Bruxelles, 29.3.2021

COM(2021) 147 final

2021/0073(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 ottobre 2020 Malta ha chiesto l'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2024, di aumentare la soglia prevista da una misura vigente di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla domanda, che sono state fornite con lettera protocollata presso la Commissione il 9 novembre 2020.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 17 dicembre 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata da Malta. Con lettera del 18 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato a Malta che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287 della direttiva IVA, alcuni Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 1978 possono esentare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi al tasso di conversione del giorno della loro adesione, come specificato nella precitata disposizione. Malta ha iniziato a utilizzare l'euro il 1° gennaio 2008.

A norma dell'articolo 287, punto 13, della direttiva IVA, Malta può applicare una franchigia dall'IVA a tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci; 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

Dalla sua adesione Malta ha applicato tale disposizione per aiutare le piccole imprese e incoraggiare nuove imprese ad iniziare l'attività. Tale misura di semplificazione si è rivelata utile in quanto elimina numerosi obblighi in materia di IVA per le imprese che operano con un volume d'affari annuo inferiore a determinate soglie, riducendo così i costi di esercizio di tali imprese. Allo stesso tempo, l'effetto sulle entrate non era rilevante. Il governo maltese si è impegnato a continuare ad applicare misure volte a semplificare gli obblighi degli operatori di piccole dimensioni, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea per le piccole imprese enunciati nella comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa) 2 .

A tal fine, con la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del 20 febbraio 2018, Malta è stata autorizzata ad aumentare a 20 000 EUR la soglia della categoria con il fatturato più basso, ossia 14 600 EUR. Con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1662 del Consiglio del 3 novembre 2020 3 Malta è stata autorizzata a prorogare l'applicazione di tale misura fino al 31 dicembre 2024.

L'adozione e il successivo recepimento di tale misura speciale 4 nel diritto nazionale il 1° luglio 2018 ha consentito a oltre 1 262 piccole imprese di trarre vantaggio dall'innalzamento della soglia del volume d'affari annuo nell'ambito della relativa categoria del regime di semplificazione per le PMI.

Si considera che, innalzando a 30 000 EUR la soglia per i soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nella fornitura di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte), la misura ridurrà in modo significativo l'onere amministrativo che grava sulle imprese ammissibili al regime, in particolare le microimprese, esentandole dagli obblighi previsti dal normale regime IVA, come la tenuta dei registri IVA o la presentazione di dichiarazioni IVA.

La misura speciale ha ridotto notevolmente i costi e gli oneri amministrativi per l'importante numero delle suddette piccole imprese maltesi. Inoltre, l'applicazione della misura speciale ha consentito a Malta di assegnare maggiori risorse alla lotta contro le frodi all'IVA e al potenziamento dell'applicazione dell'attuale sistema IVA.

La misura di deroga, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.

È opportuno pertanto autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La misura di deroga è in linea con la filosofia della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 5 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA 6 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre la soglia di 30 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto quest'ultima consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi 7 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia 8 una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo 9 una soglia di 35 000 EUR; alla Lettonia 10 , alla Polonia 11 e all'Estonia 12 una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia 13 una soglia di 45 000 EUR e alla Lituania 14 una soglia di 55 000 EUR; all'Ungheria 15  una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia 16 una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania 17 una soglia di 88 500 EUR.

Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto da Malta, è coerente con l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della direttiva (UE) 2020/285 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nei suoi programmi di lavoro annuali la Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo, il programma di lavoro della Commissione per il 2020 18 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali. In particolare è in linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2017 19 , che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico 20 , nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013 "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" 21 , che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

Infine la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up 22 e nella comunicazione del 2008 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa) 23 , che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata da Malta e concerne solo questo Stato membro.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 20 000 EUR a 30 000 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 30 000 EUR. Pertanto essa avrà un impatto potenzialmente positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per un certo numero di soggetti passivi e, di conseguenza, per l'amministrazione fiscale.

Secondo i dati relativi al 2019, il numero di potenziali contribuenti interessati da tale aumento è 1 764 per i servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e 237 per i servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte).

Le autorità maltesi hanno riferito che il numero di operatori che attualmente usufruiscono del regime per le PMI e della franchigia è pari a 34 585 e che, innalzando la soglia, il numero potrebbe salire a 36 586 contribuenti.

La percentuale dei potenziali utenti del regime per le PMI che applica la soglia di 30 000 EUR, rispetto al numero totale di contribuenti a Malta, sarebbe del 34 %.

Sulla base della dichiarazione semplificata del fatturato nell'ambito del regime per le PMI nel 2019, l'IVA totale stimata, calcolata all'aliquota normale, e considerata non riscossa (essendo inferiore alla soglia di 20 000 EUR) ammonta a circa 11,4 milioni di EUR, pari all'1,2 % dell'importo totale delle entrate IVA riscosse a Malta nel 2019 (944,7 milioni di EUR), come indicato nei dati ufficiali disponibili.

Aumentando la soglia a 30 000 EUR sia per le forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) che per le forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte), l'IVA non riscossa aumenterà potenzialmente di circa 3,3 milioni di EUR, il che potrebbe essere stimato come un aumento dello 0,35 %.

I soggetti il cui volume d'affari imponibile non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali. Essa avrà un potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti passivi attualmente registrati ai fini dell'IVA a Malta, e quindi sull'amministrazione fiscale.

L'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per Malta non comporta un effetto significativo sulle entrate per il bilancio dello Stato.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto Malta effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

2021/0073 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 24 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") a tre categorie di soggetti passivi: i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella cessione di beni; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).

(2)Mediante decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio 25 Malta è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE al fine di concedere una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo non supera i 20 000 EUR.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 ottobre 2020 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad applicare fino al 31 dicembre 2024 una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, che la autorizza ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR ("la misura di deroga"). La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla domanda, che sono state fornite con lettera protocollata presso la Commissione il 9 novembre 2020.

(4)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda di Malta agli altri Stati membri con lettera del 17 dicembre 2020. Con lettera del 18 dicembre 2020 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(5)Considerato che l'aumento della soglia dovrebbe ridurre gli obblighi in materia di IVA, e quindi gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese, nonché semplificare la riscossione dell'IVA per le autorità fiscali, e considerata l'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso da Malta allo stadio del consumo finale, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga.

(6)La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto Malta effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio 26 .

(7)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 27 , che stabilisce norme più semplici in materia di IVA per le piccole imprese, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare Malta ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(8)È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/279,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte) o nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 30 000 EUR.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/279 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), Bruxelles, 25.6.2008, COM(2008) 394 del 25 giugno 2008.
(3)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1662 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/279 che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 6).
(4)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
(5)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
(7)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(9)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
(10)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).
(11)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 4).
(13)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).
(14)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 2).
(15)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).
(16)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).
(17)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016) 710 final).
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese (COM(2015) 550 final).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa - COM(2012) 795 final).
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up (COM(2016) 733 final).
(23)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa) (COM(2008) 394 final).
(24)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(25)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).
(26)    Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).
(27)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).