COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.3.2021
COM(2021) 165 final
2021/0088(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno nell'ambito dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell'orario lavorativo o misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché a finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
L'11 marzo 2021 la Lettonia ha presentato una nuova richiesta di assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento SURE.
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento SURE, la Commissione ha consultato le autorità lettoni per verificare l'aumento repentino e severo della spesa effettiva e programmata direttamente connessa a misure del mercato del lavoro e a misure di carattere sanitario della Lettonia e dovuta alla pandemia di COVID-19. In particolare l'aumento della spesa per la quale è richiesta l'assistenza finanziaria aggiuntiva riguarda una combinazione tra nuove misure e misure esistenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio:
(a)il regime esistente di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e il bonus per i lavoratori con figli a carico sono prorogati per il periodo compreso tra il 9 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile. Il regime si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza, il cui reddito proveniente dall'attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto-ottobre 2020. Il bonus per i figli a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico. Il bonus ammonta a 50 EUR al mese per figlio;
(b)un regime esistente di sovvenzioni salariali estende il sostegno a tutte le imprese colpite per il periodo compreso tra il 9 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il sostegno è disponibile per i datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica in misura pari ad almeno il 20 %. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione normale;
(c)una nuova misura, che prevede l'erogazione di prestazioni di aiuto in caso di malattia destinate ai genitori e ai prestatori di assistenza, fornisce un sostegno ai lavoratori dipendenti che non possono lavorare a distanza e devono prendersi cura dei figli fino ai 10 anni di età o di persone con disabilità quando le scuole e i centri di assistenza diurni sono chiusi a causa dell'infezione da COVID-19. L'indennità ammonta al 60 % della retribuzione media del beneficiario nei dodici mesi precedenti. Il datore di lavoro del beneficiario deve certificare l'impossibilità di lavorare a distanza e l'istituto scolastico o il comune deve confermare la chiusura della scuola o l'indisponibilità dei servizi di assistenza diurna;
(d)le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19 esistenti sono prorogate per il periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Il governo finanzia interamente il congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell'obbligo di autoisolamento o di autoquarantena, mentre di norma una parte della prestazione di malattia è versata dal datore di lavoro;
(e)la misura esistente relativa alle spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari;
(f)una nuova misura che prevede l'erogazione di premi ai medici e ai lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, come ricompensa dell'attività svolta in condizioni di accresciuto rischio e di maggiore carico di lavoro. Tali premi, variabili dal 20 % al 100 % della retribuzione mensile, si intendono in aggiunta ai premi massimi previsti per i dipendenti pubblici.
La Lettonia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.
Alla luce degli elementi disponibili la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Lettonia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
Come richiesto dalla Lettonia l'11 marzo 2021, le misure di carattere sanitario ammontano a 22 304 365 EUR.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale è presentata.
La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e integra altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annua e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
·la possibilità di rinnovare il debito.
2021/0088 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‐19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 192 700 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lettonia il 7 agosto 2020, al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
(2)Il prestito era volto a finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario adottati dalla Lettonia e di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio.
(3)L'epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica lettone connessa a nuove misure, ossia le prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza e i premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, nonché alle misure di cui all'articolo 3, lettere a), c), d), f) e g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.
(4)L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d'autunno 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,4 % e al 47,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Lettonia si ridurranno rispettivamente al 3,5 % e al 45,9 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d'inverno 2021 della Commissione il PIL reale della Lettonia aumenterà del 3,5 % nel 2021.
(5)L'11 marzo 2021 la Lettonia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 112 500 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 8.
(6)Il regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 (adottato il 24 novembre 2020 e modificato il 12 gennaio 2021) relativo all'indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 ha prorogato e modificato il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori di cui all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Il regime si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza, il cui reddito proveniente dall'attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto‑ottobre 2020. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile.
