronchi e squali balena galleggianti in prossimità o sulla superficie dell'acqua a cui il pesce può associarsi;
(k)"cala a bassa profondità": attività di pesca in cui la maggior parte degli ami pesca a una profondità inferiore a 100 metri;
(l)"registro": il registro dei pescherecci della WCPFC;
(m)"WIN": il numero di identificazione WCPFC;
(n)"VMS": il sistema di controllo dei pescherecci;
(o)"POR": il programma di osservazione regionale istituito dalla WCPFC per raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e sorvegliare l'attuazione delle CMM;
(p)"boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento che ne consente l'identificazione e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
(q)"boa di raccolta dati": un dispositivo galleggiante, derivante o ancorato, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca;
(r)"dichiarazione di trasbordo della WCPFC": un documento contenente le informazioni di cui all'allegato I della CMM 2009-06 e relative modifiche periodiche;
(s)"zona d'altura orientale" (Eastern High Seas Pocket): la zona d'altura delimitata dalle zone economiche esclusive delle Isole Cook a ovest, della Polinesia francese a est e di Kiribati a nord, e le cui coordinate geografiche sono indicate nella CMM 2016-02;
(t)"Mobulidae": le specie della famiglia Mobulidae, comprendente le mante e le mobule;
(u)"ALC" (automatic location communicator) o "comunicatore automatico di posizione": un trasmettitore che permette di determinare una posizione via satellite in tempo quasi reale;
(v)"rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;
(w)"ispettore autorizzato": un ispettore di una parte contraente della WCPFC la cui identità è stata comunicata alla WCPFC;
(x)"ispettore autorizzato dell'Unione": un ispettore dell'Unione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC a norma dell'articolo 121 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Articolo 4
Autorizzazioni
1.Gli Stati membri gestiscono il numero di autorizzazioni di pesca e il livello di pesca conformemente alle possibilità di pesca.
2.Ciascuna autorizzazione stabilisce, per il peschereccio dell'Unione a cui è rilasciata:
(a)le zone, le specie e i periodi di tempo specifici per i quali l'autorizzazione è valida;
(b)le attività che il peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere;
(c)il divieto per il peschereccio di pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un altro Stato, a meno che sia in possesso della licenza, del permesso o dell'autorizzazione eventualmente richiesti da tale altro Stato;
(d)l'obbligo per il peschereccio dell'Unione di tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo o una copia certificata della stessa; la licenza, il permesso o l'autorizzazione, o copia certificata degli stessi, rilasciati da uno Stato costiero, nonché un certificato di immatricolazione valido del peschereccio.
CAPO II
MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE
Articolo 5
Detenzione a bordo delle catture nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione
1.I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione che praticano la pesca nelle zone economiche esclusive e nelle acque d'altura all'interno della zona della convenzione compresa tra 20 N e 20 S detengono a bordo tutte le catture di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora, con le eccezioni seguenti:
(a)se, nell'ultima cala di una bordata, non vi è lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala, il pesce in eccesso prelevato nell'ultima cala può essere trasferito e detenuto a bordo di un altro peschereccio con reti a circuizione, purché ciò non sia vietato dal diritto nazionale applicabile; o
(b)se il pesce è inadatto al consumo umano; o
(c)qualora si verifichi un grave malfunzionamento delle apparecchiature.
2.Se il comandante di un peschereccio dell'Unione stabilisce che il pesce non debba essere issato a bordo per motivi legati alle dimensioni, alla commerciabilità o alla composizione della specie, il pesce è rilasciato prima di chiudere completamente la rete, quando non ne è stata recuperata più della metà.
3.Se il comandante di un peschereccio dell'Unione stabilisce che il pesce non debba essere issato a bordo perché è stato catturato durante l'ultima cala di una bordata e non vi è lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala, il pesce può essere rigettato in mare a condizione che:
(a)il comandante e l'equipaggio tentino di liberare il pesce vivo prima possibile;
(b)non vengano effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto in mare fino a quando il pesce che si trova a bordo del peschereccio non sia stato sbarcato o trasbordato.
4.Il pesce è rigettato in mare dai pescherecci dell'Unione solo dopo che un osservatore del POR abbia stimato la composizione delle specie del pesce da rigettare.
5.Entro le 48 ore successive a qualsiasi rigetto in mare, lo Stato membro trasmette al segretariato della WCPFC, con copia alla Commissione, una relazione contenente le informazioni seguenti:
(a)nome, bandiera e numero di identificazione WCPFC del peschereccio e cittadinanza del comandante;
(b)numero di licenza;
(c)nome dell'osservatore a bordo;
(d)data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del rigetto;
(e)data, ora, posizione (latitudine/longitudine) e tipo di rete (FAD derivante, FAD ancorato, banco libero ecc.) della cala;
(f)motivo del rigetto del pesce in mare, compresa una dichiarazione delle condizioni di recupero se il pesce è stato rigettato in mare a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;
(g)quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce rigettato;
(h)quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale cala;
(i)se il pesce è stato rigettato in mare a norma del paragrafo 3, una dichiarazione attestante che non saranno effettuate altre attività di pesca fino a quando saranno state scaricate le catture a bordo; e
(j)qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dal comandante.
6.Il comandante del peschereccio dell'Unione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 5 a un osservatore del POR a bordo.
Articolo 6
Monitoraggio e controllo nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione
1.In deroga all'articolo 26, la frequenza con cui il VMS trasmette la posizione del peschereccio è aumentata a 30 minuti durante i periodi di fermo per i FAD, quali definiti nelle possibilità di pesca.
2.I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione non possono operare ricorrendo alle comunicazioni manuali durante i periodi di fermo per i FAD.
3.Nel caso in cui la ricezione automatica delle posizioni VMS dei pescherecci dell'Unione da parte del segretariato della WCPFC sia interrotta, il peschereccio non sarà invitato a rientrare in porto fino a quando il segretariato della WCPFC non avrà esaurito tutte le misure ragionevoli per ripristinare la normale ricezione automatica delle posizioni VMS.
4.I pescherecci con reti a circuizione ospitano a bordo un osservatore del POR se praticano la pesca nella zona compresa tra 20 N e 20 S in una delle situazioni seguenti:
(a)in acque d'altura, o
(b)in acque d'altura e in acque soggette alla giurisdizione di uno o più Stati costieri,
(c)o in acque soggette alla giurisdizione di due o più Stati costieri.
