Bruxelles, 18.3.2021

COM(2021) 125 final

2021/0065(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio internazionale dei cereali in riferimento alla prevista adozione della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 fino al 30 giugno 2023.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Obiettivo della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") è favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 1995.

L'Unione europea è parte della convenzione 1 .

2.2.Il consiglio internazionale dei cereali

Il consiglio internazionale dei cereali (IGC) è un'organizzazione internazionale che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

·favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;

·favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;

·contribuire alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalle vendite commerciali di cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

Il consiglio internazionale dei cereali è composto da 30 membri, tra cui molti dei maggiori produttori mondiali di cereali e degli importatori. Oltre all'Unione europea, tra gli altri membri si annoverano l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, il Giappone, l'India, il Regno Unito, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non sono membri.

I 30 membri del consiglio internazionale dei cereali dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione dei contributi finanziari annuali dei membri, l'Unione dispone di 371 voti nel 2020/21 2 .

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 244 voti) e 1 000 voti tra i 19 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, il consiglio internazionale dei cereali opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del consiglio internazionale dei cereali, in particolare alle sessioni del consiglio.

2.3.L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali

Il 7 giugno 2021, nella sua 53a sessione, il consiglio internazionale dei cereali sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla proroga di due anni della convenzione ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto, basato sull'articolo 33 della convenzione, è di consentire al consiglio internazionale dei cereali di proseguire i suoi lavori.

La proroga della convenzione coprirà il periodo dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2023.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dall'Unione europea con la decisione 96/88/CE del Consiglio 3 fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2019, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2021.

L'Unione europea è sempre stata un membro attivo del consiglio internazionale dei cereali e un'ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell'interesse dell'Unione. L'Unione è uno dei maggiori produttori di cereali e uno dei principali esportatori di frumento e di orzo, nonché il più importante importatore di granturco.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione europea, possa votare in seno al consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione fino al 30 giugno 2023. La decisione formale sulla proroga della convenzione è in programma per la 53a sessione del consiglio internazionale dei cereali che si terrà il 7 giugno 2021, probabilmente in videoconferenza.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso di specie

L'atto previsto del consiglio internazionale dei cereali ha l'effetto di prorogare la validità della convenzione, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del consiglio internazionale dei cereali estenderà la durata della convenzione; la decisione del Consiglio deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 96/88/CE del Consiglio 5 l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito "la convenzione"), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.

(2)A norma dell'articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 2019 6 , la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.

(3)Nel corso della sua 53a sessione, che si terrà il 7 giugno 2021, il consiglio internazionale dei cereali è chiamato a decidere in merito alla proroga della convenzione per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2023.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della 53a sessione del consiglio internazionale dei cereali, in quanto una proroga della convenzione è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in occasione della 53a sessione del consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni, dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2023.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

FinancSt/10/
PSH/pl/914809

6.221.2022.1

DATA: 18.1.2021

1.

LINEA DI BILANCIO:

14 20 03 06 Accordi internazionali in materia di agricoltura

STANZIAMENTI:

B2021
6 300 000 EUR

2.

TITOLO:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

3.

BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

Proroga di ulteriori due anni della vigente convenzione sul commercio dei cereali
(dall'1.7.2021 al 30.6.2023).

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI


(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

2021

(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

2022

(milioni di EUR)

5.0

SPESE A CARICO

-    DEL BILANCIO DELL'UE
   (RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

0,42

0,39

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE
   (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    SUL PIANO NAZIONALE

2023

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

-

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti di cui dispone l'UE (varia ogni anno) per un importo indicativo da pagare per voto in GBP.

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

-

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

-

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

L'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP.

(1)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(2)    Il consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1° luglio al 30 giugno.
(3)    GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 63 e 64.
(5)    Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).
(6)    Decisione (UE) 2019/813 del Consiglio, del 17 maggio 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 19).