Bruxelles, 2.3.2021

COM(2021) 96 final

2021/0046(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce
un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 23 settembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo volta, fra le altre cose, a creare un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE e a promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Una delle proposte legislative che accompagna tale comunicazione è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti di cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (in appresso la "proposta di regolamento sugli accertamenti" 1 ).

La proposta di regolamento sugli accertamenti affronta le sfide poste dalla gestione dei flussi misti di migranti introducendo degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne, come importante misura per colmare i divari fra i controlli alle frontiere esterne e le procedure di asilo e di rimpatrio. L'obiettivo degli accertamenti preliminari all'ingresso è assicurare la pronta determinazione dell'identità dei cittadini di paesi terzi che attraversano la frontiera esterna senza autorizzazione e di eventuali rischi sanitari e per la sicurezza, e il rapido indirizzamento alla procedura applicabile (procedura d'asilo o procedure ai sensi della direttiva (UE) 2008/115/UE (direttiva rimpatri)) 2  dei cittadini di paesi terzi interessati. La sopra citata proposta di regolamento istituisce inoltre un quadro dell'UE per gli accertamenti nei confronti dei migranti irregolari fermati nel territorio di uno Stato membro che hanno eluso i controlli di frontiera al momento dell'ingresso nello spazio Schengen, allo scopo di proteggere meglio tale area.

I controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti dovrebbero essere almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.

Da quanto precede consegue che le verifiche automatizzate a fini di sicurezza nel contesto degli accertamenti dovrebbero essere effettuate negli stessi sistemi utilizzati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel quadro del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) 3 , del sistema di informazione visti (VIS) 4 , del sistema di ingressi/uscite (EES) 5 e del sistema d'informazione Schengen (SIS) 6 . È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) 7 se condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, e nei dati Europol e nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Considerato che l'accesso al sistema di ingressi/uscite (EES), al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), al sistema di informazione visti (VIS) e al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti, i regolamenti che istituiscono tali banche dati devono essere modificati per fornire tale diritto di accesso supplementare. La proposta di regolamento sugli accertamenti modifica i regolamenti che istituiscono il VIS, l'EES e l'ETIAS. Tali regolamenti costituiscono tutti uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, come lo è nel complesso la proposta di regolamento sugli accertamenti.

In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2019/816, che istituisce ECRIS-TCN, non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, la sua modifica non ha potuto far parte della proposta di regolamento sugli accertamenti. Vi è pertanto la necessità di una modifica autonoma del regolamento (UE) 2019/816 affinché siano conferiti diritti di accesso ai fini della proposta di regolamento sugli accertamenti.

La proposta di regolamento sugli accertamenti introduce inoltre l'obbligo di usare i dati biometrici dei cittadini di paesi terzi in questione per interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 8 e (UE) 2019/818 9 . La consultazione del CIR nel contesto degli accertamenti serve a consentire il controllo simultaneo, in modo rapido e affidabile, dei dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e in ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.

Se la proposta di regolamento sugli accertamenti apporta modifiche al regolamento (UE) 2019/817 che si applica all'EES, al VIS e all'ETIAS, data la geometria variabile, la modifica del regolamento (UE) 2019/818 che si applica a ECRIS-TCN e all'Eurodac non faceva parte di detta proposta.

Ne consegue che, per consentire alle autorità designate di accedere a tutti i dati conservati nel CIR nel contesto degli accertamenti, è necessario modificare anche il regolamento (UE) 2019/818.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui vigano adeguate misure per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

La proposta è in linea con le finalità dell'ECRIS-TCN enunciate all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/816, in particolare al suo paragrafo 1 che prevede che le autorità possano usare l'ECRIS-TCN per "espletare le procedure in materia di visti, acquisizione della cittadinanza e migrazione, comprese quelle di asilo".

Essa non pregiudica il meccanismo di scambio fra Stati membri di informazioni sui casellari giudiziali sui cittadini dell'Unione tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI 10 e dalla decisione 2009/316/GAI 11 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta consente una verifica completa delle banche dati pertinenti durante gli accertamenti alle frontiere esterne e all'interno del territorio, in linea con la proposta di regolamento sugli accertamenti. Contribuisce in tal modo alla protezione delle frontiere esterne e alla prevenzione degli spostamenti non autorizzati all'interno dello spazio Schengen. È inoltre coerente con gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/816 di migliorare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi e contribuire allo sviluppo dell'interoperabilità fra tutti i sistemi d'informazione centralizzati dell'UE per la gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione.