Articolo 7
FAD e boe strumentali nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione
1.La progettazione e la fabbricazione dei FAD da calare o derivanti nella zona della convenzione rispettano le specifiche seguenti:
(a)se la parte galleggiante o la zattera (struttura piatta o cilindrica) del FAD è coperta da una rete a maglie, la maglia stirata deve avere una dimensione inferiore a 7 cm (2,5 pollici) e la rete deve essere ben avvolta intorno all'intera zattera in modo che, nel momento in cui il FAD è calato, non rimangano pezze di rete sospese al di sotto del FAD;
(b)se si utilizza una rete a maglie, la maglia stirata deve avere una dimensione inferiore a 7 cm (2,5 pollici) oppure la rete deve essere legata saldamente in fasci o "salami" con all'estremità un peso sufficiente a mantenere la rete tesa verso il basso nella colonna d'acqua. In alternativa, può essere utilizzato un unico pannello zavorrato di rete con maglia stirata di dimensione inferiore a 7 cm (2,5 pollici), o un telone (ad esempio in tela o nylon).
2.Durante i periodi di fermo per i FAD, stabiliti da atti dell'Unione concernenti la ripartizione delle possibilità di pesca, si fa divieto ai pescherecci dell'Unione con reti a circuizione, compresi i loro attrezzi da pesca o i tender, che effettuino una cala di trovarsi entro un miglio nautico da un FAD.
3.I pescherecci dell'Unione non sono utilizzati per concentrare il pesce né per spostare concentrazioni di pesce, in particolare utilizzando luci subacquee e pasturazione.
4.I FAD o le apparecchiature elettroniche associate non possono essere recuperati da un peschereccio dell'Unione durante il periodo di fermo per un FAD, tranne se:
(a)i FAD o le apparecchiature elettroniche associate sono recuperati e tenuti a bordo del peschereccio fino allo sbarco o fino alla fine del periodo di fermo per il FAD; e
(b)il peschereccio dell'Unione non effettua alcuna cala durante i 7 giorni successivi al recupero o nel raggio di 50 miglia nautiche dal punto di recupero di un FAD.
5.In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 4, i pescherecci dell'Unione non collaborano tra loro per catturare concentrazioni di pesce.
6.Durante il periodo di fermo i pescherecci dell'Unione non effettuano alcuna cala entro un miglio nautico dal punto in cui un FAD è stato recuperato da un'altra nave nelle 24 ore precedenti la cala.
7.I paragrafi da 2 a 6 si applicano anche ai FAD delle zone d'altura.
8.Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci operanti nelle acque di uno Stato costiero rispettino le leggi di tale Stato costiero riguardanti la gestione dei FAD, compresa la localizzazione di questi ultimi.
Articolo 8
Boe strumentali
Le boe strumentali sono attivate esclusivamente a bordo di pescherecci con reti a circuizione.
Articolo 9
Boe di raccolta dati
1.È vietato pescare entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati o interagire con essa. È vietato in particolare accerchiare la boa con attrezzi da pesca; legare o fissare il peschereccio, gli attrezzi da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio a una boa di raccolta dati o al suo ormeggio; o tagliare la fune di ancoraggio della boa.
2.Se un peschereccio dell'Unione si impiglia in una boa di raccolta dati, l'attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor danno possibile alla boa.
3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione comunica allo Stato membro di bandiera tutti i casi in cui la nave è rimasta impigliata in una boa indicando la data, l'ubicazione e la natura dell'evento, nonché ogni informazione identificativa contenuta nella boa di raccolta dati. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente la comunicazione alla Commissione.
4.In deroga al paragrafo 1, per i programmi di ricerca scientifica notificati alla Commissione e da questa autorizzati è possibile utilizzare pescherecci entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che essi non interagiscano con tali boe di raccolta dati nei modi descritti al paragrafo 1.
Articolo 10
Zona speciale di gestione della zona d'altura orientale
1.I comandanti dei pescherecci dell'Unione operanti nella zona d'altura orientale comunicano al proprio Stato membro di bandiera, alla Commissione e al segretariato della WCPFC gli avvistamenti di qualsiasi peschereccio. Tali informazioni devono comprendere: data e ora (UTC), posizione (gradi reali), rilevamento, marcature, velocità (nodi) e tipo di peschereccio. I pescherecci provvedono affinché tali informazioni siano trasmesse entro sei ore dall'avvenuto avvistamento.
2.Gli Stati costieri o i territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.
Articolo 11
Trasbordo
1.Tutti i trasbordi effettuati nella zona della convenzione e riguardanti le specie altamente migratorie oggetto della convenzione avvengono in porto e sono pesati a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.Gli Stati membri comunicano i trasbordi effettuati dai pescherecci battenti la loro bandiera, a meno che non operino nell'ambito di contratti di nolo, locazione o altri meccanismi analoghi, come parte integrante della flotta nazionale di uno Stato costiero nella zona della convenzione.
3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che scarica prodotti della pesca provenienti da stock ittici altamente migratori oggetto della convenzione e prelevati nella zona della convenzione durante un trasbordo in porto o al di fuori della zona della convenzione WCPFC compila una dichiarazione di trasbordo della WCPFC contenente le informazioni di cui all'allegato I della CMM 2009-06 per ciascun trasbordo di catture effettuate nella zona della convenzione. La dichiarazione di trasbordo della WCPFC è inviata all'autorità competente dello Stato membro del peschereccio.
4.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che riceve prodotti della pesca provenienti da stock ittici altamente migratori oggetto della convenzione e prelevati nella zona della convenzione durante un trasbordo in porto o al di fuori della zona della convenzione WCPFC compila una dichiarazione di trasbordo della WCPFC contenente le informazioni di cui all'allegato I della CMM 2009-06 per ciascun trasbordo di catture effettuate nella zona della convenzione. La dichiarazione di trasbordo della WCPFC è inviata all'autorità competente del suo Stato membro.
5.Gli Stati membri di bandiera convalidano tali dati a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, ove possibile, rettificano le informazioni ricevute dai pescherecci che effettuano trasbordi utilizzando tutte le informazioni disponibili, quali i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca, i dati relativi alla posizione, le relazioni di osservazione e i dati relativi al monitoraggio dei porti.
