COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.2.2021
COM(2021) 85 final
2021/0045(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2021) 90 final} - {SWD(2021) 27 final} - {SWD(2021) 28 final} - {SWD(2021) 29 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Motivi e obiettivi della proposta
Introduzione
Il regolamento (UE) n. 531/2012 cesserà di produrre effetti a decorrere dal 30 giugno 2022. L'obiettivo della presente proposta è quindi prorogarlo, modificando nel contempo le tariffe massime all'ingrosso per garantire la sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, introducendo nuove misure per aumentare la trasparenza e garantendo un'effettiva esperienza di roaming a tariffa nazionale ("roam-like-at-home") in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming.
Poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 ha subito varie modifiche, l'obiettivo della presente proposta è procedere alla sua rifusione ai fini di aumentarne la chiarezza e sostituire i molteplici atti modificativi in esso contenuti.
Contesto
Negli ultimi 14 anni l'intervento normativo dell'UE sui mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio è stato necessario per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming nell'Unione.
Le prime disposizioni dell'UE per stabilire un approccio comune alla regolamentazione del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno nell'Unione sono state introdotte con l'adozione del regolamento (CE) n. 717/2007. Nel 2009, a seguito di un primo riesame di tali disposizioni, ne è stata prorogata la durata e ampliato l'ambito di applicazione. A seguito di un ulteriore riesame della normativa è stato adottato il regolamento (UE) n. 531/2012, che ha modificato le norme precedenti abbassando le tariffe di roaming per le chiamate e gli SMS e fissando un massimale per le tariffe di roaming per il traffico dati in tutta l'UE.
Il regolamento (UE) 2015/2120 ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'UE a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all'utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità. Nella presente relazione tali norme relative ai servizi di roaming al dettaglio nell'Unione sono denominate norme sul "roaming a tariffa nazionale" (o "RLAH").
La regolamentazione a livello del mercato al dettaglio, pur necessaria, non è sufficiente ad attuare il RLAH. Per rendere sostenibile in tutta l'Unione l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ed evitare distorsioni della concorrenza nei mercati nazionali, i mercati nazionali del roaming all'ingrosso necessitano di incentivi per agire in maniera concorrenziale e offrire tariffe di roaming all'ingrosso che consentano agli operatori di offrire servizi di roaming al dettaglio sostenibili senza oneri supplementari.
A tal fine la Commissione ha effettuato un riesame del mercato del roaming all'ingrosso per valutare la necessità di introdurre misure volte all'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e il 15 giugno 2016 ha adottato la sua relazione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso. A seguito del riesame, il 17 maggio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2017/920, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso, al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali visitati e d'origine.
Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo riesame completo del mercato del roaming ("la relazione di riesame della Commissione"), dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l'UE hanno ampiamente beneficiato dell'abolizione delle tariffe di roaming nel giugno 2017. L'uso di servizi mobili (dati, voce, SMS) durante i viaggi nell'UE è aumentato rapidamente e in maniera massiccia, confermando gli effetti positivi delle norme sul roaming.
La forte riduzione dei massimali delle tariffe all'ingrosso ha contribuito a un'ulteriore riduzione delle tariffe di roaming all'ingrosso, spesso significativamente inferiori al livello dei massimali regolamentati, il che a sua volta rende l'abolizione delle tariffe di roaming sostenibile per quasi tutti i fornitori di roaming.
Sebbene da un lato la relazione di riesame della Commissione confermi che le norme sul roaming a tariffa nazionale abbiano raggiunto il proprio obiettivo e che, in generale, il mercato del roaming disciplinato da tali norme funzioni bene, dall'altro lato conclude che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all'ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro. Di conseguenza la normativa vigente relativa al mercato al dettaglio e all'ingrosso è ancora necessaria e non può essere revocata.
Motivi e obiettivi della proposta, principali modifiche e disposizioni che rimangono immutate
L'obiettivo della presente proposta è prorogare oltre il 2022 le norme che disciplinano il mercato del roaming dell'UE, modificando nel contempo le tariffe massime all'ingrosso, introducendo nuove misure per garantire un'effettiva esperienza di RLAH e revocando altre misure che non sembrano essere più necessarie.
Le proposte di modifica delle disposizioni sono descritte dettagliatamente in seguito.
In sostanza, l'obiettivo delle principali modifiche proposte è garantire che gli operatori possano fornire il RLAH e recuperare i costi a livello del mercato all'ingrosso in maniera sostenibile. Si propone di fissare tariffe massime di roaming all'ingrosso in tutta l'UE per le chiamate effettuate, gli SMS e i dati, a livelli inferiori rispetto a quelli vigenti fino al 30 giugno 2022. Per conciliare i due suddetti obiettivi di garantire la sostenibilità e il recupero dei costi, la proposta stabilisce un percorso di riduzione (glide path) in due fasi delle tariffe massime all'ingrosso applicabili ai dati, alle chiamate vocali e agli SMS. In linea con la scelta strategica effettuata nel regolamento (UE) n. 531/2012, le nuove tariffe massime all'ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e garantire che gli operatori possano recuperare i propri costi. Esse dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di RLAH e lasciare al tempo stesso un margine per le trattative commerciali tra gli operatori. Per contro restano sostanzialmente invariate le disposizioni relative alla politica di utilizzo corretto e alla sostenibilità (articoli 6 ter e 6 quater del regolamento (UE) n. 531/2012), come pure il relativo atto di esecuzione (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione), che continuerà ad applicarsi poiché le norme di salvaguardia al dettaglio continuano a funzionare adeguatamente. Tuttavia la riduzione delle tariffe massime all'ingrosso applicabili migliorerebbe anche la situazione per gli utenti finali, poiché andrebbe a incidere sulle componenti di prezzo calcolate in funzione del livello di tali tariffe, in particolare il massimale per i sovrapprezzi nell'ambito del meccanismo della politica di utilizzo corretto, le deroghe di sostenibilità e il monte dati della politica di utilizzo corretto per quanto riguarda i pacchetti dati illimitati e i limiti prepagati.
La proposta introduce inoltre nuove misure in materia di trasparenza, qualità del servizio e accesso alle comunicazioni di emergenza.
Comprende in particolare modifiche volte a garantire un RLAH effettivo per gli utenti finali e a facilitare l'innovazione e l'accesso alle reti, istituendo nel contempo un quadro normativo adeguato alle esigenze future per i consumatori e gli operatori. La proposta mira in particolare a:
i)aumentare la trasparenza al dettaglio per quanto riguarda: a) la qualità del servizio (imponendo agli operatori l'obbligo di chiarire nei loro contratti con i clienti la qualità del servizio che questi ultimi possono ragionevolmente aspettarsi in caso di roaming nell'UE); b) le comunicazioni sui servizi a valore aggiunto (obbligando gli operatori a fornire, nei loro contratti con i clienti, informazioni sul tipo di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate e informazioni analoghe nell'"SMS di benvenuto"); c) l'accesso ai servizi di emergenza (introducendo l'obbligo per gli operatori di includere informazioni sulle diverse possibilità di accesso ai servizi di emergenza in roaming nell'SMS di benvenuto);
ii)offrire ai clienti in roaming un'effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio (obbligando i fornitori di roaming a garantire, se tecnicamente fattibile, che i servizi di roaming siano forniti alle stesse condizioni alle quali sarebbero consumati a livello nazionale e gli operatori di reti mobili a fornire l'accesso a tutte le tecnologie di rete e a tutte le generazioni di reti disponibili);
iii)aumentare il livello di trasparenza all'ingrosso per quanto riguarda le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto creando una banca dati centralizzata dell'UE per tali serie di numeri. L'obiettivo della banca dati è fornire uno strumento per la trasparenza che consenta alle ANR e agli operatori di avere accesso diretto alle informazioni relative alle serie di numeri che possono generare costi più elevati negli Stati membri;
iv)garantire l'accesso gratuito ai servizi di emergenza ai clienti in roaming adottando misure specifiche all'ingrosso, quali a) l'obbligo per gli operatori di fornire, nell'accordo di fornitura all'ingrosso, tutte le informazioni di regolamentazione e tecniche necessarie ad attuare l'accesso gratuito ai servizi di emergenza e la localizzazione gratuita del chiamante, e b) l'obbligo di non applicare al fornitore di roaming alcun costo connesso alle comunicazioni di emergenza e alla trasmissione di informazioni sulla localizzazione del chiamante.
La proposta revoca infine gli obblighi di regolamentazione non più necessari e comprende svariate modifiche volte alla semplificazione e alla riduzione dell'onere normativo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ha rappresentato un passo fondamentale verso la creazione e il corretto funzionamento del mercato unico dell'UE.
In particolare, la regolamentazione del mercato del roaming ai fini dell'introduzione del RLAH in tutta l'UE ha contribuito a realizzare l'obiettivo strategico di garantire che, in mercati ben funzionanti, sia offerto ai consumatori europei l'accesso a un'infrastruttura di banda larga senza fili ad elevate prestazioni, a prezzi accessibili, in tutta l'Unione.
I colegislatori hanno riconosciuto l'importanza di questo obiettivo per l'intero mercato unico digitale quando nel 2015 hanno adottato le norme sul RLAH.
Alla luce di quanto precede è necessario evitare che alla scadenza del regolamento (UE) n. 531/2012, il 30 giugno 2022, siano compromessi i risultati raggiunti. Di conseguenza la proposta di riesame delle norme vigenti sul roaming è stata inclusa nel programma di lavoro 2020 della Commissione, nell'ambito della tematica ambiziosa "Un'Europa pronta per l'era digitale" e dell'obiettivo specifico "Il digitale al servizio dei consumatori".
La proposta integra la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code, EECC), che gli Stati membri erano tenuti a recepire entro il 21 dicembre 2020. In particolare, promuovendo la fornitura sostenibile di RLAH e il recupero dei costi e mantenendo gli incentivi agli investimenti nelle reti ospitanti, la proposta integra le misure dell'EECC che promuovono un'elevata connettività e il dispiegamento del 5G a vantaggio di tutti gli europei, promuovendo nel contempo la concorrenza a livello delle infrastrutture e consentendo agli operatori di assicurarsi un margine di profitto sugli investimenti. Promuovendo un'effettiva esperienza di RLAH per gli utenti finali, la proposta integra le disposizioni dell'EECC che garantiscono una tutela efficace dei consumatori nel contesto delle comunicazioni elettroniche, incrementando le loro possibilità di scelta mediante un maggiore livello di trasparenza delle informazioni e norme specifiche sulla durata massima dei contratti e sulla portabilità del numero. L'EECC mira inoltre a fornire agli utenti finali l'accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza e a garantire la disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.
Uno dei principali obiettivi della Commissione è rispondere alle accresciute esigenze del pubblico e delle imprese in termini di connettività e trarre vantaggio dalla trasformazione digitale per rafforzare la resilienza sociale ed economica dell'UE e degli Stati membri, il loro potenziale di crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. La connettività Gigabit, garantita da infrastrutture 5G e in fibra ottica sicure, è fondamentale per sfruttare il potenziale di crescita digitale dell'Europa. Tali obiettivi politici, compresi nella comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", sono definiti anche nella strategia dell'UE "Verso una società dei Gigabit europea" e nel piano d'azione sul 5G per l'Europa, confermati dall'iniziativa faro sulla connettività inclusa nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 e collegati al dispositivo per la ripresa e la resilienza. A tal fine la presente proposta consente l'utilizzo senza soluzione di continuità di tali infrastrutture a livello transfrontaliero.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'obiettivo delle norme dell'UE sul roaming è contribuire al buon funzionamento del mercato interno al fine di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e mantenere la concorrenza tra gli operatori di reti mobili. Oltre ad affrontare i problemi di regolamentazione derivanti da dettagli specifici delle norme dell'UE sul roaming, la presente proposta integra altre politiche e normative dell'UE in diversi settori.
Essa contribuisce in particolare alla creazione di un'"Europa pronta per l'era digitale" e alla realizzazione dell'ambizione di sfruttare al meglio la transizione digitale per offrire ai cittadini maggiori opportunità di connettersi, comunicare e fare impresa.
L'obiettivo della proposta è garantire che le barriere al mercato unico che sono state rimosse con l'abolizione dei sovrapprezzi al roaming al dettaglio non siano ripristinate. La "Nuova strategia industriale per l'Europa" sottolinea che un mercato unico forte e integrato costituisce un trampolino di lancio e una condizione preliminare per un'industria dell'UE competitiva. Affinché il mercato unico possa funzionare per tutti, il diritto dell'UE stabilisce norme comuni volte ad eliminare le barriere, agevolare la circolazione di merci e servizi in tutta l'Unione e tutelare i consumatori.
La proposta integra ad esempio la portabilità transfrontaliera dei contenuti online. Grazie a queste due iniziative, oggi i cittadini europei possono viaggiare nell'UE senza preoccuparsi delle tariffe di roaming o di non poter più accedere a musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi per i quali hanno già pagato. La proposta facilita inoltre l'accesso alla cultura digitale europea, agli strumenti di apprendimento, alle piattaforme di lavoro e alle applicazioni sanitarie.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 TFUE, che costituisce la base giuridica per le misure adottate secondo la procedura legislativa ordinaria destinate all'instaurazione o al miglioramento del funzionamento del mercato interno, come previsto dall'articolo 26 TFUE.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le misure adottate a norma dell'articolo 114 (ex articolo 95 TCE) devono essere destinate a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno. Il legislatore dell'Unione può utilizzare tale base giuridica in particolare in presenza di divergenze tra le normative nazionali tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno o da causare sensibili distorsioni della concorrenza.
•Sussidiarietà
Per quanto riguarda le norme dell'UE sul roaming, che rientrano nel settore del mercato interno, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, TFUE l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri.
In tale ambito solo un'azione a livello dell'UE può rivelarsi efficace, poiché i problemi non hanno potuto essere risolti a livello nazionale, regionale o locale. L'azione dell'UE è pertanto essenziale per il miglioramento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche.
Come osservato dall'avvocato generale nella storica causa C-58/08, Vodafone, si può ragionevolmente ritenere che le differenze di prezzo tra le chiamate effettuate nell'ambito del proprio Stato membro di appartenenza e quelle effettuate in roaming scoraggino l'utilizzazione di servizi transfrontalieri quali il roaming. Svantaggiare le attività transfrontaliere costituisce un potenziale impedimento alla realizzazione di un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione di merci, servizi e capitali. Non vi è forse attività economica transfrontaliera più evidente nel settore delle telecomunicazioni del roaming stesso.
Il fatto che i servizi siano transfrontalieri giustifica un intervento a livello dell'UE poiché gli Stati membri da soli non possono affrontare efficacemente la questione e le autorità nazionali di regolamentazione non sono state in grado di risolvere i problemi autonomamente.
Nella sentenza della suddetta causa C-58/08, Vodafone, la Corte di giustizia ha stabilito che in passato "l'elevato livello dei prezzi al dettaglio era stato considerato quale problema persistente da parte delle ARN, dei pubblici poteri, nonché da parte delle associazioni di difesa dei consumatori in tutta la Comunità e che i tentativi intrapresi per risolvere tale problema sulla base del quadro normativo esistente non avevano prodotto l'effetto di far scendere i prezzi".
La proposta comprende misure all'ingrosso e al dettaglio. Nella suddetta sentenza, la Corte di giustizia ha inoltre ritenuto la regolamentazione del mercato del roaming all'ingrosso conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto "l'interdipendenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming riveste un'importanza significativa, di modo che qualsiasi misura volta unicamente a ridurre i prezzi al dettaglio senza influire sul livello dei costi di fornitura all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario sarebbe stata tale da perturbare il buon funzionamento del mercato del roaming intracomunitario".
Analogamente, le questioni affrontate dalle nuove misure comprese nella proposta sono anch'esse strettamente connesse al carattere transfrontaliero del roaming, che incide su di esse. Di conseguenza non possono essere affrontate adeguatamente dagli Stati membri in maniera autonoma e un'azione a livello dell'UE sarebbe più efficace di un'azione a livello nazionale. Di fatto, i problemi di fondo cui la proposta cerca di porre rimedio potrebbero scoraggiare l'utilizzo del roaming, creare ostacoli all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni mobili durante gli spostamenti nel mercato unico o, in generale, perturbare il buon funzionamento del mercato del roaming dell'UE. Conformemente alla giurisprudenza applicabile questo è un obiettivo che deve essere perseguito ed è meglio conseguito a livello dell'UE.
•Proporzionalità
L'obiettivo delle norme dell'UE sul roaming è stabilire un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all'interno dell'UE non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all'interno dell'Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto. Ciò contribuisce al buon funzionamento del mercato interno conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all'innovazione e possibilità di scelta ai consumatori. La presente proposta mira inoltre a introdurre misure aggiuntive volte a rimuovere i rimanenti ostacoli a un'effettiva esperienza di "roaming a tariffa nazionale".
Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in maniera sicura, armonizzata e tempestiva e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
In particolare, il regolamento rispetta il criterio di proporzionalità anche perché, dal momento che ha una data di scadenza (30 giugno 2032, corrispondente a una durata complessiva di 10 anni), si applicherà per un periodo di tempo limitato.
La durata di 10 anni delle nuove norme proposte è stata scelta in considerazione del fatto che si tratta del tempo tipicamente necessario per introdurre su larga scala una nuova generazione di comunicazioni mobili e sviluppare nuovi modelli di business. In prospettiva la Commissione non prevede che la concorrenza sul mercato cambi significativamente nei prossimi 10 anni. L'obiettivo della durata di 10 anni è anche garantire certezza nel mercato e ridurre al minimo l'onere normativo.
La proposta prevede inoltre un approccio flessibile al riesame delle tariffe massime all'ingrosso che, se necessario, sarà effettuato mediante l'adozione di un atto delegato. Ciò garantirebbe che uno degli aspetti fondamentali del funzionamento del mercato del roaming possa essere riesaminato sulla base di dati affidabili e aggiornati. Nella causa C-58/08, Vodafone, la Corte di giustizia ha riconosciuto che, alla luce dell'importanza rivestita dall'obiettivo di tutela dei consumatori nell'ambito dell'articolo 95, n. 3, CE (ora articolo 114 TFUE), un intervento limitato nel tempo su un mercato soggetto alla concorrenza e che consenta di assicurare, nell'immediato, la tutela dei consumatori contro prezzi eccessivi, come quello di cui trattasi, ancorché sia idoneo a produrre conseguenze economiche negative per taluni operatori, si rivela proporzionato all'obiettivo perseguito. Gli obblighi di regolamentazione relativi alle tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere mantenuti a tutela dei consumatori fino a che la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso non si sia pienamente sviluppata.
La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta esamina in dettaglio la proporzionalità alla sezione 7.3 (Coherence and proportionality).
•Scelta dell'atto giuridico
Come indicato sopra, il nuovo regolamento proposto è una rifusione del regolamento (UE) n. 531/2012 che sostituisce i molteplici atti in esso contenuti e apporta ulteriori modifiche. Esso assume pertanto la stessa forma legislativa. Il riesame rappresenta un'opportunità per semplificare la struttura e il contenuto attuali del regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di migliorarne la coerenza con l'obiettivo di adeguatezza della regolamentazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le questioni affrontate dalla presente proposta sono state individuate nella relazione di riesame della Commissione del 2019, che attinge a un'ampia gamma di dati al fine di valutare i risultati raggiunti dal regolamento (UE) n. 531/2012 e il funzionamento del mercato del roaming dopo l'entrata in vigore delle norme sul RLAH.
