COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.4.2021
COM(2021) 194 final
2021/0100(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza delle parti in riferimento alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam") è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. È stata approvata con decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (decisione 2006/730/CE, con effetto retroattivo dal 19 dicembre 2002) ed è entrata in vigore per la Comunità europea il 24 febbraio 2004. Essa ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale. La convenzione offre un quadro per lo scambio di informazioni sulle caratteristiche di talune sostanze chimiche, per una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e per la notifica delle relative decisioni alle parti.
Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni stabiliti nella convenzione di Rotterdam.
Istituita dall'articolo 18 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione di Rotterdam; si riunisce solitamente ogni due anni per monitorare l'applicazione della convenzione e riesamina le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione, le parti sono tenute a notificare gli atti normativi definitivi adottati per vietare o limitare rigorosamente l'uso di una sostanza chimica a livello nazionale. Dopo che ha ricevuto almeno due notifiche provenienti da due diverse regioni partecipanti al sistema di previo assenso informato concernenti la stessa sostanza chimica, il segretariato trasmette le notifiche in questione al comitato per l'esame dei prodotti chimici, che è tenuto a riesaminarle in base ai criteri stabiliti nell'allegato II della convenzione. Sulla base dei risultati di tale riesame e poiché tutti i criteri sono risultati soddisfatti, il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha raccomandato di includere nell'elenco dell'allegato III della convenzione le seguenti sostanze chimiche: acetocloro, carbosulfano, amianto crisotilo, decabromodifeniletere, fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall'articolo 22 della convenzione.
In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, ogni organizzazione d'integrazione economica regionale come l'UE esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione.
Nel corso della decima riunione ordinaria, la conferenza delle parti considererà l'adozione di decisioni per includere nell'elenco dell'allegato III della convenzione le seguenti sostanze chimiche: acetocloro, carbosulfano, amianto crisotilo, decabromodifeniletere, fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
L'inclusione nell'elenco dell'allegato III comporta che le sostanze chimiche siano soggette alla procedura di previo assenso informato quando costituiscono oggetto di scambi commerciali a livello internazionale. A tal fine le parti sono tenute a trasmettere le risposte concernenti le importazioni al segretariato affinché quest'ultimo possa metterle a disposizione di tutte le parti. Le parti esportatrici saranno tenute a rispettare le risposte concernenti le importazioni all'atto dell'esportazione di tali prodotti chimici.
L'atto previsto diventerà vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera c), della convenzione, la quale dispone: "la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente alle parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le parti alla data fissata nella decisione stessa".
Nell'Unione, l'uso di acetocloro, carbosulfano, amianto crisotilo, fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, è vietato dalla rispettiva normativa. L'uso del decabromodifeniletere e dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati è limitato dal regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, in quanto entrambe le sostanze chimiche sono soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in riferimento alla prevista adozione di decisioni che modificano l'allegato III inserendo nell'elenco le seguenti sostanze chimiche: acetocloro, carbosulfano, amianto crisotilo, decabromodifeniletere, fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con il regolamento (UE) n. 649/2012, che recepisce la convenzione di Rotterdam nell'Unione, e ne integra l'attuazione. È pienamente in linea con l'obiettivo della convenzione di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di talune sostanze chimiche pericolose, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con i regolamenti (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1907/2006 in quanto non interferisce con le decisioni relative all'immissione sul mercato di sostanze chimiche nell'Unione europea.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che costituisce la base adeguata per un atto che definisce la posizione dell'Unione europea in relazione ad un accordo internazionale, nel caso di specie la convenzione di Rotterdam.
La base giuridica sostanziale è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, dato che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Rotterdam perseguono prevalentemente un obiettivo ambientale (ossia la protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il controllo del commercio internazionale di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi).
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe pertanto essere l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali danni di talune sostanze chimiche pericolose e contribuire al loro uso ecologicamente razionale è un problema globale e la convenzione di Rotterdam è recepita nell'Unione dal regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché l'Unione è parte della convenzione, è opportuno che essa partecipi al processo decisionale alla conferenza delle parti.
•Proporzionalità
Proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali danni di talune sostanze chimiche pericolose e contribuire al loro uso ecologicamente razionale è un problema globale e richiede un impegno a livello mondiale. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici della convenzione ha raccomandato di includere nell'elenco dell'allegato III l'acetocloro, il carbosulfano, l'amianto crisotilo, il decabromodifeniletere, il fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), i formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, in quanto è risultato che i criteri stabiliti nell'allegato II della convenzione sono soddisfatti con riferimento a tali prodotti chimici. È pertanto proporzionato sostenere l'inclusione di tali sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione al fine di garantire che siano adottate misure adeguate a livello mondiale.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione sistematica dei portatori di interessi in quanto non vi saranno conseguenze per i portatori di interessi nell'Unione europea, ad eccezione del fatto che l'esportazione di tali sostanze chimiche deve rispettare determinate norme. I portatori di interessi sono stati tuttavia consultati durante l'esame delle notifiche relative a tali sostanze chimiche effettuato dal comitato per l'esame dei prodotti chimici della convenzione e le loro osservazioni sono state tenute in considerazione.
•Valutazione d'impatto
Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in quanto le decisioni che possono essere adottate a norma della convenzione non avranno alcun impatto sull'uso di tali sostanze chimiche nell'Unione europea.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta può avere un impatto minore sull'attività commerciale in quanto le sostanze chimiche non sono utilizzate a fini commerciali nell'Unione, ma possono essere prodotte per l'esportazione e, pertanto, non esenta le microimprese e non prevede norme speciali per le PMI. La proposta può avere un impatto minore sulla competitività settoriale dell'UE o sugli scambi tra l'Unione e i paesi terzi in quanto nel commercio internazionale di tali sostanze chimiche dovranno essere rispettate determinate norme.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il piano attuativo, il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione non sono ritenuti necessari.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta conferisce alla Commissione il mandato di sostenere l'inclusione nell'elenco di acetocloro, carbosulfano, amianto crisotilo, decabromodifeniletere, fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, nella conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam a nome dell'Unione europea.
2021/0100 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nella conferenza delle parti in riferimento alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stato conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio.
(2)Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, attua la convenzione di Rotterdam nell'Unione.
(3)Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti è chiamata a decidere se includere una sostanza chimica nell'elenco dell'allegato III.
(4)Si prevede che in occasione della decima riunione la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam adotti decisioni volte a includere altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato III.
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni vincoleranno l'Unione.
(6)Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, organo ausiliario della convenzione di Rotterdam, circa l'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam dell'acetocloro, del carbosulfano, dell'amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. L'uso di tali sostanze è già vietato o soggetto a severe restrizioni nell'Unione e la maggior parte di esse è già sottoposta a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam consiste nel sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale per quanto riguarda l'inclusione dell'acetocloro, del carbosulfano, dell'amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention (in formulati a volume ultra basso – ULV – che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l e dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.