Articolo 12
Trasbordo da e verso navi di parti non contraenti
1.I pescherecci dell'Unione non effettuano operazioni di trasbordo da o verso una nave battente bandiera di una parte non contraente, a meno che tale nave non sia stata autorizzata con una decisione della WCPFC, ad esempio:
(a)una nave da trasporto di una parte non contraente, iscritta nel registro; o
(b)un peschereccio di una parte non contraente titolare di una licenza di pesca nella zona economica esclusiva di una parte contraente conformemente a una decisione della WCPFC.
2.Nella situazione di cui al paragrafo 1, il comandante di una nave da trasporto dell'Unione o dello Stato membro noleggiatore invia la dichiarazione di trasbordo della WCPFC all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, e si applica l'articolo 11, paragrafo 5.
CAPO III
PROTEZIONE DI SPECIE MARINE
Articolo 13
Mobulidae
1.È vietata la cattura mirata di Mobulidae mediante attività di pesca o cale intenzionali.
2.È altresì vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae.
3.I pescherecci dell'Unione provvedono a rilasciare prontamente, per quanto possibile vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati. I pescherecci dell'Unione adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le pratiche di manipolazione di cui all'allegato 1 della CMM 2019-05, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.
4.In deroga al paragrafo 3, nel caso in cui esemplari di Mobulidae siano catturati in modo non intenzionale e sbarcati nell'ambito di un'operazione di pesca con reti a circuizione, il peschereccio deve consegnare gli esemplari interi alle autorità responsabili presso il punto di sbarco o di trasbordo oppure, se possibile, rigettarli in mare. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.
5.Tali catture sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Articolo 14
Misura generale per la protezione degli squali
1.I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi non utilizzano braccioli che pendono direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze, note come "palangari per squali", descritti nell'allegato I della CMM 2019-04.
2.I pescherecci dell'Unione adottano tutte le misure ragionevoli per seguire gli orientamenti sulle migliori pratiche di manipolazione degli squali nella pesca con palangari e reti a circuizione adottati dalla WCPFC.
Articolo 15
Squali alalunga
3.È vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio, sbarcare o mettere in vendita squali alalunga interi o in parti.
4.Tutti gli squali alalunga catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.
5.Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali alalunga issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.
6.Le catture accidentali di squali alalunga sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Articolo 16
Squali balena
1.È vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a uno squalo balena, se quest'ultimo è avvistato prima dell'inizio della cala.
2.Nel caso in cui uno squalo balena sia accerchiato dalla rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante del peschereccio dell'Unione:
(a)provvede affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e
(b)segnala l'accaduto all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, comunicando il numero di esemplari, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l'accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio (segnalando anche se l'animale è stato rilasciato vivo, ma è successivamente morto).
3.Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 2, lettera a), per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza dello squalo balena, i pescherecci dell'Unione prendono tutte le misure ragionevoli per seguire gli orientamenti sulle migliori pratiche di manipolazione degli squali balena adottati dalla WCPFC.
4.Le catture accidentali di squali balena sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Articolo 17
Squali seta
1.È vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali seta interi o in parti.
2.Gli squali seta catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo dal peschereccio dell'Unione, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.
3.Le catture accidentali di squali seta sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
4.Attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e con altri mezzi, ad esempio i giornali di pesca o il monitoraggio elettronico, gli Stati membri effettuano una stima del numero di rilasci di squali seta catturati, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti), e comunicano tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 37.
5.Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali seta catturati e issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.
Articolo 18
Cetacei
1.È vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a un cetaceo, se quest'ultimo è avvistato prima dell'inizio della cala.
2.Nel caso in cui un cetaceo sia accerchiato dalla rete a circuizione in modo non intenzionale, i pescherecci dell'Unione provvedono affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza. Tra queste figurano l'interruzione del sollevamento della rete e la sospensione delle operazioni di pesca fino a quando l'animale sia stato rilasciato e non rischi più di essere nuovamente catturato.
3.Le catture accidentali di cetacei sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
4.Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 2 per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza del cetaceo, i pescherecci dell'Unione prendono tutte le misure ragionevoli per seguire gli orientamenti adottati dalla WCPFC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 al fine di modificare o integrare il presente regolamento con l'allegato contenente gli orientamenti della WCPFC.
Articolo 19
Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini
1.I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro a sud di 30 S applicano:
(a)almeno due delle tre misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cala notturna o cavi tori (cavi scaccia-uccelli); oppure
(b)dispositivi di schermatura degli ami.
2.I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro tra i paralleli 25 S e 30 S applicano una delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cavi tori o dispositivi di schermatura degli ami.
3.I pescherecci dell'Unione aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che praticano la pesca con palangaro a nord di 23º applicano almeno due delle misure di mitigazione di cui all'allegato 1, tabella 1, del presente regolamento, di cui almeno una misura figurante nella colonna A.
4.I cavi tori possono essere utilizzati solo conformemente alle specifiche dell'allegato 1 del presente regolamento.
5.Tali interazioni sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Articolo 20
Tartarughe marine
1.I pescherecci dell'Unione issano a bordo al più presto dopo la cattura le tartarughe marine in stato comatoso o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua. I comandanti e gli operatori dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché l'equipaggio sia a conoscenza delle tecniche di mitigazione e di manipolazione appropriate e le utilizzi, come descritto negli orientamenti della WCPFC per la manipolazione delle tartarughe marine.
2.I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione:
(a)evitano di accerchiare tartarughe marine e, se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata in modo non intenzionale, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga;
(b)rilasciano tutte le tartarughe marine che sono state trovate impigliate nei FAD o in altri attrezzi da pesca;
(c)se una tartaruga marina è impigliata nella rete, fanno in modo di interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua; liberano la tartaruga senza ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete e, nella misura del possibile, prestano alla tartaruga le cure necessarie prima di rimetterla in acqua;
(d)sono provvisti di coppi e, se del caso, li utilizzano per manipolare le tartarughe.
3.I pescherecci dell'Unione con palangari adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che, quando trasportano e utilizzano taglialenze e slamatori per manipolare e rilasciare prontamente le tartarughe marine catturate o impigliate, vengano seguiti per quanto possibile gli orientamenti della WCPFC di cui al paragrafo 1.