La proposta è inoltre coerente con le modifiche che la proposta di regolamento sugli accertamenti prevede di apportare al quadro per l'interoperabilità quale istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 12  e (UE) 2019/818 13 , garantendo, per gli accertamenti, diritti d'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi pari ai diritti di accesso alle altre banche dati rilevanti, come il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), e il sistema di informazione visti (VIS).

La proposta tiene inoltre conto del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda la facilitazione della cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. È la disposizione del trattato che è servita da base giuridica per i regolamenti di cui si propone la modifica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'azione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà è applicabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea: l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (né a livello centrale né a livello regionale e locale), ma possono essere conseguiti a livello di Unione (a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione).

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. Questo perché riguardano l'accesso alle informazioni contenute in una banca dati dell'UE e la facilitazione della cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Proporzionalità

La proposta è proporzionata agli obiettivi individuati.

Essa è volta ad allineare i diritti di accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) a quelli validi per altre banche dati consultate automaticamente, a fini di sicurezza, durante gli accertamenti alle frontiere esterne e all'interno del territorio, affinché tali diritti di accesso siano pari a quelli già accordati nel contesto degli accertamenti dei richiedenti il visto o nel contesto degli accertamenti dei richiedenti un'autorizzazione ai viaggi nel quadro del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

In linea con la proposta di regolamento sugli accertamenti, i controlli di sicurezza, compresa la consultazione della banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), si limiteranno all'individuazione dei reati di terrorismo e di altri reati gravi. L'articolo 1 della proposta rispecchia la modifica apportata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 dalla proposta COM(2019) 3 final 14 (modifiche consequenziali dell'ETIAS), che introduce un indicatore speciale per i reati di terrorismo e altri reati gravi. In base a tale modifica, sarà possibile limitare l'accesso al registro dei dati dei cittadini di paesi terzi condannati per reati di terrorismo e altri reati gravi, consentendo l'accesso solo alle registrazioni che sono rilevanti ai fini dei controlli di sicurezza conformemente alla proposta di regolamento sugli accertamenti. La consultazione di ECRIS-TCN dovrebbe in effetti avvenire in modo da garantire che da tale banca dati siano estratti solo i dati necessari allo svolgimento dei controlli di sicurezza. La presente proposta rispecchia tali condizioni.

Le necessarie modifiche al regolamento (UE) 2019/818 si limitano ad accordare i diritti d'accesso ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) alle autorità designate nel contesto degli accertamenti.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta specifica le condizioni d'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), che è stato istituito da un regolamento dell'UE per garantire un'applicazione uniforme nell'insieme dell'Unione e la certezza del diritto evitando interpretazioni divergenti negli Stati membri quanto all'uso di tale banca dati centrale.

La proposta completa inoltre le norme uniformi sui controlli di sicurezza durante gli accertamenti stabiliti nella proposta di regolamento sugli accertamenti.

Ne consegue che un regolamento è lo strumento adeguato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il documento basato sugli elementi concreti preparato in relazione alle proposte legislative adottate insieme al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo resta rilevante ai fini della presente proposta, che completa la proposta di regolamento sugli accertamenti.

   Consultazioni dei portatori di interessi

Le consultazioni svolte dalla Commissione in relazione al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo restano valide. In particolare, la Commissione ha consultato il Parlamento europeo, gli Stati membri e i portatori di interessi in una serie di occasioni per raccogliere i loro punti di vista sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Parallelamente, le presidenze rumena, finlandese e croata hanno intrattenuto scambi sia strategici che tecnici sul futuro di vari aspetti della politica migratoria, fra cui la proposta relativa agli accertamenti. Dalle consultazioni è emerso il sostegno a favore di un nuovo avvio della politica europea in materia di asilo e migrazione.

In vista del varo del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha svolto continue discussioni con il Parlamento europeo. Gli Stati membri hanno riconosciuto, fra le altre cose, la necessità di una forte protezione delle frontiere e hanno espresso il proprio interesse per procedure chiare ed efficienti alle frontiere esterne, soprattutto per impedire gli spostamenti non autorizzati e per contribuire alla sicurezza dello spazio Schengen. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno sottolineato che non vanno creati inutili oneri amministrativi.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), inclusa la protezione dei dati di carattere personale, e il principio di non respingimento, la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, e altre norme e garanzie applicabili sancite dalla legislazione dell'UE in materia di asilo, rimpatrio e frontiere.

