Bruxelles, 22.3.2021

COM(2021) 132 final

2021/0067(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e nel Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione UE-Georgia riunito nella formazione "Commercio" in relazione alla prevista adozione di una decisione che esprime parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e riconosce il completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione.

La presente proposta riguarda altresì la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione UE-Georgia per concedere alle Parti un più ampio accesso al mercato, come previsto al titolo IV dell'accordo di associazione.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di associazione

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra 1 ("l'accordo"), istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito ("DCFTA") allo scopo di stabilire condizioni volte a intensificare le relazioni economiche e commerciali. Ciò comprende il progressivo ravvicinamento della legislazione nel settore degli appalti pubblici. L'accordo è entrato pienamente in vigore il 1º luglio 2016.

2.2.Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è stato istituito dall'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo e svolge i compiti ad esso assegnati a norma del titolo IV dell'accordo (Scambi e questioni commerciali).

A norma dell'articolo 408, paragrafo 3, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni del Comitato di associazione sono vincolanti e le Parti adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti, tenendo in considerazione le rispettive procedure interne.

2.3.Il Consiglio di associazione

Il Consiglio di associazione è stato istituito dall'articolo 404 dell'accordo. Esercita la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione di tale accordo ed esamina periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro dell'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

A norma dell'articolo 406 dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione dell'accordo, che sono vincolanti per le Parti. In particolare l'articolo 419, paragrafo 5, dispone che se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 dell'accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto previsto al titolo IV.

Le decisioni del Consiglio di associazione sono vincolanti e le Parti adottano le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di associazione adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.

2.4.L'atto previsto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

La finalità dell'atto previsto è esprimere un parere favorevole riguardo alla recente tabella di marcia completa per la riforma del settore degli appalti pubblici approvata dal governo georgiano e dare atto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo (Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato).

L'allegato XVI-B del DCFTA UE-Georgia stabilisce i seguenti requisiti per il completamento della fase 1:

·attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 dell'accordo;

·accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 dell'accordo.

Per quanto riguarda il primo requisito, l'articolo 143, paragrafo 2, prevede che la Georgia designi in particolare:

·un organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che abbia il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del capo corrispondente dell'accordo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione, come stabilito nell'allegato XVI-B dell'accordo;

·un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.

La Georgia ha attuato tali misure rispettivamente il 23 aprile 2014 con decreto governativo n. 306 e il 2 luglio 2020 con legge n. 6730.

A norma dell'articolo 144, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti le Parti si conformano a una serie di norme di base, contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del medesimo articolo, per quanto riguarda la pubblicazione, l'aggiudicazione e la tutela giurisdizionale. Tali norme di base derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Tali principi sono stati integrati nella normativa georgiana in materia di appalti pubblici con l'introduzione di un sistema di appalti elettronici nel 2010 e l'adozione della legge n. 617, del 6 aprile 2017, che modifica la legge sugli appalti pubblici.

Per quanto riguarda il secondo requisito della fase 1 di cui all'allegato XVI-B, occorre approvare la tabella di marcia di cui all'articolo 145 dell'accordo. L'articolo 145, paragrafo 1, dell'accordo di associazione prevede che, prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del titolo IV, capo 8, dell'accordo, che comprenda un calendario e le tappe previste. Tale documento, che secondo l'accordo di associazione deve rispettare le fasi e il calendario di cui all'allegato XVI-B, comprende tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha approvato il decreto n. 536 concernente l'approvazione di una tabella di marcia relativa alle modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi vigenti tra la Georgia e l'UE nell'ambito dell'accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tale decreto è stato modificato dai decreti governativi n. 154 del 22 gennaio 2018 e n. 974 del 12 giugno 2020. La tabella di marcia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 145, paragrafo 1.

L'atto previsto vincolerà le Parti a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, dell'accordo, che stipula: "[a] seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Georgia ad attuare la tabella di marcia." A norma dell'articolo 146, paragrafo 3, dato atto del completamento della fase 1 dell'allegato XVI-B, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" potrà procedere alla valutazione della fase successiva.

2.5.La decisione prevista del Consiglio di associazione per quanto riguarda l'accesso al mercato

Dato atto del completamento della fase 1, il Consiglio di associazione decide, conformemente all'articolo 146, paragrafo 2, e all'articolo 419, paragrafo 5, e al calendario delle riforme istituzionali, del ravvicinamento e dell'accesso al mercato di cui all'allegato XVI-B, di concedere un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dal Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" mira a esprimere un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici.