4.Per limitare la cattura di tartarughe marine, i pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro di superficie applicano almeno uno dei tre metodi seguenti:
(a)l'utilizzo esclusivo di ami circolari di grandi dimensioni, ossia ami da pesca di forma generalmente circolare o ovale, originariamente progettati e fabbricati in modo che la punta dell'amo sia girata all'indietro perpendicolarmente al gambo. L'inclinazione di questi ami non deve superare i 10 gradi;
(b)l'utilizzo esclusivo di pesci come esca;
(c)il ricorso a misure, piani o attività di mitigazione di altro tipo che siano stati esaminati dal comitato scientifico e dal comitato tecnico e di conformità della WCPFC e approvati dalla WCPFC in quanto in grado di ridurre il tasso di interazione (numero osservato per amo impiegato nella pesca) con le tartarughe nella pesca con palangaro di superficie.
5.I requisiti di cui al paragrafo 4 non si applicano alle attività di pesca con palangaro di superficie in cui i tassi medi di interazione con tartarughe marine osservati sono inferiori a 0,019 tartarughe marine (per l'insieme delle specie) per 1 000 ami nei tre anni consecutivi precedenti e il livello della copertura di osservazione è di almeno il 10 % in ciascuno di questi tre anni.
Articolo 21
Scarico di materie plastiche
Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di gettare in mare qualsiasi materia plastica che non costituisca un attrezzo da pesca (compresi imballaggi in plastica, articoli contenenti plastica e polistirene).
CAPO IV
REQUISITI RELATIVI AI PESCHERECCI E NOLO
Articolo 22
Registro dei pescherecci
1.Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci siano iscritti nel registro dei pescherecci conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2.I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro sono considerati non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che un peschereccio non iscritto nel registro effettui o abbia effettuato attività di pesca o di trasbordo di stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.
Articolo 23
Trasmissione di informazioni sui pescherecci
1.Ogni Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per via elettronica, le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio iscritto nel registro:
(a)nome, numero di immatricolazione, numero d'identificazione WCPFC (WIN), nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio;
(b)nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;
(c)nome e cittadinanza del comandante;
(d)bandiera precedente (se del caso);
(e)indicativo internazionale di chiamata;
(f)sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C e numero di telefono satellitare);
(g)fotografia a colori del peschereccio;
(h)luogo e data di costruzione del peschereccio;
(i)tipo di nave;
(j)equipaggio normalmente presente a bordo;
(k)metodo o metodi di pesca;
(l)lunghezza (precisare il tipo e l'unità di misura);
(m)altezza di costruzione (precisare l'unità di misura);
(n)larghezza (precisare l'unità di misura);
(o)tonnellate di stazza lorda (TSL) o stazza lorda (GT);
(p)potenza del motore principale o dei motori principali (precisare l'unità di misura);
(q)capacità di carico, compresi tipo, capacità e numero di congelatori, capacità delle stive e capacità delle celle frigorifere (precisare l'unità di misura);
(r)formato e numero dell'autorizzazione rilasciata dallo Stato di bandiera, comprese eventuali zone, specie e periodi di tempo specifici per cui è valida; e
(s)numero dell'organizzazione marittima internazionale (IMO) o numero del Lloyd's Register (LR).
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali variazioni delle informazioni di cui al paragrafo 1, nonché i pescherecci da aggiungere o da cancellare dal registro, entro 12 giorni dalla modifica e comunque non più tardi di sette giorni prima dell'inizio delle attività di pesca del peschereccio interessato nella zona della convenzione.
3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni da essa richieste riguardo ai pescherecci iscritti nel registro dei pescherecci entro sette giorni dalla richiesta.
4.Anteriormente al 1o giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci risultati iscritti nel registro in qualsiasi momento dell'anno civile precedente insieme al numero WIN del peschereccio e all'indicazione, per ciascun peschereccio, se questo abbia pescato stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione al di fuori della zona di giurisdizione nazionale. L'indicazione è espressa come segue: il peschereccio a) ha pescato, oppure b) non ha pescato.
5.Gli Stati membri operanti mediante contratti di locazione o nolo o con accordi analoghi che comportano obblighi di comunicazione dei dati a carico di una parte diversa dallo Stato di bandiera prenderanno le disposizioni atte a garantire che quest'ultimo possa adempiere i suoi obblighi di cui al paragrafo 4.
6.Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati completi del registro dei pescherecci conformemente alle specifiche relative alla struttura e al formato di cui all'appendice 1 della CMM 2014-03 e le fotografie dei pescherecci conformemente alle specifiche di cui all'appendice 2 della CMM 2014-03.
7.I dati del registro dei pescherecci sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico conformemente alle specifiche di formattazione elettronica di cui all'appendice 3 della CMM 2014-03.
Articolo 24
Rifornimento
1.Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci riforniscano o siano riforniti o ricevano servizi di altro tipo unicamente da:
(a)pescherecci battenti bandiera di parti contraenti; o
(b)pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti se tali pescherecci figurano nel registro; o pescherecci gestiti da parti non contraenti nell'ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle CMM.
Articolo 25
Marcatura e identificazione dei pescherecci
1.In deroga all'articolo 6, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, i pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione sono contrassegnati per l'identificazione con i segnali radio internazionali di chiamata (IRCS).
2.I pescherecci dell'Unione rispettano le altre specifiche tecniche e di marcatura di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
Articolo 26
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
1.I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione utilizzano due sistemi di controllo:
a) il sistema previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 comprendente il dispositivo di localizzazione via satellite ("ALC") di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, e
b) il VMS che riceve dati direttamente dai pescherecci dell'Unione che operano nelle acque d'altura della zona della convenzione e che è gestito dalla WCPFC o che trasmette all'Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud, per il quale gli Stati membri:
(a)provvedono affinché i loro pescherecci nelle acque d'altura della zona della convenzione soddisfino i requisiti VMS stabiliti dalla WCPFC e siano dotati di ALC che comunicano tali dati secondo quanto stabilito dalla WCPFC;
(b)provvedono affinché le apparecchiature VMS a bordo dei pescherecci dell'Unione soddisfino le norme, le specifiche e le procedure per il controllo del peschereccio nella zona della convenzione della WCPFC come disposto dall'allegato 3;
(c)cooperano per garantire la compatibilità tra VMS nazionale e VMS delle acque d'altura;
(d)provvedono affinché l'ALC installato a bordo dei pescherecci dell'Unione sia conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato 3 del presente regolamento;
(e)provvedono affinché l'intervallo predefinito di segnalazione della posizione sia di quattro ore durante la permanenza nella zona della convenzione (sei segnalazioni di posizione al giorno);
(f)provvedono affinché i pescherecci che escono dalla zona della convenzione segnalino la posizione una volta al giorno.