Per quanto riguarda la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), la proposta incide su tale diritto nella misura strettamente necessaria e proporzionata per offrire ai cittadini dell'UE uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui vengono adottati provvedimenti per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

In primo luogo, la modifica proposta consente di consultare la banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) allo scopo di effettuare controlli di sicurezza durante gli accertamenti, cosa che va ad integrare le vigenti misure di gestione delle frontiere. Gli accertamenti implicano la consultazione dei documenti di identità, di viaggio o di altro tipo, così come il trattamento dei dati biometrici delle persone oggetto del controllo, e la consultazione di banche dati, compreso ECRIS-TCN, nel contesto dei controlli di sicurezza. Questo implica il trattamento dei dati personali. Tali controlli sono necessari per verificare se la persona interessata rappresenti una minaccia per la sicurezza degli Stati membri ai sensi della proposta di regolamento sugli accertamenti.

In secondo luogo, il modulo consuntivo da compilare al termine degli accertamenti dovrebbe contenere le informazioni necessarie per consentire alle autorità degli Stati membri di indirizzare gli interessati alla procedura appropriata. La compilazione e la lettura del modulo consuntivo da parte delle autorità costituiscono quindi forme di trattamento dei dati personali finalizzate a indirizzare i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna, che non soddisfano le condizioni d'ingresso (o fermati all'interno del territorio), alle procedure di asilo o di rimpatrio adeguate. Il modulo consuntivo indica l'esito dell'interrogazione dei sistemi svolta durante gli accertamenti per motivi di sicurezza. I risultati di tale interrogazione si traducono in un riscontro positivo o in un riscontro negativo. In caso di riscontro positivo, la banca dati che lo ha prodotto e i suoi motivi precisi dovrebbero essere menzionati nel modulo consuntivo. Andrebbe sottolineato che, in caso di riscontro positivo in ECRIS-TCN, il modulo consuntivo includerà il risultato dell'interrogazione solo nel caso in cui tale riscontro positivo interessi dati relativi al terrorismo e ad altri reati gravi.

La presente proposta non fa venire meno le responsabilità degli Stati membri ai sensi delle legislazioni nazionali, comprese le norme sull'inserimento delle condanne a carico di minori nei casellari giudiziali nazionali. Parimenti, non pregiudica l'applicazione del diritto costituzionale degli Stati membri, né degli accordi internazionali a cui essi sono vincolati, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parte.

Nel riferire in merito all'applicazione del regolamento (UE) 2019/816 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 9, di tale regolamento, la Commissione dovrà tenere conto dell'impatto dell'uso della banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) sui diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi nel contesto degli accertamenti.

L'uso di tale banca dati nel contesto degli accertamenti dovrebbe essere soggetto al meccanismo di monitoraggio stabilito dalla proposta di regolamento sugli accertamenti, per garantire che questi si svolgano nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e nell'osservanza del principio di non respingimento.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2019/816 aggiungendo una nuova disposizione che consente alle autorità designate nel contesto degli accertamenti di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per resti di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo.

L'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2019/818 aggiungendo una nuova disposizione che consente alle autorità designate nel contesto degli accertamenti di accedere ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

L'articolo 3 contiene le disposizioni finali.

2021/0046 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce
un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 15 prevede verifiche dell'identità e controlli di sicurezza e sullo stato di salute relativamente ai cittadini di paesi terzi che sono presenti alla frontiera esterna e che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o che sono fermati all'interno del territorio e nei casi in cui non vi siano indicazioni che siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne. Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 16  risponde alla sfida posta dalla gestione dei flussi misti di migranti e introduce norme uniformi che consentono di individuare rapidamente i cittadini di paesi terzi e di indirizzarli verso le procedure applicabili.

(2)Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 17 stabilisce che, nel contesto degli accertamenti, dovrebbero avere luogo verifiche a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi. In particolare, ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 18 i dati personali di chi è sottoposto agli accertamenti dovrebbero essere confrontati con i dati Europol, con le banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), così come con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) per quanto concerne le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi.

(3)L'accesso a ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti previsti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 19  atti a stabilire se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.

(4)Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 20 , che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008 21 , (UE) 2017/2226 22 , (UE) 2018/1240 23 e (UE) 2019/817 24 , che costituiscono a loro volta uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti, rispettivamente, nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, a ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nello stesso regolamento per motivi di geometria variabile, poiché il regolamento che istituisce ECRIS-TCN non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/816 dovrebbe quindi essere modificato da uno strumento giuridico distinto.

(5)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire l'accesso a ECRIS-TCN ai fini dei controlli di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 25 , la cui finalità è a sua volta il rafforzamento del controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)Il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 26 prevede norme specifiche per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi mediante la consultazione dell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità.

(7)Considerato che l'accesso ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) ai fini di identificazione è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti, il regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] 27 modifica il regolamento (UE) 2019/817. Per motivi di geometria variabile non è stato possibile modificare il regolamento (UE) 2019/818 nello stesso regolamento, e il regolamento (UE) 2019/818 dovrebbe quindi essere modificato da uno strumento giuridico distinto.