Mira inoltre a dare atto che, approvando la strategia globale di riforma a norma dell'articolo 145 e riconoscendo l'attuazione degli articoli 143, paragrafo 2, e 144 dell'accordo, la Georgia ha completato la fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione (Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato).

A norma dell'articolo 145, paragrafo 2, dell'accordo, a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" la tabella di marcia è integrata come documento di riferimento per l'attuazione del titolo IV, capo 8, dell'accordo di associazione.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dal Consiglio di associazione mira a decidere la concessione di un ulteriore accesso al mercato alle Parti, come previsto al titolo IV dell'accordo.

Tali decisioni dovrebbero essere iscritte nel più ampio contesto degli sforzi intrapresi dall'UE e dalla Georgia per ravvicinare le rispettive legislazioni, anche nel settore degli appalti pubblici, al fine di stabilire condizioni volte a intensificare le relazioni economiche e commerciali.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

L'atto che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 408, paragrafo 3, dell'accordo.

La decisione del Consiglio di associazione di concedere un reciproco accesso al mercato produrrà effetti giuridici nei territori dei firmatari, a norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la garanzia dell'attuazione della politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione degli atti previsti

A norma dell'articolo 145, paragrafo 2, l'atto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" integrerà la tabella di marcia approvata dalle autorità georgiane come documento di riferimento per il titolo IV, capo 8, dell'accordo e dà atto del completamento della fase 1 dell'allegato XVI-B (Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato). La decisione del Consiglio di associazione di concedere un reciproco accesso al mercato produrrà diritti e obblighi. È pertanto opportuno pubblicare gli atti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.

2021/0067 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e nel Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2016/838/UE del Consiglio 3 l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra 4 ("l'accordo"), entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2)L'articolo 145, paragrafo 1, dell'accordo dispone che la Georgia presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici completa di calendario e tappe previste e che comprenda tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione.

(3)A norma dell'articolo 145, paragrafo 2, dell'accordo, è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della legislazione sugli appalti pubblici all'acquis dell'Unione.

(4)Conformemente all'articolo 146, paragrafo 2, dell'accordo, il ravvicinamento all'acquis dell'Unione è effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto dal programma di cui all'allegato XVI-B dell'accordo. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione di un reciproco accesso al mercato di cui all'allegato XVI-B dell'accordo.

(5)Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 17 novembre 2014, relativa al regolamento interno, che formula un parere in merito alla tabella di marcia approvata dalle autorità georgiane, nonché una valutazione del ravvicinamento del diritto georgiano al diritto dell'Unione compiuto finora nel contesto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo. Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha approvato la tabella di marcia con decreto n. 536 del governo della Georgia concernente l'approvazione di una tabella di marcia relativa alle modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l'UE nell'ambito dell'accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), modificato dai decreti del governo della Georgia n. 154, del 22 gennaio 2018, e n. 974, del 12 giugno 2020.

(6)Dato atto del completamento della fase 1, il Consiglio di associazione dovrebbe adottare una decisione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato I della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Georgia, del 17 novembre 2014, relativa al regolamento interno, in merito alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali, conformemente all'allegato XVI-B dell'accordo.

(7)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e nel Consiglio di associazione, poiché le decisioni previste vincoleranno l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" per quanto riguarda la tabella di marcia completa approvata dal governo della Georgia e il completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" accluso alla presente decisione nell'allegato I.

Articolo 2

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione per quanto riguarda la concessione di un reciproco accesso al mercato, conformemente all'allegato XVI-B dell'accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione nell'allegato II.

Articolo 3

Dopo l'adozione, la decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 1 e la decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 261 del 30.8.2014, pag. 744.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    Decisione (UE) 2016/838 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 26).
(4)    GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

Bruxelles, 22.3.2021

COM(2021) 132 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" e nel Consiglio di associazione istituiti dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano per l'attuazione della legislazione in materia di appalti pubblici e che dà atto del completamento della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione


ALLEGATO I

Decisione n. .../2021 del Comitato di associazione UE-Georgia riunito nella formazione "Commercio"

del xx.xx.2021

relativa alla valutazione positiva della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare l'articolo 146,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2)Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'Unione, conformemente all'accordo, e ad attuarla in maniera efficace, contribuendo in tal modo a una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l'Unione a vantaggio di tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto.

(3)Conformemente all'articolo 147 dell'accordo, le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati.

(4)A norma dell'articolo 146 dell'accordo, la Georgia dovrebbe fare in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata all'acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici e che il ravvicinamento all'acquis dell'Unione sia effettuato in fasi successive secondo quanto previsto dal programma di cui all'allegato XVI-B dell'accordo, modificato dalla decisione n. 2/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione "Commercio", del 18 ottobre 2019 1 .

(5)A norma dell'articolo 146 dell'accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare una decisione per ciascuna delle fasi di cui all'allegato XVI-B dell'accordo sulla base di una valutazione positiva di tale comitato.

(6)L'allegato XVI-B dell'accordo, modificato dalla decisione n. 2/2019 del Comitato di associazione nella formazione "Commercio", del 18 ottobre 2019, stabilisce i requisiti che la Georgia deve soddisfare per completare la fase 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È espresso un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia completa approvata dal governo georgiano con decreto n. 536 del governo della Georgia, del 31 marzo 2016, concernente l'approvazione di una tabella di marcia relativa alle modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l'UE nell'ambito dell'accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), modificato dai decreti del governo della Georgia n. 154, del 22 gennaio 2018, e n. 974, del 12 giugno 2020.

Articolo 2

È espressa una valutazione positiva del completamento da parte della Georgia della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo, sulla base dei motivi indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il Comitato di associazione

riunito nella formazione "Commercio"

Il presidente

I segretari

ALLEGATO

Conformemente all'allegato XVI-B della zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) di cui al capo 8 relativo agli appalti pubblici, per il completamento della fase 1 occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)attuazione dell'articolo 143, paragrafo 2, e dell'articolo 144 dell'accordo;

2)accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 145 dell'accordo.

Ad 1) a) Per quanto riguarda la prima parte del primo requisito, l'articolo 143, paragrafo 2, prevede che la Georgia designi in particolare:

a)"un organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale, che abbia il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del capo corrispondente dell'accordo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione, come stabilito nell'allegato XVI-B dell'accordo;

b)un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo".

Il requisito di cui all'articolo 143, paragrafo 2, lettera a), è stato soddisfatto il 23 aprile 2014 con decreto governativo n. 306.

L'organismo esecutivo a livello dell'amministrazione centrale che ha il compito di garantire una politica coerente e la relativa attuazione in tutti i settori connessi agli appalti pubblici è l'agenzia per gli appalti pubblici (SPA) della Georgia. Tale agenzia è un soggetto giuridico indipendente di diritto pubblico autorizzato a garantire la conformità e il rispetto delle disposizioni della legge sugli appalti pubblici (PPL).

L'agenzia per gli appalti pubblici è stata istituita con decreto del presidente della Georgia n. 223, del 5 giugno 2001, basato sulla PPL adottata il 9 dicembre 1998 dal parlamento georgiano. Successivamente la SPA è stata accorpata all'agenzia georgiana per la concorrenza (GCA). Dopo la firma dell'accordo di associazione, al fine di ottemperare pienamente al DCFTA, la SPA e la GCA sono state divise in due entità distinte. Di conseguenza, lo stato attuale della SPA è stato determinato dal decreto n. 306 del governo della Georgia, del 23 aprile 2014.

Le attività della SPA sono disciplinate dalla Costituzione della Georgia, da accordi internazionali, tra cui l'accordo/DCFTA, dalla legge e dallo statuto della SPA. Il controllo statale sulle attività della SPA è esercitato dal governo georgiano. Il governo della Georgia approva inoltre la struttura e lo statuto della SPA.

Il presidente della SPA è nominato dal primo ministro, che può anche sospenderne il mandato.

Il personale della SPA è assunto e promosso conformemente al codice del lavoro. Il numero totale di dipendenti a tempo indeterminato è attualmente pari a 123 e 22 dipendenti sono assunti su base contrattuale a tempo determinato, il che risulta in linea con le funzioni che svolgono attualmente.

La SPA ha acquisito una solida reputazione in seno al governo georgiano, nonché presso le istituzioni finanziarie internazionali (IFI), i donatori e le parti interessate internazionali, per l'espletamento efficiente ed efficace dei suoi doveri e delle sue responsabilità. La SPA svolge un ruolo chiave nel facilitare e coordinare l'adempimento degli obblighi del DCFTA e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione, come stabilito nell'allegato XVI-B del DCFTA. La SPA ha la capacità di sostenere efficacemente lo sviluppo del sistema degli appalti pubblici (compreso il panorama giuridico e l'intero sistema) in Georgia.

L'insieme di funzioni conferite alla SPA dalla legge copre i requisiti generali raccomandati dalla prassi internazionale a tali istituzioni per sostenere il miglioramento del quadro giuridico e per potenziare la capacità operativa a livello delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici. La SPA espleta adeguatamente le funzioni di regolamentazione, monitoraggio, formazione, assistenza e informazione.