Articolo 27
Sistema di notifica delle navi noleggiate
1.Entro 20 giorni o comunque entro le 96 ore precedenti l'inizio delle attività di pesca nel quadro di un contratto di nolo, lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato trasmettendo per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:
(a)nome del peschereccio;
(b)WIN;
(c)nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;
(d)nome e indirizzo del noleggiatore,
(e)durata del contratto di nolo; e
(f)Stato di bandiera della nave.
2.Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne dà immediata comunicazione al segretariato della WCPFC.
3.Ciascuno Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione e allo Stato di bandiera, entro 20 giorni e comunque entro le 96 ore precedenti l'inizio delle attività di pesca nel quadro di un contratto di nolo, le informazioni seguenti:
(a)eventuali pescherecci noleggiati aggiuntivi, insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1;
(b)eventuali variazioni delle informazioni di cui al paragrafo 1 riguardo a ogni peschereccio noleggiato; e
(c)la cessazione del nolo di qualsivoglia peschereccio precedentemente notificato a norma del paragrafo 1.
4.Il nolo è ammesso solo per i pescherecci iscritti nel registro.
5.Il nolo non è ammesso per i pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della WCPFC o nell'elenco delle navi INN di un'altra organizzazione regionale di gestione della pesca.
6.Le catture e lo sforzo di pesca dei pescherecci notificati come noleggiati sono attribuiti allo Stato membro noleggiatore o alla parte contraente noleggiatrice. Lo Stato membro noleggiatore riferisce annualmente alla Commissione le catture e lo sforzo di pesca dei pescherecci noleggiati nell'anno precedente.
7.Il paragrafo 6 non si applica alla pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione per la quale le catture e lo sforzo sono assegnati a uno Stato di bandiera.
CAPO V
PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE
Articolo 28
Il programma di osservazione regionale (POR)
1.L'obiettivo del programma di osservazione regionale (POR) della WCPFC è raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e sorvegliare l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.
2.Il POR si applica ai pescherecci che pescano nelle acque d'altura della zona della convenzione, in acque soggette alla giurisdizione nazionale di uno o più Stati costieri.
3.Gli Stati membri sono responsabili del rispetto del livello di copertura di osservazione fissato dalla WCPFC.
4.Attraverso gli osservatori del POR gli Stati membri conseguono annualmente una copertura di osservazione del 100 % per la pesca con ciancioli nella zona delimitata da 20° N e 20° S e annualmente una copertura almeno del 5 % per le altre attività di pesca.
5.Il POR raccoglie i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e monitora l'attuazione delle CMM.
6.Tra gli obblighi degli osservatori che operano nell'ambito del POR figurano la raccolta di dati sulle catture e altri dati scientifici, il monitoraggio dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC e la raccolta di informazioni supplementari relative alla pesca eventualmente stabilita dalla WCPFC.
7.I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione accettano la presenza di un osservatore del POR.
8.Gli Stati membri utilizzano le informazioni raccolte dagli osservatori al fine di indagare su possibili casi di inosservanza e cooperano nello scambio di tali informazioni anche chiedendo proattivamente, rispondendo e agevolando l'adempimento delle richieste di copie delle relazioni di osservazione conformemente alle norme adottate dalla WCPFC.
9.Gli operatori o i comandanti dei pescherecci garantiscono agli osservatori del POR:
(a)il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e attrezzature del peschereccio che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;
(b)il pieno accesso ai registri del peschereccio, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione dei registri, e ragionevoli possibilità di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e agli apparecchi radio, nonché ad altre informazioni riguardanti l'attività di pesca;
(c)l'accesso e l'utilizzo delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'equipaggio, su richiesta, per l'inserimento, la trasmissione e la ricezione di dati o informazioni di lavoro;
(d)l'accesso a qualsiasi attrezzatura supplementare presente a bordo, per facilitare il lavoro dell'osservatore durante la permanenza a bordo del peschereccio, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.;
(e)l'accesso al ponte di lavoro durante il recupero delle reti o delle lenze e agli esemplari (vivi o morti) al fine di raccogliere e prelevare campioni;
(f)un preavviso di almeno 15 minuti prima delle operazioni di salpamento o cala delle reti, a meno che l'osservatore non chieda espressamente di non essere informato;
(g)l'accesso a vitto, alloggio, strutture sanitarie e servizi igienici di livello adeguato, equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo del peschereccio;
(h)la disponibilità, sul ponte o in un'altra zona designata, di uno spazio sufficiente per l'espletamento delle mansioni amministrative, nonché in coperta per lo svolgimento delle mansioni di osservazione;
(i)la libertà di svolgere le proprie mansioni senza essere aggrediti, ostacolati, osteggiati, ritardati, intimiditi o intralciati nell'esercizio dei loro compiti.
10.Gli osservatori hanno gli obblighi seguenti:
(a)essere in grado di svolgere le mansioni previste dal presente regolamento e dalla CMM;
(b)accettare e rispettare le norme e le procedure di riservatezza concordate per quanto riguarda le operazioni di pesca dei pescherecci e degli armatori;
(c)dimostrare indipendenza e imparzialità in ogni momento durante il servizio nell'ambito del POR;
(d)rispettare i protocolli del POR per gli osservatori che svolgono funzioni del POR a bordo di un peschereccio;
(e)rispettare le disposizioni legislative e regolamentari della CMM che si applicano al peschereccio;
(f)rispettare la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto il personale di bordo;
(g)espletare le proprie mansioni secondo modalità che non interferiscono indebitamente con le attività lecite del peschereccio, tenendo in dovuta considerazione le esigenze operative del medesimo e comunicando regolarmente con il comandante del peschereccio a tal fine;
(h)essere a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo del peschereccio, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;
(i)comunicare regolarmente con il comandante del peschereccio in merito alle questioni e alle mansioni di competenza dell'osservatore;
(j)rispettare le tradizioni etniche dell'equipaggio e i costumi dello Stato di bandiera del peschereccio;
(k)rispettare il codice di condotta applicabile agli osservatori;
(l)redigere e trasmettere prontamente alla Commissione le relazioni conformemente alle procedure adottate dalla WCPFC;
(m)non interferire indebitamente con le operazioni lecite del peschereccio e, nell'esercizio delle proprie funzioni, tenere nella dovuta considerazione le esigenze operative del medesimo e per quanto possibile ridurre al minimo le perturbazioni delle attività dei pescherecci che pescano nella zona della convenzione;
(n)adottare tutte le misure ragionevoli per seguire gli orientamenti di cui all'allegato A "Orientamenti in materia di diritti e responsabilità degli osservatori" della CMM 2018-05 e all'allegato B "Orientamenti per gli operatori, i comandanti e gli equipaggi dei pescherecci".