(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegati ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(9)A norma dell'articolo 1, dell'articolo 2, e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/816

Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:

1.all'articolo 1 è aggiunta la lettera e) seguente:

"e)    le condizioni alle quali ECRIS-TCN è usato dalle autorità competenti al fine di effettuare un controllo di sicurezza in conformità del regolamento (UE) …/… 28 [regolamento sugli accertamenti]*.";

_____________

*    Regolamento (UE) …/… [regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817] (GU …)

2.l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri, allo scopo di individuare gli Stati membri in cui sono state pronunciate tali condanne [e di gestire le frontiere] 29 . Ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto ii), le disposizioni del presente regolamento che si applicano ai cittadini di paesi terzi si applicano anche ai cittadini dell'Unione che hanno anche la cittadinanza di un paese terzo e che sono stati oggetto di condanne negli Stati membri.

Il presente regolamento inoltre:

(a)agevola e aiuta nella corretta identificazione delle persone, in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/818;

(b)sostiene gli obiettivi del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli di sicurezza.";

3.all'articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) "autorità competenti", le autorità centrali ed Eurojust, Europol, EPPO [, l'unità centrale ETIAS istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera] 30 e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;"

4.l'articolo 5 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"c)un indicatore che segnali, ai fini del [regolamento (UE) 2018/1240 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240 se tali reati sono punibili conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e, in tali casi, il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna.";

(b)dopo il paragrafo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7.Nel caso in cui emergano riscontri positivi a seguito dei controlli di sicurezza di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], gli indicatori e il codice dello Stato membro o degli Stati membri di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dalle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] ai fini di detto regolamento.";

5.all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   In caso di riscontro positivo, il sistema centrale trasmette automaticamente all'autorità competente le informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ed eventuali corrispondenti informazioni sull'identità. Tali informazioni sull'identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l'identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un'interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato al solo scopo di:

(a)introdurre una richiesta ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;

(b)introdurre una richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento;

(c)[gestire le frontiere] 31 ;

(d)valutare se un cittadino di paese terzo oggetto di controlli di accertamento rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, conformemente al regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].";

6.dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Utilizzo di ECRIS-TCN ai fini degli accertamenti

Le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] hanno il diritto di accedere alla banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e di interrogarla, tramite il portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818, ai fini dell'esercizio dei compiti loro conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].

Ai fini del controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti], le autorità competenti di cui al primo comma hanno accesso solo alle registrazioni di dati nel CIR cui è stato apposto un indicatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.

La consultazione dei casellari giudiziali nazionali in base ai dati di ECRIS-TCN cui è stato apposto un indicatore avviene conformemente al diritto nazionale e usando canali nazionali. Le autorità nazionali rilevanti trasmettono un parere alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] entro due giorni se gli accertamenti hanno luogo sul territorio degli Stati membri o entro quattro giorni se gli accertamenti hanno luogo alle frontiere esterne. L'assenza di un parere entro tali termini significa che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto.";

7.all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini:

(a)di individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi;

(b)[di gestire le frontiere] 32 , oppure

(c)degli accertamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti].".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1.all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, conformemente ai rispettivi diritti di accesso di cui agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.";

2.l'articolo 17 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente all'articolo 20 e all'articolo 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.";

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona conformemente all'articolo 20 o ai fini della verifica e della determinazione dell'identità di una persona conformemente all'articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.";

3.all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e ai sensi del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.";

4.dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti]

1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) …/… [regolamento sugli accertamenti] interroga il CIR unicamente al fine di verificare o determinare l'identità di una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.

2. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 ha accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.";

5.l'articolo 24 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.";

(b)dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR ai sensi dell'articolo 20 bis. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

(a)lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

(b)la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;

(c)la data e l'ora dell'interrogazione;

(d)il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;

(e)i risultati dell'interrogazione.";

(c)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5.    Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2020) 612.
(2)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(3)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(4)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(5)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(6)    Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(7)    Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(9)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(10)    Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).
(11)    Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).
(12)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(13)    Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(14)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816.
(15)    Regolamento (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU [...]).
(16)    Op. cit. 15.
(17)    Op. cit. 15.
(18)    Op. cit. 15.
(19)    Op. cit. 15.
(20)    Op. cit. 15.
(21)    Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(22)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(23)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(25)    Op. cit. 15.
(26)    Op. cit. 15.
(27)    Op. cit. 15.
(28)    GU …
(29)    COM/2019/3 final.
(30)    Op. cit. 29.
(31)    Op. cit. 29.
(32)    Op. cit. 29.