COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.3.2021
COM(2021) 119 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare
l'accordo internazionale sul cacao del 2010
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.3.2021
COM(2021) 119 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare
l'accordo internazionale sul cacao del 2010
RELAZIONE
La presente raccomandazione riguarda una decisione che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati volti a rivedere parzialmente l'accordo internazionale sul cacao ("ICA") 1 che il consiglio internazionale del cacao ("ICC") ha deciso di avviare, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Revisione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010
L'Unione europea è parte dell'ICA 2 .
L'ICA è volto a intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti direttamente o indirettamente il cacao nel mondo, fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sul cacao e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore del cacao, facilitare il commercio di cacao mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale del cacao e incoraggiare l'aumento della domanda di cacao.
L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 2012 per un periodo di dieci anni fino al 30 settembre 2022.
A norma dell'articolo 7 dell'ICA, l'ICC è l'organo incaricato di espletare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dall'accordo. L'articolo 12 dell'ICA stabilisce che tutte le decisioni dell'ICC sono adottate, di norma, mediante consenso, salvo ove disposto diversamente dall'accordo. In mancanza di consenso le decisioni sono adottate mediante una votazione speciale.
A norma dell'articolo 10 dell'ICA, i membri dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO") dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ICCO detiene un numero specifico di voti, adattato annualmente secondo criteri predefiniti nell'ICA. L'accordo, e in particolare la ripartizione dei voti tra i membri, determina anche il contributo di un membro. Attualmente l'Unione è di gran lunga il principale contributore al bilancio dell'ICCO.
L'ICC ha avviato negoziati per poter decidere in merito a un'eventuale proroga della validità dell'ICA prima della scadenza attuale. Tali negoziati forniranno l'opportunità per rivedere parzialmente l'ICA concentrandosi sulla sua modernizzazione e semplificazione.
Gli orientamenti della Commissione per le modifiche raccomandate figurano nell'allegato.
È chiaramente nell'interesse dell'Unione riformare l'ICA per allinearlo ulteriormente alle pratiche promosse dall'Unione presso altri organismi per i prodotti di base nonché agli sviluppi intervenuti nel mercato mondiale del cacao dal 2010. Questo aspetto è stato regolarmente illustrato nelle ultime sessioni dell'ICC nel 2019-2020, cui hanno partecipato anche gli Stati membri dell'UE.
La finalità generale dell'ICA di cui all'articolo 1 dell'accordo non è destinata a cambiare.
Due modifiche principali devono essere proposte nel contesto della revisione dell'ICA:
·garantire che i membri compiano tutti gli sforzi necessari per realizzare un'economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi di sviluppo sostenibile contenuti, tra l'altro, nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata a New York nel 2015;
·convenire che l'ICA riveduto resti in vigore fino a quando il Consiglio vi ponga fine.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Base giuridica
L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
Applicazione al caso concreto
Le direttive di negoziato previste dovrebbero dotare il negoziatore a nome dell'Unione degli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi generali stabiliti al punto 1. Essi sono descritti nell'allegato.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.
Conclusioni
La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'Unione è parte dell'ICA ed è rappresentata dalla Commissione in sede di ICC. Gli Stati membri non sono parte distinta dell'ICA. La negoziazione da parte dell'Unione della revisione parziale dell'ICA è di esclusiva competenza dell'Unione.
Proporzionalità
È nell'interesse dell'Unione rivedere l'ICA al fine di migliorare il trattato e quindi modernizzare l'accordo. Attualmente la partecipazione dell'UE all'ICCO è vantaggiosa sia per l'Unione sia per gli altri paesi membri dell'organizzazione. La modernizzazione dell'accordo dovrebbe suscitare un maggiore interesse nei confronti dell'ICCO, attirando potenzialmente nuovi membri e aumentando la pertinenza del suo lavoro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Consultazioni dei portatori di interessi
L'Unione è membro dell'ICA e dal 2010 la sua adesione è generalmente sostenuta sia dal settore del cacao dell'UE sia dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione. Non si ritiene necessario avviare una consultazione dei portatori di interessi riguardo a un processo che mira semplicemente a proseguire l'adesione dell'Unione all'ICCO, sia pure nell'ambito di un insieme di norme in linea con quelle di altri organismi internazionali per i prodotti di base cui l'UE aderisce.
Valutazione d'impatto
Dal momento che è improbabile che la misura abbia effetti economici, ambientali o sociali significativi, una valutazione d'impatto completa non è necessaria. Il buon esito delle modifiche dell'ICA risulterebbe in una governance riformata che è considerata un punto di partenza fondamentale per la modernizzazione dell'accordo e dovrebbe altresì comportare una partecipazione più attiva all'ICCO da parte dei suoi membri.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Si ritiene che l'avvio dei negoziati non incida sul bilancio.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare
l'accordo internazionale sul cacao del 2010
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è parte dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 ("ICA") 3 nonché membro dell'Organizzazione internazionale del cacao ("ICCO") 4 .