Articolo 29
Responsabilità degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi dei pescherecci
1.Gli operatori dei pescherecci, compresi i comandanti, adempiono gli obblighi seguenti:
(a)accettare a bordo del peschereccio le persone identificate come osservatori nell'ambito del POR, quando richiesto dalla WCPFC;
(b)informare i membri dell'equipaggio dell'orario d'imbarco dell'osservatore del POR e dei loro diritti e responsabilità quando è presente a bordo un osservatore del POR;
(c)offrire assistenza all'osservatore del POR affinché possa imbarcarsi e sbarcare in condizioni di sicurezza, nel luogo e nell'ora concordati;
(d)dare all'osservatore del POR un preavviso di almeno 15 minuti prima dell'inizio della cala delle reti o del salpamento delle reti, a meno che l'osservatore non chieda espressamente di non essere informato;
(e)consentire all'osservatore del POR di espletare le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e offrirgli assistenza a tal fine;
(f)dare all'osservatore del POR pieno accesso ai registri del peschereccio, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e riproduzione dei registri;
(g)dare all'osservatore del POR un accesso ragionevole alle apparecchiature di navigazione, alle carte e alle radio, e ad altre informazioni relative alla pesca;
(h)consentire l'accesso a tutte le attrezzature supplementari presenti per facilitare il lavoro dell'osservatore del POR durante la sua permanenza a bordo del peschereccio, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.;
(i)consentire all'osservatore del POR di prelevare e conservare campioni delle catture e offrirgli assistenza a tal fine;
(j)consentono all'osservatore del POR di svolgere le proprie funzioni in condizioni di sicurezza e gli offrono la propria assistenza;
(k)fornire all'osservatore del POR vitto, alloggio, servizi igienici adeguati durante la sua permanenza a bordo del peschereccio, senza spese per l'osservatore del POR o per l'organismo da cui dipende o per il governo che mette a disposizione gli osservatori, nonché strutture sanitarie di livello adeguato, equivalente a quelle normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo del peschereccio;
(l)offrire all'osservatore del POR la copertura assicurativa durante la sua permanenza a bordo del peschereccio, per tutta la durata di tale permanenza;
(m)consentire all'osservatore del POR il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature del peschereccio che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, e offrirgli assistenza;
(n)provvedere affinché l'osservatore del POR non sia aggredito, ostacolato, osteggiato, ritardato, intimidito o intralciato, corrotto o soggetto a tentativi di corruzione nell'espletamento delle sue mansioni;
(o)provvedere affinché l'osservatore del POR non sia costretto o convinto a venir meno alle proprie responsabilità.
2.L'equipaggio del peschereccio adempie gli obblighi seguenti:
(a)astenersi dall'ostacolare o ritardare le mansioni dell'osservatore o dal costringere o convincere l'osservatore del POR a venir meno alle proprie responsabilità;
(b)garantire il rispetto del presente regolamento, delle disposizioni regolamentari e procedurali stabilite ai sensi della convenzione e degli altri orientamenti, regolamenti o condizioni stabiliti dallo Stato membro che si applicano al peschereccio;
(c)consentire il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature del peschereccio che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, e offrirgli la propria assistenza;
(d)consente all'osservatore del POR di svolgere le proprie funzioni in condizioni di sicurezza e gli offre la propria assistenza;
(e)consente all'osservatore del POR di rimuovere e conservare i campioni delle catture e gli offre la propria assistenza;
(f)rispettare le istruzioni impartite dal comandante del peschereccio per quanto riguarda le mansioni degli osservatori del POR.
Articolo 30
Sicurezza degli osservatori
1.In caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore del POR, il comandante del peschereccio:
(a)cessa immediatamente ogni operazione di pesca;
(b)avvia immediatamente la ricerca e il soccorso se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettua ricerche per almeno 72 ore, a meno che gli Stati membri non debbano autorizzare l'interruzione delle operazioni di ricerca e soccorso prima dello scadere delle 72 ore per cause di forza maggiore, o a meno che lo Stato membro di bandiera non abbia dato istruzioni di proseguire la ricerca oltre il termine di 72 ore;
(c)informa immediatamente lo Stato membro di bandiera;
(d)avverte immediatamente altre navi nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
(e)offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso;
(f)a prescindere dall'esito della ricerca, dirige il peschereccio verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore del POR;
(g)trasmette una relazione sull'accaduto all'organismo da cui dipende l'osservatore e alle autorità competenti; e
(h)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell'osservatore deceduto o disperso.
2.Il paragrafo 1, lettere a), c) e h), si applica in caso di decesso dell'osservatore. Il comandante del peschereccio provvede inoltre all'idonea conservazione del cadavere a fini di autopsia e di indagine.
3.In caso di grave malattia o ferimento dell'osservatore del POR che ne mettano a rischio la salute o la sicurezza, il comandante del peschereccio:
(a)cessa immediatamente ogni operazione di pesca;
(b)informa immediatamente lo Stato membro di bandiera;
(c)assiste l'osservatore e gli somministra ogni trattamento medico disponibile e possibile a bordo del peschereccio;
(d)presta assistenza per lo sbarco e il trasporto dell'osservatore in una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie, non appena possibile secondo le istruzioni dello Stato membro di bandiera; oppure, in assenza di tali istruzioni, secondo le istruzioni dell'organismo da cui dipende l'osservatore del POR; e
(e)offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o del ferimento.
4.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro assicura che il centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, l'organismo da cui dipende l'osservatore e il segretariato della WCPFC siano immediatamente informati.
5.Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza e qualora l'osservatore o l'organismo da cui dipende comunichi allo Stato membro il desiderio che l'osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro provvede affinché il comandante:
(a)adotti immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo;
(b)segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore, compresi il luogo e le condizioni in cui versa l'osservatore;
(c)presti assistenza per lo sbarco in sicurezza dell'osservatore secondo modalità e in un luogo convenuti dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore del POR che facilitino l'accesso alle cure mediche necessarie; e
(d)offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.
6.Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie ma né l'osservatore né l'organismo da cui egli dipende comunicano il desiderio che l'osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro provvede affinché il comandante:
(a)adotti il prima possibile misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo;
(b)segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore; e
(c)offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.
7.L'organismo da cui dipende l'osservatore del POR segnala, per iscritto, allo Stato membro e al segretariato della WCPFC eventuali violazioni che comportino aggressioni o molestie subite dell'osservatore mentre era a bordo del peschereccio, ravvisabili dopo lo sbarco dell'osservatore dal peschereccio.
8.A seguito della segnalazione di cui al paragrafo 7 lo Stato membro:
(a)indaga sull'accaduto basandosi sulle informazioni fornite dall'organismo da cui dipende l'osservatore e intraprende le azioni opportune in risposta ai risultati dell'indagine;
(b)offre la sua totale collaborazione alle indagini condotte dall'organismo da cui dipende l'osservatore, anche trasmettendo a tale organismo e alle autorità competenti la relazione d'indagine sull'accaduto; e
(c)comunica all'organismo da cui dipende l'osservatore e al segretariato della WCPFC i risultati della sua indagine e le eventuali azioni intraprese.
9.Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi organismi nazionali da cui dipendono gli osservatori:
(a)segnalino immediatamente allo Stato membro il decesso, la scomparsa o la presunta caduta in mare dell'osservatore del POR nell'espletamento delle sue mansioni;
(b)offrano la loro totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso;
(c)offrano la loro totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'episodio in cui è rimasto coinvolto l'osservatore del POR;
(d)agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco e la sostituzione dell'osservatore del POR in caso di malattia o ferimento gravi di quest'ultimo;
(e)agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco dell'osservatore del POR in caso di minaccia, aggressione, intimidazione o molestia nei suoi confronti tali da fargli esprimere il desiderio di essere allontanato dal peschereccio; e
(f)forniscano allo Stato membro, su richiesta, una copia del rapporto dell'osservatore sui presunti episodi di aggressione o molestia nei confronti dell'osservatore.
10.Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché le rispettive navi di ispezione autorizzate collaborino a ogni operazione di ricerca e soccorso di un osservatore.
CAPO VI
IMBARCO E ISPEZIONE
Articolo 31
Obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione
1.Oltre a quanto disposto dagli articoli 113 e 114 del regolamento (UE) n. 404/2011 durante le operazioni di imbarco e ispezione il comandante di un peschereccio dell'Unione:
(a)segue i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;
(b)accetta ed agevola l'imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati;
(c)offre collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione conformemente alle presenti procedure;
(d)si astiene dall'ostacolare o ritardare indebitamente gli ispettori nell'espletamento delle loro mansioni;
(e)consente agli ispettori di comunicare con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione nonché con le autorità del peschereccio ispezionato;
(f)offre loro una sistemazione adeguata, compresi, se del caso, vitto e alloggio; e
(g)facilita lo sbarco in condizioni di sicurezza degli ispettori.
2.Se il comandante di un peschereccio dell'Unione rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di effettuare operazioni di imbarco e ispezione secondo le procedure di cui al presente regolamento, egli deve motivare tale rifiuto. Le autorità della nave di ispezione comunicano immediatamente alle autorità del peschereccio e alla Commissione il rifiuto del comandante e ogni spiegazione addotta. La Commissione ne informa immediatamente il segretariato della WCPFC.
3.Quando viene comunicato tale rifiuto, le autorità dello Stato membro di bandiera di un peschereccio ingiungono al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione a meno che norme, procedure e pratiche internazionali generalmente riconosciute relative alla sicurezza in mare non rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione.
4.Se il comandante non ottempera, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ordina al peschereccio di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione le misure adottate in tali circostanze.
Articolo 32
Procedura in caso di infrazioni
1.Al ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 33 da un ispettore autorizzato di una parte contraente, senza indugio, lo Stato membro di bandiera del peschereccio interessato:
(a)assume l'obbligo di avviare un'indagine a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e, se le prove lo giustificano, adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione e lo comunica alle autorità dell'ispettore, alla Commissione e al segretariato della WCPFC; oppure
(b)autorizza le autorità dell'ispettore a completare l'indagine sulla possibile infrazione e ne informa la Commissione e il segretariato della WCPFC.
2.Gli ispettori dell'Unione trattano i rapporti di ispezione conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3.Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), non appena conclusa l'indagine, le autorità dello Stato membro dell'ispettore trasmettono alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio gli elementi di prova specifici raccolti dagli ispettori unitamente ai risultati dell'indagine. Al ricevimento di una notifica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera del peschereccio risponde senza indugio e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.
Articolo 33
Infrazioni gravi
1.Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009:
(a)pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dallo Stato membro;
(b)mancanza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità ai requisiti del regolamento in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture o dei dati ad esse connessi;
(c)pesca in una zona di divieto;
(d)pesca in un periodo di divieto;
(e)cattura o detenzione intenzionale di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione di cui al presente regolamento;
(f)superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti delle possibilità di pesca;
(g)utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
(h)falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;
(i)occultamento, manomissione o sottrazione degli elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;
(j)infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma del presente regolamento;
(k)rifiuto di accettare un imbarco e ispezione;
(l)indebito ostacolo o ritardo dell'attività di un ispettore;
(m)manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
(n)attività di pesca di pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro;
(o)pesca in prossimità di boe di raccolta dati o raccolta a bordo di tali boe in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2.
2.Laddove è stato accertato che un peschereccio dell'Unione ha partecipato a un'infrazione grave, le autorità dello Stato membro di bandiera revocano la licenza di tale peschereccio e provvedono affinché l'attività di pesca nella zona della convenzione cessi fino a quando non siano state ottemperate le sanzioni imposte dallo Stato di bandiera in relazione all'infrazione.
Articolo 34
Esecuzione delle norme
1.Le autorità dello Stato membro considerano l'interferenza dei loro pescherecci, comandanti o equipaggi con un ispettore autorizzato o una nave di ispezione autorizzata alla stregua di qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della sua competenza esclusiva.
2.Nello svolgimento delle attività volte ad attuare le procedure di cui al presente regolamento gli ispettori autorizzati dell'Unione effettuano una sorveglianza finalizzata a identificare i pescherecci di parti non contraenti che esercitano attività di pesca in acque d'altura nella zona della convenzione. I pescherecci così identificati sono segnalati immediatamente alla Commissione e al segretariato della WCPFC.
3.Gli Stati membri segnalano ogni attività di pesca di cui al paragrafo 2 alla Commissione e allo Stato di bandiera del peschereccio in questione.