Le funzioni aggiuntive della SPA sono le seguenti:

·monitorare le procedure di appalto pubblico;

·preparare ed emanare atti normativi per disciplinare le procedure di appalto pubblico;

·esaminare e analizzare la situazione del sistema degli appalti pubblici sulla base delle relazioni ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e presentare proposte al governo della Georgia affinché adotti le decisioni necessarie;

·elaborare programmi di formazione standard e speciali nonché strumenti metodologici, organizzare seminari e formazioni destinati alle autorità del governo centrale e dei governi autonomi locali, ai rappresentanti dei media e altri soggetti interessati;

·creare, aggiornare e supervisionare una banca dati unificata per gli appalti;

·fornire servizi di consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici;

·sostenere l'introduzione di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel sistema degli appalti;

·sostenere il funzionamento del sistema elettronico unificato per gli appalti pubblici e garantire il flusso elettronico dei documenti durante le gare d'appalto;

·esaminare le controversie che possono sorgere durante le gare;

·vigilare sulla legalità delle procedure d'appalto e definire le politiche di regolamentazione delle procedure d'appalto;

·tenere aggiornate una lista nera e una lista bianca;

·identificare e/o integrare un oggetto d'appalto nel sistema di classificazione;

·bandire gare d'appalto consolidate per determinati oggetti d'appalto;

·redigere una relazione annuale sulle proprie attività, trasmetterla al governo della Georgia entro il 15 maggio di ogni anno e pubblicarla sul sito web della SPA.

Il requisito di cui all'articolo 143, paragrafo 2, lettera b), è stato soddisfatto il 2 luglio 2020 con legge georgiana n. 6730.

Tale legge ha abolito il precedente organo di ricorso (Consiglio per la risoluzione delle controversie) e ha istituito un nuovo organismo pubblico indipendente e imparziale. L'organo amministrativo di recente istituzione rivestirà le funzioni di organo di ricorso per quanto riguarda le denunce relative agli appalti pubblici, i partenariati pubblico-privato e le attività di concessione. Le modifiche si applicavano anche alle questioni relative all'aggiudicazione di appalti mediante procedure "semplificate" (aggiudicazione diretta, appalti a fonte unica), ad esempio alla procedura di richiesta di approvazione da parte dell'agenzia per gli appalti pubblici per lo svolgimento di operazioni di aggiudicazione di appalti pubblici mediante procedure "semplificate" in caso di "necessità urgente".

Le disposizioni della legge georgiana n. 6730, del 2 luglio 2020, prevedono adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, come stabilito nell'articolo 143, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo.

Ad 1) b) Per quanto riguarda il primo requisito, a norma dell'articolo 144, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti le Parti si conformano a una serie di norme di base, contemplate nei paragrafi da 2 a 15 del medesimo articolo, per quanto riguarda la pubblicazione, l'aggiudicazione e la tutela giurisdizionale. Tali norme di base derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE in materia, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Tali principi sono stati integrati nella normativa georgiana in materia di appalti pubblici con l'introduzione di un sistema di appalti elettronici nel 2010 e l'adozione della modifica della legge sugli appalti pubblici, con legge georgiana n. 617, del 6 aprile 2017.

Nel 2010 la Georgia ha introdotto un sistema di appalti elettronici istituendo il cosiddetto "GE-GP", sistema elettronico unificato georgiano per gli appalti pubblici. Dall'introduzione del sistema degli appalti elettronici, il 100 % degli appalti pubblici in Georgia è stato svolto per via elettronica, il che ne assicura la trasparenza e stimola la concorrenza. La trasparenza del sistema di appalti elettronici è pienamente conforme ai requisiti UE per la pubblicazione, in quanto tutte le informazioni relative ai bandi di gara e all'aggiudicazione sono pienamente trasparenti e completamente accessibili.

Per soddisfare alcune delle altre norme di base di cui all'articolo 144 dell'accordo e per ovviare alla non conformità della legge sugli appalti pubblici, la SPA ha preparato alcuni progetti di modifica di tale legge. Il governo della Georgia ha approvato le modifiche proposte, già nel dicembre 2016, e le ha successivamente trasmesse al parlamento georgiano. Tali modifiche sono state adottate dal parlamento georgiano il 6 aprile 2017 con legge della Georgia n. 617. Le modifiche riguardavano i seguenti orientamenti fondamentali: a) i principi fondamentali; b) le specifiche tecniche; e c) i termini.

a)La modifica della legge sugli appalti pubblici, volta a introdurre i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, che non erano esplicitamente menzionati nella legge, riguardava l'articolo 2, lettera c), e l'articolo 13.

b)La modifica della legge sugli appalti pubblici riguardava inoltre l'articolo 12-1, paragrafo 6, per quanto riguarda l'introduzione dell'uso di una descrizione generale dei criteri di prestazione, tecnici e/o funzionali per definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti. In forza delle nuove disposizioni, le amministrazioni aggiudicatrici potranno stabilire specifiche sulla base dei criteri di prestazione, tecnici e/o funzionali; di conseguenza sarà possibile presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche disponibili sul mercato. È stato specificato che, al momento della redazione dei requisiti per l'appalto, occorre dare la preferenza ai criteri di prestazione e funzionali.

c)La modifica ha introdotto termini ragionevoli per il bando di gara e per familiarizzarsi con i termini del bando.

Le modifiche della legge sugli appalti pubblici sono entrate in vigore il 19 luglio 2017. Le nuove modifiche hanno esteso i termini per la presentazione delle offerte anche al di sotto delle soglie dell'Unione. Attualmente i termini per ciascun tipo di procedura, al di sotto e al di sopra delle soglie dell'Unione, sono i seguenti:

Tipo di procedura

Oggetto

Soglie monetarie

Termini di presentazione

Offerta elettronica

Appalti di forniture e di servizi

Da 5 000 GEL a 150 000 GEL

7 giorni

150 000 GEL e oltre

10 giorni

Appalti di lavori

Da 5 000 GEL a 300 000 GEL

10 giorni

300 000 GEL e oltre

20 giorni

Al di sopra delle soglie dell'UE

Appalti di forniture e di servizi

135 000 EUR e oltre

30 giorni

Appalti di lavori

5 225 000 EUR e oltre

Ad 2) Per quanto riguarda il secondo requisito della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo, occorre approvare la tabella di marcia di cui all'articolo 145 dell'accordo. L'articolo 145, paragrafo 1, dell'accordo dispone che, prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Georgia presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del titolo IV, capo 8, dell'accordo, che comprenda un calendario e le tappe previste. Tale documento, che secondo l'accordo deve rispettare le fasi e il calendario di cui all'allegato XVI-B, comprende tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

Il 31 marzo 2016 il governo della Georgia ha approvato il decreto n. 536 concernente l'approvazione di una tabella di marcia relativa alle modifiche programmate nel settore degli appalti pubblici previste per ottemperare agli obblighi in vigore tra la Georgia e l'UE nell'ambito dell'accordo sulla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). Tale decreto è stato modificato dai decreti governativi n.154 del 22 gennaio 2018 e n. 974 del 12 giugno 2020.

La tabella di marcia comprende tutte le riforme in termini di ravvicinamento all' acquis dell'Unione e di sviluppo delle capacità istituzionali e rispetta le tappe e il calendario di cui all'allegato XVI-B dell'accordo conformemente all'articolo 145 dell'accordo. 

ALLEGATO II

Decisione n. .../2021 del Consiglio di associazione UE-Georgia

del xx.xx.2021

relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali conformemente all'allegato XVI-B dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 146, 406 e l'articolo 419, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, ("l'accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2)Il preambolo dell'accordo riconosce l'impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'Unione, conformemente all'accordo, e ad attuarla in maniera efficace, contribuendo in tal modo a una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l'Unione a vantaggio di tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto.

(3)Conformemente all'articolo 147 dell'accordo, le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati.

(4)A norma dell'articolo 146 dell'accordo, la Georgia dovrebbe fare in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata all'acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici e che il ravvicinamento all'acquis dell'Unione sia effettuato in fasi successive secondo quanto previsto dal programma di cui all'allegato XVI-B dell'accordo, modificato dalla decisione n. 2/2019 del Comitato di associazione UE-Georgia nella formazione "Commercio" del 18 ottobre 2019 2 . Conformemente alla decisione [1/2021 da confermare] del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" del [data], il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ha espresso una valutazione positiva per quanto riguarda il completamento, da parte della Georgia, della fase 1 di cui all'allegato XVI-B dell'accordo.

(5)A norma dell'articolo 419, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 dell'accordo, dovrebbe decidere un'ulteriore apertura del mercato secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso un reciproco accesso al mercato per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali dell'Unione europea alla Georgia e per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture all'Unione europea da parte delle autorità governative centrali georgiane nei territori specificati all'articolo 429 dell'accordo.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

I segretari

(1)    GU L 296 del 15.11.2019, pag. 33.
(2)    GU L 296 del 15.11.2019, pag. 33.