Le conclusioni della relazione di riesame della Commissione sono completate e integrate dalle domande retrospettive della consultazione pubblica tenutasi nel 2020 e dai risultati delle indagini online congiunte della Commissione e dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) del 2018, 2019 e 2020.
La relazione di riesame della Commissione conferma il buon funzionamento generale del mercato del roaming disciplinato dalle norme sul RLAH e il successo delle norme. Dalle conclusioni della relazione emerge che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all'ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro, in modo da giustificare la revoca della normativa relativa al mercato del roaming al dettaglio o all'ingrosso.
Dalla relazione di riesame della Commissione e dagli altri dati raccolti nell'ambito del riesame emergono inoltre altre questioni irrisolte nei servizi di roaming, in termini di qualità del servizio, comunicazioni ai servizi a valore aggiunto e accesso ai servizi di emergenza, che la proposta affronta mediante le nuove misure che intende introdurre.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta e la valutazione d'impatto che l'accompagna si basano su un'ampia consultazione dei portatori di interessi. Sono stati raccolti in particolare i pareri del pubblico e delle associazioni dei consumatori, delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), del BEREC, degli operatori di reti mobili (mobile network operators, MNO), degli operatori virtuali di reti mobili (mobile virtual network operators, MVNO), dei portatori di interessi dell'imprenditoria (comprese le PMI), delle autorità pubbliche, delle associazioni di categoria e di altri portatori di interessi.
La Commissione ha condotto una consultazione pubblica della durata di 12 settimane, dal 19 giugno all'11 settembre 2020. Scopo della consultazione era raccogliere pareri 1) sui servizi di roaming al dettaglio, e in particolare sull'impatto della possibile introduzione di chiarimenti e di misure per quanto riguarda la qualità del servizio, i servizi a valore aggiunto e le comunicazioni di emergenza in roaming, 2) sulla fornitura di servizi di roaming all'ingrosso e 3) sull'onere amministrativo connesso al regolamento (UE) n. 531/2012 e sull'impatto di possibili misure di semplificazione. Il questionario online ha ricevuto complessivamente 175 risposte.
Sono state organizzate le altre attività di consultazione che seguono, descritte alla sezione "Assunzione e uso di perizie":
1.pubblicazione della valutazione d'impatto iniziale al fine di raccogliere riscontri per un periodo di quattro settimane;
2.indagini online congiunte Commissione/BEREC; raccolta dei contributi del mercato mediante indagini online annuali rivolte a MNO, MVNO e ANR. Nel giugno 2018 e nel marzo 2019 le indagini hanno raccolto informazioni sull'attuazione della politica di utilizzo corretto e delle deroghe di sostenibilità e su altri aspetti connessi all'attuazione delle norme dell'UE sul roaming. Nel marzo 2020 l'indagine ha riguardato altri aspetti, quali la qualità del servizio, i servizi a valore aggiunto, le comunicazioni di emergenza, i cambiamenti tecnologici e i servizi da macchina a macchina, i costi di attuazione e gli oneri amministrativi;
3.il BEREC è stato consultato e ha fornito un ampio contributo, anche su aspetti a lungo termine. Di particolare rilievo sono il parere formale del BEREC sul funzionamento del mercato del roaming, la sua analisi supplementare dei costi e il suo contributo aggiuntivo alla valutazione d'impatto su richiesta della Commissione. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle consultazioni e delle relazioni di monitoraggio del mercato del BEREC: le relazioni di analisi comparativa semestrali sul roaming internazionale, basate su una raccolta di dati dedicata, e la relazione annuale sulla trasparenza e sulla comparabilità delle tariffe di roaming;
4.interviste mirate sugli sviluppi del mercato del roaming nell'ambito dello studio commissionato dalla Commissione intitolato Technological developments and roaming. Gli autori dello studio hanno tenuto diverse interviste con gli operatori coinvolti nella catena del valore della connettività globale e hanno effettuato un'indagine online mirata sul possibile impatto dei cambiamenti tecnologici sul mercato del roaming;
5.indagine Eurobarometro flash condotta un anno dopo l'abolizione delle tariffe di roaming, comprendente domande sull'utilizzo del roaming durante i viaggi nell'UE, sul livello di consapevolezza dei clienti in merito all'abolizione delle tariffe di roaming, sui benefici percepiti, sui costi del roaming percepiti da coloro che non viaggiano e sull'utilizzo dei servizi mobili negli altri paesi dell'UE.
Le informazioni e le opinioni raccolte sono state tenute in considerazione nell'elaborazione della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. I dati sono stati utilizzati per valutare il regolamento (UE) n. 531/2012 ed esaminare i problemi irrisolti in materia di roaming e per elaborare le opzioni strategiche presentate nella valutazione d'impatto.
La consultazione pubblica ha confermato i vantaggi che il regolamento sul roaming intende apportare e la continua necessità di norme dell'UE sul roaming per i consumatori e le imprese dell'UE. La grande maggioranza di coloro che hanno partecipato alla consultazione pubblica, in tutti i gruppi, ha risposto che le norme dell'UE sul roaming hanno promosso in maniera significativa gli interessi dei consumatori e delle imprese dell'UE/SEE.
•Assunzione e uso di perizie
Oltre alle suddette modalità di consultazione, la Commissione ha analizzato in maniera indipendente i dati raccolti dal BEREC e li ha utilizzati per svolgere le analisi seguenti:
1.la relazione sul riesame del mercato del roaming e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna ("relazione di riesame della Commissione"), che raccolgono e presentano dati sui risultati raggiunti dal regolamento (UE) n. 531/2012 rispetto agli obiettivi prefissati;
2.la relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio sui primi 18 mesi di attuazione delle norme sul roaming a tariffa nazionale;
3.il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle conclusioni del riesame delle norme sulla politica di utilizzo corretto e della deroga di sostenibilità.
La Commissione ha fatto ricorso anche ad altre perizie esterne per le seguenti attività:
1.modello di costo per valutare i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso nel SEE;
2.studio della Commissione sugli sviluppi tecnologici e il roaming, condotto tra dicembre 2018 e giugno 2019;
3.analisi del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione. Il JRC ha fornito un ampio sostegno all'elaborazione della valutazione d'impatto, in particolare a) sviluppando il modello di sostenibilità e l'analisi controfattuale per valutare i vantaggi per i consumatori e b) misurando la qualità dei servizi di roaming mediante test sul campo.
•Valutazioni d'impatto
La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta è stata presentata al comitato per il controllo normativo, che il 20 novembre 2020 ha emesso un parere favorevole.
Sono state esaminate quattro possibili alternative.
Opzione 1 – Scenario di riferimento Questa opzione prevedrebbe la proroga oltre il 2022 delle norme del regolamento (UE) n. 531/2012 mantenendo immutate le sue disposizioni, per quanto riguarda il mercato sia al dettaglio sia all'ingrosso. In particolare continuerebbero ad applicarsi il livello delle tariffe massime all'ingrosso applicabile al 30 giugno 2022 e i due meccanismi di salvaguardia (utilizzo corretto e sostenibilità). Non sarebbero adottate misure per porre rimedio ai problemi irrisolti relativi alla qualità del servizio, ai servizi a valore aggiunto o all'accesso ai servizi di emergenza in roaming.
Opzione 2 – Continuità con maggiore trasparenza Questa opzione prevedrebbe la proroga oltre il 2022 delle norme del regolamento (UE) n. 531/2012 con chiarimenti e l'adozione di ulteriori misure volte ad aumentare la trasparenza e rafforzare la concorrenza. Le tariffe massime all'ingrosso applicabili al 30 giugno 2022 continuerebbero ad applicarsi. Al fine di garantire un'effettiva esperienza di roaming a tariffa nazionale, sarebbero adottate misure per aumentare la trasparenza sulla qualità del servizio, sui servizi a valore aggiunto e sull'accesso ai servizi di emergenza. Sarebbero inoltre adottate misure per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire un accesso tecnologicamente neutro (in termini di tecnologia di rete e generazioni di reti) ai servizi di roaming all'ingrosso e si conseguirebbe un livello minimo di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.
Opzione 3 – RLAH sostenibile ed effettivo Poiché si tratta dell'opzione prescelta, le misure proposte nell'ambito di questa opzione sono descritte dettagliatamente sopra.
Opzione 4 – Ampliamento degli obblighi all'ingrosso e al dettaglio per una migliore esperienza di RLAH Oltre alle misure adottate nell'ambito dell'opzione 3, questa opzione prevedrebbe una maggiore sostenibilità del RLAH e un maggior recupero dei costi all'ingrosso. Sarebbero introdotti nuovi obblighi in materia di qualità del servizio: agli operatori delle reti ospitanti sarebbe imposto quello di garantire un'effettiva esperienza di RLAH, mentre agli operatori nazionali all'ingrosso quello di richiedere la stessa qualità del servizio offerta nel proprio paese in tutti gli accordi di fornitura all'ingrosso (vale a dire senza una rete preferita). L'opzione comprenderebbe inoltre una funzionalità che consentirebbe ai clienti di dare il proprio consenso a ricevere informazioni aggiuntive sulle diverse possibilità di accesso ai servizi di emergenza e prevedrebbe la creazione di una banca dati unica a livello dell'Unione per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto, comprese informazioni sulle tariffe, al fine di dare agli utenti finali l'accesso a informazioni su tali serie di numeri e sulle tariffe applicabili.
L'opzione che prevedeva di lasciar scadere le norme sul roaming vigenti è stata scartata in una fase precoce.
Sulla base dell'analisi effettuata nella valutazione d'impatto, l'opzione 3 è la più adatta per migliorare significativamente la sostenibilità e porterebbe a una riduzione del numero di operatori con un margine negativo del roaming superiore al 3 % del loro margine nazionale. Si prevede che tale opzione avrà un effetto positivo in termini di vantaggi per i consumatori, poiché riduce la necessità per gli operatori di chiedere una deroga per applicare un sovrapprezzo nell'ambito del meccanismo di sostenibilità, consentendo quindi a più utenti finali di beneficiare pienamente del RLAH. L'obiettivo è creare le condizioni necessarie affinché gli operatori offrano in roaming la stessa qualità del servizio offerta a livello nazionale e i consumatori possano trarre pieno vantaggio dai futuri cambiamenti tecnologici e dall'innovazione basata sul 5G. L'opzione mira ad affrontare la mancanza di chiarezza, a livello del mercato all'ingrosso, in merito all'accesso ai servizi di emergenza in roaming e a fornire strumenti utili per porre rimedio ai problemi irrisolti relativi all'utilizzo di servizi a valore aggiunto in roaming. L'opzione si prefigge inoltre di aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito i) alla possibilità di dover pagare prezzi elevati quando utilizzano servizi a valore aggiunto e ii) alle modalità di accesso ai servizi di emergenza in roaming. Di conseguenza, essa può contribuire notevolmente a fornire ai clienti un'effettiva esperienza di RLAH e avere un impatto sociale complessivamente positivo. Le misure proposte si limitano agli aspetti che non sono stati affrontati in maniera sufficiente a livello nazionale e per i quali è necessario un approccio armonizzato.
Per contro, le misure incluse nell'opzione 1 (scenario di riferimento) e nell'opzione 2 non sono state ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi del riesame delle norme sul roaming.
Le misure incluse nell'opzione 4 sono state infine ritenute eccessivamente invasive, gravose e sproporzionate. Le possibili garanzie regolamentari aggiuntive eventualmente introdotte nell'ambito dell'opzione 4 non bilancerebbero la complessità dell'attuazione delle misure proposte.
•Efficienza normativa e semplificazione (REFIT)
La proposta prevede le seguenti misure volte a semplificare le norme e ridurre gli oneri:
i) revisione delle tariffe massime all'ingrosso mediante l'adozione di un atto delegato. La proposta prevede una procedura razionalizzata di revisione delle tariffe massime all'ingrosso mediante la definizione dettagliata dei criteri per la fissazione di tali tariffe e il conferimento alla Commissione del potere di modificarle successivamente mediante un atto delegato. L'obiettivo è semplificare e ridurre l'onere normativo per la Commissione europea, il Consiglio, il Parlamento europeo e, in misura minore, il BEREC e gli altri portatori di interessi;
ii) revoca dell'obbligo di vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. La disposizione che impone agli operatori la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati sarà soppressa, e sarà abrogato il relativo atto di esecuzione. Tale misura strutturale era stata introdotta al fine di migliorare la concorrenza sul mercato del roaming al dettaglio. La revoca della misura è motivata dal fatto che tali disposizioni sono diventate inefficaci a seguito dell'introduzione delle norme sul roaming a tariffa nazionale e non sarebbe più proporzionato imporre ai fornitori nazionali di attuare questo tipo di servizio. La soppressione delle disposizioni avrà un effetto positivo sugli operatori poiché ridurrà i relativi costi di mantenimento e l'onere di mantenere offerte (ampiamente obsolete) per la vendita separata di servizi di dati in roaming;
iii) abrogazione dell'atto di esecuzione sulla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili. A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, il sovrapprezzo applicato in casi eccezionali per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non può superare le tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'UE stabilite in un atto di esecuzione adottato ogni anno dalla Commissione europea sulla base del contributo fornito dal BEREC. Con la definizione di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'UE, tale atto di esecuzione diventa ridondante e il relativo processo di adozione costituirebbe un inutile onere normativo. Gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non dovrebbero pertanto superare la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'UE. Tale modifica ridurrebbe anche l'onere gravante sul BEREC di fornire contributi alla Commissione, tenuto conto delle già ampie responsabilità di elaborazione di relazioni e raccolta di dati che gli sono attribuite dal regolamento (UE) n. 531/2012;
iv) allineamento delle disposizioni vigenti relative alle modalità di definizione delle tariffe massime in valute diverse dall'euro. Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce norme che obbligano i fornitori di servizi negli Stati membri la cui valuta non è l'euro a rivedere annualmente le tariffe massime all'ingrosso e i sovrapprezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati. La norma applicata per le comunicazioni intra-UE a norma del regolamento (UE) 2015/2120, modificato dal regolamento (UE) 2018/1971, stabilisce che le tariffe massime in valute diverse dall'euro devono essere riviste annualmente e si applicano dal 15 maggio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dello stesso anno. La proposta intende allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 531/2012 a quelle sulle comunicazioni intra-UE, fissando la stessa data per la revisione del sovrapprezzo per i servizi di roaming (15 maggio anziché 1º maggio) e lo stesso metodo per il calcolo di tali valute. La misura proposta apporterebbe chiarezza e ridurrebbe l'onere amministrativo per gli operatori al di fuori della zona euro che devono pubblicare le proprie tariffe due volte quando i sovrapprezzi del roaming o le tariffe per le comunicazioni intra-UE sono rivisti. Ridurrebbe inoltre l'onere di monitoraggio per le ANR incaricate di monitorare i tassi di cambio rivisti. Secondo le previsioni la misura dovrebbe avere effetti positivi sul mercato al dettaglio, poiché i prezzi al dettaglio sarebbero aggiornati una volta all'anno anziché due volte come avviene attualmente. Ciò può ridurre notevolmente gli obblighi di informazione che incombono agli operatori per le modifiche delle condizioni contrattuali;
v) razionalizzazione degli obblighi di monitoraggio ed elaborazione di relazioni del BEREC. Al fine di ridurre l'onere normativo per gli operatori, le ANR e il BEREC, la Commissione propone di fondere e razionalizzare il processo di monitoraggio e gli obblighi di elaborazione di relazioni del BEREC. La razionalizzazione del processo di elaborazione di relazioni del BEREC dovrebbe ridurre l'onere amministrativo per gli operatori, le ANR e il BEREC.
•Diritti fondamentali
È stata analizzata l'incidenza della presente proposta sui diritti fondamentali, come la libertà d'impresa. I massimali proposti sono volti a ovviare a un fallimento del mercato e ad assicurare il recupero dei costi e pertanto non costituiscono una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, né un'inammissibile interferenza che pregiudicherebbe la sostanza stessa della libertà suddetta. La possibilità di non applicarli è anche intesa ad aumentare la libertà delle parti di concludere un accordo di fornitura all'ingrosso.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'incidenza sul bilancio della presente proposta e le risorse umane e amministrative necessarie sono descritte dettagliatamente nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta entrerà in vigore il 1º luglio 2022 e le sue disposizioni si applicheranno a decorrere da tale data, salvo disposizioni contrarie contenute in specifici articoli.
Per quanto riguarda il contenuto del processo di monitoraggio e valutazione, la clausola di riesame di cui all'articolo 21 della presente proposta indica i criteri per valutare ciascuna misura specifica di questa iniziativa.
L'articolo 21 stabilisce che dovranno essere presentate due relazioni di riesame, la prima entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2029.
Il BEREC continuerà a svolgere un ruolo essenziale nella raccolta di dati provenienti dalle autorità nazionali di regolamentazione al fine di monitorare gli sviluppi del mercato del roaming e l'impatto dell'attuazione delle misure sul roaming nell'UE. Il BEREC continuerà inoltre a fornire alla Commissione i pareri necessari, anche per il riesame delle norme vigenti.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta modifica il regolamento vigente per apportare le modifiche sostanziali descritte di seguito.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento. Tale articolo modifica il regolamento precedente al fine di introdurre le seguenti modifiche sostanziali:
i)soppressione del riferimento alle disposizioni atte a consentire la vendita separata di servizi di roaming regolamentati, poiché tali disposizioni sono diventate inefficaci a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul roaming a tariffa nazionale;
ii)soppressione del riferimento alle norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare, poiché tale riferimento è diventato obsoleto a seguito dell'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio nell'UE a partire dal 15 giugno 2017;
iii)soppressione del riferimento alla direttiva quadro a seguito della rifusione orizzontale del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche mediante la direttiva (UE) 2018/1972;
iv)proposta di modifica delle tariffe massime espresse in valute diverse dall'euro al fine di allineare le disposizioni vigenti alle disposizioni sulle comunicazioni intra-UE.
L'articolo 2 relativo alle definizioni modifica il regolamento vigente sopprimendo due definizioni, ossia "fornitore alternativo di roaming" e "vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati", poiché tali definizioni sono divenute superflue a seguito della soppressione delle disposizioni atte a consentire la vendita separata di servizi di roaming regolamentati.
L'articolo 3 comprende disposizioni sull'accesso all'ingrosso al roaming, sull'offerta di riferimento e sull'interruzione degli accordi di roaming all'ingrosso. Tale articolo modifica il regolamento vigente al fine di introdurre le seguenti modifiche sostanziali:
i)riferimento esplicito alla necessità che l'accesso all'ingrosso al roaming comprenda anche qualsiasi tecnologia di rete e generazione di reti disponibile e di garantire che il fornitore di roaming sia messo nelle condizioni di, almeno, replicare in roaming i servizi mobili al dettaglio offerti a livello nazionale;
ii)indicazione del fatto che l'offerta di riferimento deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché i fornitori di roaming possano fornire ai propri clienti che utilizzano servizi di roaming l'accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza e la trasmissione gratuita delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.
L'articolo 5 sulla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati comprende ora anche l'obbligo esplicito per gli operatori ospitati di fornire, ove tecnicamente fattibile, servizi di roaming al dettaglio regolamentati alle stesse condizioni previste a livello nazionale, in particolare in termini di qualità del servizio.
Gli articoli 6 e 7 stabiliscono norme sulla politica di utilizzo corretto e sulle deroghe di sostenibilità, che restano sostanzialmente invariate rispetto al regolamento precedente. Per quanto riguarda l'utilizzo corretto e il meccanismo di sostenibilità, l'articolo 8 chiarisce che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione continuerà ad applicarsi fino all'adozione del prossimo regolamento di esecuzione.
L'articolo 9 disciplina l'applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati e l'offerta di tariffe alternative. Tale articolo modifica il regolamento precedente:
i)sopprimendo la disposizione secondo cui la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non deve superare determinati limiti stabiliti. Tale disposizione è diventata ridondante a seguito dell'introduzione delle norme sul roaming a tariffa nazionale il 15 giugno 2017 e avrebbe un effetto distorsivo;
ii)sopprimendo la disposizione che stabilisce l'obbligo per l'UE di adottare l'atto di esecuzione sulla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili al fine di fissare il limite per gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate;
iii)disciplinando specificamente il contenuto dei contratti che includono servizi di roaming, facendo esplicito riferimento all'obbligo di fornire informazioni sulla qualità del servizio che i clienti possono ragionevolmente aspettarsi in roaming. L'articolo modifica inoltre il regolamento precedente introducendo per i fornitori di roaming l'obbligo di provvedere affinché nel contratto siano specificate informazioni sui tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate. L'obiettivo di questa disposizione è sensibilizzare i clienti sul fatto che l'utilizzo di servizi a valore aggiunto in roaming può essere soggetto a tariffe elevate.
Gli articoli 10, 11 e 12 sulle tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, sulle tariffe all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati e sulle tariffe all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati modificano le norme precedenti al fine di introdurre nuovi livelli di tariffe massime all'ingrosso. Ciò garantisce che gli operatori all'ingrosso possano fornire servizi di roaming a tariffa nazionale in maniera sostenibile e recuperare i costi.
L'articolo 13, che mira a garantire un accesso ininterrotto, effettivo e gratuito alle comunicazioni di emergenza, comprende una nuova disposizione che precisa che non può essere addebitato alcun costo per le comunicazioni di emergenza avviate da clienti in roaming.
L'articolo 14 modifica il regolamento precedente al fine di introdurre l'obbligo di fornire ai clienti, via SMS, informazioni sul potenziale rischio di addebito di tariffe più elevate se utilizzano servizi a valore aggiunto.
L'articolo 16 introduce per i fornitori di roaming il nuovo obbligo di fornire ai clienti in roaming informazioni sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato.
L'articolo 17 comprende una nuova disposizione che impone al BEREC di creare e mantenere una banca dati unica a livello dell'Unione per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto. L'obiettivo è creare uno strumento di trasparenza al fine di dare alle ANR e agli operatori accesso diretto alle informazioni sulle serie di numeri che possono generare costi più elevati, il che rappresenta un passo intermedio per aumentare la trasparenza a livello del mercato al dettaglio.
L'articolo 21 disciplina il processo di riesame. La modifica più significativa rispetto alle norme precedenti è la sostituzione della procedura legislativa ordinaria per la revisione delle tariffe massime all'ingrosso con il conferimento alla Commissione del potere di modificare le tariffe mediante l'adozione di un atto delegato. Gli articoli 22 e 23 comprendono nuove disposizioni che stabiliscono criteri e parametri dettagliati per tale atto delegato e le condizioni alle quali la Commissione può esercitare tale potere delegato.
La proposta sopprime gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 531/2012 sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e l'articolo 11 del medesimo regolamento relativo alle caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati.
🡻 531/2012
2021/0045 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)In particolare, nel 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2015/2120, che ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all’utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità per l’abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio, denominata anche «roaming a tariffa nazionale» («roam-like-at-home», «RLAH»). La Commissione ha inoltre effettuato un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012. Di conseguenza, il 17 maggio 2017 è stato adottato il regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio con l’obiettivo di regolamentare il funzionamento dei mercati nazionali del roaming all’ingrosso al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali visitati e d’origine.
(3)Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo riesame completo del mercato del roaming («la relazione della Commissione»), dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l’Unione hanno ampiamente beneficiato dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. L’uso di servizi mobili (servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) durante i viaggi nell’Unione è aumentato rapidamente e in maniera massiccia, confermando l’impatto delle norme dell’Unione in materia di roaming. La relazione conclude tuttavia che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all’ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro. Di conseguenza la normativa vigente relativa ai mercati al dettaglio e all’ingrosso è ancora necessaria e non può essere revocata. In particolare, la relazione della Commissione ha rilevato che, a livello del mercato all’ingrosso, la forte riduzione dei massimali delle tariffe ha contribuito a un’ulteriore riduzione dei prezzi del roaming all’ingrosso a vantaggio degli operatori outbounder netti. La relazione della Commissione ha preso atto della raccomandazione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso. Nel valutare l’impatto del presente regolamento, la Commissione ha fornito l’analisi necessaria e ha documentato la necessità di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso, valutando inoltre il livello di riduzione che consente agli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. Per quanto riguarda la qualità del servizio, la relazione della Commissione ricorda che, a norma del regolamento (UE) n. 531/2012, il cliente in roaming all’estero nell’UE deve avere accesso allo stesso servizio allo stesso prezzo, a condizione che tale servizio possa essere fornito sulla rete ospitante. La relazione della Commissione prende atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di promuovere la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e facilitare il processo di negoziazione tra gli operatori. Infine rileva che il mercato non ha utilizzato la vendita separata di servizi di dati in roaming.
(4)Poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022, l’obiettivo del presente regolamento è procedere alla sua rifusione introducendo nel contempo nuove misure volte ad accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l’uso di servizi a valore aggiunto in roaming, e a garantire un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming. La durata del presente nuovo regolamento è fissata a 10 anni, fino al 2032, al fine di garantire certezza nel mercato e ridurre al minimo l’onere normativo, introducendo nel contempo un meccanismo per intervenire a livello del mercato all’ingrosso in tale periodo, qualora gli sviluppi del mercato lo richiedano.
🡻 531/2012 considerando 1 (adattato)
Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità
, ha subito modificazioni sostanziali
. Esso dovrebbe essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
🡻 531/2012 considerando 2
L’obiettivo di ridurre la differenza tra le tariffe nazionali e quelle di roaming, che era previsto dal quadro di valutazione comparativa 2011-2015 della Commissione, approvato dal gruppo di esperti di alto livello i2010 nel novembre 2009 e incluso nella comunicazione della Commissione dal titolo «Un’agenda digitale europea», dovrebbe continuare ad essere perseguito anche dal presente regolamento. La prevista vendita separata di servizi di roaming e di servizi nazionali dovrebbe accrescere la concorrenza e, conseguentemente, ridurre i prezzi per i clienti nonché creare un mercato interno per i servizi di roaming nell’Unione senza distinzioni significative tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. I servizi di roaming all’interno dell’Unione possono favorire lo sviluppo di un mercato interno delle telecomunicazioni nell’Unione.
🡻 531/2012 considerando 4
I prezzi elevati del roaming per chiamate vocali, SMS e dati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili, ad esempio studenti, uomini d’affari e turisti, costituiscono un ostacolo all’uso delle loro apparecchiature mobili quando viaggiano in altri paesi dell’Unione e costituiscono una fonte di preoccupazione per i consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione e le istituzioni dell’Unione, in quanto rappresentano un ostacolo considerevole al mercato interno. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all’ingrosso dall’operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall’operatore di rete dell’utente. Spesso, per mancanza di concorrenza, le riduzioni nei prezzi all’ingrosso non sono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi leggermente più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi è ben diverso da quello che prevarrebbe in mercati competitivi.
🡻 531/2012 considerando 5
Tariffe di roaming elevate rappresentano un freno agli sforzi dell’Unione per puntare a un’economia basata sulla conoscenza e alla realizzazione di un mercato interno di 500 milioni di consumatori. Il traffico mobile di dati è agevolato dall’attribuzione di uno spettro radio sufficiente, di modo che i consumatori e le imprese possano utilizzare servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in qualsiasi parte dell’Unione. Provvedendo tempestivamente all’attribuzione di uno spettro radio sufficiente ed adeguato per sostenere gli obiettivi di politica generale dell’Unione e rispondere al meglio alla domanda crescente di traffico di dati senza fili, il programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE
aprirà la strada a uno sviluppo che consentirà all’Unione di mettersi all’avanguardia mondiale in termini di velocità della banda larga, mobilità, copertura e capacità, favorendo l’affermazione di nuovi modelli imprenditoriali e di nuove tecnologie e contribuendo così a ridurre i problemi strutturali del roaming all’ingrosso.
🡻 531/2012 considerando 7 (adattato)
Nella comunicazione relativa alla relazione intermedia sull’evoluzione dei servizi di roaming nell’Unione europea, la Commissione ha notato che l’evoluzione tecnologica e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol — VoIP) o del Wi-Fi (wireless fidelity), può rendere il mercato interno dei servizi di roaming nell’Unione più competitivo. Mentre queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono utilizzate sempre più frequentemente in ambito nazionale, non ci sono stati sviluppi significativi quanto al loro utilizzo in roaming.
🡻 531/2012 considerando 8
Visto il rapido sviluppo del traffico mobile di dati e il crescente volume di clienti che utilizzano all’estero servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, emerge l’esigenza di potenziare la pressione competitiva e di sviluppare nuovi modelli imprenditoriali e tecnologie. La regolamentazione delle tariffe di roaming dovrebbe essere articolata in modo tale da non scoraggiare la concorrenza verso livelli decrescenti di prezzo.
🡻 531/2012 considerando 9
La creazione di uno spazio sociale, dell’istruzione, culturale e imprenditoriale europeo basato sulla mobilità delle persone e dei flussi di dati digitali dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini».
🡻 531/2012 considerando 14 (adattato)
(5)Inoltre, Lle autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori dellea retie ospitantie situatia in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi di roaming internazionale. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare ⌦ adottate dagli Stati membri ⌫ in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.
🡻 2015/2120 considerando 20
(6)Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell’Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano all’interno dell’Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all’ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato o scambiare servizi di roaming all’ingrosso con detti operatori.
🡻 531/2012 considerando 3 (adattato)
(7)Non si può sostenere l’esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono notevoli differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto, l’obiettivo ultimo dovrebbe essere l’eliminazione della distinzione ⌦ è opportuno eliminare la differenza ⌫ tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming, e la conseguente istituzione di ⌦ dando così vita a ⌫ un mercato interno per dei servizi di comunicazioni mobili.
🡻 531/2012 considerando 20 (adattato)
(8)È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche ⌦ terrestri ⌫ di comunicazioni mobili terrestri che viaggiano all’interno dell’Unione non debbano pagare ⌦ paghino ⌫ prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza per idei servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e la ⌦ le possibilità di ⌫ scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.
🡻 531/2012 considerando 6 (adattato)
⇨ nuovo
(9)Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a iInternet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale ⌦ aspetto ⌫ criterio è determinante ⇨ importante ⇦ sia per gli utenti che per gli offerenti ⌦ i fornitori ⌫ di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del traffico ⌦ trasporto ⌫ di dati non dovrebbero ostacolare la crescita ⇨ , in particolare considerando che si prevede un aumento costante del dispiegamento delle reti e dei servizi 5G ⇦ .
🡻 531/2012 considerando 10 (adattato)
⇨ nuovo
(10)La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), (complessivamente «quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche»), perseguono ⌦ perseguivano ⌫ l’obiettivo di creare un mercato unico ⌦ interno ⌫ delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione ⌦ nell’Unione ⌫ , garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa. ⇨ Tali direttive sono state abrogate dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva (UE) 2018/1972 mira a stimolare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e la loro diffusione nell’UE, nonché a stabilire nuove norme in materia di spettro radio per la connettività mobile e il 5G. La direttiva (UE) 2018/1972 garantisce inoltre che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi di comunicazione, compresa internet, a prezzi accessibili. Essa aumenta la tutela dei consumatori e la sicurezza per gli utenti e facilita l’intervento normativo. ⇦
🡻 531/2012 considerando 19 (adattato)
(11)I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche ⌦ dalla direttiva (UE) 2018/1972 ⌫ .
🡻 531/2012 considerando 24
L’obiettivo di politica generale di cui all’articolo 8 della direttiva quadro relativo alla capacità degli utenti finali di consultare e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta dovrebbe essere promosso dalle autorità nazionali di regolamentazione.
🡻 531/2012 considerando 18 (adattato)
(12)È pertanto opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme altrimenti applicabili ⌦ in conformità della direttiva (UE) 2018/1972 ⌫ a norma del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva quadro, segnatamente al principio ⌦ alla norma ⌫ secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di un significativo potere di mercato, e consentire ⌦ consentendo ⌫ in tal modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.
🡻 531/2012 considerando 51 (adattato)
⇨ nuovo
(13)⇨ Per proteggere i clienti in roaming dall’aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati (servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall’euro, uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per determinare i sovrapprezzi massimi applicabili nella propria valuta. ⇦ Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, i limiti iniziali applicabili e i loro valori rivisti ⌦ applicabili ⌫ dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando ⇨ la media nel tempo di vari ⇦ i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data e contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. ⇨ Al fine di allineare la determinazione dei valori in valute diverse dall’euro alla norma applicata per le comunicazioni intra-UE in conformità del regolamento (UE) 2015/2120, le tariffe massime in valute diverse dall’euro dovrebbero essere determinate applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno civile di riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le tariffe massime così calcolate per il 2022 dovrebbero applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento fino al 15 maggio 2023. ⇦ Per proteggere i consumatori dall’aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati (servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati) dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall’euro, uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per fissare le tariffe massime al dettaglio nella propria valuta.
🡻 531/2012 considerando 25 (adattato)
⇨ nuovo
(14)Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming. Gli ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero essere eliminati. ⇨ A tal fine, gli accordi di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica e garantire a tutti gli operatori pari ed eque opportunità di accesso a tutte le reti e tecnologie disponibili e dovrebbero essere negoziati in buona fede consentendo al fornitore di roaming di offrire servizi di roaming al dettaglio equivalenti ai servizi offerti a livello nazionale. ⇦ Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di un’infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base di accordi commerciali di roaming all’ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia, le trattative commerciali potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare la concorrenza attraverso tariffe più basse. L’eliminazione di tali ostacoli e il riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO/i rivenditori e gli operatori di reti mobili grazie a un obbligo di accesso e limiti tariffari ⌦ massimali ⌫ all’ingrosso dovrebbero agevolare lo sviluppo di servizi e di offerte di roaming ⌦ alternativi e innovativi ⌫ all’interno dell’Unione alternativi e innovativi a favore dei clienti. Le norme del quadro normativo del 2012 per le comunicazioni elettroniche, in particolare della direttiva quadro e della direttiva accesso, non permettono di affrontare il problema ⌦ La direttiva (UE) 2018/1972 non offre una soluzione a tale problema ⌫ imponendo ⌦ tramite l’imposizione di ⌫ obblighi agli operatori che dispongono di rilevanti poteri ⌦ un significativo potere ⌫ di mercato.
🡻 531/2012 considerando 26 (adattato)
⇨ nuovo
(15)È pertanto opportuno introdurre norme che stabiliscano l’obbligo ⌦ stabilire un obbligo ⌫ di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei soggetti che richiedono l’accesso. ⇨ Gli utenti finali di servizi che richiedono tecnologie moderne e servizi di roaming al dettaglio dovrebbero poter beneficiare in roaming della stessa qualità del servizio di cui beneficiano a livello nazionale. Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe pertanto garantire che i soggetti che richiedono l’accesso possano replicare i servizi al dettaglio offerti a livello nazionale, salvo qualora gli operatori di reti mobili cui è richiesto di fornire l’accesso possano dimostrare che è tecnicamente impossibile farlo. ⇦ L’accesso dovrebbe essere rifiutato soltanto in base a ⌦ esclusivamente sulla base di ⌫ criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica eo la necessità di preservare l’integrità della rete. In caso di rifiuto dell’accesso, la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla procedura per la ⌦ di ⌫ risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per garantire condizioni eque è necessario ⌦ opportuno ⌫ che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità degli obblighi regolamentari ⌦ normativi ⌫ stabiliti nel presente regolamento applicabili ⌦ a livello del mercato ⌫ all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio regolamentare ⌦ normativo ⌫ coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le ⌦ pertinenti ⌫ parti interessate, metta a punto orientamenti relativi all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.
🡻 531/2012 considerando 27 (adattato)
(16)Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di servizi diretti ⌦ di roaming ⌫ all’ingrosso al roaming nonché la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L’obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere anche l’obbligo per gli operatori di reti mobili di permettere agli MVNO di reti mobili virtuali e ai rivenditori l’acquisto di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati da aggregatori all’ingrosso che offrono un punto di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi relativi al ⌦ di ⌫ roaming in tutta l’Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l’accesso a tutte le infrastrutture ⌦ risorse ⌫ necessarie per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming nonché per l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming entro un termine ragionevole, è opportuno pubblicare un’offerta di riferimento contenente le condizioni generali per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell’offerta di riferimento non dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l’accesso e il fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell’accordo finale di fornitura all’ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all’ingrosso che vanno al di là di quelli necessari per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming.
🡻 531/2012 considerando 28 (adattato)
(17)Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere ⌦ l’accesso a ⌫ tutti gli elementi necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: elementi della rete e infrastrutture ⌦ risorse ⌫ correlate; pertinenti sistemi di software, tra cui i sistemi di supporto operativo; sistemi informativi ⌦ di informazione ⌫ o banche dati per la preparazione degli ordinativi ⌦ i preordini ⌫ , la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe; reti mobili e servizi di rete virtuale.
🡻 531/2012 considerando 29 (adattato)
(18)Se i soggetti che richiedono l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming richiedono l’accesso a infrastrutture ⌦ risorse ⌫ o servizi in aggiunta a quanto necessario per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono applicare tariffe eque e ragionevoli per tali infrastrutture ⌦ risorse ⌫ o servizi. Tali infrastrutture ⌦ risorse ⌫ o servizi supplementari potrebbero essere, tra l’altro, servizi a valore aggiunto, software e sistemi di informazione supplementari o modalità di fatturazione.
⇩ nuovo
(19)A norma dell’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972, tutti gli utenti finali dovrebbero avere accesso gratuitamente ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a provvedere affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali. Spetta agli Stati membri determinare quali tipologie di comunicazioni di emergenza sono tecnicamente fattibili per garantire ai clienti in roaming l’accesso ai servizi di emergenza. Al fine di garantire che i clienti in roaming abbiano accesso alle comunicazioni di emergenza alle condizioni di cui all’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972, gli operatori delle reti ospitanti dovrebbero informare il fornitore di roaming, tramite l’accordo di roaming all’ingrosso, in merito alle tipologie di comunicazioni di emergenza obbligatorie a norma delle misure nazionali nello Stato membro visitato. Gli accordi di roaming all’ingrosso dovrebbero inoltre includere informazioni sui parametri tecnici per garantire l’accesso ai servizi di emergenza, anche per i clienti in roaming con disabilità, nonché per garantire la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero consentire al fornitore di roaming di identificare e fornire gratuitamente la comunicazione di emergenza e la trasmissione della localizzazione del chiamante.
🡻 2017/920 considerando 12 (adattato)
(20)È opportuno chiarire le ⌦ Determinate ⌫ condizioni che possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. In particolare, qualora l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante abbia ragionevoli ⌦ fondati ⌫ motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere che il fornitore di roaming fornisca — in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti nazionali e dell’Unione ⌦ e nazionali ⌫ in materia di protezione dei dati — informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trovia in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo indi roaming. Inoltre, l’interruzione di accordi di roaming all’ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso ⌦ al roaming ⌫ dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ⌦ del ⌫ (BEREC) qualora sia stato consultato. Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe di roaming all’ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all’ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell’accordo. Tali tariffe di roaming all’ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante abbia constatato e informato l’operatore della rete d’origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso ⌦ al roaming ⌫ . Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell’impegno dell’operatore della rete d’origine addi adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente alle norme dettagliate adottate a norma ⌦ in conformità ⌫ dell’articolo 86 quinquies del ⌦ presente ⌫ regolamento (UE) n. 531/2012, o nella possibilità per l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante di chiedere una revisione dell’accordo di roaming all’ingrosso. In un’ottica di trasparenza, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione adell’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.
🡻 2017/920 considerando 11 (adattato)
⇨ nuovo
(21)Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l’accesso al roaming all’ingrosso ⌦ al roaming ⌫ ai fini della fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all’ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o contratti in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell’arco dell’anno. ⇨ Le comunicazioni da macchina a macchina, di cui al considerando 249 della direttiva (UE) 2018/1972, non sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento e dai pertinenti obblighi di accesso all’ingrosso al roaming. Gli accordi sul roaming permanente sono tuttavia oggetto di negoziati commerciali e possono essere concordati da due operatori partner nel contratto di roaming all’ingrosso. Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti e competitivi per le comunicazioni da macchina a macchina, ci si attende che, sempre più spesso, gli operatori rispondano, accogliendole, a tutte le richieste ragionevoli di accordi di roaming a condizioni ragionevoli e che consentano esplicitamente il roaming permanente per le comunicazioni da macchina a macchina. Essi dovrebbero essere in grado di concludere accordi di roaming flessibili che consentano servizi di roaming all’ingrosso e di applicare regimi tariffari che non siano basati sul volume dei dati consumati, ma su fattori alternativi, ad esempio sul numero di macchine collegate al mese. In tale contesto, in caso di controversia transnazionale, le parti interessate dovrebbero poter ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/1972. ⇦ Pertanto, Lle parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all’ingrosso., il che ⌦ Questo ⌫ escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l’applicazione dielle tariffe massime all’ingrosso basate sul volume al consumo effettivo, di cui al ⌦ come previsto dal presente ⌫ regolamento (UE) n. 531/2012. Questa alternativa ⌦ Ciò ⌫ non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a norma di tale regolamento. ⇨ La relazione della Commissione prende inoltre atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di facilitare il processo di negoziazione tra gli operatori. L’uso di strumenti analoghi potrebbe contribuire a rafforzare la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e ridurre ulteriormente le tariffe effettive all’ingrosso applicate. ⇦
⇩ nuovo
(22)Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che gli operatori non possano precludere agli utenti finali l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Questa misura strutturale, introdotta tramite l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming, è tuttavia diventata inefficace a seguito dell’introduzione del RLAH. Inoltre, in assenza di un’effettiva diffusione sul mercato, tale obbligo non sembra più pertinente. Le disposizioni che obbligano gli operatori a garantire la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio non dovrebbero pertanto più applicarsi.
🡻 531/2012 considerando 31 (adattato)
Negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la domanda di servizi di dati mobili da parte dei consumatori e delle imprese. Tuttavia, a causa delle tariffe elevate dei servizi di dati in roaming, il ricorso a detti servizi è pesantemente ristretto per i consumatori e le imprese che operano a livello transfrontaliero nell’Unione. Dato che il mercato è ai primi passi e la domanda di servizi di dati in roaming da parte dei consumatori è in rapida crescita, tariffe al dettaglio regolamentate potrebbero solo mantenere i prezzi intorno alle stesse tariffe massime proposte, come si è verificato in relazione al regolamento (CE) n. 717/2007, invece di farli ulteriormente diminuire, ciò che conferma pertanto la necessità di ulteriori misure strutturali.
🡻 531/2012 considerando 32
I clienti dovrebbero essere in grado, nel minor tempo possibile in funzione della soluzione tecnica, e senza penali né costi, di passare facilmente a un fornitore alternativo di roaming o da un fornitore alternativo di roaming all’altro. I clienti dovrebbero essere informati in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile di questa possibilità.
🡻 531/2012 considerando 33
I consumatori dovrebbero avere il diritto di optare, secondo modalità di semplice applicazione, per la vendita di servizi di roaming separata dal loro pacchetto di comunicazioni mobili nazionali. Attualmente esistono diverse modalità con cui la vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati può essere tecnicamente realizzata, ivi incluse l’identità doppia utente mobile internazionale (International Mobile Subscriber Identity — IMSI), due distinte IMSI facenti capo a un’unica carta SIM, l’IMSI unica (una sola IMSI condivisa tra fornitore nazionale e fornitore di roaming) e combinazioni dell’IMSI doppia o unica assieme alla modalità tecnica che non impedisce al cliente di avere accesso a servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente su una rete ospitante in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore del paese visitato.
🡻 531/2012 considerando 34
I prezzi elevati dei servizi di dati in roaming dissuadono i clienti dall’uso di servizi di dati mobili quando sono in viaggio nell’Unione. Considerate la domanda e l’importanza crescenti dei servizi di dati in roaming, non dovrebbero sussistere ostacoli all’uso di servizi alternativi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, in maniera temporanea o definitiva, indipendentemente dai contratti o dagli accordi di roaming in vigore con i fornitori nazionali e senza oneri addizionali addebitati da questi ultimi. Ove venga richiesto, al fine di offrire servizi di dati in roaming, forniti direttamente su una rete ospitante, i fornitori nazionali e i fornitori di servizi di dati in roaming dovrebbero collaborare per non precludere ai clienti l’accesso e l’uso di tali servizi e per assicurare continuità ad altri servizi di roaming.
🡻 531/2012 considerando 35
Poiché il presente regolamento non dovrebbe stabilire modalità tecniche specifiche per la vendita separata di servizi di roaming, ma piuttosto aprire la strada allo sviluppo, da parte della Commissione sulla base di un contributo del BEREC, della soluzione, ivi inclusa una combinazione di soluzioni, più efficiente ed efficace, è opportuno fissare criteri relativi alle caratteristiche tecniche che dovrebbe rispettare la soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali criteri dovrebbero comprendere fra l’altro l’introduzione di tale soluzione in modo coordinato e armonizzato in tutta l’Unione e dovrebbero garantire che i consumatori siano in grado di scegliere, rapidamente e senza difficoltà, un fornitore di servizi di roaming diverso senza dover cambiare il proprio numero. Inoltre, non dovrebbero essere preclusi il roaming al di fuori dell’Unione ovvero quello all’interno dell’Unione per i clienti di paesi terzi.
🡻 531/2012 considerando 36
È necessario prevedere una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra gli operatori di reti mobili per rendere tecnicamente possibile un’evoluzione tecnica coordinata e adeguata della fornitura di servizi di roaming separati, senza impedire l’accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. È opportuno pertanto elaborare i principi di base e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento al mutare delle situazioni e all’evoluzione tecnologica. È opportuno che il BEREC, in collaborazione con le parti interessate, assista la Commissione nel definire gli elementi tecnici al fine di consentire la vendita separata dei servizi di roaming e al fine di non impedire l’accesso a servizi di dati in roaming forniti direttamente su una rete ospitante. Se necessario, la Commissione dovrebbe affidare ad un organismo di normazione europeo il mandato di modificare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
🡻 531/2012 considerando 37 (adattato)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo le modalità relative agli obblighi di informazione dei fornitori nazionali e ad una soluzione tecnica per la vendita separata di servizi di roaming. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
.
🡻 531/2012 considerando 38
Il BEREC dovrebbe poter fornire di propria iniziativa, tenendo conto del presente regolamento e degli atti di esecuzione adottati in applicazione dello stesso, orientamenti tecnici specifici sulla vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati o su altre questioni disciplinate dal presente regolamento.
🡻 531/2012 considerando 39
Affinché sia pienamente efficace, si ritiene che la vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati debba essere combinata con l’obbligo di accesso all’ingrosso per la fornitura dei servizi di roaming, allo scopo di facilitare l’ingresso sul mercato di operatori nuovi o esistenti, tra cui i fornitori di servizi di roaming transfrontalieri. Tale soluzione eviterebbe distorsioni tra gli Stati membri garantendo un approccio regolamentare coerente e contribuendo così allo sviluppo del mercato interno. Tuttavia, l’attuazione della vendita separata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati richiederà un periodo di tempo ragionevole per consentire l’adeguamento tecnico degli operatori e le misure strutturali daranno pertanto luogo ad un autentico mercato interno con sufficiente concorrenza solo dopo un certo lasso di tempo. Per questo motivo dovrebbero essere mantenuti temporaneamente e a un livello adeguato le tariffe massime all’ingrosso dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming nonché i limiti di salvaguardia per tali servizi al dettaglio allo scopo di assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati durante un periodo transitorio di attuazione di tali misure strutturali.
🡻 2015/2120 considerando 32 (adattato)
⇨ nuovo
(23)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite ⌦ è opportuno attribuire ⌫ alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione ⌦ definizione di ⌫ della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili e le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità ⇨ della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali ⇦ dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, nonché la domanda che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. ⌦ È altresì opportuno che ⌫ tTali competenze dovrebbero essere ⌦ siano ⌫ esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
⇩ nuovo
(24)Fino all’adozione di tali misure di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.
🡻 531/2012 considerando 40 (adattato)
(25)Con riguardo al proseguimento della regolamentazione temporanea dei prezzi, Pper tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione ⌦ normativi ⌫ sia all’ingrosso sia al dettaglio, in quanto ⌦ poiché ⌫ l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi ⌦ per il roaming, ⌫ in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio ⌦ che ⌫ non affiancata da una parallela riduzione ⌦ affronti la questione del livello ⌫ dei costi all’ingrosso della ⌦ connessi alla ⌫ fornitura di questi ⌦ tali ⌫ servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.
🡻 2017/920 considerando 4 (adattato)
(26)L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio istituita dal ⌦ in conformità del ⌫ regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche «roaming a tariffa nazionale», è ⌦ era ⌫ necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l’Unione. Tuttavia, tale regolamento non è ⌦ era ⌫ , da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire affinché ⌦ a che ⌫ l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.
🡻 2015/2120 considerando 26
(27)Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi il piano tariffario nazionale nello Stato membro di tale cliente.
⇩ nuovo
(28)I clienti in roaming dovrebbero, quanto più possibile, poter utilizzare i servizi al dettaglio cui si abbonano e beneficiare, in caso di roaming nell’Unione, dello stesso livello di qualità del servizio di cui beneficiano nel proprio paese. A tal fine, i fornitori di roaming dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i servizi di roaming al dettaglio regolamentati siano forniti alle stesse condizioni che si applicherebbero qualora fossero consumati a livello nazionale. In particolare, ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la stessa qualità del servizio, se tecnicamente fattibile.
🡻 2015/2120 considerando 22 (adattato)
⇨ nuovo
(29)Nel contempo Ii fornitori di roaming dovrebbero essere in grado di ⌦ poter ⌫ applicare una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati ⌦ forniti ⌫ al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. La «politica di utilizzo corretto» è intesa a prevenire un utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del ⌦ loro ⌫ fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. ⇨ I fornitori di roaming dovrebbero, in casi di forza maggiore dovuti a circostanze quali pandemie o catastrofi naturali che involontariamente prolungano il periodo di soggiorno temporaneo del cliente in roaming in un altro Stato membro, valutare la possibilità di innalzare il limite di utilizzo corretto applicabile per un periodo adeguato, su richiesta giustificata del cliente in roaming. ⇦ Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
🡻 2015/2120 considerando 23 (adattato)
(30)In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming dovrebbe poter chiedere l’autorizzazione addi applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per ial fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali forfettari di tariffazione ⌦ forfettaria ⌫ al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell’operatore sono basse rispetto all’onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto del ⌦ di servizi di ⌫ roaming è alto. Una volta che i mercati del roaming sia all’ingrosso che al dettaglio si saranno pienamente adeguati alla diffusione generalizzata del roaming ai livelli di prezzi nazionali e alla sua incorporazione come caratteristica normale nei piani tariffari al dettaglio, tali circostanze eccezionali non dovrebbero più verificarsi. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull’evoluzione dei prezzi nazionali, (il cosiddetto «effetto materasso»), i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero in tali circostanze poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.
🡻 2015/2120 considerando 24 (adattato)
(31)A tal fine, i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento agli oneri del ⌦ alle tariffe effettive di ⌫ roaming all’ingrosso effettivi applicatei al traffico indi roaming in uscita del fornitore di roaming interessato eccedente il traffico indi roaming in entrata, nonché in riferimento a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo diin servizi di roaming al dettaglio regolamentati, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una commissione su base ⌦ tariffa ⌫ forfettaria, che rispecchia ⌦ in modo da riflettere ⌫ le rispettive percentuali effettive e previste del consumo diin servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti all’interno dell’Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull’evoluzione di tali prezzi.
⇩ nuovo
(32)Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che, qualora un fornitore di roaming applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto, la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non deve superare l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato. Poiché le norme sul RLAH si applicano effettivamente dal 15 giugno 2017, tale disposizione non è più necessaria.
🡻 2015/2120 considerando 28 (adattato)
⇨ nuovo
(33)Conformemente al principio «chi chiama paga», i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile e il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l’attuazione ⌦ l’applicazione ⌫ dello stesso principio per alle chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. ⇨ A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione ha stabilito, mediante l’atto delegato adottato il 18 dicembre 2020, una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi mobili al fine di ridurre l’onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l’Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso. L’atto delegato prevede un percorso di riduzione delle tariffe (glide path) di tre anni: le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili devono essere pari a 0,7 cent di EUR nel 2021, 0,55 cent di EUR nel 2022, 0,4 cent di EUR nel 2023 e devono raggiungere la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione di 0,2 cent di EUR a partire dal 2024. ⇦ Tuttavia, poiché questo ancora non avviene, Nnelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming ⌦ regolamentate ⌫ ricevute non dovrebbe superare la tariffa massima media all’ingrosso di terminazione delle chiamate mobili stabilita in tutta l’Unione ⇨ la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata dalla Commissione per l’anno corrispondente nell’atto delegato di cui all’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972. Se la Commissione conclude successivamente che non è più necessario fissare una tariffa di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non dovrebbe superare la tariffa fissata nell’ultimo atto delegato adottato a norma dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 ⇦ . Si considera questo regime transitorio in attesa che la Commissione affronti tale questione in sospeso.
🡻 2015/2120 considerando 30 (adattato)
⇨ nuovo
(34)Il presente regolamento dovrebbe costituire una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE. Pertanto, Qqualora i fornitori di servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento ⌦ della direttiva (UE) 2018/1972 ⌫ dell’attuale quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
⇩ nuovo
(35)Un contratto che includa qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato dovrebbe precisare le caratteristiche di tale servizio, compreso il livello previsto di qualità del servizio. Il fornitore dovrebbe mettere a disposizione informazioni sui fattori pertinenti che possono incidere sulla qualità del servizio, quali la disponibilità di determinate tecnologie, la copertura o le variazioni dovute a fattori esterni quali la topografia.
(36)Talvolta i clienti in roaming e gli operatori del paese d’origine si vedono addebitare costi elevati a causa della mancanza di trasparenza sui numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione e sui prezzi all’ingrosso applicati per i servizi a valore aggiunto. Le comunicazioni a determinati numeri utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, ad esempio i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo, i numeri a chiamata gratuita o i numeri a costi condivisi, sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per il collegamento a detti servizi. Ciononostante il principio del RLAH potrebbe creare negli utenti finali l’aspettativa che le comunicazioni verso tali numeri in roaming non comportino costi più elevati rispetto alla situazione nazionale. Per le comunicazioni in roaming non è tuttavia sempre così. Gli utenti finali devono far fronte a costi più elevati, anche quando effettuano chiamate a numeri che sono gratuiti quando le chiamate sono effettuate a livello nazionale. Ciò potrebbe minare la fiducia dei clienti nell’utilizzo del telefono in roaming e comportare costi imprevisti in bolletta, con un impatto negativo sull’effettiva esperienza di RLAH. Ciò è dovuto principalmente, a livello del mercato al dettaglio, all’insufficiente livello di trasparenza sulle tariffe più elevate che possono essere applicate a causa delle comunicazioni verso i numeri dei servizi a valore aggiunto. È pertanto opportuno introdurre misure volte ad accrescere la trasparenza sulle condizioni per le comunicazioni verso i numeri dei servizi a valore aggiunto. A tal fine, i clienti in roaming dovrebbero essere informati nel contratto e ricevere notifiche e avvertimenti tempestivi e gratuiti in merito al fatto che le comunicazioni verso i numeri dei servizi a valore aggiunto in roaming possono comportare costi aggiuntivi.
🡻 2017/920 considerando 9 (adattato)
(37)Il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all’arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all’accesso al roaming all’ingrosso ⌦ al roaming ⌫ per competere nei mercati nazionali visitati.
🡻 2017/920 considerando 13 (adattato)
(38)Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all’ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell’Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale ⌦ RLAH ⌫ in tutta l’Unione, senza risolvere ⌦ affrontare ⌫ la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. Tariffe all’ingrosso a un livello adeguato dovrebbero favorire una concorrenza sostenibile, anche da parte di nuovi operatori, piccole e medie imprese e start-up.
🡻 2017/920 considerando 14 (adattato)
(39)Le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e dovrebbero garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale ⌦ RLAH ⌫ e lasciare al tempo stesso un margine per alle trattative commerciali tra gli operatori.
🡻 531/2012 considerando 52 (adattato)
(40)Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra tali operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente delle tariffe massime all’ingrosso introdotte dal ⌦ di cui al ⌫ presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese supplementari che, incidendo sui ⌦ aumentando i ⌫ costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori di reti mobili ⌦ fatturino al secondo le ⌫ applichino le tariffe per i servizi di chiamatea vocale in roaming all’ingrosso regolamentatei secondo una fatturazione al secondo.
🡻 531/2012 considerando 64 (adattato)
(41)Per garantire che le tariffe massime regolamentate dei servizi di SMS in roaming all’ingrosso si avvicinino maggiormente ai livelli che riflettono i costi effettivi della fornitura del servizio e che la concorrenza possa svilupparsi ⌦ a livello del mercato ⌫ al dettaglio, le tariffe massime all’ingrosso per gli SMS regolamentati dovrebbero essere oggetto di riduzioni successive.
🡻 531/2012 considerando 11 (adattato)
Il regolamento (CE) n. 717/2007 non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche per quanto concerne il roaming all’interno dell’Unione. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un’azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all’interno dell’Unione e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il regolamento (CE) n. 717/2007 costituiva uno strumento idoneo a correggere tale situazione.
⇩ nuovo
(42)Per garantire che i clienti in roaming abbiano accesso ininterrotto, effettivo e gratuito ai servizi di emergenza, le reti ospitanti non dovrebbero applicare ai fornitori di roaming tariffe all’ingrosso connesse a tali comunicazioni di emergenza.
🡻 531/2012 considerando 82 (adattato)
⇨ nuovo
(43)Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili mentre si trovano all’estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare facilmente a questo servizio ⌦ messaggi ⌫ automatico di messaggeria. ⇨ Ai clienti in roaming dovrebbe inoltre essere inviato un messaggio di testo contenente un link a una pagina web che fornisca informazioni dettagliate sui tipi di servizi (chiamate e SMS) che possono comportare costi più elevati. ⇦ Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell’Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto, per SMS o per megabyte ⌦ di dati ⌫ (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e per altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.
🡻 2015/2120 considerando 31 (adattato)
(44)Per rafforzare i diritti dei clienti in roaming fissati nel regolamento (UE) n. 531/2012, Iil presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti specifici in materia di trasparenza allineati alle condizioni specifiche di tariffa ⌦ tariffarie ⌫ e di volume che si devono applicare una volta aboliti i ⌦ applicabili in seguito all’abolizione dei ⌫ sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare, è opportuno prevedere che ai clienti in roaming siano notificatia, in modo tempestivo e gratuito, la politica di utilizzo corretto applicabile, quando è pienamente consumato ⌦ interamente ⌫ il volume di utilizzo equo applicabile di chiamate vocali, SMS o servizi di dati in roaming regolamentati ⌦ corrispondente a un utilizzo corretto ⌫ , i ⌦ gli eventuali ⌫ sovrapprezzi e il consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.
🡻 531/2012 considerando 58 (adattato)
(45)I clienti che vivono in zone ⌦ regioni ⌫ frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto adottare provvedimenti ragionevoli per tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Ciò dovrebbe includere misure di informazione adeguate per dare la possibilità ai clienti di impedire attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.
🡻 531/2012 considerando 84 (adattato)
(46)È inoltre opportuno introdurre ⌦ stabilire ⌫ misure volte a migliorare ⌦ garantire ⌫ la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle fatture esorbitanti ⌦ dei costi imprevisti in bolletta ⌫ , che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a ⌦ monitorare e ⌫ controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di ⌦ che possano ⌫ sostituirsie o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali ⌦ compresa tra l’altro ⌫ la tecnologia Wi-Fi.
🡻 531/2012 considerando 87 (adattato)
(47)Inoltre, per evitare fatture esorbitanti ⌦ costi imprevisti in bolletta, ⌫ i fornitori di roaming dovrebbero definire uno o più limiti ⌦ massimi ⌫ finanziari e/o di volume per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui ⌦ è emessa la fattura al ⌫ il cliente in roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto ⌦ detto ⌫ il limite prefissato ⌦ massimo ⌫ tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati limiti ⌦ massimi ⌫ finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di limite massimo.
🡻 531/2012 considerando 88 (adattato)
(48)Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming ⌦ la possibilità ⌫ di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi fornitori di roaming, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri fornitori di roaming stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.
🡻 531/2012 considerando 89 (adattato)
(49)Anche i clienti con schede ricaricabili possono ricevere fatture esorbitanti ⌦ vedersi addebitare costi imprevisti ⌫ per l’utilizzo di servizi di dati in roaming. Per tale motivo, le disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti.
🡻 531/2012 considerando 90 (adattato)
⇨ nuovo
(50)Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all’interno dell’Unione e le tariffe di roaming in cui incorrono i consumatori ⌦ addebitate ai clienti ⌫ quando si recano al di fuori dell’Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all’interno dell’Unione, ⇨ dove i sovrapprezzi del roaming sono applicati solo in via eccezionale in seguito all’abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio ⇦ . In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell’Unione, i consumatori non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi mobili quando si trovano all’estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro apparecchiature mobili quando viaggiano all’estero (sia all’interno che all’esterno dell’Unione), ma potrebbe altresì ⌦ anche ⌫ aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È pertanto necessario affrontare il problema dell’assenza di trasparenza e della protezione ⌦ tutela ⌫ dei consumatori applicando ⌦ determinate ⌫ misure di trasparenza e di salvaguardia anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell’Unione. Tali misure renderebbero ⌦ dovrebbero rendere ⌫ più agevole la concorrenza e migliorerebbero ⌦ migliorare ⌫ il funzionamento del mercato interno.
🡻 531/2012 considerando 91 (adattato)
(51)Se l’operatore della rete ospitante nel paese ⌦ terzo ⌫ visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo ⌦ da parte ⌫ dei suoi clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi finanziari o di volume per tutelare i clienti.
⇩ nuovo
(52)I fornitori di roaming dovrebbero informare i clienti in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e utilizzando modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza. Le modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza consentono ai clienti in roaming, in particolare ai clienti in roaming che convivono con una disabilità, di accedere ai servizi di emergenza tramite modalità diverse dalle chiamate. Modalità alternative di accesso possono ad esempio essere garantite tramite applicazioni di emergenza, messaggistica o servizi di ritrasmissione o tramite il testo in tempo reale o la conversazione globale attuati a norma dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(53)Le serie di numeri, comprese quelle utilizzate per i servizi a valore aggiunto, sono stabilite nei piani di numerazione nazionali e non sono armonizzate a livello dell’Unione. Gli operatori potrebbero pertanto non essere in grado di riconoscere anticipatamente le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto in tutti i paesi. Le serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale e in molti casi le loro tariffe di terminazione non sono regolamentate. Sebbene i fornitori di roaming ne siano consapevoli, il livello delle tariffe all’ingrosso loro addebitato potrebbe essere comunque inaspettatamente elevato. In uno scenario di roaming, gli operatori non sono in grado di affrontare la questione perché non dispongono di informazioni sulle serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione. Per affrontare questo problema il BEREC dovrebbe istituire e mantenere una banca dati unica e sicura a livello dell’Unione per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto. La banca dati è concepita come uno strumento di trasparenza che consentirà alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e agli operatori di avere un accesso diretto alle informazioni sulle serie di numeri che possono generare costi più elevati (tariffe di terminazione) in tutti gli Stati membri. Si tratta di un passo intermedio necessario per accrescere la trasparenza a livello del mercato al dettaglio, in quanto la banca dati potrebbe essere utilizzata per informare i clienti in roaming in merito ai tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming. Il BEREC dovrebbe stabilire le procedure tramite le quali le autorità competenti devono fornire e aggiornare le informazioni richieste a norma dell’articolo 17.
🡻 531/2012 considerando 92 (adattato)
⇨ nuovo
(54)È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche ⌦ dalla direttiva (UE) 2018/1972 ⌫ dispongano dei poteri necessari per ⇨ monitorare, ⇦ sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l’evoluzione dei prezzi dei servizi di chiamata vocale, ⌦ di SMS ⌫ e di dati per i clienti in roaming all’interno dell’Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti ⌦ a scapito dei clienti ⌫ . Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.
🡻 531/2012 considerando 93
(55)Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato interno dei servizi di roaming. L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell’Unione.
🡻 2017/920 considerando 20 (adattato)
(56)Pur sempre assicurando la riservatezza ⌦ degli affari ⌫ commerciale, per ⌦ monitorare e ⌫ sorvegliare e controllare l’applicazione del ⌦ presente ⌫ regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all’ingrosso che non prevedono l’applicazione di tariffe massime ⌦ di roaming all’ingrosso ⌫ . Tali autorità dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull’adozione e sull’applicazione di condizioni degli accordi di roaming all’ingrosso volte a impedire il roaming permanente e a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all’interno dell’Unione.
🡻 531/2012 considerando 81 (adattato)
⇨ nuovo
(57)Qualora gli operatori ⌦ i fornitori ⌫ di servizi di telefonia mobilie dell’Unione ritengano che i vantaggi dell’interoperabilità e dell’interconnettibilità ⌦ della connettività ⌫ da punto a punto ⌦ (end-to-end) ⌫ per i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore ⌦ fornitore di servizi ⌫ di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 615 della direttiva (UE) 2018/1972accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, al fine di garantire l’interconnettibilità da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell’articolo ⌦ stabiliti all’articolo ⌫ 38 della ⌦ di tale ⌫ direttiva quadro, in particolare la creazione ⇨ contribuire allo sviluppo ⇦ di un ⌦ del ⌫ mercato interno pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica ⇨ favorendo la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto ⇦ .
🡻 2017/920 considerando 21 (adattato)
(58)La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile ai servizi di roaming all’ingrosso comporta l’applicazione di un limite tariffario ⌦ massimale ⌫ generale dell’Unione a un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l’accesso al roaming all’ingrosso ⌦ al roaming ⌫ e l’interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito, ⌦ secondo le previsioni ⌫ le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello di dell’Unione dovrebbero diminuire, in particolare a causa delle possibili misure supplementari che potrebbero essere adottate in conformità della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(direttiva quadro) (UE) 2018/1972 ai fini di una maggiore coerenza degli dell’approccio normativio. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori dellea retie ospitantie e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere del BEREC, qualora sia stato consultato, in conformità deagli specifici obblighi regolamentari ⌦ normativi ⌫ applicabili al roaming, alla direttiva quadro e alle direttive 2002/19/CE
, 2002/20/CE
, e 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2018/1972.
🡻 531/2012 considerando 94
Nello stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero, tra l’altro, tenere conto della possibilità per i fornitori di roaming di compensare i clienti per eventuali ritardi o ostacoli riscontrati nel passaggio ad un fornitore alternativo di roaming in conformità del loro diritto nazionale.
🡻 2017/920 considerando 22 (adattato)
⇨ nuovo
(59)È necessario controllare ⌦ monitorare ⌫ e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso e la loro interrelazione con il mercatio del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassuma gli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Successivamente, Lla Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ⇨ due ⇦ relazioni biennali. La prima di tali relazioni dovrebbe essere presentata entro il 15 dicembre 2019. Nellea suea relazionie biennalie la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il roaming a tariffa nazionale ⌦ RLAH ⌫ abbia un impatto sull’evoluzione dei piani tariffari disponibili suil mercatio al dettaglio. Tale valutazione dovrebbe riguardare, da un lato, l’eventuale introduzione di piani tariffari che includano solamente servizi nazionali ed escludano totalmente i servizi di roaming ⌦ al dettaglio ⌫ , pregiudicando in tal modo l’obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale ⌦ RLAH ⌫ , e, dall’altro, l’eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Le relazioni biennali della Commissione dovrebbero, in particolare, analizzare in che misura i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, la capacità degli operatori dellea retie d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati. ⇨ Le relazioni della Commissione dovrebbero inoltre valutare come è garantito, a livello del mercato all’ingrosso, l’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti, il livello di utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi per il commercio del traffico all’ingrosso, l’evoluzione del roaming da macchina a macchina, i problemi persistenti a livello del mercato al dettaglio per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto e l’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza. ⇦ Al fine di consentire la presentazione di tali relazioni per valutare in che modo i mercati del roaming si adattano alle norme sul roaming a tariffa nazionale ⌦ RLAH ⌫ , è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all’applicazione ⌦ all’attuazione ⌫ delle suddette norme.
🡻 2017/920 considerando 23 (adattato)
⇨ nuovo
(60)Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico ⌦ il traffico sbilanciato ⌫ tra fornitori di servizi di roaming, il BEREC dovrebbe raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente ⌦ effettive ⌫ applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico ⌦ al traffico sbilanciato ⌫ . Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere dati sui casi in cui le parti di un accordo di roaming all’ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso o hanno attuato, al livello ⌦ del mercato ⌫ all’ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Sulla base dei dati raccolti ⇨ con un livello sufficiente di granularità ⇦ , il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. ⇨ Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere i dati necessari per consentire il monitoraggio degli elementi da valutare a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento. ⇦
🡻 2017/920 considerando 24 (adattato)
(61)La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero assicurare pienamente la riservatezza degli affari nella condivisione di informazioni ai fini dell’esame ⌦ del riesame ⌫ , del controllo ⌦ monitoraggio ⌫ e della sorveglianza dell’applicazione del ⌦ presente ⌫ regolamento (UE) n. 531/2012. Il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari non dovrebbe pertanto impedire alle autorità nazionali di regolamentazione di condividere tempestivamente informazioni riservate a tali fini.
⇩ nuovo
(62)Al fine di garantire che le tariffe massime all’ingrosso siano basate su dati recenti e aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare le tariffe massime all’ingrosso che gli operatori delle reti ospitanti possono applicare ai fornitori di roaming per la fornitura di servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati tramite dette reti ospitanti. È opportuno che il presente regolamento stabilisca i criteri e i parametri dettagliati in base ai quali sono fissati i valori di tali tariffe massime all’ingrosso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
🡻 531/2012 considerando 95 e 2015/2120 considerando 34 (adattato)
⇨ nuovo
(63)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in viaggio all’interno dell’Unione non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori tramite la promozione della concorrenza tra i fornitori di roaming, ⇨ stabilire un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione, accrescendo nel contempo la trasparenza e garantendo la sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming, ⇦ non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e ⌦ ma ⌫ possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2017/920 considerando 27
(64)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.,
🡻 2015/2120 considerando 35 (adattato)
(65)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 4228, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
e ha espresso un parere il 24 novembre 2013,
🡻 531/2012 considerando 12
Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un’effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l’esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell’imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità della raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE
(«raccomandazione»), l’analisi dei mercati definiti in conformità delle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo dell’Unione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
,, la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l’imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.
🡻 531/2012 considerando 13 (adattato)
La raccomandazione individuava nel mercato nazionale all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione, sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei e con il suo successore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009
, per analizzare i mercati nazionali all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato che un’autorità nazionale di regolamentazione non è finora riuscita a rimediare efficacemente al livello elevato dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione a causa della difficoltà di individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, il mercato del roaming è stato ritirato dall’ambito di applicazione della raccomandazione riveduta
.
🡻 531/2012 considerando 15
Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far diminuire i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l’interesse dei consumatori in questo settore specifico.
🡻 531/2012 considerando 16 (adattato)
Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche
invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi di crescita economica e produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia unionale sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l’importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.
🡻 531/2012 considerando 17
Il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizzava, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l’adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per promuovere la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming e di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori.
🡻 531/2012 considerando 21 (adattato)
Il regolamento (CE) n. 717/2007 cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2012. Prima della sua scadenza, come previsto dall’articolo 11 del regolamento, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’evoluzione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati. Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 luglio 2011, sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha ritenuto conveniente prorogare l’applicabilità del regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2012.
🡻 531/2012 considerando 22 (adattato)
I dati relativi all’evoluzione delle tariffe per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati roaming all’interno dell’Unione dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti su base trimestrale dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati tramite il BEREC, non fanno prevedere che a partire da giugno 2012, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso si sia ragionevolmente sviluppata e possa essere sostenibile. Tali dati indicano che le tariffe del roaming al dettaglio e all’ingrosso si mantengono a un livello molto più elevato delle tariffe nazionali e quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.
🡻 531/2012 considerando 23 (adattato)
Vi sono rischi notevoli che il 30 giugno 2012, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming all’interno dell’Unione, all’ingrosso e al dettaglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato interno dei servizi di roaming e dato l’interesse dei fornitori di roaming a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming all’interno dell’Unione all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi di tale regolamento. Pertanto, è opportuno prorogare l’intervento regolamentare sul mercato dei servizi mobili in roaming oltre il 30 giugno 2012, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno consentendo lo sviluppo della concorrenza e, nel contempo, continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali.
🡻 531/2012 considerando 30
I servizi di comunicazioni mobili sono venduti in pacchetti che comprendono servizi nazionali e di roaming, limitando la scelta dei clienti sui servizi di roaming. Tali pacchetti riducono la trasparenza per quanto riguarda i servizi di roaming in quanto è difficile paragonare i singoli elementi inclusi nei pacchetti. Di conseguenza, la concorrenza fra gli operatori sulla base del servizio di roaming incluso nel pacchetto di comunicazioni mobili non è ancora evidente. Agevolare la disponibilità del roaming come servizio a se stante rappresenterebbe una soluzione ai problemi strutturali in quanto sensibilizzerebbe i consumatori sui prezzi del roaming e consentirebbe loro di effettuare una scelta distinta dei servizi di roaming, facendo in tal modo aumentare la pressione concorrenziale a livello della domanda. Si contribuirà così al buon funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming.
🡻 531/2012 considerando 41
Fino a quando le misure strutturali non avranno portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming, che comporterebbe riduzioni dei costi all’ingrosso i quali a loro volta si ripercuoterebbero sui consumatori, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello dei prezzi per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intraunionali consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime all’ingrosso per minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio mediante l’eurotariffa introdotta dal regolamento (CE) n. 717/2007, che era stata estesa attraverso l’eurotariffa SMS prevista dal regolamento (CE) n. 544/2009
e che dovrebbe essere estesa attraverso l’eurotariffa per i dati prevista nel presente regolamento. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.
🡻 531/2012 considerando 42
Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere fissate a un livello di salvaguardia che, mentre assicura che i benefici per i consumatori siano non solo mantenuti, ma addirittura aumentati durante un periodo transitorio di attuazione delle misure strutturali, garantisca un margine sufficiente ai fornitori di roaming e incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Durante tale periodo i fornitori di roaming dovrebbero portare attivamente all’attenzione dei clienti le informazioni sulle eurotariffe e offrirle a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.
🡻 531/2012 considerando 43
Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati che devono essere offerte ai clienti in roaming dovrebbero comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all’ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso ai fornitori di roaming la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tali limiti di salvaguardia dovrebbero essere fissati a livelli tali da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati una volta che le misure strutturali abbiano comportato vantaggi effettivi per i clienti. Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per collegarsi a detti servizi.
🡻 531/2012 considerando 44
Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia dei fornitori di roaming, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all’interno dell’Unione. Inoltre dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all’ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all’ingrosso e al dettaglio.
🡻 531/2012 considerando 45
È opportuno che la tariffa media massima all’ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell’effettuazione di una chiamata in roaming all’interno dell’Unione, in particolare il costo dell’effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nell’Unione, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all’ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.
🡻 531/2012 considerando 46
L’eurotariffa per chiamate vocali transitoria applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti in roaming che non sarà loro praticata una tariffa eccessiva all’atto di effettuare o ricevere una chiamata in roaming regolamentata, assicurando al fornitore di roaming un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.
🡻 531/2012 considerando 47
Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia tutti i consumatori dovrebbero essere informati in materia e avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe massime, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire ai fornitori di roaming la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici al dettaglio, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Le eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati costituiscono uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità al fornitore di roaming. Conformemente al livello all’ingrosso, i livelli massimi delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati dovrebbero essere diminuiti annualmente.
🡻 531/2012 considerando 48
Nel periodo transitorio di imposizione di limiti di salvaguardia, i nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva e in modo chiaro e comprensibile sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all’interno dell’Unione, incluse quelle conformi alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati. I clienti in roaming esistenti dovrebbero avere l’opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme alle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale scelta. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di specifiche tariffe o pacchetti tariffari di roaming che soddisfano le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie e sulle eurotariffe in vigore, indicano al proprio fornitore di roaming la scelta di mantenere detta tariffa. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming specifici potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore alle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati massime o tariffe con scatto alla risposta.
🡻 531/2012 considerando 49 (adattato)
Poiché il presente regolamento dovrebbe costituire una misura speciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro, e poiché i fornitori di servizi di roaming possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.
🡻 531/2012 considerando 50 (adattato)
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose delle eurotariffe transitorie per chiamate vocali, SMS e per i dati, quali definite dal medesimo, ma dovrebbe anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori, in particolare in risposta alla pressione concorrenziale supplementare creata dalle disposizioni strutturali del presente regolamento. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l’aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti transitori di salvaguardia ivi fissati.
🡻 531/2012 considerando 53 (adattato)
Il GRE, predecessore del BEREC, ha riscontrato che l’adozione da parte degli operatori mobili di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa per chiamate vocali del 24 % circa per le chiamate effettuate e del 19 % circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente per tenere conto delle diverse prassi di fatturazione al dettaglio applicate all’eurotariffa per chiamate vocali.
🡻 531/2012 considerando 54
Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo un’eurotariffa nell’Unione, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Inoltre ne consegue che, nonostante la natura transfrontaliera dei servizi di roaming all’interno dell’Unione, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato interno.
🡻 531/2012 considerando 55
È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa per chiamate vocali al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato interno ed offrire in tutta l’Unione lo stesso elevato livello di protezione ai consumatori dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.
🡻 531/2012 considerando 56
I fornitori di chiamate in roaming al dettaglio regolamentate dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo i fornitori di roaming copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa per chiamate vocali ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.
🡻 531/2012 considerando 57
Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi.
🡻 531/2012 considerando 59
Quanto ai servizi di SMS in roaming, così come per le chiamate vocali in roaming, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si otterrebbero automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni fornitori di roaming, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.
🡻 531/2012 considerando 60
Inoltre, per via della particolare struttura del mercato dei servizi di roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming regolamentati. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed è opportuno perciò modificarla.
🡻 531/2012 considerando 61
È opportuno pertanto imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per un periodo transitorio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming fino a quando le misure strutturali producano effetti.
🡻 531/2012 considerando 62
Fino a quando le misure strutturali abbiano portato a un livello sufficiente la concorrenza sul mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello di Unione, tariffe medie massime per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori all’interno dell’Unione per un periodo di tempo determinato.
🡻 531/2012 considerando 63
Le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. È opportuno pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.
🡻 531/2012 considerando 65 (adattato)
Secondo il regolamento (CE) n. 544/2009, in assenza di elementi strutturali che introducano la concorrenza nel mercato dei servizi di roaming, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming all’interno dell’Unione era prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in roaming un’eurotariffa SMS che non superasse una tariffa massima determinata.
🡻 531/2012 considerando 66 (adattato)
Fino a quando le misure strutturali producano effetti, l’eurotariffa SMS transitoria dovrebbe essere mantenuta ad un livello di salvaguardia tale da assicurare che i benefici esistenti per i consumatori siano conservati e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
🡻 531/2012 considerando 67 (adattato)
L’eurotariffa SMS transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano prodotto effetti. Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.
🡻 531/2012 considerando 68
I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi supplementari per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.
🡻 531/2012 considerando 69 (adattato)
Un’eurotariffa SMS dovrebbe applicarsi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati.
🡻 531/2012 considerando 70
Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del presente regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.
🡻 531/2012 considerando 71 (adattato)
I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori sulla rete ospitante ai fornitori di roaming dei clienti in roaming si mantengono su livelli elevati. Anche se tali tariffe all’ingrosso sembrano diminuire progressivamente, esse sono ancora molto elevate rispetto ai costi connessi.
🡻 531/2012 considerando 72 (adattato)
Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché il traffico sarà ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi le tariffe dei dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono sei volte superiori rispetto a quelle applicate alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori di reti mobili all’interno dell’Unione, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse impediscono inoltre ai fornitori di roaming di prevedere i propri costi all’ingrosso e di offrire quindi ai propri clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno applicare una tariffa massima all’ingrosso ai servizi di dati in roaming. È pertanto necessario imporre obblighi regolamentari relativi ai servizi di dati in roaming regolamentati, sia all’ingrosso, per far sì che le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio, sia al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming.
🡻 531/2012 considerando 73
I fornitori di roaming non dovrebbero addebitare al cliente in roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l’erogazione del servizio.
🡻 531/2012 considerando 74 (adattato)
L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere la fornitura di servizi di dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione. Le caratteristiche specifiche che presentano i mercati dei servizi di roaming, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di chiamate vocali e di SMS in roaming all’interno dell’Unione, valgono anche per la fornitura di servizi di dati in roaming all’interno dell’Unione al dettaglio. Come per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, i servizi di dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno solo parte di pacchetti al dettaglio più ampi acquistati dai consumatori presso il proprio fornitore di roaming, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situati in altri Stati membri.
🡻 531/2012 considerando 75 (adattato)
Come con le misure regolamentari già attuate per i servizi di chiamata vocale e di SMS, fino a quando le misure strutturali portino la concorrenza a un livello sufficiente, l’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare, durante un periodo transitorio, il livello delle tariffe per i servizi di dati in roaming al dettaglio all’interno dell’Unione è prevedere l’obbligo, per i fornitori di roaming, di offrire ai propri clienti in roaming un’eurotariffa per i dati transitoria che non superi una tariffa massima determinata. L’eurotariffa per i dati dovrebbe essere fissata ad un livello di salvaguardia tale da assicurare la protezione dei consumatori fino a quando le misure strutturali producano effetti e da garantire ai fornitori di roaming un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura.
🡻 531/2012 considerando 76 (adattato)
L’eurotariffa per i dati transitoria che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di un servizio di dati in roaming regolamentato, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra i fornitori di roaming, che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Tale limite di salvaguardia dovrebbe essere fissato ad un livello tale da non distorcere i benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbe essere eliminato una volta che le misure strutturali abbiano apportato benefici concreti e duraturi per i clienti. Analogamente all’approccio seguito per i servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming, considerate le riduzioni previste dei costi effettivi di fornitura dei servizi di dati in roaming al dettaglio, i limiti regolamentati dell’eurotariffa per i dati transitoria dovrebbero ridursi gradualmente.
🡻 531/2012 considerando 77 (adattato)
È opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria si applichi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di dati in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di dati in roaming regolamentati.
🡻 531/2012 considerando 78 (adattato)
Per garantire che i consumatori paghino per i servizi di dati effettivamente consumati e per evitare i problemi, osservati con i servizi di chiamata vocale dopo l’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007, dei costi occulti addebitati ai consumatori attraverso i meccanismi di tariffazione applicati dagli operatori, è opportuno che l’eurotariffa per i dati transitoria sia fatturata al kylobite. Tale tariffazione è coerente con il meccanismo di tariffazione già applicato all’ingrosso.
🡻 531/2012 considerando 79
I fornitori di roaming possono offrire un’equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, senza l’applicazione di tariffe massime, che potrebbe coprire tutti i servizi di roaming all’interno dell’Unione.
🡻 531/2012 considerando 80 (adattato)
Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni transitorie in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro fornitore di roaming e a prescindere dal fatto che il fornitore di roaming disponga di una rete propria, sia un operatore di rete mobile virtuale oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.
🡻 531/2012 considerando 83 (adattato)
Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sulle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. I fornitori di roaming dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Tutte le informazioni e le offerte dovrebbero essere chiare, comprensibili, comparabili e trasparenti quanto alle tariffe e alle caratteristiche del servizio. La pubblicità delle offerte di roaming e l’attività promozionale rivolta ai consumatori dovrebbe rispettare appieno la normativa in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
. I fornitori di roaming dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate per il periodo interessato e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione scritta chiara e imparziale che illustri le condizioni delle eurotariffe per chiamate vocali, SMS e per i dati, e il diritto di passare o di rinunciare a tali tariffe.
🡻 531/2012 considerando 85
In particolare, è opportuno che i fornitori di roaming offrano gratuitamente ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe loro applicate per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all’ingresso in un altro paese. Tali informazioni dovrebbero essere inviate all’apparecchiatura mobile del cliente nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile e che gli consenta di accedervi facilmente in un momento successivo.
🡻 531/2012 considerando 86
Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze finanziarie dell’uso di servizi di dati in roaming, consentendo loro di controllare e contenere la spesa ad esso connessa, i fornitori di roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, dovrebbero tenere i propri clienti adeguatamente informati delle tariffe applicate ai servizi di dati in roaming regolamentati. Tali informazioni potrebbero includere esempi del volume approssimativo di dati utilizzati, ad esempio, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica, la trasmissione di un’immagine, la navigazione in rete e l’utilizzo di applicazioni mobili.
🡻 531/2012 considerando 96 (adattato)
È opportuno mantenere gli obblighi di regolamentazione sulle tariffe all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming fino a quando le misure strutturali abbiano prodotto effetti e la concorrenza sui mercati all’ingrosso abbia raggiunto un livello sufficiente. Inoltre le tendenze di mercato evidenziano attualmente che i servizi di dati diventeranno gradualmente il segmento più importante dei servizi mobili e che i servizi di dati in roaming all’ingrosso mostrano al momento il maggior dinamismo, con prezzi ragionevolmente inferiori alle attuali tariffe regolamentate.
🡻 531/2012 considerando 97 (adattato)
I limiti di salvaguardia al dettaglio dovrebbero essere fissati a valori sufficientemente elevati da non distorcere i potenziali benefici concorrenziali delle misure strutturali e potrebbero essere eliminati completamente una volta che tali misure abbiano prodotto effetti e abbiano consentito lo sviluppo di un mercato interno autentico. È opportuno pertanto che i limiti di salvaguardia al dettaglio diminuiscano gradualmente e siano successivamente soppressi.
🡻 531/2012 considerando 98 (adattato)
È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti dell’Unione, l’evoluzione, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto con i costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, i costi di conformità e l’impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce dell’evoluzione tecnologica, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio l’accesso tramite Wi-Fi).
🡻 531/2012 considerando 99 (adattato)
Gli obblighi regolamentari relativi alle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere mantenuti a tutela dei consumatori fino a che la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso non si sia pienamente sviluppata. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare, entro il 30 giugno 2016, se siano stati raggiunti gli obiettivi del presente regolamento, in particolare se le misure strutturali siano state pienamente attuate e se la concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming abbia raggiunto un livello sufficiente. Qualora giudichi insufficiente il livello raggiunto dalla concorrenza, la Commissione dovrebbe presentare opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che dal 2017 i consumatori godano di una tutela adeguata.
🡻 531/2012 considerando 100 (adattato)
Dopo la suddetta verifica e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nell’Unione, la Commissione dovrebbe redigere ogni due anni una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli,
🡻 531/2012 (adattato)
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento istituisce ⌦ stabilisce ⌫ un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto ⌦ buon ⌫ funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
Esso stabilisce le norme atte a consentire la vendita di servizi di roaming regolamentati separata da quella di servizi nazionali di comunicazioni mobili e fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Il regolamento fissa altresì le norme transitorie relative alle tariffe che i fornitori di roaming possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno dell’Unione e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming.
2.
La vendita separata dei servizi di roaming regolamentati rispetto ai servizi di comunicazioni nazionali mobili rappresenta un passaggio intermedio necessario ad accrescere la concorrenza al fine di ridurre le tariffe del roaming per i clienti, così da realizzare un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili e in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming.
23.
Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e a migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming.
4.
Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro.
35.
Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.
46.
Ove le tariffe massime a norma degli articoli ⇨ da 9 ⇦ 7, 9 e a 12 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1° maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, i valori rivisti sono determinati ⌦ in tali valute ⌫ applicando i ⇨ la media dei ⇦ tassi di cambio di riferimento pubblicati ⌦ dalla Banca centrale europea ⌫ il 1° maggio ⇨ 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo ⇦ dell’anno civile di riferimento ⌦ nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ⌫ . Per le tariffe massime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal ⇨ 2023 ⇦ 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 1° luglio ⇨ 15 maggio ⇦ utilizzando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° maggio dello stesso anno.
7.
Ove le tariffe massime a norma degli articoli 8, 10 e 13 siano espresse in valute diverse dall’euro, i limiti iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini dei limiti successivi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio dell’anno civile di riferimento. Per le tariffe massime a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2015. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 1° luglio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° maggio dello stesso anno.
Articolo 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1972direttiva accesso, all’articolo 2 della direttiva quadro e all’articolo 2 della direttiva servizio universale.
2.
In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per ⌦ si applicano le definizioni seguenti ⌫ :
a)«fornitore di roaming»:, un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b)«fornitore nazionale»:, un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;
c)«fornitore alternativo di roaming», un fornitore di roaming diverso dal fornitore nazionale;
🡻 531/2012 (adattato)
cd)«rete d’origine»:, una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ad un cliente in roaming;
de)«rete ospitante»:, una rete pubblica ⌦ terrestre ⌫ di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;
ef)«roaming all’interno dell’Unione»:, l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate ⌦ chiamate ⌫ intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;
fg)«cliente in roaming»:, un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica ⌦ terrestre ⌫ di comunicazioni mobili terrestri situata nell’Unione, il cui contratto o accordo con tale fornitore di roaming gli consenta di effettuare ⌦ il ⌫ roaming all’interno dell’Unione;
gh)«chiamata in roaming regolamentata»:, una chiamata ⌦ vocale ⌫ di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante;
hj)«SMS»:, un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici ⌦ alfabetici o numerici, o da entrambi, ⌫ che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;
ik)«SMS in roaming regolamentato»:, un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;
jm)«servizio di dati in roaming regolamentato»:, un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso ad una rete ospitante,. Un servizio di dati in roaming regolamentato non comprende ⌦ esclusa ⌫ la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma comprende ⌦ compresa ⌫ la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS;
ko)«accesso all’ingrosso al roaming»:, la fornitura di l’accesso diretto all’ingrosso al roaming o di l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming da parte di un operatore di reti mobili;
lp)«accesso diretto all’ingrosso al roaming»:, la messa a disposizione di infrastrutture ⌦ risorse ⌫ e/o di servizi ⌦ , o di entrambi, ⌫ da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
mq)«accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming»:, la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 1, lettera b) (adattato)
nr)«prezzo al dettaglio nazionale»:, una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e ai messaggi ⌦ agli ⌫ SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente; nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa unitaria al dettaglio nazionale ⌦ per unità ⌫ , si ritiene che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicato al cliente per le chiamate effettuate e i messaggi ⌦ gli ⌫ SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro), e i dati consumati nello Stato membro di tale cliente.;
s)«vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati», la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ai clienti in roaming direttamente su una rete ospitante da parte di un fornitore alternativo di roaming.
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 3
Accesso all’ingrosso al roaming
1.
Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming ⇨ , in particolare consentendo al fornitore di roaming di replicare i servizi mobili al dettaglio offerti a livello nazionale, ove tecnicamente fattibile ⇦ .
2.
Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi ⌦ obiettivi ⌫ .
3.
L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle infrastrutture ⌦ risorse ⌫ correlate e ai ⌦ pertinenti ⌫ servizi, software e sistemi di informazione relativi necessari per la fornitura dei servizi di roaming regolamentati ai clienti ⇨ , per qualsiasi tecnologia di rete e generazione di reti disponibile ⇦ .
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 1, lettera a) (adattato)
4.
Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 107, 119 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di dell’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, durante il periodo di validità dell’accordo, entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non siano ⌦ sono ⌫ soggette a dette ⌦ alle ⌫ tariffe ⌦ massime di roaming all’ingrosso ⌫ regolamentate ⌦ durante il periodo di validità dell’accordo ⌫ .
🡻 531/2012
Fatto salvo il primo comma, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3.
5.
Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di contratto, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore diella retie mobilie. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione del contratto. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 1, lettera b) (adattato)
⇨ nuovo
6.
L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. ⇨ L’offerta di riferimento contiene tutte le informazioni necessarie per consentire al fornitore di roaming di garantire, ai propri clienti che utilizzano servizi di roaming, l’accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo e la trasmissione gratuita delle informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo. ⇦
Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming.
L’offerta di riferimento può, in particolare ⌦ tra l’altro ⌫ , prevedere che qualora l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussistae un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa imporre al ⌦ esigere che il ⌫ fornitore di roaming di fornire ⌦ fornisca ⌫ , fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trovia in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente alle norme dettagliate concernenti l’attuazione ⌦ l’applicazione ⌫ della politica di utilizzo corretto adottatea a norma dell’articolo 86 quinquies.
L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante abbia constatato che, sulla base di criteri obiettivi, ⌦ che ⌫ sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete di d’origine.
L’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante.
Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione adell’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione.
Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta.
Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione di all’interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso.
L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni di all’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.
I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvio il potere ⌦ la facoltà ⌫ di un’autorità nazionale di regolamentazione di chiedere la ⌦ esigere l’immediata ⌫ cessazione immediata della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 1816, paragrafo 76, e il diritto dell’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi.
Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.
🡻 531/2012 (adattato)
7.
Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere anche elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5.
8.
Entro il 30 settembre 2012 ⌦ sei mesi dall’adozione del presente regolamento ⌫ , e allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione ⌦ collaborazione ⌫ con la Commissione, elabora ⌦ aggiorna gli ⌫ orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming ⌦ elaborati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 531/2012 ⌫ .
9.
I paragrafi da 5 a 7 si applicano dal 1° gennaio 2013.
Articolo 4
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 3, lettera a)
Vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
🡻 531/2012
1.
I fornitori nazionali e i fornitori di roaming non precludono ai clienti l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti direttamente sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming.
2.
I clienti in roaming hanno il diritto di cambiare fornitore di roaming in qualsiasi momento. Se un cliente in roaming decide di cambiare fornitore di roaming, il passaggio è effettuato senza indebito ritardo, e in ogni caso nel termine più breve possibile, in funzione della soluzione tecnica scelta per l’attuazione della vendita separata dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, ma in ogni caso non superiore a tre giorni lavorativi dalla conclusione dell’accordo con il nuovo fornitore di roaming.
3.
Il passaggio ad un fornitore alternativo di roaming o tra fornitori di roaming è gratuito per i clienti ed è compatibile con qualunque piano tariffario. Non comporta alcun abbonamento associato né costi fissi o ricorrenti supplementari relativi ad elementi dell’abbonamento diversi dal roaming, rispetto alle condizioni prevalenti prima del passaggio.
6.
Il presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.
Articolo 5
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 4, lettera a)
Attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 4, lettera b)
1.
I fornitori nazionali adempiono l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati di cui all’articolo 4 in modo che i clienti in roaming possano utilizzare servizi di dati in roaming separati regolamentati. I fornitori nazionali soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture e ai relativi servizi di sostegno inerenti alla vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. L’accesso a tali infrastrutture e ai servizi di sostegno che sono necessari per la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati, inclusi i servizi di autenticazione dell’utente, è gratuito e non comporta oneri diretti a carico dei clienti in roaming.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 4, lettera c)
2.
Per garantire che la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati sia attuata contemporaneamente e in modo coerente nell’Unione, la Commissione, mediante atti di esecuzione e previa consultazione del BEREC, adotta norme di dettaglio relative a una soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 4, lettera d)
3.