4.Le autorità dello Stato membro segnalano quanto prima alla Commissione gli avvistamenti di pescherecci apparentemente privi di nazionalità che potrebbero svolgere attività di pesca nelle acque d'altura della zona della convenzione per le specie contemplate dalla convenzione.
CAPO VII
MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO
Articolo 35
Misure di competenza dello Stato di approdo
Il comandante di un peschereccio dell'Unione collabora con le autorità portuali di qualsiasi parte contraente per l'attuazione delle misure adottate dallo Stato di approdo nell'ambito della convenzione e del presente regolamento.
Articolo 36
Procedura in caso di sospetto di attività di pesca INN
Se a seguito di un'ispezione in porto uno Stato membro riceve un rapporto di ispezione secondo cui sussistono fondati motivi di ritenere che un peschereccio battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN o attività connesse alla pesca a sostegno della pesca INN, esso procede immediatamente a un'indagine approfondita della questione in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'articolo 25 della convenzione.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Comunicazione
1.Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 20 aprile di ogni anno i dati scientifici conformemente agli obblighi di comunicazione applicabili della WCPFC ed entro il 15 giugno una relazione annuale sull'attuazione e sull'osservanza degli orientamenti della WCPFC in materia di comunicazione, compresi i controlli da essi imposti alle loro flotte e le misure di monitoraggio, controllo e conformità che hanno stabilito per garantire il rispetto di tali controlli.
2.Le catture e lo sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione sono comunicati per i gruppi di specie seguenti: tonno bianco, tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora, pesce spada, altri istioforidi e squali. Per ciascuna di queste specie sono fornite anche le stime dei rigetti/rilasci. Le stime delle catture sono comunicate anche per altre specie secondo quanto stabilito dalla Commissione.
3.Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione una relazione che contiene in particolare:
(a)i livelli di cattura dei rispettivi pescherecci che hanno effettuato catture accessorie di marlin striato nonché il numero e i livelli di cattura dei pescherecci che praticano la pesca del marlin striato nella zona della convenzione a sud di 15 S;
(b)i livelli di cattura annuali di ciascun peschereccio che ha catturato alalunga del Pacifico meridionale nonché il numero di pescherecci che praticano attivamente la pesca dell'alalunga del Pacifico meridionale nella zona della convenzione a sud di 20 S;
(c)i progressi compiuti nell'applicazione del regolamento sulla conservazione delle tartarughe marine, comprese le informazioni raccolte sulle interazioni con le tartarughe marine nelle attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione;
(d)la stima del numero di rilasci di squali seta e squali alalunga, compreso lo stato al momento del rilascio (vivi o morti), attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e in altri modi;
(e)la trasmissione alla Commissione di tutte le dichiarazioni di trasbordo della WCPFC ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4;
(f)i casi in cui le reti a circuizione di pescherecci battenti la loro bandiera hanno accerchiato squali balena, compresi i dettagli richiesti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b);
(g)i casi in cui sono stati accerchiati cetacei dai ciancioli dei pescherecci battenti la loro bandiera, compresi i dettagli necessari a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
(h)tutte le attività di trasbordo di cui all'articolo 11 nell'ambito della relazione annuale conformemente agli orientamenti di cui all'allegato II della CMM 2009-06;
(i)una dichiarazione annuale di conformità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della convenzione riguardante le azioni intraprese in risposta a presunte infrazioni del presente regolamento, compresi l'imbarco e le ispezioni dei rispettivi pescherecci che hanno portato all'osservazione di presunte infrazioni ed eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate.
4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di pescherecci che hanno pescato pesce spada e le catture totali di pesce spada per i pescherecci seguenti:
(a)pescherecci battenti la loro bandiera ovunque nella zona della convenzione a sud di 20 S diversi dai pescherecci che operano nell'ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro dell'attività di pesca nazionale di un'altra parte contraente;
(b)pescherecci che operano nell'ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro della loro attività di pesca nazionale a sud di 20 S; e
(c)tutti gli altri pescherecci operanti nelle proprie acque a sud di 20 S.
5.Gli Stati membri segnalano quanto prima alla Commissione anche gli avvistamenti di pescherecci apparentemente privi di nazionalità che potrebbero svolgere attività di pesca nelle acque d'altura della zona della convenzione per le specie contemplate dalla convenzione.
Articolo 38
Segnalazione della WCPFC relativa a una presunta inosservanza
1.La Commissione trasmette senza indugio allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dalla WCPFC relative a una presunta inosservanza della convenzione o della CMM da parte di uno Stato membro o di pescherecci battenti la sua bandiera.
2.Lo Stato membro comunica alla Commissione le risultanze delle indagini effettuate in relazione alla presunta inosservanza nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità entro un mese dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1.
3.La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della WCPFC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato tecnico e di conformità.
Articolo 39
Riservatezza
Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della WCPFC e pervenuti dal medesimo.
Articolo 40
Procedura di modifica
1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo alle misure adottate dalla WCPFC negli ambiti seguenti:
(a)la dichiarazione di trasbordo della WCPFC di cui all'articolo 3, paragrafo 18;
(b)il riferimento alla zona d'altura orientale all'articolo 3, paragrafo 19;
(c)le notifiche di trasbordo di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4;
(d)le migliori pratiche di manipolazione delle Mobulidae di cui all'articolo 13, paragrafo 3;
(e)il riferimento alla descrizione dei palangari per squali di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
(f)il riferimento agli orientamenti per la pesca con palangari e reti a circuizione riguardo alle migliori pratiche di manipolazione degli squali di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
(g)le migliori pratiche di manipolazione per il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali balena di cui all'articolo 16, paragrafo 3;
(h)le misure di manipolazione dei cetacei di cui all'articolo 18, paragrafo 4;
(i)le tecniche di mitigazione e manipolazione concernenti le tartarughe marine di cui all'articolo 20, paragrafo 1;
(j)le informazioni sul peschereccio da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1;
(k)i requisiti VMS di cui all'articolo 26;
(l)la percentuale della copertura di osservazione del programma di osservazione regionale di cui all'articolo 28, paragrafo 4;
(m)gli ulteriori obblighi degli osservatori del POR di cui all'articolo 28, paragrafo 10;
(n)i termini relativi all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
(o)il formato per la comunicazione delle attività di trasbordo di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera h);
(p)le modifiche degli allegati da 1 a 3.
(q)Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche della CMM.
Articolo 41
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 40 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 42
Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio
L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio sono soppressi.
Articolo 43
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente