Bruxelles, 10.3.2021

COM(2021) 111 final

2021/0056(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

2021/0056 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio 1 stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Nel regolamento (UE) 2021/92 il totale ammissibile di catture ("TAC") per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM"), che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2021. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve; la pesca inizia pertanto il 1º aprile, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico.

(3)È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

(4)Il regolamento (UE) 2021/92 stabilisce le possibilità di pesca preliminari per il primo trimestre del 2021. Inoltre, l'articolo 14 di detto regolamento istituisce un divieto dal 1º gennaio al 31 marzo 2021 per le navi che pescano il cicerello con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il presente regolamento stabilisce possibilità di pesca per l'intera campagna di pesca, tale divieto dovrebbe riguardare anche il periodo dal 1º agosto al 31 dicembre 2021, come nel 2020.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/92.

(6)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

(7)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, data l'urgenza di avviare la campagna di pesca del cicerello nei tempi stabiliti, entro il 1º aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

               Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

(1)L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Periodi di divieto della pesca del cicerello

La pesca commerciale del cicerello con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.";

(2)l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

Bruxelles, 10.3.2021

COM(2021) 111 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità


di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione


ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

(1)Nell'allegato IA, la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4(1)

Ammodytes spp.

Danimarca

pm

(2)

TAC analitico

Germania

pm

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Svezia

pm

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

pm

(2)

Regno Unito

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

1r

2r(1)

3r

4

5r

6

7r

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Germania

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Unione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Totale

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

"