La soluzione tecnica per l’attuazione della vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio regolamentati soddisfa i seguenti criteri:
🡻 531/2012
a)semplicità di utilizzo per i consumatori, in particolare per permettere ai clienti di passare facilmente e rapidamente a un fornitore alternativo di roaming, conservando il proprio numero di telefono mobile e utilizzando la stessa apparecchiatura mobile;
b)capacità di soddisfare le esigenze di tutte le categorie di consumatori a condizioni competitive, anche per quanto concerne l’utilizzazione assidua di servizi di dati;
c)capacità di incentivare efficacemente la concorrenza, tenendo altresì conto della possibilità per gli operatori di sfruttare le proprie risorse infrastrutturali o di accordi commerciali;
d)efficienza sotto il profilo dei costi, tenendo conto della ripartizione dei costi tra fornitori nazionali e fornitori alternativi di roaming;
e)capacità di attuare in maniera efficace gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
f)garanzia del massimo livello di interoperabilità;
g)semplicità di utilizzo per gli utenti, in particolare per quanto concerne la gestione tecnica dell’apparecchiatura mobile da parte del cliente all’atto del cambio di reti;
h)garanzia di accesso al roaming per i clienti dell’Unione nei paesi terzi o per i clienti di paesi terzi nell’Unione;
i)garanzia del rispetto delle norme in materia di tutela della vita privata, di dati personali, di sicurezza e di integrità delle reti e di trasparenza previste dalla direttiva quadro e dalle direttive specifiche;
j)considerazione della promozione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, della capacità degli utenti finali di accedere e diffondere informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di propria scelta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera g), della direttiva quadro;
k)garanzia dell’applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti da parte dei fornitori.
4.
Per soddisfare i criteri di cui al paragrafo 3, la soluzione tecnica può combinare una o più modalità tecniche.
5.
Se necessario, la Commissione affida ad un organismo di normazione europeo il mandato di adattare le norme pertinenti necessarie per l’attuazione armonizzata della vendita separata di servizi di roaming regolamentati.
6.
Il paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
🡻 531/2012
Articolo 6 4
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, 22 della direttiva (UE) 2018/1972quadro. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 5 (adattato)
Articolo 5 6 bis
⌦ Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ⌫
Abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
A decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l’atto legislativo che deve essere adottato secondo la proposta di cui all’articolo 19, paragrafo 2, sia applicabile a tale data,
1. Ii fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di messaggi SMS in roaming regolamentati e per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 66 ter e 76 quater.
⇩ nuovo
2. I fornitori di roaming assicurano, ove tecnicamente fattibile, che i servizi di roaming al dettaglio regolamentati siano forniti alle stesse condizioni che si applicherebbero qualora fossero consumati a livello nazionale, in particolare in termini di qualità del servizio.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 5 (adattato)
Articolo 6 6 ter
Utilizzo corretto
1.
I fornitori di roaming possono applicare, a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8,6 quinquies una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.
Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.
2.
L’articolo 96 sexies si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che vanno oltre ⌦ superano ⌫ i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.
Articolo 7 6 quater
⌦ Meccanismo di ⌫ sSostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
1.
In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 56 bis e 66 ter dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione addi applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.
2.
Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 86 quinquies. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.
3.
All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1, con ⌦ conseguente compromissione della ⌫ la conseguenza di compromettere la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per ial fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.
4.
Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.
Articolo 8 6 quinquies
Attuazione della politica di utilizzo corretto e della ⌦ del meccanismo di ⌫ sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 5 (adattato)
⇨ nuovo
1.
Entro il 15 dicembre 2016, Pper garantire l’applicazione coerente delle disposizioni di cui deagli articoli 66 ter e 76 quater, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta ⌦ e rivede periodicamente, alla luce degli sviluppi del mercato, ⌫ gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità ⇨ della fornitura di servizi di ⇦ dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ⇨ a prezzi nazionali ⇦ nonché la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 2.
2.
Per quanto riguarda l’articolo 6 ter, Nnell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a)l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;
b)il grado di convergenza dei livelli dei prezzi nazionali nell’Unione;
c)i modelli di viaggio nell’Unione;
d)gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.
3.
Per quanto riguarda l’articolo 6 quater, Nnell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ⇨ della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali ⇦ per un fornitore di roaming, la Commissione li basa sui seguenti elementi:
a)la determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle effettive tariffe ⌦ effettive ⌫ di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico ⌦ il traffico sbilanciato ⌫ e adi una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari per alla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
b)la determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;
c)il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e il consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;
d)il livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.
4.
La Commissione rivede periodicamente gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.
45.
L’autorità nazionale di regolamentazione controlla e vigila ⌦ monitora e sorveglia ⌫ attentamente sull’applicazione della politica di utilizzo corretto e delle misure sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ⇨ della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali ⇦ , tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per allo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 76 quater, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente le prescrizioni degli ⌦ i requisiti di cui agli ⌫ articoli 66 ter e 76 quater e gli atti di esecuzione adottati ai sensi del ⌦ di cui al ⌫ paragrafo 21 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, chiedere ⌦ imporre ⌫ al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 66 ter o 76 quater. L’autorità nazionale di regolamentazione informa ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 66 ter e 76 quater, e del presente articolo.
⇩ nuovo
5.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore di un nuovo atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 5 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 9 6 sexies
Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati ⌦ Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative ⌫
1.
Fatto salvo il secondo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto soddisfa ⌦ rispetta ⌫ i seguenti requisiti (al netto dell’IVA ⌦ esclusa ⌫ ):
a)gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 107, paragrafo 2, all’articolo 119, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1;
b)la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non supera l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato;
cb)gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano ⇨ la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata per l’anno in questione in conformità dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Qualora la Commissione decida, in seguito al riesame dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, che non è più necessario fissare una tariffa di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione e che non intende imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non supera la tariffa fissata nell’atto delegato più recente adottato a norma dell’articolo 75 di tale direttiva. ⇦ la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l’Unione stabilite conformemente al paragrafo 2.
I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.
I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming addebitano ⌦ fatturano ⌫ ai loro clienti, sulla base dei kilobyte, la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati ⌦ sulla base dei kilobyte ⌫ , a eccezione dei messaggi ⌦ degli ⌫ MMS, che possono essere addebitati ⌦ fatturati ⌫ per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un messaggio MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.
Durante il periodo di cui all’articolo 6 septies, paragrafo 1, il presente paragrafo non preclude la possibilità di offrire ai clienti in roaming, per una tariffa giornaliera o qualsiasi altro costo fisso periodico, un certo volume di consumo di servizi in roaming regolamentati, a condizione che il consumo dell’intero importo di tale volume conduca a un prezzo unitario per chiamate in roaming regolamentate effettuate, chiamate ricevute, SMS inviati e servizi di dati in roaming che non superi il rispettivo prezzo al dettaglio nazionale e il sovrapprezzo massimo di cui al primo comma del presente paragrafo.
2.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione del BEREC e fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, adotta atti di esecuzione che fissano la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c). La Commissione riesamina annualmente tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili si basa sui seguenti criteri:
a)il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte sul mercato per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso su singole reti mobili dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente agli articoli 7 e 16 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva Accesso, e
b)il numero totale di abbonati negli Stati membri.
23.
I fornitori di roaming possono offrire, e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming diversa da quella di cui agli ⌦ fissata a norma degli ⌫ articoli 56 bis, 66 ter e 76 quater, e deal paragrafo 1 del presente articolo, grazie a cui ⌦ in virtù della quale ⌫ i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentatio, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi diel roaming a cui rinunciano.
Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa conformemente agli ⌦ fissata a norma degli ⌫ articoli 56 bis e 66 ter, e deal paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi edo esistenti.
Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 56 bis, 66 ter, e 76 quater e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 56 bis, 66 ter, e 76 quater e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni ⌦ relative agli ⌫ degli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.
34.
⇨ Fatta salva la parte III, titolo III, della direttiva (UE) 2018/1972, ⇦ iI fornitori di roaming provvedono affinché i contratti che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche principali di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:
a)il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;
b)eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, dial volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato;.
⇩ nuovo
c) la qualità del servizio che ci si può ragionevolmente attendere in caso di roaming nell’Unione.
4. I fornitori di roaming provvedono affinché un contratto che includa qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornisca informazioni sui tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 5 (adattato)
⇨ nuovo
5. I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui ai paragrafi 3al primo comma ⇨ e 4 ⇦ .
Articolo 6 septies
Sovrapprezzi transitori di roaming al dettaglio
1.
Dal 30 aprile 2016 al 14 giugno 2017, i fornitori di roaming possono applicare un sovrapprezzo rispetto al prezzo al dettaglio nazionale per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.
2.
Nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 6 sexies si applica mutatis mutandis.
🡻 531/2012
Articolo 10 7
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 2 (adattato)
⇨ nuovo
1.
A decorrere dal 15 giugno 2017, Lla tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,032 ⇨ 0,022 ⇦ EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022 ⇨ è ridotta a 0,019 EUR al minuto il 1° gennaio 2025 e, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23, rimane fissata a 0,019 EUR al minuto fino al 30 giugno 2032 ⇦.
2.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici ⌦ 12 ⌫ mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al ⌦ prima del ⌫ 30 giugno 2022 ⇨ 2032 ⇦ .
🡻 531/2012 (adattato)
3.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo in questione ⌦ di riferimento ⌫ , aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
Articolo 119
Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 3 (adattato)
⇨ nuovo
1.
A decorrere dal 15 giugno 2017 Lla tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 ⇨ 0,004 ⇦ EUR per SMS ⇨ . Tale tariffa massima all’ingrosso è ridotta a 0,003 EUR per SMS il 1° gennaio 2025 ⇦ e, fatto salvo l’articolo ⌦ fatti salvi gli articoli ⌫ 2119, ⇨ 22 e 23, ⇦ rimane fissata a 0,01 ⇨ 0,003 ⇦ EUR fino al 30 giugno ⇨ 2032 ⇦ 2022.
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
2.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici ⌦ 12 ⌫ mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore ⇨ prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o ⇦ prima del 30 giugno ⇨ 2032 ⇦ 2022.
3.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la raccolta e l’invio ⌦ la trasmissione ⌫ di SMS in roaming regolamentati nell’Unione nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante il periodo in questione.
4.
L’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all’operatore della rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.
Articolo 11
Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati
Nessun fornitore di roaming, fornitore nazionale, operatore della rete d’origine o operatore di una rete ospitante modifica le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da renderle differenti rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.
Articolo 12
Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 4 (adattato)
⇨ nuovo
1.
A decorrere dal 15 giugno 2017 Lla tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una ⌦ della ⌫ rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di ⇨ 2,00 ⇦ 7,70 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso diminuisce ⌦ è ridotta ⌫ a 6,00 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il1° gennaio 2019, a 3,50 ⇨ 1,50 ⇦ EUR per gigabyte ⌦ di dati trasmessi ⌫ il 1° gennaio 2020 ⇨ 2025 ⇦ , a 3,00 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1° gennaio 2022 e, fatto salvo l’articolo ⌦ fatti salvi gli articoli ⌫ 2119, ⇨ 22 e 23, ⇦ rimane fissata a 2,50 ⇨ 1,50 ⇦ EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno ⇨ 2032 ⇦ 2022.
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
2.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici ⌦ 12 ⌫ mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore ⇨ prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2032 ⇦ prima del 30 giugno 2022.
3.
La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante tale periodo.
⇩ nuovo
Articolo 13
Tariffe all’ingrosso per le comunicazioni di emergenza
Fatti salvi gli articoli 10, 11 e 12, l’operatore della rete ospitante non applica al fornitore di roaming alcun costo connesso alle comunicazioni di emergenza avviate dal cliente in roaming e alla trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.
🡻 531/2012 (adattato)
Articolo 14
Trasparenza delle tariffe ⌦ condizioni ⌫ al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
1.
Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di ⌦ inviare ⌫ un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia ⌦ i clienti abbiano ⌫ comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente ⌦ ai clienti ⌫ , automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra ⌦ i clienti entrano ⌫ in uno Stato membro diverso da quello del suo ⌦ loro ⌫ fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA ⌦ inclusa ⌫) che gli sono ⌦ loro ⌫ addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 7, lettera a) (adattato)
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:
a)qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi eccedenti i ⌦ che si applicano al di sopra dei ⌫ limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; ed
b)eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 76 ter.
⇩ nuovo
I fornitori di roaming, salvo qualora il cliente in roaming abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, forniscono al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni sul potenziale rischio di addebito di tariffe più elevate per l’uso di servizi a valore aggiunto, compreso un link a una pagina web dedicata che fornisca informazioni sui tipi di servizi che possono comportare costi più elevati e, se disponibili, informazioni sulle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto.
🡻 531/2012 (adattato)
Le informazioni ⌦ essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma ⌫ in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.
Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il ⌦ comunicare al ⌫ fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale ⌦ l’erogazione del ⌫ servizio.
Il fornitorie di roaming fornisconoe automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti oe ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 7, lettera b)
Il primo, secondo, quintoquarto e sestoquinto comma, a eccezione del riferimento alla politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 76 quater, si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
🡻 531/2012 (adattato)
2.
In aggiunta a quanto disposto dal ⌦ alle informazioni di cui al ⌫ paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare ⌦ su rete mobile ⌫ o l’invio di un SMS. a destinazione di ⌦ Per tale richiesta si avvalgono di ⌫ un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 7, lettera c) (adattato)
32 bis.
Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato tutto ⌦ interamente ⌫ il volume applicabile di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentatio corrispondente a un utilizzo corretto, o abbia ⌦ ha ⌫ raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 76 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale, o di SMS, in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 7, lettera d) (adattato)
43.
I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.
Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso ⌦ promemoria ⌫ a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.
🡻 531/2012 (adattato)
54.
I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d’origine.
Articolo 15
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio
1.
I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per ⌦ in modo da ⌫ aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di ⌦ monitorare e ⌫ controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 43.
Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base ⌦ a intervalli ⌫ regolarie, del rischio di connessionie ⌦ dati ⌫ e download ⌦ di dati ⌫ automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati ⌦ automatiche ⌫ in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 8, lettera a) (adattato)
2.
Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni ⌦ essenziali ⌫ tariffarie personalizzate essenziali sulle tariffe (nella valuta della fattura d’origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.
Tali informazioni ⌦ essenziali ⌫ tariffarie personalizzate ⌦ sulle tariffe ⌫ essenziali comprendono informazioni su:
a)qualsiasi politica di utilizzo corretto alla quale è soggetto ⌦ cui ⌫ il cliente in roaming ⌦ è soggetto ⌫ all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e
b)qualsiasi ⌦ eventuali ⌫ sovrapprezzio applicatio ai sensi ⌦ a norma ⌫ dell’articolo 76 quater.
Le informazioni sono inviate all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante un SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale ⌦ l’erogazione del ⌫ servizio.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 8, lettera b) (adattato)
32 bis.
Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un consumo ⌦ utilizzo ⌫ corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 76 quater. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 8, lettera c) (adattato)
43.
Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta ⌦ della fattura emessa al ⌫ in cui il cliente ⌦ in roaming ⌫ paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo ⌦ uso ⌫ , esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.
🡻 531/2012 (adattato)
A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume ⌦ dei volumi ⌫ corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera ⌦ senza superarlo ⌫ , all’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite ⌦ di volume ⌫ standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).
Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.
I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.
Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica all’apparecchiatura mobile del cliente ⌦ in roaming ⌫ , ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
Qualora il limite finanziario o di volume fosse ⌦ dovesse essere ⌫ altrimenti superato, è inviata una notifica asull’apparecchiatura ⌦ mobile ⌫ del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare ⌦ consumata ⌫ . In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente ⌦ in roaming ⌫ e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.
Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo ⌦ servizio relativo al ⌫ di «limite finanziario o di volume» o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni ⌦ relative ad ⌫ di altri elementi dell’abbonamento.
54.
I paragrafi 2 e 43 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione di dati ⌦ mobili ⌫ in roaming.
65.
I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare il roaming accidentalei nelle regioni frontaliere.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 8, lettera d)
76.
Il presente articolo, a eccezione del paragrafo 65, del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 32 bis e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
🡻 531/2012 (adattato)
Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 43 non si applicano se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzazione ⌦ l’utilizzo da parte ⌫ dei propri clienti.
In tal caso, all’ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.
⇩ nuovo
Articolo 16
Trasparenza sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza
I fornitori di roaming provvedono affinché i loro clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato.
Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e utilizzando modalità alternative di accesso ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza obbligatorie nello Stato membro visitato. Le informazioni sono trasmesse all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming tramite un SMS ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio in roaming, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.
Articolo 17
Banca dati dei numeri dei servizi a valore aggiunto
Il BEREC istituisce e mantiene una banca dati unica dell’Unione delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto in ciascuno Stato membro, da rendere accessibile alle autorità nazionali di regolamentazione e agli operatori. La banca dati è istituita entro il 31 dicembre 2023. A tal fine, l’ANR o altre autorità competenti forniscono al BEREC, per via elettronica, le informazioni necessarie e i relativi aggiornamenti senza indebito ritardo.
🡻 531/2012 (adattato)
Articolo 18 16
Vigilanza ⌦ Sorveglianza ⌫ e applicazione
1.
Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano ⌦ monitorano e sorvegliano ⌫ sull’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 9, lettera a) (adattato)
Le autorità nazionali di regolamentazione controllano e vigilano ⌦ monitorano e sorvegliano ⌫ attentamente isul ricorso, da parte dei fornitori di roaming, agli articoli 66 ter e 76 quater e all’articolo 96 sexies, paragrafo 3.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)
2.
Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, il BEREC garantiscono al pubblico ⌦ rendono pubbliche ⌫ informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 56 bis, 66 ter, 76 quater, 96 sexies, 107, 119 e 12, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.
🡻 531/2012 (adattato)
3.
Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all’articolo 2119, assicurano il monitoraggio dell’evoluzione dei prezzi ⌦ delle tariffe ⌫ all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale e di comunicazione ⌦ trasmissione ⌫ di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi e controllano ⌦ monitorano ⌫ l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori ⌦ clienti ⌫ .
Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e, se necessario, adottano misure adeguate.
4.
Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 5, lettera b) (adattato)
54 bis.
Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e tutte le ⌦ qualsiasi ⌫ altrae autorità nazionalei di regolamentazione interessatae ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni tra l’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione interessata, ai fini dell’esame, del controllo ⌦ del riesame, del monitoraggio ⌫ e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento.
🡻 531/2012 (adattato)
65.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 615 della direttiva (UE) 2018/1972accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete ⌦ pubblica ⌫ terrestre di comunicazioni mobili pubbliche di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.
76.
Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.
Articolo 1917
Risoluzione dellei controversie
1.
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti oe servizi di comunicazionei elettronicahe in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la ⌦ di ⌫ risoluzione dellei controversie di cui agli articoli 2620 e 2721 della direttiva (UE) 2018/1972quadro.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 6 (adattato)
⇨ nuovo
Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla ⌦ all’autorità nazionale ⌫ o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma ⌦ degli articoli ⌫ dell’articolo 2620 o ⇨ e ⇦ dell’articolo 2721 della direttiva (UE) 2018/1972quadro. In tal caso, l’autorità ⌦ nazionale ⌫ o le autorità nazionali di regolamentazione competenti possono consultare il ⇨ notificano la controversia al ⇦ BEREC ⇨ in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia ⇦ in merito ai provvedimenti da adottare in conformità della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità ⌦ nazionale ⌫ o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso ⌦ adottare provvedimenti per risolvere la controversia ⌫ .
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
2.
In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la ⌦ di ⌫ risoluzione ⌦ extragiudiziale delle ⌫ di controversie di cui all’articolo 2534 della direttiva (UE) 2018/1972servizio universale.
Articolo 2018
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le ⌦ norme relative alle ⌫ sanzioni da applicare ⌦ applicabili ⌫ in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti ⌦ adottano tutte le misure ⌫ necessarie per la loro attuazione ⌦ assicurarne l’applicazione ⌫ . Le sanzioni previste sono ⌦ devono essere ⌫ effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri ⌦ notificano ⌫ comunicano ⇨ senza ritardo ⇦ tali disposizioni alla Commissione ⌦ tali norme e misure ⌫ entro il 30 giugno 2013 e le comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche ⌦ successive ⌫.
🡻 2015/2120 Articolo 7, punto 10 (adattato)
Articolo 2119
Riesame
1.
Entro il 29 novembre 2015, la Commissione avvia un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017. La Commissione riesamina, tra l’altro, il livello di concorrenza sui mercati all’ingrosso nazionali e, in particolare, valuta il livello dei costi all’ingrosso sostenuti e delle tariffe all’ingrosso applicate, nonché la situazione concorrenziale degli operatori con una portata geografica limitata, compresi gli effetti degli accordi commerciali sulla concorrenza, così come la capacità degli operatori di trarre vantaggio dalle economie di scala. La Commissione valuta inoltre gli sviluppi della concorrenza nei mercati del roaming al dettaglio e gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza, nonché gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati. Nel valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione tiene conto della necessità di assicurare che gli operatori di una rete ospitante siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. La Commissione tiene anche conto della necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.
2.
Entro il 15 giugno 2016 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del riesame di cui al paragrafo 1.
Tale relazione è corredata di un’adeguata proposta legislativa, preceduta da una consultazione pubblica, intesa a modificare le tariffe all’ingrosso per servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento o a fornire un’altra soluzione per far fronte alle questioni individuate al livello all’ingrosso allo scopo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 7, lettera a) (adattato)
⇨ nuovo
31.
Inoltre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassume gli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Inoltre, Pprevia consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione ⇨ due relazioni. ⇦ accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare ⇨ Ove necessario, dopo la presentazione di ciascuna relazione, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 22 che modifica ⇦ le tariffe massime all’ingrosso per i servizi di roaming regolamentati stabilite nel presente regolamento. La prima di tali relazioni è presentata entro il 15 dicembre 2019 ⇨ 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2029 ⇦ .
Tali ⌦ Le ⌫ relazioni biennali contengono, tra l’altro, una valutazione:
a)della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell’evoluzione tecnologica ⇨ e dell’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti ⇦;
b)del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare ⇨ delle tariffe effettive all’ingrosso pagate dagli operatori e ⇦ della situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività e degli MVNO, tra cui ⌦ compresi ⌫ gli effetti ⌦ sulla concorrenza ⌫ concorrenziali degli accordi commerciali ⇨ e del traffico scambiato su piattaforme di commercio e strumenti analoghi ⇦ e il grado di interconnessione tra gli operatori;
⇩ nuovo
c) dell’evoluzione del roaming da macchina a macchina;
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 7, lettera a) (adattato)
cd)della misura in cui l’attuazione delle misure strutturali previste agli articoli ⌦ all’articolo ⌫ 3 e 4, e in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 3, paragrafo 6, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati;
de)dell’evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili;
ef)dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming;
fg)della capacità degli operatori delle retie d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell’articolo 76 quater;
gh)della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati;
hi)dell’impatto dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori conformemente all’articolo 86 quinquies, compresa l’identificazione di eventuali incongruenze nell’applicazione e attuazione di tali politiche;.
⇩ nuovo
j) della misura in cui gli operatori e i clienti in roaming incontrano problemi in relazione ai servizi a valore aggiunto;
k) dell’applicazione delle misure del presente regolamento in materia di comunicazioni di emergenza.
🡻 2017/920 Articolo 1, punto 7, lettera b) (adattato)
⇨ nuovo
24.
Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all’ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico ⌦ al traffico sbilanciato in roaming ⌫ ⇨ , sull’utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi, sullo sviluppo del roaming da macchina a macchina e sulla misura in cui gli accordi di roaming all’ingrosso contemplano la qualità del servizio e danno accesso a diverse tecnologie di rete e generazioni di reti. Il BEREC raccoglie inoltre periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’applicazione della politica di utilizzo corretto da parte degli operatori, sull’evoluzione delle tariffe esclusivamente nazionali, sull’applicazione dei meccanismi di sostenibilità e sui reclami riguardanti il roaming. Quando è consultato a norma del paragrafo 1, il BEREC raccoglie e fornisce informazioni supplementari sulla trasparenza e sull’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza e servizi a valore aggiunto ⇦.
⌦ Esso ⌫ rRaccoglie dati anche sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all’ingrosso di cui agli articoli 107, 119 o 12 e sull’attuazione, al livello ⌦ del mercato ⌫ all’ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.
Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte ⇨ una volta ⇦ l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Sulla base dei dati raccolti, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico ⌦ il traffico sbilanciato ⌫ tra fornitori di servizi di roaming e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati.
Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.
⇩ nuovo
Articolo 22
Revisione delle tariffe massime all’ingrosso
La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato conformemente all’articolo 23 per modificare le tariffe massime all’ingrosso che un operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante a norma degli articoli 10, 11 e 12.
A tal fine la Commissione:
a) si conforma ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato I;
b) tiene conto delle attuali tariffe medie all’ingrosso praticate nell’Unione e della necessità di lasciare uno spazio economico adeguato per l’evoluzione del mercato commerciale;
c) tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o direttamente dalle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 23
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 21 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
3.
La delega di potere di cui agli articoli 21 e 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 21 e 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
🡻 531/2012 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 24 20
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
Articolo 25 21
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 717/2007 ⌦ (UE) n. 531/2012 ⌫ è abrogato conformemente all’allegato I a decorrere dal 1° luglio 2012.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 26 22
Entrata in vigore e scadenza
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ⌦ 1° luglio 2022 ⌫ e le sue disposizioni si applicano a decorrere da tale data salvo se altrimenti previsto da specifici articoli.
Esso cessa di produrre effetti il ⌦ non è più in vigore a decorrere dal ⌫ 30 giugno 2022 ⇨ 2032 ⇦ .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (RIFUSIONE)
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Mercato unico
Comunicazioni elettroniche – politica dell'UE sul roaming
Programma di lavoro 2020 – Un'Europa pronta per l'era digitale – Il digitale al servizio dei consumatori
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un'azione esistente
⌧ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo della proposta è prorogare oltre il 2022 le norme che disciplinano il mercato del roaming dell'UE, modificando nel contempo le tariffe massime all'ingrosso, introducendo nuove misure per garantire un'effettiva esperienza di roaming a tariffa nazionale (roam-like-at-home, RLAH) e abrogando altre misure ridondanti. A fini di chiarezza la proposta è presentata sotto forma di rifusione del regolamento (UE) n. 531/2012, che negli ultimi anni è stato modificato più volte.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1º luglio 2022, garantendo la continuità con il precedente regolamento (UE) n. 531/2012, che cesserà di produrre effetti a decorrere dal 30 giugno 2022. In quanto regolamento, l'atto giuridico si applicherà automaticamente e uniformemente in tutti i paesi dell'UE dalla sua entrata in vigore, senza dover essere recepito nel diritto nazionale, e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi in tutti i paesi dell'UE.
Per quanto riguarda la banca dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) è incaricato di istituirla entro il 31 dicembre 2023.
Il regolamento (UE) 2018/1971 (il regolamento BEREC) indica esplicitamente che il regolamento (UE) n. 531/2012 (il regolamento sul roaming oggetto della rifusione) integra e supporta, per il roaming all'interno dell'UE, le disposizioni dettate dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e stabilisce alcuni compiti del BEREC.
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1971, che stabilisce gli obiettivi del BEREC, prevede che il BEREC operi nell'ambito del regolamento (UE) n. 531/2012. L'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1971, che stabilisce i compiti di regolamentazione del BEREC, prevede inoltre che il BEREC svolga altri compiti attribuitigli da atti giuridici dell'UE, in particolare dal regolamento (UE) n. 531/2012.
Il regolamento (UE) 2018/1971 impone quindi al BEREC di svolgere compiti attribuitigli dal regolamento sul roaming. Il BEREC svolgerà i compiti, comprese la creazione e la manutenzione della banca dati sui servizi a valore aggiunto, senza risorse umane e finanziarie aggiuntive.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Come osservato dall'avvocato generale nella storica causa C-58/08, Vodafone, si può ragionevolmente ritenere che le differenze di prezzo tra le chiamate effettuate nell'ambito del proprio Stato membro di appartenenza e quelle effettuate in roaming scoraggino l'utilizzazione di servizi transfrontalieri quali il roaming. Svantaggiare le attività transfrontaliere costituisce un potenziale impedimento alla realizzazione di un mercato interno in cui sia garantita la libera circolazione di merci, servizi e capitali. Non vi è forse attività economica transfrontaliera più evidente nel settore delle telecomunicazioni del roaming stesso.
Il fatto che i servizi siano transfrontalieri giustifica un intervento a livello dell'UE poiché gli Stati membri da soli non possono affrontare efficacemente la questione e le autorità nazionali di regolamentazione non sono state in grado di risolvere questo problema autonomamente.
Nella sentenza dell'8 giugno 2010 nella suddetta causa C-58/08, Vodafone, la Corte di giustizia ha stabilito che in passato "l'elevato livello dei prezzi al dettaglio era stato considerato quale problema persistente da parte delle ARN, dei pubblici poteri, nonché da parte delle associazioni di difesa dei consumatori in tutta la Comunità e che i tentativi intrapresi per risolvere tale problema sulla base del quadro normativo esistente non avevano prodotto l'effetto di far scendere i prezzi".
Analogamente, le questioni affrontate dalle nuove misure comprese nella proposta sono anch'esse strettamente connesse al carattere transfrontaliero del roaming, che incide su di esse. Di conseguenza non possono essere affrontate adeguatamente dagli Stati membri e un'azione a livello dell'UE sarebbe più efficace di un'azione a livello nazionale. Di fatto, i problemi di fondo cui le nuove misure proposte cercano di porre rimedio potrebbero scoraggiare l'utilizzo del roaming, creare ostacoli all'utilizzo dei servizi e delle applicazioni mobili durante gli spostamenti nel mercato unico o, più in generale, perturbare il buon funzionamento del mercato del roaming dell'UE. Conformemente alla giurisprudenza pertinente, questo è un obiettivo che deve essere perseguito ed è meglio conseguito a livello dell'UE.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)
Il valore aggiunto dell'Unione previsto della presente proposta consiste nel i) mantenere i vantaggi già prodotti dalle norme dell'UE sul roaming in termini di elevato livello di tutela dei consumatori, maggiore fiducia e più ampia possibilità di scelta per gli utenti finali, ii) garantire una fornitura sostenibile di RLAH e il recupero dei costi all'ingrosso e iii) affrontare i problemi irrisolti del roaming, che potrebbero essere ancora ragionevolmente considerati un deterrente all'utilizzo, da parte dei cittadini, di questo servizio tipicamente transfrontaliero.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le norme dell'UE sul roaming hanno contribuito a un elevato livello di tutela dei consumatori che promuove la fiducia e una più ampia possibilità di scelta per gli utenti. Il rapido e massiccio aumento del traffico in roaming a partire dal giugno 2017 ha dimostrato che la riforma RLAH ha raggiunto l'obiettivo di dare libero corso alla domanda di consumo mobile dei viaggiatori nell'UE. In particolare, nel periodo compreso tra l'estate 2016 e l'estate 2018 il traffico in roaming al dettaglio è triplicato per le chiamate vocali ed è aumentato di dodici volte per i dati. In questo senso il riesame conferma il successo della riforma e il buon funzionamento generale del mercato del roaming disciplinato dalle norme sul roaming. La proposta mira a proseguire l'approccio volto alla graduale riduzione dei massimali delle tariffe all'ingrosso e a garantire il recupero dei costi, poiché tali misure, unitamente ai meccanismi di salvaguardia (deroghe di sostenibilità e politica di utilizzo corretto), si sono rivelate essenziali per garantire la fornitura sostenibile di RLAH.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio ha rappresentato un passo fondamentale verso la creazione e il corretto funzionamento del mercato unico digitale dell'UE.
In particolare, la regolamentazione del mercato del roaming ai fini dell'introduzione del RLAH in tutta l'UE ha contribuito a realizzare l'obiettivo strategico di garantire che, in mercati ben funzionanti, sia offerto ai clienti europei l'accesso a un'infrastruttura di banda larga senza fili ad elevate prestazioni, a prezzi accessibili, in tutta l'Unione.
Alla luce di quanto precede è necessario evitare che alla scadenza del regolamento (UE) n. 531/2012, il 30 giugno 2022, siano compromessi i risultati raggiunti. Di conseguenza la proposta di riesame delle norme vigenti sul roaming è stata inclusa nel programma di lavoro 2020 della Commissione, nell'ambito della tematica ambiziosa "Un'Europa pronta per l'era digitale" e del perseguimento dell'obiettivo specifico "Il digitale al servizio dei consumatori".
La proposta integra il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code, EECC), che gli Stati membri erano tenuti a recepire entro il 21 dicembre 2020. L'EECC non mira soltanto a promuovere un'elevata connettività e il dispiegamento del 5G a vantaggio di tutti gli europei, ma anche a garantire una tutela effettiva dei consumatori nel contesto delle comunicazioni elettroniche, incrementando le loro possibilità di scelta mediante un maggiore livello di trasparenza delle informazioni e l'introduzione di norme specifiche sulla durata massima dei contratti e sulla portabilità del numero. L'EECC mira inoltre a fornire agli utenti finali l'accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza e a garantire la disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante. L'EECC lascia impregiudicate le disposizioni sul roaming (sancite, prima della presente proposta, dal regolamento (UE) n. 531/2012).
1.5.Durata e incidenza finanziaria
☑ durata limitata
–☑
in vigore a decorrere dall'1.7.2022 fino al 30.6.2032
–◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☑ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Il BEREC effettuerà le attività di raccolta dati ed elaborazione di relazioni e istituirà e manterrà una banca dati dell'UE per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto entro il 31 dicembre 2023. La banca dati è concepita come uno strumento di trasparenza che consentirà alle ANR e agli operatori di avere un accesso diretto alle informazioni sulle serie di numeri che possono generare costi più elevati (tariffe di terminazione) in tutti gli Stati membri. Il mandato del BEREC contempla i compiti suddetti. Il BEREC svolgerà i compiti, comprese la creazione e la manutenzione della banca dati sui servizi a valore aggiunto, senza risorse umane e finanziarie aggiuntive.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La Commissione, il BEREC e le ANR monitorano congiuntamente il funzionamento del mercato del roaming e l'attuazione delle misure incluse nel regolamento sul roaming e riferiscono in merito, come previsto all'articolo 18 relativo alla sorveglianza e all'applicazione e all'articolo 21 relativo al riesame, che definisce inoltre un sistema di raccolta di dati ed elaborazione di relazioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Non pertinente poiché l'iniziativa comporta principalmente spese amministrative nell'ambito della rubrica 7.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuove linee di bilancio di spesa proposte
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
[Rubrica………………………...…………]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
|
|
7
1
|
Numero 20 02 06
Rubrica 7:
Spese di gestione
Numero 02 20 04 03
Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale
Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica
|
./Non diss.
|
/NO
|
/NO
|
/NO
|
/NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)
Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica 02 20 04 03
|
Impegni
|
(1)
|
0
|
0,150
|
0
|
0,705
|
0
|
0,150
|
0
|
0,855
|
1,860
|
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0
|
0
|
0,075
|
0,155
|
0,550
|
0,075
|
0,075
|
0,930
|
1,860
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
0
|
0,150
|
0
|
0,705
|
0
|
0,150
|
0
|
0,855
|
1,860
|
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
0
|
0
|
0,075
|
0,155
|
0,550
|
0,075
|
0,075
|
0,930
|
1,860
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
Risorse umane
|
|
0,216
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
1,940
|
4,310
|
|
Altre spese amministrative
|
0
|
0
|
0,020
|
0,020
|
0
|
0
|
0,020
|
0,020
|
0,080
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0
|
0,216
|
0,451
|
0,451
|
0,431
|
0,431
|
0,451
|
1,960
|
4,390
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Periodo successivo al 2027
|
TOTALE
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
0
|
0,366
|
0,431
|
1,156
|
0,451
|
0,581
|
0,431
|
2,835
|
6,250
|
|
|
Pagamenti
|
0
|
0,216
|
0,506
|
0,606
|
1,001
|
0,506
|
0,506
|
2,910
|
6,250
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE compreso fino al 2032
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0
|
0,216
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
0,431
|
4,310
|
|
Altre spese amministrative
|
0
|
0
|
0,020
|
0,020
|
0
|
0
|
0,020
|
0,060
|
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0
|
0,216
|
0,451
|
0,451
|
0,431
|
0,431
|
0,451
|
4,370
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0,216
|
0,451
|
0,451
|
0,431
|
0,431
|
0,451
|
4,370
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Il bilancio previsto per il 2022 tiene conto solo di un semestre poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 cesserà di produrre effetti a decorrere dal 30 giugno 2022.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
2 ETP all'anno, per le attività seguenti:
- coordinamento del riesame del roaming e delle relative relazioni della Commissione, riesame degli atti di esecuzione della Commissione, procedura di comitato (COCOM), preparazione e adozione di atti delegati, istituzione di un gruppo di esperti esterni, cooperazione con il BEREC e contributo all'elaborazione di orientamenti;
- monitoraggio, coordinamento della raccolta e dell'analisi dei dati, realizzazione di indagini congiunte Commissione/BEREC, cooperazione con il BEREC e coordinamento del JRC;
- analisi prospettica (sviluppi tecnologici e commerciali);
- acquisto, coordinamento e gestione di studi esterni (compresi gli accordi amministrativi con il JRC, lo studio sugli sviluppi tecnologici e i modelli di costo per la valutazione dei massimali all'ingrosso);
- analisi giuridica, risposte alle interrogazioni parlamentari e ad altre domande, gestione dei reclami dei cittadini e di altri reclami, procedimenti di infrazione.
|
|
Personale esterno
|
0,5 AC ETP e 1 END ETP per contribuire ai seguenti compiti:
- raccolta e analisi dei dati, analisi giuridica, risposte alle interrogazioni parlamentari e ad altre domande, gestione dei reclami;
- riesame del roaming e analisi prospettica (sviluppi tecnologici e commerciali);
- coordinamento e gestione di studi esterni (compresi l'accordo amministrativo con il JRC, lo studio sugli sviluppi tecnologici e i modelli di costo per la valutazione dei massimali all'ingrosso).
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☑
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–☑
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Le spese operative di cui al punto 3.2.1 saranno coperte mediante riassegnazione nell'ambito della programmazione finanziaria della linea di bilancio operativa 02 20 04 03.
–◻
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–◻
comporta una revisione del QFP.
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
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su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
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Linea di bilancio delle entrate:
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Incidenza della proposta/iniziativa
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2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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2026
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2027
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Articolo ….
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Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)