(2)A norma dell'articolo 7 dell'ICA, il consiglio internazionale del cacao ("ICC") espleta, o dispone l'espletamento di, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dall'accordo. A norma dell'articolo 12 dell'ICA, tutte le decisioni dell'ICC sono adottate, di norma, mediante consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate mediante una votazione speciale.
(3)A norma dell'articolo 10 dell'ICA, i membri dell'ICCO dispongono complessivamente di 2 000 voti in sede di ICC. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, che viene adattato annualmente in conformità ai criteri indicati all'articolo 10 dell'ICA.
(4)È nell'interesse dell'Unione partecipare a un accordo internazionale sul cacao, considerata l'importanza di tale settore per diversi Stati membri e per l'economia del settore europeo del cacao.
(5)Un gruppo di lavoro tecnico composto da paesi produttori e paesi esportatori membri dell'ICCO ha svolto un lavoro sostanziale al fine di presentare proposte concrete di modifica dell'ICA. Tutti i membri sono stati invitati a presentare suggerimenti per avviare questa analisi tecnica. L'UE ha partecipato a questo lavoro tecnico. L'ICC deve avviare negoziati per una revisione parziale dell'ICA ben prima della data di scadenza della validità dell'accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD). Qualsiasi settore dell'ICA da rivedere deve essere oggetto di negoziati formali. Tali negoziati devono concludersi entro il 30 settembre 2022, data di scadenza della validità dell'attuale ICA.
(6)Le modifiche convenute nel quadro di tali negoziati dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 63 dell'ICA. A norma di tale articolo l'ICC può, mediante consenso o, in assenza di consenso, con voto speciale, raccomandare una modifica dell'ICA alle parti contraenti dell'accordo. La modifica entra in vigore a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'ICA, che prevede la notifica dell'accettazione delle parti in una determinata percentuale. Poiché l'Unione è membro dell'ICCO e parte contraente dell'ICA a norma dell'articolo 4 dell'accordo, essa dovrebbe poter partecipare ai negoziati al fine di modificare il quadro istituzionale dell'ICA.
(7)È pertanto opportuno che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati per la revisione parziale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, la modifica dell'accordo internazionale sul cacao del 2010.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Prodotti di base".
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.3.2021
COM(2021) 119 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per modificare
l'accordo internazionale sul cacao del 2010
ALLEGATO
1.Direttive generali di negoziato
Modifiche proposte
Le raccomandazioni di modifica dell'accordo internazionale sul cacao (ICA 2010) elaborate dal gruppo di lavoro sulla revisione dell'accordo internazionale sul cacao nel 2019/2020 sono accolte con favore, in quanto perseguono gli obiettivi proposti dall'UE negli organismi internazionali per i prodotti di base.
Direttive di negoziato
In linea con le modifiche proposte, si applicano le seguenti direttive generali di negoziato.
(1)La finalità generale dell'ICA di cui all'articolo 1 non è soggetta a modifiche.
(2)L'ICA dovrebbe fondarsi sui principi generali della sostenibilità al fine di realizzare un'economia del cacao sostenibile. Ciò implica, fra l'altro:
·tener conto dei principi dello sviluppo sostenibile contenuti, tra l'altro, nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, adottata a New York nel 2015;
·tener conto dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) delle sue parti;
·perseguire l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica della produzione di cacao, garantendo ai produttori di cacao un reddito di sussistenza che sia dignitoso e garantisca una vita dignitosa;
·perseguire l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale della produzione di cacao, prevenendo o bloccando la deforestazione e il degrado delle risorse naturali;
·perseguire l'obiettivo di garantire la sostenibilità sociale della produzione di cacao, assicurando il rispetto dei diritti umani, e di compiere progressi verso l'azzeramento del lavoro minorile;
·applicare i principi dello sviluppo sostenibile lungo il resto della catena del valore.
(3)L'ICA resta in vigore fino a quando i membri vi pongono termine.
Direttive dettagliate di negoziato
Preambolo: eventualmente da modificare
Il preambolo potrebbe includere un riferimento non solo al "reddito dignitoso" ma anche al "reddito di sussistenza".
Articolo 1, lettera j): eventualmente da modificare
Fare riferimento a "redditi dignitosi", anziché "redditi sufficienti", al fine di garantire la coerenza del testo con la definizione di "reddito dignitoso" di cui all'articolo 2, punto 21.
Articolo 16, paragrafo 3: da sopprimere
"La carica di direttore esecutivo è esercitata in alternanza da un candidato di un membro esportatore e da un candidato di un membro importatore."
Articolo 36: eventualmente da modificare
"Nel caso di uno squilibrio previsto, il Consiglio può proporre raccomandazioni su come attenuare gli effetti negativi dello squilibrio sui produttori primari. Le misure adottate non devono tuttavia andare a scapito della concorrenza."
Articolo 42: eventualmente da modificare
L'impegno a migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro è accolto con favore. Si potrebbe aggiungere un impegno più specifico a lottare contro il lavoro minorile.
Articolo 43: eventualmente da modificare
Si potrebbe aggiungere un impegno più specifico a lottare contro la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti climatici.