Al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori è collegato il bonus per i lavoratori con figli a carico di cui all'articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. Il bonus di 50 EUR al mese per figlio a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori inattivi, che hanno diritto a una riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i figli a carico. La misura di sostegno è stabilita dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 706 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali" e dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 15 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi di contingenza". Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l'attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
(7)Il regime di sovvenzioni salariali fornisce un sostegno ai datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica in misura almeno pari al 20 %. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione normale. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell'attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 e dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 128 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti". La misura estende il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni di cui all'articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e applica la copertura a tutti i datori di lavoro ammissibili.
(8)Il regime delle prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza fornisce un sostegno ai lavoratori dipendenti che non possono lavorare a distanza e devono prendersi cura dei figli fino ai 10 anni di età o di persone con disabilità quando le scuole e i centri di assistenza diurni sono chiusi a causa dell'infezione da COVID-19. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai genitori e ai prestatori di assistenza e contribuisce a preservare l'occupazione, evitando che i genitori e i prestatori di assistenza che devono prendersi cura dei figli o di persone con disabilità durante la chiusura delle scuole e dei centri di assistenza diurni debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. La prestazione di aiuto in caso di malattia è prevista dalla modifica della legge sull'assicurazione maternità e malattia del 27 novembre 2020.
(9)La Lettonia ha inoltre prorogato ulteriormente e introdotto una serie di misure di carattere sanitario per affrontare l'epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 10 a 12.
(10)Con la modifica della legge sull'assicurazione maternità e malattia del 13 novembre 2020 è stato stabilito di prorogare le prestazioni di malattia correlate alla COVID-19 di cui all'articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 fino al 30 giugno 2021. La misura prevede l'erogazione, da parte dello Stato, di prestazioni di malattia a favore delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell'obbligo di autoisolamento o di autoquarantena mentre, di norma, una parte della prestazione di malattia è versata dal datore di lavoro.
(11)Ulteriore sostegno per le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351. A tali spese era già stata data esecuzione nel 2020, comprese le spese stabilite dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 380 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze".
(12)I premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, variabili dal 20 % al 100 % della retribuzione mensile, ricompensano l'attività svolta in condizioni di accresciuto rischio e di maggiore carico di lavoro, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Consiglio dei ministri nn. 137 e 656 relative all'allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti", dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 relativa alla modifica dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza e dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, del 21 gennaio 2021, relativa all'allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti". Tali premi si intendono in aggiunta al premio massimo fissato nella legge sulla remunerazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni statali e locali. La misura sostiene l'occupazione garantendo la sicurezza sanitaria dei dipendenti e la continuità dei servizi pubblici essenziali.
(13)La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 405 297 901 EUR a decorrere dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso, tra l'altro, sia a una nuova misura sia alla proroga di misure esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 100 097 901 EUR dell'aumento della spesa pubblica mediante finanziamenti propri.
(14)Conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Lettonia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta dell'11 marzo 2021.
(15)Come richiesto dalla Lettonia l'11 marzo 2021, le misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 10 a 12 ammontano a 22 304 365 EUR.
(16)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
(17)La Lettonia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
(18)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
(19)È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(20)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata:
(1)l'articolo 2 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell'importo massimo di 305 200 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato tra la Lettonia e la Commissione.";
(2)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
La Lettonia può finanziare le seguenti misure:
(a)il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all'indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e dal regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell'indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni, come prorogato;
(b)l'indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19;
(c)il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali", come prorogato;
(d)il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica, come prorogato;
(e)pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall'industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella legge sulle misure per la prevenzione e l'eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, nella legge sull'eliminazione delle conseguenze della diffusione dell'infezione da COVID-19 e nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi di contingenza";
(f)le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze", come prorogate;
(g)prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell'elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie, come prorogate;
(h)prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto nella legge sull'assicurazione maternità e malattia, sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie e nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali", nonché nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 sull'allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi di contingenza";
(i)premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all'allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti", nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all'allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti", nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743, dell'8 dicembre 2020, relativa alla modifica dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655, del 6 novembre 2020, sulla dichiarazione dello stato di emergenza e nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all'allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato "Fondi per eventi imprevisti".";
(3)l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
1.La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2.Qualora le misure di cui all'articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, la Lettonia informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione."
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente